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Document 62018CA0049

Causa C-49/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Catalunya — Spagna) — Carlos Escribano Vindel/Ministerio de Justicia (Rinvio pregiudiziale — Misure di austerità di bilancio — Riduzione delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale — Modalità — Impatto differenziato — Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 21 — Indipendenza dei giudici — Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE)

GU C 131 del 8.4.2019, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Catalunya — Spagna) — Carlos Escribano Vindel/Ministerio de Justicia

(Causa C-49/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Misure di austerità di bilancio - Riduzione delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale - Modalità - Impatto differenziato - Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 21 - Indipendenza dei giudici - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE)

(2019/C 131/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

Parti

Ricorrente: Carlos Escribano Vindel

Convenuto: Ministerio de Justicia

Dispositivo

1)

L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore, siano generalmente più giovani e abbiano di norma una minore anzianità rispetto ai secondi.

2)

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che il principio dell’indipendenza dei giudici non osta all’applicazione al ricorrente nel procedimento principale di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato, senza riguardo alla natura delle funzioni esercitate, all’anzianità o all’importanza degli incarichi svolti, percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore rispetto ai secondi, purché il livello di retribuzione che, in applicazione della riduzione salariale oggetto del procedimento principale, il ricorrente nel procedimento principale percepisce sia adeguato all’importanza delle funzioni che egli esercita e garantisca, pertanto, la sua indipendenza di giudizio, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


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