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Dokument C2006/108/03

    Causa C-76/06 P: Ricorso della Britannia Alloys & Chemicals Ltd. contro la sentenza pronunciata il 29 novembre 2005 dal Tribunale di primo grado nella causa T-33/02, tra la Britannia Alloys & Chemicals Ltd. e la Commissione delle Comunità europee, proposto 9 febbraio 2006

    GU C 108 del 6.5.2006, s. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 108/2


    Ricorso della Britannia Alloys & Chemicals Ltd. contro la sentenza pronunciata il 29 novembre 2005 dal Tribunale di primo grado nella causa T-33/02, tra la Britannia Alloys & Chemicals Ltd. e la Commissione delle Comunità europee, proposto 9 febbraio 2006

    (Causa C-76/06 P)

    (2006/C 108/03)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Britannia Alloys & Chemicals Ltd. (Rappresentanti: S. Mobley, H. Bardell e M. Commons, solicitor)

    Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza nella parte in cui respinge il ricorso della Britannia contro la decisione;

    annullare l'art. 3 della decisione nella parte in cui riguarda la Britannia;

    in subordine al secondo punto, modificare l'art. 3 della decisione per quanto riguarda la Britannia, annullando o riducendo sostanzialmente l'ammenda ivi inflittale;

    in subordine al secondo ed al terzo punto, rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché statuisca in conformità alla sentenza della Corte di giustizia;

    in ogni caso, condannare la Commissione alle sue spese e a quelle sostenute dalla Britannia in relazione ai procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado ed alla Corte di giustizia.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente afferma quanto segue:

    1)

    il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62/CEE (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 17») dichiarando che la Commissione aveva legittimamente applicato la soglia massima del 10 % del volume d'affari ai sensi dell'art. 15, n. 2, al volume d'affari della Britannia per l'esercizio sociale terminato il 30 giugno 1996, invece dell'esercizio sociale precedente l'adozione della decisione;

    2)

    il Tribunale di primo grado ha leso di principio di uguaglianza:

    a)

    confermando la decisione della Commissione che discrimina imprese che si trovano sostanzialmente nella stessa situazione, in quanto la decisione applica la soglia massima del 10 % del volume d'affari, quanto alla Britannia, all'ultimo anno di quella che la Commissione considera «normale attività economica» e, quanto a tutte le altre imprese destinatarie della decisione, all'esercizio sociale precedente la decisione; e

    b)

    confermando la decisione della Commissione che discrimina la Britannia per quanto concerne l'anno in cui è applicabile la soglia massima del 10 % del volume d'affari rispetto alla sua prassi in altre cause direttamente paragonabili;

    3)

    il Tribunale di primo grado ha violato il principio della certezza del diritto:

    a)

    confermando la scelta della Commissione di prendere in considerazione un anno diverso da quello relativo all'esercizio sociale precedente ai fini dell'applicazione della soglia massima del volume d'affari di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. È necessaria certezza per quanto riguarda il livello massimo della sanzione che potrebbe essere irrogata; e

    b)

    interpretando l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 in modo da infliggere un'ammenda che non corrisponde a quella stabilita quando fu commessa l'infrazione, in violazione dei diritti fondamentali delle imprese.


    (1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 febbraio 1962, n. 17, Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU 13, pag. 204).


    Op