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Document 62006TN0384
Case T-384/06: Action brought on 13 December 2006 — IBP and International Building Products France v Commission
Causa T-384/06: Ricorso presentato il 13 dicembre 2006 — IBP e International Building Products France/ Commissione
Causa T-384/06: Ricorso presentato il 13 dicembre 2006 — IBP e International Building Products France/ Commissione
GU C 20 del 27.1.2007, p. 32–33
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU C 20 del 27.1.2007, p. 31–32
(BG, RO)
27.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 20/32 |
Ricorso presentato il 13 dicembre 2006 — IBP e International Building Products France/ Commissione
(Causa T-384/06)
(2007/C 20/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: IBP Ldt (Tipton, Regno Unito) e International Building Products France SA (Sartrouville, Francia) (rappresentanti: sig. M. Clough, QC, e sig. A. Aldred, Solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
— |
annullare la decisione nella parte in cui si riferisce alle ricorrenti per il periodo intercorrente tra il 23 novembre 2001 e il 1o aprile 2004; |
— |
comunque, annullare l'ammenda inflitta alle ricorrenti o ridurla all'importo che il Tribunale riterrà opportuno; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti chiedono il parziale annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006)4180 def., nel caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi, con cui la Commissione dichiarava che le ricorrenti, assieme ad altre imprese, avessero violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo mediante fissazione di prezzi, accordi sul listino dei prezzi, accordi su sconti e ribassi, accordi su meccanismi che attuano aumenti dei prezzi, attribuzione dei mercati nazionali, assegnazione di clienti e scambio di altre informazioni commerciali.
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti asseriscono che la Commissione violava l'art. 81 CE concludendo che le ricorrenti partecipavano ad una singola, complessa e continua violazione dell'art. 81 CE durante il periodo intercorrente tra il 23 novembre 2001 e il 1o aprile 2004, mentre, secondo le ricorrenti, la prova fornita non corrobora tale conclusione.
Inoltre, le ricorrenti deducono che, contrariamente all'art. 253 CE, la Commissione non ha motivato le sue conclusioni o l'ha fatto insufficientemente.
Oltre a ciò, le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato i loro diritti ad essere sentite concludendo per le violazioni senza aver previamente formulato le imputazioni in una comunicazione degli addebiti, o autorizzato le ricorrenti a presentare osservazioni preliminarmente all'adozione della decisione impugnata.
Per quanto riguarda l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti, esse deducono che:
a) |
la Commissione non ha applicato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (1), l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (2) e l'art. 5, lett. a) degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 1998 (3); |
b) |
la Commissione ha inflitto all'Internation Building Products France due volte per la medesima condotta un'ammenda di EUR 5.63 milioni; |
c) |
la Commissione ha applicato scorrettamente gli orientamenti per il calcolo delle ammende; e |
d) |
la Commissione ha applicato scorrettamente la comunicazione sulla cooperazione del 1996 (4). |
(1) Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (ora articoli 81 e 82) (GU 13 del 21.2.1962).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione — Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998 C 9, pag. 3).
(4) Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996 C 207, pag. 4).