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Document 52020XC0207(02)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione2020/C 42/04

    PUB/2019/211

    GU C 42 del 7.2.2020, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 42/6


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2020/C 42/04)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

    COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

    «Muscadet Coteaux de la Loire»

    PDO-FR-A0495-AM01

    Data della comunicazione: 8.11.2019

    DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

    1.   Zona geografica

    La revisione della zona geografica della denominazione «Muscadet Coteaux de la Loire» comporta:

    - l’inclusione di due comuni (La Boissière-du-Doré, La Remaudière) e di una parte di comune (Le Loroux-Bottereau), tutti provenienti dalla zona geografica della denominazione regionale «Muscadet»;

    - l’esclusione di due comuni (Mésanger, Varades) e di una parte di comune (Ligné) in seguito a un intervento volto a circoscrivere i vigneti alle zone in cui si è mantenuta una viticoltura di qualità.

    Inoltre, sono state apportate modifiche di natura redazionale: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche alla zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare di produzione. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione in vigore del codice ufficiale geografico, redatto ogni anno dall’INSEE.

    La parte del documento unico relativa alla zona geografica e al legame con la zona geografica è modificata di conseguenza.

    2.   Superficie parcellare delimitata

    Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo le parole «19 maggio 2011» si aggiunge «e del 20 giugno 2018».

    Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    3.   Zona di prossimità immediata

    La zona di prossimità immediata è stata aggiornata a seguito della fusione di comuni. La zona complessiva di vinificazione della denominazione non ha subito modifiche.

    La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza.

    4.   Pratiche di vinificazione

    Nel capitolo I, sezione IX, punto 1, è aggiunta la frase «Si trovano ancora sulle fecce fini di vinificazione al momento dell’imbottigliamento o della loro prima spedizione al di fuori delle cantine di vinificazione.»

    Il mantenimento dei vini sulle fecce fini consente di conferire ai prodotti tutte le caratteristiche orientate alla rotondità. Ciò consente di affermare e rafforzare la segmentazione delle diverse denominazioni di Muscadet.

    La parte del documento unico relativa alle pratiche di vinificazione è modificata di conseguenza al punto 9.

    5.   Trattamenti termici

    Il divieto di utilizzare trattamenti termici sul vino con temperature superiori a 40 °C è soppresso. La modifica intende fornire agli operatori tutti gli strumenti tecnici possibili per gestire le conseguenze di annate difficili che comportano deviazioni organolettiche del tipo goût moisi terreux (gusto di muffa/terroso). La tecnica del riscaldamento dei mosti, nota come termovinificazione, è molto meno aggressiva perturbante per i vini in termini di perdita di volume e di riduzione della polpa rispetto all’impiego di carbone mesoporoso per uso enologico.

    La parte del documento unico relativa alle pratiche di vinificazione è modificata di conseguenza.

    6.   Confezionamento

    La fine del periodo di confezionamento dei vini che beneficiano della menzione «sur lie» (su fecce) è prorogata dal 30 novembre al 31 dicembre. Tale modifica consente di prolungare di un mese il periodo di imbottigliamento dei vini con la menzione «sur lie» al fine di ottimizzare il periodo di commercializzazione di questa categoria senza tuttavia modificare il carattere di rotondità associato a un leggero perlant corrispondente a tale menzione.

    La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza.

    7.   Commercializzazione dei vini

    Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    8.   Legame

    Il legame è stato modificato per tener conto della variazione del numero di comuni, nonché per aggiornare l’ultimo paragrafo del punto 1 relativo al numero di produttori e al volume prodotto.

    La parte del documento unico relativa al legame con la zona geografica è modificata di conseguenza.

    9.   Etichettatura

    Alla sezione XI è aggiunta la lettera c): «c) l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

    che si tratti di una località accatastata;

    che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

    Il nome della località accatastata è stampato con caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. Tale nome appare in un unico campo visivo con il nome della denominazione di origine controllata.»

    La parte del documento unico relativa alle ulteriori condizioni è modificata di conseguenza.

    10.   Obblighi di dichiarazione

    Il termine per la presentazione della dichiarazione di rivendicazione è prorogata dal 15 dicembre al 31 dicembre.

    La dichiarazione preventiva di transazione è modificata in una dichiarazione preventiva di spedizione.

    La dichiarazione preventiva di confezionamento viene effettuata per lotto.

    Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

    11.   Riclassificazione

    Sono specificate le modalità della dichiarazione di riclassificazione.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    12.   Registro

    Vengono apportate modifiche redazionali sulla tenuta dei registri.

    Nel capitolo II, sezione II, punto 2:

    alla lettera b), le espressioni «fino alla data di deposito della sua dichiarazione di rivendicazione» e «e l’acidità del mosto» sono soppresse;

    alla lettera c) la parola «quaderno» (cahier) è sostituita da «registro»;

    alla lettera d), la parola «quaderno» (cahier) è sostituita da «registro» oltre ad essere eliminata la formulazione «o immettendo in commercio vini a denominazione di origine controllata non confezionati».

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    13.   Punti principali da verificare

    Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona del Pays Nantais per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Muscadet Coteaux de la Loire

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP - Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    I vini sono bianchi, asciutti e fermi.

    Tali vini presentano:

    un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 10 %;

    un tenore massimo in zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) pari a 3 grammi per litro;

    un tenore massimo in acidità volatile di 10 milliequivalenti per litro;

    un titolo alcolometrico volumico totale massimo, in seguito ad arricchimento, pari al 12 %.

    I tenori in termini di acidità totale, anidride solforosa totale dei vini e titolo alcolometrico effettivo totale sono conformi alle soglie stabilite dalla normativa comunitaria. I vini sono bianchi, asciutti e fermi.

    Presentano aromi delicati, spesso prevalentemente floreali, talvolta con qualche nota minerale, nonché un equilibrio gustativo generalmente orientato verso la freschezza.

    Talvolta un affinamento prolungato conferisce loro una buona capacità di invecchiamento.

    Sono imbottigliati con molta attenzione in modo da preservare e amplificare l’espressione della loro ricchezza aromatica.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    a.   Pratiche enologiche essenziali

    Pratica colturale

    La densità minima d’impianto della vigna è di 6 500 ceppi per ettaro.6 500 ceppi per ettaro.

    La distanza interfilare è inferiore o uguale a 1,50 metri, mentre la distanza tra i ceppi del medesimo filare è compresa tra 0,90 metri e 1,10 metri.

    Le viti sono potate con un massimo di dodici gemme franche per ceppo:

    in potatura corta a sperone con un massimo di 5 speroni per piede;

    in potatura Guyot singolo o doppio.

    La potatura viene completata prima del germogliamento o stadio 5 della scala Eichhorn e Lorentz.

    Indipendentemente dalla modalità di potatura, le viti possono essere potate con 4 gemme franche aggiuntive per ceppo a condizione che nella fase fenologica, corrispondente a 11 o 12 foglie, il numero di tralci fruttiferi dell’anno per ceppo sia inferiore o uguale a 12.

    Pratica enologica specifica

    Sono vietati i trattamenti termici della vendemmia con ricorso a temperature inferiori a -5 °C.

    Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12 %.

    Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini rispettano gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabilite a livello dell’Unione europea e nel Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

    b.   Rese massime

    66 ettolitri per ettaro.

    6.   Zona geografica delimitata

    Tutte le fasi della produzione sono effettuate nella zona geografica approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 15 giugno 2017. Alla data di approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona comprende il territorio dei seguenti comuni o parti di comuni secondo il codice ufficiale geografico del 2018:

    dipartimento della Loire-Atlantique: Ancenis, La Boissière-du-Doré, Carquefou, Le Cellier, Couffé, Divatte-sur-Loire (esclusivamente per il territorio del comune delegato di Barbechat), Ligné (in parte), Le Loroux-Bottereau (in parte), Mauves-sur-Loire, Oudon, La Remaudière, Saint-Géréon, Thouaré-sur-Loire, Vair-sur-Loire;

    dipartimento di Maine-et-Loire: Mauges-sur-Loire (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent e Saint-Florent-le-Vieil), Orée d’Anjou (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne).

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    Melon B

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

    I vigneti della denominazione di origine controllata «Muscadet Coteaux de la Loire» sono principalmente ubicati sui pendii primari della Loira, o talvolta si allontanano leggermente dal fiume per occupare i versanti dei suoi affluenti, tra i quali i principali sono il Divatte, l’Evre e l’Erdre. La zona geografica è caratterizzata da un rilievo accentuato, con pendenze generalmente comprese tra il 5 % e il 10 %. Si situa ad est della città di Nantes e costituisce la parte più occidentale della zona geografica più ampia della denominazione di origine controllata «Muscadet». Si estende su una parte dei dipartimenti di Loire-Atlantique e di Maine-et-Loire. Le parcelle vitate spiccano nettamente nel paesaggio, in contrasto con gli altipiani boschivi (bocage) dedicati all’allevamento.

    La zona geografica beneficia di un clima oceanico particolarmente mite e temperato. Le escursioni termiche sono più limitate dato che la Loira svolge un ruolo di termoregolazione e contribuisce a propagare l’influenza marittima verso l’entroterra. La penetrazione delle brezze oceaniche è facilitata dall’orientamento sud-ovest/nord-est del corso del fiume, che coincide con l’asse dei venti dominanti. Per questi stessi motivi, le precipitazioni sono significativamente più deboli sulle rive della Loira rispetto a quelle sugli altopiani situati a pochi chilometri di distanza. Di conseguenza, l’irraggiamento solare estivo è importante per questa latitudine in quanto riduce al minimo l’influenza dell’esposizione a nord o sud dei pendii viticoli. In autunno, le imponenti maree equinoziali sono talvolta accompagnate da forti rovesci.

    Il sottosuolo della zona geografica è principalmente composto da rocce metamorfiche, in particolare micascisti, più ricchi di gneiss nella parte occidentale e di scisti in quella orientale. Tali rocce, spesso disaggregate o poco alterate, sostengono suoli bruni particolarmente superficiali costituiti da un’elevata percentuale di elementi grossolani, sabbiosi o ciottoli. Naturalmente ben drenati, tali suoli si scaldano rapidamente in primavera. In linea con gli usi, la superficie parcellare per la raccolta delle uve delimita con precisione i pendii collinari caratterizzati da paesaggi aperti, prevalentemente o tradizionalmente coltivati a vite, e le parcelle con terreni sani, aerati, poco profondi e moderatamente fertili e limitata capacità di ritenzione idrica.

    Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

    Le vigne della denominazione d’origine controllata sono l’espressione un’antica tradizione vinicola. Presenti a Nantes fin dai primi secoli della nostra era, tali vigne si estendono su tutta la regione di Nantes nel corso del Medioevo seguendo il corso della Loira e dei suoi affluenti. I cartolari delle abbazie della regione menzionano lo sviluppo della viticultura nell’XI e XII secolo sui pendii di Varades, Oudon, Ancenis e Saint-Florent-le-Vieil. Tuttavia, soltanto a partire dal XVI secolo si costituiscono vigneti a destinazione prettamente commerciale, per soddisfare la domanda del commercio neerlandese che aveva il suo centro a Nantes. In tale epoca, il vitigno Melon B si afferma definitivamente nella regione, in cui è conosciuto come «Muscadet» a partire dalla metà del XVII secolo. Per lungo tempo il porto di Ancenis è stato molto attivo per il trasporto verso Nantes dei vini della zona geografica. Anche in seguito al ricongiungimento del ducato al regno di Francia, la Bretagna ha conservato norme fiscali che favoriscono l’espansione della viticoltura. I vini della zona geografica, le cui uve sono raccolte a valle della barriera doganale, sono meno tassati e venduti quindi più facilmente rispetto a quelli a monte del fiume.

    Grazie alle sue vigne impiantate prevalentemente a Melon B, la zona geografica si contraddistingue nettamente per i vini bianchi rispetto ai vigneti situati più a est, in cui è maggiormente coltivato il vitigno Chenin B. Dopo la crisi della fillossera, le vigne vengono ricostituite adattando alcune tecniche nuove come l’impianto a filari e la potatura Guyot. Da quel momento le competenze di produzione sono ben codificate, con il mantenimento di una densità elevata di impianto, il controllo della produzione e della resa delle vigne e la raccolta delle uve a piena maturazione.

    Nell’ottica di produrre vini ricchi e complessi, gli operatori adottano uno specifico percorso tecnico di vinificazione, il «metodo di Nantes», che consiste nel mantenere i vini sulle fecce fini per almeno un inverno senza alcuna spillatura, una competenza pratica nata dall’abitudine dei produttori di tenere una barrique del loro miglior vino su fecce in previsione delle feste future. Questo metodo di affinamento conferisce ai vini rotondità e grassezza, arricchendoli, in particolare, di mannoproteine e altri composti derivanti dall’autolisi delle pareti cellulari dei lieviti. Questo metodo, che si basa sul fatto di non manipolare i vini e sul mantenerli in un’atmosfera carica di anidride carbonica, limitando fortemente i fenomeni di ossidazione e il rilascio di composti volatili, consente inoltre di conservare fino alla primavera e oltre gli aromi formatisi durante la fermentazione alcolica.

    Durante il loro affinamento, i vini si arricchiscono anche di aromi terziari. Le uve, i mosti e i vini ottenuti dal vitigno Melon B contengono una significativa concentrazione di precursori di aromi glicosidici. Costituite da agliconi legati a zuccheri, tali molecole sono inodori allo stato puro. La rottura dei legami β-glucosidici, sotto l’azione di vari processi chimici ed enzimatici, genera quindi composti fortemente odorosi, principalmente monoterpeni e C13-norisoprenoidi, con la formazione in particolare di β-damascone, sostanza nota per il suo ruolo di esaltatore di aromi fruttati di vini. Gli operatori hanno acquisito una particolare competenza nel proteggere i vini dall’ossidazione in vasca e nell’imbottigliarli con cura, in modo che questi sentori continuino a essere rilasciati il più a lungo possibile e i vini acquisiscano maggiore complessità.

    Desiderando fissare tali condizioni di produzione per preservare l’autenticità dei loro vini, nel 1936 i produttori della zona geografica hanno ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Muscadet Coteaux de la Loire». La regolamentazione specifica della menzione tradizionale «sur lie» (su fecce) è definita nel 1977 e dal 1994 si traduce nell’imbottigliamento dei vini durante l’anno successivo a quello della vendemmia, nelle cantine stesse di vinificazione, al fine di limitare gli spillamenti e i travasi dei vini. Nel 2016 la superficie rivendicata per la denominazione di origine controllata copre circa 170 ettari, conta circa 80 produttori e una struttura cooperativa situata ad Ancenis. Il volume annuale commercializzato è di circa 7 000 ettolitri e beneficia principalmente della menzione 7 000 ettolitri e beneficia principalmente della menzione 7 000 ettolitri e beneficia principalmente della menzione «sur lie». I vini della denominazione di origine controllata «Muscadet Coteaux de la Loire» sono bianchi, secchi e fermi. Essi presentano aromi delicati, spesso prevalentemente floreali, talvolta con qualche nota minerale, nonché un equilibrio gustativo generalmente orientato verso la freschezza. L’affinamento prolungato può conferire loro una maggiore ricchezza al palato e una buona capacità di invecchiamento. Sono imbottigliati con molta attenzione in modo da preservare e amplificare l’espressione della loro ricchezza aromatica.

    I vini che beneficiano della menzione «sur lie» presentano generalmente un equilibrio in bocca più orientato verso la rotondità, un bouquet olfattivo più complesso e possono presentare un leggero perlant dovuto all’anidride carbonica residua formatasi durante la fermentazione alcolica. Per preservarne la freschezza, la loro ricchezza aromatica e l’anidride carbonica endogena, sono protetti dall’ossidazione durante il processo di affinamento. Il loro tenore di anidride carbonica è troppo elevato per il confezionamento in contenitori flessibili; di conseguenza, vengono imbottigliati e il processo richiede una cura particolare. La zona geografica, soggetta all’influenza della Loira, beneficia di un clima mite, poco piovoso e ben soleggiato. Esso presenta un rilievo ondulato, accentuato sulle rive del fiume, e suoli spesso grossolani e poco profondi sviluppati soprattutto su rocce metamorfiche. La fratturazione di tali rocce e la struttura dei suoli consentono un radicamento profondo delle vigne, circostanza questa che fornisce alle piante un approvvigionamento idrico che riduce progressivamente e favorisce la maturità delle bacche del vitigno Melon B. La mitezza invernale assicura un inizio precoce del ciclo vegetativo delle vigne, circostanza questa che di norma consente di raccogliere le uve prima dell’arrivo delle piogge autunnali. Le moderate temperature estive contribuisce inoltre a preservare la freschezza e gli aromi dei vini ottenuti da questo delicato vitigno bianco. I venti oceanici che costeggiano la Loira riducono l’umidità dell’aria e rendono possibile la raccolta di uve sane, il che contribuisce, in parte, alla delicatezza degli aromi dei vini, in particolare nella serie di profumi floreali o minerali.

    La lunga storia viticola della zona geografica e la sua specializzazione precoce favoriscono da molto tempo la condivisione di conoscenze e pratiche tra i produttori. Desiderosi di proteggere l’autenticità dei loro prodotti, hanno ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Muscadet Coteaux de la Loire» nel 1936, che la rende una delle denominazioni di origine controllata più antiche in Francia.

    Le loro competenze tecniche consentono agli operatori di controllare la produzione e raccogliere uve sane a piena maturità. Vinificati secondo le usanze locali, i vini vengono fatti maturare sulle fecce fini fino all’imbottigliatura, senza alcuna spillatura. Grazie alle miti temperature invernali della zona geografica che favoriscono gli scambi con le fecce, i vini continuano a migliorare durante il processo di affinamento, rivelando una maggiore ricchezza al palato sin dalla primavera successiva. Un imbottigliamento attento preserva le caratteristiche essenziali dei vini, dato che alcuni aromi continuano a svilupparsi dopo il confezionamento. Tale competenza tecnica, perfettamente adatta alle potenzialità dell’ambiente naturale e del vitigno Melon B, consente alle molecole odorose formatesi durante la fermentazione e ai precursori degli aromi glicosidici di esprimersi pienamente nei vini.

    Imbottigliati nell’anno successivo a quello della vendemmia, i vini della denominazione di origine controllata integrata con la menzione «sur lie» conservano la loro caratteristica freschezza, sostenuta da un leggero perlant dovuto all’anidride carbonica residua formatasi durante la vinificazione. Per evitare qualsiasi ossidazione, tali vini sono imbottigliati direttamente nelle cantine di vinificazione. Questa pratica tradizionale, che riduce al minimo la manipolazione dei prodotti, perfettamente indicata per preservare i delicati composti odorosi dei vini.

    L’onnipresenza della Loira, l’ubicazione della zona geografica a metà strada tra le città di Nantes e Angers, nonché il dinamismo delle attività portuali di Ancenis, hanno favorito la nascita storica di vigneti finalizzati alla vendita dei vini e il conseguente dinamismo commerciale. Grazie alle loro qualità di freschezza e alla loro raffinatezza aromatica, i vini hanno conquistato un’ampia clientela e sono venduti a numerosi ristoranti situati sulle rive della Loira. Si sposano perfettamente con i frutti di mare, e ancora di più con i pesci «al burro bianco» (au beurre blanc), la cui ricetta è stata creata sulle rive del fiume nel XIX secolo.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Zona di prossimità immediata

    Quadro normativo:

    legislazione nazionale.

    Tipo di condizione ulteriore:

    deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

    Descrizione della condizione:

    La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, la vinificazione, l’elaborazione, l’affinamento e l’imbottigliamento dei vini che possono beneficiare della menzione «sur lie» è costituita dal territorio dei seguenti comuni o delle seguenti arti di comuni secondo il codice ufficiale geografico dell’anno 2018:

    dipartimento della Loire-Atlantique: Aigrefeuille-sur-Maine, Basse-Goulaine, La Bernerie-en-Retz, Le Bignon, Bouaye, Bouguenais, Boussay, Brains, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheix-en-Retz, La Chevrolière, Clisson, Corcoué-sur-Logne, Divatte-sur-Loire (esclusivamente per il territorio del comune delegato di La Chapelle-Basse-Mer), Frossay, Geneston, Gétigné, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Legé, Ligné (in parte), La Limouzinière, Loireauxence (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Sauveur e Varades), Le Loroux-Bottereau (in parte), Machecoul-Saint-Même, Maisdon-sur-Sèvre, La Marne, Mésanger, Monnières, Montbert, Montrelais, Les Moutiers-en-Retz, Mouzillon, Le Pallet, Paulx, Le Pellerin, La Planche, Pont-Saint-Martin, Pornic, Port-Saint-Père, La Regrippière, Remouillé, Rezé, Rouans, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Père-en-Retz, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Saint-Viaud, Les Sorinières, Touvois, Vallet, Vertou, Vieillevigne, Villeneuve-en-Retz, Vue;

    dipartimento di Maine-et-Loire: Beaupréau-en-Mauges (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di Beaupréau e Gesté), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (esclusivamente per il territorio del comune delegato di Fresne-sur-Loire), Mauges-sur-Loire (esclusivamente per il territorio del comune delegato di Marillais), Montrevault-sur-Èvre (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di La Boissière-sur-Evre, La Chaussaire, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Pierre-Montlimart e Saint-Rémy-en-Mauges), Orée d’Anjou (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Laurent-des-Autels e Saint-Sauveur-de-Landemont), Sèvremoine (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di Montfaucon-Montigné, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Germain-sur-Moine e Tillières);

    dipartimento della Vandea: Cugand, Montaigu, Rocheservière, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Philbert-de-Bouaine.

    Quadro normativo:

    legislazione nazionale.

    Tipo di condizione ulteriore:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

    Descrizione della condizione:

    Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla menzione «sur lie» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione stabilite per tale menzione nel disciplinare di produzione.

    Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» secondo le norme stabilite per l’uso di quest’ultima denominazione nel disciplinare di produzione.

    Le dimensioni dei caratteri della menzione «sur lie» e della denominazione geografica «Val de Loire» sono inferiori o uguali, in altezza, larghezza e spessore, a quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    I vini che beneficiano della menzione «sur lie» sono presentati con l’indicazione dell’annata.

    L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola a condizione:

    che si tratti di una località accatastata;

    che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

    Il nome della località accatastata è stampato con caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. Tale nome appare in un unico campo visivo con il nome della denominazione di origine controllata.

    Quadro normativo:

    legislazione nazionale.

    Tipo di condizione ulteriore:

    confezionamento nella zona geografica delimitata.

    Descrizione della condizione:

    I vini che possono beneficiare della menzione «sur lie» sono confezionati nella zona delimitata.

    Per preservare le caratteristiche derivanti dal loro metodo di vinificazione e di affinamento, in particolare la loro freschezza, la loro complessità aromatica, di cui talune componenti si esprimono dopo il confezionamento, e il leggero perlant dovuto al loro tenore di anidride carbonica endogena, al fine di limitare i travasi, i vini che possono beneficiare della menzione «sur lie» sono imbottigliati nelle cantine di vinificazione tra il 1o marzo e il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della vendemmia.

    Questo particolare metodo di affinamento conferisce ai vini rotondità e grassezza, arricchendoli in particolare con mannoproteine e altri composti derivanti dall’autolisi delle pareti cellulari dei lieviti. Questo metodo si basa sull’assenza di manipolazione dei vini e sul loro mantenimento in un’atmosfera carica di anidride carbonica, limitando fortemente i fenomeni di ossidazione e il rilascio di composti volatili.

    Avendo un contenuto di anidride carbonica troppo alto per essere confezionati in contenitori flessibili, vengono imbottigliati e il processo richiede una cura particolare.

    I vini si trovano ancora sulle fecce fini al momento dell’imbottigliamento o della prima spedizione al di fuori delle cantine di vinificazione.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-6463bdfa-2237-4a2c-b1b0-13cf749cfc0b


    (1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


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