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Document C2005/243/19

Causa C-311/05 P: Ricorso della Naipes Heraclio Fournier, S.A., contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 11 maggio 2005, nelle cause riunite da T-160/02 a T-162/02, tra Naipes Heraclio Fournier, S.A., Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e France Cartes, SAS, in qualità di interveniente, proposto l'8 agosto 2005

GU C 243 del 1.10.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/11


Ricorso della Naipes Heraclio Fournier, S.A., contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 11 maggio 2005, nelle cause riunite da T-160/02 a T-162/02, tra Naipes Heraclio Fournier, S.A., Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e France Cartes, SAS, in qualità di interveniente, proposto l'8 agosto 2005

(Causa C-311/05 P)

(2005/C 243/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

L'8 agosto 2005 la Naipes Heraclio Fournier, S.A., rappresentata dai sigg. E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez, abogados, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 11 maggio 2005, nelle cause riunite da T-160/02 a T-162/02, tra Naipes Heraclio Fournier, S.A., Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e France Cartes, SAS, in qualità di interveniente.

La ricorrente chiede alla Corte di voler annullare la sentenza impugnata e accogliere le sue conclusioni.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su tre motivi.

Primo motivo. Si fa valere l'infrazione da parte della Seconda commissione di ricorso del principio di legalità e dei diritti della difesa della Naipes Heraclio Fournier, S.A. Il Tribunale di primo grado non si sarebbe limitato a verificare la legittimità dell'atto impugnato, bensì avrebbe eseguito ex novo un esame completo della causa prescindendo dai termini delle decisioni impugnate e dalle effettive conclusioni della ricorrente e dell'interveniente.

Secondo motivo. Si fa valere l'infrazione da parte della Seconda commissione di ricorso del principio di legalità e dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 (1). Il Tribunale di primo grado avrebbe nuovamente ecceduto i suoi poteri giurisdizionali andando a sanare e a rettificare per mezzo di proprie argomentazioni gli errori materiali commessi dalla Seconda commissione di ricorso in ordine all'applicazione dei divieti enunciati all'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento no 40/94 ai marchi figurativi della ricorrente.

Terzo motivo. Si fa valere il difetto di motivazione della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 CE. Tale sentenza non mostra in maniera chiara ed inequivocabile il ragionamento che ha portato il Tribunale a concludere che i marchi figurativi della ricorrente incorrevano nell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1)


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