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Document 22011D0702

2011/702/: Decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall’articolo 14 dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 30 settembre 2011 , che sostituisce il relativo allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)

GU L 277 del 22.10.2011, p. 20–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/702/oj

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/20


DECISIONE N. 2/2011 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA ISTITUITO DALL’ARTICOLO 14 DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL’ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

del 30 settembre 2011

che sostituisce il relativo allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)

(2011/702/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («l’accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,

visto il protocollo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera (3) e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell’Unione europea (UE) che sono stati adottati dal 2004, in particolare della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (4).

(3)

L’allegato III dovrebbe essere adattato per tener conto dell’adesione all’UE della Repubblica di Bulgaria e della Romania in data 1o gennaio 2007.

(4)

Pertanto, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno consolidare l’allegato III dell’accordo e sostituirlo con un nuovo allegato.

(5)

Conformemente alla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (5), e alla direttiva 2005/36/CE, la Svizzera dovrà prevedere una qualifica professionale unica e un titolo professionale unico per i medici generici che saranno gli stessi per tutti i medici generici già esercitanti e futuri.

(6)

Al fine di garantire l’efficace applicazione della direttiva 2005/36/CE tra le parti contraenti, la Commissione continuerà a cooperare strettamente con la Svizzera e, in particolare, continuerà ad assicurare che gli esperti svizzeri siano adeguatamente consultati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Svizzera applica senza restrizione i diritti acquisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE alle condizioni stabilite nella presente decisione e nell’allegato.

Articolo 3

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data della notifica da parte della Svizzera dell’espletamento delle sue procedure interne per l’attuazione della presente decisione.

Essa è applicata, a titolo provvisorio, a decorrere dal primo giorno del secondo mese dopo la sua adozione, ad eccezione del Titolo II della direttiva 2005/36/CE che è applicato a partire dalla data dell’entrata in vigore della presente decisione.

Qualora la notifica di cui al primo comma non venga effettuata entro 24 mesi dall’adozione della presente decisione, la presente decisione decade.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(2)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 53.

(3)  GU L 352 del 27.11.2004, pag. 129.

(4)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(5)  GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

(Diplomi, certificati e altri titoli)

1.

Le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti giuridici e le comunicazioni dell’Unione europea (UE) a cui si fa riferimento nella sezione A del presente allegato, conformemente all’ambito di applicazione dell’accordo.

2.

Ove non diversamente specificato, il termine «Stato(i) membro(i)» figurante negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti giuridici dell’UE, alla Svizzera.

3.

Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti contraenti tengono conto degli atti giuridici dell’UE ai quali è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.

SEZIONE A:   ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO

1a.

32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22),

modificata da:

direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),

regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3),

regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 10),

regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 11),

regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4),

notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 332 del 30.12.2006, pag. 35),

notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 148 del 24.6.2006, pag. 34),

notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 3 del 6.1.2006, pag. 12),

comunicazione della Commissione — Notifica di denominazioni di specializzazioni odontoiatriche (GU C 165 del 19.7.2007, pag. 18),

comunicazione della Commissione — Notifica di denominazioni di medici specialisti e medici generici (GU C 165 del 19.7.2007, pag. 13),

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione di medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista specialista, ostetrica e architetto (GU C 137 del 4.6.2008, pag. 8),

comunicazione— Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 322 del 17.12.2008, pag. 3).

comunicazione della Commissione — Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, elencati all’allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 111 del 15.5.2009, pag. 1),

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 114 del 19.5.2009, pag. 1),

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 279 del 19.11.2009, pag. 1),

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 129 del 19.5.2010, pag. 3),

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 337 del 14.12.2010, pag. 10),

rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 271 del 16.10.2007, pag. 18),

rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 28).

b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 2005/36/CE è così adattata:

1.

le procedure di cui ai seguenti articoli della direttiva non si applicano tra le parti contraenti:

articolo 3, paragrafo 2, terzo comma — procedura per l’aggiornamento dell’allegato I della direttiva,

articolo 11, lettera c), punto ii), ultima frase — procedura per l’aggiornamento dell’allegato II della direttiva,

articolo 13, paragrafo 2, terzo comma — procedura per l’aggiornamento dell’allegato III della direttiva,

articolo 14, paragrafo 2, secondo e terzo comma — procedura applicabile in caso di deroga dal diritto del migrante di scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio d’adattamento,

articolo 15, paragrafi 2 e 5 — procedura di adozione o di revoca di piattaforme comuni,

articolo 20 — procedura di modifica dell’allegato IV della direttiva,

articolo 21, paragrafo 6, secondo comma — procedura di aggiornamento delle conoscenze e delle competenze,

articolo 21, paragrafo 7 — procedura di modifica dell’allegato V della direttiva,

articolo 25, paragrafo 5 — procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per i medici specialisti,

articolo 26, secondo comma — procedura per l’introduzione di nuove specializzazioni mediche,

articolo 31, paragrafo 2, secondo comma — procedura per l’aggiornamento della formazione di infermieri responsabili dell’assistenza generale,

articolo 34, paragrafo 2, secondo comma — procedura per l’aggiornamento della formazione dei dentisti,

articolo 35, paragrafo 2, terzo comma — procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per dentisti specialisti,

articolo 38, paragrafo 1, secondo comma — procedura per l’aggiornamento della formazione dei veterinari,

articolo 40, paragrafo 1, terzo comma — procedura per l’aggiornamento della formazione delle ostetriche,

articolo 44, paragrafo 2, secondo comma — procedura per l’aggiornamento della formazione dei farmacisti,

articolo 46, paragrafo 2 — procedura per l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze degli architetti,

Articolo 61 — clausola di deroga

2.

L’articolo 56, paragrafi 3 e 4, è attuato come segue:

La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.

3.

L’articolo 57, secondo comma, è attuato come segue:

Il coordinatore designato dalla Svizzera informa la Commissione ed invia una copia al Comitato misto.

4.

L’articolo 63 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, della normativa adottata sulla base degli atti giuridici e delle comunicazioni di cui al punto 1a. Gli articoli 58 e 64 non si applicano.

c.

All’allegato II, punto 1, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«in Svizzera:

Opticien diplômé, diplomierter Augenoptiker, ottico diplomato

Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno 9 anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, di cui due possono essere dedicati a seguire un corso di insegnamento privato a tempo pieno, con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma è autorizzato ad adattare lenti a contatto o a svolgere esami della vista, sia a titolo di lavoro autonomo che di lavoro dipendente.

Audioprothésiste avec brevet fédéral, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprotesista con attestato professionale federale

Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, almeno tre anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da tre anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.

Bottier-orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister, calzolaio ortopedico diplomato

Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.

Technicien dentiste, maître, diplomierter Zahntechnikermeister, odontotecnico, maestro

Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.

Orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädist, ortopedista diplomato

Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.»

d.

All’allegato II, punto 4, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«in Svizzera:

Guide de montagne avec brevet fédéral, Bergführer mit eidg. Fachausweis, guida alpina con attestato professionale federale

Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 13 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di formazione professionale sotto la supervisione di personale qualificato, comprensiva di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione a titolo indipendente.

Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale

Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, oppure un’esperienza professionale di quattro anni, seguiti da due anni di corsi di studio e di esperienza a titolo di apprendistato e da un esame professionale finale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione a titolo indipendente.»

e.

Nell’allegato V, punto 5.1.1, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

Svizzera

Eidgenössisches Arztdiplom

Diplôme fédéral de médecin

Diploma federale di medico

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

 

1o giugno 2002»

f.

Nell’allegato V, punto 5.1.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

Svizzera

Diplom als Facharzt

Diplôme de médecin spécialiste

Diploma di medico specialista

Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses

Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri

1o giugno 2002»

g.

Nell’allegato V, punto 5.1.3, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese

Denominazione

Anestesia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Anästhesiologie

Anesthésiologie

Anestesiologia


Paese

Denominazione

Chirurgia generale

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Chirurgie

Chirurgie

Chirurgia


Paese

Denominazione

Neurochirurgia

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgia


Paese

Denominazione

Ostetricia e ginecologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Gynäkologie und Geburtshilfe

Gynécologie et obstétrique

Ginecologia e ostetricia


Paese

Denominazione

Medicina interna

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Innere Medizin

Médecine interne

Medicina interna


Paese

Denominazione

Oftalmologia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Oftalmologia


Paese

Denominazione

Otorinolaringoiatria

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Oto-Rhino-Laryngologie

Oto-rhino-laryngologie

Otorinolaringoiatria


Paese

Denominazione

Pediatria

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Kinder- und Jugendmedizin

Pédiatrie

Pediatria


Paese

Denominazione

Malattie dell’apparato respiratorio

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Pneumologie

Pneumologie

Pneumologia


Paese

Denominazione

Urologia

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Urologie

Urologie

Urologia


Paese

Denominazione

Ortopedia

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur

Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio


Paese

Denominazione

Anatomia patologica

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Pathologie

Pathologie

Patologia


Paese

Denominazione

Neurologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Neurologie

Neurologie

Neurologia


Paese

Denominazione

Psichiatria

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Psychiatrie und Psychotherapie

Psychiatrie et psychothérapie

Psichiatria e psicoterapia


Paese

Denominazione

Radiologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Radiologie

Radiologie

Radiologia


Paese

Denominazione

Radioterapia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Radio-Onkologie/Strahlentherapie

Radio-oncologie/radiothérapie

Radio-oncologia/radioterapia


Paese

Denominazione

Chirurgia plastica

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica


Paese

Denominazione

Chirurgia toracica

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

Chirurgia del cuore e dei vasi toracici


Paese

Denominazione

Chirurgia pediatrica

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Kinderchirurgie

Chirurgie pédiatrique

Chirurgia pediatrica


Paese

Denominazione

Cardiologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Kardiologie

Cardiologie

Cardiologia


Paese

Denominazione

Gastroenterologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Gastroenterologie

Gastroentérologie

Gastroenterologia


Paese

Denominazione

Reumatologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Rheumatologie

Rhumatologie

Reumatologia


Paese

Denominazione

Ematologia generale

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Hämatologie

Hématologie

Ematologia


Paese

Denominazione

Endocrinologia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Endokrinologie-Diabetologie

Endocrinologie-diabétologie

Endocrinologia-diabetologia


Paese

Denominazione

Fisioterapia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Physikalische Medizin und Rehabilitation

Médecine physique et réadaptation

Medicina fisica e riabilitazione


Paese

Denominazione

Dermatologia e venerologia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Dermatologie und Venerologie

Dermatologie et vénéréologie

Dermatologia e venereologia


Paese

Denominazione

Medicina tropicale

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Tropen- und Reisemedizin

Médecine tropicale et médecine des voyages

Medicina tropicale e medicina di viaggio


Paese

Denominazione

Psichiatria infantile

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Kinder - und Jugendpsychiatrie und — psychotherapie

Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza


Paese

Denominazione

Malattie renali

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Nephrologie

Néphrologie

Nefrologia


Paese

Denominazione

Malattie infettive

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Infektiologie

Infectiologie

Malattie infettive


Paese

Denominazione

Igiene e medicina preventiva

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Prävention und Gesundheitswesen

Prévention et santé publique

Prevenzione e salute pubblica


Paese

Denominazione

Farmacologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

Pharmacologie et toxicologie cliniques

Farmacologia e tossicologia cliniche


Paese

Denominazione

Medicina del lavoro

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Arbeitsmedizin

Médecine du travail

Medicina del lavoro


Paese

Denominazione

Allergologia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Allergologie und klinische Immunologie

Allergologie et immunologie clinique

Allergologia e immunologia clinica


Paese

Denominazione

Medicina nucleare

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Nuklearmedizin

Médecine nucléaire

Medicina nucleare


Paese

Denominazione

Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale

(formazione di base di medico e di dentista)

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Chirurgie orale et maxillo-faciale

Chirurgia oro-maxillo-facciale»

h.

Nell’allegato V, punto 5.1.4, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese

Titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin

Diplôme de médecin praticien

Diploma di medico generico

Médecin praticien

Praktischer Arzt

Medico generico

1o giugno 2002»

i.

Nell’allegato V, punto 5.2.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

1.

Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann

Infirmière diplômée et infirmier diplômé

Infermiera diplomata e infermiere diplomato

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

1o giugno 2002

 

2.

Bachelor of Science in cure infermieristiche

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’ État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

30 settembre 2011»

j.

Nell’allegato V, punto 5.3.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

Eidgenössisches Zahnarztdiplom

Diplôme fédéral de médecin-dentiste

Diploma federale di medico-dentista

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

 

Zahnarzt

Médecin-dentiste

Medico-dentista

1o giugno 2002»

k.

Nell’allegato V, punto 5.3.3, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Ortodonzia

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

Svizzera

Diplom für Kieferorthopädie

Diplôme fédéral d’orthodontiste

Diploma di ortodontista

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie

Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

1o giugno 2002


Chirurgia odontostomatologica

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

Svizzera

Diplom für Oralchirurgie

Diplôme fédéral de chirurgie orale

Diploma di chirurgia orale

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie

Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

30 aprile 2004»

l.

Nell’allegato V, punto 5.4.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

Svizzera

Eidgenössisches Tierarztdiplom

Diplôme fédéral de vétérinaire

Diploma federale di veterinario

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

 

1o giugno 2002»

m.

Nell’allegato V, punto 5.5.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

Diplomierte Hebamme

Sage-femme diplômée

Levatrice diplomata

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’ État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

1o giugno 2002»

n.

Nell’allegato V, punto 5.6.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

Svizzera

Eidgenössisches Apothekerdiplom Diplôme fédéral de pharmacien

Diploma federale di farmacista

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

 

1o giugno 2002»

o.

Nell’allegato V, punto 5.7.1, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Svizzera

Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)

Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana

 

1996-1997

 

Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) congiuntamente a Berner Fachhochschule (BFH)

2007-2008

 

Master of Arts BFH/HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) congiuntamente a Berner Fachhochschule (BFH)

 

2007-2008

 

Master of Arts FHNW in Architektur

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

2007-2008

 

Master of Arts FHZ in Architektur

Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)

2007-2008

 

Master of Arts ZFH in Architektur

Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen

2007-2008

 

Master of Science MSc in Architecture,

Architecte (arch. dipl. EPF)

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

 

2007-2008

 

Master of Science ETH in Architektur, MSc ETH Arch

Eidgenössische Technische Hochschule Zurich

 

2007-2008»

p.

Nell’allegato VI della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«Paese

Titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Svizzera

1.

Dipl. Arch. ETH,

arch. dipl. EPF,

arch. dipl. PF

2004-2005

 

2.

Architecte diplômé EAUG

2004-2005

 

3.

Architekt REG A

Architecte REG A

Architetto REG A

2004-2005»

2a.

377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17),

modificata da:

1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 92),

1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),

Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),

1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).

b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 77/249/CEE è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

«Svizzera:

 

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

 

Avocat

 

Avvocato»;

2)

l’articolo 8 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 77/249/CEE.

3a.

398 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36),

modificata da:

1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).

b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 98/5/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

«Svizzera:

 

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

 

Avocat

 

Avvocato»;

2)

gli articoli 16 e 17 non si applicano. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 98/5/CE;

3)

l’articolo 14 è così attuato:

La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.

4a.

374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).

b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/556/CE è così modificata:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 3 è così modificato:

La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto;

2)

l’articolo 7 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 74/556/CEE.

5a.

374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5),

modificata da:

Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),

1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

Direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).

b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/557/CEE è così modificata:

1)

in Svizzera:

Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui alla legge sui prodotti tossici (compilazione classificata della legge federale (RS 813.1) e in particolare quelli di cui ai relativi decreti (RS 813) e alle sostanze tossiche per l’ambiente (RS 814 812.31, 814 812.32 e 814 812.33).

2)

All’articolo 7, il paragrafo 5 è così modificato:

La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.

3)

L’articolo 8 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 74/557/CEE.

6a.

386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).

b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 86/653/CEE è così modificata:

L’articolo 22 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 86/653/CEE.

SEZIONE B:   ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto del seguente atto:

7.

389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell’8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, pag. 1).»


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