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Document 52020XC0706(02)

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2020/C 221/06

C/2020/4452

GU C 221 del 6.7.2020, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 221/7


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 221/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«ASPARAGO VERDE DI ALTEDO»

n. UE: PGI-IT-0127-AM01 – 14.3.2019

DOP ( ) IGP (X)

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio di Tutela dell’Asparago Verde di Altedo IGP

Piazza Caduti della Resistenza, 2

40051 Malalbergo (BO)

Tel. +39 0532904511

Fax +39 0532904520

Email certificata: asparagoverdeigp@pec-legal.it

Il Consorzio di Tutela dell’Asparago Verde di Altedo IGP è legittimato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 12500 del 14.10.2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifiche

Descrizione del prodotto

Articolo 2 del disciplinare

Il paragrafo:

«Le cultivar idonee alla produzione dell’“Asparago verde di Altedo” sono:

 

Precoce di Argenteuil; Eros; Marte; Ringo;»

È così modificato:

«Le cultivar idonee alla produzione dell’ dell’“Asparago verde di Altedo” sono:

 

Eros;Marte;Franco;Giove;Ercole,Vittorio;Athos.»

Motivazione:

 

Aggiornamento ed ampliamento della gamma varietale. Tenuto conto che di fatto oggi la produzione di Asparago verde di Altedo è concentrata quasi esclusivamente sulla cultivar Eros, per garantire la continuità della produzione si propone di inserire gli ibridi, derivanti dal miglioramento genetico della varietà locale Precoce di Argentuil, varietà quest’ultima che di conseguenza viene eliminata. Le varietà introdotte sono Franco, Giove, Ercole, Vittorio, Athos. L’introduzione di queste varietà, oltre a garantire maggiori quantitativi, va ad ampliare il calendario di raccolta e commercializzazione, garantendo una maggior disponibilità al consumatore finale.

La varietà Ringo viene eliminata in quanto il materiale riproduttivo non è più reperibile.

La modifica interessa il punto 4.2 della scheda riepilogativa pubblicata sulla GUUE C/114 del 15.5.2002 e il punto 3.2 del documento unico.

L’articolo 2 è stato integrato con il seguente paragrafo:

«Possono essere utilizzati, esclusivamente per la trasformazione e fregiarsi dell’IGP “Asparago verde di Altedo”, i turioni che rispettano tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione ad eccezione dei requisiti di categoria e forma. Tali turioni non possono essere destinati al consumatore finale.»

È stata inserita la possibilità di avviare alla trasformazione gli asparagi che, pur ottenuti e coltivati seguendo tutti i parametri previsti dal disciplinare, difettano solo nel calibro o nella forma. Non saranno comunque avviati alla trasformazione gli ortaggi che non siano sani e che non abbiano rispettato il disciplinare di produzione.

La modifica interessa il punto 4.2 della scheda riepilogativa pubblicata sulla GUUE C/114 del 15.5.2002 e il punto 3.2 del documento unico.

L’articolo 2 è stato integrato con il seguente paragrafo:

«Per la produzione dell’Asparago Verde di Altedo è consentito l’utilizzo anche di altre cultivar di asparago derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità del metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative dell’ortaggio al presente disciplinare di produzione. L’utilizzo di queste cultivar per la produzione dell’Asparago verde di Altedo deve essere preventivamente comunicato e valutato dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell’organismo di controllo o di altro soggetto.»

Per garantire continuità alla produzione, nel rispetto della tradizione e del legame con il territorio, è stata aggiunta la clausola che consente di utilizzare anche altre cultivar di asparago nel rispetto del disciplinare, purché tali varietà diverse da quelle indicate siano approvate preventivamente dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

La modifica interessa il punto 4.2 della scheda riepilogativa pubblicata sulla GUUE C/114 del 15.5.2002 e il punto 3.2 del documento unico.

Area geografica

Articolo 3 del disciplinare di produzione:

Sono stati corretti gli errori materiali presenti nel disciplinare e sono stati aggiornati i nomi dei comuni, variati a seguito degli accorpamenti avvenuti rispettivamente a gennaio 2014 e 2017. Non vi è stata alcuna modifica o allargamento del territorio di produzione.

Nello specifico:

 

Provincia di Bologna:

«Castelmaggiore» è stato sostituito con «Castel Maggiore», in quanto è la denominazione corretta del Comune.

«Castelguelfo» è stato sostituito con «Castel Guelfo di Bologna» in quanto è la denominazione corretta del Comune.

«San Giovanni Persiceto» è stato sostituito con «San Giovanni in Persiceto» in quanto è la denominazione corretta del Comune

 

Provincia di Ferrara:

«Iolanda di Savoia» è stato sostituito con «Jolanda di Savoia» in quanto è la denominazione corretta del Comune

Comune di Fiscaglia: dal 1o gennaio 2014 è stato istituito il Comune di Fiscaglia, mediante la fusione dei comuni contigui di Massa Fiscaglia, Migliarino e Migliaro. Pertanto, si ritiene opportuno riportare nel disciplinare la denominazione corretta. Si fa presente inoltre che i 3 comuni precedentemente presenti vengono sostituiti integralmente dal comune di Fiscaglia, senza modificazioni della zona ricompresa nel disciplinare.

Comune di Terre del Reno: dal 1o gennaio 2017 è stato istituito il Comune di Terre del Reno, mediante la fusione dei comuni contigui di Sant’Agostino e Mirabello. Pertanto, si ritiene opportuno riportare nel disciplinare la denominazione corretta. Si fa presente inoltre che i 2 comuni precedentemente presenti vengono sostituiti integralmente dal comune di Terre del Reno, senza modificazioni della zona ricompresa nel disciplinare.

La modifica interessa il punto 4.3 della scheda riepilogativa pubblicata sulla GUUE C/114 del 15.5.2002 e il punto 4 del documento unico.

Prova di origine

Articolo 5 del disciplinare di produzione

Il paragrafo:

«Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. “Asparago verde di Altedo” sono inscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall’organismo di controllo di cui all’articolo 10, comma 2, del regolamento CEE n. 2081/92.»

È soppresso e sostituito dalla seguente riformulazione:

«Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del regolamento (UE) 1151/2012. L’organismo di controllo prescelto è Check Fruit srl - via dei Mille, 24 - 40121 Bologna - Italia tel. +39 0516494836 - fax +39 051 649.48.13 - info@checkfruit.it

Attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo di cui all’articolo 5, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.»

L’articolo è stato riformulato inserendo i riferimenti dell’organismo di controllo e gli elementi atti a garantire la prova di origine del prodotto, come previsto dall’articolo 7, lettere d) e g) del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Metodo di produzione

Articolo 4 del disciplinare

Il seguente paragrafo.

«Distanza, profondità d’impianto e densità: la distanza minima fra le file deve essere di 1 m; la distanza minima sulla fila deve essere di 0,33 m.»

È così modificato:

«Distanza, profondità d’impianto e densità: la distanza fra le file deve essere ricompresa tra un minimo di 1 m ed un massimo di 3,5 m; la distanza minima sulla fila deve essere di 0,15 m.»

Per quanto concerne il metodo di ottenimento sono state aggiornate le tecniche colturali, pur nel rispetto della tradizione. Si sta diffondendo sempre più la tecnica agronomica di allargare le distanze tra le file, arrivando fino a 3,5 metri. Questo si riflette sulla produzione e sulla vita dell’asparagiaia, che è più longeva.

La riduzione della distanza minima sulle file è conseguente all’adeguamento delle tecniche colturali. Tale aspetto è strettamente connesso all’allargamento della distanza tra le file che in primis portano ad un netto miglioramento dal punto di vista fitosanitario. L’allargamento delle file comporta un minor rischio di malattie ad esempio funginee. Inoltre, permette anche un risparmio in termini di quantità di concime, in quanto lo stesso deve essere maggiormente localizzato nelle file. Si ritiene che la riduzione della distanza minima sulle file e l’allargamento della distanza tra le file non influisca sulle caratteristiche e sulla qualità del prodotto.

La seguente frase

«Le zampe devono avere un peso minimo di 70 g ed essere esenti da malattie.»

È così modificata:

«Le zampe devono avere un peso minimo di 50 g ed essere esenti da malattie.»

Al fine di adeguare il disciplinare, anche per il materiale da propagazione, si rende necessario diminuire il peso minimo delle zampe da 70 a 50 gr. Si sottolinea che tale modifica non ha alcuna influenza sulle caratteristiche qualitative del prodotto IGP. Tale modifica si è resa necessaria anche per adattarsi all’offerta dei vivai, che sempre più tendono a mettere in commercio zampe con queste caratteristiche.

È stato introdotta la seguente disposizione:

«La densità d’impianto deve essere compresa tra le 15 000 e le 27 000 piante per ettaro.»

Ai fini di maggiore chiarezza e precisione del disciplinare di produzione, sono state indicate il numero di piante minime e massime per ettaro.

Il seguente punto:

«taglio dell’apparato aereo al completo disseccamento e sua bruciatura, al di fuori dell’appezzamento;»

È così modificata:

«taglio dell’apparato aereo al completo disseccamento»

Si è ritenuto opportuno eliminare la parte relativa alla bruciatura, in quanto tale tecnica è vietata.

La frase:

«La produzione annua massima prevista per l’asparagiaia in piena produzione è di 10 t/ha.»

È così modifica

«La produzione annua massima prevista per l’asparagiaia in piena produzione è di 12 t/ha.»

In correlazione con l’adeguamento delle tecniche colturali, è stata adeguata la produzione annua massima per ettaro, anche se non in maniera proporzionale, passando da 10 a 12 tonnellate per ettaro.

Legame

Articolo 9 del disciplinare di produzione

Si è provveduto ad integrare il disciplinare di produzione con gli elementi pubblicati nella scheda riepilogativa ai punti 4.4 e 4.6 (G.U.U.E del 15.5.2002 serie C 114/6) che diedero origine alla registrazione della denominazione

Il testo aggiunto è il seguente:

«La richiesta di registrazione della denominazione si basa sulla reputazione del prodotto.

La particolare composizione del terreno, il clima umido nebbioso tipico della bassa padana che accomuna tutta l’area sopra descritta, unita alla perizia ed ai metodi tradizionali di coltivazione dell’Asparago, esperienza secolare tramandatasi di padre in figlio, fanno sì che le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto siano strettamente connesse all’area geografica indicata, che si debba dunque considerare l’ambiente ideale di origine dell’asparago verde di Altedo.

L’area geografica interessata alla produzione dell’Asparago verde di Altedo è quella compresa tra la via Emilia in provincia di Bologna, la costa adriatica ed il Po in provincia di Ferrara. I documenti comprovanti l’origine della coltura, della produzione, della commercializzazione e dell’utilizzo culinario dell’Asparago Verde di Altedeo risalgono al XIII secolo.

L’Asparago verde di Altedo è stato da sempre molto usato dai grandi cuochi bolognesi fin dai secoli passati, come testimoniano le ricette con asparago inserite nei loro trattati.

Una prima citazione specifica degli asparagi verdi di Altedo si trova nella famosa opera Ruralium Commodoriu Librum Duodecim del grande agronomo Pier Crescenzi, nato a Bologna nel 1233.

Ciò dimostra la remota usanza della coltivazione dell’Asparago verde di Altedo nelle campagne del bolognese e del ferrarese.

Altro agronomo bolognese e grande gastronomo, Vincenzo Tanara, del XVII secolo, parla dell’asparago verde nel suo trattato L’economia del cittadino in villa del 1644.»

La modifica interessa anche il punto 5 del documento unico, che viene integrato con alcuni degli elementi presenti al punto 4.4 della scheda riepilogativa ritenuti riconducibili al legame tra la denominazione e l’area geografica di produzione. Le modifiche sono puramente editoriali.

Etichettatura

Articolo 8 del disciplinare di produzione

sono stati integrati con il seguente paragrafo:

«È consentito, anche in abbinamento alla dicitura I.G.P. Asparago verde di Altedo o Asparago Verde di Altedo I.G.P. ed al simbolo europeo, l’utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d’azienda individuali.»

Considerate le nuove esigenze commerciali e l’interesse sempre crescenti verso i prodotti IGP, è stata aggiunta la possibilità di inserire in etichetta o sulla confezione anche l’utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d’azienda individuali.

La modifica interessa il punto 4.8 della scheda riepilogativa pubblicata sulla GUUE C/114 del 15.5.2002 e il punto 3.6 del documento unico.

Punto 3.6 del documento unico

Il punto è stato integrato con la raffiugurazione del logo della IGP per completezza dei contenuti riportati in questa sezione specifica del documento unico.

Altro

Aggiornamenti normativi

Si è provveduto aggiornare i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1151/2012.

Confezionamento

Articolo 7 del disciplinare di produzione

È stato inserito il seguente paragrafo:

«La commercializzazione dell’“Asparago verde di Altedo” ai fini dell’immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando tutti i tipi di confezioni accettati in ambito comunitario, secondo le normative vigenti.»

Per quanto attiene il confezionamento è opportuno inserire una precisazione circa gli imballaggi da utilizzare al fine di ricomprendere tutti i tipi di confezioni ed imballaggi accettati in ambito comunitario ed in linea con le normative vigenti.

La modifica interessa il punto 4.5 della scheda riepilogativa pubblicata sulla GUUE C/114 del 15.5.2002 e il punto 3.5 del documento unico.

Articolo 7 del disciplinare di produzione

sono stati integrati con il seguente paragrafo:

«Gli asparagi destinati alla trasformazione e che dunque non possono essere destinati al consumatore finale, possono essere consegnati anche “alla rinfusa”, in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente che riportino con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati, la dicitura: “Asparago Verde di Altedo IGP destinato alla trasformazione”».

Considerate le opportunità e l’interesse sempre crescenti per la produzione IGP anche per i prodotti trasformati, si è ritenuto opportuno inserire e normare in chiaro nel disciplinare per tali prodotti l’aspetto del confezionamento. Pertanto, per gli asparagi destinati alla trasformazione, si è voluto specificare che è sufficiente utilizzare imballaggi accettati in ambito comunitario, fermo restando la chiara identificazione del prodotto a garanzia della tracciabilità.

La modifica interessa il punto 4.5 della scheda riepilogativa pubblicata sulla GUUE C/114 del 15.5.2002 e il punto 3.5 del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

«Asparago verde di Altedo»

n. UE: PGI-IT-0127-AM01 – 14.3.2019

DOP ( ) IGP (X)

1.   Denominazione (denominazioni)

«Asparago verde di Altedo»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6 ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La Indicazione Geografica Protetta «Asparago verde di Altedo» è riservata ai turioni di Asparago provenienti da impianti, iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo di controllo, costituiti dalle seguenti cultivar di asparagi verdi: Eros, Marte, Franco, Giove, Ercole, Vittorio, Athos e altre cultivar che possono essere presenti fino ad un massimo del 20 %.

L’Indicazione Geografica Protetta «Asparago Verde di Altedo» è riservata ai turioni classificati nelle seguenti due categorie, aventi le relative caratteristiche previste dalla normativa Comunitaria sulla commercializzazione degli asparagi:

categoria «Extra»,

categoria I.

Nell’ambito delle predette due categorie, tenendo conto delle disposizioni specifiche di ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, l’«Asparago verde di Altedo» all’atto dell’immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche merceologiche e qualitative: i turioni devono essere:

interi,

freschi di aspetto,

sani,

esenti da attacchi di roditori e di insetti,

puliti, cioè privi di terra o di qualsiasi altra impurità,

privi di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente «asciugati» dopo l’eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua fredda,

privi di odori e sapori estranei (a seguito di fermentazioni o per presenza di muffe).

Inoltre i turioni non devono essere: vuoti, spaccati, pelati, spezzati.

I turioni devono essere ben formati, il loro apice deve essere serrato e, limitatamente alla categoria I, possono essere lievemente incurvati.

Possono essere utilizzati, esclusivamente per la trasformazione e fregiarsi dell’IGP «Asparago Verde di Altedo», i turioni che rispettano tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione ad eccezione dei requisiti di categoria e forma. Tali turioni non possono essere destinati al consumatore finale.

Per la produzione dell’Asparago Verde di Altedo è consentito l’utilizzo anche di altre cultivar di asparago derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità del metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative dell’ortaggio al presente disciplinare di produzione. L’utilizzo di queste cultivar per la produzione dell’Asparago verde di Altedo deve essere preventivamente comunicato e valutato dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell’organismo di controllo o di altro soggetto.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione dell’«Asparago Verde di Altedo» fino alla raccolta del prodotto devono avvenire esclusivamente nell’ambito della zona geografica indicata al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La commercializzazione dell’«Asparago verde di Altedo» ai fini dell’immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando tutti i tipi di confezioni accettati in ambito comunitario, secondo le normative vigenti.

Il prodotto viene infine confezionato in mazzi, da un minimo di 250 g ad un massimo di 3 kg, opportunamente legati e pareggiati alla base, mediante un’operazione di rifilatura meccanica o manuale. I mazzi stessi possono essere avvolti alla base con fazzoletti di materiale idoneo o addobbati con banda di idoneo materiale e come tali essere sistemati nei contenitori di imballaggio, ai fini della commercializzazione per l’immissione al consumo.

Gli asparagi destinati alla trasformazione e che dunque non possono essere destinati al consumatore finale, possono essere consegnati anche «alla rinfusa», in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente che riportino con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati, la dicitura: «Asparago Verde di Altedo IGP destinato alla trasformazione».

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Sulle confezioni di vendita dell’«Asparago verde di Altedo», come sopra specificate, oltre alle altre indicazioni di designazione obbligatorie previste dalla specifica normativa nazionale e comunitaria sulla commercializzazione degli asparagi, devono essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Asparago verde di Altedo» e «Indicazione Geografica Protetta».

Inoltre nella designazione, in abbinamento inscindibile con l’indicazione geografica, deve figurare il «logo», ovvero il simbolo distintivo della IGP «Asparago verde di Altedo», la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati nel manuale grafico allegato al disciplinare di produzione.

Image 1

È consentito, anche in abbinamento alla dicitura I.G.P. Asparago verde di Altedo o Asparago Verde di Altedo I.G.P. ed al simbolo europeo, l’utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d’azienda individuali.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L’area geografica interessata alla produzione dell’Asparago verde di Altedo è quella compresa tra la via Emilia in provincia di Bologna, la costa adriatica ed il Po in provincia di Ferrara. In particolare, tale area geografica comprende, nell’ambito delle provincie di Bologna e di Ferrara, l’intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni:

Provincia di Bologna: per intero i Comuni di Anzola dell’Emilia, Argelato, Bologna, Budrio, Baricella, Bentivoglio, Calderara di Reno, Crevalcore, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Castel Guelfo di Bologna, Dozza, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale;

Provincia di Ferrara: per intero nei Comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Poggio Renatico, Ro, Terre del Reno, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.

5.   Legame con la zona geografica

La richiesta di registrazione della denominazione si basa sulla reputazione del prodotto.

La particolare composizione del terreno, il clima umido nebbioso tipico della bassa padana che accomuna tutta l’area sopra descritta, unita alla perizia ed ai metodi tradizionali di coltivazione dell’Asparago, esperienza secolare tramandatasi di padre in figlio, fanno sì che le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto siano strettamente connesse all’area geografica indicata, che si debba dunque considerare l’ambiente ideale di origine dell’asparago verde di Altedo.

L’area geografica interessata alla produzione dell’Asparago verde di Altedo è quella compresa tra la via Emilia in provincia di Bologna, la costa adriatica ed il Po in provincia di Ferrara. I documenti comprovanti l’origine della coltura, della produzione, della commercializzazione e dell’utilizzo culinario dell’Asparago Verde di Altedeo risalgono al XIII secolo.

L’Asparago verde di Altedo è stato da sempre molto usato dai grandi cuochi bolognesi fin dai secoli passati, come testimoniano le ricette con asparago inserite nei loro trattati.

Una prima citazione specifica degli asparagi verdi di Altedo si trova nella famosa opera Ruralium Commodoriu Librum Duodecim del grande agronomo Pier Crescenzi, nato a Bologna nel 1233.

Ciò dimostra la remota usanza della coltivazione dell’Asparago verde di Altedo nelle campagne del bolognese e del ferrarese.

Altro agronomo bolognese e grande gastronomo, Vincenzo Tanara, del XVII secolo, parla dell’asparago verde nel suo trattato «L’economia del cittadino in villa» del 1644.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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