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Dokument C2006/108/03
Case C-76/06 P: Appeal brought on 9 February 2006 by Britannia Alloys & Chemicals Ltd. against the judgment delivered on 29 November 2005 in Case T-33/02 Britannia Alloys & Chemicals Ltd v Commission of the European Communities
Causa C-76/06 P: Ricorso della Britannia Alloys & Chemicals Ltd. contro la sentenza pronunciata il 29 novembre 2005 dal Tribunale di primo grado nella causa T-33/02, tra la Britannia Alloys & Chemicals Ltd. e la Commissione delle Comunità europee, proposto 9 febbraio 2006
Causa C-76/06 P: Ricorso della Britannia Alloys & Chemicals Ltd. contro la sentenza pronunciata il 29 novembre 2005 dal Tribunale di primo grado nella causa T-33/02, tra la Britannia Alloys & Chemicals Ltd. e la Commissione delle Comunità europee, proposto 9 febbraio 2006
GU C 108 del 6.5.2006, s. 2–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/2 |
Ricorso della Britannia Alloys & Chemicals Ltd. contro la sentenza pronunciata il 29 novembre 2005 dal Tribunale di primo grado nella causa T-33/02, tra la Britannia Alloys & Chemicals Ltd. e la Commissione delle Comunità europee, proposto 9 febbraio 2006
(Causa C-76/06 P)
(2006/C 108/03)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Britannia Alloys & Chemicals Ltd. (Rappresentanti: S. Mobley, H. Bardell e M. Commons, solicitor)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza nella parte in cui respinge il ricorso della Britannia contro la decisione; |
— |
annullare l'art. 3 della decisione nella parte in cui riguarda la Britannia; |
— |
in subordine al secondo punto, modificare l'art. 3 della decisione per quanto riguarda la Britannia, annullando o riducendo sostanzialmente l'ammenda ivi inflittale; |
— |
in subordine al secondo ed al terzo punto, rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché statuisca in conformità alla sentenza della Corte di giustizia; |
— |
in ogni caso, condannare la Commissione alle sue spese e a quelle sostenute dalla Britannia in relazione ai procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado ed alla Corte di giustizia. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente afferma quanto segue:
1) |
il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62/CEE (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 17») dichiarando che la Commissione aveva legittimamente applicato la soglia massima del 10 % del volume d'affari ai sensi dell'art. 15, n. 2, al volume d'affari della Britannia per l'esercizio sociale terminato il 30 giugno 1996, invece dell'esercizio sociale precedente l'adozione della decisione; |
2) |
il Tribunale di primo grado ha leso di principio di uguaglianza:
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3) |
il Tribunale di primo grado ha violato il principio della certezza del diritto:
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(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 febbraio 1962, n. 17, Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU 13, pag. 204).