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Document 02002L0046-20240717

    Consolidated text: Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/46/2024-07-17

    02002L0046 — IT — 17.07.2024 — 011.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DIRETTIVA 2002/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 10 giugno 2002

    per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    DIRETTIVA 2006/37/CE DELLA COMMISSIONE  del 30 marzo 2006

      L 94

    32

    1.4.2006

    ►M2

    REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 22 ottobre 2008

      L 311

    1

    21.11.2008

    ►M3

    REGOLAMENTO (CE) N. 1170/2009 DELLA COMMISSIONE  del 30 novembre 2009

      L 314

    36

    1.12.2009

    ►M4

    REGOLAMENTO (UE) N. 1161/2011 DELLA COMMISSIONE  del 14 novembre 2011

      L 296

    29

    15.11.2011

    ►M5

    REGOLAMENTO (UE) N. 119/2014 DELLA COMMISSIONE  del 7 febbraio 2014

      L 39

    44

    8.2.2014

    ►M6

    REGOLAMENTO (UE) 2015/414 DELLA COMMISSIONE  del 12 marzo 2015

      L 68

    26

    13.3.2015

    ►M7

    REGOLAMENTO (UE) 2017/1203 DELLA COMMISSIONE  del 5 luglio 2017

      L 173

    9

    6.7.2017

    ►M8

    REGOLAMENTO (UE) 2021/418 DELLA COMMISSIONE  del 9 marzo 2021

      L 83

    1

    10.3.2021

    ►M9

    REGOLAMENTO (UE) 2024/248 DELLA COMMISSIONE  del 16 gennaio 2024

      L 248

    1

    17.1.2024

    ►M10

    REGOLAMENTO (UE) 2024/1821 DELLA COMMISSIONE  del 25 giugno 2024

      L 1821

    1

    27.6.2024




    ▼B

    DIRETTIVA 2002/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 10 giugno 2002

    per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    1.  
    La presente direttiva si applica agli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali. Tali prodotti sono forniti al consumatore solo preconfezionati.
    2.  
    Esulano dal campo di applicazione della presente direttiva i medicinali definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( 1 ).

    Articolo 2

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    a) 

    «integratori alimentari»: i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari;

    b) 

    «sostanze nutritive» o «nutrienti»: le seguenti sostanze:

    i) 

    le vitamine;

    ii) 

    i minerali.

    Articolo 3

    Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi al disposto della presente direttiva.

    Articolo 4

    1.  
    Per quanto riguarda le vitamine e i minerali, fatto salvo il paragrafo 6, soltanto quelli elencati nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II possono essere usati nella fabbricazione di integratori alimentari.

    ▼M2

    2.  
    I requisiti di purezza per le sostanze elencate nell’allegato II della presente direttiva sono adottati dalla Commissione, tranne quando si applicano ai sensi del paragrafo 3. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.

    ▼B

    3.  
    Per quanto riguarda le sostanze elencate nell'allegato II si applicano i requisiti di purezza prescritti dalla normativa comunitaria per l'utilizzo di tali sostanze nella fabbricazione di prodotti alimentari a fini diversi da quelli contemplati dalla presente direttiva.
    4.  
    Per quanto riguarda le sostanze elencate nell'allegato II per le quali la normativa comunitaria non prescrive requisiti di purezza si applicano, fino all'adozione di tali specifiche, i requisiti di purezza generalmente accettabili raccomandati da organismi internazionali e possono essere mantenute norme nazionali che stabiliscono requisiti di purezza più severi.

    ▼M2

    5.  
    Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo cui all’articolo 13, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 13, paragrafo 4, per togliere una vitamina o un minerale dall’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    ▼B

    6.  

    In deroga al paragrafo 1 e fino al 31 dicembre 2009, gli Stati membri possono consentire l'uso nel loro territorio di vitamine e di minerali non elencati nell'allegato I o nelle forme non elencate nell'allegato II purché:

    a) 

    la sostanza in questione sia utilizzata in uno o più integratori alimentari commercializzati nella Comunità alla data di entrata in vigore della presente direttiva;

    b) 

    l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non abbia espresso parere negativo per quanto riguarda l'uso di tale sostanza o il suo uso in quella forma nella fabbricazione di integratori alimentari sulla base di un fascicolo a sostegno dell'uso della sostanza in questione che lo Stato membro deve sottoporre alla Commissione entro il 12 luglio 2005.

    7.  
    Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri, conformemente alle norme del trattato, possono continuare ad applicare le restrizioni o i divieti nazionali in vigore per quanto riguarda gli scambi di integratori alimentari contenenti le vitamine o i minerali non elencati nell'allegato I o nelle forme non elencate nell'allegato II.
    8.  
    Entro il 12 luglio 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'opportunità di stabilire norme specifiche e, se del caso, elaborare elenchi positivi sulle categorie di sostanze nutritive o di sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico e diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, corredati delle eventuali proposte di modifica della presente direttiva che la Commissione ritenesse necessarie.

    Articolo 5

    1.  

    I livelli quantitativi massimi di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari per ogni dose giornaliera raccomandata dal fabbricante sono stabiliti tenendo conto di quanto segue:

    a) 

    i livelli tollerabili di vitamine e minerali risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti, tenendo conto, se del caso, dei livelli variabili di sensibilità dei diversi gruppi di consumatori;

    b) 

    l'apporto di vitamine e minerali da altre fonti alimentari.

    2.  
    All'atto della fissazione dei livelli quantitativi massimi di cui al paragrafo 1, si tiene debitamente conto anche dei valori di riferimento di vitamine e minerali per la popolazione.
    3.  
    Per garantire che gli integratori alimentari contengano quantità sufficienti di vitamine e minerali, è opportunamente fissato un livello quantitativo minimo per dose giornaliera raccomandata dal fabbricante.

    ▼M2

    4.  
    I livelli quantitativi massimi e minimi di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono fissati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.

    ▼B

    Articolo 6

    1.  
    Per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE i prodotti oggetto della presente direttiva sono commercializzati con la denominazione «integratore alimentare».
    2.  
    L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità del prodotto non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.
    3.  

    Fermo restando il disposto della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori:

    a) 

    il nome delle categorie di sostanze nutritive o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una indicazione relativa alla natura di tali sostanze;

    b) 

    la dose di prodotto raccomandata per l'assunzione giornaliera;

    c) 

    un'avvertenza a non eccedere le dosi giornaliere raccomandate;

    d) 

    l'indicazione che gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata;

    e) 

    l'indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori della portata dei bambini piccoli.

    Articolo 7

    Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare sostanze nutritive in quantità sufficienti in generale.

    Le modalità di attuazione del presente articolo possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

    Articolo 8

    1.  
    La quantità delle sostanze nutritive o delle sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico contenuta nel prodotto è espressa numericamente sull'etichetta. Le unità di misura da utilizzare per le vitamine e i minerali sono specificate nell'allegato I.

    Le modalità di attuazione del presente paragrafo possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

    2.  
    Le quantità delle sostanze nutritive o altre sostanze dichiarate si riferiscono alla dose giornaliera di prodotto raccomandata dal fabbricante quale figura nell'etichetta.
    3.  
    I dati sulle vitamine e sui minerali sono anche, se del caso, espressi in percentuale dei valori di riferimento che figurano nell'allegato della direttiva 90/496/CEE.

    Articolo 9

    1.  
    I valori da riportare ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, sono i valori riscontrati dal fabbricante nell'analisi della composizione media.

    Le ulteriori disposizioni di attuazione del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda le eventuali discrepanze fra i valori dichiarati e quelli riscontrati nel corso di verifiche ufficiali, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

    2.  
    La percentuale rispetto ai valori di riferimento per le vitamine e i minerali di cui all'articolo 8, paragrafo 3, può essere fornita sotto forma di grafico.

    Le modalità di attuazione del presente paragrafo possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

    Articolo 10

    Per agevolare un controllo efficace degli integratori alimentari, gli Stati membri possono prescrivere che il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato nel loro territorio informi l'autorità competente in merito a tale commercializzazione, trasmettendo un campione dell'etichetta del prodotto stesso.

    Articolo 11

    1.  
    Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 7, gli Stati membri si astengono dal vietare o dall'introdurre restrizioni, per ragioni connesse a composizione, specifiche di fabbricazione, presentazione o etichettatura, agli scambi di prodotti di cui all'articolo 1 che siano conformi alla presente direttiva e, se del caso, alle disposizioni comunitarie di esecuzione della stessa.
    2.  
    Ferme restando le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 28 e 30, il paragrafo 1 lascia impregiudicate le normative nazionali applicabili in assenza di disposizioni comunitarie di esecuzione della presente direttiva.

    Articolo 12

    1.  
    Se uno Stato membro, in base a nuovi dati o ad un riesame di dati preesistenti effettuato successivamente all'adozione della presente direttiva o di disposizioni comunitarie di esecuzione della stessa, constata con motivazione circostanziata che un prodotto di cui all'articolo 1, pur ottemperando a dette disposizioni, presenta un pericolo per la salute umana, può in via provvisoria sospendere o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la decisione.
    2.  
    La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, quindi emette tempestivamente un parere e prende i provvedimenti del caso.

    ▼M2

    3.  
    La Commissione adotta adeguamenti della presente direttiva o delle misure di esecuzione per porre rimedio alla situazione di cui al paragrafo 1 e garantire la protezione della salute umana. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 13, paragrafo 4, ai fini dell’adozione di tali adeguamenti. In tal caso lo Stato membro che abbia adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all’adozione degli adeguamenti.

    Articolo 13

    1.  
    La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
    2.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
    4.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    ▼B

    Articolo 14

    Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

    Articolo 15

    Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Dette disposizioni sono applicate in modo da:

    a) 

    autorizzare il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi a decorrere dal 1o agosto 2003;

    b) 

    vietare il commercio di prodotti non conformi alla presente direttiva al più tardi a decorrere dal 1o agosto 2005.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 16

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 17

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    ▼M3




    ALLEGATO I

    Vitamine e minerali consentiti nella fabbricazione di integratori alimentari

    1.    Vitamine

    Vitamina A (μg RE)

    Vitamina D (μg)

    Vitamina E (mg α-TE)

    Vitamina K (μg)

    Vitamina B1 (mg)

    Vitamina B2 (mg)

    Niacina (mg NE)

    Acido pantotenico (mg)

    Vitamina B6 (mg)

    Acido folico (μg) ( 3 )

    Vitamina B12 (μg)

    Biotina (μg)

    Vitamina C (mg)

    2.    Minerali

    Calcio (mg)

    Magnesio (mg)

    Ferro (mg)

    ▼M8

    Rame (mg)

    ▼M3

    Iodio (μg)

    Zinco (mg)

    Manganese (mg)

    Sodio (mg)

    Potassio (mg)

    Selenio (μg)

    Cromo (μg)

    Molibdeno (μg)

    Fluoruro (mg)

    Cloruro (mg)

    Fosforo (mg)

    Boro (mg)

    Silicio (mg)




    ALLEGATO II

    Sostanze vitaminiche e minerali consentiti per la fabbricazione di integratori alimentari

    A.    Vitamine

    1.   VITAMINA A

    a) Retinolo

    b) Acetato di retinile

    c) Palmitato di retinile

    d) Beta-carotene

    2.   VITAMINA D

    a) Colecalciferolo

    b) Ergocalciferolo

    3.   VITAMINA E

    a) D-alfa-tocoferolo

    b) DL-alfa-tocoferolo

    c) Acetato di D-alfa-tocoferile

    d) Acetato di DL-alfa-tocoferile

    e) Succinato acido di D-alfa-tocoferile

    f) Tocoferoli misti ( 4 )

    g) Tocotrienolo tocoferolo ( 5 )

    4.   VITAMINA K

    a) Fillochinone (fitomenadione)

    b) Menachinone ( 6 )

    5.   VITAMINA B1

    a) Cloridrato di tiamina

    b) Mononitrato di tiamina

    c) Tiamina monofosfato cloruro

    d) Tiamina pirofosfato cloruro

    6.   VITAMINA B2

    a) Riboflavina

    b) Riboflavina 5′-fosfato, sodio

    7.   NIACINA

    a) Acido nicotinico

    b) Nicotinamide

    c) Esanicotinato di inositolo (esaniacinato di inositolo)

    ▼M8

    d) Nicotinamide riboside cloruro

    ▼M3

    8.   ACIDO PANTOTENICO

    a) D-pantotenato, calcio

    b) D-pantotenato, sodio

    c) Dexpantenolo

    d) Pantetina

    9.   VITAMINA B6

    a) Cloridrato di piridossina

    b) Piridossina-5′-fosfato

    c) Piridossale -5′-fosfato

    10.   FOLATO

    a) Acido pteroil-monoglutammico

    b) L-metilfolato di calcio

    ▼M6

    c) acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina

    ▼M3

    11.   VITAMINA B12

    a) Cianocobalamina

    b) Idrossocobalamina

    c) 5′-deossiadenosilcobalamina

    d) Metilcobalamina

    12.   BIOTINA

    a) D-biotina

    13.   VITAMINA C

    a) Acido L-ascorbico

    b) L-ascorbato di sodio

    c) L-ascorbato di calcio ( 7 )

    d) L-ascorbato di potassio

    e) 6-palmitato di L-ascorbile

    f) L-ascorbato di magnesio

    g) L-ascorbato di zinco

    B.    Minerali

    Acetato di calcio

    L-ascorbato di calcio

    Bisglicinato di calcio

    Carbonato di calcio

    Cloruro di calcio

    Citrato-malato di calcio

    Sali di calcio dell’acido citrico

    Gluconato di calcio

    Glicerofosfato di calcio

    Lattato di calcio

    Piruvato di calcio

    Sali di calcio dell’acido ortofosforico

    Succinato di calcio

    Idrossido di calcio

    Calcio L-lisinato

    Malato di calcio

    Ossido di calcio

    Calcio L-pidolato

    L-treonato di calcio

    Solfato di calcio

    ▼M7

    Oligosaccaridi di fosforil e calcio

    ▼M3

    Acetato di magnesio

    L-ascorbato di magnesio

    Bisglicinato di magnesio

    Carbonato di magnesio

    Cloruro di magnesio

    ▼M8

    Citrato-malato di magnesio

    ▼M3

    Sali di magnesio dell’acido citrico

    Gluconato di magnesio

    Glicerofosfato di magnesio

    Sali di magnesio dell’acido ortofosforico

    Lattato di magnesio

    Magnesio L-lisinato

    Idrossido di magnesio

    Magnesio malato

    Ossido di magnesio

    L-pidolato di magnesio

    Citrato di potassio e magnesio

    Magnesio piruvato

    Magnesio succinato

    Solfato di magnesio

    Magnesio taurato

    Magnesio acetil taurato

    Carbonato ferroso

    Citrato ferroso

    Citrato ferrico di ammonio

    Gluconato ferroso

    Fumarato ferroso

    Difosfato ferrico di sodio

    Lattato ferroso

    Solfato ferroso

    Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)

    Saccarato ferrico

    Ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno)

    Bisglicinato ferroso

    L-pidolato ferroso

    Fosfato ferroso

    ▼M4

    Fosfato di ammonio ferroso

    Sodio ferrico EDTA

    ▼M9

    Idrossido di ferro adipato tartrato (nano) ( 8 )

    ▼M10

    Caseinato di ferro del latte ( 9 )

    ▼M3

    Ferro (II) taurato

    Carbonato di rame

    Citrato di rame

    Gluconato di rame

    Solfato di rame

    Rame L-aspartato

    Rame bisglicinato

    Complesso rame-lisina

    Ossido di rame (II)

    Ioduro di sodio

    Iodato di sodio

    Ioduro di potassio

    Iodato di potassio

    Acetato di zinco

    L-ascorbato di zinco

    L-aspartato di zinco

    Bisglicinato di zinco

    Cloruro di zinco

    Citrato di zinco

    Gluconato di zinco

    Lattato di zinco

    Zinco L-lisinato

    Zinco malato

    Zinco mono-L-metionina solfato

    Ossido di zinco

    Carbonato di zinco

    Zinco L-pidolato

    Picolinato di zinco

    Solfato di zinco

    Ascorbato di manganese

    L-aspartato di manganese

    Bisglicinato di manganese

    Carbonato di manganese

    Cloruro di manganese

    Citrato di manganese

    Gluconato di manganese

    Glicerofosfato di manganese

    Pidolato di manganese

    Solfato di manganese

    Bicarbonato di sodio

    Carbonato di sodio

    Cloruro di sodio

    Citrato di sodio

    Gluconato di sodio

    Lattato di sodio

    Idrossido di sodio

    Sali di sodio dell’acido ortofosforico

    ▼M4

    Solfato di sodio

    Solfato di potassio

    ▼M3

    Bicarbonato di potassio

    Carbonato di potassio

    Cloruro di potassio

    Citrato di potassio

    Gluconato di potassio

    Glicerofosfato di potassio

    Lattato di potassio

    Idrossido di potassio

    Potassio L-pidolato

    Potassio malato

    Sali di potassio dell’acido ortofosforico

    L-selenometionina

    Lievito arricchito in selenio ( 10 )

    Acido selenioso

    Selenato di sodio

    Idrogenoselenito di sodio

    Selenito di sodio

    Cloruro di cromo (III)

    ▼M5

    Lievito arricchito di cromo ( 11 )

    ▼M3

    Cromo (III) lattato triidrato

    Nitrato di cromo

    Picolinato di cromo

    Solfato di cromo (III)

    Molibdato di ammonio [molibdeno (VI)]

    Molibdato di potassio [molibdeno (VI)]

    Molibdato di sodio [molibdeno (VI)]

    Fluoruro di calcio

    Fluoruro di potassio

    Fluoruro di sodio

    Monofluorofosfato di sodio

    Acido borico

    Borato di sodio

    Acido ortosilicico stabilizzato con colina

    Biossido di silicio

    Acido silicico ( 12 )

    ▼M7

    Silicio organico (monometilsilanetriolo)



    ( 1 )  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

    ( 2 )  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

    ( 3 ) Acido folico è il termine incluso, ai fini dell’etichettatura nutrizionale, nell’allegato I della direttiva 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni; esso copre tutte le forme di folati.

    ( 4 ) Alfa-tocoferolo < 20 %, beta-tocoferolo < 10 %, gamma-tocoferolo 50-70 % e delta-tocoferolo 10-30 %

    ( 5 ) Livelli tipici dei singoli tocoferoli e tocotrienoli:

    — 
    115 mg/g alfa-tocoferolo (minimo 101 mg/g),
    — 
    5 mg/g beta-tocoferolo (minimo < 1 mg/g),
    — 
    45 mg/g gamma-tocoferolo (minimo 25 mg/g),
    — 
    12 mg/g delta-tocoferolo (minimo 3 mg/g),
    — 
    67 mg/g alfa-tocotrienolo (minimo 30 mg/g),
    — 
    < 1 mg/g beta-tocotrienolo (minimo < 1 mg/g),
    — 
    82 mg/g gamma-tocotrienolo (minimo 45 mg/g),
    — 
    5 mg/g delta-tocotrienolo (minimo < 1 mg/g).

    ( 6 ) Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6.

    ( 7 ) Può contenere fino al 2 % di treonato.

    ( 8 ) Quale figura nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito con Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

    ( 9 ) Quale figura nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

    ( 10 ) Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma disidratata commercializzata, non più di 2,5 mg di selenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometionina (tra il 60 % e l’85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il tenore di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non supera il 10 %. I livelli di selenio inorganico non superano normalmente l’1 % del tenore complessivo di selenio estratto.

    ( 11 ) Lieviti arricchiti di cromo ottenuti da cultura di Saccharomyces cerevisiae in presenza di cloruro di cromo(III) come fonte di cromo e contenenti, nella forma disidratata commercializzata, 230 - 300 mg di cromo/kg. Il tenore di cromo(VI) non supera lo 0,2 % del cromo totale.

    ( 12 ) Sotto forma di gel.

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