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Document 52021PC0803R(01)

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione)

    COM/2021/803 final/2

    Bruxelles, 23.11.2022

    COM(2021) 803 final/2

    2021/0425(COD)

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    The text shall read as follows:

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale
    e dell'idrogeno
    (rifusione)

    {SEC(2021) 431}
    {SWD(2021) 455}
    {SWD(2021) 456}
    {SWD(2021) 457}
    {SWD(2021) 458}


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    1.1 Introduzione

    L'Unione europea si è prefissa l'ambizioso obiettivo di essere il primo continente a conseguire la neutralità climatica entro il 2050. A tal fine, gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno convenuto, nella Normativa europea sul clima, di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030. Al fine di conseguire questi obiettivi e, al tempo stesso, contribuire alla competitività, alla crescita e all'occupazione, il sistema energetico necessita di un cambiamento sistemico: occorre ridurre l'uso dei combustibili fossili, compreso il gas fossile, e aumentare le fonti rinnovabili. Oggi è pertanto necessario progettare una transizione ambiziosa del settore del gas verso gas a basse emissioni di carbonio e rinnovabili.

    Il gas fossile rappresenta circa il 95 % degli attuali combustibili gassosi utilizzati nell'UE. I combustibili gassosi attualmente rappresentano circa il 22 % del consumo energetico totale dell'UE (e di questo rappresentano il 20 % circa della produzione di energia elettrica dell'UE e il 39 % della produzione di calore). Secondo gli scenari pertinenti utilizzati nella valutazione d'impatto del piano per l'obiettivo climatico, la quota di combustibili gassosi rispetto al consumo energetico totale dell'UE nel 2050 ammonterebbe a circa il 20 %. I combustibili gassosi svolgeranno un ruolo importante nel mix energetico entro il 2050, rendendo necessaria la decarbonizzazione del settore del gas attraverso una progettazione lungimirante per mercati del gas decarbonizzati e competitivi. Nonostante il loro modesto contributo all'attuale mix energetico dell'UE, il biogas, il biometano, l'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio nonché il metano sintetico (tutti insieme gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio) rappresenterebbero circa i 2/3 dei combustibili gassosi nel mix energetico del 2050, mentre il gas fossile ottenuto con tecnologie di cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio rappresenterebbe la restante parte. La presente iniziativa, che è anch'essa parte del pacchetto "Pronti per il 55 %", riguarda l'assetto del mercato dei gas, compreso l'idrogeno. Essa eliminerà gli ostacoli normativi esistenti e creerà le condizioni affinché ciò avvenga in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Si tratta di una parte importante del passaggio a un sistema energetico integrato che riduca al minimo i costi della transizione verso la neutralità climatica, in particolare per i consumatori, offrendo nuove opportunità per ridurre le bollette energetiche e maggiori possibilità di partecipare attivamente al mercato.

    Si prevede che l'idrogeno sarà utilizzato principalmente nei settori in cui l'elettrificazione non è un'opzione, tra cui l'attuale industria ad alta intensità energetica (ad esempio raffinerie, produzione di fertilizzanti, siderurgia) e alcuni settori del trasporto pesante (trasporto marittimo, aviazione, veicoli pesanti per il trasporto a lunga distanza). Lo sviluppo di infrastrutture dedicate all'idrogeno è necessario per poterne sfruttare appieno il potenziale in applicazioni d'uso finale specifiche. L'obiettivo della promozione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio è decarbonizzare questi settori, aumentare la flessibilità del sistema elettrico grazie alle tecnologie Power-to-X, rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento riducendo la dipendenza dalle importazioni di gas naturale e consentire lo stoccaggio (e la produzione) di energia elettrica. In tal modo è possibile collegare diversi settori dell'economia, in combinazione con altre forme di stoccaggio e flessibilità, come le batterie e la gestione della domanda. Ciò sosterrà inoltre l'autoproduzione e l'uso intelligente dell'approvvigionamento energetico geograficamente distribuito e contribuirà a una maggiore responsabilizzazione dei consumatori. I consumatori hanno inoltre bisogno di informazioni chiare e facilmente accessibili che li aiutino a modificare i modelli di consumo energetico e a passare a soluzioni rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, analogamente a quanto possono fare sul mercato dell'energia elettrica.

    Pur puntando a un livello massimo di idrogeno rinnovabile a partire dal 2030, nel breve e medio termine possono avere rilievo altre forme di gas a basse emissioni di carbonio, in particolare l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, principalmente per ridurre rapidamente le emissioni derivanti dall'attuale produzione di idrogeno e sostenere la diffusione parallela e futura dell'idrogeno rinnovabile. In linea con la strategia per l'idrogeno dell'UE, la produzione di idrogeno rinnovabile nell'UE dovrebbe raggiungere 1 milione di tonnellate entro il 2024 e arrivare a 10 milioni di tonnellate entro il 2030, data a partire dalla quale l'idrogeno rinnovabile dovrebbe essere diffuso su larga scala e sostituire l'idrogeno a basse emissioni di carbonio.

    Per uno sviluppo efficiente e sostenibile dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e del mercato dell'idrogeno è necessario un adeguamento dell'assetto del mercato, in quanto attualmente i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio incontrano ostacoli normativi all'accesso al mercato e alla rete che rappresentano uno svantaggio comparativo rispetto al gas naturale. Inoltre per la creazione di un mercato del gas decarbonizzato che contribuisca alla transizione energetica sono necessarie quote significativamente più elevate di fonti di energia rinnovabili in un sistema energetico integrato, unitamente alla partecipazione attiva dei consumatori nei mercati competitivi. In tal modo i consumatori dovrebbero poter beneficiare di prezzi accessibili, di buoni livelli di servizio e di una scelta effettiva di offerte che rispecchi gli sviluppi tecnologici.

    È probabile che si diffondano in parallelo vari tipi di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, che si prevede si svilupperanno a ritmi diversi in tutta l'UE:

    ·un'infrastruttura basata sull'idrogeno integrerà progressivamente la rete per il gas naturale;

    ·un'infrastruttura del gas in cui il gas fossile sarà progressivamente sostituito da altre fonti di metano.

    Gli avvenimenti relativi all'aumento dei prezzi dell'energia ci hanno rammentato altresì che la resilienza del sistema energetico europeo è tanto più importante quanto più esso elimina gradualmente i combustibili fossili a favore di fonti rinnovabili più decentrate. Le disposizioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e di preparazione ai rischi del settore del gas devono essere adatte alla transizione verso l'energia pulita. La comunicazione della Commissione sulla risposta all'aumento dei prezzi dell'energia (pacchetto di misure d'intervento e di sostegno) 1 pone in evidenza l'interazione tra la sicurezza dell'approvvigionamento, l'uso ottimale delle capacità di stoccaggio e la volatilità dei prezzi dell'energia.

    1.2 Obiettivi della proposta

    La presente iniziativa intende facilitare la penetrazione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema energetico, rendendo possibile una riduzione del ricorso al gas naturale e consentendo a questi nuovi gas di svolgere il loro ruolo, che è necessario per contribuire all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE nel 2050.

    In tale contesto, l'iniziativa riguarda gli ambiti indicati di seguito.

    Scarso livello di coinvolgimento e tutela dei clienti nel mercato al dettaglio del gas verde. Affinché i nuovi gas svolgano appieno il loro ruolo nella transizione energetica, le norme sul mercato al dettaglio dovrebbero consentire ai clienti di compiere scelte rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, cosa che attualmente non avviene. Inoltre non esiste un sistema comune di terminologia e certificazione dell'UE per i combustibili e i gas a basse emissioni di carbonio. I mercati al dettaglio del gas presentano inoltre una concentrazione di mercato e bassi livelli di nuovi ingressi e di innovazione. Ciò impedisce ai clienti di beneficiare della concorrenza compiendo scelte a basse emissioni di carbonio.

    Per poter operare scelte energetiche sostenibili, i clienti hanno bisogno di informazioni sufficienti in merito all'energia che consumano e alla relativa provenienza, nonché di strumenti efficienti per partecipare al mercato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare le misure necessarie per tutelare i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. Il mercato del gas decarbonizzato non dovrebbe essere sviluppato senza che essi siano in grado di beneficiarne appieno.

    Infrastrutture per l'idrogeno e mercati dell'idrogeno. L'attuale quadro normativo per i vettori energetici gassosi non affronta la questione della diffusione dell'idrogeno come vettore energetico indipendente attraverso reti a esso dedicate. A livello dell'UE non esistono norme sugli investimenti basati su tariffe nelle reti, né sulla proprietà e la gestione di reti riservate all'idrogeno. Inoltre non esistono norme armonizzate sulla qualità dell'idrogeno (puro). Di conseguenza esistono ostacoli allo sviluppo di un'infrastruttura transfrontaliera per l'idrogeno efficace sotto il profilo dei costi e di un mercato dell'idrogeno competitivo, che rappresentano un presupposto per la diffusione della produzione e del consumo di idrogeno. La presente proposta intende rimediare a tali carenze. Essa comprende una proposta relativa a un sistema di terminologia e certificazione per l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili a basse emissioni di carbonio.

    Gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nelle infrastrutture e nei mercati del gas esistenti e sicurezza energetica. Attualmente i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio rappresentano una quota ridotta del mix energetico dell'UE. L'accesso al mercato all'ingrosso del gas, vale a dire i punti di scambio virtuali, rappresenta un presupposto fondamentale per dispiegarne il potenziale. Anche l'abolizione dei costi per gli scambi transfrontalieri di tali gas e l'agevolazione della connessione degli impianti di produzione miglioreranno le prospettive commerciali. Le differenze nei parametri di qualità del gas e nel volume di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale possono incidere sulla progettazione delle infrastrutture del gas, sulle applicazioni d'uso finale e sull'interoperabilità transfrontaliera del sistema, rischiando così di frammentare il mercato interno. Tuttavia le attuali norme sulla qualità del gas non sono adatte a far fronte agli sviluppi futuri. Per quanto riguarda il GNL, l'eliminazione degli ostacoli residui relativi all'accesso ai terminali GNL potrebbe aprire la strada all'importazione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio dall'estero, favorendo la decarbonizzazione del mercato del gas dell'UE. Infine, per preservare e rafforzare la resilienza nella transizione sono necessarie disposizioni adeguate in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

    Pianificazione della rete. Come indicato nella strategia per l'integrazione del sistema energetico della Commissione, la pianificazione e il funzionamento coordinati dell'intero sistema energetico dell'UE, che comprende molteplici vettori energetici, infrastrutture e settori di consumo, rappresentano un presupposto per il conseguimento degli obiettivi climatici per il 2050. Gli attuali schemi e pratiche di pianificazione della rete sono carenti, in quanto vi sono discrepanze tra il piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'UE e i piani di sviluppo della rete nazionali. Un migliore collegamento tra tali piani consentirebbe lo scambio transnazionale di informazioni sull'utilizzo dei sistemi di trasporto.

    Sicurezza dell'approvvigionamento e stoccaggio. In risposta ai significativi aumenti dei prezzi dell'energia a livello dell'UE nell'autunno 2021, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a prendere rapidamente in considerazione misure a medio e lungo termine che aumentino la resilienza del sistema energetico dell'UE, comprese misure volte a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento. Per contribuire a una risposta tempestiva a questa crisi e a un'eventuale nuova crisi a livello dell'Unione, la presente proposta comprende misure specifiche per migliorare la cooperazione e la resilienza, in particolare per garantire un uso più efficace e coordinato delle disposizioni in materia di stoccaggio e di solidarietà operativa. Le misure sono volte a rafforzare tempestivamente la resilienza del sistema energetico dell'UE agli shock futuri e riguardano i provvedimenti di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Al fine di garantire una risposta coerente, le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento fanno parte della presente proposta legislativa e non sono presentate come una proposta legislativa distinta. Come indicato nella comunicazione sui prezzi dell'energia, del 13 ottobre 2021, dal titolo "Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno", il coordinamento della sicurezza dell'approvvigionamento a livello transfrontaliero è fondamentale per la resilienza agli shock futuri.

    Le misure proposte impongono agli Stati membri di includere esplicitamente gli impianti di stoccaggio nelle loro valutazioni dei rischi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento a livello sia nazionale che regionale, compresi i rischi connessi al controllo dello stoccaggio da parte di soggetti di paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione misure di stoccaggio attraverso la cooperazione regionale in caso di rischi non affrontati. La proposta definisce le condizioni per favorire la diffusione di appalti congiunti volontari per l'acquisto di riserve strategiche di gas da utilizzare in caso di emergenza. Sono inoltre introdotte misure per migliorare la trasparenza e l'accesso agli impianti di stoccaggio, affrontare i rischi di cibersicurezza del gas e agevolare gli accordi bilaterali di solidarietà tra gli Stati membri in caso di crisi. La Commissione incoraggia gli Stati membri a concludere accordi di solidarietà senza indugio affinché anche durante una grave crisi le famiglie ricevano il gas di cui hanno bisogno.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    L'iniziativa proposta è strettamente collegata e complementare alle proposte legislative presentate nel contesto del pacchetto "Pronti per il 55 %" per l'attuazione del Green Deal europeo, tra cui quelle elencate di seguito.

    La direttiva riveduta sulle energie rinnovabili ("RED II"), che è il principale strumento dell'UE per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Essa mira ad accelerare la penetrazione delle energie rinnovabili, compresi i gas rinnovabili, nel sistema energetico. La modifica proposta aumenta al 40 % l'obiettivo per le fonti rinnovabili nel mix energetico dell'UE e promuove la diffusione di combustibili rinnovabili, come l'idrogeno rinnovabile nell'industria e nei trasporti, con obiettivi aggiuntivi. In relazione a questa iniziativa, la RED II classifica l'idrogeno rinnovabile tra i "combustibili rinnovabili di origine non biologica" e i "combustibili da biomassa" che raggiungono una riduzione del 70 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili, fissando sotto-obiettivi specifici per il consumo di idrogeno rinnovabile (il 50 % del consumo totale di idrogeno per uso energetico e come materia prima nell'industria entro il 2030 e il 2,6 % dell'energia fornita al settore dei trasporti).

    La direttiva sull'efficienza energetica e la correlata direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, comprese le relative proposte di modifica, interagiscono con la presente iniziativa in quanto incidono sul livello e sulla struttura della domanda di gas. Le misure di efficienza energetica possono alleviare la povertà energetica e ridurre la vulnerabilità dei consumatori. Poiché i combustibili gassosi dominano attualmente la fornitura europea di energia per il riscaldamento e il raffrescamento e gli impianti di cogenerazione, il loro uso efficiente continua a rappresentare il fulcro delle misure di efficienza energetica. La direttiva sul gas e il regolamento sul gas sono coerenti con il principio dell'efficienza energetica al primo posto: un mercato unionale aperto e competitivo, con prezzi che rispecchiano i costi di produzione dei vettori energetici, i costi del carbonio e i costi e benefici esterni, offrirebbe un approvvigionamento efficiente d'idrogeno pulito e sicuro a utenti finali che sappiano apprezzarne il valore.

    Il regolamento TEN-E, quale proposto dalla Commissione nel dicembre 2020, mira a sostenere meglio la modernizzazione delle infrastrutture energetiche transfrontaliere d'Europa per il Green Deal europeo, introducendo l'infrastruttura per l'idrogeno come nuova categoria di infrastrutture per lo sviluppo della rete a livello europeo. La presente iniziativa è complementare alla proposta di regolamento TEN-E in quanto si concentra sull'allineamento dei piani nazionali ai requisiti del piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo.

    Come annunciato nella strategia dell'UE per la riduzione delle emissioni di metano, la Commissione proporrà una legislazione per ridurre le emissioni di metano nel settore dell'energia. L'iniziativa cercherà di migliorare le informazioni relative a tutte le emissioni di metano legate all'energia. La presente iniziativa è complementare in quanto intende facilitare la penetrazione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, rendendo possibile una riduzione del ricorso al gas naturale.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    Il sistema di scambio di quote di emissione ("ETS") aumenta il prezzo dell'utilizzo di combustibili fossili rispetto ai gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di conseguenza promuove la domanda di tali gas e gli investimenti nelle tecnologie di produzione correlate. La Commissione ha proposto il rafforzamento del trasporto marittimo e stradale e del settore dell'edilizia, compresi l'estensione al settore dell'aviazione e il relativo potenziamento. Tutti gli impianti di produzione di idrogeno sono inclusi nel sistema, così come gli elettrolizzatori con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate/giorno. Il fondo per l'innovazione, istituito dalla direttiva sul sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) per il periodo 2021-2030, è uno degli strumenti di finanziamento a sostegno della transizione verso un'Europa climaticamente neutra entro il 2050. Il fondo per l'innovazione, istituito dalla direttiva EU ETS per il periodo 2021-2030, è uno degli strumenti di finanziamento a sostegno della transizione verso un'Europa climaticamente neutra entro il 2050.

    La revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia si prefigge di allineare la tassazione dei prodotti energetici alle politiche dell'UE in materia di energia e clima, promuovere tecnologie pulite ed eliminare le esenzioni obsolete e le aliquote ridotte che attualmente incoraggiano l'uso di combustibili fossili. Ai sensi della direttiva riveduta, i prodotti contemplati dalla direttiva sono raggruppati e classificati in base alle loro prestazioni ambientali. Su tale base, la revisione fissa aliquote minime preferenziali di tassazione pari a 0,15 EUR/GJ (rispetto a 10,75 EUR/GJ per i combustibili fossili) per i combustibili a idrogeno rinnovabili e a basse emissioni di carbonio utilizzati come carburanti per motori. Per i combustibili a idrogeno rinnovabili e a basse emissioni di carbonio utilizzati come combustibili per riscaldamento, la direttiva riveduta fissa livelli minimi preferenziali di tassazione pari a 0,15 EUR/GJ (rispetto a 0,6 EUR/GJ per il gas naturale).

    Il regolamento riveduto su un'infrastruttura per i combustibili alternativi quale proposto dalla Commissione nel luglio 2021, che abrogherà la direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, si prefigge di affrontare l'aumento delle emissioni nel trasporto su strada per sostenere la transizione verso un parco veicoli a emissioni quasi zero entro il 2050. Il regolamento impone agli Stati membri di ampliare la loro rete di infrastrutture di ricarica e rifornimento in linea con le vendite di autovetture a emissioni zero e di installare punti di ricarica e di rifornimento a intervalli regolari sulle principali autostrade. La revisione del regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi prevede la presenza di una stazione di rifornimento (min. 2 t/giorno, 700 bar) ogni 150 km nell'ambito della rete centrale TEN-T e in ogni nodo urbano entro il 2030; ciò comporterebbe circa 700 stazioni di rifornimento di idrogeno lungo i nodi di trasporto e 88 stazioni nei nodi urbani.

    La modifica del regolamento che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per autovetture e furgoni mira a garantire un percorso chiaro a partire dal 2025 verso trasporti a emissioni zero. Il regolamento definisce in particolare i veicoli a zero emissioni come veicoli elettrici a batteria, veicoli alimentati a celle a combustibile e altri veicoli alimentati a idrogeno e fissa un obiettivo di azzeramento delle emissioni medie dei parchi veicoli nuovi entro il 2030.

    La proposta FuelEU Maritime mira ad aumentare la quota di combustibili alternativi sostenibili a basse emissioni di carbonio e a zero emissioni di carbonio nel mix di combustibili del trasporto marittimo internazionale, tra cui: biocarburanti liquidi, elettrocarburanti liquidi, gas decarbonizzato (compresi bio-GNL e e-gas), idrogeno decarbonizzato e combustibili derivati dall'idrogeno decarbonizzato (compresi metano e ammoniaca). L'accento posto sui combustibili e sulle tecnologie per la produzione di energia elettrica dovrebbe consentire una riduzione significativa e rapida delle emissioni, utilizzando appieno le tecnologie e le infrastrutture esistenti insieme agli incentivi previsti da altre misure da proporre; faciliterà inoltre la definizione dei percorsi di decarbonizzazione per l'intero settore marittimo.

    La proposta REFuelEU Aviation, che mira a promuovere il potenziale ancora ampiamente non sfruttato dei carburanti sostenibili per ridurre l'impronta di gas a effetto serra del settore dell'aviazione. Al fine di ridurre significativamente le sue emissioni, il settore dell'aviazione dovrà ridurre l'attuale dipendenza dal carboturbo di origini fossili e fare sempre più affidamento sull'uso di carburanti sostenibili per l'aviazione negli anni a venire. La proposta fissa una quota minima dello 0,7 % di "carburanti sintetici per l'aviazione" nel carburante per l'aviazione fornito agli operatori aerei dove i "carburanti sintetici per l'aviazione" sono combustibili rinnovabili di origine non biologica, quali definiti nella direttiva sulle energie rinnovabili.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    Gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere conseguiti a livello nazionale. Le misure ivi previste mirano a promuovere i quattro obiettivi di cui all'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), contribuendo nel contempo alla decarbonizzazione dell'economia dell'UE. Le misure previste devono essere adottate sulla base dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE in combinato disposto con l'articolo 114, paragrafo 1, TFUE. Nel settore dell'energia, l'UE ha una competenza concorrente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera i), TFUE.

    La presente iniziativa si basa anche su un'ampia serie di atti legislativi che sono stati adottati e aggiornati nel corso degli ultimi vent'anni. Allo scopo di creare un mercato interno dell'energia, tra il 1996 e il 2019 l'UE ha emanato quattro pacchetti legislativi consecutivi imperniati sulla liberalizzazione e l'integrazione dei mercati nazionali del gas e dell'energia elettrica. Tali disposizioni riguardano un'ampia gamma di aspetti, dall'accesso al mercato alla trasparenza, ai diritti dei consumatori, all'aumento della liquidità dei mercati del gas e all'indipendenza delle autorità di regolazione.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Attualmente non esistono norme a livello dell'UE che disciplinino reti o mercati dedicati all'idrogeno, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili a basse emissioni di carbonio. Alla luce degli sforzi attualmente compiuti a livello nazionale e dell'UE per promuovere l'uso dell'idrogeno rinnovabile in sostituzione dei combustibili fossili, gli Stati membri sarebbero incentivati ad adottare norme sul trasporto dell'idrogeno attraverso infrastrutture specifiche a livello nazionale. Ciò comporta il rischio di un panorama normativo frammentato in tutta l'UE, che potrebbe ostacolare l'integrazione delle reti e dei mercati dell'idrogeno nazionali, impedendo o scoraggiando gli scambi transfrontalieri di idrogeno.

    L'armonizzazione delle norme relative alle infrastrutture per l'idrogeno in una fase successiva (ossia dopo l'entrata in vigore della legislazione nazionale) comporterebbe un aumento degli oneri amministrativi per gli Stati membri oltre a incertezza e costi normativi maggiori per le imprese, in particolare per quanto riguarda gli investimenti a lungo termine nella produzione e nelle infrastrutture per il trasporto dell'idrogeno.

    La creazione di un quadro normativo a livello dell'UE per reti e mercati dedicati all'idrogeno favorirebbe l'integrazione e l'interconnessione dei mercati e delle reti nazionali dell'idrogeno. Le norme a livello dell'UE in materia di pianificazione, finanziamento e gestione di tali reti dedicate all'idrogeno genererebbero una prevedibilità a lungo termine per i potenziali investitori in questo tipo di infrastrutture a lungo termine, in particolare per le interconnessioni transfrontaliere (che potrebbero altrimenti essere soggette a normative nazionali diverse e potenzialmente divergenti).

    Per quanto riguarda il biometano, è probabile che senza un'iniziativa a livello dell'UE entro il 2030 esisterebbe ancora un mosaico normativo per quanto riguarda l'accesso ai mercati all'ingrosso, gli obblighi di connessione e le misure di coordinamento tra il gestore dei sistemi di trasporto e il gestore dei sistemi di distribuzione. Analogamente, senza una certa armonizzazione a livello dell'UE, i produttori di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio dovranno sostenere costi di connessione e di iniezione notevolmente diversi in tutta l'UE, con conseguenti disparità di condizioni.

    In assenza di ulteriori normative a livello dell'UE, gli Stati membri continuerebbero ad applicare norme sulla qualità del gas e sui livelli di miscelazione dell'idrogeno differenti, rischiando di limitare i flussi transfrontalieri e di segmentare il mercato. Le norme sulla qualità del gas continuerebbero a essere definite principalmente dai parametri di qualità del gas naturale, limitando l'integrazione dei gas rinnovabili nella rete.

    Tutti questi aspetti potrebbero ridurre gli scambi transfrontalieri di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, che potrebbero essere compensati da un aumento delle importazioni di gas naturale. L'utilizzo dei terminali GNL e le importazioni potrebbero continuare a essere limitati al gas naturale, anche se non sarebbe necessario alcun adeguamento dei terminali GNL nel caso in cui fossero disponibili biometano o metano sintetico competitivi provenienti da fonti esterne all'UE.

    La pianificazione della rete nazionale dovrà essere definita solo negli Stati membri in cui operano gestori di trasporto indipendenti e gestori di sistemi indipendenti certificati. Sebbene la maggior parte degli Stati membri disponga di un piano unico nazionale di sviluppo del gas nell'ambito del quale gli operatori del settore cooperano, la cooperazione intersettoriale è ancora limitata.

    La preparazione alle emergenze coordinata a livello dell'UE per l'attuale settore del gas si è dimostrata più efficiente della sola azione a livello nazionale.

    Proporzionalità

    L'iniziativa è conforme al principio di proporzionalità. Essa rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'iniziativa politica è proporzionale alla dimensione e alla natura dei problemi definiti e al conseguimento degli obiettivi fissati.

    La proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo generale perseguito di agevolare la decarbonizzazione dei combustibili gassosi in modo concorrenziale al minor costo economico, garantendo nel contempo la sicurezza energetica e ponendo i consumatori al centro dei mercati dell'energia. Le opzioni prescelte sono considerate proporzionate e si basano, per quanto possibile, su approcci esistenti. L'equilibrio tra gli obblighi e la presa in considerazione delle diverse capacità di agire tra gli Stati membri e i soggetti privati è ritenuto appropriato tenendo conto della necessità di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

    Scelta dell'atto giuridico

    Sulla base della valutazione globale dell'attuale quadro normativo per il mercato del gas, gli strumenti scelti sono una direttiva per la rifusione della direttiva 2009/73/CE e un regolamento per la rifusione del regolamento (CE) n. 715/2009. La scelta di una rifusione degli atti giuridici esistenti migliorerà la chiarezza giuridica. Il ricorso a un atto modificativo avrebbe potuto non essere adatto ad affrontare un'ampia serie di nuove disposizioni. La scelta degli strumenti richiede pertanto una revisione delle norme già adottate e attuate, come naturale evoluzione della legislazione vigente, alla luce di tali modifiche. Ulteriori atti dovranno essere modificati mediante il regolamento sul gas, quali: il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento (regolamento (UE) 2017/1938), il regolamento ACER (regolamento (UE) 2019/942) e il regolamento REMIT (regolamento (UE) n. 1227/2011).

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    L'entrata in vigore del terzo pacchetto Energia ha contribuito positivamente alla concorrenza e alle prestazioni dei mercati interni dell'energia. Tuttavia l'attuale quadro normativo per il gas si concentra sul gas naturale di origine fossile e non è totalmente pronto alla comparsa di alternative per i gas metano (compreso il gas naturale e il biometano), come l'idrogeno.

    È necessario un riesame dell'attuale quadro normativo per il mercato del gas, che è già stato annunciato nella comunicazione della Commissione europea su una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra. Dato il diverso potenziale degli Stati membri dell'UE in termini di produzione di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, un assetto del mercato adeguato potrebbe facilitare l'espletamento del ruolo dell'idrogeno quale vettore energetico e catalizzatore dell'integrazione del sistema energetico.

    Su tale base, sono stati individuati quattro principali fattori scatenanti all'interno dell'ambito problematico I della valutazione d'impatto: i) la decarbonizzazione determinerà la comparsa di una catena del valore dell'idrogeno europea basata su un mercato transfrontaliero dell'idrogeno; ii) la mancanza di investimenti nelle infrastrutture per l'idrogeno ostacola lo sviluppo del mercato; iii) le infrastrutture per l'idrogeno potrebbero costituire un monopolio naturale, con conseguenti strutture di mercato non competitive; iv) norme divergenti in materia di qualità dell'idrogeno possono ostacolare i flussi transfrontalieri e comportare costi aggiuntivi.

    Le norme vigenti in materia di gas, incentrate sul gas naturale di origine fossile importato principalmente da paesi terzi, non tengono conto delle caratteristiche specifiche della produzione decentrata di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio all'interno dell'UE. Inoltre i volumi crescenti di biometano, idrogeno e anche di GNL incidono sulla qualità del gas e quindi sulla progettazione delle infrastrutture del gas e delle applicazioni d'uso finale. In particolare, la valutazione d'impatto riconosce cinque principali fattori scatenanti connessi a questo ambito problematico: i) le restrizioni all'accesso al mercato e alla rete per i produttori locali di biometano connessi alle reti di distribuzione, le divergenze tra le norme relative all'obbligo di connessione e ai costi di connessione alla rete per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e le tariffe di ingresso/uscita interne all'UE ostacolano la realizzazione di un mercato interno del gas dell'UE pienamente integrato, liquido e interoperabile; ii) le differenze nella qualità del gas e nei livelli di miscelazione dell'idrogeno possono avere un impatto negativo sui flussi transfrontalieri e sugli utenti finali, mentre le attuali norme sulla qualità del gas non sono adatte a far fronte agli sviluppi futuri; iii) terminali GNL attrezzati per ricevere principalmente gas naturale, accesso limitato ai terminali GNL per i nuovi gas; iv) i contratti di fornitura a lungo termine di gas naturale non soggetto ad abbattimento possono creare effetti di dipendenza dal gas naturale e ostacolare la fornitura di gas rinnovabili in vista del 2050; v) le attuali disposizioni in materia di sicurezza energetica affrontano solo i rischi connessi alla fornitura di gas naturale e non di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

    Per quanto riguarda la pianificazione della rete, la cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasporto e i regolatori deve migliorare ulteriormente. La crescente penetrazione di fonti energetiche intermittenti richiede una migliore integrazione dell'intero sistema energetico e una maggiore interconnessione delle infrastrutture, sulla base di un approccio più olistico e inclusivo. La valutazione d'impatto delinea tre principali fattori scatenanti per questo ambito problematico: i) la pianificazione della rete varia tra gli Stati membri e i gestori dei sistemi di trasporto, con una pianificazione separata per l'energia elettrica e il gas; ii) manca trasparenza sul potenziale delle infrastrutture esistenti ai fini della riconversione o dello smantellamento; iii) i gestori dei sistemi di distribuzione non sono esplicitamente inclusi nella pianificazione del gestore dei sistemi di trasporto. Inoltre una strategia di sviluppo dei sistemi maggiormente armonizzata aumenterebbe ulteriormente le interconnessioni tra i sistemi dell'energia elettrica e dei gas, compreso l'idrogeno.

    Dalla valutazione è emerso che occorre migliorare la concorrenza affinché tutti i vantaggi dell'integrazione del mercato siano trasferiti ai consumatori dell'UE. Inoltre i consumatori non dispongono ancora degli strumenti necessari per partecipare attivamente al mercato. Le disposizioni in materia di tutela dei consumatori contenute nella legislazione esaminata si rivelano solo parzialmente adeguate allo scopo. In particolare, la tutela dei clienti vulnerabili è ancora disomogenea tra gli Stati membri e la povertà energetica continua a essere significativa in tutta l'UE. Coerentemente, nell'ambito problematico IV sono stati individuati tre fattori scatenanti di problemi: i) il potenziale non sfruttato in termini di concorrenza nei mercati al dettaglio; ii) l'insufficiente responsabilizzazione dei clienti in termini di cambio di fornitore, strumenti di confronto dei prezzi, informazioni sulla fatturazione, comunità dell'energia e accesso ai dati; e iii) l'inadeguata tutela dei consumatori, in particolare per i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, la Commissione ha svolto una vasta e inclusiva consultazione dei portatori di interessi sulla base di una strategia di consultazione che comprendeva vari metodi e strumenti. Tale strategia mirava a garantire che fossero presi in considerazione tutti gli elementi di prova pertinenti, compresi i dati relativi ai costi, all'impatto sociale e ai benefici dell'iniziativa. Sono stati utilizzati diversi strumenti di consultazione: una consultazione sulla valutazione d'impatto iniziale (tabella di marcia), una consultazione pubblica online basata su un questionario, una presentazione da parte della Commissione e i riscontri dei portatori di interessi, compreso il Forum dei regolatori per il gas, discussioni con gli Stati membri, con i deputati al Parlamento europeo e con le autorità nazionali di regolazione, nonché discussioni con i portatori di interessi in occasione di un apposito seminario di ampia portata.

    La Commissione ha ricevuto 263 risposte alla consultazione pubblica. In generale i rispondenti hanno confermato la necessità di rivedere la direttiva sul gas e il regolamento sul gas per contribuire al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Inoltre più del 60 % dei rispondenti si aspetta che i cambiamenti tecnologici e normativi necessari per la decarbonizzazione del mercato del gas abbiano il potenziale di creare nuovi posti di lavoro entro il 2030.

    Per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture e dei mercati dell'idrogeno, la maggioranza dei rispondenti è favorevole all'introduzione di una regolamentazione in una fase precoce per promuovere un mercato e infrastrutture dell'idrogeno ben funzionanti e competitivi. I rispondenti si sono espressi a favore di un quadro legislativo dell'UE che definisca i principi normativi fondamentali e adotti un approccio graduale. Un'ampia maggioranza è favorevole, ad esempio, all'accesso di terzi, a norme relative all'accesso alle condotte, ai terminali per l'importazione e allo stoccaggio dell'idrogeno, nonché alla separazione delle attività della rete. La maggior parte dei rispondenti ha sottolineato l'importanza di definire tempestivamente il ruolo dei privati nello sviluppo delle infrastrutture per l'idrogeno. Un'ampia maggioranza dei rispondenti ritiene inoltre che le reti private esistenti e future possano essere (temporaneamente) esentate da determinati requisiti normativi, ma che occorra garantire la convergenza su un quadro normativo unico. La stragrande maggioranza dei rispondenti ritiene che i diritti e gli obblighi di autorizzazione per le nuove infrastrutture per l'idrogeno dovrebbero essere analoghi a quelli attualmente applicabili alle condotte per il metano.

    Per quanto riguarda la promozione dell'accesso di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al mercato e alle infrastrutture del gas esistenti, i portatori di interessi concordano sulla necessità di rivedere l'attuale quadro normativo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione. La maggioranza dei portatori di interessi ritiene importante garantire il pieno accesso al mercato e agevolare l'iniezione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nella rete del gas. Molti rispondenti sono favorevoli all'obbligo per i gestori di rete di collegare i produttori di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di introdurre una riduzione degli oneri di iniezione. La maggior parte dei rispondenti è favorevole anche al miglioramento del quadro di trasparenza per i terminali GNL. Vi è inoltre un forte sostegno a favore di un'applicazione armonizzata delle norme sulla qualità del gas in tutta l'UE, di un coordinamento transfrontaliero rafforzato e di una maggiore trasparenza. I rispondenti non hanno un parere unanime sulla miscelazione dell'idrogeno, ma la maggioranza è concorde sul fatto che ciò possa rappresentare un primo passo rapido ed efficiente sotto il profilo dei costi, nonostante gli elevati costi tecnici, verso la decarbonizzazione del sistema energetico. Pochi portatori di interessi sostengono l'abolizione delle tariffe transfrontaliere all'interno dell'UE. La maggioranza dei rispondenti ritiene che le sfide in materia di sicurezza specifiche per il gas e le misure di cibersicurezza siano importanti.

    Per quanto riguarda la pianificazione di rete integrata, la maggior parte dei portatori di interessi è favorevole ad allineare le tempistiche del piano di sviluppo della rete con il piano decennale di sviluppo della rete, definendo un piano unico per il gas indipendentemente dal modello di separazione scelto. La maggioranza dei rispondenti si è dimostrata ancora più favorevole a uno scenario comune per l'energia elettrica e il gas. Un numero considerevole di portatori di interessi chiede l'inclusione di progetti per l'idrogeno nel piano di sviluppo della rete. La maggior parte dei portatori di interessi concorda sul ruolo dei gestori dei sistemi di distribuzione nel fornire e condividere informazioni, e diversi rispondenti sono favorevoli inoltre al fatto che i gestori dei sistemi di distribuzione presentino un proprio piano che preveda l'ottimizzazione dei sistemi nei diversi settori. I rispondenti hanno inoltre espresso preferenza nei confronti di un piano comune per il gas e l'energia elettrica rispetto a scenari comuni con piani separati. Vari portatori di interessi hanno sottolineato che l'opzione prescelta sarebbe un piano comune per il metano e l'idrogeno, con un piano distinto per l'energia elettrica.

    Per quanto riguarda il coinvolgimento e la tutela dei clienti nel mercato al dettaglio del gas verde, la maggioranza dei portatori di interessi si è espressa a favore di disposizioni relative ai cittadini e ai consumatori più ambiziose, tali da rispecchiare quelle del mercato dell'energia elettrica. Inoltre le disposizioni in materia di povertà energetica dovrebbero contribuire a garantire che i consumatori non paghino i costi del passaggio a opzioni basate sul gas pulito. I rappresentanti del settore privato sostengono i piani di eliminazione graduale dei prezzi regolamentati, mentre alcune organizzazioni dei consumatori preferirebbero mantenerli per tutelare i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. Quasi la metà dei rispondenti chiede un rafforzamento delle disposizioni in materia di comparabilità delle offerte e accessibilità dei dati, trasparenza, sistemi di misurazione intelligenti e passaggio a un altro fornitore. Nessun rispondente ha sostenuto l'approccio non normativo.

    Assunzione e uso di perizie

    L'iniziativa proposta e la relativa valutazione d'impatto si basano su elementi di prova tratti dai contributi dei portatori di interessi alle ampie consultazioni condotte al riguardo, nonché sull'esame della letteratura e sulla modellizzazione. L'esame della letteratura comprendeva i risultati di una serie di studi tematici su elementi chiave, quale il ruolo delle infrastrutture, del mercato e della produzione dell'idrogeno e del gas decarbonizzato, che sono stati condotti per la valutazione d'impatto o che hanno a essa contribuito, nonché le valutazioni effettuate in relazione ad altre iniziative pertinenti della Commissione. Nell'analisi sono state prese in considerazione anche conclusioni adottate nel quadro di diversi forum dei portatori di interessi, soprattutto quello sulla regolamentazione del gas (Forum di Madrid) e quello sulla regolamentazione dell'energia elettrica (Forum di Firenze). Sono state prese in considerazione anche le discussioni con gli Stati membri, i deputati al Parlamento europeo, le autorità nazionali di regolazione e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e le discussioni con altri portatori di interessi.

    Valutazione d'impatto

    Conformemente agli orientamenti per legiferare meglio, la Commissione ha realizzato una valutazione d'impatto di diverse opzioni strategiche, sostenuta da una consultazione all'interno della Commissione mediante un gruppo direttivo interservizi.

    La valutazione d'impatto è stata presentata al comitato per il controllo normativo e ivi discussa. Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere favorevole con riserva. Le riserve sono state affrontate in particolare prestando attenzione agli aspetti seguenti: i) l'integrazione delle conclusioni della valutazione nella descrizione del problema; ii) la definizione del ruolo dell'iniziativa nell'ambito del quadro di sostegno al pacchetto "Pronti per il 55 %"; iii) la precisazione dello scenario di base dell'impatto delle opzioni strategiche; iv) una maggiore distinzione tra i diversi attori, in particolare tra i produttori e i consumatori di gas naturale e di idrogeno; v) una valutazione del modo in cui l'iniziativa può avere impatti diversi per le PMI rispetto ad altre imprese (di dimensioni maggiori); vi) una migliore presa in considerazione dei pareri discordanti e minoritari in tutta la relazione, anche nella definizione del problema, nell'elaborazione delle opzioni, nell'analisi degli impatti e nella selezione dell'opzione prescelta; vii) una migliore discorsività della relazione; e viii) il completamento delle tabelle relative a costi e benefici nel formato appropriato.

    Durante l'attività di valutazione d'impatto è stata presa in considerazione una serie di misure in quattro ambiti problematici al fine di affrontare i problemi individuati e i relativi fattori scatenanti, in modo tale da conseguire gli obiettivi dell'iniziativa: a seguito di una valutazione dell'efficacia, dell'efficienza, della coerenza e della proporzionalità, un pacchetto di opzioni prescelte è stato ritenuto il più adatto a contribuire agli obiettivi fissati.

    Ambito problematico I: infrastrutture per l'idrogeno e mercati dell'idrogeno

    L'ambito problematico I esamina le opzioni strategiche seguenti: appalto dei diritti per la gestione delle reti dell'idrogeno (opzione 1); introduzione di principi normativi fondamentali ispirati a quelli attualmente applicabili al mercato del gas naturale ma adeguati alla fase di sviluppo dei mercati dell'idrogeno (opzione 2); e istituzione di un regime normativo pienamente sviluppato per l'idrogeno (analogo a quello attualmente applicabile al settore del gas naturale) senza dover passare a un mercato dell'idrogeno più maturo (opzione 3). L'opzione prescelta è quella di introdurre fin dall'inizio principi normativi fondamentali, fornendo nel contempo chiarezza sul (futuro) regime normativo definitivo (opzione 2b "Principi normativi fondamentali con una visione"). Il principale vantaggio di questa opzione è che promuove l'integrazione del mercato, fornisce chiarezza agli investitori e consente di evitare la comparsa di strutture di mercato non competitive nonché i costi degli adeguamenti ex post delle norme una volta che il mercato sarà maturo, ma lascia la flessibilità necessaria per adeguare la regolamentazione alla progressiva espansione del settore dell'idrogeno.

    Ambito problematico II: gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nelle infrastrutture e nei mercati del gas esistenti e sicurezza energetica

    L'ambito problematico II contiene opzioni che promuovono l'accesso di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al mercato e alle infrastrutture del gas esistenti. Tutte le opzioni prevedono anche un livello progressivo di intervento per affrontare le preoccupazioni in materia di sicurezza energetica, in particolare estendendo gli strumenti, le norme e le procedure esistenti ai gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, prevedendo una solidarietà effettiva e gestendo i rischi connessi alla cibersicurezza per il settore del gas. L'opzione 3, che consiste nel "consentire e promuovere il pieno accesso al mercato di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio", è l'opzione prescelta per l'ambito problematico II. Tale opzione prevede misure volte a sostenere l'accesso di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al mercato all'ingrosso, ai terminali GNL e alla rete di trasporto (indipendentemente dal luogo di connessione), compresi sconti tariffari per l'iniezione nella rete e il trasporto transfrontaliero. La qualità del gas sarebbe disciplinata da un approccio armonizzato a livello dell'UE per i punti di interconnessione transfrontalieri, lasciando nel contempo flessibilità agli Stati membri. Il limite massimo consentito per le miscele di idrogeno è fissato al 5 % per tutti i punti transfrontalieri, un livello che è economicamente conveniente in termini di costi di adattamento e di abbattimento.

    Consentire e promuovere il pieno accesso al mercato di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio: le misure previste sono coerenti con gli sforzi dell'Unione per la lotta ai cambiamenti climatici e sono necessarie per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. Il vantaggio principale risiede nel fatto che le misure ridurranno i costi di produzione per i produttori di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e aumenteranno la concorrenza, la liquidità e gli scambi di gas rinnovabili, promuovendo al contempo una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In tal modo i consumatori e i contribuenti trarranno beneficio, dato che il sostegno potrebbe essere ridotto. L'opzione prescelta ridurrà inoltre i rischi per la sicurezza energetica e consentirà di risparmiare tempo e risorse, ridurrà le incertezze, migliorerà l'efficienza delle misure di emergenza e rafforzerà i requisiti specifici in materia di sicurezza per le società del gas.

    Ambito problematico III: pianificazione della rete

    L'ambito problematico III esamina le opzioni relative alla pianificazione integrata della rete. L'opzione prescelta per l'ambito problematico III è l'opzione 2, che prevede una "pianificazione nazionale basata su scenari europei". Tale opzione consente una pianificazione nazionale che deve tuttavia essere basata su scenari comuni per il gas e l'energia elettrica, allineata con il piano decennale di sviluppo della rete e collegata al pertinente piano nazionale per l'energia e il clima. L'opzione in esame coinvolge tutti i soggetti interessati (gestori dei sistemi di distribuzione) e consente di individuare i gasdotti che possono essere utilizzati per la riconversione dal metano all'idrogeno a un livello di dettaglio che non sarebbe facilmente raggiungibile a livello europeo.

    Definire una pianificazione nazionale basata su scenari europei: il vantaggio fondamentale risiede nel fatto che in tal modo verrà meno il rischio che i gestori dei sistemi di trasporto dell'energia elettrica e del gas pianifichino l'evoluzione dei loro sistemi sulla base di ipotesi incompatibili. Tale opzione consente l'integrazione settoriale e la redazione di un piano di sistema concettuale, conservando al contempo i vantaggi di piani di sviluppo della rete settoriali più dettagliati. Essa garantisce una visione comune dei diversi portatori di interessi, il che implica che la pianificazione della rete tiene conto delle strategie di decarbonizzazione a livello nazionale e dell'UE, riducendo il rischio di potenziali dipendenze o attivi non recuperabili.

    Ambito problematico IV: scarso livello di coinvolgimento e tutela dei clienti nel mercato al dettaglio del gas verde

    L'ambito problematico IV contiene opzioni che presuppongono un approccio non normativo nel trattare la concorrenza e il coinvolgimento dei consumatori, oppure che richiedono di affrontare i fattori scatenanti dei problemi mediante una nuova legislazione che rispecchi in larga misura quanto già stabilito nel settore dell'energia elettrica. Alla luce dell'analisi l'opzione prescelta è l'opzione 2, che prevede una "legislazione flessibile" che rispecchi la tutela dei consumatori già presente sul mercato dell'energia elettrica e anche le disposizioni in materia di responsabilizzazione. È molto probabile che questa opzione sia la più efficace, efficiente e coerente con gli altri ambiti problematici.

    Il vantaggio principale risiede nel fatto che offrirà un notevole potenziale di risparmio e aiuterà nuovi fornitori e prestatori di servizi a entrare nel mercato e a sviluppare prodotti innovativi, con un conseguente aumento della concorrenza, del coinvolgimento dei consumatori e dei vantaggi economici. Tale opzione consentirebbe inoltre ai cittadini e alle comunità di aumentare l'accettazione sociale, mobilitare capitali privati e agevolare la diffusione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. La riduzione del rischio di investimenti eccessivi avrà un impatto ambientale positivo.

    Efficienza normativa e semplificazione

    Le proposte di modifica della legislazione vigente sono concepite in linea con le opzioni strategiche più efficaci sotto il profilo dei costi esaminate nella valutazione d'impatto. Si prevede che alcune delle opzioni prescelte aumenteranno i costi amministrativi, di attuazione e di applicazione per gli organismi di regolamentazione e gli operatori del mercato. Ad esempio, dalle misure proposte potrebbero scaturire maggiori scambi amministrativi tra le autorità nazionali di regolamentazione e gli shipper di gas naturale, maggiori sforzi di coordinamento tra gestori dei sistemi di distribuzione e gestori dei sistemi di trasporto e ulteriori sforzi di regolamentazione e attuazione per gli Stati membri e le autorità nazionali. Tuttavia il quadro modificato dovrebbe comportare anche costi di regolamentazione inferiori e più efficienti.

    Inoltre dalla valutazione d'impatto emerge che le misure proposte offrono le opzioni normative più efficaci sotto il profilo dei costi per conseguire l'obiettivo generale dell'iniziativa, segnatamente la definizione di norme per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas metano e idrogeno che possono sostenere la decarbonizzazione del sistema energetico garantendo nel contempo energia sicura e a prezzi accessibili.

    I costi normativi a breve termine che alcune delle misure prescelte comportano devono essere valutati alla luce dei costi e degli sforzi che un'integrazione e una decarbonizzazione tardive del sistema energetico richiederebbero nel lungo periodo. I benefici che le opzioni dovrebbero produrre in termini di sostegno alle fonti rinnovabili, integrazione del sistema energetico, tutela dei consumatori e sicurezza energetica supereranno ampiamente i costi amministrativi e di attuazione immediati.

    La proposta contribuisce inoltre a semplificare l'attuale quadro normativo armonizzando le disposizioni relative alle infrastrutture e al mercato del gas con la nuova architettura normativa concepita dal pacchetto Energia pulita per il settore dell'energia elettrica. Si prevede che un maggiore allineamento tra i settori vada a beneficio di molti ambiti normativi, in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, la governance e la vigilanza normativa. Contributi analoghi sono previsti anche nell'introduzione precoce di un quadro normativo per le infrastrutture e i mercati dell'idrogeno. Sebbene tali norme aumenteranno probabilmente i costi amministrativi e gli oneri normativi immediati per le autorità nazionali e gli operatori del mercato, si prevede che un'armonizzazione precoce dei principi normativi per l'idrogeno ridurrà notevolmente i futuri costi di conformità e consentirà di evitare il rischio di divergenze normative e di costi di attuazione sostanziali.

    Diritti fondamentali

    Salvaguardare i valori dell'UE e i diritti fondamentali e la sicurezza dei cittadini in un contesto di energia verde e digitale in via di sviluppo è di fondamentale importanza. Le misure politiche proposte in materia di gestione dei dati sono state elaborate in quest'ottica, con l'obiettivo di garantire un accesso e un uso diffusi delle tecnologie digitali e dei servizi basati sui dati, garantendo nel contempo un elevato livello di diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, come sancito dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    L'incidenza sul bilancio dell'UE associata alla proposta di cui al presente pacchetto riguarda le risorse umane dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e della direzione generale (DG) per l'Energia della Commissione europea che sono indicate nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta della Commissione di rifusione del [regolamento sul gas]. In sostanza, i nuovi compiti che l'ACER dovrà svolgere, in particolare per quanto riguarda le norme che agevolano lo sviluppo di un settore dell'idrogeno competitivo, ma anche la crescente complessità dei mercati del gas dovuta a una quota crescente di gas diversi dal gas naturale, richiedono la progressiva introduzione nell'ACER di 21 ETP aggiuntivi a partire dal 2023. Per attuare le nuove norme proposte per un settore nuovo e in crescita, per integrare nuovi tipi di gas nel mercato e nelle infrastrutture del gas e per far rispettare le disposizioni rafforzate per i consumatori, anche le risorse umane della DG Energia devono essere integrate con cinque ETP aggiuntivi.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Il monitoraggio dei progressi consisterà in un approccio a due livelli di relazioni annuali da parte dell'ACER e una valutazione da parte della Commissione.

    L'ACER manterrà il suo mandato di monitoraggio e comunicazione annuale delle prestazioni di mercato nella sua relazione annuale sul monitoraggio del mercato (obbligo di cui al regolamento (CE) n. 715/2009), il cui ambito di applicazione sarà esteso all'idrogeno. Entro un anno dall'adozione delle proposte, la Commissione inviterà l'ACER a rivedere e aggiornare gli attuali indicatori di monitoraggio (con la partecipazione dei portatori di interessi coinvolti) per garantirne la costante pertinenza ai fini del monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sottesi alle presenti proposte. L'ACER continuerà a basarsi sulle fonti di dati già consolidate utilizzate per la preparazione della relazione sul monitoraggio del mercato, integrate con dati pertinenti sull'idrogeno.

    La relazione annuale dell'ACER sostituirà gli obblighi di comunicazione della Commissione che sono ancora in vigore ai sensi della direttiva sul gas. Le proposte dettagliate garantiranno che il monitoraggio dell'ACER sia complementare ad altri esercizi di monitoraggio (in particolare il monitoraggio nell'ambito della governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima), evitando sovrapposizioni.

    La Commissione effettuerà una valutazione completa dell'impatto delle iniziative proposte, comprese l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e la pertinenza costanti delle proposte, entro un determinato termine dall'entrata in vigore delle misure adottate (indicativamente cinque anni). La Commissione riesamina la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2030.

    Documenti esplicativi (per le direttive)

    A seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Commissione/Belgio (causa C-543/17), gli Stati membri devono corredare la comunicazione delle misure nazionali di attuazione di informazioni sufficientemente chiare e precise, indicando quali disposizioni del diritto nazionale recepiscono quali disposizioni di una direttiva. Tali informazioni devono essere fornite per ciascun obbligo, non solo a livello di articolo. Se ottemperano a tale obbligo, gli Stati membri non sarebbero tenuti, in linea di principio, a trasmettere alla Commissione documenti esplicativi sul recepimento.

    Il regolamento sarà attuato direttamente e uniformemente negli Stati membri e pertanto non richiederà alcun documento esplicativo.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    La proposta di direttiva riveduta si compone di 10 capi, che comprendono 90 articoli.

    Capo 1 — Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

    Questo capo definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione delle norme per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas mediante il sistema del gas naturale, nonché le norme per il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio dell'idrogeno mediante il sistema dell'idrogeno. Definisce inoltre i principali termini utilizzati nella proposta di direttiva.

    Capo 2 — Norme generali di organizzazione dei mercati

    Questo capo stabilisce le norme per garantire mercati del gas competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili e non discriminatori. Contiene disposizioni sull'accesso al mercato, ad esempio riguardo alla libera scelta del fornitore, ai prezzi di fornitura basati sul mercato, agli obblighi di servizio pubblico, alla sostenibilità, alla certificazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, alla promozione della cooperazione regionale e alle norme tecniche.

    Capo 3 — Responsabilizzazione e tutela dei consumatori e mercati al dettaglio

    Questo capo prevede in particolare una serie di diritti per il consumatore: approfondisce i diritti contrattuali di base, i diritti e le commissioni di cambio di fornitore, nonché le norme sugli strumenti di confronto, sui clienti attivi e sulle collettività dell'energia. Contiene inoltre disposizioni in materia di fatturazione, misurazione intelligente e convenzionale e gestione dei dati.

    Questo capo contiene anche disposizioni sugli sportelli unici, sul diritto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, sui clienti vulnerabili e sui mercati al dettaglio.

    Capo 4 — Accesso di terzi alle infrastrutture

    Questo capo è suddiviso in tre sezioni dedicate agli aspetti seguenti: accesso alle infrastrutture per il gas naturale, accesso alle infrastrutture per l'idrogeno e rifiuto di accesso e connessione. 

    Capo 5 — Norme applicabili ai gestori di trasporto, stoccaggio e sistemi del gas naturale

    Questo capo illustra i compiti dei gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio e di GNL, gli obblighi di riservatezza e i poteri decisionali.

    Capo 6 — Gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale

    Questo capo stabilisce la designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione, i loro compiti, i poteri decisionali in materia di connessione dei nuovi impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al sistema di distribuzione, la separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione, gli obblighi di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione, le disposizioni sui sistemi di distribuzione chiusi e la possibilità di un gestore di un sistema combinato.

    Capo 7 — Norme applicabili alle reti riservate all'idrogeno

    Questo capo definisce in particolare i compiti dei gestori delle reti, dello stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno, le disposizioni sulle reti dell'idrogeno esistenti, sulle reti dell'idrogeno geograficamente limitate e sugli interconnettori con i paesi terzi, nonché gli obblighi di riservatezza per gli operatori.

    Capo 8 — Pianificazione di rete integrata

    Questo capo approfondisce lo sviluppo della rete e i poteri di adottare decisioni in materia di investimenti, le comunicazioni sugli sviluppi delle reti dell'idrogeno, nonché il finanziamento delle infrastrutture transfrontaliere per l'idrogeno.

    Capo 9 — Separazione dei gestori del sistema di trasporto

    Questo capo è suddiviso in sei sezioni dedicate agli aspetti seguenti: separazione proprietaria, gestori di sistemi indipendenti, gestori di trasporto indipendenti, separazione dei gestori delle reti riservate all'idrogeno e designazione, certificazione dei gestori dei sistemi di gas naturale e idrogeno e separazione e trasparenza della contabilità.

    Capo 10 — Autorità di regolazione

    Questo capo è incentrato sulla designazione e l'indipendenza delle autorità di regolazione, sugli obiettivi generali, i compiti e i poteri dell'autorità di regolazione, sulla regolamentazione delle questioni transfrontaliere, sull'osservanza degli orientamenti e dei codici di rete e sull'obbligo di conservazione dei dati.

    Capo 11 — Disposizioni finali

    L'ultimo capo è incentrato sulle disposizioni finali e comprende articoli riguardanti in particolare le misure di salvaguardia, la parità di condizioni, gli accordi tecnici, le deroghe, la procedura di abilitazione, l'esercizio della delega, la procedura del comitato, la relazione, l'abrogazione, il recepimento, l'entrata in vigore, i destinatari.

    L'allegato I riguarda i requisiti minimi per la fatturazione e le informazioni di fatturazione.

    L'allegato II riguarda la misurazione intelligente del gas naturale.

    L'allegato III contiene una tavola di concordanza.

    La proposta di regolamento riveduto si compone di cinque capi, che comprendono 69 articoli.

    Capo 1 — Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

    Questo capo definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione delle norme relative agli obiettivi dell'Unione dell'energia, al quadro per il clima e l'energia e ai consumatori. Definisce inoltre i principali termini utilizzati nella proposta di regolamento.

    Capo 2 — Regole generali per l'organizzazione dei mercati e l'accesso alle infrastrutture

    Questo capo stabilisce i principi generali nonché la separazione delle RAB, i servizi di accesso per i terzi, la valutazione del mercato per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, i principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e la procedura di gestione della congestione, lo scambio di diritti di capacità, le regole sul bilanciamento e gli oneri di sbilancio, la certificazione e la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto.

    Capo 3 — Accesso alla rete

    Questo capo approfondisce le tariffe per l'accesso alle reti e gli sconti.

    Capo 4 — Gestione dei sistemi di trasporto, di stoccaggio, di GNL e dei terminali dell'idrogeno

    Questo capo stabilisce le disposizioni relative alla capacità continua per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, al coordinamento transfrontaliero in materia di qualità del gas, alle miscele di idrogeno, alla rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas, al monitoraggio da parte dell'ACER, alle autorità di regolazione, alle consultazioni, ai costi, alla cooperazione regionale, al piano decennale di sviluppo della rete, agli obblighi di trasparenza e alla registrazione delle informazioni.

    Capo 5 — Gestione dei sistemi di distribuzione

    Questo capo stabilisce le norme in materia di capacità continua per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasporto, obblighi di trasparenza nonché quelle relative all'ente europeo gestori dei sistemi di distribuzione. Comprende procedure e compiti.

    Capo 6 — Accesso alle reti riservate all'idrogeno

    Questo capo è incentrato sul coordinamento transfrontaliero in materia di qualità dell'idrogeno, sulla rete europea di gestori di rete per l'idrogeno e i relativi compiti, sul piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno, sui costi e sulla consultazione, sul monitoraggio da parte dell'ACER, sulla cooperazione regionale e sugli obblighi di trasparenza.

    Capo 7 — Codici di rete e orientamenti

    Questo capo stabilisce le disposizioni per l'adozione dei codici di rete e degli orientamenti, l'istituzione dei codici di rete, le modifiche dei codici di rete e degli orientamenti, il diritto degli Stati membri di prevedere misure più dettagliate, la comunicazione di informazioni e gli obblighi di riservatezza, nonché le sanzioni. Tutte e tre le norme sono adattate all'idrogeno.

    Capo 8 — Disposizioni finali

    Questo capo è incentrato sulle disposizioni finali e comprende articoli riguardanti in particolare le nuove infrastrutture per il gas naturale e l'idrogeno, la procedura del comitato, le esenzioni, le deroghe, l'esercizio della delega, le modifiche dei regolamenti, la modifica volta a estendere il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas ai gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e a includere misure in materia di cibersicurezza, solidarietà e stoccaggio, l'abrogazione e l'entrata in vigore.

    L'allegato 1 contiene orientamenti.

    L'allegato 2 contiene una tavola di concordanza.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    2021/0425 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale
    e dell'idrogeno

    (rifusione)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea  sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95  194, paragrafo 2 ,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

    visto il parere del Comitato delle regioni 3 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

     nuovo

    (1)La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 4  ha subito varie e sostanziali modifiche 5 . Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

    🡻 2009/72/CE considerando 1 (adattato)

    (2)Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione in tutta la Comunità  l'Unione  è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile.

    🡻 2009/73/CE considerando 2 (adattato)

    (3)La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale 6 ,  e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale.

     nuovo

    (4)Il regolamento (UE) 2019/943 7 e la direttiva (UE) 2019/944 8 , parte del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" proposto dalla Commissione il 30 novembre 2016, hanno rappresentato un ulteriore passo avanti nello sviluppo di un mercato interno dell'energia elettrica in cui i cittadini siano in primo piano e che contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'Unione di realizzare la transizione verso un sistema energetico pulito e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il mercato interno del gas naturale dovrebbe fondarsi sugli stessi principi e garantire in particolare un pari livello di tutela dei consumatori.

    (5)L'Unione si è prefissata di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Ha pertanto adottato una serie di iniziative a tal fine, tra cui la strategia per l'integrazione del sistema energetico e la strategia per l'idrogeno pubblicate dalla Commissione a luglio 2020, che delineano modalità di ammodernamento dei mercati dell'energia, ivi compresa la decarbonizzazione dei mercati del gas, nonché i regolamenti (UE) 2018/1999 e (UE) 2021/1119. La presente direttiva dovrebbe contribuire a raggiungere tali obiettivi, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e il corretto funzionamento del mercato interno dei gas, incluso l'idrogeno.

    (6)La presente direttiva mira ad agevolare la penetrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema energetico, consentendo così l'abbandono del gas di origine fossile, e a far sì che questi nuovi gas possano svolgere un ruolo centrale nel perseguimento degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050. La direttiva mira inoltre a predisporre un quadro normativo che permetta a tutti i partecipanti ai mercati di tenere conto del ruolo di transizione del gas di origine fossile al momento di pianificare le proprie attività e fornisca loro incentivi in tal senso, onde evitare effetti di dipendenza ("lock-in") e garantire un abbandono graduale e tempestivo del gas di origine fossile, in particolare in tutti i settori industriali interessati e a fini di riscaldamento.

    (7)La strategia dell'UE per l'idrogeno riconosce che, poiché gli Stati membri presentano potenzialità diverse per la produzione di idrogeno rinnovabile, un mercato unionale aperto e competitivo, contraddistinto dall'assenza di barriere al commercio transfrontaliero, reca considerevoli vantaggi per la concorrenza, l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento. Sottolinea altresì che il passaggio a un mercato liquido in cui l'idrogeno sia scambiato come una materia prima agevolerebbe l'ingresso di nuovi produttori e rafforzerebbe l'integrazione con altri vettori energetici. Invierebbe inoltre segnali di prezzo favorevoli per investimenti e decisioni operative. È pertanto opportuno che le norme stabilite nella presente direttiva siano atte a favorire l'emergere di mercati dell'idrogeno, scambi di idrogeno come materia prima e centri di scambio liquido e che gli Stati membri eliminino eventuali barriere ingiustificate a quanto precede. Le norme vigenti per i mercati e gli scambi di energia elettrica e gas, che hanno reso possibili operazioni commerciali efficienti, dovrebbero essere rese applicabili ai mercati unionali dell'idrogeno, per quanto opportuno e in tempi adeguati, prendendo atto delle differenze intrinseche.

    (8)In linea con la strategia dell'UE per l'idrogeno, si prevede che l'idrogeno rinnovabile troverà applicazione su larga scala a partire dal 2030 per decarbonizzare determinati settori, che spaziano dai trasporti aerei e marittimi ai comparti industriali di difficile decarbonizzazione. Tutti i clienti finali connessi ai sistemi dell'idrogeno godranno dei diritti fondamentali dei consumatori riconosciuti ai clienti finali connessi al sistema del gas naturale, quali il diritto di cambiare fornitore e il diritto a informazioni di fatturazione precise. I clienti che sono connessi alla rete dell'idrogeno, ad esempio i clienti industriali, godranno degli stessi diritti di tutela dei consumatori applicabili ai clienti del gas naturale. Tuttavia al sistema dell'idrogeno non si applicano le disposizioni relative ai consumatori studiate per incoraggiare la partecipazione delle famiglie al mercato, quali le disposizioni in materia di strumenti di confronto dei prezzi, clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini.

    (9)In linea con la strategia dell'UE per l'idrogeno, la priorità dell'Unione è sviluppare l'idrogeno rinnovabile prodotto usando principalmente energia eolica e solare. Si tratta dell'opzione più compatibile con gli obiettivi UE di neutralità climatica e inquinamento zero nel lungo periodo, oltre ad essere la più coerente con un sistema energetico integrato. I combustibili a basse emissioni di carbonio, come l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, possono tuttavia essere funzionali alla transizione energetica, soprattutto nel breve e nel medio periodo, per ridurre rapidamente le emissioni dei combustibili esistenti e sostenere la diffusione di combustibili rinnovabili quali l'idrogeno rinnovabile. Per sostenere la transizione occorre fissare una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili sintetici in forma gassosa e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio. Tale soglia dovrebbe diventare più rigorosa per l'idrogeno prodotto in impianti che entrano in funzione a partire dal 1º gennaio 2031, così da tenere conto degli sviluppi tecnologici e stimolare più efficacemente progressi dinamici verso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della produzione di idrogeno. La strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico ha evidenziato la necessità di introdurre un sistema di certificazione a livello dell'Unione che contempli anche i combustibili a basse emissioni di carbonio, affinché gli Stati membri possano confrontarli con altre opzioni di decarbonizzazione e considerare la possibilità di includerli nel proprio mix energetico come soluzione praticabile. Per garantire che i combustibili a basse emissioni di carbonio abbiamo lo stesso impatto di altre alternative rinnovabili in termini di decarbonizzazione, è importante che siano certificati seguendo un approccio metodologico analogo basato sulla valutazione delle emissioni totali di gas a effetto serra nel ciclo di vita. Ciò consentirebbe di applicare in tutta l'UE un sistema di certificazione esaustivo che copra l'intero mix energetico. Poiché i combustibili a basse emissioni di carbonio e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio non sono combustibili rinnovabili, non è stato possibile includere la relativa terminologia e certificazione nella proposta di revisione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 . La loro inclusione nella presente direttiva colma pertanto questa lacuna.

    🡻 2009/73/CE considerando 3

    (10)La libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi assicurate ai cittadini dell'Unione dal trattato possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

    🡻 2009/73/CE considerando 4

    (4)Tuttavia, attualmente si frappongono ostacoli alla vendita di gas a condizioni identiche e senza subire discriminazioni o svantaggi nella Comunità. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali.

    🡻 2009/73/CE considerando 5

    (5)Nella comunicazione del 10 gennaio 2007 intitolata "Una politica dell'energia per l'Europa" la Commissione ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno del gas naturale e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le imprese del settore del gas naturale stabilite nella Comunità. Le comunicazioni della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolate rispettivamente "Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità" e "Indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica (relazione finale)", hanno dimostrato che le norme e le misure vigenti non sono state sufficienti per creare i presupposti necessari per la realizzazione dell'obiettivo auspicato, vale a dire la creazione di un mercato interno pienamente funzionante.

    🡻 2009/73/CE considerando 48 (adattato)

     nuovo

    (11)Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese di gas naturale. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori  , i diritti di accesso ai servizi essenziali, ivi compresa l'energia, e le tutele contro la povertà energetica, come sancito nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali , garantendo tra l'altro una maggiore trasparenza. La protezione dei consumatori dovrebbe assicurare che tutti i consumatori nel contesto più ampio della Comunità  dell'Unione  traggano profitto da un mercato  del gas  competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, dalle autorità di regolazione.

     nuovo

    (12)Il pilastro europeo dei diritti sociali annovera l'energia tra i servizi essenziali a cui tutti hanno il diritto di accedere e invita ad adottare misure di sostegno per le persone in stato di bisogno (principio 20). Anche l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 7 delle Nazioni Unite esorta ad assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.

    🡻 2009/73/CE considerando 47 (adattato)

    (13)Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali; il diritto comunitario  dell'Unione  dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri. I cittadini dell'Unione europea e, ove gli Stati membri lo reputino opportuno, le piccole imprese dovrebbero poter godere degli obblighi del servizio pubblico, soprattutto in materia di sicurezza degli approvvigionamenti e tariffe ragionevoli.

     nuovo

    (14)Gli Stati membri dovrebbero avere un ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore del gas per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Tuttavia gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori e restrizione della concorrenza, oltre che un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica del gas naturale per i cittadini. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura di gas naturale dovrebbero aver luogo solo in quanto obblighi di servizio pubblico ed essere soggetti a specifiche condizioni. Un mercato al dettaglio del gas completamente liberalizzato e ben funzionante stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

    (15)Gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale dovrebbero essere utilizzati in circostanze e per beneficiari ben definiti, senza prevalere sul principio di apertura dei mercati, e dovrebbero avere una durata limitata. Al fine di mitigare gli effetti distorsivi degli obblighi di servizio pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale, gli Stati membri che ricorrono a tali interventi dovrebbero porre in essere misure aggiuntive, comprese misure che impediscano le distorsioni nella fissazione dei prezzi sui mercati all'ingrosso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i beneficiari di prezzi regolati siano in grado di beneficiare pienamente delle offerte disponibili sul mercato competitivo, se decidono di farlo. A tal fine dovrebbero essere informati direttamente e periodicamente delle offerte e dei risparmi disponibili sul mercato competitivo e dovrebbero ricevere assistenza per rispondere alle offerte basate sul mercato e beneficiarne.

    (16)Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale non dovrebbero dare luogo a sussidi incrociati diretti tra diverse categorie di clienti. In virtù di tale principio, i sistemi di prezzi non devono far ricadere esplicitamente su talune categorie di clienti il costo degli interventi sui prezzi che riguardano altre categorie di clienti.

    🡻 2009/73/CE considerando 49 (adattato)

     nuovo

    (17)I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione dovrebbe istituire, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui gli Stati membri, le autorità nazionali di regolazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese di gas naturale,  ha istituito  una lista di controllo europea per i consumatori di energia accessibile e di facile consultazione che forniscea ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. La lista di controllo per i consumatori di energia dovrebbe essere  tenuta aggiornata,  fornita a tutti i consumatori e resa pubblicamente disponibile.

     nuovo

    (18)È opportuno che gli Stati membri tengano conto del fatto che il buon esito della transizione richiede maggiori investimenti nell'istruzione e nelle competenze dei lavoratori del settore del gas, anche in relazione allo sviluppo infrastrutturale. Ciò sarebbe in linea con la proposta di revisione della direttiva sull'efficienza energetica (2021/0203(COD)).

    (19)È opportuno che le regole di mercato proteggano i consumatori e li mettano nelle condizioni di fare scelte a basse emissioni di carbonio, così che i nuovi gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio possano diventare parte integrante della transizione energetica.

    (20)Il gas naturale ricopre ancora un ruolo chiave nell'approvvigionamento energetico, in quanto il consumo domestico di energia proveniente dal gas naturale è tuttora superiore a quello di energia elettrica. Sebbene l'elettrificazione sia un elemento fondamentale della transizione verde, in futuro le famiglie continueranno a consumare gas naturale, con volumi sempre maggiori di gas rinnovabile.

    (21)Poiché il settore del gas naturale, compreso il mercato al dettaglio del gas naturale, non rientrava nel pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", le disposizioni sul coinvolgimento e la protezione dei consumatori in questo settore non sono state adeguate alle esigenze della transizione energetica e rispecchiano ancora la situazione al momento dell'adozione del terzo pacchetto Energia, oltre dieci anni fa.

    (22)Il mercato del gas naturale è caratterizzato da bassi livelli di coinvolgimento e soddisfazione dei clienti e da una diffusione lenta dei nuovi gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, aspetti che riflettono una concorrenza limitata in molti Stati membri. In contrasto con la tendenza al ribasso sui mercati all'ingrosso, nell'ultimo decennio i prezzi del gas naturale per i clienti civili sono cresciuti e di conseguenza questi pagano il doppio o il triplo rispetto ai clienti industriali per quello che consumano.

    (23)Come nel settore dell'energia elettrica, anche in quello del gas naturale la flessibilità del mercato e un quadro giuridico adeguato in materia di diritti dei consumatori a livello dell'Unione sono essenziali affinché i consumatori possano partecipare alla transizione energetica e godere di prezzi accessibili, buoni livelli di servizio e un'effettiva facoltà di scelta tra offerte che tengono il passo con gli sviluppi della tecnologia.

    (24)Il passaggio dal gas di origine fossile ad alternative rinnovabili può avvenire soltanto se l'energia da fonti rinnovabili diventa un'opzione attraente e non discriminatoria per i consumatori, sulla base di informazioni davvero trasparenti e di una distribuzione equa dei costi della transizione tra i vari gruppi di consumatori e operatori del mercato.

    (25)Per colmare le lacune esistenti nel mercato al dettaglio del gas occorre superare le difficoltà sul piano tecnico e della concorrenza che attualmente ostacolano l'offerta di nuovi servizi, migliori livelli di servizio e prezzi al consumo più contenuti, e garantire al contempo la protezione dei consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.

    (26)Al fine di assicurare un livello di protezione e responsabilizzazione dei consumatori elevato e uniforme in tutti i settori energetici, è opportuno riprodurre nell'assetto normativo del mercato del gas decarbonizzato le disposizioni di tutela e, se del caso, responsabilizzazione dei consumatori che vigono sul mercato dell'energia elettrica.

    (27)Nell'interesse della coerenza e dell'efficacia di tale approccio è opportuno, se fattibile, che il parallelismo interessi tutte le disposizioni di tutela e responsabilizzazione dei consumatori, laddove queste possono essere adattate al mercato del gas. Ciò dovrebbe riguardare aspetti quali i diritti contrattuali di base e le norme sulle informazioni di fatturazione, il cambio di fornitore di energia, la disponibilità di strumenti di confronto attendibili, la protezione dei consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, l'adeguata protezione dei dati per i contatori intelligenti e la gestione dei dati, nonché le norme su meccanismi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie.

    (28)Nel perseguire la coerenza intersettoriale delle disposizioni, è opportuno che gli oneri in capo alle amministrazioni nazionali e alle imprese siano limitati e proporzionati, anche alla luce dell'esperienza maturata con il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei".

    (29)Si prevede che la modernizzazione del settore del gas apporterà vantaggi economici sostanziali in termini sia di intensificazione della concorrenza al dettaglio, con conseguenti benefici sociali e distributivi, sia di responsabilizzazione dei consumatori, ivi compresi il rafforzamento dei diritti contrattuali e il miglioramento delle informazioni disponibili sul consumo e le fonti di energia, che dovrebbero favorire scelte più rispettose dell'ambiente. Le comunità energetiche d'interesse dovrebbero contribuire alla diffusione del gas rinnovabile.

    (30)Il cambio di fornitore è un indicatore importante del coinvolgimento dei consumatori e uno strumento altrettanto importante per stimolare la concorrenza tanto sul mercato del gas naturale quanto su quello dell'idrogeno. Tra gli Stati membri persistono disparità nelle percentuali di clienti che cambiano fornitore e gli oneri di recesso e risoluzione del contratto dissuadono i consumatori dall'effettuare il cambio. Sebbene sopprimere tali oneri possa limitare la scelta dei consumatori, in quanto sarebbero eliminati prodotti basati sulla ricompensa della fedeltà, imporre ulteriori restrizioni al loro uso dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori, indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato.

    (31)È probabile che tempi più brevi per il cambio di fornitore incoraggino i clienti a cercare offerte energetiche migliori e a cambiare fornitore. Con la maggior diffusione delle tecnologie dell'informazione, entro il 2026 dovrebbe in genere essere possibile completare entro 24 ore, in qualsiasi giorno lavorativo, la procedura tecnica di cambio, consistente nella registrazione di un nuovo fornitore in un punto di misura presso l'operatore di mercato. Garantire che entro tale data sia possibile che la procedura tecnica avvenga al massimo in 24 ore ridurrebbe al minimo i tempi di cambio, contribuendo ad accrescere la partecipazione dei consumatori così come la concorrenza nella distribuzione al dettaglio.

    (32)Diversi fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. Ne consegue che è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte e ridurre al minimo possibile gli ostacoli al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei consumatori.

    (33)Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori più piccoli possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. È di fondamentale importanza che i clienti più piccoli abbiano accesso almeno a uno strumento di confronto e che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali e trasparenti. A tal fine, gli Stati membri potrebbero garantire uno strumento di confronto gestito da un'autorità nazionale o da un'impresa privata.

    (34)I clienti finali dovrebbero anche poter consumare, immagazzinare e vendere il gas rinnovabile autoprodotto e dovrebbero altresì poter partecipare a tutti mercati del gas naturale fornendo al sistema servizi ausiliari, ad esempio attraverso lo stoccaggio dell'energia. Nel diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse in merito a tasse e oneri per i clienti attivi individuali e consorziati.

    (35)È opportuno riconoscere determinate categorie di iniziative energetiche dei cittadini sul mercato del gas naturale a livello dell'Unione quali "comunità energetiche dei cittadini", prendendo atto della funzione che queste possono svolgere nella decarbonizzazione del sistema energetico. Tali comunità dovrebbero agevolare l'uso del gas rinnovabile nel sistema del gas naturale. Al fine di garantire loro un quadro di sostegno, un trattamento equo e condizioni di parità, è opportuno stilare un elenco di diritti e obblighi ben definiti che riproduca in linea di massima la struttura di affiliazione, i requisiti di governance e la finalità delle comunità energetiche dei cittadini ai sensi della direttiva (UE) 2019/944.

    (36)Le disposizioni sulle comunità energetiche dei cittadini non impediscono l'esistenza di altre iniziative dei cittadini come le comunità di energia rinnovabile di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 o quelle derivanti da contratti di diritto privato. L'adesione a comunità energetiche di cittadini dovrebbe essere aperta a tutte le categorie di soggetti. Tuttavia, i poteri decisionali all'interno di una comunità energetica dei cittadini dovrebbero essere riservati a quei membri o soci che non esercitano un'attività commerciale su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce uno degli ambiti principali dell'attività economica. Ciò significa che le comunità energetiche dei cittadini e i singoli membri o soci devono essere finanziariamente ed economicamente indipendenti da soggetti che esercitano attività di questo tipo, ferma restando la possibilità per le comunità energetiche dei cittadini di delegare la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione.

    (37)Le bollette e le informazioni di fatturazione sono uno strumento importante di informazione e responsabilizzazione del cliente finale. Le bollette restano la preoccupazione più diffusa e il primo motivo di reclamo tra i consumatori, fattore che peraltro concorre al loro basso livello di soddisfazione e coinvolgimento nel settore del gas. Inoltre le disposizioni relative alle informazioni di fatturazione nel settore del gas non hanno tenuto il passo con l'evoluzione dei diritti riconosciuti ai consumatori nel settore dell'energia elettrica. È pertanto necessario procedere a un allineamento e fissare requisiti minimi per le bollette e le informazioni di fatturazione nel settore del gas, così che i consumatori ricevano informazioni trasparenti e facilmente comprensibili. Le bollette dovrebbero dare ai clienti finali informazioni sui loro consumi e costi, in modo da agevolare il raffronto tra offerte e il cambio di fornitore, nonché informazioni sui loro diritti in quanto consumatori (ad esempio per quanto riguarda la risoluzione alternativa delle controversie). Dovrebbero inoltre rappresentare uno strumento per coinvolgere attivamente i consumatori nel mercato, consentendo loro di adeguare i propri modelli di consumo e fare scelte più rispettose dell'ambiente.

    (38)La fornitura regolare di informazioni di fatturazione precise e basate sul consumo effettivo di gas, resa possibile da contatori intelligenti, è importante per aiutare i clienti a controllare i propri consumi e costi relativi al gas. I clienti, in particolare i clienti civili, dovrebbero tuttavia avere accesso a soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle bollette.

    🡻 2009/73/CE considerando 47 (adattato)

     nuovo

    (39)Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti. In tal modo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il loroproprio consumo e conoscere i relativi prezzi e costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati  informazioni . È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia.  I pagamenti anticipati  Gli anticipi  non dovrebbero andare a eccessivo svantaggio degli utenti  dovrebbero rispecchiare il consumo probabile di gas naturale e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell'energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori creeranno  dovrebbero creare  un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.

    🡻 2009/73/CE considerando 52 (adattato)

     nuovo

    (40) Al momento di prendere una decisione a livello nazionale circa l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti per il gas naturale  Ddovrebbe essere consentito basare  la decisione  l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti su una valutazione economica.  Detta valutazione dovrebbe tenere conto dei benefici a lungo termine per i consumatori e per l'intera filiera derivanti dalla realizzazione di sistemi di misurazione intelligenti.  Se talela valutazione dovesse concludere che l'introduzione di tali sistemi di misurazione è economicamente ragionevole ed efficace sotto il profilo dei costi solo per i consumatori con una certa quantità di consumo di gas  naturale , gli Stati membri possono tenerne  dovrebbero poterne tener  conto quando applicano sistemi di misurazione intelligenti  introducono i sistemi di misurazione intelligenti .  Tuttavia la valutazione dovrebbe essere sottoposta a riesame periodico, in risposta a cambiamenti significativi delle ipotesi di base, o almeno ogni quattro anni, in considerazione della rapidità dell'evoluzione tecnologica. 

     nuovo

    (41)Per favorire la partecipazione attiva dei clienti finali al mercato, è opportuno che i sistemi di misurazione intelligenti che saranno introdotti tengano debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme disponibili, comprese quelle che consentono l'interoperabilità in termini di modello di dati e livello di applicazione, delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo dello scambio di dati, nonché di servizi energetici futuri e innovativi. Inoltre i sistemi di misurazione intelligenti installati non dovrebbero ostacolare il cambio di fornitore da parte dei consumatori di gas naturale e dovrebbero essere dotati di funzionalità atte a consentire al cliente finale di accedere tempestivamente ai dati sul proprio consumo, modulare il proprio comportamento in cambio di un compenso e ottenere risparmi in bolletta.

    (42)Gli Stati membri che non procedono all'introduzione sistematica di sistemi di misurazione intelligenti per il gas naturale dovrebbero consentire ai consumatori che lo richiedono di beneficiare dell'installazione di un contatore intelligente, a condizioni eque e ragionevoli, e dovrebbero fornire loro tutte le informazioni necessarie.

    (43)Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione e assicurino il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati, nonché l'imparzialità degli enti che trattano i dati.

    🡻 2009/73/CE considerando 51 (adattato)

    (44)Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità di misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero predisporre  prevedere  procedure di trattamento dei reclami rapide ed efficaci.

    🡻 2009/73/CE considerando 50 (adattato)

    (50)La povertà energetica costituisce un problema crescente nella Comunità. È quindi opportuno che gli Stati membri che ne sono colpiti e che non lo hanno ancora fatto elaborino piani d'azione nazionali o altri opportuni quadri per affrontare la povertà energetica al fine di ridurre il numero di persone che versano in tale situazione. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire il necessario approvvigionamento energetico per i clienti vulnerabili. A tal fine si potrebbe ricorrere a un approccio integrato, ad esempio nel quadro della politica sociale, e le relative misure potrebbero comprendere politiche sociali o miglioramenti dell'efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe, quanto meno, consentire politiche nazionali a favore dei clienti vulnerabili.

     nuovo

    (45)Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate, come l'erogazione di prestazioni attraverso sistemi di assistenza sociale, volte a garantire il necessario approvvigionamento ai clienti vulnerabili o un sostegno ai miglioramenti dell'efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 , anche nel contesto più ampio di povertà. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure sociali o di politica energetica riguardanti il pagamento delle bollette del gas di qualsiasi tipo, investimenti nell'efficienza energetica dell'edilizia residenziale o la protezione dei consumatori, ad esempio dalla disattivazione dell'erogazione.

    (46)In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 , la Commissione ha fornito orientamenti indicativi 12 su indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di "numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica".

    (47)La semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative di autorizzazione, insieme a termini chiari per l'adozione di una decisione da parte delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, dovrebbero assicurare che gli impianti di produzione dell'idrogeno e l'infrastruttura del sistema dell'idrogeno siano realizzati a ritmi adeguati. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a riferire sui progressi compiuti. Con il passaggio al trasporto nei gasdotti di idrogeno (puro) anziché di gas naturale, si renderà necessario un regime di grandfathering delle autorizzazioni – quali licenze, permessi, concessioni o approvazioni – concesse ai sensi del diritto nazionale per la costruzione e la gestione dei gasdotti per il gas naturale esistenti e di altri attivi della rete. Ciò dovrebbe scongiurare indebiti ritardi nella conversione al trasporto di idrogeno dei gasdotti per il gas naturale esistenti e di altri attivi della rete. È opportuno evitare che le condizioni di autorizzazione delle infrastrutture del sistema dell'idrogeno siano sostanzialmente diverse, salvo in casi sufficientemente motivati. Considerazioni tecniche di sicurezza potrebbero giustificare un approccio differenziato per quanto riguarda il grandfathering delle autorizzazioni esistenti o la concessione di nuove autorizzazioni. È opportuno che le disposizioni sulle procedure autorizzative si applichino facendo salvo il diritto internazionale e dell'Unione, segnatamente le disposizioni tese a proteggere l'ambiente e la salute umana. Ove debitamente giustificato da circostanze straordinarie, dovrebbe essere possibile prorogare fino a un anno i termini delle procedure autorizzative.

    (48)L'offerta di orientamenti ai richiedenti, per mezzo di uno sportello amministrativo, durante l'iter di presentazione della domanda e concessione del permesso mira a ridurre le complessità cui devono far fronte i promotori dei progetti e a migliorare l'efficienza e la trasparenza. All'efficienza può contribuire anche la possibilità per i richiedenti di presentare i documenti in formato digitale e di consultare un manuale delle procedure. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità che applicano le procedure autorizzative siano coinvolte attivamente nell'eliminazione dei rimanenti ostacoli che impediscono loro di trattare un numero crescente di procedimenti, compresi gli ostacoli di natura non finanziaria come l'insufficienza delle conoscenze e delle risorse umane e digitali.

    🡻 2009/73/CE considerando 6

    (49)In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura ("separazione effettiva"), vi è un rischio di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

    🡻 2009/73/CE considerando 7

    (50)Le norme in materia di separazione giuridica e funzionale ai sensi della direttiva 2003/55/CE non hanno tuttavia consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasporto. Nella riunione dell'8 e 9 marzo 2007 il Consiglio europeo ha pertanto invitato la Commissione a elaborare proposte legislative per la "separazione effettiva delle attività di approvvigionamento e produzione dalle operazioni in rete".

    🡻 2009/73/CE considerando 8 (adattato)

    (51)Solo eliminando l'incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di produzione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità 13 , ha definito la separazione proprietaria a livello di trasporto come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nell'infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare un controlloi su un'impresa di produzione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasporto o un gestore di sistemai di trasporto. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasporto o un gestore di sistemai di trasporto dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un'impresa di produzione o di fornitura. Entro tali limiti, un'impresa di produzione o di fornitura dovrebbe essere legittimata ad avere una partecipazione di minoranza in un sistema di trasporto o in un gestore di sistemai di trasporto.

    🡻 2009/73/CE considerando 9

    (52)Qualsiasi sistema di separazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d'interessie tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasporto, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l'accesso di nuovi operatori sul mercato nell'ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace, e non dovrebbe creare un regime regolamentare eccessivamente oneroso per le autorità nazionali di regolazione.

    🡻 2009/73/CE considerando 10

    (53)La definizione del termine "controllo" è tratta dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento comunitario sulle concentrazioni) 14 .

    🡻 2009/73/CE considerando 11

    (54)Poiché la separazione proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri che decidono di effettuare la separazione proprietaria dovrebbe essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell'energia elettrica, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero applicarsi in entrambi i settori.

     nuovo

    (55)Per contro nel settore dell'idrogeno si potrebbe evitare del tutto la nascita di imprese verticalmente integrate stabilendo a priori norme chiare. Tale opzione è preferibile alla definizione a posteriori di onerosi obblighi di separazione, la cui attuazione richiederebbe tempo.

    🡻 2009/73/CE considerando 12

    (56)In virtù della separazione proprietaria, per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della produzione e impedire lo scambio di informazioni riservate, lo stesso soggetto non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistemai di trasporto o di un sistema di trasporto e di un'impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, lo stesso soggetto non dovrebbe essere legittimato a nominare membri dei consigli di amministrazione di un gestore di sistemai di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare un controllo o eventuali diritti su un'impresa che esercita attività di produzione o di fornitura.

    🡻 2009/73/CE considerando 13

    (57)L'istituzione di un gestore di sistemai o di un gestore di trasporto indipendente dagli interessi della fornitura e della produzione dovrebbe consentire ad un'impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre un'effettiva separazione degli interessi, purché tale gestore di sistemai o tale gestore di trasporto indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistemai e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

    🡻 2009/73/CE considerando 14 (adattato)

    (58)Se il 3 settembre 2009 un'impresa proprietaria di un sistema di trasporto fa  faceva  parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l'istituzione di un gestore di sistemai o di un gestore di trasporto che sia indipendente dagli interessi della fornitura e della produzione.

    🡻 2009/73/CE considerando 15 (adattato)

    (59)Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle imprese verticalmente integrate, agli Stati membri dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni dell'impresa integrata in azioni dell'impresa proprietaria della rete e azioni della residuante impresa di fornitura e produzione, purché siano osservati glio l' obblighio  derivanti dalla  della separazione proprietaria.

    🡻 2009/73/CE considerando 16 (adattato)

    (60)La piena efficacia dell'istituzione di un gestore di sistemai indipendente o di un gestore di trasporto indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sul gestore di trasporto indipendente prevedono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l'accesso di nuovi operatori del mercato e l'integrazione dei mercati del gas. Una separazione effettiva attraverso le disposizioni relative ai gestori di trasporto indipendenti dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori dei sistemi di trasporto, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all'integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. L'indipendenza del gestore di trasporto dovrebbe, tra l'altro, essere anche assicurata mediante taluni periodi "di riflessione" durante i quali nell'impresa verticalmente integrata non sono esercitate attività di gestione o altre attività pertinenti che danno accesso alle stesse informazioni che sarebbe stato possibile ottenere in una posizione di gestione. Il modello di separazione effettiva del gestore di trasporto indipendente risponde ai requisiti stabiliti dal Consiglio europeo nella riunione dell'8 e 9 marzo 2007.

    🡻 2009/73/CE considerando 17

     nuovo

    (61)Al fine di sviluppare la concorrenza nel mercato interno del gas, i grandi clienti non civili  impegnati in attività commerciali su vasta scala  dovrebbero poter scegliere i loro fornitori nonché concludere contratti con diversi fornitori per coprire il loro fabbisogno di gas. Tali clienti dovrebbero essere tutelati da qualsiasi clausola di esclusività il cui effetto sia quello di escludere offerte concorrenziali o complementari.

    🡻 2009/73/CE considerando 18 (adattato)

    (62)Uno Stato membro  dovrebbe avere  ha il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria nel suo territorio. Se uno Stato membro ha esercitato tale diritto, un'impresa non  dovrebbe avere  ha il diritto di istituire un gestore di sistemai indipendente o un gestore di trasporto indipendente. Inoltre, un'impresa che esercita una qualunque attività di produzione o di fornitura non può  dovrebbe  esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistemai di trasporto di uno Stato membro che ha scelto la completa separazione proprietaria.

    🡻 2009/73/CE considerando 19 (adattato)

    (63)A norma della presente direttiva, nNel mercato interno del gas naturale esisterannoesistono diversi tipi di organizzazione del mercato. Le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per garantire parità di condizioni dovrebbero essere basate su esigenze prioritarie di interesse generale. La Commissione dovrebbe essere consultata sulla compatibilità delle misure con il trattato  TFUE  e con la normativa comunitaria  dell'Unione .

    🡻 2009/73/CE considerando 20

    (64)Nell'effettuare la separazione effettiva dovrebbe essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrebbe essere legittimata ad esercitare un controllo o eventuali diritti, in violazione delle regole relative alla separazione proprietaria o dell'opzione del gestore di sistemai indipendente, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasporto o dei sistemi di trasporto sia degli organi delle imprese di fornitura o di produzione. Per quanto riguarda la separazione proprietaria e l'opzione del gestore di sistemai indipendente, purché lo Stato membro in questione possa dimostrare che la prescrizione di cui al presente considerando è osservata, due enti pubblici distinti dovrebbero essere in grado di controllare le attività di produzione e fornitura, da un lato, e le altre attività di trasporto, dall'altro.

    🡻 2009/73/CE considerando 21 (adattato)

    (65)La separazione pienamente effettiva delle attività di rete dalle attività di fornitura e produzione dovrebbe applicarsi in tutta la Comunità  l'Unione , sia alle imprese comunitarie  dell'Unione  che alle imprese non  dell'Unione . Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura e produzione in tutta la Comunità  l'Unione  rimangano indipendenti l'una dall'altra, le autorità di regolazione dovrebbero essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasporto che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione di tali norme in tutta la Comunità  l'Unione , le autorità di regolazione dovrebbero tenere nella massima considerazione il parere della Commissione al momento di adottare decisioni in materia di certificazioni. Per garantire, inoltre, il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità  dell'Unione  nonché la solidarietà e la sicurezza energetica all'interno della Comunità  dell'Unione , la Commissione dovrebbe avere il diritto di esprimere un parere in materia di certificazione in relazione a un proprietario di sistema di trasporto o a un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

     nuovo

    (66)Le reti di condotte dell'idrogeno dovrebbero essere un mezzo importante per trasportarlo in modo efficiente e sostenibile, sia onshore che offshore. Data l'ingente spesa patrimoniale necessaria per costruirle, tali reti di condotte potrebbero costituire monopoli naturali. L'esperienza maturata nella regolazione dei mercati del gas naturale ha dimostrato quanto sia importante garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle reti di gasdotti al fine di preservare la concorrenza sui mercati delle materie prime. È pertanto opportuno che alle reti dell'idrogeno onshore e offshore nell'Unione siano applicabili principi ben consolidati di gestione della rete, quali l'accesso di terzi.

    (67)È opportuno che la gestione delle reti dell'idrogeno sia separata dalle attività di produzione e fornitura dell'energia onde evitare il rischio di conflitti di interessi per i gestori delle reti. La separazione strutturale tra proprietà delle reti dell'idrogeno e partecipazioni nella produzione e nella fornitura di energia garantisce l'assenza di conflitti di interessi di questo genere. Gli Stati membri dovrebbero poter contare sul modello alternativo di separazione del "gestore di rete dell'idrogeno integrato" fino al 2030 al fine di concedere un periodo di transizione alle reti dell'idrogeno verticalmente integrate esistenti. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter consentire il ricorso al modello di "gestore di rete dell'idrogeno indipendente" per permettere ai proprietari di reti dell'idrogeno verticalmente integrati di mantenere la proprietà delle reti garantendo al contempo una gestione non discriminatoria delle stesse dopo il 2030.

    (68)Se da un lato la gestione congiunta di reti dell'idrogeno e reti del gas o dell'energia elettrica può creare sinergie e dovrebbe quindi essere consentita, dall'altro le attività di gestione delle reti dell'idrogeno dovrebbero essere affidate a un soggetto giuridico separato per garantire trasparenza riguardo ai finanziamenti e all'applicazione delle tariffe di accesso.

    (69)È opportuno che la gestione delle reti dell'idrogeno sia separata dalle attività di produzione e fornitura dell'energia onde evitare il rischio di conflitti di interessi per i gestori delle reti. La separazione strutturale tra proprietà delle reti dell'idrogeno e partecipazioni nella produzione e nella fornitura di energia dovrebbe garantire l'assenza di conflitti di interessi di questo genere. Gli Stati membri dovrebbero poter contare sul modello alternativo di separazione del "gestore di rete dell'idrogeno integrato" fino al 2030 al fine di concedere un periodo di transizione alle reti dell'idrogeno verticalmente integrate esistenti. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter consentire il ricorso al modello di "gestore di rete dell'idrogeno indipendente" per permettere ai proprietari di reti dell'idrogeno verticalmente integrati di mantenere la proprietà delle reti garantendo al contempo una gestione non discriminatoria delle stesse dopo il 2030.

    (70)Nell'interesse della trasparenza riguardo ai costi e al finanziamento delle attività regolate è opportuno che le attività di gestione delle reti dell'idrogeno siano separate da altre attività di gestione delle reti per altri vettori energetici, almeno relativamente alla forma giuridica e alla contabilità dei gestori delle reti.

    (71)Le reti dell'idrogeno dovrebbero essere aperte a terzi al fine di garantire la concorrenza e condizioni di parità sul mercato della fornitura di idrogeno. Nel lungo periodo l'accesso regolato di terzi in base a tariffe di accesso regolate dovrebbe diventare la norma. Nell'intento di assicurare ai gestori la flessibilità necessaria e di ridurre i costi amministrativi durante la fase di avviamento del mercato dell'idrogeno, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di consentire l'accesso negoziato di terzi fino al 2030.

    (72)La disponibilità di impianti di stoccaggio sotterraneo dell'idrogeno su vasta scala è limitata e non omogenea negli Stati membri. Visti i suoi potenziali benefici per il funzionamento del trasporto e dei mercati dell'idrogeno, lo stoccaggio sotterraneo su vasta scala dovrebbe essere soggetto ad accesso regolato di terzi al fine di assicurare condizioni di parità ai partecipanti al mercato.

    (73)I terminali per la trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso rappresentano una soluzione per importare idrogeno, ma sono in concorrenza con altri modi di trasporto. Fermo restando che è opportuno garantire l'accesso dei terzi a tali terminali, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se imporre un sistema di accesso negoziato di terzi allo scopo di ridurre i costi amministrativi in capo ai gestori e alle autorità di regolazione.

    (74)È opportuno che le reti dell'idrogeno verticalmente integrate esistenti siano incorporate nel quadro normativo dopo un periodo di transizione.

    (75)I poli locali dell'idrogeno dovrebbero essere un elemento importante dell'economia europea dell'idrogeno. Essi potrebbero beneficiare di requisiti normativi semplificati durante la fase di avviamento del mercato dell'idrogeno.

    (76)Le condotte di interconnessione con paesi terzi possono servire a trasportare l'idrogeno importato o esportato. È opportuno che le relative norme di funzionamento e le norme di certificazione dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio siano sancite in un accordo intergovernativo al fine di definire un quadro normativo coerente e garantirne l'applicazione uniforme a tutta l'infrastruttura.

    (77)Per assicurare il funzionamento efficiente delle reti europee dell'idrogeno, i rispettivi gestori dovrebbero essere responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno, in stretta cooperazione con altri gestori di reti dell'idrogeno e con altri gestori di sistemi a cui le loro reti sono o potrebbero essere connesse, anche per agevolare l'integrazione del sistema energetico.

    (78)I gestori delle reti dell'idrogeno dovrebbero essere incaricati di costruire sufficiente capacità transfrontaliera di trasporto dell'idrogeno, accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e rendendo così possibile l'integrazione del mercato.

    (79)In alcuni casi, in funzione tra le altre cose della topografia delle reti dell'idrogeno e della popolazione di utenti finali ad esse connessi, i gestori delle reti dell'idrogeno potrebbero dover gestire la qualità dell'idrogeno (ad esempio purificandolo). Le autorità di regolazione possono pertanto incaricarli di assicurare una gestione efficiente della qualità dell'idrogeno nelle rispettive reti ove ciò sia necessario per la gestione del sistema. Nello svolgere tali attività, i gestori delle reti dell'idrogeno dovrebbero osservare le norme applicabili in materia di qualità dell'idrogeno.

    (80)I gestori dei sistemi del gas naturale o i gestori delle reti dell'idrogeno che respingono una richiesta di accesso o connessione a causa dell'insufficienza della capacità dovrebbero motivare debitamente tale decisione ed essere tenuti a migliorare il proprio sistema in modo da rendere possibile, ove economicamente giustificabile, la connessione o l'accesso.

    🡻 (UE) 2019/692 considerando 3 (adattato)

    (81)La presente direttiva è intesa ad  È opportuno  affrontare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva mirano ad  Bisogna  assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi. In tal modo sarà  dovrebbe essere  assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione e di avere ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Sarà inoltre  Dovrebbero inoltre essere  inoltre migliorate la trasparenza e la certezza del diritto per gli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti del sistema, quanto alle norme applicabili.

     nuovo

    (82)Gli Stati membri e le parti contraenti del trattato che ha istituito la Comunità dell'energia 15 dovrebbero cooperare strettamente su tutte le questioni riguardanti lo sviluppo e la decarbonizzazione di un mercato del gas integrato e non dovrebbero adottare misure che compromettano l'ulteriore integrazione dei mercati del gas o la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri e delle parti contraenti. Ciò potrebbe implicare tra l'altro cooperare in materia di capacità di stoccaggio e invitare esperti a prendere parte ai gruppi di rischio regionali nel settore del gas.

    🡻 (UE) 2019/692 considerando 5

    (83)I gasdotti che collegano un impianto di produzione di petrolio o gas di un paese terzo a un impianto di trattamento o a un terminale costiero di approdo all'interno di uno Stato membro dovrebbero essere considerati reti di gasdotti a monte. I gasdotti che collegano un impianto di produzione di petrolio o gas di uno Stato membro a un impianto di trattamento o a un terminale costiero di approdo all'interno di un paese terzo non dovrebbero essere considerati reti di gasdotti a monte ai fini della presente direttiva, data l'improbabilità che siffatti gasdotti abbiano un impatto significativo sul mercato interno dell'energia.

    🡻 (UE) 2019/692 considerando 6

    (84)I gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero avere la facoltà di concludere accordi tecnici con i gestori dei sistemi di trasporto o altre entità di paesi terzi su questioni relative all'esercizio e all'interconnessione dei sistemi di trasporto, purché il contenuto di siffatti accordi sia compatibile con il diritto dell'Unione.

    🡻 (UE) 2019/692 considerando 7

    (85)È opportuno che rimangano in vigore gli accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di trasporto conclusi tra gestori dei sistemi di trasporto o altre entità, purché siano conformi al diritto dell'Unione e alle pertinenti decisioni dell'autorità nazionale di regolazione.

    🡻 (UE) 2019/692 considerando 8

    (86)Quando siffatti accordi tecnici sono in vigore, la presente direttiva non richiede la conclusione di un accordo internazionale tra uno Stato membro e un paese terzo o di un accordo tra l'Unione e un paese terzo relativamente all'esercizio del gasdotto di trasporto interessato.

    🡻 (UE) 2019/692 considerando 9 (adattato)

    (87)L'applicabilità della  presente  direttiva 2009/73/CE ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi è  dovrebbe essere  circoscritta al territorio degli Stati membri. Per quanto riguarda i gasdotti di trasporto offshore, la  presente  direttiva 2009/73/CE dovrebbe applicarsi nelle acque territoriali dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri.

    🡻 (UE) 2019/692 considerando 10

    (88)Dovrebbe essere possibile per gli accordi esistenti relativi all'esercizio delle linee di trasporto conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo rimanere in vigore, conformemente alla presente direttiva.

    🡻 (UE) 2019/692 considerando 11

    (89)Riguardo agli accordi o alle parti di accordi conclusi con paesi terzi che possono incidere su norme comuni dell'Unione, è opportuno stabilire una procedura coerente e trasparente con la quale autorizzare uno Stato membro, su sua richiesta, a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere con un paese terzo un accordo relativo all'esercizio di un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte tra lo Stato membro e un paese terzo. La procedura non dovrebbe ritardare l'attuazione della presente direttiva, dovrebbe lasciare impregiudicata la ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri e dovrebbe applicarsi agli accordi nuovi ed esistenti.

    🡻 (UE) 2019/692 considerando 12

    (90)Qualora risulti che la materia disciplinata da un accordo rientra in parte nella competenza dell'Unione e in parte in quella di uno Stato membro, è essenziale assicurare una stretta cooperazione tra tale Stato membro e le istituzioni dell'Unione.

    🡻 (UE) 2019/692 considerando 14 (adattato)

    (91) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva,  è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione  affinché possa  al fine di adottare decisioni che autorizzino o rifiutino di autorizzare uno Stato membro a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 .

    🡻 2009/73/CE considerando 22 (adattato)

     nuovo

    (92)La sicurezza degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto strettamente connessa all'efficiente funzionamento del mercato interno del gas e all'integrazione dei mercati isolati del gas degli Stati membri. Il gas può essere fornito ai cittadini dell'Unione esclusivamente attraverso la rete. Mercati aperti del gas funzionanti e, in particolare, le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura del gas sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell'economia e il benessere dei cittadini dell'Unione. Persone di paesi terzi dovrebbero pertanto essere autorizzate a controllare un sistema di trasporto o un gestore del sistema di trasporto soltanto se soddisfano i requisiti di separazione effettiva che si applicano all'interno della Comunità  dell'Unione . Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità  l'Unione  ritiene che il sistema di trasporto del gas sia un settore di grande importanza per la Comunità  l'Unione  e che pertanto siano necessarie misure di salvaguardia supplementari a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità  dell'Unione  in modo da evitare minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica nella Comunità  nell'Unione  e il benessere dei cittadini dell'Unione. La sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità  dell'Unione  richiede, in particolare, una valutazione dell'indipendenza della gestione della rete, del grado di dipendenza della Comunità  dell'Unione  e dei singoli Stati membri dai paesi terzi per l'approvvigionamento energetico e del trattamento accordato, in un determinato paese terzo, agli scambi interni e con l'estero e agli investimenti in materia di energia. La sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe pertanto essere valutata alla luce delle circostanze di fatto di ciascun caso, nonché dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto internazionale, in particolare dagli accordi internazionali tra la Comunità  l'Unione  e il paese terzo in questione. Se del caso, si incoraggia la Commissione  dovrebbe  a presentare raccomandazioni per negoziare pertinenti accordi con paesi terzi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità  dell'Unione  o a includere le questioni necessarie in altri negoziati con detti paesi terzi.

    🡻 2009/73/CE considerando 23

    (93)È opportuno adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso al trasporto. Tali tariffe dovrebbero essere applicabili a tutti gli utenti in modo non discriminatorio. Se l'impianto di stoccaggio, le riserve di rete (linepack) o altri servizi ausiliari operano in un mercato sufficientemente competitivo, l'accesso potrebbe essere concesso in base a meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori.

    🡻 2009/73/CE considerando 24 (adattato)

    (94)Occorre garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di stoccaggio per migliorare l'accesso dei terzi agli impianti di stoccaggio che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per permettere un accesso  efficiente  effettivo al sistema al fine dell'approvvigionamento dei  onde rifornire i  clienti. È pertanto opportuno che gli impianti di stoccaggio siano gestiti tramite entità giuridicamente separate e dotate di efficaci poteri decisionali in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. È inoltre necessario accrescere la trasparenza circa la capacità di stoccaggio offerta ai terzi, obbligando gli Stati membri a definire e pubblicare un quadro non discriminatorio e chiaro che determini il regime normativo appropriato applicabile agli impianti di stoccaggio. Tale obbligo non dovrebbe richiedere una nuova decisione sui regimi di accesso, ma dovrebbe migliorare la trasparenza in materia di regime di accesso allo stoccaggio. I requisiti di riservatezza per le informazioni commercialmente sensibili sono particolarmente importanti se si tratta di dati di natura strategica o se vi è solamente un unico utente di un impianto di stoccaggio.

    🡻 2009/73/CE considerando 25 (adattato)

    (95)L'accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l'accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni riguardo all'accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello della distribuzione rispetto al livello del trasporto, dove la congestione e l'influenza degli interessi della produzione sono in genere più rilevanti che a livello di distribuzione. Inoltre, la separazione giuridica e funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione è divenuta obbligatoria, ai sensi della direttiva 2003/55/CE, soltanto dal 1° luglio 2007 e i suoi effetti sul mercato interno del gas naturale devono ancora essere valutati. Le norme sulla separazione giuridica e funzionale attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a creare una separazione effettiva delle attività a condizione che siano più chiaramente definite, che siano attuate correttamente e che la loro osservanza sia strettamente controllata. Per creare  instaurare  condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio è opportuno parimenti impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili.

    🡻 2009/73/CE considerando 26

    (96)Gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa i cui produttori dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti.

     nuovo

    (97)I produttori di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio sono spesso connessi alla rete di distribuzione. Per agevolare la diffusione e l'integrazione nel mercato di tali gas, è essenziale che i produttori possano accedere senza restrizioni al mercato all'ingrosso e ai pertinenti punti di scambio virtuali. La partecipazione al mercato all'ingrosso è determinata dal modo in cui sono definiti i sistemi di entrata-uscita. In vari Stati membri i produttori connessi alla rete di distribuzione non fanno parte di questi sistemi. Si dovrebbe pertanto facilitare l'accesso dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al mercato all'ingrosso fornendo una definizione del sistema di entrata-uscita e garantendo che gli impianti di produzione connessi al sistema di distribuzione ne facciano parte. Il regolamento [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] prevede che i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasporto collaborino per consentire l'inversione dei flussi dalla rete di distribuzione a quella di trasporto, o mezzi alternativi atti a facilitare l'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel mercato.

    🡻 2009/73/CE considerando 27 (adattato)

    (98)Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato ai piccoli gestori di sistemi di distribuzione, sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentare le imprese interessate dagli tali obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.

    🡻 2009/73/CE considerando 28 (adattato)

    (99)Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l'efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, come gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli impianti dell'industria chimica possono  potrebbero  includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento.

     nuovo

    (100)L'integrazione di volumi crescenti di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema del gas naturale comporterà cambiamenti della qualità dei gas trasportati e consumati in Europa. Per assicurare il funzionamento efficiente del sistema del gas naturale, i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero essere responsabili di gestire la qualità del gas nei propri impianti. Laddove l'iniezione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio avvenga a livello di distribuzione, e laddove necessario per gestirne l'impatto sulla qualità del gas, le autorità di regolazione possono incaricare i gestori dei sistemi di distribuzione di garantire una gestione efficiente della qualità del gas nei rispettivi impianti. Nell'assolvere ai propri compiti di gestione della qualità del gas, i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione dovrebbero osservare le norme applicabili in materia di qualità del gas.

    🡻 2009/73/CE considerando 29 (nuovo)

    (29)La direttiva 2003/55/CE ha introdotto un obbligo per gli Stati membri di istituire regolatori dotati di competenze specifiche. L'esperienza tuttavia dimostra che l'efficacia della regolamentazione è spesso limitata dal fatto che i regolatori non sono sufficientemente indipendenti rispetto alla pubblica amministrazione e che non sono dotati delle competenze e del potere discrezionale necessari. Per questo motivo, nella riunione dell'8 e 9 marzo 2007 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a preparare proposte legislative che prevedano un'ulteriore armonizzazione delle competenze e il rafforzamento dell'indipendenza dei regolatori nazionali dell'energia. Dovrebbe essere possibile per tali autorità nazionali di regolazione coprire sia il settore dell'energia elettrica sia quello del gas.

    🡻 2009/73/CE considerando 30 (nuovo)

    (101)Ai fini del buon funzionamento del mercato interno del gas naturale i regolatori dell'energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Ciò non preclude l'esercizio di un controllo giurisdizionale né l'esercizio di un controllo parlamentare ai sensi delle leggi costituzionali degli Stati membri. Inoltre, l'approvazione del bilancio dei regolatori da parte del legislatore nazionale non rappresenta un ostacolo all'autonomia di bilancio. Le disposizioni relative all'autonomia nell'esecuzione del bilancio assegnato dell'autorità di regolazione dovrebbero essere attivate nel quadro definito dalle leggi e norme di bilancio nazionali. Nel contribuire all'indipendenza dell'autorità nazionale di regolazione da qualsiasi interesse politico o economico attraverso un adeguato sistema di rotazione gli Stati membri dovrebbero poter tenere in debito conto la disponibilità di risorse umane e la dimensione del consiglio di amministrazione.

    🡻 2009/73/CE considerando 31 (adattato)

    (102)Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di gas necessario ai fini del bilanciamento. Le autorità nazionali di regolazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che  i prezzi del  le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di gas e per non compromettere il sistema.

    🡻 2009/73/CE considerando 32

    (103)Le autorità nazionali di regolazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema del gas naturale liquefatto (GNL), oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alle misure di gestione della domanda.

     nuovo

    (104)Le autorità di regolazione dovrebbero promuovere, in stretta collaborazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita con regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 , un mercato interno dell'idrogeno aperto, competitivo, sicuro ed ecosostenibile, senza barriere ai flussi transfrontalieri. Ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell'idrogeno occorre che le autorità di regolazione possano prendere decisioni su tutti gli aspetti pertinenti della regolamentazione.

    🡻 2009/73/CE considerando 33

     nuovo

    (105)I regolatori dell'energia dovrebbero avere il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese del settore deldi gas naturale  o di idrogeno  e di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese del settore deldi gas naturale  o di idrogeno  che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga loro dette sanzioni. Ai regolatori dell'energia dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore, promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno del gas naturale  e dell'idrogeno . L'istituzione di programmi di cessione del gas è una delle possibili misure per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato.

    🡻 2009/73/CE considerando 33 (adattato)

    (106)Ai regolatori dell'energia dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, per la tutela dei clienti vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all'applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria  unionale  e delle norme relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L'organismo indipendente al quale una parte che è stata destinataria della decisione di  un'autorità di regolazione  un regolatore nazionale ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un'altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.

    🡻 2009/73/CE considerando 34

    (107)Qualsiasi armonizzazione dei poteri delle autorità nazionali di regolazione dovrebbe comprendere i poteri di fornire incentivi alle imprese di gas naturale e di imporre loro sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive a tali imprese o di proporre ad un organo giurisdizionale competente di imporre tali sanzioni. Inoltre, le autorità di regolazione dovrebbero avere il potere di richiedere informazioni pertinenti alle imprese di gas naturale e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi, nonché della facoltà di dirimere controversie.

     nuovo

    (108)Nell'interesse della trasparenza è opportuno che le autorità di regolazione e l'ACER forniscano informazioni sul mercato dell'idrogeno, segnatamente su aspetti quali la domanda e l'offerta, l'infrastruttura di trasporto, la qualità del servizio, gli scambi transfrontalieri, gli investimenti, i prezzi al consumo e la liquidità del mercato.

    (109)I gestori dei sistemi di trasporto svolgono un ruolo importante nel garantire investimenti economicamente efficienti nelle reti del gas. Per una pianificazione ottimizzata di tutti i vettori di energia e per riconciliare i diversi approcci di pianificazione della rete a livello nazionale e dell'UE, sono introdotti requisiti supplementari di coerenza della pianificazione. La pianificazione di rete dovrebbe anche prendere in considerazione la più stretta correlazione tra gas naturale, energia elettrica e idrogeno.

    (110)In sede di elaborazione del piano di sviluppo della rete è importate che i gestori delle infrastrutture tengano conto del principio dell'"efficienza energetica al primo posto" 18 , in particolare del consumo previsto usato per elaborare gli scenari comuni.

    (111)La strategia per l'integrazione del sistema energetico sottolinea l'importanza di una pianificazione e un funzionamento coordinati del sistema energetico per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione. È pertanto necessario definire un piano di sviluppo della rete muovendo da uno scenario comune elaborato su base intersettoriale. Pur mantenendo separati i piani settoriali, i gestori delle infrastrutture dovrebbero tendere a un maggior livello di integrazione prendendo in considerazione le esigenze del sistema al di là dei vettori di energia specifici.

    (112)I piani di sviluppo della rete sono un elemento importante per individuare le lacune infrastrutturali e dare informazioni sulle infrastrutture che devono essere realizzate o che possono essere dismesse ed eventualmente riconvertite ad altri usi, ad esempio il trasporto di idrogeno. Questo vale a prescindere dal modello di separazione prescelto per i gestori di rete.

    (113)Le informazioni fornite nel piano di sviluppo della rete sulle infrastrutture che possono essere dismesse possono indicare che queste rimarranno inutilizzate o saranno smantellate o riconvertite ad altri scopi, come il trasporto di idrogeno. Obiettivo di questa maggiore trasparenza è tenere conto del fatto che le infrastrutture riconvertite sono relativamente più economiche rispetto a quelle realizzate ex novo e dovrebbero quindi consentire una transizione efficace in termini di costi.

    (114)Negli Stati membri nei quali sarà realizzata una rete dell'idrogeno, la presentazione di relazioni sullo sviluppo dell'infrastruttura dovrebbe assicurare che la costruzione del sistema dell'idrogeno sia fondata su proiezioni della domanda realistiche e orientate al futuro, ivi comprese il potenziale fabbisogno del sistema elettrico. Se gli Stati membri decidono di autorizzare il ricorso a oneri specifici come mezzo di cofinanziamento della nuova infrastruttura dell'idrogeno, le relazioni dovrebbero aiutare l'autorità di regolazione a valutare tali oneri. È opportuno che le relazioni siano presentate all'autorità competente con cadenza periodica stabilita dall'autorità stessa. Poiché il mercato dell'idrogeno è in fase di avviamento, è tuttavia opportuno evitare che la frequenza delle relazioni obbligatorie sia eccessiva e sproporzionata.

    (115)Le informazioni contenute nel piano di sviluppo della rete dovrebbero permettere di prevedere gli impatti sulle tariffe in base alla pianificazione e ai progetti di dismissione che interessano la regulatory asset base (capitale investito netto a fini regolatori) di cui all'articolo 51 della presente direttiva.

    (116)Anziché presentare un piano nazionale di sviluppo della rete a livello di singolo Stato membro, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di elaborare un piano regionale che includa più Stati membri, in un'ottica di integrazione volontaria del mercato del gas regionale.

    (117)Si prevede che, diversamente dall'energia elettrica, il gas naturale svolgerà un ruolo via via più marginale, con ripercussioni sulla domanda di investimenti infrastrutturali. Il piano di sviluppo della rete deve pertanto soppesare le criticità sul piano della concorrenza ed evitare attivi non recuperabili. Ne consegue che l'articolo 51, paragrafo 7, non dovrebbe applicarsi ai gestori dei sistemi di trasporto oggetto di separazione proprietaria.

    🡻 2009/73/CE considerando 35 (adattato)

     nuovo

    (118)È opportuno incoraggiare con forza gli investimenti nella realizzazione di nuove grandi infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno  dei gas  del gas naturale. Per rafforzare l'effetto positivo dei progetti di infrastrutture esentati dalle regole di concorrenza sulla concorrenza e sulla sicurezza dell'approvvigionamento, è opportuno verificare l'interesse del mercato per questi progetti durante la fase di preparazione del progetto e attuare regole di gestione della congestione. Se un'infrastruttura è situata nel territorio di più Stati membri, dovrebbe spettare all'ACER trattare, in ultima istanza, la domanda di esenzione al fine di tenere conto più efficacemente delle sue ripercussioni transfrontaliere e di agevolare l'iter amministrativo della domanda. Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti alla costruzione di questi grandi progetti infrastrutturali esentati dall'applicazione delle norme di concorrenza, è opportuno prevedere che le imprese aventi interessi in materia di fornitura e produzione possano beneficiare di una deroga temporanea e parziale  o totale  alle norme sulla separazione delle attività per i progetti in questione. La possibilità di deroghe temporanee dovrebbe applicarsi, per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare ai nuovi gasdotti sul territorio della Comunità  dell'Unione  che trasportano il gas da paesi terzi all'interno della Comunità  dell'Unione . Le esenzioni  e le deroghe  concesse a norma dellea direttivea 2003/55/CE  e 2009/73/CE e relative modifiche   dovrebbero continuare  continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza prevista, fissata nella decisione di concessione dell'esenzione  o della deroga .

     nuovo

    (119)Occorre progredire verso mercati dell'idrogeno interconnessi nell'Unione e bisogna quindi agevolare gli investimenti nell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno. Dopo il 31 dicembre 2020, quando il regime di accesso regolato di terzi sarà stato applicato integralmente in tutti gli Stati membri, e in assenza di tariffe per il trasporto transfrontaliero, un sistema di compensazione finanziaria dovrebbe incentivare i partecipanti al mercato a sviluppare interconnettori transfrontalieri.

    🡻 2009/73/CE considerando 36 (adattato)

    (120)Il mercato interno del gas naturale soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacolano l'efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l'entrata di nuovi attori. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, occorre aumentare la vigilanza esercitata dai regolatori sulle imprese che forniscono gas. Queste esigenze dovrebbero essere soddisfatte senza recare pregiudizio alla vigente normativa comunitaria  dell'Unione  sui mercati finanziari e dovrebbero anzi essere compatibili con quest'ultima. I regolatori dell'energia e i regolatori del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuno di essi abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza.

    🡻 2009/73/CE considerando 37 (adattato)

    (121)Il gas naturale è importato nella Comunità  nell'Unione  principalmente e in misura sempre maggiore da paesi terzi. La normativa comunitaria  dell'Unione  dovrebbe tener conto delle caratteristiche del gas naturale, come certe rigidità strutturali imputabili alla concentrazione dei fornitori, ai contratti a lungo termine o alla carenza di liquidità a valle. È necessaria quindi una maggiore trasparenza, anche per quanto riguarda la formazione dei prezzi.

    🡻 2009/73/CE considerando 38 (adattato)

    (122)Prima dell'adozione, da parte della Commissione, di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l'Agenzia  ACER  e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (il "CESR"), istituito con la decisione 2009/77/CE della Commissione 19 , dovrebbero consultarsi e fornire consulenza alla Commissione sul loro contenuto. L'Agenzia  ACER  e il CESR dovrebbero altresì cooperare per svolgere un'indagine e fornire consulenza sull'opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati sul gas ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.

    🡻 2009/73/CE considerando 39

    (123)Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità di regolazione dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di contratti di fornitura con possibilità di interruzione.

    🡻 2009/73/CE considerando 40

    (40)Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è opportuno tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di gas.

    🡻 2009/73/CE considerando 41

     nuovo

    (124)Gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio a biogas e gas proveniente dalla biomassa  , in particolare biometano,  o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti. Tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche.

    🡻 2009/73/CE considerando 42 (adattato)

     nuovo

    (125)I contratti a lungo termine continueranno a costituire  costituiscono  un elemento importante della fornitura di gas degli Stati membri  . Non dovrebbero tuttavia ostacolare l'ingresso dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, motivo per cui i contratti di fornitura di gas di origine fossile non potranno protrarsi oltre il 2049. Tali contratti devono sempre essere in linea  e dovrebbero continuare a costituire un'opzione per le imprese fornitrici di gas, a condizione che siano compatibili con gli obiettivi della presente direttiva e  compatibili  con le norme del trattato  TFUE , comprese quelle in materia di concorrenza. È quindi necessario tenere conto dei contratti a lungo termine nella programmazione della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale.

    🡻 2009/73/CE considerando 43 (adattato)

    (126)Al fine di garantire  nell'Unione  nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico.

    🡻 2009/73/CE considerando 44 (adattato)

    (127)Il rispetto degli obblighi relativi al  di  servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell'ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al  di  servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria  dell'Unione .

    🡻 2009/73/CE considerando 45 (adattato)

    (128)Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale dovrebbero poter comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari  dell'Unione  esistenti. Tali strumenti dovrebbero poter comprendere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.

    🡻 2009/73/CE considerando 46 (adattato)

    (129)Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87  107 , paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 88  108 , paragrafo 3, del trattato, a notificarle alla Commissione.

    🡻 2009/73/CE considerando 53

    (130)I prezzi di mercato dovrebbero fornire i giusti incentivi allo sviluppo della rete.

    🡻 2009/73/CE considerando 54

     nuovo

    (131)La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori dovrebbe rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di sfruttare appieno le opportunità di un mercato interno liberalizzato del gas naturale  dei gas .

    🡻 2009/73/CE considerando 55

    (132)Per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mantenendo al tempo stesso uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in caso di crisi dell'approvvigionamento energetico, è importante prevedere un quadro per la cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà. Tale cooperazione può ricorrere in primo luogo a meccanismi basati su criteri di mercato, se così decidono gli Stati membri. La cooperazione per la promozione della solidarietà regionale e bilaterale non dovrebbe imporre un onere sproporzionato o discriminazioni ai partecipanti al mercato.

    🡻 2009/73/CE considerando 56 (adattato)

    (133)Nella prospettiva della creazione di un mercato interno del gas naturale, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori dei sistemi a livello comunitario  dell'Unione  e regionale, annettendovi anche i sistemi isolati che formano "isole del gas" che permangono nella Comunità  nell'Unione .

     nuovo

    (134)L'integrazione volontaria dei mercati regionali, in particolare la fusione dei mercati, può apportare vari benefici, a seconda delle caratteristiche specifiche dei mercati in questione. L'integrazione può dare l'opportunità di sfruttare al meglio le infrastrutture, a patto che ciò non incida negativamente sui mercati limitrofi, ad esempio con un aumento delle tariffe transfrontaliere. Offre altresì la possibilità di incrementare la concorrenza, la liquidità e gli scambi, a beneficio dei consumatori finali nella regione, attirando fornitori che non si sarebbero altrimenti affacciati al mercato a causa delle sue scarse dimensioni. L'integrazione dei mercati consente inoltre di creare zone più ampie nelle quali si ha accesso a più fonti di approvvigionamento. Oltre a influire sui prezzi del mercato all'ingrosso grazie a una maggiore concorrenza tra le fonti, tale diversificazione può anche migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento se la nuova zona risultante dalla fusione non presenta più congestioni interne. L'integrazione dei mercati può fungere da base per promuovere ulteriormente la trasformazione del mercato del gas naturale, ivi compresa la diffusione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Gli Stati membri, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero collaborare al fine di agevolare l'integrazione regionale.

    🡻 2009/73/CE considerando 57 (adattato)

    (135)Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di un vero mercato interno del gas naturale mediante una rete connessa attraverso la Comunità  l'Unione  e le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero pertanto costituire uno dei principali compiti delle autorità di regolazione, ove opportuno in stretta collaborazione con l' ACER  Agenzia.

    🡻 2009/73/CE considerando 58

     nuovo

    (136)Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere anche la garanzia di norme comuni per un vero mercato interno e un'ampia offerta di gas. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero un incentivo per  gli scambi  le interconnessioni transfrontalierie, determinando, a lungo termine, la convergenza dei prezzi.

    🡻 2009/73/CE considerando 59

    (137)Le autorità di regolazione dovrebbero altresì fornire informazioni sul mercato per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato interno del gas naturale e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, compresi gli aspetti relativi alla fornitura e alla domanda, alle infrastrutture di trasporto e distribuzione, alla qualità del servizio, agli scambi transfrontalieri, alla gestione delle congestioni, agli investimenti, ai prezzi all'ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell'efficienza energetica. Le autorità nazionali di regolazione dovrebbero denunciare alle autorità garanti della concorrenza e alla Commissione gli Stati membri in cui i prezzi pregiudicano la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.

    🡻 2009/73/CE considerando 60 (adattato)

     nuovo

    (138)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno del gas naturale  e dell'idrogeno  pienamente operativo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e  ma, a motivo della portata e degli effetti di tale azione,  può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario  di Unione , la Comunità  quest'ultima  può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    🡻 2009/73/CE considerando 61 (adattato)

     nuovo

    (139)Ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 , del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale 21 , la Commissione ha la facoltà di adottare orientamenti  o codici di rete  per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Tali orientamenti  o codici di rete , che costituiscono quindi misure di attuazione  sono norme adottate come regolamenti della Commissione  con effetto vincolante, costituiscono, anche rispetto a talune disposizioni della presente direttiva, uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità.

    🡻 2009/73/CE considerando 62

    22 Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate in conformità della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

    🡻 2009/73/CE considerando 63

    (140)In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    🡻 2009/73/CE considerando 64 (adattato)

    23 Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i loro provvedimenti di recepimento.

    (141) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, in particolare alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Commissione/Belgio (C543/2017). 

    🡻 2009/73/CE considerando 65 (adattato)

    (65)Tenuto conto della portata delle modifiche qui di seguito apportate alla direttiva 2003/55/CE è opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione riunendole in un unico testo nell'ambito di una nuova direttiva.

    🡻 2009/73/CE considerando

     nuovo

    (142)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,.  Di conseguenza la presente direttiva dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, in particolare al diritto alla protezione dei dati personali garantito dall'articolo 8 della Carta. È essenziale che il trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 24

     nuovo

    (143)Al fine di raggiungere il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a elementi non essenziali di taluni settori specifici che sono fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 25 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (144)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa determinare i requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti di accesso ai dati. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    (145)È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.

    (146)Al fine di garantire un'attuazione agevole ed efficace della presente direttiva, la Commissione sostiene gli Stati membri attraverso lo strumento di sostegno tecnico 26 fornendo consulenza tecnica su misura per concepire e attuare riforme, comprese quelle che promuovono un mercato interno competitivo del gas naturale e dell'idrogeno, consentono l'integrazione delle rinnovabili e dei gas a basse e emissioni di carbonio e migliorano la cooperazione e il coordinamento tra gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione. Il sostegno tecnico può concretizzarsi ad esempio nel rafforzamento della capacità amministrativa, nell'armonizzazione dei quadri legislativi e nella condivisione delle migliori pratiche.

    (147)È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato III, parte B,

    🡻 2009/73/CE

     nuovo

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Capo I

    Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.    La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas  ai sensi dell'articolo 2, punto 2, per mezzo del sistema del gas naturale ai sensi del punto 3 del medesimo articolo  naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale  per mezzo del sistema del gas naturale  nonché la gestione dei sistemi.

    2.Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

     nuovo

    2.La presente direttiva stabilisce norme per il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio del gas naturale, nonché per la transizione del sistema del gas naturale a un sistema basato sui gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

    3.La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio dell'idrogeno per mezzo del sistema dell'idrogeno. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per le reti, la fornitura e lo stoccaggio dell'idrogeno nonché la gestione dei sistemi.

    4.La presente direttiva stabilisce norme per la progressiva realizzazione di un sistema dell'idrogeno interconnesso a livello di Unione che contribuisca alla riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra dei settori difficili da decarbonizzare, sostenendo così la decarbonizzazione del sistema energetico dell'UE.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si intende per  si applicano le seguenti definizioni :

     nuovo

    1)"gas naturale": tutti i gas costituiti principalmente di metano, compresi il biogas e il gas da biomassa, in particolare il biometano, o altri tipi di gas che possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;

    2)"gas rinnovabile": il biogas ai sensi dell'articolo 2, punto 28, della direttiva (UE) 2018/2001, compreso il biometano, e la parte di combustibili gassosi rinnovabili nei combustibili o carburanti di origine non biologica ai sensi dell'articolo 2, punto 36, della medesima direttiva;

    3)"gas": il gas naturale e l'idrogeno;

    4)"sistema del gas naturale": il sistema di infrastrutture, tra cui gasdotti, terminali GNL e impianti di stoccaggio, adibite al trasporto di gas costituiti principalmente di metano e comprendenti biogas e gas da biomassa, in particolare biometano, o altri tipi di gas che possono essere iniettati nel sistema di gasdotti per il gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;

    5)"sistema dell'idrogeno": il sistema di infrastrutture, tra cui reti dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno, contenenti idrogeno a elevato grado di purezza;

    6)"impianto di stoccaggio dell'idrogeno": l'impianto utilizzato per stoccare idrogeno a elevato grado di purezza:

    a)compresa la parte del terminale dell'idrogeno utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della porzione utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;

    b)compresi gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno di grandi dimensioni, in particolare quelli sotterranei, ma a esclusione delle strutture più piccole e facilmente replicabili;

    7)"linepack di idrogeno": lo stoccaggio di idrogeno a elevato grado di purezza mediante compressione nelle reti dell'idrogeno, a esclusione degli impianti riservati ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;

    8)"terminale dell'idrogeno": l'impianto adibito alla trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o alla liquefazione dell'idrogeno gassoso, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione nella rete dell'idrogeno; sono escluse le parti del terminale dell'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;

    9)"qualità dell'idrogeno": la purezza dell'idrogeno e i contaminanti in esso contenuti, in linea con le norme sulla qualità dell'idrogeno applicabili al sistema dell'idrogeno;

    10)"idrogeno a basse emissioni di carbonio": l'idrogeno il cui contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 %;

    11)"gas a basse emissioni di carbonio": la parte di combustibili gassosi nei combustibili o carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 %;

    12)"combustibili a basse emissioni di carbonio": i combustibili o carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 %;

    13)"impresa di idrogeno": la persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione di idrogeno, trasporto di idrogeno, fornitura, acquisto o stoccaggio di idrogeno o gestione di un terminale dell'idrogeno, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    141)"impresa di gas naturale": laogni persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge  la funzione di  almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;

    152)"rete di gasdotti a monte": ilogni gasdotto o la rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas  naturale , oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;

    163)"trasporto": il trasporto di gas naturale finalizzato alla  consegna  fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti "a monte" e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, a esclusione della fornitura;

    174)"gestore del sistema di trasporto": laqualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas  naturale ;

    185)"distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, a esclusione della fornitura;

    196)"gestore del sistema di distribuzione": laqualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas  naturale ;

     nuovo

    20)"rete dell'idrogeno": la rete di condotte usate per il trasporto di idrogeno a elevato grado di purezza finalizzato alla consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;

    21)"trasporto dell'idrogeno": il trasporto di idrogeno finalizzato alla consegna ai clienti attraverso una rete dell'idrogeno, a esclusione della fornitura, a prescindere dalla pressione o dalla copertura geografica della rete o dal gruppo di clienti ad essa connessi;

    22)"gestore della rete dell'idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto dell'idrogeno ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    237)"fornitura": la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il GNL,  o di idrogeno, compreso l'idrogeno liquido  ai clienti;

    248)"impresa fornitrice": laogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;

    259)"impianto di stoccaggio": unl'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, compresai  la parte de  gli impianti GNL utilizzatai per lo stoccaggio, ma a esclusione della  porzione  parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

    2610)"gestore dell'impianto  del sistema  di stoccaggio": laqualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio  del gas naturale  ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio;

    2711)"impianto GNL": ilun terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o per l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente  compresi i  servizi ausiliari e louno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto, ma non comprendente le  a esclusione delle  parti dei terminali GNL utilizzatei per lo stoccaggio;

    2812)"gestore del sistema GNL": laqualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL;

    2913)"sistema": le reti di trasporto, le reti di distribuzione, gli impianti di GNL e/o gli impianti di stoccaggio di proprietà di e/o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e al GNL;

    3014)"servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per l'accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL e/o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione di gas inerti, a esclusione degli impianti  riservati esclusivamente ai  usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

    3115)"linepack  di gas naturale ": lo stoccaggio di gas  naturale  mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

    3216)"sistema interconnesso": ilun complesso di sistemi tra loro collegati;

    🡻 (UE) 2019/692 articolo 1, punto 1

    3317)"interconnettore": ilun gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;

     nuovo

    (34)"interconnettore di idrogeno": la rete dell'idrogeno che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    3518)"linea diretta": ilun gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;

    3619)"impresa di gas naturale integrata": lun'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

    3720)"impresa verticalmente integrata": lun'impresa di gas naturale o ilun gruppo di imprese di gas naturale  o l'impresa di idrogeno o il gruppo di imprese di idrogeno  in cuinelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione,  trasporto dell'idrogeno, gestione di terminali dell'idrogeno,  GNL o stoccaggio  di gas naturale o di idrogeno,  e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale  o di idrogeno ;

    3821)"impresa orizzontalmente integrata": lun'impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o stoccaggio di gas naturale, nonché un'altra attività che non rientra nel settore del gas  naturale ;

    3922)"impresa collegata": lun'impresa  affiliata  collegata come definita all'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) 27 del trattato e relativa ai conti consolidati 28 , e/o un'impresa associata come definita all'articolo 33, paragrafo 1 di detta direttiva,  ai sensi dell'articolo 2, punto 12, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 29   e/o lun'impresa appartenente agli stessi soci;

    4023)"utente del sistema": launa persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema;

    4124)"cliente": ilun cliente grossista o finale di gas naturale o lun'impresa di gas naturale  o di idrogeno  che acquista gas naturale;

    4225)"cliente civile": ilun cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico;

    4326)"cliente non civile": ilun cliente che acquista gas naturale non destinato  destinati  al proprio uso domestico;

    4427)"cliente finale": ilun cliente che acquista gas naturale per uso proprio;

    28)"cliente idoneo": un cliente che è libero di acquistare gas naturale dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell'articolo 37;

    4529)"cliente grossista": launa persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;

     nuovo

    46)"microimpresa": l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;

    47)"piccola impresa": l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR;

    🡻 2009/73/CE (adattato)

    30)"programmazione a lungo termine": la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;

    (31)"mercato emergente": uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni;

    4832)"sicurezza": la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e la sicurezza tecnica;

    (33)"nuova infrastruttura": un'infrastruttura non completata entro il 4 agosto 2003,

    4934)"contratto di fornitura di gas": ilun contratto di fornitura di gas, naturale a esclusione degli strumenti derivati sul gas;

    5035)"strumentoi derivatoi sul gas": louno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari  dell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari 30  , collegato al gas naturale;

    5136)"controllo": i diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:

    a)diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

    b)diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa;.

     nuovo

    52)"contratto a lungo termine": il contratto di fornitura di durata superiore a un anno;

    53)"sistema di entrata-uscita": l'insieme di tutti i sistemi di trasporto e distribuzione ai quali si applica un dato regime di bilanciamento;

    54)"zona di bilanciamento": il sistema di entrata-uscita al quale si applica un dato regime di bilanciamento;

    55)"punto di scambio virtuale": il punto commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale i gas sono scambiati tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacità di trasporto o di distribuzione;

    56)"punto di entrata": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete o dei produttori che dà accesso al sistema di entrata-uscita;

    57)"punto di uscita": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete o dei clienti finali che consente il flusso di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;

    58)"punto di interconnessione": il punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tale punto è soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;

    59)"punto di interconnessione virtuale": due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacità;

    60)"partecipante al mercato": la persona fisica o giuridica che acquista, vende o produce gas o che gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di compravendita su uno o più mercati del gas, compresi i mercati di bilanciamento;

    61)"oneri di risoluzione del contratto": qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato per risolvere un contratto di fornitura di gas o di servizi attinenti;

    62)"oneri per cambio di fornitore": qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;

    63)"informazioni di fatturazione": le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;

    64)"contatore convenzionale": il contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;

    (65)"sistema di misurazione intelligente": il sistema elettronico in grado di misurare il gas immesso nella rete o il gas consumato, fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale, e in grado di trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

    66)"interoperabilità": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;

    67)"più recenti disponibili": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di tempo che corrisponde al più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale;

    68)"migliori tecniche disponibili": nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati e sulla sicurezza;

    69)"povertà energetica": la povertà energetica ai sensi dell'articolo 2, punto 49, della direttiva (UE) 2021/0203 COD del Parlamento europeo e del Consiglio;

    70)"comunità energetica dei cittadini": il soggetto giuridico che:

    a)è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese;

    b)ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e

    c)partecipa alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo o allo stoccaggio di gas rinnovabile nel sistema del gas naturale, oppure fornisce ai suoi membri o soci servizi di efficienza energetica o servizi di manutenzione;

    71) "cliente attivo": il cliente finale di gas naturale o il gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o, se consentito da uno Stato membro, in altri locali, oppure vende il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale, o partecipa a meccanismi di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la sua principale attività commerciale o professionale.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Capo II

    Norme generali di organizzazione del settore  mercato 

    Articolo 337

    Apertura del mercato e reciprocità  Mercati dei gas competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili e non discriminatori  

    1.Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei includano:  tutti i clienti siano liberi di acquistare gas dal produttore o fornitore di loro scelta e provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di gas naturale o idrogeno allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti. 

     nuovo

    2.Gli Stati membri assicurano che il diritto nazionale non ostacoli indebitamente gli scambi transfrontalieri di gas, l'emergere e il funzionamento di scambi liquidi dei gas, la partecipazione dei consumatori, gli investimenti, in particolare nei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, o lo stoccaggio di energia tra gli Stati membri, e assicurano altresì che i prezzi del gas rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

    3.Gli Stati membri assicurano che nel mercato interno dei gas non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato e l'uscita dallo stesso, nonché gli scambi e l'attività sul mercato.

    4.Gli Stati membri garantiscono che le imprese energetiche siano soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, i procedimenti di cambio di fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.

    5.Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno dei gas rispettino il diritto applicabile dell'Unione e nazionale.

    🡻 2009/73/CE articolo 37

    a)fino al 1° luglio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 18 della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale 31 . Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;

    b)a partire dal 1° luglio 2004 tutti i clienti non civili;

    c)a partire dal 1° luglio 2007, tutti i clienti.

    2.    Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati del gas:

    a)i contratti di fornitura conclusi con un cliente idoneo nel sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è idoneo in entrambi i sistemi interessati; e

    b)qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate perché il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura richiesta, su domanda di uno degli Stati membri sede dei due sistemi.

     nuovo

    Articolo 4

    Prezzi di fornitura basati sul mercato

    1.I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di gas ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori.

    2.Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti civili in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili di cui all'articolo 25 con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dei gas.

    3.In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.

    4.Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale:

    a)perseguono un interesse economico generale e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale interesse economico generale;

    b)sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili;

    c)garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di gas naturale dell'Unione;

    d)sono limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari;

    e)non comportano costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio.

    5.Lo Stato membro che attua interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale in conformità del paragrafo 3 del presente articolo si conforma altresì all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1999, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione registri o meno un numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica.

    6.Ai fini di un periodo di transizione volto a creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura di gas naturale e a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio del gas che sia pienamente efficace e basata sul mercato ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti civili e alle microimprese che non beneficiano degli interventi pubblici a norma del paragrafo 3.

    7.Gli interventi pubblici di cui al paragrafo 6 sono conformi ai criteri di cui al paragrafo 4 e:

    a)sono accompagnati da una serie di misure volte a conseguire una concorrenza effettiva e da una metodologia per valutare i progressi compiuti riguardo a tali misure;

    b)sono stabiliti utilizzando una metodologia che garantisce il trattamento non discriminatorio dei fornitori;

    c)sono stabiliti a un prezzo al di sopra del costo, ad un livello tale da consentire un'effettiva concorrenza sui prezzi;

    d)sono progettati in modo da ridurre al minimo eventuali impatti negativi sul mercato all'ingrosso del gas naturale;

    e)garantiscono che tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano la possibilità di scegliere offerte di mercato competitive e siano informati direttamente, almeno ogni trimestre, della disponibilità di offerte e risparmi sul mercato competitivo e garantiscono che ricevano assistenza per passare a un'offerta basata sul mercato;

    f)garantiscono che, a norma degli articoli 18 e 19, tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano il diritto di essere dotati di contatori intelligenti e ne sia offerta loro l'installazione senza costo iniziale supplementare per tali clienti, siano informati direttamente della possibilità di installare contatori intelligenti e ricevano l'assistenza necessaria;

    g)non danno luogo a sussidi incrociati diretti fra i clienti riforniti ai prezzi del mercato libero e quelli riforniti ai prezzi di fornitura regolati.

    8.Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma dei paragrafi 3 e 6 entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non sono stati sufficienti per raggiungere l'obiettivo perseguito, del modo in cui sono garantiti i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 7 e degli effetti delle misure notificate sulla concorrenza. La notifica illustra la gamma dei beneficiari, la durata delle misure e il numero di clienti civili interessati dalle misure e spiega le modalità di determinazione dei prezzi regolati.

    9.A partire dal 15 marzo 2025 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri presentano alla Commissione, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, relazioni sull'attuazione del presente articolo e sulla necessità e la proporzionalità degli interventi pubblici a norma del presente articolo, nonché una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato. Gli Stati membri che applicano prezzi regolati conformemente al paragrafo 6 riferiscono in merito alla conformità alle condizioni di cui al paragrafo 7, compresa la conformità dei fornitori tenuti ad applicare tali interventi, nonché in merito all'impatto dei prezzi regolati sulle finanze di tali fornitori.

    10.La Commissione riesamina l'attuazione del presente articolo e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con l'obiettivo di conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio del gas naturale basata sul mercato, unitamente a o seguita da, se del caso, una proposta legislativa. Detta relazione può essere combinata alla relazione sull'attuazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/944. La proposta legislativa può includere una data finale per i prezzi regolati.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Articolo 53

    Obblighi relativi al  di  servizio pubblico e tutela dei consumatori

    1.Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale  e di idrogeno , fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas naturale  dei gas  concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

    2.Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato  TFUE , in particolare dell'articolo 86  articolo 106 , gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese  di gas naturale e di idrogeno  che operano nel settore del gas obblighi relativi al  di  servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità  e  la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese di gas naturale  e di idrogeno  della Comunità  dell'Unione  parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all'energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

     nuovo

    3.Gli obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, precisati nei piani d'azione preventivi in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) e k), del regolamento (UE) 2017/1938, si limitano a quanto è necessario per garantire il rispetto degli standard di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento e sono coerenti con i risultati delle valutazioni nazionali del rischio effettuate a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.

    4.Se uno Stato membro riconosce compensazioni finanziarie o altre forme di compensazione per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    3.Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile che può riferirsi alla povertà energetica e, tra l'altro, al divieto di interruzione delle forniture a tali clienti in momenti critici. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili. In particolare, essi adottano misure adeguate per la tutela dei clienti finali nelle zone isolate che sono allacciati al sistema del gas. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati al sistema del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano facilmente cambiare di fatto fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato I.

    4.Gli Stati membri adottano misure adeguate, ad esempio formulando piani di azione nazionali in materia energetica, fornendo le prestazioni dei sistemi di sicurezza sociale volte a garantire il necessario approvvigionamento di gas ai clienti vulnerabili o fornendo un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà. Tali misure non pregiudicano l'effettiva apertura del mercato di cui all'articolo 37 è il funzionamento del mercato e sono notificate alla Commissione, se del caso, in conformità del paragrafo 11 del presente articolo. Detta notifica non comprende le misure adottate nell'ambito del sistema di sicurezza sociale generale.

    5.Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti allacciati alla rete del gas abbiano il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. A tale riguardo, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non costituiscano un ostacolo nei confronti delle imprese di fornitura già registrate in un altro Stato membro.

    6.Gli Stati membri provvedono affinché:

    a)qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane; e

    b)i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo.

    Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i diritti di cui alle lettere a) e b) del primo comma siano riconosciuti a tutti i clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo.

    7.Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale della tutela ambientale, comprese eventualmente misure per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e la costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

    8.Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità di regolazione raccomandano vivamente che le imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, ad esempio fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative o introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.

    9.Gli Stati membri garantiscono che siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far capo a sportelli generali di informazione dei consumatori.

    Gli Stati membri garantiscono che sia predisposto un meccanismo indipendente come un Mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori al fine di assicurare un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione stragiudiziale delle controversie.

    10.Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell'articolo 4 in materia di distribuzione nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.

    511.Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al  di  servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

    12.La Commissione elabora, in consultazione con i soggetti interessati, tra cui gli Stati membri, le autorità nazionali di regolazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese di gas naturale una lista di controllo per i consumatori di energia chiara e concisa contenente informazioni pratiche sui loro diritti. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di gas naturale o i gestori dei sistemi di distribuzione, in cooperazione con l'autorità di regolazione, adottino le necessarie misure per fornire a tutti i loro clienti una copia della lista di controllo per i consumatori di energia e garantiscono che essa sia resa pubblicamente disponibile.

    Articolo 67

    Promozione della cooperazione  e dell'integrazione  regionalie 

    1.Gli Stati membri e le autorità di regolazione cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali ad uno o più livelli regionali, quale primo passo verso  perseguendo la creazione di mercati regionali, se così deciso dagli Stati membri e dalle autorità di regolazione, e di  un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare le autorità di regolazione qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri promuovono e facilitano la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto  di gas naturale   e dei gestori delle reti di idrogeno  a livello regionale, anche su questioni transnazionali, allo scopo di creare un mercato interno  dei gas  del gas naturale competitivo, favoriscono la coerenza del loro quadro legislativo, regolamentare e tecnico e agevolano l'integrazione dei sistemi isolati che formano "isole del gas" che permangono nella Comunità  nell'Unione . Lo spazio geografico coperto da questa cooperazione regionale include la cooperazione nelle aree geografiche definite a norma dell'articolo 2812, paragrafo 3,  della proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) 804  del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale cooperazione può inoltre coprire altre aree geografiche.  Se la Commissione ritiene che le norme a livello dell'Unione siano rilevanti per l'integrazione regionale dei mercati dei gas, essa fornisce gli opportuni orientamenti tenendo conto delle specificità di tali mercati e dell'impatto su quelli limitrofi.  

    2.L'Agenzia  per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)  coopera con le autorità nazionali di regolazione e con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la compatibilità delle regolamentazioni tra le regioni  e al loro interno , allo scopo di creare un mercato interno competitivo del gas naturale  dei gas . Qualora ritenga necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l' ACER  Agenzia formula idonee raccomandazioni.

    3.Gli Stati membri assicurano, mediante l'applicazione della presente direttiva, che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di uno o più sistemi integrati a livello regionale relativi a due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza della rete.

    34.In caso di partecipazione di gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati a un'impresa comune istituita per attuare tale cooperazione, l'impresa comune stabilisce e attua un programma di adempimenti contenente le misure da adottare per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Tale programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere l'obiettivo di escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Esso è soggetto all'approvazione dell' ACER  Agenzia. La conformità al programma è controllata in modo indipendente dai responsabili della conformità dei gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati.

    Articolo 74

    Procedura di autorizzazione

    1.Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione (ad esempio una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione) per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale,  impianti di produzione di idrogeno e infrastrutture del sistema dell'idrogeno,  gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione e/o la gestione di tali impianti,  infrastrutture,  gasdotti e apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 114. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e per clienti grossisti.

    2.Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi lun'impresa che chiede un'autorizzazione aper  fornire gas o a  costruire e/o gestire impianti di gas naturale  , impianti di produzione di idrogeno o infrastrutture del sistema dell'idrogeno  , ovvero un'autorizzazione a fornire gas naturale. I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione  di tali  degli impianti,  infrastrutture,  dei gasdotti e delle apparecchiature connesse tengano conto, se del caso, dell'importanza del progetto per il mercato interno del gas naturale  dei gas .

     nuovo

    3.Le procedure di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 non durano più di due anni, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di due anni può essere prorogato fino a un anno.

    4.Gli Stati membri valutano quali misure legislative e non legislative siano necessarie per razionalizzare le procedure di autorizzazione, comprese eventuali tappe procedurali connesse alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli esiti di tale valutazione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui all'articolo 3 e agli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del medesimo regolamento.

    5.I termini stabiliti al paragrafo 3 si applicano fatti salvi gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell'Unione in materia ambientale, i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nonché i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.

    6.Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più sportelli. Tali sportelli, su richiesta del richiedente e a titolo gratuito, guidano e assistono nell'intera procedura di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 fino alla pronuncia delle autorità competenti al termine della procedura. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più di uno sportello per l'intera procedura.

    7.Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni ai sensi del diritto nazionale alla costruzione e alla gestione di gasdotti per il gas naturale e di altri attivi della rete usati per il trasporto di gas naturale si applichino anche alle condotte e agli attivi della rete per il trasporto di idrogeno.

    8.Gli Stati membri provvedono affinché nei diritti contrattuali esistenti di uso del suolo per la costruzione e la gestione di gasdotti per il gas naturale e di altri attivi della rete rientrino anche le condotte e gli altri attivi della rete per il trasporto di idrogeno.

    🡻 2009/73/CE

     nuovo

    93.Gli Stati membri assicurano che i motivi di un eventuale rifiuto di rilasciare l'autorizzazione siano obiettivi e non discriminatori e siano comunicati al richiedente. Le ragioni di tale rifiuto sono comunicate alla Commissione per informazione. Gli Stati membri stabiliscono una procedura che consenta al richiedente di ricorrere avverso tale rifiuto.

    104.Per lo sviluppo delle zone nelle quali la fornitura è iniziata di recente e per un'efficiente gestione in generale, e fatto salvo l'articolo 3038, gli Stati membri possono rifiutare di rilasciare un'ulteriore autorizzazione per la costruzione e la gestione di reti di gasdotti di distribuzione  del gas naturale  in una determinata zona quando in detta zona siano state costruite tali reti di gasdotti, o se ne proponga la costruzione  ne sia stata autorizzata la costruzione , e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.

     nuovo

    Articolo 8

    Certificazione dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio

    1.I gas rinnovabili sono certificati conformemente agli articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2018/2001.

    2.Onde garantire che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio e idrogeno a basse emissioni di carbonio sia pari almeno al 70 %, conformemente alle definizioni di cui all'articolo 2, punti 10 e 12, gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare il rispetto di tale soglia e dei requisiti stabiliti nella metodologia di cui al paragrafo 5 del presente articolo. A tale fine essi obbligano gli operatori economici a utilizzare un sistema di equilibrio di massa in linea con l'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

    3.Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni affidabili in merito al rispetto della soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 70 % fissata al paragrafo 2 e della metodologia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 5, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di predisporre un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode.

    4.Gli obblighi di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di carbonio siano prodotti nell'Unione o importati. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei combustibili a basse emissioni di carbonio o dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori sui siti web degli operatori, dei fornitori o delle autorità competenti e aggiornate su base annuale.

    5.Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 83 al fine di integrare la presente direttiva specificando la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio. La metodologia garantisce che non siano concessi crediti per le emissioni evitate per il biossido di carbonio la cui cattura abbia già ricevuto un credito di emissioni in virtù di altre disposizioni di legge.

    6.La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di combustibili a basse emissioni di carbonio o idrogeno a basse emissioni di carbonio forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini del presente articolo e dimostrino il rispetto della metodologia di cui al paragrafo 5.

    7.Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto ai sensi del paragrafo 6, gli Stati membri non impongono all'operatore economico l'obbligo di fornire altre prove del rispetto dei criteri per i quali il sistema è stato riconosciuto dalla Commissione.

    8.Le autorità competenti degli Stati membri controllano il funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano una verifica indipendente nell'ambito di un sistema volontario. Gli organismi di certificazione trasmettono, su richiesta delle autorità competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare la verifica, compresa la data, l'ora e il luogo esatti dei controlli. Qualora gli Stati membri riscontrino casi di mancata conformità, informano senza ritardo il sistema volontario.

    9.Su richiesta di uno Stato membro, che può essere basata sulla richiesta di un operatore economico, la Commissione esamina, in base a tutte le prove a disposizione, se siano stati rispettati i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al presente articolo, la metodologia elaborata in linea con il paragrafo 5 e le soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissate all'articolo 2, punti 9 e 10. Entro sei mesi dal ricevimento di una siffatta richiesta la Commissione decide se lo Stato membro interessato può:

    a)accettare le prove già presentate a dimostrazione del rispetto dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili a basse emissioni di carbonio; o

    b)in deroga al paragrafo 7, imporre a chi fornisce la fonte dei combustibili a basse emissioni di carbonio di presentare ulteriori prove del rispetto dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della relativa soglia del 70 %.

    10.Gli Stati membri impongono inoltre agli operatori economici interessati di inserire nella banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità dei combustibili a basse emissioni di carbonio, in linea con quanto prescritto all'articolo 28 della direttiva (UE) 2018/2001.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Articolo 98

    Norme tecniche

    Le autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri provvedono affinché siano definiti i criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti di GNL, agli impianti di stoccaggio, ad altri sistemi di trasporto e distribuzione, e alle linee dirette  e al sistema dell'idrogeno . Tali norme garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. L' ACER  Agenzia può formulare se del caso idonee raccomandazioni in materia di compatibilità di tali norme. Tali norme sono notificate alla Commissione a norma dell'articolo 58 della direttiva (UE) 2015/153598/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 32 , del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai Servizi della Società dell'Informazione 33 .

     nuovo

    Se del caso, gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori dei sistemi di distribuzione e ai gestori delle reti dell'idrogeno sul loro territorio l'obbligo di pubblicare norme tecniche in conformità dell'articolo 9, in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas. Gli Stati membri impongono inoltre ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione l'obbligo di pubblicare le tariffe per la connessione di gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

    CAPO III

    RESPONSABILIZZAZIONE E TUTELA DEI CONSUMATORI E MERCATI AL DETTAGLIO

    Articolo 10

    Diritti contrattuali di base

    1.Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti finali abbiano il diritto di essere riforniti di gas da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti dei fornitori già registrati in un altro Stato membro.

    2.Fatte salve le norme dell'Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, gli Stati membri assicurano che i clienti finali godano dei diritti di cui al presente articolo, paragrafi da 3 a 12.

    3.I clienti finali hanno il diritto a un contratto con il loro fornitore che specifichi:

    a)l'identità e l'indirizzo del fornitore;

    b)i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale;

    c)i tipi di servizio di manutenzione offerti;

    d)i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;

    e)la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri;

    f)l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva;

    g)le modalità di avvio di una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conformemente all'articolo 24;

    h)informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nei siti web delle imprese di idrogeno o di gas naturale.

    Le condizioni devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui alle lettere da a) a f) sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

    I clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso.

    4.I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e sono informati del loro diritto di risolvere il contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano risolvere il contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o degli adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore.

    5.I fornitori forniscono ai clienti finali informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi legati ai gas e l'uso di tali servizi.

    6.I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 .

    7.I clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono messi in condizioni di svantaggio dai sistemi di prepagamento.

    8.I fornitori offrono ai clienti finali condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un linguaggio semplice e univoco e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, come ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli.

    9.I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore. I fornitori gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido.

    10.I clienti civili di gas naturale ricevono dai fornitori informazioni adeguate sulle misure alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Tali misure alternative possono includere informazioni su fonti di sostegno per evitare la disconnessione, sistemi di prepagamento, audit energetici, servizi di consulenza energetica, piani di pagamento alternativi, consulenza per la gestione dell'indebitamento o moratorie della disconnessione e non devono comportare costi supplementari per i clienti confrontati a una disconnessione.

    11.I clienti finali ricevono dai fornitori una fattura di conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio di fornitore non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio.

    Articolo 11

    Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri

    1.I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas o partecipante al mercato. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare fornitore o partecipante al mercato, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio al massimo entro tre settimane dalla data della richiesta. Entro il 2026 il processo tecnico di passaggio da un fornitore o da un partecipante al mercato all'altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo.

    2.Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato sia riconosciuto ai clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri e i tempi.

    3.Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore di gas. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ai fornitori o ai partecipanti al mercato di imporre oneri di risoluzione del contratto ai clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri:

    a)rientrino in un contratto che il cliente ha sottoscritto volontariamente; e

    b)siano comunicati in modo chiaro al cliente prima della sottoscrizione del contratto.

    Detti oneri devono essere proporzionati e non eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore o dal partecipante al mercato risultante dalla risoluzione del contratto da parte del cliente, compresi i costi di eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al cliente nell'ambito del contratto. L'onere della prova della perdita economica diretta è a carico del fornitore o del partecipante al mercato. L'autorità di regolazione o un'altra autorità nazionale competente controlla l'ammissibilità degli oneri di risoluzione del contratto.

    4.I clienti civili di gas hanno il diritto di partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore. Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli normativi o amministrativi al cambio collettivo di fornitore e predispongono un quadro che garantisca la tutela dei consumatori per evitare eventuali pratiche abusive.

    Articolo 12

    Strumenti di confronto

    1.Gli Stati membri assicurano che quanto meno i clienti civili di gas naturale e le microimprese abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori, comprese le offerte a pacchetto. I clienti sono informati della disponibilità di tali strumenti nelle loro fatture o unitamente alle stesse o con altri mezzi. Gli strumenti soddisfano almeno i seguenti requisiti:

    a)sono indipendenti dai partecipanti al mercato e assicurano che le imprese di gas naturale siano trattate alla pari nei risultati delle ricerche;

    b)indicano chiaramente il proprietario e la persona fisica o giuridica che gestisce e controlla gli strumenti e forniscono informazioni sulle modalità di finanziamento degli strumenti;

    c)definiscono e indicano i criteri chiari e oggettivi su cui si deve basare il confronto, compresi i servizi;

    d)usano un linguaggio semplice e privo di ambiguità;

    e)forniscono informazioni corrette e aggiornate e indicano la data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni;

    f)sono accessibili per le persone con disabilità in quanto sono percepibili, riconoscibili, comprensibili e affidabili;

    g)forniscono una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle offerte pubblicate;

    h)effettuano confronti, limitando i dati personali richiesti a quanto strettamente necessario per il confronto.

    Gli Stati membri garantiscono che almeno uno strumento contempli il mercato del gas naturale nel suo insieme. Se vari strumenti coprono il mercato, essi comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di gas che copra una parte significativa del mercato e, se tali strumenti non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati.

    2.Gli strumenti possono essere gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le società private e le autorità o gli enti pubblici.

    3.Gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 includano criteri comparativi relativi alla natura dei servizi offerti dai fornitori.

    4.Gli Stati membri designano un'autorità competente incaricata di rilasciare marchi di fiducia agli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 e di garantire che gli strumenti di confronto recanti un marchio di fiducia continuino a soddisfare tali requisiti. Tale autorità è indipendente dai partecipanti al mercato e dai gestori di strumenti di confronto.

    5.Ogni strumento di confronto delle offerte dei partecipanti al mercato è ammesso a richiedere un marchio di fiducia in conformità del presente articolo su base volontaria e non discriminatoria.

    6.In deroga ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono scegliere di non prevedere il rilascio del marchio di fiducia per gli strumenti di confronto qualora un'autorità pubblica o un ente pubblico fornisca uno strumento di confronto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.

    Articolo 13

    Clienti attivi

    1.Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi.

    2.Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi:

    a)abbiano il diritto di operare direttamente;

    b)abbiano il diritto di vendere il gas naturale rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale;

    c)abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di efficienza energetica;

    d)abbiano il diritto di delegare a un terzo la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo;

    e)siano soggetti a oneri di rete che rispecchino i costi e che siano trasparenti e non discriminatori, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema;

    f)siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano al sistema del gas naturale o deleghino la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 3, lettera e), del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX].

    3.L'ordinamento nazionale degli Stati membri può contenere disposizioni diverse che si applicano ai clienti attivi individuali e consorziati, a condizione che tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente articolo si applichino a tutti i clienti attivi. Qualsiasi differenza di trattamento nei confronti dei clienti attivi consorziati deve essere proporzionata e debitamente giustificata.

    4.Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi proprietari di un impianto nel quale è immagazzinato gas rinnovabile:

    a)abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo averne fatto richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento;

    b)non siano soggetti ad alcun doppio onere, compresi gli oneri di rete, per il gas rinnovabile immagazzinato che rimane nella loro disponibilità;

    c)non siano soggetti a requisiti o oneri sproporzionati in materia di licenze;

    d)siano autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.

    Articolo 14

    Comunità energetiche dei cittadini

    1.Gli Stati membri prevedono un quadro normativo di riferimento per le comunità energetiche dei cittadini che assicuri che:

    a)la partecipazione a una comunità energetica dei cittadini sia aperta e volontaria;

    b)i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini abbiano il diritto di uscire dalla comunità, caso in cui si applica l'articolo 11;

    c)i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini non perdano i loro diritti e obblighi di clienti civili o clienti attivi;

    d)i pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, previo pagamento di un'equa compensazione valutata dall'autorità di regolazione, cooperino con le comunità energetiche dei cittadini per agevolare i trasferimenti di gas naturale rinnovabile all'interno di tali comunità;

    e)le comunità energetiche dei cittadini siano soggette a procedure e oneri non discriminatori, equi, proporzionati e trasparenti, anche in relazione alla connessione alla rete, alla registrazione e alla concessione di licenze, e a oneri di rete trasparenti, non discriminatori e che rispecchino i costi, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema del gas naturale.

    2.Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro normativo, che le comunità energetiche dei cittadini:

    a)siano aperte alla partecipazione transfrontaliera;

    b)abbiano il diritto di possedere, istituire, acquistare o locare reti di distribuzione e di gestirle autonomamente alle condizioni di cui al paragrafo 4;

    c)siano soggette alle esenzioni previste dall'articolo 28, paragrafo 2.

    3.Gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini:

    a)possano accedere a tutti i mercati del gas naturale in modo non discriminatorio;

    b)siano trattate in modo non discriminatorio e proporzionato riguardo alle loro attività e ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti finali, produttori, fornitori, gestori dei sistemi di distribuzione o partecipanti al mercato;

    c)siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano al sistema del gas naturale o deleghino la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 3, lettera e), del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX];

    d)siano trattate come clienti attivi in conformità del paragrafo 2, lettera e), e del paragrafo 4, lettere a), c) e d), dell'articolo 13;

    e)abbiano il diritto di organizzare all'interno della comunità energetica dei cittadini la condivisione dei gas rinnovabili prodotti dalle unità di produzione di proprietà della comunità, fatti salvi altri requisiti stabiliti nel presente articolo e purché i membri della comunità conservino i diritti e gli obblighi in quanto consumatori finali.

    Ai fini del primo comma, lettera e), la condivisione di gas naturale rinnovabile lascia impregiudicati gli oneri di rete, le tariffe e le imposte applicabili, sulla base di un'analisi costi-benefici trasparente delle risorse distribuite di energia sviluppata dall'autorità nazionale competente.

    4.Gli Stati membri possono decidere di concedere alle comunità energetiche dei cittadini il diritto di gestire la rete di distribuzione nella loro zona di gestione e di istituire le pertinenti procedure, fatte salve le disposizioni del capo VI e le altre norme e regolamentazioni applicabili ai gestori dei sistemi di distribuzione.

    Qualora tale diritto venga concesso, gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini:

    a)siano autorizzate a trasportare gas non rinnovabile se tale gas è destinato a un cliente di gas naturale che non è membro della comunità energetica dei cittadini o se è necessario per gestire in sicurezza il sistema;

    b)abbiano il diritto di concludere un accordo per il funzionamento della rete della comunità con il pertinente gestore del sistema di distribuzione o gestore del sistema di trasporto cui è collegata la loro rete;

    c)siano soggette ad adeguati oneri di rete nei punti di collegamento tra la loro rete e la rete di distribuzione al di fuori della stessa comunità energetica dei cittadini;

    d)non discriminino o arrechino danno ai clienti che restano connessi al sistema di distribuzione.

    Articolo 15

    Bollette e informazioni di fatturazione

    1.Gli Stati membri assicurano che le bollette e le informazioni di fatturazione siano accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e presentate in modo da facilitare i confronti da parte dei clienti finali, e che soddisfino i requisiti minimi fissati nell'allegato I. I clienti finali ricevono, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui la loro bolletta è stata compilata, soprattutto qualora le bollette non siano basate sul consumo effettivo.

    2.Gli Stati membri assicurano che i clienti finali ricevano tutte le loro bollette e informazioni sulla fatturazione gratuitamente.

    3.Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le bollette e le informazioni sulla fatturazione in via elettronica e affinché siano offerte loro soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle bollette.

    4.Se il contratto prevede una variazione futura di prodotto o di prezzo o una riduzione, ciò deve essere indicato nella bolletta, unitamente alla data della variazione.

    5.Gli Stati membri consultano le organizzazioni dei consumatori qualora considerino la possibilità di modificare i requisiti di contenuto delle bollette.

    Articolo 16

    Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema del gas naturale

    1.Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica e di responsabilizzare i clienti finali, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità di regolazione raccomandano fermamente alle imprese di gas naturale di ottimizzare l'uso del gas naturale, fra l'altro fornendo servizi di gestione dell'energia e introducendo sistemi di misurazione intelligenti interoperabili, in particolare con sistemi di gestione dell'energia dei consumatori e reti intelligenti, nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati.

    2.Gli Stati membri assicurano l'introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti. Tale introduzione può essere soggetta a una valutazione costi-benefici da eseguire in conformità dei principi di cui all'allegato II.

    3.Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti adottano e pubblicano i requisiti funzionali e tecnici minimi per i sistemi di misurazione intelligenti destinati a essere introdotti nel loro territorio in conformità dell'articolo 18 e dell'allegato II. Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità di tali sistemi di misurazione intelligenti e la loro capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori. A tal fine, gli Stati membri tengono debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme tecniche, comprese quelle che consentono l'interoperabilità, delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo delle reti intelligenti e dello sviluppo del mercato interno del gas naturale.

    4.Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti finali contribuiscano ai costi connessi all'introduzione in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera. Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata controllano regolarmente l'introduzione nei loro territori dei sistemi di misurazione intelligenti per seguire il conseguimento di benefici per i consumatori.

    5.Qualora l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che la valutazione sia riveduta almeno ogni quattro anni in risposta ai cambiamenti significativi delle ipotesi di base e agli sviluppi tecnologici e del mercato. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione i risultati della loro analisi costi-benefici aggiornata.

    6.Le disposizioni in materia di misurazione intelligente di cui alla presente direttiva si applicano agli impianti futuri e agli impianti che sostituiscono i contatori intelligenti più vecchi. I sistemi di misurazione intelligenti che sono già installati o il cui "avvio dei lavori" è avvenuto prima del [data di entrata di in vigore] possono restare operativi durante il loro intero ciclo di vita. Tuttavia i sistemi di misurazione intelligenti che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 20 e all'allegato II non possono restare operativi oltre [12 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

    7.Ai fini del paragrafo 6 per "avvio dei lavori" si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento dell'acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

    Articolo 17

    Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno

    1.Gli Stati membri assicurano l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti in grado di misurare con precisione il consumo, fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso e trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica.

    2.Gli Stati membri garantiscono la sicurezza dei sistemi di misurazione e della comunicazione dei relativi dati e la riservatezza dei clienti finali, conformemente alla pertinente normativa dell'Unione sulla protezione dei dati e della vita privata, nonché l'interoperabilità di tali sistemi, tenendo conto dell'applicazione delle norme adeguate.

    3.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di interoperabilità per la misurazione intelligente e procedure atte a garantire ai soggetti ammessi l'accesso ai dati provenienti da tali sistemi di misurazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 18

    Funzionalità dei sistemi di misurazione intelligenti nel sistema del gas naturale

    Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 16, paragrafo 2, oppure siano sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti dopo il [data di entrata in vigore], gli Stati membri introducono tali sistemi in conformità alle norme tecniche europee, ai seguenti requisiti e all'allegato II:

    a)i sistemi di misurazione intelligenti misurano con precisione il consumo effettivo di gas naturale e sono in grado di fornire ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo d'uso, inclusi dati sui consumi storici convalidati che sono resi accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi, nonché i più recenti dati disponibili sui consumi non convalidati, anch'essi resi accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata e di altri servizi;

    b)la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei dati è conforme alla pertinente normativa dell'Unione in materia di sicurezza, tenendo debitamente conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il più alto livello di cibersicurezza tenendo al contempo presenti i costi e il principio di proporzionalità;

    c)la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati deve essere conforme alla pertinente normativa dell'Unione sulla protezione dei dati e della vita privata;

    d)se il cliente finale lo richiede, i dati sul suo consumo di gas naturale sono messi a sua disposizione, in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 23, attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata o mediante l'accesso a distanza, oppure comunicati a un terzo che lo rappresenta, in un formato facilmente comprensibile, in modo da permettergli di raffrontare offerte comparabili;

    e)prima o al momento dell'installazione del contatore intelligente si forniscono al cliente finale consulenza e informazioni adeguate, in particolare riguardo al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia, nonché riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali a norma della pertinente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati;

    f)i sistemi di misurazione intelligenti consentono la misurazione e il pagamento per i clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale.

    Ai fini del primo comma, lettera d), il cliente finale può recuperare i dati del contatore o trasmetterli a terzi senza costi aggiuntivi, conformemente al diritto alla portabilità dei dati sancito dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.

    Articolo 19

    Diritto a un contatore intelligente del gas naturale

    1.Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e non siano stati sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri assicurano che ciascun cliente finale abbia diritto, su richiesta, sostenendo i costi connessi, all'installazione o, se del caso, all'adattamento, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi, di un contatore intelligente che:

    a)sia dotato, ove tecnicamente possibile, delle funzionalità di cui all'articolo 18 o di una serie minima di funzionalità da definire e pubblicare a cura degli Stati membri a livello nazionale in conformità dell'allegato II;

    b)sia interoperabile e in grado di realizzare l'auspicata connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori.

    2.Se un cliente richiede l'installazione di un contatore intelligente in applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata:

    a)assicura che il cliente finale che richiede l'installazione di un contatore intelligente riceva un'offerta che espliciti e descriva chiaramente:

    i)le funzioni e l'interoperabilità supportate dal contatore intelligente e i servizi che possono essere forniti, così come i vantaggi realisticamente conseguibili grazie al contatore intelligente in quel momento specifico;

    ii)eventuali costi connessi a carico del cliente finale;

    b)assicura che il contatore intelligente sia installato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro quattro mesi dalla richiesta del cliente;

    c)periodicamente, e almeno ogni due anni, rivede e rende pubblici i costi connessi e ne traccia l'evoluzione a seguito degli sviluppi tecnologici e dei potenziali adeguamenti del sistema di misurazione.

    Articolo 20

    Contatori convenzionali del gas naturale

    1.Qualora i clienti finali di gas naturale non dispongano di contatori intelligenti, gli Stati membri assicurano che siano dotati di contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione il consumo effettivo.

    2.Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di gas naturale possano leggere facilmente i loro contatori convenzionali, direttamente o indirettamente mediante un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea.

    Articolo 21

    Gestione dei dati

    1.Al momento di stabilire le regole per la gestione e lo scambio dei dati, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata indicano le norme relative all'accesso ai dati del cliente finale da parte dei soggetti ammessi in conformità del presente articolo e del quadro giuridico dell'Unione applicabile. Ai fini della presente direttiva, si considera che i dati comprendano quelli di misurazione e di consumo nonché i dati richiesti per cambiare fornitore e per altri servizi.

    2.Gli Stati membri organizzano la gestione dei dati in modo tale che l'accesso ai dati e lo scambio degli stessi siano efficienti e sicuri, garantendo altresì la protezione e la sicurezza dei dati.

    Indipendentemente dal modello utilizzato per la gestione dei dati in uno Stato membro, i soggetti responsabili della gestione dei dati forniscono a qualsiasi soggetto ammesso l'accesso ai dati del cliente finale conformemente al paragrafo 1. I dati richiesti devono essere messi a disposizione dei soggetti ammessi in modo non discriminatorio e simultaneo. L'accesso ai dati deve essere facile e le relative procedure attinenti devono essere pubblicamente disponibili.

    3.Le norme sull'accesso ai dati e sulla relativa conservazione ai fini della presente direttiva devono essere conformi alla pertinente normativa dell'Unione.

    Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

    4.Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata autorizzano e certificano o, se del caso, controllano i soggetti responsabili della gestione dei dati per garantirne la conformità ai requisiti della presente direttiva.

    Fatti salvi i compiti dei responsabili della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere ai soggetti responsabili della gestione dei dati la designazione di un responsabile della conformità, incaricato di controllare l'attuazione delle misure adottate da tali soggetti per assicurare un accesso non discriminatorio ai dati e la conformità ai requisiti della presente direttiva.

    Gli Stati membri possono nominare responsabili della conformità od organismi a ciò preposti di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera d), della presente direttiva al fine di adempiere agli obblighi del presente paragrafo.

    5.Ai clienti finali non è addebitato alcun costo supplementare per l'accesso ai loro dati o per la richiesta di mettere tali dati a disposizione.

    Gli Stati membri sono responsabili della fissazione dei costi per l'accesso ai dati da parte dei soggetti ammessi.

    Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata assicurano che i costi addebitati dai soggetti regolamentati che forniscono servizi di dati siano ragionevoli e debitamente giustificati.

    Articolo 22

    Requisiti di interoperabilità e procedure per l'accesso ai dati

    1.Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio del gas naturale ed evitare costi amministrativi eccessivi per i soggetti ammessi, gli Stati membri agevolano la completa interoperabilità dei servizi energetici all'interno dell'Unione.

    2.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati di cui all'articolo 21, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di gas naturale applichino i requisiti di interoperabilità e le procedure per l'accesso ai dati di cui al paragrafo 2. Tali requisiti e procedure si basano sulle prassi nazionali esistenti.

    Articolo 23

    Sportelli unici

    Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori e possono coincidere con gli sportelli unici per l'energia elettrica di cui all'articolo 26 della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

    Articolo 24

    Diritto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie

    1.Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali abbiano accesso a meccanismi semplici, equi, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva, attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un'autorità di regolazione. Laddove il cliente finale sia un consumatore ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(23) tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono conformi ai requisiti di qualità di cui alla predetta direttiva e prevedono, ove giustificato, sistemi di rimborso e indennizzo.

    2.Ove necessario, gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie cooperino per garantire un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie semplice, equa, trasparente, indipendente, efficace ed efficiente per qualsiasi controversia derivante da prodotti o servizi legati o abbinati a qualsiasi prodotto o servizio che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

    3.La partecipazione delle imprese di gas ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili è obbligatoria, a meno che lo Stato membro interessato non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci.

    Articolo 25

    Tutela dei clienti vulnerabili e fornitori di ultima istanza

    Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile, che può fare riferimento alla povertà energetica. Le misure a tutela dei clienti vulnerabili possono includere tra le altre cose il divieto di interrompere la fornitura a detti clienti nei periodi critici.

    In particolare gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali nelle zone isolate che sono connessi ai sistemi del gas naturale o dell'idrogeno. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti civili e, se lo ritengono opportuno, per le piccole imprese connesse al sistema del gas naturale o dell'idrogeno. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

    🡻 2009/73/CE

    Articolo 45

    Mercati al dettaglio

    Al fine di facilitare lo sviluppo nella Comunità di mercati al dettaglio trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all'occorrenza, di altri soggetti partecipanti al mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, alla proprietà dei dati e alle responsabilità in materia di rilevamenti.

    Queste norme, che sono rese pubbliche, sono formulate nell'intento di facilitare ai clienti e ai fornitori l'accesso alle reti e sono riesaminate dalle autorità di regolazione o da altre autorità nazionali competenti.

     nuovo

    Capo IV

    Accesso di terzi all'infrastruttura

    Sezione I

    Accesso all'infrastruttura del gas naturale

    Articolo 26

    Accesso al mercato per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio

    Gli Stati membri consentono l'accesso dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al mercato e all'infrastruttura a prescindere dal fatto che gli impianti di produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di trasporto.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Articolo 2732

    Accesso dei terzi  alla distribuzione e al trasporto di gas naturale e ai terminali GNL  

    1.Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 7241 dall'autorità di regolazione di cui all'articolo 7039, paragrafo 1, e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.  È possibile praticare riduzioni delle tariffe solo se la normativa dell'Unione dispone in tal senso. 

    2.I gestori dei sistemi di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori dei sistemi di trasporto.

    23.Le disposizioni della presente direttiva non impediscono la stipulazione di contratti a lungo termine  per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio,  purché siano conformi alle norme sulla concorrenza della Comunità  dell'Unione   e contribuiscano alla decarbonizzazione. Per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non devono essere stipulati contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre la fine del 2049 .

     nuovo

    3.Il presente articolo si applica anche alle comunità energetiche dei cittadini che gestiscono reti di distribuzione.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Articolo 2834

    Accesso alla rete di gasdotti a monte  per il gas naturale 

    1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti a monte, inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzatei per le attività locali di coltivazione e sono situatei nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 8854.

    2.L'accesso di cui al paragrafo 1 è dato secondo modalità stabilite dagli Stati membri in base ai pertinenti strumenti giuridici. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell'ambiente. Si può tenere presente quanto segue:

    a)la necessità di rifiutare l'accesso in caso di incompatibilità di specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;

    b)la necessità di evitare difficoltà che non siano ragionevolmente superabili e che possano pregiudicare l'efficiente coltivazione di idrocarburi, attuale o prevista, inclusa quella di giacimenti con redditività economica marginale;

    c)la necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o gestore della rete di gasdotti a monte per quanto riguarda il trasporto e il trattamento del gas e gli interessi di tutti gli altri utenti della rete di gasdotti a monte o dei relativi impianti di trattamento o di gestione eventualmente in causa; e

    d)la necessità di applicare leggi e procedure amministrative nazionali, secondo la normativa comunitaria  dell'Unione , ai fini dell'autorizzazione di attività di coltivazione o sviluppo a monte.

    3.Gli Stati membri assicurano la messa in atto di disposizioni sulla risoluzione delle controversie in cui sia prevista un'autorità indipendente dalle parti, che ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l'accesso a reti di gasdotti a monte, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell'accesso a tali reti.

    🡻 (UE) 2019/692 articolo 1, punto 4 (adattato)

    4.In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti a monte che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate. Se la rete di gasdotti a monte ha origine in un paese terzo e si collega ad almeno uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro e lo Stato membro in cui è situato il primo punto di  entrata  ingresso verso la rete degli Stati membri consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti a monte al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

    Articolo 2933 

    Accesso allo stoccaggio  di gas naturale  

    1.Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire  i clienti  l'utenza nonché per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

     nuovo

    In sede di scelta della procedura di accesso allo stoccaggio ai sensi del presente articolo, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio effettuate a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

    Le autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri definiscono e pubblicano i criteri in base ai quali è possibile determinare quale regime d'accesso sia applicabile agli impianti di stoccaggio e al linepack. Essi rendono noto, o obbligano i gestori dei sistemi di stoccaggio e trasporto a rendere noto, quali impianti di stoccaggio o quali parti di tali impianti di stoccaggio e quale linepack sonoè offertio in base alle differenti procedure di cui ai paragrafi 3 e 4.

    L'obbligo di cui alla seconda frase del secondo comma non pregiudica il diritto di scelta previsto per lo Stato membro dal primo comma.

    2.Le disposizioni di cui al Il paragrafo 1 non si applicano ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.

    3.In caso di accesso negoziato gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack ove tecnicamente e/o economicamente necessario per darefornire un accesso efficiente al sistema nonché per organizzare l'accesso ad altri servizi ausiliari. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari.

    I contratti di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio o le imprese di gas naturale interessatoi. Le autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri impongono al gestore del sistema di stoccaggio e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo dello stoccaggio, del linepack e di altri servizi ausiliari, entro il 1º gennaio 2005 e in seguito con scadenza annuale.

    Nell'elaborare  tali  le condizioni di cui al secondo comma i gestori dei sistemi di stoccaggio e le imprese di gas naturale consultano gli utenti del sistema.

    4.In caso di accesso regolamentato  regolato , le autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, al linepack, e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio e del linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per darefornire un accesso efficiente al sistema nonché per organizzarel'organizzazione del l'accesso ad altri servizi ausiliari. Le autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri consultano gli utenti del sistema in sede di elaborazione di tali tariffe o delle metodologie relative a tali tariffe. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore del sistema o da un'impresa ad essi collegata.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Articolo 3038

    Linee dirette  per il gas naturale 

    1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:

    a)le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano i clienti idonei mediante una linea diretta; e

    b)qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.

    2.Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, (ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione,) per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel loro territorio. Tali criteri sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

    3.Gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un'autorizzazione a costruire una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 3435 ovvero all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 7341.

     nuovo

    SEZIONE II

    Accesso all'infrastruttura dell'idrogeno

    Articolo 31

    Accesso dei terzi alle reti dell'idrogeno

    1.Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso regolato dei terzi alle reti dell'idrogeno basato su tariffe pubblicate e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete dell'idrogeno.

    1.Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 72 dall'autorità di regolazione di cui all'articolo 70 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

    3.I gestori delle reti dell'idrogeno, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni, anche in relazione al trasporto transfrontaliero dell'idrogeno nella rete, hanno accesso alla rete di altri gestori delle reti dell'idrogeno.

    4.Lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 fino al 31 dicembre 2030. In tal caso lo Stato membro garantisce l'attuazione di un sistema di accesso negoziato dei terzi alle reti dell'idrogeno secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché gli utenti delle reti dell'idrogeno siano in grado di negoziare l'accesso a tali reti. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso alle reti dell'idrogeno.

    5.Nei casi in cui vige l'accesso negoziato, le autorità di regolazione forniscono agli utenti delle reti dell'idrogeno orientamenti circa l'impatto che l'introduzione dell'accesso regolato dei terzi sortirà sulle tariffe negoziate.

    Articolo 32

    Accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno

    1.Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno basato sull'accesso negoziato in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio; in tale contesto le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché gli utenti dei terminali dell'idrogeno siano in grado di negoziare l'accesso a detti terminali. Le parti hanno l'obbligo di negoziare l'accesso in buona fede.

    2.Le autorità di regolazione monitorano le condizioni di accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno e il relativo impatto sui mercati dell'idrogeno e, ove necessario per preservare la concorrenza, adottano misure tese a migliorare l'accesso in linea con i criteri di cui al paragrafo 1.

    Articolo 33

    Accesso allo stoccaggio dell'idrogeno

    Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso regolato dei terzi allo stoccaggio dell'idrogeno e al linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti nonché per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, basato su tariffe pubblicate e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema dell'idrogeno. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati dall'autorità di regolazione prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 72.

    SEZIONE III

    RIFIUTO DELL'ACCESSO E DELLA CONNESSIONE

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Articolo 3435

    Rifiuto dell'accesso  e della connessione 

    1.Le imprese di gas naturale  e di idrogeno  possono rifiutare l'accesso  o la connessione  al sistema del gas naturale o dell'idrogeno  qualora non dispongano della capacità necessaria ovvero nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico cui sono soggette a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, o sulla base di gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione ai contratti «take-or-pay», tenuto conto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 48 e dell'alternativa scelta dallo Stato membro a norma del paragrafo 1 di detto articolo. Un tale rifiuto è debitamente motivato.

    2. Tenuto conto degli obiettivi di decarbonizzazione nazionali e dell'Unione,  gli Stati membri  adottano  possono adottare le misure necessarie per  atte a  garantire che le imprese di gas naturale  o di idrogeno  che rifiutano l'accesso  o la connessione  al sistema  del gas naturale o al sistema dell'idrogeno  per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo. Gli Stati membri adottano tali misure nei casi in cui applichino l'articolo 4, paragrafo 4.

     nuovo

    3.Per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio l'accesso al sistema può essere rifiutato solo fatte salve le disposizioni degli articoli 18 e 33 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX].

    🡻 2009/73/CE

    Articolo 36

    Nuove infrastrutture

    1.    Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33 e 34 e dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 alle seguenti condizioni:

    a)l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;

    b)il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;

    c)l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;

    d)gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura, e

    🡻 (UE) 2019/692 articolo 1, punto 5, lettera a)

    e)la deroga non deve danneggiare la concorrenza nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dall'investimento, l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati nonché la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'Unione.

    🡻 2009/73/CE

    2.    Il paragrafo 1 si applica anche ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas.

    🡻 (UE) 2019/692 articolo 1, punto 5, lettera b)

    3.    L'autorità di regolazione di cui al capo VIII può, caso per caso, decidere sulla deroga di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Prima dell'adozione della decisione sulla deroga, l'autorità nazionale di regolazione o, se del caso, un'altra autorità competente di detto Stato membro consulta:

    a)le autorità nazionali di regolazione degli Stati membri i cui mercati saranno probabilmente influenzati dalla nuova infrastruttura; e

    b)le autorità pertinenti dei paesi terzi se l'infrastruttura di cui trattasi è collegata alla rete dell'Unione sotto la giurisdizione di uno Stato membro e ha origine o fine in uno o più paesi terzi.

    Se le autorità dei paesi terzi consultate non rispondono alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, l'autorità nazionale di regolazione interessata può adottare la decisione necessaria.

    🡻 2009/73/CE

    4.    Quando l'infrastruttura di cui trattasi è situata nel territorio di più Stati membri, l'Agenzia può presentare un parere consultivo alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati, che può essere usato come base per la loro decisione, entro due mesi dalla data in cui la richiesta della deroga è stata ricevuta dall'ultima di tali autorità di regolazione.

    🡻 (UE) 2019/692 articolo 1, punto 5, lettera c)

    Qualora tutte le autorità di regolazione interessate siano d'accordo sulla richiesta di deroga entro sei mesi dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta dall'ultima delle autorità di regolazione, informano l'Agenzia di tale decisione. Se l'infrastruttura interessata è un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo prima dell'adozione della decisione sulla deroga, l'autorità nazionale di regolazione o, se del caso, un'altra autorità competente dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri possono consultare la pertinente autorità di detto paese terzo al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio e, se del caso, nelle acque territoriali di detto Stato membro. Se l'autorità del paese terzo consultata non risponde alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, l'autorità nazionale di regolazione interessata può adottare la decisione necessaria.

    🡻 2009/73/CE

    L'Agenzia esercita i compiti conferiti alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati dal presente articolo:

    a)se tutte le autorità di regolazione interessate non sono riuscite a raggiungere un accordo entro un termine di sei mesi dalla data in cui la richiesta di deroga è stata ricevuta dall'ultima delle suddette autorità; oppure

    b)su richiesta congiunta delle autorità di regolazione interessate.

    Tutte le autorità di regolazione interessate possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) del terzo comma sia prorogato fino a tre mesi.

    5.    Prima di prendere una decisione, l'Agenzia consulta le autorità di regolazione interessate ed i richiedenti.

    6.    Una deroga può riguardare in tutto o in parte, rispettivamente, la capacità della nuova infrastruttura o dell'infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità.

    Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura. Nel decidere tali condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.

    Prima di concedere una deroga l'autorità di regolazione adotta le norme e i meccanismi per la gestione e l'assegnazione della capacità. Le norme impongono di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell'infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l'assegnazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio. L'autorità di regolazione impone che le regole di gestione della congestione contengano l'obbligo di offrire la capacità non utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori dell'infrastruttura abbiano il diritto di vendere sul mercato secondario la capacità acquisita. Nel valutare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e), l'autorità di regolazione tiene conto del risultato della procedura di assegnazione della capacità.

    La decisione di deroga, incluse le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, è debitamente motivata e pubblicata.

    7.    Nonostante il paragrafo 3, gli Stati membri possono disporre che la loro autorità di regolazione o l'Agenzia, a seconda dei casi, trasmettano al pertinente organo nello Stato membro, ai fini di una decisione formale, un parere sulla domanda di deroga. Il parere è pubblicato assieme alla decisione.

    8.    Non appena riceve una domanda di deroga, l'autorità di regolazione la trasmette senza indugio alla Commissione. L'autorità competente notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permetterle di decidere in maniera fondata. Le informazioni comprendono in particolare:

    a)le ragioni particolareggiate in base alle quali l'autorità nazionale di regolazione concede o rifiuta la deroga, con un'indicazione del paragrafo 1 che comprenda il punto o i punti pertinenti di detto paragrafo su cui si fonda tale decisione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;

    b)l'analisi effettuata degli effetti sulla concorrenza e dell'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale in seguito alla concessione della deroga;

    c)le ragioni relative al periodo di tempo e alla quota della capacità totale dell'infrastruttura del gas per cui è concessa la deroga;

    d)nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnettore, il risultato della consultazione con le autorità di regolazione interessate, e

    e)il contributo dell'infrastruttura alla diversificazione dell'approvvigionamento di gas.

    9.    Entro un periodo di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla ricezione di una notifica, la Commissione può adottare una decisione che impone all'autorità di regolazione di rettificare o revocare la decisione di concedere una deroga. Detto periodo di due mesi può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di due mesi qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni. Il termine aggiuntivo decorre dal giorno successivo a quello di ricezione delle informazioni complete. Il periodo iniziale di due mesi può inoltre essere prorogato con il consenso sia della Commissione sia dell'autorità di regolazione.

    La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, il termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dell'autorità di regolazione ovvero a meno che l'autorità di regolazione non abbia informato la Commissione, con comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa.

    L'autorità di regolazione ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione di deroga entro un mese e ne informa la Commissione.

    La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

    L'approvazione da parte della Commissione di una decisione di deroga perde effetto due anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che la Commissione non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona cui la deroga è stata concessa.

    10.    La Commissione può adottare orientamenti per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per la determinazione della procedura da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3, 6, 8 e 9 del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 3.

     nuovo

    Capo V

    Norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio del gas naturale e dei sistemi GNL

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Articolo 3513

    Compiti dei gestori deil sistemia di trasporto, stoccaggio e/o GNL

    1.Il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL è tenuto a:

    a)gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio e/o GNL per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell'ambiente  e degli obblighi stabiliti nel [regolamento (UE) 2022/ … (regolamento sul metano)] , predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;

    b)astenersi da  evitare  discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare  nello specifico  a favore di imprese ad esso collegate;

    c)fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o GNL e/o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso; e

    d)fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

    2.Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti diel gas.

     nuovo

    3.I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con i gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla rete nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento.

    4.I gestori dei sistemi di trasporto assicurano una gestione efficiente della qualità del gas nei propri impianti, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas.

    🡻 2009/73/CE

    53.Le regole di bilanciamento del sistema deli gas naturale adottate dai gestori deil sistemia di trasporto di gas, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori deil sistemia di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 7241, paragrafo 7, e sono oggetto di pubblicazione.

    64.Le autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri possono imporre ai gestori deil sistemia di trasporto il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione.

     nuovo

    7.Gli Stati membri possono stabilire che uno o più obblighi elencati al paragrafo 1 siano assegnati a un gestore del sistema di trasporto diverso da quello che possiede il sistema e al quale si applicherebbero altrimenti gli obblighi in questione. Il gestore del sistema di trasporto al quale sono assegnati tali obblighi è certificato secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasporto indipendente e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 54, ma non ha l'obbligo di possedere il sistema di trasporto di cui è responsabile.

    8.Il gestore del sistema di trasporto soddisfa i requisiti di cui al capo IX ed è certificato conformemente all'articolo 57. Ciò non pregiudica la possibilità per i gestori dei sistemi di trasporto che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasporto indipendente di delegare, di propria iniziativa e sotto la propria supervisione, taluni compiti ad altri gestori di sistemi di trasporto che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasporto indipendente, qualora la delega di compiti non pregiudichi i diritti decisionali effettivi e indipendenti del gestore del sistema di trasporto che delega i compiti.

    9.I gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL cooperano, all'interno dello Stato membro e a livello regionale, per garantire l'uso più efficiente delle capacità degli impianti e le sinergie tra questi ultimi, tenendo conto dell'integrità e del funzionamento dei sistemi.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

    105.I gestori deil sistemia di trasporto acquisiscono l'energia utilizzata per l'adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.

    Articolo 3616

    Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari deil sistemia di trasporto

    1.Fatto salvo l'articolo 6830 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL e ciascun proprietario di sistema di trasporto mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato membro deve assicurare che il proprietario del sistema di trasporto, compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore del sistema di distribuzione, e la restante parte dell'impresa non utilizzino servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.

    2.Nell'ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

    3.Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.

     nuovo

    Articolo 37

    Poteri decisionali in materia di connessione di nuovi impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto

    1.Il gestore del sistema di trasporto instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuovi impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Tali procedure sono soggette all'approvazione delle autorità di regolazione.

    2.Il gestore del sistema di trasporto non ha il diritto di respingere le richieste economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili di connessione di un nuovo impianto di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Articolo 3823

    Poteri decisionali in materia di connessione degli impianti di stoccaggio, dei terminali di rigassificazione del GNL e di clienti industriali al sistema di trasporto  e alla rete dell'idrogeno 

    1.Il gestore deli sistemai di trasporto  e il gestore della rete dell'idrogeno  stabilisconoe e rendonoe pubbliche procedure e tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria degli impianti di stoccaggio  di gas naturale e idrogeno , dei terminali di rigassificazione del GNL  , dei terminali dell'idrogeno  e dei clienti industriali al sistema di trasporto  e alla rete dell'idrogeno . Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione.

    2.Il gestore deli sistemai di trasporto  e il gestore della rete dell'idrogeno  non hanno il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio  di gas naturale o idrogeno , terminale di rigassificazione del GNL  , terminale dell'idrogeno   o  e cliente industriale a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili o costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità. Il gestore del sistema di trasporto  e il gestore della rete dell'idrogeno  devonoe assicurare una capacità d'entrata e d'uscita sufficiente per la nuova connessione.

    Articolo 6

    Solidarietà regionale

    1.Per proteggere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale del mercato interno, gli Stati membri collaborano alla promozione della solidarietà regionale e bilaterale.

    2.Tale cooperazione riguarda situazioni che comportano o che possono comportare, nel breve termine, una grave perturbazione dell'approvvigionamento che colpisce uno Stato membro. Essa comprende:

    a)il coordinamento delle misure di emergenza nazionali di cui all'articolo 8 della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale 35 ;

    b)l'individuazione e, se del caso, lo sviluppo o l'ammodernamento delle interconnessioni delle reti di energia elettrica e di gas naturale; e

    c)le condizioni e le modalità pratiche dell'assistenza reciproca.

    3.La Commissione e gli altri Stati membri sono tenuti informati di tale cooperazione.

    4.La Commissione può adottare orientamenti per la cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 3.

    Capo VI

     Gestione dei sistemi di  distribuzione e fornitura  del gas naturale 

    Articolo 3924

    Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

    Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori dei sistemi di distribuzione e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli da 4025, 4226 e 4327.

    Articolo 4025

    Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione

    1.Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas e di gestire, mantenere e sviluppare nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente  , degli obblighi stabiliti nel [regolamento (UE) 2022/… (regolamento sul metano)]  e dell'efficienza energetica.

     nuovo

    2.Se le autorità di regolazione dispongono in tal senso, al gestore del sistema di distribuzione può spettare la responsabilità di assicurare una gestione efficiente della qualità del gas nei suoi impianti, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas, ove ciò sia necessario per la gestione del sistema a motivo dell'iniezione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

    32.In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società  imprese ad esso  collegate.

    43.Il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altro sistema di distribuzione, di trasporto, di GNL e/o di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso.

    54.Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, nonché per l'uso dello stesso.

    65.Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 7241, paragrafo 7, e sono oggetto di pubblicazione.

     nuovo

    7.I gestori dei sistemi di distribuzione coopera con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro rete nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento nell'ambito del sistema di entrata-uscita cui appartiene il sistema di distribuzione.

    8.Il gestore del sistema di distribuzione instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuovi impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Tali procedure sono soggette all'approvazione delle autorità di regolazione.

    9.Il gestore del sistema di distribuzione non han il diritto di respingere le richieste economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili di connessione di un nuovo impianto di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

    Articolo 41

    Poteri decisionali in materia di connessione di nuovi impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al sistema di distribuzione

    Le autorità di regolazione fanno obbligo ai gestori dei sistemi di distribuzione di rendere pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuovi impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Tali procedure sono soggette all'approvazione delle autorità di regolazione.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Articolo 4226

    Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

    1.Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.

    2.In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:

    a)i responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto non devono far  fanno  parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;

    b)devono essere  sono  adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

    c)il gestore del sistema di distribuzione deve disporre  dispone  di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas naturale integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete;. aAi fini dello svolgimento di tali attività  compiti , il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali;. cCiò non dovrebbe ostare  osta  all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 7241, paragrafo 7, in una società controllata;. cCiò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata;. nNon è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e

    d)il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre  predispone  un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza;. iIl programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo;. lLa persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all'autorità di regolazione di cui all'articolo 7039, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata;. iIl responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.

    3.Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate da autorità di regolazione o da altri organismi competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.

    4.Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese di gas naturale integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati.

    Articolo 4327

    Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione

    1.Fatto salvo l'articolo 6830 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione deve mantenere  mantiene  la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e deve impedire  impedisce  che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio.

    2.Il gestore del sistema di distribuzione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusa delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

    Articolo 4428

    Sistemi di distribuzione chiusi  del gas naturale 

    1.Gli Stati membri possono prevedere che le autorità nazionali di regolazione o altre autorità competenti classifichino  come sistema di distribuzione chiuso  un sistema che distribuisce gas  naturale  all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisio geograficamente limitato e che, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce i clienti civili in quanto sistema di distribuzione chiuso, se:

    a)per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati oppure

    b)il sistema distribuisce gas  naturale  principalmente al proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi correlate  collegate .

    2.Gli Stati membri possono prevedere che le autorità nazionali di regolazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso  del gas naturale  dall'obbligo, previsto dall'articolo 2732, paragrafo 1, che le tariffe o le metodologie di calcolo delle stesse siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 7241.

    3.Quando è concessa un'esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 7241, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso  del gas naturale .

    4.L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione di un'esenzione di cui al paragrafo 2.

     nuovo

    5.Ai fini della presente direttiva i sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Articolo 4529

    Gestore di un sistema combinato

    L'articolo 2644, paragrafo 1, non osta alla gestione di un sistema combinato di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che questi ottemperi all'articolo 54agli articoli 9, paragrafo 1, o  agli articoli  5514 e 5615, o al capo IXcapitolo IV, o rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 49, paragrafo 6.

     nuovo

    Capo VII

    Norme applicabili alle reti riservate all'idrogeno

    Articolo 46

    Compiti dei gestori di reti, stoccaggio e terminali dell'idrogeno

    1.Il gestore della rete dell'idrogeno, dello stoccaggio di idrogeno o del terminale dell'idrogeno ha la responsabilità di:

    a)gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche accettabili, un'infrastruttura sicura e affidabile per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, nel dovuto rispetto dell'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori delle reti dell'idrogeno connesse e limitrofe;

    b)assicurare la capacità a lungo termine del sistema dell'idrogeno di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto e stoccaggio di idrogeno;

    c)garantire mezzi adeguati per rispondere ai propri obblighi;

    d)fornire al gestore di altre reti o altri sistemi interconnessi con il proprio informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;

    e)evitare discriminazioni tra gli utenti del sistema o le categorie di utenti dell'infrastruttura, nello specifico a favore di imprese ad esso collegate;

    f)fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso all'infrastruttura;

    g)adottare tutte le misure ragionevoli disponibili per evitare e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni e sottoporre periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti sotto la propria responsabilità al fine di rilevare e riparare eventuali perdite di idrogeno;

    h)presentare alle autorità competenti una relazione sul rilevamento delle perdite di idrogeno e, se del caso, un programma di riparazione o sostituzione.

    2.Ogni gestore di rete dell'idrogeno costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea dell'idrogeno accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza dell'approvvigionamento di idrogeno.

    3.Al gestore della rete dell'idrogeno può spettare la responsabilità di assicurare una gestione efficiente della qualità dell'idrogeno nella propria rete, in linea con le norme applicabili in materia di qualità dell'idrogeno, ove ciò sia necessario per la gestione del sistema e previa approvazione dell'autorità di regolazione.

    Articolo 47

    Reti dell'idrogeno esistenti

    1.Gli Stati membri possono decidere di concedere una deroga a quanto prescritto dagli articoli 31, 62, 63 e 64 della presente direttiva e dagli articoli 6 e 47 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] alle reti dell'idrogeno che al [data di entrata in vigore] appartenevano a un'impresa verticalmente integrata. L'ambito di applicazione della deroga è limitato alla capacità di rete in funzione al [data di entrata in vigore].

    2.La deroga è limitata nel tempo e si estingue:

    a)se l'impresa verticalmente integrata presenta all'autorità di regolazione una domanda volta a porre fine alla deroga e tale domanda è approvata dall'autorità di regolazione;

    b)se la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene collegata a un'altra rete dell'idrogeno;

    c)se la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene ampliata o se ne è aumentata la capacità;

    d)al più tardi il 31 dicembre 2030.

    Articolo 48

    Reti dell'idrogeno geograficamente limitate

    1.Gli Stati membri possono consentire alle autorità di regolazione di concedere una deroga all'articolo 62 alle reti dell'idrogeno che trasportano idrogeno da un punto di entrata a un numero ristretto di punti di uscita all'interno di una zona industriale o commerciale geograficamente limitata.

    2.La deroga di cui al paragrafo 1 si applica almeno fino al 31 dicembre 2030. A partire dal 1º gennaio 2031 la deroga si estingue quando si verifica una delle condizioni seguenti:

    a)se un produttore concorrente di idrogeno rinnovabile vuole accedere alla rete;

    b)se la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene collegata a un'altra rete dell'idrogeno.

    Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che le domande di accesso di cui alla lettera a) siano notificate all'autorità di regolazione.

    Articolo 49

    Interconnettori di idrogeno con paesi terzi

    1.Gli interconnettori di idrogeno tra Stati membri e paesi terzi sono soggetti alle norme applicabili alle reti dell'idrogeno stabilite nella presente direttiva e nel [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX]. Gli Stati membri provvedono affinché l'esecuzione di tali norme tenga conto della loro effettiva applicazione nel territorio dell'Unione e del carattere integrato dell'interconnettore.

    2.A fini di attuazione del paragrafo 1, l'Unione conclude per ciascun interconnettore di idrogeno, prima della messa in funzione, un accordo intergovernativo con il paese terzo connesso o i paesi terzi connessi, qualora la Commissione lo reputi necessario per garantire l'adempimento delle norme di cui al paragrafo 1, nel quale sono definite norme di funzionamento per l'interconnettore di idrogeno in questione.

    3.Tale accordo intergovernativo può contenere, se del caso, norme che precisano l'attuazione dei requisiti in materia di accesso di terzi, regolamentazione delle tariffe e separazione del gestore dell'interconnettore di idrogeno, nonché norme relative alla certificazione dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, ivi comprese norme che garantiscano la raccolta dei dati necessari e l'applicazione dei criteri di contabilizzazione dell'idrogeno prodotto mediante energia elettrica come idrogeno rinnovabile.

    Articolo 50

    Riservatezza per i gestori di reti dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno
    e terminali dell
    'idrogeno

    1.Fatti salvi gli obblighi giuridici di divulgare informazioni, ciascun gestore di rete dell'idrogeno, impianto di stoccaggio dell'idrogeno o terminale dell'idrogeno e ciascun proprietario di rete dell'idrogeno mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, se il gestore della rete dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del terminale dell'idrogeno o il proprietario della rete dell'idrogeno fa parte di un'impresa verticalmente integrata, non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa, salvo che ciò risulti necessario per effettuare un'operazione commerciale.

    2.Nell'ambito di operazioni di compravendita di idrogeno da parte di imprese collegate, è fatto divieto al gestore della rete dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del terminale dell'idrogeno di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

    3.Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.

    Capo VIII

    Pianificazione di rete integrata

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Articolo 5122

    Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

    1. Tutti  iI gestori dei sistemi di trasporto trasmettono annualmente  almeno ogni due anni  all'autorità di regolazione  competente , previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull'offerta esistenti e previste. Ogni Stato membro dispone almeno di un piano unico di sviluppo della rete. I gestori di infrastrutture, segnatamente i gestori di terminali di GNL, i gestori di impianti di stoccaggio e i gestori di sistemi di distribuzione, nonché i gestori operano nel settore dell'idrogeno, delle infrastrutture di teleriscaldamento e dell'energia elettrica, sono tenuti a fornire ai gestori dei sistemi di trasporto e a scambiare con essi tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all'elaborazione del piano unico.  Tale piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema  del gas naturale  e la sicurezza didell'approvvigionamento , in particolare la conformità allo standard infrastrutturale a norma del regolamento (UE) 2017/1938. Il piano decennale di sviluppo della rete è pubblicato e reso accessibile tramite un sito web .

    2.In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:

    a)indica ai partecipanti al mercato  contiene  la principale infrastruttura di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;

    b)contiene tutti gli investimenti già decisi e individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo; e

     nuovo

    c)include informazioni sull'infrastruttura che può essere o sarà dismessa;

    🡻 2009/73/CE

     nuovo

    dc) prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento  e dismissione ;.

     nuovo

    e)è basato su un quadro di scenari comuni elaborato dai gestori delle infrastrutture pertinenti, segnatamente i gestori dei pertinenti sistemi di distribuzione, almeno del gas e dell'energia elettrica;

    f)è coerente con i risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938;

    g)è in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti e con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 e sostiene l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    3.Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete,  il gestore del sistema di trasporto tiene pienamente conto delle potenziali alternative all'espansione del sistema, ad esempio la gestione della domanda, oltre che delle aspettative in termini di consumo in seguito all'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto", degli scambi con altri paesi e del piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione. Ove possibile, il gestore del sistema di trasporto valuta come rispondere a un'esigenza con un approccio trasversale ai sistemi dell'energia elettrica e dei gas, anche considerando informazioni sull'ubicazione e sulle dimensioni ottimali degli attivi di stoccaggio dell'energia e conversione dell'energia elettrica in gas (power-to-gas il gestore del sistema di trasporto procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti regionali e su scala comunitaria, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio ed i terminali di rigassificazione del GNL.

    4.L'autorità di regolazione consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'autorità di regolazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva, e in particolare i possibili fabbisogni in termini di investimenti.

    5.L'autorità di regolazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con  la più recente simulazione di scenari di interruzione a livello dell'Unione svolta dall'ENTSOG in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, con le valutazioni regionali e nazionali del rischio e con  il piano decennale non vincolante di sviluppo non vincolante della rete a livello comunitario  dell'Unione  (piano di sviluppo della rete a livello comunitario  dell'Unione ) di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario  dell'Unione , l'autorità nazionale di regolazione consulta l' ACER  Agenzia. L'autorità di regolazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

     nuovo

    Le autorità nazionali competenti esaminano la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con il piano nazionale per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti e con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    6.L'autorità di regolazione controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.

    7.Nei casi in cui il gestore del sistema di trasporto  gestore di sistema indipendente o il gestore di trasporto indipendente , per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete doveva essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all'autorità di regolazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato, se tale investimento è tuttora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete:

    a)imporre al gestore del sistema di trasporto di realizzare gli investimenti in causa;

    b)indire una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori; oppure

    c)imporre al gestore del sistema di trasporto di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.

    Se l'autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b) del primo comma, può imporre al gestore del sistema di trasporto di acconsentire ad una o più delle condizioni seguenti:

    a)il finanziamento da parte di terzi; o

    b)la costruzione ad opera di terzi;

    c)la costruzione deil  nuovi  benie in questione ad opera del gestore stesso;

    d)la gestione deil  nuovi  benie in questione da parte del gestore stesso.

    Il gestore del sistema di trasporto comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto e in generale fa il possibile per facilitare l'attuazione del progetto di investimento.

    Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione.

    8.Se l'autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, primo comma, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

     nuovo

    Articolo 52

    Relazioni sullo sviluppo della rete dell'idrogeno

    1.I gestori delle reti dell'idrogeno presentano all'autorità di regolazione, con cadenza periodica stabilita dall'autorità stessa, una panoramica dell'infrastruttura di rete dell'idrogeno che intendono sviluppare. Nello specifico tale panoramica:

    a)include informazioni sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, negoziato tra gli utenti delle reti e i gestori delle reti dell'idrogeno;

    b)include informazioni sulla misura in cui per trasportare idrogeno si utilizzeranno gasdotti del gas naturale riconvertiti;

    c)è in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti e con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 e sostiene l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119.

    2.I gestori di impianti di stoccaggio e terminali dell'idrogeno forniscono ai gestori delle reti dell'idrogeno e scambiano con essi tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all'elaborazione della panoramica. I gestori delle reti dell'idrogeno si scambiano a loro volta tutte le informazioni in questione.

    3.L'autorità di regolazione esamina la panoramica. Nel farlo essa tiene conto della necessità energetica ed economica globale della rete dell'idrogeno nonché del quadro di scenari comuni elaborato a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera e).

    4.Nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 4 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] l'autorità di regolazione tiene conto dell'esame della panoramica.

    5.I gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano periodicamente una relazione comune sullo sviluppo del sistema dell'idrogeno sulla base della panoramica presentata all'autorità di regolazione. Essi tengono conto dell'esame dell'autorità di regolazione di cui al paragrafo 3.

    6.Gli Stati membri possono decidere di applicare ai gestori delle reti dell'idrogeno i requisiti di cui all'articolo 51.

    Articolo 53

    Finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno

    1.Se gli Stati membri applicano un sistema di accesso regolato dei terzi alle reti dell'idrogeno a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, e se nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 29 o all'articolo 43 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] figura un progetto di interconnettore di idrogeno che non è un progetto d'interesse comune di cui al [capo II e allegato I, punto 3, del regolamento XXX sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee], i gestori delle reti dell'idrogeno adiacenti e interessate elaborano un piano di progetto, ivi compresa una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi, e lo presentano congiuntamente alle autorità di regolazione competenti per approvazione congiunta.

    2.Il piano di progetto e la domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi sono corredati di un'analisi costi-benefici specifica per progetto, che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere degli Stati membri interessati, e di un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, che contenga una soluzione di finanziamento e indichi se i gestori delle reti dell'idrogeno coinvolti concordano su una proposta dettagliata di ripartizione transfrontaliera dei costi.

    3.Le autorità di regolazione competenti, previa consultazione dei gestori delle reti dell'idrogeno, adottano decisioni coordinate sulla ripartizione di costi di investimento a carico di ciascun gestore di rete per il progetto.

    4.Se le autorità di regolazione competenti non riescono a raggiungere un accordo sulla richiesta entro sei mesi, spetta all'ACER adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.

    5.Dopo il 31 dicembre 2020 tutti i gestori delle reti dell'idrogeno interessate negoziano un sistema di compensazione finanziaria al fine di garantire il finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno. In fase di sviluppo di tale sistema, i gestori delle reti dell'idrogeno conducono un processo di consultazione ad ampio raggio coinvolgendo tutti i pertinenti partecipanti al mercato.

    6.I gestori di reti dell'idrogeno coinvolti concordano su un sistema di compensazione finanziaria entro tre anni e comunque non più tardi del 31 dicembre 2033. Se entro tale termine non è stato raggiunto un accordo, le autorità di regolazione coinvolte prendono una decisione congiunta entro due anni. Se le autorità di regolazione in questione non riescono a raggiungere un accordo sulla decisione congiunta entro due anni, spetta all'ACER adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.

    7.Il sistema di compensazione finanziaria è attuato conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, lettera b).

    8.Nel contesto della transizione a un sistema di compensazione finanziaria, il meccanismo istituito non pregiudica i contratti di capacità esistenti.

    9.Ulteriori dettagli necessari ai fini dell'attuazione del procedimento esposto nel presente articolo, segnatamente le procedure e le tempistiche richieste nonché la procedura per rivedere e, se del caso, modificare il meccanismo di compensazione in modo da tenere in considerazione l'evolversi delle tariffe e lo sviluppo delle reti dell'idrogeno, sono definiti in un codice di rete redatto sulla base dell'articolo 54 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX].

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Capo IX

     Separazione dei gestori dei sistemi di trasporto 

     Sezione 1

     Separazione proprietaria 

    Articolo 549

    Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto

    1.Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012:

    a)ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;

    b)la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:

    i)ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge la funzioneesercita l'attività di produzione o la funzionel'attività di fornitura e ad esercitare direttamente o indirettamente un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemai di trasporto o su un sistema di trasporto; oppure

    ii)ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemai di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un'impresa che svolge la funzioneesercita l'attività di produzione o la funzionel'attività di fornitura;

    c)la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemai di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'  un'impresa che esercita l'  attività di produzione o l'attività di fornitura; e

    d)la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolgeesercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura che all'interno di un gestore di sistemai di trasporto o di un sistema di trasporto.

    2.I diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare:

    a)il potere di esercitare diritti di voto;

    b)il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; oppure

    c)la detenzione di una quota di maggioranza.

    3.Ai fini del paragrafo 1, lettera b),  si considera che l'espressione  la nozione di "impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura" include quella di  includa la nozione di  "impresa che esercita l'attività di generazione e/o  l'attività di  fornitura" ai sensi della direttiva 2009/72/CE(UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio 36   37  , del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica 38 , e le espressioni "gestore di sistema di trasporto" e "sistema di trasporto" includaono le nozioni di "gestore del sistema di  trasmissione  trasporto" e "sistema di  trasmissione  trasporto" ai sensi di tale direttiva.

    4.Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione al paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino al 3 marzo 2013, a condizione che i gestori dei sistemi di trasporto non facciano parte di un'impresa verticalmente integrata. 

    45.L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo si presume rispettato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasporto abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasporto in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasporto. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente ai sensi dell'articolo 5514 come gestore di sistema indipendente o come gestore di trasporto indipendente ai fini della sezione 3del capitolo IV.

    56.Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemai di trasporto o su un sistema di trasporto, da una parte, e su un'impresa che svolge la funzioneesercita l'attività di produzione o la funzionel'attività di fornitura, dall'altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.

    67.Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 3616 acquisite da un gestore di sistema di trasporto che ha fatto parte di un'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di produzione o attività di fornitura.

    🡻 (UE) 2019/692 articolo 1, punto 2, lettera a)

    78.SeOve al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, ove al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

    🡻 2009/73/CE

    In tal caso, lo Stato membro interessato:

    a)designa un gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 5514, oppure

    b)si conforma alle disposizioni della sezione 3del capitolo IV.

    🡻 (UE) 2019/692 articolo 1, punto 2, lettera b)

    89.Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni della sezione 3del capo IV, lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo.

    Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni della sezione 3del capo IV, detto Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

    910.Un'impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemai di trasporto a norma del paragrafo 9 del presente articolo, è certificata secondo le procedure di cui all'articolo 6510, paragrafi 4, 5 e 6 della presente direttiva e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009, ai cui sensi  . Dopodiché  la Commissione verifica che il dispositivo esistente assicuri chiaramente, rispetto alle disposizioni della sezione 3del capitolo IV, una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto.

    1011.Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasporto non deve in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.

    1112.Le imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura non possono in nessun caso, né direttamente né indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.

     Sezione 2

     Gestore di sistema indipendente 

    Articolo 5514

    Gestore di sistemai indipendente

    🡻 (UE) 2019/692 articolo 1, punto 3 (adattato)

     nuovo

    1.Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare l'articolo 569, paragrafo 1, e designare un gestore di sistemai indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.

    Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto appartiene  apparteneva  a un'impresa verticalmente integrata, detto Stato membro può decidere di non applicare l'articolo 599, paragrafo 1, e designare un gestore di sistemai indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.

    La designazione di un gestore di sistemai indipendente è soggetta all'approvazione della Commissione.

    2.Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 549, paragrafo 1, lettere b), c) e d);

    b)il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 3513;

    c)il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall'autorità di regolazione;

    d)il proprietario del sistema di trasporto ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5;. aA tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l'impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente; e

    e)Il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 715/2009  [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] , anche in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo e regionale.

    3.Le imprese che sono state certificate dall'autorità di regolazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 6611 e al paragrafo 2, sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 6510 della presente direttiva e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o all'articolo 6611 della presente direttiva.

    4.Ogni gestore di sistemai indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso e dei corrispettivi della congestione, del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione  trasporto  il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasporto secondo le disposizioni del presente capocapitolo. Il proprietario del sistema di trasporto non è responsabile della concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.

    5.Se è stato designato un gestore di sistemai indipendente, il proprietario del sistema di trasporto deve:

    a)fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistemai indipendente nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

    b)finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemai indipendente e approvati dall'autorità di regolazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente;. iI meccanismi di finanziamento all'uopo necessari sono soggetti all'approvazione dell'autorità di regolazione;. pPrima di tale approvazione, quest'ultima consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;

    c)garantirle la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di sistemai indipendente; e

    d)fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistemai indipendente.

    6.In stretta cooperazione con l'autorità di regolazione, l'autorità nazionale preposta alla tutela  garante  della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Articolo 5615

    Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto, e dei gestori dei sistemi di stoccaggio  e dei gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno 

    1. Qualora sia stato nominato un gestore di sistemai indipendente  o un gestore di rete dell'idrogeno indipendente , un proprietario  i proprietari  del sistema di trasporto  e della rete dell'idrogeno  e un gestore  i gestori  del sistema di stoccaggio  o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno  che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio  di gas .

    Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di stoccaggio  del gas naturale  che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per assicurare  dare  un accesso efficiente al sistema per l'approvvigionamento dei  onde rifornire i  clienti a norma dell'articolo 2933.

    2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasporto  o della rete dell'idrogeno  e del gestore del sistema di stoccaggio  o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno  di cui al primo paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

    a)i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto  o della rete dell'idrogeno  e del gestore del sistema di stoccaggio  o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno  non devono far parte di strutture dell'impresa del settore del gasdi gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale;

    b)devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto  o della rete dell'idrogeno  e del gestore del sistema di stoccaggio  o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno  siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

    c)il gestore deli sistemai di stoccaggio  o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno  è dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. C; ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti, disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 7241, paragrafo 7, in una società controllata.; Cciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio  o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno  e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata;. nNon è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e

    d)il proprietario del sistema di trasporto  o della rete dell'idrogeno  e il gestore del sistema di stoccaggio  o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno  predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti  ; esso  illustra  anche  gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi;. lLa persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione è viene pubblicata.

    3. LAlla Commissione può  è conferito il potere di  adottare  atti delegati conformemente all'articolo 83 al fine di integrare la presente direttiva definendo  orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasporto  o della rete dell'idrogeno  oe del gestore del sistema di stoccaggio  o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno . Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 3.

    CAPO IV

    Sezione 3

    Gestore di trasporto indipendente

    Articolo 5717

    Beni, apparecchiature, personale e identità

    1.I gestori dei sistemi di trasporto sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasporto di gas, in particolare:

    a)i beni necessari per l'attività di trasporto di gas, compresa la rete di trasporto, sono proprietà del gestore del sistema di trasporto;

    b)il personale necessario per l'attività di trasporto di gas, compresa l'effettuazione di tutti i compiti dell'impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasporto;

    c)il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore del sistema di trasporto può, tuttavia, fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che:

    i) la  prestazione  fornitura di tali servizi non operi una discriminazione  crei discriminazioni  tra gli utenti del sistema, sia a disposizione di  disponibile a  tutti gli utenti del sistema secondo le stesse modalità  alle stesse  condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di generazione  nella produzione  o fornitura; e

    ii)le modalità e condizioni della fornitura  la prestazione  di tali servizi siano  abbia luogo in osservanza di condizioni  approvate dall'autorità di regolazione;

    d)fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza a norma dell'articolo 6020, le opportune risorse finanziarie per progetti d'investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione del gestore del sistema di trasporto a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata del gestore del sistema di trasporto.

    2.L'attività di trasporto di gas include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati nell'articolo 3513:

    a)la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto e i contatti con i terzi e con le autorità di regolazione;

    b)la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto nell'ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (ENTSO  G  per il gas);

    c)la concessione e la gestione dell'accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;

    d)la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto, compresi corrispettivi per l'accesso, oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali il trattamento del gas, l'acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite);

    e)la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto sicuro, efficiente ed economico dal punto di vista dei costi;

    f)la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

    g)la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse dell'energia ed altri attori interessati, perseguendo gli obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; e

    h)tutti i servizi all'impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi TI.

    3.I gestori dei sistemi di trasporto sono organizzati in una forma giuridica contemplata all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio 39 .

    4.Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto, per quanto riguarda l'identità dell'impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.

    5.Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.

    6.I conti dei gestori dei sistemi di trasporto sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l'impresa verticalmente integrata o parte di essa.

    Articolo 5818

    Indipendenza del gestore del sistema di trasporto

    1.Fatte salve le decisioni dell'organo di vigilanza  sorveglianza  ai sensi dell'articolo 6020, il gestore del sistema di trasporto dispone:

    a)di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasporto; e

    b)del potere di riunire fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.

    2.Il gestore del sistema di trasporto opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l'attività di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.

    3.Le filiali dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasporto. Quest'ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale filiale.

    4.La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasporto assicurano un'indipendenza effettiva di quest'ultimo conformemente al presente capocapitolo. L'impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasporto per quanto riguarda le attività quotidiane di quest'ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell'articolo 5122.

    5.Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3513 e all'articolo 5717, paragrafo 2, della presente direttiva e nell'osservanza dell'articolo 1513, paragrafo 1, dell'articolo 514, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 916, paragrafi 2, 3 e 5, dell'articolo 3018, paragrafo 6, e dell'articolo 1221, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009  [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX],  i gestori deil sistemia di trasporto non operano discriminazioni tra persone o entità diverse e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella produzione o nella fornitura.

    6.Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo all'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasporto tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell'autorità di regolazione su richiesta.

    7.Il gestore del sistema di trasporto sottopone all'approvazione dell'autorità di regolazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.

    8.Il gestore del sistema di trasporto informa l'autorità di regolazione delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 5717, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti.

    9.L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasporto di ottemperare agli obblighi di cui al presente capocapitolo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasporto di chiederle l'autorizzazione di osservare tali obblighi.

    10.Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente capocapitolo dall'autorità di regolazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasporto. Si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 6510 della presente direttiva e all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 715/2009 o di cui all'articolo 6611 della presente direttiva.

     nuovo

    11.Il gestore del sistema di trasporto rende pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualità dei gas trasportati nelle sue reti, sulla base degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

    Articolo 5919

    Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto

    1.Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto sono adottate dall'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto nominato a norma dell'articolo 6020.

    2.L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'autorità di regolazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se l'autorità di regolazione non ha formulato obiezioni al riguardo entro tre settimane dalla notifica.

    L'autorità di regolazione può formulare un'obiezione avverso le decisioni di cui al paragrafo 1 se:

    a)sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi; oppure

    b)in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.

    3.Non devono essere stati esercitati né alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasporto per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto contemplato dal presente paragrafo.

    4.Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non hanno nessun'altra posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

    5.Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasporto.

    6.Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all'autorità di regolazione in caso di reclami delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.

    7.Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasporto, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto né con i suoi azionisti di controllo per un periodo non superiore a quattro anni.

    8.Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto.

    Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, che non sono soggetti al paragrafo 3, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.

    Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.

    Articolo 6020

    Organo di sorveglianza

    1.Il gestore del sistema di trasporto ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasporto, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasporto e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasporto e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 5122.

    2.L'organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone la pertinente legislazione di uno Stato membro, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasporto.

    3.Ad almeno la metà meno uno dei membri dell'organo di sorveglianza si applicano l'articolo 5919, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 5919, paragrafi da 3 a 7.

    L'articolo 5919, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), si applica a tutti i membri dell'organo di sorveglianza.

    Articolo 6121

    Programma di adempimenti e responsabile della conformità

    1.Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasporto elaborino ed attuino un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all'approvazione del regolatore nazionale. Fatte salve le competenze dell'autorità di regolazione, un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.

    2.Il responsabile della conformità è nominato dall'organo di sorveglianza fatta salva l'approvazione dell'autorità di regolazione. L'autorità di regolazione può respingere la nomina del responsabile della conformità solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l'articolo 5919, paragrafi da 2 a 8.

    3.Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:

    a)controllare l'attuazione del programma di adempimenti;

    b)redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'autorità di regolazione;

    c)riferire all'organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;

    d)notificare all'autorità di regolazione qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti; e

    e)riferire all'autorità di regolazione in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto.

    4.Il responsabile della conformità trasmette all'autorità di regolazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui il competente organo di gestione e/o amministrativo del gestore del sistema di trasporto li trasmette all'organo di sorveglianza.

    5.Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbe dovuto essere eseguita nei tre anni successivi, il responsabile della conformità ne informa l'autorità di regolazione che interviene poi a norma dell'articolo 5122.

    6.Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, compresa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del responsabile della conformità, fornendogli tra l'altro le risorse necessarie per espletare le proprie mansioni. Nel corso del suo mandato, il responsabile della conformità non deve detenere nessun'altra posizione o responsabilità professionale né interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

    7.Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all'autorità di regolazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto.

    8.Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del gestore del sistema di trasporto, nonché a quelle dell'organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:

    a)le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 715/2009  [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] , in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione  allocazione  di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;

    b)i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema della rete di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;

    c)le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasporto.

    9.Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasporto ottemperi all'articolo 3616.

    10.Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasporto, nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.

    11.Previo accordo dell'autorità di regolazione, l'organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell'autorità di regolazione.

    12.Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasporto senza necessità di preavviso.

     nuovo

    Sezione 4

    Separazione dei gestori delle reti riservate all'idrogeno

    Articolo 62

    Separazione dei gestori di reti dell'idrogeno

    1.Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal [fine del periodo di recepimento + 1 anno], i gestori delle reti dell'idrogeno siano separati conformemente alle norme per i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale stabilite all'articolo 54, paragrafi da 1 a 3.

    2.Ai fini del presente articolo, degli articoli 42 e 54 della presente direttiva e degli articoli 35 e 43 della direttiva (UE) 2019/944, "produzione e/o fornitura" include la produzione e la fornitura di idrogeno e "trasporto" include il trasporto di idrogeno.

    3.Se al [data di entrata in vigore] la rete dell'idrogeno apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. In tal caso lo Stato membro designa un gestore di rete dell'idrogeno indipendente separato conformemente alle norme relative ai gestori di sistemi indipendenti per il gas naturale di cui all'articolo 55. I gestori di reti dell'idrogeno e i gestori di sistemi di trasporto del gas separati conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, possono agire in qualità di gestori di reti dell'idrogeno indipendenti purché rispettino le prescrizioni dell'articolo 63.

    4.Fino al 31 dicembre 2030 lo Stato membro può designare un gestore di rete dell'idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori di trasporto del gas naturale indipendenti di cui al capo IX, sezione 3. La validità della designazione cessa al più tardi il 31 dicembre 2030.

    5.Ai gestori delle reti dell'idrogeno si applicano le norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 66.

    Articolo 63

    Separazione orizzontale dei gestori di reti dell'idrogeno

    Il gestore di rete dell'idrogeno facente parte di un'impresa attiva nel trasporto o trasmissione o nella distribuzione di gas naturale o energia elettrica è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica.

    Articolo 64

    Separazione della contabilità dei gestori di sistemi dell'idrogeno

    Gli Stati membri provvedono affinché la contabilità dei gestori di sistemi dell'idrogeno sia tenuta a norma dell'articolo 69.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Sezione 5

     DESIGNAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI GESTORI DELLE RETI DEL GAS NATURALE E DELL'IDROGENO 

    Articolo 6510

    Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto  e dei gestori delle reti dell'idrogeno 

    1.Un'impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto  o gestore di reti dell'idrogeno , è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 715/2009  [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] .

    2.Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto che sono state certificate dall'autorità nazionale di regolazione come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 549  o all'articolo 62 , secondo la procedura di certificazione, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasporto  o gestori di reti dell'idrogeno . La designazione dei gestori di sistemi di trasporto  e dei gestori di reti dell'idrogeno  è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    3.I gestori di sistemi di trasporto  Le imprese certificate  notificano all'autorità di regolazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 549  o all'articolo 62 .

    4.Le autorità di regolazione vigilano in permanenza sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 549  o all'articolo 62  da parte dei gestori dei sistemi di trasporto  delle imprese certificate . Al fine di assicurare tale rispetto esse avviano una procedura di certificazione:

    a)quando ricevono notifica dal gestore del sistema di trasporto  dall'impresa certificata  a norma del paragrafo 3;

    b)di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto  delle imprese certificate o dei proprietari dei sistemi di trasporto  rischia di concretare una violazione dell'articolo 549  o dell'articolo 62 , ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure

    c)su richiesta motivata della Commissione.

    5.Le autorità di regolazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto  del gas naturale   o del gestore della rete dell'idrogeno  entro un termine di quattro mesi  100 giorni lavorativi  a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine, la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell'autorità di regolazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.

    6.L'autorità di regolazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 715/2009  [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] .

    7.Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto  , ai gestori delle reti dell'idrogeno  e alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.

    8.Le autorità di regolazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

    Articolo 6611

    Certificazione in relazione ai paesi terzi

    1.Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto, o da un gestore del sistema di trasporto  , da un gestore della rete dell'idrogeno o da un proprietario della rete dell'idrogeno  che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi, l'autorità di regolazione lo notifica alla Commissione.

    L'autorità di regolazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di un sistema di trasporto, o di un gestore del sistema di trasporto  , di una rete dell'idrogeno o di un gestore della rete dell'idrogeno  da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

    2.Il gestore deli sistemai di trasporto  o il gestore della rete dell'idrogeno  notifica all'autorità di regolazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del sistema di trasporto, o del gestore del sistema di trasporto  , della rete dell'idrogeno o del gestore della rete dell'idrogeno  da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

    3.L'autorità di regolazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione deli un gestore del sistema di trasporto  o del gestore della rete dell'idrogeno  entro quattro mesi  100 giorni lavorativi  a decorrere dalla data dellai notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:

    a)che l'entità interessata ottempera agli obblighi di cui all'articolo 549  o all'articolo 62 ; e

    b)all'autorità di regolazione o ad un'altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro e della Comunità  dell'Unione . Nell'esaminare la questione l'autorità di regolazione o l'altra autorità competente a tal fine designata tiene conto:

    i)dei diritti e obblighi della Comunità  dell'Unione  in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità  l'Unione  è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

    ii)dei diritti e obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto comunitario  dell'Unione ; e

    iii)di altre circostanze specifiche del caso e del paese interessato.

    4.L'autorità di regolazione notifica senza indugio la propria decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.

    5.Gli Stati membri prevedono che, prima che l'autorità di regolazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità e/o l'autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione sul se:

    a)l'entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 549  o all'articolo 62 ; e

    b)il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità  dell'Unione .

    6.La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro un periodo di  50 giorni lavorativi  due mesi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all'autorità nazionale di regolazione oppure all'autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest'ultima.

    Nell'elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell' ACER  Agenzia, dello Stato membro in questione e delle parti interessate. Nel caso in cui la Commissione avanzi una tale richiesta, il periodo di due mesi  50 giorni lavorativi  può essere prorogato di  altri 50 giorni lavorativi  due mesi.

    In assenza di parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolazione.

    7.Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità  dell'Unione , la Commissione tiene conto:

    a)delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo o dei paesi terzi interessati; e

    b)dei diritti e degli obblighi della Comunità  dell'Unione  in relazione a tale paese terzo o a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità  l'Unione  è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento.

    8.L'autorità nazionale di regolazione dispone di un termine di  50 giorni lavorativi  due mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6 per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la decisione definitiva, l'autorità nazionale di regolazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico o la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. Se lo Stato membro ha designato un'altra autorità competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l'autorità nazionale di regolazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva dell'autorità di regolazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblici, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa.

    9.Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi di pubblica sicurezza in conformità con il diritto comunitario  dell'Unione .

    10.LAlla Commissione può  è conferito il potere di  adottare  atti delegati conformemente all'articolo 83 per fornire  orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 3.

    11.Il presente articolo, tranne il paragrafo 3, lettera a), si applica anche agli Stati membri soggetti a deroga ai sensi dell'articolo 49. 

    Articolo 6712

    Designazione dei  gestori di impianti di stoccaggio del gas naturale, impianti di stoccaggio dell'idrogeno, impianti  gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL  e terminali dell'idrogeno 

    Gli Stati membri designano o impongono alle imprese del settore del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio  del gas naturale, impianti di stoccaggio dell'idrogeno, impianti  o GNL  e terminali dell'idrogeno  di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL  per tali infrastrutture .

    CAPO VI

    Sezione 6

    Separazione e trasparenza della contabilità

    Articolo 6830

    Diritto di accesso alla contabilità

    1.Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolazione di cui all'articolo 7039, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 2434, paragrafo 3, nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale  e di idrogeno  conformemente all'articolo 7131.

    2.Gli Stati membri e le autorità da essi designate, comprese le autorità di regolazione di cui all'articolo 7039, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

    Articolo 6931

    Separazione della contabilità

    1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale  e di idrogeno  sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 5 del presente articolo. Qualora le imprese di gas naturale beneficino di una deroga a questa disposizione a norma dell'articolo 49, paragrafi 2 e 4, tengono comunque la loro contabilità interna conformemente al presente articolo.

    2.Le imprese di gas naturale  e di idrogeno , quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 40 quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) 41  del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società 42 .

    Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

    3.Nella loro contabilità interna le imprese di gas naturale tengono conti separati per ciascuna attività di trasporto, distribuzione, GNL , terminale dell'idrogeno,  e stoccaggio  di gas naturale e idrogeno e trasporto dell'idrogeno  come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti  sussidi  incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore del gas non riguardanti il trasporto, la distribuzione, il GNL  , i terminali dell'idrogeno,  e lo stoccaggio  di gas naturale e idrogeno e il trasporto dell'idrogeno . Fino al 1º luglio 2007, esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasporto, dio distribuzione  o dell'idrogeno . Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

    4.La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti  sussidi  incrociati di cui al paragrafo 3.

    5.Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme interne possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche sono citate e debitamente motivate.

    6.Nell'allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese ad esse collegate.

    Capo VIIIX

    Autorità nazionali di regolazione

    Articolo 7039

    Designazione ed indipendenza delle autorità di regolazione

    1.Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità nazionale di regolazione a livello nazionale.

    2.Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicata la designazione di altre autorità di regolazione a livello regionale in seno agli Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello comunitario  dell'Unione  in seno al comitato dei regolatori dell'Agenzia  ACER , a norma dell'articolo 714, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009  regolamento (UE) 2019/942 .

    3.In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può designare autorità di regolazione per piccoli sistemi situati in una regione geograficamente separata il cui consumo nel 2008 è inferiore al 3 % del consumo totale dello Stato membro di cui fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello comunitario  dell'Unione  in seno al comitato dei regolatori dell'Agenzia  ACER  conformemente all'articolo 714, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009  regolamento (UE) 2019/942 .

    4.Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l'autorità di regolazione:

    a)sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;

    b)garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:

    i)agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e

    ii)non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell'esercizio delle funzioni di regolazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo  e  non connessi con i compiti e le competenze di regolazione di cui all'articolo 7241.

    5.Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

    a)l'autorità di regolazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico, e disponga di dotazioni di bilancio annuali separate e di autonomia di esecuzione del bilancio assegnatole, nonché di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività; e

     nuovo

    b)l'autorità di regolazione disponga di tutte le risorse umane e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle sue attività e per l'esercizio dei suoi poteri in maniera efficace ed efficiente;

    c)l'autorità di regolazione disponga di dotazioni finanziarie annuali separate e di autonomia di esecuzione del bilancio assegnato;

    d)i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione siano nominati per un mandato prefissato compreso tra i cinque e i sette anni, rinnovabile una volta;

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    eb)i membri del consiglio d'amministrazione  comitato  dell'autorità di regolazione o, in assenza di un consiglio d'amministrazione  comitato , il personale direttivo  superiore  dell'autorità di regolazione siano nominati  sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e pubblicati, tramite una procedura indipendente e imparziale che garantisca che i candidati siano in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie per la posizione pertinente in seno all'autorità di regolazione;  per un mandato fisso da cinque a sette anni, rinnovabile una volta:

     nuovo

    f)esistano disposizioni sul conflitto di interessi e gli obblighi di riservatezza siano estesi oltre la scadenza del mandato dei membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, del personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione;

    g)i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione possano essere rimossi dall'incarico solo sulla base di criteri trasparenti in essere;

    h)gli Stati membri possano prevedere un controllo ex post dei conti annuali delle autorità di regolazione da parte di un revisore contabile indipendente.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

    In relazione alla lettera b) delRelativamente al primo comma, lettera d), gli Stati membri istituiscono un sistema di rotazione adeguato per il comitato o il personale direttivo superiore. I membri del consiglio d'amministrazione  comitato  o, in assenza di un consiglio d'amministrazione  comitato , il personale direttivo  superiore  possono essere revocati durante il loro mandato soltanto se non soddisfano più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se hanno commesso irregolarità ai sensi della legge nazionale.

     nuovo

    6.Entro il 5 luglio 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rispetto del principio di indipendenza stabilito dal presente articolo da parte delle autorità nazionali.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Articolo 7140

    Obiettivi generali dell'autorità di regolazione

    Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all'articolo 7241, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità preposte alla tutela  garanti  della concorrenza  e le autorità dei paesi limitrofi, compresi i paesi terzi , se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:

    a)promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia, con le autorità di regolazione degli altri Stati membri,e con la Commissione  e con l'ACER  , un mercato interno del gas naturale  , dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e dell'idrogeno  concorrenziale,  flessibile,  sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità  nell'Unione , nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori della Comunità e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas  naturale   e dell'idrogeno , tenendo conto degli obiettivi a lungo termine  e contribuendo in tal modo all'applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia ;

    b)sviluppare mercati regionali  transfrontalieri  concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno della Comunità  dell'Unione , allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);

    c)eliminare le restrizioni agli scambi di gas naturale  e idrogeno  tra gli Stati membri  , segnatamente quelle dovute a differenze nella qualità dei gas, a differenze nel volume di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale o a differenze nella qualità dell'idrogeno presente nel sistema dell'idrogeno,  e sviluppare adeguate capacità di trasporto transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali  onde garantire l'interoperabilità del sistema interconnesso del gas naturale o del sistema dell'idrogeno nell'UE,  che potrebbe agevolare la circolazione del gas naturale attraverso la Comunità  l'Unione ;

    d)contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli  conformemente agli  obiettivi generali in materia di politica energetica  e climatica , l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di gas da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto e di distribuzione  , agevolandone il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche dell'energia elettrica e del riscaldamento ;

    e)agevolare l'accesso alla rete di nuove capacità di produzione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e di gas  e idrogeno  da fonti di energia rinnovabili;

    f)assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza  , segnatamente l'efficienza energetica,  delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato;

    g)provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori  in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori ;

    h)contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.

    Articolo 7241

    Compiti e competenze dell'autorità di regolazione

    1.L'autorità di regolazione ha i seguenti compiti:

    a)stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo  , o entrambe le cose ;

     nuovo

    b)a decorrere dal 1º gennaio 2031 o dalla data di applicazione dell'articolo 31, paragrafo 1, della presente direttiva, stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di accesso alla rete dell'idrogeno o le rispettive metodologie di calcolo, o entrambe le cose;

    c)stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, i) l'entità e la durata dell'onere specifico di cui all'articolo 4 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] o la relativa metodologia di calcolo, o entrambe le cose, ii) il valore degli attivi trasferiti e la destinazione di eventuali profitti e perdite che ne derivino e iii) la ripartizione dei contributi all'onere specifico;

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    db)garantire che i gestori dei sistemi di trasporto e  i gestori dei sistemi di  distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi  e i gestori delle reti dell'idrogeno , nonché qualsiasi impresa di gas naturale  e di idrogeno   e gli altri partecipanti al mercato, tra cui le comunità energetiche dei cittadini , ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva  , del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX], dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 52 e 53 del regolamento sul gas, del regolamento (UE) 2017/1938 e di altre disposizioni della pertinente normativa comunitaria  dell'Unione , anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere  , nonché delle decisioni dell'ACER ;

     nuovo

    e)in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantire che l'ENTSOG, l'EU DSO e la rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva, del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX], dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 52 a 56 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] e di altra pertinente normativa dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER, e individuare congiuntamente l'inadempimento, da parte dell'ENTSOG, dell'EU DSO e dell'ENNOH, dei rispettivi obblighi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;

    f)monitorare l'evoluzione della qualità del gas e della relativa gestione a opera dei gestori dei sistemi di trasporto e, se del caso, dei gestori dei sistemi di distribuzione, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualità del gas a opera dei gestori dei sistemi e gli sviluppi legati alla miscelazione di idrogeno nel sistema del gas naturale;

    g)monitorare l'evoluzione della qualità dell'idrogeno e della relativa gestione a opera dei gestori delle reti dell'idrogeno, se del caso, come previsto all'articolo 46, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualità dell'idrogeno;

    h)procedere all'esame e alla valutazione della panoramica relativa allo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno presentata dai gestori delle reti dell'idrogeno conformemente all'articolo 52, tenendo conto della necessità energetica ed economica globale della rete dell'idrogeno nonché del quadro di scenari comuni a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera e), sulla pianificazione dello sviluppo della rete;

    i)tenere conto, nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 4 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX], dell'esame e della valutazione della panoramica relativa allo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno richiesti alla lettera h);

    🡻 (UE) 2019/692 articolo 1, punto 6 (adattato)

     nuovo

    jc)cooperare, relativamente alle questioni transfrontaliere, con l'autorità di regolazione o autorità degli Stati membri interessati e con l'Agenzia  ACER   , in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942 . Relativamente all'infrastruttura da e verso un paese terzo, l'autorità di regolazione dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri può cooperare con le pertinenti autorità del paese terzo, segnatamente quelle delle parti contraenti della Comunità dell'energia, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri;

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    kd)osservare e attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia  ACER  e della Commissione;

    le)presentare annualmente una relazione sull'attività svolta e sull'esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all'Agenzia  ACER  e alla Commissione. Dette relazioni descrivono le iniziative prese e i risultati ottenuti relativamente a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;

    mf)provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti  sussidi  incrociati fra attività di trasporto, distribuzione,  trasporto dell'idrogeno,  stoccaggio  di gas naturale e idrogeno ,  terminali di idrogeno e  GNL e fornitura  di gas naturale e idrogeno ;

    ng)vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e fornire, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto sotto il profilo della loro conformità con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario  dell'Unione  di cui  all'articolo 29, lettera x), del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 715/2009; tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica di tali piani di investimento;

    oh)vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate nonché stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell'approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti;

    pi)vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso, e garantire l'osservanza, da parte delle imprese di gas naturale  e di idrogeno , degli obblighi in materia di trasparenza;

    qj)vigilare sul grado e sull'efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas naturale  e dell'idrogeno , i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi  i sistemi di prepagamento  gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e la loro esecuzione e i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità preposte alla tutela  garanti  della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

    rk)controllare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso e, se del caso, informare le autorità nazionali  garanti  della concorrenza in merito a tali pratiche;

    sl)rispettare la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti di approvvigionamento con possibilità di interruzione nonché i contratti a lungo termine a condizione che siano compatibili con il diritto comunitario  dell'Unione  e coerenti con le politiche comunitarie  dell'Unione   e che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non devono essere stipulati contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre la fine del 2049 ;

    tm)vigilare sul tempo impiegato dai gestori deil sistemia di trasporto e distribuzione  del gas naturale   o dai gestori delle reti dell'idrogeno  per effettuare connessioni e riparazioni;

    un)vigilare e verificare le condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all'articolo 2933  o all'articolo 33 . Se il regime di accesso allo stoccaggio  del gas naturale  è definito a norma dell'articolo 2933, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la verifica delle tariffe;

    yo)garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'allegato I, siano effettive  efficaci  e applicate;

    wp)pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di fornitura all'articolo 63 e fornire, ove opportuno, tali raccomandazioni alle autorità preposte alla tutela  garanti  della concorrenza;

    xq)garantire l'accesso  non discriminatorio  ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato di facile comprensione armonizzato a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e l'accesso tempestivo per tutti i clienti ai dati  a norma degli articoli 22 e 23  di cui alla lettera h) dell'allegato I;

    yr)vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione,  dei gestori delle reti dell'idrogeno,  dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009  [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] ;

    zs)vigilare sulla corretta applicazione dei criteri che stabiliscono se un impianto di stoccaggio  del gas naturale  ricade nell'ambito d'applicazione dell'articolo 2933, paragrafo 3 o 4;

    aat)vigilare sull'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 7746;

    bbu) contribuire alla compatibilità dei processi di scambio dei dati per i principali processi di mercato a livello regionale;.

     nuovo

    cc)applicare i codici di rete e gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 52 mediante misure nazionali o, se richiesto, misure coordinate a livello regionale o dell'Unione;

    dd)garantire un processo trasparente ed efficace per predisporre il piano nazionale di sviluppo della rete, in linea con le prescrizioni degli articoli 51 e 52;

    ee)approvare e modificare il piano di sviluppo della rete;

    ff)vigilare sul controllo e sulla gestione della qualità del gas esercitati dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione, dai gestori dei sistemi di stoccaggio e dai gestori degli impianti GNL;

    gg)vigilare sull'attuazione delle misure adottate in condizioni di emergenza, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/1938 e stabilito nel piano nazionale di emergenza, ivi comprese le misure di solidarietà a norma dell'articolo 13 di detto regolamento;

    hh)vigilare sulla disponibilità di siti web di confronto, segnatamente di strumenti di confronto che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12;

    ii)monitorare l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotto e alle comunità energetiche dei cittadini.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    2.Ove uno Stato membro lo abbia previsto, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse dall'autorità di regolazione. In tal caso le informazioni risultanti dall'esercizio della vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell'autorità di regolazione.

    Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l'autorità di regolazione si consulta, se del caso, con i gestori dei sistemi di trasporto  del gas naturale   e delle reti dell'idrogeno  e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

    Le approvazioni concesse da un'autorità di regolazione o dall'Agenzia  ACER  ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l'uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell'autorità di regolazione ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione.

    3.Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma del paragrafo 1, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente  o un gestore di rete dell'idrogeno indipendente  ai sensi dell'articolo 5514  o dell'articolo 62 , l'autorità di regolazione:

    a)controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistemai indipendente  , del proprietario della rete dell'idrogeno e del gestore di rete dell'idrogeno indipendente , degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del paragrafo 4, lettera d);

    b)controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistemai indipendente e il proprietario del sistema di trasporto  o tra il proprietario della rete dell'idrogeno e il gestore di rete dell'idrogeno indipendente  in modo da assicurare che il gestore di sistemai indipendente  o il gestore di rete dell'idrogeno indipendente  ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto  o tra il proprietario della rete dell'idrogeno e il gestore di rete dell'idrogeno indipendente  in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del paragrafo 11;

    c)fatta salva la procedura di cui all'articolo 5514, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistemai indipendente  o dal gestore di rete dell'idrogeno indipendente ;

    d)provvede affinché le tariffe per l'accesso alla rete riscosse dal gestore di sistema indipendente  o dal gestore di rete dell'idrogeno indipendente  comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta un  compenso  corrispettivo adeguato per l'utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza; e

    e)procede a ispezioni anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistemai indipendente  o del proprietario della rete dell'idrogeno e del gestore di rete dell'idrogeno indipendente .

    4.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all'autorità di regolazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:

    a)il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas naturale  e di idrogeno ;

    b)il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati del  dei  gas e di adottare e imporre i provvedimenti necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento deil mercatio  dei gas ;. oOve appropriato, l'autorità di regolazione ha anche il potere di cooperare con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con i regolatori del mercato finanziario o con la Commissione nello svolgimento di un'indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;

    c)il potere di ottenere dalle imprese di gas naturale  e di idrogeno  tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei suoi compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l'accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete;

    d)il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese di gas naturale  e di idrogeno  che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia  ACER  o della stessa autorità di regolazione, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni;. Ciò include  compreso  il potere di imporre o proporre l'imposizione di sanzioni pecuniarie fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema di trasporto  o del gestore della rete dell'idrogeno  o fino al 10 % del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata nei confronti delal gestore del sistema di trasporto o deall'impresa verticalmente integrata  o del gestore della rete dell'idrogeno , a seconda dei casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva; e

    e)adeguati diritti di  indagine  condurre inchieste e pertinenti poteri istruttori per la risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 11 e 12.

     nuovo

    5.L'autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede l'ENTSOG, la rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno o l'EU DSO ha il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli enti che non ottemperino agli obblighi ad essi imposti dalla presente direttiva, dal [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'autorità di regolazione o dell'ACER, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    65.Oltre ai compiti e  alle competenze  ai poteri ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore del sistema di trasporto  indipendente   o un gestore di rete dell'idrogeno integrato  a norma del capo IXcapitolo IV, sezione 3, all'autorità di regolazione saranno  sono  attribuiti almeno i seguenti compiti e  competenze  poteri:

    a)imporre sanzioni a norma del paragrafo 4, lettera d), per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;

    b)controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto  o il gestore di rete dell'idrogeno integrato  e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore del sistema di trasporto  o il gestore di rete dell'idrogeno integrato  ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;

    c)agire in qualità di organo responsabile per la risoluzione delle controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto  o il gestore di rete dell'idrogeno integrato  in seguito ad eventuali reclami presentati ai sensi del paragrafo 11;

    d)controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto  o il gestore di rete dell'idrogeno integrato ;

    e)approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto  o il gestore di rete dell'idrogeno integrato , a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;

    f)chiedere giustificazioni all'impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell'articolo 6421, paragrafo 4,. Tali giustificazioni includono in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;

    g)procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasporto  o del gestore di rete dell'idrogeno integrato ; e

    h)attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasporto  o del gestore di rete dell'idrogeno integrato  a un gestore di sistema indipendente  o a un gestore di rete dell'idrogeno indipendente  designato a norma dell'articolo 6414 in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasporto  o del gestore di rete dell'idrogeno integrato  degli obblighi ad esso incombenti a norma della presente direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata.

    76.Le autorità di regolazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire i termini e le condizioni per quanto segue:

    a)la connessione e l'accesso alle reti nazionali  del gas naturale , comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le modalità, le condizioni e le tariffe per l'accesso agli impianti di GNL  , le quali  . Queste tariffe o metodologie consentono che, nelle reti e negli impianti di GNL, siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti di GNL;

     nuovo

    b)la connessione e l'accesso alle reti nazionali dell'idrogeno, comprese, dal 1º gennaio 2031, le tariffe di rete dell'idrogeno, se del caso, e le condizioni e le tariffe per l'accesso allo stoccaggio di idrogeno e ai terminali dell'idrogeno;

    🡻 2009/73/CE (adattato)

    cb) la prestazione di servizi di bilanciamento, che sono svolti nel modo più economico e forniscono incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia,. I servizi di bilanciamento sono forniti in modo equo e non discriminatorio e sono basati susulla base di criteri obiettivi; e

     nuovo

    d)approvare e monitorare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 4 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX];

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    e)l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione delle  allocazione della  capacità e di gestione della congestione.

    87.Le metodologie o le condizioni di cui al paragrafo 7 sono pubblicate.

    98.In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolazione provvedono affinché ai gestori deil sistemia di trasporto e di distribuzione  e, dal 1º gennaio 2031, ai gestori delle reti dell'idrogeno  siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.

    109.Le autorità di regolazione controllano la gestione della congestione all'interno delle reti di trasporto del gas  e delle reti dell'idrogeno   nazionali , compresi gli interconnettori, e l'attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto  , i gestori delle reti dell'idrogeno  o gli operatori di mercato presentano alle autorità nazionali di regolazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l'assegnazione delle  allocazione della  capacità. Le autorità nazionali di regolazione possono chiedere la modifica di tali regole.

    Articolo 73

     Decisioni e reclami 

    110.Le autorità di regolazione sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio, di GNL e di distribuzione  del gas naturale ,  nonché ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e, dal 1º gennaio 2031, ai gestori delle reti dell'idrogeno,  se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe e le metodologie di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio. Se il regime di accesso allo stoccaggio è definito a norma dell'articolo 2933, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la modifica delle tariffe. In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasporto e distribuzione  del gas naturale   e, se del caso, delle tariffe di rete dell'idrogeno , le autorità di regolazione hanno il potere di fissare o approvare tariffe o metodologie di trasporto e distribuzione  e tariffe e metodologie di rete dell'idrogeno  in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe o le metodologie definitive si discostino da quelle provvisorie.

    211.Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio, di GNL o di distribuzione  del gas naturale   o un gestore di rete, stoccaggio o terminale dell'idrogeno  in relazione agli obblighi di tale gestore ai sensi della presente direttiva può adire l'autorità di regolazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora le autorità di regolazione richiedano ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere prorogato ulteriormente con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

    312.  Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di proporre ricorso  reclamo  avverso una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, qualora l'autorità di regolazione debba procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi, o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

    413.Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione  regolazione , controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato  TFUE , in particolare dell'articolo 82  102 .

    514.Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità al loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.

    615.I reclami di cui ai paragrafi 211312 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario  dell'Unione  e/o nazionale.

    716.Le decisioni delle autorità di regolazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

    817.Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un'autorità di regolazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.

    Articolo 7442

    Regolamentazione delle  Cooperazione regionale tra autorità di regolazione sulle  questioni transfrontaliere

    1.Le autorità di regolazione si consultano e cooperano strettamente tra di loro,  in particolare in seno all'ACER,  e scambiano tra di loro e con l'Agenzia  ACER  tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.

    2.Le autorità di regolazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per:

    a)promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse del gas  e dell'idrogeno  e l'assegnazione di  allocazione della  capacità transfrontaliera, nonché consentire un livello adeguato di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all'interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminare tra imprese di fornitura di Stati membri diversi;

    b)coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto  e i gestori delle reti dell'idrogeno  interessati e altri operatori di mercato; e

    c)coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione della congestione;.

     nuovo

    d)assicurare l'osservanza della normativa da parte dei soggetti giuridici che espletano i compiti dei gestori di trasporto e dei gestori delle reti a livello transfrontaliero o regionale.

    🡻 2009/73/CE

     nuovo

    3.Le autorità nazionali di regolazione hanno la facoltà di stipulare accordi cooperativi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.

    4.Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.

    5. La Commissione può adottare orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo delle autorità di regolazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 3. 

     nuovo

    5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 83 al fine di integrare la presente direttiva elaborando orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo delle autorità di regolazione di cooperare reciprocamente e con l'ACER. 

    🡻 (UE) 2019/692 articolo 1, punto 7

     nuovo

    6.Le autorità di regolazione o, se del caso, altre autorità competenti possono consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi  , segnatamente le parti contraenti della Comunità dell'energia,  e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas  e dell'idrogeno  da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio e nelle acque territoriali di uno Stato membro.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Articolo 7543

    Osservanza  dei codici di rete e  degli orientamenti

    1.Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere il parere dell'Agenzia  ACER  in ordine alla conformità di una decisione presa da un'autorità di regolazione con  i codici di rete e  gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 715/2009  [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] .

    2.Entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda, l'Agenzia  ACER  comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolazione che ha preso la decisione in questione.

    3.Se l'autorità di regolazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell'Agenzia  ACER  entro quattro mesi dalla data di ricezione dello stesso, l'Agenzia  ACER  ne informa la Commissione.

    4.Qualsiasi autorità di regolazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un'altra autorità di regolazione non sia conforme  ai codici di rete e  agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 715/2009  [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX]  entro due mesi dalla data della suddetta decisione.

    5.La Commissione, se accerta che la decisione di un'autorità di regolazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con  i codici di rete e  gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 715/2009  [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] , entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall'Agenzia  ACER  ai sensi del paragrafo 3 o da un'autorità di regolazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l'autorità di regolazione e le parti del procedimento dinanzi all'autorità di regolazione a presentarle le loro osservazioni.

    6.Se prende la decisione di esaminare ulteriormente il caso, la Commissione, entro quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a:

    a)non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall'autorità di regolazione; oppure

    b)imporre all'autorità di regolazione interessata di revocare la propria decisione, sulla base del fatto che  i codici di rete e  gli orientamenti non sono stati rispettati.

    7.Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità di regolazione.

    8.L'autorità di regolazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.

    9.AllLa Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire da parte delle autorità di regolazione, dell'Agenzia e della Commissione in ordine alla conformità delle decisioni prese dalle autorità di regolazione con gli orientamenti contemplati dal presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 3.  è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 83 per integrare la presente direttiva elaborando orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo. 

    Articolo 7644

    Obbligo di conservazione dei dati

    1.Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l'autorità di regolazione, delle autorità nazionali garanti della concorrenza e della Commissione, per l'assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas  naturale e idrogeno  o riguardanti strumenti derivati sul gas  naturale o sull'idrogeno  stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, nonché con gestori di impianti di stoccaggio e GNL  e con gestori di reti, stoccaggio e terminali dell'idrogeno .

    2.I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas  naturale e idrogeno  e derivati non ancora estinti.

    3.L'autorità di regolazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva  2014/65/UE  2004/39/CE.

    4.Per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo Alla Commissione può  è conferito il potere di  adottare  atti delegati in conformità all'articolo 83 per integrare la presente direttiva elaborando  orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 3.

    5.In relazione alle transazioni su strumenti derivati sul gas  naturale e sull'idrogeno  tra le imprese di fornitura, da un lato, e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasporto  del gas naturale , nonché i gestori degli impianti di stoccaggio e GNL  e i gestori di reti, stoccaggio e terminali dell'idrogeno , dall'altro, il presente articolo si applicherà soltanto dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.

    6.Le disposizioni del presente articolo non creano, a carico dei soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE2004/39/CE, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1.

    7.Se le autorità di cui al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2014/65/UE2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.

    Capo XXI

    Disposizioni finali

    Articolo 7746

    Misure di salvaguardia

    1.In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia  dichiarare lo stato di emergenza in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938 e adottare le misure previste nel piano nazionale di emergenza .

    2.Tali misure devono praticare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

    3.Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abolirle nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

    Articolo 7847

    Parità di condizioni

    1.Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni sono compatibili con il trattato  TFUE , in particolare con l'articolo 30  36,  e con il diritto comunitario  dell'Unione .

    2.Le misure di cui al paragrafo 1 sono proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Dette misure possono essere attuate solo previa notifica alla Commissione e previa approvazione da parte sua.

    3.La Commissione reagisce alla notifica di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal ricevimento. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Nel caso in cui la Commissione non abbia reagito entro detto termine di due mesi, si ritiene che non abbia obiezioni nei confronti delle misure notificate.

    Articolo 48

    Deroghe per quanto riguarda gli impegni «take-or-pay»

    1.Se un'impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà economiche e finanziarie in seguito agli impegni "take-or-pay" assunti in uno o più contratti di acquisto di gas, può inviare allo Stato membro interessato, o all'autorità competente designata, una richiesta di deroga temporanea all'applicazione dell'articolo 32. In base alla preferenza degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate caso per caso prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresì accordare all'impresa di gas naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un'impresa di gas naturale rifiuti l'accesso, la richiesta è presentata senza indugio. Le richieste sono corredate di tutte le pertinenti informazioni in ordine alla natura e alla portata del problema, nonché alle azioni intraprese dall'impresa al fine di risolvere tale problema.

    Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto del paragrafo 3, lo Stato membro o l'autorità competente designata può decidere di concedere una deroga.

    2.Lo Stato membro o l'autorità competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Tali informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro otto settimane dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'autorità competente designata in questione di modificare o revocare la decisione relativa alla concessione della deroga.

    Se lo Stato membro o l'autorità competente designata in questione non dà seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata sollecitamente secondo la procedura di consulenza di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

    La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

    3.Nel decidere in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, lo Stato membro, o l'autorità competente designata, e la Commissione tengono conto in particolare dei seguenti criteri:

    a)obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale;

    b)necessità di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

    c)posizione dell'impresa di gas naturale nel mercato del gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto mercato;

    d)gravità delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale e dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei;

    e)data della firma e termini del contratto o dei contratti in questione, compresa la misura in cui essi consentono di tener conto di modifiche del mercato;

    f)azioni intraprese al fine di risolvere il problema;

    g)misura in cui, nell'accettare gli impegni "take-or-pay" in questione, l'impresa avrebbe ragionevolmente potuto prevedere, tenendo conto delle disposizioni della presente direttiva, il probabile insorgere di gravi difficoltà;

    h)livello di connessione del sistema con altri sistemi e grado di interoperabilità di tali sistemi; e

    i)effetti che la concessione di una deroga avrebbe sulla corretta applicazione della presente direttiva relativamente al corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale.

    Una decisione concernente una richiesta di deroga relativa a contratti «take-or-pay» stipulati prima del 4 agosto 2003 non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni caso non si ritiene che sussistano gravi difficoltà se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute in contratti di acquisto di gas "take-or-pay", o se il contratto di acquisto di gas "take-or-pay" in questione può essere adeguato o l'impresa di gas naturale può trovare sbocchi alternativi.

    4.Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo non rifiutano o non rifiutano più a lungo l'accesso al sistema a causa di impegni "take-or-pay" assunti in un contratto d'acquisto di gas. Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle pertinenti disposizioni degli articoli da 32 a 44.

    5.Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette disposizioni è debitamente motivata. La Commissione pubblica la decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    6.La Commissione presenta, entro il 4 agosto 2008, una relazione di valutazione in ordine all'esperienza maturata nell'applicazione del presente articolo, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a tempo debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti.

    🡻 (UE) 2019/692 articolo 1, punto 8 (adattato)

     nuovo

    Articolo 7948 bis

    Accordi tecnici relativi all'esercizio delle  linee di condotte per il gas naturale e l'idrogeno da e verso paesi terzi  linee di trasporto

    La presente direttiva lascia impregiudicata per i gestori dei sistemi di trasporto  , i gestori delle reti dell'idrogeno  o altri operatori economici la facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto  condotte  tra uno Stato membro e un paese terzo, nella misura in cui detti accordi sono compatibili con il diritto dell'Unione e con le pertinenti decisioni delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati.

    🡻 2009/73/CE

    Articolo 49

    Mercati emergenti e isolati

    1.Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare agli articoli 4, 9, 37 e/o 38. È considerata fornitore principale un'impresa fornitrice che abbia una quota di mercato superiore al 75 %. Una tale deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una delle condizioni di cui al presente comma. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

    Cipro può derogare agli articoli 4, 9, 37 e/o 38. Tale deroga scade dal momento in cui Cipro non è considerato mercato isolato.

    Gli articoli 4, 9, 37 e/o 38 non si applicano all'Estonia, alla Lettonia, e/o alla Finlandia finché ciascuno di questi Stati membri non sarà collegato direttamente al sistema interconnesso di qualsiasi Stato membro diverso dall'Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania e dalla Finlandia. Il presente comma lascia impregiudicate le deroghe di cui al primo comma.

    2.Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell'attuazione della presente direttiva, incontrerebbe seri problemi può derogare agli articoli 4 e 9, all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, all'articolo 14, all'articolo 24, all'articolo 25, paragrafo 5, agli articoli 26, 31 e 32, all'articolo 37, paragrafo 1 e/o all'articolo 38. Tale deroga scade automaticamente nel momento in cui tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

    Cipro può derogare agli articoli 4 e 9, all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, agli articoli 14 e 24, all'articolo 25, paragrafo 5, agli articoli 26, 31 e 32, all'articolo 37, paragrafo 1 e/o all'articolo 38. Tale deroga scade nel momento in cui Cipro non è considerato mercato emergente.

    3.Alla scadenza della deroga di cui al paragrafo 2, primo comma, la definizione di clienti idonei si tradurrà in un'apertura del mercato pari almeno al 33 % del consumo totale annuo di gas del mercato nazionale. L'articolo 37, paragrafo 1), lettera b) si applica due anni dopo tale scadenza e l'articolo 37, paragrafo 1), lettera c) si applica tre anni dopo la stessa. Fintantoché si applica l'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo può decidere di non applicare l'articolo 32 per quanto riguarda i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio per il processo di rigassificazione e la successiva consegna al sistema di trasporto.

    4.Qualora l'attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto e di distribuzione principale, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea agli articoli 4 e 9, all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, agli articoli 14 e 24, all'articolo 25, paragrafo 5, agli articoli 26, 31 e 32, all'articolo 37, paragrafo 1 e/o all'articolo 38, per gli sviluppi nell'ambito di tale zona.

    5.La Commissione può concedere la deroga di cui al paragrafo 4 tenendo conto, tra l'altro, dei criteri seguenti:

    a) necessità di investimenti in infrastrutture che non sarebbe economico effettuare in un contesto di mercato concorrenziale;

    b) entità e prospettive di ritorno degli investimenti necessari;

    c) dimensioni e grado di sviluppo del sistema del gas nella zona interessata;

    d) prospettive del mercato del gas in questione;

    e) dimensioni e caratteristiche geografiche della zona o della regione interessata, e fattori socioeconomici e demografici.

    Per l'infrastruttura del gas diversa dall'infrastruttura di distribuzione, può essere concessa una deroga soltanto se in tale zona non è stata stabilita alcuna infrastruttura di gas o lo è stata per meno di dieci anni. La durata della deroga temporanea non supera i dieci anni successivi alla prima fornitura di gas in tale zona.

    Per l'infrastruttura di distribuzione può essere concessa una deroga di un periodo non superiore a venti anni a decorrere dalla data della prima fornitura di gas in tale zona tramite detta infrastruttura.

    6.L'articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo e/o Malta.

    7.La Commissione, prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 5, informa gli Stati membri delle richieste effettuate a norma del paragrafo 4, nel rispetto della riservatezza. La decisione, nonché le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    8.La Grecia può derogare agli articoli 4, 24, 25, 26, 32, 37 e/o 38 della presente direttiva per le zone geografiche e i periodi di tempo indicati nelle licenze che ha rilasciato, anteriormente al 15 marzo 2002 e conformemente alla direttiva 98/30/CE, ai fini dello sviluppo e dello sfruttamento esclusivo di reti di distribuzione in determinate zone geografiche.

     nuovo

    Articolo 80

    Deroghe per il sistema del gas naturale

    1.Gli Stati membri che non sono collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro possono chiedere alla Commissione di derogare agli articoli 3, 7, 54 e/o 27. Eventuali deroghe si estinguono al momento del completamento del primo interconnettore con lo Stato membro.

    2.Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di derogare agli articoli 3, 7, 54 e/o 27 nei riguardi delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE o di altre aree geograficamente isolate. Eventuali deroghe si estinguono al momento del completamento di una connessione tra la regione o area e uno Stato membro per mezzo di un sistema interconnesso.

    3.Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle domande di deroga di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto delle richieste giustificate di riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

    4.Le deroghe concesse dalla Commissione sono limitate nel tempo e subordinate a condizioni volte a rafforzare la concorrenza e l'integrazione nel mercato interno e a garantire che le deroghe non ostacolino la transizione verso l'energia rinnovabile o l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999.

    5.Le deroghe in applicazione della direttiva 2009/73/CE prive di scadenza si estinguono il 31 dicembre 2025. Gli Stati membri che al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva beneficiano ancora di tali deroghe possono chiedere alla Commissione una nuova deroga alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    6.La decisione che concede una deroga è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    🡻 (UE) 2019/692 articolo 1, punto 9 (adattato)

     nuovo

    Articolo 8149 bis

    Deroghe in relazione alle linee di trasporto  del gas naturale  da e verso paesi terzi

    1.Per quanto riguarda i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, lo Stato membro in cui è situato il primo punto di connessione di tale gasdotto di trasporto con la rete di uno Stato membro può decidere di derogare agli articoli 549, 6510, 6611 e 27,32 e all'articolo 7241, paragrafi 7 e 9, e all'articolo 73, paragrafo 1, per le sezioni del gasdotto di trasporto situate sul suo territorio e nelle sue acque territoriali, per motivi oggettivi quali consentire il recupero dell'investimento effettuato o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

    La deroga è limitata nel tempo fino a un massimo di 20 anni sulla base di una motivazione oggettiva, è rinnovabile in casi giustificati e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate  di cui al primo comma .

    Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la presente direttiva e che abbia attuato efficacemente la presente direttiva in virtù di un accordo concluso con l'Unione.

    2.Se il gasdotto di trasporto interessato è situato nel territorio di più di uno Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione con la rete degli Stati membri decide se concedere una deroga a detto gasdotto di trasporto dopo avere consultato tutti gli Stati membri interessati.

    Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere di agire da osservatrice nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo per quanto riguarda l'applicazione coerente della presente direttiva nel territorio e nelle acque territoriali dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione, inclusa la concessione di deroghe per tali linee di trasporto.

    3.Le decisioni a norma dei paragrafi 1 e 2 sono adottate entro il 24 maggio 2020. Gli Stati membri notificano siffatte decisioni alla Commissione e le rendono pubbliche.

    Articolo 8249 ter

    Procedura di abilitazione

    1.Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e la ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo possono essere mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un successivo accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino all'applicazione della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 15 del presente articolo.

    2.Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri, qualora uno Stato membro intenda avviare negoziati con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un gasdotto di trasporto con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, notifica la sua intenzione per iscritto alla Commissione.

    Tale notifica include la documentazione pertinente e indicazioni sulle disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, sugli obiettivi dei negoziati nonché qualsiasi altra informazione pertinente, ed è trasmessa alla Commissione almeno cinque mesi prima dell'inizio previsto dei negoziati.

    3.In seguito alla notifica a norma del paragrafo 2, la Commissione autorizza lo Stato membro interessato ad avviare negoziati formali con un paese terzo per la parte che potrebbe incidere su norme comuni dell'Unione a meno che non reputi che l'avvio di tali negoziati:

    a)presenterebbe incompatibilità con il diritto dell'Unione diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri;

    b)pregiudicherebbe il funzionamento del mercato interno del gas naturale, la concorrenza o la sicurezza dell'approvvigionamento in uno Stato membro o nell'Unione;

    c)comprometterebbe gli obiettivi dei negoziati in corso su accordi intergovernativi condotti dall'Unione con un paese terzo;

    d)sarebbe discriminatorio.

    4.Durante la valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione considera se l'accordo previsto riguarda un gasdotto di trasporto o un gasdotto a monte che contribuisce alla diversificazione dell'approvvigionamento e dei fornitori di gas naturale mediante nuove fonti di gas naturale.

    5.Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 la Commissione adotta una decisione con cui autorizza o rifiuta di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.

    6.Qualora la Commissione adotti una decisione con cui rifiuta di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo, ne informa di conseguenza lo Stato membro interessato e ne fornisce i motivi.

    7.Le decisioni con cui autorizzare o rifiutare di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo sono adottate, mediante atti di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 8351, paragrafo 2.

    8.La Commissione può fornire orientamenti e chiedere l'inserimento di clausole particolari nell'accordo previsto al fine di garantire la compatibilità con il diritto dell'Unione, conformemente alla decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 .

    9.La Commissione è tenuta al corrente, nel corso delle diverse fasi dei negoziati, dell'andamento e dei risultati di tali negoziati finalizzati a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo e può chiedere di partecipare a detti negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo, conformemente alla decisione (UE) 2017/684.

    10.La Commissione comunica al Parlamento europeo e a Consiglio le decisioni adottate a norma del paragrafo 5.

    11.Prima di firmare un accordo con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo dell'accordo negoziato.

    12.Ricevuta la notifica a norma del paragrafo 11, la Commissione valuta l'accordo negoziato a norma del paragrafo 3. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che è conforme al paragrafo 3, autorizza lo Stato membro a firmare e a concludere l'accordo.

    13.Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 11, la Commissione adotta una decisione con cui autorizza o rifiuta di autorizzare uno Stato membro a firmare e concludere l'accordo con un paese terzo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.

    14.Qualora la Commissione adotti una decisione a norma del paragrafo 13 con cui autorizza uno Stato membro a firmare e a concludere l'accordo con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo.

    15.Qualora la Commissione adotti una decisione con cui rifiuta di autorizzare uno Stato membro a firmare e a concludere l'accordo con un paese terzo a norma del paragrafo 13, ne informa di conseguenza lo Stato membro interessato e ne fornisce i motivi.

    🡻 2009/73/CE

    Articolo 50

    Procedura di revisione

    Qualora nella relazione di cui all'articolo 52, paragrafo 6 la Commissione giunga alla conclusione che, data l'efficacia con cui l'accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro — dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli — determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica dei gestori dei sistemi di distribuzione) non sono proporzionati all'obiettivo perseguito, lo Stato membro in questione può chiedere alla Commissione di essere esentato dal requisito in questione.

    Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.

    Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della presente direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della presente direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.

    Articolo 51

    Comitato

    1.La Commissione è assistita da un comitato.

    2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    🡻 (UE) 2018/1999 articolo 51, punto 2

    Articolo 52

    Relazione

    La Commissione controlla ed esamina l'attuazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio in allegato alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 .

     nuovo

    Articolo 83

    Esercizio della delega

    1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, 56, 66, 74, 75 e 76 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore].

    3.La delega di potere di cui agli articoli 8, 56, 66, 74, 75 e 76 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

    5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 56, 66, 74, 75 e 76 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 84

    Procedura di comitato

    1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 85

    Riesame e relazioni

    Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione riesamina la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Il riesame verte in particolare sull'applicazione dell'articolo 8 e sulle definizioni connesse di cui all'articolo 2 al fine di valutare se, per ottenere una certificazione in conformità del suddetto articolo, gli impianti che entrano in funzione dal 1º gennaio 2031 debbano dimostrare maggiori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio e idrogeno a basse emissioni di carbonio.

    Articolo 86

    Modifiche della direttiva 2012/27/UE

    La direttiva 2012/27/UE è così modificata:

    1) gli articoli 9, 10 e 11 sono soppressi;

    2) l'allegato VII è soppresso.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Articolo 8754

    Recepimento

    1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva  agli articoli da 2 a 5 e da 7 a 25, agli articoli 26, 27 e 29, agli articoli da 31 a 34, all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 3, 4, 7, 8 e 9, agli articoli 37 e 38, all'articolo 40, paragrafi 1, 2, 7, 8 e 9, all'articolo 41, all'articolo 42, paragrafo 2, agli articoli da 46 a 53, all'articolo 56, all'articolo 58, paragrafo 11, agli articoli da 62 a 69, all'articolo 70, paragrafi 5 e 6, agli articoli da 71 a 73, all'articolo 75, paragrafi 1, 5, 6 e 9, agli articoli 76 e 77, e agli allegati I e II  entro il  31 dicembre 2023  3 marzo 2011. Essi ne informano immediatamente la  comunicano immediatamente alla  Commissione  il testo di tali disposizioni .

    Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 marzo 2011, ad eccezione dell'articolo 11 che applicano a decorrere dal 3 marzo 2013.

    Quando gli Stati membri adottano tali Le disposizioni  adottate dagli Stati membri  , queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto  tale  riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale  del  riferimento  e la formulazione dell'indicazione  sono decise  stabilite  dagli Stati membri.

    2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    Articolo 8853

    Abrogazione

    La direttiva 2003/55/CE  2009/73/CE, come modificata dagli atti di cui all'allegato III, parte A,  è abrogata con effetto dal 3 marzo 2011  a decorrere dal   1º gennaio 2023 , fermi restando  fatti salvi  gli obblighi degli Stati membri circa i  relativi ai  termini  di recepimento nel diritto interno e alla data di  dell'attuazione e dell'applicazione di detta direttiva  delle direttive di cui all'allegato III, parte B .

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere interpretati  si leggono  secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IVII.

    🡻 2009/73/CE

    Articolo 8955

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 9056

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    1.2.Settore/settori interessati

    1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

    1.4.Obiettivi

    1.4.1.Obiettivi generali

    1.4.2.Obiettivi specifici

    1.4.3.Risultati e incidenza previsti

    1.4.4.Indicatori di prestazione

    1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

    1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

    1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

    1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

    1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

    1.7.Modalità di gestione previste

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    2.2.Sistema di gestione e di controllo

    2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

    2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

    2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

    3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

    3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

    3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

    3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

    3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione).

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione).

    1.2.Settore/settori interessati

    Settore: Energia

    Attività: Green Deal europeo

    1.3.La proposta riguarda 

    X una nuova azione

     una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 45  

     la proroga di un'azione esistente 

     la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

    1.4.Obiettivi

    1.4.1.Obiettivi generali 

    Il Green Deal europeo e la Normativa sul clima hanno fissato l'obiettivo per l'UE di diventare climaticamente neutra entro il 2050 in un modo che contribuisca alla competitività, alla crescita e all'occupazione in Europa. Si ritiene che l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % porti a una quota di energie rinnovabili compresa tra il 38 % e il 40 %. I combustibili gassosi continueranno a rappresentare una quota importante del mix energetico entro il 2050, il che richiederà la decarbonizzazione del settore del gas attraverso una progettazione lungimirante per mercati del gas decarbonizzati e competitivi. La presente iniziativa fa parte del pacchetto "Pronti per il 55 %" e riguarda l'assetto del mercato dei gas, compreso l'idrogeno. Pur non realizzando di per sé la decarbonizzazione, essa eliminerà gli ostacoli normativi esistenti e creerà le condizioni affinché ciò avvenga in modo efficiente sotto il profilo dei costi.

    1.4.2.Obiettivi specifici 

    Gli obiettivi specifici seguenti si concentrano su quelli che sono oggetto di disposizioni che richiedono risorse supplementari per l'ACER e la DG Energia.

    Obiettivo specifico 1:

    creare un quadro normativo per lo sviluppo del settore dell'idrogeno e delle reti dell'idrogeno basato sul mercato.

    Obiettivo specifico 2:

    migliorare le condizioni per gli scambi transfrontalieri di gas naturale, tenendo conto del ruolo crescente dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e conferire maggiori diritti ai consumatori.

    Obiettivo specifico 3:

    garantire che i soggetti paneuropei dei gestori di rete rispettino la legislazione dell'UE.

    1.4.3.Risultati e incidenza previsti

    Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

    Le risorse supplementari consentiranno all'ACER e alla DG Energia di svolgere i compiti necessari per adempiere al loro mandato ai sensi della legislazione dell'UE, conformemente ai requisiti previsti dalla presente proposta.

    1.4.4.Indicatori di prestazione 

    Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

    Obiettivo specifico 1:

    sviluppo delle infrastrutture per l'idrogeno e loro utilizzo congiunto da parte di diversi partecipanti al mercato.

    Obiettivo specifico 2:

    livello degli scambi e accesso ai mercati dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (ad esempio volumi e numero di operatori commerciali, tassi di utilizzo dei terminali GNL e volumi di tali gas ricevuti).

    Obiettivo specifico 3:

    istituzione tempestiva della rete europea di gestori di rete per l'idrogeno e tempestiva inclusione dei gestori dei sistemi di distribuzione di gas naturale nell'ente dei gestori dei sistemi di distribuzione (EU DSO).

    1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

    1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

    La valutazione che segue, nella misura in cui riguarda l'ACER, tiene conto delle stime del fabbisogno di risorse per i compiti attuali di cui al recente studio condotto da un consulente indipendente per stabilire il fabbisogno di risorse per compiti analoghi ma aggiuntivi, con adeguamenti per evitare sopravvalutazioni. I numeri di ETP indicati per i compiti esistenti sono stime arrotondate del personale necessario nel 2023, ma con una riduzione trasversale del 20 % per tenere conto del fatto che la metodologia applicata dal consulente era incline a una sovrastima, come spiegato nel parere della Commissione C(2021) 7024, del 5 ottobre 2021, sul progetto di documento di programmazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per il periodo 2022-2024 e sull'adeguatezza delle risorse finanziarie e umane a disposizione dell'ACER. La presente indagine sulle forze di lavoro applica quindi una stima più prudente del personale necessario rispetto a quella elaborata dal consulente.

    Se da un lato i volumi di gas naturale forniti ai clienti dell'UE diminuiranno gradualmente, dall'altro ciò non comporterà una riduzione del carico di lavoro per i compiti esistenti dell'ACER nel prossimo futuro: ad esempio, l'attuazione dei codici di rete del gas naturale prosegue indipendentemente dai volumi trasportati dalla rete. La complessità addirittura aumenterà visto il ruolo crescente della miscelazione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Inoltre, con una rete e un mercato per l'idrogeno, all'elenco dei compiti dell'ACER si aggiungerà la regolamentazione di un nuovo settore.

    Obiettivo specifico 1:    creare un quadro normativo per lo sviluppo del settore dell'idrogeno e delle reti dell'idrogeno basato sul mercato

    -    Per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas naturale, lo sviluppo di un settore dell'idrogeno basato sul mercato richiede norme più dettagliate sotto forma di codici di rete od orientamenti. La proposta prevede nove deleghe di potere per adottare nuovi codici di rete od orientamenti relativi all'idrogeno sotto forma di regolamenti della Commissione.

       Attualmente esistono sei codici di rete od orientamenti adottati come regolamenti della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 715/2009 sul gas o inclusi come allegati del presente regolamento. Il consulente ha stimato che l'ACER necessita di sette ETP per la loro attuazione. L'esperienza acquisita nella redazione e nell'attuazione di codici di rete e orientamenti per il gas naturale può essere utilizzata nell'elaborazione di codici di rete e orientamenti simili per l'idrogeno (ad esempio, assegnazione della capacità, interoperabilità).

       Si stima pertanto che siano necessari cinque ETP per sviluppare e quindi attuare i nuovi codici di rete e orientamenti relativi all'idrogeno. Dato il graduale sviluppo del settore dell'idrogeno, gli ETP aggiuntivi dovrebbero essere introdotti gradualmente: un ETP all'anno a partire dal 2023.

    -    L'ACER decide inoltre in merito alla ripartizione dei costi per le nuove infrastrutture transfrontaliere per l'idrogeno e per le soluzioni che eliminano le restrizioni dovute alla diversa qualità dell'idrogeno o di altri gas. Il consulente ha stimato che per una decisione dell'ACER sulla ripartizione transfrontaliera dei costi a norma del regolamento TEN-E (regolamento (UE) n. 347/2013), nel caso in cui le autorità di regolazione degli Stati membri non trovino un accordo, sono necessari circa tre ETP per sei mesi e, in caso di ricorso contro una decisione, sono necessarie ulteriori risorse umane. Ipotizzando una decisione ogni due anni, sarà necessario un ulteriore ETP nel momento in cui, a fronte della crescente importanza dell'idrogeno e dei gas diversi dal gas naturale, tale potere decisionale sarà probabilmente attivato (ossia nel 2026).

    -    Un 4º volume (oltre a quelli relativi a energia elettrica all'ingrosso, gas naturale all'ingrosso e dettaglio/consumatori) relativo all'idrogeno deve essere aggiunto alla relazione sul monitoraggio del mercato dell'ACER, ampliando la portata delle attività di monitoraggio del mercato dell'ACER. Attualmente gli ETP che lavorano su questi tre volumi esistenti sono sette-otto. Poiché l'idrogeno rappresenterà un nuovo ambito per l'ACER per il quale è necessario creare competenze interne, si stima che sarà necessario un ulteriore ETP a partire dall'entrata in vigore delle proposte e un altro ETP nel momento in cui si prevede che il settore dell'idrogeno inizierà a trasformarsi in un mercato paneuropeo (ossia all'incirca nel 2027).

    -    Data la crescente importanza dell'idrogeno e di altri gas diversi dal gas fossile, l'ambito di applicazione del REMIT deve essere ampliato. A tal fine saranno necessari in totale cinque ETP aggiuntivi, due a partire dal 2024 e altri tre quando il mercato dell'idrogeno inizierà a svilupparsi, quindi a partire dal 2027. Questi cinque ETP potranno essere finanziati mediante tasse.

    Obiettivo specifico 2:    migliorare le condizioni per gli scambi transfrontalieri di gas naturale, tenendo conto del ruolo crescente dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e conferire maggiori diritti ai consumatori.

    -    È previsto un nuovo regolamento della Commissione sulla cibersicurezza, equivalente a quello per il settore dell'energia elettrica. In linea con l'esperienza di cui l'ACER ha bisogno, in media un ETP per codice di rete od orientamento, è necessario un ulteriore ETP per la cibersicurezza a partire dall'entrata in vigore della proposta.

    -    Occorre introdurre una nuova disposizione che imponga ai gestori di rete di disporre di RAB separate per le reti del gas naturale, dell'idrogeno e/o dell'energia elettrica, al fine di evitare sovvenzioni incrociate. L'ACER avrà il compito di formulare raccomandazioni rivolte ai gestori di rete e alle autorità di regolazione degli Stati membri in merito alla determinazione del valore delle attività e al calcolo degli oneri per gli utenti della rete e di aggiornarle ogni due anni. L'ACER sarà inoltre incaricata di pubblicare ogni quattro anni uno studio comparativo sull'efficienza dei costi dei gestori dei sistemi di trasporto dell'UE. Per quanto riguarda l'attuale relazione sulle migliori pratiche relative alle tariffe per la trasmissione e la distribuzione a norma dell'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento sull'energia elettrica (regolamento (UE) 2019/943), il consulente ha stimato 0,4 ETP all'anno, un valore un po' più elevato rispetto alla relazione esistente sulla congestione nei punti di interconnessione del gas. La proposta riduce la frequenza di quest'ultima relazione da annuale a, in linea di principio, ogni due anni. Di conseguenza altri 0,5 ETP a partire dal 2024 dovrebbero essere sufficienti per coprire entrambi i nuovi compiti di predisposizione delle relazioni.

    -    Rispecchiando le disposizioni della rifusione della direttiva sull'energia elettrica (direttiva (UE) 2019/944), la presente proposta rafforzerà le disposizioni anche per i consumatori di gas. A tali disposizioni dovrebbe corrispondere la capacità dell'ACER di monitorare i diritti dei consumatori e i mercati al dettaglio e pertanto il gruppo dell'ACER che si occupa della sua relazione annuale sul monitoraggio del mercato dovrebbe essere rafforzato di 0,5 ETP a partire dal momento in cui le disposizioni dovranno essere recepite dagli Stati membri (ossia nel 2024).

    Obiettivo specifico 3:    garantire che i soggetti paneuropei dei gestori di rete rispettino la legislazione dell'UE.

    -    La proposta migliora la sorveglianza dell'ENTSOG (in linea con le disposizioni relative all'ENTSO-E), estende l'ambito di applicazione dell'EU DSO ai gestori dei sistemi di distribuzione di gas naturale e istituisce una nuova rete europea di gestori di rete per l'idrogeno.

       L'istituzione della rete europea di gestori di rete per l'idrogeno e l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'EU DSO crea un picco di carico di lavoro per l'ACER nel primo anno successivo all'entrata in vigore della proposta, seguito dai regolari compiti di monitoraggio e da eventuali, seppur rare, azioni di applicazione. Un ETP dovrebbe essere sufficiente e, dopo il primo anno, lavorerà anche al principale compito di monitoraggio della nuova rete europea di gestori di rete per l'idrogeno: la valutazione del nuovo piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione.

    Gli ETP aggiuntivi di cui sopra non comprendono il personale di supporto. Applicando una percentuale di personale di supporto del 25 % circa (inferiore a quella attuale) sono necessari altri cinque ETP. I precedenti pareri della Commissione sui documenti di programmazione dell'ACER hanno contestato che la tabella dell'organico dell'ACER non contiene disposizioni per il personale che svolge mansioni amministrative o di segreteria e che l'ACER si affida di fatto a personale interinale per lo svolgimento di tali compiti. Per ovviare a tale situazione detti ETP di supporto dovrebbero pertanto essere AST/SC, che non creerebbero oneri aggiuntivi per il bilancio dell'UE in quanto sostituirebbero il personale interinale.

    Su un totale di 21 ETP, fino a sette potrebbero essere finanziati mediante tasse (due AT AD, tre AC FG IV e due AT AST/SC come assistenza di segreteria per i responsabili dei due dipartimenti REMIT).

    Anche se la maggior parte del carico di lavoro supplementare per gli organismi dell'UE ricadrà sull'ACER, il carico di lavoro della DG Energia aumenterà a sua volta a fronte della progressiva evoluzione del settore dell'idrogeno in un mercato paneuropeo e della maggiore complessità della rete e del mercato del gas naturale dovuta alla crescente fornitura di gas diversi dal gas fossile. Secondo una stima prudente, è necessario un ETP aggiuntivo per garantire la corretta attuazione delle disposizioni rafforzate per la tutela dei consumatori. Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso, attualmente gli ETP che lavorano sui mercati dei gas (compresa la pianificazione della rete e la qualità del gas) sono otto. L'aggiunta di norme relative all'idrogeno e la crescente complessità del settore del gas naturale richiedono una moltiplicazione della forza lavoro per il fattore 1,5, ossia pari a quattro ETP aggiuntivi, scaglionati nei prossimi anni in linea con lo sviluppo del settore dell'idrogeno e la crescente quota di mercato di gas diversi dal gas fossile.


    1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

    Attualmente non esistono norme a livello dell'UE che disciplinano le reti o i mercati dedicati all'idrogeno. Alla luce degli sforzi attualmente compiuti a livello nazionale e dell'UE per promuovere l'uso dell'idrogeno rinnovabile in sostituzione dei combustibili fossili, gli Stati membri sarebbero incentivati ad adottare norme sul trasporto dell'idrogeno tramite infrastrutture specifiche a livello nazionale. Ciò comporta il rischio di un panorama normativo frammentato in tutta l'UE, che potrebbe ostacolare l'integrazione delle reti e dei mercati dell'idrogeno nazionali, impedendo o scoraggiando gli scambi transfrontalieri di idrogeno.

    L'armonizzazione delle norme relative alle infrastrutture per l'idrogeno in una fase successiva (ossia dopo l'entrata in vigore della legislazione nazionale) comporterebbe un aumento degli oneri amministrativi per gli Stati membri oltre a incertezza e costi normativi maggiori per le imprese, in particolare per quanto riguarda gli investimenti a lungo termine nella produzione e nelle infrastrutture per il trasporto dell'idrogeno.

    La creazione di un quadro normativo a livello dell'UE per reti e mercati dedicati all'idrogeno favorirebbe l'integrazione e l'interconnessione dei mercati e delle reti nazionali dell'idrogeno. Le norme a livello dell'UE in materia di pianificazione, finanziamento e gestione di tali reti dedicate all'idrogeno genererebbero una prevedibilità a lungo termine per i potenziali investitori in questo tipo di infrastrutture a lungo termine, in particolare per le interconnessioni transfrontaliere (che potrebbero altrimenti essere soggette a normative nazionali diverse e potenzialmente divergenti).

    Per quanto riguarda il biometano, è probabile che senza un'iniziativa a livello dell'UE entro il 2030 esisterebbe ancora un mosaico normativo per quanto riguarda l'accesso ai mercati all'ingrosso, gli obblighi di connessione e le misure di coordinamento tra il gestore dei sistemi di trasporto e il gestore dei sistemi di distribuzione. Analogamente, senza una certa armonizzazione a livello dell'UE, i produttori di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio dovranno sostenere costi di connessione e di iniezione notevolmente diversi in tutta l'UE, con conseguenti disparità di condizioni.

    In assenza di ulteriori normative a livello dell'UE, gli Stati membri continuerebbero ad applicare norme sulla qualità del gas e sui livelli di miscelazione dell'idrogeno differenti, rischiando di limitare i flussi transfrontalieri e di segmentare il mercato. Le norme sulla qualità del gas continuerebbero a essere definite principalmente dai parametri di qualità del gas naturale, limitando l'integrazione dei gas rinnovabili nella rete.

    Tutti questi aspetti potrebbero ridurre gli scambi transfrontalieri di gas rinnovabili, che potrebbero essere compensati da un aumento delle importazioni di gas fossile. L'utilizzo dei terminali GNL e le importazioni potrebbero continuare a essere limitati al gas fossile, anche se non sarebbe necessario alcun adeguamento dei terminali GNL nel caso in cui fossero disponibili biometano o metano sintetico competitivi provenienti da fonti esterne all'UE.

    1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    L'esperienza acquisita con le precedenti proposte legislative ha dimostrato che il fabbisogno di personale dell'ACER è facilmente sottovalutato. Ciò vale in particolare se la legislazione prevede disposizioni in materia di delega di potere per l'adozione di norme tecniche più dettagliate, come i codici di rete e gli orientamenti a norma del regolamento sull'energia elettrica (regolamento (UE) 2019/943). Al fine di evitare che si ripeta quanto verificatosi con il terzo pacchetto per il mercato interno del 2009, in cui la sottovalutazione del fabbisogno di personale ha comportato una carenza strutturale di personale (risoltasi completamente solo a partire dal bilancio dell'UE per il 2022), per la presente proposta il fabbisogno di personale è stimato per diversi anni a venire e tiene conto dei probabili sviluppi futuri, come il ricorso a deleghe di potere.

    1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

    La presente iniziativa è inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2021 (COM(2020) 690 final) nell'ambito del Green Deal europeo e del pacchetto "Pronti per il 55 %" e contribuirà agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, come stabilito dal regolamento relativo alla Normativa europea sul clima, e all'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

    1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

    Gli ETP sono necessari per i nuovi compiti, dato che i compiti esistenti non diminuiranno nel prossimo futuro: il settore dell'idrogeno si svilupperà parallelamente all'uso continuato del sistema del gas naturale, la cui complessità aumenterà per via del crescente ricorso a fonti di metano diverse dal gas fossile. Di conseguenza la riassegnazione non soddisferebbe il fabbisogno supplementare di personale.

    Nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile, gli ETP aggiuntivi saranno finanziati mediante il regime di tassazione esistente per i compiti dell'ACER nell'ambito del REMIT.

    1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

     durata limitata

       Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

       Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

    X durata illimitata

    Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

    e successivo funzionamento a pieno ritmo.

    1.7.Modalità di gestione previste 46  

    X Gestione diretta a opera della Commissione attraverso

       le agenzie esecutive

     Gestione concorrente con gli Stati membri

    X Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

       a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

       alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

    X agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

    ◻ a organismi di diritto pubblico;

    ◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

    ◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

    ◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

    Osservazioni

     

    2.MISURE DI GESTIONE 

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

    Precisare frequenza e condizioni.

    In base al suo regolamento finanziario, l'ACER è tenuta a fornire, nell'ambito del suo documento di programmazione, un programma di lavoro annuale contenente informazioni dettagliate sulle risorse, sia finanziarie che umane, per ciascuna delle attività svolte.

    L'ACER riferisce mensilmente alla DG ENER in merito all'esecuzione del bilancio, compresi gli impegni, ai pagamenti per titolo di bilancio e ai tassi di posti vacanti per tipologia di personale.

    Inoltre la DG ENER è direttamente rappresentata negli organi di governance dell'ACER. Attraverso i suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione, la DG ENER sarà informata dell'utilizzo del bilancio e della tabella dell'organico in ciascuna delle sue riunioni nel corso dell'anno.

    Infine, sempre in linea con la regolamentazione finanziaria, l'ACER è soggetta a obblighi annuali di comunicazione sulle attività e sull'utilizzo delle risorse attraverso il consiglio di amministrazione e la sua relazione annuale di attività.

    I compiti svolti direttamente dalla DG ENER seguiranno il ciclo annuale di pianificazione e monitoraggio attuato dalla Commissione e dalle agenzie esecutive, compresa la comunicazione dei risultati attraverso la relazione annuale di attività della DG ENER.

    2.2.Sistema di gestione e di controllo 

    2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

    Anche se l'ACER dovrà sviluppare nuove competenze, la soluzione più efficace sotto il profilo dei costi è comunque quella di assegnare i nuovi compiti previsti dalla presente proposta a un'agenzia esistente che già svolge compiti analoghi.

    La DG ENER ha definito una strategia di controllo per la gestione delle sue relazioni con l'ACER che rientra nel quadro di controllo interno della Commissione per il 2017. L'ACER ha rivisto e adottato il proprio quadro di controllo interno nel dicembre 2018.

    2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

    Il rischio principale è costituito da stime errate per quanto riguarda il carico di lavoro generato dalla presente proposta, dato che essa mira a fornire un quadro normativo favorevole ex ante e non ex post dopo l'introduzione di approcci nazionali e la comparsa di nuovi attori e nuovi combustibili (idrogeno e altri "gas alternativi") nel settore dell'energia. Questo rischio deve essere accettato in quanto, come l'esperienza dimostra, se il fabbisogno di risorse supplementari non è incluso nella proposta iniziale, è molto difficile ovviare a tale situazione in un momento successivo.

    Il fatto che la proposta preveda diversi nuovi compiti attenua tale rischio, dato che, se da un lato il carico di lavoro per alcuni compiti futuri potrebbe essere sottostimato, dall'altro potrebbe essere sovrastimato per altri compiti, lasciando così spazio per un'eventuale futura riassegnazione.

    2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

    L'assegnazione di compiti supplementari per l'attuale mandato dell'ACER non dovrebbe generare controlli aggiuntivi specifici presso l'ACER, pertanto il rapporto tra i costi del controllo e il valore dei fondi gestiti rimarrà invariato.

    Analogamente, i compiti assegnati alla DG ENER non comporteranno controlli aggiuntivi né modifiche nel rapporto dei costi del controllo.


    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

    Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

    L'ACER applica i principi antifrode delle agenzie decentrate dell'UE, in linea con l'approccio della Commissione.

    Nel marzo 2019 l'ACER ha adottato una nuova strategia antifrode che abroga la decisione 13/2014 del consiglio di amministrazione dell'ACER. La nuova strategia, che si estende su un periodo di tre anni, si basa sugli elementi seguenti: una valutazione annuale dei rischi, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, le norme interne in materia di denuncia delle irregolarità, la politica e la procedura per la gestione di funzioni sensibili, nonché misure in materia di etica e integrità.

    Nel 2020 la DG ENER ha inoltre adottato una strategia antifrode riveduta. La strategia antifrode dell'ENER si basa sulla strategia antifrode della Commissione e su una specifica valutazione dei rischi effettuata internamente per individuare i settori più vulnerabili alle frodi, i controlli già effettuati e le azioni necessarie per migliorare la capacità della DG ENER di prevenire, individuare e rettificare le frodi.

    Sia il regolamento ACER sia le disposizioni contrattuali applicabili agli appalti pubblici garantiscono che gli audit e le verifiche in loco possano essere effettuati dai servizi della Commissione, compreso l'OLAF, applicando le disposizioni standard raccomandate dall'OLAF.


    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

    ·Linee di bilancio esistenti

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Tipo di
    spesa

    Partecipazione

    Numero

    Diss./Non diss. 47

    di paesi EFTA 48

    di paesi candidati 49

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

    02

    02 10 06 e 02 03 02

    Diss./

    /NO

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    ·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Tipo di 
    spesa

    Partecipazione

    Numero

    Diss./Non diss.

    di paesi EFTA

    di paesi candidati

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

    [XX.YY.YY.YY]

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    3.2.Incidenza prevista sulle spese 

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario 
    pluriennale

    2

    Investimenti strategici europei — Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

    ACER

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    Titolo 1:

    Impegni

    (1)

    0,690

    0,994

    1,380

    1,614

    1,918

    6,596

    Pagamenti

    (2)

    0,690

    0,994

    1,380

    1,614

    1,918

    6,596

    Titolo 2:

    Impegni

    (1a)

    Pagamenti

    (2a)

    Titolo 3:

    Impegni

    (3a)

    Pagamenti

    (3b)

    TOTALE stanziamenti 
    per l'ACER

    Impegni

    = 1 + 1a + 3a

    0,690

    0,994

    1,380

    1,614

    1,918

    6,596

    Pagamenti

    =2+2a

    +3b

    0,690

    0,994

    1,380

    1,614

    1,918

    6,596

     





    Rubrica del quadro finanziario 
    pluriennale

    7

    "Spese amministrative"

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    DG: ENER

    • Risorse umane

    0,152

    0,304

    0,304

    0,456

    0,760

    1,976

    • Altre spese amministrative

    TOTALE DG ENER

    Stanziamenti

    TOTALE stanziamenti 
    per la RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale 

    (Totale impegni = Totale pagamenti)

    0,152

    0,304

    0,304

    0,456

    0,760

    1,976

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    TOTALE stanziamenti 
    per le RUBRICHE da 1 a 7 
    del quadro finanziario pluriennale 

    Impegni

    0,842

    1,298

    1,684

    2,070

    2,678

    8,572

    Pagamenti

    0,842

    1,298

    1,684

    2,070

    2,678

    8,572

    3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'ACER 

    X    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

    Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

    Specificare gli obiettivi e i risultati

    Anno 
    N

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    TOTALE

    RISULTATI

    Tipo 50

    Costo medio

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N. totale

    Costo totale

    OBIETTIVO SPECIFICO 1 51

    - Risultato

    - Risultato

    - Risultato

    Totale parziale obiettivo specifico 1

    OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

    - Risultato

    Totale parziale obiettivo specifico 2

    IMPORTO TOTALE

    3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'ACER 

    3.2.3.1.Sintesi

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

    X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    Agenti temporanei (gradi AD)

    0,456

    0,760

    0,912

    1,064

    1,216

    4,408

    Agenti temporanei (gradi AST)

    Agenti temporanei (gradi AST/SC)

    0,152

    0,152

    0,304

    0,304

    0,456

    1,368

    Agenti contrattuali

    0,082

    0,082

    0,164

    0,246

    0,246

    0,820

    Esperti nazionali distaccati

    TOTALE

    0,690

    0,994

    1,380

    1,614

    1,918

    6,596

    Fabbisogno di personale (ETP):

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    Agenti temporanei (gradi AD)

    3

    6

    7

    8

    10

    10

    Agenti temporanei (gradi AST)

    Agenti temporanei (gradi AST/SC)

    1

    2

    3

    4

    5

    5

    Agenti contrattuali (FG IV)

    1

    2

    3

    3

    6

    6

    Esperti nazionali distaccati

    TOTALE

    5

    10

    13

    15

    21

    21

    Di cui finanziati dal contributo dell'UE 52 :

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    Agenti temporanei (gradi AD)

    3

    5

    6

    7

    8

    8

    Agenti temporanei (gradi AST)

    Agenti temporanei (gradi AST/SC)

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    Agenti contrattuali (FG IV)

    1

    1

    2

    3

    3

    3

    Esperti nazionali distaccati

    TOTALE

    5

    7

    10

    12

    14

    14

    La data prevista per l'assunzione degli ETP è il 1º gennaio dell'anno in questione.

    3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

    X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 2025

    Anno 2026

    Anno 
    2027

    ·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

    20 01 02 01 + 20 01 02 02 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

    1

    2

    2

    3

    5

    20 01 02 03 (delegazioni)

    01 01 01 01 (ricerca indiretta)

    10 01 05 01 (ricerca diretta)

    Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 53

    20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

    20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

    Linee di bilancio (specificare) 54

    - in sede 55  

    - nelle delegazioni

    01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

    10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)

    Altre linee di bilancio (specificare)

    TOTALE

    1

    2

    2

    3

    5

    Si tratta di nuovi compiti, per i quali non vi è attualmente personale assegnato all'interno della DG ENER. Il fabbisogno di risorse umane potrebbe essere coperto dal personale riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

       La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

    X    La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

    Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    Le iniziative "Pronti per il 55 %" non sono state prese in considerazione in sede di calcolo delle rubriche del QFP. Trattandosi di una nuova iniziativa specifica, sarà necessaria una riprogrammazione sia per la linea del contributo all'ACER sia per la linea che sosterrà il lavoro supplementare all'interno della DG ENER. Nella misura in cui l'incidenza sul bilancio delle risorse umane supplementari per l'ACER non può essere coperta dalle tasse o dall'attuale contributo dell'UE, essa sarà coperta mediante riassegnazione da altre linee di bilancio gestite dalla DG ENER per quanto riguarda gli ETP aggiuntivi non finanziati dalle tasse, in particolare dalla linea di bilancio 02 03 02 relativa al programma CEF-Energia), senza tuttavia creare un precedente per l'utilizzo dei fondi del CEF.

       La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 56 .

    Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

    La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

    La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    N

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    Totale

    Specificare l'organismo di cofinanziamento 

    TOTALE stanziamenti cofinanziati

     

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

    X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

       La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

       sulle risorse proprie

       su altre entrate

         indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate:

    Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

    Incidenza della proposta/iniziativa 57

    Anno 
    N

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    Articolo ………….

    Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

    Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.



    ALLEGATO 
    della SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    Nome della proposta/iniziativa:

    Direttiva sul gas

    1. QUANTITÀ E COSTO DELLE RISORSE UMANE CONSIDERATE NECESSARIE

    2. COSTO DELLE ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

    3. TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI

    4. METODI di CALCOLO UTILIZZATI per STIMARE I COSTI

    4.1.Risorse umane

    4.2.Altre spese amministrative

    Il presente allegato accompagna la scheda finanziaria legislativa nel corso della consultazione interservizi.

    Le tabelle di dati sono utilizzate per compilare le tabelle contenute nella scheda finanziaria legislativa. Esse sono esclusivamente destinate ad uso interno della Commissione.

    1.     Costo delle risorse umane considerate necessarie    

    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

    X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    RUBRICA 7

    del quadro finanziario pluriennale

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    2028

    2029

    2030

    ETP

    Stanziamenti

    ETP

    Stanziamenti

    ETP

    Stanziamenti

    ETP

    Stanziamenti

    ETP

    Stanziamenti

    ETP

    Stanziamenti

    ETP

    Stanziamenti

    ETP

    Stanziamenti

    Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

    20 01 02 01 -
    Sede e uffici di rappresentanza

    AD

    1

    0,152

    2

    0,304

    2

    0,304

    3

    0,456

    5

    0,760

    AST

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20 01 02 03 - Delegazioni dell'Unione

    AD

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AST

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Personale esterno 58

    20 02 01 e 20 02 02 - Personale esterno — Sede e uffici di rappresentanza

    AC

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    END

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    INT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20 02 03 -
    Personale esterno — Delegazioni dell
    'Unione

    AC

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AL

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    END

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    INT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    JPD

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Altre linee di bilancio legate alle risorse umane (specificare)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale Risorse umane - RUBRICA 7

     

    1

    0,152

    2

    0,304

    2

    0,304

    3

    0,456

    5

    0,760

    Si tratta di nuovi compiti, per i quali non vi è attualmente personale assegnato all'interno della DG ENER. Il fabbisogno di risorse umane potrebbe essere coperto dal personale riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

       

    Esclusa la RUBRICA 7

    del quadro finanziario pluriennale

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    2028

    2029

    2030

    ETP

    Stanziamenti

    ETP

    Stanziamenti

    ETP

    Stanziamenti

    ETP

    Stanziamenti

    ETP

    Stanziamenti

    ETP

    Stanziamenti

    ETP

    Stanziamenti

    ETP

    Stanziamenti

    Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

    01 01 01 01
    ricerca indiretta
    59

    01 01 01 11 ricerca diretta

    Altro (specificare)

    AD

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AST

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Personale esterno 60  

    Personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi
    (ex linee
    "BA")

    - in sede

    AC

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    END

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    INT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    - nelle delegazioni dell'Unione

    AC

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AL

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    END

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    INT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    JPD

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    01 01 01 02 ricerca indiretta

    01 01 01 12 ricerca diretta

    Altro (specificare) 61  

    AC

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    END

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    INT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Altre linee di bilancio (specificare)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale Risorse umane – Esclusa la RUBRICA 7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale Risorse umane
    (tutte le rubriche del QFP)

    1

    0,152

    2

    0,304

    2

    0,304

    3

    0,456

    5

    0,760

    Si tratta di nuovi compiti, per i quali non vi è attualmente personale assegnato all'interno della DG ENER. Il fabbisogno di risorse umane potrebbe essere coperto dal personale riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.    

    2.    Costo delle altre spese amministrative

    XLa proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    RUBRICA 7

    del quadro finanziario pluriennale

    Anno N 62

    Anno N+1

    Anno N+2

    Anno N+3

    Anno N+4

    Anno N+5

    Anno N+7

    Totale

    In sede o nel territorio dell'UE:

     

     

     

     

     

     

     

     

    20 02 06 01 - Spese per missioni e di rappresentanza

     

     

     

     

     

     

     

     

    20 02 06 02 - Spese per conferenze e riunioni

     

     

     

     

     

     

     

     

    20 02 06 03 - Comitati 63

     

     

     

     

     

     

     

     

    20 02 06 04 - Studi e consultazioni

     

     

     

     

     

     

     

     

    20 04 – Spese informatiche (istituzionali) 64  

     

     

     

     

     

     

     

     

    Altre linee di bilancio non legate alle risorse umane (specificare se necessario)

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nelle delegazioni dell'Unione

     

     

     

     

     

     

     

     

    20 02 07 01 – Spese per missioni, conferenze e di rappresentanza

     

     

     

     

     

     

     

     

    20 02 07 02 – Perfezionamento professionale

     

     

     

     

     

     

     

     

    20 03 05 – Infrastruttura e logistica

     

     

     

     

     

     

     

     

    Altre linee di bilancio non legate alle risorse umane (specificare se necessario)

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale - RUBRICA 7

    del quadro finanziario pluriennale

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Esclusa la RUBRICA 7 

    del quadro finanziario pluriennale

    Anno N 65

    Anno N+1

    Anno N+2

    Anno N+3

    Anno N+4

    Anno N+5

    Anno N+7

    Totale

    Spese di assistenza tecnica e amministrativa (escluso il personale esterno) dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA")

     

     

     

     

     

     

     

     

    - in sede

     

     

     

     

     

     

     

     

    - nelle delegazioni dell'Unione

     

     

     

     

     

     

     

     

    Altre spese di gestione per la ricerca

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spese informatiche per la politica per i programmi operativi 66  

    Spese informatiche istituzionali per programmi operativi 67

    Altre linee di bilancio non legate alle risorse umane (specificare se necessario)

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale Altro – Esclusa la RUBRICA 7

    del quadro finanziario pluriennale

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale Altre spese amministrative (tutte le rubriche del QFP)



    3.    Totale costi amministrativi (tutte le rubriche del QFP)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Sintesi

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    2028

    2029

    2030

    Rubrica 7 - Risorse umane

    0,152

    0,304

    0,304

    0,456

    0,760

    Rubrica 7 - Altre spese amministrative

     

     

     

     

     

    Totale parziale Rubrica 7

    0,152

    0,304

    0,304

    0,456

    0,760

    Esclusa la Rubrica 7 - Risorse umane

     

     

     

     

     

    Esclusa la Rubrica 7 - Altre spese amministrative

     

     

     

     

     

    Totale parziale – Altre Rubriche

     

     

     

     

     

    TOTALE

    RUBRICA 7 ed esclusa la RUBRICA 7

    0,152

    0,304

    0,304

    0,456

    0,760

    Si tratta di compiti totalmente nuovi. Il fabbisogno di stanziamenti amministrativi potrebbe essere coperto dal bilancio che potrebbe essere riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    4.    Metodi di calcolo utilizzati per stimare i costi

    4.1     Risorse umane

    Questa parte stabilisce il metodo di calcolo utilizzato per stimare le risorse umane considerate necessarie (ipotesi sul carico di lavoro, anche in relazione agli impieghi specifici (profili professionali Sysper 2), le categorie di personale e i costi medi corrispondenti)

    RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

    NB: i costi medi per ciascuna categoria di personale in sede sono disponibili sul sito BudgWeb:

    https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/IT/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx

    Funzionari e agenti temporanei

    Da 1 a 5 posti AD per monitorare l'attuazione del regolamento:

    - supervisione e coordinamento con l'ACER;

    - elaborazione di un quadro normativo per lo sviluppo del settore dell'idrogeno e delle reti dell'idrogeno basato sul mercato;

    - elaborazione del quadro giuridico necessario per migliorare le condizioni per gli scambi transfrontalieri di gas, tenendo conto del ruolo crescente dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e conferimento di maggiori diritti ai consumatori;

    - garanzia del rispetto della legislazione dell'UE da parte dei soggetti paneuropei dei gestori di rete.

    I costi medi provengono dalla nota Ares(2020)7207955.

    Personale esterno

    Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

    Soltanto posti a carico del bilancio della ricerca 

    Personale esterno

    4.2    Altre spese amministrative

    Precisare il metodo di calcolo utilizzato per ciascuna linea di bilancio,
    in particolare le ipotesi su cui si basa (ad esempio, il numero di riunioni all
    'anno, i costi medi ecc.)

    RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

    Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

    (1)    COM(2021) 660 final.
    (2)    GU […] del […], pag. […].
    (3)    GU […] del […], pag. […].
    (4)    Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
    (5)    Si veda l'allegato III, parte A.
    (6)    GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
    (7)    Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
    (8)    Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
    (9)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
    (10)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
    (11)    Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
    (12)    Raccomandazione della Commissione del 14.10.2020 sulla povertà energetica, C(2020) 9600 final.
    (13)    GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 206.
    (14)    GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
    (15)    GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.
    (16)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
    (17)    Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
    (18)    Raccomandazione della Commissione del 28 settembre 2021 sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre, C(2021) 7014 final.
    (19)    GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.
    (20)    Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
    (21)    Cfr. pag. 36 della presente Gazzetta ufficiale.
    (22)    GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
    (23)    GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
    (24)    GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
    (25)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
    (26)    Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
    (27)    Il titolo della direttiva 83/349/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all'articolo 54, paragrafo 3.
    (28)    GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
    (29)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
    (30)    GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1  173 del 12.6.2014, pag. 349 .
    (31)    GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.
    (32)    Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
    (33)    GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
    (34)    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
    (35)    GU L 127 del 29.4.2004, pag. 92.
    (36)    Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
    (37)    Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).    
    (38)    Cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale.
    (39)    Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8).
    (40)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
    (41)    Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all'articolo 54, paragrafo 3.
    (42)    GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
    (43)    Decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (GU L 99 del 12.4.2017, pag. 1).
    (44)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
    (45)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
    (46)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/IT/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
    (47)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
    (48)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
    (49)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
    (50)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
    (51)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".
    (52)    Ogni anno, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/2152 della Commissione, l'ACER individua i costi, compresi quelli per il personale, ammissibili al finanziamento con le tasse e presenta il risultato nel suo progetto di documento di programmazione. A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942, la Commissione formula un parere sul progetto di documento di programmazione dell'ACER, comprese le proposte dell'Agenzia per quanto riguarda i costi considerati ammissibili al finanziamento tramite tasse e la possibilità di ridurre in tal modo l'onere a carico del bilancio dell'UE.
    (53)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
    (54)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
    (55)    Principalmente per i fondi della politica di coesione dell'UE, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP).
    (56)    Cfr. gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
    (57)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
    (58)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
    (59)    Scegliere la linea di bilancio pertinente o specificarne un'altra se necessario; qualora siano interessate più linee di bilancio, il personale dovrebbe essere differenziato per ogni linea di bilancio interessata.
    (60)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
    (61)    Scegliere la linea di bilancio pertinente o specificarne un'altra se necessario; qualora siano interessate più linee di bilancio, il personale dovrebbe essere differenziato per ogni linea di bilancio interessata.
    (62)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
    (63)    Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.
    (64)    È necessario il parere del gruppo Investimenti della DG DIGIT – IT (cfr. orientamenti sul finanziamento delle tecnologie dell'informazione, C(2020) 6126 final del 10.9.2020, pag. 7).
    (65)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
    (66)    È necessario il parere del gruppo Investimenti della DG DIGIT – IT (cfr. orientamenti sul finanziamento delle tecnologie dell'informazione, C(2020) 6126 final del 10.9.2020, pag. 7).
    (67)    Questa voce comprende i sistemi amministrativi locali e i contributi al cofinanziamento dei sistemi informatici istituzionali (cfr. gli orientamenti sul finanziamento delle tecnologie dell'informazione, C(2020) 6126 final del 10.9.2020).
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    Bruxelles, 23.11.2022

    COM(2021) 803 final/2

    CORRIGENDUM

    This document corrects document COM (2021) 803 final of 15.12.21

    ANNEXES 1 to 4

    Concerns all language versions.

    The text shall read as follows:

    ALLEGATI

    della

    proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

    relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale

    e dell'idrogeno

    (rifusione)











    {SEC(2021) 431}
    {SWD(2021) 455}
    {SWD(2021) 456}
    {SWD(2021) 457}
    {SWD(2021) 458}


    🡻 2009/73/CE

    ALLEGATO I

    MISURE SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI

    1.    Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza 1 , e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori 2 , le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

    a)abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio del gas che specifichi:

    l'identità e l'indirizzo del fornitore,

    i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

    i tipi di servizio di manutenzione offerti,

    i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,

    la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, l'eventuale possibilità di recedere gratuitamente dal contratto,

    le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto, anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva,

    le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f); e

    le informazioni relativa ai diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutte le informazioni di cui alla presente lettera, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura o nei siti web delle imprese del gas naturale,

    Le condizioni devono essere eque e conosciute in anticipo. In ogni caso le informazioni dovrebbero essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente punto sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

    b)ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento, in modo trasparente e comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio del gas;

    c)ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi del gas e l'uso dei medesimi;

    d)dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento, che non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. I sistemi di prepagamento devono essere equi e riflettere adeguatamente i probabili consumi. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti, specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile, e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, quali ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;

    e)non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;

    f)beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. In particolare, tutti i consumatori devono godere del diritto ad una prestazione di servizi di buon livello e alla gestione dei reclami da parte del proprio fornitore di gas. Tali procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie consentono una equa e rapida soluzione — di preferenza entro tre mesi — delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero, nella misura del possibile, essere in linea con i principi stabiliti nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo 3 ;

    g)allacciati al sistema del gas siano informati sui loro diritti, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità ben definita a prezzi ragionevoli;

    h)possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi impresa di fornitura registrata di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati avranno l'obbligo di trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Il consumatore non sostiene per questo servizio alcuna spesa supplementare;

    i)siano adeguatamente informati del consumo effettivo di gas e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo di gas. Tali informazioni sono fornite ad intervalli adeguati che tengono conto della capacità del contatore del cliente. Si tiene debitamente conto dell'efficienza in termini di costi di tali misure. Il consumatore non sostiene per questo servizio alcuna spesa supplementare;

    j)ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore.

     nuovo

    REQUISITI MINIMI DI FATTURAZIONE E RELATIVE INFORMAZIONI
    PER I GAS

    1.Informazioni minime che devono figurare sulla fattura e nelle informazioni di fatturazione per i gas

    1.1.Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura:

    (a)il prezzo da pagare e, se possibile, le componenti del prezzo, con una chiara attestazione che tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non finanziati mediante i prelievi indicati nelle componenti del prezzo;

    (b)il termine entro il quale è dovuto il pagamento.

    1.2.Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture e nelle informazioni di fatturazione, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura e delle informazioni di fatturazione:

    (a)il consumo di gas nel periodo di fatturazione;

    (b)il nome e i recapiti del fornitore, compresi un numero telefonico di assistenza ai consumatori e l'indirizzo email;

    (c)la denominazione della tariffa;

    (d)l'eventuale data di scadenza del contratto;

    (e)le informazioni inerenti alla possibilità e al vantaggio di un passaggio ad altro fornitore;

    (f)il codice cliente finale per il cambio di fornitore oppure il codice unico di identificazione del punto di prelievo del cliente finale;

    (g)informazioni sui diritti del cliente finale per quanto concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusi i recapiti dell'organismo responsabile ai sensi dell'articolo 24;

    (h)lo sportello unico di cui all'articolo 23;

    (i)esclusivamente per il gas naturale, un link o un riferimento a dove è possibile trovare strumenti di confronto dei prezzi di cui all'articolo 12.

    1.3.Se le fatture sono basate sul consumo effettivo o su una lettura a distanza da parte dell'operatore, le fatture e i conguagli periodici mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

    (a)confronti, sotto forma di grafico, tra il consumo attuale di gas del cliente finale e il consumo del cliente finale nello stesso periodo dell'anno precedente;

    (b)i recapiti, compresi i siti internet, delle organizzazioni di consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica per le apparecchiature alimentate a energia;

    (c)confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza.

    2.Frequenza di fatturazione e fornitura delle informazioni di fatturazione:

    (a)la fatturazione sulla base del consumo effettivo ha luogo almeno una volta l'anno;

    (b)se il cliente finale non dispone di un contatore che possa essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente al diritto nazionale, gli sono fornite informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo a scadenza almeno semestrale, oppure trimestrale su richiesta o qualora il cliente finale abbia optato per la fatturazione elettronica;

    (c)se il cliente finale non dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente al diritto nazionale, gli obblighi di cui alle lettere a) e b) possono essere soddisfatti con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per mezzo del quale il cliente finale comunica i dati dei propri contatori al gestore; la fatturazione o le informazioni di fatturazione possono basarsi sul consumo stimato o su un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione;

    (d)se il cliente finale dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore, informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo sono fornite almeno ogni mese; tali informazioni possono altresì essere rese disponibili via internet e sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.

    3.Componenti del prezzo applicato al cliente finale

    Il prezzo applicato al cliente finale è la somma delle tre componenti seguenti: la componente relativa all'energia e all'approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasporto e distribuzione) e la componente che comprende imposte, tributi, canoni e oneri.

    Per le tre componenti del prezzo per il cliente finale presentate nelle fatture si usano in tutta l'Unione le definizioni comuni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    4.Accesso alle informazioni complementari sui consumi storici

    Gli Stati membri prescrivono che le informazioni complementari relative ai consumi storici, nella misura in cui sono disponibili, siano comunicate, su richiesta del cliente finale, al fornitore o prestatore di servizi designato dal cliente finale.

    Il cliente finale dotato di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore deve accedere facilmente alle informazioni complementari sui consumi storici, in modo da poter controllare nel dettaglio i propri consumi.

    Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

    (a)dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di gas, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione; e

    (b)dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ogni giorno, settimana, mese e anno che sono resi disponibili al cliente finale senza indebito ritardo via internet o mediante l'interfaccia del contatore relativi al periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di gas, se inferiore.

    5.Informativa sulle fonti di energia

    I fornitori specificano nelle fatture la quota di gas rinnovabili e, separatamente, di gas a basse emissioni di carbonio acquistata dal cliente finale in base al contratto di fornitura di gas (informativa sul prodotto). Per le miscele il fornitore presenta le stesse informazioni separatamente per le diverse categorie di gas, tra cui gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio.

    Le fatture e le informazioni di fatturazione mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

    (a)la quota di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel mix del fornitore durante l'anno precedente (a livello nazionale, vale a dire nello Stato membro in cui è stato concluso il contratto di fornitura di gas, nonché a livello del fornitore, se attivo in diversi Stati membri) in modo comprensibile e facilmente confrontabile;

    (b)le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 risultanti dai gas forniti dal fornitore nell'anno precedente.

    Con riguardo al secondo comma, lettera a), per i gas ottenuti tramite una borsa del gas o importati da un'impresa situata al di fuori dell'Unione, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.

    Ai fini dell'informativa sulla quota di gas rinnovabili acquistata dai clienti finali si devono utilizzare le garanzie di origine.

    L'autorità nazionale di regolazione o un'altra autorità nazionale competente adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti a norma del presente punto siano affidabili e siano fornite a livello nazionale in un modo facilmente confrontabile.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    ALLEGATO II

     SISTEMI DI MISURAZIONE INTELLIGENTI PER IL GAS NATURALE 

    12. Gli Stati membri assicurano l'attuazione  introduzione   nei rispettivi territori  di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriranno la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura del gas. L'attuazione di tali sistemi di misurazione potrà essere oggetto di una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quale sia la tempistica fattibile per la lororelativa distribuzione. 

    Tale valutazione dovrà essere svolta entro il 3 settembre 2012. 

     nuovo

    2. La valutazione prende in considerazione la metodologia utilizzata per l'analisi dei costi e dei benefici e le funzionalità minime dei sistemi di misurazione intelligenti previste nella raccomandazione 2012/148/UE della Commissione 4 nella misura in cui sono applicabili al gas naturale, nonché le migliori tecniche disponibili per assicurare il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati.

    Al fine di contenere i costi, la valutazione tiene debitamente conto delle potenziali sinergie con l'infrastruttura di misurazione intelligente dell'energia elettrica già realizzata, o delle possibilità di introduzione selettiva nei casi in cui si possono ottenere rapidamente benefici netti.

    🡻 2009/73/CE (adattato)

     nuovo

    3. Fatta salva  Sulla base di  tale valutazione gli Stati membri o l'eventuale autorità competente da essi designata, elaborano un calendario  con un obiettivo di massimo dieci anni  per l'attuazione  introduzione  di sistemi di misurazione intelligenti.  Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente, almeno l'80 % dei clienti finali sarà dotato di contatori intelligenti entro sette anni dalla data in cui è stata formulata la valutazione positiva. 

    Gli Stati membri o l'eventuale autorità competente da essi designata, assicurano l'interoperabilità di tali sistemi di misurazione all'interno del proprio territorio e tengono debitamente conto dell'applicazione delle norme adeguate e delle migliori prassi, nonché dell'importanza dello sviluppo del mercato interno del gas naturale.

    🡹

    ALLEGATO III

    Parte A

    Direttiva abrogata
    ed elenco delle modifiche successive

    (di cui all
    'articolo 90)

    Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
    (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94)

    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 
    (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)

    Limitatamente all'articolo 51

    Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio 
    (GU L 117 del 3.5.2019, pag. 1)

    Parte B

    Termini di recepimento nel diritto interno e data di applicazione

    (di cui all'articolo 90)

    Direttiva

    Termine di recepimento

    Data di applicazione

    Direttiva 2009/73/CE

    3 marzo 2011

    3 marzo 2011, a eccezione dell'articolo 11

    3 marzo 2013 per quanto riguarda l'articolo 11

    Direttiva (UE) 2019/692

    24 febbraio 2020

    🡻 2009/73/CE allegato II (adattato)

    ALLEGATO IVII

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Direttiva 2003/55/EC

    Presente direttiva

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 7

    Articolo 6

    Articolo 8

    Articolo 9

    Articolo 9

    Articolo 7

    Articolo 10

    Articolo 11

    Articolo 7

    Articolo 12

    Articolo 8

    Articolo 13

    Articolo 14

    Articolo 15

    Articolo 10

    Articolo 16

    Articolo 17

    Articolo 18

    Articolo 19

    Articolo 20

    Articolo 21

    Articolo 22

    Articolo 23

    Articolo 11

    Articolo 24

    Articolo 12

    Articolo 25

    Articolo 13

    Articolo 26

    Articolo 14

    Articolo 27

    Articolo 15

    Articolo 29

    Articolo 16

    Articolo 30

    Articolo 17

    Articolo 31

    Articolo 18

    Articolo 32

    Articolo 19

    Articolo 33

    Articolo 20

    Articolo 34

    Articolo 21

    Articolo 35

    Articolo 22

    Articolo 36

    Articolo 23

    Articolo 37

    Articolo 24

    Articolo 38

    Articolo 25, paragrafo 1 (prima e seconda frase)

    Articolo 39

    Articolo 40

    Articolo 25 (rest)

    Articolo 41

    Articolo 42

    Articolo 43

    Articolo 44

    Articolo 45

    Articolo 26

    Articolo 46

    Articolo 47

    Articolo 27

    Articolo 48

    Articolo 28

    Articolo 49

    Articolo 29

    Articolo 50

    Articolo 30

    Articolo 51

    Articolo 31

    Articolo 52

    Articolo 32

    Articolo 53

    Articolo 33

    Articolo 54

    Articolo 34

    Articolo 55

    Articolo 35

    Articolo 56

    Allegato A

    Allegato I

    Direttiva 2009/73/CE

    Presente direttiva

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 1, paragrafo 2

    -

    -

    Articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4

    Articolo 2, frase introduttiva

    Articolo 2, frase introduttiva

    -

    Articolo 2, punti da 1 a 13

    Articolo 2, punto 1

    Articolo 2, punto 14

    Articolo 2, punto 2

    Articolo 2, punto 15

    Articolo 2, punto 3

    Articolo 2, punto 16

    Articolo 2, punto 4

    Articolo 2, punto 17

    Articolo 2, punto 5

    Articolo 2, punto 18

    Articolo 2, punto 6

    Articolo 2, punto 19

    -

    Articolo 2, punti da 20 a 22

    Articolo 2, punto 7

    Articolo 2, punto 23

    Articolo 2, punto 8

    Articolo 2, punto 24

    Articolo 2, punto 9

    Articolo 2, punto 252

    Articolo 2, punto 10

    Articolo 2, punto 26

    Articolo 2, punto 11

    Articolo 2, punto 27

    Articolo 2, punto 12

    Articolo 2, punto 28

    Articolo 2, punto 13

    Articolo 2, punto 29

    Articolo 2, punto 14

    Articolo 2, punto 30

    Articolo 2, punto 15

    Articolo 2, punto 31

    Articolo 2, punto 16

    Articolo 2, punto 32

    Articolo 2, punto 17

    Articolo 2, punto 33

    -

    Articolo 2, punto 34

    Articolo 2, punto 18

    Articolo 2, punto 35

    Articolo 2, punto 19

    Articolo 2, punto 36

    Articolo 2, punto 20

    Articolo 2, punto 37

    Articolo 2, punto 21

    Articolo 2, punto 38

    Articolo 2, punto 22

    Articolo 2, punto 39

    Articolo 2, punto 23

    Articolo 2, punto 40

    Articolo 2, punto 24

    Articolo 2, punto 41

    Articolo 2, punto 25

    Articolo 2, punto 42

    Articolo 2, punto 26

    Articolo 2, punto 43

    Articolo 2, punto 27

    Articolo 2, punto 44

    Articolo 2, punto 28

    Articolo 2, punto 45

    -

    Articolo 2, punti da 46 a 47

    Articolo 2, punto 32

    Articolo 2, punto 48

    Articolo 2, punto 34

    Articolo 2, punto 49

    Articolo 2, punto 35

    Articolo 2, punto 50

    Articolo 2, punto 36

    Articolo 2, punto 51

    -

    Articolo 2, punti da 52 a 71

    Articolo 37

    Articolo 3

    -

    Articolo 4

    Articolo 3

    Articolo 5, paragrafi 1 e 2

    -

    Articolo 5, paragrafi 3 e 4

    Articolo 5, paragrafo 11

    Articolo 5, paragrafo 5

    Articolo 7

    Articolo 6

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 7, paragrafo 1

    -

    Articolo 7, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 7, paragrafo 3

    -

    Articolo 7, paragrafo 4

    -

    Articolo 7, paragrafi da 5 a 9

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 7, paragrafo 10

    Articolo 4, paragrafo 4

    Articolo 7, paragrafo 11

    -

    Articolo 8

    Articolo 8

    Articolo 9

    -

    Articolo 10

    -

    Articolo 11

    -

    Articolo 12

    -

    Articolo 13

    -

    Articolo 14

    -

    Articolo 15

    -

    Articolo 16

    -

    Articolo 17

    -

    Articolo 18

    -

    Articolo 19

    -

    Articolo 20

    -

    Articolo 21

    -

    Articolo 22

    -

    Articolo 23

    -

    Articolo 24

    -

    Articolo 25

    -

    Articolo 26

    Articolo 32

    Articolo 27

    -

    Articolo 27, paragrafo 3

    Articolo 34

    Articolo 28

    Articolo 33

    Articolo 29

    Articolo 38

    Articolo 30

    -

    Articolo 31

    -

    Articolo 32

    -

    Articolo 33

    Articolo 35

    Articolo 34

    -

    Articolo 34, paragrafo 3

    Articolo 13, paragrafi da 1 a 2

    Articolo 35, paragrafi da 1 a 2

    -

    Articolo 35, paragrafi da 3 a 4

    Articolo 13, paragrafo 3

    Articolo 35, paragrafo 5

    -

    Articolo 35, paragrafi da 7 a 9

    Articolo 13, paragrafo 5

    Articolo 35, paragrafo 10

    Articolo 16

    Articolo 36

    -

    Articolo 37

    Articolo 23

    Articolo 38

    Articolo 24

    Articolo 39

    Articolo 25, paragrafo 1

    Articolo 40, paragrafo 1

    -

    Articolo 40, paragrafo 2

    Articolo 25, paragrafo 2

    Articolo 40, paragrafo 3

    Articolo 25, paragrafo 3

    Articolo 40, paragrafo 4

    Articolo 25, paragrafo 4

    Articolo 40, paragrafo 5

    Articolo 25, paragrafo 5

    Articolo 40, paragrafo 6

    -

    Articolo 40, paragrafi da 7 a 9

    -

    Articolo 41

    Articolo 26

    Articolo 42

    Articolo 27

    Articolo 43

    Articolo 28, paragrafi da 1 a 4

    Articolo 44, paragrafi da 1 a 4

    -

    Articolo 44, paragrafo 5

    Articolo 29

    Articolo 45

    -

    Articolo 46

    -

    Articolo 47

    -

    Articolo 48

    -

    Articolo 49

    -

    Articolo 50

    Articolo 22

    Articolo 51

    -

    Articolo 52

    -

    Articolo 53

    Articolo 9

    Articolo 54

    Articolo 14

    Articolo 55

    Articolo 15

    Articolo 56

    Articolo 17

    Articolo 57

    Articolo 18, paragrafi da 1 a 10

    Articolo 58, paragrafi da 1 a 10

    -

    Articolo 58, paragrafo 11

    Articolo 19

    Articolo 59

    Articolo 20

    Articolo 60

    Articolo 21

    Articolo 61

    -

    Articolo 62

    -

    Articolo 63

    -

    Articolo 64

    Articolo 10

    Articolo 65

    Articolo 11

    Articolo 66

    Articolo 12

    Articolo 67

    Articolo 30

    Articolo 68

    Articolo 31

    Articolo 69

    Articolo 39

    Articolo 70, paragrafi da 1 a 5

    -

    Articolo 70, paragrafo 6

    Articolo 40

    Articolo 71

    Articolo 41

    Articolo 72

    -

    Articolo 72, paragrafo 5

    Articolo 41, paragrafi da 5 a 9

    Articolo 72, paragrafi da 6 a 10

    Articolo 41, paragrafi da 10 a 17

    Articolo 73, paragrafi da 1 a 8

    Articolo 42, paragrafi da 1 a 4

    Articolo 74, paragrafi da 1 a 4

    -

    Articolo 74, paragrafo 5

    Articolo 42, paragrafo 6

    Articolo 74, paragrafo 6

    Articolo 43

    Articolo 75

    Articolo 44

    Articolo 76

    Articolo 46

    Articolo 77

    Articolo 47

    Articolo 78

    Articolo 48 bis

    Articolo 79

    -

    Articolo 80

    Articolo 49 bis

    Articolo 81

    Articolo 49 ter

    Articolo 82

    -

    Articolo 83

    -

    Articolo 84

    -

    Articolo 85

    -

    Articolo 86

    Articolo 54

    Articolo 87

    Articolo 53

    Articolo 88

    Articolo 55

    Articolo 89

    Articolo 56

    Articolo 90

    Allegato I

    Allegato I

    -

    Allegato II

    -

    Allegato III

    Allegato II

    Allegato IV

    (1)    GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
    (2)    GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
    (3)    GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
    (4)    Raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, del 9 marzo 2012, sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti (GU L 73 del 13.3.2012, pag. 9).
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