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Document 52020XC0210(02)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.2020/C 44/07

PUB/2019/179

GU C 44 del 10.2.2020, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 44/15


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

(2020/C 44/07)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 (1) della Commissione.

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Coteaux de Saumur»

PDO-FR-A0179-AM01

Data della comunicazione: 13 novembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Denominazione geografica

Nel capitolo 1, sezione II e sezione XII, punto 2, lettera b), viene eliminato l’aggettivo «complementare» dopo «denominazione geografica».

Alcuni disciplinari della denominazione «Val de Loire» autorizzano il riferimento alla grande regione della Valle della Loira attraverso l’utilizzo del nome geografico eponimo la cui etichettatura è soggetta a disposizioni specifiche previste dal disciplinare. In alcuni casi esistono denominazioni geografiche complementari che si riferiscono a unità geografiche più piccole e a condizioni di produzione più restrittive. Nel caso di specie, l’aggettivo «complementare» è stato eliminato per evitare confusione.

La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.

2.   Zona geografica

La zona geografica è così modificata: «Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:

dipartimento di Deux-Sèvres: Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay;

dipartimento di Maine-et-Loire: Brézé, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Meigné e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montsoreau, Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay;

dipartimento di La Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité».

Modifica redazionale: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche di zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione vigente del codice ufficiale geografico pubblicato annualmente dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica resta assolutamente identico.

Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.

La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.

3.   Superficie parcellare delimitata

Nel disciplinare della DOP «Coteaux de Saumur», nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, primo paragrafo, dopo «5 settembre 2007» si aggiungono le parole «e del 19 gennaio 2017».

Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

4.   Zona di prossimità immediata

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è sostituito nel seguente modo: «Artannes-sur-Thouet, Brossay, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Doué-la-Fontaine, Forges e Montfort), Montreuil-Bellay, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive».

Questa modifica consente di tenere conto delle varie fusioni di comuni avvenute dopo l’ultima versione del disciplinare. Il perimetro della zona di prossimità immediata resta assolutamente identico.

La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.

5.   Disposizioni agroambientali

Nel capitolo 1, sezione VI, punto 2, si aggiunge il seguente testo: «Nella distanza interfilare è obbligatoria una copertura vegetale controllata, naturale o seminata; in assenza di tale copertura, l’operatore effettua la lavorazione del terreno per gestire la vegetazione naturale o dimostra di utilizzare prodotti di biocontrollo approvati dalle autorità pubbliche in materia di viticoltura. Se su una parcella si utilizzano erbicidi di biocontrollo, è vietato il ricorso ad altri erbicidi».

Tale modifica s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia in tutti i vigneti dell’Anjou e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Favorendo la presenza di una copertura vegetale, la pratica della diserbatura meccanica o l’uso di prodotti di biocontrollo, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di «terroir».

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

6.   Divieto di raccolta

Nel capitolo 1, sezione VII, punto 1, viene eliminata la frase: «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del codice rurale e della pesca marittima».

Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ogni operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

7.   Capacità del locale di vinificazione

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera c), la frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni» è sostituita dalla frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato degli ultimi cinque anni».

Nel disciplinare non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) ma a una resa, ovvero un quantitativo di raccolto diviso per la superficie in produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezza senza cambiare nulla nella sostanza (il minimo resta fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nelle campagne precedenti).

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

8.   Commercializzazione dei vini

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

9.   Legame con la zona geografica

Il legame è stato rivisto per aggiornare il numero dei comuni interessati (19 anziché 20 per il dipartimento di Maine-et-Loire).

La parte del documento unico relativa al legame è modificata di conseguenza al punto 8.

10.   Misure transitorie

Nel capitolo 1, sezione XI, viene aggiunto il seguente testo: «Le disposizioni relative all’obbligo di una copertura vegetale controllata, naturale o seminata nella distanza interfilare o, in assenza di copertura vegetale, l’obbligo per l’operatore di lavorare il terreno o di utilizzare prodotti di biocontrollo per gestire la vegetazione naturale, non si applicano alle parcelle di vigne esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare e con una distanza interfilare inferiore o uguale a 1,70 metri».

La misura transitoria permette di non penalizzare le vigne esistenti, le cui modalità di gestione attuali non sono in linea con le disposizioni agroambientali. Nei vigneti ad alta densità, dove la distanza interfilare è inferiore o uguale a 1,70 metri, il mantenimento di un inerbimento permanente o la lavorazione del terreno possono infatti sollevare problemi tecnici (meccanizzazione, attrezzature, strumenti). Inoltre, nel caso delle vigne basse, l’inerbimento aumenta il rischio delle gelate primaverili. Peraltro, in presenza di una copertura vegetale, tanto più alta è la densità d’impianto quanto maggiore è la concorrenza per l’approvvigionamento idrico tra le viti. Per le viti che saranno piantate dopo l’approvazione del disciplinare occorrerà rispettare con cognizione di causa le disposizioni agroambientali introdotte, indipendentemente dalla densità d’impianto e dalla distanza interfilare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

11.   Norme in materia di etichettatura

Viene aggiunto il punto 1:

«1 -

Disposizioni generali

I vini per i quali, ai sensi del presente disciplinare, viene rivendicata la denominazione di origine controllata “Coteaux de Saumur”, e presentati con la suddetta denominazione, possono essere dichiarati dopo la raccolta, proposti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti solo se tale denominazione di origine controllata è iscritta nella dichiarazione di raccolta, su annunci, prospetti, etichette, fatture e contenitori di qualsiasi tipo».

Si tratta di una svista relativa a una regola che è presente in tutti i disciplinari.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

12.   Registri

Nel capitolo 2, sezione II, punto 3, l’aggettivo «potenziale» è sostituito con «naturale».

Per coerenza con il metodo redazionale utilizzato in tutti i disciplinari della zona dell’Anjou-Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Le modifiche in questione migliorano la leggibilità di questi disciplinari. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri è intesa ad agevolare la stesura del piano di ispezione e il controllo di tali registri.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

13.   Punti principali da verificare

Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona dell’Anjou-Saumur per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Coteaux de Saumur

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Si tratta di vini bianchi tranquilli ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione, le cui principali caratteristiche analitiche sono di seguito illustrate:

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15 %.

I vini presentano, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore o uguale a 34 grammi per litro.

I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

Il titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) è pari a 10, tranne per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 18 % per i quali è uguale a 11.

I vini si distinguono per la loro finezza, abbinando spesso aromi delicati di fiori bianchi o di frutta fresca o candita, ed evocano la dolcezza dei paesaggi della Loira. Al palato coniugano eleganza e complessità sprigionando, dietro un’apparente fragilità, una sapiente alchimia di sensazioni di freschezza e morbidezza. Questa struttura equilibrata è la garanzia di un’ottima capacità di invecchiamento che rivela spesso note di cera e di miele.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

25

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

È vietata qualsiasi pratica di arricchimento.

È vietato l’uso di pezzi di legno.

I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 febbraio dell’anno successivo a quello della vendemmia.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

Densità

Pratica colturale

La densità massima d’impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. Le viti non possono presentare una distanza tra i filari superiore a 2,50 metri e una distanza tra i ceppi dello stesso filare inferiore a 1 metro.

Le parcelle di vigne con una densità d’impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la raccolta, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle la distanza tra i filari non può essere superiore a 3 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.

Potatura e palizzamento della vite

Pratica colturale

Le viti sono potate entro il 30 aprile con la tecnica della potatura mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. Nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie, il numero dei tralci fruttiferi dell’anno, per ceppo, è inferiore o uguale a 10.

L’altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza tra i filari, sapendo che l’altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 metri dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 metri sopra il filo superiore di palizzamento.

Le parcelle di vigne con una densità d’impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l’altezza minima dei picchetti di palizzamento fuori terra è di 1,90 metri; il palizzamento è costituito da 4 livelli di fili; l’altezza minima del filo superiore è di 1,85 metri dal suolo.

Irrigazione

Pratica colturale

È vietata l’irrigazione.

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione. L’uva è raccolta manualmente mediante cernite successive.

b.   Rese massime

40 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:

dipartimento di Deux-Sèvres: Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay;

dipartimento di Maine-et-Loire: Brézé, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Meigné e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montsoreau, Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay;

dipartimento di La Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Chenin B

8.   Descrizione del legame/dei legami

1   Informazioni sulla zona geografica

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica corrisponde alle colline calcaree della denominazione di origine controllata «Saumur». Nel 2018 copriva il territorio di 19 comuni del dipartimento di Maine-et-Loire, 2 comuni del dipartimento di Deux-Sèvres e 9 comuni del dipartimento di La Vienne. Delimitata a nord dalla Loira, questa zona è attraversata da sud a nord dalla valle del Thouet e del suo affluente, la Dive. Questo reticolo idrografico ha plasmato il paesaggio con un susseguirsi di pendii variamente esposti, di altitudine compresa tra 40 e 110 metri.

Il paesaggio è segnato dalla coltivazione della vite che ha colonizzato le esposizioni favorevoli pur mantenendo, in cima alle colline, boschi di diverse essenze, seppur dominati da querce e castagni. Nel cuore delle parcelle di vigne sorge un foro di aerazione per le enormi cavità un tempo utilizzate per estrarre le pietre destinate alla costruzione delle abitazioni e oggi adibite a fungaie. Questo paesaggio è caratterizzato dall’armonia tra vigneti e architettura e da un rapporto quasi osmotico tra i borghi viticoli e i vigneti adiacenti alle proprietà borghesi dalle facciate di un bianco immacolato, ornate di sculture e caratteristiche dell’«Anjou Blanc», che hanno contribuito alla creazione di un parco naturale regionale e alla classificazione di questa regione come patrimonio mondiale dell’UNESCO.

I terreni delle parcelle delimitate con precisione per la vendemmia poggiano sulle diverse formazioni del Turoniano: rendzina e suoli bruni calcarei di diverso spessore coperti localmente, sulla sommità dei pendii, da sabbie e argille provenienti da formazioni più recenti come il Senoniano o l’Eocene. Si tratta di suoli con un buon comportamento termico e una moderata riserva idrica, privi di qualsiasi segno di idromorfia.

Il clima del Saumurois è oceanico ma il massiccio dei Mauges, a ovest del vigneto, attenua questa caratteristica con un effetto «Föhn». Nella zona riparata dai venti umidi, la pluviometria media annua è di 650 mm, mentre sulle colline dei Mauges supera gli 800 mm. Questa differenza di precipitazioni è ancora più marcata durante il ciclo vegetativo della vite, in particolare da giugno fino al periodo della vendemmia. Anche la Loira e i suoi affluenti svolgono un ruolo importante nel favorire la formazione delle nebbie mattutine nel periodo della raccolta. A sud della zona geografica, il «Seuil du Poitou» apporta un’influenza meridionale che si riflette nella presenza di una vegetazione che può essere sorprendente vedere lungo le rive della Loira (lecci, ulivi, mandorli, ecc.). Le temperature medie annue sono relativamente elevate (circa 12 °C).

b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La viticoltura del Saumurois, la cui presenza è attestata sin dal IX secolo, si è sviluppata soprattutto nel XVI secolo con l’arrivo dei mediatori olandesi che, apprezzando l’attitudine di questi vini per il trasporto via mare, hanno saputo far conoscere le qualità del vitigno Chenin B fuori dai confini regionali. Già allora diverse caratteristiche di questi vini si spiegavano con il modo in cui la vigna era gestita: le viti destinate alla produzione dei vini «per il mare» erano potate corte, al contrario di quelle riservate ai vini «per Parigi». Il vitigno Chenin B sembra essere originario di questo vigneto; è rustico e il suo potenziale varia notevolmente in base al terreno d’impianto.

Inoltre i viticoltori hanno presto compreso l’interesse di raccogliere le uve di questa varietà a maturazione avanzata e con tecniche particolari. Nel 1845 il conte Odart afferma nel «Traité des cépages»: «È inoltre necessario che l’uva venga raccolta solo quando ha superato il grado di maturazione, come giunge nel periodo di Ognissanti quando la tunica, ammorbidita dalle piogge, si sfalda». La condizione di sovramaturazione fa quindi parte integrante della raccolta. Nel 1816, nel suo «Topographie de tous les vignobles connus», Jullien precisa che: «Nelle annate buone, si vendemmia più volte: le prime due vendemmie, costituite soltanto dalle uve più mature, servono per la produzione dei vini spediti all’estero, mentre i vini della terza vendemmia sono destinati al consumo interno ...».

Il nome «Coteaux de Saumur» risale al Medioevo e definiva inizialmente una zona geografica comprendente i comuni lungo la Loira, da Saumur (dopo la fusione con il comune di Dampierre) a Montsoreau. I comuni sulla riva destra del Thouet sono stati aggiunti in seguito. Nel 1865 P-A Millet de la Turtaudière, in un’opera intitolata «Indicateur de Maine-et-Loire», scrive: «I vini bianchi dei Coteaux de Saumur sono prodotti soprattutto nei comuni di Dampierre, Souzay, Parnay, Turquant e Montsoreau, ma i vini dello stesso colore prodotti a Chacé, Varrains, Brézé e Saint Cyr dovrebbero essere inclusi nella stessa categoria, avendo le medesime eccellenti qualità riconosciute ai primi». Questa definizione fu di buon auspicio per la zona geografica che venne iscritta nel decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Coteaux de Saumur».

2   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

I vini «Coteaux de Saumur» si distinguono per la finezza, abbinando spesso aromi delicati di fiori bianchi o di frutta fresca o candita, ed evocano la dolcezza dei paesaggi della Loira. Al palato coniugano eleganza e complessità sprigionando, dietro un’apparente fragilità, una sapiente alchimia di sensazioni di freschezza e morbidezza. Questa struttura equilibrata è la garanzia di un’ottima capacità di invecchiamento che rivela spesso note di cera e di miele.

3   Interazioni causali

La combinazione di un clima relativamente caldo e secco e di suoli calcarei e gessosi, che garantiscono un buon drenaggio e favoriscono un regolare ma non eccessivo approvvigionamento idrico, hanno permesso al vitigno locale Chenin B di affermarsi sui versanti meglio esposti. Questa topografia, fattore importante per la produzione della denominazione di origine controllata «Coteaux de Saumur», garantisce una buona ventilazione delle uve, favorendo la concentrazione sulla pianta e lo sviluppo della muffa nobile. Anche la Loira e i suoi affluenti svolgono un ruolo essenziale nel favorire, durante il periodo della raccolta, la formazione delle nebbie mattutine indispensabili allo sviluppo della Botrytis cinerea.

I viticoltori hanno presto compreso l’interesse di saper coltivare il vitigno Chenin B. Nel 1876, nella sua presentazione della «Viticulture de la France», J. Guyot scrive a Saumur, a proposito di questo vitigno: «Qui non si può negare l’influenza della potatura sulla qualità del vino, ma bisogna anche riconoscere che le viti pregiate non dipendono solo dalla potatura, ma anche dal terreno, dal luogo...».

In linea con gli usi, la superficie parcellare delimitata classifica solo le parcelle situate lungo i pendii collinari. Queste condizioni richiedono una gestione ottimale della pianta e il controllo del vigore e del potenziale di produzione, sottolineati da una pratica fatta di basse rese e potatura adeguata. Come da tradizione, l’uva viene raccolta a mano con cernite successive una volta raggiunta la sovramaturazione, che si ottiene per effetto della muffa nobile o per concentrazione naturale sulla pianta.

Numerosi scritti testimoniano la notorietà dei vini di Saumur. Nel 1529 Bourdigné parla di questo vigneto come del «capolavoro di Noè», evocando soprattutto l’attaccamento di bretoni e normanni a questi prodotti. Più tardi, nel 1618, Jean Hiret non esita a classificarli tra i «migliori vini bianchi di Francia», ma se a celebrare i vini di Saumur sono stati i poeti, i Capetingi (soprattutto San Luigi) e la dinastia dei Plantageneti ne sono stati degli ottimi mecenati. L’influenza del regno di Enrico II e di Eleonora d’Aquitania ha poi permesso a questi vini di giungere sulle tavole più prestigiose. Nel 1816, in «Topographie de tous les vignobles connus», Jullien parla dei vini di Saumur come di vini di prima categoria e scrive: «Le colline ben esposte del territorio di Saumur producono vini bianchi corposi, molto alcolici, che ben sopportano il trasporto via mare; esprimono finezza e buon gusto». Aggiunge poi: «Le spedizioni per il Maine e la Normandia passano in parte attraverso la Mayenne, mentre quelle per Parigi e Orleans risalgono la Loira; infine quelle per l’estero discendono la Loira fino a Nantes da dove, passando via mare, vengono portati a destinazione».

Il vigneto di Saumur, il cui sviluppo è legato al commercio fluviale, è destinato alla produzione di vini originali e di qualità. Questa ricerca della qualità è testimoniata da numerosi scritti, tra cui quelli del conte Odart nel 1845 in «Traité des cépages» e di Victor Rendu nel 1857 in «Ampélographie Française», che già allora evocano la vendemmia tardiva per cernite successive del vitigno Chenin B, contribuendo alla reputazione dei buoni vini bianchi delle rive della Loira. Nel 2010 la notorietà dei «Coteaux de Saumur» è ancora molto presente. Prodotto raro e costoso, viene commercializzato soprattutto attraverso la vendita diretta a pochi consumatori ben informati e appassionati.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

Legislazione dell’UE

Tipo di condizione ulteriore:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Artannes-sur-Thouet, Brossay, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Doué-la-Fontaine, Forges e Montfort), Montreuil-Bellay, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive.

Etichettatura

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

- Tutte le indicazioni facoltative sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

- Il nome della denominazione di origine controllata può essere completato dalla denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme del disciplinare per l’utilizzo di tale denominazione. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

che si tratti di una località accatastata;

che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c4b2e678-3a96-45e9-8ed0-5fe4f53729b3


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


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