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Document 52018AR0924

Progetto del Comitato europeo delle regioni — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

COR 2018/00924

GU C 361 del 5.10.2018, p. 46–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 361/46


Progetto del Comitato europeo delle regioni — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

(2018/C 361/08)

Relatore:

Mark WEINMEISTER (DE/PPE), sottosegretario del Land Assia con delega agli Affari europei

Testo di riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

COM(2017) 753 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 2, inserire un nuovo considerando prima dell’attuale considerando 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

In relazione agli standard qualitativi minimi e ai valori di parametro essenziali e cautelativi a tutela della salute per le acque destinate al consumo umano sono necessari dei requisiti minimi, affinché siano definiti obiettivi minimi di qualità ambientale da raggiungere in collegamento con altre prescrizioni e misure adottate a livello dell’UE, al fine di garantire e promuovere l’uso sostenibile delle acque destinate al consumo umano. Tra queste misure rientrano in particolare quelle idonee a garantire, attraverso la protezione delle acque, la purezza delle acque di superficie e sotterranee.

Motivazione

Il considerando proposto è formato da passaggi tratti dai considerando soppressi 5 e 8. È essenziale poter controllare l’influenza di fonti di emissione ambientale derivanti da settori quali le acque reflue, l’industria e l’agricoltura, che possono incidere in varia misura sui livelli qualitativi dei corpi idrici, stabilendo norme di qualità ambientale basate sul principio «chi inquina paga» e sul principio di precauzione. In ultima analisi, l’elemento decisivo ai fini della portata di tali emissioni è la misura in cui la qualità dell’acqua potabile dovrà essere garantita nel medio e nel lungo termine. Per ragioni di tutela della salute è da respingere una gestione delle risorse di acqua potabile che favorisce una soluzione «a valle». L’obiettivo delle «acque destinate al consumo umano» richiede l’adozione di strategie e misure corrispondenti in vari settori ambientali, il che è in linea con le disposizioni di cui all’articolo 7. La valutazione sanitaria dei valori di parametro dell’OMS è basata su un approccio cautelativo a tutela della salute (cfr. anche il nuovo considerando 16 — soppressione dell’articolo 9 della direttiva 98/83/CE), e l’allocazione consente di garantire temporaneamente la fornitura di acqua potabile senza svantaggi per la salute. Del resto, il nuovo articolo 12 abolisce questo approccio.

Emendamento 2

Considerando 5

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l’Europa, ha condotto un esame approfondito dell’elenco dei parametri e dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83/CE, al fine di accertare se occorra adattarlo alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Da tale esame risulta che si dovrebbe controllare gli agenti enteropatogeni e la Legionella, aggiungere sei parametri o gruppi di parametri chimici e prevedere a titolo precauzionale valori di riferimento per tre composti interferenti endocrini considerati rappresentativi. Nel rispetto del principio di precauzione, per tre dei nuovi parametri dovrebbero essere fissati valori più rigorosi — ancorché praticabili — rispetto a quelli proposti dall’OMS. Per il piombo, l’OMS ha rilevato che le concentrazioni dovrebbero essere mantenute al livello più basso ragionevolmente possibile e il valore relativo al cromo è in corso di riesame presso l’OMS; di conseguenza, è opportuno applicare un periodo transitorio di dieci anni prima di inasprire i valori di entrambi questi parametri.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l’Europa, ha condotto un esame approfondito dell’elenco dei parametri e dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83/CE, al fine di accertare se occorra adattarlo alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Da tale esame risulta che si dovrebbe controllare gli agenti enteropatogeni e la Legionella, aggiungere nove parametri o gruppi di parametri chimici tre dei quali sono composti interferenti endocrini considerati rappresentativi , e tenere in considerazione i valori guida raccomandati dall’OMS. Per il piombo, l’OMS ha rilevato che le concentrazioni dovrebbero essere mantenute al livello più basso ragionevolmente possibile e il valore relativo al cromo è in corso di riesame presso l’OMS; di conseguenza, è opportuno applicare un periodo transitorio di dieci anni prima di inasprire i valori di entrambi questi parametri.

Motivazione

La proposta della Commissione non fornisce alcuna definizione del concetto di valori di riferimento da prevedere a titolo precauzionale. Al paragrafo 5 della sua proposta, nel punto «Illustrazione dettagliata del modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni dell’OMS in materia di parametri e valori di parametro», la Commissione spiega che, secondo l’OMS, per i tre interferenti endocrini non sussistono attualmente rischi comprovati per la salute derivanti dall’acqua potabile, né è probabile che si profilino. La fissazione, da parte della Commissione, di livelli di concentrazione per queste tre sostanze non è motivata in modo trasparente né è chiara dal punto di vista scientifico. Si raccomanda pertanto — come lo giustifica anche sufficientemente l’esigenza di salvaguardare la salute (acqua destinata al consumo umano) —, di prevedere, come valori di parametro, i valori guida proposti dall’OMS.

Emendamento 3

Dopo l’attuale considerando 5, reintrodurre parti dei considerando 13 e 16 che sono stati soppressi

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

I valori parametrici si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili, sono in genere fondati sugli orientamenti stabiliti dall’Organizzazione mondiale della sanità per la qualità dell’acqua potabile, tengono conto del principio di precauzione e offrono pertanto un livello elevato di tutela della salute.

Motivazione

Al fine di fornire indicazioni chiare sui valori di parametro, bisognerebbe mantenere quanto espresso nei considerando 13 e 16 che la Commissione propone di sopprimere. In combinato disposto con l’articolo 18 (Revisione degli allegati), va indubbiamente constatato che i valori di parametro si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili e sul principio di precauzione. Questo si collega al nuovo articolo 12, paragrafo 3, in base a cui gli Stati membri dovranno considerare «automaticamente» qualsiasi mancata conformità ai requisiti minimi applicabili ai valori di parametro come un potenziale pericolo per la salute umana. Come già spiegato nella motivazione dell’emendamento 1, la valutazione sanitaria dei valori di parametro dell’OMS è basata su un approccio cautelativo a tutela della salute (cfr. anche il nuovo considerando 16 — soppressione dell’articolo 9 della direttiva 98/83/CE) e non su un potenziale pericolo immediato. A questo riguardo sussiste una contraddizione rispetto all’OMS.

Emendamento 4

Considerando 9

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La valutazione dei pericoli dovrebbe mirare a ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua destinata al consumo umano, per esempio riducendo le pressioni all’origine dell’inquinamento dei corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero individuare i pericoli e le possibili fonti di inquinamento associati a tali corpi idrici e monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti, ad esempio in funzione dei pericoli individuati (come microplastiche, nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione (ad esempio, arsenico), o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua (ad esempio l’aumento improvviso di un parametro specifico nelle acque non trattate). Tali parametri dovrebbero essere utilizzati come indicatori che attivano, da parte delle autorità competenti in collaborazione con i fornitori e i portatori di interessi, un intervento finalizzato a ridurre la pressione sui corpi idrici, quali misure di prevenzione o di attenuazione (compresa la ricerca per comprendere l’incidenza sulla salute, ove necessario), a proteggere i corpi idrici e a contrastare la fonte dell’inquinamento.

La valutazione dei pericoli dovrebbe mirare a ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua destinata al consumo umano, per esempio riducendo le pressioni all’origine dell’inquinamento dei corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero individuare i pericoli e le possibili fonti di inquinamento associati a tali corpi idrici e monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti, ad esempio in funzione dei pericoli individuati (come microplastiche (particelle con un elevato tenore di polimeri di dimensioni comprese tra 1 nm e 5 mm), tenore di nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione (ad esempio, arsenico), o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua (ad esempio l’aumento improvviso di un parametro specifico nelle acque non trattate). Tali parametri dovrebbero essere utilizzati come indicatori che attivano, da parte delle autorità competenti in collaborazione con i fornitori e i portatori di interessi, un intervento finalizzato a ridurre la pressione sui corpi idrici, quali misure di prevenzione o di attenuazione (compresa la ricerca per comprendere l’incidenza sulla salute, ove necessario), a proteggere i corpi idrici e a contrastare la fonte dell’inquinamento. A tal proposito gli Stati membri dovrebbero prevedere disposizioni normative e regolatorie che inducano le autorità territoriali e gli stessi gestori di servizi idrici a dotarsi di strumenti di verifica degli effetti derivanti dalle scelte sugli investimenti. L’impatto dei prelievi e la pressione sui corpi idrici prodotta dagli scarichi dovrebbero essere i principali drivers di riferimento per costruire modelli ambientali unitari di previsione e gestione, utili alla valutazione delle migliori condizioni di sostenibilità ambientale, oltre che socioeconomica, degli interventi sulle reti e sugli impianti per garantire idonei servizi idrici integrati, secondo le vocazioni socioeconomiche dei territori di riferimento.

Motivazione

Le microplastiche rappresentano una notevole fonte di contaminazione che dovrebbe essere monitorata dagli Stati membri. Nell’emendamento viene proposta una definizione utilizzata dal ministero svedese dell’Ambiente. Si raccomanda inoltre di utilizzare il termine «tenore di nitrati», in quanto, sebbene dal punto di vista chimico esista solo il «nitrato», in questo contesto si intende il tenore di tali sostanze.

Emendamento 5

Considerando 11

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

I valori parametrici utilizzati per valutare la qualità dell’acqua destinata al consumo umano devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore.

I valori parametrici utilizzati per valutare la qualità dell’acqua destinata al consumo umano devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore.

Tuttavia, la qualità dell’acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dagli impianti di distribuzione domestici. L’OMS rileva che, nell’Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell’acqua, i batteri della Legionella causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario. Essi si trasmettono attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad esempio durante la doccia. Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente collegato all’impianto di distribuzione domestico. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi, una valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica sembra più indicata per affrontare questo problema. Inoltre, nella valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbero essere considerati anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. La valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbe pertanto consistere, tra l’altro, in un più attento controllo dei locali prioritari, nella valutazione dei rischi derivanti dagli impianti di distribuzione domestici e dai relativi prodotti e materiali, così come nella verifica della prestazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano sulla base della relativa dichiarazione di prestazione effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio . Assieme alla dichiarazione di prestazione vanno fornite anche le informazioni di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sulla base di questa valutazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, tra l’altro, che siano poste in essere adeguate misure di gestione e di controllo (ad esempio, in presenza di focolai di malattie), in linea con gli orientamenti dell’OMS, e che la migrazione a partire dai prodotti da costruzione non sia nociva per la salute umana. Tuttavia, fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, qualora tali misure comportassero limitazioni della libera circolazione di prodotti e materiali nell’Unione, tali limitazioni dovrebbero essere debitamente giustificate e rigorosamente proporzionate, e non costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Tuttavia, la qualità dell’acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dagli impianti di distribuzione domestici. L’OMS rileva che, nell’Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell’acqua, i batteri della Legionella causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario. Essi si trasmettono attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad esempio durante la doccia. Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente collegato all’impianto di distribuzione domestico. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi, una valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica sembra più indicata per affrontare questo problema. Inoltre, nella valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbero essere considerati anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. La valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbe pertanto consistere, tra l’altro, in un più attento controllo dei locali prioritari, nella valutazione dei rischi derivanti dagli impianti di distribuzione domestici e dai relativi prodotti e materiali, così come nella verifica delle sostanze rilasciate da prodotti e materiali nel l’acqua destinata al consumo umano.

Motivazione

Si raccomanda di non utilizzare il regolamento sui prodotti da costruzione (regolamento (UE) n. 305/2011) per disciplinare la verifica delle sostanze rilasciate nell’acqua destinata al consumo umano da prodotti e materiali. La fissazione di criteri e valori parametrici per la migrazione nell’acqua potabile di sostanze provenienti da prodotti da costruzione rappresenta un’esigenza rilevante ai fini sanitari e, conformemente al regolamento sui prodotti da costruzione, non esistono finora norme armonizzate — solo sulla base di una dichiarazione di prestazione — relative ai criteri di verifica e ai contenuti di prestazione per i requisiti sanitari. Per i fabbricanti non è possibile elaborare e produrre dichiarazioni per livelli e classi di prestazione. Inoltre, pur con un’eventuale apposizione del marchio CE, per i prodotti da costruzione commercializzati con tale marchio non si può determinare se la dichiarazione di prestazione (ad esempio sulla resistenza meccanica) indichi anche un pericolo per la salute umana a seguito della migrazione di sostanze nell’acqua potabile. Le sostanze rilasciate nell’acqua possono provenire anche da altri materiali, oltre ai prodotti da costruzione. In questo contesto, pertanto, il regolamento sui prodotti da costruzione non è del tutto adatto, e la verifica e la regolamentazione dovrebbero riguardare tutti i materiali. Tuttavia, informazioni verificate sulla migrazione nell’acqua potabile di sostanze provenienti da altri prodotti sono disponibili con il sistema concordato tra quattro Stati membri, il quale fornisce una base collaudata e notificata per l’introduzione di un regime di verifica e valutazione uniforme a livello europeo per i materiali e i prodotti a contatto con l’acqua potabile. Sarebbe opportuno integrare in futuro nella direttiva dell’UE sull’acqua potabile i requisiti igienici e altri requisiti direttamente collegati. I quattro Stati membri che partecipano all’iniziativa sono la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito. Si vedano anche gli emendamenti 13 e 14 all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera c).

Emendamento 6

Considerando 12

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le disposizioni della direttiva 98/83/CE relative alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali non sono riuscite a eliminare gli ostacoli al mercato interno per quanto riguarda la libera circolazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano. Esistono tuttora omologazioni dei prodotti a livello nazionale, con prescrizioni diverse da uno Stato membro all’altro. Ciò significa che i produttori incontrano difficoltà e sostengono costi elevati nel commercializzare i loro prodotti in tutta l’Unione. Sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni solo se si introdurranno specifiche tecniche armonizzate per i prodotti da costruzione che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011. Tale regolamento consente la definizione di norme europee per l’armonizzazione dei metodi di valutazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano e la determinazione dei livelli di soglia o classi relativi al livello di prestazione di una caratteristica fondamentale. A tal fine, nel programma di lavoro di normalizzazione del 2017 è stata inserita una specifica richiesta di avviare i lavori di normazione in materia di igiene e di sicurezza per i prodotti e i materiali che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011; una norma in tal senso sarà emanata entro il 2018. La pubblicazione della norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea garantirà un processo decisionale razionale per l’immissione sul mercato o la commercializzazione dei prodotti e materiali che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano. Di conseguenza, occorre eliminare le disposizioni concernenti le attrezzature e il materiale a contatto con le acque destinate al consumo umano, sostituirle in parte con disposizioni relative alla valutazione del rischio della distribuzione domestica e integrarle con le pertinenti norme armonizzate applicabili conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011.

 

Motivazione

Dato che il regolamento (UE) n. 305/2011 non armonizza il requisito di base in materia di igiene e salute [allegato I, paragrafo 3, lettera e)] per i prodotti in relazione alle norme per i prodotti e le verifiche e quindi non armonizza neppure le indicazioni di prestazione per le sostanze rilasciate nelle acque destinate al consumo umano, al fine di prevenire i rischi per la salute umana vi sono sufficienti ragioni per non applicare le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 305/2011 [cfr. anche l’articolo 10, paragrafo 1, lettera c)]. Un’iniziativa di armonizzazione delle norme è già fallita in passato. Come soluzione si raccomanda di integrare i requisiti direttamente collegati all’igiene nella direttiva dell’UE sull’acqua potabile. Si vedano anche gli emendamenti 13 e 14 all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera c).

Emendamento 7

Considerando 15

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

In caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero immediatamente determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque. Nei casi in cui l’erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura di tale acqua dovrebbe essere vietata o l’uso della stessa limitato. Inoltre, è importante precisare che l’inosservanza dei requisiti minimi applicabili ai valori relativi ai parametri microbiologici e chimici dovrebbe automaticamente essere considerata dagli Stati membri come un potenziale pericolo per la salute umana. Se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell’articolo 191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero immediatamente determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque. Nei casi in cui l’erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura di tale acqua dovrebbe essere vietata o l’uso della stessa limitato. Inoltre, è importante precisare che l’inosservanza dei requisiti minimi applicabili ai valori relativi ai parametri microbiologici e chimici potrebbe, nei singoli casi, essere considerata dagli Stati membri come un potenziale pericolo per la salute umana. Se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell’articolo 191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte.

Motivazione

Non è raccomandabile considerare automaticamente il superamento dei valori di parametro come un potenziale pericolo per la salute umana. In quanto, come già spiegato nella motivazione dell’emendamento 1, la valutazione sanitaria dei valori di parametro dell’OMS è basata su un approccio cautelativo a tutela della salute (cfr. anche il nuovo considerando 16 — soppressione dell’articolo 9 della direttiva 98/83/CE) e non su un potenziale pericolo immediato, il che appare contraddittorio. Questo, inoltre, complica la comunicazione con i consumatori, nei quali tende a creare maggiori paure e perdita di fiducia, finendo per favorire il consumo di acqua in bottiglia. Questo risultato sarebbe in contraddizione con lo spirito della proposta di direttiva. Si propone di mantenere l’articolo 9 «Deroghe» della direttiva 98/83/CE che la Commissione propone invece di sopprimere.

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafi 3, 4, 5, 6 e 9

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

3.   per «fornitore di acqua» si intende l’azienda che fornisce, in media, almeno 10 m3 di acqua destinata al consumo umano al giorno;

3.   per «fornitore di acqua» si intende l’azienda chiaramente identificabile che fornisce, in media, almeno 10 m3 di acqua destinata al consumo umano al giorno;

4.   per «fornitore di acqua di piccole dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce meno di 500 m3 di acqua al giorno o che serve meno di 5 000 persone;

4.   per «fornitore di acqua di piccole dimensioni» si intende il fornitore chiaramente identificabile di acqua che fornisce meno di 500 m3 di acqua al giorno o che serve meno di 50 000 persone;

5.   per «fornitore di acqua di grandi dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 500 m3 di acqua al giorno o che serve non meno di 5 000 persone;

5.   per «fornitore di acqua di medie dimensioni» si intende il fornitore chiaramente identificabile di acqua che fornisce non meno di 500 m3 di acqua al giorno o che serve non meno di 50 000 persone e fino a 500 000 persone;

6.    per «fornitore di acqua di grandissime dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 5 000  m3 di acqua al giorno o che serve non meno di 50 000 persone;

6.     per «fornitore di acqua di grandi dimensioni» si intende il fornitore chiaramente identificabile di acqua che fornisce non meno di 1 250  m3 di acqua al giorno o che serve non meno di 500 000 persone e fino a 1 500 000 persone;

7.    per «locali prioritari» si intendono gli immobili di grandi dimensioni, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua, quali ospedali, strutture sanitarie, edifici dotati di strutture ricettive, istituti penitenziari e campeggi, come individuati dagli Stati membri;

7.    per «fornitore di acqua di grandissime dimensioni» si intende il fornitore chiaramente identificabile di acqua che fornisce non meno di 5 000  m3 di acqua al giorno o che serve non meno di 1 500 000 persone;

8.    per «gruppi vulnerabili ed emarginati» si intendono le persone isolate dalla società, a causa di discriminazioni o della mancanza di accesso a diritti, risorse, o opportunità, e che, rispetto al resto della società, sono più esposte a una serie di possibili rischi concernenti la salute, la sicurezza, la mancanza di istruzione, pratiche pregiudizievoli, o ad altri rischi;

8.    per «locali prioritari» si intendono gli immobili di grandi dimensioni, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua, quali ospedali, strutture sanitarie, edifici dotati di strutture ricettive, istituti penitenziari e campeggi, come individuati dagli Stati membri;

 

9.    per «gruppi vulnerabili ed emarginati» si intendono le persone isolate dalla società, a causa di discriminazioni o della mancanza di accesso a diritti, risorse, o opportunità, e che, rispetto al resto della società, sono più esposte a una serie di possibili rischi concernenti la salute, la sicurezza, la mancanza di istruzione, pratiche pregiudizievoli, o ad altri rischi;

 

10.     la singola fonte che eroga in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigiona meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica.

Motivazione

È necessario introdurre una categoria intermedia di gestori di grandi dimensioni: da 500 000 persone a 1 500 000 persone Nei paragrafi da 3 a 6 si raccomanda di far riferimento agli impianti di fornitura d’acqua che costituiscono un’unità di fornitura unica e quindi chiaramente identificabile. Tra le categorie descritte di impianti di fornitura non sono da intendersi quelli sparsi e disorganici pur appartenenti a una stessa impresa. Poiché l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), definisce gli impianti di fornitura che erogano meno di 10 m3 al giorno o che approvvigionano meno di 50 persone, per ragioni di completezza si raccomanda di integrare tale definizione nell’articolo 2.

Emendamento 9

Articolo 5, paragrafo 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Per i parametri che figurano nell’allegato I gli Stati membri fissano i valori applicabili alle acque destinate al consumo umano che non siano meno rigorosi dei valori ivi stabiliti.

Per i parametri che figurano nell’allegato I gli Stati membri fissano i valori applicabili alle acque destinate al consumo umano che non siano meno rigorosi dei valori ivi stabiliti.

 

Per quanto concerne i parametri indicatori riportati nella parte C dell’allegato I, tali valori possono essere utilizzati, come mero riferimento indicativo, solo per l’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 12.

Motivazione

Nella proposta di direttiva, i parametri indicatori riportati nella parte C dell’allegato I della direttiva 98/83/CE sono soppressi per il fatto che non hanno pertinenza ai fini della salute. L’odore e il sapore vanno però considerati come requisiti di igiene che servono a valutare la qualità dell’acqua e che hanno effetti sull’accettazione del suo consumo per uso potabile.

Emendamento 10

Articolo 7, paragrafo 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che includa i seguenti elementi:

Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio che sia adeguato, proporzionale e localmente pertinente, conformemente alle linee guida dell’OMS per la qualità dell’acqua potabile e alla norma EN 15975-2, e che includa i seguenti elementi:

a)

una valutazione dei pericoli attinenti ai corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acqua destinata al consumo umano, in conformità dell’articolo 8;

a)

una valutazione dei pericoli attinenti ai corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acqua destinata al consumo umano, in conformità dell’articolo 8;

b)

una valutazione del rischio connesso alla fornitura, effettuata dai fornitori di acqua ai fini del controllo della qualità dell’acqua che erogano, in conformità dell’articolo 9 e dell’allegato II, parte C;

b)

una valutazione del rischio connesso alla fornitura, effettuata dai fornitori di acqua ai fini del controllo della qualità dell’acqua che erogano, in conformità dell’articolo 9 e dell’allegato II, parte C;

c)

una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, in conformità dell’articolo 10.

c)

una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, in conformità dell’articolo 10.

 

Gli Stati membri garantiscono una chiara ripartizione delle responsabilità per la valutazione dei pericoli e dei rischi in relazione ai fornitori di acqua, tenendo conto dei quadri istituzionali e giuridici nazionali, nonché del principio di sussidiarietà.

Motivazione

Per garantire l’applicazione di un approccio basato sul rischio conforme a procedure internazionali riconosciute, bisognerebbe integrare un riferimento alle norme fondamentali applicabili, alle linee guida dell’OMS che introducono l’approccio basato sui piani di gestione della sicurezza dell’acqua, e alla norma EN 15975-2 (concernente la sicurezza della fornitura di acqua potabile — linee guida per la gestione dei rischi e delle crisi).

La proporzionalità dovrebbe costituire il principio guida per l’approccio basato sul rischio. Dati i costi aggiuntivi, sia economici che tecnici, i parametri dovrebbero essere adeguati e localmente pertinenti. Non vi è alcuna prova che le frequenze dei controlli e l’elenco dei parametri contenuti nella proposta porteranno a un livello più elevato di protezione della salute.

La Commissione europea introduce delle analisi basate sul rischio per quanto riguarda i bacini idrografici, la produzione e la distribuzione di acqua potabile e gli impianti di distribuzione domestici, dando agli Stati membri la possibilità di definirle più in dettaglio. La ripartizione delle responsabilità deve ancora essere chiarita, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle società di gestione dell’acqua potabile.

Emendamento 11

Articolo 8, paragrafo 1, lettera d), punto iv)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

altri inquinanti pertinenti, quali le microplastiche, o gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri sulla base dell’esame dell’impatto delle attività umane svolto a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e delle informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma del punto 1.4 dell’allegato II di detta direttiva.

altri inquinanti pertinenti, quali le microplastiche (particelle con un elevato tenore di polimeri di dimensioni comprese tra 1 nm e 5 mm) , o gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri sulla base dell’esame dell’impatto delle attività umane svolto a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e delle informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma del punto 1.4 dell’allegato II di detta direttiva.

Motivazione

Le microplastiche rappresentano una notevole fonte di contaminazione che dovrebbe essere monitorata dagli Stati membri. Nell’emendamento viene proposta una definizione utilizzata dal ministero svedese dell’Ambiente.

Emendamento 12

Articolo 8, paragrafo 4

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Nel caso in cui un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza del controllo di cui al paragrafo 2 , lettera b), gli Stati membri continuano a monitorare periodicamente tali parametri nel corpo idrico oggetto della valutazione dei pericoli.

Nel caso in cui un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza del controllo di cui al paragrafo 3 , lettera b), gli Stati membri continuano a monitorare periodicamente tali parametri nel corpo idrico oggetto della valutazione dei pericoli.

Motivazione

Il riferimento dovrebbe essere rettificato in quanto riguarda il testo che figura al paragrafo 3, lettera b).

Emendamento 13

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

una verifica dell’adeguatezza della prestazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con acqua destinata al consumo umano rispetto alle caratteristiche essenziali connesse al requisito di base delle opere di costruzione precisato nell’allegato I, punto 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011.

 

Motivazione

Si raccomanda di omettere l’intero passaggio, perché non vi sono sufficienti ragioni per far riferimento, al fine di prevenire i rischi per la salute umana, al regolamento (UE) n. 305/2011, in quanto esso non armonizza il requisito di base in materia di igiene e salute (allegato I, paragrafo 3, lettera e)] per i prodotti in relazione alle norme per i prodotti e le verifiche e quindi non armonizza neppure le indicazioni di prestazione per le sostanze rilasciate nelle acque destinate al consumo umano. Si vedano anche gli emendamenti 5 e 6.

Emendamento 14

Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

adottano altre misure, quali il ricorso ad adeguate tecniche di condizionamento, di concerto con i fornitori di acqua, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di eliminare o ridurre il rischio di non conformità delle acque ai valori di parametro dopo la fornitura;

 

Motivazione

La modifica, da parte dei fornitori, delle acque prima della loro fornitura alla rete di distribuzione domestica al fine di renderle conformi ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte C, non è una misura realizzabile. La rete di distribuzione domestica deve invece essere realizzata e gestita dal punto di vista tecnico e materiale in modo tale da consentire la conformità con i valori di parametro di cui all’allegato I, parte C.

Emendamento 15

Articolo 10, paragrafo 2, lettera d)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

informano e avvisano debitamente i consumatori circa le condizioni di uso e consumo dell’acqua e sulle eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;

informano e avvisano debitamente i consumatori circa le condizioni di uso e consumo dell’acqua e sulle eventuali azioni per evitare che il rischio di non conformità si ripresenti;

Motivazione

Chiarire quale tipo di rischio si intende.

Emendamento 16

Articolo 12, paragrafo 3

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Indipendentemente dal fatto che si verifichi un superamento dei valori di parametro, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l’uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana.

Indipendentemente dal fatto che si verifichi un superamento dei valori di parametro, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l’uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana.

Gli Stati membri considerano automaticamente qualsiasi mancata conformità alle prescrizioni minime per i valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana.

 

Motivazione

Considerare di per sé automaticamente come un potenziale pericolo qualsiasi mancata conformità dei valori di parametro alle prescrizioni minime, come ad esempio un singolo batterio coliforme, la torbidità o un superamento del 10 % dei parametri chimici, rappresenta un’eccessiva regolamentazione. Innanzitutto, la valutazione sanitaria dei valori di parametro dell’OMS è basata su un approccio cautelativo a tutela della salute (cfr. anche il nuovo considerando 16 — soppressione dell’articolo 9 della direttiva 98/83/CE) e non su un potenziale pericolo immediato. A questo riguardo sussiste una contraddizione rispetto all’OMS. Inoltre, la presenza di batteri coliformi e anche la torbidità sono tra l’altro indici di possibili contaminazioni in seguito alla decantazione. Occorre tenere presente che qualsiasi superamento dei valori di parametro richiede l’informazione dei consumatori, che può molto probabilmente dar luogo a insicurezza, paure e perdita di fiducia nell’acqua potabile e aumentare il consumo di acqua in bottiglia. Ciò è in contraddizione con l’obiettivo fondamentale della direttiva. Tuttavia, va tenuto conto anche del fatto che, nel singolo caso, non sempre è possibile adottare misure dirette, ad esempio a causa di fattori tecnici. (Cfr. anche l’emendamento 17, volto a mantenere l’articolo 9 «Deroghe» della direttiva 98/83/CE.)

Emendamento 17

Nuovo articolo «Deroghe» dopo l’articolo 12

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Articolo xx — Deroghe (articolo 9 della direttiva 98/83/CE)

1.     Gli Stati membri possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B o a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, fino al raggiungimento di un valore massimo che essi stabiliscono, purché nessuna deroga presenti un potenziale pericolo per la salute umana e l’approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo.

 

Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, non superiore a un periodo di tre anni; verso la fine di tale periodo occorre procedere ad un riesame al fine di stabilire se siano stati compiuti sufficienti progressi. Qualora intenda concedere una seconda deroga, uno Stato membro comunica alla Commissione i risultati di tale riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Quest’ulteriore deroga non può essere superiore a tre anni.

 

2.     In circostanze eccezionali uno Stato membro può chiedere alla Commissione una terza deroga per un periodo fino a tre anni. La Commissione decide in merito a tale richiesta entro tre mesi.

 

3.     Le deroghe stabilite a norma dei paragrafi 1 o 2 indicano quanto segue:

 

a)

i motivi della deroga;

 

b)

il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente e il valore massimo ammissibile per la deroga;

 

c)

l’area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

 

d)

un opportuno programma di controllo, che preveda se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

 

e)

una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi, nonché disposizioni per il riesame;

 

f)

la durata necessaria della deroga;

 

4.     Se le autorità competenti ritengono che l’inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l’azione correttiva intrapresa a norma dell’articolo 12, paragrafo 2 è sufficiente a risolvere il problema entro un massimo di trenta giorni, non è necessario applicare le prescrizioni di cui al paragrafo 3.

In tal caso, le autorità o altri organi competenti fissano solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il periodo concesso per risolvere il problema.

 

5.     Il ricorso al paragrafo 4 non è più possibile se l’inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d’acqua si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

 

6.     Lo Stato membro che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente informata, secondo le modalità opportune, della deroga applicata e delle condizioni che la disciplinano. Ove occorra, lo Stato membro provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare.

I suddetti obblighi non si applicano alle circostanze di cui al paragrafo 4, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.

 

7.     Ad eccezione delle deroghe concesse a norma del paragrafo 4, uno Stato membro comunica alla Commissione entro due mesi le deroghe riguardanti una singola fornitura d’acqua superiore a 500 m3 al giorno in media o destinate all’approvvigionamento di 5 000 o più persone, ivi comprese le informazioni di cui al paragrafo 3.

 

8.     Il presente articolo non si applica alle acque destinate al consumo umano messe in vendita in bottiglie o contenitori.

Motivazione

Se dalla mancata conformità ai requisiti applicabili ai valori di parametro non deriva un potenziale pericolo per la salute, si raccomanda di mantenere le disposizioni di cui all’articolo 9 della direttiva 98/83/CE. La mancata conformità ai requisiti applicabili ai valori di parametro non costituisce immediatamente un pericolo per la salute e la valutazione sanitaria dei valori di parametro dell’OMS è basata su un approccio cautelativo a tutela della salute (cfr. anche il nuovo considerando 16 — soppressione dell’articolo 9 della direttiva 98/83/CE).

Emendamento 18

Articolo 13

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Accesso all’acqua destinata al consumo umano

Accesso all’acqua destinata al consumo umano

1.   Fatto salvo l’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per migliorare l’accesso per tutti all’acqua destinata al consumo umano e ne promuovono l’uso nel loro territorio. Ciò comprende tutte le seguenti misure:

1.   Fatto salvo l’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per migliorare l’accesso per tutti all’acqua destinata al consumo umano e ne promuovono l’uso nel loro territorio. Tenendo conto della lontananza geografica delle comunità rurali e insulari, ciò comprende tutte le seguenti misure:

a)

individuare le persone prive di accesso all’acqua destinata al consumo umano e i motivi di tale mancanza di accesso (ad esempio perché appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare le possibilità di migliorare l’accesso per dette persone e informarle sulle possibilità dell’allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all’acqua potabile;

a)

individuare le persone prive di accesso all’acqua destinata al consumo umano e i motivi di tale mancanza di accesso (ad esempio perché appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare le possibilità di migliorare l’accesso per dette persone e informarle sulle possibilità dell’allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all’acqua potabile;

b)

creare e mantenere all’esterno e all’interno degli spazi pubblici dispositivi di libero accesso all’acqua destinata al consumo umano;

b)

creare e mantenere all’esterno e all’interno degli spazi pubblici dispositivi di libero accesso all’acqua destinata al consumo umano , prevedendo l’adozione di specifici dispositivi atti ad evitare lo spreco ;

c)

promuovere l’acqua destinata al consumo umano:

c)

promuovere l’acqua destinata al consumo umano:

 

i)

avviando campagne di informazione ai cittadini circa la qualità dell’acqua potabile;

 

i)

avviando campagne di informazione ai cittadini circa la qualità dell’acqua potabile;

 

ii)

incoraggiando la messa a disposizione di acqua potabile negli edifici pubblici e amministrativi;

 

ii)

incoraggiando la messa a disposizione di acqua potabile negli edifici pubblici e amministrativi;

 

iii)

incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua potabile nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione.

 

iii)

incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua potabile nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione.

2.   Sulla base delle informazioni raccolte in base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare l’accesso all’acqua destinata al consumo umano ai gruppi vulnerabili ed emarginati.

2.   Sulla base delle informazioni raccolte in base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri , insieme con le pertinenti autorità pubbliche a livello locale e regionale, esaminano tutte le misure necessarie per assicurare l’accesso all’acqua destinata al consumo umano ai gruppi vulnerabili ed emarginati.

 

In particolare, è necessario garantire che gli enti locali possano influire sulle misure volte a garantire l’accesso all’acqua. Inoltre, l’utilizzo di acqua proveniente da fonti private deve essere possibile, a condizione che tale acqua sia stata controllata e sia conforme ai requisiti di qualità.

Nel caso in cui tali gruppi non abbiano accesso all’acqua destinata al consumo umano, gli Stati membri li informano immediatamente sulla qualità dell’acqua che utilizzano e dei provvedimenti che possono essere adottati per evitare effetti nocivi per la salute umana derivanti dall’eventuale contaminazione di tali acque.

Nel caso in cui tali gruppi non abbiano accesso all’acqua destinata al consumo umano, gli Stati membri li informano immediatamente sulla qualità dell’acqua che utilizzano e dei provvedimenti che possono essere adottati per evitare effetti nocivi per la salute umana derivanti dall’eventuale contaminazione di tali acque.

Motivazione

L’accesso all’acqua per il consumo umano costituisce, di per sé, un servizio di interesse generale. In molti Stati membri, i comuni sono giuridicamente responsabili della fornitura di acqua potabile alla popolazione. Quando sono in gioco la qualità dell’acqua potabile e l’accesso ad essa, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di valutare essi stessi la situazione. Tuttavia, l’esame di ulteriori ostacoli incontrati da determinati enti locali e regionali e delle relative implicazioni sotto il profilo delle risorse deve essere affrontato con la partecipazione di tali enti, nell’ottica di rendere più equo l’accesso all’acqua per le componenti più vulnerabili della popolazione.

Emendamento 19

ALLEGATO I, PARTE B, Parametro: Antiparassitari — Note

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Per «antiparassitari» s’intende:

insetticidi organici

erbicidi organici

fungicidi organici

nematocidi organici

acaricidi organici

alghicidi organici

rodenticidi organici

slimicidi organici,

prodotti connessi (tra l’altro regolatori della crescita)

e i pertinenti metaboliti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Per «antiparassitari» s’intende:

insetticidi organici

erbicidi organici

fungicidi organici

nematocidi organici

acaricidi organici

alghicidi organici

rodenticidi organici

slimicidi organici,

prodotti connessi (tra l’altro regolatori della crescita)

e i pertinenti metaboliti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario.

Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario.

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 disciplina i metaboliti «pertinenti», e anche nella versione inglese della proposta per l’allegato alla direttiva dell’UE sull’acqua potabile, del 1o febbraio 2018, si legge: «[…] and their relevant metabolites […]». Si raccomanda di modificare la traduzione tedesca optando per l’aggettivo «pertinenti»[N.d.T. Invece di «entsprechenden», che significa «corrispondenti» — L’emendamento non riguarda la versione italiana].

Emendamento 20

Nuovo Allegato I, Parte D

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

PARTE D Parametri indicatori

[Inserire la tabella di cui alla parte C dell’allegato I della direttiva 98/83/CE]

Motivazione

Nella proposta di direttiva, i parametri indicatori riportati nella parte C dell’allegato I della direttiva 98/83/CE sono soppressi per il fatto che non hanno pertinenza ai fini della salute. L’odore e il sapore vanno però considerati come requisiti di igiene che servono a valutare la qualità dell’acqua e che hanno effetti sull’accettazione del suo consumo per uso potabile. Altri indicatori forniscono informazioni tecniche e sono specifici di un determinato impianto; ad esempio, il ferro, il manganese e la torbidità sono indicatori necessari in relazione alla corrosione, come lo sono anche il carbonio organico totale (TOC) e il valore di pH in relazione all’impiego di disinfettanti. Si raccomanda di riprendere questi parametri indicatori nel testo della direttiva, inserendoli sotto forma di tabella nella parte D dell’allegato I. Per coerenza, i parametri indicatori dovrebbero essere tenuti in considerazione come emendamento conseguente nell’allegato III, parte B, tabella 1, in relazione le caratteristiche di prestazione.

Emendamento 21

Nuovo emendamento al seguente documento della Commissione: COM(2017) 753 final — Parte 1

Articolo 14

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Informazioni al pubblico

Informazioni al pubblico

1.   Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online per tutti gli utenti, conformemente all’allegato IV.

1.   Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online per tutti gli utenti, conformemente all’allegato IV.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all’anno, e nella forma più appropriata (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta, le seguenti informazioni:

2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all’anno, e nella forma più appropriata (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta, le seguenti informazioni:

a)

le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili , presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi:

i)

le misure adottate dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli effettuata a norma dell’articolo 8, paragrafo 5;

ii)

il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano;

iii)

la raccolta e il trattamento delle acque reflue;

iv)

le misure adottate a norma dell’articolo 13, laddove tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua ;

a)

le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili;

b)

il prezzo dell’acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;

b)

il prezzo dell’acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;

c)

il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo;

c)

il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo;

d)

confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare nella stessa categoria;

d)

confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare nella stessa categoria;

e)

un link al sito web contenente le informazioni di cui all’allegato IV.

e)

un link al sito web contenente le informazioni di cui all’allegato IV.

La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

Motivazione

I requisiti elencati nell’articolo 14 sono eccessivi. Le informazioni destinate ai nuclei familiari dovrebbero essere concentrate sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Non vi deve essere alcun bisogno di fornire altre informazioni che non riguardano la qualità dell’acqua potabile (acque reflue, trattamenti soggetti a segreto industriale ecc.).

Emendamento 22

Nuovo emendamento al seguente documento della Commissione: COM(2017) 753 final — Parte 1

Allegato IV

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL PUBBLICO ONLINE

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL PUBBLICO ONLINE

Le seguenti informazioni sono accessibili online ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate:

Le seguenti informazioni sono accessibili online ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate:

(1)

individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici;

(1)

individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici;

(2)

i più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell’allegato I, parti A e B, compresa la frequenza di campionamento e l’ubicazione dei punti di campionamento, pertinenti per la zona di interesse dell’utente, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all’articolo 5. I risultati dei controlli non devono essere superiori a:

(2)

i più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell’allegato I, parti A e B, compresa la frequenza di campionamento e l’ubicazione dei punti di campionamento, pertinenti per la zona di interesse dell’utente, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all’articolo 5. I risultati dei controlli non devono essere superiori a:

 

a)

un mese, per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni;

 

a)

un mese, per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni;

 

b)

sei mesi, per i fornitori di acqua di grandi dimensioni;

 

b)

sei mesi, per i fornitori di acqua di grandi dimensioni;

 

c)

un anno, per i fornitori di acqua di piccole dimensioni;

 

c)

un anno, per i fornitori di acqua di piccole dimensioni;

(3)

in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all’articolo 5, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni;

(3)

in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all’articolo 5, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni;

(4)

una sintesi della pertinente valutazione dei rischi connessi alla fornitura;

(4)

una sintesi della pertinente valutazione dei rischi connessi alla fornitura;

(5)

informazioni sui seguenti indicatori parametrici e i relativi valori di parametro:

(5)

informazioni sui seguenti indicatori parametrici e i relativi valori di parametro:

 

a)

colorazione;

 

a)

colorazione;

 

b)

pH (concentrazione di ioni di idrogeno);

 

b)

pH (concentrazione di ioni di idrogeno);

 

c)

conduttività;

 

c)

conduttività;

 

d)

ferro;

 

d)

ferro;

 

e)

manganese;

 

e)

manganese;

 

f)

odore;

 

f)

odore;

 

g)

gusto;

 

g)

gusto;

 

h)

durezza;

 

h)

durezza;

 

i)

minerali, anioni/cationi disciolti in acqua;

borato BO3-

carbonato CO3 2-

cloruro Cl-

fluoruro F-

idrogeno carbonato HCO3-

nitrato NO3-

nitrito NO2-

fosfato PO4 3-

biossido di silicio SiO2

solfato SO4 2-

solfuro S2-

alluminio Al

ammonio NH4 +

calcio Ca

magnesio Mg

potassio K

sodio Na

 

i)

minerali, anioni/cationi disciolti in acqua;

borato BO3-

carbonato CO3 2-

cloruro Cl-

fluoruro F-

idrogeno carbonato HCO3-

nitrato NO3-

nitrito NO2-

fosfato PO4 3-

biossido di silicio SiO2

solfato SO4 2-

solfuro S2-

alluminio Al

ammonio NH4 +

calcio Ca

magnesio Mg

potassio K

sodio Na

Questi valori di parametro e altri composti non ionizzati e oligoelementi possono essere indicati con un valore di riferimento e/o una spiegazione;

Questi valori di parametro e altri composti non ionizzati e oligoelementi possono essere indicati con un valore di riferimento e/o una spiegazione;

(6)

consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico;

(6)

consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico;

(7)

per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni, informazioni annuali su:

(7)

per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni, informazioni annuali su:

 

a)

la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza, compresi i tassi di perdita e il consumo energetico per metro cubo di acqua erogata;

 

a)

la gestione e la governance del fornitore di acqua, compresa la composizione del consiglio di amministrazione;

 

b)

la gestione e la governance del fornitore di acqua, compresa la composizione del consiglio di amministrazione;

 

b)

la quantità di acqua fornita ogni anno e le tendenze;

 

c)

la quantità di acqua fornita ogni anno e le tendenze;

 

c)

la struttura dei costi relativi alla tariffa applicata ai consumatori per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, presentando almeno i costi relativi al consumo energetico per metro cubo di acqua erogata;

 

d)

la struttura dei costi relativi alla tariffa applicata ai consumatori per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, presentando almeno i costi relativi al consumo energetico per metro cubo di acqua erogata , i provvedimenti da essi adottati ai fini della valutazione dei pericoli a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, la raccolta e il trattamento delle acque reflue, e i costi relativi ai provvedimenti presi ai fini dell’articolo 13, nei casi in cui tali provvedimenti siano stati adottati dai fornitori di acqua ;

 

d)

l’importo degli investimenti considerati necessari dal fornitore per garantire la sostenibilità finanziaria dell’erogazione dei servizi idrici (compresa la manutenzione delle infrastrutture) e l’importo degli investimenti effettivamente ricevuto o recuperato;

 

e)

l’importo degli investimenti considerati necessari dal fornitore per garantire la sostenibilità finanziaria dell’erogazione dei servizi idrici (compresa la manutenzione delle infrastrutture) e l’importo degli investimenti effettivamente ricevuto o recuperato;

 

 

f)

i procedimenti di trattamento e disinfezione dell’acqua applicati;

 

 

g)

una sintesi e statistiche dei reclami dei consumatori e delle soluzioni apportate ai problemi con indicazione della tempistica e dell’adeguatezza;

 

(8)

su richiesta, accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti (2) e (3), risalenti fino a 10 anni precedenti.

(8)

su richiesta, accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti (2) e (3), risalenti fino a 10 anni precedenti.

Motivazione

Gli obblighi di informazione annuale dei consumatori, previsti dall’articolo 14 per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni, devono comprendere dati che da un lato riguardano i requisiti qualitativi per l’acqua destinata al consumo umano, e dall’altro informano il consumatore in maniera trasparente sulle quantità erogate e sulle relative strutture dei costi. Devono essere comprese anche informazioni concernenti i costi di investimento connessi alla garanzia dell’erogazione del servizio idrico, giacché essi contribuiscono a determinare i costi per i consumatori. Ulteriori obblighi di informazione non sono direttamente connessi al servizio idrico destinato al consumatore. In tale contesto dovrebbero essere tenuti nella giusta considerazione dati aggiuntivi riguardanti settori infrastrutturali essenziali per la sicurezza pubblica. Non dovrebbero essere riportate informazioni al consumatore sui servizi di erogazione di acqua che non siano direttamente collegate alla qualità e quantità dell’acqua fornita e alle relative strutture dei costi. I dati sul trattamento delle acque reflue non vanno equiparati a quelli sul consumo di acqua potabile, perché ciò provocherebbe un’informazione inadeguata e ulteriori richieste di chiarimenti da parte dei consumatori. Non dovrebbero essere rese pubbliche informazioni riguardanti infrastrutture importanti in generale e in relazione alla vita della collettività, per evitare effetti sfavorevoli su tali infrastrutture.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea di rifondere la direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di garantire, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, l’alta qualità dell’acqua potabile fornita ai consumatori degli Stati membri dell’UE;

2.

sostiene gli obiettivi della Commissione europea di proteggere la qualità dell’acqua potabile da effetti nocivi per la salute umana attraverso il controllo e di garantire l’osservanza dei requisiti minimi ai sensi della direttiva dell’UE. Attraverso l’adozione di misure di controllo, di prevenzione e di correzione, gli enti regionali e locali degli Stati membri svolgono tuttavia un ruolo essenziale nel raggiungere e garantire per i consumatori l’elevata qualità dell’acqua potabile richiesta conformemente alla direttiva;

3.

accoglie con favore, in particolare, le proposte della Commissione in risposta all’iniziativa dei cittadini europei «Right2Water» (Diritto all’acqua), volte a garantire l’accesso universale ad acqua potabile pulita e sana quale servizio pubblico essenziale, con misure specifiche intese a migliorare tale accesso per i gruppi vulnerabili ed emarginati;

4.

reputa che per garantire un approvvigionamento idrico sostenibile per il consumo umano siano necessari dei requisiti minimi in relazione agli standard qualitativi minimi e ai valori di parametro essenziali e cautelativi a tutela della salute. Essi definiscono infatti gli obiettivi minimi per le norme di qualità ambientale necessarie in base al principio «chi inquina paga» e al principio di precauzione. Da un punto di vista del consumatore, le misure volte a proteggere prioritariamente la purezza delle acque di superficie e sotterranee, in linea con gli obiettivi della politica ambientale dell’UE (articolo 191, paragrafo 2, del TFUE) e in particolare con quelli della vigente direttiva quadro sulle acque, rappresentano un primo passo essenziale che deve essere integrato, se del caso, da misure «a valle»;

5.

sostiene che la qualità delle risorse di acqua potabile è strettamente connessa con i requisiti della direttiva quadro sulle acque, di cui in particolare all’articolo 7. A tale riguardo, la collaborazione tra gli enti regionali e locali degli Stati membri e le aziende di distribuzione dell’acqua svolge un ruolo essenziale che va sostenuto, per individuare le minacce derivanti dall’utilizzo delle risorse di acqua potabile, prevenirle in relazione a chi provoca contaminazioni e contrastarle con le opportune misure. Ciò è giustificato dall’obiettivo di fornire al consumatore acqua potabile di alta qualità in modo sostenibile e rispettando norme di protezione preventiva. La Commissione europea introduce delle analisi basate sul rischio per quanto riguarda i bacini idrografici, la produzione e la distribuzione di acqua potabile e gli impianti di distribuzione domestici, dando agli Stati membri la possibilità di definirle più in dettaglio. La ripartizione delle responsabilità deve ancora essere chiarita, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle società di gestione dell’acqua potabile, e va effettuata preferibilmente a livello di Stati membri, in modo che si possa tenere debitamente conto dei quadri giuridici nazionali e del principio di sussidiarietà;

6.

condivide il giudizio della Commissione europea secondo cui, per garantire l’elevata qualità dell’acqua potabile, è necessario che l’approccio basato sul rischio per la prevenzione degli effetti negativi sia più globale ed efficace rispetto a quanto previsto nella direttiva 98/83/CE sull’acqua potabile. È giustificata la scelta di porre, come strumenti principali alla base della fornitura di acqua, l’approccio dell’OMS fondato sui piani di gestione della sicurezza dell’acqua nonché i principi generali della norma DIN EN 15975, parte 2, per la valutazione dei pericoli attinenti ai corpi idrici, la valutazione del rischio connesso all’approvvigionamento idrico effettuata dal fornitore di acqua e la valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica. La valutazione e la gestione dei rischi dovrebbero rendere più efficiente la fornitura di acqua potabile in base alle condizioni locali/regionali, garantendo così ai consumatori un’elevata qualità dell’acqua potabile. Gli Stati membri, e in primo luogo i loro enti regionali e locali, sono chiamati ad assicurare la qualità dell’acqua potabile per i consumatori. Un approccio basato sul rischio deve essere commisurato alle circostanze nazionali;

7.

riconosce che standard ambientali elevati e una gestione sostenibile del suolo sono fattori determinanti per l’ambiente acquatico e la qualità dell’acqua potabile. A tale riguardo, tutti i livelli di governo dovrebbero continuare a sostenere le attività collegate alla decontaminazione del suolo e alla lotta all’inquinamento diffuso, in particolare nei settori agricolo e silvicolo;

8.

osserva che per essere in grado di controllare la qualità di tutti i materiali e sostanze chimiche che entrano in contatto con l’acqua potabile — come le tubature della rete di distribuzione o il carbone polverizzato impiegato per la depurazione — è necessario introdurre un quadro normativo contenente criteri di igiene e di salute. Non essendovi un quadro europeo, i requisiti variano da uno Stato membro all’altro. La proposta di direttiva non offre alcuna soluzione alla mancanza di armonizzazione di tali normative. Il Comitato ritiene importante che un quadro di verifica sia incluso nella direttiva sull’acqua potabile, per garantire la qualità dei prodotti e dei materiali che entrano in contatto con l’acqua potabile, al fine di tutelare la qualità di quest’ultima;

9.

sottolinea l’importanza fondamentale delle analisi e delle informazioni sui progressi e sui risultati conseguiti in materia di valutazione dei pericoli e dei rischi e delle misure in relazione a chi provoca contaminazioni. È necessario che la comunicazione da esse derivante sull’acqua potabile e l’informazione dei consumatori siano mirate ed efficaci, e l’adeguamento degli obblighi di comunicazione, previsto dalla Commissione europea, ai nuovi requisiti della direttiva dovrebbe andare in questo senso. Deve essere chiaro che tutte le acque destinate al consumo umano devono soddisfare le norme minime di qualità dell’acqua potabile stabilite dalle disposizioni e che, pertanto, le informazioni fornite ai sensi della direttiva non devono dare luogo a concorrenza tra le aziende di distribuzione dell’acqua, poiché in molti casi i consumatori non hanno la possibilità di scegliere tra diversi fornitori. L’acqua, in quanto bene comune, non può essere oggetto di concorrenza;

10.

rileva che la Commissione propone di integrare le informazioni fornite ai consumatori con aspetti distinti dalla qualità dell’acqua potabile, come le tariffe, le perdite e l’organizzazione. Il Comitato ritiene che tali elementi non debbano rientrare nella direttiva sull’acqua potabile, che è incentrata sulla qualità dell’acqua e sulla protezione della salute pubblica. Gli Stati membri devono essere in grado di aggiungere essi stessi le informazioni su altre tematiche. Le informazioni sulla qualità dell’acqua potabile devono essere condivise — come già avviene — sui siti web delle società di gestione dell’acqua potabile, per garantire che siano aggiornate e pertinenti per la zona specifica di distribuzione. Occorre quindi concentrarsi sulla fornitura di informazioni ai consumatori in merito alla qualità dell’acqua e alla protezione della salute pubblica;

11.

osserva con preoccupazione che da un recente studio (1) è emerso che oltre il 70 % dei campioni di acqua di rubinetto raccolti in Europa e oltre l’80 % a livello mondiale sono risultati positivi al test per rilevare la presenza di microplastiche, e concorda con l’invito rivolto alla Commissione europea di considerare la possibilità di vietare le microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti e per le quali esistono alternative praticabili (2);

12.

condivide l’obiettivo della Commissione europea di migliorare l’accesso all’acqua destinata al consumo umano per tutta la popolazione europea e di fare in modo che gli Stati membri provvedano in questo senso. L’accesso all’acqua per il consumo umano è una componente essenziale dei servizi di interesse generale. La concorrenza a livello di rete idrica è impossibile per ragioni di ordine scientifico e tecnico, ma è inammissibile anche per motivi etici;

13.

potrebbe sollevare, in determinati casi o paesi, la questione del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal momento che l’intenzione è, in sostanza, quella di obbligare gli Stati membri ad adottare misure che consentano il libero accesso all’acqua potabile e il suo utilizzo, come anche la sua messa a disposizione in tutti i luoghi pubblici, nonché l’accesso all’acqua potabile ai gruppi vulnerabili ed emarginati, e dato che tali obiettivi sono già raggiunti sul piano nazionale/regionale/locale, in quanto a questi livelli esistono già normative sufficienti. Il Comitato si chiede pertanto se siano necessari ulteriori interventi a livello UE e in che misura l’azione a tale livello possa consentire una migliore realizzazione degli obiettivi perseguiti.

Osservazioni specifiche

14.

sottolinea che gli impianti di fornitura idrica che erogano in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigionano meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica, non sono considerati nelle disposizioni della direttiva. Per i consumatori di questi impianti va richiesto che sia fornita loro acqua potabile della stessa qualità o soggetta allo stesso livello di tutela della salute garantiti dalla direttiva in esame. Al fine di evitare un abbassamento del livello di protezione sanitaria si invita la Commissione a regolamentare in modo proporzionale anche tali impianti e a introdurre deroghe alla direttiva per gli Stati membri nei casi in cui non si prevedano superamenti dei valori limite;

15.

chiede che gli obblighi di comunicazione e la frequenza dei controlli per le aziende di distribuzione dell’acqua con una capacità di approvvigionamento inferiore a 500 m3 al giorno siano proporzionati e adeguati allo scopo. Gli Stati membri devono poter stabilire deroghe ai requisiti quando non è previsto il superamento dei valori limite;

16.

raccomanda di definire ed elencare nell’articolo 2 tutte le dimensioni degli impianti di fornitura contemplati nella direttiva;

17.

è dell’avviso che per la valutazione sanitaria dei valori parametrici debbano essere prese come riferimento unitario le linee guida dell’OMS per la qualità dell’acqua potabile. I valori parametrici si basano sulle conoscenze e sui dati scientifici disponibili, rispettano il principio di precauzione e garantiscono un elevato livello di protezione della salute umana, consentendo di utilizzare le acque destinate al consumo umano in condizioni di sicurezza nell’intero arco della vita;

18.

osserva che la proposta della Commissione europea non fornisce una definizione di valori di riferimento da prevedere in via precauzionale. La valutazione in relazione alle linee guida dell’OMS per la qualità dell’acqua potabile non viene adeguatamente giustificata, il che crea insicurezza nei consumatori circa la qualità dell’acqua potabile e può avere effetti sull’accettazione del suo consumo per uso potabile;

19.

disapprova il fatto che nella proposta siano indicati valori di parametro inferiori a quelli raccomandati dall’OMS. Tale scelta non è coerente con l’approccio adottato per altri parametri regolamentati che sono invece basati sulle linee guida dell’OMS, crea insicurezza nei consumatori e suscita paure in merito non soltanto ai livelli di tutela della salute applicati, ma anche in merito a cosa significhi la pertinenza sanitaria di una determinata sostanza. Questi aspetti sono difficili da comunicare al consumatore in modo pienamente comprensibile. La perdita di fiducia da parte di quest’ultimo può più probabilmente favorire in futuro l’aumento del consumo di acqua in bottiglia. Questo risultato sarebbe in contraddizione con lo spirito della proposta di direttiva;

20.

sottolinea che vi è una crescente preoccupazione per i potenziali effetti nocivi delle microplastiche nelle acque destinate al consumo umano; mentre sono necessari ulteriori studi per accertare la natura esatta degli effetti di tali sostanze e per mettere a punto metodi di misurazione affidabili ed efficaci, il CdR reputa importante dare agli Stati membri e ai fornitori d’acqua l’opportunità di monitorare, nella misura del possibile, la presenza di microplastiche, e invita la Commissione europea a sostenere le attività di ricerca in tale ambito;

21.

non condivide il punto di vista secondo cui, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, qualsiasi superamento dei valori di parametro debba essere automaticamente considerato come un potenziale pericolo per la salute umana. Il rischio per la salute dovrebbe dipendere piuttosto dal livello di superamento registrato nel singolo caso e, nel rispetto del principio di proporzionalità, in caso di superamento l’approccio cautelativo a tutela della salute raccomandato dall’OMS, che tiene conto dell’allocazione, consente di garantire temporaneamente la fornitura di acqua potabile senza svantaggi per la salute. Il principio di precauzione è parte integrante della direttiva 98/83/CE e con la nuova proposta di direttiva finirebbe per essere abbandonato. In pratica, in caso di superamento dei valori di parametro i fornitori del servizio idrico spesso non sono in grado di adottare misure che sarebbero subito pienamente efficaci o di predisporre immediatamente una fornitura alternativa. I consumatori potrebbero essere indotti a ritenere che l’acqua potabile sia di scarsa qualità e la loro perdita di fiducia potrebbe dar luogo a un aumento del consumo di acqua in bottiglia. Questo risultato sarebbe in contraddizione con lo spirito della proposta di direttiva. La Commissione europea è pertanto invitata a mantenere l’articolo 9 «Deroghe» della direttiva 98/83/CE che propone invece di sopprimere;

22.

vista l’assenza di indicazioni europee e nazionali sul monitoraggio dell’amianto nell’acqua potabile pubblica, si ritiene doveroso, in ottemperanza al principio di precauzione, trasporre i parametri indicatori di cui all’allegato I. Quest’ultimo contiene infatti i parametri e i valori tecnici e specifici per impianto che servono a prevenire l’eventuale rilascio di fibre di amianto dovuto all’effetto corrosivo dell’acqua. Occorrono inoltre misure incentivanti volte alla sostituzione delle condutture in cemento — amianto con altro materiale idoneo, vista la criticità in caso di smottamenti dovuti a fenomeni sismici o di altra natura.

23.

non appoggia la proposta della Commissione europea di sopprimere i parametri indicatori di cui alla parte C dell’allegato I, e la invita a reinserirli nell’allegato I della proposta in esame, in cui figurano i valori di parametro. I parametri indicatori determinano i requisiti di igiene per la qualità dell’acqua potabile in relazione all’odore, al sapore e ai processi di trattamento. La mancata conformità a uno di questi parametri ha un impatto sulla qualità dell’acqua e sulla sua accettazione da parte dei consumatori, il che a sua volta può comportare un aumento del consumo di acqua in bottiglia. Questo risultato sarebbe in contraddizione con l’obiettivo perseguito dalla proposta di direttiva;

24.

concorda con la proposta della Commissione europea di regolamentare in futuro i requisiti relativi ai materiali a contatto con l’acqua potabile nel regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione. Oltre che dai prodotti da costruzione, le sostanze rilasciate nell’acqua possono provenire anche da altri materiali. Tali sostanze pregiudicano la qualità dell’acqua potabile e riducono l’elevato livello di protezione della salute per i consumatori. Il regolamento (UE) n. 305/2011, infatti, non garantisce ancora la necessaria armonizzazione del requisito di base in materia di igiene e salute (allegato I, punto 3, lettera e)] per i materiali e i prodotti a contatto con l’acqua potabile. Finora non esistono norme armonizzate relative ai criteri di verifica e ai contenuti di prestazione per i requisiti sanitari, e per i fabbricanti non è possibile elaborare e produrre dichiarazioni di prestazione al riguardo. A ciò si aggiunge il fatto che l’apposizione del marchio CE nei prodotti da costruzione in commercio non consente di riconoscere se la dichiarazione di prestazione (ad esempio sulla resistenza meccanica) indica anche l’assenza di pericoli per la salute umana a seguito della migrazione di sostanze nell’acqua potabile;

25.

raccomanda di controllare e regolamentare, nel quadro della direttiva sull’acqua potabile, tutti i materiali e i prodotti a contatto con l’acqua potabile sulla base dei requisiti della direttiva dell’UE sull’acqua potabile e nel rispetto del principi di minimizzazione dei rischi e di precauzione. Ciò consente di evitare un abbassamento del livello di tutela della salute in relazione alla qualità dell’acqua potabile. Informazioni verificate sulla migrazione di sostanze nell’acqua potabile provenienti da altri prodotti sono disponibili con il sistema concordato tra quattro Stati membri, il quale fornisce una base collaudata e notificata per l’introduzione di un regime di verifica e valutazione uniforme a livello europeo per i materiali e i prodotti a contatto con l’acqua potabile.

Bruxelles, 16 maggio 2018.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Relazione di Orb MEDIA basata su studi condotti dall’Università del Minnesota e dalla State University of New York, marzo 2018.

(2)  Ribadisce l’invito contenuto nel progetto di relazione della commissione ENVE del PE del 27 marzo 2018 (2018/2035 (INI)].


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