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Document 52008XX0913(01)

Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti adottato nella 417 a  riunione, del 23 ottobre 2006 , relativa a un progetto di decisione nel caso COMP/C.38.907 — Travi in acciaio

GU C 235 del 13.9.2008, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 235/2


Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti adottato nella 417a riunione, del 23 ottobre 2006, relativa a un progetto di decisione nel caso COMP/C.38.907 — Travi in acciaio

(2008/C 235/02)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'applicabilità dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA, malgrado non sia più in vigore.

2.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione effettuata dalla Commissione secondo cui i fatti costituiscono un accordo e/o una pratica concordata ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA.

3.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione del prodotto e del mercato geografico oggetto del cartello formulata dalla Commissione nel progetto di decisione.

4.

Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione che il principio «ne bis in idem» non osta all'adozione della presente decisione.

5.

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto concerne i destinatari della decisione, in particolare in merito all'imputazione della responsabilità a Arcelor Profil Luxembourg SA quale successore economico per le attività nel settore delle travi in acciaio di Arbed SA.

6.

Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione che il periodo di prescrizione non è scaduto, né per quanto concerne Arcelor Luxembourg SA (ex-Arbed SA), né nei confronti di Arcelor Profil Luxembourg SA (ex-ProfilArbed SA), né infine di Arcelor International SA (ex-TradeArbed SA)

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto concerne gli importi di base delle ammende.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di tener conto, considerate le circostanze eccezionali, del fatto che la Commissione ha già adottato una posizione in merito all'importo dell'ammenda da comminare a Arbed SA, che il Tribunale di primo grado ha ridotto a 10 Mio EUR nella sentenza pronunciata nella causa T-137/94.

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto riguarda gli importi finali delle ammende.

10.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

11.

Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione.


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