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Document 32022R0932

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione del 9 giugno 2022 concernente modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l’elaborazione di tali piani (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/740

    GU L 162 del 17.6.2022, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/932/oj

    17.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 162/13


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/932 DELLA COMMISSIONE

    del 9 giugno 2022

    concernente modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l’elaborazione di tali piani

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, lettere a) e b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare la conformità alla normativa dell’Unione nel settore degli alimenti e della sicurezza alimentare. L’articolo 109 di tale regolamento prevede l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che i controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un piano di controllo nazionale pluriennale («PCNP»). Il regolamento (UE) 2017/625 specifica inoltre il contenuto generale del PCNP, impone agli Stati membri di prevedere nei rispettivi PCNP controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti e, a tale proposito, conferisce alla Commissione il potere di stabilire contenuti specifici aggiuntivi dei PCNP e modalità specifiche aggiuntive per l’elaborazione degli stessi, nonché una frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali, tenendo conto dei pericoli e dei rischi relativi alle sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento.

    (2)

    Il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE del Consiglio (2), che prevedeva misure di controllo su talune sostanze, compresi i contaminanti, negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e stabiliva, nello specifico, disposizioni relative ai piani di sorveglianza degli Stati membri per la ricerca dei residui o delle sostanze che rientravano nel suo ambito di applicazione. Tuttavia il regolamento (UE) 2017/625 non includeva tutte le misure contenute nella suddetta direttiva o negli atti adottati dalla Commissione in base ad essa. Pertanto, al fine di garantire una transizione agevole, il regolamento (UE) 2017/625 disponeva che le autorità competenti continuassero a svolgere i controlli ufficiali in applicazione degli allegati della direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022 o fino alla data di applicazione delle norme corrispondenti che la Commissione è tenuta ad adottare. Il presente regolamento, unitamente al regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione (3), mira pertanto a garantire, nel quadro del regolamento (UE) 2017/625, la continuità delle norme di cui alla direttiva 96/23/CE relative al contenuto e all’elaborazione del PCNP, nonché alla frequenza minima dei controlli ufficiali, per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti.

    (3)

    Alla luce delle disposizioni specifiche per i controlli ufficiali degli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione da paesi terzi stabilite dall’articolo 47 del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno disporre che gli Stati membri includano nei rispettivi PCNP due diversi piani per il controllo dei contaminanti negli alimenti: uno per tali alimenti di origine animale che entrano nell’Unione e un altro per tutti gli altri alimenti immessi sul mercato dell’Unione.

    (4)

    Il piano per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione dovrebbe comprendere controlli ufficiali su tutti questi alimenti destinati all’immissione sul mercato dell’Unione, ma anche controlli ufficiali sui prodotti della pesca che devono essere effettuati sulle navi quando queste effettuano uno scalo in un porto di uno Stato membro, conformemente all’articolo 68 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (4), in quanto tali navi devono essere considerate analoghe ai posti di controllo frontalieri, a prescindere dalla bandiera.

    (5)

    Il piano per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione dovrebbe riguardare qualsiasi altro alimento, segnatamente, la produzione alimentare interna di ciascuno Stato membro, gli alimenti introdotti da altri Stati membri e gli alimenti di origine non animale che entrano nell’Unione. Esso dovrebbe riguardare inoltre i prodotti composti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (5), anche quelli che entrano nell’Unione da paesi terzi, poiché alcuni di questi prodotti non devono essere controllati ai posti di controllo frontalieri a norma del regolamento (UE) 2017/625.

    (6)

    Oltre alle norme riguardanti le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti che gli Stati membri devono sottoporre a campionamento e la strategia di campionamento, compresi i criteri da utilizzare per definire il contenuto dei piani nazionali e l’esecuzione dei relativi controlli ufficiali di cui al regolamento delegato (UE) 2022/931, è opportuno stabilire nel presente regolamento frequenze minime di controllo per ciascuno dei piani, al fine di garantire che i controlli siano effettuati su tutti i prodotti almeno in una certa misura in tutta l’Unione. Tuttavia, al fine di garantire la proporzionalità, tali frequenze minime di controllo annuali dovrebbero essere fissate, in funzione dei prodotti, in riferimento ai dati di produzione degli Stati membri e alla dimensione della popolazione degli Stati membri, ma con un quantitativo minimo ragionevole, e al numero di partite importate. Per lo stesso motivo, e in particolare al fine di evitare oneri e costi eccessivi, è opportuno consentire agli Stati membri di non effettuare annualmente controlli ufficiali su determinati combinazioni di contaminanti/prodotti, a condizione che i PCNP giustifichino tale scelta. Per quanto riguarda, in particolare, le partite importate, i prodotti alimentari importati dai paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione (6), con i quali l’Unione ha concluso accordi di equivalenza per i controlli fisici, non dovrebbero essere conteggiati in relazione al numero di partite importate, in quanto gli Stati membri devono effettuare i controlli con la frequenza prevista da tali accordi.

    (7)

    Al fine di garantire la completezza dei PCNP sulla presenza di contaminanti negli alimenti, dovrebbero essere definite le informazioni che gli Stati membri devono includere nei rispettivi PCNP in merito alle scelte effettuate nei loro piani.

    (8)

    Per garantire un’attuazione uniforme del presente regolamento, è opportuno disporre che gli Stati membri presentino alla Commissione i rispettivi piani di controllo, a fini di valutazione, su base annua e prevedere una procedura per tale valutazione.

    (9)

    I dati raccolti dagli Stati membri mediante i controlli ufficiali sulla presenza di contaminanti negli alimenti devono inoltre essere trasmessi all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») conformemente all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Al fine di consentire il monitoraggio dei dati di occorrenza recenti, tutti gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati periodicamente ed entro la stessa data.

    (10)

    L’articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce un periodo transitorio che obbliga gli Stati membri a svolgere i controlli ufficiali conformemente alla direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022. L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa relativa agli alimenti e alla sicurezza alimentare, nonché ai mangimi e alla sicurezza dei mangimi, includono controlli ufficiali su sostanze pertinenti, comprese sostanze destinate a essere utilizzate in materiali a contatto con gli alimenti, contaminanti, sostanze non autorizzate, proibite e indesiderabili, il cui impiego o la cui presenza su colture o in animali o per produrre o trasformare alimenti o mangimi possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi. Tuttavia, poiché gli ultimi piani di monitoraggio adottati dagli Stati membri a norma della direttiva 96/23/CE si applicheranno all’anno 2022, e quindi oltre il 14 dicembre 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2023.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla presenza di contaminanti negli alimenti, per quanto riguarda:

    a)

    la frequenza minima uniforme annuale di tali controlli ufficiali; e

    b)

    modalità specifiche e contenuti specifici per i PCNP degli Stati membri, in aggiunta a quelli di cui all’articolo 110 del regolamento (UE) 2017/625.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (8), al regolamento (CE) n. 178/2002, al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), alla raccomandazione 2013/165/UE della Commissione (12), al regolamento (UE) 2017/644 della Commissione (13) e al regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione (14).

    CAPO II

    CONTENUTO DEL PCNP

    Articolo 3

    Disposizioni generali

    Gli Stati membri provvedono affinché la parte del PCNP relativa all’esecuzione dei controlli ufficiali sulla presenza di contaminanti negli alimenti comprenda quanto segue:

    a)

    un «piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione» come previsto all’articolo 4; e

    b)

    un «piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione» come previsto all’articolo 5.

    Articolo 4

    Piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione

    1.   Gli Stati membri elaborano un piano di controllo riguardante la presenza di contaminanti o gruppi di contaminanti negli alimenti immessi sul mercato dell’Unione diversi dagli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione. Tale piano riguarda i controlli ufficiali sulla produzione alimentare interna di ciascuno Stato membro, sugli alimenti introdotti da altri Stati membri, sugli alimenti di origine non animale che entrano nell’Unione e sui prodotti composti, anche quelli che entrano nell’Unione da paesi terzi.

    2.   Il piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione stabilisce:

    a)

    l’elenco delle combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti da controllare, secondo quanto deciso dallo Stato membro conformemente all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931;

    b)

    la strategia di campionamento decisa dallo Stato membro conformemente all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/931; e

    c)

    le frequenze di controllo effettive decise dallo Stato membro tenendo conto delle frequenze minime di controllo annuali di cui all’allegato I.

    3.   Gli Stati membri possono includere nei piani di controllo informazioni sui controlli riguardanti le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti per i quali la legislazione nazionale stabilisce livelli massimi nazionali o altri livelli normativi.

    Articolo 5

    Piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione

    1.   Gli Stati membri elaborano un piano di controllo riguardante la presenza di contaminanti o gruppi di contaminanti negli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione e destinati all’immissione sul mercato dell’Unione. Tale piano riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione e sono destinati all’immissione sul mercato dell’Unione e sui prodotti della pesca che devono essere effettuati sulle navi quando queste effettuano uno scalo in un porto di uno Stato membro.

    2.   Il piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione stabilisce:

    a)

    l’elenco delle combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti da controllare, secondo quanto deciso dallo Stato membro conformemente all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931;

    b)

    la strategia di campionamento decisa dallo Stato membro conformemente all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/931; e

    c)

    le frequenze di controllo effettive decise dallo Stato membro tenendo conto delle frequenze minime di controllo annuali di cui all’allegato II.

    3.   Gli Stati membri possono includere nei piani di controllo informazioni sui controlli riguardanti le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti per i quali la legislazione nazionale stabilisce livelli massimi nazionali o altri livelli normativi.

    Articolo 6

    Requisiti comuni per i piani di controllo

    I piani di controllo di cui all’articolo 3 contengano inoltre:

    a)

    una giustificazione della scelta di determinate combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti, compresa una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri elencati nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931, anche se non sono state apportate modifiche rispetto al piano dell’anno precedente;

    b)

    nel caso in cui un piano preveda che i controlli ufficiali di determinate combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti non siano effettuati annualmente, ma entro un determinato periodo di tempo, una giustificazione di tale decisione; e

    c)

    informazioni sull’autorità o sulle autorità competenti responsabili dell’attuazione dei piani.

    CAPO III

    PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO E TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

    Articolo 7

    Presentazione e valutazione dei piani di controllo

    Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri presentano per via elettronica alla Commissione i piani di controllo di cui all’articolo 3 relativi all’anno in corso.

    La Commissione valuta i piani di controllo sulla base del presente regolamento e del regolamento delegato (UE) 2022/931 e, se del caso, comunica la propria valutazione a ciascuno Stato membro.

    Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni della Commissione nell’attuazione dei rispettivi piani di controllo e nell’elaborazione dei piani successivi a norma del presente articolo. La Commissione, qualora rilevi una non conformità grave di un piano, può tuttavia chiedere allo Stato membro interessato di presentare un piano aggiornato prima del 31 marzo dell’anno successivo.

    Uno Stato membro motiva la propria posizione qualora decida di non aggiornare i propri piani di controllo sulla base delle osservazioni della Commissione.

    Articolo 8

    Trasmissione dei dati da parte degli Stati membri

    Entro il 30 giugno gli Stati membri trasmettono all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») tutti i dati raccolti nell’ambito dei piani di controllo di cui all’articolo 3.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 9

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (2)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione, del 23 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti (cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme relative all’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell’Unione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 122).

    (7)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

    (8)  Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

    (10)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    (11)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

    (12)  Raccomandazione 2013/165/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 12).

    (13)  Regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5 aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014 (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 9).

    (14)  Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24).


    ALLEGATO I

    Frequenza minima di controllo per Stato membro nel piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione

    1.   Alimenti di origine animale

    a)

    Gli Stati membri rispettano le frequenze minime di controllo di cui al piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione di seguito indicate.

     

    Frequenza di controllo

    Carni bovine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)

    Minimo 0,02 % del numero totale di animali macellati

    Carni ovine e caprine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)

    Minimo 0,004 % del numero totale di animali macellati

    Carni suine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)

    Minimo 0,003 % del numero totale di animali macellati

    Carni equine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)

    Il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione del livello di produzione e dei problemi individuati

    Carni di pollame non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)

    Per ciascuna categoria di pollame considerata (polli da carne, galline a fine carriera, tacchini, altro pollame) minimo 1 campione per 3 000 tonnellate di produzione annuale (peso morto)

    Carni di altri animali terresti d’allevamento non trasformate (*1) (comprese le frattaglie commestibili)

    Il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione del livello di produzione e dei problemi individuati

    Latte crudo bovino

    Minimo 1 campione per 110 000 tonnellate di produzione annuale di latte

    Latte crudo ovino e caprino

    Il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione del livello di produzione e dei problemi individuati

    Uova di gallina e altre uova fresche

    Minimo 1 campione per 3 700 tonnellate di produzione annuale di uova

    Miele

    Minimo 1 campione per 1 300 tonnellate di produzione annuale

    Prodotti della pesca non trasformati (*2) (esclusi i crostacei)

    Minimo 1 campione per 700 tonnellate di produzione annuale di acquacoltura per le prime 60 000 tonnellate di produzione e successivamente 1 campione ogni 2 000 tonnellate aggiuntive

    Per i prodotti della pesca selvaggi, il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione del livello di produzione e dei problemi individuati

    Crostacei e molluschi bivalvi

    Il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione del livello di produzione e dei problemi individuati

    Grassi e oli animali e marini

    Il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione del livello di produzione e dei problemi individuati

    Prodotti trasformati di origine animale (*3)

    Il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione del livello di produzione e dei problemi individuati

    b)

    Gli Stati membri effettuano annualmente controlli relativi ai «metalli» nel 10 % minimo dei campioni prelevati per ciascun gruppo di prodotti conformemente alla tabella del presente allegato, fatta eccezione per i gruppi di prodotti «crostacei e molluschi bivalvi», «grassi e oli animali e marini» e «prodotti trasformati di origine animale».

    c)

    Gli Stati membri effettuano annualmente controlli relativi alle «micotossine» nel 10 % minimo dei campioni prelevati per il gruppo di prodotti «latte crudo bovino» e «latte crudo ovino e caprino» conformemente alla tabella del presente allegato.

    d)

    Nell’ambito del gruppo di prodotti «carni bovine, ovine e caprine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)», gli Stati membri prelevano campioni da tutte le specie, tenendo conto del relativo volume di produzione.

    e)

    Nell’ambito del gruppo di prodotti «carni di pollame non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)», gli Stati membri prelevano campioni da tutte le specie, tenendo conto del relativo volume di produzione.

    f)

    Per la determinazione del numero di campioni per i prodotti della pesca e i molluschi bivalvi, gli Stati membri tengono conto anche degli aspetti geografici, dei volumi di sbarco/produzione e dei modelli di contaminazione specifici nelle zone di raccolta.

    g)

    Per il calcolo delle frequenze minime di controllo gli Stati membri utilizzano i dati di produzione più recenti disponibili, almeno dell’anno precedente o al massimo del penultimo anno, adeguati, se del caso, per riflettere le evoluzioni note nella produzione dal momento in cui i dati sono stati resi disponibili.

    h)

    Nel caso in cui la frequenza di controllo calcolata conformemente al presente allegato corrisponda a meno di cinque campioni all’anno, il campionamento può essere effettuato una volta ogni due anni.

    i)

    Qualora, entro un periodo di tre anni, non sia raggiunta la produzione corrispondente ad almeno un campione, gli Stati membri analizzano un minimo di due campioni una volta ogni tre anni, a condizione che la produzione del prodotto in questione avvenga nel loro territorio.

    j)

    I campioni prelevati ai fini di altri piani di controllo pertinenti per l’analisi dei contaminanti (ad esempio in relazione alle sostanze farmacologicamente attive e ai loro residui e ai residui di antiparassitari) possono essere utilizzati anche per i controlli sui contaminanti, a condizione che siano rispettate le disposizioni concernenti i controlli sui contaminanti.

    2.   Alimenti di origine non animale (1)

    Gli Stati membri prelevano almeno da 100 a 2 000 campioni all’anno in funzione della dimensione della rispettiva popolazione. Tuttavia, qualora sia necessario in considerazione dei rischi, si prelevano più campioni per garantire che i controlli continuino a essere efficaci.

    Il campionamento è rappresentativo dei diversi contaminanti che possono essere presenti in vari prodotti sul mercato degli Stati membri, tenendo conto anche dei diversi modelli di contaminanti nei prodotti originari di diverse regioni nonché del numero e delle dimensioni degli operatori del settore alimentare.


    (*1)  Altri animali terrestri d’allevamento quali definiti nell’allegato I, parte A, voce 1017000, del regolamento (CE) n. 396/2005.

    (*2)  Prodotti della pesca quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004.

    (*3)  Prodotti trasformati quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004.

    (1)  Ai fini del presente regolamento, i criteri pertinenti per gli alimenti di origine non animale si applicano ai prodotti composti.


    ALLEGATO II

    Frequenza minima di controllo per Stato membro nel piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione

    Gli Stati membri rispettano la frequenza minima di controllo stabilita nella tabella che segue.

    I controlli effettuati a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera d) (controlli rafforzati), e lettera e) (misure di salvaguardia), del regolamento (UE) 2017/625 non sono conteggiati ai fini del conseguimento delle frequenze minime di controllo di cui al presente allegato.

    I controlli effettuati nell’ambito delle misure urgenti stabilite e dei controlli ufficiali intensificati, sulla base dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, non sono conteggiati ai fini del conseguimento delle frequenze minime di controllo di cui al presente allegato.

    I controlli dei prodotti alimentari provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2129, con i quali l’Unione ha concluso accordi di equivalenza per i controlli fisici, non sono conteggiati ai fini del conseguimento delle frequenze minime di controllo di cui al presente allegato.

    Per i controlli dei prodotti della pesca effettuati conformemente all’articolo 68 del regolamento (UE) 2019/627 gli Stati membri tengono conto degli aspetti geografici, dei volumi di sbarco/produzione e dei modelli di contaminazione specifici nelle zone di raccolta.

     

    Frequenza di controllo

    Bovini (compresi carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)

    Minimo 1 % delle partite importate

    Ovini/caprini (compresi carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)

    Minimo 1 % delle partite importate

    Suini (compresi carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)

    Minimo 1 % delle partite importate

    Equini (compresi carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)

    Minimo 1 % delle partite importate

    Pollame (compresi carni, carni macinate, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)

    Minimo 1 % delle partite importate

    Carni di altri animali terrestri d’allevamento (*1) (compresi carni, carni macinate, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)

    Minimo 1 % delle partite importate

    Latte (compresi latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti a base di colostro di tutte le specie)

    Minimo 1 % delle partite importate

    Uova (compresi uova e ovoprodotti di tutte le specie di volatili)

    Minimo 1 % delle partite importate

    Miele (compresi miele e altri prodotti dell’apicoltura)

    Minimo 1 % delle partite importate

    Prodotti della pesca non trasformati (*2) esclusi i crostacei

    Minimo 1 % delle partite importate

    Crostacei e molluschi bivalvi (compresi muscolo e prodotti a base di muscolo)

    Minimo 1 % delle partite importate

    Grassi e oli animali e marini (*3)

    Minimo 1 % delle partite importate

    Disposizioni supplementari

    1.

    La frequenza di controllo per altri prodotti trasformati di alimenti di origine animale, come gelatina e collagene, è determinata da ciascuno Stato membri tenendo conto del numero di partite importate e dei problemi individuati.

    2.

    Per il calcolo delle frequenze minime di controllo elencate nel presente allegato gli Stati membri utilizzano i dati più recenti, almeno dell’anno precedente o al massimo del penultimo anno, relativi al numero di partite che entrano nell’Unione attraverso i rispettivi posti di controllo frontalieri.

    3.

    Nel caso in cui il numero di partite di alimenti che entrano nell’Unione e destinati all’immissione sul mercato dell’Unione sia inferiore al numero di partite corrispondenti a un campione, gli Stati membri possono effettuare il campionamento una volta ogni due o tre anni. Nel caso in cui il numero di partite importate in un periodo di tre anni sia inferiore al numero di partite corrispondenti a un campione, gli Stati membri prelevano almeno un campione una volta ogni tre anni.

    4.

    I campioni prelevati ai fini di altri piani di controllo pertinenti per l’analisi dei contaminanti (ad esempio in relazione alle sostanze farmacologicamente attive e ai loro residui, ai residui di antiparassitari ecc.) possono essere utilizzati anche per i controlli sui contaminanti, a condizione che siano rispettate le disposizioni concernenti i controlli sui contaminanti.


    (*1)  Altri animali terrestri d’allevamento quali definiti nell’allegato I, parte A, voce 1017000, del regolamento (CE) n. 396/2005.

    (*2)  Prodotti della pesca quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004.

    (*3)  Prodotti trasformati quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004.


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