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Document 52019AP0359

    P8_TA(2019)0359 Statistiche comunitarie sulla migrazione e la protezione internazionale ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (COM(2018)0307 — C8-0182/2018 — 2018/0154(COD)) P8_TC1-COD(2018)0154 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 158 del 30.4.2021, p. 25–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 158/25


    P8_TA(2019)0359

    Statistiche comunitarie sulla migrazione e la protezione internazionale ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (COM(2018)0307 — C8-0182/2018 — 2018/0154(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2021/C 158/08)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0307),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0182/2018),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'articolo 59 del suo regolamento,

    viste la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0395/2018),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

    P8_TC1-COD(2018)0154

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un quadro giuridico comune e comparabile riguardo alle statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale.

    (2)

    Al fine di soddisfare le nuove esigenze interne all'Unione in relazione a statistiche in materia di asilo migrazione gestione della migrazione di protezione internazionale e considerando che le caratteristiche della migrazione dei flussi migratori sono soggette a rapidi mutamenti, occorre un quadro che consenta una risposta rapida all'evoluzione delle esigenze riguardanti le statistiche in materia di asilo migrazione e di gestione della migrazione protezione internazionale . [Em. 1]

    (2 bis)

    A causa della natura diversificata e in continua evoluzione degli attuali flussi migratori, sono necessari dati statistici completi e comparabili disaggregati per genere sulla popolazione migrante al fine di comprendere la realtà della situazione, individuare le vulnerabilità e le disuguaglianze e fornire ai responsabili politici dati e informazioni attendibili per lo sviluppo delle future politiche pubbliche. [Em. 2]

    (3)

    Per sostenere l'Unione nel rispondere efficacemente alle sfide poste dalla migrazione e nello sviluppare politiche che tengano conto della dimensione di genere e siano basate sui diritti umani , occorrono dati in materia di asilo migrazione e di gestione della migrazione protezione internazionale forniti con frequenza subannuale. [Em. 3]

    (4)

    Le statistiche in materia di asilo migrazione e di gestione della migrazione protezione internazionale sono fondamentali per analizzare, definire e valutare un'ampia gamma di politiche, in particolare per quanto riguarda le risposte all'arrivo di persone che cercano protezione in Europa , allo scopo di trovare le migliori soluzioni . [Em. 4]

    (4 bis)

    Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per avere una visione d'insieme dei flussi migratori all'interno dell'Unione europea e per consentire la corretta applicazione da parte degli Stati membri della legislazione dell'Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. [Em. 5]

    (4 ter)

    La persecuzione in base al genere costituisce un motivo per chiedere e ottenere protezione internazionale. Le autorità statistiche nazionali e dell'Unione dovrebbero raccogliere statistiche sulle domande di protezione internazionale per motivi di genere, inclusa la violenza di genere. [Em. 6]

    (5)

    Al fine di garantire la qualità e, in particolare, la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, nonché di consentire l'elaborazione a livello dell'Unione di quadri di sintesi attendibili, i dati utilizzati dovrebbero basarsi sugli stessi concetti e dovrebbero riferirsi a date o periodi di riferimento identici.

    (6)

    I dati forniti in materia di asilo migrazione gestione della migrazione protezione internazionale dovrebbero essere coerenti con le pertinenti informazioni raccolte a norma del regolamento (CE) n. 862/2007.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fornisce un quadro di riferimento per le statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale. In particolare, richiede il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici.

    (8)

    In sede di sviluppo, elaborazione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica europea nonché, se del caso, altre autorità competenti a livello nazionale e regionale dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee, riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.

    (9)

    L'obiettivo Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la revisione e l'integrazione delle norme comuni vigenti relative alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche europee in materia di migrazione e protezione internazionale, non può essere realizzato in modo sufficiente dall'azione individuale degli Stati membri, ma può, per motivi di armonizzazione e comparabilità, essere conseguito meglio a livello di Unione. L'UE , quest'ultima può quindi adottare misure appropriate in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito nello stesso articolo.

    (9 bis)

    Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 862/2007, dovrebbero essere stanziate risorse finanziarie sufficienti per la raccolta, l'analisi e la diffusione di statistiche nazionali e dell'Unione di elevata qualità in materia di migrazione e protezione internazionale, in particolare sostenendo azioni a tal riguardo in conformità del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (4) . [Em. 7]

    (10)

    Il presente regolamento garantisce il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e , il diritto alla protezione dei dati di carattere personale , alla non discriminazione e all'uguaglianza di genere sanciti dagli articoli 7 e , 8 , 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  (5). [Em. 8]

    (10 bis)

    La raccolta di dati disaggregati per genere dovrebbe consentire di individuare e analizzare specifiche vulnerabilità e capacità di donne e uomini, mettendo in luce lacune e disuguaglianze. I dati sulla migrazione che tengono conto della dimensione di genere hanno il potenziale di promuovere una maggiore uguaglianza e di offrire opportunità ai gruppi svantaggiati. Le statistiche sulla migrazione dovrebbero altresì tenere conto di variabili quali l'identità di genere e l'orientamento sessuale per raccogliere dati sulle esperienze delle persone LGBTQI+ e sulle disuguaglianze nei processi di migrazione e di asilo. [Em. 9]

    (11)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni definire le norme relative ai formati appropriati per la trasmissione di dati . Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). [Em. 10]

    (11 bis)

    Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 862/2007 agli sviluppi tecnologici ed economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare detto regolamento onde aggiornare certe definizioni e completarlo in modo da determinare i raggruppamenti di dati e le ulteriori disaggregazioni e stabilire le disposizioni sull'esattezza dei dati e sugli standard di qualità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016  (7) . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 11]

    (11 ter)

    Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007 deve formare oggetto di valutazioni periodiche. La Commissione dovrebbe esaminare in maniera approfondita le statistiche compilate ai sensi del regolamento (CE) n. 862/2007, nonché la loro qualità e fornitura tempestiva, ai fini della presentazione di relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno organizzare una stretta consultazione con tutti gli attori coinvolti nella raccolta di dati relativi all'asilo, comprese le agenzie delle Nazioni Unite e altre pertinenti organizzazioni internazionali e non governative. [Em. 12]

    (12)

    Il regolamento (CE) n. 862/2007 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (13)

    È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 862/2007 è così modificato:

    -1)

    All'articolo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    procedure e procedimenti amministrativi e giudiziari negli Stati membri attinenti all'immigrazione, al rilascio di permessi di residenza, alla cittadinanza, all'asilo e ad altre forme di protezione internazionale, all'ingresso e soggiorno irregolari e ai rimpatri.» [Em. 13]

    -1 bis)

    l'articolo 2 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

    «j)

    “domanda di protezione internazionale”, la domanda di protezione internazionale quale è definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (8) ;»; [Em. 14]

    b)

    al paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

    «k)

    “status di rifugiato”, lo status di rifugiato quale è definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE;»; [Em. 15]

    c)

    al paragrafo 1 la lettera l) è sostituita dalla seguente:

    «l)

    “status di protezione sussidiaria”, lo status di protezione sussidiaria quale è definito all'articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE;»; [Em. 16]

    d)

    al paragrafo 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

    «m)

    “familiari”, i familiari quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (9) ;»; [Em. 17]

    e)

    al paragrafo 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

    «o)

    “minore non accompagnato”, un minore non accompagnato quale è definito all'articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE;»; [Em. 18]

    f)

    nel paragrafo 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

    «p)

    “frontiera esterna”, la frontiera esterna quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio  (10) ;»; [Em. 19]

    g)

    al paragrafo 1 la lettera q) è sostituita dalla seguente:

    «q)

    “cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso”, i cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso alla frontiera esterna in quanto non soddisfano tutti i requisiti d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 e non rientrano nelle categorie di persone di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del medesimo regolamento;»; [Em. 20]

    h)

    al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

    «s bis)

    “allontanamento”, allontanamento quale definito all'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (11) ;»; [Em. 21]

    i)

    al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

    «s ter)

    “partenza volontaria”, la partenza volontaria quale definita nell'articolo 3, punto 8, della direttiva 2008/115/CE;»; [Em. 22]

    j)

    al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

    «s quater)

    “rimpatrio volontario assistito”, la partenza volontaria quale definita nell'articolo 3, punto 8, della direttiva 2008/115/CE sostenuta da assistenza logistica, finanziaria o altra assistenza materiale.»; [Em. 23]

    k)

    il paragrafo 3 è soppresso. [Em. 24]

    -1 ter)

    l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza

    1.     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

    a)

    immigrati che si trasferiscono nel territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:

    i)

    gruppi di cittadinanze per età e genere;

    ii)

    gruppi di paesi di nascita per età e genere;

    iii)

    gruppi di paesi di precedente dimora abituale per età e genere;

    b)

    emigrati che si trasferiscono dal territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:

    i)

    gruppi di cittadinanze;

    ii)

    età;

    iii)

    genere;

    iv)

    gruppi di paesi di successiva dimora abituale;

    c)

    persone aventi dimora abituale nello Stato membro alla fine del periodo di riferimento, disaggregate come segue:

    i)

    gruppi di cittadinanze per età e genere;

    ii)

    gruppi di paesi di nascita per età e genere;

    d)

    persone che hanno dimora abituale nel territorio dello Stato membro e che, durante il periodo di riferimento, hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro dopo aver avuto in precedenza la cittadinanza di un altro Stato membro o di un paese terzo o essere stati nella condizione di apolidi, disaggregate per età, per genere nonché per precedente cittadinanza o precedente status di apolide delle persone in questione. "

    d bis)

    persone che hanno dimora abituale nel territorio dello Stato membro e che, durante il periodo di riferimento, hanno ottenuto un permesso di soggiorno di lungo periodo, disaggregate per età e per genere.

    2.     Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2020.» [Em. 25]

    1)

    l'articolo 4 è così modificato:

    -a)

    al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    domande di protezione internazionale ritirate durante il periodo di riferimento, disaggregate per tipo di ritiro;»; [Em. 26]

    a)

    al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

    «d)

    persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e che chiedono protezione internazionale per la prima volta.";

    d bis)

    persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari e la cui domanda è stata trattata mediante procedura accelerata di cui all'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (12) ; [Em. 27]

    d ter)

    persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari e la cui domanda è stata trattata mediante le procedure di frontiera di cui all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE durante il periodo di riferimento; [Em. 28]

    d quater)

    persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e sono esentate dalla procedura accelerata o dalla procedura di frontiera a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2013/32/UE; [Em. 29]

    d quinquies)

    persone che hanno presentato una domanda di protezione internazionale senza essere state registrate nell'Eurodac a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (13) ; [Em. 30]

    d sexies)

    persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e che sono in grado di presentare prove documentali che possono contribuire all'accertamento della loro identità; [Em. 31]

    d septies)

    persone che hanno presentato una domanda reiterata di protezione internazionale di cui all'articolo 40 della direttiva 2013/32/UE o che sono state incluse in tale domanda in qualità di familiari durante il periodo di riferimento; [Em. 32]

    d octies)

    persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tale domanda in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e si trovavano in stato di trattenimento ai sensi della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (14) al termine del periodo di riferimento, disaggregate per il mese in cui sono state poste in trattenimento e secondo il motivo del trattenimento; [Em. 33]

    d nonies)

    persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari ed erano oggetto di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava il trattenimento ai sensi della direttiva 2013/33/UE durante il periodo di riferimento; [Em. 34]

    d decies)

    persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari ed erano oggetto di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava un'alternativa al trattenimento ai sensi della direttiva 2013/33/UE durante il periodo di riferimento, disaggregate per tipo di alternativa come segue:

    i)

    presentazione alle autorità;

    ii)

    costituzione di una garanzia finanziaria;

    iii)

    obbligo di dimorare in un luogo assegnato;

    iv)

    altro tipo di alternativa alla detenzione; [Em. 35]

    d undecies)

    persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento ed erano oggetto di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava un'alternativa al trattenimento ai sensi della direttiva 2013/33/UE alla fine del periodo di riferimento, disaggregate per il mese di emissione della decisione o atto amministrativo o giudiziario nei confronti di tali persone e ulteriormente disaggregate per tipo di alternativa come segue:

    i)

    presentazione alle autorità;

    ii)

    costituzione di una garanzia finanziaria;

    iii)

    obbligo di dimorare in un luogo assegnato;

    iv)

    altro tipo di alternativa alla detenzione; [Em. 36]

    d duodecies)

    persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state sottoposte ad accertamento dell'età durante il periodo di riferimento; [Em. 37]

    d terdecies)

    decisioni sull'accertamento dell'età dei richiedenti, disaggregate come segue:

    i)

    accertamenti in base ai quali si conclude che il richiedente è un minore;

    ii)

    accertamenti in base ai quali si conclude che il richiedente è un adulto;

    iii)

    accertamenti non conclusivi o interrotti; [Em. 38]

    d quaterdecies)

    persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tale domanda in qualità di familiari e sono state identificate come necessitanti di garanzie procedurali particolari ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2013/32/UE o come richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2013/33/UE durante il periodo di riferimento; [Em. 39]

    d quindecies)

    persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tale domanda in qualità di familiari e che hanno beneficiato dell'assistenza legale gratuita ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2013/32/UE durante il periodo di riferimento, disaggregate secondo le procedure di primo e secondo grado; [Em. 40]

    d sexdecies)

    persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tale domanda in qualità di familiari e hanno beneficiato delle condizioni materiali di accoglienza che garantiscono ai richiedenti un tenore di vita adeguato ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2013/33/UE alla fine del periodo di riferimento; [Em. 41]

    d septdecies)

    persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale in qualità di minori non accompagnati per le quali è stato nominato un rappresentante a norma dell'articolo 25 della direttiva 2013/32/UE durante il periodo di riferimento; [Em. 42]

    d octodecies)

    persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale che sono state identificate come minori non accompagnati e a cui è stato accordato accesso al sistema educativo ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2013/33/UE durante il periodo di riferimento; [Em. 43]

    d novodecies)

    persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale, che sono state identificate come minori non accompagnati e che sono state poste in stato di trattenimento ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE durante il periodo di riferimento, disaggregate per motivo del trattenimento; [Em. 44]

    d vicies)

    il numero medio dei minori non accompagnati per tutore durante il periodo di riferimento.»; [Em. 45]

    b)

    al paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

    «Tali statistiche sono disaggregate per età, per sesso genere e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del mese di riferimento. Il primo mese di riferimento è gennaio 2020.»; [Em. 46]

    b bis)

    al paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

    «a)

    persone interessate da decisioni di primo grado di rigetto di domande di protezione internazionale adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, disaggregate come segue:

    i)

    decisioni che dichiarano tali domande inammissibili, ulteriormente disaggregate in base ai motivi per l'inammissibilità;

    ii)

    decisioni di rigetto delle domande considerate infondate;

    iii)

    decisioni di rigetto delle domande in quanto manifestamente infondate nell'ambito di un procedimento ordinario, ulteriormente disaggregate in base ai motivi del rigetto;

    iv)

    decisioni di rigetto delle domande in quanto manifestamente infondate nell'ambito di un procedimento accelerato, ulteriormente disaggregate in base al motivo del procedimento accelerato e del rigetto;

    v)

    decisioni di rigetto delle domande in quanto il richiedente può beneficiare di una protezione all'interno del suo paese di origine ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2011/95/UE;»; [Em. 47]

    b ter)

    al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    persone interessate da decisioni di primo grado adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, che riconoscono, revocano o interrompono lo status di rifugiato o ne respingono il rinnovo per motivi di cessazione, esclusione o altri; le decisioni adottate in merito alla cessazione o all'esclusione sono ulteriormente disaggregate a seconda dei motivi per la cessazione o l'esclusione;»; [Em. 48]

    b quater)

    al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    persone interessate da decisioni di primo grado adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, che riconoscono, revocano o interrompono lo status di protezione sussidiaria o ne respingono il rinnovo per motivi di cessazione, esclusione o altri; le decisioni adottate in merito alla cessazione o all'esclusione sono ulteriormente disaggregate a seconda dei motivi per la cessazione o l'esclusione;»; [Em. 49]

    b quinquies)

    al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

    «e bis)

    persone interessate da decisioni di primo grado che riducono o revocano le condizioni materiali di accoglienza adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, disaggregate per tipo di decisione, durata della riduzione e della revoca e per motivo.»; [Em. 50]

    c)

    al paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

    «Tali statistiche sono disaggregate per età, per sesso genere e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2020.";

    Tali statistiche sono ulteriormente disaggregate per decisioni adottate a seguito di un colloquio personale e per decisioni adottate in assenza di un colloquio personale. Le statistiche sulle decisioni adottate a seguito di un colloquio personale sono ulteriormente disaggregate per colloqui personali in cui il richiedente ha ricevuto i servizi di un interprete e per colloqui personali in cui il richiedente non ha ricevuto i servizi di un interprete.»; [Em. 51]

    d)

    al paragrafo 3, la lettera a) è soppressa;

    d bis)

    al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    persone interessate da decisioni definitive di rigetto di domande di protezione internazionale adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento, disaggregate come segue:

    i)

    decisioni che dichiarano tali domande inammissibili, ulteriormente disaggregate in base ai motivi per l'inammissibilità;

    ii)

    decisioni di rigetto delle domande considerate infondate;

    iii)

    decisioni di rigetto delle domande in quanto manifestamente infondate nell'ambito di un procedimento ordinario, ulteriormente disaggregate in base ai motivi del rigetto;

    iv)

    decisioni di rigetto delle domande in quanto manifestamente infondate nell'ambito di un procedimento accelerato, ulteriormente disaggregate in base al motivo del procedimento accelerato e del rigetto;

    v)

    decisioni di rigetto delle domande in quanto il richiedente può beneficiare di una protezione all'interno del suo paese di origine ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2011/95/UE;»; [Em. 52]

    d ter)

    al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    persone interessate da decisioni definitive adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, che riconoscono, revocano o interrompono lo status di rifugiato o ne respingono il rinnovo per motivi di cessazione, esclusione o altri; le decisioni adottate in merito alla cessazione o all'esclusione sono ulteriormente disaggregate a seconda dei motivi per la cessazione o l'esclusione;»; [Em. 53]

    d quater)

    al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    persone interessate da decisioni definitive adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, che riconoscono, revocano o interrompono lo status di protezione sussidiaria o ne respingono il rinnovo per motivi di cessazione, esclusione o altri; le decisioni adottate in merito alla cessazione o all'esclusione sono ulteriormente disaggregate a seconda dei motivi per la cessazione o l'esclusione;»; [Em. 54]

    d quinquies)

    al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

    «g bis)

    persone interessate da decisioni definitive che riducono o revocano le condizioni materiali di accoglienza adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, disaggregate per tipo di decisione, durata della riduzione o della revoca e per motivo.»; [Em. 55]

    e)

    al paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

    «Le statistiche di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) sono disaggregate per età, per sesso genere e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Le statistiche di cui alla lettera g) sono inoltre disaggregate per paese di residenza e per tipo di decisione emessa in relazione alla richiesta di asilo. Esse riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2020.»; [Em. 56]

    e bis)

    è inserito il seguente paragrafo:

    «3 bis.     Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) statistiche sulla durata dei ricorsi, in giorni di calendario, dal momento in cui il ricorso è presentato al momento in cui è emessa una decisione di primo grado sul ricorso.»; [Em. 57]

    f)

    al paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    il numero di trasferimenti che comportano le decisioni di cui alle lettere c) e h);»;

    g)

    al paragrafo 4 sono aggiunte le seguenti lettere:

    «f)

    il numero di richieste di riesame relative alla ripresa in carico o alla presa in carico dei richiedenti asilo;

    g)

    le norme su cui si fondano le richieste di cui alla lettera f);

    h)

    le decisioni adottate in esito alle richieste di cui alla lettera f).»;

    h)

    al paragrafo 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

    « Tali statistiche sono disaggregate per età, per genere e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno periodo di riferimento è gennaio 2020.»; [Em. 58]

    h bis)

    è inserito il seguente paragrafo:

    «4 bis.     Le statistiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono disaggregate per mese di presentazione della domanda.»; [Em. 59]

    1 bis)

    l'articolo 5 è modificato come segue:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    b)

    al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso nel territorio dello Stato membro alla frontiera esterna, disaggregate per età, genere e nazionalità;»; [Em. 61]

    c)

    al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel territorio dello Stato membro ai sensi della normativa nazionale in materia di immigrazione.»; [Em. 62]

    d)

    al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

    «Le statistiche di cui alla lettera b) sono disaggregate per età e per genere, per cittadinanza delle persone in questione, nonché in base ai motivi e al luogo del fermo.»; [Em. 63]

    2)

    l'articolo 6 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul:

    -a)

    numero di domande di permesso di soggiorno presentate per la prima volta da cittadini di paesi terzi, disaggregate per cittadinanza, motivo della richiesta del permesso, età e genere; [Em. 64]

    -a bis)

    numero di domande respinte di permesso di soggiorno presentate per la prima volta da cittadini di paesi terzi, disaggregate per cittadinanza, motivo della richiesta del permesso, età e genere; [Em. 65]

    -a ter)

    numero di domande di permesso di soggiorno che modificano lo status di immigrazione o il motivo del soggiorno rigettate durante il periodo di riferimento, disaggregate per cittadinanza, motivo di rigetto del permesso, età e genere; [Em. 66]

    a)

    numero di permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi disaggregati come segue:

    i)

    permessi rilasciati durante il periodo di riferimento che consentono al richiedente di soggiornare per la prima volta, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso genere ; [Em. 67]

    ii)

    permessi rilasciati durante il periodo di riferimento in seguito al cambiamento dello status di immigrazione di una persona o del motivo del suo soggiorno, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso genere ; [Em. 68]

    iii)

    permessi validi alla fine del periodo di riferimento (numero di permessi rilasciati, non revocati e non scaduti), disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso genere ; [Em. 69]

    b)

    numero di soggiornanti di lungo periodo alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per cittadinanza, per tipo di status di soggiornante di lungo periodo, per età e per sesso genere ."; [Em. 70]

    Per le statistiche di cui alle lettere -a), -a bis) e a), i permessi rilasciati per motivi familiari sono ulteriormente disaggregati per motivo e per status del soggiornante che chiede il ricongiungimento del cittadino del paese terzo.»; [Em. 71]

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2020.»;

    3)

    l'articolo 7 è così modificato:

    -a)

    al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    il numero dei cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario che ne dichiari irregolare il soggiorno e li obblighi a lasciare il territorio dello Stato membro, disaggregato per cittadinanza delle persone interessate, e i motivi della decisione;»; [Em. 72]

    -a bis)

    al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

    «a bis)

    il numero di cittadini di paesi terzi di cui alla lettera a) che sono stati oggetto di una decisione o a un atto amministrativo o giudiziario di divieto d'ingresso di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/115/CE alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per cittadinanza delle persone interessate;»; [Em. 73]

    -a ter)

    al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

    «a ter)

    il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione o a un atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava il trattenimento conformemente alla direttiva 2008/115/CE durante il periodo di riferimento;»; [Em. 74]

    -a quater)

    al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

    «a quater)

    il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione o a un atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava il trattenimento conformemente alla direttiva 2008/115/CE alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per il mese in cui tali cittadini di paesi terzi sono stati trattenuti;»; [Em. 75]

    -a quinquies)

    al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

    «a quinquies)

    il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione o a un atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava un'alternativa al trattenimento conformemente alla direttiva 2008/115/CE durante il periodo di riferimento, disaggregato per tipo di alternativa, come segue:

    i)

    presentazione alle autorità;

    ii)

    costituzione di una garanzia finanziaria;

    iii)

    obbligo di dimorare in un luogo assegnato;

    iv)

    altro tipo di alternativa alla detenzione;»; [Em. 76]

    -a sexies)

    al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

    «a sexies)

    il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava un'alternativa al trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115/CE alla fine del periodo di riferimento, disaggregati per il mese di emissione della decisione o atto amministrativo o giudiziario nei confronti di tali persone e ulteriormente disaggregate per tipo di alternativa come segue:

    i)

    presentazione alle autorità;

    ii)

    costituzione di una garanzia finanziaria;

    iii)

    obbligo di dimorare in un luogo assegnato;

    iv)

    altro tipo di alternativa alla detenzione;»; [Em. 77]

    -a septies)

    al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

    «a septies)

    il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di un rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2008/115/CE alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per motivo del rinvio e per cittadinanza delle persone interessate;»; [Em. 78]

    -a octies)

    al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

    «a octies)

    il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione o a un atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava il trattenimento e che hanno proposto ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE durante il periodo di riferimento;»; [Em. 79]

    a)

    al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario di cui alla lettera a), disaggregato per cittadinanza delle persone rimpatriate, per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione , ulteriormente disaggregato per rimpatrio nel paese d'origine del cittadino di un paese terzo; »; [Em. 80]

    a bis)

    al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:

    «b bis)

    il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario, disaggregato per tipo di decisione o atto come segue:

    i)

    in forza di un accordo formale di riammissione dell'Unione;

    ii)

    in forza di un accordo informale di riammissione dell'Unione;

    iii)

    in forza di un accordo di riammissione nazionale;

    Tali statistiche sono ulteriormente disaggregate per paese di destinazione e cittadinanza della persona in questione.»; [Em. 81]

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono disaggregate per età e per genere dell'interessato e per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi settimane dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2020.»; [Em. 82]

    4)

    l'articolo 8 è soppresso;

    4 bis)

    all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.     Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle fonti di dati utilizzate, ai motivi che hanno condotto alla selezione di tali fonti e agli effetti sulla qualità delle statistiche delle fonti di dati selezionate, ai meccanismi attuati per garantire la protezione dei dati di carattere personale, nonché ai metodi di calcolo utilizzati e informano la Commissione (Eurostat) in merito ad eventuali cambiamenti.»; [Em. 83]

    4 ter)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 9 bis

    Atti delegati

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica il presente regolamento:

    a)

    definendo le categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente e successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

    b)

    definendo le categorie dei motivi per la concessione dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

    c)

    definendo le disaggregazioni supplementari;

    d)

    definendo le disposizioni sull'esattezza dei dati e sugli standard di qualità.»; [Em. 84]

    5)

    l'articolo 10 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Alla La Commissione è conferito il potere di adottare adotta atti di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7 e di stabilire che stabiliscono le norme relative alla definizione dei formati appropriati per la trasmissione dei dati come stabilito all'articolo 9. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»; [Em. 85]

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

    b)

    al il paragrafo 2, la lettera d) è soppressa soppresso . [Em. 86]

    5 bis)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 10 bis

    Esercizio della delega

    1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica].

    3.     La delega di potere di cui all'articolo 9 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.     Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

    5.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.     L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; [Em. 87]

    5 ter)

    l'articolo 11 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Procedura di comitato»; [Em. 88]

    b)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.     La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.»; [Em. 89]

    c)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 e l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 182/2011 , tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 11 dello stesso .»; [Em. 90]

    d)

    il paragrafo 3 è soppresso. [Em. 91]

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 862/2007 si applicano a decorrere dal 1o marzo 2020.

    L'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 862/2007 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a …, il

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019.

    (2)  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

    (3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

    (4)   Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio ( GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

    (5)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (7)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (8)   Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

    (9)   Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

    (10)   Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

    (11)   Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

    (12)   Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

    (13)   Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

    (14)   Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).


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