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Document 32017R1411

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1411 della Commissione, del 2 agosto 2017, recante duecentosettantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

C/2017/5564

GU L 202 del 3.8.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1411/oj

3.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1411 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2017

recante duecentosettantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.

(2)

Il 28 luglio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre opportuno modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente,

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco «Persone fisiche», è soppressa la voce seguente:

«Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Data di nascita: 2.3.1984. Luogo di nascita: Bahrein. Nazionalità: bahreinita. N. passaporto: 1632207 (bahreinita). Altre informazioni: (a) ha operato per conto di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico (LIFG) e ha fornito loro un supporto finanziario, materiale e logistico; (b) a gennaio 2007 è stato arrestato negli Emirati arabi uniti (EAU) con l'accusa di far parte di Al-Qaeda e dell'LIFG; (c) dopo essere stato condannato negli EAU alla fine del 2007, è stato trasferito in Bahrein agli inizi del 2008 per scontare il resto della pena; (d) dopo essere stato rilasciato nel 2008, ha ricominciato a raccogliere fondi per Al-Qaeda, proseguendo quest'attività almeno per tutto il 2012; (e) ha raccolto fondi anche per i Talibani. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2008.»


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