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Document 52019AP0359
P8_TA(2019)0359 Community statistics on migration and international protection ***I European Parliament legislative resolution of 16 April 2019 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on migration and international protection (COM(2018)0307 — C8-0182/2018 — 2018/0154(COD)) P8_TC1-COD(2018)0154 Position of the European Parliament adopted at first reading on 16 April 2019 with a view to the adoption of Regulation (EU) …/… of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on migration and international protection (Text with EEA relevance)
P8_TA(2019)0359 Statistiche comunitarie sulla migrazione e la protezione internazionale ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (COM(2018)0307 — C8-0182/2018 — 2018/0154(COD)) P8_TC1-COD(2018)0154 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE)
P8_TA(2019)0359 Statistiche comunitarie sulla migrazione e la protezione internazionale ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (COM(2018)0307 — C8-0182/2018 — 2018/0154(COD)) P8_TC1-COD(2018)0154 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 158 del 30.4.2021, p. 25–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 158/25 |
P8_TA(2019)0359
Statistiche comunitarie sulla migrazione e la protezione internazionale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (COM(2018)0307 — C8-0182/2018 — 2018/0154(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2021/C 158/08)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0307), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0182/2018), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
— |
viste la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0395/2018), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P8_TC1-COD(2018)0154
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un quadro giuridico comune e comparabile riguardo alle statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale. |
(2) |
Al fine di soddisfare le nuove esigenze interne all'Unione in relazione a statistiche in materia di asilo migrazione e gestione della migrazione di protezione internazionale e considerando che le caratteristiche della migrazione dei flussi migratori sono soggette a rapidi mutamenti, occorre un quadro che consenta una risposta rapida all'evoluzione delle esigenze riguardanti le statistiche in materia di asilo migrazione e di gestione della migrazione protezione internazionale . [Em. 1] |
(2 bis) |
A causa della natura diversificata e in continua evoluzione degli attuali flussi migratori, sono necessari dati statistici completi e comparabili disaggregati per genere sulla popolazione migrante al fine di comprendere la realtà della situazione, individuare le vulnerabilità e le disuguaglianze e fornire ai responsabili politici dati e informazioni attendibili per lo sviluppo delle future politiche pubbliche. [Em. 2] |
(3) |
Per sostenere l'Unione nel rispondere efficacemente alle sfide poste dalla migrazione e nello sviluppare politiche che tengano conto della dimensione di genere e siano basate sui diritti umani , occorrono dati in materia di asilo migrazione e di gestione della migrazione protezione internazionale forniti con frequenza subannuale. [Em. 3] |
(4) |
Le statistiche in materia di asilo migrazione e di gestione della migrazione protezione internazionale sono fondamentali per analizzare, definire e valutare un'ampia gamma di politiche, in particolare per quanto riguarda le risposte all'arrivo di persone che cercano protezione in Europa , allo scopo di trovare le migliori soluzioni . [Em. 4] |
(4 bis) |
Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per avere una visione d'insieme dei flussi migratori all'interno dell'Unione europea e per consentire la corretta applicazione da parte degli Stati membri della legislazione dell'Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. [Em. 5] |
(4 ter) |
La persecuzione in base al genere costituisce un motivo per chiedere e ottenere protezione internazionale. Le autorità statistiche nazionali e dell'Unione dovrebbero raccogliere statistiche sulle domande di protezione internazionale per motivi di genere, inclusa la violenza di genere. [Em. 6] |
(5) |
Al fine di garantire la qualità e, in particolare, la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, nonché di consentire l'elaborazione a livello dell'Unione di quadri di sintesi attendibili, i dati utilizzati dovrebbero basarsi sugli stessi concetti e dovrebbero riferirsi a date o periodi di riferimento identici. |
(6) |
I dati forniti in materia di asilo migrazione e gestione della migrazione protezione internazionale dovrebbero essere coerenti con le pertinenti informazioni raccolte a norma del regolamento (CE) n. 862/2007. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fornisce un quadro di riferimento per le statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale. In particolare, richiede il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici. |
(8) |
In sede di sviluppo, elaborazione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica europea nonché, se del caso, altre autorità competenti a livello nazionale e regionale dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee, riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011. |
(9) |
L'obiettivo Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la revisione e l'integrazione delle norme comuni vigenti relative alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche europee in materia di migrazione e protezione internazionale, non può essere realizzato in modo sufficiente dall'azione individuale degli Stati membri, ma può, per motivi di armonizzazione e comparabilità, essere conseguito meglio a livello di Unione. L'UE , quest'ultima può quindi adottare misure appropriate in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito nello stesso articolo. |
(9 bis) |
Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 862/2007, dovrebbero essere stanziate risorse finanziarie sufficienti per la raccolta, l'analisi e la diffusione di statistiche nazionali e dell'Unione di elevata qualità in materia di migrazione e protezione internazionale, in particolare sostenendo azioni a tal riguardo in conformità del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) . [Em. 7] |
(10) |
Il presente regolamento garantisce il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e , il diritto alla protezione dei dati di carattere personale , alla non discriminazione e all'uguaglianza di genere sanciti dagli articoli 7 e , 8 , 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). [Em. 8] |
(10 bis) |
La raccolta di dati disaggregati per genere dovrebbe consentire di individuare e analizzare specifiche vulnerabilità e capacità di donne e uomini, mettendo in luce lacune e disuguaglianze. I dati sulla migrazione che tengono conto della dimensione di genere hanno il potenziale di promuovere una maggiore uguaglianza e di offrire opportunità ai gruppi svantaggiati. Le statistiche sulla migrazione dovrebbero altresì tenere conto di variabili quali l'identità di genere e l'orientamento sessuale per raccogliere dati sulle esperienze delle persone LGBTQI+ e sulle disuguaglianze nei processi di migrazione e di asilo. [Em. 9] |
(11) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni definire le norme relative ai formati appropriati per la trasmissione di dati . Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). [Em. 10] |
(11 bis) |
Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 862/2007 agli sviluppi tecnologici ed economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare detto regolamento onde aggiornare certe definizioni e completarlo in modo da determinare i raggruppamenti di dati e le ulteriori disaggregazioni e stabilire le disposizioni sull'esattezza dei dati e sugli standard di qualità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7) . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 11] |
(11 ter) |
Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007 deve formare oggetto di valutazioni periodiche. La Commissione dovrebbe esaminare in maniera approfondita le statistiche compilate ai sensi del regolamento (CE) n. 862/2007, nonché la loro qualità e fornitura tempestiva, ai fini della presentazione di relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno organizzare una stretta consultazione con tutti gli attori coinvolti nella raccolta di dati relativi all'asilo, comprese le agenzie delle Nazioni Unite e altre pertinenti organizzazioni internazionali e non governative. [Em. 12] |
(12) |
Il regolamento (CE) n. 862/2007 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(13) |
È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 862/2007 è così modificato:
-1) |
All'articolo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
-1 bis) |
l'articolo 2 è così modificato:
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-1 ter) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza 1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:
2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2020.» [Em. 25] |
1) |
l'articolo 4 è così modificato:
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1 bis) |
l'articolo 5 è modificato come segue:
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2) |
l'articolo 6 è così modificato:
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3) |
l'articolo 7 è così modificato:
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4) |
l'articolo 8 è soppresso; |
4 bis) |
all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle fonti di dati utilizzate, ai motivi che hanno condotto alla selezione di tali fonti e agli effetti sulla qualità delle statistiche delle fonti di dati selezionate, ai meccanismi attuati per garantire la protezione dei dati di carattere personale, nonché ai metodi di calcolo utilizzati e informano la Commissione (Eurostat) in merito ad eventuali cambiamenti.»; [Em. 83] |
4 ter) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 9 bis Atti delegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica il presente regolamento:
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5) |
l'articolo 10 è così modificato:
|
5 bis) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 10 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica]. 3. La delega di potere di cui all'articolo 9 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; [Em. 87] |
5 ter) |
l'articolo 11 è così modificato:
|
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 862/2007 si applicano a decorrere dal 1o marzo 2020.
L'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 862/2007 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019.
(2) Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
(3) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(4) Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio ( GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).
(5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(7) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(8) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
(9) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
(10) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(11) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(12) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
(13) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
(14) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).