22.10.2011
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IT
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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L 277/20
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DECISIONE N. 2/2011 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA ISTITUITO DALL’ARTICOLO 14 DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL’ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
del 30 settembre 2011
che sostituisce il relativo allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)
(2011/702/UE)
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («l’accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,
visto il protocollo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
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L’accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.
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(2)
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L’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera (3) e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell’Unione europea (UE) che sono stati adottati dal 2004, in particolare della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (4).
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(3)
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L’allegato III dovrebbe essere adattato per tener conto dell’adesione all’UE della Repubblica di Bulgaria e della Romania in data 1o gennaio 2007.
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(4)
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Pertanto, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno consolidare l’allegato III dell’accordo e sostituirlo con un nuovo allegato.
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(5)
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Conformemente alla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (5), e alla direttiva 2005/36/CE, la Svizzera dovrà prevedere una qualifica professionale unica e un titolo professionale unico per i medici generici che saranno gli stessi per tutti i medici generici già esercitanti e futuri.
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(6)
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Al fine di garantire l’efficace applicazione della direttiva 2005/36/CE tra le parti contraenti, la Commissione continuerà a cooperare strettamente con la Svizzera e, in particolare, continuerà ad assicurare che gli esperti svizzeri siano adeguatamente consultati,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Svizzera applica senza restrizione i diritti acquisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE alle condizioni stabilite nella presente decisione e nell’allegato.
Articolo 3
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data della notifica da parte della Svizzera dell’espletamento delle sue procedure interne per l’attuazione della presente decisione.
Essa è applicata, a titolo provvisorio, a decorrere dal primo giorno del secondo mese dopo la sua adozione, ad eccezione del Titolo II della direttiva 2005/36/CE che è applicato a partire dalla data dell’entrata in vigore della presente decisione.
Qualora la notifica di cui al primo comma non venga effettuata entro 24 mesi dall’adozione della presente decisione, la presente decisione decade.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011
Per il Comitato misto
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
(2) GU L 124 del 20.5.2009, pag. 53.
(3) GU L 352 del 27.11.2004, pag. 129.
(4) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(5) GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO III
RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
(Diplomi, certificati e altri titoli)
1.
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Le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti giuridici e le comunicazioni dell’Unione europea (UE) a cui si fa riferimento nella sezione A del presente allegato, conformemente all’ambito di applicazione dell’accordo.
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2.
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Ove non diversamente specificato, il termine «Stato(i) membro(i)» figurante negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti giuridici dell’UE, alla Svizzera.
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3.
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Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti contraenti tengono conto degli atti giuridici dell’UE ai quali è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.
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SEZIONE A: ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
1a.
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32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22),
modificata da:
—
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direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),
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—
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regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3),
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—
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regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 10),
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—
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regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 11),
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—
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regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4),
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—
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comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione di medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista specialista, ostetrica e architetto (GU C 137 del 4.6.2008, pag. 8),
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—
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comunicazione— Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 322 del 17.12.2008, pag. 3).
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—
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comunicazione della Commissione — Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, elencati all’allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 111 del 15.5.2009, pag. 1),
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—
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comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 114 del 19.5.2009, pag. 1),
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—
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comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 279 del 19.11.2009, pag. 1),
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—
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comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 129 del 19.5.2010, pag. 3),
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—
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comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 337 del 14.12.2010, pag. 10),
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—
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rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 271 del 16.10.2007, pag. 18),
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—
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rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 28).
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b.
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Ai fini del presente accordo, la direttiva 2005/36/CE è così adattata:
1.
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le procedure di cui ai seguenti articoli della direttiva non si applicano tra le parti contraenti:
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articolo 3, paragrafo 2, terzo comma — procedura per l’aggiornamento dell’allegato I della direttiva,
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—
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articolo 11, lettera c), punto ii), ultima frase — procedura per l’aggiornamento dell’allegato II della direttiva,
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—
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articolo 13, paragrafo 2, terzo comma — procedura per l’aggiornamento dell’allegato III della direttiva,
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—
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articolo 14, paragrafo 2, secondo e terzo comma — procedura applicabile in caso di deroga dal diritto del migrante di scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio d’adattamento,
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—
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articolo 15, paragrafi 2 e 5 — procedura di adozione o di revoca di piattaforme comuni,
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—
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articolo 20 — procedura di modifica dell’allegato IV della direttiva,
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—
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articolo 21, paragrafo 6, secondo comma — procedura di aggiornamento delle conoscenze e delle competenze,
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—
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articolo 21, paragrafo 7 — procedura di modifica dell’allegato V della direttiva,
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—
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articolo 25, paragrafo 5 — procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per i medici specialisti,
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—
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articolo 26, secondo comma — procedura per l’introduzione di nuove specializzazioni mediche,
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—
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articolo 31, paragrafo 2, secondo comma — procedura per l’aggiornamento della formazione di infermieri responsabili dell’assistenza generale,
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—
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articolo 34, paragrafo 2, secondo comma — procedura per l’aggiornamento della formazione dei dentisti,
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—
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articolo 35, paragrafo 2, terzo comma — procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per dentisti specialisti,
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—
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articolo 38, paragrafo 1, secondo comma — procedura per l’aggiornamento della formazione dei veterinari,
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—
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articolo 40, paragrafo 1, terzo comma — procedura per l’aggiornamento della formazione delle ostetriche,
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—
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articolo 44, paragrafo 2, secondo comma — procedura per l’aggiornamento della formazione dei farmacisti,
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—
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articolo 46, paragrafo 2 — procedura per l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze degli architetti,
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—
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Articolo 61 — clausola di deroga
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2.
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L’articolo 56, paragrafi 3 e 4, è attuato come segue:
La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.
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3.
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L’articolo 57, secondo comma, è attuato come segue:
Il coordinatore designato dalla Svizzera informa la Commissione ed invia una copia al Comitato misto.
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4.
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L’articolo 63 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, della normativa adottata sulla base degli atti giuridici e delle comunicazioni di cui al punto 1a. Gli articoli 58 e 64 non si applicano.
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|
c.
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All’allegato II, punto 1, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«in Svizzera:
—
|
Opticien diplômé, diplomierter Augenoptiker, ottico diplomato
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno 9 anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, di cui due possono essere dedicati a seguire un corso di insegnamento privato a tempo pieno, con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma è autorizzato ad adattare lenti a contatto o a svolgere esami della vista, sia a titolo di lavoro autonomo che di lavoro dipendente.
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—
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Audioprothésiste avec brevet fédéral, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprotesista con attestato professionale federale
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, almeno tre anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da tre anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.
|
—
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Bottier-orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister, calzolaio ortopedico diplomato
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.
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—
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Technicien dentiste, maître, diplomierter Zahntechnikermeister, odontotecnico, maestro
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.
|
—
|
Orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädist, ortopedista diplomato
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.»
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|
d.
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All’allegato II, punto 4, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«in Svizzera:
—
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Guide de montagne avec brevet fédéral, Bergführer mit eidg. Fachausweis, guida alpina con attestato professionale federale
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 13 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di formazione professionale sotto la supervisione di personale qualificato, comprensiva di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione a titolo indipendente.
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—
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Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, oppure un’esperienza professionale di quattro anni, seguiti da due anni di corsi di studio e di esperienza a titolo di apprendistato e da un esame professionale finale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione a titolo indipendente.»
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e.
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Nell’allegato V, punto 5.1.1, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«Paese
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Titolo di formazione
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Ente che rilascia il titolo di formazione
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Certificato che accompagna il titolo di formazione
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Data di riferimento
|
Svizzera
|
Eidgenössisches Arztdiplom
Diplôme fédéral de médecin
Diploma federale di medico
|
Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
Dipartimento federale dell’interno
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1o giugno 2002»
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f.
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Nell’allegato V, punto 5.1.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«Paese
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Titolo di formazione
|
Ente che rilascia il titolo di formazione
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Data di riferimento
|
Svizzera
|
Diplom als Facharzt
Diplôme de médecin spécialiste
Diploma di medico specialista
|
Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses
Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri
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1o giugno 2002»
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g.
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Nell’allegato V, punto 5.1.3, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«Paese
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Denominazione
|
Anestesia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
|
Svizzera
|
Anästhesiologie
Anesthésiologie
Anestesiologia
|
Paese
|
Denominazione
|
Chirurgia generale
Durata minima della specializzazione: 5 anni
|
Svizzera
|
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgia
|
Paese
|
Denominazione
|
Neurochirurgia
Durata minima della specializzazione: 5 anni
|
Svizzera
|
Neurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgia
|
Paese
|
Denominazione
|
Ostetricia e ginecologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynécologie et obstétrique
Ginecologia e ostetricia
|
Paese
|
Denominazione
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Medicina interna
Durata minima della specializzazione: 5 anni
|
Svizzera
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Innere Medizin
Médecine interne
Medicina interna
|
Paese
|
Denominazione
|
Oftalmologia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
|
Svizzera
|
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Oftalmologia
|
Paese
|
Denominazione
|
Otorinolaringoiatria
Durata minima della specializzazione: 3 anni
|
Svizzera
|
Oto-Rhino-Laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
Otorinolaringoiatria
|
Paese
|
Denominazione
|
Pediatria
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Kinder- und Jugendmedizin
Pédiatrie
Pediatria
|
Paese
|
Denominazione
|
Malattie dell’apparato respiratorio
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Pneumologie
Pneumologie
Pneumologia
|
Paese
|
Denominazione
|
Urologia
Durata minima della specializzazione: 5 anni
|
Svizzera
|
Urologie
Urologie
Urologia
|
Paese
|
Denominazione
|
Ortopedia
Durata minima della specializzazione: 5 anni
|
Svizzera
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Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
|
Paese
|
Denominazione
|
Anatomia patologica
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Pathologie
Pathologie
Patologia
|
Paese
|
Denominazione
|
Neurologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Neurologie
Neurologie
Neurologia
|
Paese
|
Denominazione
|
Psichiatria
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Psychiatrie und Psychotherapie
Psychiatrie et psychothérapie
Psichiatria e psicoterapia
|
Paese
|
Denominazione
|
Radiologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Radiologie
Radiologie
Radiologia
|
Paese
|
Denominazione
|
Radioterapia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Radio-Onkologie/Strahlentherapie
Radio-oncologie/radiothérapie
Radio-oncologia/radioterapia
|
Paese
|
Denominazione
|
Chirurgia plastica
Durata minima della specializzazione: 5 anni
|
Svizzera
|
Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
|
Paese
|
Denominazione
|
Chirurgia toracica
Durata minima della specializzazione: 5 anni
|
Svizzera
|
Herz- und thorakale Gefässchirurgie
Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici
|
Paese
|
Denominazione
|
Chirurgia pediatrica
Durata minima della specializzazione: 5 anni
|
Svizzera
|
Kinderchirurgie
Chirurgie pédiatrique
Chirurgia pediatrica
|
Paese
|
Denominazione
|
Cardiologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Kardiologie
Cardiologie
Cardiologia
|
Paese
|
Denominazione
|
Gastroenterologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Gastroenterologie
Gastroentérologie
Gastroenterologia
|
Paese
|
Denominazione
|
Reumatologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Rheumatologie
Rhumatologie
Reumatologia
|
Paese
|
Denominazione
|
Ematologia generale
Durata minima della specializzazione: 3 anni
|
Svizzera
|
Hämatologie
Hématologie
Ematologia
|
Paese
|
Denominazione
|
Endocrinologia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
|
Svizzera
|
Endokrinologie-Diabetologie
Endocrinologie-diabétologie
Endocrinologia-diabetologia
|
Paese
|
Denominazione
|
Fisioterapia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
|
Svizzera
|
Physikalische Medizin und Rehabilitation
Médecine physique et réadaptation
Medicina fisica e riabilitazione
|
Paese
|
Denominazione
|
Dermatologia e venerologia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
|
Svizzera
|
Dermatologie und Venerologie
Dermatologie et vénéréologie
Dermatologia e venereologia
|
Paese
|
Denominazione
|
Medicina tropicale
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Tropen- und Reisemedizin
Médecine tropicale et médecine des voyages
Medicina tropicale e medicina di viaggio
|
Paese
|
Denominazione
|
Psichiatria infantile
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Kinder - und Jugendpsychiatrie und — psychotherapie
Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza
|
Paese
|
Denominazione
|
Malattie renali
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Nephrologie
Néphrologie
Nefrologia
|
Paese
|
Denominazione
|
Malattie infettive
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Infektiologie
Infectiologie
Malattie infettive
|
Paese
|
Denominazione
|
Igiene e medicina preventiva
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Prävention und Gesundheitswesen
Prévention et santé publique
Prevenzione e salute pubblica
|
Paese
|
Denominazione
|
Farmacologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Klinische Pharmakologie und Toxikologie
Pharmacologie et toxicologie cliniques
Farmacologia e tossicologia cliniche
|
Paese
|
Denominazione
|
Medicina del lavoro
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Arbeitsmedizin
Médecine du travail
Medicina del lavoro
|
Paese
|
Denominazione
|
Allergologia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
|
Svizzera
|
Allergologie und klinische Immunologie
Allergologie et immunologie clinique
Allergologia e immunologia clinica
|
Paese
|
Denominazione
|
Medicina nucleare
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Nuklearmedizin
Médecine nucléaire
Medicina nucleare
|
Paese
|
Denominazione
|
Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale
(formazione di base di medico e di dentista)
Durata minima della specializzazione: 4 anni
|
Svizzera
|
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgie orale et maxillo-faciale
Chirurgia oro-maxillo-facciale»
|
|
h.
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Nell’allegato V, punto 5.1.4, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«Paese
|
Titolo di formazione
|
Titolo professionale
|
Data di riferimento
|
Svizzera
|
Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin
Diplôme de médecin praticien
Diploma di medico generico
|
Médecin praticien
Praktischer Arzt
Medico generico
|
1o giugno 2002»
|
|
i.
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Nell’allegato V, punto 5.2.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«Paese
|
Titolo di formazione
|
Ente che rilascia il titolo di formazione
|
Titolo professionale
|
Data di riferimento
|
Svizzera
|
1.
|
Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann
Infirmière diplômée et infirmier diplômé
Infermiera diplomata e infermiere diplomato
|
|
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État
Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
|
Pflegefachfrau, Pflegefachmann
Infirmière, infirmier
Infermiera, infermiere
|
1o giugno 2002
|
|
2.
|
Bachelor of Science in cure infermieristiche
|
|
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’ État
Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
|
Pflegefachfrau, Pflegefachmann
Infirmière, infirmier
Infermiera, infermiere
|
30 settembre 2011»
|
|
j.
|
Nell’allegato V, punto 5.3.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«Paese
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Titolo di formazione
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Ente che rilascia il titolo di formazione
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Certificato che accompagna il titolo di formazione
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Titolo professionale
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Data di riferimento
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Svizzera
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Eidgenössisches Zahnarztdiplom
Diplôme fédéral de médecin-dentiste
Diploma federale di medico-dentista
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Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
Dipartimento federale dell’interno
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Zahnarzt
Médecin-dentiste
Medico-dentista
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1o giugno 2002»
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k.
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Nell’allegato V, punto 5.3.3, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«Ortodonzia
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Paese
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Titolo di formazione
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Ente che rilascia il titolo di formazione
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Data di riferimento
|
Svizzera
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Diplom für Kieferorthopädie
Diplôme fédéral d’orthodontiste
Diploma di ortodontista
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Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie
Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
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1o giugno 2002
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Chirurgia odontostomatologica
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Paese
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Titolo di formazione
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Ente che rilascia il titolo di formazione
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Data di riferimento
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Svizzera
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Diplom für Oralchirurgie
Diplôme fédéral de chirurgie orale
Diploma di chirurgia orale
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Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie
Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
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30 aprile 2004»
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l.
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Nell’allegato V, punto 5.4.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«Paese
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Titolo di formazione
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Ente che rilascia il titolo di formazione
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Certificato che accompagna il titolo di formazione
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Data di riferimento
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Svizzera
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Eidgenössisches Tierarztdiplom
Diplôme fédéral de vétérinaire
Diploma federale di veterinario
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Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
Dipartimento federale dell’interno
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1o giugno 2002»
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m.
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Nell’allegato V, punto 5.5.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«Paese
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Titolo di formazione
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Ente che rilascia il titolo di formazione
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Titolo professionale
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Data di riferimento
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Svizzera
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Diplomierte Hebamme
Sage-femme diplômée
Levatrice diplomata
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Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’ État
Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
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Hebamme
Sage-femme
Levatrice
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1o giugno 2002»
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n.
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Nell’allegato V, punto 5.6.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«Paese
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Titolo di formazione
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Ente che rilascia il titolo di formazione
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Certificato che accompagna il titolo di formazione
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Data di riferimento
|
Svizzera
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Eidgenössisches Apothekerdiplom Diplôme fédéral de pharmacien
Diploma federale di farmacista
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Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
Dipartimento federale dell’interno
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1o giugno 2002»
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o.
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Nell’allegato V, punto 5.7.1, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«Paese
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Titolo di formazione
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Ente che rilascia il titolo di formazione
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Certificato che accompagna il titolo di formazione
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Anno accademico di riferimento
|
Svizzera
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Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)
|
Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana
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1996-1997
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Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture
|
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) congiuntamente a Berner Fachhochschule (BFH)
|
—
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2007-2008
|
|
Master of Arts BFH/HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture
|
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) congiuntamente a Berner Fachhochschule (BFH)
|
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2007-2008
|
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Master of Arts FHNW in Architektur
|
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
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—
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2007-2008
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|
Master of Arts FHZ in Architektur
|
Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)
|
—
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2007-2008
|
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Master of Arts ZFH in Architektur
|
Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen
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—
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2007-2008
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Master of Science MSc in Architecture,
Architecte (arch. dipl. EPF)
|
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
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2007-2008
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Master of Science ETH in Architektur, MSc ETH Arch
|
Eidgenössische Technische Hochschule Zurich
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2007-2008»
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|
p.
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Nell’allegato VI della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«Paese
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Titolo di formazione
|
Anno accademico di riferimento
|
Svizzera
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1.
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Dipl. Arch. ETH,
arch. dipl. EPF,
arch. dipl. PF
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2004-2005
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2.
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Architecte diplômé EAUG
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2004-2005
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3.
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Architekt REG A
Architecte REG A
Architetto REG A
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2004-2005»
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2a.
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377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17),
modificata da:
—
|
1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),
|
—
|
Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),
|
—
|
1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
|
—
|
Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).
|
|
b.
|
Ai fini del presente accordo, la direttiva 77/249/CEE è così modificata:
1)
|
all’articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera:
|
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech
|
|
2)
|
l’articolo 8 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 77/249/CEE.
|
|
3a.
|
398 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36),
modificata da:
—
|
1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
|
—
|
Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).
|
|
b.
|
Ai fini del presente accordo, la direttiva 98/5/CE è così modificata:
1)
|
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera:
|
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech
|
|
2)
|
gli articoli 16 e 17 non si applicano. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 98/5/CE;
|
3)
|
l’articolo 14 è così attuato:
La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.
|
|
4a.
|
374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).
|
b.
|
Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/556/CE è così modificata:
1)
|
all’articolo 4, il paragrafo 3 è così modificato:
La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto;
|
2)
|
l’articolo 7 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 74/556/CEE.
|
|
5a.
|
374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5),
modificata da:
—
|
Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),
|
—
|
1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
|
—
|
Direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).
|
|
b.
|
Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/557/CEE è così modificata:
1)
|
in Svizzera:
Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui alla legge sui prodotti tossici (compilazione classificata della legge federale (RS 813.1) e in particolare quelli di cui ai relativi decreti (RS 813) e alle sostanze tossiche per l’ambiente (RS 814 812.31, 814 812.32 e 814 812.33).
|
2)
|
All’articolo 7, il paragrafo 5 è così modificato:
La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.
|
3)
|
L’articolo 8 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 74/557/CEE.
|
|
6a.
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386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).
|
b.
|
Ai fini del presente accordo, la direttiva 86/653/CEE è così modificata:
L’articolo 22 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 86/653/CEE.
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SEZIONE B: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
Le parti contraenti prendono atto del contenuto del seguente atto:
7.
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389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell’8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, pag. 1).»
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