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Document 52020XC0303(02)

    Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. 2020/C 69/08

    C/2020/1191

    GU C 69 del 3.3.2020, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 69/13


    Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    (2020/C 69/08)

    La Commissione europea ha approvato la modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

    La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione.

    DOCUMENTO UNICO

    «TERNERA GALLEGA»

    N. UE PGI-ES-0012-AM02 – 9 ottobre 2019

    DOP ( ) IGP (X)

    1.   Denominazione (denominazioni)

    «Ternera Gallega»

    2.   Stato membro o paese terzo

    Spagna

    3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

    3.1.   Tipo di prodotto

    Classe 1.1.- Carni fresche (e frattaglie)

    3.2.   Descrizione del prodotto cui si applica la denominazione di cui al punto 1

    Carni fresche e frattaglie di animali della specie bovina appartenenti alle razze Bionda Galiziana e Bruna Galiziana o derivanti da incroci fra le suddette razze, nonché con le seguenti razze da carne: Asturiana de los Valles, Limusina e Bionda di Aquitania. Sono anche ammessi gli incroci di maschi di qualsiasi razza summenzionata con femmine delle razze Frisona e Bruna alpina.

    In funzione dell’età, dell’alimentazione e del metodo di produzione prima della macellazione, si distinguono le seguenti categorie di animali:

    a)

    «Ternera Gallega»: animali che vengono svezzati in età variabile e macellati prima dell’età di 12 mesi, la cui alimentazione è a base di foraggi e concentrati autorizzati dal Consiglio regolatore;

    b)

    «Ternera Gallega Suprema»: animali allevati con le loro madri e con allattamento materno per almeno sette mesi; animali macellati prima dell’età di dieci mesi;

    c)

    «Añojo» (vitellone): animali macellati a un’età superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi.

    Ad ogni tipo di bestiame corrisponde la rispettiva categoria commerciale omonima, avente le seguenti caratteristiche organolettiche, di conformazione e di stato di ingrassamento:

    a)

    vitelli «Ternera Gallega», classe di qualità «Suprema»: la carne è di colore da rosa chiaro a rosso e il grasso di colore da bianco madreperlaceo a giallo chiaro e di consistenza cremosa. La granulatura del muscolo è fine e di consistenza soda.

    Conformazione delle carcasse: S, E, U, R, O+. Questo criterio non viene preso in considerazione nel caso di carcasse provenienti dalla razza Bruna Galiziana.

    Stato di ingrassamento: per i maschi 2 o 3; per le femmine 2, 3 o 4;

    b)

    vitelli «Ternera Gallega»: la carne è di colore da rosa a rosso chiaro, il grasso è di colore bianco madreperlaceo e distribuito in modo omogeneo, la granulatura del muscolo è fine e di consistenza soda.

    Conformazione delle carcasse: S, E, U, R, O+. Questo criterio non viene preso in considerazione nel caso di carcasse provenienti dalla razza Bruna Galiziana.

    Stato di ingrassamento: per i maschi 2 o 3; per le femmine 2, 3 o 4;

    c)

    «Añojo» (vitellone): la carne è di colore da rosso chiaro a rosso intenso e il grasso di colore bianco

    madreperlaceo tendente al giallo chiaro. Il muscolo è magro e di consistenza soda.

    Conformazione delle carcasse: S, E, U, R.

    Stato di ingrassamento: 2, 3, 4.

    3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

    Nel caso di aziende tradizionali, il latte materno costituisce la base dell’alimentazione, eventualmente integrato con cereali, principalmente granturco, patate, rape, foraggi e mangimi. Nel caso di aziende di ingrasso, la base dell’alimentazione è costituita da foraggi e mangimi.

    In ogni caso, i mangimi devono essere di origine vegetale e composti di materie prime normalmente utilizzate nella produzione animale della regione, appartenenti ai seguenti gruppi:

    cereali e derivati,

    semi oleosi e derivati,

    leguminose e derivati,

    tuberi, radici e loro derivati,

    foraggi,

    altri vegetali e loro derivati,

    minerali,

    altri (prodotti e sottoprodotti della panetteria e prodotti analoghi).

    Nella composizione della razione alimentare predominano i cereali, che devono rispettare le seguenti percentuali rispetto al peso totale degli alimenti: almeno il 60 % di soli cereali in chicchi o almeno il 65 % di cereali in chicchi e derivati.

    Nel caso dei concentrati destinati alla prima età, le suddette percentuali possono essere ridotte di 5 punti.

    È severamente vietato il ricorso a prodotti che possono incidere sul normale ritmo di crescita e di sviluppo degli animali, come pure i derivati da animali riciclati.

    Ai fini del controllo dei mangimi, i fabbricanti concludono un accordo con il Consiglio regolatore dell’indicazione geografica protetta «Ternera Gallega».

    3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

    La nascita, l’allevamento e l’ingrasso, nonché la macellazione e il sezionamento delle carcasse devono avvenire nella zona geografica delimitata al fine di preservare la specificità del prodotto e verificare le sue condizioni di ottenimento e la tracciabilità.

    Tutti gli operatori che intervengono nel processo di produzione e di lavorazione devono essere iscritti nei registri del Consiglio regolatore dell’IGP «Ternera Gallega». I registri istituiti sono: allevamenti, aziende di ingrasso, macelli, laboratori di sezionamento, nonché grossisti e dettaglianti di carne.

    3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

    Le carcasse certificate possono essere vendute al consumatore non prima del giorno successivo a quello della macellazione.

    Le carcasse, i quarti o i tagli certificati che vengono congelati non possono più beneficiare dell’indicazione geografica protetta (IGP).

    Il sezionamento e il taglio delle pezzature protette dall’IGP non possono aver luogo congiuntamente ad altre carni non protette e il magazzinaggio deve essere effettuato in modo che non vi sia confusione con altre pezzature.

    La carne certificata può essere tagliata in filetti, confezionata ed etichettata nelle aziende iscritte presso il Consiglio regolatore o in appositi laboratori presso i punti di vendita al dettaglio, a condizione che abbiano preventivamente firmato un accordo di cooperazione con il Consiglio regolatore per il controllo, l’etichettatura e la commercializzazione delle carni.

    3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

    A fini di identificazione e tracciabilità, la totalità delle carcasse, pezzature e porzioni reca etichette apposte sul prodotto in ogni fase di lavorazione (macellazione, sezionamento e/o filettatura). Tali etichette sono di diversi colori a seconda delle tipologie di cui al punto 3.2 e comprendono, oltre alle diciture obbligatorie, le seguenti informazioni: identificazione e logo «Ternera Gallega», logo europeo dell’IGP e dati relativi alla tracciabilità. Oltre alle etichette, ciascuna mezzena è accompagnata da un documento informativo sull’azienda di origine, l’identificazione e la tipologia dell’animale, l’età di macellazione, la classificazione e il peso della carcassa, il macello e la data di macellazione.

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    4.   Delimitazione concisa della zona geografica

    La zona geografica dell’indicazione geografica protetta «Ternera Gallega» comprende l’intero territorio della Galizia.

    5.   Legame con la zona geografica

    5.1   Specificità della zona geografica

    Il rilievo galiziano è costituito da basse colline e da un’estesa rete fluviale, che, unitamente a un clima atlantico caratterizzato da precipitazioni abbondanti e temperature miti, favorisce un’elevata produttività foraggera e agricola. La fertilità della terra ha favorito lo sviluppo di un’intensa attività di allevamento legata al territorio e l’insediamento di una rilevante industria di produzione e di trasformazione, in cui la carne bovina occupa una posizione di primo piano.

    In passato tale attività di allevamento era tipica delle imprese familiari, in cui l’esperienza tradizionale in materia di allevamento, alimentazione e conduzione del bestiame si è tramandata di generazione in generazione.

    5.2   Specificità del prodotto

    L’esistenza di razze da carne, tra le quali si distingue la razza Bionda Galiziana, all’origine utilizzata per la sua triplice attitudine (animale da tiro, da latte, da carne) ma prevalentemente destinata alla produzione di carne, costituisce il fondamento di un sistema di produzione agricola caratterizzato da aziende di piccole dimensioni e dallo sfruttamento delle risorse disponibili: latte, foraggi, colture agricole come cereali (soprattutto mais), patate, rape, ecc.

    Storicamente, in Galizia si effettua la macellazione di animali di età inferiore a 10 mesi, il che garantisce carcasse di peso ridotto, con una carne dalle caratteristiche organolettiche chiaramente distinguibili sotto il profilo della consistenza tenera, del colore, della tessitura e della succulenza. Gran parte dei vitelli seguono regimi alimentari in cui predomina l’allattamento materno, il che apporta ulteriori sfumature alle caratteristiche citate per quanto riguarda l’aspetto della carne (ad esempio colore del grasso, consistenza cremosa, ecc.) e il suo sapore. Questi animali e le loro carni sono designati con la classe di qualità «Suprema» all’interno dell’IGP. In misura minore, in Galizia esiste anche la produzione di carni provenienti da animali più anziani, allevati anch’essi in aziende familiari. Tale produzione si basa su un maggiore sfruttamento della capacità genetica delle razze da carne e delle risorse alimentari foraggere, di granturco insilato e di cereali. La carne proveniente da tali animali si distingue per un colore più intenso, una maggiore consistenza e un gusto più pronunciato.

    5.3   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

    Il patrimonio bovino è utilizzato sin dall’antichità dalle popolazioni della Galizia come fonte di carne e grasso. Si distingueva per il suo carattere prettamente rustico, selvatico e di piccole dimensioni; in seguito all’introduzione della patata e del granturco originari d’America, ha acquisito maggiore corpulenza ed è stato destinato a lavori agricoli nonché alla produzione di carne e latte. Questa versatilità ha contribuito notevolmente all’evoluzione della proprietà fondiaria nella regione in quanto, oltre a completare il consumo familiare, il bestiame generava reddito per l’acquisto di terreni.

    Nel XVIII secolo, i bovini galiziani hanno acquisito grande importanza per le esportazioni di carne in Inghilterra, che si sono mantenute fino all’inizio del XX secolo. Fino alla fine degli anni ’60, la Galizia forniva carni bovine a buona parte della Spagna. La produzione di carne rappresenta oggi la prima attività agricola dal punto di vista sociale e del mantenimento della popolazione nell’ambiente rurale.

    Più precisamente, la carne «Ternera Gallega» è prodotta in aziende zootecniche a conduzione familiare, che rispettano la tradizione macellaia galiziana e la sua storia, puntando sempre sulla qualità. Sono aziende in cui esiste una speciale simbiosi fra la vacca, il vitello e l’ambiente, che beneficiano delle cure e dell’esperienza degli allevatori galiziani, i quali hanno ereditato metodi di produzione tramandati di padre in figlio nel corso dei secoli e basati sull’impiego di risorse proprie dell’azienda e sulle particolari cure dispensate agli animali, compagni e attori della loro storia, che hanno sempre consentito di ottenere prodotti agroalimentari di qualità eccezionale, in particolare carni che godono di ottima reputazione sul mercato spagnolo.

    Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

    (articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

    https://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/alimentacion/produtos_calidade/2019/Pliego_de__condiciones_TG_julio_2019.pdf


    (1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


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