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Document 02003L0096-20180915
Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02003L0096 — IT — 15.09.2018 — 002.004
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DIRETTIVA 2003/96/CE DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 157 |
87 |
30.4.2004 |
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L 157 |
100 |
30.4.2004 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/552 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2018 |
L 91 |
27 |
9.4.2018 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2003/96/CE DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 2003
che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l'elettricità conformemente alla presente direttiva.
Articolo 2
1. Ai fini della presente direttiva s'intendono per «prodotti energetici» i prodotti:
di cui ai codici NC da 1507 a 1518 , se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
di cui ai codici NC 2701 , 2702 e da 2704 a 2715 ;
di cui ai codici NC 2901 e 2902 ;
di cui al codice NC 2905 11 00 , che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustile per riscaldamento o come carburante per motori;
di cui al codice NC 3403 ;
di cui al codice NC 3811 ;
di cui al codice NC 3817 ;
di cui al codici NC ►M3 3824 99 86 , 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93 , 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90 ◄ qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
2. La presente direttiva si applica altresì:
all'elettricità di cui al codice NC 2716 .
3. Qualora siano destinati ad essere utilizzati, siano messi in vendita o siano utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, i prodotti energetici diversi da quelli per i quali nella presente direttiva è specificato un livello di tassazione, sono tassati, in relazione al loro uso, all'aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente.
Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all'aliquota dell'equivalente carburante per motori qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo, oppure per accrescere il volume finale dei carburanti per motori.
Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all'aliquota del prodotto energetico equivalente qualsiasi altro idrocarburo, esclusa la torba, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato a scopo di riscaldamento.
4. La presente direttiva non si applica:
alla tassazione del calore e alla tassazione dei prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402 ;
ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell'elettricità:
5. I codici della nomenclatura combinata ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 2 ).
Ogni anno è presa, secondo la procedura di cui all'articolo 27, una decisione per aggiornare i codici della nomenclatura combinata per i prodotti elencati nella presente direttiva. La decisione non deve comportare modifiche delle aliquote minime d'imposta applicate nella presente direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici e elettricità.
Articolo 3
I riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva.
Articolo 4
1. I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all'elettricità di cui all'articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per «livello di tassazione» l'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all'atto dell'immissione in consumo.
Articolo 5
Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d'imposta differenziate a condizione che dette aliquote rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva e siano compatibili con il diritto comunitario, nei seguenti casi:
Articolo 6
Gli Stati membri possono concedere le esenzioni o le riduzioni del livello di tassazione di cui alla presente direttiva:
direttamente, o
attraverso un'aliquota d'imposta differenziata,
o
rimborsando totalmente o in parte l'imposta versata.
Articolo 7
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004 e dal 1o gennaio 2010 i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.
Entro il 1o gennaio 2012 il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, decide, sulla scorta di una relazione e di una proposta della Commissione, in merito ai livelli minimi di tassazione per il gasolio applicabili nel periodo successivo con decorrenza al 1o gennaio 2013.
2. Gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e l'aliquota per il gasolio commerciale utilizzato come propellente non sia inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1o gennaio 2003, a prescindere dalle deroghe per detta utilizzazione stabilite dalla presente direttiva.
3. Si intende per «gasolio commerciale utilizzato come propellente» il gasolio utilizzato ai fini seguenti:
trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con un autoveicolo a motore o un autoveicolo con rimorchio, adibito esclusivamente al trasporto di merci su strada, avente un peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate;
trasporto regolare o occasionale di passeggeri, effettuato con un autoveicolo delle categorie M2 o M3, quali definite dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ).
4. Nonostante il paragrafo 2, gli Stati membri che introducono un sistema di canone per gli utenti della strada destinato agli autoveicoli a motore o agli autoveicoli con rimorchio, adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, possono applicare un'aliquota ridotta sul gasolio utilizzato da tali autoveicoli inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1o gennaio 2003, purché l'onere fiscale complessivo rimanga globalmente equivalente e purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e il livello nazionale di tassazione in vigore al 1o gennaio 2003 per il gasolio utilizzato come propellente sia superiore di almeno due volte rispetto al livello minimo di tassazione applicabile al 1o gennaio 2004.
Articolo 8
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nonostante l'articolo 7, i livelli minimi di tassazione da applicare ai prodotti utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 sono quelli fissati nell'allegato I, tabella B.
2. Il presente articolo si applica alle utilizzazioni per i seguenti fini industriali e commerciali:
lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, della piscicoltura e della silvicultura;
motori fissi;
impianti e macchinari usati nell'edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici;
veicoli destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale pubblica o che non hanno ricevuto un'autorizzazione a circolare prevalentemente sulla rete stradale pubblica.
Articolo 9
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004 i livelli minimi di tassazione da applicare al combustibile per riscaldamento sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C.
2. Gli Stati membri che al 1o gennaio 2003 sono autorizzati ad applicare una tassa di controllo sul gasolio per riscaldamento, possono continuare ad applicare un'aliquota ridotta pari a 10 EUR per 1000 litri di prodotto. L'autorizzazione è abrogata il 1o gennaio 2007 se il Consiglio, deliberando all'unanimità in base ad una relazione e ad una proposta della Commissione, decide in tal senso, dopo aver preso atto che il livello dell'aliquota ridotta è troppo basso, allo scopo di evitare problemi di distorsione negli scambi commerciali tra gli Stati membri.
Articolo 10
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004 i livelli minimi di tassazione da applicare all'elettricità sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C.
2. Al di sopra dei livelli minimi di tassazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri avranno la facoltà di determinare la base imponibile, purché rispettino la direttiva 92/12/CEE.
Articolo 11
1. Nella presente direttiva, per «uso commerciale» si intende l'utilizzazione da parte di un'entità commerciale, identificata conformemente al paragrafo 2, che eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo la fornitura di beni e servizi, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività economiche.
Le attività economiche comprendono tutte le attività di produttore, di commerciante e di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive e agricole e quelle delle libere professioni o professioni assimilate.
Gli Stati, le autorità di governo locale e regionale e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati entità commerciali per le attività o operazioni che esercitano in quanto autorità pubbliche. Se però esercitano attività o operazioni di questo genere, sono considerate soggetti commerciali per dette attività o operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa rilevanza.
2. Ai fini della presente direttiva, un'entità commerciale non può essere considerata più piccola di una parte di un'impresa o di una persona giuridica che, dal punto di vista organizzativo, costituisca un'attività economica indipendente, vale a dire un'entità capace di operare con mezzi propri.
3. Nel caso di utilizzazioni miste la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione; qualora una delle due utilizzazioni sia insignificante, può essere trattata come nulla.
4. Gli Stati membri possono limitare il campo di applicazione del livello ridotto di tassazione per l'utilizzazione da parte di imprese.
Articolo 12
1. Gli Stati membri possono esprimere i loro livelli nazionali di tassazione in unità diverse da quelle di cui agli articoli da 7 a 10, purché i corrispondenti livelli di tassazione, convertiti in tali unità, non siano inferiori ai livelli minimi stabiliti nella presente direttiva.
2. Per i prodotti energetici di cui agli articoli 7, 8 e 9 con livelli di tassazione basati sui volumi, il volume è misurato alla temperatura di 15 °C.
Articolo 13
1. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, il valore dell'euro nelle diverse valute nazionali, da applicare al valore dei livelli di tassazione, è fissato una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli rilevati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; la loro applicazione decorre dal 1o gennaio dell'anno civile successivo.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere gli importi di tassazione in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, qualora la conversione degli importi espressi in euro dia luogo ad un aumento del livello di tassazione espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % o inferiore a 5 EUR, assumendo il più basso di tali due valori.
Articolo 14
1. In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:
i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso l'imposta su detti prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo di tassazione sull'elettricità stabilito all'articolo 10;
i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione aerea, ad esclusione dell'aviazione privata da diporto.
Ai fini della presente direttiva, per «aviazione privata da diporto» si intende l'uso di un aeromobile da parte del suo proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarlo in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.
Gli Stati membri possono limitare l'ambito di questa esenzione alle forniture di carboturbo (codice NC 2710 19 21 );
i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e l'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni.
Ai fini della presente direttiva per «imbarcazioni private da diporto» si intende qualsiasi imbarcazione usata dal suo proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarla in virtù di u n contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.
2. Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva.
Articolo 15
1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:
ai prodotti imponibili utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti più rispettosi dell'ambiente o in relazione ai combustibili o carburanti derivati da risorse rinnovabili;
all'elettricità:
ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;
all'elettricità prodotta dalla generazione combinata di energia e calore, purché le unità di cogenerazione siano rispettose dell'ambiente. Gli Stati membri possono applicare la definizione nazionale di cogenerazione «rispettosa dell'ambiente» (o ad alta efficienza) finché il Consiglio non avrà adottato all'unanimità una definizione comune, in base a una relazione e a una proposta della Commissione;
ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus;
ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione sulle vie navigabili interne (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e all'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni;
al gas naturale negli Stati membri in cui la quota del gas naturale nel consumo complessivo di energia non abbia superato il 15 % nel 2000.
Le esenzioni o le riduzioni totali o parziali possono applicarsi per un periodo massimo di dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva o fino alla data in cui la quota nazionale di gas naturale nel consumo complessivo di energia raggiunga il 25 %, se questa data è precedente. Tuttavia, non appena la quota nazionale di gas naturale nel consumo complessivo di energia raggiunge il 20 %, gli Stati membri interessati applicano un livello di tassazione strettamente positivo, che aumenta su base annua per raggiungere almeno l'aliquota minima alla fine del periodo di cui sopra.
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord può applicare le esenzioni o riduzioni totali o parziali per il gas naturale in modo distinto all'Irlanda del Nord;
all'elettricità, al gas naturale, al carbone e ai combustibili solidi utilizzati per uso familiare e/o da organizzazioni riconosciute caritative dallo Stato membro interessato. Nei confronti delle organizzazioni caritative gli Stati membri possono limitare l'esenzione o la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla;
al gas naturale e al GPL utilizzati come propellenti;
ai carburanti per motori utilizzati nel settore della fabbricazione, dello sviluppo, del controllo e della manutenzione di aeromobili e di navi;
ai carburanti per motori utilizzati per operazioni di dragaggio delle vie navigabili e dei porti;
ai prodotti di cui al codice NC 2705 utilizzati per il riscaldamento.
2. Gli Stati membri possono anche rimborsare parzialmente o totalmente al produttore l'importo dell'imposta pagata dal consumatore sull'elettricità ottenuta dai prodotti specificati al paragrafo 1, lettera b).
3. Gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura.
Il Consiglio valuta, anteriormente al 1o gennaio 2008 e sulla base di una proposta della Commissione, se abrogare la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero.
Articolo 16
1. Fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2 quando questi sono costituiti da uno o più dei prodotti seguenti o li contengono:
Gli Stati membri possono anche applicare, sotto controllo fiscale, aliquote ridotte di imposta ai prodotti soggetti a tassazione di cui all'articolo 2, ove essi contengano acqua (codici NC 2201 e ►M3 2853 90 10 ◄ ).
Per «biomassa» si intende la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
2. L'esenzione o la riduzione di tassazione che deriva dall'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al paragrafo 1 non può essere superiore all'importo dell'imposta che sarebbe dovuto sul volume dei prodotti di cui al paragrafo 1 presente nei prodotti che possono beneficiare di detta riduzione.
I livelli di tassazione che gli Stati membri applicano ai prodotti costituiti dai prodotti di cui al paragrafo 1 o che li contengono, possono essere inferiori ai livelli minimi previsti all'articolo 4.
3. Le esenzioni o riduzioni di tassazione applicate dagli Stati membri sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1.
4. Fino al 31 dicembre 2003 gli Stati membri possono esentare o continuare ad esentare i prodotti esclusivamente o quasi esclusivamente costituiti dai prodotti di cui al paragrafo 1.
5. Le esenzioni o le riduzioni per i prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere concesse, nell'ambito di un programma pluriennale, tramite autorizzazione rilasciata da un'autorità amministrativa ad un operatore economico per più di un anno civile. La durata dell'esenzione o della riduzione così autorizzata non può superare sei anni consecutivi. Questo periodo è eventualmente rinnovabile.
Nell'ambito di un programma pluriennale oggetto di autorizzazione rilasciata da un'autorità amministrativa prima del 31 dicembre 2012 gli Stati membri possono applicare l'esenzione o la riduzione di cui al paragrafo 1 dopo il 31 dicembre 2012 e fino al termine del programma pluriennale, senza facoltà di rinnovo.
6. Qualora la normativa comunitaria richiedesse agli Stati membri di adempiere ad obblighi giuridicamente vincolanti volti ad immettere sui loro mercati una quota minima dei prodotti di cui al paragrafo 1, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo cessano di applicarsi dalla data in cui detti obblighi diventano vincolanti per gli Stati membri.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 dicembre 2004, e successivamente ogni dodici mesi, l'elenco delle esenzioni o riduzioni di imposizione applicate conformemente al presente articolo.
8. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sugli aspetti fiscali, economici, agricoli, energetici, industriali ed ambientali delle riduzioni concesse conformemente al presente articolo.
Articolo 17
1. A condizione che i livelli minimi di tassazione previsti nella presente direttiva siano rispettati in media per ciascuna impresa, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c) e di elettricità nei seguenti casi:
a favore delle imprese a forte consumo di energia.
qualora siano conclusi accordi con imprese o associazioni di imprese, o qualora siano attuati regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti, purché volti a conseguire obiettivi di protezione ambientale o a migliorare l'efficienza energetica.
2. Nonostante l'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità definiti all'articolo 2, se utilizzati da un'impresa a forte consumo di energia ai sensi del paragrafo 1.
3. Nonostante l'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino al 50 % dei livelli minimi previsti dalla presente direttiva ai prodotti energetici e all'elettricità definiti all'articolo 2, se utilizzati dalle imprese di cui all'articolo 11 che non sono imprese a forte consumo di energia ai sensi del paragrafo 1.
4. Le imprese che beneficiano delle possibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 sottoscrivono gli accordi, i regimi concernenti diritti commercializzabili o le misure equivalenti di cui al paragrafo 1, lettera b). Gli accordi, i regimi concernenti diritti commercializzabili o le misure equivalenti devono portare al conseguimento di obiettivi di protezione ambientale o ad una maggiore efficienza energetica in misura globalmente equivalente al risultato che si sarebbe ottenuto in caso di osservanza delle normali aliquote minime della Comunità.
Articolo 18
1. ►M1 ►C1 In deroga alle disposizioni della presente direttiva gli Stati membri elencati nell’allegato II sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nel medesimo allegato. ◄ ◄
Previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell'allegato II.
2. In deroga ai periodi fissati ►M1 ►C1 nei paragrafi da 3 a 13 ◄ ◄ del presente articolo, e purché ciò non comporti una significativa distorsione della concorrenza, agli Stati membri che incontrano difficoltà nell'applicare i nuovi livelli minimi di tassazione, sarà concesso un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007, in particolare per non pregiudicare la stabilità dei prezzi.
3. Il Regno di Spagna può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007, per adeguare il livello nazionale di imposizione del gasolio utilizzato come carburante al nuovo livello minimo di 302 EUR, e fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale per l'uso commerciale del gasolio impiegato come carburante, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 287 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010 fino al 1o gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata per l'uso commerciale del gasolio utilizzato come carburante, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti. L'aliquota ridotta speciale sull'uso commerciale del gasolio impiegato come carburante può anche essere applicata ai taxi fino al 1o gennaio 2012. In relazione all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), detto Stato membro può applicare, fino al 1o gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali un peso, a pieno carico massimo ammissibile, non inferiore a 3,5 tonnellate.
4. La Repubblica d'Austria può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007, per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio impiegato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, e fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato Membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale sull'uso commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché da ciò non derivi un'imposizione inferiore a 287 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010 fino al 1o gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata sull'uso commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti.
5. Il Regno del Belgio può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio impiegato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, e fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale sull'uso commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 287 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010 fino al 1o gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata all'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti.
6. Il Granducato del Lussemburgo può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, e, fino al 1o gennaio 2012, per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale all'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi un'imposizione inferiore a 272 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010 fino al 1o gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti.
7. La Repubblica portoghese può applicare ai prodotti energetici e all'elettricità consumati nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, livelli di tassazione inferiori a quelli minimi prescritti nella presente direttiva, al fine di compensare i costi di trasporto dovuti all'insularità ed alla lontananza geografica delle regioni in questione.
La Repubblica portoghese può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR e, fino al 1o gennaio 2012, per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 272 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010, fino al 1o gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata per l'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti. L'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente può anche essere applicata ai taxi fino al 1o gennaio 2012. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), tale Stato membro può applicare, sino al 1o gennaio 2008, un peso, a pieno carico massimo ammissibile, non inferiore a 3,5 tonnellate nella definizione di scopi commerciali.
La Repubblica portoghese può applicare esenzioni totali o parziali al livello di tassazione dell'elettricità fino al 1o gennaio 2010.
8. La Repubblica ellenica può applicare livelli di tassazione minore di 22 EUR al massimo per 1000 l alle aliquote minime prescritte nella presente direttiva al gasolio utilizzato come propellente e alla benzina consumati nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso, delle Cicladi e nelle isole seguenti del Mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.
La Repubblica ellenica può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per convertire il suo attuale sistema di tassazione dell'energia elettrica sull'input in un sistema di tassazione sull'output e per raggiungere il nuovo livello minimo per la benzina.
La Repubblica ellenica può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio impiegato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1000 l e, fino al 1o gennaio 2012, per giungere a 330 EUR. Fino al 31o dicembre 2009, detto Stato membro può applicare, inoltre, un'aliquota differenziata per l'uso commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 264 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010, fino al 1o gennaio 2012, la Repubblica ellenica può applicare un'aliquota differenziata per l'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti. L'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come carburante per veicoli può anche essere applicata ai taxi fino al 1o gennaio 2012. In relazione all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), detto Stato membro può applicare fino al 1o gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali, un peso, a pieno carico massimo ammissibile, non inferiore a 3,5 tonnellate.
9. L'Irlanda può applicare esenzioni totali o parziali o riduzioni del livello di tassazione dell'elettricità fino al 1o gennaio 2008.
10. Fino al 1o gennaio 2009, la Repubblica francese può applicare esenzioni o riduzioni, totali o parziali, ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati dallo Stato, da autorità di governo locale e regionale e da altri organismi di diritto pubblico per le attività od operazioni che essi esercitano in quanto autorità pubbliche.
La Repubblica francese può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 volto ad adeguare il regime vigente di tassazione dell'elettricità alle disposizioni stabilite nella presente direttiva. Durante questo periodo, per valutare il rispetto delle aliquote minime stabilite nella presente direttiva, si tiene conto del livello globale medio dell'attuale tassazione locale dell'elettricità.
11. La Repubblica italiana può applicare, fino al 1o gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.
12. La Repubblica federale di Germania può applicare, fino al 1o gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 12 tonnellate.
13. Il Regno dei Paesi Bassi può applicare, fino al 1o gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 12 tonnellate.
14. Entro i periodi transitori stabiliti, gli Stati membri riducono progressivamente il loro divario rispetto ai nuovi livelli minimi di tassazione. Tuttavia, quando la differenza tra il livello di tassazione nazionale e il livello minimo non è superiore al 3 % di quel livello minimo, lo Stato membro interessato può rimandare l'adeguamento del proprio livello nazionale fino al termine del periodo transitorio.
Articolo 18 bis
1. In deroga alle disposizioni della presente direttiva gli Stati membri elencati nell’allegato III sono autorizzati ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nel medesimo allegato.
Previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell'allegato III.
2. In deroga ai periodi fissati nei paragrafi da 3 a 11 e purché ciò non comporti una significativa distorsione della concorrenza, agli Stati membri che incontrano difficoltà nell'applicare i nuovi livelli minimi di tassazione sarà concesso un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007, in particolare per non pregiudicare la stabilità dei prezzi.
3. La Repubblica ceca può applicare fino al 1o gennaio 2008 esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione dell'elettricità, dei combustibili solidi e del gas naturale.
4. La Repubblica di Estonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 330 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, a decorrere dal 1o maggio 2004 il livello di tassazione del gasolio utilizzato come propellente non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri.
La Repubblica di Estonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, a decorrere dal 1o maggio 2004 il livello di tassazione della benzina senza piombo non deve essere inferiore a 287 EUR per 1 000 litri.
La Repubblica di Estonia può applicare un’esenzione totale dalla tassazione sullo scisto bituminoso fino al 1o gennaio 2009. Fino al 1o gennaio 2013 essa può inoltre applicare un’aliquota ridotta del livello di tassazione dello scisto bituminoso, purché non ne risulti un livello di tassazione inferiore al 50 % della corrispondente aliquota minima comunitaria a decorrere dal 1o gennaio 2011.
La Repubblica di Estonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell’olio di scisto utilizzato per il teleriscaldamento al livello minimo di tassazione.
La Repubblica di Estonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per convertire il suo attuale sistema di tassazione dell'elettricità a monte in un sistema di tassazione a valle dell'elettricità.
5. La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, e fino al 1o gennaio 2013 per raggiungere il livello di 330 EUR. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del cherosene non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004 e non deve essere inferiore a 274 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o gennaio 2008.
La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, il livello di tassazione della benzina senza piombo non può essere inferiore a 287 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004 e non può essere inferiore a 323 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o gennaio 2008.
La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione degli oli combustibili pesanti utilizzati per il teleriscaldamento al livello minimo di tassazione.
La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell’elettricità al corrispondente livello minimo di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2007 il livello di tassazione dell’elettricità non deve essere inferiore al 50 % della corrispondente aliquota minima comunitaria.
La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare i livelli nazionali di tassazione del carbone e del coke ai corrispondenti livelli minimi di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2007 i livelli di tassazione del carbone e del coke non devono essere inferiori al 50 % delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.
6. La Repubblica di Lituania può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, e fino al 1o gennaio 2013 per raggiungere il livello di 330 EUR. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del cherosene non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004 e non deve essere inferiore a 274 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o gennaio 2008.
La Repubblica di Lituania può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, il livello di tassazione della benzina senza piombo non deve essere inferiore a 287 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004 e non deve essere inferiore a 323 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o gennaio 2008.
7. La Repubblica di Ungheria può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell’elettricità, del gas naturale, del carbone e del coke utilizzati per il teleriscaldamento ai corrispondenti livelli minimi di tassazione.
8. La Repubblica di Malta può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell’elettricità. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2007 i livelli di tassazione dell’elettricità non devono essere inferiori al 50 % delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.
La Repubblica di Malta può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti ai livelli minimi di 330 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004.
La Repubblica di Malta può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo e della benzina contenente piombo utilizzate come propellenti ai corrispondenti livelli minimi di tassazione. Tuttavia, i livelli di tassazione della benzina senza piombo e della benzina contenente piombo non devono essere inferiori, rispettivamente, a 287 EUR per 1 000 litri e a 337 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004.
La Repubblica di Malta può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gas naturale utilizzato come combustibile per riscaldamento al corrispondente livello minimo di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2007 le aliquote effettive dell'imposta applicate al gas naturale non devono essere inferiori al 50 % delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.
La Repubblica di Malta può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione dei combustibili solidi al corrispondente livello minimo di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2007 le aliquote effettive dell'imposta applicate ai prodotti energetici in questione non devono essere inferiori al 50 % delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.
9. La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, il livello di tassazione della benzina senza piombo non deve essere inferiore a 287 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004.
La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, e fino al 1o gennaio 2012 per raggiungere il livello di 330 EUR. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004 e non deve essere inferiore a 274 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o gennaio 2008.
La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2008 per adeguare il livello nazionale di tassazione degli oli combustibili pesanti al nuovo livello minimo di 15 EUR per 1 000 chilogrammi. Tuttavia, il livello di tassazione degli oli combustibili pesanti non deve essere inferiore a 13 EUR per 1 000 chilogrammi a decorrere dal 1o maggio 2004.
La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2012 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per il teleriscaldamento al corrispondente livello minimo di tassazione.
La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2012 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per il riscaldamento per fini diversi dal teleriscaldamento al corrispondente livello minimo di tassazione.
La Repubblica di Polonia può applicare fino al 1o gennaio 2008 esenzioni o riduzioni totali o parziali per il gasolio utilizzato come combustibile per riscaldamento da istituti scolastici, scuole materne e altri enti o servizi pubblici, per le attività o operazioni che essi esercitano in quanto autorità pubbliche.
La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2006 per allineare al quadro comunitario il sistema nazionale di tassazione dell'elettricità.
10. La Repubblica di Slovenia può applicare, sotto controllo fiscale, un’esenzione o riduzione totale o parziale del livello di tassazione del gas naturale. L’esenzione o riduzione totale o parziale può essere applicata fino al maggio 2014 o fino alla data in cui la quota nazionale di gas naturale nel consumo complessivo di energia raggiunga il 25 %, se questa data è precedente. Tuttavia, non appena la quota nazionale di gas naturale nel consumo complessivo di energia raggiunge il 20 %, essa applica un livello di tassazione strettamente positivo, che aumenta su base annua per raggiungere almeno l'aliquota minima alla fine del periodo di cui sopra.
11. La Repubblica slovacca può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell’elettricità e del gas naturale utilizzato come combustibile per riscaldamento ai corrispondenti livelli minimi di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2007 il livello di tassazione dell’elettricità e del gas naturale utilizzato come combustibile per riscaldamento non deve essere inferiore al 50 % delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.
La Repubblica slovacca può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione dei combustibili solidi ai corrispondenti livelli minimi di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2007 il livello di tassazione dei combustibili solidi non deve essere inferiore al 50 % delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.
12. Entro i periodi transitori stabiliti, gli Stati membri riducono progressivamente il loro divario rispetto ai nuovi livelli minimi di tassazione. Tuttavia, quando la differenza tra il livello di tassazione nazionale e il livello minimo non è superiore al 3 % di detto livello minimo, lo Stato membro interessato può rimandare l'adeguamento del proprio livello nazionale fino al termine del periodo transitorio.
Articolo 18 ter
1. In deroga ai periodi fissati nel paragrafo 2 del presente articolo, e purché ciò non comporti una significativa distorsione della concorrenza, agli Stati membri che incontrano difficoltà nell'applicare i nuovi livelli minimi di tassazione è concesso un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007, in particolare per non pregiudicare la stabilità dei prezzi.
2. La Repubblica di Cipro può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2008 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri e fino al 1o gennaio 2010 per arrivare a 330 EUR. A decorrere dal 1o maggio 2004, tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti non potrà essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri.
La Repubblica di Cipro può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1 000 litri. A decorrere dal 1o maggio 2004, tuttavia, il livello di tassazione della benzina senza piombo non potrà essere inferiore a 287 EUR per 1 000 litri.
3. Entro i periodi transitori stabiliti, gli Stati membri riducono progressivamente il loro divario rispetto ai nuovi livelli minimi di tassazione. Tuttavia, quando la differenza tra il livello di tassazione nazionale e il livello minimo non è superiore al 3 % di detto livello minimo, lo Stato membro interessato può rimandare l'adeguamento del proprio livello nazionale fino al termine del periodo transitorio.
Articolo 19
1. Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.
Lo Stato membro, che intenda adottare un provvedimento di questo tipo, ne dà comunicazione alla Commissione, fornendole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie.
La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra l'altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche comunitarie in materia di ambiente, di sanità, di energia e di trasporti.
Entro tre mesi dalla ricezione di tutte le pertinenti e necessarie informazioni, la Commissione presenta una proposta di autorizzazione del provvedimento di questo tipo da parte del Consiglio, oppure informa il Consiglio dei motivi per cui non ha proposto l'autorizzazione del provvedimento di cui trattasi.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, è accordata per un periodo massimo di sei anni, con possibilità di rinnovo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione, qualora ritenga che le esenzioni o riduzioni di cui al paragrafo 1 non possano più essere mantenute, in particolare in base a considerazioni riguardanti la concorrenza o distorsioni nel funzionamento del mercato interno o la politica comunitaria in materia di sanità, protezione dell'ambiente, energia e trasporti, sottopone appropriate proposte al Consiglio. Il Consiglio adotta all'unanimità una decisione su tali proposte.
Articolo 20
1. Le disposizioni relative al controllo e alla circolazione, di cui alla direttiva 92/12/CEE, si applicano soltanto ai prodotti energetici elencati in appresso:
i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 , qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
i prodotti di cui ai codici NC 2707 10 , 2707 20 , 2707 30 e 2707 50 ;
i prodotti di cui ai codici NC da ►M3 2710 12 a 2710 19 68 e 2710 20 a 2710 20 39 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) ◄ ; per i prodotti di cui ai codici NC ►M3 2710 12 21 ◄ , ►M3 2710 12 25 ◄ e ►M3 2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)] ◄ , tuttavia, le disposizioni relative al controllo e alla circolazione si applicano soltanto per i movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
i prodotti di cui ai codici NC 2711 (salvo 2711 11 , 2711 21 e 2711 29 );
i prodotti di cui al codice NC 2901 10 ;
i prodotti di cui ai codici NC 2902 20 , 2902 30 , 2902 41 , 2902 42 , 2902 43 e 2902 44 ;
i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00 , che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
prodotti di cui al codici ►M3 3824 99 86 , 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93 , 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90 ◄ , qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
2. Se uno Stato membro constata che prodotti energetici diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono destinati ad essere utilizzati, sono messi in vendita o sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori o sono comunque all'origine di frodi, evasioni o abusi, ne avvisa immediatamente la Commissione. Questa disposizione si applica altresì all'elettricità. La Commissione trasmette detta comunicazione agli altri Stati membri, entro un mese dal suo ricevimento. La decisione in merito all'opportunità di assoggettare o meno tali prodotti alle disposizioni relative al controllo e alla circolazione, di cui alla direttiva 92/12/CEE, è presa secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri possono, conformemente ad accordi bilaterali, dispensare in tutto o in parte dalle misure di controllo, di cui alla direttiva 92/12/CEE, tutti i prodotti di cui sopra o alcuni di essi, purché non siano contemplati dagli articoli 7, 8 e 9 della presente direttiva. Tali accordi non riguardano gli Stati membri che non ne siano parte. Tutti gli accordi bilaterali suddetti sono notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 21
1. In aggiunta alle disposizioni generali della direttiva 92/12/CEE, che definiscono il fatto generatore d'imposta e le norme relative al pagamento, l'imposta sui prodotti energetici diventa esigibile anche all'atto del verificarsi di uno dei fatti generatori d'imposta di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della presente direttiva.
2. Ai fini della presente direttiva, il termine «fabbricazione», di cui all'articolo 4, lettera c) e all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE, comprende, se del caso, anche l'«estrazione».
3. Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici, non è considerato un fatto generatore d'imposta se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati all'interno dello stabilimento. Gli Stati membri possono anche considerare il consumo di elettricità e di altri prodotti energetici non prodotti all'interno di detto stabilimento e il consumo di prodotti energetici e di elettricità all'interno di uno stabilimento che produce combustibili destinati alla generazione di elettricità come fatto non generatore d'imposta. Qualora il consumo avvenga per fini non connessi con la produzione di prodotti energetici e, in particolare, per la propulsione di veicoli, questo è considerato un fatto generatore d'imposta, che comporta l'imposizione.
4. Gli Stati membri possono anche stabilire che l'imposta sui prodotti energetici e sull'elettricità diventa esigibile quando si constati che non è, o non è più, rispettata una condizione di utilizzazione finale fissata dalla normativa nazionale per poter beneficiare di un livello di imposizione ridotto o dell'esenzione.
5. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della direttiva 92/12/CEE, l'elettricità e il gas naturale sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore. Quando la fornitura per il consumo ha luogo in uno Stato membro in cui il distributore o ridistributore non ha sede, l'imposta degli Stati membri di fornitura è imputata a una società che deve essere registrata nello Stato membro di fornitura. In ogni caso, l'imposta è riscossa e percepita in conformità alle procedure previste da ciascuno Stato membro.
In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno il diritto di determinare il fatto generatore d'imposta quando non vi sono connessioni tra i loro gasdotti e quelli di altri Stati membri.
Un'entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore. Nonostante l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di elettricità purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della direttiva 92/12/CEE, il carbone, il coke e la lignite sono soggetti ad imposta e diventano tassabili al momento della fornitura da parte di società che le autorità competenti hanno registrato a tal fine. Queste ultime possono autorizzare il produttore, il commerciante, l'importatore o un rappresentante fiscale a sostituire la società registrata per gli obblighi fiscali cui è soggetta. L'imposta è riscossa e percepita in conformità alle procedure previste da ciascuno Stato membro.
6. Gli Stati membri non considerano «produzione di prodotti energetici»:
le operazioni durante le quali sono ottenuti incidentalmente piccoli quantitativi di prodotti energetici;
le operazioni per le quali l'utilizzatore di un prodotto energetico ne rende possibile la riutilizzazione nella propria impresa, purché l'imposta già pagata per tale prodotto non sia inferiore a quella dovuta se il prodotto energetico riutilizzato dovesse essere di nuovo soggetto a imposizione;
le operazioni consistenti nel miscelare, fuori dello stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, prodotti energetici con altri prodotti energetici o altri materiali, purché:
l'imposta sui componenti sia stata precedentemente pagata, e
l'importo pagato non sia inferiore a quello dell'imposta applicabile alla miscela.
La prima condizione non si applica se la miscela è esentata per un uso specifico.
Articolo 22
In caso di variazione di una o più aliquote di tassazione, le riserve di prodotti energetici già immessi in consumo possono essere assoggettate ad un aumento o ad una riduzione dell'imposizione.
Articolo 23
Gli Stati membri possono rimborsare l'imposta già versata sui prodotti energetici contaminati o accidentalmente miscelati, rinviati ad un deposito fiscale per il riciclaggio.
Articolo 24
1. Non sono soggetti ad imposta in altri Stati membri i prodotti energetici immessi in consumo in uno Stato membro, contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e destinati ad essere utilizzati come carburante da tali veicoli, nonché in contenitori per usi speciali e destinati a essere utilizzati per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di cui gli stessi contenitori sono dotati.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
Articolo 25
1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai livelli di tassazione che applicano ai prodotti di cui all'articolo 2, al 1o gennaio di ogni anno e in occasione di qualsiasi modifica della normativa nazionale in materia.
2. Se i livelli di tassazione applicati dagli Stati membri sono espressi in unità di misura diverse da quelle indicate per ogni prodotto negli articoli da 7 a 10, gli Stati membri notificano anche i livelli d'imposizione corrispondenti risultanti dalla conversione in tali unità.
Articolo 26
1. Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati conformemente all'articolo 5, all'articolo 14, paragrafo 2 ed agli articoli 15 e 17.
2. I provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d'imposta ai sensi della presente direttiva, possono configurarsi come aiuti di Stato e, in tal caso, sono da notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
Le informazioni fornite alla Commissione in applicazione della presente direttiva non esonerano gli Stati membri dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
3. L'obbligo, sancito al paragrafo 1 del presente articolo, d'informare la Commissione in merito ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5 della presente direttiva, non esonera gli Stati membri dagli obblighi di notifica derivanti dalle disposizioni della direttiva 83/189/CEE.
Articolo 27
1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 92/12/CEE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 28
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Essi applicano tali disposizioni dal 1o gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 18, paragrafo 1, che possono essere applicate dagli Stati membri dal 1o gennaio 2003.
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 29
Il Consiglio, agendo sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, esamina periodicamente le esenzioni e le riduzioni, nonché i livelli minimi di imposizione prescritti nella presente direttiva e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e degli obiettivi del trattato in generale.
Articolo 30
Nonostante l'articolo 28, paragrafo 2, le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE sono abrogate dal 31 dicembre 2003.
I riferimenti alle direttive abrogate vanno interpretati come riferimenti alla presente direttiva.
Articolo 31
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 32
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Tabella A — Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori
|
1o gennaio 2004 |
1o gennaio 2010 |
Benzina con piombo (in euro per 1 000 l) Codici NC ►M3 2710 12 31 ◄ , ►M3 2710 12 51 ◄ e ►M3 2710 12 59 ◄ |
421 |
421 |
Benzina (in euro per 1 000 l) Codici NC ►M3 2710 12 31 ◄ , ►M3 2710 12 41 ◄ , ►M3 2710 12 45 ◄ e ►M3 2710 12 49 ◄ |
359 |
359 |
Gasolio (in euro per 1 000 l) Codici NC da ►M3 2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19 ◄ |
302 |
330 |
Cherosene (in euro per 1 000 l) Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25 |
302 |
330 |
GPL (in euro per 1 000 kg) Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 |
125 |
125 |
Gas naturale (in euro per gigajoule, potere calorifico superiore) Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00 |
2,6 |
2,6 |
Tabella B — Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori utilizzati per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2
Gasolio (in euro per 1 000 l) Codici NC da ►M3 2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19 ◄ |
21 |
Cherosene (in euro per 1 000 l) Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25 |
21 |
GPL (in euro per 1 000 kg) Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 |
41 |
Gas naturale (in euro per gigajoule, potere calorifico superiore) Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00 |
0,3 |
Tabella C — Livelli minimi di imposizione applicabili ai combustibili per riscaldamento e all'elettricità
|
Imprese |
Non imprese |
Gasolio (in euro per 1 000 l) Codici NC da ►M3 2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19 ◄ |
21 |
21 |
Olio combustibile pesante (in euro per 1 000 kg) Codici NC da ►M3 2710 19 62 a 2710 19 68 e 2710 20 31 a 2710 20 39 ◄ |
15 |
15 |
Cherosene (in euro per 1 000 l) Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25 |
0 |
0 |
GPL (in euro per 1 000 kg) Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 |
0 |
0 |
Gas naturale (in euro per gigajoule, potere calorifico superiore) Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00 |
0,15 |
0,3 |
Carbone e coke (in euro per gigajoule) Codici NC 2701 , 2702 e 2704 |
0,15 |
0,3 |
Elettricità (in euro per MWh) Codice NC 2716 |
0,5 |
1,0 |
ALLEGATO II
Riduzioni delle aliquote di imposizione ed esenzioni dall'imposizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1
1. BELGIO:
2. DANIMARCA:
3. GERMANIA:
4. GRECIA:
5. SPAGNA:
6. FRANCIA:
7. IRLANDA:
8. ITALIA:
9. LUSSEMBURGO:
10. PAESI BASSI:
11. AUSTRIA:
12. PORTOGALLO:
13. FINLANDIA:
14. SVEZIA:
15. REGNO UNITO:
ALLEGATO III
Riduzioni delle aliquote di imposizione ed esenzioni dall'imposizione di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1
Lettonia
Lituania
Ungheria
Malta
Polonia
( 1 ) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 29/2002 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).
( 2 ) GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.
( 3 ) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.