EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0316(01)

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 marzo 2018, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Chianti Classico (DOP)]

C/2018/1293

GU C 100 del 16.3.2018, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

16.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/7


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2018

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

[Chianti Classico (DOP)]

(2018/C 100/09)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’Italia ha trasmesso una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Chianti Classico» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che le condizioni stabilite agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte.

(3)

Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Chianti Classico» sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

La domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Chianti Classico» (DOP), di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, figura nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

«CHIANTI CLASSICO»

PDO-IT-A1235-AM02

Data della domanda: 24.12.2015

RICHIESTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Modifica articolo 4 del disciplinare

La modifica proposta prevede che la commercializzazione del vino Chianti Classico sia possibile solo in seguito all’ottenimento della certificazione di idoneità da parte dell’ente di controllo preposto. Si ritiene che la modifica del disciplinare offra maggiori garanzie di qualità del prodotto che potrà essere trasferito dalle cantine di produzione, a fini commerciali, solo se effettivamente già certificato. La modifica ha quindi come finalità l’innalzamento qualitativo medio del prodotto Chianti Classico e ne garantisce al massimo l’autenticità e la tipicità.

La presente modifica non riguarda il documento unico

2.2.   Modifica articolo 5 del disciplinare

La modifica dell’articolo 5 introduce una nuova tipologia di prodotto Chianti Classico qualificandola con la menzione «Gran Selezione», tracciandone le modalità tecnico produttive. L’obbiettivo è quello di ottenere un tipo di prodotto che possa posizionarsi al vertice di una nuova «piramide qualitativa» del Chianti Classico. Il vino Chianti Classico «Gran Selezione» ha particolari e più restrittive caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche rispetto al Chianti Classico di annata o Riserva, e viene imbottigliata solo dal produttore che quindi dovrà scegliere (selezionare) il suo vino Chianti Classico di massima espressione.

Questa modifica compare nel documento unico:

al punto 4 «Descrizione vini» con il titolo «Chianti Classico con la menzione Gran Selezione»;

al punto 5 «Pratiche di vinificazione» con il titolo «Pratiche enologiche essenziali»;

al punto 9 «Ulteriori condizioni essenziali» con il titolo «Chianti Classico Gran Selezione».

2.3.   Modifica articolo 6 del disciplinare

I requisiti organolettici del vino Chianti Classico sono stati leggermente modificati e dal punto di vista chimico è stato innalzato il limite minimo dell’estratto non riduttore. Nel corso degli ultimi anni, grazie anche all’utilizzo dei nuovi cloni di Sangiovese, i vini Chianti Classico d’annata e Riserva sono più strutturati e risulta ormai costante l’innalzamento dell’estratto minimo non riduttore che quasi mai è stato inferiore ai nuovi limiti stabiliti (24 g/l per annata, 25 g/l per Riserva). Si propone infine per il Chianti Classico Gran Selezione l’estratto a 26 g/l, in quanto in tale categoria sono ricompresi i vini di lungo invecchiamento e quindi con maggiore corposità.

Per il Chianti Classico Riserva le modifiche si propongono di tipizzare il più possibile questa produzione.

Questa modifica compare nel documento unico:

al punto 4 «Descrizione vini» con i titoli «Chianti Classico» - «Chianti Classico con la menzione Riserva» - «Chianti Classico con la menzione Gran Selezione».

2.4.   Modifica articolo 7 del disciplinare

Le modifiche inserite nell’articolo 7 riguardano esclusivamente il logo figurativo Gallo Nero. Ai sensi dell’articolo 17, comma 7 del D.L.vo 61/2010, il segno distintivo del vino Chianti Classico è rappresentato dalla figura di un «Gallo Nero» che dal 2005 deve apparire obbligatoriamente su tutte le bottiglie di vino DOCG Chianti Classico. Nella proposta di modifica del disciplinare la figura del Gallo Nero ha subito alcune piccole modifiche di stile e colore, e pertanto questa nuova versione ha sostituito il logo precedentemente in uso.

Il logo figurativo e le parole «Gallo Nero» non possono in alcun caso sostituire il nome della DOP Chianti Classico. Il brand in questione è solo un elemento aggiuntivo obbligatorio da porre sopra le bottiglie di vino DOP Chianti Classico.

Questa modifica compare nel documento unico:

al punto 9 «Ulteriori condizioni essenziali» con il titolo «Chianti Classico anche con la menzione Riserva e la menzione Gran Selezione» (ultimo elemento).

2.5.   Modifica articolo 8 del disciplinare

Il Consorzio proponente ha ritenuto di vietare l’uso del fiasco toscano per i vini Chianti Classico Riserva e Chianti Classico Gran Selezione, nel rispetto dell’insieme delle modifiche proposte volte all’innalzamento qualitativo del prodotto ed ad un posizionamento sulla fascia più alta del mercato.

La presente modifica non riguarda il documento unico

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione/denominazioni

Chianti Classico

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione dei vini:

Chianti Classico

—   colore: rosso rubino più o meno intenso;

—   odore: intenso, floreale, caratteristico;

—   sapore: secco, fresco, sapido, leggermente tannico che si affina con il tempo;

—   titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,0 % vol;

—   estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20,00

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Chianti Classico con la menzione Riserva

—   colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;

—   odore: intenso fruttato e persistente;

—   sapore: secco, equilibrato di buona tannicità;

—   titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;

—   estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20,00

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Chianti Classico con la menzione Gran Selezione

—   colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;

—   odore: speziato e persistente;

—   sapore: secco, persistente, equilibrato;

—   titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 13,0 % vol.

—   estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20,00

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

130,00

Le altre caratteristiche analitiche di tutti i vini interessati sono conformi alla normativa europea pertinente.

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratiche enologiche specifiche

Chianti Classico Gran Selezione

Il vino Chianti Classico Gran Selezione deve essere ottenuto esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti aziendali dell’imbottigliatore.

b.   Rese massime

Chianti Classico (anche con la menzione Riserva e la menzione Gran Selezione):

52,50 ettolitri per ettaro

Chianti Classico (anche con la menzione Riserva e la menzione Gran Selezione):

7 500 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona delimitata

La zona di produzione del vino Chianti Classico (anche Riserva e Gran Selezione) è situata al centro nella Regione Toscana, nel territorio delle province di Firenze e Siena. È stata delimitata con decreto interministeriale 31 luglio 1932.

Descrizione:

Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due province di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all’Ombrone (quota 298).

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l’Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po’ a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S. Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve. Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Sangiovese N. - Sangioveto

8.   Descrizione del legame/dei legami

Chianti Classico (anche con la menzione Riserva e la menzione Gran Selezione)

Morfologicamente la zona è un complesso collinare con altitudine compresa tra 200 e 600 m s.l.m., con pendenze non prolungate ma talvolta ripide. Geologicamente, il corpo della regione, è uno scudo di scisti argillosi (galestri) con inserimenti di argille scagliose alternate ad alberese ed arenarie calcaree fini. Il suolo è in genere poco profondo, recente, dall’argilloso-sabbioso, al ciottoloso con medie percentuali di argilla; chimicamente è caratterizzato da modesta quantità di sostanza organica, ridotta presenza in fosforo assimilabile, ben dotato di cationi scambiabili. L’orografia collinare determina corsi d’acqua a regime torrentizio e un notevole difficoltà nel controllo delle acque anche in relazione a specifici andamenti pluviometrici. Il clima è continentale, con temperature anche molto basse in inverno ed estati siccitose. Discrete sono le escursioni termiche giornaliere. Le precipitazioni annue sono attorno a 850 millimetri di pioggia.

Il territorio ha antiche tradizioni vinicole, con testimonianze etrusche e romane legate al mondo del vino. Dalla fine del Medioevo grandi spazi furono dedicati alla coltivazione della vite che acquistò importanza economica e fama internazionale. Il vino prodotto viene menzionato in documenti storici dal 1200; al 1398 risale il primo atto notarile in cui il nome Chianti appare riferito al vino prodotto in questa zona. La zona del Chianti Classico è la prima zona di produzione vinicola al mondo ad essere stata definita con un bando del 1716 del Granduca di Toscana Cosimo III, che specificava i confini della zona entro i quali potevano essere prodotti i vini Chianti. Il vino Chianti veniva prodotto utilizzando solo il vitigno sangiovese. Il Barone Bettino Ricasoli, statista che guidò nel 1861 il governo italiano, tra il 1834 ed il 1837 divulgò la composizione più idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante che sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70 % Sangiovese, 15 % Canaiolo, 15 % Malvasia; e l’applicazione della pratica del governo all’uso Toscano.

Non essendo la produzione del territorio in grado di far fronte alla crescente domanda, si cominciò a produrre vino, con i sistemi e gli uvaggi utilizzati nel Chianti, anche nei territori limitrofi. Quindi nel 1924 33 produttori dettero vita al Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca di origine e nel 1932 un decreto riconobbe al vino della zona di origine più antica Chianti il diritto di avvalersi della specificazione «Classico» in quanto prodotto nella zona storica. A conclusione di un iter durato 70 anni nel 1996 al vino Chianti Classico viene riconosciuta la propria autonomia dal Chianti generico con un disciplinare specifico.

I produttori di questa denominazione hanno sempre privilegiato l’utilizzo del vitigno autoctono Sangiovese, perpetuando il mantenimento di tecniche colturali che non modificano le caratteristiche peculiari dell’uva.

Le forme di allevamento tradizionali sono il guyot - «archetto toscano» ed il cordone speronato. Sono inoltre stabilite le rese di uva e vino ad ettaro (75 q.li uva pari a 52,50 hl di vino), le più basse d’Italia. Il vino d’annata può essere immesso al consumo non prima del 1o ottobre successivo alla vendemmia.

L’insieme dei fattori naturali ed umani rende il vino Chianti Classico profumato, fruttato, rotondo di color rosso intenso di sapore asciutto, sapido, con buona struttura, gradazione alcolica non inferiore 12 % e con discreta acidità.

Il Sangiovese, prevalente nel vino Chianti Classico, è sensibile ai fattori esterni ed ha la peculiarità di ben interpretare le caratteristiche del suolo e modificandosi a secondo del terreno in cui nasce. Non a caso è solo in poche zone della Toscana che il Sangiovese riesce ad avere le sue migliori performance. Il Chianti Classico ha il bouquet floreale di giaggiolo e mammola propri del terreno arenario di questa zona, elemento organolettico caratterizzante, con aroma di frutti di bosco derivanti dalla componente calcarea.

Il clima, l’orografia collinare, la morfologia dei terreni determinano un ambiente luminoso adatto alla corretta maturazione delle uve. Le temperature estive elevate, l’ottima insolazione che permane a settembre ed ottobre, le escursioni termiche giornaliere piuttosto elevate, consentono alle uve di maturare lentamente determinando le caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche del Chianti Classico, in particolare il colore, il bouquet, la gradazione alcolica. La bassa resa di uva ad ettaro agisce sull’uva determinando un livello di zuccheri compatibile con gradazioni alcoliche che non scendono al di sotto dei 12 °. Le tecniche di vinificazione possono essere diverse per i diversi vitigni che generalmente vengono vinificati in maniera separata per consentire la massima espressione delle loro proprietà organolettiche.

La professionalità dei viticoltori chiantigiani comprovati dalla storia di questo territorio rende possibile il perdurare della notorietà del vino Chianti Classico e della sua storia.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Chianti Classico (anche con menzione Riserva e menzione Gran Selezione)

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona delimitata

Descrizione della condizione:

Le disposizioni sull’imbottigliamento in zona delimitata sono stabilite, coerentemente alla norma unionale (articolo 8 del reg. 607/2009), anche con norma nazionale (articolo 10, comma 3 e 4, del D.L. 8.4.2010 n. 61, attualmente articolo 35, comma 3 e 4 della Legge 238/2016). Conformemente a detta normativa, fatta eccezione per particolari situazioni preesistenti indicate all’articolo 5 del disciplinare, l’imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione del Chianti Classico, garantirne l’origine e assicurare l’efficacia dei relativi controlli. Infatti, le qualità e le caratteristiche particolari del vino Chianti Classico, connesse alla zona geografica d’origine, nonché la reputazione della denominazione, sono meglio assicurate con l’imbottigliamento in zona, in quanto l’applicazione e il rispetto di tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto e l’imbottigliamento sono affidate alle aziende della zona, che posseggono le cognizioni e il know-how necessari e l’interesse al mantenimento della reputazione acquisita. Inoltre, tale obbligo garantisce agli operatori vitivinicoli un efficiente sistema dei controlli nella fase dell’imbottigliamento da parte dei competenti Organismi, evitando tutti i possibili rischi che il trasporto fuori zona potrebbe comportare. Pertanto tale previsione è a vantaggio degli stessi operatori consapevoli e responsabili della salvaguardia del livello qualitativo e della reputazione della denominazione.

Chianti Classico Gran Selezione

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, i vini commercializzati nella Comunità possono recare indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione. La tipologia Gran Selezione è attribuita ai vini ottenuti con restrittivi metodi di produzione delle uve ed elaborazione dei vini. In particolare i vini devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall’azienda imbottigliatrice, con modalità di arricchimento che escludono l’apporto di prodotti esogeni e che abbiano caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche più elevate rispetto alla tipologia qualificata con la menzione Riserva. In sintesi si è voluto far coincidere il produttore delle uve con l’imbottigliatore, senza ulteriori restrizioni alla zona di imbottigliamento rispetto a quelli previsti e giustificati per tutta la Denominazione. La Gran Selezione rappresenta l’apice del Chianti Classico, ottenuta da accurata selezione dei vigneti e delle uve migliori, ad opera e sotto la responsabilità del viticoltore. L’ulteriore condizione dell’obbligo di imbottigliare il vino Gran Selezione a cura dello stesso produttore delle uve deriva dalla necessità di garantire il raggiungimento di tutte le peculiari caratteristiche di un prodotto particolarmente complesso ed unico. Pertanto per questa tipologia, ancor più che per il Chianti Classico generico, è necessario unificare in un unico soggetto sia la fase di produzione/vinificazione che quella di imbottigliamento al fine di mantenere su un unico operatore ogni forma di responsabilità sulla qualità del prodotto.

Chianti Classico (anche con la menzione Riserva e la menzione Gran Selezione)

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Ai sensi dell’articolo 17, comma 7 del D.L.vo 61/2010, attualmente articolo 41, comma 9 della Legge 238/2016, il segno distintivo del vino Chianti Classico è rappresentato dalla figura di un «Gallo Nero» che dal 2005 deve apparire obbligatoriamente su tutte le bottiglie di vino DOCG Chianti Classico.

Il logo figurativo e le parole «Gallo Nero» non possono in alcun caso sostituire il nome della DOP Chianti Classico. Il brand in questione è solo un elemento aggiuntivo obbligatorio da porre sopra le bottiglie di vino DOP Chianti Classico.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8292


Top