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Document 52024PC0150

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP")

COM/2024/150 final

Bruxelles, 5.3.2024

COM(2024) 150 final

2024/0061(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP")

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato un'invasione militare su vasta scala dell'Ucraina, con conseguenze devastanti per l'Ucraina e la sua popolazione. Due anni di intensi combattimenti, bombardamenti di artiglieria pesante e attacchi aerei hanno provocato un elevato numero di vittime civili ed enormi sofferenze umane. La guerra di aggressione della Russia ha causato ingenti danni alle infrastrutture civili e di difesa critiche, alle capacità di produzione e ai servizi in tutta l'Ucraina e la distruzione massiccia di città e centri urbani in alcune parti del paese. La conseguente crisi umanitaria ha costretto milioni di ucraini ad abbandonare le proprie case e molti di loro hanno disperatamente bisogno di cibo, alloggio e assistenza medica. Ad oggi gli attacchi aerei russi continuano a colpire bersagli in tutto il paese. Saranno necessari anni, se non decenni, per risanare il trauma di questa guerra insensata. L'UE sostiene l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, il suo diritto naturale di autotutela e il perseguimento di una pace globale, giusta e sostenibile in linea con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina rappresenta una minaccia fondamentale non solo per l'Ucraina, ma anche per la sicurezza europea e mondiale. Il contributo dell'UE all'autodifesa dell'Ucraina rappresenta un investimento fondamentale per la sicurezza dell'UE. In quest'ottica, l'Unione europea e i suoi Stati membri contribuiranno, insieme ai partner, ai futuri impegni in materia di sicurezza a favore dell'Ucraina, che aiuteranno il paese a difendersi, a resistere agli sforzi di destabilizzazione e a scoraggiare atti di aggressione nel futuro. Non esiste difesa senza un'industria della difesa. L'Ucraina dipende fortemente dal sostegno militare messo a disposizione dall'UE e dai suoi Stati membri, anche a causa del fatto che la sua base industriale di difesa è stata in gran parte distrutta.

L'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina ha segnato il drammatico ritorno del conflitto territoriale e della guerra ad alta intensità sul suolo europeo. La capacità di produzione della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) è stata adattata per rispondere soprattutto alle limitate esigenze degli Stati membri, principalmente lungo linee di divisione nazionali, a causa di decenni di insufficienti investimenti pubblici. In un simile scenario le imprese del settore della difesa si sono spesso trovate di fronte alla necessità di ridurre i tassi di produzione al fine di tenere a galla le linee di produzione e conservare il personale qualificato, producendo nel contempo una quantità limitata di sistemi di difesa per clienti nazionali. Attualmente per molte imprese europee del settore della difesa l'esportazione di materiali di difesa a clienti di paesi terzi rappresenta un mercato importante.

L'impennata della domanda di determinati prodotti per la difesa in Europa, causata dal radicale cambiamento del contesto di sicurezza, è avvenuta mentre l'EDTIB era limitata da una ridotta capacità di produzione "da tempi di pace". Nel lungo periodo, questa situazione solleva dubbi circa la prontezza industriale nel settore della difesa in Europa, vale a dire la capacità dell'EDTIB di rispondere in modo efficace (in termini di tempo e di portata) ai cambiamenti della domanda europea di prodotti per la difesa. Ciò è strettamente connesso alla più ampia sfida in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di materiali di difesa in Europa. Questo tema, sebbene non sia nuovo per gli Stati membri dell'UE, ha assunto prominenza con il recente piano sulle munizioni, che ha sollevato la questione della capacità dell'EDTIB di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di materiali di difesa in Europa sia in tempo di pace che di guerra.

A seguito dello scoppio della guerra e dell'invito contenuto nella dichiarazione di Versailles del marzo 2022, nel maggio 2022 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante")/capo dell'Agenzia europea per la difesa (AED) hanno adottato la comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso (JOIN(2022) 24 final). Nella comunicazione congiunta si è sottolineato come gli ultimi decenni di sottoinvestimento nel settore della difesa da parte degli Stati membri hanno determinato carenze industriali e di capacità all'interno dell'Unione.

A seguito della presentazione della comunicazione congiunta del maggio 2022 sono state proposte diverse misure per reagire alle conseguenze più immediate della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina:

come annunciato nella comunicazione congiunta del maggio 2022, la Commissione e l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia hanno istituito la task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa per collaborare con gli Stati membri a sostegno del coordinamento delle loro esigenze di acquisizioni a brevissimo termine. La task force si è concentrata sulla deconflittualizzazione e sul coordinamento per evitare una corsa ad assicurarsi gli ordini. La task force ha stabilito inoltre una stima aggregata dei fabbisogni e ha rilevato ed evidenziato la necessità di espandere le capacità produttive industriali dell'UE necessarie per rispondere a tali esigenze;

inoltre, come annunciato nella comunicazione congiunta del maggio 2022, nel luglio 2022 la Commissione ha presentato lo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA), volto a incentivare, attraverso il sostegno finanziario, la cooperazione tra gli Stati membri in materia di acquisizione dei materiali di difesa più urgenti e critici. L'EDIRPA, che contribuisce a rafforzare l'adattamento dell'industria della difesa dell'Unione ai cambiamenti strutturali del mercato, è stato adottato dai colegislatori il 18 ottobre 2023 e sarà operativo fino al 31 dicembre 2025;

le carenze in termini di capacità evidenziate nella comunicazione congiunta del maggio 2022 erano varie, ma alla luce dell'evoluzione della situazione in Ucraina è emersa un'urgente necessità specifica di munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria, nonché di missili. Ciò è stato formalmente riconosciuto dal Consiglio, che il 20 marzo 2023 ha concordato un approccio tripartito per la consegna e l'acquisizione congiunta di munizioni per l'Ucraina. In tale contesto, nel maggio 2023 la Commissione ha presentato una nuova proposta di regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) per far fronte all'improvviso aumento della domanda di tali prodotti e per garantirne con urgenza la tempestiva disponibilità, mobilitando il bilancio dell'UE per sostenere gli investimenti nell'incremento delle capacità di produzione dell'EDTIB in questo settore. L'ASAP è stata adottato dai colegislatori il 20 luglio 2023 e cesserà di applicarsi il 30 giugno 2025.

La guerra illegale della Russia contro l'Ucraina, oltre ad aver posto l'UE e i suoi Stati membri di fronte a sfide urgenti, con il suo protrarsi nel tempo continua anche ad aggravare le questioni strutturali che incidono sulla competitività dell'EDTIB, mettendone in dubbio la capacità di garantire agli Stati membri un livello sufficiente di sicurezza dell'approvvigionamento. Di conseguenza l'UE deve ora passare da risposte di emergenza puntuali (illustrate dalle misure sopra descritte) alla prontezza industriale nel settore della difesa, dall'assicurare la disponibilità di materiali di consumo nelle quantità necessarie durante i periodi di crisi al garantire la fornitura tempestiva di capacità critiche di punta del futuro nei prossimi anni. È questo l'obiettivo esatto della strategia per l'industria europea della difesa (EDIS) presentata il 5 marzo. Al fine di attuare gli orientamenti contenuti nell'EDIS e le azioni in essa annunciate, la Commissione propone un nuovo regolamento sul programma per l'industria europea della difesa (EDIP). Annunciato nella comunicazione congiunta del maggio 2022 e sollecitato dal Consiglio europeo, l'EDIP mira a conciliare l'urgenza con le prospettive di lungo termine, confermando il sostegno all'EDTIB nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) e preparandosi a garantire la prontezza industriale nel settore della difesa dell'UE in futuro. In tal modo, l'EDIP concretizzerà di fatto parte dell'EDIS in quanto la sua azione è strutturata intorno a tre pilastri principali.

-Rafforzare la competitività e la reattività dell'EDTIB. Al fine di intensificare gli sforzi volti ad aggregare la domanda europea di materiali di difesa dall'EDTIB e ad armonizzare i relativi requisiti, l'EDIP propone un quadro giuridico pronto all'uso, ossia le strutture per un programma europeo di armamento (SEAP), per la cooperazione e la gestione congiunta dei materiali di difesa durante tutto il loro ciclo di vita. In un'ottica analoga, l'EDIP estende la logica dell'EDIRPA oltre il 2025 per continuare la deframmentazione e l'armonizzazione della domanda europea. L'EDIP riproduce inoltre la logica dell'ASAP per sostenere gli investimenti produttivi dell'EDTIB, fa sì che l'EDTIB si orienti verso capacità di produzione più flessibili, e garantisce inoltre la fase di messa in produzione dei progetti del Fondo europeo per la difesa (FED). Onde migliorare l'accesso ai finanziamenti per l'EDTIB, l'EDIP prevede anche l'istituzione di un fondo al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione nel settore della difesa delle PMI e delle piccole mid-cap con sede nell'UE e di ridurre i rischi di tali investimenti, sulla base dell'esperienza della Commissione con il fondo di potenziamento dell'ASAP e della riuscita istituzione dello strumento di capitale proprio per la difesa dell'EUDIS.

-Migliorare la capacità dell'EDTIB di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa. L'EDIP mira a sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a perseguire il massimo livello possibile di sicurezza dell'approvvigionamento per quanto riguarda i materiali di difesa, creando un regime di sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'UE. Quest'ultimo rafforzerebbe inoltre la fiducia degli Stati membri nelle catene di approvvigionamento transfrontaliere, generando nel contempo un vantaggio competitivo fondamentale per l'EDTIB. Un quadro globale di gestione delle crisi consentirebbe di coordinare le risposte a eventuali crisi di approvvigionamento future di materiali di difesa specifici o lungo le relative catene di approvvigionamento.

-Contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina). L'attuale fabbisogno di attrezzature militari dell'Ucraina supera di gran lunga le sue capacità di produzione industriale, mentre l'UE e i suoi Stati membri forniscono assistenza militare attingendo alle proprie scorte, in gran parte esaurite, e dovendo contare su un'industria della difesa adattata a tempi di pace. In tale contesto, è nell'interesse di entrambe le industrie impegnarsi in una cooperazione più approfondita. La mancata creazione di un forte legame tra le rispettive basi industriali può tradursi in una perdita di opportunità commerciali a breve termine e in dipendenze economiche e strategiche a medio e lungo termine. In vista della futura adesione dell'Ucraina all'UE, è necessario che l'EDIP rafforzi la cooperazione con l'Ucraina a livello industriale. Nell'ambito dei suoi futuri impegni in materia di sicurezza a favore dell'Ucraina 1 , l'UE dovrebbe promuovere una maggiore cooperazione con la DTIB ucraina per rafforzarne la capacità di soddisfare le esigenze immediate, nonché per conseguire l'allineamento delle norme e una migliore interoperabilità. Una cooperazione rafforzata con la DTIB ucraina contribuirà ad accrescere la capacità dell'Ucraina di difendersi e migliorerà la capacità dell'EDTIB di sostenere le esigenze sia degli Stati membri che dell'Ucraina.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il sostegno nell'ambito dell'EDIP si pone in coerenza e complementarità con le iniziative di collaborazione dell'UE esistenti nel settore della politica industriale della difesa e con altre forme di sostegno bilaterale a favore dell'Ucraina fornite attraverso altri strumenti dell'UE, compreso lo strumento per l'Ucraina. Integrerà il principale programma dell'UE in questo settore normativo, il Fondo europeo per la difesa (FED), in particolare sostenendo, in una fase successiva del ciclo di vita dei materiali di difesa, i progetti del FED, contribuendo in tal modo alla futura diffusione sul mercato dei risultati del programma. L'EDIP si baserà inoltre sull'esperienza acquisita nel contesto di altri programmi dell'UE, come l'EDIRPA o l'ASAP, in particolare estendendone la logica di sostegno finanziario e ampliandone l'ambito di applicazione ad altri tipi di materiali. Consoliderà infine gli sforzi compiuti e il dialogo avviato nell'ambito della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'EDIP genererà sinergie con la politica di difesa dell'UE e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa. Sarà attuato in piena coerenza con il piano di sviluppo delle capacità (CDP) dell'UE, che individua le priorità in materia di capacità di difesa a livello dell'UE, nonché con la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) dell'UE, che tra l'altro individua nuove opportunità per la cooperazione in materia di difesa. L'EDIP agevolerà inoltre gli sforzi di cooperazione degli Stati membri nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO). Dovrebbe favorire l'attuazione dei progetti PESCO e contribuire ad accelerare, agevolare e sostenere la realizzazione degli impegni più vincolanti assunti dagli Stati membri in tale contesto. L'EDIP integrerà l'azione preesistente dell'Agenzia europea per la difesa (AED) nel settore della sicurezza dell'approvvigionamento. L'EDIP si baserà in particolare sul filone di lavoro relativo alle attività strategiche chiave dell'AED per orientare le discussioni condotte nell'ambito del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa. L'EDIP sarà inoltre attuato in piena coerenza con l'assistenza militare dell'UE all'Ucraina nel contesto dello strumento europeo per la pace (EPF). L'EDIP fungerà da utile complemento agli obiettivi di ripresa e ricostruzione perseguiti dall'UE nell'ambito dello strumento per l'Ucraina, in particolare rafforzando la capacità dell'Ucraina di difendersi potendo contare su una DTIB resiliente e reattiva. Più in generale, potranno essere prese in considerazione anche le attività pertinenti svolte dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e da altri partner, qualora siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e non escludano la partecipazione di alcuno Stato membro.

Offrendo un regime di sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'UE, in particolare attraverso un quadro di crisi a due livelli, l'EDIP integrerà il regolamento relativo alle emergenze e alla resilienza nel mercato interno (IMERA), che non riguarda i prodotti per la difesa. Le misure a disposizione della Commissione nell'ambito del quadro di crisi dell'EDIP per determinati prodotti non destinati alla difesa che sono critici per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa identificati come prioritari mirano unicamente a garantire che le catene di approvvigionamento della difesa interessate possano accedere, in via prioritaria, ai componenti e ai materiali necessari per garantire un livello adeguato di sicurezza dell'approvvigionamento su scala dell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'EDIP istituisce una serie di misure e stabilisce un bilancio intesi a sostenere la prontezza alla difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità dell'EDTIB di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, e volti inoltre a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina. Il regolamento si basa pertanto su tre basi giuridiche diverse:

articolo 173 TFUE in relazione alla competitività dell'EDTIB;

articolo 114 TFUE in relazione al mercato europeo dei materiali di difesa (EDEM);

articolo 212 TFUE in relazione al rafforzamento della DTIB ucraina;

articolo 322 TFUE in relazione alle disposizioni finanziarie.

Al fine di rispecchiare queste molteplici basi giuridiche, l'EDIP è strutturato intorno a tre pilastri, ciascuno dei quali corrisponde a una delle basi giuridiche del presente regolamento.

Il primo pilastro è costituito da misure volte a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per la competitività dell'EDTIB; la base giuridica appropriata per tali misure è l'articolo 173. Come spiegato nell'EDIS, la guerra di aggressione illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina ha modificato in maniera drastica e a livello strutturale il contesto di sicurezza in Europa, il che si traduce in una nuova situazione di mercato per l'EDTIB. Tuttavia, a due anni dallo scoppio della guerra ingiustificata della Russia in Ucraina, l'EDTIB deve ancora adattarsi a questa nuova realtà. Inoltre, come indicato nell'EDIS, l'EDTIB deve dotarsi di un apparato produttivo flessibile, in grado di adeguarsi e adattarsi all'evoluzione della domanda europea. Pertanto, in linea con l'articolo 173, paragrafo 1, la Commissione può intraprendere azioni volte ad accelerare l'adattamento dell'industria della difesa alle trasformazioni strutturali. Misure quali l'estensione della logica dell'EDIRPA e dell'ASAP, la creazione del quadro giuridico SEAP e l'istituzione del fondo mireranno a sostenere l'adattamento dell'EDTIB alla nuova realtà del mercato. Infine, a norma dell'articolo 173, paragrafo 2, la Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra gli Stati membri nel settore della politica industriale della difesa.

Il secondo pilastro è costituito da misure che hanno per oggetto il funzionamento del mercato interno e in particolare dell'EDEM; la base giuridica appropriata per tali misure è l'articolo 114. Garantire la sicurezza pubblica del territorio dell'Unione costituisce un obiettivo prioritario di politica pubblica, e tale sicurezza dipende anche dalla disponibilità di quantità sufficienti di beni e servizi per la difesa. Come descritto nell'EDIS, l'attuale contesto geopolitico si traduce in un aumento generale della domanda di materiali di difesa e in un potenziale futuro picco della domanda di specifici prodotti per la difesa nell'Unione ed eventualmente su scala mondiale. Questa situazione incide sul funzionamento del mercato interno per tali prodotti e ne minaccia la sicurezza dell'approvvigionamento. Gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di garantire la propria sicurezza di approvvigionamento militare, a fini di difesa nazionale. Tuttavia, come spiegato nell'EDIS, la sicurezza dell'approvvigionamento presenta una dimensione sempre più europea. Inoltre, come emerge dalla crisi di approvvigionamento delle munizioni affrontata tramite l'ASAP, le normative nazionali divergenti, in particolare per quanto riguarda la certificazione dei prodotti per la difesa, e gli approcci divergenti alla sicurezza nazionale hanno causato strozzature nelle catene di approvvigionamento europee dei prodotti per la difesa e posto ostacoli all'interoperabilità. Pertanto il miglior modo di garantire il funzionamento del mercato interno, evitando carenze di prodotti per la difesa nell'Unione, consiste nell'adozione di una normativa di armonizzazione dell'Unione fondata sull'articolo 114 del trattato. L'istituzione di un regime di sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'UE per i materiali di difesa si basa su diversi aspetti. In primo luogo, l'EDIP comprende misure volte a migliorare la preparazione degli Stati membri nel nuovo contesto geopolitico caratterizzato in particolare dalla necessità di ricostituire le scorte e di accrescere ulteriormente le capacità di difesa il prima possibile. L'EDIP include in particolare misure volte a semplificare l'apertura ad altri Stati membri di contratti quadro esistenti e futuri con l'EDTIB. In secondo luogo, l'EDIP comporta misure volte a individuare e monitorare i prodotti critici e le capacità industriali nelle catene di approvvigionamento di determinati prodotti per la difesa. Infine, quando si verifica una crisi di approvvigionamento, l'EDIP prevede un quadro modulare e graduale per la gestione delle crisi e offre al consiglio la possibilità di decidere in merito alla modalità più appropriata di gestione della crisi e, per le crisi più gravi, in merito alle misure da attivare. L'EDIP garantirà pertanto che le perturbazioni dell'approvvigionamento siano adeguatamente previste e affrontate senza indugio, al fine di preservare il funzionamento del mercato interno e garantire un livello adeguato di sicurezza dell'approvvigionamento per gli Stati membri.

Il terzo pilastro è costituito da misure che contribuiscono alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina e alla sua progressiva integrazione nell'EDTIB. La base giuridica appropriata per tali misure è l'articolo 212. È prestata particolare attenzione all'obiettivo di aiutare l'Ucraina nell'allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione. Nell'ambito di questo terzo pilastro le azioni dell'Unione integreranno e rafforzeranno quelle degli Stati membri.

Non possono essere addotti a giustificazione dei tre pilastri di cui sopra e delle misure che essi comportano altri articoli del TFUE né gli articoli summenzionati presi singolarmente. Gli elementi proposti sono contenuti in un unico atto, in quanto tutte le misure costituiscono un approccio coerente per affrontare, in modi diversi, la necessità di rafforzare la prontezza industriale nel settore della difesa dell'Unione.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli Stati membri dipendono in grande misura dalla capacità dell'EDTIB per soddisfare le esigenze delle loro forze armate in termini di tempo e di portata. I danni causati all'Ucraina e alla base industriale di difesa ucraina dalla guerra di aggressione della Russia sono di entità tale che l'Ucraina avrà bisogno di un sostegno ingente e duraturo che nessuno Stato membro da solo è in grado di fornire. È pertanto fondamentale garantire che sia l'EDTIB che la DTIB ucraina siano in grado di svolgere questo ruolo strategico. Un'azione a livello europeo sembra essere la più adatta in questo ambito.

Per quanto riguarda il sostegno alla competitività dell'EDTIB:

l'Unione e i suoi Stati membri si trovano a dover gestire, da un lato, un drastico cambiamento del loro contesto di sicurezza, che ha determinato un aumento della domanda europea di materiali di difesa e, dall'altro, un'EDTIB limitata da una ridotta capacità di produzione "da tempi di pace". Tale situazione, qualora dovesse persistere a lungo termine, continuerà a ripercuotersi sulla competitività dell'EDTIB a livello strutturale peggiorandola. Ai livelli inferiori le catene di approvvigionamento dell'EDTIB tendono a estendersi a livello transfrontaliero, mentre rimangono strutturalmente divise lungo linee nazionali ai livelli superiori. Ciò è dovuto al fatto che la domanda di materiali di difesa da parte degli Stati membri dell'UE, nonostante il recente aumento, rimane essenzialmente frammentata, con la conseguenza che l'EDTIB non può beneficiare dei vantaggi derivanti da un mercato della difesa dell'UE realmente funzionante. Gli Stati membri non hanno mai raggiunto il parametro di riferimento collettivo, da essi stabilito nel 2007, che consiste nel destinare il 35 % della loro spesa totale relativa agli appalti di materiali di difesa agli appalti collaborativi europei. Da ciò si evince che gli Stati membri incontrano notevoli difficoltà che impediscono loro di aumentare l'acquisizione congiunta di materiali di difesa. L'Unione si trova pertanto nella posizione migliore per adottare misure volte a incentivare l'aggregazione e l'armonizzazione della domanda UE di materiali di difesa, nonché ad agevolare la cooperazione a lungo termine tra gli Stati membri durante l'intero ciclo di vita dei materiali di difesa;

inoltre la mancanza di coordinamento della domanda degli Stati membri e la sua eccessiva concentrazione sulla stessa tipologia di prodotti per la difesa, nello stesso arco di tempo, potenzialmente associate anche a carenze di approvvigionamento, determinerebbero un'impennata dei prezzi e un effetto di spiazzamento (ossia difficoltà per gli Stati membri con un ridotto potere d'acquisto a procurarsi i prodotti per la difesa necessari). Pertanto, prevenendo potenziali conflitti tra sforzi nazionali paralleli in materia di appalti, le misure messe in atto a livello europeo per aggregare la domanda degli Stati membri dell'UE rafforzeranno anche la solidarietà tra gli Stati membri;

una domanda non coordinata riduce altresì la visibilità delle tendenze del mercato. A sua volta, la mancanza di visibilità e prevedibilità della domanda europea ostacola la capacità dell'industria di investire, in un settore interamente orientato alla domanda. Tuttavia, date le pressioni esercitate dal nuovo contesto di sicurezza, l'Unione non può permettersi di aspettare che l'EDTIB raggiunga una sufficiente prevedibilità degli ordini per investire nell'adeguamento della sua capacità produttiva. L'industria europea della difesa deve adattarsi il più rapidamente possibile alla nuova situazione del mercato. Ciò significa che è necessario sostenere il processo di riduzione dei rischi degli investimenti dell'industria in capacità di fabbricazione flessibili. Un intervento di questo tipo solo a livello degli Stati membri potrebbe determinare squilibri nella distribuzione geografica degli investimenti e un aumento della frammentazione delle catene di approvvigionamento. Un intervento a livello europeo sembra inoltre essere il più idoneo per ridurre i rischi degli investimenti nell'EDTIB in tutta l'Unione e per aiutare il settore a sviluppare un apparato produttivo flessibile;

è inoltre importante che la competitività dell'EDTIB si avvalga dei risultati del FED, sia in termini di prodotti o tecnologie derivanti dai progetti dei programmi, sia di apertura delle catene di approvvigionamento realizzate grazie a tali progetti. Tuttavia diverse problematiche potrebbero ostacolare o addirittura scoraggiare gli appalti comuni di prodotti finali derivanti dalla R&S nell'ambito del FED. Ciò significa che i risultati dei progetti del FED potrebbero scontrarsi con un nuovo "divario di commercializzazione" nelle fasi successive alla R&S, che gli Stati membri da soli non sono in grado di affrontare. L'Unione è nella posizione migliore per intervenire al fine di garantire che gli sforzi di collaborazione avviati nell'ambito del FED proseguano oltre la fase di R&S.

Per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento dei materiali di difesa in Europa:

-essendo la difesa una materia di competenza nazionale, la sicurezza dell'approvvigionamento in tale settore è stata definita principalmente a livello degli Stati membri; essa presenta tuttavia una dimensione sempre più europea in quanto le catene di approvvigionamento industriali si estendono in misura crescente in tutto il mercato interno dell'UE e oltre. Ciò vale in particolare per i componenti critici e le materie prime da cui gli Stati membri sono sempre più interdipendenti. Come illustrato anche dal piano sulle munizioni, gli Stati membri hanno una visione ridotta delle capacità complessive e delle catene di approvvigionamento dell'EDTIB, il che impedisce loro di adottare decisioni informate. Pertanto, al fine di garantire un livello sufficiente di sicurezza dell'approvvigionamento anche in tempi di crisi, è opportuno prevedere su scala dell'Unione l'istituzione di un regime di sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'UE nell'ambito dell'EDIP. Tale quadro rafforzerà il coordinamento delle risposte alle crisi di approvvigionamento dei prodotti per la difesa e la fiducia degli Stati membri nelle catene di approvvigionamento transfrontaliere, e accrescerà la resilienza dell'EDTIB, a vantaggio di tutti gli Stati membri, in modo più efficace di quanto avverrebbe con un mosaico di misure nazionali parallele.

Per quanto riguarda il rafforzamento della DTIB ucraina:

-l'industria ucraina della difesa rappresenta un settore di importanza strategica per l'economia ucraina. Il paese sta cercando di mantenere e aumentare la propria capacità produttiva al fine di soddisfare il proprio fabbisogno nazionale di materiali di difesa. Tuttavia i danni causati dalla guerra di aggressione della Russia alle infrastrutture della DTIB ucraina sono di entità tale che l'Ucraina avrà bisogno di un sostegno specifico che nessuno Stato membro potrebbe fornire da solo. Le misure proposte nell'ambito dell'EDIP rafforzeranno direttamente la DTIB ucraina e intensificheranno la sua cooperazione industriale con l'EDTIB. L'EDIP pone l'UE in una posizione unica per incoraggiare, in termini di tempo e di portata, entrambe le DTIB a soddisfare, in uno sforzo congiunto, le esigenze dell'Ucraina e degli Stati membri. Con la sua presenza sul campo in Ucraina attraverso la sua delegazione, l'UE può garantire un accesso completo alle informazioni sugli sviluppi che interessano il paese. L'UE è uno dei principali attori nel settore dell'assistenza militare fornita all'Ucraina e partecipa inoltre alla maggior parte dei processi multilaterali volti a fronteggiare le sfide in materia di difesa che l'Ucraina si trova ad affrontare. Ciò consente all'UE di essere costantemente informata sulle nuove esigenze in termini di materiali di difesa e sulle circostanze delle capacità di produzione nel settore della difesa dell'Ucraina, e di adattare quindi il sostegno in funzione dell'evoluzione delle esigenze, in stretto coordinamento con altri portatori di interessi nazionali o industriali. Anche l'obiettivo di preparare i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'Unione può essere affrontato meglio a livello dell'Unione.

Proporzionalità

La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo.

Alla luce della situazione geopolitica senza precedenti e della grave minaccia per la sicurezza dell'Unione, l'approccio strategico proposto è proporzionato alla portata e alla gravità dei problemi individuati. La necessità di sostenere l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, di accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE dei materiali di difesa e di rafforzare la DTIB ucraina è affrontata in modo adeguato, entro i limiti del possibile intervento dell'Unione in forza dei trattati. Le misure indicate nell'EDIP non vanno al di là di quanto strettamente necessario per conseguire i loro obiettivi e sono proporzionate alla portata e alla gravità dei problemi individuati in relazione a tali obiettivi. Il sostegno finanziario a varie azioni mira a rafforzare la competitività dell'industria nell'ambito di un sistema di mercati aperti e competitivi. Il sostegno alla DTIB ucraina si basa sull'estensione della logica del sostegno esistente per l'Ucraina e costituisce una risposta mirata alle circostanze specifiche dell'Ucraina dovute alla guerra di aggressione russa.

Scelta dell'atto giuridico

La Commissione propone un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Si tratta dello strumento giuridico più idoneo, in quanto solo un regolamento, con la sua applicazione uniforme, il suo carattere vincolante e la sua applicabilità diretta, può offrire il grado di uniformità necessario per rafforzare la prontezza industriale nel settore della difesa in tutta Europa e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa in Europa. Ciò è altresì in linea con gli articoli 114, 173 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono tutti il ricorso alla procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure nei rispettivi settori di applicazione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stato possibile effettuare una consultazione formale dei portatori di interessi a causa dell'urgenza di preparare la proposta in modo che possa essere adottata tempestivamente dai colegislatori per renderla operativa fin dall'inizio del 2025, quando dovranno essere soddisfatte nuove esigenze relative alla situazione geopolitica nonché alla ripresa e alla ricostruzione della base industriale di difesa ucraina.

La Commissione, in stretta cooperazione con l'alto rappresentante, ha condotto un ampio processo di consultazione con gli Stati membri, l'industria, il settore finanziario e i gruppi di riflessione per orientare i lavori sull'EDIS. La consultazione si è basata su contributi offerti dai portatori di interessi nel corso di eventi (seminari, riunioni) e su contributi scritti. Prima dei seminari, la Commissione ha condiviso documenti tematici (pubblicizzati sul sito web della Commissione europea), riguardanti in particolare temi relativi alle misure previste dall'EDIP, da utilizzare come base per la discussione durante gli eventi. Gli stessi documenti sono serviti anche da base per i contributi scritti che i portatori di interessi consultati hanno condiviso con la Commissione e con l'alto rappresentante. Tutti i cittadini dell'UE interessati a partecipare alla consultazione sono stati invitati a inviare un contributo scritto a un apposito indirizzo e-mail. In totale, la Commissione e l'alto rappresentante hanno ricevuto oltre 270 contributi scritti da parte di oltre 90 diversi portatori di interessi, che sono stati esaminati per contribuire ai lavori preparatori dell'EDIS. È stata inoltre organizzata una riunione con i rappresentanti dell'Ucraina e anche questi ultimi hanno condiviso contributi scritti per esprimere il loro punto di vista sulla futura EDIS.

Dato che l'obiettivo dell'EDIP è di iniziare ad attuare la prospettiva delineata nell'EDIS e di mettere in pratica le azioni previste da detta strategia, i contributi ricevuti nel contesto dell'EDIS sono stati ampiamente presi in considerazione per elaborare le misure dell'EDIP. In termini generali, i contributi ricevuti in relazione alle principali azioni dell'EDIP possono essere descritti come segue:

per quanto riguarda il sostegno all'adattamento dell'EDTIB alle trasformazioni strutturali derivanti dalla nuova situazione della sicurezza, la maggior parte dei portatori di interessi si è dichiarata favorevole all'idea. L'estensione della logica di intervento dell'ASAP e dell'EDIRPA e la necessità di sfruttare i risultati del FED sono state spesso viste positivamente. Queste posizioni per lo più convergenti sono state prese in considerazione dalla Commissione, come emerge, tra l'altro, dalla proposta di misure volte ad estendere la logica dell'ASAP e dell'EDIRPA e a garantire la diffusione sul mercato dei prodotti del FED;

per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, la maggior parte dei portatori di interessi ha sottolineato l'importanza della questione a livello dell'UE. Nella maggior parte dei contributi si sottolineava inoltre come occorra trovare un equilibrio soddisfacente tra la necessità di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'UE e il rispetto della sovranità e delle prerogative degli Stati membri nel settore della difesa. Al fine di conseguire tale equilibrio, la Commissione propone in particolare un regime graduale e proporzionato di sicurezza dell'approvvigionamento, in cui gli Stati membri siano pienamente e costantemente coinvolti e in cui gli interessi economici dell'industria siano presi in debita considerazione e tutelati in modo proporzionato;

per quanto riguarda l'integrazione di una cultura della prontezza industriale nel settore della difesa, la maggior parte dei portatori di interessi consultati ha riconosciuto la necessità di garantire un accesso sufficiente ai finanziamenti per il settore della difesa e in particolare per le PMI attive nell'EDTIB. La Commissione ha prestato particolare attenzione alle opinioni espresse al riguardo, in particolare proponendo il fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST) che, per come è concepito, andrà a vantaggio delle PMI e delle piccole mid-cap;

per quanto riguarda la cooperazione con l'Ucraina sulle questioni industriali nel settore della difesa, la maggior parte dei portatori di interessi si è detta favorevole all'idea. La Commissione ha tenuto conto dei contributi dei portatori di interessi e dei punti di vista dell'Ucraina per definire nel modo più adeguato azioni specifiche nell'ambito dell'EDIP.

L'UE garantirà una comunicazione e una visibilità adeguate in merito alle azioni e agli obiettivi realizzati nell'ambito del presente regolamento, all'interno dell'Unione, in Ucraina e oltre.

Assunzione e uso di perizie

L'ampia consultazione sull'EDIS ha consentito alla Commissione e all'alto rappresentante di ricevere un gran numero di contributi da parte di diversi tipi di esperti (ad esempio esperti delle amministrazioni nazionali, dell'industria della difesa, del settore finanziario e dei gruppi di riflessione, come pure esponenti del mondo accademico). Le perizie acquisite dalla Commissione e dall'alto rappresentante nel contesto dell'EDIS sono state utilizzate per sviluppare le misure proposte nell'ambito dell'EDIP.

Valutazione d'impatto

Data l'urgenza della proposta, intesa a sostenere il rapido adattamento dell'industria europea della difesa al nuovo contesto geopolitico e a fornire assistenza a un paese in guerra a partire dall'inizio del 2024, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione d'impatto.

Il contesto geopolitico e, in particolare, il protrarsi dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina hanno indotto la Commissione a decidere di passare rapidamente dall'adozione di risposte di emergenza puntuali, nel luglio (ASAP) e nell'ottobre (EDIRPA) 2023, all'adozione di un approccio più strutturale per affrontare le conseguenze a lungo termine per l'EDTIB e continuare a sostenere l'Ucraina.

Inoltre, nelle sue conclusioni del 14 e 15 dicembre 2023, il Consiglio europeo ha invitato a presentare "rapidamente" una proposta di EDIP e, nelle sue conclusioni del 1º febbraio 2024, ha indicato che "tornerà sulla questione della sicurezza e della difesa, compresa la necessità per l'Europa di aumentare la sua prontezza generale in materia di difesa e rafforzare ulteriormente la sua base industriale e tecnologica di difesa, nella prossima riunione del marzo 2024, al fine di concordare i prossimi passi per rendere l'industria europea della difesa più resiliente, innovativa e competitiva".

Non è stato pertanto possibile realizzare una valutazione d'impatto nel lasso di tempo a disposizione per presentare una proposta di EDIP in tempo utile per la discussione che si terrà in occasione del Consiglio europeo del marzo 2024. Tuttavia la proposta di EDIP prende le mosse dal lavoro svolto nel quadro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa e dai primi insegnamenti tratti dall'attuazione dell'ASAP e dell'EDIRPA, e si basa sull'ampio processo di consultazione condotto nel contesto dell'EDIS. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente proposta di regolamento, la Commissione pubblicherà un documento di lavoro dei servizi della Commissione per illustrare la motivazione di questa iniziativa legislativa dell'UE e spiegarne l'adeguatezza ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici individuati.

Efficienza normativa e semplificazione

L'EDIP non dovrebbe aumentare l'onere amministrativo. Anche l'approccio proposto basato sulle prestazioni disponibile per le azioni ammissibili, che si fonda sulla condizionalità tra l'erogazione dei pagamenti e il conseguimento di traguardi e obiettivi da parte del consorzio, costituisce un elemento di semplificazione nell'attuazione dello strumento.

Diritti fondamentali

Potenziare la sicurezza dei cittadini UE può contribuire a salvaguardarne i diritti fondamentali.

Inoltre le azioni relative ad appalti comuni di beni o servizi nel settore della difesa vietati dal diritto internazionale applicabile non possono beneficiare del sostegno del programma. Anche le azioni per appalti comuni di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani non possono beneficiare del sostegno dell'EDIP.

L'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") stabilisce inoltre la libertà d'impresa. Tuttavia alcune misure nell'ambito del secondo pilastro, necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei materiali di difesa nell'Unione, possono limitare temporaneamente la libertà d'impresa e contrattuale, tutelata dall'articolo 16, e il diritto di proprietà, tutelato dall'articolo 17 della Carta. Qualsiasi limitazione dell'esercizio di tali diritti contemplata dalla presente proposta, in conformità dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, sarà prevista dalla legge, rispetterà il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e sarà conforme al principio di proporzionalità.

In primo luogo, l'EDIP prevede disposizioni relative alle richieste di informazioni e ai meccanismi di definizione delle priorità (ordini classificati come prioritari e richieste classificate come prioritarie) che sono strettamente subordinati all'attivazione della modalità di crisi più appropriata mediante l'adozione di un atto di esecuzione del Consiglio per quanto riguarda una modalità di crisi di approvvigionamento e una modalità di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza.

In secondo luogo, l'obbligo di comunicare informazioni specifiche alla Commissione, purché siano soddisfatte determinate condizioni, rispetta il contenuto essenziale della libertà d'impresa (articolo 16 della Carta) e non la pregiudicherà in modo sproporzionato. Qualsiasi richiesta di informazioni persegue l'obiettivo di interesse generale dell'Unione di consentire la raccolta di informazioni sulle potenzialità produttive, sulle capacità di produzione e sulle perturbazioni primarie delle potenziali misure di attenuazione delle carenze che incidono sulla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi o di prodotti per la difesa. Tali richieste di informazioni sono appropriate ed efficaci per conseguire l'obiettivo, in quanto forniscono i dati strettamente necessari per valutare la crisi in corso. La Commissione, in linea di principio, richiede solo le informazioni sollecitate da organizzazioni rappresentative e può rivolgersi alle singole imprese solo se necessario a titolo complementare. Poiché le informazioni sulla situazione dell'offerta non sono altrimenti disponibili, non esiste alcuna misura altrettanto efficace per ottenere le informazioni necessarie per consentire ai responsabili delle politiche europee di adottare misure di attenuazione. Date le gravi conseguenze geopolitiche e per la sicurezza delle carenze dei prodotti per la difesa e la rispettiva importanza delle misure di attenuazione, le richieste di informazioni sono proporzionate all'obiettivo perseguito. Le limitazioni alla libertà d'impresa e al diritto di proprietà sono inoltre controbilanciate da adeguate misure di salvaguardia. Qualsiasi richiesta di informazioni può essere avviata unicamente in relazione a prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, o loro materie prime o componenti, che sono specificamente individuati dalla Commissione mediante un atto di esecuzione e che sono colpiti da perturbazioni o potenziali perturbazioni con conseguenti carenze significative.

In terzo luogo, l'obbligo di accettare gli ordini classificati come prioritari e di darvi priorità rispetta il contenuto essenziale della libertà d'impresa e contrattuale (articolo 16 della Carta) e del diritto di proprietà (articolo 17 della Carta) e non li pregiudicherà in modo sproporzionato. Tale obbligo risponde all'obiettivo di interesse generale dell'Unione di affrontare le perturbazioni dell'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi. L'obbligo è appropriato ed efficace per conseguire tale obiettivo perché garantisce che le risorse disponibili siano utilizzate preferibilmente per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti. Non esiste una misura altrettanto efficace. Per quanto riguarda i prodotti di rilevanza per la crisi individuati come colpiti da una crisi di approvvigionamento, è proporzionato obbligare le imprese coinvolte nella catena di approvvigionamento di tali prodotti ad accettare determinati ordini e a darvi priorità. Appropriate misure di salvaguardia garantiscono che le eventuali conseguenze negative che l'obbligo di dare priorità potrebbe avere sulla libertà d'impresa e contrattuale e sul diritto di proprietà non costituiscano una violazione di tali diritti. L'obbligo di dare priorità a determinati ordini può scattare solo per prodotti di rilevanza per la crisi che sono specificamente individuati, dalla Commissione mediante un atto di esecuzione, e che sono colpiti da perturbazioni o potenziali perturbazioni con conseguenti carenze significative. L'impresa interessata può chiedere alla Commissione di riconsiderare l'ordine classificato come prioritario se non è in grado di eseguirlo o se la sua esecuzione comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà. Il soggetto dell'obbligo è inoltre esente da qualunque responsabilità per danni per la violazione di obblighi contrattuali dovuta all'adempimento dell'obbligo imposto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria per l'attuazione del regolamento per il periodo compreso tra il XX XX XXXX e il 31 dicembre 2027 è fissata a 1 500 milioni di EUR a prezzi correnti.

L'incidenza sul periodo del quadro finanziario pluriennale in termini di bilancio e risorse umane necessari è indicata in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di valutazione del programma e trasmetterla al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2027. Tale relazione valuterà in particolare i progressi compiuti in relazione al conseguimento degli obiettivi fissati nella proposta. Tenendo conto della relazione di valutazione, la Commissione può inoltre presentare proposte di opportune modifiche del presente regolamento, in particolare al fine di affrontare eventuali rischi persistenti che ostacolano la prontezza industriale nel settore della difesa dell'UE o in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa in Europa.

2024/0061 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP")

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo114, paragrafo 1, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

visto il parere della Corte dei conti europea 3 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)I capi di Stato o di governo dell'Unione, riuniti a Versailles l'11 marzo 2022, si sono impegnati a "rafforzare le capacità di difesa europee" alla luce della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina. Hanno convenuto di incrementare le spese per la difesa, intensificare la cooperazione attraverso progetti comuni e appalti congiunti in materia di capacità di difesa, colmare le carenze, stimolare l'innovazione, nonché rafforzare e sviluppare l'industria della difesa dell'UE, anche mediante l'istituzione di un programma per l'industria europea della difesa ("programma").

(2)Il deterioramento a lungo termine dei livelli di minaccia regionale e mondiale richiede un cambiamento radicale della portata e della velocità con cui la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) è in grado di sviluppare e produrre l'intera gamma di capacità militari. Il ritorno della guerra ad alta intensità e del conflitto territoriale in Europa ha un impatto negativo sulla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di difesa.

(3)Il 14 e 15 dicembre 2023 il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni, dopo aver esaminato i lavori svolti per dare attuazione alla dichiarazione di Versailles e alla bussola strategica per la sicurezza e la difesa, ha sottolineato che occorre fare di più per conseguire gli obiettivi dell'Unione di aumentare la prontezza alla difesa. Per conseguire tale prontezza e difendere l'Unione, un'industria della difesa forte rappresenta un prerequisito, al fine di rendere l'industria europea della difesa più resiliente, innovativa e competitiva.

(4)Il 18 maggio 2022 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato una comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso, che mette in luce l'esistenza, all'interno dell'Unione, di carenze finanziarie, industriali e di capacità nel settore della difesa. Il 18 ottobre 2023 è stato adottato il regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 che istituisce uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA), destinato a sostenere la collaborazione tra Stati membri nella fase degli appalti per colmare le carenze più urgenti e critiche, specialmente quelle create dalla risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, in modo collaborativo. Il 20 luglio 2023 è stato adottato il regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 che sostiene la produzione di munizioni (ASAP), finalizzato a sostenere urgentemente l'incremento delle capacità di produzione dell'industria europea della difesa, garantire catene di approvvigionamento sicure, agevolare procedure di acquisizione efficienti, colmare le carenze nelle capacità di produzione e promuovere gli investimenti.

(5)L'EDIRPA e l'ASAP sono stati concepiti come programmi a breve termine di risposta di emergenza, entrambi con scadenza nel 2025 (30 giugno 2025 per l'ASAP e 31 dicembre 2025 per l'EDIRPA). Il programma dovrebbe basarsi sui risultati dell'EDIRPA e dell'ASAP ed estenderne la logica fino al 2027, fornendo sostegno finanziario per il rafforzamento dell'EDTIB, in modo prevedibile, continuativo e tempestivo sulla base di un approccio integrato. Alla luce dell'attuale situazione della sicurezza, appare necessario estendere il sostegno dell'Unione a una gamma più ampia di materiali di difesa, compresi i materiali di consumo, come i sistemi senza equipaggio, che svolgono un ruolo decisivo nello scenario bellico in Ucraina.

(6)Il Consiglio europeo del 23 giugno 2022 ha deciso di concedere lo status di paese candidato all'Ucraina, che ha espresso una forte volontà di collegare la ricostruzione alle riforme nel suo percorso europeo. Nel dicembre 2023 i leader dell'UE hanno deciso di avviare negoziati di adesione con l'Ucraina. Il 15 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione e gli Stati membri restano determinati a contribuire, a lungo termine e insieme ai partner, agli impegni in materia di sicurezza a favore dell'Ucraina, che aiuteranno il paese a difendersi, a resistere agli sforzi di destabilizzazione e a scoraggiare atti di aggressione nel futuro. Il forte sostegno all'Ucraina è una priorità fondamentale per l'Unione e una risposta adeguata al forte impegno politico dell'Unione a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario.

(7)I danni causati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine, e in particolare i danni causati alla base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina) richiedono un sostegno globale per ricostruire quest'ultima. Ciò è essenziale per garantire allo Stato ucraino la capacità di mantenere le sue funzioni essenziali e consentire la rapida ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese e promuoverne l'integrazione nel mercato europeo dei materiali di difesa. Una DTIB ucraina forte è essenziale per la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina e per la sua ricostruzione.

(8)Al riguardo, dovrebbero essere finanziate azioni a sostegno del rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa ucraina. Tale sostegno è complementare a quello fornito nell'ambito dello strumento per l'Ucraina e al sostegno militare offerto all'Ucraina nell'ambito dello strumento europeo per la pace e attraverso l'assistenza bilaterale degli Stati membri.

(9)La Russia deve essere chiamata a rispondere pienamente e a pagare per gli ingenti danni causati dalla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero, in stretta cooperazione con altri partner internazionali, continuare ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo, conformemente al diritto dell'Unione e internazionale, tenendo conto della grave violazione, da parte della Russia, del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi della responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, compreso l'obbligo di risarcire i danni valutabili finanziariamente. È importante, tra l'altro, che siano compiuti progressi, in coordinamento con i partner internazionali, sulle modalità con cui le entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai beni russi bloccati potrebbero essere destinate al sostegno dell'Ucraina, compresa la sua base industriale e tecnologica di difesa, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale. Se il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante, dovesse adottare una decisione PESC a norma dell'articolo 29 TUE sul trasferimento all'Unione delle disponibilità liquide straordinarie dei depositari centrali di titoli dovute alle entrate straordinarie e inattese derivanti dai beni sovrani russi bloccati, un sostegno supplementare potrebbe essere ricavato da queste entrate, in linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.

(10)È opportuno concludere un accordo quadro con l'Ucraina per stabilire i principi della cooperazione tra l'Unione e l'Ucraina a norma del presente regolamento. È inoltre opportuno concludere convenzioni di sovvenzione o appalti congiunti con l'Ucraina e con soggetti giuridici stabiliti in Ucraina al fine di definire le condizioni per lo svincolo dei fondi.

(11)Per finanziare le azioni volte a rafforzare la competitività, la reattività e la capacità dell'EDTIB sulla base dell'articolo 173 TFUE e le azioni di cooperazione con l'Ucraina per il rafforzamento della DTIB ucraina a norma dell'articolo 212 TFUE, il presente regolamento dovrebbe stabilire obiettivi comuni e meccanismi finanziari comuni, distinguendo chiaramente due linee di bilancio corrispondenti a ciascuno degli obiettivi perseguiti, nonché istituire un programma che definisca le condizioni per il sostegno finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 173 TFUE e uno strumento di sostegno per l'Ucraina che stabilisca le condizioni specifiche per il sostegno finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 212 TFUE.

(12)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie.

(13)Le possibilità di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio potrebbero essere applicate a condizione che il progetto sia conforme alle norme stabilite in tale regolamento e rientri nell'ambito di applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus secondo quanto stabilito, rispettivamente, nei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo potrebbe verificarsi in particolare nei casi in cui la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti deve far fronte a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali verificatesi nei territori degli Stati membri, in particolare in zone vulnerabili e periferiche, e quando tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma dal quale provengono. A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione deve valutare i programmi modificati presentati dallo Stato membro e formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.

(14)Data la necessità di investire meglio e congiuntamente nelle capacità di difesa degli Stati membri e dei paesi associati, nonché nella ripresa, nella ricostruzione e nella modernizzazione della base industriale di difesa dell'Ucraina, gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti dovrebbero poter contribuire all'attuazione del programma. Tali contributi dovrebbero essere attuati secondo le stesse norme e condizioni e dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Inoltre gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere della flessibilità nell'esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente offerta dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dovrebbe pertanto essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra le dotazioni in regime di gestione concorrente e il programma, alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al più tardi nel 2028 le risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

(15)Poiché il programma mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione e dell'Ucraina, per beneficiarne i destinatari del sostegno finanziario dovrebbero essere soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, in paesi associati o in Ucraina e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati diversi dall'Ucraina o di soggetti di paesi terzi non associati. Qualora gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina siano i destinatari del sostegno finanziario, in particolare per le azioni di appalto comune, queste norme dovrebbero applicarsi mutatis mutandis ai contraenti o subappaltatori dei contratti di appalto. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei soggetti giuridici coinvolti nelle azioni utilizzati ai fini dell'azione dovrebbero essere situati nel territorio di uno Stato membro, di un paese associato o dell'Ucraina.

(16)In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i soggetti giuridici coinvolti in un'azione sostenuta dal programma non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un soggetto giuridico che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di destinatario se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea.

(17)Inoltre i prodotti per la difesa oggetto di azioni sostenute dal programma non dovrebbero essere soggetti a controlli o restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

(18)Alla luce delle specificità dell'industria della difesa, settore in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore industriale della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. L'industria non effettua pertanto ingenti investimenti industriali autofinanziati, ma li avvia solo in seguito a ordini vincolanti. Sebbene gli ordini vincolanti effettuati dagli Stati membri siano una condizione preliminare per qualsiasi investimento, la Commissione può intervenire compensando la complessità della cooperazione per gli appalti comuni e riducendo i rischi degli investimenti industriali attraverso sovvenzioni e prestiti, consentendo così un più rapido adattamento alle trasformazioni strutturali del mercato in corso. Come regola generale, il sostegno dell'Unione dovrebbe coprire fino al 100 % dei costi diretti ammissibili o al 100 % dell'importo determinato per le azioni che applicano l'opzione dei finanziamenti non collegati ai costi. Il sostegno dell'Unione alle azioni di rafforzamento dell'industria dovrebbe coprire fino al 50 % dei costi diretti ammissibili al fine di consentire ai destinatari di attuare quanto prima le azioni, ridurre i rischi degli investimenti e quindi accelerare la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti.

(19)Il programma dovrebbe sostenere finanziariamente, mediante i mezzi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le azioni che contribuiscono alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa, quali la cooperazione tra le autorità pubbliche per gli appalti comuni, il coordinamento industriale e le attività di rete, compresi la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa pertinenti, la riserva di capacità di fabbricazione ("impianti costantemente disponibili"), i processi industriali di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione in tale settore, nonché la formazione del personale.

(20)Le sovvenzioni a titolo del programma possono assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi basati sul conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi od obiettivi della procedura di appalto comune, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione.

(21)Se la sovvenzione dell'Unione assume la forma di finanziamenti non collegati ai costi, la Commissione dovrebbe stabilire nel programma di lavoro le condizioni di finanziamento per ciascuna azione, in particolare specificando: a) una descrizione dell'azione che implica la cooperazione per gli appalti comuni al fine di affrontare le esigenze più urgenti e critiche in materia di capacità; b) i traguardi fondamentali per l'attuazione dell'azione; e c) il contributo massimo disponibile dell'Unione.

(22)Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro per stabilire le priorità di finanziamento e le condizioni di finanziamento applicabili. È opportuno tenere conto delle specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri, dei paesi associati o dell'Ucraina in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(23)A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di consentire la continuità della prospettiva di finanziamento per le azioni che avrebbero potuto essere sostenute a titolo dei finanziamenti 2024 nell'ambito dell'ASAP e dell'EDIRPA, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari in relazione ad azioni riguardanti un periodo a decorrere dal 5 marzo 2024.

(24)Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare, in misura significativa, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.

(25)Nella progettazione, nella concessione e nell'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al fine di assicurare che tali misure non incidano negativamente sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno.

(26)Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, comprese le sue successive modifiche. Detto regolamento stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta e agli strumenti finanziari.

(27)In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) ha il potere di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(28)I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga a tali paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. A norma dell'articolo 85 della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, le persone fisiche e gli enti e le istituzioni stabiliti nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(29)Basandosi, tra l'altro, sull'esperienza dello strumento di capitale proprio per la difesa, istituito nel contesto del Fondo europeo per la difesa come operazione di finanziamento misto di InvestEU, la Commissione dovrebbe adoperarsi per istituire un apposito meccanismo nell'ambito del programma, da denominare "fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa" (FAST). Il FAST dovrebbe essere attuato in regime di gestione indiretta. Esso mobiliterà e accelererà gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione nel settore della difesa delle PMI e delle piccole mid-cap con sede nell'UE e ridurrà i rischi di tali investimenti, mediante un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito e/o capitale. Il FAST dovrebbe essere istituito come operazione di finanziamento misto, anche nell'ambito del programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, in stretta cooperazione con i suoi partner esecutivi.

(30)Il FAST dovrebbe conseguire un effetto moltiplicatore soddisfacente in linea con la combinazione di debito e capitale nonché contribuire ad attrarre finanziamenti dei settori pubblico e privato. Al fine di contribuire all'obiettivo generale di rafforzare la competitività dell'EDTIB, il FAST dovrebbe inoltre fornire sostegno alle PMI (comprese le start-up e le scale-up) e alle piccole mid-cap in tutta l'UE che fabbricano tecnologie e prodotti per la difesa, nonché alle imprese che fanno effettivamente o potenzialmente parte della catena di approvvigionamento dell'industria della difesa che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti. Il FAST dovrebbe inoltre accelerare gli investimenti nel settore della fabbricazione di tecnologie e prodotti per la difesa e quindi rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento delle catene del valore dell'industria della difesa dell'Unione.

(31)I programmi di cooperazione in materia di armamenti nell'Unione si trovano ad affrontare sfide significative, in quanto per la maggior parte sono istituiti ad hoc e interessati da complessità, ritardi e sovraccosti. Per porre rimedio a questa situazione e garantire un impegno costante degli Stati membri durante l'intero ciclo di vita delle capacità di difesa, è necessario un approccio più strutturato a livello dell'UE. Per conseguire tale risultato, la Commissione dovrebbe agevolare gli sforzi degli Stati membri mettendo a disposizione un nuovo quadro giuridico, la struttura per un programma europeo di armamento (SEAP), al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione in materia di difesa. Le azioni intraprese in tale quadro dovrebbero rafforzarsi reciprocamente con quelle condotte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e della PESCO.

(32)Nell'ambito della struttura per un programma europeo di armamento, gli Stati membri dovrebbero beneficiare di procedure standardizzate per l'avvio e la gestione di programmi di cooperazione in materia di difesa. Una cooperazione nell'ambito di tale quadro dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri, a determinate condizioni, di beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato, di procedure di appalto semplificate e armonizzate e, qualora gli Stati membri detengano congiuntamente i materiali acquistati, di un'esenzione dall'IVA. Lo status di organizzazione internazionale dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri, se lo desiderano, di emettere obbligazioni per garantire il piano di finanziamento a lungo termine dei programmi di armamento. Sebbene l'Unione non sia responsabile dell'emissione di debito da parte degli Stati membri, i contributi nell'ambito dell'EDIP al funzionamento della SEAP potrebbero migliorare le condizioni di finanziamento, da parte degli Stati membri, dei programmi di armamento che sono ammissibili al sostegno dell'Unione. 

(33)Affinché la procedura per la costituzione di una SEAP sia efficiente, è necessario che gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina che desiderano costituire una SEAP presentino una domanda alla Commissione, la quale dovrebbe valutare se la proposta di statuto del programma di armamento è conforme al presente regolamento. Tale domanda dovrebbe contenere una dichiarazione dello Stato membro ospitante che riconosce la SEAP quale organismo o organizzazione internazionale, a decorrere dalla sua costituzione, ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise.

(34)Per ragioni di trasparenza è opportuno che la decisione di costituzione di una SEAP sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per le medesime ragioni è opportuno che a tali decisioni siano allegati gli elementi essenziali del suo statuto.

(35)Affinché svolga i propri compiti nel modo più efficiente, è opportuno che una SEAP abbia personalità giuridica e la capacità giuridica più ampia possibile a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che la costituisce. Ai fini della determinazione del diritto applicabile, essa dovrebbe avere una sede legale nel territorio di uno dei suoi membri che sia uno Stato membro.

(36)Una SEAP dovrebbe contare tra i suoi membri almeno tre Stati membri e può includere paesi associati e l'Ucraina.

(37)Per l'attuazione della SEAP, è opportuno prevedere nello statuto disposizioni più dettagliate in base alle quali la Commissione dovrebbe esaminare la conformità di una domanda alle norme stabilite nel presente regolamento.

(38)Occorre garantire, da un lato, che una SEAP disponga della flessibilità necessaria per modificare il proprio statuto e, dall'altro, che taluni elementi essenziali, in particolare quelli necessari per la concessione di detto statuto, siano mantenuti attraverso un necessario controllo a livello dell'Unione. Se una modifica riguarda un elemento essenziale dello statuto allegato alla decisione di costituzione della SEAP, è opportuno che tale modifica sia approvata, prima di entrare in vigore, con una decisione della Commissione adottata secondo la stessa procedura seguita per la costituzione della SEAP. Qualsiasi altra modifica dovrebbe essere notificata alla Commissione, la quale dovrebbe avere la facoltà di opporvisi se ritiene la modifica contraria al presente regolamento.

(39)Una SEAP dovrebbe poter nominare un ente appaltante che agisca in suo nome. Una SEAP dovrebbe poter effettuare appalti di prodotti per la difesa per conto proprio o per conto dei suoi membri. In caso di appalti effettuati per conto proprio, la SEAP dovrebbe essere considerata un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità ai sensi dell'articolo 12, lettera c), della direttiva 2009/81/CE, in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. In caso di appalti effettuati per conto dei suoi membri, affinché gli Stati membri siano adeguatamente incentivati a partecipare a una cooperazione nell'ambito della SEAP, quest'ultima dovrebbe essere in grado di definire le proprie norme in materia di appalti in deroga alla direttiva 2009/81/CE. Tali norme dovrebbero garantire il rispetto dei principi di diritto primario dell'UE applicabili agli appalti, in particolare quelli di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. 

(40)Una SEAP è ammissibile a un finanziamento conformemente al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Un finanziamento a titolo della politica di coesione sarebbe anch'esso possibile, conformemente alla legislazione dell'Unione pertinente.

(41)Affinché svolga i propri compiti nel modo più efficiente e come conseguenza logica della sua personalità giuridica, una SEAP dovrebbe essere responsabile dei propri debiti. Per permettere ai membri di trovare soluzioni appropriate in materia di responsabilità, dovrebbe essere possibile prevedere nello statuto diversi regimi di responsabilità che vadano oltre la responsabilità limitata ai contributi dei membri.

(42)Essendo costituita a norma del diritto dell'Unione, è opportuno che la SEAP sia disciplinata dal diritto dell'Unione oltre che dal diritto dello Stato in cui ha la sede legale. Tuttavia la SEAP potrebbe avere una sede operativa in un altro Stato. Il diritto dello Stato in questione dovrebbe applicarsi riguardo ai punti specifici definiti nello statuto della SEAP. Inoltre una SEAP dovrebbe essere disciplinata da disposizioni di attuazione conformi allo statuto.

(43)Per garantire un controllo sufficiente dell'osservanza del presente regolamento, una SEAP dovrebbe trasmettere alla Commissione e alle pertinenti autorità pubbliche la sua relazione annuale e qualsiasi informazione relativa a circostanze che rischino di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento dei suoi compiti. Se, tramite la relazione annuale o in altro modo, riceve indicazioni del fatto che la SEAP viola gravemente il presente regolamento o altre disposizioni di legge applicabili, la Commissione dovrebbe chiedere spiegazioni e/o provvedimenti alla SEAP e/o ai suoi membri. In casi estremi e se non è intrapresa alcuna azione correttiva, la Commissione potrebbe abrogare la decisione di costituzione della SEAP, determinandone così lo scioglimento.

(44)Al momento dell'adozione dell'ASAP, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a valutare la possibilità di presentare un quadro giuridico inteso a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento (dichiarazione comune dell'11 luglio 2023). La dichiarazione comune dei colegislatori ha richiamato le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2013, in cui si chiedeva un regime globale di sicurezza dell'approvvigionamento a livello di UE, e la raccomandazione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022, che esortava la Commissione a presentare senza indugio tale regime.

(45)La crisi originata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina non ha soltanto messo in luce le carenze nel settore industriale della difesa dell'Unione e dell'Ucraina, ma ha anche creato difficoltà al funzionamento del mercato interno per i prodotti per la difesa. Il costante degrado del contesto geopolitico ha già determinato di fatto un aumento significativo e duraturo della domanda che può incidere sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la produzione e la vendita di determinati prodotti per la difesa e dei relativi componenti nell'Unione. Mentre alcuni Stati membri hanno adottato o probabilmente adotteranno misure per preservare le proprie scorte per motivi di sicurezza nazionale, altri hanno difficoltà di accesso alle merci necessarie per fabbricare o acquisire prodotti per la difesa pertinenti. Talvolta la difficoltà di accedere a una materia prima o a uno specifico componente ostacola l'intera catena di produzione. Per garantire il funzionamento del mercato interno in qualsiasi circostanza e renderlo resiliente a qualsiasi shock, è necessario istituire, in modo coordinato, norme armonizzate per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa. Tali misure dovrebbero basarsi sull'articolo 114 TFUE.

(46)Per perseguire l'obiettivo generale di politica pubblica della sicurezza, è necessario che gli impianti di produzione connessi alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti siano costituiti il più rapidamente possibile, mantenendo nel contempo al minimo gli oneri amministrativi. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero trattare nel modo più rapido possibile le domande riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti. A tali domande dovrebbe essere data priorità in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi.

(47)In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento, nonché della situazione di emergenza e del contesto eccezionale della sua adozione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di avvalersi, caso per caso, delle esenzioni previste per il settore della difesa dal diritto nazionale e dal diritto applicabile dell'Unione, qualora ritengano che l'uso di tali esenzioni faciliterebbe il raggiungimento di tale obiettivo. Ciò potrebbe applicarsi in particolare al diritto dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza, che è indispensabile per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché per conseguire uno sviluppo sostenibile e sicuro. Tuttavia l'attuazione di tale diritto potrebbe anche creare ostacoli normativi che frenano il potenziale dell'industria della difesa dell'Unione di incrementare la produzione e le forniture dei prodotti per la difesa pertinenti. L'Unione e i suoi Stati membri hanno la responsabilità collettiva di esaminare con urgenza qualsiasi azione che essi possano adottare per attenuare eventuali ostacoli. Tali azioni, siano esse a livello di Unione, regionale o nazionale, non dovrebbero compromettere l'ambiente, la salute e la sicurezza.

(48)La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio mira ad armonizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, così da soddisfare i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal TFUE. Tale direttiva prevede in particolare disposizioni specifiche che disciplinano situazioni di urgenza dovute a una crisi, in particolare i termini ridotti per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tuttavia, in situazioni di estrema urgenza, in particolare durante le crisi di approvvigionamento e di sicurezza, queste norme potrebbero essere incompatibili anche con tali disposizioni nei casi in cui due o più Stati membri intendano partecipare ad appalti comuni. In alcuni casi l'unica soluzione per garantire gli interessi di sicurezza di tali Stati membri è quella di aprire un accordo quadro esistente alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori degli Stati membri che non ne erano originariamente parte, anche se tale possibilità non era stata prevista nell'accordo quadro originario.

(49)Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le modifiche di un contratto pubblico devono limitarsi rigorosamente a quanto strettamente necessario nelle circostanze, rispettando nel contempo, per quanto possibile, i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. A tale riguardo, dovrebbe essere possibile derogare alla direttiva 2009/81/CE aumentando le quantità previste in un accordo quadro, aprendo inoltre quest'ultimo alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di altri Stati membri. Rispetto alle quantità supplementari, tali amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore iniziale che ha concluso l'accordo quadro iniziale. In tali casi, l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore originario dovrebbe inoltre consentire a qualsiasi operatore economico che soddisfi le condizioni dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore inizialmente stabilite nella procedura di appalto pubblico per l'accordo quadro, compresi i requisiti per la selezione qualitativa di cui agli articoli da 39 a 46 della direttiva 2009/81/CE, di aderire a tale accordo quadro. È inoltre opportuno adottare adeguate misure di trasparenza per garantire che tutte le parti potenzialmente interessate siano informate.

(50)Sebbene la risposta dell'UE e dei suoi Stati membri alla sfida immediata della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina sia stata rapida e risoluta, è giunto il momento per l'UE di passare dalla risposta di emergenza allo sviluppo della propria prontezza a lungo termine. La resilienza è un prerequisito necessario per la prontezza e la competitività dell'EDTIB. L'UE ha già sviluppato strumenti e quadri per aumentare la prontezza e la resilienza industriali al fine di affrontare future situazioni di crisi. Tuttavia tali misure non sono disponibili per sostenere l'EDTIB.

(51)È pertanto necessario istituire un regime modulare e graduale di sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE per rafforzare la solidarietà e l'efficacia in risposta alle tensioni lungo le catene di approvvigionamento o alle crisi di sicurezza e consentire l'individuazione tempestiva di potenziali strozzature. Tale regime dovrebbe consentire all'UE e ai suoi Stati membri di prevedere e affrontare le conseguenze delle crisi di approvvigionamento, in cui le carenze di componenti civili o a duplice uso oppure di materie prime minacciano gravemente la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché le conseguenze delle crisi di approvvigionamento che sono direttamente legate all'esistenza di una crisi di sicurezza all'interno dell'Unione o nel suo vicinato e che comportano carenze di determinati prodotti per la difesa.

(52)Per consentire di anticipare potenziali carenze, le autorità nazionali competenti dovrebbero avvertire la Commissione se vengono a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi o sono in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio. Al fine di garantire un approccio coordinato, la Commissione, qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di prodotti per la difesa o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, dovrebbe convocare una riunione straordinaria del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa per discutere della gravità delle perturbazioni e dell'eventuale avvio della procedura per l'attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento, e se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri avviino un dialogo con i portatori di interessi al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare misure preventive La Commissione dovrebbe, se del caso, consultare e cooperare con i paesi terzi pertinenti per far fronte congiuntamente alle perturbazioni della catena di approvvigionamento, conformemente agli obblighi internazionali e fatti salvi i requisiti procedurali.

(53)Alla luce delle complessità delle catene di approvvigionamento della difesa e del rischio di carenze nel prossimo futuro, il presente regolamento dovrebbe fornire strumenti per un approccio coordinato in materia di mappatura e monitoraggio delle catene di approvvigionamento di determinati prodotti per la difesa e di contrasto efficace di eventuali perturbazioni del mercato, in modo proporzionato.

(54) L'obiettivo di una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione dovrebbe essere quello di fornire un'analisi dei loro punti di forza e di debolezza al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza. A tal fine la Commissione dovrebbe individuare i prodotti, i componenti e le materie prime ritenuti critici per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa particolarmente importanti per gli interessi di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri (prodotti di rilevanza per la crisi), sulla base dei contributi e della consulenza forniti dal consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa. La mappatura dovrebbe basarsi su dati pubblicamente e commercialmente disponibili e, se necessario, su dati ottenuti tramite richieste di informazioni su base volontaria da parte delle imprese, in consultazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

(55)Per prevedere le perturbazioni future nelle diverse fasi delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione e del commercio all'interno dell'Unione e per prepararsi ad affrontarle, la Commissione, con l'assistenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e sulla base dei risultati della mappatura, dovrebbe definire e mettere a punto un elenco di indicatori di allerta precoce. Tali indicatori potrebbero includere aumenti atipici dei lead time, la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l'effetto di crisi di sicurezza, incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. Le attività di monitoraggio della Commissione dovrebbero concentrarsi su tali indicatori di allerta precoce.

(56)Al fine di ridurre al minimo l'onere per le imprese che rispondono al monitoraggio e di garantire che le informazioni acquisite possano essere raccolte in modo significativo, la Commissione dovrebbe prevedere mezzi standardizzati e sicuri per qualsiasi raccolta di informazioni. Tali mezzi dovrebbero garantire che tutte le informazioni raccolte siano trattate in modo riservato, assicurando il segreto aziendale e la cibersicurezza.

(57)Su tale base, la Commissione dovrebbe redigere un elenco indicando i prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, o loro materie prime o componenti, che sono colpiti da perturbazioni o potenziali perturbazioni del funzionamento del mercato unico e delle sue catene di approvvigionamento, con conseguenti carenze significative. La Commissione dovrebbe aggiornare regolarmente tale elenco, al fine di concentrarsi solo su eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti.

(58)Data la natura sensibile della decisione di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento o lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza e delle potenziali misure che possono essere adottate in risposta a tale attivazione, compreso l'impatto significativo che tali misure potrebbero avere sulle imprese private nell'Unione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare un atto di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione, la proroga e la cessazione di tali stati.

(59)In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione dovrebbe poter chiedere di ricevere le informazioni necessarie per garantire la tempestiva disponibilità dei prodotti di rilevanza per la crisi dalle imprese che trattano tali prodotti o loro materie prime o componenti, d'intesa con lo Stato membro in cui esse sono stabilite. Tali informazioni dovrebbero orientare la decisione della Commissione sulle misure appropriate da adottare a norma del presente regolamento per affrontare eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti.

(60)Tale meccanismo di individuazione, mappatura e monitoraggio costante dovrebbe consentire un'analisi in tempo quasi reale della capacità di produzione nell'Unione, dei fattori critici che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti e dello stato delle scorte. Dovrebbe inoltre consentire alla Commissione di elaborare misure di risposta alle emergenze in caso di carenze effettive o previste.

(61)Evitare carenze dei prodotti per la difesa pertinenti è essenziale per preservare l'obiettivo di interesse generale della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri e giustifica, ove necessario, interferenze proporzionate con i diritti fondamentali delle imprese che forniscono prodotti di rilevanza per la crisi, quali la libertà d'impresa a norma dell'articolo 16 della Carta e il diritto di proprietà a norma dell'articolo 17 della stessa, nel rispetto dell'articolo 52 della medesima. Tali interferenze possono essere giustificate in particolare quando diversi Stati membri hanno intrapreso sforzi specifici per consolidare la domanda attraverso appalti congiunti, contribuendo in tal modo all'ulteriore integrazione e al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa pertinenti.

(62)Come strumento di ultima istanza, per garantire che i settori critici possano continuare a operare in un periodo di crisi e solo laddove necessario e proporzionato a tal fine, le imprese pertinenti potrebbero essere obbligate dalla Commissione ad accettare gli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi e a darvi priorità. La decisione in merito a un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso. L'obbligo relativo a un ordine classificato come prioritario dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico, ad eccezione di quelli direttamente connessi agli ordini militari, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Ciascun ordine classificato come prioritario dovrebbe essere effettuato a un prezzo equo e ragionevole che tenga conto dei costi di opportunità sostenuti dall'impresa rispetto ai contratti esistenti. 

(63)L'obbligo di dare priorità alla produzione di taluni prodotti non dovrebbe pregiudicare in modo sproporzionato la libertà d'impresa e contrattuale di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e il diritto di proprietà sancito dal suo articolo 17. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio di tali diritti dovrebbero essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e rispettare il principio di proporzionalità.

(64)In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, sulla base della valutazione della Commissione con il sostegno dell'alto rappresentante, dovrebbero essere disponibili anche le misure previste nell'ambito dello stato di crisi di approvvigionamento. In aggiunta a queste ultime, il Consiglio dovrebbe attivare le misure che ritiene opportune per la crisi. A tal fine, il Consiglio dovrebbe prestare particolare attenzione alla necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione, degli Stati membri e dei cittadini europei.

(65)Qualora sia attivato lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza e al fine di ovviare ai casi in cui uno Stato membro affronta o potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa a causa di carenze o di gravi rischi di carenze di prodotti di rilevanza per la crisi, il Consiglio dovrebbe poter attivare misure a livello dell'Unione volte a garantire la disponibilità di beni di rilevanza per la crisi, quali le richieste classificate come prioritarie, per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento della difesa.

(66)Come strumento di ultima istanza, le richieste classificate come prioritarie dovrebbero essere intese ad affrontare situazioni in cui la produzione o l'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi che sono prodotti per la difesa non potrebbero essere garantiti con altre misure. La richiesta classificata come prioritaria dovrebbe essere accettata sulla base di dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati. Essa dovrebbe tener conto degli interessi legittimi delle imprese nonché dei costi e degli sforzi necessari per apportare qualsiasi modifica alla sequenza di produzione. Una volta accettata la richiesta classificata come prioritaria, l'obbligo di eseguirla dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico. Ciascuna richiesta classificata come prioritaria dovrebbe essere eseguita a un prezzo equo e ragionevole.

(67)Al fine di sostenere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento, dovrebbe essere istituito un consiglio europeo per la prontezza industriale nel settore della difesa, composto dalla Commissione, dall'alto rappresentante/capo dell'Agenzia e dagli Stati membri. Inoltre, al di fuori del quadro del presente regolamento, l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia e la Commissione convocheranno di propria iniziativa e copresiederanno le riunioni dei membri nell'ambito del consiglio per esercitare la funzione di programmazione e acquisizione congiunte e fornire orientamenti strategici e consulenza al fine di aumentare la prontezza industriale nel settore della difesa dell'EDTIB, in linea con la strategia industriale europea della difesa.

(68)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le norme dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli da 101 a 109 TFUE e gli atti giuridici che danno attuazione a tali articoli.

(69)In conformità dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE, le spese operative derivanti dal titolo V, capo 2, TUE devono essere a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

(70)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un bilancio e istituisce una serie di misure intesi a sostenere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base, EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina), in particolare attraverso:

(1)l'istituzione del programma per l'industria europea della difesa ("programma"), comprendente misure per il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità dell'EDTIB, che possono includere l'istituzione di un fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa ("FAST");

(2)l'istituzione di un programma di cooperazione con l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina ("strumento di sostegno per l'Ucraina");

(3)un quadro giuridico che stabilisce i requisiti e le procedure per la costituzione della struttura per un programma europeo di armamento (Structure for European Armament Programme, "SEAP") di cui al capo III, nonché gli effetti di tale costituzione;

(4)un quadro giuridico volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, a eliminare gli ostacoli e le strozzature e a sostenere la produzione di prodotti per la difesa di cui al capo IV;

(5)l'istituzione di un consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui al capo V.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"accordo di acquisto anticipato": un appalto pubblico con una o più imprese che mira a sostenere lo sviluppo e/o la produzione rapidi di un prodotto e in virtù del quale il diritto di acquistare un determinato numero di prodotti in un determinato arco di tempo e a un determinato prezzo è subordinato al prefinanziamento di una parte dei costi iniziali sostenuti dalle imprese interessate. Sebbene sia giuridicamente vincolante per le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti e per il contraente, un accordo di acquisto anticipato deve essere ulteriormente attuato mediante la conclusione di contratti con i contraenti interessati;

(2)"strozzatura": un punto di congestione in un sistema di produzione che interrompe o rallenta gravemente la produzione;

(3)"operazione di finanziamento misto": un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

(4)"appalto comune": un appalto condotto congiuntamente da almeno tre Stati membri;

(5)"controllo": la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;

(6)"informazioni classificate": le informazioni o i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione oppure a uno o più Stati membri, e che recano un contrassegno di classifica UE o uno dei corrispondenti contrassegni di classifica, come stabilito nell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea;

(7)"prodotti per la difesa": i prodotti per la difesa di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/43/CE;

(8)"struttura di gestione esecutiva": un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;

(9)"soggetto giuridico": una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e capacità di agire a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

(10)"azione di innovazione in materia di difesa": un'azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi per la difesa nuovi, modificati o migliorati e che possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;

(11)"impresa a media capitalizzazione" o "mid-cap": un'impresa che non è una PMI e che impiega un massimo di 3 000 persone, laddove il calcolo degli effettivi è effettuato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

(12)"soggetto di un paese terzo non associato": un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato o un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato, ma dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;

(13)"accordo di off-take": qualsiasi accordo contrattuale tra almeno [tre] Stati membri e almeno un fabbricante di prodotti per la difesa che preveda un impegno da parte degli Stati membri ad acquistare una determinata quantità di prodotti per la difesa in un determinato periodo di tempo, oppure un impegno da parte del fabbricante di prodotti per la difesa a concedere agli Stati membri tale opzione;

(14)"ente appaltante": un'amministrazione aggiudicatrice, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che è stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, l'Agenzia europea per la difesa, una struttura per un programma europeo di armamento o un'organizzazione internazionale, designata da Stati membri, da paesi associati o dall'Ucraina per condurre un appalto comune per loro conto;

(15)"lead time": il periodo di tempo che intercorre tra l'inoltro di un ordine di acquisto e il completamento dell'ordine da parte del fabbricante;

(16)"materie prime": i materiali necessari per produrre i prodotti per la difesa;

(17)"marchio di eccellenza": un marchio di qualità attribuito alle proposte presentate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento che hanno superato tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita a tale invito nel programma di lavoro, e che potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali; 

(18)"crisi di sicurezza": qualsiasi situazione in uno Stato membro, in un paese terzo associato o in un paese terzo non associato nella quale si è verificato o è considerato imminente il verificarsi di un evento dannoso che superi chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la salute delle persone, o richieda misure per approvvigionamenti vitali per la popolazione, o abbia un significativo impatto sui valori immobiliari, compresi i conflitti armati e le guerre;

(19)"informazioni sensibili": dati e informazioni, tra cui le informazioni classificate, che devono essere protetti da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti nel diritto dell'Unione o nazionale o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o giuridica;

(20)"piccole e medie imprese" o "PMI": piccole e medie imprese secondo la definizione di cui all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

(21)"subappaltatori nell'appalto comune": qualsiasi soggetto giuridico che fornisca fattori di produzione indispensabili che possiedono caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto;

(22)"piccola impresa a media capitalizzazione" o "piccola mid-cap": un'impresa che non è una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, e il cui fatturato annuo non supera 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non supera 86 milioni di EUR;

(23)"prodotti di rilevanza per la crisi": i prodotti per la difesa o loro componenti o materie prime chiave o i prodotti o servizi critici per la loro produzione che sono stati identificati come gravemente colpiti da una perturbazione o potenziale perturbazione del funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento, con conseguenti carenze significative, effettive o potenziali.

Capo II

Sezione 1: disposizioni generali applicabili al programma e allo strumento di sostegno per l'Ucraina

Articolo 3

Uso di finanziamenti non collegati ai costi

1.Le sovvenzioni possono assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi a norma dell'articolo 180, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.Quando la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi per azioni di rafforzamento dell'EDTIB, il livello del contributo dell'Unione attribuito a ciascuna azione può essere definito sulla base di fattori quali:

(a)la complessità dell'appalto comune, per il quale una parte del valore stimato del contratto di appalto comune e l'esperienza acquisita in azioni analoghe possono fungere da indicatore iniziale;

(b)le caratteristiche della cooperazione che possono generare risultati di maggiore interoperabilità e segnali di investimento a lungo termine per l'industria, in particolare quando l'appalto comune riguarda attività che sarebbero ammissibili al finanziamento a carico del bilancio dell'Unione, ad esempio ricerca e sviluppo, collaudo e certificazione, produzione iniziale o attività di supporto in servizio;

(c)il numero di Stati membri partecipanti e paesi associati o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati nell'ambito delle cooperazioni esistenti;

(d)lo sforzo connesso al potenziamento delle capacità di fabbricazione necessarie;

(e)gli appalti di quantità supplementari per altri Stati membri (pool per la prontezza nel settore della difesa).

3.Quando la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi per azioni di rafforzamento della DTIB ucraina, il livello del contributo dell'Unione può basarsi, oltre che sui fattori di cui al paragrafo 2, su fattori quali:

(a)la complessità del processo di adesione dell'Ucraina, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con l'"acquis" dell'Unione;

(b)gli sforzi di adattamento delle procedure di appalto ucraine nel settore della difesa e del contesto per l'industria ucraina della difesa, anche per soddisfare le norme NATO;

(c)gli sforzi e i rischi associati alla guerra di aggressione in corso, tenendo conto della necessità di ricostruire e modernizzare in modo resiliente le infrastrutture danneggiate dalla guerra, nonché, se del caso, le misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali effetti.

Articolo 4

Obiettivi

1.Il programma e lo strumento di sostegno per l'Ucraina mirano ad accrescere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'EDTIB e della DTIB ucraina in particolare mediante:

(a)l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento per la cooperazione transfrontaliera nonché la disponibilità e l'approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, PMI, piccole mid-cap e altre mid-cap;

(b)l'incentivazione della cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità.

2.Le azioni che contribuiscono alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina tengono conto della sua possibile futura integrazione nell'EDTIB, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza, alla pace, alla prosperità e alla sostenibilità reciproche.

3.Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono perseguiti ponendo l'accento sull'avvio e sull'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dall'evolversi del contesto di sicurezza. Ciò può includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti di rilevanza per la crisi, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento e la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa in tutta l'Unione, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

4.Gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono perseguiti ponendo l'accento sullo sviluppo dell'EDTIB in tutta l'Unione per consentirle di rispondere in particolare alle esigenze degli Stati membri in materia di prodotti per la difesa in termini di qualità, disponibilità, tempi e luoghi di consegna, in linea con le priorità relative alle capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità, tenendo conto degli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

5.Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra l'EDTIB e la DTIB ucraina, tenendo conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di prodotti per la difesa, attraverso la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento in linea con le norme NATO, la protezione dei beni, l'assistenza tecnica e lo scambio di personale, la maggiore cooperazione in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per l'Ucraina e la cooperazione in materia di produzione soggetta a licenza mediante partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione, ad esempio le joint venture. È prestata particolare attenzione all'obiettivo di sostenere l'Ucraina nell'allineamento progressivo alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione.

Articolo 5

Bilancio

1.Le dotazioni finanziarie per l'attuazione del programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina sono composte:

(a)per le azioni di rafforzamento dell'EDTIB: da 1 500 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo dal [… - inserire una data specifica] al 31 dicembre 2027, nonché dai contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6;

(b)per le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina: dall'importo dei contributi aggiuntivi conformemente all'articolo 6 nella misura prevista, con riserva della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 57.

2.Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può riassegnare l'importo destinato alle azioni di cui al paragrafo 1, fino a un massimo del 20 %, fatta eccezione per le risorse finanziarie aggiuntive di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che non sono riassegnate.

3.L'importo di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo e gli importi dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo 6 possono anche finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi indagini sui prezzi e sistemi e piattaforme informatici istituzionali, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma/di altri elementi dell'oggetto.

4.Oltre a quanto disposto all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati sono riportati di diritto e possono essere impegnati e utilizzati, rispettivamente, fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per primo durante l'esercizio successivo. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli stanziamenti di impegno riportati, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

5.In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari istituiti a norma del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, destinate al programma o al programma che gli succederà.

6.Oltre a quanto disposto all'articolo 15 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei recuperi e dei disimpegni sono ricostituiti a beneficio del programma o dello strumento di sostegno per l'Ucraina o dei programmi e degli strumenti che gli succederanno nell'ambito della procedura di bilancio.

7.Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

8.Gli stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 per coprire le spese necessarie per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4 al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma, nonché le spese a copertura delle attività e dei servizi operativi critici.

Articolo 6

Risorse finanziarie aggiuntive

1.Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri terzi possono destinare contributi finanziari aggiuntivi al programma, compreso il fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST) di cui all'articolo 19, conformemente all'articolo 208, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii) [lettera a) del RF rifuso], lettera d) o lettera e), o paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.Eventuali importi aggiuntivi ricevuti nell'ambito delle pertinenti misure restrittive dell'Unione costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e sono utilizzati per azioni nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina, comprese le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina.

3.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al programma alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 . La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Esse sono aggiunte alle risorse di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a). Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

4.Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 e al più tardi nel 2028, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sezione 2: il programma

Articolo 7

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

1.Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche nel quadro del programma, purché il contributo non riguardi gli stessi costi. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme di uno qualsiasi dei programmi dell'Unione che forniscono contributi e può essere concluso un unico impegno giuridico. Il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non supera i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

2.Al fine di ricevere un marchio di eccellenza nell'ambito del programma, le azioni devono essere conformi a tutte le condizioni seguenti: 

(a)sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma; 

(b)sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; 

(c)non sono finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio. 

3.A norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR o l'FSE+ possono sostenere proposte presentate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma che hanno ricevuto un marchio di eccellenza ai sensi dello stesso. 

Articolo 8

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1.Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsivoglia forma prevista dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto nel quadro del programma InvestEU conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3.In deroga all'articolo 192, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), per le quali i finanziamenti dell'Unione sono erogati sotto forma di sovvenzione e si ottiene un profitto, la Commissione può recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nel realizzare l'azione, fino a concorrenza dell'importo finale del contributo dell'Unione. Il profitto è calcolato come un surplus delle entrate rispetto ai costi ammissibili dell'azione, in cui le entrate sono limitate ai finanziamenti dell'Unione, ai finanziamenti degli Stati membri, compresi gli appalti, agli altri ricavi generati nel corso dell'azione e agli eventuali ricavi derivanti dall'azione. Il programma di lavoro può stabilire ulteriori dettagli.

4.In deroga all'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, i contributi finanziari possono, se pertinente e necessario per l'attuazione di un'azione, riguardare azioni avviate e costi sostenuti prima della data di presentazione della proposta relativa a tali azioni, a condizione che tali azioni non siano state avviate prima del 5 marzo 2024 e non siano state completate prima della firma della convenzione di sovvenzione.

Articolo 9

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo (paesi associati).

Articolo 10

Soggetti giuridici ammissibili

1.Oltre ai criteri stabiliti a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 7.

2.I destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono stabiliti nell'Unione o in un paese associato.

3.Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.

4.Ai fini di un'azione sostenuta dal programma, i destinatari non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

5.In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se l'acquisizione del suo controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, o se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione Commissione.

Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. Le garanzie sono altresì conformi all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c). In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

(a)il controllo sul soggetto giuridico non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'azione e conseguire risultati, che imponga restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle strutture, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell'azione, o che pregiudichi le sue capacità e gli standard necessari all'esecuzione dell'azione;

(b)sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, se del caso.

Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito il soggetto giuridico, possono essere previste ulteriori garanzie.

La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 57 in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

6.Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).

Ai paesi terzi non associati o ad altri soggetti di paesi terzi non associati non è consentito l'accesso non autorizzato a informazioni classificate concernenti l'esecuzione dell'azione e devono essere evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l'azione.

I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al sostegno da parte del programma.

7.I paragrafi da 2 a 6 non si applicano:

(a)alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati;

(b)alle organizzazioni internazionali;

(c)alle strutture per un programma europeo di armamento;

(d)all'Agenzia europea per la difesa.

Articolo 11

Azioni ammissibili

1.Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 4 sono ammissibili al finanziamento. Un'azione ammissibile riguarda una o più delle attività di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.Le attività connesse alla cooperazione tra le autorità pubbliche nelle procedure di appalto nel settore della difesa (azioni di cooperazione in materia di difesa) possono riguardare la cooperazione per gli appalti comuni di prodotti per la difesa, durante l'intero ciclo di vita dei prodotti per la difesa, anche al fine di costituire un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b).

3.Le attività connesse all'accelerazione dell'adattamento alle trasformazioni strutturali da parte della capacità di produzione di prodotti della difesa, compresi i loro componenti e le rispettive materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione (azioni di rafforzamento dell'industria), possono riguardare:

(a)l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;

(b)l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, anche attraverso partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, in uno sforzo industriale congiunto, comprese le attività volte a coordinare l'approvvigionamento o la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, di componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, nonché a coordinare le capacità di produzione e i piani di produzione;

(c)la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate (impianti costantemente disponibili) di prodotti per la difesa, dei loro componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati;

(d)la promozione dell'industrializzazione e della commercializzazione dei prodotti per la difesa che sono stati sviluppati nel quadro di azioni finanziate dall'Unione o di altre attività di cooperazione condotte con il sostegno di almeno due Stati membri, anche attraverso l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, il potenziamento della produzione iniziale nonché la produzione soggetta a licenza, se del caso;

(e)il collaudo, comprese le necessarie infrastrutture, e, se del caso, la certificazione di ricondizionamento di prodotti per la difesa, al fine di affrontarne l'obsolescenza e renderli utilizzabili dagli utilizzatori finali.

4.Attività volte a sostenere la realizzazione di un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa.

5.Le attività di sostegno ("azioni di sostegno") possono riguardare:

(a)le attività volte ad aumentare l'interoperabilità e l'intercambiabilità, comprese la certificazione incrociata dei prodotti per la difesa e le attività che portano al riconoscimento reciproco delle certificazioni, o volte ad agevolare l'attuazione di norme militari;

(b)le attività volte a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza, in particolare agevolando l'accesso al mercato della difesa da parte di PMI, piccole mid-cap, altre mid-cap e start-up, nonché il sostegno nell'ottenimento delle necessarie certificazioni di qualità e di produzione;

(c)la formazione, la riqualificazione o il miglioramento del livello delle competenze del personale in relazione alle attività di cui al presente articolo;

(d)gli appalti di sistemi di protezione fisica e informatica in relazione alle attività di cui al paragrafo 3, compreso l'ingaggio efficace;

(e)le azioni di coordinamento e sostegno (tecnico), in particolare volte ad affrontare le strozzature individuate nelle capacità di produzione e nelle catene di approvvigionamento al fine di garantire e accelerare la produzione di prodotti di rilevanza per la crisi allo scopo di assicurarne l'approvvigionamento efficace e la tempestiva disponibilità;

(f)il sostegno dell'Unione alle strutture per un programma europeo di armamento, in particolare al fine della gestione e del mantenimento di un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b);

(g)le attività di emergenza, compresa l'innovazione di emergenza nel settore della difesa in caso di attivazione della misura di cui all'articolo 52.

6.Per le attività di cui al paragrafo 2, al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 55, lettera a), l'azione è eseguita da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio di almeno tre soggetti giuridici ammissibili che sono stabiliti in almeno tre Stati membri o paesi associati diversi. Per l'intero periodo in cui è eseguita l'azione, almeno tre di tali soggetti giuridici ammissibili stabiliti in almeno due Stati membri o paesi associati diversi non devono essere controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né devono controllarsi a vicenda.

7.In deroga al paragrafo 6, l'azione può essere eseguita da una struttura per un programma europeo di armamento.

8.Le azioni seguenti non sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma:

(a)azioni connesse a beni o servizi vietati dal diritto internazionale applicabile;

(b)azioni connesse ad armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani;

(c)azioni connesse a beni o servizi soggetti a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia;

(d)azioni, o parti di esse, già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private.

Articolo 12

Disposizioni specifiche applicabili alle azioni di appalto comune

1.Solo i seguenti soggetti giuridici sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma:

(a)le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche degli Stati membri o dei paesi associati;

(b)le organizzazioni internazionali;

(c)le strutture per un programma europeo di armamento;

(d)l'Agenzia europea per la difesa.

2.Gli Stati membri e i paesi associati partecipanti all'appalto comune nominano all'unanimità un soggetto giuridico ammissibile come ente appaltante che agisca per loro conto ai fini di tale appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti. L'ente appaltante può partecipare all'azione in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del consorzio e può pertanto essere in grado di gestire e combinare i fondi provenienti dal programma e quelli provenienti dagli Stati membri partecipanti e dai paesi associati partecipanti.

3.Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni sul coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori contenute nella direttiva 2009/81/CE.

4.Le procedure di appalto di cui al paragrafo 2 si basano su un accordo che deve essere firmato dagli Stati membri e dai paesi associati partecipanti con l'ente appaltante alle condizioni stabilite nel programma di lavoro. L'accordo stabilisce in particolare le modalità pratiche che disciplinano l'appalto comune e il processo decisionale per quanto riguarda la scelta della procedura, la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione del contratto.

5.Alle procedure di appalto e ai contratti con contraenti e subappaltatori nell'appalto comune, l'ente appaltante applica, mutatis mutandis, condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 10.

6.Gli enti appaltanti forniscono alla Commissione le garanzie e le misure di attenuazione di cui all'articolo 10, paragrafo 6. Ulteriori informazioni sulle garanzie e sulle misure di attenuazione sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 58 in merito alle notifiche fornite conformemente al presente paragrafo.

7.Il contratto di appalto comune comprende disposizioni che disciplinano l'acquisto di quantità supplementari di prodotti per la difesa per altri Stati membri o paesi associati o per l'Ucraina.

Tali norme non pregiudicano il diritto applicabile dell'Unione e sono in linea con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali degli Stati membri in materia di esportazione di prodotti per la difesa.

Articolo 13

Disposizioni specifiche applicabili alle azioni di rafforzamento industriale

1.Per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettere a), b) e c), al fine di essere ammissibili al finanziamento le azioni sono esclusivamente connesse alle capacità di produzione di prodotti per la difesa, compresi i loro componenti e le loro materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione.

2.Tali azioni non pregiudicano le norme dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Articolo 14

Disposizioni specifiche applicabili alle attività che contribuiscono a un meccanismo europeo di vendite militari

1.Per garantire la disponibilità di prodotti per la difesa dell'UE in termini di tempi e volumi, promuovendo in tal modo la competitività dell'EDTIB come pure, se del caso, della DTIB ucraina, la Commissione sostiene la seguente serie di misure (MSM dell'UE):

(a)l'istituzione di un catalogo unico, centralizzato e aggiornato di prodotti per la difesa sviluppati dall'EDTIB;

(b)la creazione di un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa, per aumentare la disponibilità e accelerare i tempi di consegna dei prodotti per la difesa fabbricati nell'UE, garantendo un'opzione immediata e preferenziale di acquisto o uso/noleggio per gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina;

(c)l'agevolazione e l'accelerazione delle procedure di appalto in uno spirito di solidarietà;

(d)il sostegno allo sviluppo delle capacità amministrative connesse agli appalti pubblici di prodotti per la difesa, al fine di agevolare gli appalti congiunti.

2.La Commissione elabora le specifiche tecniche per la piattaforma informatica istituzionale necessaria all'istituzione del catalogo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e acquista tale piattaforma sulla base di consultazioni con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

3.Qualora gli stati membri effettuino appalti congiunti di quantità supplementari o concorrano attraverso contributi in natura al rafforzamento di un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui al paragrafo 2, lettera b), nel contesto di una struttura per un programma europeo di armamento, la Commissione eroga sostegno finanziario all'iniziativa:

(a)sostenendo gli appalti comuni di quantità supplementari di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

(b)contribuendo ai costi diretti e indiretti di gestione e mantenimento del pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera f);

(c)contribuendo allo sviluppo delle capacità amministrative di cui all'articolo 11, paragrafo 5.

4.Ai fini degli acquisti degli Stati membri, dei paesi associati o dell'Ucraina dal pool per la prontezza industriale nel settore della difesa gestito da una struttura per un per un programma europeo di armamento, l'appalto è considerato un appalto da governo a governo di cui all'articolo 13, lettera f), della direttiva 2009/81/CE.

Articolo 15

Disposizioni specifiche applicabili alle attività che contribuiscono ai progetti europei di interesse comune nel settore della difesa

1.La Commissione può individuare progetti europei di interesse comune nel settore della difesa da finanziare nel programma di lavoro di cui all'articolo 18.

2.Nell'individuare i progetti di cui al paragrafo 1, la Commissione:

(a)tiene in debita considerazione gli orientamenti forniti nel contesto del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, in particolare il contributo del progetto alla priorità in materia di capacità individuata nel contesto della PESC, segnatamente del piano di sviluppo delle capacità, e gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa;

(b)individua il fabbisogno complessivo di finanziamento e i potenziali effetti sul bilancio dell'Unione;

(c)tiene conto di eventuali pareri degli Stati membri.

3.I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa soddisfano i seguenti criteri generali:

(a)il progetto mira a sviluppare capacità, comprese quelle che garantiscono accesso a settori strategici e spazi contesi, abilitanti strategici e, se del caso, sistemi che fungono da infrastruttura europea di interesse e utilizzo comuni nel settore della difesa;

(b)i potenziali vantaggi complessivi del progetto sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine.

4.Un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa coinvolge almeno quattro Stati membri. La Commissione europea può, se del caso, partecipare al progetto.

5.Si ritiene che un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa contribuisca alle capacità di difesa critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e, pertanto, che sia nell'interesse pubblico. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa possono essere stabiliti nel quadro delle strutture per un programma europeo di armamento di cui al capo III.

6.Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno e fornire supporto amministrativo ai progetti europei di interesse comune nel settore della difesa.

7.Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 17 non supera il 25 % dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

8.La realizzazione di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento dei relativi impianti di produzione possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.

Articolo 16

Criteri di aggiudicazione o attribuzione

1.Ciascuna proposta è valutata in base ai seguenti criteri:

(a)prontezza industriale nel settore della difesa: contributo alla competitività, aumento delle capacità di produzione, riduzione dei lead time, eliminazione delle strozzature con il conseguente aumento dell'interoperabilità e dell'intercambiabilità;

(b)resilienza industriale nel settore della difesa: contributo alla resilienza, aumento della disponibilità e dell'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi, rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione e non dipendenza da fonti di paesi terzi non associati;

(c)cooperazione industriale nel settore della difesa: promozione di un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra Stati membri, paesi associati o Ucraina nonché sviluppo e messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese stabilite in Stati membri o paesi associati diversi o in Ucraina, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, le PMI, le piccole mid-cap e le altre mid-cap in qualità di destinatari, subappaltatori o altre imprese nella catena di approvvigionamento;

(d)la qualità del piano di attuazione dell'azione, in particolare le misure volte al rispetto dei lead time di consegna, anche in termini di processi e monitoraggio.

2.Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli relativi all'applicazione dei criteri di aggiudicazione o attribuzione di cui al paragrafo 1, compresa l'eventuale ponderazione da applicare. Il programma di lavoro non fissa soglie individuali.

Articolo 17

Contributo finanziario dell'Unione

1.In deroga all'articolo 190 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili. Tuttavia, per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, il sostegno da parte del programma non supera il 35 % dei costi ammissibili.

2.Un'azione è ammissibile a un tasso di finanziamento maggiorato se soddisfa uno o più dei seguenti criteri:

(a)l'azione è sviluppata nel contesto di una struttura per un programma europeo di armamento (SEAP), di cui al capo III del presente regolamento, o nel contesto di un progetto PESCO, a condizione che tale progetto adempia obblighi analoghi a quelli di cui all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del presente regolamento e non abbia beneficiato di un tasso di finanziamento maggiorato analogo in un altro programma di finanziamento dell'UE;

(b)l'Ucraina è la destinataria dei prodotti per la difesa fabbricati o oggetto di appalti nell'ambito del programma e tali prodotti beneficiano di sostegno finanziario nel quadro dello strumento europeo per la pace;

(c)gli Stati membri concordano un approccio comune in materia di esportazioni per i prodotti per la difesa sviluppati e oggetto di appalti nel contesto di un struttura per un programma europeo di armamento (SEAP);

(d)il beneficiario è una PMI o una piccola mid-cap oppure la maggioranza dei beneficiari che partecipano a un consorzio sono PMI o piccole mid-cap.

3.Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli, compresi, se del caso, i tassi di finanziamento maggiorati di cui al paragrafo 3.

Articolo 18

Programmi di lavoro

1.Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. I programmi di lavoro stabiliscono le azioni e il relativo bilancio necessari per conseguire gli obiettivi del programma e, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

2.La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 3.

Articolo 19

Fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST)

1.Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione di PMI e piccole mid-cap nel settore della difesa nonché ridurre i rischi di tali investimenti, può essere istituita un'operazione di finanziamento misto che offre sostegno sotto forma di debito e/o capitale (fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST)). Essa è attuata conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e al regolamento (UE) 2021/523 7 .

2.Gli obiettivi specifici perseguiti dal FAST sono i seguenti:

(a)conseguire un effetto moltiplicatore soddisfacente in linea con la combinazione di debito e capitale, che contribuisca ad attrarre finanziamenti dei settori pubblico e privato;

(b)fornire sostegno in tutta l'Unione alle PMI (comprese start-up e scale-up) e alle piccole mid-cap che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti e che:

i) industrializzano tecnologie per la difesa e/o fabbricano prodotti per la difesa o prevedono di farlo in tempi brevi; o

ii) fanno parte della catena di approvvigionamento dell'industria della difesa o prevedono di entrarne a far parte in tempi brevi;

(c)accelerare gli investimenti nel settore della fabbricazione di prodotti e tecnologie per la difesa e quindi rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento delle catene del valore dell'industria della difesa dell'Unione.

Sezione 3: lo strumento di sostegno per l'Ucraina

Articolo 20

Disposizioni specifiche applicabili allo strumento di sostegno per l'Ucraina

1.L'articolo 13 si applica alle azioni nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina. Gli articoli 8, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 si applicano mutatis mutandis.

2.In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, possono finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili.

3.I riferimenti ai paesi associati negli articoli 8, 9, 11, 12, 14 e 16 non si applicano alla presente sezione.

4.I riferimenti alle operazioni di finanziamento misto nell'articolo 8 non si applicano alla presente sezione.

Articolo 21

Soggetti giuridici ammissibili

1.Oltre ai criteri stabiliti a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 7.

2.I destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono stabiliti nell'Unione o in Ucraina.

3.Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse dei destinatari che sono utilizzati ai fini dell'azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o dell'Ucraina. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in Ucraina, i destinatari possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri beni e le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell'Ucraina, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4.

4.Ai fini di un'azione sostenuta dallo strumento di sostegno per l'Ucraina, i destinatari non sono soggetti al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo.

5.In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo è ammissibile quale destinatario se è stato sottoposto a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, a misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, o se garanzie approvate dallo Stato membro nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione Commissione.

Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di un tale soggetto giuridico in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), né con gli obiettivi di cui all'articolo 4. Le garanzie sono altresì conformi all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c). In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

(a)il controllo sul soggetto giuridico non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'azione e conseguire risultati, che imponga restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle strutture, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell'azione, o che pregiudichi le sue capacità e gli standard necessari all'esecuzione dell'azione;

(b)sia impedito l'accesso di paesi terzi o di soggetti di paesi terzi a informazioni sensibili relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro, se del caso.

Se considerato opportuno dallo Stato membro nel quale è stabilito il soggetto giuridico, possono essere previste ulteriori garanzie.

La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 57 in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

6.Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell'Ucraina, o controllati da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e conforme all'articolo 11, paragrafo 8, lettera c).

Ai paesi terzi o ad altri soggetti di paesi terzi non è consentito l'accesso non autorizzato a informazioni classificate concernenti l'esecuzione dell'azione e devono essere evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l'azione.

I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al sostegno da parte del programma.

7.I paragrafi da 2 a 6 non si applicano:

(a)alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dell'Ucraina;

(b)alle organizzazioni internazionali;

(c)alle strutture per un programma europeo di armamento;

(d)all'Agenzia europea per la difesa.

Capo III

Struttura per un programma europeo di armamento

Articolo 22

Obiettivo specifico e attività di una SEAP

1.Una struttura per un programma europeo di armamento (SEAP) promuove la competitività dell'EDTIB e della DTIB ucraina aggregando la domanda di prodotti per la difesa durante tutto il loro ciclo di vita.

2.Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, i compiti principali di una SEAP sono:

(a)gli appalti comuni di prodotti, tecnologie o servizi per la difesa, compresi R&S, collaudo e certificazione, investimenti non ricorrenti connessi alla produzione iniziale o supporto in servizio per la difesa; 

(b)la gestione congiunta del ciclo di vita dei prodotti per la difesa, compresi gli appalti di pezzi di ricambio, i servizi logistici e, se del caso, l'istituzione di partenariati pubblico-privato per garantire l'efficienza e l'elevata disponibilità dei prodotti per la difesa;

(c)la gestione dinamica della disponibilità per le quantità supplementari, garantendo un'opzione immediata e preferenziale di acquisto o uso/noleggio per gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina (pool per la prontezza industriale nel settore della difesa).

Articolo 23

Requisiti relativi all'istituzione di una SEAP

1.Una SEAP soddisfa i requisiti seguenti:

(a)sostiene lo sviluppo e gli appalti collaborativi di servizi e prodotti per la difesa in linea con le priorità in materia di capacità concordate dagli Stati membri nel quadro della PESC, anche nel contesto del piano di sviluppo delle capacità;

(b)è istituita da almeno tre fra Stati membri, paesi associati o Ucraina;

(c)ha come membri almeno due Stati membri;

(d)continua il ciclo di vita del prodotto o della tecnologia per la difesa fino alla sua disattivazione.

2.Una SEAP utilizza procedure standardizzate per l'avvio e la gestione di programmi di cooperazione in materia di difesa e rispetta gli orientamenti o i modelli fornitile dalla Commissione, comprese le linee guida riguardanti la gestione di progetti, i finanziamenti e le relazioni.

Articolo 24

Domanda per l'istituzione di una SEAP

1.Gli Stati membri che chiedono la costituzione di una SEAP ("richiedenti") presentano una domanda alla Commissione. La domanda contiene le informazioni seguenti:

(a)una richiesta di costituzione della SEAP indirizzata alla Commissione;

(b)la proposta di statuto della SEAP di cui all'articolo 27, firmata e adottata in debita forma da tutti i soggetti giuridici richiedenti la SEAP proposta;

(c)una descrizione dei materiali, delle tecnologie o dei servizi per la difesa che saranno oggetto di appalti e gestione congiunti da parte della SEAP, che tratti in particolare i requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e d);

(d)una dichiarazione dello Stato membro ospitante che riconosce la SEAP quale organismo internazionale ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e quale organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 a decorrere dalla sua costituzione. I limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni sono fissati in un accordo tra i membri della SEAP.

2.La Commissione valuta la domanda in linea con i requisiti di cui al presente regolamento. Il risultato di tale valutazione è comunicato ai richiedenti i quali, se necessario, sono invitati a completare o modificare la domanda.

3.La Commissione, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 e conformemente alla procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 3, adotta un atto di esecuzione:

(a)che costituisce la SEAP dopo aver accertato che i requisiti di cui al presente regolamento sono soddisfatti; o

(b)che respinge la domanda se giunge alla conclusione che i requisiti di cui al presente regolamento non sono soddisfatti, anche in mancanza della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera d).

4.La decisione in merito alla domanda è notificata ai richiedenti. In caso di respingimento, la decisione è illustrata in modo chiaro e preciso ai richiedenti.

5.La decisione di costituzione della SEAP è pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 25

Status e sede di una SEAP

1.Una SEAP è dotata di personalità giuridica a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che la costituisce.

2.In ciascuno Stato membro una SEAP ha la massima capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dal diritto di detto Stato membro. In particolare, essa può stipulare contratti e stare in giudizio. Tutte le agenzie nazionali di finanziamento degli Stati membri considerano la SEAP (e i relativi nodi nazionali) un destinatario ammissibile dei contributi finanziari nazionali.

3.Una SEAP ha una sede legale, ubicata sul territorio di uno Stato membro.

Articolo 26

Requisiti di adesione

1.I seguenti soggetti giuridici possono diventare membri di una SEAP:

(a)gli Stati membri;

(b)i paesi associati;

(c)l'Ucraina.

2.Gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina possono aderire in qualità di membri in qualsiasi momento dopo l'istituzione della SEAP a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto di cui all'articolo 27 e in qualità di osservatori senza diritto di voto alle condizioni specificate nello statuto.

3.Una SEAP può inoltre cooperare con paesi terzi non associati o soggetti di paesi terzi non associati, anche utilizzando beni, infrastrutture, strutture e risorse, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 27

Statuto

1.Lo statuto di una SEAP contiene almeno gli elementi seguenti:

(a)un elenco dei membri, degli osservatori e, se del caso, dei soggetti giuridici che rappresentano i membri, nonché le condizioni e la procedura per modificare l'adesione e la rappresentanza, a norma dell'articolo 26;

(b)l'obiettivo specifico, i compiti e le attività della SEAP, a norma dell'articolo 23;

(c)un elenco dei materiali, delle tecnologie e/o dei servizi per la difesa oggetto di appalti congiunti che saranno detenuti congiuntamente, se del caso, e ammissibili a un'esenzione dall'IVA e/o dalle accise;

(d)la sede legale della SEAP, a norma dell'articolo 25;

(e)la denominazione della SEAP;

(f)la durata della SEAP e la procedura di scioglimento, a norma dell'articolo 32;

(g)il regime di responsabilità, a norma dell'articolo 30;

(h)i diritti e gli obblighi dei membri, compresi l'obbligo di contribuire a un bilancio equilibrato e i diritti di voto;

(i)gli organi dei membri, il loro ruolo, le loro responsabilità, la loro composizione e le loro procedure decisionali, anche in merito alla modifica dello statuto, a norma dell'articolo 28;

(j)la lingua o le lingue di lavoro della SEAP;

(k)i riferimenti alle norme di attuazione dello statuto;

(l)la politica di sicurezza per il trattamento delle informazioni classificate.

2.Inoltre, qualora i membri di una SEAP decidano di utilizzare/gestire un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), lo statuto comprende le norme che disciplinano la gestione di un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), compreso, se del caso, un approccio comune in materia di esportazioni.

Articolo 28

Modifiche dello statuto

1.Qualsiasi modifica dello statuto riguardante gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a h), è presentata dalla SEAP alla Commissione a fini di approvazione. La Commissione applica, mutatis mutandis, l'articolo 24, paragrafo 2.

2.Qualsiasi modifica dello statuto diversa da quella di cui al paragrafo 1 è presentata dalla SEAP alla Commissione entro 10 giorni dalla sua adozione.

3.La Commissione può opporsi a una modifica di cui al paragrafo 1 entro 60 giorni dalla sua presentazione, indicando per quali ragioni essa non soddisfa i requisiti del presente regolamento.

4.La modifica non acquista efficacia prima della scadenza del termine previsto per le obiezioni o prima che la Commissione abbia annullato tale termine o prima che un'obiezione sollevata sia stata ritirata.

5.La domanda di modifica contiene gli elementi seguenti:

(a)il testo della modifica proposta o, se del caso, il testo della modifica adottata, compresa la data di entrata in vigore;

(b)la versione modificata consolidata dello statuto.

Articolo 29

Condizioni specifiche in materia di appalti

1.Una SEAP può nominare un ente appaltante che agirà in suo nome.

2.Quando effettua appalti per una SEAP, l'ente appaltante è vincolato dalle stesse norme della SEAP interessata.

3.Quando effettua appalti di prodotti per la difesa in nome e per conto proprio, una SEAP è considerata un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 12, lettera c), della direttiva 2009/81/CE. Quando effettua appalti di prodotti per la difesa per conto dei suoi membri, una SEAP, in deroga all'articolo 10 della direttiva 2009/81/CE, definisce le proprie norme in linea con i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.

4.Gli appalti di una SEAP sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafi da 3 a 6.

Articolo 30

Responsabilità e assicurazioni

1.Una SEAP è responsabile dei propri debiti.

2.La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti della SEAP è limitata ai rispettivi contributi alla SEAP. I membri possono precisare nello statuto che assumeranno una responsabilità predeterminata superiore ai rispettivi contributi o una responsabilità illimitata.

3.Nelle fattispecie in cui la responsabilità finanziaria dei suoi membri è limitata, la SEAP sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti all'istituzione e alla gestione della capacità.

4.L'Unione non è responsabile, anche di eventuali debiti della SEAP.

Articolo 31

Diritto applicabile e foro competente

1.La costituzione e il funzionamento interno di una SEAP sono disciplinati:

(a)dal diritto dell'Unione, in particolare dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, lettera a);

(b)dal diritto dello Stato in cui la SEAP ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a), o che lo sono soltanto parzialmente;

(c)dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

2.La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo alla SEAP o tra questi e la SEAP, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l'Unione sia parte in causa. 

3.Alle vertenze tra la SEAP e i terzi si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla normativa dell'Unione, il diritto dello Stato in cui la SEAP ha la sua sede legale determina il foro competente a dirimere tali vertenze.

Articolo 32

Scioglimento e insolvenza

1.Lo statuto determina la procedura da applicare in caso di scioglimento della SEAP a seguito di una decisione dell'assemblea dei membri o nel caso in cui la Commissione abroghi l'atto di esecuzione che istituisce la SEAP, di cui all'articolo 33, paragrafo 6. Lo scioglimento può comportare il trasferimento delle attività a un altro soggetto giuridico.

2.Dopo l'adozione da parte dell'assemblea dei membri di una decisione di scioglimento della SEAP, senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione di tale decisione, la SEAP ne dà notifica alla Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente della decisione di scioglimento nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.Dopo la chiusura della procedura di scioglimento, senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 10 giorni dalla chiusura, la SEAP ne dà notifica alla Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente della chiusura nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La SEAP cessa di esistere il giorno della pubblicazione dell'avviso.

4.In qualunque momento, se non è in grado di pagare i propri debiti la SEAP ne dà immediatamente notifica alla Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente al riguardo nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 33

Relazioni e controllo

1.Una SEAP elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica e un rendiconto finanziario delle sue attività di cui all'articolo 22. Essa è trasmessa alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'esercizio.

2.La Commissione può formulare raccomandazioni alla SEAP sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività.

3.Una SEAP e gli Stati membri interessati informano la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento dei compiti della SEAP o di impedire alla SEAP di soddisfare i requisiti di cui al presente regolamento.

4.Se riceve indicazioni del fatto che una SEAP viola gravemente il presente regolamento, l'atto di esecuzione che la istituisce, il suo statuto o altre disposizioni di legge applicabili, la Commissione richiede spiegazioni alla SEAP e/o ai suoi membri.

5.Se, dopo aver accordato alla SEAP e/o ai suoi membri un periodo di tempo ragionevole per formulare le loro osservazioni, giunge alla conclusione che la SEAP viola gravemente il presente regolamento, l'atto di esecuzione che la istituisce, il suo statuto o altre disposizioni di legge applicabili, la Commissione può proporre alla SEAP e ai suoi membri azioni correttive.

6.Se non è intrapresa alcuna azione correttiva, la Commissione può abrogare l'atto di esecuzione che istituisce la SEAP. L'atto abrogativo è pubblicato nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione dell'atto comporta lo scioglimento della SEAP.

Capo IV

Sicurezza dell'approvvigionamento

Sezione 1

Preparazione

Articolo 34

Condizioni per l'apertura degli accordi quadro ad altri Stati membri

1.Qualora almeno due Stati membri concludano un accordo in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa e l'estrema urgenza della situazione lo giustifichi, le norme di cui ai paragrafi da 2 a 6 possono essere applicate a un accordo quadro non contenente norme che disciplinano la possibilità di modificarlo in modo sostanziale affinché le relative disposizioni possano applicarsi alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori che non erano inizialmente parti dell'accordo quadro.

2.In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/81/CE, un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore può modificare un accordo quadro esistente con un'impresa conforme alle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, che è stato concluso mediante una delle procedure di cui all'articolo 25 della medesima direttiva, affinché le sue disposizioni possano applicarsi alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori che non erano inizialmente parti dell'accordo quadro.

3.In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE, un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore può apportare modifiche sostanziali alle quantità fissate in un accordo quadro esistente con un'impresa conforme alle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. Qualora le quantità fissate in un accordo quadro esistente subiscano modifiche sostanziali a norma del presente paragrafo, a qualsiasi operatore economico che soddisfi le condizioni dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore inizialmente stabilite nella procedura di appalto pubblico per l'accordo quadro, compresi i requisiti per la selezione qualitativa di cui agli articoli da 39 a 46 della direttiva 2009/81/CE, e che sia conforme alle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, è offerta la possibilità di aderire a tale accordo quadro. L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore offre tale possibilità mediante un avviso ad hoc pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.Ai contratti e agli accordi quadro di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica il principio di non discriminazione per quanto riguarda le quantità supplementari, e tale principio si applica in particolare alle relazioni tra le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori degli Stati membri di cui al paragrafo 1.

5.Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso è pubblicato conformemente all'articolo 32 della direttiva 2009/81/CE.

6.Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono abusare della possibilità prevista dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o ricorrervi in modo tale da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Articolo 35

Appalti

1.In deroga all'[articolo 168 del regolamento finanziario rifuso], gli Stati membri, i paesi associati e, ove pertinente, l'Ucraina, possono chiedere alla Commissione:

(a)di partecipare con loro a un appalto congiunto di cui all'[articolo 168, paragrafo 2, del regolamento finanziario rifuso], nell'ambito del quale gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente i prodotti per la difesa oggetto dell'appalto congiunto;

(b)di agire come centrale di committenza per acquistare prodotti per la difesa per conto degli Stati membri interessati o a loro nome, come indicato all'[articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario rifuso].

2.La procedura di appalto di cui al paragrafo 1 soddisfa le seguenti condizioni:

(a)la partecipazione all'avvio della procedura di appalto è aperta a tutti gli Stati membri, ai paesi associati e all'Ucraina, in deroga all'[articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario rifuso];

(b)la Commissione invita almeno quattro esperti con esperienza nei negoziati e provenienti dai paesi partecipanti con capacità di produzione per il prodotto per la difesa in questione a formare una squadra negoziale congiunta;

(c)i paesi partecipanti dichiarano esplicitamente se decidono di condurre negoziati paralleli per tale prodotto. La decisione di condurre negoziati paralleli per tale prodotto è soggetta all'approvazione unanime dei paesi partecipanti.

3.Nell'ambito degli appalti di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione può acquistare componenti e materie prime dei prodotti per la difesa al fine di costituire riserve strategiche.

Ove debitamente giustificato dall'estrema urgenza della situazione la Commissione, in deroga all'articolo 172, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, può chiedere la consegna dei beni o dei servizi a partire dalla data di invio dei progetti di contratto derivanti dall'appalto eseguito ai fini del presente regolamento, entro 24 ore dall'aggiudicazione.

4.Per concludere accordi di acquisto con operatori economici i rappresentanti della Commissione o gli esperti da essa nominati possono effettuare visite in loco presso gli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, in cooperazione con le autorità nazionali competenti.

5.La proprietà e l'esportazione dei prodotti per la difesa acquistati a norma del presente articolo restano di competenza dei paesi partecipanti.

6.La Commissione garantisce che i paesi partecipanti siano trattati equamente nello svolgimento delle procedure di appalto e nell'attuazione degli accordi che ne conseguono.

7.Il ricorso agli appalti a norma del paragrafo 1 lascia impregiudicati gli altri strumenti previsti dal regolamento finanziario.

8.Nei contratti derivanti dalle procedure di appalto condotte a norma del presente articolo, agli offerenti, ai contraenti e ai subappaltatori, oltre alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario si applicano, mutatis mutandis, criteri di ammissibilità equivalenti a quelli di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

Articolo 36

Acquisto anticipato di prodotti per la difesa

1.Gli acquisti congiunti di cui all'articolo 35 possono assumere la forma di accordi di acquisto anticipato di prodotti per la difesa, negoziati e conclusi a nome e per conto dei paesi partecipanti. Tali accordi possono includere un meccanismo di pagamento anticipato per la produzione di tali prodotti in cambio del diritto sui risultati, che non supera le parti del contratto relative ai costi non ricorrenti e/o alla riserva delle capacità di fabbricazione.

2.Qualora gli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendano un meccanismo di pagamento anticipato, il pagamento anticipato versato al contraente è coperto dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1. I contributi dei paesi partecipanti di cui all'articolo 6 sono presi in considerazione in egual misura per ciascun articolo ordinato dai paesi partecipanti.

3.Nei casi in cui gli importi negoziati superino la domanda, la Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati, elabora un meccanismo per la riassegnazione alle scorte nazionali o il rafforzamento del pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 37

Agevolazione degli accordi di off-take

1.La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take relativi al potenziamento industriale delle capacità di fabbricazione dell'EDTIB e della DTIB ucraina, tenendo conto del parere e della consulenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e nel rispetto delle norme in materia di concorrenza e appalti.

2.Il sistema di cui al paragrafo 1 consente agli Stati membri interessati, ai paesi associati e, ove opportuno, all'Ucraina di presentare offerte di acquisto indicando:

(a)il volume e la qualità dei prodotti per la difesa che intendono acquistare;

(b)il prezzo o la fascia di prezzo previsti;

(c)la durata prevista dell'accordo di off-take.

3.Il sistema di cui al paragrafo 1 consente ai fabbricanti di prodotti per la difesa che rispettano le condizioni di cui all'articolo 10 di presentare offerte di vendita indicando:

(a)il volume e la qualità dei prodotti per la difesa per i quali intendono concludere accordi di off-take;

(b)il prezzo o la fascia di prezzo previsti a cui sono disposti a vendere;

(c)la durata prevista dell'accordo di off-take.

4.Sulla base delle offerte di acquisto e di vendita ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, la Commissione mette in contatto i pertinenti fabbricanti di prodotti per la difesa con gli Stati membri e i paesi associati interessati nonché, ove opportuno, l'Ucraina.

5.Sulla base dei contatti di cui al paragrafo 4, gli Stati membri e i paesi associati interessati nonché, ove opportuno, l'Ucraina, possono chiedere alla Commissione di partecipare a una procedura di appalto congiunto o a una procedura di appalto a loro nome e/o per loro conto a norma dell'articolo 35.

6.La dotazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, può coprire le parti del contratto relative ai costi non ricorrenti e/o alla riserva di capacità di fabbricazione.

Articolo 38

Accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni per la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti

1.Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione, il trasferimento di fattori di produzione all'interno dell'Unione e la qualificazione e certificazione dei prodotti finali siano trattate in modo efficiente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché tali domande siano trattate nel modo più rapido giuridicamente possibile.

2.Gli Stati membri provvedono affinché nella procedura di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti.

Articolo 39

Agevolazione del processo di certificazione incrociata

1.Gli Stati membri adottano un elenco di autorità nazionali di certificazione a fini di difesa e lo notificano alla Commissione, che lo mette a disposizione degli Stati membri.

2.La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige e tiene aggiornato un elenco ufficiale delle autorità nazionali di certificazione a fini di difesa individuate dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 3.

3.Un'autorità di certificazione di uno Stato membro può chiedere all'autorità di certificazione di un altro Stato membro informazioni di base sull'ambito di applicazione della certificazione di un determinato prodotto per la difesa.

Sezione 2

Sorveglianza e monitoraggio della catena di approvvigionamento

Articolo 40

Mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa

1.La Commissione, in cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione.

2.Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa redige un elenco di prodotti per la difesa critici per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, in particolare per il rafforzamento delle capacità di difesa degli Stati membri e per la prontezza dell'EDTIB ("prodotti per la difesa chiave"). L'elenco è aggiornato periodicamente, almeno ogni anno.

3.La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, elabora un quadro e una metodologia per l'individuazione dei prodotti di rilevanza per la crisi, con particolare attenzione all'individuazione delle strozzature, nonché delle relative capacità di fabbricazione nell'Unione.

4.La mappatura di cui al paragrafo 1 e l'individuazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo forniscono un'analisi dei punti di forza e di debolezza dell'Unione per quanto riguarda le catene di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi e orientano la programmazione del programma istituito a norma del capo II.

5.A tal fine la Commissione utilizza, tra l'altro, dati pubblicamente e commercialmente disponibili e informazioni pertinenti non riservate fornite dalle imprese, il risultato di analisi analoghe, svolte anche nel contesto del diritto dell'Unione in materia di materie prime ed energia rinnovabile, nonché le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. Qualora ciò non sia sufficiente per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi, la Commissione può rivolgere richieste di informazioni su base volontaria agli attori delle catene del valore interessate con sede nell'Unione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

6.La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige e aggiorna periodicamente un elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 3.

7.La Commissione informa periodicamente il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa in merito ai risultati aggregati delle attività svolte a norma del paragrafo 4. 

8.Sulla base dei risultati delle attività svolte a norma del paragrafo 4 e previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, la Commissione elabora un elenco di indicatori di allerta precoce. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, riesamina periodicamente, almeno ogni due anni, l'elenco degli indicatori di allerta precoce.

9.Le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 61.

10.Il presente articolo lascia impregiudicata la tutela degli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri, di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE.

Articolo 41

Monitoraggio

1.La Commissione, in consultazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua un monitoraggio periodico delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi individuati conformemente all'articolo 40, paragrafo 6, al fine di individuare i fattori che possono perturbare, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave che contribuiscono a fornire. Il monitoraggio consiste nelle seguenti attività:

(a)monitoraggio degli indicatori di allerta precoce individuati a norma dell'articolo 40, paragrafo 8;

(b)monitoraggio da parte degli Stati membri dell'integrità delle attività svolte dagli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42 e comunicazione da parte degli Stati membri di eventi importanti che possono ostacolare il regolare svolgimento di tali attività;

(c)individuazione delle migliori pratiche per l'attenuazione preventiva del rischio e la maggiore trasparenza delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi.

La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, definisce la frequenza del monitoraggio.

2.La Commissione presta particolare attenzione alle PMI per ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalla raccolta di informazioni.

3.La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può invitare gli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42, gli Stati membri, le associazioni nazionali dell'industria della difesa e altri pertinenti portatori di interessi a fornire informazioni, su base volontaria, ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a). 

4.Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri possono chiedere informazioni, su base volontaria, agli operatori chiave del mercato di cui all'articolo 42, se necessario e in misura proporzionata. 

5.Ai fini del paragrafo 3, le autorità nazionali competenti stabiliscono e mantengono un elenco di contatti di tutte le imprese pertinenti stabilite nel loro territorio che contribuiscono effettivamente o potenzialmente all'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave. Tale elenco è trasmesso alla Commissione. La Commissione mette a disposizione un formato standardizzato per l'elenco dei contatti al fine di garantire l'interoperabilità.

6.Fatti salvi i loro interessi essenziali di sicurezza e la protezione delle informazioni commerciali riservate derivanti da accordi da essi conclusi, gli Stati membri, se del caso, forniscono al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa qualsiasi altra informazione supplementare pertinente, in particolare sulla possibile o futura adozione di misure a livello nazionale per l'appalto, l'acquisto o la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi.

7.Sulla base delle informazioni raccolte attraverso le attività di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione sulle risultanze aggregate al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa sotto forma di aggiornamenti periodici. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa si riunisce per valutare i risultati del monitoraggio. Se opportuno, il presidente del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa può invitare associazioni nazionali dell'industria della difesa, operatori chiave del mercato ed esperti del mondo accademico e della società civile a partecipare a tali riunioni.

8.Il presente articolo lascia impregiudicata la tutela degli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE.

Articolo 42

Operatori chiave del mercato

1.Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, individuano gli operatori chiave del mercato coinvolti nell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave stabiliti nel loro territorio, tenendo conto degli elementi seguenti:

(a)la quota di mercato detenuta a livello globale o dell'Unione dall'operatore chiave del mercato per tale prodotto;

(b)l'importanza di un operatore del mercato ai fini del mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento di un prodotto nell'Unione, tenendo conto della disponibilità nell'Unione di mezzi alternativi per la fornitura di tale prodotto;

(c)l'impatto che una perturbazione dell'approvvigionamento del prodotto fornito dall'operatore del mercato potrebbe avere sull'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi.

2.Gli Stati membri comunicano gli eventi importanti che possono ostacolare il regolare svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1.

Sezione 3

Crisi di approvvigionamento - prevenzione e attenuazione

Articolo 43

Segnalazioni e azione preventiva

1.Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, un'autorità nazionale competente ne dà segnalazione al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa senza indebito ritardo.

2.Qualora il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa o la Commissione venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione per un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio per l'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, anche sulla base di indicatori di allerta precoce, di una segnalazione a norma del paragrafo 1 o di una segnalazione dei partner internazionali, la Commissione intraprende senza indebito ritardo le azioni preventive seguenti:

(a)convoca una riunione straordinaria del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa al fine di coordinare le azioni seguenti:

(1)discutere della gravità delle perturbazioni nella disponibilità e nell'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi interessati;

(2)raccomandare alla Commissione di avviare un'azione conformemente al capo II del presente regolamento;

(3)discutere gli approcci delle autorità nazionali competenti, anche per valutare lo stato di preparazione degli operatori chiave del mercato;

(4)avviare un dialogo con i portatori di interessi delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare misure preventive;

(5)discutere dell'attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44, qualora necessario e proporzionato;

(b)per conto dell'Unione, avvia consultazioni o una cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per far fronte, nel rispetto degli obblighi internazionali, alle perturbazioni della catena di approvvigionamento e che possono comprendere, se del caso, un coordinamento nell'ambito dei consessi internazionali pertinenti.

Articolo 44

Attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento

1.Si ritiene che una crisi di approvvigionamento si verifichi quando:

(a)vi sono gravi perturbazioni nella fornitura di prodotti che non sono prodotti per la difesa, o gravi ostacoli al commercio di detti prodotti all'interno dell'Unione, tali da causarne carenze significative; e

(b)tali carenze significative impediscono l'approvvigionamento, la riparazione o la manutenzione di prodotti per la difesa in misura tale da avere gravi effetti negativi sul funzionamento delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione con un impatto sulla società, sull'economia e sulla sicurezza dell'Unione.

2.Qualora la Commissione o il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa venga a conoscenza di una possibile crisi di approvvigionamento a norma dell'articolo 43, la Commissione valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti positivi e negativi e delle conseguenze dello stato di crisi di approvvigionamento sulle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione, nonché delle valutazioni effettuate nell'ambito di altri pertinenti quadri dell'Unione di gestione delle crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento.

3.Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può attivare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata dello stato di crisi di approvvigionamento è specificata nell'atto di esecuzione e non supera i 12 mesi.

4.La Commissione riferisce periodicamente, almeno ogni tre mesi, al Consiglio e al Parlamento europeo in merito allo stato della crisi.

5.Prima della scadenza della durata dello stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione valuta se sia opportuno prorogarlo. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili che siano ancora soddisfatte le condizioni per attivare lo stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può proporre al Consiglio di prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento.

6.Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata della proroga è limitata e specificata nell'atto di esecuzione del Consiglio.

7.La Commissione può proporre di prorogare una volta o con maggior frequenza lo stato di crisi di approvvigionamento qualora ciò sia debitamente giustificato.

8.Durante lo stato di crisi di approvvigionamento la Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, valuta l'adeguatezza di una cessazione anticipata dello stato di crisi. Se la valutazione fornisce indicazioni in tal senso, la Commissione può proporre al Consiglio di cessare lo stato di crisi.

9.Il Consiglio può cessare lo stato di crisi di approvvigionamento mediante un atto di esecuzione del Consiglio.

10.Durante lo stato di crisi la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, ove necessario. Gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione, informano tempestivamente in merito alle misure nazionali adottate per quanto riguarda la catena di approvvigionamento della difesa interessata in seno al consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e coordinano tali misure.

11.Alla scadenza del periodo attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento o in caso di cessazione anticipata a norma del paragrafo 8 del presente articolo, le misure adottate conformemente agli articoli 46 e 47 cessano di applicarsi con effetto immediato.

12.La Commissione aggiorna la mappatura e il monitoraggio delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione a norma degli articoli 40 e 41 tenendo conto dell'esperienza acquisita con la crisi entro sei mesi dalla scadenza dello stato di crisi di approvvigionamento.

Articolo 45

Pacchetto di strumenti di emergenza per la crisi di approvvigionamento

1.Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44 e se necessario al fine di affrontare la crisi di approvvigionamento nell'Unione, la Commissione può adottare le misure previste agli articoli 45 e 46 alle condizioni ivi stabilite.

2.Previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, la Commissione limita l'applicazione delle misure di cui agli articoli 46 e 47 ai prodotti di rilevanza per la crisi perturbati o che rischiano di essere perturbati a causa della crisi di approvvigionamento. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni che colpiscono le catene di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi dell'Unione e deve essere nell'interesse dell'Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati, in particolare alle PMI.

3.Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44 e, se del caso, al fine di affrontare la crisi di approvvigionamento nell'Unione, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa può valutare e consigliare misure di emergenza adeguate ed efficaci.

4.La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate conformemente al paragrafo 1 e spiega i motivi della sua azione.

5.La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può emanare orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a queste ultime.

Articolo 46

Raccolta di informazioni

1.Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44, la Commissione può chiedere alle imprese pertinenti che contribuiscono alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi che non sono prodotti per la difesa, previo consenso dello Stato membro in cui sono stabilite, di fornire entro un termine stabilito informazioni in merito alle loro potenzialità produttive, alle loro capacità di produzione e alle perturbazioni primarie in corso. Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi di approvvigionamento o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri.

2.Prima di avviare una richiesta di informazioni, la Commissione può effettuare una consultazione su base volontaria di un numero rappresentativo di imprese pertinenti al fine di individuare il contenuto appropriato e proporzionato di tale richiesta. Essa prepara la richiesta di informazioni in collaborazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

3.Per avviare la richiesta di informazioni la Commissione utilizza mezzi sicuri e gestisce qualsiasi informazione acquisita conformemente all'articolo 61. A tal fine, le autorità nazionali competenti trasmettono alla Commissione l'elenco dei contatti stabilito a norma dell'articolo 41, paragrafo 5.

4.La Commissione trasmette senza indebito ritardo una copia della richiesta di informazioni all'autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio è situato il sito di produzione dell'impresa destinataria. Se l'autorità nazionale competente lo richiede, la Commissione trasmette le informazioni acquisite dall'impresa pertinente conformemente al diritto dell'Unione.

5.La richiesta di informazioni indica la sua base giuridica, è limitata al minimo necessario ed è proporzionata in termini di granularità e volume dei dati e di frequenza di accesso ai dati richiesti, tiene conto delle finalità legittime dell'impresa e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa precisa inoltre le sanzioni previste all'articolo 55.

6.L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome dell'impresa o associazione di imprese interessate, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche o di associazioni non dotate di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.

7.Qualora un'impresa stabilita nell'Unione riceva da un paese terzo una richiesta di informazioni relative alle sue attività per una catena di approvvigionamento della difesa critica dell'Unione, ne informa la Commissione, in tempo utile, in modo tale da consentire a quest'ultima di richiedere all'impresa informazioni analoghe. La Commissione informa il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa dell'esistenza di tale richiesta da parte di un paese terzo.

8.Qualora fornisca informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo, o non fornisca le informazioni entro il termine prescritto, un'impresa è soggetta alle ammende fissate conformemente all'articolo 55, tranne nel caso in cui abbia sufficienti motivi per non fornire le informazioni richieste.

Articolo 47

Ordini classificati come prioritari

1.Se lo stato di crisi è attivato a norma dell'articolo 44, uno Stato membro che affronta o che potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa chiave a causa di carenze o di gravi rischi di carenze lungo una catena di approvvigionamento della difesa critica dell'Unione può chiedere alla Commissione di richiedere a un'impresa di accettare un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi che non sono prodotti per la difesa o di attribuirvi la priorità ("ordine classificato come prioritario").

2.In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata e con l'accordo dello stesso, può notificare a tale impresa l'intenzione di imporre un ordine classificato come prioritario.

3.La notifica di cui al paragrafo 2 comprende informazioni sulla base giuridica della richiesta, precisa il prodotto, le specifiche e le quantità in questione nonché il calendario e il termine di esecuzione dell'ordine e illustra i motivi che giustificano il ricorso all'ordine classificato come prioritario.

4.L'impresa risponde alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 2 e indica se può accettare o no l'ordine. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, la Commissione, sulla base di una giustificazione di tale urgenza, può ridurre il termine entro il quale l'impresa è tenuta a rispondere.

5.Qualora declini l'ordine classificato come prioritario, l'impresa fornisce alla Commissione una giustificazione dettagliata.

6.Qualora l'impresa accetti l'ordine classificato come prioritario, l'ordine si considera accettato alle condizioni descritte nell'ordine della Commissione conformemente al paragrafo 1 e l'impresa è vincolata giuridicamente.

7.Qualora l'impresa notificata declini l'ordine classificato come prioritario, l'ordine si considera rifiutato. Tendendo debitamente conto delle giustificazioni addotte dall'impresa, la Commissione può:

(a)astenersi dal dare seguito all'ordine;

(b)obbligare, mediante atti di esecuzione, le imprese interessate ad accettare o a eseguire l'ordine classificato come prioritario, a un prezzo equo e ragionevole.

8.La Commissione tiene conto delle obiezioni sollevate dall'impresa a norma del paragrafo 7 e indica i motivi per i quali, in linea con il principio di proporzionalità e i diritti fondamentali dell'impresa ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è stato necessario adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, lettera b), alla luce delle circostanze descritte al paragrafo 1.

9.Nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, lettera b), la Commissione indica la base giuridica dell'ordine classificato come prioritario, fissa il termine entro il quale l'ordine deve essere eseguito e precisa il prodotto, le specifiche, il volume e qualsiasi altro parametro da rispettare. La Commissione precisa inoltre le sanzioni previste all'articolo 55 in caso di inosservanza dell'obbligo.

10.Qualora l'impresa abbia accettato l'ordine classificato come prioritario della Commissione a norma del paragrafo 6 o qualora la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione a norma del paragrafo 7, lettera b), l'ordine classificato come prioritario:

(a)è effettuato a un prezzo equo e ragionevole, tenendo adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall'operatore economico nell'eseguire gli ordini classificati come prioritari rispetto agli obblighi contrattuali esistenti;

(b)prevale su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico, a eccezione di quelli direttamente connessi agli ordini militari.

11.Eventuali conflitti tra un ordine classificato come prioritario e una misura nell'ambito di qualsiasi altro meccanismo di definizione delle priorità dell'Unione sono risolti dalla Commissione, sulla base della ponderazione dell'interesse pubblico.

12.Qualora l'impresa abbia accettato l'ordine della Commissione a norma del paragrafo 6 o qualora la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione a norma del paragrafo 7, lettera b), l'impresa può chiedere alla Commissione di riconsiderare l'ordine classificato come prioritario nel caso in cui lo ritenga debitamente giustificato per uno dei motivi seguenti:

(a)l'impresa non è in grado di eseguire l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità di produzione, anche in caso di trattamento preferenziale dell'ordine;

(b)l'accettazione dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impresa.

13.L'impresa fornisce tutte le informazioni pertinenti e circostanziate per consentire alla Commissione di valutare la fondatezza delle obiezioni sollevate.

14.Sulla base dell'esame dei motivi e degli elementi di prova forniti dall'impresa la Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento, può modificare il proprio atto di esecuzione per dispensare in tutto o in parte l'impresa interessata dagli obblighi di cui al presente articolo.

15.Il presente articolo lascia impregiudicato l'uso di meccanismi o iniziative nazionali di effetto equivalente.

16.L'impresa stabilita nell'Unione che è soggetta a una misura di un paese terzo che comporta un ordine classificato come prioritario ne dà notifica alla Commissione. La Commissione informa quindi il comitato dell'esistenza di tali misure.

17.Qualora accetti o sia obbligata ad accettare un ordine classificato come prioritario e a darvi priorità conformemente al paragrafo 6 o al paragrafo 7, lettera b), un'impresa è sottratta a qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale connessa al rispetto delle richieste classificate come prioritarie. La responsabilità è esclusa solo nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali sia stata necessaria per rispettare l'ordine di priorità imposto.

18.L'operatore economico che, dopo aver espressamente accettato o essere stato obbligato ad accettare di dare priorità agli ordini richiesti dalla Commissione, intenzionalmente o per negligenza grave non adempia l'obbligo di dare priorità a tali ordini, è soggetto ad ammende fissate conformemente all'articolo 54, a eccezione dei casi in cui l'impresa abbia motivi sufficienti per non adempiere tale obbligo.

19.La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento delle richieste classificate come prioritarie.

20.Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 3.

Sezione 4

Stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza

Articolo 48

Attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza

1.Si ritiene che una crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza si verifichi quando:

(a)è sorta o si ritiene che sia sorta una crisi di sicurezza;

(b)vi sono gravi perturbazioni nella fornitura di prodotti o gravi ostacoli al commercio di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione che causano carenze significative di prodotti per la difesa, relativi prodotti intermedi o materie prime o lavorate.

2.Qualora si verifichi una crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, o la Commissione o il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa venga a conoscenza di una possibile crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza a norma dell'articolo 43, la Commissione, con il sostegno dell'alto rappresentante, valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti positivi e negativi e delle conseguenze dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza sulle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza.

3.Il Consiglio, su proposta della Commissione e deliberando a maggioranza qualificata, può adottare un atto di esecuzione che attivi lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza laddove ciò sia opportuno per affrontare la crisi, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e degli Stati membri.

4.Nell'atto di esecuzione che attiva lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza il Consiglio definisce quali delle misure di cui agli articoli da 49 a 54 siano adeguate alla crisi, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e degli Stati membri, e quali misure debbano di conseguenza essere attivate.

5.Lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza è attivato per un periodo massimo di 12 mesi. Entro tre settimane prima della scadenza del periodo di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza la Commissione, con il sostegno dell'alto rappresentante, presenta al Consiglio una relazione in cui valuta la necessità di prorogare tale periodo. Nella relazione vengono analizzate in particolare la situazione della sicurezza e le conseguenze economiche della crisi di sicurezza nell'Unione nel suo complesso e negli Stati membri, nonché l'impatto delle misure precedentemente attivate a norma del presente regolamento.

6.Ove le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 4 indichino che è opportuno prorogare il periodo di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione può proporre una proroga al Consiglio specificando quali misure è opportuno prorogare. La proroga non supera i sei mesi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere ripetutamente di prorogare il periodo di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza laddove ciò sia opportuno per affrontare la crisi, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione, degli Stati membri e dei cittadini europei.

7.La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può proporre al Consiglio di adottare un atto di esecuzione per attivare ulteriori misure oltre a quelle già attivate o per disattivare qualsiasi misura attivata di cui agli articoli da 49 a 54, laddove ciò sia opportuno per affrontare la crisi, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e degli Stati membri.

8.Alla scadenza del periodo di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, le misure adottate conformemente agli articoli da 49 a 54 cessano di applicarsi.

Nel corso della preparazione e dell'attuazione delle misure di cui agli articoli da 49 a 54 la Commissione, ove possibile, agisce in stretto coordinamento con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, che fornisce consulenza in modo tempestivo. La Commissione informa il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa delle azioni intraprese.

9.In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione può adottare le misure di cui agli articoli 46 e 47, alle condizioni stabilite in tali articoli e nell'articolo 45.

Articolo 49

Raccolta di informazioni

Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, la Commissione può adottare la misura di cui all'articolo 46 in relazione ai prodotti per la difesa, conformemente alle condizioni ivi specificate.

Articolo 50

Attribuzione della priorità ai prodotti per la difesa (richieste classificate come prioritarie)

1.Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, uno Stato membro che affronta o che potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa a causa di carenze o di gravi rischi di carenze di prodotti di rilevanza per la crisi, se tali difficoltà possono compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, può chiedere alla Commissione di richiedere a un'impresa di accettare determinati ordini di prodotti di rilevanza per la crisi o di attribuirvi la priorità ("richieste classificate come prioritarie"). Tali richieste possono riguardare solo prodotti per la difesa.

2.In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata e con l'accordo dello stesso, può richiedere a tale impresa di accettare le richieste classificate come prioritarie. La richiesta della Commissione indica esplicitamente che l'operatore economico rimane libero di rifiutarla.

3.Qualora l'impresa destinataria della richiesta di cui al paragrafo 1 abbia espressamente accettato la richiesta di dare priorità alle richieste, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata e con l'accordo dello stesso, adotta un atto di esecuzione che specifica:

(a)la base giuridica delle richieste classificate come prioritarie che l'impresa deve soddisfare;

(b)i prodotti di rilevanza per la crisi oggetto della richiesta classificata come prioritaria e la quantità che deve esserne fornita;

(c)i termini entro cui la richiesta classificata come prioritaria deve essere soddisfatta;

(d)i beneficiari della richiesta classificata come prioritaria; e

(e)l'esenzione dalla responsabilità contrattuale alle condizioni di cui al paragrafo 5.

4.Le richieste classificate come prioritarie sono effettuate a un prezzo equo e ragionevole, tenendo adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall'operatore economico nell'eseguire tali richieste rispetto agli obblighi contrattuali esistenti. Le richieste classificate come prioritarie prevalgono su qualsiasi precedente obbligo contrattuale pubblico o privato relativo ai prodotti oggetto della richiesta classificata come prioritaria a norma del diritto privato o pubblico.

5.L'operatore economico destinatario di tale richiesta classificata come prioritaria non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro se:

(a)la violazione degli obblighi contrattuali è strettamente necessaria per rispettare l'attribuzione di priorità richiesta;

(b)l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 è stato rispettato; e

(c)la richiesta classificata come prioritaria non è stata accettata unicamente al fine di evitare indebitamente un obbligo di prestazione precedente.

6.L'operatore economico che, dopo aver espressamente accettato di dare priorità agli ordini richiesti dalla Commissione, intenzionalmente o per negligenza grave non adempia l'obbligo di dare priorità a tali ordini, è soggetto ad ammende fissate conformemente all'articolo 55, a eccezione dei casi in cui l'impresa abbia motivi sufficienti per non adempiere tale obbligo.

7.Il presente articolo lascia impregiudicato l'uso di meccanismi o iniziative nazionali di effetto equivalente.

8.L'impresa stabilita nell'Unione che è soggetta a una misura di un paese terzo che comporta una richiesta classificata come prioritaria ne dà notifica alla Commissione. La Commissione informa quindi il comitato dell'esistenza di tali misure.

9.L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 3.

Articolo 51

Trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa

1.Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, e fatte salve la direttiva 2009/43/CE e le prerogative degli Stati membri a norma di tale direttiva, gli Stati membri garantiscono il trattamento efficiente e tempestivo delle domande relative ai trasferimenti intra-UE. A tal fine tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché il tempo di trattamento di una domanda non superi i due giorni lavorativi.

2.I trasferimenti di prodotti di rilevanza per la crisi non possono essere considerati sensibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2009/43/CE.

3.Gli Stati membri si astengono dall'imporre restrizioni al trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2009/43/CE. Qualora gli Stati membri impongano tali restrizioni per motivi di sicurezza o di difesa, lo fanno solo se dette restrizioni sono:

(a)trasparenti, ossia sancite da dichiarazioni/documenti pubblici;

(b)debitamente giustificate, ossia devono indicare chiaramente i motivi e il collegamento alla sicurezza o alla difesa;

(c)proporzionate, ossia non devono andare oltre a quanto strettamente necessario;

(d)pertinenti e specifiche, ossia una restrizione deve essere specifica per un prodotto per la difesa o per una categoria di prodotti per la difesa;

(e)non discriminatorie.

Articolo 52

Sostegno alle azioni di innovazione in materia di difesa di emergenza

Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, sono considerate ammissibili nell'ambito del programma di cui al capo II le azioni di innovazione relative a una delle attività seguenti:

(a)attività volte ad adeguare e modificare rapidamente i prodotti civili per applicazioni nel settore della difesa;

(b)attività volte ad accorciare in modo molto significativo il lead time di consegna dei prodotti per la difesa;

(c)attività volte a semplificare in modo significativo le specifiche tecniche dei prodotti per la difesa al fine di consentirne la produzione di massa;

(d)attività volte a semplificare in modo significativo i processi di produzione dei prodotti per la difesa al fine di consentirne la produzione di massa.

Articolo 53

Certificazione durante lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza

1.Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, gli Stati membri provvedono affinché le procedure amministrative relative alla certificazione e, ove necessario, agli adeguamenti tecnici, siano trattate il più rapidamente possibile, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili.

2.Qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, alla certificazione dei prodotti per la difesa rilevanti per la crisi è attribuito lo status di massima importanza possibile a livello nazionale.

3.Se la presente misura è attivata, i prodotti per la difesa certificati in uno Stato membro sono considerati certificati in un altro Stato membro senza essere soggetti a controlli supplementari.

4.L'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 48, paragrafo 3, può stabilire disposizioni più precise sull'ambito di applicazione della presente misura.

5.La presente misura lascia impregiudicati gli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri.

Articolo 54

Procedure nazionali accelerate di rilascio delle autorizzazioni

1.Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, e qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, alla pianificazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti di rilevanza per la crisi è attribuito lo status di massima importanza possibile a livello nazionale ed è riservato il trattamento corrispondente nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle riguardanti le valutazioni ambientali e, se il diritto nazionale lo prevede, nella pianificazione territoriale.

2.La sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento dei relativi impianti di produzione possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.

Sezione 5

Sanzioni

Articolo 55

Sanzioni

1.Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può infliggere alle imprese o alle associazioni, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, che sono destinatarie delle misure di raccolta di informazioni di cui agli articoli 46 e 48, o di qualsiasi altro obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, o dell'articolo 50, paragrafo 8, o di attribuire priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 47 o 49:

(a)ammende non superiori a 300 000 EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma degli articoli 46 e 48, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto;

(b)ammende non superiori a 150 000 EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, e dell'articolo 50, paragrafo 8;

(c)penalità di mora non superiori all'1,5 % del fatturato giornaliero medio realizzato nell'esercizio finanziario precedente per ogni giorno lavorativo di inosservanza a decorrere dalla data stabilita nella decisione in cui l'ordine classificato come prioritario è stato emesso, quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 47. Se l'impresa in questione è una PMI, le penalità di mora inflitte non superano lo 0,5 % del fatturato giornaliero medio realizzato nell'esercizio finanziario precedente;

(d)ammende non superiori a 300 000 EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 49.

2.Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione dà alle imprese e alle associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, la possibilità di essere ascoltate conformemente all'articolo 56. Essa tiene conto di eventuali giustificati motivi presentati da tali imprese o associazioni al fine di determinare se le ammende o le penalità di mora siano ritenute necessarie e proporzionate.

3.Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 3.

4.Nel determinare l'importo dell'ammenda o della penalità di mora, la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione, anche in caso di inosservanza dell'obbligo di accettare e trattare come prioritari gli ordini classificati come prioritari di cui all'articolo 47, e se le imprese o le associazioni, compresi i relativi proprietari o rappresentanti di cui al paragrafo 1, abbiano parzialmente soddisfatto gli ordini classificati come prioritari.

5.Le ammende costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, per il programma e per lo strumento di sostegno per l'Ucraina.

Articolo 56

Diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ammende o penalità di mora

1.Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 55, la Commissione provvede affinché le imprese e associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito:

(a)alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni;

(b)alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2.Le imprese e le associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine ivi fissato dalla Commissione, che non può essere inferiore a 14 giorni lavorativi.

3.La Commissione basa l'imposizione di ammende o di penalità di mora esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali le imprese e le associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, sono state poste in condizione di esprimersi.

4.Dopo aver informato le imprese e le associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, delle proprie constatazioni preliminari di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta, dà accesso al suo fascicolo nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali, o al fine di tutelare i segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi persona. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di una violazione.

Capo V

Governance, valutazione e controllo

Articolo 57

Consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa

1.È istituito il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

2.Il compito generale del consiglio è assistere la Commissione e fornirle consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento, in particolare a norma del capo IV [sicurezza dell'approvvigionamento].

3.Per assistere la Commissione nell'attuazione delle misure di cui al capo II, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa la aiuta a individuare i settori prioritari di finanziamento, tenendo conto delle priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità.

4.La Commissione mantiene un flusso regolare di informazioni verso il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa in merito a qualsiasi misura programmata o adottata in relazione all'attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza. La Commissione fornisce le informazioni necessarie mediante un sistema informatico sicuro.

5.Ai fini dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa assiste la Commissione nei seguenti compiti:

(a)analisi delle informazioni di rilevanza per la crisi raccolte dagli Stati membri o dalla Commissione;

(b)valutazione del soddisfacimento o meno dei criteri per l'attivazione o la disattivazione dello stato di crisi di approvvigionamento;

(c)fornitura di orientamenti sull'attuazione delle misure scelte per rispondere alla crisi di approvvigionamento a livello dell'Unione;

(d)revisione delle misure di crisi nazionali;

(e)agevolazione degli scambi e della condivisione di informazioni, anche con altri organismi di rilevanza per la crisi a livello dell'Unione, come pure, se opportuno, con paesi terzi, prestando particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e alle organizzazioni internazionali.

6.Ai fini dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza di cui all'articolo 48, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa:

(a)agevola l'azione coordinata della Commissione e degli Stati membri;

(b)adotta pareri e orientamenti, comprese misure di risposta specifiche, per gli Stati membri al fine di garantire la disponibilità e la fornitura tempestive di prodotti di rilevanza per la crisi;

(c)fornisce assistenza e orientamenti sull'attivazione delle misure di cui agli articoli da 49 a 54;

(d)costituisce un forum per il coordinamento delle azioni del Consiglio, della Commissione e di altri pertinenti organi dell'Unione.

7.Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione, dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli Stati membri e dai paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Il consiglio è presieduto dalla Commissione ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è assicurato dalla Commissione.

8.Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa si riunisce ogniqualvolta la situazione lo richieda, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro o paese associato. Il consiglio adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta presentata dalla Commissione.

9.Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa può emettere pareri, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile.

10.Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita, almeno una volta all'anno, i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'industria della difesa e rappresentanti dell'industria selezionati, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza geografica equilibrata (dialogo strutturato con l'industria della difesa). In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44 o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza di cui all'articolo 48, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita i rappresentanti dell'industria di alto livello a riunirsi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti di rilevanza per la crisi.

11.Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per la crisi a livello dell'Unione in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni del consiglio.

12.Ove opportuno e in particolare al fine di rafforzare la DTIB ucraina, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, in linea con il suo regolamento interno e nel debito rispetto degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, invita un rappresentante dell'Ucraina a partecipare alle riunioni in qualità di osservatore.

13.La Commissione garantisce la trasparenza e provvede affinché tutti i membri del consiglio abbiano pari accesso alle informazioni, onde assicurare che il processo decisionale rispecchi la situazione e le esigenze di tutti gli Stati membri.

14.La Commissione, di sua iniziativa o su proposta del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può istituire gruppi di lavoro ad hoc per assistere il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa nel suo lavoro al fine di esaminare questioni specifiche sulla base dei compiti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri nominano esperti in seno ai gruppi di lavoro.

15.La Commissione istituisce un gruppo di lavoro sugli ostacoli giuridici, regolamentari e amministrativi. Gli obiettivi del gruppo di lavoro sono:

(a)individuare ostacoli giuridici, regolamentari e amministrativi esistenti o potenziali a livello nazionale, dell'UE e internazionale che ostino al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4;

(b)individuare possibili soluzioni e/o misure di attenuazione per quanto riguarda gli ostacoli individuati.

Articolo 58

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.L'AED è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il SEAE è invitato a partecipare ai lavori del comitato.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 59

Accordo quadro UE-UA

1.La Commissione conclude un accordo quadro con l'Ucraina per l'attuazione delle azioni di cui al presente regolamento che riguardano l'Ucraina o soggetti giuridici stabiliti in Ucraina che ricevono fondi dell'Unione.

2.L'accordo quadro concluso con l'Ucraina, nel suo insieme, e i contratti e gli accordi firmati con soggetti giuridici stabiliti in Ucraina che ricevono fondi dell'Unione garantiscono che possano essere rispettati gli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento finanziario.

3.L'accordo quadro stabilisce per le autorità e gli organi ucraini cui sono affidati compiti di esecuzione del bilancio gli obblighi di adottare tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per rispettare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, di garantire la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione, di assolvere gli obblighi in materia di controllo e audit adeguati e di assumere le conseguenti responsabilità, nonché di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare mediante disposizioni attuative dettagliate riguardanti:

(a)le attività connesse al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit dei fondi dell'Unione nell'ambito del programma, nonché alle indagini, alle misure antifrode e alla cooperazione;

(b)le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all'articolo 27, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947;

(c)il diritto della Commissione di monitorare le attività svolte dai soggetti giuridici stabiliti in Ucraina nell'ambito del presente regolamento lungo tutto il ciclo del progetto, anche per quanto riguarda la cooperazione per le azioni di appalto comune, di partecipare a tali attività in qualità di osservatore, se opportuno, e di formulare raccomandazioni affinché le attività siano perfezionate, nonché l'impegno delle autorità ucraine ad adoperarsi al massimo per attuare le raccomandazioni della Commissione e riferire in merito a tale attuazione;

(d)gli obblighi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, comprese norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte dell'Ucraina e per l'accesso della Commissione e dell'OLAF;

(e)la tutela degli interessi di sicurezza, compreso un livello di protezione delle informazioni classificate e di riservatezza equivalente a quello di cui agli articoli 59 e 60;

(f)le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

4.I finanziamenti sono concessi all'Ucraina solo dopo che l'accordo quadro è entrato in vigore e le parti hanno compiuto le azioni necessarie ad attuare le prescrizioni da esso stabilite.

Articolo 60

Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate

1.L'origine delle informazioni classificate acquisite, generate durante l'attuazione delle azioni ammissibili di cui all'articolo 11, è di responsabilità degli Stati membri partecipanti, che stabiliranno il quadro di sicurezza applicabile a norma delle pertinenti legislazioni nazionali.

2.Tale quadro di sicurezza non pregiudica la possibilità conferita alla Commissione di avere accesso alle informazioni necessarie per l'esecuzione dell'azione.

3.La Commissione protegge le informazioni classificate ricevute conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 e alla decisione 2013/488/UE.

4.Il quadro di sicurezza applicabile all'azione deve essere in vigore prima della firma della convenzione di sovvenzione o del contratto. I documenti pertinenti formano parte integrante della convenzione di sovvenzione.

5.La Commissione mette a disposizione i sistemi esistenti approvati e accreditati per facilitare lo scambio di informazioni classificate tra la Commissione, l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia, gli Stati membri e i paesi associati e, se del caso, i richiedenti e i destinatari.

Articolo 61

Riservatezza e trattamento delle informazioni

1.Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.

2.Gli Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili e classificate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.

3.Gli Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.

4.La Commissione non condivide alcuna informazione in modo tale da poter determinare l'identificazione di un soggetto quando la condivisione dell'informazione comporta un potenziale danno commerciale o alla reputazione per tale soggetto o la divulgazione di segreti commerciali.

5.Il modo in cui la Commissione tratta le informazioni contenenti dati di un soggetto o segreti commerciali è rigoroso quanto quello in cui tratta informazioni sensibili non classificate, compresi l'applicazione del principio della necessità di sapere e il trattamento e la condivisione in ambienti criptati adeguati.

Articolo 62

Protezione dei dati personali

1.Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), o gli obblighi incombenti alla Commissione e, se del caso, ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione in relazione al trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), nell'adempimento delle loro responsabilità.

2.I dati personali non sono trattati o comunicati, salvo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per le finalità del presente regolamento. In tali circostanze si applicano, se del caso, i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

3.Qualora il trattamento dei dati personali non sia strettamente necessario per adempiere i meccanismi istituiti nel presente regolamento, i dati personali sono resi anonimi in modo tale che gli interessati non siano identificabili.

Articolo 63

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione conformemente all'articolo 287 TFUE.

Articolo 64

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese associato concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, secondo quanto disposto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

2.L'accordo di cui all'articolo 59 contempla per l'Ucraina gli obblighi seguenti:

(a)adottare misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita;

(b)verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati in conformità delle norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e irregolarità;

(c)corredare le richieste di pagamento nell'ambito del programma di una dichiarazione attestante che i fondi sono stati utilizzati nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria e per gli scopi previsti, nonché correttamente gestiti, in particolare secondo la normativa ucraina, integrata dagli standard internazionali, in materia di prevenzione, individuazione e rettifica di irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi;

(d)autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario, in applicazione del principio di proporzionalità.

Articolo 65

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine dei finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti.

3.Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.

4.Le risorse finanziarie destinate al programma possono contribuire all'organizzazione di attività di divulgazione, eventi di abbinamento e attività di sensibilizzazione, in particolare al fine di aprire catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Articolo 66

Valutazione

1.Entro il 30 giugno 2027 la Commissione elabora una relazione in cui valuta l'attuazione delle misure di cui al presente regolamento e i relativi risultati, come pure l'opportunità di prorogarne l'applicabilità e di prevederne il finanziamento, tenuto conto in particolare dell'evoluzione del contesto della sicurezza e di eventuali rischi persistenti in relazione all'approvvigionamento di prodotti per la difesa. La relazione di valutazione si basa sulle consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi.

2.La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se de caso, di pertinenti proposte legislative.

Articolo 67

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione, che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP")

1.2.Settore/settori interessati 

Politica industriale dell'Unione in materia di difesa

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 11  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Il programma istituisce una serie di misure intese a sostenere la prontezza alla difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina), in particolare attraverso:

(1)l'istituzione del programma per l'industria europea della difesa ("programma"), comprendente misure per il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità dell'EDTIB, che possono includere l'istituzione di un fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa ("FAST");

(2)l'istituzione di un programma di cooperazione con l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina ("strumento di sostegno per l'Ucraina");

(3)un quadro giuridico che stabilisce i requisiti e le procedure per la costituzione della struttura per un programma europeo di armamento, nonché gli effetti di tale costituzione;

(4)un quadro giuridico volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, a eliminare gli ostacoli e le strozzature e a sostenere la produzione di prodotti per la difesa;

(5)l'istituzione di un consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

 

1.4.2.Obiettivi specifici

n.p.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Risultati previsti: l'EDIP dovrebbe contribuire a colmare il deficit di finanziamento fino al 2027, fornendo sostegno finanziario per il rafforzamento della DTIB europea e ucraina, in modo prevedibile, continuativo e tempestivo sulla base di un approccio integrato.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Tenendo conto del breve periodo di attuazione, i risultati e l'incidenza del programma saranno oggetto di una valutazione a posteriori al termine dell'attuazione del programma.

La Commissione provvederà affinché il soggetto cui è affidata l'attuazione del programma impieghi i necessari indicatori utilizzati ai fini del monitoraggio dell'attuazione del programma. Tra questi rientrano:

- l'aumento della capacità di produzione dei prodotti per la difesa all'interno dell'UE;

- la riduzione del lead time di produzione;

- il numero di Stati membri che partecipano alla cooperazione per gli appalti comuni;

- il numero di operatori economici che ricevono un accesso agevolato ai finanziamenti;

- il numero di nuove cooperazioni transfrontaliere con imprese stabilite in un altro Stato membro o paese associato;

- l'aumento del sostegno all'Ucraina.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il regolamento sarà attuato in regime di gestione diretta e di gestione indiretta, in particolare per l'attuazione delle operazioni di finanziamento misto. La Commissione dovrà disporre di esperti adeguati al fine di monitorare efficacemente l'attuazione, anche quando l'attuazione è affidata a terzi sulla base di un accordo di contributo.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione, che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Come sottolineato nella comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso (JOIN(2022) 24 final), decenni di sottoinvestimento hanno determinato carenze nelle capacità di difesa a disposizione delle forze armate degli Stati membri dell'UE e carenze industriali all'interno dell'Unione. La frammentazione della domanda ha anche generato compartimenti stagni industriali nazionali e una corrispondente moltitudine di sistemi di difesa dello stesso tipo, spesso non interoperabili tra loro. L'attuale contesto del mercato della difesa è caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e vede gli Stati membri aumentare rapidamente i loro bilanci per la difesa e puntare ad acquisti di materiale analogo. Ciò si traduce in una quantità di domanda di prodotti per la difesa che supera le capacità di fabbricazione dell'EDTIB per tali prodotti, attualmente adattate a un tempo di pace. In tale contesto sono necessari investimenti significativi per i quali le imprese del settore della difesa, che di norma non avviano ingenti investimenti industriali autofinanziati, avranno bisogno di un contesto di riduzione dei rischi e di un sostegno normativo volto a eliminare le strozzature esistenti, quali l'accesso a personale qualificato e alle materie prime. L'intervento dell'Unione, riducendo i rischi degli investimenti industriali attraverso sovvenzioni e incentivando la cooperazione per gli appalti comuni, consentirà un più rapido adattamento alle trasformazioni strutturali del mercato in corso. Le misure proposte promuoveranno inoltre la resilienza dell'EDTIB e della DTIB ucraina attraverso partenariati industriali transfrontalieri e la collaborazione tra le imprese pertinenti in uno sforzo industriale congiunto per evitare un peggioramento della frammentazione delle catene di approvvigionamento.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

n.p.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Il programma integrerà due strumenti dell'UE attualmente operativi, ossia lo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) e il regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP), e programmi dell'UE esistenti, come il Fondo europeo per la difesa. Terrà inoltre conto di altre iniziative dell'UE in materia di difesa, quali la cooperazione strutturata permanente (PESCO) o la bussola strategica per la sicurezza e la difesa. Genererà sinergie con altri programmi dell'UE.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

n.p.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal 2025 fino al 31.12.2027

   incidenza finanziaria dal 2025 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2026 al 2033 per gli stanziamenti di pagamento 

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 12  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Il programma per l'industria europea della difesa è attuato in regime di gestione diretta e di gestione indiretta conformemente al regolamento finanziario.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Conformemente all'articolo 63 del programma, entro il 30 giugno 2027 la Commissione elaborerà una relazione di valutazione del programma e la presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuterà l'impatto e l'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito del programma. A tal fine la Commissione applicherà le modalità di monitoraggio necessarie a garantire che i dati pertinenti siano raccolti in modo affidabile e senza intoppi.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Alla Commissione spetterebbe la competenza generale per l'attuazione del programma. In particolare la Commissione intende attuare il programma principalmente in regime di gestione diretta. Il ricorso alla modalità di gestione diretta chiarisce le competenze (attuazione da parte degli ordinatori), abbrevia la catena di esecuzione (riducendo i tempi di concessione e i tempi di pagamento), evita i conflitti di interesse e riduce i costi di attuazione (nessuna spesa di gestione per i soggetti incaricati).

La Commissione dovrebbe definire le priorità e le condizioni di finanziamento attraverso uno o più programmi di lavoro. La definizione delle priorità dovrebbe essere sostenuta dal lavoro del consiglio per la prontezza industriale alla difesa. Dovrebbe essere istituito un comitato di programma degli Stati membri, al quale l'Agenzia europea per la difesa dovrebbe essere invitata a fornire le proprie opinioni e competenze in qualità di osservatore e al quale il servizio europeo per l'azione esterna, compreso lo Stato maggiore, dovrebbe essere invitato a fornire assistenza. La Commissione adotterebbe i programmi di lavoro previo parere del comitato nel contesto della procedura d'esame.

Il finanziamento a titolo del programma assumerà principalmente la forma di sovvenzioni che coprono fino al 100 % dei costi dell'azione, nonché di prestiti. La Commissione può ricorrere a opzioni semplificate in materia di costi (ad es. finanziamenti non collegati ai costi) nelle sue sovvenzioni al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e concentrare gli sforzi sui risultati delle azioni, in particolare quando i destinatari dei finanziamenti sono le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri.

Il regime di pagamento sarà preparato tenendo conto della proposta del beneficiario (per consentire a quest'ultimo di evitare qualsiasi problema di tesoreria), garantendo nel contempo la protezione del bilancio dell'Unione. La Commissione, in quanto autorità che concede l'aiuto, può, in caso di mancata o inadeguata attuazione delle azioni o in caso di ritardi, ridurre, sospendere o cessare il proprio contributo finanziario.

La strategia di controllo del programma, compresi i controlli ex ante ed ex post, si fonderà sull'esperienza acquisita nel contesto del FED e dei suoi programmi precursori, EDIDP e PADR.

Sarà dedicata particolare attenzione alle azioni a favore dell'Ucraina. I meccanismi di controllo esistenti forniscono un quadro per garantire che siano in vigore tutte le misure adeguate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Tale quadro garantirà che si tenga conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche di funzionamento del programma.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il programma è inteso a sostenere il rafforzamento della DTIB europea e ucraina.

I rischi associati sono un volume di bilancio insufficiente rispetto alle esigenze effettive, difficoltà a individuare le strozzature all'interno della produzione, l'urgenza delle esigenze delle forze armate dell'Unione rispetto ai processi di produzione. Poiché lo strumento è complementare ad altre iniziative concordate dal Consiglio per sostenere le forze armate degli Stati membri dell'UE e l'Ucraina, il coordinamento della domanda tra gli Stati membri costituisce una condizione preliminare.

La Commissione attuerebbe pertanto il programma in regime di gestione diretta basandosi sulle competenze acquisite nell'attuazione del Fondo europeo per la difesa, dell'ASAP e dell'EDIRPA, preparerebbe e adotterebbe programmi di lavoro in maniera tempestiva e ridurrebbe i tempi di concessione.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

L'esecuzione del bilancio del programma avverrà principalmente in gestione diretta. Sulla scorta dell'esperienza maturata dalla Commissione nella gestione delle sovvenzioni, la Commissione stima i costi di controllo generale del programma a meno dell'1 % dei fondi gestiti.

In termini di tassi di errore attesi, l'obiettivo è mantenere il tasso di errore al di sotto della soglia del 2 %. La Commissione ritiene che l'attuazione del programma in regime di gestione diretta, con personale adeguato e formato (personale esperto, possibilmente assunto dai ministeri della Difesa degli Stati membri) operante sotto la direzione di ordinatori delegati, che applica regole chiare e fa un uso adeguato degli strumenti basati sulle realizzazioni, manterrà il tasso di errore al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %.

Il contributo finanziario può essere fornito sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è competente a svolgere indagini sulle operazioni sostenute a titolo della presente iniziativa. Gli accordi stipulati a norma dal presente regolamento, compresi gli accordi conclusi con organizzazioni internazionali, contemplano un'ispezione ed un controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili della Corte dei conti, della Procura europea (EPPO) o dell'OLAF, eventualmente anche in loco. Anche i funzionari della Commissione in possesso di nulla osta di sicurezza possono condurre visite in loco.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 13

di paesi EFTA 14

di paesi candidati e potenziali candidati 15

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

5

13.0106 – Spese di supporto per il programma EDIP

Non diss.

p.m.

5

13.0801 – Programma EDIP

Diss.

p.m.

6

14.01xx – Spese di supporto per lo strumento di sostegno per l'Ucraina

Non diss.

NO

p.m.

6

14.0901 – Strumento di sostegno per l'Ucraina

Diss.

NO

p.m.

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Fonte di finanziamento degli stanziamenti nell'ambito del nuovo programma per l'industria europea della difesa

Contributo del Fondo europeo per la difesa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Sviluppo delle capacità

411,200

585,248

1 000,000

Ricerca in materia di difesa

3,552

208,600

287,848

500,000

Totale FED

3,552

619,800

876,648

1 500,000

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

Sicurezza e difesa – polo tematico 13 Difesa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

13.0801 – Stanziamenti operativi per il programma EDIP

Impegni

(1)

615,248

872,096

1 487,344

Pagamenti

(2)

310,000

440,000

737,344

1 487,344

13.0106 – Spese di supporto per il programma EDIP

Impegni = pagamenti

(3)

3,552

4,552

4,552

12,656

TOTALE stanziamenti per la dotazione del programma a titolo della rubrica 5

Impegni

=1+3

3,552

619,800

876,648

1 500,000

Pagamenti

=2+3

3,552

314,552

440,552

737,344

1 500,000



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

6

VICINATO E RESTO DEL MONDO – polo tematico 14 Azione esterna

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

14.0901 – Strumento di sostegno per l'Ucraina

Impegni

(1)

p.m.

p.m.

p.m.

Pagamenti

(2)

p.m.

p.m.

p.m.

14.01xx – Spese di supporto per lo strumento di sostegno per l'Ucraina

Impegni = pagamenti

(3)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE stanziamenti per la dotazione del programma a titolo della rubrica 6

Impegni

=1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pagamenti

=2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

615,248

872,096

1 487,344

Pagamenti

(5)

310,000

440,000

737,344

1 487,344

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

Impegni = pagamenti

(6)

3,552

4,552

4,552

12,656

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

3,552

619,800

876,648

1 500,000

Pagamenti

=5+6

3,552

314,552

440,552

737,344

1 500,000



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare usando i "dati di bilancio di natura amministrativa", da introdursi in primis nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

Risorse umane

3,712

3,712

3,712

11,136

Altre spese amministrative

0,258

0,258

0,131

0,647

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

3,970

3,970

3,843

11,783

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti
tra le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

7,522

623,770

880,491

1 511,783

Pagamenti

7,522

318,522

448,395

737,344

1 511,783

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

3,712

3,712

3,712

11,136

Altre spese amministrative

0,258

0,258

0,131

0,647

Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

3,970

3,970

3,843

11,783

Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

3,552

3,552

3,552

10,656

Altre spese
amministrative (ex linee "BA")

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

3,552

3,552

3,552

10,656

TOTALE

7,522

7,522

7,395

22,439

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2025

Anno
2026

Anno 2027

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

□ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

19

19

19

20 01 02 03 (delegazioni)

1

1

1

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 16

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

13 01 Spese di supporto per il programma per l'industria europea della difesa  17

- in sede

31

31

31

- nelle delegazioni

2

2

2

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

53

53

53

13 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di posti della tabella dell'organico è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Gli ETP ricercati si occuperanno dell'elaborazione delle politiche, delle questioni giuridiche, con particolare attenzione alle questioni relative alle sovvenzioni e agli appalti, alla gestione finanziaria, alla gestione dei contratti, all'audit e alla valutazione.

Personale esterno

Gli ETP ricercati si occuperanno dell'elaborazione delle politiche, delle questioni giuridiche, con particolare attenzione alle questioni relative alle sovvenzioni e agli appalti, alla gestione finanziaria, alla gestione dei contratti, all'audit e alla valutazione.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Rubrica 5 Cfr. dettagli nella sezione 3.2.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

2025

2026

2027

Totale

come previsto all'articolo 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE stanziamenti cofinanziati

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.



3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 18

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    Quadro relativo ai futuri impegni dell'UE in materia di sicurezza a favore dell'Ucraina, approvato dal Consiglio il 27 novembre 2023.
(2)    GU C , , p. .
(3)    GU C , , p. .
(4)    Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).
(5)    Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).
(6)    Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(7)    Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).
(8)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(9)    Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(10)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(11)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(12)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(13)    Diss.= stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(14)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(15)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(16)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(17)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(18)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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