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Document 52019AP0403

    P8_TA(2019)0403 Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0434 — C8-0256/2018 — 2018/0227(COD)) P8_TC1-COD(2018)0227 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

    GU C 158 del 30.4.2021, p. 424–458 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 158/424


    P8_TA(2019)0403

    Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0434 — C8-0256/2018 — 2018/0227(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2021/C 158/50)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0434),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 172 e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0256/2018),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2018 (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

    vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

    vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i co-legislatori durante i negoziati,

    visto l'articolo 59 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0408/2018),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

    (1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 292.

    (2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 272.

    (3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 dicembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0521).


    P8_TC1-COD(2018)0227

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172 e l'articolo 173, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Europa digitale nel periodo 2021-2027 che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del {reference to be updated as appropriate according to the new inter-institutional agreement: punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4)}.

    (2)

    A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/ 1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ▌(«regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

    (3)

    In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (7), (Euratom, CE) n. 2185/96 (8) e (UE) 2017/1939 (9) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

    (4)

    A norma {reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: dell'articolo 88 della decisione / /UE del Consiglio (11)}, le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dovrebbero essere ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. La loro partecipazione effettiva al programma dovrebbe essere monitorata e valutata regolarmente dalla Commissione europea.

    (5)

    A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12), è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio , correlate ai bisogni esistenti e conformi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  (13), evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri , e tenendo conto dei quadri di misurazione e di riferimento esistenti nel settore digitale . Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori quantitativi e qualitativi misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

    (5 bis)

    Il programma dovrebbe garantire il massimo livello di trasparenza e rendicontabilità degli strumenti e dei meccanismi finanziari innovativi a titolo del bilancio dell'Unione, in particolare per quanto concerne il loro contributo, con riguardo sia alle aspettative iniziali che ai risultati finali, al conseguimento degli obiettivi dell'Unione.

    (6)

    Il vertice di Tallinn sul digitale (14) del settembre 2017 e le conclusioni del Consiglio europeo (15) del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nelle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività e innovazione , la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente alle sfide poste dalla trasformazione digitale e rivedere le politiche interessate dalla trasformazione digitale.

    (6 bis)

    La creazione di un'economia e di una società digitali europee forti trarrà vantaggio da un'efficace attuazione del Meccanismo per collegare l'Europa, dell'iniziativa Wifi4EU e del codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

    (7)

    Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali l'intelligenza artificiale ▌, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679, diritti digitali , diritti fondamentali e norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'intelligenza artificiale e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'UE di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.

    (7 quater)

    L'Europa deve effettuare sostanziali investimenti nel proprio futuro, per la creazione di capacità digitali strategiche che le consentano di beneficiare della rivoluzione digitale. A tal fine deve essere garantito un bilancio consistente (pari ad almeno 9,2 miliardi di EUR) a livello di UE, da integrare con notevoli sforzi d'investimento a livello nazionale e regionale, segnatamente attraverso un legame coerente e complementare con i fondi strutturali e di coesione.

    (8)

    La comunicazione della Commissione «Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020» (16) delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere «un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersicurezza». Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e inciderebbe anche in maniera significativa nel ridurre e colmare il divario di competenze in tutta l'Unione , garantendo che i cittadini europei dispongano delle qualifiche, delle competenze e delle conoscenze necessarie ad affrontare la trasformazione digitale .

    (9)

    La comunicazione «Verso uno spazio comune europeo dei dati» (17) definisce le nuove misure da adottare come passo essenziale verso uno spazio comune dei dati nell'UE, un'area digitale senza soluzione di continuità, la cui scala consenta lo sviluppo e l'innovazione di nuovi prodotti e servizi basati sui dati.

    (10)

    L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio delle imprese e dei cittadini in tutta l'Unione , comprese le regioni ultraperiferiche e quelle economicamente svantaggiate . Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), ▌ l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti. Inoltre, il programma dovrebbe rafforzare la competitività dell'Unione e la resilienza della sua economia.

    (10 bis)

    I cinque obiettivi specifici sono distinti ma interdipendenti. Ad esempio, l'intelligenza artificiale necessita della cibersicurezza per essere affidabile, le capacità di calcolo ad alte prestazioni saranno fondamentali per supportare l'apprendimento nel contesto dell'intelligenza artificiale, e tutte e tre le capacità necessitano di competenze digitali avanzate. Sebbene le singole azioni realizzate nell'ambito del presente programma possano rientrare in un unico obiettivo specifico, gli obiettivi non dovrebbero essere considerati separatamente bensì come elementi centrali di un insieme coerente.

    (10 ter)

    Si avverte la necessità di sostenere le PMI che intendono avvalersi della trasformazione digitale nei loro processi produttivi. Ciò consentirà alle PMI di contribuire alla crescita dell'economia europea, attraverso un uso efficiente delle risorse.

    (11)

    È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli europei dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, in particolare le PMI e le entità con un massimo di 3 000 dipendenti e che non sono PMI (imprese a media capitalizzazione), delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. Al fine di chiarire la distinzione tra i poli dell'innovazione digitale che ottemperano ai criteri di ammissibilità di cui al presente programma e i poli dell'innovazione digitale istituiti in seguito alla comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea (COM(2016)0180) e finanziati da altre fonti, i poli dell'innovazione digitale finanziati a titolo del presente programma dovrebbero essere denominati poli europei dell'innovazione digitale. I poli europei dell'innovazione digitale dovrebbero collaborare come una rete decentrata. Essi servono da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate (ad esempio, coordinandosi con gli erogatori di istruzione al fine di sostenere la formazione degli studenti e la formazione sul lavoro per i lavoratori) . La rete dei poli europei dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare un'ampia copertura geografica in tutta Europa  (18) e dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale.

    (11 bis)

    Nel primo anno del programma dovrebbe essere istituita una rete iniziale di poli europei dell'innovazione digitale tramite una procedura aperta e competitiva da entità designate dagli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di classificare i candidati conformemente alle loro procedure nazionali e alle strutture amministrative e istituzionali, e la Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima di selezionare un polo europeo dell'innovazione digitale sul suo territorio. Le entità che stanno già svolgendo funzioni quali poli dell'innovazione digitale nel contesto dell'Iniziativa per la digitalizzazione dell'industria europea possono, a seguito di una procedura aperta e competitiva, essere designate dagli Stati membri quali candidate. La Commissione può coinvolgere esperti esterni indipendenti nel processo di selezione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero evitare la duplicazione superflua di competenze e funzioni a livello nazionale e dell'UE. Vi dovrebbe essere pertanto un'adeguata flessibilità nella designazione dei poli e nella determinazione delle relative attività e composizione. Al fine di garantire un'ampia copertura geografica in tutta l'Europa come pure un equilibrio per quanto riguarda le tecnologie e i settori coperti, la rete potrebbe essere ulteriormente ampliata attraverso una procedura aperta e competitiva.

    (11 ter)

    I poli europei dell'innovazione digitale dovrebbero sviluppare sinergie appropriate con i poli dell'innovazione digitale finanziati dal programma Orizzonte Europa o da altri programmi di ricerca e innovazione, con l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, in particolare l'EIT Digitale, e anche con reti esistenti quali la rete europea delle imprese o il polo InvestEU.

    (11 quater)

    I poli europei dell'innovazione digitale dovrebbero fungere da facilitatore per riunire, da un lato, l'industria, le imprese e le amministrazioni che hanno bisogno di nuove soluzioni tecnologiche e, dall'altro, le società, in particolare le start-up e le PMI, che dispongono di soluzioni pronte per il mercato.

    (11 quinquies)

    Un consorzio di entità giuridiche può essere selezionato quale polo europeo dell'innovazione digitale ai sensi del disposto dell'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, che autorizza entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale a partecipare a inviti a presentare proposte, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome delle entità e che queste ultime offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.

    (11 sexies)

    I poli europei dell'innovazione digitale dovrebbero essere autorizzati a ricevere contributi dagli Stati membri, dai paesi terzi partecipanti o dalle autorità pubbliche degli stessi, nonché contributi da organismi o istituzioni internazionali, contributi dal settore privato, in particolare da parte di membri, azionisti o partner dei poli europei dell'innovazione digitale, entrate generate dagli attivi e dalle attività dei poli stessi, lasciti, donazioni e contributi di persone fisiche o finanziamenti, anche sotto forma di sovvenzioni a titolo del programma e di altri programmi dell'Unione.

    (12)

    Il programma dovrebbe essere attuato tramite progetti che rafforzano le capacità digitali essenziali e il loro ampio utilizzo. In tale contesto dovrebbe essere previsto il cofinanziamento con gli Stati membri e, se necessario, con il settore privato. Il tasso di cofinanziamento dovrebbe essere definito nel programma di lavoro. Soltanto in casi eccezionali il finanziamento dell'Unione potrebbe coprire fino al 100 % dei costi ammissibili.  A tal fine si dovrebbe, in particolare, raggiungere una massa critica di appalti per ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo e garantire che i fornitori in Europa rimangano all'avanguardia del progresso tecnologico.

    (13)

    Gli obiettivi strategici del presente programma saranno perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nell'ambito ▌del Fondo InvestEU.

    (14)

    Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per migliorare le capacità digitali dell'Unione come pure per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.

    (15)

    Per conseguire la massima flessibilità per l'intera durata del programma e sviluppare sinergie tra le sue componenti, ciascun obiettivo specifico può essere attuato utilizzando tutti gli strumenti disponibili a norma del regolamento finanziario. I meccanismi di attuazione da utilizzare sono la gestione diretta e la gestione indiretta nei casi in cui il finanziamento dell'Unione debba essere associato ad altre fonti di finanziamento o quando l'esecuzione richieda l'istituzione di strutture gestite in comune. Inoltre, per rispondere in particolare a nuovi sviluppi ed esigenze, ad esempio le nuove tecnologie, la Commissione, nell'ambito della procedura annuale di bilancio e in conformità del regolamento finanziario, può proporre di discostarsi dagli importi indicativi di cui al presente regolamento.

    (15 bis)

    Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando al contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici con stretti legami reciproci. Mentre per le azioni gestite direttamente e indirettamente i pertinenti programmi di lavoro forniscono uno strumento per garantire la coerenza, è opportuno porre in essere una collaborazione tra la Commissione e le pertinenti autorità degli Stati membri per garantire la coerenza e le complementarità anche tra i fondi gestiti direttamente o indirettamente e i fondi soggetti a gestione concorrente.

    (16)

    Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese. L'acquisizione di supercomputer di altissimo livello renderà sicuro il sistema di alimentazione dell'Unione e aiuterà a diffondere servizi di simulazione, visualizzazione e realizzazione di prototipi, garantendo al contempo un sistema HPC nel rispetto dei valori e dei principi dell'Unione.

    (17)

    Il Consiglio (19) e il Parlamento europeo (20) hanno espresso il loro sostegno all'intervento dell'Unione in questo ambito. Inoltre nel 2017 -2018, diciannove Stati membri hanno firmato la dichiarazione EuroHPC (21), un accordo multigovernativo in cui si impegnano a collaborare con la Commissione per creare e implementare in Europa le infrastrutture HPC e di dati più avanzate, che saranno così a disposizione delle comunità scientifiche e dei partner pubblici e privati in tutta l'Unione.

    (18)

    Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione (22). Inoltre i centri di competenze per il calcolo ad alte prestazioni , secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, incluse le PMI e le start-up, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni.

    (19)

    Lo sviluppo di capacità correlate all'intelligenza artificiale costituisce un cruciale fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell'industria , dei servizi e del settore pubblico. Nelle fabbriche, nelle applicazioni in acque profonde, nelle case, nelle città e negli ospedali si utilizzano sempre più robot autonomi. Le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di prova a quella dell'applicazione concreta nei settori della sanità e dell'ambiente; tutte le maggiori case automobilistiche stanno sviluppando automobili senza conducente, mentre le tecniche di apprendimento automatico sono al centro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate sui big data. Affinché sia competitiva a livello internazionale, è essenziale che l'Europa unisca le forze a tutti i livelli. Gli Stati membri l'hanno riconosciuto con impegni concreti a collaborare nel quadro di un piano d'azione coordinato.

    (19 bis)

    Gli archivi di algoritmi possono includere un ampio insieme di algoritmi, incluse soluzioni semplici quali gli algoritmi di classificazione, gli algoritmi relativi a reti neurali o gli algoritmi di pianificazione o ragionamento, o soluzioni più elaborate, come gli algoritmi di riconoscimento vocale, gli algoritmi di navigazione integrati in dispositivi autonomi, come i droni, o in automobili a guida autonoma, gli algoritmi di IA integrati in robot che consentono loro di interagire con l'ambiente in cui si trovano e adattarsi a esso. È opportuno rendere facilmente accessibili a tutti gli archivi di algoritmi sulla base di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

    (19 ter)

    Nella sua risoluzione del 1o giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea, il Parlamento europeo ha sottolineato l'impatto delle barriere linguistiche sull'industria e sulla sua digitalizzazione. In questo contesto, lo sviluppo di tecnologie del linguaggio su larga scala basate sull'intelligenza artificiale, come la traduzione automatica, il riconoscimento vocale, l'analisi dei big data, i sistemi di dialogo e di risposta alle domande sono essenziali per preservare la diversità linguistica, garantire l'inclusione e consentire la comunicazione uomo-uomo e uomo-macchina.

    (19 quater)

    I prodotti e i servizi basati sull'intelligenza artificiale dovrebbero essere di facile impiego, a norma di legge per impostazione predefinita e offrire ai consumatori una scelta più ampia e maggiori informazioni, in particolare sulla qualità dei prodotti o dei servizi.

    (20)

    La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale , incluse le tecnologie del linguaggio .

    (21)

    Nella sua risoluzione del 1o giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea (23) il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di un approccio europeo comune alla cibersicurezza, riconoscendo la necessità di sensibilizzare su tale materia, e ha indicato nella ciberresilienza una responsabilità cruciale per i dirigenti delle imprese nonché per i responsabili politici nazionali ed europei nel settore della sicurezza industriale , come pure l'attuazione della sicurezza e della tutela della vita privata per impostazione predefinita e fin dalla progettazione .

    (22)

    La cibersicurezza rappresenta una sfida per l'intera Unione, e non può ▌essere affrontata soltanto tramite iniziative nazionali ▌. La capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza dovrebbe essere potenziata al fine di dotare l'Unione delle capacità necessarie per proteggere i ▌cittadini , le amministrazioni pubbliche e le ▌imprese dalle minacce informatiche. Inoltre i consumatori dovrebbero essere tutelati quando utilizzano prodotti connessi che possono essere oggetto di attacchi informatici e compromettere la loro sicurezza. Questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite un'azione congiunta con gli Stati membri e il settore privato, sviluppando e coordinando tra loro progetti volti a potenziare le capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza e a garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, nonché aggregando le competenze in questo campo per garantire la massa critica e l'eccellenza.

    (23)

    Nel settembre 2017 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative (24) che delinea un approccio globale dell'Unione alla cibersicurezza, allo scopo di potenziare le capacità dell'Europa di gestire le minacce e gli attacchi informatici e di rafforzare la capacità tecnologica e industriale in questo ambito. Ciò include il regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione («regolamento sulla cibersicurezza»).

    (24)

    La fiducia costituisce una condizione essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale. Le tecnologie della cibersicurezza, come le identità digitali, la crittografia o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, l'energia, i trasporti, la sanità o l'amministrazione elettronica sono essenziali per salvaguardare la sicurezza e la fiducia nelle attività e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

    (25)

    Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato che, affinché la creazione di un'Europa digitale possa avere successo, l'Unione necessita in particolare di mercati del lavoro e sistemi di istruzione e di formazione adeguati all'era digitale, e che occorre investire nelle competenze digitali per dare a tutti i cittadini europei le capacità e gli strumenti per agire.

    (26)

    Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017 il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti l'agenda del vertice sociale di Göteborg del novembre 2017, compresi il pilastro europeo dei diritti sociali, l'istruzione e la formazione e l'attuazione della nuova agenda per le competenze per l'Europa. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a vagliare eventuali misure per affrontare le sfide in materia di competenze connesse alla digitalizzazione, alla cibersicurezza, all'alfabetizzazione mediatica e all'intelligenza artificiale, nonché la necessità di un approccio inclusivo all'istruzione e alla formazione, fondato sull'apprendimento permanente e trainato dall'innovazione. In risposta a tale richiesta, la Commissione ha presentato, il 17 gennaio 2018, un primo pacchetto di misure (25) per affrontare questioni quali le competenze chiave, le competenze digitali nonché i valori comuni e l'istruzione inclusiva. Nel maggio 2018 è stato presentato un secondo pacchetto di misure che costituisce un progresso verso la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 e che a sua volta pone l'accento sul ruolo centrale delle competenze digitali.

    (26 bis)

    Per alfabetizzazione mediatica si intendono le competenze essenziali (conoscenze, abilità e atteggiamenti) che consentono ai cittadini di rapportarsi ai media e ad altri fornitori di informazioni in modo efficace nonché di sviluppare un pensiero critico e capacità di apprendimento permanente per socializzare e diventare cittadini attivi.

    (26 ter)

    Data la necessità di un approccio olistico, il programma dovrebbe altresì tenere conto degli ambiti di inclusione, qualificazione, formazione e specializzazione che sono decisivi, oltre alle competenze digitali avanzate, per la creazione di valore aggiunto nella società della conoscenza.

    (27)

    Nella sua risoluzione del 1o giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea (26), il Parlamento europeo ha affermato che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale. Il Parlamento europeo ha chiesto inoltre che la prospettiva di genere sia integrata in tutte le iniziative digitali sottolineando la necessità di affrontare il divario di genere nel settore delle TIC, poiché tale aspetto è fondamentale ai fini della prosperità e della crescita a lungo termine dell'Europa.

    (28)

    Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate , incluse le competenze in materia di protezione dei dati . La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR , ERASMUS+ e Orizzonte Europa. Saranno destinate alla forza lavoro, nel settore sia pubblico che privato, in particolare i professionisti delle TIC e altri professionisti del settore, nonché agli studenti. In queste categorie sono inclusi tirocinanti e formatori. Con forza lavoro si fa riferimento alla popolazione economicamente attiva, che include sia le persone occupate (dipendenti e autonomi) sia i disoccupati.

    (29)

    La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico ▌dei cittadini ▌, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza , la trasparenza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese , migliorando nel contempo l'efficienza della spesa pubblica . Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali multilingui di alta qualità in tutta l'Europa. Inoltre, si prevede che il sostegno dell'Unione in questo settore incoraggi il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

    (29 bis)

    La digitalizzazione può agevolare e migliorare l'accessibilità senza barriere per tutti, compresi gli anziani, le persone a mobilità ridotta o con disabilità, e le persone che vivono nelle zone remote o rurali.

    (30)

    Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità (27), la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, la sicurezza, la riduzione delle emissioni di carbonio, l'infrastruttura energetica, l'istruzione e la formazione e la cultura è necessario mantenere e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati a livello transfrontaliero e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie.

    (30 bis)

    L'implementazione delle necessarie tecnologie digitali, in particolare quelle nel quadro degli obiettivi specifici del calcolo ad alte prestazioni, dell'intelligenza artificiale e della cibersicurezza e della fiducia, è fondamentale per cogliere i benefici della trasformazione digitale e potrebbe essere completata da altre tecnologie all'avanguardia e future, come i registri distribuiti (ad esempio blockchain).

    (30 ter)

    Il digitale dovrebbe consentire ai cittadini dell'UE di accedere ai propri dati personali, usarli e gestirli in modo sicuro a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo fisico in cui si trovano i cittadini e i dati.

    (31)

    Nella dichiarazione di Tallinn del 6 ottobre 2017, il Consiglio dell'UE ha concluso che il progresso digitale sta trasformando in profondità le nostre società ed economie e mette in discussione l'efficacia di politiche sviluppate in precedenza in molti settori, nonché il ruolo e la funzione della pubblica amministrazione nel suo complesso. È nostro dovere prevedere e gestire queste sfide per rispondere alle esigenze e alle aspettative dei cittadini e delle imprese.

    (32)

    La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee costituisce una delle priorità fondamentali per un'attuazione efficace della strategia per il mercato unico digitale. La valutazione intermedia della strategia ha evidenziato la necessità di agevolare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni e garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile e fluido ai servizi pubblici.

    (33)

    L'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione nel 2017 (28) rivela che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto di importanza cruciale per stimolare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita sostenibile, l'occupazione e i posti di lavoro di elevata qualità . In particolare, sono necessari una pubblica amministrazione efficiente e trasparente e sistemi giudiziari efficaci per favorire la crescita economica e offrire servizi di alta qualità a imprese e cittadini.

    (34)

    L'interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli dell'amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, l'interoperabilità agevola la cooperazione transfrontaliera, la promozione di norme europee, un'attuazione efficace delle politiche e offre significative possibilità per evitare l'insorgere di barriere elettroniche transfrontaliere, assicurando altresì la creazione di servizi pubblici comuni nuovi, o il consolidamento di quelli già in fase di sviluppo, a livello dell'Unione. Per eliminare la frammentazione dei servizi europei e sostenere le libertà fondamentali e l'applicazione del riconoscimento reciproco nell'UE, è opportuno promuovere un approccio olistico transfrontaliero e transettoriale all'interoperabilità nel modo più efficace possibile e più rispondente alle esigenze degli utenti finali. Ne consegue che l'interoperabilità deve essere intesa in senso ampio, spaziando dagli aspetti tecnici a quelli giuridici e comprendendo elementi strategici del settore. La gamma di attività dovrebbe dunque spingersi al di là del ciclo di vita abituale delle soluzioni per includere tutti gli elementi degli interventi in grado di promuovere le condizioni quadro necessarie per un'interoperabilità costante a livello generale. Il programma dovrebbe altresì agevolare il reciproco arricchimento tra le diverse iniziative nazionali, conseguendo lo sviluppo della società digitale.

    (34 bis)

    Il programma dovrebbe pertanto promuovere le soluzioni open source per consentire il riutilizzo, accrescere la fiducia e garantire la trasparenza. Tale approccio avrà un impatto positivo sulla sostenibilità dei progetti finanziati.

    (35)

    La dotazione finanziaria stanziata per attività specifiche dedicate all'attuazione del quadro di interoperabilità e all'interoperabilità delle soluzioni sviluppate ammonta a 194 milioni di EUR.

    (36)

    La risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea (29) sottolinea l'importanza di sbloccare sufficienti finanziamenti pubblici e privati per la digitalizzazione dell'industria europea.

    (37)

    Nell'aprile 2016 la Commissione ha adottato l'iniziativa per la digitalizzazione dell'industria europea per «fare in modo che qualsiasi industria in Europa possa beneficiare appieno delle innovazioni digitali, indipendentemente dal settore in cui opera, dal luogo in cui si trova e dalle sue dimensioni». Ciò è particolarmente importante per le PMI dei settori culturali e creativi.

    (38)

    Il Comitato economico e sociale europeo ha accolto con favore la comunicazione «Digitalizzazione dell'industria europea» e ha ritenuto che essa, insieme ai documenti che la accompagnano, «rappresenti il primo passo nell'ambito di un ampio programma di lavoro a livello europeo da realizzarsi in stretta collaborazione reciproca tra tutte le parti pubbliche e private interessate» (30).

    (39)

    Per conseguire gli obiettivi può essere necessario fare leva sul potenziale delle tecnologie complementari nel campo delle reti e del calcolo, come si afferma nella comunicazione «Digitalizzazione dell'industria europea» (31), che riconosce che la «disponibilità di reti e infrastrutture cloud di prim'ordine» costituisce una componente essenziale della digitalizzazione dell'industria.

    (40)

    Il regolamento (UE) 2016/679 fornisce una serie unica di norme direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, garantisce la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri dell'UE e rafforza la fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini — due elementi indispensabili per la creazione di un vero mercato unico digitale. Pertanto, quando comportano il trattamento di dati personali, tutte le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero sostenere l'applicazione del regolamento (UE 2016/679) , ad esempio nel settore dell'intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain (a catena di blocchi). Tali azioni dovrebbero sostenere lo sviluppo di tecnologie digitali che rispettino gli obblighi di «protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita».

    (41)

    Inoltre il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del quadro internazionale e dell'UE in materia di protezione e applicazione della proprietà intellettuale. La protezione efficace della proprietà intellettuale riveste un ruolo essenziale ai fini dell'innovazione, ed è pertanto fondamentale per l'attuazione efficace del programma.

    (42)

    Gli organismi che attuano il presente programma dovrebbero essere conformi alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e alle normative nazionali in materia di trattamento delle informazioni, in particolare delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate UE. Per l'obiettivo specifico 3 potrebbe essere necessario, per motivi di sicurezza, escludere le entità controllate da paesi terzi dagli inviti a presentare proposte e offerte previsti dal presente programma. In casi eccezionali può essere necessaria un'esclusione di questo tipo anche per gli obiettivi specifici 1 e 2. I motivi di sicurezza alla base dell'esclusione dovrebbero essere proporzionati e debitamente giustificati con riferimento ai rischi che comporterebbe l'inclusione di dette entità.

    (43)

    Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima (32). Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione.

     

    (45)

    I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati in modo da conseguire gli obiettivi del programma conformemente alle priorità dell'Unione e degli Stati membri, assicurando nel contempo la coerenza, la trasparenza e la continuità dell'azione comune da parte dell'Unione e degli Stati membri. I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati, in linea di principio, ▌ogni due anni ▌, oppure, laddove giustificato da esigenze correlate all'attuazione del programma, su base annuale . Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

    (46)

    È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I e II intesa a rivedere e/o integrare gli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (47)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare quelli sanciti agli articoli 8, 11, 16, 21, 35, 38 e 47 sulla protezione dei dati di carattere personale, sulla libertà di espressione e d'informazione, sulla libertà d'impresa, sulla non discriminazione, sulla protezione della salute, sulla protezione dei consumatori e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.

     

    (49)

    Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio tramite sovvenzioni, appalti e premi e tramite la gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri, poiché il rispetto dello Stato di diritto è un requisito essenziale per una sana gestione finanziaria e per finanziamenti dell'UE efficaci,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce il programma Europa digitale («programma»).

    Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione europea e le regole di erogazione dei finanziamenti.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

    b)

    «soggetto giuridico»: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

    c)

    «paese terzo»: un paese che non è membro dell'Unione;

    d)

    «paese associato»: un paese terzo che ha sottoscritto con l'Unione un accordo che consente la sua partecipazione al programma a norma dell'articolo [10];

    d bis)

    «organizzazione internazionale di interesse europeo»: un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o la cui sede principale è in uno Stato membro;

    e)

    «polo europeo dell'innovazione digitale»: un soggetto giuridico ▌selezionato conformemente all'articolo 16 per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare fornire direttamente o assicurare l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria , nonché agevolare l'accesso ai finanziamenti . Il polo europeo dell'innovazione digitale è aperto alle imprese di ogni forma e dimensione, in particolare alle PMI, alle imprese a media capitalizzazione, alle imprese in fase di espansione e alle pubbliche amministrazioni di tutta l'Unione.

    f)

    «competenze digitali avanzate»: le competenze professionali e le abilità che richiedono le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere, progettare, sviluppare, gestire, testare, implementare , utilizzare e mantenere le tecnologie , i prodotti e i servizi sostenuti dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e);

    f bis)

    «partenariato europeo»: iniziativa quale definita dal [regolamento sul programma quadro Orizzonte Europa, aggiungere riferimento];

    f ter)

    «piccole e medie imprese» o «PMI»: microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

    g)

    «cibersicurezza»: l'insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, i loro utenti e le persone interessate dalle minacce informatiche;

    h)

    «infrastrutture di servizi digitali»: le infrastrutture che permettono la fornitura di servizi in rete per via elettronica, generalmente tramite Internet;

    i)

    «marchio di eccellenza»: marchio certificato quale definito dal [regolamento sul programma quadro Orizzonte Europa, aggiungere riferimento].

    Articolo 3

    Obiettivi del programma

    1.   L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell'economia , dell'industria e della società europee per permettere alle imprese , alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini europei di tutta l'Unione di beneficiare dei suoi vantaggi , nonché migliorare la competitività dell'Europa nell'economia digitale globale contribuendo a ridurre il divario digitale in tutta l'Unione e rafforzando l'autonomia strategica dell'Unione. A tal fine sono necessari un sostegno globale, transettoriale e transfrontaliero e un maggiore contributo dell'Unione . Il programma , attuato in stretto coordinamento con altri programmi di finanziamento dell'Unione, a seconda dei casi, mira a :

    a)

    rafforzare e promuovere le capacità dell'Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un'implementazione su vasta scala;

    b)

    ampliare la loro diffusione e adozione nel settore privato e nei settori di interesse pubblico , promuovendo la loro trasformazione digitale e l'accesso alle tecnologie digitali .

    2.   I cinque obiettivi specifici interconnessi del programma sono i seguenti:

    a)

    obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni;

    b)

    obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale;

    c)

    obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia;

    d)

    obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate;

    e)

    obiettivo specifico 5 — Implementazione, impiego ottimale della capacità digitale e interoperabilità.

    Articolo 4

    Calcolo ad alte prestazioni

    1.    L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni persegue i seguenti obiettivi operativi:

    a)

    implementare, coordinare a livello dell'Unione e operare nell'Unione un'infrastruttura di dati e supercalcolo a esascala integrata , orientata alla domanda, guidata dalle applicazioni e di prim'ordine, facilmente accessibile ▌agli utenti pubblici e privati , segnatamente alle PMI, a prescindere dallo Stato membro in cui si trovano, e per finalità di ricerca conformemente al {regolamento che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo} ;

    b)

    implementare tecnologia pronta per l'uso/operativa derivante da attività di ricerca e innovazione, al fine di creare un ecosistema integrato a livello dell'Unione per il calcolo ad alte prestazioni che comprenda vari aspetti nei segmenti della catena del valore scientifica e industriale, inclusi hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali, con un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati ;

    c)

    implementare e operare un'infrastruttura post-esascala , compresa l'integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e ▌infrastrutture di ricerca in campo informatico ; incoraggiare lo sviluppo nell'Unione degli hardware e dei software necessari per tale implementazione .

    2.     Le azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 sono attuate principalmente attraverso l'impresa comune istituita dal regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo  (33).

    Articolo 5

    Intelligenza artificiale

    1.   L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale persegue i seguenti obiettivi operativi:

    a)

    sviluppare e potenziare le capacità e le conoscenze di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati di qualità nonché i corrispondenti meccanismi di scambio e gli archivi di algoritmi, garantendo nel contempo un approccio incentrato sulla persona e inclusivo che rispetti i valori europei.

    Nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati , le soluzioni e i dati basati sull'intelligenza artificiale resi disponibili rispettano il principio della protezione dei dati e della vita privata sin dalla progettazione ;

    b)

    rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese , in particolare le PMI e le start-up, la società civile, le organizzazioni senza scopo di lucro, gli istituti di ricerca e le università, e le pubbliche amministrazioni , al fine di massimizzare i benefici che esse recano alla società e all'economia europee ;

    c)

    rafforzare e mettere in rete le strutture di prova e sperimentazione per l'intelligenza artificiale ▌negli Stati membri;

    c bis)

    al fine di sviluppare e potenziare l'applicazione commerciale e i sistemi produttivi, agevolare l'integrazione delle tecnologie nelle catene del valore e lo sviluppo di modelli di business innovativi e ridurre il divario temporale tra l'innovazione e l'industrializzazione; favorire l'adozione di soluzioni basate sull'IA nei settori di interesse pubblico e nella società.

    1 ter.     La Commissione, in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto internazionale e dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo di esperti di alto livello sull'intelligenza artificiale, precisa le condizioni relative alle questioni etiche nei programmi di lavoro nell'ambito dell'obiettivo specifico 2. Gli inviti a presentare proposte o gli accordi di sovvenzione includono le condizioni pertinenti stabilite nei programmi di lavoro.

    Se del caso, la Commissione svolge controlli di carattere etico. I finanziamenti destinati ad azioni non conformi alle condizioni o alle norme etiche possono essere sospesi, interrotti o ridotti in qualsiasi momento, conformemente al regolamento finanziario.

    1 quater.     Le azioni nell'ambito del presente obiettivo specifico sono attuate principalmente attraverso la gestione diretta.

    I requisiti etici e giuridici di cui al presente articolo si applicano a tutte le azioni dell'obiettivo specifico 2, indipendentemente dalle modalità di attuazione.

    Articolo 6

    Cibersicurezza e fiducia

    1.    L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia persegue i seguenti obiettivi operativi:

    a)

    sostenere, insieme agli Stati membri, lo sviluppo e l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza al fine di pervenire a un elevato livello comune di cibersicurezza sul piano europeo , nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali, assicurando nel contempo l'autonomia strategica dell'UE ;

    b)

    sostenere lo sviluppo e l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza , nonché la condivisione e l'integrazione delle migliori pratiche;

    c)

    garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, prestando una particolare attenzione ai servizi pubblici e agli operatori economici essenziali, quali le PMI;

    d)

    rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione79 , anche attraverso misure volte a sviluppare una cultura della cibersicurezza nelle organizzazioni;

    d bis)

    migliorare la resilienza agli attacchi informatici, sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi e una migliore conoscenza dei processi basilari di sicurezza da parte degli utenti, in particolare i servizi pubblici, le PMI e le start-up, in modo da garantire che le imprese dispongano almeno di livelli basilari di sicurezza, quali la crittografia end-to-end dei dati e delle comunicazioni e gli aggiornamenti dei software, e incoraggiare il ricorso alla sicurezza sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, la conoscenza dei processi basilari di sicurezza e l'igiene informatica;

    1 bis.     Le azioni relative all'obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia sono attuate principalmente attraverso il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete di competenza per la cibersicurezza, conformemente al [regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio  (34)].

    Articolo 7

    Competenze digitali avanzate

    1.    L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Europa , colmando il divario digitale, e a promuovere una maggiore professionalità tenendo conto dell'equilibrio di genere , in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni e il cloud computing , l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito (quale ad esempio la tecnologia blockchain), le tecnologie quantistiche , la robotica, l'intelligenza artificiale. Al fine di affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e incoraggiare la specializzazione in tecnologie e applicazioni digitali, l'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

    a)

    sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione di alta qualità a lungo termine che comprendano l'apprendimento misto per gli studenti ▌e la forza lavoro;

    b)

    sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione di alta qualità a breve termine per ▌la forza lavoro , in particolare nelle PMI e nel settore pubblico ;

    c)

    sostenere attività di formazione sul posto di lavoro e tirocini di alta qualità per gli studenti ▌e la forza lavoro, in particolare nelle PMI e nel settore pubblico .

    2.     Le azioni nell'ambito del presente obiettivo specifico — Competenze digitali avanzate sono attuate principalmente attraverso la gestione diretta.

    Articolo 8

    Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità

    1.    L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 5 — Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue i seguenti obiettivi operativi , colmando nel contempo il divario digitale :

    a)

    sostenere il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, le dogane, i trasporti, la mobilità, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, tra cui le imprese pertinenti stabilite all'interno dell'Unione, affinché accedano effettivamente alle tecnologie digitali più avanzate, quali ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza, e le implementino;

    b)

    implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali all'avanguardia interoperabili a livello transeuropeo in tutta l'Unione (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;

    b bis)

    sostenere l'integrazione e l'utilizzo delle infrastrutture transeuropee di servizi digitali e delle norme digitali europee approvate nel settore pubblico e nei settori di interesse pubblico per agevolare un'attuazione e un'interoperabilità efficienti in termini di costi;

    c)

    facilitare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini europei, compreso l'open source e il riutilizzo di soluzioni e quadri per l'interoperabilità;

    d)

    consentire al settore pubblico e all'industria dell'Unione, in particolare alle PMI, di accedere facilmente ad attività pilota e di prova delle tecnologie digitali e di intensificare il loro utilizzo , anche a livello transfrontaliero;

    e)

    sostenere l'adozione da parte del settore pubblico e dell'industria dell'Unione, e segnatamente da parte delle PMI e delle start-up, delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e  altre tecnologie all'avanguardia e future , come i registri distribuiti (quale ad esempio la tecnologia blockchain) ;

    f)

    sostenere la progettazione, la prova, l'applicazione, l'implementazione e il mantenimento di soluzioni digitali interoperabili , comprese soluzioni di pubblica amministrazione digitale, per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;

    g)

    garantire a livello dell'Unione la capacità costante di essere alla guida dello sviluppo digitale, oltre che di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché condividere e integrare le migliori pratiche;

    h)

    sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture digitali e di condivisione dei dati affidabili che utilizzano , fra l'altro, servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE basate sul principio della sicurezza e della riservatezza sin dalla progettazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei consumatori e di protezione dei dati ;

    i)

    realizzare e potenziare i poli europei dell'innovazione digitale e le rispettive reti .

    2.     Le azioni nell'ambito del presente obiettivo specifico sono attuate principalmente attraverso la gestione diretta.

    Articolo 9

    Bilancio

    1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 8 192 391 000 EUR a prezzi 2018 (9 194 000 000 EUR a prezzi correnti).

    2.   La ripartizione indicativa dell'importo citato è la seguente:

    a)

    fino a 2 404 289 438 EUR a prezzi 2018 ( 2 698 240 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni;

    b)

    fino a 2 226 192 703 EUR a prezzi 2018 ( 2 498 369 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale;

    c)

    fino a 1 780 954 875 EUR a prezzi 2018 ( 1 998 696 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia;

    d)

    fino a 623 333 672 EUR a prezzi 2018 ( 699 543 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate;

    e)

    fino a 1 157 620 312 EUR a prezzi 2018 ( 1 299 152 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 5 — Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.

    3.   L'importo di cui al paragrafo 1 può anche finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

    4.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

    5.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite al programma , anche per integrare le sovvenzioni accordate all'azione fino al 100 % del costo totale ammissibile, ove possibile, fatti salvi il principio di cofinanziamento di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario e le norme sugli aiuti di Stato . La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. ▌Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

    6.   Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Articolo 10

    Paesi terzi associati al programma

    1.

    Il programma è aperto ai membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

    2.

    L'associazione totale o parziale al programma di paesi terzi non menzionati al paragrafo 1 si basa su una valutazione caso per caso degli obiettivi specifici , conformemente ▌alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo a qualsiasi programma dell'Unione, purché tale accordo specifico rispetti pienamente i seguenti criteri :

    la partecipazione del paese terzo è nell'interesse dell'Unione;

    la partecipazione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3;

    la partecipazione non solleva problemi di sicurezza e rispetta pienamente i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 12;

    l'accordo garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

    l'accordo stabilisce le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];

    l'accordo non conferisce al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

    l'accordo garantisce il diritto dell'Unione di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

    2 bis.

    Nel preparare i programmi di lavoro, la Commissione europea o altri organismi di attuazione competenti verificano, in base a una valutazione caso per caso, se le condizioni stabilite nell'accordo di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte per quanto riguarda le azioni incluse nei programmi di lavoro.

    Articolo 11

    Cooperazione internazionale

    1.   L'Unione può collaborare con i paesi terzi di cui all'articolo 10, con altri paesi terzi e con organizzazioni od organismi internazionali stabiliti in tali paesi, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale, nonché con i paesi vicini, in particolare quelli dei Balcani occidentali e del Mar Nero. Fatto salvo l'articolo 18 , i relativi costi non sono coperti dal programma.

    2.   Alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1, nell'ambito dell'obiettivo specifico 1  — Calcolo ad alte prestazioni, dell'obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale e dell'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia, si applica l'articolo 12.

    Articolo 12

    Sicurezza

    1.    Le azioni realizzate nell'ambito del programma sono conformi alle norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare a quelle sulla protezione delle informazioni classificate dalla divulgazione non autorizzata, nonché alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. Per le azioni realizzate al di fuori dell'Unione utilizzando e/o producendo informazioni classificate è necessaria non soltanto la loro conformità ai suddetti requisiti, ma anche la conclusione di un accordo in materia di sicurezza tra l'Unione e il paese terzo in cui è condotta l'attività.

    2.    Se del caso, le proposte e le offerte comprendono un'autovalutazione della sicurezza, che rileva eventuali questioni relative alla sicurezza e illustra nel dettaglio come saranno affrontate al fine di adempiere la pertinente normativa nazionale e dell'Unione.

    3.    Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento sottopone a un controllo di sicurezza le proposte che sollevano questioni relative alla sicurezza.

    4.    Se del caso, le azioni sono conformi alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (35) e alle relative norme di attuazione.

    5.    Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'UE ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare, per motivi di sicurezza debitamente giustificati , a nessuna o ad alcune delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 3. In tali casi gli inviti a presentare proposte e le gare d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri.

    Ove debitamente giustificato per motivi di sicurezza, il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'UE ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a nessuna o ad alcune delle azioni nell'ambito degli obiettivi specifici 1 e 2, unicamente se soddisfano le condizioni relative ai requisiti che tali soggetti giuridici devono soddisfare per garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri e per assicurare la protezione delle informazioni di documenti classificati. Tali condizioni sono definite nei programmi di lavoro.

    5 bis.     Se del caso, la Commissione svolge controlli di sicurezza. I finanziamenti destinati ad azioni non conformi alle condizioni relative alle questioni di sicurezza possono essere sospesi, interrotti o ridotti in qualsiasi momento, conformemente al regolamento finanziario.

    Articolo 13

    Sinergie con altri programmi dell'Unione

    1.   Il programma è concepito in modo che la sua attuazione permetta di creare sinergie, come descritto più approfonditamente nell'allegato III, con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare tramite accordi sui finanziamenti complementari di programmi dell'UE (laddove consentito dalle modalità di gestione), in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni. La Commissione garantisce che, nel far leva sul carattere complementare del programma rispetto ad altri programmi di finanziamento europei, la realizzazione degli obiettivi specifici da 1 a 5 non sia ostacolata.

    2.    La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità complessive del programma alle politiche pertinenti e ai programmi dell'Unione. A tal fine, la Commissione agevola la creazione di adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti, nonché tra tali autorità e la Commissione europea, e istituisce idonei strumenti di monitoraggio per garantire sistematicamente l'esistenza di sinergie tra il programma e qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell'UE. Gli accordi contribuiscono a evitare duplicazioni e a massimizzare l'impatto della spesa.

    Articolo 14

    Attuazione e forme di finanziamento

    1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), ▌del regolamento finanziario in conformità degli articoli da 4 a 8 . Gli organismi di finanziamento possono derogare alle norme per la partecipazione e la diffusione stabilite dal presente regolamento solo se ciò è previsto dall'atto di base che istituisce l'organismo di finanziamento e/o gli affida compiti di esecuzione del bilancio o, per quanto concerne gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se ciò è previsto dall'accordo di contributo o qualora le loro esigenze operative specifiche o la natura dell'azione lo richiedano.

    2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, anche, in particolare, sotto forma di appalti (quale forma principale), sovvenzioni e premi.

    Qualora, per il conseguimento del risultato di una determinata azione, siano necessarie gare di appalto per acquisire beni e servizi innovativi, le sovvenzioni possono essere concesse unicamente a beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE  (36) , 2014/25/UE  (37) e 2009/81/CE  (38).

    Qualora la fornitura di beni o servizi digitali innovativi che non sono ancora disponibili su larga scala commerciale sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell'azione, la procedura di appalto può autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura.

    Per motivi debitamente giustificati di pubblica sicurezza, l'amministrazione aggiudicatrice può imporre la condizione che il luogo di esecuzione del contratto sia situato nel territorio dell'Unione.

    Il programma può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

    3.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del ▌regolamento XXX ▌regolamento successivo a quello sul fondo di garanzia].

    Articolo 15

    Partenariati europei

    Il programma può essere attuato mediante partenariati europei istituiti in conformità del regolamento su Orizzonte Europa e nell'ambito del processo di pianificazione strategica tra la Commissione europea e gli Stati membri . Possono essere compresi, in particolare, contributi a partenariati pubblico-privati esistenti o di nuova istituzione sotto forma di imprese comuni costituite ai sensi dell'articolo 187 del TFUE. A tali contributi si applicano le disposizioni sui partenariati europei di cui al [regolamento su Orizzonte Europa, aggiungere riferimento].

    Articolo 16

    Poli dell'innovazione digitale

    1.   Nel primo anno di attuazione del programma è istituita una rete iniziale di poli europei dell'innovazione digitale , composta da almeno un polo per Stato membro, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 .

    2.   Ai fini dell'istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa , conformemente alle sue procedure e alle sue strutture amministrative e istituzionali nazionali, soggetti candidati per mezzo di una procedura aperta e competitiva in base ai seguenti criteri:

    a)

    competenze adeguate relative alle funzioni dei poli europei dell'innovazione digitale di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e competenze in uno o più settori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ;

    b)

    capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati necessari per svolgere le funzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5 ;

    c)

    mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell'Unione;

    d)

    adeguata sostenibilità finanziaria corrispondente al livello dei fondi dell'Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire e dimostrata, se del caso, mediante garanzie ▌emesse preferibilmente da un'autorità pubblica. ▌

    3.   La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale , conformemente alla procedura di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, tenendo nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima di selezionare un polo europeo dell'innovazione digitale sul suo territorio . Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:

    a)

    la dotazione di bilancio per il finanziamento della rete iniziale;

    b)

    la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell'industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata , migliorando la convergenza tra i paesi beneficiari del Fondo di coesione e gli altri Stati membri, ad esempio colmando il divario digitale in termini geografici .

    4.    A seguito di una procedura aperta e competitiva e tenendo nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima della selezione di un polo europeo dell'innovazione digitale sul suo territorio, la Commissione seleziona, ove necessario, poli europei dell'innovazione digitale aggiuntivi in conformità della procedura di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, in modo tale da garantire un' ampia copertura geografica ▌in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è tale da soddisfare la domanda di servizi erogati dal polo nello Stato membro interessato ▌. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell'UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.

    4 bis.     I poli europei dell'innovazione digitale dispongono di un'autonomia generale sostanziale per definire la loro organizzazione e composizione e i loro metodi di lavoro.

    5 .   I poli europei dell'innovazione digitale ▌partecipano all'attuazione del programma svolgendo le seguenti funzioni a vantaggio dell'industria dell'Unione, segnatamente delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, come pure del settore pubblico :

    a)

    sensibilizzare e fornire competenze, know-how e servizi di trasformazione digitale (comprese le strutture di prova e sperimentazione) , o garantirvi l'accesso ;

    a bis)

    sostenere le imprese, in particolare le PMI e le start-up, e le amministrazioni affinché diventino più competitive e migliorino i loro modelli aziendali attraverso l'uso delle nuove tecnologie contemplate dal programma;

    b)

    agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI , le start-up e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli europei dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti; incoraggiare gli scambi di competenze, le iniziative congiunte e le buone pratiche;

    c)

    fornire (o garantirvi l'accesso) servizi tematici, compresi in particolare quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia — alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI o alle imprese a media capitalizzazione. I ▌poli europei dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici o a fornirli a tutte le categorie di soggetti citati nel presente paragrafo;

    d)

    erogare sostegno finanziario a terzi nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate.

    6.     Nel quadro del presente programma, i poli europei dell'innovazione digitale ricevono finanziamenti sotto forma di sovvenzioni.

    CAPO II

    AMMISSIBILITÀ

    Articolo 17

    Azioni ammissibili

    1.   Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli ▌3▌ e da ▌4▌ a ▌8▌ sono ammissibili al finanziamento.

    2.   I criteri di ammissibilità per le azioni sono definiti nei programmi di lavoro.

    Articolo 18

    Soggetti idonei

    1.

    Sono ammessi i seguenti soggetti giuridici :

    a)

    i soggetti giuridici stabiliti in:

    i)

    uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

    ii)

    paesi terzi associati al programma conformemente agli articoli 10 e 12 ;

    b)

    i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

    2.

    Sono eccezionalmente ammessi a partecipare ad azioni specifiche i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi del programma. Se non specificato altrimenti nel programma di lavoro, detti soggetti sostengono i costi della loro partecipazione.

    3.

    Non sono ammesse le persone fisiche, fatta eccezione per le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate.

    4.

    Per motivi di sicurezza o nel caso di azioni direttamente correlate all'autonomia strategica dell'UE, il programma di lavoro di cui all'articolo 23 può prevedere che la partecipazione sia limitata ai beneficiari stabiliti soltanto negli Stati membri o ai beneficiari stabiliti negli Stati membri e in paesi terzi associati o altri paesi terzi specificati. Qualsiasi limitazione della partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi associati è in conformità del presente regolamento, nonché dei termini e delle condizioni del pertinente accordo.

    CAPO III

    SOVVENZIONI

    Articolo 19

    Sovvenzioni

    Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario e possono coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento quale stabilito all'articolo 190 del regolamento finanziario e conformemente alle specifiche di ciascun obiettivo .

    Articolo 20

    Criteri di attribuzione

    1.   I criteri di attribuzione sono definiti nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte tenendo conto quanto meno dei seguenti elementi:

    (a)

    la maturità dell'azione nello sviluppo del progetto;

    (b)

    la solidità del piano di attuazione proposto;

     

    (c)

    la necessità di superare ostacoli finanziari come la mancanza di finanziamenti da parte del mercato.

    2.     I seguenti elementi sono presi in considerazione ove applicabile:

    (a)

    l'effetto di stimolo del sostegno dell'Unione sugli investimenti pubblici e privati;

    (b)

    ▌l'impatto economico, sociale, climatico e ambientale previsto;

    (c)

    ▌l'accessibilità e la facilità di accesso ai rispettivi servizi ;

    (d)

    ▌la dimensione transeuropea;

    (e)

    ▌l'equilibrata distribuzione geografica in tutta l'Unione, comprese l'eliminazione del divario geografico e l'inclusione delle regioni ultraperiferiche;

    (f)

    ▌la presenza di un piano di sostenibilità a lungo termine;

    (g)

    la libertà di riutilizzare e adattare i risultati dei progetti;

    (h)

    la sinergia e la complementarità con altri programmi dell'Unione.

    Articolo 20 bis

    Valutazione

    Conformemente all'articolo 150 del regolamento finanziario, le domande di sovvenzione sono valutate da un comitato di valutazione che può essere composto interamente o parzialmente da esperti esterni indipendenti.

    CAPO IV

    OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO MISTO E ALTRI FINANZIAMENTI COMBINATI

    Articolo 21

    Operazioni di finanziamento misto

    Le operazioni di finanziamento decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al regolamento InvestEU e al titolo X del regolamento finanziario.

    Articolo 22

    Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati

    1.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione , compresi fondi in regime di gestione concorrente, può anche essere finanziata nel quadro del programma, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Si applicano a ciascun contributo all'azione le norme del rispettivo programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

    2.   Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparative:

    (a)

    sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma,

    (b)

    soddisfano i requisiti minimi di qualità di tale invito a presentare proposte,

    (c)

    non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

    possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] o all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune], a condizione che tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.

    2 bis.     Se a un'azione è stato già concesso o erogato un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione ovvero un sostegno a titolo di un fondo dell'UE, tale contributo o sostegno è indicato nella domanda di contributo nel quadro del programma.

    CAPO V

    PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

    Articolo 23

    Programmi di lavoro

    1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.

    2.   Tali programmi di lavoro sono adottati come programmi pluriennali per l'intera durata del programma. Laddove giustificato da specifiche esigenze di attuazione, i programmi di lavoro possono essere adottati anche come programmi annuali riguardanti uno o più obiettivi specifici.

    3.    I programmi di lavoro ▌si concentrano sulle attività indicate nell'allegato  I e provvedono affinché le azioni sostenute non escludano i finanziamenti privati.

    3 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 riguardo alla modifica dell'allegato I, al fine di rivedere o integrare le attività ivi descritte in modo coerente con gli obiettivi del presente regolamento quali indicati negli articoli ▌da 4 a 8 ▌.

    4.   I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

    Articolo 24

    Monitoraggio e relazioni

    1.   Gli indicatori misurabili da utilizzare per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.

    1 bis.     La Commissione definisce una metodologia per fornire indicatori in vista di una valutazione accurata dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

    2.   Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di modificare l'allegato II per rivedere o integrare gli indicatori misurabili , se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

    3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione ▌del programma , cosicché i risultati siano idonei per un'analisi approfondita dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate . A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

    4.   Sono utilizzate nella massima misura possibile , in quanto indicatori di contesto, le statistiche ufficiali dell'UE, come le indagini statistiche periodiche sulle TIC. Gli istituti nazionali di statistica fungono da consulenti e, insieme a Eurostat, sono coinvolti nella concezione iniziale e nella successiva elaborazione degli indicatori statistici utilizzati per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti in relazione alla trasformazione digitale.

    Articolo 25

    Valutazione del programma

    1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale. Esse contengono una valutazione qualitativa dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi generali del programma.

    2.    Oltre a monitorare regolarmente il programma, la Commissione procede a una valutazione intermedia del programma che va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La valutazione intermedia funge da base per l'adeguamento dell'attuazione del programma, se del caso, tenendo conto anche dei nuovi sviluppi tecnologici pertinenti.

    La valutazione intermedia è sottoposta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo ▌1▌, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

    La valutazione finale valuta gli impatti a più lungo termine del programma e la sua sostenibilità.

    4.   Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma da parte dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione, al livello adeguato di granularità.

    4 bis.     La Commissione sottopone la relazione di valutazione finale di cui al paragrafo 3 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    Articolo 26

    Audit

    1.   Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

    2.   Il sistema di controllo garantisce un equilibrio adeguato tra fiducia e controllo, tenendo conto dei costi amministrativi e degli altri costi dei controlli a tutti i livelli.

    3.   Gli audit delle spese sono eseguiti in modo coerente, conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia.

    4.   In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit può basarsi sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spesa. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alla spesa.

    5.   Le azioni che ricevono finanziamenti cumulativi da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte ad audit una sola volta; tali audit riguardano tutti i programmi interessati e le relative norme applicabili.

    Articolo 27

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 23 e 24 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

    3.   La delega di potere di cui agli articoli 23 e 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 23 e 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 27 bis

    Procedura di comitato

    1.     La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del programma Europa digitale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 28

    Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

    Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, come previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 29

    Informazione, comunicazione, pubblicità, sostegno alle politiche e diffusione

    1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

    2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Essa garantisce inoltre un'informazione integrata e l'accesso dei potenziali richiedenti ai finanziamenti dell'Unione nel settore digitale. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo ▌3▌.

    3.   Il programma fornisce sostegno all'elaborazione delle politiche, alla divulgazione, alla sensibilizzazione e alla diffusione di attività, oltre a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze nei settori di cui agli articoli da 4 a 8.

    Articolo 30

    Abrogazione

    ▌La decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2021.

    Articolo 31

    Disposizioni transitorie

    1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) e della decisione (UE) 2015/2240 (40), che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

    2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (UE) n. 283/2014 e della decisione (UE) 2015/2240.

    3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 9, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

    Articolo 32

    Entrata in vigore

    ▌Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a …, il

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 292.

    (2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 272.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

    (4)  Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L'accordo è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2013:373:TOC.

    (5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1)

    (6)  GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&rid=1.

    (7)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995R2988&rid=1.

    (8)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996R2185&rid=1.

    (9)  GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1939&rid=1.

    (10)  Direttiva (UE) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

    (11)  Decisione / /UE del Consiglio.

    (12)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

    (13)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (14)  https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

    (15)  http://www.consilium.europa.eu/media/21608/19-euco-final-conclusions-it.pdf.

    (16)  COM(2018)0098.

    (17)  COM(2018)0125.

    (18)  Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea [COM(2016)0180].

    (19)  

     

    (20)  

     

    (21)  

     

    (22)  Valutazione d'impatto che accompagna il documento «Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni» (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

    (23)  Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

    (24)  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

    (25)  Nell'ambito di tale pacchetto, il piano d'azione per l'istruzione digitale [COM(2018)0022] definisce una serie di misure intese ad aiutare gli Stati membri a sviluppare le competenze e le abilità digitali nell'istruzione formale.

    (26)  Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

    (27)  http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628.

    (28)  COM(2016)0725.

    (29)  

     

    (30)  

     

    (31)  COM(2016)0180: «Digitalizzazione dell'industria europea — Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale».

    (32)  COM(2018)0321, pag. 1.

    (33)   Regolamento che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo. 10594/18. Bruxelles, 18 settembre 2018 (or. EN). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/it/pdf

    (34)   Regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento.

    (35)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

    (36)   Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (testo rilevante ai fini del SEE).

    (37)   Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (testo rilevante ai fini del SEE).

    (38)   Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (testo rilevante ai fini del SEE).

    (39)  Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

    (40)  Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico.

    ALLEGATO 1

    ATTIVITÀ

    Descrizione tecnica del programma: ambito iniziale delle attività

    Le attività iniziali del programma sono attuate conformemente alla seguente descrizione tecnica.

    Obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni

    Il programma attua la strategia europea per il calcolo ad alte prestazioni (HPC) sostenendo un ecosistema completo dell'UE che fornisce le necessarie capacità di dati e calcolo ad alte prestazioni affinché l'Europa possa competere a livello globale. La strategia mira a implementare un'infrastruttura HPC e di dati di prim'ordine con capacità a esascala entro il 2022-2023, e strutture post-esascala entro il 2026-2027, dotando così l'Unione di una risorsa tecnologica HPC propria, indipendente e competitiva, che le permetterà di raggiungere l'eccellenza nelle applicazioni HPC e di ampliarne la disponibilità e l'uso.

    Le attività iniziali comprendono:

    1.

    un quadro di appalti congiunti che consente un approccio di progettazione congiunta per l'acquisizione di una rete integrata di HPC di prim'ordine, inclusa un'infrastruttura di dati e di supercalcolo a esascala (che esegue dieci alla diciottesima operazioni al secondo) . Tale infrastruttura sarà facilmente accessibile ▌a utenti pubblici e privati , segnatamente le PMI, a prescindere dallo Stato membro in cui sono ubicati, e per finalità di ricerca conformemente al {regolamento che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni} ;

    2.

    un quadro di appalti congiunti per un'infrastruttura di supercalcolo post-esascala (che esegue dieci alla ventunesima operazioni al secondo) che prevede l'integrazione con tecnologie per il calcolo quantistico;

    3.

    un coordinamento a livello dell'UE e adeguate risorse finanziarie a sostegno dello sviluppo, dell'acquisizione e del funzionamento di tale infrastruttura;

    4.

    la messa in rete delle capacità HPC e di dati degli Stati membri e il sostegno agli Stati membri che intendono aggiornare le proprie capacità HPC o acquisirne di nuove;

    5.

    la messa in rete dei centri di competenza HPC ( almeno uno per Stato membro) che saranno associati ai rispettivi centri nazionali di supercalcolo per fornire servizi HPC all'industria (in particolare alle PMI), al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni;

    6.

    l'implementazione di tecnologia pronta per l'uso/operativa: il supercalcolo quale servizio derivante da attività di ricerca e innovazione finalizzato alla creazione di un ecosistema HPC europeo integrato che comprende tutti i segmenti della catena di valore scientifica e industriale (hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali avanzate).

    Obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale

    Il programma sviluppa e rafforza le capacità di base dell'intelligenza artificiale (IA) in Europa, tra cui le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, rendendole accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni; inoltre rafforza e mette in rete le strutture di sperimentazione e prova dell'IA esistenti e di nuova istituzione negli Stati membri.

    Le attività iniziali comprendono:

    1.

    la creazione di spazi comuni europei di dati che aggregano informazioni pubbliche in tutta Europa , provenienti altresì dal riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, che fungono da fonte di immissione di dati per soluzioni di intelligenza artificiale. Tali spazi sarebbero aperti ▌al settore pubblico e privato. Al fine di incrementarne l'uso, i dati contenuti in uno spazio dovrebbero essere resi ▌interoperabili, in particolare mediante formati di dati che siano aperti, leggibili a macchina, standardizzati e documentati, sia nelle interazioni tra settore pubblico e privato, sia all'interno dei settori, sia tra di loro (interoperabilità semantica);

    2.

    la creazione di archivi europei comuni di algoritmi o di interfacce di tali archivi facilmente accessibili a tutti sulla base di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie . Le imprese e il settore pubblico sarebbero in grado di individuare e acquisire la soluzione che più si adatta alle rispettive esigenze;

    3.

    il coinvestimento con gli Stati membri in siti di riferimento di prim'ordine per attività di prova e sperimentazione in contesti reali, con particolare attenzione alle applicazioni dell'IA in settori fondamentali come sanità, monitoraggio terrestre/ambientale, trasporti e mobilità, sicurezza, industria manifatturiera o finanza, nonché in altri settori di interesse pubblico. I siti dovrebbero essere aperti a tutti gli operatori in tutta Europa, connessi alla rete dei poli dell'innovazione digitale e dotati di grandi strutture di calcolo e gestione dei dati , o connessi a dette strutture , nonché delle più recenti tecnologie di IA, comprese tecnologie emergenti quali ad esempio il calcolo neuromorfico, l'apprendimento profondo e la robotica.

    Obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia

    Il programma incentiva il rafforzamento, lo sviluppo e l'acquisizione di capacità essenziali volte a rendere sicure l'economia digitale, la società e la democrazia dell'UE rafforzandone il potenziale industriale e la competitività in ambito di cibersicurezza, oltre a migliorare le capacità sia del settore privato sia del settore pubblico di proteggere i cittadini e le imprese europei dalle minacce informatiche, anche attraverso il sostegno all'attuazione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

    Le attività iniziali nell'ambito di questo obiettivo comprendono:

    1.

    il coinvestimento con gli Stati membri in attrezzature avanzate per la cibersicurezza, in infrastrutture e know-how, essenziali per proteggere le infrastrutture fondamentali e il mercato unico digitale nel suo complesso. In quest'ambito sono possibili investimenti in impianti quantistici e risorse di dati per la cibersicurezza e la coscienza situazionale nel ciberspazio e in altri strumenti da mettere a disposizione del settore pubblico e di quello privato in tutta Europa;

    2.

    l'ampliamento delle capacità tecnologiche esistenti e la messa in rete dei centri di competenza negli Stati membri, in modo tale che tali capacità rispondano alle esigenze del settore pubblico e dell'industria, anche per quanto riguarda prodotti e servizi che rafforzano la cibersicurezza e la fiducia all'interno del mercato unico digitale;

    3.

    la garanzia di un'ampia implementazione di soluzioni di cibersicurezza e fiducia efficaci e all'avanguardia in tutti gli Stati membri, compreso il rafforzamento della sicurezza dei prodotti ▌dalla progettazione alla commercializzazione ;

    4.

    il sostegno volto a colmare le lacune di competenze in materia di cibersicurezza, allineando ad esempio i programmi relativi a tali competenze, adattandoli alle esigenze settoriali specifiche e favorendo l'accesso a corsi di formazione specializzati e mirati.

    Obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate

    Il programma sostiene le opportunità di formazione in relazione alle competenze digitali avanzate, in particolare nell'ambito dell'HPC, dell'analisi dei big data, dell'IA, del registro distribuito (ad es. blockchain) e della cibersicurezza, per la forza lavoro attuale e futura, offrendo tra l'altro agli studenti, ai neolaureati o ai cittadini di tutte le età che necessitino di riqualificazione e ai lavoratori attuali , ovunque essi si trovino, gli strumenti per acquisire e sviluppare tali competenze.

    Le attività iniziali comprendono:

    1.

    l'accesso ad attività di formazione sul posto di lavoro, attraverso la partecipazione a tirocini presso centri di competenza e imprese , e altre organizzazioni che implementano tecnologie digitali avanzate;

    2.

    l'accesso a corsi sulle tecnologie digitali avanzate che saranno offerti da istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca nonché organismi di certificazione professionale per il settore industriale in collaborazione con gli organismi coinvolti nel programma; i temi trattati dovrebbero comprendere l'IA, la cibersicurezza, i registri distribuiti (ad es. blockchain), l'HPC e le tecnologie quantistiche;

    3.

    la partecipazione a corsi di formazione professionale specializzati di breve termine che sono stati precertificati, per esempio nel settore della cibersicurezza.

    Gli interventi si concentrano su competenze digitali avanzate relative a tecnologie specifiche.

    ▌I poli europei dell'innovazione digitale di cui all'articolo  16 favoriscono le opportunità di formazione fungendo da collegamento con i responsabili dell'istruzione e della formazione .

    Obiettivo specifico 5 — Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità

    I.   Le attività iniziali relative alla trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico includono quanto segue.

    I progetti che prevedono l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali o l'interoperabilità sono considerati progetti di interesse comune.

    1.   Modernizzazione della pubblica amministrazione

    1.1.

    sostenere gli Stati membri nell'attuazione dei principi della dichiarazione di Tallinn sull'amministrazione elettronica in tutti i settori strategici, creando se del caso i registri necessari e interconnettendoli, nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati;

    1.2.

    sostenere la progettazione, la sperimentazione, l'implementazione, il mantenimento , l'evoluzione e la promozione di un ecosistema coerente di infrastrutture di servizi digitali transfrontalieri e agevolare soluzioni e quadri comuni ininterrotti da punto a punto, sicuri, multilingui, interoperabili a livello transfrontaliero o intersettoriale all'interno della pubblica amministrazione. Sono inoltre comprese le metodologie per valutare l'impatto e i benefici;

    1.3.

    sostenere la valutazione, l'aggiornamento e la promozione delle norme e delle specifiche comuni esistenti e lo sviluppo, la creazione e la promozione di nuove specifiche comuni, di specifiche e norme aperte mediante le piattaforme di normazione dell'Unione e, se del caso, in collaborazione con organismi di normazione europei o internazionali;

    1.4.

    cooperare alla creazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che impiegano eventualmente servizi e applicazioni di registro distribuito (ad es. blockchain), compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni dell'UE transfrontaliere.

    2.   Sanità (1):

    2.1.

    garantire che i cittadini dell'UE abbiano il controllo dei propri dati personali e possano accedere ai propri dati sanitari e condividerli, usarli e gestirli in modo sicuro e tale da garantire la loro vita privata a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i cittadini e i dati , in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati ; completare l'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth e ampliarla attraverso nuovi servizi digitali relativi a prevenzione delle malattie, assistenza e sanità, e sostenerne l'implementazione sulla base di un ampio sostegno da parte delle attività dell'UE e da parte degli Stati membri, in particolare per quanto concerne la rete di assistenza sanitaria online a norma dell'articolo 14 della direttiva 2011/24/UE ;

    2.2.

    mettere a disposizione dati migliori per la ricerca, la prevenzione delle malattie e la sanità e l'assistenza personalizzate; garantire che i ricercatori europei in ambito sanitario e gli operatori clinici abbiano accesso alla gamma di risorse (spazi di dati condivisi , compresi l'archiviazione e il calcolo dei dati, competenze e capacità analitiche) necessaria per compiere progressi decisivi in relazione sia alle malattie gravi sia a quelle rare. L'obiettivo finale è garantire una coorte di popolazione di almeno 10 milioni di cittadini ▌;

    2.3.

    rendere disponibili gli strumenti digitali per la responsabilizzazione dei cittadini e per un'assistenza incentrata sulla persona sostenendo lo scambio di pratiche migliori e innovative nella sanità digitale, nello sviluppo di capacità e nell'assistenza tecnica, in particolare per la cibersicurezza, l'IA e l'HPC.

    3.

    Giustizia: consentire comunicazioni elettroniche transfrontaliere ininterrotte e sicure all'interno del sistema giudiziario e tra il sistema giudiziario e altri organismi competenti nell'ambito della giustizia civile e penale; migliorare l'accesso alla giustizia e alle informazioni e procedure giuridiche per cittadini, imprese, operatori legali e magistrati tramite interconnessioni semanticamente interoperabili alle banche dati e ai registri ▌, nonché agevolando la risoluzione extragiudiziale delle controversie online; promuovere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative per tribunali e  giuristi con soluzioni basate anche sull'intelligenza artificiale che potrebbero razionalizzare e accelerare le procedure (per esempio, applicazioni di «tecnologia legale»).

    4.

    Trasporti, mobilità, energia e ambiente: implementare le soluzioni e le infrastrutture decentralizzate necessarie per le applicazioni digitali su vasta scala, come la guida connessa e automatizzata, i velivoli non pilotati, i concetti di mobilità intelligente, le città intelligenti, i territori rurali intelligenti, o le regioni ultraperiferiche, a sostegno delle politiche dei trasporti, dell'energia e dell'ambiente , in raccordo con le azioni tese alla digitalizzazione dei settori dei trasporti e dell'energia a titolo del meccanismo per collegare l'Europa .

    5.

    Istruzione, cultura e media : dotare i creatori, l'industria creativa e i settori culturali in Europa dell'accesso alle tecnologie digitali più recenti, dall'IA al calcolo avanzato; sfruttare il patrimonio culturale europeo , Europeana compresa, per sostenere l'istruzione e la ricerca nonché promuovere la diversità culturale, la coesione sociale e  la società europea; sostenere l'adozione delle tecnologie digitali nel settore dell'istruzione e presso istituti di cultura privati o finanziati mediante fondi pubblici .

     

    6.

    Altre attività di sostegno al mercato unico digitale, per esempio promuovere l'alfabetizzazione digitale e mediatica e ▌sensibilizzare i minori, i genitori e gli insegnanti riguardo ai rischi che i minori possono incontrare online e ai modi per proteggerli, nonché ▌contrastare il bullismo online e la diffusione di materiale pedopornografico online sostenendo una rete paneuropea di centri per un Internet più sicuro ; promuovere misure volte a  individuare la disinformazione e combatterne la diffusione intenzionale , accrescendo così la resilienza complessiva dell'Unione ; sostenere un osservatorio dell'UE per l'economia delle piattaforme digitali e studi e attività di sensibilizzazione.

    Le attività di cui ai punti da 1 a 6 possono essere parzialmente sostenute dai poli europei dell'innovazione digitale grazie alle stesse capacità sviluppate per assistere le imprese nella loro trasformazione digitale (cfr. sezione II).

    II.   Attività iniziali relative alla digitalizzazione dell'industria:

    1.

    contribuire al potenziamento ▌della rete dei poli europei dell'innovazione digitale, al fine di garantire a tutte le imprese, in particolare alle PMI, l'accesso alle capacità digitali in qualsiasi regione dell'UE. In particolare ciò include:

    1.1.

    l'accesso allo spazio comune europeo di dati, alle piattaforme per l'IA e alle strutture europee di HPC per l'analisi dei dati e le applicazioni a elevata intensità di calcolo;

    1.2.

    l'accesso a strutture di prova su vasta scala per l'IA e a strumenti avanzati di cibersicurezza;

    1.3.

    l'accesso a competenze digitali avanzate.

    2.

    Le attività saranno coordinate con le azioni di innovazione nelle tecnologie digitali sostenute principalmente nell'ambito del programma Orizzonte Europa, che esse completeranno, e con investimenti nei poli europei dell'innovazione digitale sostenuti nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale. Sono possibili anche sovvenzioni per la prima applicazione commerciale provenienti dal programma Europa digitale, in linea con le norme in materia di aiuti di Stato. Il sostegno per l'accesso a finanziamenti destinati a fasi ulteriori della trasformazione digitale sarà ottenuto tramite strumenti finanziari che impiegano il regime InvestEU.

    (1)  Comunicazione COM(2018)0233 relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana.

    ALLEGATO 2

    Indicatori di performance

    Obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni

    1.1

    Numero di infrastrutture HPC acquisite congiuntamente

    1.2

    Impiego totale e per vari gruppi di portatori di interessi (università, PMI, ecc.) di computer a esascala e post-esascala

    Obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale

    2.1

    Importo totale coinvestito in siti di sperimentazione e prova

    2.2

    Utilizzo di archivi europei comuni di algoritmi o interfacce di tali archivi, utilizzo di spazi comuni europei di dati nonché utilizzo di siti di sperimentazione e prova, relativi alle attività di cui al presente regolamento

    2.2

    bis Numero di casi in cui le organizzazioni decidono di integrare l'intelligenza artificiale nei loro prodotti, processi o servizi, come risultato del programma

    Obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia

    3.1

    Numero di infrastrutture e/o strumenti di cibersicurezza acquisiti congiuntamente

    3.2

    Numero di utenti e comunità di utenti che hanno accesso a strutture di cibersicurezza europee

    Obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate

    4.1

    Numero di persone che hanno seguito una formazione per acquisire conoscenze digitali avanzate sostenute dal programma

    4.2

    Numero di imprese , in particolare PMI, che hanno difficoltà ad assumere specialisti TIC

    4.2

    bis Numero di persone che hanno segnalato un miglioramento della situazione occupazionale dopo la fine della formazione sostenuta dal programma

    Obiettivo specifico 5 — Implementazione, impiego ottimale della capacità digitale e interoperabilità

    5.1

    Adozione di servizi pubblici digitali

    5.2

    Imprese con un elevato punteggio di intensità digitale

    5.3

    Grado di allineamento del quadro nazionale di interoperabilità al quadro europeo di interoperabilità

    5.4

    Numero di imprese ed entità del settore pubblico che si sono avvalse dei servizi dei poli europei dell'innovazione digitale

    ALLEGATO 3

    Sinergie con altri programmi dell'Unione

    1 .

    Le sinergie con Orizzonte Europa garantiscono che:

    (a)

    sebbene varie aree tematiche affrontate da Europa digitale e Orizzonte Europa convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano distinti e complementari;

    (b)

    Orizzonte Europa offra ampio sostegno alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione, alle attività pilota, alla prova di concetto, alla prova e all'innovazione, compresa l'implementazione precommerciale di tecnologie digitali innovative, in particolare mediante i) un bilancio a parte, nel pilastro Sfide globali, per il polo tematico «Digitale e industria» finalizzato a sviluppare tecnologie abilitanti (intelligenza artificiale e robotica, Internet di prossima generazione, calcolo ad alte prestazioni e big data, principali tecnologie digitali, combinazione del digitale con altre tecnologie); ii) il sostegno a infrastrutture elettroniche nell'ambito del pilastro Scienza aperta; iii) l'integrazione del digitale in tutte le sfide globali (sanità, sicurezza, energia e mobilità, clima, ecc.); e iv) il sostegno alla diffusione di innovazioni pionieristiche nell'ambito del pilastro Innovazione aperta (molte delle quali combineranno tecnologie fisiche e digitali);

    (c)

    Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale , nella tecnologia del registro distribuito , nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e ii) nell'implementazione a livello nazionale, regionale e locale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);

    (d)

    le capacità e le infrastrutture di Europa digitale siano messe a disposizione della comunità della ricerca e dell'innovazione, anche per attività sostenute da Orizzonte Europa, tra cui prova, sperimentazione e dimostrazione in tutti i settori e tutte le discipline;

    (e)

    mano a mano che sono sviluppate nell'ambito di Orizzonte Europa, le nuove tecnologie digitali siano progressivamente adottate e impiegate da Europa digitale;

    (f)

    le iniziative di Orizzonte Europa a favore dello sviluppo di un insieme di abilità e competenze, comprese le iniziative attuate presso i centri di coubicazione della CCI Digitale dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, siano integrate dalle capacità sviluppate con il sostegno del programma Europa digitale nel settore delle competenze digitali avanzate;

    (g)

    siano messi in atto forti meccanismi di coordinamento per la programmazione e l'attuazione, che allineino il più possibile tutte le procedure di entrambi i programmi. Le loro strutture di governance coinvolgeranno tutti i servizi della Commissione interessati.

    2 .

    Le sinergie con i programmi dell'Unione in regime di gestione concorrente, compreso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) garantiscono che:

    (a)

    siano impiegati accordi di finanziamento complementare proveniente dai programmi dell'Unione in regime di gestione concorrente e dal programma Europa digitale, a sostegno di attività che fungono da ponte tra le specializzazioni intelligenti e sostengono la trasformazione digitale dell'economia e della società europee ;

    (b)

    il FESR contribuisca allo sviluppo e al rafforzamento degli ecosistemi locali e regionali di innovazione, della trasformazione industriale, come pure della trasformazione digitale della società e della pubblica amministrazione, stimolando così anche l'attuazione della dichiarazione di Tallinn sull'amministrazione elettronica. Tale aspetto comporta il sostegno alla digitalizzazione dell'industria e all'applicazione dei risultati nonché l'attuazione di nuove tecnologie e soluzioni innovative. Il programma Europa digitale integrerà e sosterrà la messa in rete transnazionale e la mappatura delle capacità digitali affinché queste siano accessibili alle PMI e le soluzioni informatiche interoperabili siano accessibili a tutte le regioni dell'UE.

    3 .

    Le sinergie con il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) garantiscono che:

    (a)

    il prossimo programma Europa digitale si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su larga scala per il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le competenze digitali avanzate con l'obiettivo di un'ampia adozione e implementazione in tutta Europa di importanti soluzioni digitali innovative, siano esse già esistenti o testate, nell'ambito di un quadro dell'UE, in settori di interesse pubblico o nei casi di carenze del mercato. Il programma è attuato principalmente mediante investimenti strategici e coordinati con gli Stati membri — per esempio attraverso appalti pubblici congiunti — nelle capacità digitali da condividere in tutta Europa e in azioni a livello dell'UE che sostengono l'interoperabilità e la normazione come parte dello sviluppo di un mercato unico digitale;

    (b)

    le capacità e le infrastrutture di Europa digitale siano messe a disposizione per l'implementazione di nuove tecnologie e soluzioni innovative nel settore della mobilità e dei trasporti. Il MCE sostiene l'implementazione e l'impiego di nuove tecnologie e soluzioni innovative nel settore della mobilità e dei trasporti;

    (c)

    i meccanismi di coordinamento siano in particolare istituiti mediante strutture di governance adeguate.

    4 .

    Le sinergie con InvestEU garantiscono che:

    (a)

    il sostegno derivante da finanziamenti basati sul mercato, compreso il perseguimento degli obiettivi strategici nell'ambito del presente programma, sia fornito per mezzo del regolamento sul Fondo InvestEU. Tali finanziamenti basati sul mercato possono essere combinati con il sostegno proveniente da sovvenzioni;

    (b)

    l'accesso delle imprese agli strumenti finanziari sia agevolato dal sostegno offerto dai poli dell'innovazione digitale.

    5 .

    Le sinergie con Erasmus + garantiscono che:

    (a)

    il programma sostenga lo sviluppo e l'acquisizione delle competenze digitali avanzate necessarie all'implementazione di tecnologie di punta come l'intelligenza artificiale o il calcolo ad alte prestazioni, in collaborazione con le industrie del settore;

    (b)

    gli aspetti di Erasmus + relativi alle competenze avanzate integrino gli interventi di Europa digitale che riguardano l'acquisizione, in tutti i settori e a tutti i livelli, di competenze attraverso esperienze di mobilità.

    5 bis.

    Le sinergie con Europa creativa garantiscono che:

    (a)

    il sottoprogramma MEDIA di Europa creativa sostenga iniziative che possono avere un effettivo impatto sui settori culturale e creativo in tutta Europa, contribuendo al loro adeguamento alla trasformazione digitale;

    (b)

    il programma Europa digitale doti, tra l'altro, i creatori, l'industria creativa e il settore culturale in Europa dell'accesso alle tecnologie digitali più recenti, dall'IA al calcolo avanzato.

    6.

    Sono garantite sinergie con altri programmi e altre iniziative dell'UE in materia di competenze/abilità.

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