This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008CN0398
Case C-398/08 P: Appeal brought on 16 September 2008 (by fax on 12 September 2008 ) by Audi AG against the judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) delivered on 9 July 2008 in Case T-70/06 Audi AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Causa C-398/08 P: Impugnazione proposta il 16 settembre 2008 dalla Audi AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 , causa T-70/06, Audi AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Causa C-398/08 P: Impugnazione proposta il 16 settembre 2008 dalla Audi AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 , causa T-70/06, Audi AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
GU C 301 del 22.11.2008, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/18 |
Impugnazione proposta il 16 settembre 2008 dalla Audi AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008, causa T-70/06, Audi AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-398/08 P)
(2008/C 301/32)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Audi AG (rappresentanti: avv.ti S. O. Gillert e F. Schiwek)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la sentenza impugnata; |
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 16 dicembre 2005 (pratica R237/2005-2) nella parte in cui respinge parzialmente il ricorso contro la decisione dell'esaminatore; |
— |
condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno al pagamento delle spese del procedimento dinanzi alla Corte, al Tribunale di primo grado e alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Violazione dell'articolo 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94: il Tribunale, come già la commissione di ricorso, non avrebbe proceduto ad una valutazione sufficiente in merito al pubblico di riferimento di cui trattasi. Considerato l'elevato numero di beni e servizi menzionati nella domanda di registrazione del marchio, una valutazione generica sarebbe inammissibile.
Inoltre, il Tribunale avrebbe applicato un criterio eccessivamente restrittivo per stabilire il carattere distintivo, non riconoscendo che anche uno slogan commerciale possa costituire un marchio denominativo. D'altro canto, per il solo fatto che, a suo avviso, il marchio richiesto «Vorsprung durch Technik» costituisce uno slogan pubblicitario, il Tribunale avrebbe utilizzato criteri nettamente più restrittivi per l'accertamento del carattere distintivo.
Violazione dell'articolo 63 del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94: il controllo del Tribunale sarebbe limitato alla decisione della commissione di ricorso. Il Tribunale non dovrebbe ammettere, né prendere in considerazione, fatti nuovi dedotti dalle parti che non abbiano formato l'oggetto della decisione per la commissione di ricorso. Il Tribunale, nell'esame del carattere distintivo, si sarebbe tuttavia richiamato a un documento presentato per la prima volta dal convenuto con il controricorso. La conclusione che il marchio «Vorsprung durch Technik», di cui si chiede la registrazione, non presenta alcun carattere distintivo è stata determinata essenzialmente dal contenuto di tale documento e dalla valutazione dello stesso da parte del Tribunale.