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Document 62013FN0072
Case F-72/13: Action brought on 15 July 2013 — ZZ and Others v EIF
Causa F-72/13: Ricorso proposto il 15 luglio 2013 — ZZ e a./FEI
Causa F-72/13: Ricorso proposto il 15 luglio 2013 — ZZ e a./FEI
GU C 274 del 21.9.2013, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 274 del 21.9.2013, p. 24–25
(HR)
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/32 |
Ricorso proposto il 15 luglio 2013 — ZZ e a./FEI
(Causa F-72/13)
2013/C 274/54
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ e a. (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuto: Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
Oggetto e descrizione della controversia
Da un lato l’annullamento delle decisioni contenute nei fogli paga, di applicare ai ricorrenti la decisione del consiglio di amministrazione di stabilire un incremento salariale limitato al 2,3 %, la decisione del direttore generale del FEI che stabilisce una nuova griglia di merito che comporta la perdita dall'1 al 2 % dello stipendio, a seconda dei ricorrenti, e la decisione del comitato direttivo della BEI che stabilisce una griglia di merito che comporta la perdita dall’1 al 2 % dello stipendio, a seconda dei ricorrenti, e dall’altro, la condanna del FEI al pagamento della differenza di stipendio unitamente al risarcimento dei danni.
Conclusioni dei ricorrenti
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annullare le decisioni di applicare ai ricorrenti la decisione del consiglio di amministrazione del FEI del 4 febbraio 2013 di stabilire un incremento salariale limitato al 2,3 %, la decisione del direttore generale del FEI che stabilisce una nuova griglia di merito che comporta la perdita dall’1 al 2 % dello stipendio, a seconda dei ricorrenti, e la decisione del comitato direttivo della BEI che stabilisce una griglia di merito che comporta la perdita dall'1 al 2 % dello stipendio, a seconda dei ricorrenti (le decisioni del FEI menzionate sopra sono state rese note con i fogli paga dell'aprile 2013), e annullare, nella medesima misura, tutte le decisioni del FEI contenute nei fogli paga successivi; |
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condannare il convenuto al pagamento della differenza di retribuzione risultante dalle decisioni citate del consiglio di amministrazione del FEI e del direttore generale del FEI del 4 febbraio 2013, del consiglio di amministrazione della BEI del 18 dicembre 2012 e del comitato direttivo della BEI del 29 gennaio 2013 rispetto all'applicazione della griglia di merito «4-3-2-1-0» e della griglia «giovane»«5-4-3-1-0», o, in subordine, per i ricorrenti che hanno avuto una nota A, rispetto all'applicazione della griglia di merito 3-2-1-0-0 e, per i ricorrenti rientranti nella griglia «giovane» rispetto a una griglia giovane «4-3-2-0-0»; a tale differenza di retribuzione vanno sommati gli interessi di mora a decorrere dal 15 aprile 2013 e, successivamente, il 15 di ogni mese fino a liquidazione, al tasso della BCE aumentato di tre punti; |
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condannare il convenuto al pagamento di danni e interessi per il danno subito a causa della perdita del potere d’acquisto, valutato ex aequo et bono, in via provvisoria, all’1,5 % della retribuzione mensile di ogni ricorrente; |
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nel caso in cui il convenuto non dovesse produrli spontaneamente, invitare il convenuto a titolo di misure di organizzazione del procedimento a presentare i documenti seguenti:
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condannare il FEI alle spese |