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Document 32023R1183
Council Implementing Regulation (EU) 2023/1183 of 19 June 2023 implementing Regulation (EC) No 1183/2005 concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1183 del Consiglio del 19 giugno 2023 che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1183 del Consiglio del 19 giugno 2023 che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
ST/10189/2023/INIT
GU L 157 del 20.6.2023, p. 8–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 157/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1183 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 2023
che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005. |
(2) |
A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-93/22 (2) e T-94/22 (3) risulta opportuno sopprimere due voci dall'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato I bis del regolamento (UE) n. 1183/2005. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. BUSCH
(1) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.
(2) Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023, Ramazani Shadary/Consiglio, T-93/22, ECLI:EU:T:2023:122.
(3) Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023, Mutondo/Consiglio, T-94/22, ECLI:EU:T:2023:120.
ALLEGATO
Le voci seguenti sono soppresse dall'elenco riportato nella sezione A («Persone») dell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005:
«8. |
Emmanuel Ramazani SHADARY; |
9. |
Kalev MUTONDO.». |