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Document 52020XC0305(03)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2020/C 72/13

    PUB/2019/183

    GU C 72 del 5.3.2020, p. 25–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 72/25


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2020/C 72/13)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 (1) della Commissione

    COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

    «Rosé d’Anjou»

    PDO-FR-A1007-AM01

    Data della comunicazione: 14 novembre 2019

    DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

    1   Zona geografica

    La zona geografica è così modificata: «Tutte le fasi di produzione dei vini che possono beneficiare delle denominazioni di origine controllata [...] “Rosé d’Anjou” hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:

    dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);

    dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Les Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Villevêque;

    dipartimento di La Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

    I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité».

    Modifica redazionale: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche di zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione vigente del codice ufficiale geografico pubblicato annualmente dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica resta assolutamente identico.

    Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.

    La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.

    2   Superficie parcellare delimitata

    Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo le parole «5 settembre 2007» si aggiunge «e del 19 gennaio 2017».

    Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

    Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, le parole «4 settembre 1996» sono sostituite dalle parole «4 e 5 settembre 1996».

    Con questa modifica viene rettificata la data del provvedimento nazionale con il quale è stata approvata la superficie parcellare delimitata.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    3   Zona di prossimità immediata

    Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è sostituito nel seguente modo:

    dipartimento di Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

    dipartimento della Loira Atlantica: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;

    dipartimento di Maine-et-Loire: Orée d’Anjou (ex territorio del comune delegato di Saint-Laurent-des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.

    Questa modifica consente di tenere conto delle varie fusioni di comuni avvenute dopo l’ultima versione del disciplinare. Il perimetro della zona di prossimità immediata resta assolutamente identico.

    La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.

    4   Disposizioni agroambientali

    Nel capitolo 1, sezione VI, punto 2, si aggiunge il seguente testo: «Nella distanza interfilare è obbligatoria una copertura vegetale controllata, naturale o seminata; in assenza di tale copertura, l’operatore effettua la lavorazione del terreno per gestire la vegetazione naturale o dimostra di utilizzare prodotti di biocontrollo approvati dalle autorità pubbliche in materia di viticoltura. Se su una parcella si utilizzano erbicidi di biocontrollo, è vietato il ricorso ad altri erbicidi».

    Tale modifica s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia in tutti i vigneti dell’Anjou e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Favorendo la presenza di una copertura vegetale, la pratica della diserbatura meccanica o l’uso di prodotti di biocontrollo, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di «terroir».

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    5   Divieto di raccolta

    Nel capitolo 1, sezione VII, punto 1, lettera a), viene eliminata la frase: «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del codice rurale e della pesca marittima».

    Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ogni operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    6   Tenore zuccherino

    Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera c), dopo «I vini presentano» si aggiunge «in seguito alla fermentazione».

    Questa modifica viene apportata per evitare di confondersi con il tenore zuccherino prima della fermentazione; è infatti importante precisare che questo contenuto deve essere verificato dopo la fermentazione.

    La parte del documento unico relativa al punto 4 è modificata di conseguenza.

    7   Tecnica sottrattiva di arricchimento

    Nella sezione IX, punto 1, lettera d), viene aggiunto il seguente paragrafo: «Per l’elaborazione [...] dei vini rosati ottenuti dalle varietà Grolleau noir N e Grolleau gris G che possono beneficiare della denominazione di origine controllata “Rosé d’Anjou”, sono ammesse le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale rispetto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %».

    Questa modifica fa seguito a una sperimentazione condotta su diverse annate, che ha dimostrato che con una materia prima adeguata e di buon potenziale qualitativo, un tasso massimo di concentrazione del 10 % e per arricchimenti limitati a un titolo alcolometrico volumico totale del 15 %, la tecnica dell’osmosi inversa non ha alcun impatto negativo sui vini. Le tecniche sottrattive di arricchimento permettono di riequilibrare la composizione dei mosti di certe annate, in caso di contingenze climatiche particolari.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    8   Capacità del locale di vinificazione

    Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera e), la frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni» è sostituita dalla frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato degli ultimi cinque anni».

    Nel disciplinare non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) ma a una resa, ovvero un quantitativo di raccolto diviso per la superficie in produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezza senza cambiare nulla nella sostanza (il minimo resta fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nelle campagne precedenti).

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    9   Commercializzazione dei vini

    Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    10   Legame con la zona geografica

    Il legame è stato rivisto per aggiornare il numero dei comuni interessati (70 anziché 126).

    La parte del documento unico relativa al legame è modificata di conseguenza al punto 8.

    11   Misura transitoria

    Le misure transitorie giunte a scadenza sono state abolite.

    Nel capitolo 1, sezione XI, viene aggiunto il seguente testo: «Le disposizioni relative all’obbligo di una copertura vegetale controllata, naturale o seminata nella distanza interfilare o, in assenza di copertura vegetale, l’obbligo per l’operatore di lavorare il terreno o di utilizzare prodotti di biocontrollo per gestire la vegetazione naturale, non si applicano alle parcelle di vigne esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare e con una distanza interfilare inferiore o uguale a 1,70 metri».

    La misura transitoria permette di non penalizzare le vigne esistenti, le cui attuali modalità di gestione non sono in linea con le disposizioni agroambientali. Nei vigneti ad alta densità, dove la distanza tra i filari è inferiore o uguale a 1,70 metri, il mantenimento di un inerbimento permanente o la lavorazione del terreno possono infatti sollevare problemi tecnici (meccanizzazione, attrezzature, strumenti). Inoltre, nel caso delle vigne basse, l’inerbimento aumenta il rischio delle gelate primaverili. Peraltro, in presenza di una copertura vegetale, tanto più alta è la densità d’impianto quanto maggiore è la concorrenza per l’approvvigionamento idrico tra le viti. Per le viti che saranno piantate dopo l’approvazione del disciplinare occorrerà rispettare con cognizione di causa le disposizioni agroambientali introdotte, indipendentemente dalla densità d’impianto e dalla distanza interfilare.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    12   Registri

    Nel capitolo 2, sezione II, punto 3, l’aggettivo «potenziale» è sostituito con «naturale».

    Per coerenza con il metodo redazionale utilizzato in tutti i disciplinari della zona di Anjou-Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Le modifiche in questione migliorano la leggibilità di questi disciplinari. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri è intesa ad agevolare la stesura del piano di ispezione e il controllo di tali registri.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    13   Punti principali da verificare

    Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona di Anjou-Saumur per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Rosé d’Anjou

    2   Tipo di indicazione geografica

    DOP - Denominazione di origine protetta

    3   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    4   Descrizione del vino (dei vini)

    Si tratta di vini rosati tranquilli aventi le seguenti caratteristiche analitiche:

    i vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50 %;

    il tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dei vini, in seguito alla fermentazione, è superiore o uguale a 7 grammi per litro;

    dopo l’arricchimento, i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12 %.

    I tenori di acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea, ma ogni partita di vino non confezionato ammissibile a beneficiare della dicitura «primeur» o «nouveau» (vino novello) deve avere un’acidità volatile inferiore o uguale a 10,2 milliequivalenti per litro.

    I vini sono caratterizzati dalla presenza di zuccheri fermentescibili e da una sensazione di dolcezza più o meno marcata. Hanno un’espressione aromatica intensa, in cui ciascuno rivela le specificità dei propri vitigni, ma con un aroma fruttato sempre presente (pesca, fragola, agrumi, ecc.). Al palato esprimono un sapiente equilibrio di freschezza e rotondità, unito a un’intensa persistenza aromatica.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    9

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5   Pratiche di vinificazione

    a.   Pratiche enologiche essenziali

    Densità di impianto - Distanza

    Pratica colturale

    La densità minima d’impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. Le viti non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,50 metri e una distanza tra i ceppi dello stesso filare inferiore a 1 metro. Le parcelle di vigne con una densità d’impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la raccolta, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal presente disciplinare. In queste parcelle di vigne la distanza interfilare non può essere superiore a 3 metri mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.

    Norme in materia di potatura e di palizzamento della vite

    Pratica colturale

    Le viti vengono potate entro il 30 aprile con la tecnica della potatura mista rispettando le regole indicate nel disciplinare, che per ogni vitigno specificano il numero massimo di gemme franche per ceppo e il numero massimo di gemme franche sul capo a frutto.

    L’altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l’altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 metri dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 metri sopra il filo superiore di palizzamento.

    Le parcelle di vigne con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l’altezza minima dei picchetti di palizzamento fuori terra è di 1,90 metri; il palizzamento è costituito da 4 livelli di fili; l’altezza minima del filo superiore è di 1,85 metri dal suolo.

    Irrigazione

    Pratica colturale

    È vietata l’irrigazione.

    Pratica enologica specifica

    È vietato l’uso di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

    È vietato l’uso di scaglie di legno.

    Dopo l’arricchimento, i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12 %.

    Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

    b.   Rese massime

    75 ettolitri per ettaro

    6   Zona geografica delimitata

    Tutte le fasi di produzione dei vini che possono beneficiare della denominazione di origine controllata «Rosé d’Anjou» hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:

    dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);

    dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Les Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Villevêque;

    dipartimento di La Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    Gamay N

    Cot N - Malbec

    Grolleau gris G

    Grolleau N

    Cabernet franc N

    Cabernet Sauvignon N

    Pineau d’Aunis N

    8   Descrizione del legame/dei legami

    1.   Informazioni sulla zona geografica

    a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

    La zona geografica interessa due ampi complessi geologici in cui i vigneti si estendono soprattutto lungo i versanti dei fiumi e su alcuni altipiani: a ovest, il basamento precambriano e paleozoico è collegato al massiccio Armoricano, mentre a est, il substrato mesozoico e cenozoico del bacino parigino poggia sul basamento antico. Questa peculiarità geologica distingue la parte occidentale della zona geografica - caratterizzata dalla presenza di scisto, soprattutto ardesia, e localmente nota come «Anjou noir» - dalla parte orientale della zona geografica, caratterizzata dalla presenza di gesso tufaceo (Saumur) e localmente nota come «Anjou blanc».

    Storicamente collegata all’antica provincia dell’Anjou, la zona geografica copre essenzialmente, nel 2018, la metà meridionale del dipartimento di Maine-et-Loire (70 comuni) e i margini settentrionali dei dipartimenti di Deux-Sèvres (14 comuni) e La Vienne (9 comuni).

    Le parcelle delimitate per la vendemmia sono caratterizzate da terreni di diverse formazioni geologiche. Seppure molto diversi, sono generalmente poveri e hanno una moderata riserva idrica, oltre a un buon comportamento termico.

    La zona geografica gode di un clima oceanico temperato, con differenze di temperatura relativamente ridotte per effetto della relativa vicinanza dell’oceano Atlantico, ma anche per la funzione termoregolatrice della Loira e dei suoi affluenti e per i vigneti impiantati sulle colline. La zona è nota per la sua «douceur angevine»: espressione che fa riferimento alla mitezza del clima e che trova particolarmente riscontro in inverno, nelle lunghe primavere e in autunno, mentre le estati sono caratterizzate da caldo intenso. I rilievi con orientamento nord-ovest/sud-est svolgono un ruolo protettivo nei confronti dei venti occidentali, spesso carichi di umidità. La zona geografica presenta quindi una bassa pluviometria, influenzata da un effetto «Föhn» e al riparo dall’umidità oceanica grazie ai rilievi più alti dello Choletais e dei Mauges. Le precipitazioni annue si aggirano sui 585 millimetri, mentre nello Choletais arrivano a quasi 800 millimetri.

    b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

    La presenza dei vigneti nell’Anjou è ben nota sin dal primo secolo d.C. e nel tempo è sempre stata costante. In queste terre la vite prospera, come testimoniano i seguenti versi di una poesia di Apollonio (VI secolo): «Non lontano dalla Bretagna v’è una città appollaiata su una roccia, ricca dei doni di Cerere e Bacco, la cui denominazione di Andégave (Angers) deriva da un nome greco». Se i vigneti angioini si sviluppano durante tutto il Medioevo grazie ai monasteri sorti lungo le rive della Loira e nei dintorni di Angers, è soprattutto dal XII e dal XIII secolo che questi vigneti vedono crescere la propria notorietà. È grazie all’influenza del regno di Enrico II e di Eleonora d’Aquitania che il «vin d’Anjou» raggiunge le tavole più prestigiose.

    La produzione si sviluppa fortemente a partire dal XVI secolo, grazie all’arrivo dei mediatori olandesi alla ricerca di vini per il loro paese e per le colonie. Gli olandesi ne fanno incetta e nel XVIII secolo il commercio è così fiorente che, per favorire i trasporti, il fiume Layon che attraversa la zona geografica viene canalizzato. La grande notorietà dei «vins d’Anjou» finisce per essere motivo di cupidigia, tanto da comportare l’introduzione di numerose tasse che avranno conseguenze nefaste sul commercio (tassa sulla manutenzione delle mura, tassa sul commercio e la navigazione lungo la Loira, tassa sul vino venduto al dettaglio sulle proprietà della Chiesa, tassa sul vino venduto al dettaglio pari a un ottavo del suo valore, tassa sull’alcool, ecc.). La devastazione delle guerre di Vandea porta i vigneti alla rovina, prima del loro ritorno alla prosperità nel XIX secolo. Nel 1881 i vigneti coprivano una superficie di 45 000 ettari, mentre nel 1893, dopo l’invasione della fillossera, erano passati a 10 000.

    L’«Anjou» deve la sua fama soprattutto alla produzione di vini bianchi ottenuti dal vitigno Chenin B, anche se dopo la crisi della fillossera sono aumentati gli impianti di Cabernet Franc N e, successivamente, di Cabernet Sauvignon N. All’inizio del XX secolo la vinificazione era principalmente orientata all’elaborazione del «rouget», denominazione locale di un vino leggero consumato nei caffè, che segna la prima fase di trasformazione della regione vitivinicola angioina. Oltre ai vitigni Grolleau N e Grolleau gris G, che danno vini «clairets» e poco colorati e, in misura accessoria, ai vitigni Gamay N e Pineau d’Aunis N, si assiste allo sviluppo di un’importante produzione di vini rosati emblematici, conosciuti e riconosciuti con le denominazioni di origine controllata «Cabernet d’Anjou» e «Rosé d’Anjou». La seconda fase di trasformazione della regione vitivinicola angioina fa leva sull’esperienza acquisita dai produttori nella gestione di questo complesso vegetale. L’osservazione e l’analisi del miglior rapporto tra vitigno e siti di impianto, così come la valutazione delle potenzialità del raccolto e la padronanza delle tecniche di vinificazione hanno portato allo sviluppo della produzione di vini rossi sin dagli anni 1960.

    2   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti

    I vini rosati sono caratterizzati dalla presenza di zuccheri fermentescibili e da una sensazione di dolcezza più o meno marcata. Hanno un’espressione aromatica intensa, in cui ciascuno rivela le specificità dei propri vitigni, ma con un aroma fruttato sempre presente (pesca, fragola, agrumi, ecc.). Al palato esprimono un sapiente equilibrio di freschezza e rotondità, unito a un’intensa persistenza aromatica.

    3   Interazioni causali

    La combinazione di vigneti settentrionali, segnati da un paesaggio caratteristico, e di una clima particolarmente mite, con una geologia e una pedologia originali, dà luogo a un’identità gustativa che si esprime attraverso la freschezza di questi vini.

    La varietà delle condizioni viticole, caratterizzate da dinamiche geopedologiche diverse, ha offerto ai produttori condizioni di espressione ottimali per ciascuna delle varietà che qui si sono imposte. L’osservazione e l’analisi condotte sul comportamento delle viti hanno permesso ai viticoltori di definire il giusto impianto dei vigneti.

    9   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Zona di prossimità immediata

    Quadro normativo:

    legislazione dell’UE

    Tipo di condizione ulteriore:

    deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

    La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini che possono beneficiare della denominazione di origine controllata «Rosé d’Anjou», è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:

    dipartimento di Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

    dipartimento della Loira Atlantica: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;

    dipartimento di Maine-et-Loire: Orée d’Anjou (ex territorio del comune delegato di Saint-Laurent-des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.

    Etichettatura

    Quadro normativo:

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    Il nome della denominazione può essere integrato dalla dicitura «primeur» o «nouveau» (vino novello) conformemente alle disposizioni del disciplinare.

    Le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni europee, sono riportate in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme stabilite dal disciplinare. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    È vietato usare il termine «Cabernet» o l’indicazione del vitigno Cabernet Sauvignon N o Cabernet Franc N nella presentazione e nella designazione dei vini.

    I vini che beneficiano della dicitura «primeur» o «nouveau» devono necessariamente essere presentati con l’indicazione dell’annata.

    L’etichettatura dei vini può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione: - che si tratti di una località accatastata; - che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c7cad5d3-da9f-4088-aebd-c22f0626c5c3


    (1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


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