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Document 32021R1134

Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti

GU L 248 del 13.7.2021, p. 11–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1134/oj

13.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 248/11


REGOLAMENTO (UE) 2021/1134 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2021

che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio (3) per fungere da soluzione tecnologica per scambiare i dati sui visti tra gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa lo scopo, le funzionalità e le competenze per il VIS e definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri al fine di agevolare l’esame delle domande di visto per soggiorno di breve durata e delle decisioni adottate al riguardo. Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme per la registrazione degli identificatori biometrici nel VIS. La decisione 2008/633/GAI del Consiglio (6) stabilisce a quali condizioni le autorità designate degli Stati membri e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) sono in grado di ottenere l’accesso per la consultazione del VIS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Il VIS è entrato in funzione l’11 ottobre 2011 ed è stato gradualmente introdotto nei consolati di tutti gli Stati membri tra l’ottobre 2011 e il febbraio 2016.

(2)

Gli obiettivi del VIS sono migliorare l’attuazione della politica comune dei visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di agevolare la procedura relativa alla domanda di visto, prevenire la caccia al visto più vantaggioso (il cosiddetto «visa shopping»), agevolare la lotta contro la frode d’identità, agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all’interno del territorio degli Stati membri, contribuire all’identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri.

(3)

Nella sua comunicazione del 6 aprile 2016 dal titolo «Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza», la Commissione ha evidenziato la necessità che l’Unione rafforzi e migliori i suoi sistemi di informazione, l’architettura dei dati e lo scambio di informazioni nel settore della gestione delle frontiere, del contrasto e dell’antiterrorismo, e ha sottolineato la necessità di migliorare l’interoperabilità di sistemi di informazione. La comunicazione individua altresì la necessità di colmare i vuoti informativi, anche in relazione ai cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di lunga durata.

(4)

Nella sua tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni approvata nel 2016 e nelle sue conclusioni dell’8 giugno 2017 sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l’interoperabilità dei sistemi di informazione dell’UE, il Consiglio ha invitato la Commissione a effettuare uno studio di fattibilità per l’istituzione di un registro centrale dell’UE contenente informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno. Su tale base, la Commissione ha realizzato due studi che hanno concluso che sarebbe tecnicamente fattibile sviluppare un registro e che la migliore soluzione tecnica sarebbe riutilizzare la struttura del VIS, nonché che sarebbe necessario e proporzionato estendere l’ambito di applicazione del VIS per ricomprendere le informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno.

(5)

Nella sua comunicazione del 27 settembre 2017 sull’attuazione dell’agenda europea sulla migrazione, la Commissione ha affermato che la politica comune dell’Unione in materia di visti non solo è uno strumento essenziale per facilitare il turismo e gli affari, ma è anche uno strumento fondamentale per prevenire rischi per la sicurezza o rischi di migrazione irregolare verso l’Unione. In tale comunicazione, la Commissione ha riconosciuto che occorre adattare ulteriormente la politica comune dei visti alle sfide attuali, tenendo conto delle nuove soluzioni IT e trovando un giusto equilibrio fra un regime di agevolazione del visto e una migliore gestione della migrazione, della sicurezza e delle frontiere. In tale comunicazione ha affermato che il quadro giuridico del VIS sarebbe stato riveduto per migliorare ulteriormente il trattamento dei visti, compresi gli aspetti legati alla protezione dei dati e l’accesso delle autorità di contrasto, per diffondere ancora di più l’uso del VIS per nuove categorie e utilizzi dei dati, e per fare pieno uso degli strumenti di interoperabilità.

(6)

Nella sua comunicazione del 14 marzo 2018 dal titolo «Adattare la politica comune dei visti alle nuove sfide», la Commissione ha ribadito che il quadro giuridico del VIS sarebbe stato oggetto di revisione nel quadro di un più ampio processo di riflessione sull’interoperabilità dei sistemi di informazione.

(7)

L’articolo 21 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese sulla graduale abolizione dei controlli alle loro frontiere comuni (8) (Convenzione di Schengen) prevede che i titolari di un permesso di soggiorno valido o di un visto per soggiorno di lunga durata godano del diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati parti contraenti dell’accordo per un periodo non superiore a 90 giorni su 180, istituendo così il riconoscimento reciproco dei permessi di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata rilasciati da tali parti contraenti. Al momento non vi è modo per gli Stati membri, eccetto quello che tratta la domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, di verificare se il richiedente o il titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata possa costituire una minaccia per la sicurezza interna. Per colmare l’attuale vuoto informativo, le informazioni sui richiedenti e sui titolari di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno dovrebbero essere conservate nel VIS. Per quanto riguarda tali documenti, il VIS dovrebbe avere l’obiettivo di sostenere un elevato livello di sicurezza, particolarmente importante per lo spazio Schengen in quanto spazio senza controlli alle frontiere interne, contribuendo a valutare se un richiedente è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica. Dovrebbe altresì puntare a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle verifiche alle frontiere esterne e all’interno degli Stati membri effettuate conformemente al diritto dell’Unione o nazionale. Il VIS dovrebbe inoltre contribuire all’identificazione, in particolare al fine di facilitarne il rimpatrio, di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri. Dovrebbe inoltre contribuire alla prevenzione, all’accertamento e all’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, garantire la corretta identificazione delle persone, agevolare l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e della direttiva 2013/32/UE del parlamento europeo e del Consiglio (9) e sostenere gli obiettivi del sistema di informazione Schengen (SIS).

(8)

È opportuno integrare le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI nel regolamento (CE) n. 767/2008 al fine di consolidare in un unico regolamento le norme sull’istituzione e sull’uso del VIS.

(9)

Il regolamento (CE) n. 767/2008 dovrebbe inoltre definire l’architettura del VIS. L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe essere responsabile dello sviluppo tecnico e della gestione operativa del VIS e delle sue componenti. Se collabora con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al VIS, eu-LISA dovrebbe monitorare da vicino le attività del contraente per garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 767/2008, in particolare delle disposizioni in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati. La gestione operativa del VIS non dovrebbe essere affidata a imprese private o organizzazioni private.

(10)

Quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 810/2009, è stato convenuto che il problema della sufficiente affidabilità delle impronte digitali di minori di età inferiore a 12 anni a fini di identificazione e verifica e, in particolare, il modo in cui le impronte digitali evolvono con l’età, sarebbero stati affrontati in una fase successiva in base ai risultati di una ricerca che sarebbe stata effettuata sotto la responsabilità della Commissione. Uno studio dal titolo «Fingerprint Recognition for Children» («Riconoscimento delle impronte digitali per i minori»), svolto nel 2013 dal Centro comune di ricerca ha concluso che, a determinate condizioni, è possibile realizzare con un sufficiente livello di precisione il riconoscimento delle impronte digitali dei minori di età compresa tra sei e 12 anni. Un secondo studio dal titolo «Automatic fingerprint recognition: from children to elderly» («Riconoscimento automatico delle impronte digitali: dai bambini agli anziani»), ha confermato tali conclusioni nel dicembre 2017 fornendo un’analisi più profonda degli effetti dell’età sulla qualità delle impronte digitali. Su tali basi la Commissione ha condotto nel 2017 un ulteriore studio dal titolo «Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicants travel document in the Visa Information System (VIS)» («Fattibilità e implicazioni dell’abbassamento dell’età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori e della conservazione di una scansione del documento di viaggio dei richiedenti il visto nel sistema di informazione visti (VIS)»), completato nel 2018, e ha valutato la necessità e proporzionalità dell’abbassamento a sei anni dell’età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nell’ambito della procedura di rilascio dei visti. Tale studio ha concluso che abbassando l’età per il rilevamento delle impronte digitali si contribuirebbe a un migliore conseguimento degli obiettivi del VIS, segnatamente per quanto riguarda la facilitazione della lotta contro la frode d’identità e delle verifiche ai valichi di frontiera esterni. Ha inoltre concluso che dall’abbassamento dell’età per il rilevamento delle impronte digitali potrebbero derivare altri benefici in quanto si rafforzerebbero la prevenzione e la lotta contro la violazione dei diritti dei minori, in particolare rendendo possibile identificare o verificare l’identità di un minore che sia cittadino di paese terzo nello spazio Schengen e che sia in una situazione di abuso effettivo o potenziale dei suoi diritti, per esempio in quanto minori vittime della tratta degli esseri umani, minori scomparsi e minori non accompagnati che presentano domanda di asilo. Nel contempo, dato che i minori sono un gruppo particolarmente vulnerabile, la raccolta dei loro dati biometrici dovrebbe essere soggetta a tutele più rigorose, anche limitando il periodo di conservazione dei dati, e le finalità di utilizzo di tali dati dovrebbero essere limitate agli impieghi che perseguono l’interesse superiore del minore. Lo studio completato nel 2018 ha inoltre individuato che le impronte digitali delle persone anziani sono di scarsa qualità e media precisione e ha raccomandato l’introduzione di misure per colmare tali carenze. Gli Stati membri dovrebbero seguire le raccomandazioni esposte in tale studio con l’obiettivo di migliorare la qualità delle impronte digitali e del confronto biometrico.

(11)

L’interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri in tutte le procedure previste dal presente regolamento. È opportuno che si tenga conto del suo benessere, della sua sicurezza e incolumità e del suo parere e che tale attenzione sia commisurata all’età e al grado di maturità del minore. Il VIS è in particolare rilevante se sussiste il rischio che il minore sia vittima di tratta.

(12)

La procedura di rilascio dei visti e il VIS dovrebbero avvalersi degli sviluppi tecnologici connessi al riconoscimento facciale. Il rilevamento sul posto delle immagini del volto al momento della presentazione delle domande dovrebbe essere la norma quando si registra l’immagine del volto dei richiedenti nel VIS, anche per il trattamento delle domande di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, qualora sia consentito dalla normativa nazionale. Il rilevamento sul posto delle immagini del volto al momento della presentazione delle domande contribuirà inoltre a rimediare alle vulnerabilità biometriche, come il «face morphing», sfruttate a fini di frode d’identità. Per il confronto biometrico dovrebbero essere usate solo le immagini del volto rilevate sul posto.

(13)

I dati biometrici, che nel contesto del presente regolamento comprendono impronte digitali e immagini del volto, sono univoci e pertanto molto più affidabili rispetto ai dati alfanumerici ai fini dell’identificazione di una persona. I dati biometrici, tuttavia, sono dati personali sensibili. Il presente regolamento stabilisce le basi e le garanzie per il trattamento di tali dati allo scopo di identificare le persone interessate.

(14)

Il VIS dovrebbe trattare i dati personali forniti dal richiedente di visto per soggiorno di breve durata allo scopo di valutare se il suo ingresso nel territorio degli Stati membri possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o per la salute pubblica e anche di valutare il rischio di migrazione irregolare del richiedente. Per quanto riguarda i richiedenti di visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno, tali valutazioni dovrebbero limitarsi a valutare se il cittadino di paese terzo possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica.

(15)

Detti rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali relativi all’identità del richiedente, al documento di viaggio e ad altri dati pertinenti. Ogni dato personale che figura nella domanda dovrebbe essere confrontato con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati nei seguenti sistemi di informazione e banche dati: il VIS, il SIS, il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), Eurodac, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari per i cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) limitatamente a condanne per reati di terrorismo o altre forme di reati gravi, i dati Europol, la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD), la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN), l’elenco di controllo ETIAS di cui al regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi di informazione e banche dati interrogati, negli elenchi di controllo o negli indicatori di rischio specifici.

(16)

L’interoperabilità tra taluni sistemi di informazione dell’UE è stata istituita con i regolamenti (UE) 2019/817 (11) e (UE) 2019/818 (12) del Parlamento europeo e del Consiglio affinché tali sistemi si integrino reciprocamente per migliorare l’efficacia ed efficienza delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne dell’Unione, contribuire a prevenire e contrastare la immigrazione illegale e concorrere ad assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri.

(17)

L’interoperabilità consente ai sistemi di informazione dell’UE di integrarsi reciprocamente al fine di facilitare la corretta identificazione delle persone, contribuire alla lotta contro la frode d’identità, migliorare e uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei pertinenti sistemi di informazione dell’UE, agevolare l’attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell’UE attuali e futuri da parte degli Stati membri, rafforzare e semplificare le garanzie in materia di sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai pertinenti sistemi di informazione dell’UE, razionalizzare l’accesso al VIS, all’EES, all’ETIAS e all’Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità del VIS, del SIS, dell’EES, dell’ETIAS, dell’Eurodac, e del ECRIS-TCN.

(18)

Le componenti dell’interoperabilità includono il VIS, il SIS, l’EES, l’ETIAS, l’Eurodac e il ECRIS-TCN, nonché i dati Europol, onde rendere possibile la consultazione simultanea dei dati Europol con tali sistemi di informazione dell’UE . È pertanto opportuno usare tali componenti dell’interoperabilità per eseguire le interrogazioni automatizzate e quando si accede al VIS a fini di contrasto. Il portale di ricerca europeo (ESP), istituito mediante regolamento (UE) 2019/817, dovrebbe essere utilizzato per consentire alle autorità degli Stati membri l’accesso in modo rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato ai sistemi di informazione dell’UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol necessari per svolgere i compiti assegnati, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, e per sostenere gli obiettivi del VIS.

(19)

Con l’ESP effettuando una sola interrogazione, sarà possibile interrogare in parallelo i dati conservati nel VIS e quelli conservati negli altri sistemi di informazione rilevanti dell’UE.

(20)

Il confronto dei dati registrati nel VIS con i dati contenuti in altri sistemi di informazione e banche dati dovrebbe essere automatizzato. Se da tale confronto emerge una corrispondenza, conosciuta come “riscontro positivo”, tra i dati personali o una combinazione di dati personali contenuti in una domanda e in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente in tali sistemi di informazione e banche dati, o con i dati personali dell’elenco di controllo ETIAS, è opportuno che la domanda sia verificata manualmente da un operatore dell’autorità competente. A seconda del tipo di dati che generano il riscontro positivo, quest’ultimo andrebbe verificato manualmente e valutato dall’autorità competente per i visti o per l’immigrazione, dall’unità nazionale ETIAS di cui al regolamento (UE) 2018/1240 o da un’autorità centrale designata dallo Stato membro («autorità designata per il VIS»). Dal momento che i riscontri positivi generati a partire da banche dati o sistemi delle autorità di contrasto o giudiziarie sono generalmente più sensibili, la loro verifica e valutazione non dovrebbe essere affidata ai consolati ma piuttosto alle autorità designate per il VIS o alle unità nazionali ETIAS. Gli Stati membri dovrebbero poter designare più di un’autorità quale autorità designata per il VIS. È opportuno designare l’ufficio SIRENE quale autorità designata per il VIS solo se gli sono assegnate sufficienti risorse aggiuntive che gli consentano di assolvere tale compito. La valutazione dei riscontri positivi effettuata dall’autorità competente dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della decisione di rilascio del visto per soggiorno di breve durata o per valutare se il richiedente un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica degli Stati membri.

(21)

Poiché il VIS farà parte del quadro comune di interoperabilità, è necessario che lo sviluppo di caratteristiche e procedure nuove sia pienamente coerente con le caratteristiche e procedure degli altri sistemi di informazione dell’UE facenti parte di tale quadro. L’interrogazione automatizzata che sarà avviata dal VIS al fine di verificare se le informazioni sui richiedenti il visto o il permesso di soggiorno siano note agli altri sistemi di informazione dell’UE farà emergere riscontri positivi rispetto ad altri sistemi di informazione dell’UE. Un sistema di interrogazione analogo è attualmente presente in un solo altro sistema, vale a dire l’ETIAS, mentre il concetto di riscontro positivo si trova altresì nell’EES, anche in relazione all’interoperabilità EES-VIS, e nel SIS.

(22)

Il visto per soggiorno di breve durata non dovrebbe mai essere rifiutato esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato dei dati personali contenuti nella domanda di visto.

(23)

È opportuno che i richiedenti le cui domande di visto per soggiorno di breve durata siano state rifiutate sulla base di un’informazione risultante da un trattamento nel VIS abbiano il diritto di presentare ricorso. I ricorsi dovrebbero essere proposti nello Stato membro che ha adottato la decisione in merito alla domanda e disciplinati conformemente al diritto nazionale di tale Stato membro. Si applicano le garanzie e le norme sui mezzi di ricorso del regolamento (CE) n. 810/2009.

(24)

All’esame di un fascicolo relativo a una domanda di visto per soggiorno di breve durata dovrebbe contribuire l’applicazione di indicatori di rischio specifici corrispondenti ai rischi già individuati in termini di sicurezza, migrazione irregolare o alto rischio epidemico. I criteri usati per definire gli indicatori di rischio specifici non dovrebbero in alcun caso essere basati solamente sul sesso o sull’età di un richiedente. Non sono in alcun caso basati su informazioni che rivelino la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l’appartenenza sindacale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l’orientamento sessuale di un richiedente. Nella misura del possibile e se pertinente, le regole, le procedure e la struttura di governance relative agli indicatori di rischio specifici dovrebbero essere allineate a quelle relative alle regole di esame ETIAS, come previsto dagli articoli 9, 10 e 33 del regolamento (UE) 2018/1240. Gli indicatori di rischio specifici dovrebbero essere definiti, stabiliti, valutati preliminarmente, attuati, valutati a posteriori, riveduti ed eliminati dall’unità centrale ETIAS di cui al regolamento (UE) 2018/1240, previa consultazione di una commissione di esame VIS composta di rappresentanti delle autorità centrali competenti per i visti e delle agenzie interessate. Per contribuire a garantire il rispetto dei diritti fondamentali nell’attuazione degli indicatori di rischio specifici, è opportuno istituire una commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS. Il segretariato delle sue riunioni dovrebbe essere di competenza del responsabile dei diritti fondamentali dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

(25)

Il continuo emergere di nuove forme di rischi alla sicurezza, di nuovi modelli di migrazione irregolare e di alti rischi epidemici richiede risposte efficaci e dev’essere contrastato con mezzi moderni. Poiché i mezzi moderni comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare a quanto necessario e proporzionato in una società democratica l’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati personali.

(26)

È opportuno assicurare che ai richiedenti il visto per soggiorno di breve durata, o ai cittadini di paesi terzi che presentino una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, e ai cittadini di paesi terzi che presentino domanda di autorizzazione ai viaggi ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240 si applichi quanto meno un livello di verifiche equivalente. A tal fine, l’elenco di controllo ETIAS, consistente dei dati relativi a persone sospettate di aver commesso o partecipato a un reato di terrorismo o altro reato grave o a persone riguardo le quali vi siano indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi, dovrebbe essere utilizzato anche per le verifiche rispetto a tali categorie di cittadini di paesi terzi.

(27)

Al fine di adempiere al loro obbligo a norma della Convenzione di Schengen, i vettori internazionali dovrebbero verificare se i cittadini di paesi terzi per cui è previsto l’obbligo di visto per soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano in possesso di soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno validi interrogando il VIS. Tale verifica dovrebbe essere resa possibile dall’estrazione quotidiana di dati dal VIS in una banca dati distinta a sola lettura, che consenta di estrarre il sottoinsieme minimo necessario di dati per lanciare una ricerca la cui risposta sia «OK/NOT OK». I vettori internazionali non dovrebbero avere accesso al fascicolo di domanda. Le specifiche tecniche per l’accesso al VIS attraverso il portale per i vettori internazionali dovrebbero limitare per quanto possibile l’impatto sul traffico di viaggiatori e sui vettori internazionali. A tal fine, dovrebbe essere presa in considerazione un’integrazione con i portali per i vettori dell’EES e dell’ETIAS.

(28)

Al fine di limitare l’impatto degli obblighi di cui al presente regolamento sui vettori stradali internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman, dovrebbero essere messe a disposizione soluzioni mobili semplici.

(29)

È opportuno che la valutazione dell’adeguatezza, della compatibilità e della coerenza delle disposizioni di cui all’articolo 26 della Convenzione Schengen di cui al preambolo del regolamento (UE) 2018/1240 ai fini delle disposizioni dell’ETIAS in materia di trasporto con autopullman sia estesa per contemplare anche le pertinenti disposizioni del presente regolamento.

(30)

È opportuno che il regolamento (CE) n. 767/2008 specifichi quali autorità degli Stati membri sono autorizzate ad accedere al VIS per inserire, modificare, cancellare o consultare dati sulle domande e sulle decisioni relative ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno ai fini specifici stabiliti in tale regolamento, e nella misura necessaria all’assolvimento dei loro compiti.

(31)

Ogni trattamento dei dati del VIS sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all’assolvimento dei compiti delle autorità competenti. È pertanto opportuno limitare l’accesso di talune autorità competenti ai dati relativi alle persone che siano state titolari di permessi di soggiorno registrati nel VIS per un periodo di dieci o più senza interruzione.

(32)

Nell’utilizzare il VIS le autorità competenti dovrebbero assicurare il rispetto della dignità umana e dell’integrità delle persone i cui dati sono richiesti, senza alcuna discriminazione basata su motivi quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

(33)

È necessario che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti nella lotta contro il terrorismo e altre forme di crimine. L’accesso al VIS delle autorità di contrasto degli Stati membri e di Europol è stato disciplinato dalla decisione 2008/633/GAI del Consiglio. Tale decisione dovrebbe essere integrata nel regolamento (CE) n. 767/2008 per essere allineata all’attuale quadro del trattato.

(34)

L’accesso ai dati del VIS per finalità di contrasto ha già dimostrato la propria utilità per identificare le persone che hanno subito una morte violenta o aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi alla tratta di esseri umani, a reati di terrorismo o al traffico di droga. Pertanto è opportuno che siano a disposizione delle autorità designate degli Stati membri e dell’Europol anche i dati del VIS relativi ai soggiorni di lunga durata, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

(35)

Poiché Europol svolge un ruolo fondamentale nell’ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell’investigazione di reati transfrontalieri contribuendo alla prevenzione, all’analisi e all’investigazione di attività criminali su scala europea, è opportuno che l’accesso attuale di Europol al VIS nel quadro delle sue funzioni sia codificato e semplificato, tenuto conto anche dei recenti sviluppi del quadro giuridico, in particolare il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(36)

L’accesso al VIS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi costituisce un’ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nel VIS. Ogni ingerenza di questo tipo deve essere effettuata in conformità della legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente da consentire alla persona di adeguare il proprio comportamento, e che deve tutelare la persona dall’arbitrarietà e indicare con sufficiente chiarezza la portata del potere discrezionale conferito alle autorità competenti e le modalità del suo esercizio. In una società democratica qualunque ingerenza nei diritti fondamentali è possibile solo se necessaria per proteggere un interesse legittimo e proporzionato e se è commisurata all’obiettivo legittimo da perseguire.

(37)

Il regolamento (UE) 2019/817 prevede la possibilità, per l’autorità di polizia di uno Stato membro appositamente autorizzata dalla legislazione nazionale, di identificare una persona mediante i dati biometrici acquisiti durante una verifica d’identità. Esistono tuttavia circostanze specifiche in cui può essere necessario identificare una persona nel suo stesso interesse. È quanto accade in caso di ritrovamento di una persona scomparsa, rapita o identificata come vittima della tratta. In questi casi alle autorità di contrasto dovrebbe essere dato rapido accesso ai dati del VIS per un’identificazione rapida e affidabile della persona, senza obbligo di soddisfare tutti i requisiti e le garanzie aggiuntive previste per l’accesso ai fini del contrasto.

(38)

Il confronto di dati sulla base di un’impronta digitale latente, ossia di una traccia dattiloscopica che potrebbe essere rinvenuta sul luogo del reato, è di fondamentale importanza nell’ambito della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un’impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nel VIS, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l’autore o la vittima di un reato possano essere registrati nel VIS, dovrebbe rappresentare per le autorità di contrasto uno strumento utilissimo per la prevenzione, l’accertamento o l’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, quando per esempio l’unica prova sul luogo del reato consiste nelle impronte digitali latenti.

(39)

È necessario designare le autorità competenti degli Stati membri e il punto di accesso centrale attraverso cui sono inoltrate le richieste di accesso ai dati del VIS, e conservare un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate autorizzate a chiedere tale accesso ai fini specifici della prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

(40)

Le richieste di accesso ai dati conservati nel sistema centrale del VIS dovrebbero essere presentate dalle unità operative in seno alle autorità designate al punto di accesso centrale e dovrebbero essere motivate. Le unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a chiedere accesso ai dati del VIS non dovrebbero agire in qualità di autorità di verifica. I punti di accesso centrale dovrebbero agire in piena indipendenza dalle autorità designate e dovrebbero assicurare, in modo indipendente, l’assoluta conformità alle condizioni di accesso previste nel presente regolamento. In casi eccezionali di urgenza in cui sia necessario un accesso tempestivo per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o altri reati gravi, il punto di accesso centrale dovrebbe trattare la richiesta di accesso immediatamente ed effettuare la verifica solo a posteriori.

(41)

Onde proteggere i dati personali ed escludere la possibilità di interrogazioni sistematiche ad opera delle autorità di contrasto, il trattamento dei dati del VIS dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l’accesso al VIS soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

(42)

I dati personali registrati nel VIS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario agli scopi del VIS. È opportuno conservare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi per un periodo di cinque anni così da poterli considerare ai fini della valutazione delle domande di visto per soggiorno di breve durata e dell’individuazione dei soggiorni fuoritermine una volta scaduto il periodo di validità, e in modo da effettuare valutazioni di sicurezza dei cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il soggiorno. I dati sui precedenti usi di un documento potrebbero facilitare il rilascio di futuri visti per soggiorni di breve durata. Un periodo di conservazione più breve non sarebbe sufficiente al raggiungimento degli obiettivi voluti. I dati dovrebbero essere cancellati allo scadere dei cinque anni, a meno che non sussistano motivi per cancellarli prima.

(43)

Al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del regolamento (CE) n. 767/2008 si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Al trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali si applica la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(44)

Il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) autorizza i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea (EBCG), al pari del personale coinvolto nei compiti attinenti ai rimpatri, a consultare i sistemi di informazione e le banche dati europee, se tale consultazione è necessaria a conseguire i loro obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri, sotto l’autorità dello Stato membro ospitante. Al fine di agevolare la consultazione e permettere alle squadre un accesso effettivo ai dati del VIS, è opportuno conferire loro l’accesso al VIS. Tale accesso dovrebbe essere subordinato alle condizioni e limitazioni di accesso applicabili alle autorità competenti degli Stati membri per ciascuna finalità specifica per cui possono essere consultati i dati del VIS.

(45)

Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio di uno Stato membro è, ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), un elemento essenziale dello sforzo globale per contrastare la migrazione irregolare e costituisce un importante motivo di interesse pubblico rilevante.

(46)

Onde migliorare la cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione dei migranti irregolari e facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i cui dati potrebbero essere conservati nel VIS, è opportuno conservare nel VIS copia del documento di viaggio dei richiedenti. Contrariamente alle informazioni estratte dal VIS, la copia del documento di viaggio è una prova della cittadinanza più largamente riconosciuta dai paesi terzi.

(47)

I dati personali conservati nel VIS non dovrebbero essere trasferiti o messi a disposizione di paesi terzi o di organizzazioni internazionali. In deroga a tale norma, tuttavia, dovrebbe essere possibile trasferire tali dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale qualora tale trasferimento sia soggetto a condizioni rigorose e qualora sia necessario in singoli casi per contribuire all’identificazione di un cittadino di paese terzo in relazione al suo rimpatrio o reinsediamento. In mancanza di una decisione di adeguatezza mediante un atto di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o di garanzie adeguate a cui sono soggetti i trasferimenti ai sensi di tale regolamento, dovrebbe essere possibile trasferire eccezionalmente i dati del VIS a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale ai fini del rimpatrio o del reinsediamento, soltanto se il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico ai sensi di tale regolamento.

(48)

Dovrebbe anche essere possibile trasferire i dati personali ottenuti dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 767/2008 a un paese terzo in un caso eccezionale di urgenza in cui sussista un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o qualora vi sia un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave. Il pericolo imminente per la vita di una persona dovrebbe essere inteso come concernente un pericolo derivante da un reato grave commesso nei confronti di detta persona, ad esempio lesioni personali gravi, traffico illecito di organi o tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia, e stupro. Tali dati dovrebbero essere trasferiti a un paese terzo solo se è garantito che, su base di reciprocità, il paese terzo richiedente fornisca informazioni sui registri dei visti da esso detenuti agli Stati membri in cui il VIS è operativo.

(49)

Alle attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione nell’espletamento dei compiti per i quali essi sono responsabili rispetto alla gestione operativa del VIS si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(50)

La consultazione dell’elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, stabilito dalla decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), è un passaggio obbligato della procedura d’esame del visto per soggiorno di breve durata. Le autorità competenti per i visti dovrebbero sistematicamente adempiere tale obbligo; tale elenco dovrebbe pertanto essere inserito nel VIS in modo da permettere di verificare automaticamente il riconoscimento del documento di viaggio del richiedente.

(51)

Fatta salva la responsabilità degli Stati membri riguardo all’esattezza dei dati inseriti nel VIS, eu-LISA dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati sviluppando e gestendo uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati, e di riferire agli Stati membri a intervalli regolari.

(52)

Per permettere di monitorare meglio l’uso del VIS nell’analisi delle tendenze relative alla pressione migratoria e alla gestione delle frontiere, eu-LISA dovrebbe essere in grado di sviluppare la capacità di fornire statistiche agli Stati membri, alla Commissione e all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l’integrità dei dati. eu-LISA dovrebbe pertanto conservare determinati dati statistici nell’archivio centrale di relazioni e statistiche ai sensi del regolamento (UE) 2019/817. Nessuna delle statistiche prodotte dovrebbe contenere dati personali.

(53)

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

(54)

Ai cittadini di paesi terzi soggetti a obbligo di visto che sono familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell’Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche. In virtù dell’articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e previste dalle disposizioni adottate in applicazione di tali limitazioni e condizioni. Tali limitazioni e condizioni sono definite nella direttiva 2004/38/CE.

(55)

Come confermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, tali familiari non solo hanno il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri ma hanno anche il diritto di ottenere un visto di ingresso a tal fine. Gli Stati membri devono concedere loro ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari, che devono essere rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e a titolo gratuito.

(56)

Il diritto di ottenere un visto non è incondizionato, poiché può essere negato a familiari per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o salute pubblica ai sensi della direttiva 2004/38/CE. In tale contesto, i dati personali dei familiari possono essere verificati soltanto in quanto riguardanti la loro identificazione e il loro status e soltanto nella misura in cui tali dati siano pertinenti per la valutazione della minaccia che potrebbero rappresentare per la sicurezza o la salute pubblica. L’esame delle domande di visto di tali familiari dovrebbe infatti essere effettuato esclusivamente con riferimento a motivi di sicurezza o di salute pubblica e non già a motivi attinenti ai rischi di migrazione.

(57)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di assicurare l’attuazione della politica comune dei visti, un elevato livello di sicurezza nello spazio senza controlli alle frontiere interne e l’istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(58)

Il presente regolamento fissa norme rigorose sull’accesso al VIS e le necessarie salvaguardie. Prevede inoltre i diritti individuali di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale, e il controllo delle operazioni di trattamento dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento introduce ulteriori salvaguardie per tutelare le esigenze specifiche delle nuove categorie di dati che saranno trattate dal VIS. Il presente regolamento rispetta pertanto i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto alla dignità umana, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati personali, il diritto di asilo e il principio di non-refoulement (non respingimento), la protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, la non discriminazione, i diritti del minore e il diritto a un ricorso effettivo.

(59)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(60)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (21); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(61)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (22), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B, C e F, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (23).

(62)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (24), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B, C e F, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (25) e con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (26).

(63)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (27), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B, C e F, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (28) e con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (29).

(64)

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, le disposizioni del presente regolamento costituiscono disposizioni basate sull’acquis di Schengen, o a esso altrimenti connesse, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005, in combinato disposto con la decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio (30), e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011,

(65)

È pertanto opportuno abrogare le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al regolamento (CE) n. 767/2008 e dovrebbero essere letti secondo le tabelle di corrispondenza che figurano rispettivamente negli allegati I e II.

(66)

È pertanto opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(67)

Conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 12 dicembre 2018 (32),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 767/2008

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS)»;

2)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento istituisce il sistema di informazione visti (VIS) e definisce lo scopo, le funzionalità e le responsabilità del sistema. Esso definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorno di breve durata e alle decisioni adottate al riguardo, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga del visto, al fine di agevolare l’esame di tali domande e le relative decisioni.»;

b)

dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Il presente regolamento definisce inoltre le procedure per lo scambio di informazioni tra Stati membri in ordine ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno, comprese alcune decisioni adottate al riguardo.»;

3)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Scopo del VIS

1.   Il VIS ha lo scopo di migliorare l’attuazione della politica comune dei visti per soggiorni di breve durata, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di:

a)

agevolare la procedura relativa alla domanda di visto;

b)

evitare l’elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di visto;

c)

agevolare la lotta contro la frode;

d)

agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all’interno del territorio degli Stati membri;

e)

contribuire all’identificazione e al rimpatrio di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;

f)

contribuire all’identificazione di persone in circostanze specifiche di cui all’articolo 22 septdecies;

g)

agevolare l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

h)

contribuire alla prevenzione, all’accertamento e all’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

i)

contribuire a prevenire le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri;

j)

contribuire alla corretta identificazione delle persone;

k)

sostenere gli obiettivi del sistema di informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi soggetti a un rifiuto d’ingresso, di persone ricercate per l’arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse o persone vulnerabili, di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.

2.   Per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, il VIS ha lo scopo di agevolare lo scambio di dati tra gli Stati membri sulle relative domande e decisioni, al fine di:

a)

sostenere un elevato livello di sicurezza in tutti gli Stati membri contribuendo a valutare se il richiedente o titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica;

b)

agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all’interno del territorio degli Stati membri;

c)

contribuire all’identificazione e al rimpatrio di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;

d)

contribuire alla prevenzione, all’accertamento e all’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

e)

contribuire alla corretta identificazione delle persone;

f)

contribuire all’identificazione di persone in circostanze specifiche di cui all’articolo 22 septdecies;

g)

agevolare l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e della direttiva 2013/32/UE;

h)

sostenere gli obiettivi del SIS relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi soggetti a un rifiuto d’ingresso, di persone ricercate per l’arresto, a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse o persone vulnerabili, di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.

Articolo 2 bis

Architettura

1.   Il VIS è basato su un’architettura centralizzata e consta degli elementi seguenti:

a)

l’archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817;

b)

un sistema di informazione centrale (“sistema centrale del VIS”);

c)

interfacce uniformi nazionali (National Uniform Interfaces — NUI) in ciascuno Stato membro, basate su specifiche tecniche comuni e identiche in tutti gli Stati membri, che consentano la connessione tra il sistema centrale del VIS e le infrastrutture nazionali negli Stati membri;

d)

un’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI;

e)

un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del sistema di ingressi/uscite (EES);

f)

un’infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale del VIS e:

i)

le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo (ESP) istituito dall’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817;

ii)

il servizio comune di confronto biometrico istituito dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/817;

iii)

il CIR; e

iv)

il rilevatore di identità multiple istituito dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/817;

g)

un meccanismo di consultazione in merito alle domande e di scambio di informazioni fra le autorità competenti per i visti (“VIS Mail”);

h)

un portale per i vettori;

i)

un servizio web sicuro che permette la comunicazione tra il sistema centrale del VIS, da un lato, e il portale per i vettori e i sistemi internazionali (banche dati di Interpol), dall’altro;

j)

un archivio di dati ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche.

Il sistema centrale del VIS, le NUI, il servizio web, il portale per i vettori e l’infrastruttura di comunicazione del VIS condividono e riutilizzano nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software, rispettivamente, del sistema centrale dell’EES, delle interfacce uniformi nazionali dell’EES, del portale per i vettori dell’ETIAS, del servizio web dell’EES e dell’infrastruttura di comunicazione dell’EES.

2.   Per ciascuno Stato membro vi sono almeno due NUI di cui al paragrafo 1, lettera c), che forniscono il collegamento fisico fra gli Stati membri e la rete fisica del VIS. Il collegamento tramite l’infrastruttura di comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera d), è criptato. Le NUI sono situate nello Stato membro. Le NUI sono destinate ai soli usi stabiliti dagli atti legislativi dell’Unione.

3.   Il sistema centrale del VIS svolge funzioni di controllo e gestione tecnici e ha un sistema centrale del VIS di riserva in grado di assicurare tutte le funzioni del sistema centrale del VIS in caso di guasto del sistema. Il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del VIS di riserva hanno sede, rispettivamente, a Strasburgo (Francia) e a Sankt Johann im Pongau (Austria).

4.   L’infrastruttura di comunicazione sostiene e contribuisce a garantire la disponibilità ininterrotta del VIS. Essa comprende ridondanze per i collegamenti tra il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del VIS di riserva, oltre che ridondanze per i collegamenti tra ciascuna NUI, da un lato, e il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del VIS di riserva, dall’altro. L’infrastruttura di comunicazione fornisce una rete privata virtuale criptata dedicata ai dati del VIS e alla comunicazione tra gli Stati membri e tra questi ultimi ed eu-LISA.

5.   eu-LISA attua soluzioni tecniche per garantire la disponibilità ininterrotta del VIS attraverso il funzionamento simultaneo del sistema centrale del VIS e del sistema centrale del VIS di riserva, purché il sistema centrale del VIS di riserva resti in grado di assicurare il funzionamento del VIS in caso di guasto del sistema centrale del VIS, o attraverso la duplicazione del sistema o delle sue componenti.

(*)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31)."

(**)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).»;"

4)

l’articolo 3 è soppresso;

5)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

i punti 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

«3.

“autorità competenti per i visti”, le autorità che in ogni Stato membro sono competenti per l’esame delle domande di visto e per l’adozione delle relative decisioni ovvero per l’adozione di decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti, comprese le autorità centrali competenti per i visti e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera;

3 bis.

“autorità designata”, l’autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 22 terdecies, paragrafo 1, responsabile della prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

3 ter.

“autorità designata per il VIS”, l’autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 9 quinquies, paragrafo 1, responsabile della verifica manuale e della misura conseguente ai riscontri positivi di cui a tale paragrafo;

3 quater.

“unità centrale ETIAS”, l’unità istituita nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

4.

“modulo di domanda”, il modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto Schengen di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 810/2009;

5.

“richiedente”, chiunque abbia presentato una domanda di visto, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno;

(*)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;"

b)

i punti 12), 13) e 14) sono sostituiti dai seguenti:

«12.

“dati del VIS” o “dati VIS”, tutti i dati conservati nel sistema centrale del VIS e nel CIR a norma degli articoli da 9 a 14 e da 22 bis a 22 septies;

13.

“dati di identità”, i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera d);

14.

“dati relativi alle impronte digitali”, i dati del VIS relativi alle impronte digitali;

15.

“immagine del volto”, l’immagine digitalizzata del volto;

16.

“riscontro positivo”, la coincidenza stabilita da un confronto automatizzato dei dati personali registrati in un fascicolo relativo alla domanda nel VIS con gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies oppure con i dati personali presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati nel VIS, in un altro sistema di informazione dell’UE di cui all’articolo 9 bis o all’articolo 22 ter (sistemi di informazione dell’UE), nei dati Europol o nelle banche dati Interpol interrogate dal VIS;

17.

“dati Europol”, i dati personali trattati da Europol per la finalità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

18.

“permesso di soggiorno”, un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (**), e un documento di cui all’articolo 2, punto 16, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

19.

“visto per soggiorno di lunga durata”, l’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 18 della convenzione di Schengen;

20.

“autorità di controllo”, l’autorità di controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e l’autorità di controllo di cui all’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (****);

21.

“contrasto”, la prevenzione, l’accertamento o l’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

22.

“reati di terrorismo”, i reati previsti dal diritto nazionale di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (*****) o, per gli Stati membri che non sono vincolati da tale direttiva, i reati previsti dal diritto nazionale equivalenti a uno di tali reati;

23.

“reato grave”, un reato che corrisponde o equivale a uno dei reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (******), se punibile conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.

(*)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53)."

(**)  Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1)."

(***)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."

(****)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89)."

(*****)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6)."

(******)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).»;"

6)

gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 5

Categorie di dati

1.   Solo le seguenti categorie di dati sono registrate nel VIS:

a)

i dati alfanumerici:

i)

sul richiedente un visto e sui visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati di cui all’articolo 9, punti da 1 a 4, e agli articoli da 10 a 14;

ii)

sul richiedente un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno e sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati, prorogati o rinnovati di cui all’articolo 22 bis, e articoli da 22 quater, a 22 septies;

iii)

sui riscontri positivi di cui agli articoli 9 bis e 22 ter e i pareri motivati di cui agli articoli 9 sexies, 9 octies e 22 ter;

b)

le immagini del volto di cui all’articolo 9, punto 5, e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);

c)

i dati relativi alle impronte digitali di cui all’articolo 9, punto 6, e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera k);

bis)

la scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all’articolo 9, punto 7, e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera h);

d)

i collegamenti con altre domande di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 22 bis, paragrafo 4.

1 bis.   Il CIR contiene i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), e punti 5 e 6, e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), j) e k). I restanti dati del VIS sono conservati nel sistema centrale del VIS.

ter.   La verifica e l’identificazione nel VIS mediante un’immagine del volto è possibile solo con immagini del volto registrate nel VIS con la precisazione se tale immagine sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda, a norma dell’articolo 9, punto 5, e dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j).

2.   Fatta salva la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati a norma dell’articolo 34, i messaggi trasmessi dal VIS Mail in conformità dell’articolo 16, dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 25, paragrafo 2, non sono registrati nel VIS.

Articolo 5 bis

Elenco dei documenti di viaggio riconosciuti

1.   L’elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, stabilito dalla decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è integrato nel VIS.

2.   Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco dei documenti di viaggio riconosciuti e della comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell’elenco, di cui all’articolo 4 della decisione n. 1105/2011/UE.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le norme dettagliate sulla gestione della funzionalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 6

Accesso per inserimento, modifica o cancellazione dei dati

1.   L’accesso al VIS per inserire, modificare o cancellare i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti e alle autorità competenti a ricevere e decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno in conformità degli articoli da 22 bis a 22 septies. Il numero dei membri del personale debitamente autorizzati è limitato dalle effettive esigenze di servizio.

2.   L’accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell’Unione competenti per gli scopi di cui agli articoli da 15 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 quaterdecies e all’articolo 45 sexies del presente regolamento, e per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817.

Tale accesso è consentito nella misura in cui i dati sono necessari all’assolvimento dei compiti di tali autorità nazionali e degli organismi dell’Unione, conformemente a detti scopi, e sono proporzionati agli obiettivi perseguiti.

bis.   In deroga alle disposizioni sull’uso dei dati di cui ai capi II, III e III bis, i dati relativi alle impronte digitali e le immagini del volto dei minori possono essere utilizzati solo per interrogare il VIS e, in caso di riscontro positivo, possono essere consultati solo per verificare l’identità del minore:

a)

nella procedura relativa alla domanda di visto, conformemente all’articolo 15; o

b)

alle frontiere esterne o all’interno degli Stati membri, a norma dell’articolo 18, 19 o 20, o dell’articolo 22 octies, 22 nonies o 22 decies.

Qualora l’interrogazione con dati alfanumerici non possa essere eseguita a causa della mancanza di un documento di viaggio, i dati relativi alle impronte digitali dei minori possono essere utilizzati anche per interrogare il VIS nell’ambito della procedura in materia di asilo ai sensi dell’articolo 21, 22, 22 undecies o 22 duodecies.

ter.   In deroga alle disposizioni sull’uso dei dati di cui all’articolo 22 nonies, nel caso di persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzione, le autorità competenti a effettuare verifiche nel territorio degli Stati membri hanno accesso al VIS unicamente per consultare i dati di cui all’articolo 22 quater, lettere d), e) ed f), e le informazioni sullo status del permesso di soggiorno.

2 quater.   In deroga alle disposizioni sull’uso dei dati di cui all’articolo 22 decies, nel caso di persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzione, le autorità competenti a effettuare verifiche nel territorio degli Stati membri hanno accesso al VIS unicamente per consultare i dati di cui all’articolo 22 quater, lettere d), e) e f), e le informazioni sullo status del permesso di soggiorno. Qualora la persona non presenti un documento di viaggio valido o qualora sussistano dubbi circa l’autenticità del documento di viaggio presentato o qualora la verifica ai sensi dell’articolo 22 nonies non dia esito, le autorità competenti hanno altresì accesso al VIS per consultare i dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) e i).

quinquies.   In deroga alle disposizioni sull’uso dei dati di cui agli articoli 22 undecies e 22 duodecies, le autorità competenti in materia di asilo non hanno accesso ai dati VIS delle persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS, conformemente al capo III bis, per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzione.

sexies.   In deroga alle disposizioni sull’uso dei dati di cui al capo III ter, le autorità designate degli Stati membri ed Europol non hanno accesso ai dati del VIS delle persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS, conformemente al capo III bis, per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzione.

septies.   In deroga alle disposizioni sull’uso dei dati di cui agli articoli 45 sexies e 45 septies, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, ad eccezione delle squadre di gestione delle frontiere, non hanno accesso ai dati del VIS delle persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS, conformemente al capo III bis, per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzione.

3.   Ogni Stato membro designa le autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al VIS ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati del VIS. Ciascuno Stato membro comunica senza indugio un elenco di tali autorità alla Commissione e a eu-LISA, a norma dell’articolo 45 ter. Nell’elenco è precisato lo scopo per il quale ciascuna autorità può trattare i dati del VIS. In qualsiasi momento ciascuno Stato membro può modificare o sostituire l’elenco che ha comunicato e ne informa la Commissione ed eu-LISA.

Le autorità autorizzate a consultare il VIS o ad accedervi al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi sono designate conformemente al capo III ter.

4.   Oltre alle comunicazioni di cui al paragrafo 3, ciascuno Stato membro trasmette senza indugio a eu-LISA un elenco delle unità operative delle autorità nazionali competenti che hanno accesso al VIS ai fini del presente regolamento. L’elenco precisa lo scopo per il quale ciascuna unità operativa deve avere accesso ai dati del VIS. Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di tali elenchi.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

(*)  Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).»;"

7)

all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ogni autorità competente garantisce che il trattamento dei dati personali nell’ambito del VIS non dia luogo a discriminazioni nei confronti dei richiedenti e dei titolari di visti, di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno basate su motivi quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

Nel trattamento dei dati personali nell’ambito del VIS ogni autorità competente rispetta pienamente la dignità umana nonché i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane e alle persone con disabilità.

3.   L’interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente per gli Stati membri in tutte le procedure ai sensi del presente regolamento, conformemente alle garanzie previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Il benessere, la sicurezza e l’incolumità del minore, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani, sono tenuti in considerazione. Il minore ha anche diritto all’ascolto, tenuto adeguatamente conto della sua età e del suo grado di maturità.»;

8)

il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

«INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI»;

9)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Quando la domanda è ricevibile a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 810/2009, l’autorità competente per i visti crea il relativo fascicolo entro tre giorni lavorativi inserendo nel VIS i dati di cui all’articolo 9, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti, i campi specifici riservati a tali dati riportano l’indicazione “non pertinente”. L’assenza di impronte digitali è indicata con “VIS 0”; il sistema permette inoltre una distinzione tra i casi di cui all’articolo 13, paragrafo 7, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 810/2009.

6.   Non appena creato il fascicolo relativo alla domanda, secondo le procedure descritte nei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, il VIS avvia automaticamente le interrogazioni di cui all’articolo 9 bis e restituisce i risultati. L’autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell’esame della domanda a norma dell’articolo 15.»;

10)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il punto 4 è così modificato:

i)

le lettere da a) a c bis) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

cognome; nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze attuali; sesso;

bis)

cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); luogo e paese di nascita; cittadinanza alla nascita;

b)

tipo e numero del documento di viaggio;

c)

data di scadenza della validità del documento di viaggio;

bis)

paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;»;

ii)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«1)

attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) e datore di lavoro; per gli studenti, nome dell’istituto di istruzione;»;

iii)

è aggiunta la lettera seguente:

«n)

ove applicabile, il fatto che il richiedente presenti domanda in quanto familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra.

(*)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).»;"

b)

i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.

immagine del volto del richiedente, conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 810/2009, con la precisazione se tale immagine sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda;

6.

impronte digitali del richiedente, conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 810/2009;

7.

scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio.»;

c)

sono aggiunti i seguenti commi:

«Il richiedente indica l’attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) da un elenco predefinito.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 48 bis per stabilire l’elenco predefinito di occupazioni (gruppi di posizioni lavorative).»;

11)

sono inseriti i nuovi articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Interrogazione di altri sistemi di informazione e banche dati

1.   Il VIS tratta i fascicoli relativi alla domanda automaticamente, alla ricerca di eventuali riscontri positivi conformemente al presente articolo. Il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente.

2.   Quando viene creato un fascicolo relativo alla domanda, il VIS verifica se il documento di viaggio relativo alla domanda è riconosciuto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE avviando una ricerca automatica nell’elenco dei documenti di viaggio riconosciuti di cui all’articolo 5 bis del presente regolamento, e restituisce i risultati. Se dalla ricerca risulta che il documento di viaggio non è riconosciuto da uno o più Stati membri, si applica l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 in caso di rilascio di un visto.

3.   Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a), c) e d), all’articolo 21, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009 e ai fini dell’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del presente regolamento, il VIS avvia un’interrogazione utilizzando l’ESP per confrontare i dati pertinenti di cui all’articolo 9, punti 4, 5 e 6, del presente regolamento con i dati presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati:

a)

nel sistema di informazione Schengen (SIS);

b)

nell’EES;

c)

nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240 (elenco di controllo ETIAS);

d)

nell’Eurodac;

e)

nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali per i cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN);

f)

nei dati Europol;

g)

nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD); e

h)

nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).

Il confronto è effettuato sia con i dati alfanumerici che con quelli biometrici, a meno che il sistema di informazione o la banca dati interrogata non contenga una sola di tali categorie di dati.

4.   In particolare, il VIS verifica:

a)

per quanto riguarda il SIS, se:

i)

il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato;

ii)

il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno;

iii)

il richiedente è oggetto di una segnalazione di rimpatrio;

iv)

il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione;

v)

il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona scomparsa o vulnerabile a cui deve essere impedito di viaggiare;

vi)

il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario;

vii)

il richiedente o il documento di viaggio è oggetto di una segnalazione di persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico;

b)

per quanto riguarda l’EES, se:

i)

il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se il richiedente è stato segnalato come soggiornante fuoritermine in passato nell’EES;

ii)

il richiedente è registrato nell’EES per essere stato oggetto di un respingimento;

iii)

il soggiorno previsto del richiedente supera la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un permesso di soggiorno;

c)

per quanto riguarda l’ETIAS, se:

i)

il richiedente è una persona per la quale un’autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, annullata o revocata è registrata nell’ETIAS o se il suo documento di viaggio corrisponde a tale autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, annullata o revocata;

ii)

i dati forniti nell’ambito della domanda corrispondono ai dati contenuti nell’elenco di controllo ETIAS;

d)

per quanto riguarda l’Eurodac, se il richiedente è registrato in tale banca dati;

e)

per quanto riguarda l’ECRIS-TCN, se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono stati registrati in tale sistema nei 25 anni precedenti, in merito a condanne per reati di terrorismo, o nei 15 anni precedenti, in merito a condanne per altri reati gravi;

f)

per quanto riguarda i dati Europol, se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol;

g)

per quanto riguarda le banche dati Interpol, se:

i)

il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nella banca dati SLTD di Interpol;

ii)

il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo della banca dati TDAWN di Interpol.

5.   Le segnalazioni SIS relative a persone scomparse o vulnerabili, persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario e persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico sono consultate unicamente agli effetti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera k).

6.   Per quanto riguarda le banche l’SLTD dell’Interpol e il TDAWN dell’Interpol, le interrogazioni o le verifiche sono effettuate in modo che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol. Se il requisito di cui al presente paragrafo non è rispettato, il VIS non interroga le banche dati di Interpol.

7.   Per quanto riguarda i dati Europol il trattamento automatizzato riceve l’opportuna comunicazione conformemente all’articolo 21, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2016/794.

8.   Si ha un riscontro positivo qualora tutti i dati del fascicolo relativo alla domanda usati per l’interrogazione o alcuni di essi coincidano in tutto o in parte con i dati contenuti in una cartella, una segnalazione o un fascicolo registrati nei sistemi di informazione o banche dati di cui al paragrafo 3. Il manuale di cui all’articolo 9 nonies, paragrafo 2, definisce la coincidenza parziale, compreso un grado di probabilità per limitare il numero di falsi riscontri positivi.

9.   Qualora dal confronto automatizzato di cui al paragrafo 3 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 4, lettera a), punti i), ii) e iii), al paragrafo 4, lettera b), al paragrafo 4, lettera c), punto i), al paragrafo 4, lettera d), e al paragrafo 4, lettera g), punto i), il VIS aggiunge nel fascicolo relativo alla domanda un riferimento a qualsiasi riscontro positivo e, se del caso, agli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo.

10.   Qualora dal confronto automatizzato di cui al paragrafo 3 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 4, lettera a), punto iv), al paragrafo 4, lettera c), punto ii), al paragrafo 4, lettere e) e f), e al paragrafo 4, lettera g), punto ii), il VIS si limita a indicare, nel fascicolo relativo alla domanda, che sono necessarie ulteriori verifiche.

In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 4, lettera a), punto iv), al paragrafo 4, lettere e) e f), e al paragrafo 4, lettera g), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all’autorità designata per il VIS dello Stato membro che tratta la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6.

In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 4, lettera c), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati oppure, se i dati sono stati inseriti da Europol, all’unità nazionale ETIAS degli Stati membri che trattano la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 9, punto 4.

11.   Qualora dal confronto automatico di cui al paragrafo 3 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 4, lettera a), punti v), vi) e vii), il VIS non lo registra nel fascicolo relativo alla domanda né vi indica che è necessaria un’ulteriore verifica.

12.   Il numero di riferimento unico della registrazione di dati che ha generato il riscontro positivo è conservato nel fascicolo relativo alla domanda ai fini della conservazione nei registri e dell’elaborazione di relazioni e statistiche, a norma degli articoli 34 e 45 bis.

13.   Il VIS confronta i dati pertinenti di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettere a), a bis), g), h), j), k) e l), con gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies.

Articolo 9 ter

Norme specifiche per i familiari di cittadini Unione o altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell’Unione

1.   Per quanto riguarda un cittadino di un paese terzo che è familiari di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, le interrogazioni automatizzate di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, sono effettuate al fine esclusivo di controllare che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza di tale cittadino di un paese terzo nel territorio degli Stati membri comporta un rischio per la sicurezza o un alto rischio epidemico in conformità della direttiva 2004/38/CE.

2.   Il VIS non verifica:

a)

se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato, tramite consultazione dell’EES;

b)

se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati nell’Eurodac.

3.   Laddove dal trattamento automatizzato della domanda in forza dell’articolo 9 bis, paragrafo 3, del presente regolamento, emerga un riscontro positivo in relazione a una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1861, l’autorità competente per i visti verifica il motivo della decisione a seguito della quale tale segnalazione è stata inserita nel SIS. Se tale motivo è connesso a un rischio di immigrazione illegale, la segnalazione non è presa in considerazione ai fini della valutazione della domanda. L’autorità competente per i visti procede conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861.

4.   Non si applicano gli indicatori di rischio specifici basati su rischi di immigrazione illegale determinati in conformità dell’articolo 9 undecies.

Articolo 9 quater

Verifica manuale e misura conseguenti ai riscontri positivi da parte delle autorità competenti per i visti

1.   L’autorità competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto verifica manualmente ogni eventuale riscontro positivo ai sensi dell’articolo 9 bis, paragrafo 9.

2.   Ai fini della verifica manuale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità competente per i visti ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati, nonché ai riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 9.

L’autorità competente per i visti ha inoltre accesso, in via temporanea, ai dati SIS, EES, ETIAS, Eurodac o SLTD di Interpol che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche di cui al presente articolo e all’esame della domanda di visto nonché in caso di procedura di ricorso. Tale accesso temporaneo è conforme agli strumenti giuridici che disciplinano il SIS, l’EES, l’ETIAS, l’Eurodac e l’SLTD.

3.   L’autorità competente per i visti verifica se l’identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati in uno dei sistemi di informazione o delle banche dati interrogati.

4.   Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda corrispondano ai dati conservati nel pertinente sistema di informazione o banca dati, il riscontro positivo è preso in considerazione durante l’esame della domanda di visto in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009.

5.   Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nel pertinente sistema di informazione o banca dati, l’autorità competente per i visti cancella il falso riscontro positivo dal fascicolo.

6.   Qualora dal confronto automatico ai sensi dell’articolo 9 bis, paragrafo 13, del presente regolamento, risulti un riscontro positivo, l’autorità competente per i visti valuta il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o l’alto rischio epidemico e ne tiene conto durante l’esame della domanda di visto in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009. In nessun caso l’autorità competente per i visti adotta automaticamente una decisione sulla base di un riscontro positivo fondato su indicatori di rischio specifici. L’autorità competente per i visti valuta individualmente, in tutti i casi, il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale e l’alto rischio epidemico.

Articolo 9 quinquies

Verifica manuale dei riscontri positivi da parte delle autorità designate per il VIS

1.   Ciascuno Stato membro designa un’autorità (“autorità designata per il VIS”) incaricata della verifica manuale e delle misure conseguenti ai riscontri positivi a norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punti da iv) a vii), lettere e), e f) e lettera g), punto ii). Gli Stati membri possono designare più di un’autorità quale autorità designata per il VIS. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA il nome dell’autorità designata per il VIS a norma del presente paragrafo.

Qualora l’autorità designata per il VIS sia l’ufficio SIRENE, gli Stati membri stanziano risorse aggiuntive sufficienti per consentire all’ l’ufficio SIRENE di svolgere i compiti affidati all’autorità designata per il VIS ai sensi del presente regolamento.

2.   L’autorità designata per il VIS è operativa almeno durante il normale orario di lavoro. Essa ha accesso, in via temporanea, ai dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda e a quelli presenti nel SIS, nell’ECRIS-TCN, ai dati Europol o nella banca dati TDAWN che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche di cui al presente articolo e all’articolo 9 octies.

3.   Entro due giorni lavorativi dalla notifica inviata dal VIS, l’autorità designata per il VIS verifica se l’identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati presenti in uno dei sistemi di informazione o nelle banche dati interrogate.

4.   Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nel pertinente sistema di informazione o banca dati, l’autorità designata per il VIS cancella dal fascicolo relativo alla domanda l’indicazione che è necessaria un’ulteriore verifica.

Articolo 9 sexies

Verifica manuale e misure conseguenti ai riscontri positivi nell’elenco di controllo ETIAS

1.   L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati nell’elenco di controllo ETIAS oppure, se i dati sono stati inseriti da Europol, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che tratta la domanda è responsabile della verifica manuale e dello svolgimento delle misure conseguenti ai riscontri positivi a norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera c), punto ii).

2.   Entro due giorni lavorativi dalla notifica inviata dal VIS, l’unità nazionale ETIAS pertinente verifica se i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda corrispondono ai dati nell’elenco di controllo ETIAS.

3.   Qualora i dati nel fascicolo relativo alla domanda corrispondano ai dati nell’elenco di controllo ETIAS, l’unità nazionale ETIAS trasmette all’autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto un parere motivato sull’eventuale rischio che il richiedente potrebbe rappresentare per la pubblica sicurezza; tale parere motivato è preso in considerazione durante l’esame della domanda di visto in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009.

4.   Qualora i dati siano stati inseriti nell’elenco di controllo ETIAS da Europol, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che tratta la domanda richiede senza indugio il parere di Europol ai fini della redazione del proprio parere motivato. A tal fine, l’unità nazionale ETIAS invia a Europol i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 9, punto 4. Europol risponde entro 60 ore dalla data della richiesta. La mancanza di risposta di Europol entro tale termine fa presumere che non vi sia motivo di opporsi al rilascio del visto.

5.   L’unità nazionale ETIAS trasmette il parere motivato all’autorità centrale competente per i visti entro sette giorni di calendario dalla notifica inviata dal VIS. La mancata trasmissione del parere motivato da parte dell’unità nazionale ETIAS entro tale termine fa presumere che non vi sia motivo di opporsi al rilascio del visto.

6.   Il parere motivato è registrato nel fascicolo relativo alla domanda in modo che sia accessibile solo all’autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto.

7.   Qualora i dati nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati nell’elenco di controllo ETIAS, l’unità nazionale ETIAS ne informa l’autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto, la quale cancella dal fascicolo l’indicazione che è necessaria un’ulteriore verifica.

Articolo 9 septies

Azioni conseguenti a determinati riscontri positivi da parte dell’ufficio SIRENE

1.   In caso di riscontri positivi conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punti da iii) a vii), e previa verifica manuale, l’autorità competente per i visti o l’autorità designata per il VIS comunica tali riscontri positivi all’ufficio SIRENE dello Stato membro che tratta la domanda.

2.   In caso di riscontri positivi conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punto iii), l’ufficio SIRENE dello Stato membro che tratta la domanda:

a)

se la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto di ingresso, informa immediatamente lo Stato membro di rilascio tramite lo scambio di informazioni supplementari affinché lo Stato membro di rilascio cancelli immediatamente la segnalazione di rimpatrio e inserisca una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861;

b)

se la decisione di rimpatrio non è accompagnata da un divieto di ingresso, informa immediatamente lo Stato membro di rilascio tramite lo scambio di informazioni supplementari, affinché lo Stato membro di rilascio cancelli senza indugio la segnalazione di rimpatrio.

3.   In caso di riscontri positivi conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punti da iv) a vii) del presente regolamento, l’ufficio SIRENE dello Stato membro che tratta la domanda adotta conseguentemente adeguate misure, in conformità del regolamento (UE) 2018/1862.

Articolo 9 octies

Misure conseguenti a determinati riscontri positivi da parte delle autorità designate per il VIS

1.   In caso di riscontri positivi verificati conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e) o f), o all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera g), punto ii), l’autorità designata per il VIS adotta, se necessario, adeguate misure conseguenti. A tal fine, consulta, ove opportuno, l’ufficio centrale nazionale di Interpol dello Stato membro che tratta la domanda, Europol o l’autorità centrale dello Stato membro di condanna designata in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (*).

2.   L’autorità designata per il VIS trasmette all’autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto un parere motivato sull’eventuale rischio che il richiedente potrebbe rappresentare per la pubblica sicurezza; tale parere motivato è preso in considerazione durante l’esame della domanda di visto in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009.

3.   In caso di riscontri positivi verificati conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e), del presente regolamento, se la condanna è stata pronunciata prima dell’entrata in funzione di ECRIS-TCN a norma dell’articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/816, nel parere motivato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’autorità designata per il VIS non tiene conto delle condanne per reati di terrorismo pronunciate oltre 25 anni prima della data di presentazione della domanda di visto o di condanne per altri reati gravi pronunciate oltre 15 anni prima della data di presentazione della domanda di visto.

4.   Qualora un riscontro positivo verificato manualmente dall’autorità designata per il VIS riguardi i dati Europol di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera f), l’autorità designata per il VIS richiede senza indugio il parere di Europol onde espletare i suoi compiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. A tal fine, l’autorità designata per il VIS invia a Europol i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 9, punti 4, 5 e 6. Europol risponde entro 60 ore dalla data della richiesta. In mancanza di una risposta da parte di Europol entro tale termine, si presume che non vi sia motivo di opporsi al rilascio del visto.

5.   In caso di riscontri positivi verificati conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punto iv), del presente regolamento, e previa consultazione dell’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione, l’autorità designata per il VIS dello Stato membro che tratta la domanda trasmette all’autorità centrale competente per i visti responsabile del trattamento della domanda di visto un parere motivato sull’eventuale rischio che il richiedente potrebbe rappresentare per la pubblica sicurezza; tale parere motivato è preso in considerazione durante l’esame della domanda di visto in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009.

6.   Il parere motivato è registrato nel fascicolo relativo alla domanda in modo che lo renda accessibile solo all’autorità designata per il VIS di cui all’articolo 9 quinquies dello Stato membro che tratta la domanda e all’autorità centrale competente per i visti del medesimo Stato membro.

7.   L’autorità designata per il VIS trasmette il parere motivato all’autorità centrale competente per i visti entro sette giorni di calendario dalla notifica inviata dal VIS. In caso di riscontri positivi verificati conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e), il termine per trasmettere il parere motivato è di 10 giorni di calendario. In mancanza della trasmissione da parte dell’autorità designata per il VIS del parere motivato entro tale termine, si presume che non vi sia motivo di opporsi al rilascio del visto.

Articolo 9 nonies

Attuazione e manuale

1.   Ai fini dell’attuazione degli articoli da 9 bis a 9 octies, eu-LISA predispone, in cooperazione con gli Stati membri ed Europol, canali appropriati per le comunicazioni e lo scambio di informazioni di cui ai detti articoli.

2.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 48 bis per stabilire in un manuale le procedure e le norme necessarie per interrogazioni, verifiche e valutazioni.

Articolo 9 decies

Responsabilità di Europol

Europol adegua il proprio sistema di informazione al fine di garantire il trattamento automatico delle interrogazioni a norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 3, e all’articolo 22 ter, paragrafo 2.

Articolo 9 undecies

Indicatori di rischio specifici

1.   Gli indicatori di rischio specifici sono applicati come un algoritmo che permette la profilazione, quale definita all’articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, mediante il confronto, in conformità dell’articolo 9 bis, paragrafo 13, del presente regolamento, dei dati registrati in un fascicolo relativo alla domanda del VIS con indicatori di rischio specifici stabiliti dall’unità centrale ETIAS ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, relativi ai rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o all’alto rischio epidemico. L’unità centrale ETIAS registra nel VIS gli indicatori di rischio specifici.

2.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 48 bis al fine di definire ulteriormente tali rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o l’alto rischio epidemico in base a:

a)

statistiche generate dall’EES che indicano tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di titolari di visto;

b)

statistiche generate dal VIS in conformità dell’articolo 45 bis indicanti tassi anormali di rifiuto di domande di visto dovuti a un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o a un alto rischio epidemico associato a uno specifico gruppo di titolari di visto;

c)

statistiche generate dal VIS in conformità dell’articolo 45 bis e dall’EES indicanti correlazioni tra informazioni raccolte tramite il modulo di domanda e titolari di visto fuoritermine o respingimenti;

d)

informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a indicatori di rischio specifici o minacce per la sicurezza individuati da uno Stato membro;

e)

informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a tassi anormali di soggiorni fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di titolari di visto in uno Stato membro;

f)

informazioni su alti rischi epidemici specifici fornite da Stati membri e informazioni in materia di sorveglianza epidemiologica e valutazioni del rischio fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nonché segnalazioni di focolai di malattie da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

3.   La Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare i rischi, come definiti nel presente regolamento e nell’atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sui quali si basano gli indicatori di rischio specifici di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

I rischi specifici di cui al primo comma del presente paragrafo sono riesaminati almeno ogni sei mesi e, se necessario, la Commissione adotta un nuovo atto di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

4.   Sulla base dei rischi specifici rilevati in conformità del paragrafo 3, l’unità centrale ETIAS stabilisce una serie di indicatori di rischio specifici consistenti in una combinazione di uno o più dei dati seguenti:

a)

fascia di età, sesso, cittadinanza;

b)

paese e città di residenza;

c)

lo Stato membro o Stati membri di destinazione;

d)

lo Stato membro del primo ingresso;

e)

scopo del viaggio;

f)

attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative).

5.   Gli indicatori di rischio specifici sono mirati e proporzionati. Essi non sono in alcun caso basati esclusivamente sul sesso o sull’età di una persona o su informazioni che rivelino il colore della pelle, la razza, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l’appartenenza sindacale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l’orientamento sessuale di una persona.

6.   L’unità centrale ETIAS, previa consultazione della commissione di esame VIS, definisce, stabilisce, valuta preliminarmente, attua, valuta a posteriori, rivede ed elimina gli indicatori di rischio specifici.

Articolo 9 duodecies

Commissione di esame VIS

1.   È istituita, nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, una commissione di esame VIS con funzione consultiva. Essa è composta da un rappresentante dell’autorità centrale competente per i visi di ciascuno Stato membro, dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di Europol.

2.   L’unità centrale ETIAS consulta la commissione di esame VIS sulla definizione, lo stabilimento, la valutazione preliminare, l’attuazione, la valutazione a posteriori, la revisione e l’eliminazione degli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies.

3.   La commissione di esame VIS formula pareri, orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi ai fini di cui al paragrafo 2. Quando formula raccomandazioni, la commissione di esame VIS tiene conto delle raccomandazioni formulate dalla commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS.

4.   La commissione di esame VIS si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno due volte all’anno. I costi e l’organizzazione delle sue riunioni sono a carico dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

5.   La commissione di esame VIS può consultare la commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS su questioni specifiche relative ai diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne la vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione.

6.   In occasione della sua prima riunione, la commissione di esame VIS adotta il regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

Articolo 9 terdecies

Commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS

1.   È istituita una commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS indipendente con funzione consultiva e di valutazione. Ferme restando le rispettive competenze e la loro indipendenza, essa è composta dal responsabile dei diritti fondamentali dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da un rappresentante del forum consultivo sui diritti fondamentali dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da un rappresentante del Garante europeo della protezione dei dati, da un rappresentante del comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 e da un rappresentante dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.

2.   La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS effettua valutazioni periodiche e formula raccomandazioni per la commissione di esame VIS sull’impatto sui diritti fondamentali del trattamento delle domande e dell’attuazione dell’articolo 9 undecies, in particolare per quanto concerne la vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione.

La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS coadiuva inoltre la commissione di esame VIS nell’esecuzione dei suoi compiti quando quest’ultima la consulta su questioni specifiche relative ai diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne la vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione.

La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS ha accesso alle verifiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1240.

3.   La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno due volte all’anno. I costi e l’organizzazione delle sue riunioni sono a carico dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Le sue riunioni si svolgono nei locali dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il segretariato delle sue riunioni è assicurato dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. In occasione della sua prima riunione, la commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS adotta il regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

4.   Un rappresentante della commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS è invitato a partecipare alle riunioni della commissione di esame VIS con funzione consultiva. I membri della commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS hanno accesso alle informazioni e ai fascicoli della commissione di esame VIS.

5.   La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS redige una relazione annuale. La relazione deve essere messa a disposizione del pubblico.

(*)  Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).»;"

12)

all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

territorio all’interno del quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi conformemente agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 810/2009;»;

13)

l’articolo 11 è soppresso;

14)

l’articolo 12, paragrafo 2, è così modificato:

a)

alla lettera a), è inserito il punto seguente:

«ii bis)

non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale previsto;»;

b)

è inserito il comma seguente:

«Nel VIS la numerazione dei motivi del rifiuto corrisponde alla numerazione dei motivi del rifiuto di cui al modulo uniforme di rifiuto che figura nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 810/2009.»;

15)

all’articolo 13, è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   Quando viene aggiornato il fascicolo relativo alla domanda a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il VIS invia una comunicazione allo Stato membro che ha rilasciato il visto informandolo della decisione di annullamento o di revoca del visto e delle relative motivazioni. Tale comunicazione è generata automaticamente dal sistema centrale e trasmessa tramite VIS Mail conformemente all’articolo 16.»;

16)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell’esame delle domande e delle decisioni ad esse correlate, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga dei visti, conformemente alle pertinenti disposizioni. La consultazione del VIS da parte dell’autorità competente per i visti consente di stabilire:

a)

se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rilascio, rifiuto, annullamento, revoca o proroga di un visto; e

b)

se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rilascio, rifiuto, ritiro, revoca, annullamento, proroga o rinnovo di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

tipo e numero del documento di viaggio, data di scadenza della validità del documento di viaggio, paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;»;

ii)

la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

«e bis)

immagine del volto;

f)

numero della vignetta visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di rilascio di eventuali visti, visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno precedenti.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   L’immagine del volto di cui al paragrafo 2, lettera e bis), non è il solo criterio di ricerca.»;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora dalle interrogazioni con uno o più dei dati elencati al paragrafo 2 del presente articolo risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l’autorità competente per i visti ha accesso ai fascicoli relativi alla domanda e ai fascicoli correlati ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo.»;

17)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Utilizzo del VIS ai fini della consultazione e della richiesta di documenti

1.   Ai fini della consultazione tra autorità centrali competenti per i visti in merito alle domande in conformità dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009, la richiesta di consultazione e le relative risposte sono trasmesse in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Quando viene creato nel VIS un fascicolo relativo alla domanda di un cittadino di un determinato paese terzo o appartenente a una specifica categoria di tali cittadini per i quali è richiesta la consultazione preliminare di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009, il VIS trasmette automaticamente, tramite VIS Mail, la richiesta di consultazione allo Stato membro o agli Stati membri indicati.

Lo Stato membro o gli Stati membri consultati inviano la risposta al VIS che la ritrasmette, tramite VIS Mail, allo Stato membro che ha creato il fascicolo.

Se la risposta è negativa, in essa è specificato se il richiedente rappresenta una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali.

Ai soli fini della procedura di consultazione è integrato nel VIS l’elenco degli Stati membri che chiedono che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le loro autorità centrali nel corso dell’esame di domande di visto uniforme presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini, in conformità dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009. Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di tale elenco.

3.   La trasmissione di informazioni tramite VIS Mail si applica anche:

a)

alla trasmissione di informazioni riguardanti visti rilasciati a cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini (“notifica ex post”) a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 810/2009;

b)

alla trasmissione di informazioni riguardanti visti rilasciati con validità territoriale limitata a norma dell’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009;

c)

alla trasmissione di informazioni riguardanti decisioni di annullamento e revoca di un visto nonché delle relative motivazioni a norma dell’articolo 13, paragrafo 4;

d)

alla trasmissione delle richieste di rettifica o cancellazione dei dati a norma rispettivamente dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 25, paragrafo 2, come pure dei contatti tra Stati membri a norma dell’articolo 38, paragrafo 2;

e)

a tutti gli altri messaggi connessi alla cooperazione consolare che implichino la trasmissione di dati personali registrati nel VIS o a questi collegati, alla trasmissione di richieste all’autorità competente per i visti affinché inoltri copie dei documenti giustificativi relativi alla domanda e alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti.

bis.   È integrato nel VIS l’elenco degli Stati membri che chiedono che le proprie autorità centrali siano informate dei visti rilasciati da altri Stati membri a cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 810/2009. Il VIS assicura la gestione centralizzata di tale elenco.

ter.   La trasmissione di informazioni a norma del paragrafo 3, lettere a), b) e c), è generata automaticamente dal VIS.

quater.   Le autorità competenti per i visti rispondono alle richieste di cui al paragrafo 3, lettera e), entro tre giorni lavorativi.

4.   I dati personali trasmessi a norma del presente articolo sono utilizzati unicamente a fini di consultazione e informazione delle autorità centrali competenti per i visti nonché ai fini della cooperazione consolare.»;

18)

l’articolo 17 è soppresso;

19)

il titolo del capo III è sostituito dal seguente:

«ACCESSO DI ALTRE AUTORITÀ AI DATI SUI VISTI»;

20)

l’articolo 17 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

verificare, qualora l’identità di un titolare del visto sia verificata mediante le impronte digitali o l’immagine del volto, l’identità di un titolare del visto mettendo a confronto le impronte digitali o, se l’immagine del volto è registrata nel VIS con l’indicazione che l’immagine del volto è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda, conformemente all’articolo 23, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e all’articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   L’interoperabilità consente al VIS di avviare il processo di cancellazione dell’immagine del volto di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2226 dal fascicolo dell’EES qualora l’immagine del volto sia registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.

ter.   L’interoperabilità consente all’EES di comunicare automaticamente al VIS, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del presente regolamento, quando l’uscita di un minore di età inferiore ai 12 anni è registrata nella cartella di ingresso/uscita in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226.»;

21)

l’articolo 18 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, la lettera b) è sostituito dalla seguente:

«b)

immagini del volto;»;

b)

al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

immagini del volto;»;

c)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

alla lettera a) del primo comma, il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

l’identità è verificata al valico di frontiera in questione mediante le impronte digitali o l’immagine del volto rilevata sul posto in conformità dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo verificano le impronte digitali o l’immagine del volto del titolare del visto confrontandole con le impronte digitali o l’immagine del volto rilevata sul posto registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali o la cui immagine del volto non possono essere utilizzate, l’interrogazione di cui al paragrafo 1 è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al richiamato paragrafo.»;

d)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Ai fini della verifica delle impronte digitali o dell’immagine del volto nel VIS di cui al paragrafo 6, l’autorità competente può interrogare il VIS dall’EES.»;

22)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora l’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non possa essere verificata mediante le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l’immagine del volto.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

immagini del volto;»;

23)

all’articolo 19 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Inoltre, qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nel VIS, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo verifica le impronte digitali o l’immagine del volto del cittadino di paese terzo confrontandole con le impronte digitali o l’immagine del volto rilevata sul posto registrate nel VIS. Tale autorità può eseguire la verifica dall’EES. Per i cittadini di paesi terzi le cui impronte digitali o la cui immagine del volto non possono essere utilizzate, l’interrogazione è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al paragrafo 2.»;

24)

l’articolo 20 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Unicamente allo scopo di identificare le persone che potrebbero essere state registrate precedentemente nel VIS o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo o nel territorio degli Stati membri per accertare se siano soddisfatte le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri hanno accesso al VIS per eseguire interrogazioni con le impronte digitali di tale persona.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), a bis), b), c) o c bis), o di cui all’articolo 9, punto 5. Tuttavia, l’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.»;

b)

al paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

immagini del volto;

d)

dati inseriti, di cui agli articoli da 10 a 14, riguardo ai visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati.»;

25)

gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 21

Accesso ai dati VIS per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale

1.   Unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale conformemente agli articoli 12 e 34 del regolamento (UE) n. 604/2013, le autorità competenti in materia di asilo hanno accesso al VIS per eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), a bis), b), c) o c bis), o di cui all’articolo 9, punto 5. Tuttavia, l’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2.   Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che è registrato nel VIS un visto rilasciato con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda di protezione internazionale o un visto prorogato fino ad una data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda di protezione internazionale, l’autorità competente in materia di asilo ha accesso al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda, e per quanto riguarda i dati di cui alla lettera e) del presente paragrafo relativi al coniuge e ai figli, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

numero della domanda, autorità che ha rilasciato o prorogato il visto e se lo ha rilasciato per conto di un altro Stato membro;

b)

dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis);

c)

immagini del volto;

d)

dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o prorogati;

e)

dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis), dei fascicoli relativi alla domanda relativi al coniuge e ai figli.

3.   La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013.

Articolo 22

Accesso ai dati VIS per l’esame della domanda di protezione internazionale

1.   Unicamente ai fini dell’esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate, a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 604/2013, a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), a bis), b), c) o c bis), o di cui all’articolo 9, punto 5. Tuttavia, l’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2.   Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi a un richiedente protezione internazionale sono registrati nel VIS, l’autorità competente in materia di ha accesso al VIS per consultare i seguenti dati del richiedente e degli eventuali fascicoli correlati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera f) del presente paragrafo, del coniuge e dei figli, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

numero della domanda;

b)

dati ricavati dal modulo o dai moduli di domanda di cui all’articolo 9, punto 4;

c)

immagini del volto di cui all’articolo 9, punto 5;

d)

scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all’articolo 9, punto 7;

e)

dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o prorogati;

f)

dati di cui all’articolo 9, punto 4, dei fascicoli relativi al coniuge e ai figli.

3.   La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013.»;

26)

dopo l’articolo 22, sono inseriti i capi seguenti:

«Capo III bis

INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI PER SOGGIORNI DI LUNGA DURATA E SUI PERMESSI DI SOGGIORNO

Articolo 22 bis

Procedure per l’inserimento dei dati al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

1.   Al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, l’autorità competente per il ricevimento o l’esame della domanda crea senza indugio un fascicolo relativo alla domanda inserendo nel VIS i seguenti dati, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli in conformità del pertinente diritto dell’Unione o nazionale:

a)

numero della domanda;

b)

informazioni sullo status, con l’indicazione che è stato richiesto un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;

c)

autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede;

d)

cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze attuali, sesso, luogo di nascita;

e)

tipo e numero del documento di viaggio;

f)

data di scadenza della validità del documento di viaggio;

g)

paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;

h)

scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio;

i)

nel caso dei minori, cognome e nomi del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale del richiedente;

j)

immagine del volto del richiedente con la precisazione se tale immagine sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda;

k)

impronte digitali del richiedente.

2.   Per quanto riguarda le impronte digitali di cui al paragrafo 1, lettera k), le impronte digitali di minori di età inferiore ai sei anni non possono essere inserite nel VIS.

Per quanto riguarda le immagini del volto di cui al paragrafo 1, lettere j) e k), i dati dei minori possono essere inseriti nel VIS soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il personale addetto al rilevamento dei dati dei minori è stato specificamente formato per effettuare il rilevamento dei dati biometrici di un minore con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell’interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

b)

i minori sono accompagnati da un familiare adulto o dal tutore legale al momento del rilevamento dei dati;

c)

per il rilevamento dei dati non è esercitata alcuna forza.

3.   Non appena creato il fascicolo relativo alla domanda, il VIS avvia automaticamente le interrogazioni di cui all’articolo 22 ter.

4.   Qualora il richiedente abbia presentato domanda in gruppo o con un familiare, l’autorità crea un fascicolo relativo alla domanda per ogni singola persona e collega i fascicoli delle persone che hanno presentato insieme domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno.

5.   Qualora in conformità del diritto dell’Unione o nazionale non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti per ragioni di fatto, i campi specifici riservati a tali dati riportano l’indicazione non pertinente”. Per le impronte digitali il sistema consente di distinguere tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali in conformità del diritto dell’Unione o nazionale e i casi in cui non possono essere fornite.

Articolo 22 ter

Interrogazione dei sistemi di informazione e delle banche dati

1.   Il VIS tratta i fascicoli relativi alla domanda automaticamente, alla ricerca di eventuali riscontri positivi conformemente al presente articolo. Il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente.

2.   Allo scopo di valutare se la persona possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica degli Stati membri ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 e ai fini dell’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, il VIS avvia un’interrogazione utilizzando l’ESP, per confrontare i dati pertinenti di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), i), j) e k), del presente regolamento con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati:

a)

nel SIS;

b)

nell’EES;

c)

nell’ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS;

d)

nel VIS;

e)

nell’ECRIS-TCN;

f)

nei dati Europol;

g)

nell’SLTD dell’Interpol; e

h)

nel TDAWN dell’Interpol.

Il confronto è effettuato sia con i dati alfanumerici che con quelli biometrici, a meno che il sistema di informazione o la banca dati interrogata non contenga una sola di tali categorie di dati.

3.   In particolare, il VIS verifica:

a)

per quanto riguarda il SIS, se:

i)

il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato;

ii)

il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno;

iii)

il richiedente è oggetto di una segnalazione di rimpatrio;

iv)

il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione;

v)

il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona scomparsa o vulnerabile a cui deve essere impedito di viaggiare;

vi)

il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario;

vii)

il richiedente o il documento di viaggio è oggetto di una segnalazione di persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico;

b)

per quanto riguarda l’EES, se il richiedente è registrato nell’EES per essere stato oggetto di un respingimento per uno dei motivi di cui all’allegato V, parte B, lettere B), D), H) o I), del regolamento (UE) 2016/399;

c)

per quanto riguarda l’ETIAS, se:

i)

il richiedente è una persona per la quale un’autorizzazione ai viaggi rifiutata, annullata o revocata è registrata nell’ETIAS per uno dei motivi di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b), d) o e), o all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, o se il documento di viaggio del richiedente corrisponde a tale autorizzazione ai viaggi rifiutata, annullata o revocata;

ii)

i dati forniti nell’ambito della domanda corrispondono ai dati presenti nell’elenco di controllo ETIAS;

d)

per quanto riguarda il VIS, se il richiedente corrisponde a una persona:

i)

per la quale un visto rifiutato, annullato o revocato è registrato nel VIS per uno dei motivi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), punti i), v) o vi), o all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b),

ii)

per la quale un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rifiutato, ritirato, revocato o annullato è registrato nel VIS per uno dei motivi di cui all’articolo 22 quinquies, paragrafo 1, lettera a); o

iii)

il cui documento di viaggio corrisponde a un visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno rifiutato, ritirato, revocato o annullato di cui al punto i) o ii);

e)

per quanto riguarda l’ECRIS-TCN, se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono stati registrati in tale sistema nei 25 anni precedenti in merito a condanne per reati di terrorismo, o nei 15 anni precedenti in merito a condanne per altri reati gravi;

f)

per quanto riguarda i dati Europol, se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol;

g)

per quanto riguarda le banche dati Interpol, se:

i)

il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nella banca dati SLTD di Interpol;

ii)

il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo della banca dati TDAWN di Interpol.

4.   Le segnalazioni SIS relative a persone scomparse o vulnerabili, persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario e persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico sono consultate unicamente ai fini dell’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f).

5.   Per quanto riguarda l’STLD dell’Interpol e il TDAWN dell’Interpol, le interrogazioni e le verifiche sono effettuate in modo che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol.

Se l’obbligo di cui al presente paragrafo non è rispettato, il VIS non interroga le banche dati di Interpol.

6.   Per quanto riguarda i dati Europol , il trattamento automatizzato riceve l’opportuna comunicazione conformemente all’articolo 21, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2016/794.

7.   Si ha un riscontro positivo qualora tutti i dati del fascicolo relativo alla domanda usati per l’interrogazione o alcuni di essi coincidano in tutto o in parte con i dati contenuti in una cartella, una segnalazione o un fascicolo registrati nei sistemi di informazione o nelle banche dati di cui al paragrafo 2. Il manuale di cui al paragrafo 18 definisce la coincidenza parziale, compreso un grado di probabilità per limitare il numero di falsi riscontri positivi.

8.   Qualora dal confronto automatizzato di cui al paragrafo 2 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 3, lettera a), punti i), ii) e iii), al paragrafo 3, lettera b), al paragrafo 3, lettera c), punto i), al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 3, lettera g), punto i), il VIS aggiunge nel fascicolo relativo alla domanda un riferimento a qualsiasi riscontro positivo e, se del caso, allo Stato membro che ha inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo.

9.   Qualora dal confronto automatizzato di cui al paragrafo 2 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 3, lettera a), punto iv), al paragrafo 3, lettera c), punto ii), al paragrafo 3, lettere e) e f), e al paragrafo 3, lettera g), punto ii), il VIS si limita a indicare, nel fascicolo relativo alla domanda, che è necessaria un’ulteriore verifica.

In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 3, lettera a), punto iv), al paragrafo 3, lettere e) e f), e al paragrafo 3, lettera g), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all’autorità designata per il VIS dello Stato membro che tratta la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), e i), j) e k).

In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 3, lettera c), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati oppure, se i dati sono stati inseriti da Europol, all’unità nazionale ETIAS degli Stati membri che trattano la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera i).

10.   Qualora dal confronto automatico di cui al paragrafo 2 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 3, lettera a), punti v), vi) e vii), il VIS non lo registra nel fascicolo relativo alla domanda né vi indica che è necessaria un’ulteriore verifica.

11.   Il numero di riferimento unico della registrazione di dati che ha generato il riscontro positivo è conservato nel fascicolo relativo alla domanda ai fini della conservazione nei registri e dell’elaborazione di relazioni e statistiche, a norma degli articoli 34 e 45 bis.

12.   L’autorità competente per i visti o per l’immigrazione dello Stato membro che tratta la domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno verifica manualmente ogni eventuale riscontro positivo ai sensi del paragrafo 6.

Ai fini della verifica manuale di cui al primo comma del presente paragrafo, l’autorità competente ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati, nonché ai riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui al paragrafo 6.

L’autorità competente ha inoltre accesso, in via temporanea, ai dati VIS, SIS, EES, ETIAS, o SLTD che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche di cui al presente articolo e all’esame della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno nonché in caso di procedura di ricorso.

L’autorità competente verifica se l’identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati in uno dei sistemi di informazione o delle banche dati interrogate.

Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda corrispondano ai dati conservati nel pertinente sistema di informazione o banca dati, il riscontro positivo è preso in considerazione per valutare se il richiedente un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica degli Stati membri che trattano la domanda.

Qualora il riscontro positivo riguardi una persona nei confronti della quale un altro Stato membro ha inserito nel SIS una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno o una segnalazione di rimpatrio, si applica la consultazione preventiva a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 2018/1861 o dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1860.

Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nel rispettivo sistema di informazione o banca dati, l’autorità competente cancella il falso riscontro positivo dal fascicolo.

13.   Per la verifica manuale dei riscontri positivi a norma del paragrafo 3, lettera a), punti da iv) a vii), lettere e) e f), e lettera g), punto ii), del presente articolo da parte delle autorità designate per il VIS, l’articolo 9 quinquies si applica di conseguenza.

14.   Per la verifica manuale e le misure conseguenti ai riscontri positivi nell’elenco di controllo ETIAS a norma del paragrafo 3, lettera c), punto ii), del presente articolo da parte delle unità nazionali ETIAS, l’articolo 9 sexies si applica di conseguenza. Il riferimento all’autorità centrale competente per i visti si intende fatto all’autorità competente per i visti o per l’immigrazione responsabile in materia di visti per soggiorni di lunga durata o di permessi di soggiorno.

15.   Per le misure conseguenti ai riscontri positivi nel SIS a norma del paragrafo 3, lettera a), punti da iv) a vii), del presente articolo da parte degli uffici SIRENE, l’articolo 9 septies si applica di conseguenza.

16.   Per le misure conseguenti ai riscontri positivi a norma del paragrafo 3, lettere e) o f), o lettera g), punto ii), del presente articolo da parte delle autorità designate per il VIS, l’articolo 9 octies si applica di conseguenza. Il riferimento all’autorità centrale competente per i visti si intende fatto all’autorità competente per i visti o per l’immigrazione responsabile in materia di visti per soggiorni di lunga durata o di permessi di soggiorno.

17.   Ai fini dell’attuazione del presente articolo, eu-LISA predispone, in cooperazione con gli Stati membri ed Europol, canali appropriati per le comunicazioni e lo scambio di informazioni di cui al presente articolo.

18.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 48 bis per stabilire in un manuale le procedure e le norme necessarie per interrogazioni, verifiche e valutazioni.

Articolo 22 quater

Dati da aggiungere in caso di rilascio di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

Qualora adotti una decisione di rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, l’autorità competente aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale:

a)

informazioni sullo status, con l’indicazione che è stato rilasciato un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;

b)

autorità che ha adottato la decisione;

c)

luogo e data della decisione di rilascio del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;

d)

tipo di documento rilasciato (visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno);

e)

numero di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno rilasciato;

f)

date di decorrenza e di scadenza della validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;

g)

dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, se disponibili e non inseriti nel fascicolo relativo alla domanda al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno.

Articolo 22 quinquies

Dati da aggiungere in determinati casi di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno

1.   Qualora adotti una decisione di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno perché il richiedente è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi, l’autorità competente aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale:

a)

informazioni sullo status, con l’indicazione che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato rifiutato perché il richiedente è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;

b)

autorità che ha adottato la decisione;

c)

luogo e data della decisione.

2.   Qualora sia adottata una decisione finale di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il fascicolo relativo alla domanda è cancellato senza indugio dal VIS.

Articolo 22 sexies

Dati da aggiungere in caso di ritiro, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno

Qualora adotti una decisione di ritiro, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, l’autorità competente aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale:

a)

informazioni sullo status, con l’indicazione che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato ritirato, revocato o annullato;

b)

autorità che ha adottato la decisione;

c)

luogo e data della decisione;

d)

se pertinente, i motivi di ritiro, revoca o annullamento del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, in conformità dell’articolo 22 quinquies.

Articolo 22 septies

Dati da aggiungere in caso di proroga di visto per soggiorno di lunga durata o di rinnovo di permesso di soggiorno

1.   Qualora adotti una decisione di proroga di un visto per soggiorno di lunga durata, l’autorità competente aggiunge al fascicolo relativo alla domanda i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale:

a)

informazioni sullo status, con l’indicazione che il visto per soggiorno di lunga durata è stato prorogato;

b)

autorità che ha adottato la decisione;

c)

luogo e data della decisione;

d)

numero della vignetta visto;

e)

data di decorrenza e di scadenza della validità del visto per soggiorno di lunga durata.

2.   Qualora l’autorità competente adotti una decisione di rinnovo di un permesso di soggiorno, si applica l’articolo 22 quater.

Articolo 22 octies

Accesso ai dati VIS a fini di verifica dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno ai valichi di frontiera esterni

1.   Unicamente allo scopo di verificare l’identità del titolare o l’autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o di verificare se sono soddisfatte le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti a effettuare le verifiche ai valichi di frontiera esterni, in conformità di tale regolamento, sono abilitate a eseguire interrogazioni del VIS utilizzando i dati seguenti:

a)

cognome, nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso; tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; e data di scadenza della validità del documento o dei documenti di viaggio; oppure

b)

numero di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno.

2.   Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi al titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno sono registrati nel VIS, l’autorità competente per i controlli di frontiera ha accesso al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli collegati, in conformità dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

informazioni sullo status del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, con l’indicazione che è stato rilasciato, ritirato, revocato, annullato, prorogato o rinnovato;

b)

dati di cui all’articolo 22 quater, lettere d), e) e f);

c)

se applicabili, dati di cui all’articolo 22 septies, paragrafo 1, lettere d) ed e);

d)

immagini del volto di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j).

3.   Ai fini di cui al paragrafo 1, le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni sono altresì abilitate ad accedere al VIS per verificare le impronte digitali o l’immagine del volto del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno confrontandole con le impronte digitali o l’immagine del volto rilevata sul posto registrate nel VIS.

4.   Qualora la verifica del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare o l’autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni ha accesso ai dati VIS in conformità dell’articolo 22 decies, paragrafi 1 e 2.

Articolo 22 nonies

Accesso ai dati VIS a fini di verifica all’interno del territorio degli Stati membri

1.   Unicamente allo scopo di verificare l’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o l’autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e/o di verificare se sono soddisfatte le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche all’interno degli Stati membri per accertare se sussistano le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate ad accedere al VIS per eseguire interrogazioni con il numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, o con il numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno.

Qualora l’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non possa essere verificata mediante le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l’immagine del volto.

2.   Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi al titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno sono registrati nel VIS, l’autorità competente è abilitata ad accedere al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli collegati, in conformità dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

informazioni sullo status del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, con l’indicazione che è stato rilasciato, ritirato, revocato, annullato, prorogato o rinnovato;

b)

dati di cui all’articolo 22 quater, lettere d), e) e f);

c)

se applicabili, dati di cui all’articolo 22 septies, paragrafo 1, lettere d) ed e);

d)

immagini del volto di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j).

3.   Qualora la verifica del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare, o l’autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti ha accesso ai dati VIS in conformità dell’articolo 22 decies, paragrafi 1 e 2.

Articolo 22 decies

Accesso ai dati VIS a fini di identificazione

1.   Unicamente allo scopo di identificare le persone che potrebbero essere state registrate precedentemente nel VIS o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni conformemente al regolamento (UE) 2016/399 o nel territorio degli Stati membri per accertare se siano soddisfatte le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni nel VIS con le impronte digitali di tale persona.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) o lettera j). Tuttavia, l’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2.   Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l’autorità competente è abilitata ad accedere al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli collegati, in conformità dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

numero della domanda, informazioni sullo status e autorità alla quale la domanda è stata presentata;

b)

dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) e i);

c)

immagini del volto di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);

d)

dati inseriti riguardo ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati, prorogati o rinnovati, di cui agli articoli da 22 quater a 22 septies.

3.   Qualora la persona sia titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le autorità competenti hanno prima accesso al VIS in conformità dell’articolo 22 octies o 22 nonies.

Articolo 22 undecies

Accesso ai dati VIS per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale

1.   Unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale conformemente agli articoli 12 e 34 del regolamento (UE) n. 604/2013, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate ad accedere al VIS per eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) o lettera j). L’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2.   Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno è registrato nel VIS, l’autorità competente in materia di asilo ha accesso al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera e) del presente paragrafo, dei fascicoli relativi alla domanda relativi al coniuge e ai figli, in conformità dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

numero della domanda e autorità che ha rilasciato, revocato, annullato, , prorogato o rinnovato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno;

b)

dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g);

c)

dati inseriti riguardo ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, ritirati, revocati, annullati, prorogati o rinnovati, di cui agli articoli 22 quater, 22 sexies e 22 septies;

d)

immagini del volto di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);

e)

dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), dei fascicoli relativi alla domanda relativi al coniuge e ai figli.

3.   La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013.

Articolo 22 duodecies

Accesso ai dati VIS per l’esame della domanda di protezione internazionale

1.   Unicamente ai fini dell’esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate ad accedere al VIS, a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 604/2013, a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) o lettera j). L’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2.   Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi a un richiedente protezione internazionale sono registrati nel VIS, l’autorità competente in materia di asilo è abilitata ad accedere al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera f) del presente paragrafo, dei fascicoli relativi alla domanda collegati al coniuge e ai figli, ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

numero della domanda;

b)

dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g);

c)

immagini del volto di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);

d)

immagini scannerizzate della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera h);

e)

dati inseriti riguardo ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, ritirati, revocati, annullati, prorogati o rinnovati, di cui agli articoli 22 quater, 22 sexies e 22 septies;

f)

dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), dei fascicoli relativi alla domanda relativi al coniuge e ai figli.

3.   La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013.

CAPO III ter

PROCEDURA E CONDIZIONI DI ACCESSO AL VIS A FINI DI CONTRASTO

Articolo 22 terdecies

Autorità designate degli Stati membri

1.   Ogni Stato membro designa le autorità che sono autorizzate a consultare i dati del VIS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi.

I dati consultati da tali autorità sono trattati unicamente ai fini del caso specifico per il quale sono stati consultati.

2.   Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle sue autorità designate comunica tale elenco alla Commissione e a eu-LISA. Ciascuno Stato membro può in qualsiasi momento modificare o sostituire l’elenco comunicato e ne informa la Commissione e eu-LISA.

3.   Ciascuno Stato membro designa un punto di accesso centrale abilitato ad accedere al VIS. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso ai dati VIS di cui all’articolo 22 sexdecies.

Le autorità designate e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se la normativa diritto nazionale lo consente, ma il punto di accesso centrale agisce in modo del tutto indipendente dalle autorità designate nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale è distinto dalle autorità designate e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica che effettua in modo indipendente.

Gli Stati membri possono designare più punti di accesso centrale in modo da riflettere le loro strutture organizzative e amministrative in adempimento dei loro obblighi costituzionali o giuridici.

4.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e a eu-LISA il proprio punto di accesso centrale e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione.

5.   A livello nazionale ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a richiedere l’accesso ai dati del VIS attraverso i punti di accesso centrale.

6.   Solo il personale debitamente autorizzato dei punti di accesso centrale è autorizzato ad accedere ai dati VIS conformemente agli articoli 22 quindecies e 22 sexdecies.

Articolo 22 quaterdecies

Europol

1.   Europol designa una delle sue unità operative come “autorità designata di Europol” e l’autorizza a richiedere l’accesso ai dati VIS attraverso il punto di accesso centrale designato per il VIS di cui al paragrafo 2 al fine di sostenere e rafforzare l’azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

I dati consultati da Europol sono trattati unicamente ai fini del caso specifico per il quale sono stati consultati.

2.   Europol designa come punto di accesso centrale un’unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso ai dati VIS di cui all’articolo 22 novodecies.

Il punto di accesso centrale agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall’autorità designata di Europol in merito al risultato della verifica.

Articolo 22 quindecies

Procedura di accesso ai dati del VIS a fini di contrasto

1.   Le unità operative di cui all’articolo 22 terdecies, paragrafo 5, presentano una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo ai punti di accesso centrale di cui al paragrafo 3 di tale articolo, per l’accesso ai dati del VIS. Quando ricevono una richiesta di accesso, i punti di accesso centrale verificano se siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 22 sexdecies. Se sono soddisfatte le condizioni, il punto di accesso centrale tratta la richiesta. I dati del VIS consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all’articolo 22 terdecies, paragrafo 5, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

2.   In casi di eccezionale urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente alla vita di una persona associato a un reato di terrorismo o altro reato grave, il punto di accesso centrale trattano la richiesta immediatamente e verificano solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 22 sexdecies, compresa l’effettiva sussistenza di un caso di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre sette giorni lavorativi dal trattamento della richiesta.

3.   Qualora la verifica a posteriori accerti che l’accesso ai dati del VIS non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano senza ritardo i dati acquisiti dal VIS e ne informano i punti di accesso centrale.

Articolo 22 sexdecies

Condizioni per l’accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri

1.   Fatto salvo l’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817, le autorità designate hanno accesso al VIS a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la consultazione è necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o altro reato grave;

b)

la consultazione è necessario e proporzionato in un caso specifico;

c)

esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento;

d)

il CIR è stato interrogato conformemente all’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 e la risposta ricevuta di cui al paragrafo 2 di tale articolo indica che nel VIS sono conservati dati.

2.   Il rispetto della condizione prevista al paragrafo 1, lettera d), non è d’obbligo qualora sia necessario accedere al VIS come strumento per consultare lo storico dei visti o i periodi di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri di una persona conosciuta che sia l’autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave, o qualora la categoria di dati con cui l’interrogazione è effettuata non sia conservata nel CIR.

3.   La consultazione del VIS è limitata all’interrogazione con uno o più dei seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda:

a)

cognome o cognomi, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze e/o sesso;

b)

tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio, paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;

c)

numero della vignetta visto o numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;

d)

impronte digitali, comprese quelle latenti;

e)

immagine del volto.

4.   L’immagine del volto di cui al paragrafo 3, lettera e), non è il solo criterio di ricerca.

5.   La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati elencati nel paragrafo 3 e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo relativo alla domanda, compresi i dati inseriti riguardo ai documenti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati, ritirati, rinnovati o prorogati. L’accesso ai dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettera l), conservati nel fascicolo relativo alla domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente chiesta in una richiesta motivata e approvata dalla verifica indipendente.

6.   In deroga ai paragrafi 3 e 5, i dati di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), relativi ai minori di età inferiore ai 14 anni possono essere utilizzati solo per interrogare il VIS e, in caso di riscontro positivo, essere consultati solo se:

a)

sono necessari a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati gravi di cui tali minori sono vittima e per proteggere i minori scomparsi;

b)

l’accesso è necessario in un caso specifico; e

c)

l’uso dei dati del minore è nell’interesse superiore del minore.

Articolo 22 septdecies

Accesso ai dati del VIS per l’identificazione di persone in circostanze specifiche

1.   In deroga all’articolo 22 sexdecies, paragrafo 1, le autorità designate non sono tenute a soddisfare le condizioni di cui a quel paragrafo per accedere al VIS ai fini dell’identificazione di persone scomparse, rapite o identificate come vittime della tratta di esseri umani nei cui confronti esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca alla loro identificazione o alle indagini su casi specifici di tratta degli esseri umani. In queste circostanze le autorità designate possono interrogare il VIS con le impronte digitali di tali persone.

2.   Qualora le impronte digitali delle persone di cui al paragrafo 1 non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), o all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g).

3.   La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso a tutti i dati di cui agli articoli 9 e 22 bis, nonché ai dati contenuti nei fascicoli relativi alla domanda collegati in conformità dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, o dell’articolo 22 bis, paragrafo 4.

Articolo 22 octodecies

Uso dei dati del VIS per l’inserimento nel SIS di segnalazioni di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare e accesso a tali dati

1.   I dati del VIS possono essere utilizzati ai fini dell’inserimento nel SIS di una segnalazione di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862. In tali casi, il punto di accesso centrale di cui all’articolo 22 terdecies, paragrafo 3, assicura la trasmissione dei dati tramite mezzi sicuri.

2.   In caso di riscontro positivo rispetto a una segnalazione nel SIS attraverso l’uso dei dati del VIS di cui al paragrafo 1, le autorità incaricate della protezione dei minori e le autorità giudiziarie nazionali possono chiedere a un’autorità con accesso al VIS di concedere loro di accedere a tali dati nell’assolvimento delle loro funzioni. Tali autorità giudiziarie nazionali comprendono quelle competenti per l’avvio dell’azione penale e per le indagini giudiziarie prima dell’imputazione e le relative autorità di coordinamento, di cui all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862. Si applicano le condizioni previste dal diritto dell’Unione e nazionale. Gli Stati membri garantiscono che i dati siano trasmessi in modo sicuro.

Articolo 22 novodecies

Procedura e condizioni per l’accesso ai dati del VIS da parte di Europol

1.   Europol ha accesso al VIS a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la consultazione è necessaria e proporzionata per sostenere e rafforzare l’azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi che sono di competenza di Europol;

b)

la consultazione è necessaria e proporzionata in un caso specifico;

c)

esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento;

d)

il CIR è stato interrogato conformemente all’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 e la risposta ricevuta di cui al paragrafo 2 di quell’articolo indica che nel VIS sono conservati dati.

2.   Il rispetto della condizione prevista al paragrafo 1, lettera d), non è d’obbligo qualora sia necessario accedere al VIS come strumento per consultare lo storico dei visti o i periodi di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri di una persona conosciuta che sia l’autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave, o qualora la categoria di dati con cui l’interrogazione è effettuata non sia conservata nel CIR.

3.   La consultazione del VIS è limitata all’interrogazione con uno o più dei seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda:

a)

cognome o cognomi, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze e/o sesso;

b)

tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio, paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;

c)

numero della vignetta visto o numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;

d)

impronte digitali, comprese quelle latenti;

e)

immagine del volto.

4.   L’immagine del volto di cui al paragrafo 3, lettera e), non è il solo criterio di ricerca.

5.   La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati elencati nel paragrafo 3 e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo relativo alla domanda, compresi i dati inseriti riguardo ai documenti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati, ritirati, rinnovati o prorogati. L’accesso ai dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettera l), conservati nel fascicolo relativo alla domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente chiesta in una richiesta motivata e approvata dalla verifica indipendente.

6.   In deroga ai paragrafi 3 e 5, i dati di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), relativi ai minori di età inferiore ai 14 anni possono essere utilizzati solo per interrogare il VIS e, in caso di riscontro positivo, essere consultati solo se:

a)

sono necessari a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato grave di cui tali minori sono vittima e per proteggere i minori scomparsi;

b)

necessario in un caso specifico; e

c)

l’uso dei dati è nell’interesse superiore del minore.

7.   L’autorità designata di Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per la consultazione di tutti i dati del VIS o di una serie specifica di dati del VIS al punto di accesso centrale di Europol. Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale di Europol verifica se siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni, il personale debitamente autorizzato del punto di accesso centrale tratta la richiesta. I dati del VIS consultati sono trasmessi all’autorità designata di Europol in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

8.   Il trattamento delle dati ottenuti da Europol con la consultazione dei dati del VIS è soggetto all’autorizzazione dello Stato membro d’origine dei dati. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l’unità nazionale Europol di tale Stato membro.

Articolo 22 vicies

Conservazione delle registrazioni delle richieste di consultazione di dati del VIS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi

1.   eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell’ambito del VIS riguardanti l’accesso dei punti di accesso centrale di cui all’articolo 22 terdecies, paragrafo 3, ai fini di cui al capo III ter. Tali registrazioni indicano la data e l’ora di ciascuna operazione, i dati usati per avviare l’interrogazione, i dati trasmessi dal VIS e i nomi dei membri del personale dei punti di accesso centrale che inseriscono ed estraggono i dati.

2.   Inoltre, ciascuno Stato membro ed Europol conservano le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nell’ambito del VIS in seguito a richieste di consultazione di dati del VIS o di accesso ai dati del VIS ai fini di cui al capo III ter.

3.   Le registrazioni di cui al paragrafo 2 indicano:

a)

lo scopo esatto della richiesta di consultazione dei dati del VIS o di accesso a tali dati, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di consultazione;

b)

la decisione adottata in merito all’ammissibilità della richiesta;

c)

il riferimento del fascicolo nazionale;

d)

la data e l’ora esatta della richiesta di accesso inviata al VIS dal punto di accesso centrale;

e)

laddove applicabile, l’esperimento della procedura d’urgenza di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafo 2, e i risultati della verifica a posteriori;

f)

i dati o la serie di dati di cui all’articolo 22 sexdecies, paragrafo 3, usati per la consultazione; e

g)

conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794, l’identificazione del funzionario che ha eseguito l’interrogazione e del funzionario che ha ordinato l’interrogazione o la trasmissione dei dati.

4.   Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono usate solo per verificare l’ammissibilità della richiesta, controllare la liceità del trattamento dei dati e garantire l’integrità e la sicurezza dei dati. Tali registrazioni sono protette dall’accesso non autorizzato con misure adeguate. Esse sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all’articolo 23, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo competenti hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l’adempimento delle loro funzioni. Anche l’autorità competente per verificare l’ammissibilità della richiesta ha accesso a tali registrazioni per lo stesso fine. Qualora l’obiettivo sia diverso da tal fine, i dati personali sono cancellati da tutti gli archivi nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se tali dati sono necessari ai fini della specifica indagine penale per la quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all’articolo 50.

Articolo 22 unvicies

Condizioni per l’accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora stato attuato

1.   L’accesso al VIS per consultazione da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non produce ancora i suoi effetti avviene qualora tale accesso:

a)

rientra nei limiti delle competenze di tali autorità designate;

b)

è subordinato alle medesime condizioni di cui all’articolo 22 sexdecies, paragrafo 1;

c)

è preceduto da una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo all’autorità designata di uno Stato membro cui si applica il presente regolamento; detta autorità presenta quindi domanda per la consultazione del VIS al punto di accesso centrale nazionali.

2.   Lo Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora stato attuato rende disponibili i suoi dati sui visti agli Stati membri cui esso si applica, su presentazione di una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 22 sexdecies, paragrafo 1.»;

27)

l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Periodo di conservazione dei dati

1.   Ciascun fascicolo relativo alla domanda è conservato nel VIS per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 24 e 25 e la conservazione delle registrazioni di cui all’articolo 34.

Tale periodo decorre:

a)

dalla data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno qualora sia stato rilasciato un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;

b)

dalla nuova data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno qualora sia stato prorogato o rinnovato un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;

c)

dalla data di creazione nel VIS del fascicolo relativo alla domanda qualora la domanda sia stata ritirata e chiusa;

d)

dalla data della decisione dell’autorità responsabile qualora un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno sia stato rifiutato, ritirato, revocato o annullato, a seconda dei casi.

2.   Alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il VIS cancella automaticamente il fascicolo relativo alla domanda e i collegamenti fatti verso tale fascicolo medesimo conformemente all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 22 bis, paragrafo 4.

3.   In deroga al paragrafo 1, le impronte digitali e le immagini del volto dei minori di età inferiore ai 12 anni sono cancellate allo scadere del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e, in caso di visto, all’uscita del minore dalle frontiere esterne.

Ai fini di tale cancellazione, l’EES informa automaticamente il VIS quando l’uscita del minore è inserita nella cartella di ingresso/uscita in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226.»;

28)

l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Modifica dei dati

1.   Solo lo Stato membro responsabile ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso al VIS, rettificando o cancellando tali dati.

2.   Lo Stato membro che disponga di prove indicanti che i dati trattati nel VIS sono inesatti o che sono stati trattati nel VIS in violazione del presente regolamento ne informa immediatamente lo Stato membro competente. Tale messaggio è trasmesso tramite VIS Mail secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

Qualora i dati inesatti riguardino collegamenti fatti conformemente all’articolo 8, paragrafo 3 o 4, o all’articolo 22 bis, paragrafo 4, o in caso di collegamento mancante, lo Stato membro responsabile verifica i dati in questione e risponde entro tre giorni lavorativi e, se necessario, rettifica il collegamento. Se non perviene risposta nel termine stabilito, lo Stato membro richiedente rettifica il collegamento e ne informa lo Stato membro responsabile tramite VIS Mail.

3.   Lo Stato membro competente controlla, quanto prima, i dati in questione e, se necessario, li rettifica o li cancella immediatamente.»;

29)

l’articolo 25 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Cancellazione anticipata dei dati»;

b)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Qualora, prima della scadenza del periodo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, i fascicoli relativi alla domanda e i collegamenti creati a norma dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, o all’articolo 22 bis, paragrafo 4, relativi al richiedente sono cancellati dal VIS senza indugio dallo Stato membro che ha creato i fascicoli e i collegamenti in questione.

2.   Qualora un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, quest’ultimo provvede prontamente gli Stati membri competenti che un richiedente ha acquisito la sua cittadinanza. Tale messaggio è trasmesso tramite VIS Mail in conformità della procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 3.»;

30)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Gestione operativa

1.   eu-LISA è responsabile della gestione tecnica e operativa del VIS e delle sue componenti di cui all’articolo 2 bis. In cooperazione con gli Stati membri, essa provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi-benefici, le migliori tecnologie disponibili per tali componenti.

2.   eu-LISA è responsabile dei seguenti compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI:

a)

controllo;

b)

sicurezza;

c)

coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore;

d)

compiti relativi all’esecuzione del bilancio;

e)

acquisizione e rinnovo;

f)

aspetti contrattuali.

3.   La gestione operativa del VIS consiste nell’insieme dei compiti necessari a garantire il funzionamento del VIS 24 ore al giorno e sette giorni a settimana, in conformità del presente regolamento. Essa comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il VIS funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, specialmente per quanto riguarda i tempi di risposta alla consultazione del VIS da parte delle autorità competenti per i visti, delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno e delle autorità di frontiera. Tali tempi di risposta sono il più brevi possibile.

bis.   eu-LISA può utilizzare dati personali reali resi anonimi nel VIS a fini di prova nei casi seguenti:

a)

per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel sistema centrale del VIS;

b)

per sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti intese a migliorare le prestazioni del sistema centrale del VIS o la trasmissione dei dati al sistema.

Nei casi di cui alla lettera b) del primo comma, le misure di sicurezza, il controllo dell’accesso e le registrazioni effettuate nell’ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il VIS. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone cui i dati si riferiscono non siano più identificabili.

9.   Fatto salvo l’articolo 17 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, di cui al Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (*) eu-LISA applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che devono lavorare con i dati VIS. Tale obbligo vincola il personale anche dopo che ha lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

10.   Se collabora con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al VIS, eu-LISA monitora da vicino le attività del contraente per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati.

(*)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.»;"

31)

l’articolo 27 è soppresso;

32)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Interoperabilità con gli altri sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol

L’ interoperabilità tra il VIS e il SIS, l’EES, l’ETIAS, l’Eurodac, l’ECRIS-TCN e i dati Europol è istituita per consentire il trattamento automatico delle interrogazioni ad altri sistemi ai sensi degli articoli da 9 bis a 9 octies e all’articolo 22 ter. L’interoperabilità si basa sull’ESP.»;

33)

l’articolo 28 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il VIS è collegato al sistema nazionale di ciascuno Stato membro tramite il NUI dello Stato membro interessato.

2.   Ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale che fornisce l’accesso al VIS alle autorità competenti di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e collega l’autorità nazionale al NUI.»;

b)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

dello sviluppo del sistema nazionale e del suo adeguamento al VIS;»;

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

del pagamento delle spese sostenute dai sistemi nazionali e delle spese relative al loro collegamento al NUI, compresi i costi operativi e di investimento per l’infrastruttura di comunicazione tra il NUI e il sistema nazionale.»;

34)

l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Responsabilità per quanto riguarda l’uso e la qualità dei dati

1.   Ciascuno Stato membro garantisce la legittimità del trattamento dei dati e, in particolare, che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai fini dell’assolvimento dei suoi compiti previsti dal presente regolamento. In particolare, lo Stato membro responsabile garantisce che:

a)

i dati sono raccolti in modo legale;

b)

i dati sono tramessi al VIS in modo legale;

c)

l’esattezza, l’attualità e un livello sufficiente di qualità e completezza dei dati trasmessi al VIS.

2.   eu-LISA garantisce che il VIS sia gestito conformemente al presente regolamento e alle relative norme di attuazione di cui all’articolo 45. In particolare, eu-LISA:

a)

adotta le misure necessarie a garantire la sicurezza del sistema centrale del VIS e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro;

b)

garantisce che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai fini dell’assolvimento dei compiti di eu-LISA previsti dal presente regolamento.

bis.   eu-LISA sviluppa e gestisce un meccanismo e procedure per lo svolgimento di controlli di qualità sui dati contenuti nel VIS e riferisce periodicamente agli Stati membri. eu-LISA riferisce periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito ai problemi incontrati.

La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare tale meccanismo e le procedure per svolgere i controlli di qualità, e i requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

3.   eu-LISA informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle misure adottate in conformità del paragrafo 2.

4.   Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nel VIS, ciascuno Stato membro designa un’autorità quale titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro informa la Commissione della designazione.

Articolo 29 bis

Norme specifiche per l’inserimento dei dati

1.   I dati di cui all’articolo 6, paragrafo 4, agli articoli da 9 a 14, all’articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies sono inseriti nel VIS previo controllo di qualità eseguito dalle autorità competenti nazionali e sono trattati dal VIS previo controllo di qualità eseguito dal VIS in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I controlli di qualità sui dati di cui agli articoli da 9 a 14, all’articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies sono effettuati dal VIS conformemente al presente paragrafo.

I controlli di qualità sono avviati all’atto della creazione o aggiornamento dei fascicoli relativi alla domanda nel VIS. Se i controlli di qualità non rispettano i criteri di qualità prescritti, la o le autorità responsabili ne sono informate automaticamente tramite il VIS. Il VIS può attivare l’interrogazione automatizzata di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, e all’articolo 22 ter, paragrafo 2, solo previo controllo di qualità con esito positivo.

Nel creare o aggiornare i fascicoli relativi alla domanda nel VIS, sono eseguiti controlli di qualità sulle immagini del volto e sulle impronte digitali al fine di accertare il rispetto di norme minime di qualità dei dati per consentire il confronto biometrico;

Nel conservare nel VIS le informazioni sulle autorità nazionali competenti sono eseguiti controlli di qualità sui dati di cui all’articolo 6, paragrafo 4.

3.   Per la conservazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite norme di qualità.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le specifiche di tali norme di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.»;

35)

l’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Comunicazione dei dati ai paesi terzi o organizzazioni internazionali

1.   I dati trattati nel VIS in applicazione del presente regolamento non sono trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione, fatta eccezione per i trasferimenti a Interpol ai fini dell’esecuzione dell’interrogazione di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera g), e all’articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera g). Il trasferimento di dati personali a Interpol è soggetto alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), b), c bis), k) e m), e all’articolo 9, punti 6 e 7, o all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a i) e k), del presente regolamento possono essere consultati dalle autorità competenti e trasferiti ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali figuranti nell’allegato, o messi a loro disposizione, purché ciò sia necessario in casi specifici per provare l’identità di cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio conformemente alla direttiva 2008/115/CE oppure, per quanto riguarda i trasferimenti alle organizzazioni internazionali figuranti nell’allegato del presente regolamento, ai fini del reinsediamento conformemente ai programmi europei o nazionali di reinsediamento, e a condizione che sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

la Commissione ha adottato una decisione sull’adeguata protezione dei dati personali in tali paesi terzi od organizzazioni internazionali in conformità dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679;

b)

sono state previste garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 attraverso, ad esempio, un accordo di riammissione in vigore tra l’Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione;

c)

si applica l’articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679.

Inoltre, i dati di cui al primo comma sono trasferiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il trasferimento dei dati è effettuato conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, in particolare alle disposizioni in materia di protezione dei dati, agli accordi di riammissione e al diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati;

b)

lo Stato membro che ha inserito i dati nel VIS ha dato il suo assenso;

c)

il paese terzo o l’organizzazione internazionale ha concordato di trattare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma del presente paragrafo, se una decisione di rimpatrio adottata a norma della direttiva 2008/115/CE è stata emessa nei confronti di un cittadino di un paese terzo, i dati di cui al primo comma sono trasferiti solo se l’esecuzione di tale decisione di rimpatrio non è sospesa e purché non sia stato presentato alcun ricorso che possa portare alla sospensione della sua esecuzione.

3.   I trasferimenti di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali ai sensi del paragrafo 2 non pregiudicano i diritti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento.

4.   I dati personali provenienti dal VIS ottenuti da uno Stato membro o da Europol a fini di contrasto non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all’interno o all’esterno dell’Unione, né messi a loro disposizione. Il divieto si applica altresì qualora il trattamento ulteriore di tali dati sia effettuato a livello nazionale o tra Stati membri a norma della direttiva (UE) 2016/680.

5.   In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), possono essere trasferiti a un paese terzo dall’autorità designata, in casi specifici, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste:

i)

un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo; oppure

ii)

un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave;

b)

il trasferimento dei dati è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel territorio degli Stati membri o nel paese terzo interessato di tale reato di terrorismo o altro reato grave;

c)

l’autorità designata ha accesso a tali dati secondo la procedura e alle condizioni di cui agli articoli 22 quindecies e 22 sexdecies;

d)

il trasferimento è effettuato in conformità delle condizioni applicabili previste dalla direttiva (UE) 2016/680, in particolare il capo V;

e)

il paese terzo ha presentato una richiesta debitamente motivata, in formato cartaceo o elettronico;

f)

è garantita, su base di reciprocità, la fornitura delle informazioni presenti nei sistemi di informazione visti detenute dal paese richiedente agli Stati membri in cui il VIS è operativo.

Qualora sia effettuato ai sensi del primo comma del presente paragrafo, un tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell’autorità di controllo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, delle informazioni sull’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.»;

36)

l’articolo 32 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 così modificato:

i)

è inserita la lettera seguente:

«e bis)

impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;»;

ii)

sono inserite le lettere seguenti:

«j bis)

garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;

j ter)

garantire l’affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento dei sistemi siano adeguatamente segnalate e che siano adottate le misure tecniche necessarie per assicurare che i dati personali possano essere recuperati in caso di danneggiamento a causa di un malfunzionamento dei sistemi;»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   eu-LISA adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento del VIS, compresa l’adozione di un piano di sicurezza.»;

37)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 32 bis

Incidenti di sicurezza

1.   È considerato incidente di sicurezza l’evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del VIS e può causare danni o perdite ai dati del VIS, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati.

2.   Ogni incidente di sicurezza è gestito in modo da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.

3.   Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679, dell’articolo 30 della direttiva (UE) 2016/680 o di entrambi, gli Stati membri notificano gli incidenti di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA e al garante europeo della protezione dei dati. Qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione al sistema centrale del VIS, eu-LISA ne dà notifica alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati. Europol e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera informano la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati qualora si verifichi un incidente di sicurezza relativo al VIS.

4.   Le informazioni su un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del VIS o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati del VIS sono fornite alla Commissione e, se interessati da tali ripercussioni, agli Stati membri, a Europol e all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Tali incidenti sono altresì registrati secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA.

5.   Gli Stati membri, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, eu-LISA ed Europol cooperano in caso di incidente di sicurezza.

6.   La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio degli incidenti gravi e delle misure adottate per porvi rimedio. Tali informazioni sono classificate, se del caso, EU RESTRICTED/RESTREINT UE conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza.»;

38)

gli articoli 33 e 34 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 33

Responsabilità

1.   Fatti salvi la responsabilità e il diritto al risarcimento da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1725:

a)

ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un’operazione illecita di trattamento dei dati personali o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato membro ha diritto al risarcimento da parte di tale Stato membro;

b)

ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un atto incompatibile con il presente regolamento compiuto da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione ha diritto al risarcimento da parte di tale istituzione, organo od organismo dell’Unione.

Lo Stato membro o l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione in questione è esonerato in tutto o in parte dalla propria responsabilità ai sensi del primo comma se prova che l’evento dannoso non gli è imputabile.

2.   Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato al VIS conseguente all’inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui eu-LISA o un altro Stato membro che partecipa al VIS abbiano omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l’impatto.

3.   Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale di tale Stato membro. Le azioni proposte contro un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alle condizioni previste dai trattati.»;

«Articolo 34

Registrazioni

1.   Ciascuno Stato membro, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed eu-LISA conservano le registrazioni di tutte le loro operazioni di trattamento dei dati nell’ambito del VIS. Tali registrazioni indicano:

a)

la finalità dell’accesso;

b)

la data e l’ora;

c)

il tipo di dati inseriti;

d)

il tipo di dati utilizzati ai fini dell’interrogazione;

e)

il nome dell’autorità che inserisce o estrae i dati.

Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire nel VIS o ad estrarre i dati dal VIS.

2.   Per le ricerche e le consultazioni di cui agli articoli da 9 bis a 9 octies e all’articolo 22 ter, è conservata una registrazione per tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel VIS e, rispettivamente, nell’EES, nell’ETIAS, nel SIS, nell’ECRIS-TCN e nell’Eurodac in conformità del presente articolo e, rispettivamente, dell’articolo 28 bis del regolamento (UE) n. 603/2013, dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240, dell’articolo 18 bis del regolamento (UE) 2018/1861, dell’articolo 18 bis del regolamento (UE) 2018/1862 e dell’articolo 31 bis del regolamento (UE) 2019/816.

3.   Per le operazioni di cui all’articolo 45 quater del presente regolamento, è conservata una registrazione di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel VIS e nell’EES in conformità di tale articolo e dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226. Per le operazioni di cui all’articolo 17 bis del presente regolamento, è conservato un registro di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel VIS e nell’EES in conformità del presente articolo e dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226.

4.   Le registrazioni conservate ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio, a fini di protezione dei dati, dell’ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza degli stessi. Tali registrazioni sono protette dall’accesso e dalla modifica non autorizzati con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all’articolo 23, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.»;

39)

l’articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Sanzioni

Fatti salvi il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento, anche nei casi in cui il trattamento dei dati personali viola il presente regolamento, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»;

40)

al capo VI, è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 36 bis

Protezione dei dati

1.   Al trattamento di dati personali da parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per i visti, delle autorità di frontiera e delle autorità competenti in materia di asilo e di immigrazione nello svolgimento dei compiti ai sensi del presente regolamento.

3.   La direttiva (UE) 2016/680 si applica al trattamento dei dati personali conservati nel VIS, compreso l’accesso a tali dati, ai fini di cui al capo III ter del presente regolamento da parte delle autorità designate degli Stati membri in conformità di tale capo.

4.   Si applica il regolamento (UE) 2016/794 al trattamento di dati personali da parte di Europol a norma del presente regolamento.»;

41)

l’articolo 37 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Fatto salvo il diritto all’informazione di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680, lo Stato membro competente informa i richiedenti e le persone di cui all’articolo 9, punto 4, lettera f), del presente regolamento in merito a quanto segue:»;

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’identità del titolare del trattamento di cui all’articolo 29, paragrafo 4, compresi gli estremi del titolare del trattamento;»;

iii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

le categorie dei destinatari di tali dati, comprese le autorità di cui all’articolo 22 terdecies ed Europol;

bis)

il fatto che il VIS può essere consultato dagli Stati membri e da Europol a fini di contrasto;»;

iv)

è inserita la lettera seguente:

«e bis)

il fatto che i dati personali conservati nel VIS possono essere trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale conformemente all’articolo 31 del presente regolamento e agli Stati membri conformemente alla decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio (*);

(*)  Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all’attuazione di talune disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).»;"

v)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

l’esistenza del diritto di richiedere l’accesso ai dati che li riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati, che i dati personali incompleti che li riguardano siano completati, che i dati personali che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati o che il loro trattamento sia limitato, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di controllo o del garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi in caso di reclami in materia di protezione dei dati personali;»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite al richiedente per iscritto in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, usando un linguaggio semplice e chiaro, all’atto dell’acquisizione dei dati, dell’immagine del volto e delle impronte digitali di cui agli articoli 9 e 22 bis. I minori devono essere informati in modo consono alla loro età, anche mediante strumenti visivi, per spiegare la procedura di rilevamento delle impronte digitali.»;

c)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In mancanza di moduli a firma di dette persone, tali informazioni sono fornite ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679.»;

42)

gli articoli da 38 a 43 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 38

Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento

1.   Per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679, chiunque ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo riguardano registrati nel VIS con la menzione dello Stato membro che li ha inseriti al VIS. Lo Stato membro che riceve la richiesta la esamina e risponde quanto prima e, in ogni caso, al più tardi entro un mese dal suo ricevimento.

2.   Chiunque può richiedere che eventuali dati inesatti che lo riguardano siano rettificati e che i dati illegittimamente registrati siano cancellati.

Se la richiesta è indirizzata allo Stato membro competente e se si constata che i dati del VIS sono di fatto inesatti o sono stati registrati illegittimamente, lo Stato membro competente, conformemente all’articolo 24, paragrafo 3, rettifica o cancella tali dati nel VIS senza indugio e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Lo Stato membro competente conferma per iscritto e senza indugio all’interessato di aver provveduto a rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

Qualora la richiesta sia indirizzata a uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità di quest’ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata indirizzata entro un termine di sette giorni. Lo Stato membro competente procede in conformità del secondo comma del presente paragrafo. Lo Stato membro che ha contattato l’autorità dello Stato membro competente informa gli interessati in merito alla trasmissione della loro richiesta, allo Stato membro destinatario e al prosieguo della procedura.

3.   Qualora non concordi con l’affermazione secondo cui i dati registrati nel VIS sono di fatto inesatti o sono stati registrati illegittimamente, lo Stato membro competente adotta senza indugio una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto all’interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

4.   Tale decisione amministrativa di cui al paragrafo 3 fornisce inoltre all’interessato informazioni sulla possibilità di impugnare tale decisione e, se del caso, informazioni su come intentare un’azione o presentare un reclamo dinanzi alle autorità o agli organi giurisdizionali competenti e informazioni su qualunque tipo di assistenza disponibile, anche da parte delle autorità di controllo competenti.

5.   Qualsiasi richiesta presentata a norma del paragrafo 1 o 2 contiene le informazioni necessarie per identificare l’interessato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1 o 2.

6.   Lo Stato membro competente conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di una richiesta ai sensi del paragrafo 1 o 2 e di come è stata trattata. Mette tale documento a disposizione delle autorità di controllo competenti senza ritardo e, in ogni caso, non oltre sette giorni dalla decisione di rettificare o cancellare i dati di cui al paragrafo 2, secondo comma, o in seguito alla decisione amministrativa di cui al paragrafo 3.

7.   In deroga ai paragrafi da 1 a 6, e solo per quanto riguarda i dati contenuti nei pareri motivati registrati nel VIS conformemente all’articolo 9 sexies, paragrafo 6, all’articolo 9 octies, paragrafo 6, e all’articolo 22 ter, paragrafi 14 e 16, a seguito delle interrogazioni a norma degli articoli 9 bis e 22 ter, lo Stato membro può decidere di non fornire informazioni all’interessato, in tutto o in parte, in conformità del diritto nazionale o dell’Unione, nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato al fine di:

a)

non ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

b)

non compromettere la prevenzione, l’accertamento, l’indagine e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali;

c)

proteggere la sicurezza pubblica;

d)

proteggere la sicurezza nazionale; oppure

e)

proteggere i diritti e le libertà altrui.

Nei casi di cui al primo comma, lo Stato membro informa l’interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell’accesso e dei motivi del rifiuto o della limitazione. Dette informazioni possono essere omesse qualora la loro comunicazione rischi di compromettere una delle finalità di cui al primo comma, lettere da a) a e). Lo Stato membro informa l’interessato della possibilità di proporre un reclamo dinanzi a un’autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale.

Lo Stato membro fornisce i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione di non fornire le informazioni all’interessato. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità di controllo.

In tali casi, l’interessato deve poter esercitare i propri diritti anche tramite le autorità di controllo competenti.

Articolo 39

Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati

1.   Le autorità competenti degli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall’articolo 38.

2.   In ciascuno Stato membro l’autorità di controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell’esercizio del loro diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati personali che li riguardano ovvero di limitazione del trattamento di tali dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

L’autorità di controllo dello Stato membro competente e l’autorità di controllo dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta cooperano per raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma.

Articolo 40

Mezzi di ricorso

1.   Fatti salvi gli articoli 77 e 79 del regolamento (UE) 2016/679, chiunque ha il diritto di intentare un’azione o presentare un reclamo alle autorità o agli organi giurisdizionali competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall’articolo 38 e dall’articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento, di accesso ai dati che lo riguardano ovvero il diritto di rettifica, di integrazione o di cancellazione degli stessi. Il diritto di intentare un’azione o presentare un reclamo di tal genere si applica inoltre allorché le richieste di accesso, rettifica, integrazione o cancellazione non abbiano ricevuto risposta entro i termini sanciti dall’articolo 38, oppure non siano mai state trattate dal titolare del trattamento.

2.   L’assistenza dell’autorità di controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 rimane disponibile durante l’intero procedimento.

Articolo 41

Controllo da parte delle autorità di controllo

1.   Ciascuno Stato membro assicura che l’autorità di controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 monitori autonomamente la legittimità del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento da parte dello Stato membro interessato.

2.   L’autorità di controllo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 monitora la legittimità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri a norma del capo III ter, nonché l’accesso a tali dati da parte degli Stati membri e la trasmissione degli stessi al VIS e dal VIS.

3.   L’autorità di controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 provvede affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati da parte delle autorità nazionali competenti, conformemente ai pertinenti principi internazionali di revisione. I risultati del controllo possono essere presi in considerazione nelle valutazioni effettuate nel quadro del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (*). L’autorità di controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 pubblica ogni anno il numero delle richieste di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati o di limitazione del loro trattamento, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche, integrazioni, cancellazioni e limitazioni del trattamento effettuate in seguito alle richieste degli interessati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di controllo dispongano delle risorse sufficienti per assolvere i compiti a esse affidati dal presente regolamento e possano avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati biometrici.

5.   Gli Stati membri comunicano qualsiasi informazione richiesta dalle autorità di controllo e, in particolare, forniscono loro informazioni sulle attività svolte conformemente alle loro responsabilità previste dal presente regolamento. Gli Stati membri permettono all’autorità di controllo di accedere alle loro registrazioni e consentono loro l’accesso in qualsiasi momento a tutti i loro locali utilizzati per il VIS.

Articolo 42

Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati

1.   Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di monitorare le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA, di Europol e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera previste dal presente regolamento e di assicurare che tali attività siano effettuate in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725 o, per quanto riguarda Europol, del regolamento (UE) 2016/794.

2.   Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA, conformemente ai pertinenti principi internazionali di revisione. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione e alle autorità di controllo nazionali. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione delle relazioni.

3.   eu-LISA fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui agli articoli 22 octodecies, 34 e 45 quater, nonché di avere accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.

Articolo 43

Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1.   Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell’ambito delle rispettive responsabilità per assicurare il controllo coordinato del VIS e dei sistemi nazionali.

2.   Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di controlli e ispezioni, esaminano ogni difficoltà relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente regolamento, valutano problemi inerenti all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti degli interessati, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati, a seconda delle necessità.

3.   Ai fini del paragrafo 2, le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l’anno nell’ambito del comitato europeo per la protezione dei dati. Il garante europeo della protezione dei dati organizza, e sostiene costi, di tali riunioni. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente a seconda delle necessità.

4.   Una relazione congiunta sulle attività svolte condotta a norma del presente articolo è trasmessa ogni due anni dal comitato europeo per la protezione dei dati al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol, all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e a eu-LISA. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dalla rispettiva autorità di controllo.

(*)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag.27).»;"

43)

l’articolo 44 è soppresso;

44)

l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Attuazione da parte della Commissione

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le misure necessarie per lo sviluppo del sistema centrale del VIS, delle NUI in ciascuno Stato membro e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI riguardanti:

a)

la progettazione dell’architettura fisica del sistema centrale del VIS, compresa la relativa rete di comunicazione;

b)

gli aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati personali;

c)

gli aspetti tecnici con importanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con implicazioni tecniche di rilievo per i sistemi nazionali;

d)

lo sviluppo dei requisiti di sicurezza, compresi gli aspetti biometrici.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le misure necessarie alla realizzazione tecnica delle funzionalità del sistema centrale del VIS, in particolare per quanto riguarda:

a)

l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande conformemente all’articolo 8, agli articoli da 10 a 14, all’articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies;

b)

l’accesso ai dati conformemente all’articolo 15, agli articoli da 18 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 duodecies, agli articoli da 22 quindecies a 22 novodecies e agli articoli 45 sexies e 45 septies;

c)

la rettifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati conformemente agli articoli 23, 24 e 25;

d)

la conservazione delle registrazioni e il relativo accesso conformemente all’articolo 34;

e)

il meccanismo di consultazione e le procedure di cui all’articolo 16;

f)

l’accesso ai dati ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche conformemente all’articolo 45 bis.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e l’uso delle impronte digitali e dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nel VIS.

4.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 45 bis

Uso dei dati del VIS per l’elaborazione di relazioni e statistiche

1.   Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA, dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, compresa l’unità centrale ETIAS conformemente all’articolo 9 undecies, è abilitato a consultare nel VIS i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l’identificazione individuale e in conformità delle misure di salvaguardia relative alla non discriminazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2:

a)

informazioni sullo status;

b)

autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede;

c)

sesso, età e cittadinanza o cittadinanze del richiedente;

d)

paese e città di residenza del richiedente, solo per i visti;

e)

attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) del richiedente, solo per i visti;

f)

gli Stati membri di primo ingresso e di destinazione, solo per i visti;

g)

luogo e data di presentazione della domanda e della decisione concernente la domanda (rilasciata, ritirata, rifiutata, annullata, revocata, rinnovata o prorogata);

h)

tipo di documento richiesto o rilasciato, ossia visto di transito aeroportuale, visto uniforme o visto con validità territoriale limitata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno;

i)

tipo di documento di viaggio e paese che lo ha rilasciato, solo per i visti;

j)

decisione concernente la domanda e, in caso di rifiuto, ritiro, annullamento o revoca, motivi addotti per tale decisione;

k)

riscontri positivi risultanti da interrogazioni dei sistemi di informazione dell’UE, dei dati Europol o delle banche dati Interpol conformemente all’ articolo 9 bis o 22 ter, differenziati per sistema o banca dati, o riscontri positivi rispetto a indicatori di rischio specifici conformemente all’articolo 9 undecies, e riscontri positivi ove, dopo verifica manuale a norma dell’ articolo 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies o 22 ter, sia stata confermata la corrispondenza dei dati personali del richiedente con i dati presenti in uno dei sistemi di informazione o delle banche dati interrogati;

l)

decisioni di rifiuto di un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno correlati a un riscontro positivo verificato manualmente e confermato in uno dei sistemi di informazione o delle banche dati interrogati o a un riscontro positivo rispetto a indicatori di rischio specifici;

m)

autorità competente che ha deciso in merito alla domanda e relativa sede nonché data della decisione, solo per i visti;

n)

casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto a più di un’autorità competente per i visti, con indicazione di tali autorità e relative sedi nonché delle date delle decisioni;

o)

scopi principali del viaggio, solo per i visti;

p)

domande di visto trattate in rappresentanza a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 810/2009;

q)

dati inseriti riguardo ai documenti ritirati, annullati, revocati, rinnovati o prorogati, a seconda dei casi;

r)

data di scadenza del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;

s)

numero di persone esentate dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 810/2009;

t)

casi in cui i dati di cui all’articolo 9, punto 6, non hanno potuto essere forniti conformemente all’articolo 8, paragrafo 5;

u)

casi in cui, per motivi giuridici, la presentazione dei dati di cui all’articolo 9, punto 6, non era obbligatoria conformemente all’articolo 8, paragrafo 5;

v)

casi in cui è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata a fornire i dati di cui all’articolo 9, punto 6, conformemente all’articolo 8, paragrafo 5;

w)

collegamenti con il precedente fascicolo dello stesso richiedente e collegamenti con i fascicoli delle persone che viaggiano insieme, solo per i visti.

Il personale debitamente autorizzato dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è abilitato a consultare nel VIS i dati di cui al primo comma del presente paragrafo ai fini dell’esecuzione delle analisi del rischio e delle valutazioni delle vulnerabilità di cui agli articoli 29 e 32 del regolamento (UE) 2019/1896.

2.   Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA conserva i dati di cui a tale paragrafo nell’archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817. Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, di tale regolamento, i dati statistici intersistemici e le relazioni analitiche permettono alle autorità elencate al paragrafo 1 del presente articolo di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili al fine di sostenere l’applicazione degli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies del presente regolamento, migliorare la valutazione del rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale e dell’alto rischio epidemico, migliorare l’efficienza delle verifiche di frontiera e assistere le autorità competenti per i visti nel trattamento delle domande di visto.

3.   Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare il funzionamento del VIS di cui all’articolo 50, paragrafo 1, comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche per assicurare tale monitoraggio.

4.   Ogni trimestre eu-LISA compila statistiche basate sui dati del VIS sui visti che indichino in particolare, per ciascuna località in cui è stata presentata una domanda e per ciascuno Stato membro:

a)

il numero dei visti A di transito aeroportuale richiesti; il numero dei visti A rilasciati, divisi per singolo transito aeroportuale e transito aeroportuale multiplo; il numero dei visti A rifiutati;

b)

il numero dei visti C per soggiorni di breve durata richiesti (e divisi per scopo principale del viaggio); il numero dei visti C rilasciati, divisi per un ingresso, due ingressi o ingressi multipli e questi ultimi divisi per la durata di validità (sei mesi o inferiore, un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni); il numero dei visti con validità territoriale limitata (VTL) rilasciati; il numero dei visti C rifiutati.

Le statistiche quotidiane sono conservate nell’archivio centrale di relazioni e statistiche in conformità dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817.

5.   Ogni trimestre eu-LISA compila statistiche basate sui dati del VIS sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno che indichino in particolare, per ciascuna località:

a)

il totale dei visti per soggiorni di lunga durata richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e prorogati;

b)

il totale dei permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e rinnovati.

6.   Alla fine di ogni anno i dati statistici sono raccolti in una relazione annuale per l’anno in questione. Le statistiche presentano dati disaggregati per località e Stato membro. La relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al garante europeo della protezione dei dati e alle autorità di controllo.

7.   Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all’attuazione della politica comune dei visti o della politica in materia di migrazione e asilo, compresi aspetti in applicazione del regolamento (UE) n. 1053/2013.

Articolo 45 ter

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità considerata titolare del trattamento di cui all’articolo 29, paragrafo 4.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA le autorità competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, che hanno accesso al VIS ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione o della consultazione dei dati nel VIS e l’autorità designata per il VIS di cui all’articolo 9 quinquies, paragrafo 1, e all’articolo 22 ter, paragrafo 14.

Tre mesi dopo la data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), eu-LISA pubblica un elenco consolidato di tali autorità nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA senza indugio ogni modifica relativa alle autorità comunicate. In caso di tali modifiche, eu-LISA pubblica una volta all’anno un elenco consolidato aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. eu-LISA mantiene una versione continuamente aggiornata dell’elenco consolidato nel suo sito web pubblico che contiene tali informazioni.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA le loro autorità designate e i loro punti di accesso centrale di cui all’articolo 22 terdecies e comunicano senza indugio ogni relativa modifica.

4.   La Commissione pubblica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se sono modificate, la Commissione pubblica una volta all’anno una versione consolidata aggiornata di tali informazioni. La Commissione mantiene continuamente aggiornato il sito web pubblico che contiene tali informazioni.

Articolo 45 quater

Accesso ai dati per verifica da parte dei vettori

1.   Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di Schengen, i vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman interrogano il VIS per verificare se i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto o per cui è previsto l’obbligo di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano in possesso, a seconda dei casi, di un visto per soggiorno di breve durata, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno valido.

2.   L’accesso sicuro al portale per i vettori di cui all’articolo 2 bis, lettera h, con la possibilità di usare soluzioni tecniche mobili, permette ai vettori di procedere all’interrogazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima che un passeggero salga a bordo.

A tal fine, per quanto riguarda i visti, il vettore fornisce i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), b) e c), e, per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, il vettore fornisce i dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), contenuti nel documento di viaggio. Il vettore indica inoltre lo Stato membro di ingresso o, nel caso di un transito aeroportuale, lo Stato membro di transito.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, nel caso di un transito aeroportuale, il vettore non è tenuto a interrogare il VIS salvo se per il cittadino di paese terzo è previsto l’obbligo di visto di transito aeroportuale a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 810/2009.

3.   Il VIS fornisce ai vettori una risposta “OK/NOT OK”, indicando se la persona è in possesso di visto, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno valido, a seconda dei casi.

Qualora sia stato rilasciato un visto per soggiorno di breve durata con validità territoriale limitata a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009, la risposta fornita dal VIS tiene conto dello Stato membro o degli Stati membri per cui il visto è valido, nonché dello Stato membro di ingresso indicato dal vettore.

I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. La risposta “OK/NOT OK” non deve essere considerata un provvedimento di autorizzazione d’ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori nonché la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

4.   Qualora sia negato l’imbarco a cittadini di paesi terzi a seguito di una consultazione del VIS, i vettori li informano che il rifiuto è dovuto a informazioni conservate nel VIS e forniscono loro informazioni sui loro diritti in materia di accesso ai dati personali registrati nel VIS e di rettifica o cancellazione degli stessi.

5.   È definito un metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai vettori, che consente a membri debitamente autorizzati del personale dei vettori di accedere al portale per i vettori ai fini del presente articolo. Nel definire il metodo di autenticazione, si tiene conto della gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni e dei principi della protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il metodo di autenticazione dei vettori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

6.   Il portale per i vettori fa uso di una banca dati distinta a sola lettura aggiornata quotidianamente mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati conservati nel VIS. eu-LISA è responsabile della sicurezza del portale per i vettori, della sicurezza dei dati personali in esso contenuti e del processo per l’estrazione dei dati personali nella banca dati distinta a sola lettura.

7.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per i vettori stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman, la verifica ai sensi di tale paragrafo è facoltativa per i primi 18 mesi successivi alla data di entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134.

8.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1 o al fine di risolvere eventuali controversie derivanti dalla sua applicazione, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dai vettori nel portale per i vettori. Tali registrazioni riportano la data e l’ora di ciascuna operazione, i dati utilizzati per la consultazione, i dati trasmessi dal portale per i vettori e il nome del vettore in questione.

eu-LISA conserva le registrazioni per un periodo di due anni. Eu-LISA garantisce che le registrazioni siano protette con misure adeguate dall’accesso non autorizzato.

Articolo 45 quinquies

Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati

1.   Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all’interrogazione di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del VIS, i vettori sono esentati dall’obbligo di verificare il possesso di visto, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno valido dal portale per i vettori. Se a rilevare un tale guasto è eu-LISA, l’unità centrale ETIAS ne informa i vettori e gli Stati membri. Informa altresì i vettori e gli Stati membri dell’avvenuta riparazione del guasto. Se a rilevare un tale guasto sono i vettori, questi possono informarne l’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS informa senza indugio gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dai vettori.

2.   Qualora, per ragioni diverse da un guasto di una parte qualsiasi del VIS, sia tecnicamente impossibile per un vettore procedere all’interrogazione di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 1, per un lungo periodo, il vettore ne informa l’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS informa senza indugio gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dal vettore.

3.   La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire i dettagli delle procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati. Tale atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 45 sexies

Accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

1.   Per svolgere i compiti ed esercitare le competenze di cui all’articolo 82, paragrafi 1 e 10, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea e di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio hanno, nell’ambito dei rispettivi mandati, il diritto di accedere ai dati del VIS e di consultarli.

2.   Per garantire l’accesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera designa quale punto di accesso centrale un’unità specializzata composta di funzionari della guardia di frontiera e costiera europea debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al VIS di cui all’articolo 45 septies.

Articolo 45 septies

Condizioni e procedure di accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

1.   In vista dell’accesso di cui all’articolo 45 sexies, paragrafo 1, una squadra della guardia di frontiera e costiera europea può presentare al punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea di cui all’articolo 45 sexies, paragrafo 2 del medesimo articolo una richiesta per la consultazione di tutti i dati del VIS o di una serie specifica di dati del VIS. La richiesta deve rimandare al piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera o i rimpatri dello Stato membro in questione su cui si fonda. Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea verifica se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di accesso, il personale debitamente autorizzato del punto di accesso centrale tratta la richiesta. I dati del VIS consultati sono trasmessi alla squadra in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

2.   L’accesso al VIS è subordinato alle seguenti condizioni:

a)

lo Stato membro ospitante autorizza i membri della squadra della guardia di frontiera e costiera europea a consultare il VIS al fine di conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri; e

b)

la consultazione del VIS è necessaria per lo svolgimento dei compiti specifici affidati alla squadra dallo Stato membro ospitante.

3.   In conformità dell’articolo 82, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio intervengono esclusivamente in risposta a informazioni ottenute dal VIS sotto il controllo e di norma in presenza di guardie di frontiera o di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea ad agire per suo conto.

4.   In caso di dubbio o qualora la verifica dell’identità del titolare del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito, il membro della squadra della guardia di frontiera e costiera europea indirizza la persona verso una guardia di frontiera dello Stato membro ospitante.

5.   La consultazione dei dati del VIS da parte dei membri delle squadre è subordinata a quanto segue:

a)

nello svolgere i compiti connessi alle verifiche di frontiera a norma del regolamento (UE) 2016/399, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni conformemente all’articolo 18 o all’articolo 22 octies del presente regolamento, rispettivamente;

b)

nel verificare se sussistono le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica dei cittadini di paesi terzi all’interno del territorio conformemente all’articolo 19 o 22 nonies, rispettivamente;

c)

nell’identificare le persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di identificazione conformemente agli articoli 20 e 22 decies.

6.   Lo Stato membro ospitante è informato degli eventuali dati registrati nel VIS emersi a seguito dell’accesso e delle consultazioni ai sensi del paragrafo 5.

7.   eu-LISA conserva, conformemente all’articolo 34, tutte le registrazioni delle operazioni di trattamento dei dati eseguite nell’ambito del VIS da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio.

8.   Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata dalle squadre dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è registrata conformemente all’articolo 34 ed è registrato ogni uso dei dati cui hanno avuto accesso le squadre della richiamata Agenzia.

9.   Ai fini dell’articolo 45 sexies e del presente articolo, nessuna parte del VIS è collegata a un sistema informatico di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e non è trasferito a tale sistema nessun dato contenuto nel VIS cui ha accesso tale Agenzia. Non può essere scaricata nessuna parte del VIS. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento né duplicazione di dati del VIS.

10.   L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera adotta e applica le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati di cui all’articolo 32.

(*)  Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11)."

(**)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).»;"

45)

gli articoli 46, 47 e 48 sono soppressi;

46)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 48 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, all’articolo 9 nonies, paragrafo 2, all’articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all’articolo 22 ter, paragrafo 18, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 2 agosto 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9, all’articolo 9 nonies, paragrafo 2, all’articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all’articolo 22 ter, paragrafo 18, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, dell’articolo 9 nonies, paragrafo 2, dell’articolo 9 undecies, paragrafo 2, o dell’articolo 22 ter, paragrafo 18, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

47)

gli articoli 49 e 50 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 49

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 49 bis

Gruppo consultivo

eu-LISA istituisce un gruppo consultivo per fornire consulenza tecnica relativa al VIS, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.

Articolo 50

Monitoraggio e valutazione

1.   eu-LISA provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare il funzionamento del VIS rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.

2.   Ai fini della manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel VIS.

3.   Ogni due anni eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del VIS, compresi la sua sicurezza e i suoi costi. Una volta la tecnologia in uso, la relazione contiene altresì una valutazione del ricorso alle immagini del volto per accertare l’identità delle persone, compresa una valutazione delle eventuali difficoltà incontrate.

4.   Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono relazioni annuali sull’efficacia dell’accesso ai dati del VIS a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:

a)

lo scopo esatto della consultazione, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave;

b)

i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

c)

il numero di richieste di accesso al VIS a fini di contrasto e di accesso ai dati relativi a minori di età inferiore ai 14 anni;

d)

il numero e il tipo di casi in cui sono state utilizzate le procedure d’urgenza di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafo 2, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l’urgenza dopo la verifica a posteriori;

e)

il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un’identificazione.

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta di tali dati a norma del capo III ter ai fini dell’elaborazione delle statistiche di cui al presente paragrafo. a Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

5.   Tre anni dopo la data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale del VIS. La valutazione globale comprende un’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e ai costi sostenuti, determina se i principi di base permangono validi, esamina l’impatto sui diritti fondamentali e valuta l’applicazione del presente regolamento con riguardo al VIS, la sicurezza del VIS, il ricorso fatto alle disposizioni di cui all’articolo 31 e le eventuali implicazioni per le future operazioni. Essa comprende inoltre un’analisi dettagliata dei dati forniti nelle relazioni annuali previste al paragrafo 4 del presente articolo, al fine di valutare l’efficacia dell’accesso ai dati del VIS a fini di contrasto, nonché una valutazione volta a stabilire se l’interrogazione di ECRIS-TCN da parte del VIS abbia contribuito a sostenere l’obiettivo di valutare se il richiedente rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   Gli Stati membri comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

7.   eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.

(*)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009

Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:

1)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   All’atto della presentazione della domanda, i richiedenti, ove richiesto a norma dell’articolo 13, si presentano di persona per fornire le loro impronte digitali o l’immagine del loro volto. Fatto salvo quanto disposto alla prima frase del presente paragrafo e all’articolo 45, i richiedenti hanno la facoltà di presentare le loro domande elettronicamente, ove possibile.»;

b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

consente che l’immagine del suo volto sia rilevata sul posto conformemente all’articolo 13 ovvero, qualora si applichino le esenzioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7 bis, presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95;»;

ii)

è inserito il comma seguente:

«Fatta salva la lettera c) del presente paragrafo, gli Stati membri possono imporre al richiedente di presentare una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 a ogni domanda.»;

2)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti un’immagine del volto e le impronte delle dieci dita del richiedente, conformemente alle garanzie previste dalla Convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

2.   Il richiedente che introduce la prima domanda, e successivamente almeno ogni 59 mesi, deve presentarsi di persona. In tale occasione sono rilevati i seguenti identificatori biometrici del richiedente:

a)

un’immagine del volto rilevata sul posto al momento della domanda;

b)

le impronte delle dieci dita prese a dita piatte, rilevate digitalmente.

bis.   Le immagini del volto e impronte digitali di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono rilevate al solo scopo di registrarle nel VIS conformemente all’articolo 9, punti 5 e 6 del regolamento VIS e nei sistemi nazionali per il trattamento dei visti.

3.   Se le impronte digitali e un’immagine del volto di qualità sufficiente sono state rilevate sul posto dal richiedente e inserite nel VIS nell’ambito di una domanda presentata meno di 59 mesi prima della data della nuova domanda, tali dati sono copiati nella domanda successiva.

Tuttavia, in caso di dubbi ragionevoli sull’identità del richiedente, il consolato rileva le impronte digitali e l’immagine del volto di tale richiedente entro il termine di cui al primo comma.

Inoltre, se al momento della presentazione della domanda non può essere confermato immediatamente che le impronte digitali sono state rilevate entro il termine di cui al primo comma, il richiedente può chiedere che siano rilevate.

4.   L’immagine del volto dei cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 2 è caratterizzata da sufficiente risoluzione di immagine e da una qualità sufficiente per essere utilizzata nel confronto biometrico automatizzato. I requisiti tecnici dell’immagine del volto del richiedente di cui al paragrafo 2 sono conformi alle norme internazionali di cui al documento n. 9303, 8a edizione, dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis   All’atto del rilevamento degli identificatori biometrici dei minori sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il personale addetto al rilevamento degli identificatori biometrici dei minori è stato specificamente formato per effettuare il rilevamento dei dati biometrici di un minore con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell’interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

b)

i minori sono accompagnati da un familiare adulto o dal tutore legale al momento del rilevamento degli identificatori biometrici;

c)

per il rilevamento degli identificatori biometrici non è esercitata alcuna forza.»;

c)

il paragrafo 7 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

minori di età inferiore ai sei anni e persone di età superiore ai 75 anni;»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«e)

persone che devono comparire in qualità di testimoni dinanzi a corti e tribunali internazionali nel territorio degli Stati membri e la cui presenza di persona per presentare una domanda le metterebbe in grave pericolo.»;

d)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«7 bis.   I richiedenti di cui al paragrafo 7, lettere c), d) ed e), possono anche essere esentati dal rilevamento sul posto dell’immagine del volto al momento della presentazione della domanda.

ter.   In casi eccezionali, qualora non possano essere rispettate le specifiche in termini di qualità e risoluzione stabilite per l’inserimento nel VIS dell’immagine del volto rilevata sul posto, l’immagine del volto può essere estratta in formato elettronico dal chip degli eMRTD (Machine Readable Travel Documents - documenti di viaggio elettronici a lettura ottica). Prima dell’estrazione dei dati dal chip, l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia impossibile per motivi tecnici o per indisponibilità di certificati validi. In tali casi l’immagine del volto è inserita nel fascicolo relativo alla domanda nel VIS a norma dell’articolo 9 del regolamento VIS unicamente previa verifica elettronica che l’immagine del volto registrata nel chip dell’eMRTD corrisponda all’immagine del volto rilevata sul posto del cittadino di paese terzo interessato.»;

e)

il paragrafo 8 è soppresso;

3)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   Allo scopo di valutare le condizioni d’ingresso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il consolato o le autorità centrali tengono conto, se del caso, del risultato delle verifiche dei riscontri positivi effettuate a norma dell’articolo 9 quater del regolamento VIS o del parere motivato fornito in conformità degli articoli 9 sexies e 9 octies di tale regolamento dall’autorità designata per il VIS, come identificata all’articolo 4, punto 3 ter, del regolamento VIS, o dall’unità nazionale ETIAS di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, nel caso di domande per le quali l’autorità designata per il VIS o l’unità nazionale ETIAS hanno fornito un parere motivato, le autorità centrali sono abilitate a decidere autonomamente sulla domanda ovvero, previo esame del parere motivato, comunicano al consolato responsabile del trattamento della domanda che si oppongono al rilascio del visto.

3 ter.   Allo scopo di valutare le condizioni d’ingresso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il consolato o le autorità centrali, in presenza di un collegamento rosso a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), esaminano le differenze tra le identità oggetto del collegamento e ne tengono conto.

quater.   I riscontri positivi rispetto agli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies del regolamento VIS conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 13, di tale regolamento sono presi in considerazione durante l’esame della domanda di visto. In nessun caso il consolato o le autorità centrali adottano una decisione automaticamente sulla base di un riscontro positivo fondato su indicatori di rischio specifici. Il consolato o le autorità centrali valutano individualmente, in tutti i casi, il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale e l’alto rischio epidemico.

(*)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1)."

(**)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;"

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il consolato o le autorità centrali verificano, sulla base delle informazioni ottenute dall’EES, conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se il richiedente non superi con il soggiorno previsto la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un titolo di soggiorno.

(*)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).»;"

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«8 bis)   I consolati prestano particolare attenzione alla corretta verifica dell’identità dei minori e al legame con la persona o le persone che esercitano la potestà genitoriale o la tutela legale al fine di prevenire la tratta di minori.»;

4)

all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente punto iv):

«iv)

rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non siano state completate le verifiche dei riscontri positivi a norma degli articoli da 9 bis a 9 octies del regolamento VIS;»;

5)

all’articolo 35 è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Ai cittadini di paesi terzi per i quali non sono state completate le verifiche dei riscontri positivi a norma degli articoli da 9 bis a 9 octies del regolamento VIS non è, in linea di principio, rilasciato un visto alla frontiera esterna.

Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere emesso alla frontiera esterna un visto con validità territoriale limitata allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a).»;

6)

all’articolo 36, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 35, paragrafi da 3 a 5 bis.»;

7)

all’articolo 39, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il personale consolare e delle autorità centrali, nell’esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana e i diritti e principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.

3.   Nello svolgimento dei suoi compiti il personale consolare e delle autorità centrali non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane e alle persone con disabilità. L’interesse superiore del minore è considerato preminente.»;

8)

l’articolo 46 è soppresso;

9)

l’articolo 57 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Due anni dopo che tutte le disposizioni del presente regolamento sono diventate applicabili, la Commissione presenta una valutazione globale della sua applicazione. La valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi perseguiti e dell’attuazione del presente regolamento.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

10)

all’allegato X, lettera C, lettera b), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

rispetti la dignità umana e l’integrità dei richiedenti, non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale,

rispetti le disposizioni inerenti al rilevamento degli identificatori biometrici di cui all’articolo 13, e»;

11)

l’allegato XII è soppresso.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) 2016/399

Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:

1)

l’articolo 8, paragrafo 3, è così modificato:

a)

è inserita la lettera seguente:

«b ter)

Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le verifiche approfondite all’ingresso comprendono l’accertamento dell’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata e del permesso di soggiorno e della loro autenticità e validità, tramite consultazione del VIS, conformemente all’articolo 22 octies del regolamento (CE) n. 767/2008.

Qualora la verifica dell’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o la verifica e dell’autenticità e validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare o l’autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato di quelle autorità competenti procede alla verifica del supporto di memorizzazione del documento;»;

b)

le lettere da c) a f) sono soppresse.

2)

all’allegato VII, il punto 6. è sostituito dal seguente:

«6.

Minori

6.1.

La guardia di frontiera presta particolare attenzione ai minori che viaggino accompagnati o non accompagnati. I minori che attraversano le frontiere esterne sono sottoposti alle stesse verifiche all’ingresso e all’uscita degli adulti, secondo le disposizioni del presente regolamento.

6.2.

In caso di minori accompagnati, la guardia di frontiera verifica la sussistenza della potestà genitoriale o della tutela legale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale o la tutela legale nei suoi confronti. In tale ultimo caso, la guardia di frontiera svolge ulteriori indagini, al fine di individuare incoerenze o contraddizioni nelle informazioni fornite.

6.3.

In caso di minori che viaggiano non accompagnati, la guardia di frontiera deve assicurarsi, mediante verifiche approfondite dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che il minore non lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale o la tutela legale nei suoi confronti.

6.4.

Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori e ne informano la Commissione. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di tali punti di contatto nazionali.

6.5.

In caso di dubbi quanto a una delle circostanze di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3, le guardie di frontiera ricorrono all’elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori.

6.6.

Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera che verificano i dati biometrici dei minori o utilizzano tali dati per identificare un minore siano specificamente formate per effettuare tali operazioni con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell’interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Se il minore è accompagnato da un genitore o da un tutore legale, tale persona è presente al momento della verifica dei dati biometrici o del loro utilizzo a fini di identificazione. Non è esercitata alcuna forza. Gli Stati membri provvedono, ove necessario, affinché le infrastrutture ai valichi di frontiera siano adattate all’uso di dati biometrici dei minori.».

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226

Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:

1)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

se l’identità del titolare del visto è verificata mediante le impronte digitali o l’immagine del volto, verificare, alle frontiere presso cui l’EES è operativo, l’identità del titolare del visto confrontando le impronte digitali o l’immagine del volto del titolare del visto con le impronte digitali o l’immagine del volto rilevate sul posto che sono registrate nel VIS, a norma dell’articolo 23, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento e dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. Solo le immagini del volto registrate nel VIS con un’indicazione che l’immagine del volto è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda di visto sono utilizzate per tale confronto.»;

b)

sono inseriti i paragrafo seguenti:

«3 bis.   L’interoperabilità consente la cancellazione dell’immagine del volto di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), dal fascicolo individuale qualora l’immagine del volto sia registrata nel VIS con un’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda di visto.

3 ter.   L’interoperabilità consente all’EES di comunicare automaticamente al VIS, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008, quando l’uscita di un minore di età inferiore a 12 anni è registrata nella cartella di ingresso/uscita in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, del presente regolamento.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), l’EES è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.

(*)  Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).»;"

2)

all’articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«L’EES prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di tale elenco. Norme dettagliate sulla gestione di tale funzionalità sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.»;

3)

all’articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, i vettori utilizzano il servizio web al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati o se i titolari di un visto per soggiorno di breve durata hanno raggiunto la durata massima di soggiorno autorizzato.

I vettori forniscono i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento. Su tale base il servizio web fornisce ai vettori una risposta “OK/NOT OK”. I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. I vettori istituiscono un sistema di autenticazione per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere al servizio web. Non è possibile considerare la risposta “OK/NOT OK” come un provvedimento di autorizzazione d’ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.

Qualora sia negato l’imbarco a cittadini di paesi terzi a seguito della risposta del servizio web, i vettori li informano che il rifiuto è dovuto a informazioni conservate nell’EES e forniscono loro informazioni sui loro diritti in materia di accesso ai dati personali registrati nell’EES e di rettifica o cancellazione degli stessi.»;

4)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se necessario per creare un fascicolo individuale o per aggiornare l’immagine del volto di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), l’immagine del volto è rilevata sul posto. Tale disposizione non si applica ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto se l’immagine del volto è registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.»;

b)

il paragrafo 5 è soppresso;

5)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

l’immagine del volto di cui all’articolo 15, a meno che non sia registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Qualora, nel caso di un cittadino di paese terzo il cui fascicolo individuale contiene un’immagine del volto di cui al paragrafo 1, lettera d), un’immagine del volto sia registrata successivamente nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda, l’EES cancella l’immagine del volto dal fascicolo individuale.»;

6)

all’articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), qualora il cittadino di paese terzo sia respinto per uno dei motivi di cui all’allegato V, parte B, lettere B o D, del regolamento (UE) 2016/399 e qualora sussistano dubbi circa l’autenticità dell’immagine del volto registrata nel VIS, l’immagine del volto di cui alla lettera a) è rilevata sul posto e inserita nel fascicolo individuale a prescindere da qualsiasi immagine del volto registrata nel VIS.»;

7)

l’articolo 23 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora dall’interrogazione dell’EES con i dati indicati nel primo comma del presente paragrafo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, le autorità di frontiera:

a)

per i cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto, confrontano l’immagine del volto rilevata sul posto con l’immagine del volto di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), o procedono a una verifica delle impronte digitali nell’EES, e

b)

per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto:

i)

confrontano l’immagine del volto rilevata sul posto con l’immagine del volto registrata nell’EES di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento o con l’immagine del volto rilevata sul posto registrata nel VIS conformemente all’articolo 9, punto 5), del regolamento (CE) n. 767/2008, oppure

ii)

procedono a una verifica delle impronte digitali direttamente nel VIS, conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008.

Per la verifica delle impronte digitali o dell’immagine del volto rilevata sul posto dei titolari di visto nel VIS, le autorità di frontiera possono avviare l’interrogazione del VIS direttamente dall’EES in conformità dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008.»;

b)

al secondo comma del paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, qualora dall’interrogazione del VIS con i dati di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulti che i dati del cittadino di paese terzo sono registrati nel VIS, è effettuata una verifica delle impronte digitali o dell’immagine del volto rilevata sul posto nel VIS conformemente all’articolo 18, paragrafo 6, di tale regolamento. A tal fine, l’autorità di frontiera può avviare un’interrogazione dall’EES verso il VIS in conformità dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 767/2008. Qualora una verifica su un cittadino di paese terzo di cui al paragrafo 2 non abbia dato esito, le autorità di frontiera accedono ai dati del VIS a fini di identificazione conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008.»;

8)

all’articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno sono abilitate a consultare i pertinenti dati nell’EES allo scopo di verificare manualmente i riscontri positivi risultanti dalle interrogazioni dell’EES conformemente agli articoli 9 quater e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, nonché allo scopo di esaminare e di decidere in merito a tali domande.»;

9)

all’articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4   Qualora uno Stato membro disponga di prove indicanti che i dati relativi ai visti registrati nell’EES sono di fatto inesatti, incompleti o che sono stati trattati nell’EES in violazione del presente regolamento, esso verifica innanzitutto l’esattezza di tali dati nel VIS e, se necessario, li rettifica, li integra o li cancella dall’EES. Qualora i dati registrati nel VIS sono identici a quelli registrati nell’EES, ne informa immediatamente lo Stato membro responsabile per l’inserimento di tali dati nel VIS in conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008. Lo Stato membro competente per l’inserimento di tali dati nel VIS verifica tali dati e, se necessario, li rettifica, li integra o li cancella immediatamente dal VIS e ne informa lo Stato membro interessato, il quale provvede, se necessario, senza indugio a rettificarli, integrarli o cancellarli dall’EES e, se del caso, dall’elenco delle persone identificate di cui all’articolo 12, paragrafo 3.».

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240

Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:

1)

all’articolo 4 è inserita la lettera seguente:

«d bis)

sostiene gli obiettivi del VIS di agevolare la procedura relativa alla domanda di visto e contribuisce alla prevenzione di minacce alla sicurezza interna degli Stati membri consentendo di interrogare l’ETIAS, incluso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34;»;

2)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

è inserita la lettera seguente:

«c bis)

definisce, stabilisce, valuta preliminarmente, attua, valuta a posteriori, rivede ed elimina gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies del regolamento (CE) n. 767/2008 previa consultazione della commissione di esame VIS;»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

svolge verifiche regolari del trattamento delle domande e dell’attuazione dell’articolo 33 del presente regolamento e dell’articolo 9 undecies del regolamento (CE) n. 767/2008, con particolare riguardo all’impatto sui diritti fondamentali, segnatamente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;»;

iii)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

informa i vettori in caso di guasto del sistema di informazione ETIAS ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento o del VIS ai sensi dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008;»;

b)

al paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:

«a bis)

informazioni sul funzionamento degli indicatori di rischio specifici per il VIS;»;

3)

all’articolo 8, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:

«h)

verificare manualmente i riscontri positivi nell’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34 del presente regolamento emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS conformemente agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 e dare seguito a tali riscontri positivi conformemente all’articolo 9 sexies di tale regolamento.»;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Interoperabilità con il VIS

A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), il sistema centrale ETIAS e il CIR sono collegati all’ESP per consentire il trattamento automatizzato a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.

(*)  Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633 / GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).»;"

5)

all’articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

«4 ter.   L’accesso delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno al sistema centrale ETIAS conformemente agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 si limita a verificare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno o il suo documento di viaggio corrisponda a un’autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, revocata o annullata nel sistema centrale ETIAS e i motivi di tale rilascio, rifiuto, revoca o annullamento.»;

6)

è inserito il capo seguente:

«CAPO IX bis

UTILIZZO DI ETIAS DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI E DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A DECIDERE IN MERITO A UNA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNO DI LUNGA DURATA O DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Articolo 49 bis

Accesso ai dati da parte delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

Per effettuare le verifiche di cui agli articoli 9 quater e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno hanno il diritto di accedere ai dati pertinenti nel sistema centrale ETIAS e nel CIR.»;

7)

all’articolo 69, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«h)

i riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, i dati trattati dalle autorità competenti per i visti e dalle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno al fine di verificare manualmente i riscontri positivi conformemente agli articoli 9 quater e 22 ter di tale regolamento, e i dati trattati dalle unità nazionali ETIAS conformemente all’articolo 9 sexies di tale regolamento.»;

8)

all’articolo 75, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies del regolamento (CE) n. 767/2008.».

Articolo 6

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1860

Nel regolamento (UE) 2018/1860, l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1861

Nella misura in cui non siano stabiliti dal presente regolamento, l’inserimento, il trattamento e l’aggiornamento delle segnalazioni, le disposizioni riguardanti le competenze degli Stati membri e di eu-LISA, le condizioni relative all’accesso alle segnalazioni e ai termini del loro riesame, il trattamento dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità e il monitoraggio e le statistiche, di cui agli articoli da 6 a 19, all’articolo 20, paragrafi 3 e 4, agli articoli 21, 23, 32 e 33, all’articolo 34, paragrafo 5, all’articolo 36 bis e agli articoli da 38 a 60 del regolamento (UE) 2018/1861, si applicano ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento.».

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1861

Il regolamento (UE) 2018/1861 è così modificato:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con il VIS

I registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel SIS e nel VIS ai sensi dell’articolo 36 quater del presente regolamento sono tenuti in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 36 bis

Interoperabilità con il VIS

A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), il sistema centrale del SIS è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.

(*)  Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).»."

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) 2019/817

Il regolamento (UE) 2019/817 è così modificato:

1)

all’articolo 4, il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20)

“autorità designate”: le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2017/2226, all’articolo 4, punto 3 bis), del regolamento (CE) n. 767/2008, e all’articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240;»;

2)

all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i dati di cui all’articolo 9, punti 5) e 6), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere k) e j), del regolamento (CE) n. 767/2008, a condizione che, per quanto riguarda l’immagine del volto, questa sia stata registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda;»;

3)

all’articolo 18, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i dati di cui all’articolo 9, punto 4), lettere da a) a c bis), e punti 5) e 6), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), j) e k), del regolamento (CE) n. 767/2008;»;

4)

all’articolo 26, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b)

alle autorità competenti per i visti e alle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 quando creano o aggiornano un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento;

bis)

alle autorità designate per il VIS di cui agli articoli 9 quinquies e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 all’atto della verifica manuale dei riscontri positivi emersi da interrogazioni automatizzate del VIS all’ECRIS-TCN, conformemente a tale regolamento;»;

5)

all’articolo 27, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di nascita; sesso e cittadinanza o cittadinanze, conformemente all’articolo 9, punto 4), lettere a) e a bis), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 767/2008;»;

6)

all’articolo 29, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b)

le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, per le corrispondenze emerse durante la creazione o l’aggiornamento di un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento, ad eccezione dei casi di cui alla lettera b bis) del presente paragrafo;

bis)

le autorità designate per il VIS di cui agli articoli 9 quinquies e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, solo per i collegamenti gialli creati tra dati nel VIS e nell’ECRIS-TCN durante la creazione o l’aggiornamento di un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento;»;

7)

all’articolo 39, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenente, separati logicamente per sistema di informazione dell’UE, i dati e le statistiche di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all’articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, all’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all’articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861 e all’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860. L’accesso al CRRS è concesso mediante un accesso controllato, sicuro e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all’articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, all’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240 e all’articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861.»;

8)

all’articolo 72 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, ai fini del trattamento automatizzato a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, l’ESP entra in funzione, limitatamente a tali fini, a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

(*)  Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).»."

Articolo 9

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1896

All’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896 è inserita la lettera seguente:

«af bis)

adempie ai compiti e agli obblighi affidati all’Agenzia dal regolamento (CE) n. 767/2008;».

Articolo 10

Abrogazione

Le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI sono abrogate. I riferimenti a tali decisioni si intendono fatti al regolamento (CE) n. 767/2008 e si leggono rispettivamente secondo la tavola di concordanza di cui agli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in funzione

1.   Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che fissa la data in cui il VIS entra in funzione a norma del presente regolamento. La Commissione adotta tale decisione una volta soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

sono state adottate le misure di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 5, all’articolo 9, terzo comma, all’articolo 9 nonies, paragrafo 2, all’articolo 9 undecies, paragrafi 2 e 3, all’articolo 22 ter, paragrafo 18, all’articolo 29, paragrafo 2 bis, secondo comma, all’articolo 29 bis, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 45, all’articolo 45 quater, paragrafo 3, quarto comma, all’articolo 45 quater, paragrafo 5, secondo comma, all’articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e all’articolo 50, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CE) n. 767/2008;

b)

eu-LISA ha notificato alla Commissione il positivo completamento di tutte le attività di collaudo;

c)

gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati a norma del presente regolamento e hanno notificato alla Commissione e a eu-LISA le informazioni di cui all’articolo 45 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.

2.   La Commissione monitora da vicino il processo di graduale soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 1 e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’esito delle attività di collaudo di cui alla lettera b) di tale paragrafo.

3.   Entro il 3 agosto 2022 e successivamente ogni anno fino all’adozione della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dei preparativi per la piena attuazione del presente regolamento. La relazione include informazioni dettagliate sui costi sostenuti e informazioni sui rischi che possono incidere sui costi complessivi del VIS che sono a carico del bilancio generale dell’Unione.

In caso di ritardi nella piena attuazione del presente regolamento, la Commissione informa il prima possibile il Parlamento europeo e il Consiglio dei motivi dei ritardi, nonché del loro impatto in termini di tempo e costi.

4.   La decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell’articolo 11, ad eccezione di quanto segue:

a)

le disposizioni seguenti che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2021:

i)

l’articolo 1, punto 6, del presente regolamento relativamente all’articolo 5 bis, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008;

ii)

l’articolo 1, punto 10, lettera c), del presente regolamento relativamente all’articolo 9, terzo comma, del regolamento(CE) n. 767/2008;

iii)

l’articolo 1, punto 11, del presente regolamento relativamente all’articolo 9 nonies, paragrafo 2, e all’articolo 9 undecies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 767/2008;

iv)

l’articolo 1, punto 26, del presente regolamento relativamente all’articolo 22 ter, paragrafo 18, del regolamento(CE) n. 767/2008;

v)

l’articolo 1, punto 34, del presente regolamento relativamente all’articolo 29, paragrafo 2 bis, secondo comma, e all’articolo 29 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 767/2008;

vi)

l’articolo 1, punto 44, del presente regolamento relativamente all’articolo 45, all’articolo 45 quater, paragrafo 3, quarto comma, all’articolo 45 quater, paragrafo 5, secondo comma, e all’articolo 45 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008;

vii)

l’articolo 1, punto 46;

viii)

l’articolo 1, punto 47, del presente regolamento relativamente agli articoli 49 e 50, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento(CE) n. 767/2008;

ix)

l’articolo 4, punto 2, del presente regolamento relativamente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/2226.

b)

l’articolo 1, punti da 40 a 43, che si applica a decorrere 3 agosto 2022;

c)

l’articolo 1, punto 44 del presente regolamento, relativamente agli articoli 45 sexies e 45 septies del regolamento (CE) n. 767/2008, che si applica a decorrere dal 3 agosto 2023;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 7 luglio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 154.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (GU C 23 del 21.1.2021, pag. 286) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (GU C 235 del 17.6.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

(4)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(5)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(6)  Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

(7)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(8)  Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

(9)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

(12)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(13)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(14)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(15)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(16)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(17)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(18)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(19)  Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).

(20)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(21)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(22)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(23)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(24)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(25)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(26)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(27)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(28)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(29)  Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

(30)  Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all’attuazione di talune disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).

(31)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(32)  GU C 50 dell’8.2.2019, pag. 4.


ALLEGATO I

TAVOLA DI CONCORDANZA PER LA DECISIONE 2004/512/CE

Decisione 2004/512/CE

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2 bis

Articolo 2

-

Articoli 3 e 4

Articolo 45

Articolo 5

Articolo 49

Articolo 6

-


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA PER LA DECISIONE 2008/633/GAI

Decisione 2008/633/GAI

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3

Articoli 22 terdecies e 22 quaterdecies

Articolo 45 ter

Articolo 4

Articolo 22 quindecies

Articolo 5

Articolo 22 sexdecies

Articolo 6

Articolo 22 unvicies

Articolo 7

Articolo 22 quaterdecies

Articolo 22 novodecies

Articolo 8

Articolo 28, paragrafo 5, articolo 31, paragrafi 4 e 5, e

Capo VI

Articolo 9

Articolo 32

Articolo 10

Articolo 33

Articolo 11

Articolo 35

Articolo 12

Articolo 36

Articolo 13

Articolo 30

Articolo 14

Articolo 38

Articolo 15

-

Articolo 16

Articolo 22 vicies

Articolo 17

Articolo 50


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