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Document 62010TA0495
Case T-495/10: Judgment of the General Court of 20 March 2013 — Bank Saderat v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures against Iran with the aim of preventing nuclear proliferation — Freezing of funds — Entity wholly owned by an entity identified as being involved in nuclear proliferation — Plea of illegality — Obligation to state reasons — Rights of the defence — Right to effective judicial protection)
Causa T-495/10: Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013 — Bank Saderat/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Entità posseduta al 100 % da un’entità della quale è stato riconosciuto il coinvolgimento nella proliferazione nucleare — Eccezione d’illegittimità — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva» )
Causa T-495/10: Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013 — Bank Saderat/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Entità posseduta al 100 % da un’entità della quale è stato riconosciuto il coinvolgimento nella proliferazione nucleare — Eccezione d’illegittimità — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva» )
GU C 129 del 4.5.2013, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 129/16 |
Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013 — Bank Saderat/Consiglio
(Causa T-495/10) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Entità posseduta al 100 % da un’entità della quale è stato riconosciuto il coinvolgimento nella proliferazione nucleare - Eccezione d’illegittimità - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)
2013/C 129/31
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bank Saderat plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente S. Gadhia, S. Ashley, solicitor, D. Anderson, QC, e R. Blakeley, barrister; successivamente S. Ashley, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitor, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente, e, dall’altro lato, domanda di declaratoria di inapplicabilità dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1), dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 nei confronti della ricorrente.
Dispositivo
1) |
Sono annullati, nella parte in cui riguardano la Bank Saderat plc:
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2) |
Gli effetti dell’annullamento della decisione 2010/413 e della decisione 2010/644 sono limitati al periodo precedente l’entrata in vigore della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413. |
3) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda della Bank Saderat volta all’annullamento con effetto immediato del regolamento n. 961/2010 e del regolamento d’esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010. |
4) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
5) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |