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Document 52019AP0028

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (COM(2018)0437 — C8-0380/2018 — 2018/0226(NLE))

GU C 411 del 27.11.2020, p. 552–564 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/552


P8_TA(2019)0028

Programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (COM(2018)0437 — C8-0380/2018 — 2018/0226(NLE))

(Consultazione)

(2020/C 411/47)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0437),

visto l'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0380/2018),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0406/2018),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato in tutte le fasi pertinenti durante l'attuazione e la valutazione del programma. Il Consiglio ha chiesto il parere del Parlamento europeo sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025. Tuttavia, poiché la procedura legislativa ordinaria non si applica a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Parlamento europeo non è considerato su un piano di parità con il Consiglio per l'adozione della legislazione nel settore nucleare. Dato il ruolo del Parlamento europeo quale colegislatore in materia di bilancio, e al fine di garantire la progettazione e l'attuazione coerenti del programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione, il programma Euratom di ricerca e formazione dovrebbe altresì essere approvato mediante la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

La ricerca nucleare può contribuire al benessere sociale, alla prosperità economica e alla sostenibilità ambientale migliorando la protezione e la sicurezza nucleari e la radioprotezione. La ricerca sulla radioprotezione ha condotto a miglioramenti nelle tecnologie mediche a beneficio di numerosi cittadini e può ora apportare miglioramenti in altri settori quali l'industria, l'agricoltura, l'ambiente e la sicurezza. Di pari importanza è il potenziale contributo della ricerca nucleare alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico, in modo sicuro ed efficiente.

(2)

La ricerca nucleare può contribuire al benessere sociale e alla prosperità economica migliorando la protezione e la sicurezza nucleari e la radioprotezione. La ricerca nucleare fornisce un contributo importante alla sostenibilità ambientale e alla lotta contro i cambiamenti climatici, riducendo la dipendenza dell'Unione dall'energia importata, mentre la ricerca sulla radioprotezione ha condotto a miglioramenti nelle tecnologie mediche a beneficio di numerosi cittadini e può ora apportare miglioramenti in altri settori quali l'industria, l'agricoltura, l'ambiente e la sicurezza. Di pari importanza è il contributo della ricerca nucleare alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico, in modo sicuro ed efficiente.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

La relazione della Commissione dal titolo «Valutazione intermedia del programma Euratom di ricerca e formazione 2014-2018» (COM(2017)0697) presenta un insieme di principi guida per il programma. Questi includono: proseguire il sostegno alla ricerca nucleare incentrato sulla protezione, sulla sicurezza e sulle salvaguardie nucleari, la gestione dei rifiuti, la radioprotezione e lo sviluppo della fusione; migliorare ulteriormente, insieme ai beneficiari, l'organizzazione e la gestione dei programmi comuni europei nel settore nucleare; proseguire e potenziare le azioni Euratom di istruzione e formazione per sviluppare le pertinenti competenze alla base di tutti gli aspetti della sicurezza nucleare e della radioprotezione; sfruttare ulteriormente le sinergie fra il programma Euratom e le altre aree tematiche del programma quadro dell'Unione e sfruttare ulteriormente le sinergie fra le azioni dirette e indirette del programma Euratom.

(4)

La relazione della Commissione dal titolo «Valutazione intermedia del programma Euratom di ricerca e formazione 2014-2018» (COM(2017)0697) presenta un insieme di principi guida per il programma. Questi includono: proseguire il sostegno alla ricerca nucleare incentrato sulla protezione, sulle prestazioni, sulla sicurezza e sulle salvaguardie nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi , la radioprotezione e lo sviluppo della fusione; migliorare ulteriormente, insieme ai beneficiari, l'organizzazione e la gestione dei programmi comuni europei nel settore nucleare; proseguire e potenziare le azioni Euratom di istruzione e formazione per sviluppare le pertinenti competenze alla base di tutti gli aspetti della sicurezza nucleare e della radioprotezione , affinché sia garantito un livello elevato di competenze in particolare nella nuova generazione di ingegneri ; sfruttare ulteriormente le sinergie fra il programma Euratom e le altre aree tematiche del programma quadro dell'Unione e sfruttare ulteriormente le sinergie fra le azioni dirette e indirette del programma Euratom, contribuendo a garantire coerenza ed efficacia nel quadro dell'intero programma Euratom.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

I progetti Euratom di gestione dei rifiuti contribuiscono a una migliore comprensione delle questioni inerenti alla gestione dei rifiuti radioattivi nell'Unione, quali la sicurezza dei futuri depositi di smaltimento geologico, il condizionamento dei rifiuti radioattivi, il comportamento a lungo termine dei combustibili esauriti all'interno dei depositi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Il programma è ideato ed elaborato in funzione della necessità di realizzare una massa critica di attività finanziate. Il risultato è raggiunto istituendo un numero limitato di obiettivi specifici incentrati sull'uso sicuro della fissione nucleare per scopi di produzione energetica e diversi dalla produzione di energia, mantenendo e sviluppando le competenze necessarie, promuovendo l'energia da fusione e sostenendo la politica dell'Unione in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari.

(5)

Il programma è ideato ed elaborato in funzione della necessità di realizzare una massa critica di attività finanziate. Il risultato è raggiunto istituendo un numero limitato di obiettivi specifici incentrati sull'uso sicuro della fissione nucleare per scopi di produzione energetica e diversi dalla produzione di energia, mantenendo e sviluppando le competenze necessarie, promuovendo l'energia da fusione e sostenendo la politica dell'Unione in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari , compreso lo sviluppo di conoscenze sulla disattivazione sicura, efficace ed economicamente efficiente degli impianti che raggiungono la fine del loro ciclo di vita, un ambito in cui le norme e gli investimenti non sono all'avanguardia .

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Il programma costituisce un elemento essenziale degli sforzi dell'Unione per mantenere e potenziare la leadership scientifica e industriale nel settore delle tecnologie energetiche. Al fine di sostenere il funzionamento in condizioni di sicurezza delle centrali a fissione nucleare esistenti e di facilitare la decarbonizzazione del sistema energetico, la ricerca nell'ambito della fissione dovrebbe continuare a costituire una parte integrante del programma Euratom.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)

L'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia, ivi comprese la sicurezza nucleare e la disattivazione, dovrebbe essere promosso mediante ispezioni strutturali transfrontaliere e la condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche relative alla sicurezza dei sistemi di reattori e dei cicli del combustibile attualmente in uso, in particolare nel caso degli impianti nucleari situati in prossimità di una o più frontiere tra Stati membri.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater)

Gli incidenti nucleari gravi potrebbero costituire un pericolo per la salute umana. Ne consegue che il programma dovrebbe accordare la massima importanza alla sicurezza nucleare e, ove appropriato, agli aspetti della protezione trattati dal Centro comune di ricerca («JRC»).

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Con il sostegno alla ricerca nucleare il programma dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi di Orizzonte Europa — programma quadro di ricerca e innovazione («Orizzonte Europa») istituito dal regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e dovrebbe agevolare l'attuazione della strategia Europa 2030 e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

(7)

Con il sostegno alla ricerca nucleare il programma dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi di Orizzonte Europa — programma quadro di ricerca e innovazione («Orizzonte Europa») istituito dal regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio (20) , in particolare promuovendo l'eccellenza e la scienza aperta, e dovrebbe agevolare l'attuazione della strategia Europa 2030 e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Il programma dovrebbe ricercare le sinergie con Orizzonte Europa e altri programmi dell'Unione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, all'audit e alla governance del progetto. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l'effetto leva del finanziamento dell'UE, sono ammessi i trasferimenti da altri programmi dell'Unione verso le attività di Orizzonte Europa. In tal caso seguono le norme di Orizzonte Europa.

(8)

Il programma dovrebbe ricercare le sinergie e un allineamento più marcato con Orizzonte Europa e altri programmi dell'Unione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, all'audit e alla governance del progetto. È essenziale che nei programmi siano mantenuti i principi fondamentali di eccellenza e scienza aperta. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l'effetto leva del finanziamento dell'UE, sono ammessi i trasferimenti da altri programmi dell'Unione verso le attività di Orizzonte Europa. In tal caso seguono le norme di Orizzonte Europa.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

È opportuno che le attività sviluppate nell'ambito del programma mirino a promuovere la parità tra donne e uomini nella ricerca e nell'innovazione, in particolare affrontando le cause soggiacenti agli squilibri di genere, sfruttando il pieno potenziale sia delle ricercatrici che dei ricercatori e integrando la dimensione di genere nei contenuti dei progetti, al fine di migliorare la qualità della ricerca e stimolare l'innovazione. È altresì opportuno che le attività mirino ad attuare i principi relativi all'uguaglianza fra donne e uomini di cui agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

Il Centro comune di ricerca (JRC) garantisce il sostegno alla normalizzazione, al libero accesso degli scienziati dell'Unione ai singoli impianti nucleari, nonché alle attività di formazione in settori quali le salvaguardie e la scienza forense in campo nucleare o la disattivazione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

per contribuire potenzialmente alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico, in modo sicuro ed efficiente.

(b)

contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico, in modo sicuro ed efficiente.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

migliorare l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia, fra cui la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione;

(a)

migliorare l'utilizzo sicuro ed efficiente dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia, fra cui la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

sostenere la politica della Comunità in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari.

(d)

sostenere la politica della Comunità in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari , compreso lo sviluppo di conoscenze sulla disattivazione sicura, efficace ed economicamente efficiente degli impianti che raggiungono la fine del loro ciclo di vita .

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è fissata a 1 675 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è fissata a  1 516 000 000 EUR a prezzi del 2018 ( 1 675 000 000 EUR a prezzi correnti).

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

La ripartizione dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

724 563 000 EUR per il programma di ricerca e sviluppo sulla fusione;

(a)

il 43 % per il programma di ricerca e sviluppo sulla fusione;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

330 930 000 EUR per la fissione nucleare, la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

(b)

il 25 % per la fissione nucleare, la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

619 507 000 EUR per le azioni dirette intraprese dal Centro comune di ricerca.

(c)

il 32 % per le azioni dirette intraprese dal Centro comune di ricerca.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione non può scostarsi, nel quadro della procedura di bilancio annuale, dall'importo di cui al paragrafo 2, lettera c) , del presente articolo.

La Commissione può scostarsi, nel quadro della procedura di bilancio annuale, dagli importi di cui al paragrafo 2, primo comma , del presente articolo di un massimo del 10 % .

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c — trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

rispetto dei principi dello Stato di diritto;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

Parità di genere

Il programma garantisce l'effettiva promozione della parità di genere e della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 ter

Principi etici

1.     Tutte le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del programma rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, unionale e internazionale, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli addizionali.

È prestata particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto alla riservatezza, al diritto alla protezione dei dati di carattere personale, al diritto all'integrità fisica e mentale di una persona, al diritto alla non discriminazione e all'esigenza di garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

2.     Le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del programma sono esclusivamente incentrate sulle applicazioni civili.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)   I destinatari dei finanziamenti del programma riconoscono l'origine dei fondi comunitari e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

(1)   I destinatari dei finanziamenti del programma riconoscono e segnalano l'origine dei fondi dell'Unione per garantirne la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, le relative azioni e i risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche della Comunità nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

(2)   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, le relative azioni e i risultati , rivolte sia agli specialisti che al pubblico . Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche della Comunità nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le valutazioni sono effettuate tempestivamente per contribuire al processo decisionale relativo al programma, al suo successore e ad altre iniziative pertinenti ai fini della ricerca e dell'innovazione.

1.   Le valutazioni sono effettuate ogni due anni per contribuire al processo decisionale relativo al programma, al suo successore e ad altre iniziative pertinenti ai fini della ricerca e dell'innovazione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione. Essa comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi Euratom e costituisce la base per adeguare l'attuazione del programma, se del caso.

2.   La prima valutazione del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre due anni dall'inizio della sua attuazione. Essa comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi Euratom e costituisce la base per adeguare l'attuazione e le proroghe del programma, se del caso.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. Essa comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi.

3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. Essa comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Allegato I — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici, il programma sostiene attività trasversali tese ad assicurare la sinergia tra gli sforzi di ricerca nel risolvere le problematiche comuni, mentre il programma Orizzonte Europa assicurerà collegamenti e interfacce adeguati, quali gli inviti congiunti. Le attività di ricerca e innovazione correlate possono altresì beneficiare del sostegno finanziario fornito dai Fondi nell'ambito del regolamento [regolamento recante disposizioni comuni], nella misura in cui siano in linea con gli obiettivi e i regolamenti di tali fondi.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici, il programma sostiene attività trasversali tese ad assicurare la sinergia tra gli sforzi di ricerca nel risolvere le problematiche comuni, mentre il programma Orizzonte Europa assicurerà collegamenti e interfacce adeguati, quali gli inviti congiunti. Le attività di ricerca e innovazione correlate possono altresì beneficiare del sostegno finanziario fornito dai Fondi nell'ambito del regolamento [regolamento recante disposizioni comuni] o di altri programmi e strumenti finanziari dell'Unione , nella misura in cui siano in linea con gli obiettivi e i regolamenti di tali fondi , programmi e strumenti .

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Allegato I — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Le priorità dei programmi di lavoro devono essere stabilite dalla Commissione sulla base delle sue priorità strategiche, di contributi dalle autorità pubbliche nazionali e dai portatori di interessi nel campo della ricerca nucleare riunite in organismi o quadri, quali le piattaforme tecnologiche europee e i forum tecnici per i sistemi nucleari e la sicurezza, la gestione dei rifiuti radioattivi, del combustibile nucleare esaurito e della radioprotezione /i rischi legati a dosi ridotte, le salvaguardie di sicurezza e la sicurezza, la ricerca sulla fusione e qualsiasi organizzazione o forum pertinente di portatori di interessi nel settore nucleare .

Le priorità dei programmi di lavoro devono essere stabilite dalla Commissione sulla base delle sue priorità strategiche, di contributi dalle autorità pubbliche nazionali e dai portatori di interessi nel campo della ricerca nucleare riunite in organismi o quadri, quali le piattaforme tecnologiche europee e i forum tecnici per i sistemi nucleari attuali e futuri e la sicurezza, la gestione dei rifiuti radioattivi, del combustibile nucleare esaurito e della radioprotezione /i rischi legati a dosi ridotte, le salvaguardie di sicurezza e la sicurezza, la ricerca sulla fusione e qualsiasi organizzazione o forum pertinente di portatori di interessi coinvolti .

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Allegato I — comma 5 — lettera a — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Sicurezza nucleare: sicurezza dei sistemi di reattori e dei cicli del combustibile in uso nella Comunità o, nella misura in cui ciò sia necessario per mantenere un'ampia competenza di sicurezza nucleare nella Comunità, dei tipi di reattori e cicli dei combustibili che potranno essere usati in futuro, incentrandosi esclusivamente sugli aspetti di sicurezza, compresi tutti gli aspetti del ciclo del combustibile, quali la suddivisione e la trasmutazione.

(1)

Sicurezza nucleare: sicurezza dei sistemi di reattori e dei cicli del combustibile in uso nella Comunità o, nella misura in cui ciò sia necessario per mantenere e sviluppare un'ampia competenza di sicurezza nucleare nella Comunità, dei tipi di reattori e cicli dei combustibili che potranno essere usati in futuro, incentrandosi esclusivamente sugli aspetti di sicurezza, compresi tutti gli aspetti del ciclo del combustibile, quali la suddivisione e la trasmutazione ; sostegno alla condivisone delle informazioni e delle migliori pratiche relative alla sicurezza dei sistemi di reattori e dei cicli del combustibile attualmente in uso, in particolare nel caso degli impianti nucleari situati in prossimità di una o più frontiere tra Stati membri.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Allegato I — comma 5 — lettera a — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Disattivazione: ricerca per lo sviluppo e la valutazione di tecnologie per la disattivazione e la bonifica ambientale degli impianti nucleari; sostegno alla condivisione di buone pratiche e conoscenze in materia di disattivazione.

(3)

Disattivazione: ricerca per lo sviluppo e la valutazione di tecnologie per la disattivazione e la bonifica ambientale degli impianti nucleari; sostegno alla condivisione di buone pratiche e conoscenze in materia di disattivazione , compresa la condivisione delle conoscenze nel caso degli impianti nucleari situati in prossimità di una o più frontiere tra Stati membri e anche mediante la messa in comune di risorse e personale nei centri di eccellenza .

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Allegato II — sottotitolo 4 — tabella

Testo della Commissione

Emendamento

Indicatori dell'innovazione delle modalità di impatto

Indicatori dell'innovazione delle modalità di impatto

Progressi UE verso il raggiungimento dell'obiettivo del 3 % del PIL grazie al programma Euratom

Progressi UE verso il raggiungimento dell'obiettivo di spesa per la ricerca e lo sviluppo del 3 % del PIL grazie al programma Euratom


(20)  Regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], che istituisce il 9o programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1291/2013 (GU […]).

(20)  Regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], che istituisce il 9o programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1291/2013 (GU […]).


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