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Document 62007TA0407
Case T-407/07: Judgment of the General Court of 15 September 2011 — CMB and Christof v Commission (Public supply contracts — EAR procurement procedure — Supply of equipment for the treatment of medical waste — Rejection of the tender — Action for annulment — Jurisdiction of the General Court — Period allowed for commencing proceedings — Preliminary administrative complaint — Excusable error — Award criteria — Procedural rules — Obligation to state reasons — Principle of sound administration — Non-contractual liability)
Causa T-407/07: Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — CMB e Christof/Commissione ( Appalti pubblici di forniture — Bando di gara indetto dall’EAR — Fornitura di attrezzature per il trattamento dei rifiuti medici — Rigetto dell’offerta — Ricorso di annullamento — Competenza del Tribunale — Termine di ricorso — Previa istanza amministrativa — Errore scusabile — Criteri di aggiudicazione — Regole procedurali — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Responsabilità extracontrattuale )
Causa T-407/07: Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — CMB e Christof/Commissione ( Appalti pubblici di forniture — Bando di gara indetto dall’EAR — Fornitura di attrezzature per il trattamento dei rifiuti medici — Rigetto dell’offerta — Ricorso di annullamento — Competenza del Tribunale — Termine di ricorso — Previa istanza amministrativa — Errore scusabile — Criteri di aggiudicazione — Regole procedurali — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Responsabilità extracontrattuale )
GU C 311 del 22.10.2011, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 311/34 |
Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — CMB e Christof/Commissione
(Causa T-407/07) (1)
(Appalti pubblici di forniture - Bando di gara indetto dall’EAR - Fornitura di attrezzature per il trattamento dei rifiuti medici - Rigetto dell’offerta - Ricorso di annullamento - Competenza del Tribunale - Termine di ricorso - Previa istanza amministrativa - Errore scusabile - Criteri di aggiudicazione - Regole procedurali - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Responsabilità extracontrattuale)
2011/C 311/60
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: CMB Maschinenbau & Handels GmbH (Gratkorn, Austria); e J. Christof GmbH (Graz, Austria) (rappresentanti: inizialmente A. Petsche, N. Niejahr, avvocati, F. Young, solicitor, e Q. Azau, avvocato, successivamente A. Petsche, N. Niejahr e Q. Azau)
Convenuta: Commissione europea, in qualità di legittimo successore dell’Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) (rappresentanti: P. van Nuffel, F. Erlbacher e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Da una parte, una domanda di annullamento della decisione dell’EAR che respinge l’offerta presentata dalle ricorrenti nell’ambito della gara d’appalto EuropeAid/124192/D/SUP/YU, riguardante la fornitura di attrezzature per il trattamento dei rifiuti medici (GU 2006, S 233-248823), e che attribuisce l’appalto ad un altro offerente e, dall’altra, una domanda di risarcimento danni
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La CMB Maschinenbau & Handels GmbH e la J. Christof GmbH sopportano le loro spese e quelle sostenute dalla Commissione. |