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Document 31997D0115
97/115/EC: Commission Decision of 24 January 1997 amending Decision 95/343/EC providing for the specimens of the health certificate for the importation from third countries of heat-treated milk, milk-based products and raw milk for human consumption intended to be accepted at a collection centre, standardization centre, treatment establishment or processing establishment (Text with EEA relevance)
97/115/CE: Decisione della Commissione del 24 gennaio 1997 che modifica la decisione 95/343/CE relativa ai modelli di certificato sanitario per le importazioni in provenienza da paesi ter. i, ai fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, di prodotti a base di latte e di latte crudo destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardi. . a. ione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasforma. ione (Testo rilevante ai fini del SEE)
97/115/CE: Decisione della Commissione del 24 gennaio 1997 che modifica la decisione 95/343/CE relativa ai modelli di certificato sanitario per le importazioni in provenienza da paesi ter. i, ai fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, di prodotti a base di latte e di latte crudo destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardi. . a. ione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasforma. ione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 42 del 13.2.1997, p. 16–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004
97/115/CE: Decisione della Commissione del 24 gennaio 1997 che modifica la decisione 95/343/CE relativa ai modelli di certificato sanitario per le importazioni in provenienza da paesi ter. i, ai fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, di prodotti a base di latte e di latte crudo destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardi. . a. ione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasforma. ione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 042 del 13/02/1997 pag. 0016 - 0027
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 1997 che modifica la decisione 95/343/CE relativa ai modelli di certificato sanitario per le importazioni in provenienza da paesi terzi, ai fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, di prodotti a base di latte e di latte crudo destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/115/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (2), considerando che la decisione 95/343/CE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 96/106/CE (4), stabilisce i modelli di certificato sanitario per le importazioni in provenienza da paesi terzi, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, di prodotti a base di latte e di latte crudo destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione; considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, primo trattino della direttiva 92/46/CEE prescrive che gli animali delle aziende di produzione siano sottoposti ad un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza dei requisiti di cui all'allegato A, capitolo I; considerando che la decisione 95/343/CE deve essere conseguentemente modificata; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli allegati A, B, C e D della decisione 95/343/CE sono sostituiti dagli allegati A, B, C e D della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10. (3) GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 52. (4) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 34. ALLEGATO A >INIZIO DI UN GRAFICO> CERTIFICATO SANITARIO relativo al latte crudo proveniente da paesi terzi, destinato all'immissione presso un centro di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione nella Comunità europea a fini di consumo umano Numero di riferimento: Paese esportatore ed eventualmente regione (1): Ministero(i) competente(i): Servizio(i) certificatore(i): I. Identificazione dei prodotti - Latte crudo di: (specie animale) - Numero di codice (eventuale): - Tipo di imballaggio: - Numero di colli o di imballaggi: - Peso netto: II. Provenienza dei prodotti Nome e numero di riconoscimento o di registrazione ufficiale dell'azienda di produzione/del centro di raccolta/del centro di standardizzazione (2) riconosciuto per l'esportazione verso la CE: III. Destinazione dei prodotti Il latte crudo è spedito da: (luogo di spedizione) a: (paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto (3): Numero del sigillo: Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario: (1) Qualora l'autorizzazione d'importazione nella Comunità sia limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato. (2) Cancellare la voce inutile. (3) Indicare il numero di registrazione o il numero di volo o il nome del mezzo di trasporto delle merci. Per i contenitori di merci sfuse, indicare il numero del contenitore. IV. Attestato zoosanitario Il veterinario ufficiale certifica che il latte crudo sopra indicato è stato ottenuto da animali: - controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali: - si trovavano in un paese o in una regione indenne da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi ed in cui la vaccinazione antiaftosa non è stata praticata da almeno 12 mesi; - provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina; e - sottoposti ad un controllo veterinario periodico per l'accertamento dell'osservanza dei requisiti zoosanitari di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 92/46/CEE. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 92/46/CEE. Fatto a , (luogo) il (data) (Firma del veterinario ufficiale) (1) Timbro (1) (Nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) V. Attestato di pubblica sanità - L'ispettore ufficiale certifica che il latte crudo sopra indicato: - non contiene, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, modificato; - non contiene, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, modificata; - non contiene, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze massime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93; - proviene da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II della direttiva 92/46/CEE; - è stato ottenuto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III della direttiva 92/46/CEE; - se del caso, è stato trasportato in cisterne identificate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE; - risponde alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV della direttiva 92/46/CEE; - se del caso, è stato raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV della direttiva 92/46/CEE. - Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93. Fatto a , (luogo) il (data) (Firma dell'ispettore ufficiale) (1) Timbro (1) (nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dai caratteri di stampa del certificato. >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO B >INIZIO DI UN GRAFICO> CERTIFICATO SANITARIO relativo al latte trattato termicamente, ai prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente o ai prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico e destinati al consumo umano, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano nella colonna B dell'allegato alla decisione 95/340/CE della Commissione Numero di riferimento: Paese esportatore ed eventualmente regione (1): Ministero(i) competente(i): Servizio(i) certificatore(i): I. Identificazione dei prodotti - Latte di: (specie animale) - Designazione del latte trattato termicamente/del prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/del prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico (2): - Numero di codice (eventuale): - Tipo di imballaggio: - Numero di colli o di imballaggi: - Peso netto: II. Provenienza dei prodotti Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) di trattamento e/o di trasformazione riconosciuto(i) per l'esportazione verso la CE: III. Destinazione dei prodotti Il latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico (2) è spedito da: (luogo di spedizione) a: (paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto (3): Numero del sigillo: Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario: (1) Qualora l'autorizzazione d'importazione nella Comunità sia limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato. (2) Cancellare la voce inutile. (3) Indicare il numero di registrazione o il numero di volo o il nome del mezzo di trasporto delle merci. Per i contenitori di merci sfuse, indicare il numero del contenitore. IV. Attestato zoosanitario Il veterinario ufficiale certifica che il latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico (1) sopra indicato è stato fabbricato con latte crudo ottenuto da animali: - controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali: - si trovavano in un paese o una regione indenne da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi ed in cui la vaccinazione antiaftosa non è stata praticata da almeno 12 mesi; - provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina; e - sottoposti ad un controllo veterinario periodico per l'accertamento dell'osservanza dei requisiti zoosanitari di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 92/46/CEE, salvo le esigenze di cui al paragrafo 1, punti a) i) e b) i). Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 92/46/CEE. Fatto a , (luogo) il (data) (Firma del veterinario ufficiale) (2) Timbro (2) (Nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) V. Attestato di pubblica sanità - Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che il latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico (1) sopra indicato: 1) è stato fabbricato con latte crudo: - non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, modificato; - non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, modificata; - non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze massime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93; - proveniente da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II della direttiva 92/46/CEE; - ottenuto, raccolto, refrigerato, imagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III della direttiva 92/46/CEE; - rispondente alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV della direttiva 92/46/CEE; - se del caso, raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV della direttiva 92/46/CEE; (1) Cancellare la voce inutile. (2) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dai caratteri di stampa del certificato. 2) proviene da stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione che offrono garanzie equivalenti a quelle prescritte nel capitolo II della direttiva 92/46/CEE e che figurano nell'elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità europea e sottoposti al controllo dell'autorità competente conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo VI della direttiva 92/46/CEE; 3) ha subito nel corso della fabbricazione un trattamento termico conforme alle prescrizioni di cui all'allegato C, capitolo I della direttiva 92/46/CEE; 4) risponde ai pertinenti criteri microbiologici di cui all'allegato C, capitolo II della direttiva 92/46/CEE; 5) è stato condizionato e imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo III della direttiva 92/46/CEE; 6) è stato immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo V della direttiva 92/46/CEE; 7) se del caso, è stato trasportato in cisterne identificate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE. - Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93. Fatto a , (luogo) il (data) (Firma dell'ispettore ufficiale) (1) Timbro (1) (Nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dei caratteri di stampa del certificato. >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO C >INIZIO DI UN GRAFICO> CERTIFICATO SANITARIO relativo al latte trattato termicamente, ai prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente o ai prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico e destinati al consumo umano, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano nella colonna C dell'allegato alla decisione 95/340/CE della Commissione Numero di riferimento: Paese esportatore ed eventualmente regione (1): Ministero(i) competente(i): Servizio(i) certificatore(i): I. Identificazione dei prodotti - Latte di: (specie animale) - Designazione del latte trattato termicamente/del prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/del prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico (2): - Numero di codice (eventuale): - Tipo di imballaggio: - Numero di colli o di imballaggi: - Peso netto: II. Provenienza dei prodotti Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) di trattamento e/o di trasformazione riconosciuto(i) per l'esportazione verso la CE: III. Destinazione dei prodotti Il latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico (2) è spedito da: (luogo di spedizione) a: (paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto (3): Numero del sigillo: Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario: (1) Qualora l'autorizzazione d'importazione nella Comunità sia limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato. (2) Cancellare la voce inutile. (3) Indicare il numero di registrazione o il numero di volo o il nome del mezzo di trasporto delle merci. Per i contenitori di merci sfuse, indicare il numero del contenitore. IV. Attestato zoosanitario Il veterinario ufficiale certifica che il latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico (1) sopra indicato è stato fabbricato con latte crudo ottenuto da animali: - controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina; e - sottoposti ad un controllo veterinario periodico per l'accertamento dell'osservanza dei requisiti zoosanitari di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 92/46/CEE, salvo le esigenze di cui al paragrafo 1, punti a) i) e b) i). Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 92/46/CEE. Fatto a , (luogo) il (data) (Firma del veterinario ufficiale) (2) Timbro (2) (Nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) V. Attestato di pubblica sanità - Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che il latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico (3), sopra indicato: 1) è stato fabbricato con latte crudo: - non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, modificato; - non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, modificata; - non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze masssime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93; - proveniente da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II della direttiva 92/46/CEE; - ottenuto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III della direttiva 92/46/CEE; - rispondente alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV della direttiva 92/46/CEE; - se del caso, raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV della direttiva 92/46/CEE; (1) Cancellare la voce inutile (2) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dai caratteri di stampa del certificato. (3) Cancellare la voce inutile 2) proviene da stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione che offrono garanzie equivalenti a quelle prescritte nel capitolo II della direttiva 92/46/CEE e che figurano nell'elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità europea e sottoposti al controllo dell'autorità competente conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo VI della direttiva 92/46/CEE; 3) è stato sottoposto, prima dell'introduzione nel territorio della Comunità: a) a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore Fc pari o superiore a 3, oppure b) un trattamento termico iniziale avente un effetto di riscaldamento per lo meno equivalente a quello ottenuto con un trattamento di pastorizzazione alla temperatura di almeno 72 °C per almeno 15 secondi e sufficiente a determinare una reazione negativa al test della fosfatasi, seguito da: i) un secondo trattamento termico del tipo pastorizzazione a temperatura elevata, UHT o sterilizzazione che determina una reazione negativa al test di perossidasi, oppure ii) in caso di latte in polvere o di prodotti in polvere a base di latte, un secondo trattamento termico avente un effetto per lo meno equivalente a quello ottenuto dal primo trattamento termico e sufficiente a determinare una reazione negativa al test di fosfatasi, seguito da un processo di essiccazione, oppure iii) un processo di acidificazione in virtù del quale il pH è stato abbassato e mantenuto per almeno un'ora ad un livello inferiore a 6; 4) risponde ai pertinenti criteri microbiologici di cui all'allegato C, capitolo II della direttiva 92/46/CEE; 5) è stato condizionato e imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo III della direttiva 92/46/CEE; 6) è stato immagazzinato e imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo V della direttiva 92/46/CEE; 7) se del caso, è stato trasportato in cisterne identificate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE. - Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93. Fatto a , (luogo) il (data) (Firma dell'ispettore ufficiale) (1) Timbro (1) (Nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dai caratteri di stampa del certificato. >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO D >INIZIO DI UN GRAFICO> CERTIFICATO SANITARIO relativo ai prodotti a base di latte crudo provenienti da paesi terzi e destinati al consumo umano Numero di riferimento: Paese esportatore ed eventualmente regione (1): Ministero(i) competente(i): Servizio(i) certificatore(i): I. Identificazione dei prodotti - Latte di: (specie animale) - Designazione del prodotto a base di latte crudo: - Numero di codice (eventuale): - Tipo di imballaggio: - Numero di colli o di imballaggi: - Peso netto: II. Provenienza dei prodotti Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) di trasformazione riconosciuto(i) per l'esportazione verso la CE: III. Destinazione dei prodotti Il prodotto a base di latte crudo è spedito: da: (luogo di spedizione) a: (paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto (2): Numero del sigillo: Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario: (1) Qualora l'autorizzazione d'importazione nella Comunità sia limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato. (2) Indicare il numero di registrazione o il numero di volo o il nome del mezzo di trasporto delle merci. Per i contenitori di merci sfuse, indicare il numero del contenitore. IV. Attestato zoosanitario Il veterinario ufficiale certifica che il prodotto a base di latte crudo sopra indicato è stato fabbricato con latte crudo ottenuto da animali: - controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali: - si trovano in un paese o una regione indenne da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi ed in cui la vaccinazione antiaftosa non è stata praticata da almeno 12 mesi; - provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina; e - sottoposti ad un controllo veterinario periodico per l'accertamento dell'osservanza dei requisiti zoosanitari di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 92/46/CEE. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 92/46/CEE. Fatto a , (luogo) il (data) (Firma del veterinario ufficiale) (1) Timbro (1) (Nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) V. Attestato di pubblica sanità - Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che il prodotto a base di latte crudo sopra indicato: 1) è stato fabbricato con latte crudo: - non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, modificato; - non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, modificato; - non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze masssime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93; - proveniente da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II della direttiva 92/46/CEE; - ottenuto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III della direttiva 92/46/CEE, - rispondente alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV paragrafo A, punto 3 della direttiva 92/46/CEE relativamente al latte vaccino, di cui al paragrafo B, punto 2 del medesimo allegato relativamente al latte di bufala e di cui al paragrafo C, punto 2 del medesimo allegato relativamente al latte di pecora e di capra; - se del caso, raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV della direttiva 92/46/CEE; 2) proviene da stabilimenti di trattamento che offrono garanzie equivalenti a quelle prescritte nel capitolo II della direttiva 92/46/CEE e che figurano nell'elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità europea e sottoposti al controllo dell'autorità competente conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo VI della direttiva 92/46/CEE; (1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dai caratteri di stampa del certificato. 3) non ha subito alcun trattamento termico nel corso del processo di fabbricazione a partire dal latte crudo; 4) risponde ai pertinenti criteri microbiologici di cui all'allegato C, capitolo II della direttiva 92/46/CEE; 5) è stato condizionato e imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo III della direttiva 92/46/CEE; 6) è stato immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo V della direttiva 92/46/CEE. - Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93. Fatto a , (luogo) il (data) (Firma dell'ispettore ufficiale) (1) Timbro (1) (Nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dai caratteri di stampa del certificato. >FINE DI UN GRAFICO>