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Document 52022PC0325

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne un'ulteriore flessibilità per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) - CARE

COM/2022/325 final

Bruxelles, 29.6.2022

COM(2022) 325 final

2022/0208(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne un'ulteriore flessibilità per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa
FAST (assistenza flessibile ai territori) - CARE


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ha comportato una serie di sfide impreviste per l'Unione europea proprio quando l'Unione e i suoi Stati membri erano impegnati nella ripresa delle nostre economie e società dopo la pandemia di COVID-19.

Dall'invasione non provocata dell'Ucraina da parte della Russia del 24 febbraio, l'Unione ha accolto oltre 6,2 milioni di cittadini ucraini in fuga dall'aggressione russa. L'UE ha reagito rapidamente, sostenendo gli Stati membri e le regioni nella gestione di tale afflusso di persone mobilitando tutti i finanziamenti disponibili. Tuttavia con l'aumento del numero di arrivi, è evidente che sono necessari ulteriori interventi. La riunione straordinaria del Consiglio europeo del maggio 2022 ha invitato la Commissione a "presentare nuove iniziative … nell'ambito del quadro finanziario pluriennale" per sostenere lo sforzo di fornire protezione a milioni di rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina.

Oltre a fornire sostegno agli Stati membri nel contesto dell'afflusso di sfollati, la Commissione segue altresì attentamente l'attuale impatto dell'invasione non provocata dell'Ucraina da parte della Russia, in particolare sull'attuazione della politica di coesione. Sono state riscontrate segnatamente conseguenze sui progetti infrastrutturali, tanto in termini di disponibilità e costi delle materie prime quanto di disponibilità di manodopera. Il Parlamento europeo, il Consiglio e le regioni hanno tutti espresso preoccupazioni in merito agli effetti che tali problemi potrebbero avere sul completamento dell'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 e sull'avvio dei nuovi programmi del periodo 2021-2027.

Dal 24 febbraio la Commissione ha già presentato una serie di proposte, nel quadro dell'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE), al fine di garantire che tutti i finanziamenti disponibili nell'ambito dei programmi della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e del Fondo di aiuti europei agli indigenti siano rapidamente mobilitati per affrontare le sfide immediate cui devono far fronte gli Stati membri e in particolare diverse loro regioni orientali, segnatamente per quanto concerne le persone in fuga dall'aggressione russa.

Tali modifiche hanno garantito la possibilità di mobilitare i finanziamenti disponibili per far fronte alle conseguenze immediate della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, consentendo nel contempo agli Stati membri di continuare a impegnarsi per garantire una ripresa verde, digitale e resiliente delle loro economie dalla crisi derivante dalla pandemia di COVID-19.

La possibilità di utilizzare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) per operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare della Russia ai sensi delle norme dell'altro fondo consente di utilizzare le risorse disponibili per soddisfare le esigenze esistenti, senza che sia necessario un trasferimento. Inoltre tali operazioni sono rese ammissibili a decorrere dalla data dell'invasione, al fine di consentire il sostegno per tutte le esigenze connesse. È stato altresì introdotto un nuovo costo unitario e le modalità di comunicazione in materia di partecipanti sono state semplificate per ridurre gli oneri amministrativi sia per i beneficiari sia per le amministrazioni degli Stati membri nel contesto della risposta alle sfide migratorie. Infine la possibilità di ricorrere a un cofinanziamento fino al 100 % è stata estesa per tali misure anche al periodo contabile terminato il 30 giugno 2022, al fine di contribuire ad alleviare l'onere che grava sulle finanze pubbliche degli Stati membri, e l'aumento sostanziale dei prefinanziamenti a titolo delle risorse REACT-EU ha fornito agli Stati membri la liquidità necessaria per soddisfare le esigenze più urgenti.

Le conseguenze dell'aggressione militare russa hanno acquisito una portata maggiore e il loro impatto si è ampliato. Di conseguenza gli Stati membri devono far fronte a continui e consistenti afflussi di persone in fuga dall'aggressione russa. Nel contempo alcuni Stati membri si trovano ad affrontare carenze di manodopera e scarsità di materie prime in alcuni settori. Questa situazione si va ad aggiungere alle conseguenze della pandemia di COVID-19, in particolare alle perturbazioni delle catene del valore, che mettono a repentaglio i bilanci pubblici incentrati sulla ripresa dell'economia, ma rischia anche di ritardare gli investimenti, soprattutto nelle infrastrutture.

Sebbene le misure già adottate abbiano svolto un ruolo importante nel sostenere gli Stati membri e le regioni nell'affrontare gli effetti immediati della guerra, risulta evidente che l'evoluzione della situazione richiede ulteriori misure. In particolare una maggiore flessibilità contribuirà a ottimizzare l'uso delle risorse rimanenti per il periodo 2014-2020 e consentirà un più agevole scaglionamento dei progetti in ritardo tra i programmi del periodo 2014-2020 e quelli del periodo 2021-2027.

Di conseguenza dovrebbe essere introdotta un'ulteriore flessibilità per consentire un sostegno più rapido e completo a titolo dei fondi al fine di alleviare l'onere che grava sui bilanci nazionali e agevolare l'attuazione di operazioni volte ad affrontare sia le sfide migratorie, sia le perturbazioni del mercato in settori economici chiave.

Per le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa è pertanto opportuno, nell'ambito di tale sostegno più completo e quale misura eccezionale, fatte salve le norme che dovrebbero applicarsi in circostanze normali, derogare ai requisiti connessi all'ubicazione dell'operazione all'interno di un determinato Stato membro, dato che le persone in fuga dalla guerra possono cambiare ubicazione più di una volta. Inoltre, dato il protrarsi dell'aggressione russa, è giustificato prevedere una proroga temporale e un aumento dei costi unitari stabiliti recentemente per coprire le necessità di base e il sostegno a favore delle persone cui è stata concessa la protezione temporanea o un'altra protezione adeguata a norma del diritto nazionale conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio 1 e alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio 2 in tutti gli Stati membri.

Si propone inoltre di consentire che le risorse rimanenti del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 possano sostenere operazioni che rientrano nell'ambito del FESR o dell'FSE, conformemente alle norme applicabili a tali fondi. Ciò implica l'estensione al Fondo di coesione della flessibilità per l'utilizzo delle risorse del FESR e dell'FSE introdotta con il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 . Analogamente, dato che la data di ammissibilità per le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Russia è stata fissata al 24 febbraio 2022, dovrebbe essere possibile dichiarare le spese relative a tali operazioni anche quando sono già materialmente completate o pienamente realizzate. Tali possibilità dovrebbero essere estese anche al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) in considerazione delle conseguenze della guerra sul settore della pesca e dell'acquacoltura.

Nello stesso spirito e al fine di alleviare l'onere amministrativo per gli Stati membri che si adeguano costantemente a esigenze in evoluzione, i trasferimenti tra obiettivi tematici nell'ambito di una priorità e nell'ambito di un fondo e di una categoria di regioni dovrebbero essere possibili senza che sia necessaria una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Si propone inoltre di aumentare il massimale della flessibilità tra le priorità per il calcolo del saldo finale del contributo dei fondi. Inoltre, per le priorità destinate a promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, comprese quelle relative alle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, è opportuno stabilire la possibilità di un tasso di cofinanziamento fino al 100 % in entrambi i periodi di programmazione, al fine di aiutare gli Stati membri a rispondere alle esigenze degli sfollati sia ora che in futuro.

Al fine di tener conto delle condizioni più semplici per lo scaglionamento dei progetti tra periodi di programmazione, è altresì necessario introdurre flessibilità mirate per il periodo di programmazione 2021-2027.

Per aiutare tutti gli Stati membri ad affrontare l'impatto della guerra nei loro programmi 2021-2027, il sostegno a titolo del FESR, del FSE + e del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" dovrebbe essere mobilitato rapidamente aumentando il tasso di prefinanziamento.

Il tasso di cofinanziamento fino al 100 % dovrebbe inoltre essere introdotto per le priorità destinate a promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi nel quadro dei programmi 2021-2027 fino alla metà del 2024 e dovrebbe essere riesaminato in base alla sua modalità di utilizzo.

Infine, il massimale per la possibilità di scaglionare le operazioni dai programmi 2014-2020 a quelli del periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbe essere ridotto per estendere tale possibilità a un maggior numero di operazioni soggette a ritardi. Inoltre la seconda fase delle operazioni nel quadro dei programmi 2021-2027 dovrebbe essere resa ammissibile conformemente alle norme del periodo 2014-2020 e le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di concedere direttamente un sostegno a tali operazioni, purché sia soddisfatto un numero limitato di condizioni fondamentali. Tale flessibilità nello scaglionamento non pregiudicherà gli obblighi degli Stati membri di rispettare i requisiti di concentrazione tematica e gli obiettivi relativi al contributo all'azione per il clima.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con il quadro giuridico generale istituito per i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e per la politica di coesione e si limita a modifiche mirate ed eccezionali dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 2021/1060. La proposta integra inoltre le precedenti modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013, tramite i regolamenti di modifica del 6 aprile 2022 e del 12 aprile 2022, nonché di tutte le altre misure volte ad affrontare l'attuale situazione senza precedenti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta si limita a modifiche mirate ed eccezionali dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 2021/1060 e mantiene la coerenza con altre politiche dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta modifica la legislazione vigente dell'UE e mira ad agevolare l'uso e ad aumentare la flessibilità nell'attuazione delle risorse della politica di coesione da parte degli Stati membri e delle regioni per sostenere misure destinate ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare della Russia tanto nei programmi del periodo 2014-2020 quanto in quelli del periodo 2021-2027. Affrontare tali sfide è un obbiettivo che non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri e può essere conseguito meglio a livello di Unione.

Proporzionalità

La proposta si limita a quanto necessario e mirato a garantire che tutte le risorse disponibili nell'ambito della politica di coesione possano sostenere misure destinate ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Russia. Le flessibilità proposte non vanno oltre quanto necessario per utilizzare appieno le risorse nel quadro dei programmi dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 e per consentire un più agevole scaglionamento delle operazioni fino ai programmi del periodo 2021-2027.

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento che modifica regolamenti esistenti è lo strumento adeguato per facilitare il ricorso alla politica di coesione e alle risorse per sostenere misure destinate ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Russia e per estendere la possibilità di operazioni scaglionate con un costo totale inferiore, rese necessarie da tali circostanze senza precedenti.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

N.a.

Consultazioni dei portatori di interessi

La proposta fa seguito a scambi ad alto livello con altre istituzioni e Stati membri. Dato che non occorre effettuare una valutazione d'impatto, non è necessaria una consultazione pubblica.

Assunzione e uso di perizie

N.a.

Valutazione d'impatto

Una valutazione d'impatto è stata effettuata per elaborare la proposta relativa ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 2021/1060. La presente modifica mirata, volta a rispondere a una situazione critica, non richiede una valutazione d'impatto distinta.

Efficienza normativa e semplificazione

N.a.

Diritti fondamentali

N.a.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta riguarda i programmi della politica di coesione tanto del periodo 2014-2020 quanto del periodo 2021-2027 e non modifica gli impegni di bilancio esistenti.

Per il periodo 2021-2027 aumenta il livello di prefinanziamento per i programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE + e dal Fondo di coesione nel contesto dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" nel 2022 e nel 2023. Tale aumento comporterà un'anticipazione degli stanziamenti di pagamento al 2022 e al 2023 ed è neutro in termini di bilancio per il periodo 2021-2027.

Il prefinanziamento supplementare di 1,74 miliardi di EUR per il 2023 non era previsto nel progetto di bilancio. La Commissione valuterà pertanto la possibilità di proporre la copertura del fabbisogno supplementare di pagamenti mediante una lettera rettificativa del progetto di bilancio 2023, tenendo conto delle previsioni rivedute degli Stati membri.

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale che figurano nell'allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio né comporta modifiche del fabbisogno complessivo di pagamenti per alcuno dei due periodi di programmazione.

La Commissione monitorerà attentamente l'impatto della proposta di modifica sugli stanziamenti di pagamento nel 2022 e nel 2023, tenendo conto dell'esecuzione generale del bilancio, delle previsioni rivedute degli Stati membri e di eventuali esigenze o priorità emergenti.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione delle misure sarà oggetto di monitoraggio e relazioni nel quadro dei meccanismi generali di rendicontazione stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 2021/1060.

Documenti esplicativi (per le direttive)

N.a.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta prevede di modificare i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 2021/1060 al fine di:

·derogare ai requisiti di ubicazione all'interno di un determinato Stato membro per le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Russia, in quanto le persone in fuga dalla guerra possono cambiare ubicazione più di una volta (modifica dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013);

·introdurre la possibilità di dichiarare le spese per le operazioni che sono già materialmente completate o pienamente realizzate (modifica dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013);

·consentire, notificando alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute approvate dal comitato di sorveglianza e in assenza di una decisione della Commissione che modifica il programma, l'applicazione di un tasso di cofinanziamento fino al 100 % per un asse prioritario distinto stabilito per promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, anche nel caso di operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa (articolo 120, nuovo paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013);

·introdurre un'ulteriore flessibilità tra i fondi, consentendo in particolare l'utilizzo delle risorse del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 per operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Russia e rientranti nell'ambito delle norme specifiche del FESR e del FSE, purché una dotazione finanziaria minima del 30 % del bilancio dell'asse prioritario sia concessa a beneficiari che sono autorità locali e organizzazioni della società civile che operano in comunità locali, al fine di garantire che questi tipi di beneficiari ricevano una quota adeguata di tali risorse dato il loro ruolo attivo nelle azioni di accoglienza e integrazione dei rifugiati (modifica dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013);

·consentire l'uso di stime informate limitate al numero totale delle persone che ricevono sostegno e al numero dei minori di età inferiore a 18 anni quando è necessario comunicare i dati sui partecipanti nel quadro dell'asse prioritario distinto che sostiene le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa (modifica dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013);

·portare il costo unitario recentemente stabilito per sostenere misure destinate ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa a 100 EUR la settimana per ogni settimana intera o parziale trascorsa dalla persona nello Stato membro interessato, per un massimo di 26 settimane in totale dalla data di arrivo della persona nell'Unione (modifica dell'articolo 68 quater del regolamento (UE) n. 1303/2013);

·aumentare la flessibilità per i pagamenti del saldo finale per ciascuna priorità, per fondo e per categoria di regioni nel periodo contabile finale, passando dal 10 % al 15 % (modifica dell'articolo 130, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013);

·consentire trasferimenti nei programmi di dotazioni tra obiettivi tematici nell'ambito della stessa priorità dello stesso fondo e della stessa categoria di regioni in assenza di una decisione della Commissione che modifichi il programma (modifica dell'articolo 30 e dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013);

·aumentare il tasso di prefinanziamento per i programmi del FESR, del FSE + e del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" dello 0,5 % nel 2022 e dello 0,5 % nel 2023 del sostegno totale a carico dei fondi indicato nella decisione di approvazione del programma in tutti gli Stati membri (modifica dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060);

·consentire l'applicazione di un tasso di cofinanziamento fino al 100 % sino al 30 giugno 2024 per una priorità distinta stabilita nell'ambito di un programma per sostenere le operazioni volte a promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi. Almeno il 30 % del sostegno nell'ambito della priorità dovrebbe essere concesso a beneficiari che sono autorità locali e organizzazioni della società civile che operano in comunità locali, al fine di garantire che questi tipi di beneficiari ricevano una quota adeguata di tali risorse, dato il loro ruolo attivo nelle azioni di accoglienza e integrazione dei rifugiati. L'importo totale programmato nell'ambito di tali priorità in uno Stato membro non può superare il 5 % della dotazione nazionale iniziale di tale Stato membro a titolo del FESR e del FSE + combinati. Il tasso di cofinanziamento fino al 100 % sarà riesaminato entro il 30 giugno 2024 (modifica dell'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060);

·considerare ammissibili al sostegno anche nell'ambito dei programmi del periodo 2021-2027 le operazioni aventi un costo totale superiore a 1 000 000 EUR che sono state selezionate per ricevere il sostegno dei programmi per il periodo 2014-2020 e sono iniziate prima del 29 giugno 2022 e consentire la concessione diretta da parte dell'autorità di gestione, purché sia soddisfatto un numero limitato di condizioni fondamentali (nuovo articolo 118 bis del regolamento (UE) 2021/1060);

·aggiungere settori di intervento dedicati per coprire operazioni scaglionate che altrimenti non sarebbero ammissibili al sostegno nel periodo 2021-2027 (modifica della tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060).

2022/0208 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne un'ulteriore flessibilità per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa
FAST (assistenza flessibile ai territori) - CARE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 4 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 5 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Gli Stati membri, e in particolare le regioni centrali e orientali dell'Unione europea, sono stati duramente colpiti dalle conseguenze dell'aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, in un momento in cui le economie degli Stati membri si stanno ancora riprendendo dall'impatto della pandemia di COVID-19. Allo stesso tempo, a fronte di un continuo afflusso di persone in fuga dall'aggressione russa, numerosi Stati membri risentono altresì della carenza di manodopera, delle difficoltà nelle catene di approvvigionamento e dell'aumento dei prezzi e dei costi dell'energia. Da un lato, ciò comporta sfide per i bilanci pubblici e, dall'altro, ritarda l'attuazione degli investimenti. Si è così creata una situazione eccezionale che deve essere affrontata con misure specifiche e ben mirate, al fine di non dover modificare i massimali annui per impegni e pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 6 e di evitare di compromettere la ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia che è in corso.

(2)Al fine di alleviare l'onere crescente che grava sui bilanci nazionali, il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 ha apportato una serie di modifiche mirate ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1303/2013 8 e (UE) n. 223/2014 9 per agevolare gli Stati membri nell'utilizzo delle loro dotazioni residue del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, nonché per utilizzare le risorse REACT-EU, al fine di affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa nel modo più efficace e più rapido possibile.

(3)Inoltre, il regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio 10  prevede ulteriori possibilità di mobilitare rapidamente risorse per compensare i costi di bilancio immediati sostenuti dagli Stati membri e ha stabilito un costo unitario per agevolare il finanziamento delle necessità di base e il sostegno a favore delle persone cui è concessa la protezione temporanea.

(4)Dovrebbero tuttavia essere predisposti per gli Stati membri ulteriori regimi eccezionali per consentire loro di concentrarsi sulla risposta necessaria a una situazione socioeconomica senza precedenti, dato il protrarsi dell'invasione russa, in particolare per quanto riguarda le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa.

(5)Data l'ulteriore pressione sui bilanci pubblici causata dall'aggressione militare da parte della Federazione russa, la flessibilità relativa all'uso del FESR e del FSE prevista all'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per tali operazioni dovrebbe essere estesa anche al Fondo di coesione, affinché le sue risorse possano essere utilizzate anche per sostenere operazioni che rientrano nell'ambito del FESR o del FSE conformemente alle norme applicabili a tali fondi. È inoltre opportuno estendere i requisiti di monitoraggio leggero di cui all'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 alle operazioni sostenute dal FSE per affrontare le sfide migratorie, laddove tali operazioni siano programmate nell'ambito di un asse prioritario relativo unicamente tale sfida. Dovrebbe altresì essere introdotta la possibilità per le priorità destinate a promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, comprese quelle relative alle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare russa, di beneficiare di un tasso di cofinanziamento fino al 100 % in entrambi i periodi di programmazione, al fine di aiutare gli Stati membri a rispondere alle esigenze degli sfollati sia ora che in futuro. Analogamente, è opportuno aumentare l'importo del costo unitario per agevolare il finanziamento delle necessità di base e il sostegno ai rifugiati e prorogare la sua applicazione nel tempo.

(6)La fissazione, al 24 febbraio 2022, della data di inizio dell'ammissibilità per le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa non si è inoltre dimostrata sufficiente a garantire che tutte le operazioni pertinenti volte ad affrontare tali sfide possano essere sostenute dai fondi. È pertanto opportuno consentire, in via eccezionale, la selezione di tali operazioni prima dell'approvazione di una relativa modifica del programma nonché l'ammissibilità delle spese per le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate, estendendo tali flessibilità anche alle operazioni sostenute dal FEAMP volte a ad affrontare le conseguenze dell'aggressione russa nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Tenuto conto dei limitati finanziamenti disponibili nelle regioni più colpite, dovrebbe inoltre essere possibile sostenere tali operazioni oltre i limiti dell'area del programma all'interno di un determinato Stato membro, dato che la situazione delle persone in fuga dall'aggressione russa, che si spostano all'interno degli Stati membri e tra di essi, rappresenta una sfida per la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione nel suo insieme. Tali operazioni dovrebbero pertanto essere ammissibili indipendentemente dal luogo in cui sono attuate all'interno di un determinato Stato membro, in quanto la loro ubicazione non è, in ultima analisi, un criterio decisivo per rispondere alle esigenze immediate.

(7)Inoltre, dato l'elevato livello di oneri per affrontare le sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa, che grava sulle autorità locali e sulle organizzazioni della società civile che operano in comunità locali, è opportuno prevedere un livello minimo di sostegno pari al 30 % a favore di tali organismi nel contesto delle risorse utilizzate per sostenere operazioni rientranti nell'ambito del FESR o del FSE in conformità dell'articolo 98, paragrafo 4, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(8)Al fine di alleviare per gli Stati membri l'onere amministrativo di tenere conto delle esigenze in evoluzione e del rispetto delle dotazioni finanziarie di un programma operativo, è opportuno prevedere una misura generale che elimini la necessità di una modifica formale di un programma operativo nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020 per consentire i trasferimenti tra obiettivi tematici nell'ambito di una priorità dello stesso fondo e della stessa categoria di regioni.

(9)Infine, per ottimizzare l'utilizzo delle dotazioni per il periodo 2014-2020 nel quadro della chiusura dei programmi del periodo di programmazione 2014-2020, è opportuno aumentare il massimale della flessibilità tra le priorità per il calcolo del saldo finale del contributo dei fondi.

(10)Alcune flessibilità per far fronte alla situazione senza precedenti dovrebbero inoltre essere previste nel quadro giuridico che disciplina i programmi del periodo di programmazione 2021-2027. Sempre al fine di alleviare l'onere che grava sui bilanci nazionali, i prefinanziamenti per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" dovrebbero essere aumentati. Inoltre, date le sfide poste dagli sfollamenti in massa e le risposte integrate richieste dagli Stati membri, qualora uno Stato membro dedichi una priorità nell'ambito di uno dei suoi programmi di coesione del periodo 2021-2027 al sostegno di operazioni volte a promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, dovrebbe essere possibile un tasso di cofinanziamento fino al 100 % per tale priorità fino al 30 giugno 2024, a condizione che sia destinato un livello adeguato di sostegno alle autorità locali e alle organizzazioni della società civile che operano in comunità locali e che l'importo totale programmato nell'ambito di tali priorità in uno Stato membro non superi il 5 % della dotazione nazionale iniziale di tale Stato membro a titolo del FESR e del FSE + combinati. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di programmare importi supplementari per tali priorità con tassi di cofinanziamento normali. Tenendo inoltre conto delle perturbazioni alla fine del periodo di programmazione 2014-2020 causate dall'aggressione militare da parte della Russia, oltre all'incidenza a lungo termine della pandemia sull'attuazione dei progetti e alle continue perturbazioni delle catene del valore, è opportuno prevedere un'ulteriore flessibilità anche per consentire la concessione diretta di sostegno e il completamento delle operazioni la cui attuazione è iniziata conformemente al quadro legislativo per il periodo 2014-2020, prima della data della presente proposta legislativa, anche qualora tali operazioni non rientrino nell'ambito del corrispondente fondo interessato nel quadro del periodo di programmazione 2021-2027, ad eccezione dei casi in cui i fondi sono stati utilizzati a norma dell'articolo 98, paragrafo 4, primo o secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per garantire che tali operazioni possano essere attribuite ai tipi di interventi, l'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dovrebbe essere adeguato di conseguenza. Il sostegno a tali operazioni non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri di rispettare i requisiti di concentrazione tematica e gli obiettivi relativi al contributo all'azione per il clima.

(11)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire prestare assistenza agli Stati membri nel far fronte alle sfide generate dall'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di persone in fuga dall'aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e sostenere gli Stati membri nell'impegno costante per progredire verso una ripresa resiliente dell'economia dalla pandemia di COVID-19, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)È quindi opportuno modificare di conseguenza rispettivamente il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento (UE) 2021/1060,

(13)Considerata l'urgenza di prevedere un rapido alleggerimento dei bilanci pubblici per preservare la capacità degli Stati membri di sostenere la ripresa delle economie, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(14)Considerata l'esigenza di prevedere un rapido alleggerimento dei bilanci pubblici al fine di preservare la capacità degli Stati membri di sostenere il processo di ripresa economica e consentire una rapida programmazione dello scaglionamento delle operazioni al periodo di programmazione 2021-2027, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1)all'articolo 30, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione, lo Stato membro può trasferire dotazioni finanziarie tra diversi obiettivi tematici nell'ambito della stessa priorità dello stesso Fondo e della stessa categoria di regioni dello stesso programma.

Tali trasferimenti sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.

7. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'applicazione di un tasso di cofinanziamento fino al 100 % a norma dell'articolo 120, paragrafo 9, a un asse prioritario destinato a promuovere l'integrazione economica dei cittadini di paesi terzi stabilito nell'ambito di un programma, anche nel caso di operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, non richiede una decisione della Commissione che modifichi il programma. La modifica è approvata preventivamente dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.";

2)all'articolo 65 è inserito il paragrafo seguente:

"10 bis. Il paragrafo 6 non si applica alle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa.

Il paragrafo 6 non si applica neppure agli interventi sostenuti dal FEAMP relativi alle conseguenze di tale aggressione nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR, del FSE, del Fondo di coesione o del FEAMP prima dell'approvazione del programma modificato.";

3)all'articolo 68 quater, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'attuazione delle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, gli Stati membri possono inserire tra le spese dichiarate nelle domande di pagamento un costo unitario collegato alle necessità di base e al sostegno a favore delle persone che ricevono protezione temporanea o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio 12 e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio 13 . Tale costo unitario è pari a 100 EUR alla settimana per ogni settimana completa o parziale trascorsa da una persona nello Stato membro interessato. Il costo unitario può essere utilizzato per la durata massima totale di 26 settimane, a decorrere dalla data di arrivo della persona nell'Unione.";

4)all'articolo 70, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Qualora le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione siano attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro, si applica solo la lettera d) del primo comma.";

5)all'articolo 70, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dal FSE, ad eccezione del paragrafo 2, ultimo comma.";

6)all'articolo 96, paragrafo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

"10. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafi 5, 6 e 7, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.";

7)all'articolo 98, il paragrafo 4 è così modificato:

a) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Inoltre tali operazioni possono essere finanziate anche dal Fondo di coesione in base alle norme applicabili al FESR o all'FSE.";

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il comma seguente:

"Qualora un asse prioritario dedicato si avvalga della possibilità di cui al primo o al secondo comma, almeno il 30 % della dotazione finanziaria di tale asse prioritario è destinato a operazioni aventi beneficiari che sono autorità locali e organizzazioni della società civile che operano in comunità locali. Gli Stati membri riferiscono in merito al rispetto di tale condizione nella relazione finale di attuazione di cui all'articolo 50, paragrafo 1, e all'articolo 111. Se tale condizione non è soddisfatta, il rimborso da parte della Commissione nell'ambito dell'asse prioritario in questione è ridotto proporzionalmente per garantire che tale condizione sia rispettata nel calcolo del saldo finale da versare al programma.";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora sia necessario comunicare dati sui partecipanti per le operazioni dell'asse prioritario di cui al terzo comma, tali dati si basano su stime informate e si limitano al numero totale delle persone che ricevono sostegno e al numero dei minori di età inferiore a 18 anni. Gli stessi obblighi di rendicontazione si applicano anche ad altri assi prioritari sostenuti dall'FSE che sostengono soltanto operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa.";

8)all'articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:

"9. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario distinto destinato a promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi con un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. Tale asse prioritario può essere interamente dedicato a operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, compreso l'asse prioritario dedicato di cui all'articolo 98, paragrafo 4, terzo comma.";

9)all'articolo 130, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 15 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo.".

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060

Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:

1)    all'articolo 90, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Un prefinanziamento supplementare dello 0,5 % è versato nel 2022 immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nel 2023 è versato un prefinanziamento supplementare dello 0,5 % per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE + o dal Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Se un programma è adottato dopo il 31 dicembre 2022, la rata per il 2022 è versata nell'anno di adozione.";

2)all'articolo 90, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento ogni anno per il 2021 e il 2022, ad eccezione del prefinanziamento supplementare di cui al paragrafo 2, ultimo comma. La Commissione effettua la liquidazione contabile di tutti gli altri importi versati a titolo di prefinanziamento non oltre il periodo contabile finale a norma dell'articolo 100.";

3)all'articolo 112 è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. Qualora nell'ambito di un programma venga stabilita una priorità distinta a sostegno di operazioni volte a promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, è applicato un tasso di cofinanziamento fino al 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento sino alla fine del periodo contabile che termina il 30 giugno 2024. Dopo tale data si applica il tasso di cofinanziamento indicato nel programma conformemente ai tassi massimi di cofinanziamento di cui ai paragrafi 3 e 4.

L'importo totale programmato nell'ambito di tali priorità in uno Stato membro non supera il 5 % della dotazione nazionale iniziale a titolo del FESR e del FSE + combinati.

La Commissione riesamina il tasso di cofinanziamento entro il 30 giugno 2024.

Almeno il 30 % della dotazione finanziaria di tale priorità distinta è attribuito a operazioni i cui beneficiari sono autorità locali e organizzazioni della società civile che operano in comunità locali. Gli Stati membri riferiscono in merito al rispetto di tale condizione nella relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 43. Se tale condizione non è soddisfatta, il rimborso da parte della Commissione nell'ambito della priorità in questione è ridotto proporzionalmente per garantire che tale condizione sia rispettata nel calcolo del saldo finale da versare al programma.";

4)è inserito il seguente articolo 118 bis:

"Articolo 118 bis

Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata selezionate per il sostegno prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013

1. In deroga all'articolo 118, un'operazione con un costo totale superiore a 1 000 000 EUR selezionata per ricevere sostegno e avviata prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei regolamenti, specifici dei fondi, del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1301/2013 14 , (UE) n. 1304/2013 15 , (UE) n. 1300/2013 16 , (UE) n. 1299/2013 17 e (UE) n. 2014/508 18 è considerata ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento e dei corrispondenti regolamenti specifici di ciascun fondo nel periodo di programmazione 2021-2027.

In deroga all'articolo 73, paragrafi 1 e 2, l'autorità di gestione può decidere di concedere direttamente un sostegno a tale operazione a norma del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)l'operazione presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario, e piste di controllo distinte;

b)l'operazione rientra tra le azioni programmate nell'ambito di un particolare obiettivo specifico ed è attribuita a un tipo di intervento conformemente all'allegato I;

c)le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;

d)lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Il presente articolo non si applica alle operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa, sostenute avvalendosi della possibilità di cui all'articolo 98, paragrafo 4, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.";

5)nell'allegato I sono aggiunte, alla fine della tabella 1, le righe seguenti:

"

SETTORE DI INTERVENTO

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente

Altri codici relativi alle operazioni soggette ad esecuzione scaglionata a norma dell'articolo 118 bis

183

Gestione dei rifiuti domestici: discarica

0 %

100 %

184

Stoccaggio e trasmissione di energia elettrica

100 %

40 %

185

Gas naturale: stoccaggio, trasmissione e distribuzione

0 %

0 %

186

Aeroporti

0 %

0 %

187

Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati a un'economia a basse emissioni di carbonio

40 %

0 %

"

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                    Per il Consiglio

La presidente                    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne un'ulteriore flessibilità per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa    
FAST (assistenza
flessibile ai territori) - CARE

1.2.Settore/settori interessati 

05 Sviluppo regionale e coesione

07 Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 19  

X la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

N.a.

1.4.2.Obiettivi specifici

N.a.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

N.a.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

N.a.


1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

N.a.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

N.a.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

N.a.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

N.a.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N.a.


1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

X durata limitata

X    incidenza finanziaria dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 20   

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

X Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

N.a.



2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

N.a.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

N.a.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

N.a.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

N.a.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

N.a.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di 
spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss. 21

di paesi EFTA 22

di paesi candidati 23

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

2a Coesione economica, sociale e territoriale

05.02.01 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Spese operative

05.03.01 Fondo di coesione (FC) – Spese operative

07.02.01 Componente del Fondo sociale europeo Plus (FSE +) in regime di gestione concorrente – Spese operative

Diss.

NO

NO

NO

NO

Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per gli impegni e i pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1311/2013 né modifiche del fabbisogno complessivo di pagamenti per il periodo 2021-2027.

La ripartizione annuale totale degli stanziamenti d'impegno per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo di coesione rimane invariata.

La proposta dovrebbe comportare un'anticipazione degli stanziamenti di pagamento per gli anni civili 2022 e 2023, come stimato di seguito.

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.



Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

2a

DG Politica regionale e urbana e DG Occupazione, affari sociali e inclusione

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

• Stanziamenti operativi

05.02.01 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Spese operative

05.03.01 Fondo di coesione (FC) – Spese operative

07.02.01 Componente del Fondo sociale europeo Plus (FSE +) in regime di gestione concorrente – Spese operative

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

1 743,000

1 743,000

-

-3 486,000

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 24  

Linea di bilancio

3)

TOTALE stanziamenti 
per la DG Politica regionale e urbana e la DG Occupazione, affari sociali e inclusione

Impegni

=1a+1b+3

0,000

Pagamenti

=2a+2b

+3

1 743,000

1 743,000

-

-3 486,000

0,000

 



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

4)

Pagamenti

5)

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

6)

TOTALE degli stanziamenti 
per la RUBRICA 2a 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

0,000

Pagamenti

=5+6

1 743,000

1 743,000

-3 486,000

0,000





Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

TOTALE DG <….>

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

0,000

Pagamenti

1 743,000

1 743,000

-3 486,000

0,000

Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi esistenti (nessuna variazione):

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 25

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 26

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

X    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 27

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 7 28  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese 
amministrative

Totale parziale 
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Fabbisogno previsto di risorse umane

X    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01  (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 29

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz   30

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

X    non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 31

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 



Incidenza prevista sulle entrate 

X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 32

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[…]

(1)    Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).
(2)    Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
(3)    Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 1).
(4)    GU C [...] del [...], pag. [...].
(5)    GU C [...] del [...], pag. [...].
(6)    Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).
(7)    Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 1).
(8)    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(9)    Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).
(10)    Regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 38).
(11)    Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(12)    Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).
(13)    Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
(14)    Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).
(15)    Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).
(16)    Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).
(17)    Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).
(18)    Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
(19)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(20)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(21)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(22)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(23)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(24)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(25)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(26)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(27)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad esempio: 2021) e così per gli anni a seguire.
(28)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(29)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(30)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(31)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad esempio: 2021) e così per gli anni a seguire.
(32)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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