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Document 32024R0259

Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici

ST/16832/2023/ADD/1

GU L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/259

11.1.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/259 DEL CONSIGLIO

del 10 gennaio 2024

che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e i pareri dei consigli consultivi.

(2)

Il Consiglio è chiamato ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, prevede che le possibilità di pesca debbano essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca debbano essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro, per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

(3)

Pertanto, conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.

(4)

Il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale. Il piano mira a raggiungere e mantenere il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY) per gli stock bersaglio, garantendo che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

(5)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1022, le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1 di tale regolamento devono essere fissate in modo da conseguire una mortalità per pesca corrispondente all'MSY in modo progressivamente incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1° gennaio 2025. Le possibilità di pesca devono essere espresse sotto forma di sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangari e fissate conformemente al regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022, nonché sotto forma di limiti massimi di cattura per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in acque profonde, conformemente ai pareri scientifici e all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento.

(6)

Secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire gli obiettivi dell'MSY nel 2025 per tutti gli stock ittici del Mediterraneo occidentale, sono necessarie ulteriori azioni e una riduzione significativa della mortalità per pesca per i pescherecci da traino. Sulla base di tale parere, per il 2024 è opportuno ridurre lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino nel Mar Mediterraneo occidentale del 9,5 % rispetto al livello di riferimento tra il 2015 e il 2017, da detrarre dallo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio (3).

(7)

Nel 2023, secondo il parere dello CSTEP, i palangari hanno un impatto sui riproduttori, dato che i pescherecci con palangari costituiscono il 7 % degli sbarchi di nasello nelle sottozone geografiche (GSA) 1, 2, 5, 6 e 7 , il 13 % degli sbarchi totali nella GSA 10 e il 6 % nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). Nel 2023, sempre secondo il parere dello CSTEP, la biomassa di stock riproduttori di nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7 e nelle GSA 8, 9, 10 e 11 è ancora al di sotto del valore limite di riferimento (BLIM) per la conservazione ai sensi dell'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2019/1022 e le catture dovrebbero essere ridotte almeno dell'89 % nelle GSA 1, 5, 6 e 7 e del 40 % nelle GSA 8, 9, 10 e 11, al fine di conseguire l'FMSY nel 2024. È pertanto opportuno mantenere, per il 2024, lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangari agli stessi livelli fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1022.

(8)

Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2023, la mortalità per pesca del gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 rimane a livelli tutt'altro che sostenibili e sono pertanto necessarie ulteriori misure di gestione. In particolare, secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire l'FMSY entro il 2024, le catture dovrebbero essere ridotte in media del 58 %, e specificamente del 56 % nelle GSA 1 e 2, del 59 % nella GSA 5 e del 61 % nelle GSA 6 e 7. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1022 , è pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura. I limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 dovrebbero essere ridotti del 5 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

(9)

Nel 2023, secondo il parere dello CSTEP, sono necessarie ulteriori misure di gestione per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 e occorre ridurre le catture totali del 39 %. È pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura. I limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 dovrebbero essere ridotti del 3 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

(10)

Nel 2023, secondo il parere dello CSTEP, sono necessarie ulteriori misure di gestione per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 e occorre ridurre le catture totali del 31 %. È pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura. I limiti massimi di cattura per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 dovrebbero essere ridotti del 3 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

(11)

Nel 2019, in occasione della sua 43a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5, relativa a un piano di gestione pluriennale per una pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto, per il periodo dal 2020 al 2026, un regime di gestione dello sforzo di pesca e un tetto massimo di capacità della flotta per determinati stock demersali. È opportuno attuare tali misure relative al 2024 nel diritto dell'Unione.

(12)

Nel 2023, in occasione della sua 46a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/6, relativa all'attuazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca per i principali stock demersali nel Mare Adriatico nel 2024 (GSA 17 e 18), derivante dalla raccomandazione CGPM/43/2019/5. La raccomandazione CGPM/46/2023/6 prevede una riduzione del 4 % del regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci con reti da traino a divergenti e il rinnovo dei livelli di sforzo del 2023 per i pescherecci a sfogliara. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 4 % dallo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con reti da traino a divergenti fissato per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195 e mantenere ai livelli del 2023 lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci a sfogliara.

(13)

Nel 2021, in occasione della sua 44a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/20, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto, per il periodo dal 2022 al 2029, un livello massimo di catture correlato a un tetto massimo di capacità della flotta per i pescherecci a cianciolo e per i pescherecci da traino pelagici adibiti alla cattura di piccoli pelagici, con una deroga per le flotte nazionali composte da meno di dieci pescherecci a cianciolo o da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici. È opportuno attuare tali misure relative al 2024 nel diritto dell'Unione.

(14)

Nel 2023, in occasione della sua 46a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/5, relativa alla proroga del regime transitorio di pesca e alla fissazione di un limite di cattura per il 2024 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18), derivante dalla raccomandazione CGPM/44/2021/20. La raccomandazione CGPM/46/2023/5 prevede una riduzione delle catture di piccoli pelagici del 5 % per l'acciuga e del 9 % per le sardine rispetto ai livelli del 2023. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 5 % per l'acciuga e del 9 % per le sardine dal livello massimo di catture fissato per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

(15)

Tenuto conto delle peculiarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali e conformemente al punto 33 della raccomandazione CGPM/44/2021/20 e al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e garantire alla flotta slovena l'accesso a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e un'assegnazione minima dello sforzo di pesca per gli stock demersali.

(16)

Nel 2023, in occasione della sua 46a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/16, relativa a un piano di gestione a lungo termine per l'anguilla. Tale raccomandazione mantiene, per il 2024, le misure transitorie attualmente in vigore, il periodo di chiusura di sei mesi e il divieto della pesca ricreativa. Tale raccomandazione prevede inoltre che le parti contraenti debbano attuare misure supplementari per ridurre la mortalità per pesca dell'anguilla cieca nel 2024 almeno del 30 % rispetto al periodo di riferimento 2019-2021. Tali misure si devono applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo, alle acque dolci e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, in conformità di tale raccomandazione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(17)

Nel 2023, in occasione della sua 46a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/13, relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso (Corallium rubrum) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27), che ha prorogato di un anno le disposizioni della raccomandazione CGPM/43/2019/4 che hanno introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta per il corallo rosso. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(18)

Nel 2023, in occasione della sua 46a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/14, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27). Tale raccomandazione ha introdotto, coerentemente con l'approccio precauzionale e per il periodo transitorio dal 2024 al 2026, un tetto massimo di capacità della flotta, un congelamento della capacità dei dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating device - FAD) per peschereccio, un limite di catture in peso e una chiusura temporanea. Per quanto riguarda la pesca ricreativa, la raccomandazione CGPM/46/2023/14 prevede inoltre il rispetto di un limite di catture in numero di esemplari al giorno nonché un periodo di divieto per la pesca commerciale. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione per il periodo transitorio dal 2024 al 2026. Tali misure non pregiudicano le misure di gestione che saranno proposte dal comitato scientifico consultivo nell'ambito della CGPM relativamente al piano di gestione a lungo termine per il periodo 2027-2031.

(19)

Nel 2022, in occasione della sua 45a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/4, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche da 12 a 16), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5. La raccomandazione CGPM/45/2022/4 ha introdotto un regime di gestione dello sforzo per il nasello (Merluccius merluccius) e limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. Tale raccomandazione prevede, per il 2024, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura ammissibili per il gambero rosa mediterraneo fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

(20)

Nel 2022, in occasione della sua 45a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/5, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche da 12 a 16), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6. La raccomandazione CGPM/45/2022/5 ha introdotto un limite di cattura, disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. Tale raccomandazione prevede, per il 2024, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura ammissibili per il gambero rosso e il gambero viola fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

(21)

Nel 2022, in occasione della sua 45a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/6, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (sottozone geografiche da 19 a 21), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. La raccomandazione CGPM/45/2022/6 ha introdotto un limite di cattura, disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. Tale raccomandazione prevede, per il 2024, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura ammissibili per il gambero rosso e il gambero viola fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

(22)

Nel 2022, in occasione della sua 45a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/7, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mare di Levante (sottozone geografiche da 24 a 27), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. La raccomandazione CGPM/45/2022/7 ha introdotto un limite di cattura, disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. Tale raccomandazione prevede, per il 2024, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura ammissibili per il gambero rosso e il gambero viola fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

(23)

Nel 2022, in occasione della sua 45a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/3, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dell'occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán (sottozone geografiche da 1 a 3), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/4, CGPM/43/2019/2 e CGPM/41/2017/2. La raccomandazione CGPM/45/2022/3 ha introdotto livelli massimi di catture per il 2023, il 2024 e il 2025, un numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati e nuove misure per la pesca ricreativa. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 7 % dai limiti massimi di cattura ammissibili per l'occhialone fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

(24)

Nel 2019, in occasione della sua 43a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/3, che ha modificato la raccomandazione CGPM/41/2017/4, relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM). La raccomandazione CGPM/43/2019/3 ha introdotto, per il periodo dal 2020 al 2024, un TAC regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato, unitamente ad altre misure di conservazione, in particolare un periodo di chiusura della pesca di due mesi e una limitazione dei giorni di pesca a 180 giorni all'anno. In linea con la raccomandazione CGPM/43/2019/3, tali ulteriori misure di conservazione sono funzionalmente collegate alle possibilità di pesca poiché, in loro assenza, sarebbe necessario ridurre il livello del TAC per il rombo chiodato per garantirne la ricostituzione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(25)

Nel 2023, in occasione della sua 46a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/7, relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29), che ha modificato la raccomandazione CGPM/43/2019/3. Tale raccomandazione ha mantenuto il TAC esistente fino al 31 dicembre 2024. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(26)

Nel 2023, in occasione della sua 46a riunione annuale, la CGPM ha approvato un riporto del contingente inutilizzato dell'Unione per il rombo chiodato nel 2022, in considerazione della situazione eccezionale creata dal contesto regionale nel Mar Nero. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione. La ripartizione delle possibilità di pesca derivanti da tale sottoutilizzazione dovrebbe essere effettuata in base al rispettivo contributo di ciascuno Stato membro alla sottoutilizzazione, senza modificare il criterio di ripartizione stabilito nel regolamento (UE) 2023/195 per quanto riguarda l'assegnazione annuale dei TAC.

(27)

Sulla base del parere scientifico formulato dal gruppo di lavoro della CGPM per il Mar Nero, è opportuno mantenere il livello attuale di mortalità per pesca dello spratto (Sprattus sprattus) per garantire la sostenibilità degli stock di tale specie nel Mar Nero. Per tali stock è pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo.

(28)

L'utilizzo delle possibilità di pesca a disposizione dei pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4), in particolare agli articoli 33 e 34 riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

(29)

Per promuovere l'uso di attrezzi selettivi e istituire zone di chiusura della pesca efficaci miranti alla protezione dei giovanili e dei riproduttori, il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio (5) ha introdotto un meccanismo di compensazione relativo al regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci da traino. Poiché lo CSTEP continua a raccomandare, per il 2024, l'ulteriore miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca e dell'efficacia delle zone di chiusura della pesca per proteggere i giovanili e i riproduttori, è opportuno assegnare il 4,5 % dei giorni di pesca. Se un peschereccio soddisfa due condizioni, uno Stato membro può aumentare l'assegnazione supplementare di giorni di pesca, portandola al 5 %. Se un peschereccio soddisfa almeno tre condizioni, uno Stato membro può aumentare l'assegnazione supplementare di giorni di pesca, portandola al 6 %.

(30)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (6) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, tra cui, ai sensi dei suoi articoli 3 e 4, disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e i TAC analitici. Ai sensi dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio è chiamato a decidere a quali stock non si applicheranno gli articoli 3 e 4 del medesimo, in particolare sulla base delle loro condizioni biologiche. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di provocare il deterioramento delle condizioni biologiche degli stock, è opportuno precisare che l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici solo nel caso in cui non ci si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(31)

Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2024. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e che sfruttano i seguenti stock ittici:

a)

anguilla (Anguilla anguilla), corallo rosso (Corallium rubrum) e lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo;

b)

gambero viola (Aristeus antennatus), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mar Mediterraneo occidentale;

c)

acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico;

d)

nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico;

e)

nasello (Merluccius merluccius) e gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia;

f)

gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mare di Levante;

g)

occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán;

h)

spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero.

2.   Il presente regolamento si applica anche ad altre attività di pesca dell'Unione, compresa la pesca ricreativa, qualora le disposizioni pertinenti vi facciano esplicito riferimento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)

«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;

b)

«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c)

«totale ammissibile di catture» (TAC):

i)

nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato nell'arco di un anno per ciascuno stock;

d)

«contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

e)

«contingente autonomo dell'Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;

f)

«contingente analitico»: un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;

g)

«valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento di tale stock e, secondo un esame scientifico, di qualità sufficiente alla formulazione di un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

h)

«dispositivo di concentrazione del pesce» ( fish aggregating device - FAD): qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare destinato ad attirare pesci.

Articolo 3

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone geografiche:

a)

«sottozone geografiche della CGPM»: le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

b)

«Mar Mediterraneo»: le acque situate nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

c)

«Mar Mediterraneo occidentale»: le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

d)

«Mare Adriatico»: le acque situate nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

e)

«Canale di Sicilia»: le acque situate nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

f)

«Mar Ionio»: le acque situate nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

g)

«Mare di Levante»: le acque situate nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 ;

h)

«Mare di Alborán»: le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 ;

i)

«Mar Nero»: le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Mar Mediterraneo

Articolo 4

Anguilla

1.   Il presente articolo si applica alle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM, alle acque salmastre e alle acque dolci. Le acque salmastre comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione.

2.   È vietato praticare attività di pesca commerciale dell'anguilla, come specie bersaglio o come cattura accessoria accidentale, in tutte le fasi del ciclo vitale di tale specie per un periodo di almeno sei mesi. A tal fine, ciascuno Stato membro interessato stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatto salvo quanto segue:

a)

se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire da uno Stato membro all'altro o da una zona di pesca all'altra all'interno di uno stesso Stato membro per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale;

b)

il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di sei mesi consecutivi o una durata totale di sei mesi, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3; e

c)

il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (8), con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli di migrazione temporale dell'anguilla nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.

3.   Il periodo di chiusura va dal 1o gennaio al 31 marzo 2024 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi tra il 1o aprile e il 30 novembre 2024 è stabilito da ciascuno Stato membro interessato.

4.   È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.

5.   Gli Stati membri attuano misure supplementari per ridurre la mortalità per pesca dell'anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm. Tale riduzione rappresenta un calo di almeno il 30 % rispetto al periodo di riferimento 2019-2021.

6.   Ciascuno Stato membro interessato informa la Commissione in merito:

a)

al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro il 1o marzo 2024;

b)

alle misure nazionali relative al periodo di chiusura o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro due settimane dalla loro adozione; e

c)

alle misure stabilite a norma del paragrafo 5, entro il 31 marzo 2024.

Articolo 5

Corallo rosso

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum), segnatamente ad attività di pesca mirata e ricreativa nel Mar Mediterraneo.

2.   Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell'Unione e nell'ambito di attività di raccolta dell'Unione non superano i livelli fissati nell'allegato I.

3.   Ai pescherecci dell'Unione soggetti al disposto del paragrafo 2 è vietato trasbordare corallo rosso in mare.

4.   Per le attività di pesca ricreativa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il prelievo e la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di corallo rosso.

Articolo 6

Lampuga

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività commerciali di pesca pelagica esercitate da pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura della lampuga (Coryphaena hippurus) utilizzando i FAD nel Mar Mediterraneo. Si applica anche alla pesca ricreativa della lampuga nel Mar Mediterraneo.

2.   La capacità massima della flotta, espressa in numero di navi, kW e stazza lorda (gross tonnage – GT), in relazione ai pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare lampuga è fissata nell'allegato II.

3.   Il numero massimo di FAD per navi autorizzate a pescare la lampuga è stabilito nell'allegato II.

4.   Il livello massimo delle catture di lampuga non supera i livelli fissati nell'allegato II.

5.   Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è limitato a 10 kg o a cinque esemplari di qualsiasi taglia per persona al giorno e nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre.

CAPO II

Mar Mediterraneo occidentale

Articolo 7

Stock demersali

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura degli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.

2.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangari è stabilito nell'allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti massimi di cattura per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale figura anche nell'allegato III.

4.   L'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri quale stabilita dal presente articolo e dall'allegato III soddisfa le condizioni seguenti:

a)

è conforme ai criteri enunciati all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

non pregiudica:

i)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

ii)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

iii)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

iv)

i quantitativi riportati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

v)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 8

Meccanismo di compensazione

1.   Per il segmento di flotta interessato, uno Stato membro può concedere, nel 2024, ai pescherecci battenti la sua bandiera un quantitativo supplementare di giorni di pesca pari al 4,5 % calcolato conformemente al paragrafo 4, purché il peschereccio battente la sua bandiera soddisfi una delle condizioni seguenti:

a)

il peschereccio utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di 45 mm al fine di ridurre le catture di giovanili di nasello di almeno il 25 %;

b)

il peschereccio utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gambero viola con carapace di lunghezza (LC, lunghezza di carapace) inferiore ai 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gambero rosso con LC inferiore ai 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11;

c)

il peschereccio utilizza un attrezzo regolamentato altamente selettivo le cui caratteristiche tecniche consentano, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020, ad esempio una griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di almeno 20 mm;

d)

lo Stato membro interessato ha istituito zone di chiusura temporanea della pesca al fine di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %;

e)

lo Stato membro interessato ha adottato, per il nasello, una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 26 cm e ha garantito l'applicazione di misure tecniche adeguate per conformarsi a tale taglia minima di riferimento per la conservazione, al fine di raggiungere progressivamente la lunghezza di prima maturità e migliorare lo stato degli stock di nasello;

f)

lo Stato membro interessato ha adottato, per il gambero viola (Aristeus antennatus), una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm LC e, per il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 35 mm LC e ha garantito l'applicazione di misure tecniche adeguate per conformarsi a tali taglie minime di riferimento per la conservazione, al fine di raggiungere progressivamente la lunghezza di prima maturità e migliorare lo stato degli stock;

g)

lo Stato membro interessato ha istituito un periodo di chiusura di almeno quattro settimane consecutive per le attività di pesca con pescherecci da traino nelle zone e nei periodi ritenuti importanti, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, per la protezione dei riproduttori degli stock di nasello; tali zone tengono conto altresì dei modelli spaziali di distribuzione dei riproduttori, incluse profondità comprese tra 150 m e 500 m; i periodi di divieto temporaneo delle attività di pesca vanno da febbraio a marzo e da ottobre a novembre;

h)

lo Stato membro interessato ha istituito una chiusura per le attività di pesca praticate con reti da traino gemelle;

i)

lo Stato membro interessato ha istituito una chiusura per le attività di pesca con pescherecci da traino a una profondità superiore a 800 m;

j)

lo Stato membro interessato ha istituito zone di chiusura permanente della pesca al fine di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %;

k)

il peschereccio utilizza una rete da traino a divergenti volanti o pelagici o altri divergenti che riduce il contatto dei divergenti e dell'attrezzo con il fondale marino, al fine di preservare gli habitat ittici essenziali delle specie demersali;

l)

lo Stato membro interessato ha istituito un periodo di chiusura di almeno quattro settimane consecutive per le attività di pesca con pescherecci da traino nelle zone e nei periodi ritenuti importanti, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, per la protezione del gambero viola e/o del gambero rosso.

2.   Se un peschereccio soddisfa due delle condizioni di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può aumentare l'assegnazione supplementare di giorni di pesca, calcolata conformemente al paragrafo 4, portandola al 5 %.

3.   Se un peschereccio soddisfa almeno tre condizioni di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può aumentare l'assegnazione supplementare di giorni di pesca, calcolata conformemente al paragrafo 4, portandola al 6 %.

4.   L'assegnazione supplementare di giorni di pesca è calcolata a partire dallo sforzo massimo consentito nel livello di riferimento del periodo compreso tra il 2015 e il 2017 per il segmento di flotta interessato dello Stato membro in questione, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

5.   Lo Stato membro in questione notifica alla Commissione l'elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, unitamente al numero di giorni di pesca supplementari corrispondente.

6.   Ogni mese lo Stato membro interessato notifica inoltre separatamente alla Commissione lo sforzo utilizzato da imputare all'assegnazione supplementare di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 utilizzando i codici di comunicazione specifici corrispondenti a tale assegnazione.

7.   Entro e non oltre il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Registrazione e trasmissione dei dati

1.   Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022.

2.   Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano i codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell'allegato III.

CAPO III

Mare Adriatico

Articolo 10

Stock di piccoli pelagici

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura di sardine (Sardina pilchardus) e acciughe (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico.

2.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato IV.

3.   La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici, è stabilita nell'allegato IV.

4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 11

Stock demersali

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (Merluccius), dello scampo (Nephrops norvegicus), della sogliola (Solea solea), del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e della triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico.

2.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per gli stock demersali e la capacità massima della flotta che rientrano nel campo di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell'allegato IV.

3.   Uno Stato membro può modificare lo sforzo di pesca assegnatogli di cui all'allegato IV trasferendo giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca relativi alla stessa zona geografica e/o allo stesso attrezzo da pesca, a condizione che esso applichi un fattore di conversione nazionale suffragato dai migliori pareri scientifici disponibili.

4.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 12

Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock catturati, a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock figuranti nell'allegato IV del presente regolamento.

CAPO IV

Canale di Sicilia

Articolo 13

Stock demersali

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius) e del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia.

2.   Il livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo non supera i livelli fissati nell'allegato V.

3.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per il nasello e la capacità massima della flotta espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell'allegato V.

4.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 14

Gamberi di profondità

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia.

2.   La capacità massima della flotta espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo è stabilita nell'allegato V.

3.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato V.

Articolo 15

Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock catturati, a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock figuranti nell'allegato V del presente regolamento.

CAPO V

Mar Ionio e Mare di Levante

Articolo 16

Gamberi di profondità

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio e nel Mare di Levante.

2.   La capacità massima della flotta espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo è stabilita nell'allegato VI.

3.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato VI.

CAPO VI

Mare di Alborán

Articolo 17

Occhialone

1.   Il presente articolo si applica alla pesca commerciale e ricreativa con palangari e lenze a mano praticata dai pescherecci dell'Unione per la cattura dell'occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán.

2.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato VII.

3.   Il numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati per la pesca dell'occhialone è stabilito nell'allegato VII.

4.   Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è limitato a un pesce per pescatore al giorno. Alla pesca ricreativa nel Mare di Alborán si applica, per l'occhialone, la taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm. La pesca ricreativa di tale specie è vietata durante il periodo di chiusura della pesca commerciale stabilito a livello nazionale.

CAPO VII

Mar Nero

Articolo 18

Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dello spratto (Sprattus sprattus) nel Mar Nero.

2.   Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VIII.

3.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 19

Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero.

2.   Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VIII.

3.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 20

Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato

I pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell'ambito dell'articolo 18, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non esercitano attività di pesca per più di 180 giorni all'anno.

Articolo 21

Periodo di chiusura per il rombo chiodato

Ai pescherecci dell'Unione è vietato svolgere qualsiasi attività di pesca di rombo chiodato, compresi il trasbordo, la detenzione a bordo, lo sbarco e la prima vendita, nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.

Articolo 22

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli articoli 17 e 18 non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 23

Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e di rombo chiodato catturati nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero, a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock figuranti nell'allegato VIII del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2024

Per il Consiglio

Il president

H. LAHBIB


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220).

(4)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165).

(6)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(7)  Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 ottobre 2023 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (GU L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj).

(8)  Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).


ALLEGATO I

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DELLA CGPM PER IL CORALLO ROSSO NEL MAR MEDITERRANEO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo consentito di autorizzazioni di pesca e il livello massimo di raccolta del corallo rosso nel Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Corallium rubrum

COL

Corallo rosso


Tabella 1

Numero massimo di autorizzazioni di pesca  (*1)

Stato membro

Corallo rosso COL

Grecia

12

Spagna

0  (*2)

Francia

32

Croazia

28

Italia

40


Tabella 2

Livello massimo di raccolta espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Corallo rosso

Corallium rubrum

Zona:

acque dell'Unione nel Mar Mediterraneo - GSA da 1 a 27

COL/GF 1-27

Grecia

1,844

 

 

Spagna

0  (*3)

 

Francia

1,400

 

Croazia

1,226

 

Italia

1,378

 

Unione

5,848

 

TAC

Non pertinente

 


(*1)  Ossia il numero di navi e/o di sommozzatori — o una coppia composta da un sommozzatore e una nave — autorizzati a raccogliere corallo rosso.

(*2)  In conformità dell'attuale divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole fino all'aprile 2024, in attesa di un'ulteriore decisione al termine di tale periodo.

(*3)  In conformità dell'attuale divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole fino all'aprile 2024, in attesa di un'ulteriore decisione al termine di tale periodo.


ALLEGATO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA LAMPUGA NEL MAR MEDITERRANEO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono numero, kW e GT massimi dei pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga utilizzando FAD nel Mar Mediterraneo e il livello massimo di catture.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Coryphaena hippurus

DOL

Lampuga

a)   Capacità massima della flotta dei pescherecci adibiti alla cattura della lampuga utilizzando FAD nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27)

Stato membro

Numero di pescherecci

kW

GT

Italia

797

67 925,37

7 203

Malta

130

16 662

1 296,28

Spagna

45

2 105,73

153,34

b)   Numero massimo di FAD per peschereccio autorizzato a pescare la lampuga nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27)

Stato membro

Numero di FAD per peschereccio

Italia

100

Malta

200

Spagna

50

c)   Livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo effettuate nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27) (*1)

Specie:

Lampuga

Coryphaena hippurus

Zona:

acque dell'Unione e acque internazionali delle GSA da 1 a 27 della CGPM

(DOL/MED)

Italia

1 174

 

Livello massimo di catture

Malta

517

 

Spagna

127

 

Unione

1 818

 (*1)

TAC

Non pertinente

 


(*1)  Questo contingente può essere pescato solo tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2024 in conformità del regolamento (UE) n. 2023/2124.


ALLEGATO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DEMERSALI NEL MAR MEDITERRANEO OCCIDENTALE

Le tabelle del presente allegato stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca) per gruppo di stock, quale definito all'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) 2019/1022, i limiti massimi di cattura e la lunghezza fuori tutto dei pescherecci per tutti i tipi di reti da traino (1) e dei pescherecci con palangaro demersale adibiti alla pesca di stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambero rosso

Aristeus antennatus

ARA

Gambero viola

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Mullus barbatus

MUT

Triglia di fango

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Parapenaeus longirostris

DPS

Gambero rosa mediterraneo

1.   Sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca)

a)   Numero di giorni di pesca per i pescherecci da traino nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto dei pescherecci

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Codice di assegnazione supplementare

Triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6

< 12 m

1 507

0

0

EFF1/MED1_TR1

EFF1/MED1_TR1_AA

≥ 12 m e < 18 m

16 189

0

0

EFF1/MED1_TR2

EFF1/MED1_TR2_AA

≥ 18 m e < 24 m

30 375

3 429

0

EFF1/MED1_TR3

EFF1/MED1_TR3_AA

≥ 24 m

10 698

4 173

0

EFF1/MED1_TR4

EFF1/MED1_TR4_AA

Gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

EFF2/MED1_TR1_AA

≥ 12 m e < 18 m

759

0

0

EFF2/MED1_TR2

EFF2/MED1_TR2_AA

≥ 18 m e < 24 m

7 690

0

0

EFF2/MED1_TR3

EFF2/MED1_TR3_AA

≥ 24 m

6 173

0

0

EFF2/MED1_TR4

EFF2/MED1_TR4_AA

b)   Numero di giorni di pesca per i pescherecci da traino in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto dei pescherecci

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Codice di assegnazione supplementare

Triglia di fango nelle GSA 8, 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10

< 12 m

0

139

1 969

EFF1/MED2_TR1

EFF1/MED2_TR1_AA

≥ 12 m e < 18 m

0

556

29 613

EFF1/MED2_TR2

EFF1/MED2_TR2_AA

≥ 18 m e < 24 m

0

139

19 915

EFF1/MED2_TR3

EFF1/MED2_TR3_AA

≥ 24 m

0

139

2 658

EFF1/MED2_TR4

EFF1/MED2_TR4_AA

Gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11

< 12 m

0

0

326

EFF2/MED2_TR1

EFF2/MED2_TR1_AA

≥ 12 m e < 18 m

0

0

2 402

EFF2/MED2_TR2

EFF2/MED2_TR2_AA

≥ 18 m e < 24 m

0

0

1 934

EFF2/MED2_TR3

EFF2/MED2_TR3_AA

≥ 24 m

0

0

259

EFF2/MED2_TR4

EFF2/MED2_TR4_AA

c)   Numero di giorni di pesca per i pescherecci con palangaro demersale nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto dei pescherecci

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7

< 12 m

9 433

6 432

0

EFF1/MED1_LL1

≥ 12 m e < 18 m

2 148

93

0

EFF1/MED1_LL2

≥ 18 m e < 24 m

74

0

0

EFF1/MED1_LL3

≥ 24 m

29

0

0

EFF1/MED1_LL4

d)   Numero di giorni di pesca per i pescherecci con palangaro demersale in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto dei pescherecci

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11

< 12 m

0

1 650

33 187

EFF1/MED2_LL1

≥ 12 m e < 18 m

0

51

4 748

EFF1/MED2_LL2

≥ 18 m e < 24 m

0

0

26

EFF1/MED2_LL3

≥ 24 m

0

0

0

EFF1/MED2_LL4

2.   Limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità

a)   Possibilità di pesca per il gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7) espresse come livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

Aristeus antennatus

Zona:

GSA 1, 2, 5, 6 e 7

(ARA/GF1-7)

Spagna

787

 

Livello massimo di catture

Francia

51

 

Italia

0

 

Unione

838

 

TAC

Non pertinente

 

b)   Possibilità di pesca per il gambero viola (Aristeus antennatus) e per il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11) espresse come livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

Aristeus antennatus

Zona:

GSA 8, 9, 10 e 11

(ARA/GF8-11)

Spagna

0

 

Livello massimo di catture

Francia

9

 

Italia

236

 

Unione

245

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Gambero rosso

Aristaeomorpha foliacea

Zona:

GSA 8, 9, 10 e 11

(ARS/GF8-11)

Spagna

0

 

Livello massimo di catture

Francia

5

 

Italia

344

 

Unione

349

 

TAC

Non pertinente

 


(1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP e TSP.


ALLEGATO IV

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE ADRIATICO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo dei pescherecci e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate, compreso il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare piccoli pelagici.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Mullus barbatus

MUT

Triglia di fango

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Parapenaeus longirostris

DPS

Gambero rosa mediterraneo

Sardina pilchardus

PIL

Sardina

Solea solea

SOL

Sogliola

1.   Stock di piccoli pelagici – GSA 17 e 18

Livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina)

Engraulis encrasicolus e Sardina pilchardus

Zona:

acque dell'Unione e acque internazionali delle GSA 17 e 18 della CGPM

(SP1/GF 17-18)

Italia

30 672

 (*1)

Livello massimo di catture

Croazia

47 139

TAC

Non pertinente

Capacità massima della flotta di pescherecci da traino e di pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca attiva di piccoli pelagici

Stato membro

Attrezzo

Numero di pescherecci

kW

GT

Croazia

PS

249

77 145,52

18 537,72

Italia

PTM, OTM e PS

685

134 556,7

25 852

Slovenia (*2)

PS

4

433,7

38,5

2.   Stock demersali – GSA 17 e 18

Sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca) per tipo di rete da traino e segmento di flotta per la pesca di stock demersali nelle GSA 17 e 18 (Mare Adriatico)

 

 

 

 

 

Giorni di pesca 2024

Tipo di attrezzo

Zona geografica

Stock interessati

Lunghezza fuori tutto dei pescherecci

Codice del gruppo di sforzo

Italia

Croazia

Slovenia

Reti da traino (OTB)

Sottozone 17 e 18 della CGPM

Triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo; scampo

< 12 m

EFF/MED3_OTB_TR1

3 098

9 864

 (*3)

≥ 12 m e < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR2

69 625

22 981

 (*3)

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

6 100

2 063

 (*3)

Sfogliare (TBB)

Sottozona 17 della CGPM

Sogliola

< 12 m

EFF/MED3_TBB_TR1

194

0

0

≥ 12 m e < 24 m

EFF/MED3_TBB_TR2

3 635

0

0

≥ 24 m

EFF/MED3_TBB_TR3

3 614

0

0

Capacità massima della flotta di pescherecci a strascico e di pescherecci a sfogliara autorizzati a pescare stock demersali

Stato membro

Attrezzo

Numero di pescherecci

kW

GT

Croazia

OTB

495

79 867,99

13 267,99

Italia

OTB e TBB

1 363

260 618,37

47 148

Slovenia  (*4)

OTB

11

1 813,00

168,67


(*1)  Per la Slovenia, i quantitativi si basano sul livello delle catture del 2014, fino a un totale che non dovrebbe superare le 300 tonnellate.

(*2)  La disposizione di cui al punto 28 della raccomandazione CGPM/44/2021/20 non si applica alle flotte nazionali composte da meno di dieci pescherecci a cianciolo o da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritti sia nel registro nazionale che nel registro CGPM nel 2014. In tal caso, la capacità della flotta attiva non può aumentare di oltre il 50 % in numero di pescherecci e in termini di stazza lorda (GT), tonnellate di stazza lorda (TSL) e kW.

(*3)  La Slovenia non può superare il limite di sforzo di 3 000 giorni di pesca all'anno, conformemente al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5.

(*4)  Le disposizioni di cui al punto 9, lettera c), e al punto 28 della raccomandazione CGPM/43/2019/5 non si applicano alle flotte nazionali che praticano la pesca con reti da traino (OTB) e per meno di 1 000 giorni nel periodo di riferimento di cui al punto 9, lettera c), della raccomandazione CGPM/43/2019/5. La capacità di pesca della flotta attiva operante con reti da traino (OTB) non può aumentare di oltre il 50 % rispetto a tale periodo di riferimento.


ALLEGATO V

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL CANALE DI SICILIA

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo dei pescherecci e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate, compreso il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare specie demersali e gamberi di profondità.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Parapenaeus longirostris

DPS

Gambero rosa mediterraneo

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambero rosso

Aristeus antennatus

ARA

Gambero viola

1.   Stock demersali

a)   Capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT, dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)

Stato membro

Attrezzo

Numero di pescherecci

kW

GT

Cipro

OTB

1

265

105

Spagna

OTB

1

100

118

Italia

OTB

594

144 175

36 856

Malta

OTB

15

5 562

2 007

b)   Livello massimo di sforzo di pesca (espresso in giorni di pesca) per i pescherecci a strascico adibiti alla pesca del nasello (Merluccius merluccius) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)

Stato membro

Attrezzo

Lunghezza del peschereccio

Codice del gruppo di sforzo

Giorni di pesca 2024

CYP

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

51

ITA

OTB

T-07

EFF4/MED4_OTB1

90

ITA

OTB

T-10

EFF4/MED4_OTB2

188

ITA

OTB

T-11

EFF4/MED4_OTB3

19 366

ITA

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

3 657

MLT

OTB

T-11

EFF4/MED4_OTB3

338

MLT

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

165

c)   Livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero rosa mediterraneo

Parapenaeus longirostris

Zona:

GSA 12, 13, 14, 15 e 16

(DPS/GF 12-16)

Cipro

1

 

Limite analitico di cattura

Italia

2 083

 

Malta

6

 

Unione

2 090

 

TAC

Non pertinente

 

2.   Gamberi di profondità

a)   Capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT, dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)

Stato membro

Attrezzo

Numero di pescherecci

kW

GT

Cipro

OTB

1

265

105

Spagna

OTB

2

440,56

218,78

Italia

OTB

320

93 756

26 076

Malta

OTB

15

5 562

2 007

b)   Livello massimo delle catture di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero rosso

Aristaeomorpha foliacea

Zona:

GSA 12, 13, 14, 15 e 16

(ARS/GF 12-16)

Spagna

1

 

Limite analitico di cattura

Italia

844

 

Cipro

0

 

Malta

36

 

Unione

881

 

TAC

Non pertinente

 

c)   Livello massimo delle catture di gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

Aristeus antennatus

Zona:

GSA 12, 13, 14, 15 e 16

(ARA/GF 12-16)

Spagna

1

 

Limite precauzionale di cattura

Italia

98

 

Cipro

0

 

Malta

2

 

Unione

101

 

TAC

Non pertinente

 


ALLEGATO VI

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR IONIO E NEL MARE DI LEVANTE

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock demersali nel Mar Ionio e nel Mare di Levante.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambero rosso

Aristeus antennatus

ARA

Gambero viola

1.   Mar Ionio

a)   Capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT, dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21)

Stato membro

Attrezzo

Numero di pescherecci

kW

GT

Grecia

OTB

240

69 281

23 101

Italia

OTB

410

95 996

22 252

Malta

OTB

15

5 562

2 007

b)   Livello massimo delle catture di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero rosso

Aristaeomorpha foliacea

Zona:

GSA 19, 20 e 21 (ARS/GF 19-21)

Grecia

33

 

Limite analitico di cattura

Italia

303

 

Malta

45

 

Unione

381

 

TAC

Non pertinente

 

c)   Livello massimo delle catture di gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

Aristeus antennatus

Zona:

GSA 19, 20 e 21 (ARA/GF 19-21)

Grecia

14,5

 

Limite analitico di cattura

Italia

242,5

 

Malta

0

 

Unione

257

 

TAC

Non pertinente

 

2.   Mare di Levante

a)   Capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT, dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27)

Stato membro

Attrezzo

Numero di pescherecci

kW

GT

Cipro

OTB

6

2 048

618

Italia

OTB

80

37 192

13 199

b)   Livello massimo delle catture di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero rosso

Aristaeomorpha foliacea

Zona:

GSA 24, 25, 26 e 27 (ARS/GF 24-27)

Italia

46,4

 

Limite precauzionale di cattura

Cipro

11,6

 

Unione

58

 

TAC

Non pertinente

 

c)   Livello massimo delle catture di gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

Aristeus antennatus

Zona:

GSA 24, 25, 26 e 27 (ARA/GF 24-27)

Italia

9,4

 

Limite precauzionale di cattura

Cipro

5,6

 

Unione

15

 

TAC

Non pertinente

 


ALLEGATO VII

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE DI ALBORÁN

a)   Livello massimo delle catture effettuate con palangari e lenze a mano, espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

acque dell'Unione nel Mare di Alborán - GSA 1, 2 e 3 (SBR/GF 1-3)

Spagna

29,76

 

Livello massimo di catture

Unione

29,76

 

TAC

Non pertinente

 

b)   Numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati a pescare nel Mare di Alborán (GSA 1, 2 e 3)

Stato membro

Occhialone nelle GSA 1, 2 e 3

Spagna

82


ALLEGATO VIII

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR NERO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono i TAC e i contingenti espressi in tonnellate di peso vivo, per stock, e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Scophthalmus maximus

TUR

Rombo chiodato


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

acque dell'Unione nel Mar Nero - GSA 29

(SPR/F3742C)

Bulgaria

8 032,50

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Romania

3 442,50

 

Unione

11 475

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Rombo chiodato

Scophthalmus maximus

Zona:

acque dell'Unione nel Mar Nero - GSA 29

(TUR/F3742C)

Bulgaria

95

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Romania

75

 

Unione

170

 (*1)

TAC

857

 


(*1)  Dal 15 aprile al 15 giugno 2024 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, la detenzione a bordo, lo sbarco e la prima vendita.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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