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Document C2005/193/25
Case C-228/05: Reference for a preliminary ruling from the Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento, by order of that court of 21 March 2005 in Stradasfalti Srl v Agenzia Entrate Ufficio Trento
Causa C-228/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento con ordinanza 21 marzo 2005, nel procedimento Stradasfalti srl contro Agenzia Entrate Ufficio Trento
Causa C-228/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento con ordinanza 21 marzo 2005, nel procedimento Stradasfalti srl contro Agenzia Entrate Ufficio Trento
GU C 193 del 6.8.2005, p. 16–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento con ordinanza 21 marzo 2005, nel procedimento Stradasfalti srl contro Agenzia Entrate Ufficio Trento
(Causa C-228/05)
(2005/C 193/25)
Lingua processuale: l'italiano
Con ordinanza 21 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 maggio 2005, nel procedimento Stradasfalti srl contro Agenzia Entrate Ufficio Trento, la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
se l'art. 17 par. 7, prima fase della sesta direttiva del Consiglio 17.5.1977 n. 77/388/CEE (1), in relazione al punto 2 dello stesso articolo, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in tema di imposte sulla cifra d'affari, vada interpretato nel senso che:
|
2) |
qualora i requisiti e le condizioni della procedura di cui all'art. 17 par. 7 sopra richiamato, non risultassero rispettati, dica la Corte se l'art. 17 par. 2 della citata direttiva vada interpretato nel senso che esso si oppone a che una norma di legge nazionale od una prassi amministrativa adottata da uno Stato membro dopo l'entrata in vigore della sesta direttiva (primo gennaio 1979 per l'Italia) possa limitare la detrazione dell'IVA connessa all'acquisto, impiego e manutenzione di determinati autoveicoli, in via oggettiva e senza limitazioni di tempo. |
(1) Gazzetta ufficiale n. L 145 del 13/06/1977 pag. 0001