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Document 31997D0115

97/115/CE: Decisione della Commissione del 24 gennaio 1997 che modifica la decisione 95/343/CE relativa ai modelli di certificato sanitario per le importazioni in provenienza da paesi ter. i, ai fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, di prodotti a base di latte e di latte crudo destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardi. . a. ione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasforma. ione (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 42 del 13.2.1997, p. 16–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/115/oj

31997D0115

97/115/CE: Decisione della Commissione del 24 gennaio 1997 che modifica la decisione 95/343/CE relativa ai modelli di certificato sanitario per le importazioni in provenienza da paesi ter. i, ai fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, di prodotti a base di latte e di latte crudo destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardi. . a. ione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasforma. ione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 13/02/1997 pag. 0016 - 0027


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 1997 che modifica la decisione 95/343/CE relativa ai modelli di certificato sanitario per le importazioni in provenienza da paesi terzi, ai fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, di prodotti a base di latte e di latte crudo destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/115/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (2),

considerando che la decisione 95/343/CE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 96/106/CE (4), stabilisce i modelli di certificato sanitario per le importazioni in provenienza da paesi terzi, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, di prodotti a base di latte e di latte crudo destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, primo trattino della direttiva 92/46/CEE prescrive che gli animali delle aziende di produzione siano sottoposti ad un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza dei requisiti di cui all'allegato A, capitolo I;

considerando che la decisione 95/343/CE deve essere conseguentemente modificata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati A, B, C e D della decisione 95/343/CE sono sostituiti dagli allegati A, B, C e D della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

(3) GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 52.

(4) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 34.

ALLEGATO A

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO

relativo al latte crudo proveniente da paesi terzi, destinato all'immissione presso un centro di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione nella Comunità europea a fini di consumo umano

Numero di riferimento:

Paese esportatore ed eventualmente regione (1):

Ministero(i) competente(i):

Servizio(i) certificatore(i):

I. Identificazione dei prodotti

- Latte crudo di: (specie animale)

- Numero di codice (eventuale):

- Tipo di imballaggio:

- Numero di colli o di imballaggi:

- Peso netto:

II. Provenienza dei prodotti

Nome e numero di riconoscimento o di registrazione ufficiale dell'azienda di produzione/del centro di raccolta/del centro di standardizzazione (2) riconosciuto per l'esportazione verso la CE:

III. Destinazione dei prodotti

Il latte crudo è spedito

da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3):

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

(1) Qualora l'autorizzazione d'importazione nella Comunità sia limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato.

(2) Cancellare la voce inutile.

(3) Indicare il numero di registrazione o il numero di volo o il nome del mezzo di trasporto delle merci. Per i contenitori di merci sfuse, indicare il numero del contenitore.

IV. Attestato zoosanitario

Il veterinario ufficiale certifica che il latte crudo sopra indicato è stato ottenuto da animali:

- controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali:

- si trovavano in un paese o in una regione indenne da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi ed in cui la vaccinazione antiaftosa non è stata praticata da almeno 12 mesi;

- provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina;

e

- sottoposti ad un controllo veterinario periodico per l'accertamento dell'osservanza dei requisiti zoosanitari di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 92/46/CEE.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 92/46/CEE.

Fatto a ,

(luogo)

il

(data)

(Firma del veterinario ufficiale) (1)

Timbro (1)

(Nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

V. Attestato di pubblica sanità

- L'ispettore ufficiale certifica che il latte crudo sopra indicato:

- non contiene, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, modificato;

- non contiene, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, modificata;

- non contiene, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze massime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93;

- proviene da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;

- è stato ottenuto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III della direttiva 92/46/CEE;

- se del caso, è stato trasportato in cisterne identificate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE;

- risponde alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV della direttiva 92/46/CEE;

- se del caso, è stato raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV della direttiva 92/46/CEE.

- Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93.

Fatto a ,

(luogo)

il

(data)

(Firma dell'ispettore ufficiale) (1)

Timbro (1)

(nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dai caratteri di stampa del certificato.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO B

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO

relativo al latte trattato termicamente, ai prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente o ai prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico e destinati al consumo umano, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano nella colonna B dell'allegato alla decisione 95/340/CE della Commissione

Numero di riferimento:

Paese esportatore ed eventualmente regione (1):

Ministero(i) competente(i):

Servizio(i) certificatore(i):

I. Identificazione dei prodotti

- Latte di: (specie animale)

- Designazione del latte trattato termicamente/del prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/del prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico (2):

- Numero di codice (eventuale):

- Tipo di imballaggio:

- Numero di colli o di imballaggi:

- Peso netto:

II. Provenienza dei prodotti

Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) di trattamento e/o di trasformazione riconosciuto(i) per l'esportazione verso la CE:

III. Destinazione dei prodotti

Il latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico (2) è spedito

da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3):

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

(1) Qualora l'autorizzazione d'importazione nella Comunità sia limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato.

(2) Cancellare la voce inutile.

(3) Indicare il numero di registrazione o il numero di volo o il nome del mezzo di trasporto delle merci. Per i contenitori di merci sfuse, indicare il numero del contenitore.

IV. Attestato zoosanitario

Il veterinario ufficiale certifica che il latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico (1) sopra indicato è stato fabbricato con latte crudo ottenuto da animali:

- controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali:

- si trovavano in un paese o una regione indenne da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi ed in cui la vaccinazione antiaftosa non è stata praticata da almeno 12 mesi;

- provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina;

e

- sottoposti ad un controllo veterinario periodico per l'accertamento dell'osservanza dei requisiti zoosanitari di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 92/46/CEE, salvo le esigenze di cui al paragrafo 1, punti a) i) e b) i).

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 92/46/CEE.

Fatto a ,

(luogo)

il

(data)

(Firma del veterinario ufficiale) (2)

Timbro (2)

(Nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

V. Attestato di pubblica sanità

- Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che il latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico (1) sopra indicato:

1) è stato fabbricato con latte crudo:

- non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, modificato;

- non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, modificata;

- non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze massime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93;

- proveniente da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;

- ottenuto, raccolto, refrigerato, imagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III della direttiva 92/46/CEE;

- rispondente alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV della direttiva 92/46/CEE;

- se del caso, raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV della direttiva 92/46/CEE;

(1) Cancellare la voce inutile.

(2) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dai caratteri di stampa del certificato.

2) proviene da stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione che offrono garanzie equivalenti a quelle prescritte nel capitolo II della direttiva 92/46/CEE e che figurano nell'elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità europea e sottoposti al controllo dell'autorità competente conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo VI della direttiva 92/46/CEE;

3) ha subito nel corso della fabbricazione un trattamento termico conforme alle prescrizioni di cui all'allegato C, capitolo I della direttiva 92/46/CEE;

4) risponde ai pertinenti criteri microbiologici di cui all'allegato C, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;

5) è stato condizionato e imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo III della direttiva 92/46/CEE;

6) è stato immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo V della direttiva 92/46/CEE;

7) se del caso, è stato trasportato in cisterne identificate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE.

- Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93.

Fatto a ,

(luogo)

il

(data)

(Firma dell'ispettore ufficiale) (1)

Timbro (1)

(Nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dei caratteri di stampa del certificato.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO C

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO

relativo al latte trattato termicamente, ai prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente o ai prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico e destinati al consumo umano, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano nella colonna C dell'allegato alla decisione 95/340/CE della Commissione

Numero di riferimento:

Paese esportatore ed eventualmente regione (1):

Ministero(i) competente(i):

Servizio(i) certificatore(i):

I. Identificazione dei prodotti

- Latte di: (specie animale)

- Designazione del latte trattato termicamente/del prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/del prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico (2):

- Numero di codice (eventuale):

- Tipo di imballaggio:

- Numero di colli o di imballaggi:

- Peso netto:

II. Provenienza dei prodotti

Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) di trattamento e/o di trasformazione riconosciuto(i) per l'esportazione verso la CE:

III. Destinazione dei prodotti

Il latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico (2) è spedito

da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3):

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

(1) Qualora l'autorizzazione d'importazione nella Comunità sia limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato.

(2) Cancellare la voce inutile.

(3) Indicare il numero di registrazione o il numero di volo o il nome del mezzo di trasporto delle merci. Per i contenitori di merci sfuse, indicare il numero del contenitore.

IV. Attestato zoosanitario

Il veterinario ufficiale certifica che il latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico (1) sopra indicato è stato fabbricato con latte crudo ottenuto da animali:

- controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina;

e

- sottoposti ad un controllo veterinario periodico per l'accertamento dell'osservanza dei requisiti zoosanitari di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 92/46/CEE, salvo le esigenze di cui al paragrafo 1, punti a) i) e b) i).

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 92/46/CEE.

Fatto a ,

(luogo)

il

(data)

(Firma del veterinario ufficiale) (2)

Timbro (2)

(Nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

V. Attestato di pubblica sanità

- Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che il latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico (3), sopra indicato:

1) è stato fabbricato con latte crudo:

- non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, modificato;

- non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, modificata;

- non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze masssime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93;

- proveniente da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;

- ottenuto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III della direttiva 92/46/CEE;

- rispondente alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV della direttiva 92/46/CEE;

- se del caso, raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV della direttiva 92/46/CEE;

(1) Cancellare la voce inutile

(2) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dai caratteri di stampa del certificato.

(3) Cancellare la voce inutile

2) proviene da stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione che offrono garanzie equivalenti a quelle prescritte nel capitolo II della direttiva 92/46/CEE e che figurano nell'elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità europea e sottoposti al controllo dell'autorità competente conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo VI della direttiva 92/46/CEE;

3) è stato sottoposto, prima dell'introduzione nel territorio della Comunità:

a) a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore Fc pari o superiore a 3,

oppure

b) un trattamento termico iniziale avente un effetto di riscaldamento per lo meno equivalente a quello ottenuto con un trattamento di pastorizzazione alla temperatura di almeno 72 °C per almeno 15 secondi e sufficiente a determinare una reazione negativa al test della fosfatasi, seguito da:

i) un secondo trattamento termico del tipo pastorizzazione a temperatura elevata, UHT o sterilizzazione che determina una reazione negativa al test di perossidasi,

oppure

ii) in caso di latte in polvere o di prodotti in polvere a base di latte, un secondo trattamento termico avente un effetto per lo meno equivalente a quello ottenuto dal primo trattamento termico e sufficiente a determinare una reazione negativa al test di fosfatasi, seguito da un processo di essiccazione,

oppure

iii) un processo di acidificazione in virtù del quale il pH è stato abbassato e mantenuto per almeno un'ora ad un livello inferiore a 6;

4) risponde ai pertinenti criteri microbiologici di cui all'allegato C, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;

5) è stato condizionato e imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo III della direttiva 92/46/CEE;

6) è stato immagazzinato e imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo V della direttiva 92/46/CEE;

7) se del caso, è stato trasportato in cisterne identificate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE.

- Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93.

Fatto a ,

(luogo)

il

(data)

(Firma dell'ispettore ufficiale) (1)

Timbro (1)

(Nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dai caratteri di stampa del certificato.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO D

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti a base di latte crudo provenienti da paesi terzi e destinati al consumo umano

Numero di riferimento:

Paese esportatore ed eventualmente regione (1):

Ministero(i) competente(i):

Servizio(i) certificatore(i):

I. Identificazione dei prodotti

- Latte di: (specie animale)

- Designazione del prodotto a base di latte crudo:

- Numero di codice (eventuale):

- Tipo di imballaggio:

- Numero di colli o di imballaggi:

- Peso netto:

II. Provenienza dei prodotti

Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) di trasformazione riconosciuto(i) per l'esportazione verso la CE:

III. Destinazione dei prodotti

Il prodotto a base di latte crudo è spedito:

da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (2):

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

(1) Qualora l'autorizzazione d'importazione nella Comunità sia limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato.

(2) Indicare il numero di registrazione o il numero di volo o il nome del mezzo di trasporto delle merci. Per i contenitori di merci sfuse, indicare il numero del contenitore.

IV. Attestato zoosanitario

Il veterinario ufficiale certifica che il prodotto a base di latte crudo sopra indicato è stato fabbricato con latte crudo ottenuto da animali:

- controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali:

- si trovano in un paese o una regione indenne da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi ed in cui la vaccinazione antiaftosa non è stata praticata da almeno 12 mesi;

- provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina;

e

- sottoposti ad un controllo veterinario periodico per l'accertamento dell'osservanza dei requisiti zoosanitari di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 92/46/CEE.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 92/46/CEE.

Fatto a ,

(luogo)

il

(data)

(Firma del veterinario ufficiale) (1)

Timbro (1)

(Nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

V. Attestato di pubblica sanità

- Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che il prodotto a base di latte crudo sopra indicato:

1) è stato fabbricato con latte crudo:

- non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, modificato;

- non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, modificato;

- non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze masssime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93;

- proveniente da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;

- ottenuto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III della direttiva 92/46/CEE,

- rispondente alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV paragrafo A, punto 3 della direttiva 92/46/CEE relativamente al latte vaccino, di cui al paragrafo B, punto 2 del medesimo allegato relativamente al latte di bufala e di cui al paragrafo C, punto 2 del medesimo allegato relativamente al latte di pecora e di capra;

- se del caso, raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV della direttiva 92/46/CEE;

2) proviene da stabilimenti di trattamento che offrono garanzie equivalenti a quelle prescritte nel capitolo II della direttiva 92/46/CEE e che figurano nell'elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità europea e sottoposti al controllo dell'autorità competente conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo VI della direttiva 92/46/CEE;

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dai caratteri di stampa del certificato.

3) non ha subito alcun trattamento termico nel corso del processo di fabbricazione a partire dal latte crudo;

4) risponde ai pertinenti criteri microbiologici di cui all'allegato C, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;

5) è stato condizionato e imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo III della direttiva 92/46/CEE;

6) è stato immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo V della direttiva 92/46/CEE.

- Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93.

Fatto a ,

(luogo)

il

(data)

(Firma dell'ispettore ufficiale) (1)

Timbro (1)

(Nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dai caratteri di stampa del certificato.

>FINE DI UN GRAFICO>

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