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Document 32022R0933

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/933 della Commissione del 13 giugno 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

C/2022/4107

GU L 162 del 17.6.2022, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/933/oj

17.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 162/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/933 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2022

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2022

Per la Commissione

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell’unionedoganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Tre articoli condizionati insieme per la vendita al minuto comprendenti:

a)

un indumento a maglia senza maniche (cosiddetto gilet da corsa) (93 % fibre sintetiche e 7 % elastan) che copre la parte superiore del corpo fino alla vita. La parte anteriore è dotata di una scollatura a V e si apre completamente con una chiusura lampo, senza alcuna chiusura sovrapposta. Sulla parte anteriore l’indumento presenta due tasche rettangolari aperte a livello del petto di circa 19 cm × 8 cm e due tasche rettangolari aperte a livello della vita di circa 12 cm × 14 cm.

Sulla parte posteriore è presente una tasca con cinghie di gomma destinate a fissare, ad esempio, dei bastoncini da trekking pieghevoli.

b)

due borracce morbide in poliuretano, a fondo piatto, di capacità di 500 ml ciascuna, munite di coperchio di plastica con beccuccio estraibile, da alloggiare nelle tasche presenti sulla parte anteriore a livello del petto.

Cfr. le immagini (*)

 

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata (RGI).

I tre articoli presentati insieme costituiscono tre articoli distinti. Non si tratta di prodotti compositi, in quanto congiuntamente non formano un insieme che di norma non sarebbe messo in vendita in parti separate. Non si tratta di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto ai sensi della RGI 3 b), in quanto tali articoli non sono presentati insieme per soddisfare uno specifico bisogno o per svolgere un’attività specifica, soprattutto perché il design delle tasche non ne limita l’uso al trasporto di prodotti specifici per esigenze o attività particolari. Questi articoli sono articoli singoli che possono essere utilizzati indipendentemente l’uno dall’altro. Le attività di indossare un indumento e di bere sono diverse e non soddisfano lo stesso specifico bisogno (l’indumento copre la parte superiore del corpo e le borracce servono per bere).

Se uno o più articoli di un «assortimento» non soddisfano lo stesso specifico bisogno o non sono progettati per svolgere la stessa attività specifica, ognuno di essi deve essere classificato separatamente [cfr. anche le linee guida relative alla classificazione nella nomenclatura combinata delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, parte B II) 1)  (1)].

Gli articoli devono pertanto essere classificati separatamente.

I singoli articoli, come indicati nella descrizione delle merci, devono essere classificati come segue.

 

6110 30 99

a)

La classificazione è determinata dalla nota 9, secondo paragrafo, del capitolo 61 e dal testo dei codici NC 6110 , 6110 30 e 6110 30 99 .

 

 

In base alle sue caratteristiche oggettive, il gilet è un indumento della voce 6110 . Tale voce comprende una categoria di articoli a maglia, concepiti per coprire la parte superiore del corpo (maglioni, pullover, cardigan, gilet e articoli simili) (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6110 , primo paragrafo).

Gli indumenti compresi in questa voce sono destinati a ricoprire la parte superiore del corpo, con o senza maniche, con qualunque tipo di scollatura, con o senza collo, con o senza tasche. Possono essere realizzati con qualsiasi tipo di materiale a maglia, comprese le stoffe a maglia leggera o fine, di qualsiasi fibra tessile (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla voce 6110 ).

Il gilet non può essere considerato progettato per l’uno o l’altro sesso. Il gilet deve essere classificato come maglione (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali.

 

3924 90 00

b)

La classificazione è determinata dal testo dei codici NC 3924 e 3924 90 00 .

Le borracce devono essere classificate come altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche.

Image 1L1622022IT3110120220613IT0006.0001331342PROGETTODI RACCOMANDAZIONE N. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTOdel …sulle priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO,visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra,considerando quanto segue:(1)L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra (accordo) è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2004.(2)L’articolo 76 dell’accordo abilita il consiglio di associazione UE-Egitto ad adottare decisioni per conseguire gli obiettivi stabiliti dall’accordo e a formulare adeguate raccomandazioni.(3)A norma dell’articolo 86 dell’accordo, le parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell’accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’accordo.(4)Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità di entrambe le parti.(5)L’Unione europea e l’Egitto hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2021-2027 (priorità del partenariato UE-Egitto 2021–2027), nell’intento di rispondere alle sfide comuni cui devono far fronte l’Unione e l’Egitto e promuovere interessi congiunti.(6)Le parti dell’accordo hanno approvato il testo delle priorità del partenariato UE-Egitto 2021–2027, che favoriranno l’attuazione dell’accordo, ponendo l’accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti congiuntamente,RACCOMANDA:Articolo 1Il consiglio di associazione raccomanda alle parti dell’accordo di attuare le priorità del partenariato UE-Egitto 2021–2027 figuranti nell’allegato della presente raccomandazioneDelegazioni: cfr. documento ST 8663/2022 ADD1.+.Articolo 2Le priorità del partenariato UE-Egitto 2021–2027 sostituiscono le priorità del partenariato UE-Egitto, di cui la raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazioneRaccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 25 luglio 2017, che approva le priorità del partenariato UE-Egitto (GU UE L 255 del 3.10.2017, pag. 26). aveva raccomandato l’attuazione.Articolo 3La presente raccomandazione entra in vigore il giorno dell’adozione.Fatto a …, ….Per il consiglio di associazione UE-EgittoIl presidente


(1)  GU C 105 dell’11.4.2013, pag. 1.

(*)  Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.


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