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Document E2000J0007

Corte EFTA - Sentenza della Corte del 14 giugno 2001 nella causa E-7/00 [richiesta di un parere consultivo da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunale distrettuale di Reykjavik)]: Halla Helgadóttir contro Daníel Hjaltason e Iceland Insurance Company Ltd (Direttive in materia di assicurazione degli autoveicoli — Sistema standard di risarcimento — Risarcimento alle vittime) (Conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di procedura, solo i testi in inglese e islandese fanno fede)

GU C 237 del 23.8.2001, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

E2000J0007

Corte EFTA - Sentenza della Corte del 14 giugno 2001 nella causa E-7/00 [richiesta di un parere consultivo da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunale distrettuale di Reykjavik)]: Halla Helgadóttir contro Daníel Hjaltason e Iceland Insurance Company Ltd (Direttive in materia di assicurazione degli autoveicoli — Sistema standard di risarcimento — Risarcimento alle vittime) (Conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di procedura, solo i testi in inglese e islandese fanno fede)

Gazzetta ufficiale n. C 237 del 23/08/2001 pag. 0006 - 0006


Sentenza della Corte

del 14 giugno 2001

nella causa E-7/00 [richiesta di un parere consultivo da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunale distrettuale di Reykjavik)]: Halla Helgadóttir contro Daníel Hjaltason e Iceland Insurance Company Ltd

Direttive in materia di assicurazione degli autoveicoli - Sistema standard di risarcimento - Risarcimento alle vittime

(Conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di procedura, solo i testi in inglese e islandese fanno fede)

(2001/C 237/08)

Nella causa E-7/00: richiesta presentata alla Corte, ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, dal Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunale distrettuale di Reykjavik), di un parere consultivo nella causa pendente davanti a quest'ultimo tra Halla Helgadóttir e Daníel Hjaltason e Iceland Insurance Company Ltd, sull'interpretazione dell'accordo SEE, con riferimento, in particolare, ai seguenti provvedimenti legislativi menzionati all'allegato IX: il provvedimento di cui al punto 8 dell'allegato IX (direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità), il provvedimento di cui al punto 9 dell'allegato IX (seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli), il provvedimento di cui al punto 10 dell'allegato IX (terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli), la Corte, composta da: Thór Vilhjálmsson, presidente, Carl Baudenbacher e Per Tresselt (giudice relatore), giudici; e Gunnar Selvik, cancelliere, ha emesso parere consultivo il 14 giugno 2001, il cui dispositivo recita:

1) La determinazione dell'importo del risarcimento da versare alle vittime in base all'assicurazione per la responsabilità civile di un autoveicolo effettuata in conformità con la legislazione nazionale in materia di responsabilità civile, che prevede un risarcimento standard basato su un grado di pregiudizio non pecuniario (grado d'inabilità medica), a prescindere dal livello di invalidità permanente (grado d'inabilità lavorativa), nel caso di vittime che, al momento dell'incidente, fanno della propria capacità di guadagno un uso per cui traggono poco o nessun reddito dalla propria occupazione, è incompatibile con la normativa SEE, in particolare con la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, con la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e con la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

2) Le direttive sopra citate in materia di assicurazione degli autoveicoli non contengono alcuna disposizione specifica che richieda una soglia minima di risarcimento per le vittime che si trovano nella situazione descritta nella prima domanda.

3) Spetta alle parti contraenti decidere se, e in che misura, il risarcimento coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile debba essere adeguato con riferimento all'eventuale diritto della vittima a ricevere un risarcimento da altre fonti.

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