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Dokument 52020XC0821(02)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2020/C 276/03

    PUB/2020/286

    GU C 276 del 21.8.2020, str. 5—7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 276/5


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2020/C 276/03)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

    COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

    «Vorarlberg»

    Numero di riferimento: PDO-AT-A0231-AM01

    Data della comunicazione: 21.2.2020

    DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

    Descrizione e motivi

    A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Vorarlberg

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP — Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    5.

    Vino spumante di qualità

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    La denominazione di origine «Vorarlberg» può essere utilizzata per il vino e per il vino spumante di qualità, sebbene in pratica non sia mai adoperata per quest’ultima categoria. I vini «Vorarlberg» sono principalmente «Qualitätsweine» (vini di qualità). Le caratteristiche analitiche figurano nel disciplinare di produzione.

    I vini «Vorarlberg» sono prodotti anche con altre specificazioni (ad esempio «Kabinett», «Spätlese», «Eiswein»). Le relative caratteristiche analitiche figurano nel disciplinare di produzione. In ragione delle numerose superfici di piccole dimensioni interessate non è possibile fornire una definizione unica dei vini dal punto di vista organolettico.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    a)   Pratiche enologiche essenziali

    Restrizioni applicabili all’elaborazione

    Per la denominazione di origine «Vorarlberg» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e con dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935.

    Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.

    b)   Rese massime

    10 000 kg di uve per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    La denominazione di origine «Vorarlberg» comprende l’intero Land austriaco del Vorarlberg.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    Zweigelt - Rotburger

    Grüner Veltliner - Weißgipfler

    Zweigelt - Blauer Zweigelt

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    Le regioni vitivinicole del Land del Vorarlberg si estendono da Bregenz a Feldkirch, passando per Röthis, fino ai piedi dell’Arlberg in direzione di Bludesch. Un numero ridotto di aziende isolate produce vino in zone che presentano fattori climatici favorevoli. Di conseguenza non è possibile fornire una descrizione generale delle condizioni pedoclimatiche. La struttura produttiva nella regione viticola del Vorarlberg è infatti caratterizzata esclusivamente da aziende a conduzione familiare che elaborano soltanto uve di produzione propria e che praticano la vendita diretta in azienda. Al fine di ottenere uve sane e mature durante la vendemmia, le varietà di viti e i portinnesti coltivati devono presentare caratteristiche adattate alle condizioni geologiche e climatiche. I requisiti sono: resistenza al gelo, una fioritura tardiva e un’elevata resistenza alle malattie fungine e al marciume. In ragione delle numerose superfici di piccole dimensioni non è possibile fornire una definizione unica dei vini dal punto di vista organolettico, tuttavia il clima rigido con escursioni termiche elevate tra il giorno e la notte garantisce una buona struttura acida dei vini.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Quadro normativo:

    nella legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

    secondo la legge sul vino austriaca, i vini a denominazione di origine «Vorarlberg», ad eccezione dei vini con la specificazione «Sekt», «Qualitätsschaumwein» e «Hauersekt», possono essere immessi in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l’ottenimento di tale contrassegno deve essere analizzato un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine «Vorarlberg» (cfr. disciplinare di produzione). La prova sensoriale è effettuata da un’apposita commissione d’assaggio ufficiale, composta da sei assaggiatori e un presidente. I campioni sono degustati alla cieca. Sul modulo d’assaggio figurano solo le informazioni necessarie per la valutazione, come le indicazioni relative alla specificazione tradizionale («Qualitätswein», «Kabinett», «Spätlese», «Auslese» ecc.), alla varietà e all’annata. Gli assaggiatori valutano in base alla propria esperienza e sulla base di vini di riferimento se i vini presentati sono tipici e atti alla commercializzazione (privi di difetti) sotto il profilo della varietà, dell’annata e della specificazione tradizionale. La domanda di valutazione prevede solo le risposte SÌ e NO. In caso di valutazione negativa il rifiuto deve essere giustificato per iscritto. Il campione è soddisfacente sul piano sensoriale se la maggioranza degli assaggiatori ha emesso un giudizio positivo. In caso di parità 3:3, il campione è sottoposto a un’altra commissione d’assaggio. Nel caso in cui la parità 3:3 si ripeta, la valutazione è considerata negativa.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html


    (1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


    Góra