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Document 52015XC0306(01)

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

GU C 78 del 6.3.2015, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 78/9


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 78/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«PANCETTA DI CALABRIA»

N. CE: IT-PDO-0217-1567-19.10.2011

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Requisiti nazionali

    Altro

2.   Tipo di modifica

    Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

    Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

    Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato (articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006)

    Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006)

3.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

viene aumentato il limite massimo di spessore della «Pancetta di Calabria» stagionata per tener conto, in modo più preciso, della caratteristica lavorazione tradizionale e delle dimensioni di tagli di carne all’origine.

Prova dell’Origine

si è provveduto ad aggiornare il testo del disciplinare di produzione relativamente alle procedure che gli operatori devono seguire per fornire gli elementi relativi alla prova di origine, così come previsto dal Regolamento UE n. 1151/2012.

Metodo di Ottenimento

si fornisce un’indicazione più chiara e distinta dei requisiti di razza, età alla macellazione e peso; tra le tipologie genetiche ammesse viene inclusa la razza autoctona «Apulo-Calabrese» caratterizzata dal manto nero. Il registro anagrafico di tale razza è stato istituito sulla base della caratterizzazione della popolazione autoctona, storicamente presente nella regione Puglia (Apulo) e nella regione Calabria; tra le tipologie genetiche ammesse viene inclusa la razza «Duroc» dovuta alla sua diffusa presenza nell’area di origine dei suini; vengono inoltre esplicitate le razze assolutamente vietate in quanto incompatibili con la produzione del suino pesante adatto alla produzione di salumi.

per l’identificazione dei suini, viene introdotta la possibilità di sostituire il marchio già previsto dal disciplinare vigente con un tatuaggio impresso sulle cosce dei suini recante il codice identificativo dell’allevamento di nascita dl suino

viene specificato in modo chiaro il requisito relativo alla presenza di proteine nell’alimentazione animale;

viene chiarito il significato di «alimentazione a brodo».

vengono chiariti gli ingredienti da utilizzare, correggendo l’evidente errore materiale del testo vigente, laddove si afferma: «pepe rosso previsti dalle vigenti disposizioni di legge». Appare chiaro che dopo le parole «pepe rosso» sia stato omesso di indicare, per errore di trascrizione, l’ulteriore testo relativo agli ingredienti ed agli additivi «previsti dalle vigenti disposizioni di legge». Con la modifica è definito in modo più appropriato il «pepe rosso», ovvero «peperoncino/peperone rosso entrambi appartenenti al genere Capsicum L». La esplicitazione degli ingredienti naturali non già indicati nel testo vigente, corrisponde alle pratiche storicamente in uso nella zona d’origine.

vengono dettagliati in una lista positiva gli additivi ammessi. L’utilizzo degli additivi consente di evitare la proliferazione di processi microbici dannosi per il prodotto, contribuisce al lento sviluppo del processo di stagionatura, caratteristico del prodotto, e permette di preservare le caratteristiche della «Pancetta di Calabria» da fenomeni di alterazione causati da fermentazioni indesiderate.

viene aumentato il limite massimo di spessore e di peso della pancetta fresca per tener conto, in modo più preciso, della caratteristica lavorazione tradizionale.

viene allungato il tempo massimo di salatura da otto a quattordici giorni per tener conto, in modo più preciso, della caratteristica lavorazione tradizionale.

viene specificato che la durata di 30 gg. per la stagionatura, è un valore minimo, applicato nella produzione tradizionale.

Etichettatura

viene introdotto il logo di identificazione della «Pancetta di Calabria» DOP

viene prevista la possibilità che il prodotto sia immesso al consumo confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci o affettato. Tali previsioni non sono presenti nel disciplinare vigente ma si rendono necessarie per conciliare la salvaguardia delle caratteristiche organolettiche del prodotto con l’evoluzione delle modalità di acquisto e consumo.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (3)

«PANCETTA DI CALABRIA»

N. CE: IT-PDO-0217-1567-19.10.2011

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Pancetta di Calabria»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La «Pancetta di Calabria» è ottenuta dalla lavorazione del sottocostato inferiore dei suini. La pancetta fresca con la cotenna, del peso variabile dai 3 ai 6 chili, deve essere tagliata a forma rettangolare e deve avere uno spessore compreso tra 3 e 6 centimetri. Dopo la preparazione viene sottoposta a salatura, per un periodo da quattro a quattordici giorni. La parte superficiale può essere ricoperta con polvere di peperoncino e altri ingredienti naturali. La stagionatura è non inferiore a 30 gg. La «Pancetta di Calabria» all’atto dell’immissione al consumo presenta forma rettangolare con uno spessore variabile tra 3 e 5 cm, l’aspetto al taglio è roseo, con striature sottili alternate di magro e di grasso e una buona sapidità al gusto.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La «Pancetta di Calabria» deve essere ottenuta dalla lavorazione di carni di suini allevati nel territorio della Regione Calabria.

Dalla lavorazione sono escluse le carni di verri e scrofe.

I requisiti genetici dei suini devono corrispondere alle caratteristiche proprie del suino pesante italiano, ottenuto impiegando razze tradizionali di taglia grande quali:

Apulo-Calabrese;

Large White e Landrace Italiana così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano o figli di verri di quelle razze;

Suini figli di verri della razza Duroc, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano;

Suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purché detti verri – siano essi nati in Italia o all’estero – provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante.

Per contro, sono espressamente esclusi:

Suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS);

Animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain e Spot.

Il peso medio del lotto dei suini alla macellazione deve essere non inferiore a 140 kg.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

I mangimi per l’alimentazione dei suini debbono essere mangimi composti integrati di orzo, favino, mais, ghiande, ceci, in misura non inferiore al 50 % del contenuto.

Non è consentito l’uso nell’alimentazione di manioca e patate e di sottoprodotti che potrebbero conferire alle carni ed al grasso sapori ed odori indesiderati.

Per avere carni più compatte per l’ingrasso è vietata l’alimentazione a brodo. Per alimentazione a brodo si intende l’utilizzo di sottoprodotti della lavorazione del latte.

Almeno nei due mesi precedenti la macellazione, l’alimentazione deve privilegiare la componente proteica, pertanto deve avere un contenuto di proteine non inferiore al 12 %.

I mangimi devono provenire, compatibilmente con le disponibilità del mercato, dall’area geografica di produzione.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Nel territorio della Regione Calabria devono essere svolte le fasi produttive di allevamento e macellazione dei suini; le fasi di selezione delle carni; le fasi di insacco, legatura, stagionatura.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

La designazione della Denominazione d’Origine Protetta «Pancetta di Calabria» deve essere realizzata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare nell’etichetta o cartellino allegato al prodotto o indicazione sulla confezione del prodotto porzionato, ed essere immediatamente seguite dalla menzione «Denominazione d’Origine Protetta».

Il seguente logo della «Pancetta di Calabria» DOP deve essere applicato in etichetta.

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La «Pancetta di Calabria» è prodotta nella tradizionale zona di produzione costituita dal territorio della Regione Calabria.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

L’area geografica di produzione è compresa nel sud dell’Italia ed è caratterizzata da un clima caldo-temperato con scarse precipitazioni concentrate nel periodo invernale. Il territorio è prevalentemente collinare e montuoso, ma grazie alla sua caratteristica peninsulare, comprende oltre 800 km di costa che si affacciano sul mare Tirreno e sul mare Ionio. Il mix di mare, colline e monti genera condizioni climatiche specifiche nell’ambito dell’area del Mediterraneo.

Alle favorevoli condizioni climatiche si aggiunge l’abilità – consolidata e tramandata nel tempo – degli operatori locali nello svolgere nell’ambito della produzione della «Pancetta di Calabria» specifiche operazioni quali la selezione del taglio di carne e la sua preparazione alla salatura. Ulteriore elemento riconducibile alla tradizionale tecnica di produzione è rappresentata dall’utilizzo di spezie tra le quali polvere di peperoncino.

5.2.   Specificità del prodotto

La «Pancetta di Calabria» rappresenta un prodotto stagionato tipico della salumeria calabrese. La «Pancetta di Calabria» è ottenuta dalla lavorazione del sottocostato inferiore dei suini ed è sottoposta ad una complessa lavorazione del taglio di carne. La «Pancetta di Calabria» si caratterizza per la forma rettangolare e la superficie ricoperta di spezie. Al taglio è roseo, con striature sottili alternate di magro e di grasso e una buona sapidità al gusto.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

I requisiti della «Pancetta di Calabria» dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani.

L’area interessata alla produzione e trasformazione della «Pancetta di Calabria» è caratterizzata da un legame con l’ambiente determinato dal tipico clima del meridione italiano con scarse precipitazioni, in genere concentrate nel periodo invernale e dalla posizione geografica dei territori interessati che sfruttano anche particolari ventilazioni ed escursioni termiche, che favoriscono il mantenimento delle condizioni ottimali all’interno dei locali di stagionatura.

Per la preparazione della «Pancetta di Calabria» rilevante è l’esperienza degli operatori nella selezione del tagli di carne. I tagli utilizzati sono quelli della parte del sottocostato dei suini lavorati con cura dagli operatori. Il taglio provvisto della cotenna prima della operazione di salatura viene accuratamente rifilato e tagliato in modo tale da assumere una forma rettangolare e ben tesa. Inoltre, sono state mantenute nelle lavorazioni delle carni le essenze aromatiche naturali che influenzano le qualità organolettiche del prodotto. L’insieme «materia prima – prodotto – denominazione» ha un profondo legame con l’evoluzione socio-economica dell’area geografica delimitata, determinando particolari tradizioni ed usi locali. In particolare, si evidenzia l’utilizzo di materia prima derivata da allevamenti di suini pesanti con caratteristiche delle linee genealogiche italiane, alimentati anche con prodotti vegetali tipici dell’area interessata. La «Pancetta di Calabria» ha quindi un forte legame con la zona geografica dovuto al clima della regione, alla alimentazione dei suini e ai fattori umani.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4))

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della DOP «Pancetta di Calabria» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 25.7.2011.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)  Cfr. nota n. 3.


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