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Document 52022PC0231

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814

COM/2022/231 final

Bruxelles, 18.5.2022

COM(2022) 231 final

2022/0164(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814


RELAZIONE

"1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

 Motivi e obiettivi della proposta

Dall'adozione del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, eventi geopolitici ed economici senza precedenti hanno avuto un impatto drammatico sulla società e sull'economia dell'Unione. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, gli argomenti a favore di una rapida transizione verso l'energia pulita, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e con il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, sono diventati più validi che mai. L'UE importa il 90 % del gas che consuma, il 40 % del quale proviene dalla Russia. Dalla Russia provengono anche il 27 % delle importazioni nell'UE di petrolio e il 46 % delle importazioni nell'UE di carbone.

È in tale contesto che i leader europei hanno invitato la Commissione europea a fornire una risposta mirata ed efficace. Nella dichiarazione di Versailles del 10‑11 marzo 2022, i capi di Stato e di governo europei hanno esplicitamente incaricato la Commissione di proporre, entro la fine di maggio, un piano REPowerEU, fissando come obiettivo fondamentale la riduzione delle dipendenze energetiche dell'Unione. In particolare, la dichiarazione contiene un accordo che prevede l'eliminazione graduale ma rapida della dipendenza dalle importazioni russe di gas, petrolio e carbone. Gli impegni della dichiarazione di Versailles sono stati successivamente ribaditi nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo, in cui si è sottolineato inoltre che il persistere di prezzi elevati dell'energia sta avendo un crescente impatto negativo sui cittadini e sulle imprese, aggravato ulteriormente dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina.

In seguito all'avvio di NextGenerationEU nel 2020, l'economia europea ha preparato il terreno per un'attuazione accelerata delle transizioni verde e digitale. Tuttavia, le due transizioni gemelle si trovano ora a progredire in un contesto globale altamente perturbato e si trovano a progredire in un clima di rinnovata incertezza. Come hanno osservato i leader europei, è diventato più che mai evidente che l'aumento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione e la riduzione della dipendenza dell'UE dai combustibili fossili provenienti dalla Russia sono essenziali per una ripresa efficace e sostenibile dalla crisi COVID-19.

I prezzi elevati dell'energia e i rischi di distorsioni dell'approvvigionamento energetico, aggravati da fattori esterni imprevisti, rischiano di deteriorare le prospettive economiche e di indebolire la coesione sociale e territoriale di tutti gli Stati membri. Più specificamente, la volatilità dei prezzi dell'energia rischia di incidere sulla competitività delle imprese, in particolare della loro base industriale, e di aggravare le disuguaglianze e la povertà energetica, in particolare per le famiglie vulnerabili e a basso e medio reddito.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è la pietra angolare della strategia di crescita orientata al futuro dell'Unione europea in seguito alla crisi COVID-19, in quanto i piani nazionali per la ripresa e la resilienza definiscono il programma di investimenti e di riforme per i prossimi anni. Si prevede che un buon numero di misure incluse nei piani per la ripresa e la resilienza miglioreranno in modo significativo la resilienza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, ridurranno la dipendenza dalle importazioni di energia e sosterranno transizioni giuste, senza lasciare indietro nessuna regione e nessun cittadino. I piani per la ripresa e la resilienza, assieme alle riforme e agli investimenti già previsti per realizzare le transizioni verde e digitale, rimangono essenziali. Allo stesso tempo, i recenti sviluppi geopolitici ed economici rendono tali piani ancora più urgenti e richiedono un livello di ambizione ancora più elevato per garantire una ripresa efficace dalla crisi COVID-19.
È necessario accelerare e approfondire le riforme e gli investimenti in questo settore, sia a livello dell'UE che a livello nazionale.

L'eliminazione graduale della dipendenza dell'UE dai combustibili fossili provenienti dalla Russia può e dovrebbe essere realizzata ben prima del 2030. A tal fine, il piano REPowerEU integra le azioni intraprese in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e dello stoccaggio dell'energia con una serie di misure volte a risparmiare energia, diversificare gli approvvigionamenti e accelerare la transizione dell'Europa verso l'utilizzo di energie pulite. La diversificazione dell'approvvigionamento di gas può essere realizzata aumentando le importazioni di GNL e le importazioni attraverso i gasdotti rifornendosi presso fornitori non russi e aumentando i livelli di utilizzo del biometano sostenibile, ossia prodotto da rifiuti organici e residui agricoli e forestali, e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili. Si possono realizzare risparmi energetici a livello di famiglie, edilizia, trasporti, industria e, promuovendo l'efficienza energetica, nel sistema energetico. Per accelerare la transizione dell'Europa verso l'utilizzo di energie pulite, occorre aumentare la quota delle energie rinnovabili nel mix energetico e adottare misure per far fronte alle strozzature infrastrutturali e alle carenze di manodopera e di competenze. Questi tre tipi di interventi possono essere sostenuti attraverso una combinazione di investimenti e riforme.

In tale contesto, i piani per la ripresa e la resilienza rappresentano uno strumento ideale per attuare queste priorità, che risultano sempre più urgenti. Con l'attuale proposta, i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri fungeranno da quadro strategico per tali riforme e investimenti, al fine di garantire un'azione europea comune a favore di sistemi energetici più resilienti, sicuri e sostenibili. I progetti multinazionali e le misure di natura transfrontaliera, in particolare quelli volti a garantire una migliore connessione energetica tra gli Stati membri, aumentando in tal modo la diversificazione dell'approvvigionamento, sono particolarmente adatti a perseguire gli obiettivi del piano REPowerEU. In tale contesto, il dispositivo per la ripresa e la resilienza può utilmente integrare i progetti di interesse comune selezionati sulla base del regolamento sulle reti transeuropee dell'energia (TEN-E). I progetti di interesse comune possono essere sostenuti anche attraverso il meccanismo per collegare l'Europa (MCE).

Allo stesso tempo, le integrazioni apportate ai piani per la ripresa e la resilienza non dovrebbero perturbare l'attuazione in corso dell'ambizioso programma di riforme e investimenti contenuto nelle attuali decisioni di esecuzione del Consiglio. A tal fine, le nuove misure proposte in risposta agli sviluppi geopolitici e socioeconomici dovrebbero essere mirate, integrative e coerenti con tale programma.

Di conseguenza, la presente proposta prevede modifiche mirate al regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

inserire nei piani per la ripresa e la resilienza capitoli dedicati che includono nuove riforme e investimenti per conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU, e

garantire sinergie e complementarità tra le misure finanziate nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e le azioni sostenute da altri fondi nazionali o dell'Unione.

Le modifiche al regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere integrate da modifiche legislative volte a stabilire fonti di finanziamento supplementari che contribuiscano a finanziare i nuovi obiettivi del piano REPowerEU nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza. A tal fine, i proventi generati dalla vendita all'asta di una porzione limitata di quote del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) provenienti dalla riserva stabilizzatrice del mercato dovrebbero essere destinati al finanziamento di nuove misure connesse al piano REPowerEU. Agli Stati membri dovrebbe essere concessa una maggiore flessibilità per trasferire le risorse loro assegnate in base al regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni e del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della PAC.

 Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta modifica il regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il regolamento (UE) 2021/1060 ("regolamento recante disposizioni comuni"), la decisione (UE) 2015/1814 ("decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato"), la direttiva 2003/87/CE ("direttiva ETS") e il regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della PAC.

La proposta si basa sul quadro esistente e collaudato del dispositivo per la ripresa e la resilienza per fornire un sostegno supplementare alle misure necessarie per accelerare gli sforzi dell'Unione volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi, al fine di garantire una ripresa efficace dalla crisi COVID-19, in linea con l'obiettivo generale e specifico del dispositivo.

Inoltre, introducendo il concetto di capitoli dedicati al piano REPowerEU, la proposta promuove il coordinamento e le sinergie tra le misure sostenute nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e altre azioni finanziate con altre fonti, compresi i fondi nazionali. Ciò consente al dispositivo per la ripresa e la resilienza di assumere il ruolo di quadro strategico per le iniziative previste dal piano REPowerEU, ottimizzando in tal modo la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni adottate per promuovere l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione e mitigarne i costi e gli impatti socioeconomici durante la transizione.

Le risorse finanziarie supplementari incluse nella proposta mirano ad accelerare il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU. La possibilità di trasferire in misura maggiore risorse da altri strumenti dell'Unione, quali i fondi di coesione, verso il dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU è giustificata dall'elevato grado di allineamento tra gli obiettivi di tali strumenti e quelli della presente proposta.

La proposta è coerente con gli obiettivi strategici perseguiti dai fondi della politica di coesione e dalla politica agricola comune. Dato l'obiettivo del piano REPowerEU di decarbonizzare più rapidamente l'economia, il tipo di progetti da sostenere nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza risulta ben allineato al tipo di investimenti ritenuti ammissibili nell'ambito dei fondi della politica di coesione, ad esempio in materia di misure di efficienza energetica. Lo stesso vale per la politica agricola comune e per l'attenzione rivolta alle energie rinnovabili, che è parte integrante, in quanto priorità fondamentale, del piano REPowerEU.

La proposta è in linea con gli orientamenti strategici forniti nell'ambito del semestre europeo. Gli Stati membri che propongono una modifica dei propri piani per la ripresa e la resilienza dovranno dimostrare che le misure sono in grado di dare efficacemente seguito alle raccomandazioni specifiche per paese formulate in tale contesto. La relazione sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure e delle azioni incluse nei capitoli nazionali dedicati al piano REPowerEU avverrà nell'ambito dell'attuale quadro del semestre europeo, come previsto dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

La proposta della Commissione del 14 luglio 2021 (COM (2021) 571) propone di modificare la decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato in modo da prorogare fino al 2030 il raddoppio del tasso di immissione e del quantitativo minimo da integrare nella riserva. L'obiettivo della proposta è garantire che gli obiettivi a lungo termine della riserva stabilizzatrice del mercato in termini di riduzione dell'eccedenza e di garanzia della resilienza del mercato non ne risentano. A breve termine, tuttavia, la situazione eccezionale dei mercati dell'energia causata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia impone all'Unione di mobilitare tutte le risorse disponibili per accelerare la transizione verso l'abbandono dei combustibili fossili russi. A tal fine, una parte delle quote attualmente detenute nella riserva stabilizzatrice del mercato, corrispondente a un valore di mercato di 20 miliardi di EUR, dovrebbe essere svincolata dalla riserva e assegnata al dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU. Le modifiche proposte fanno parte di una gamma più ampia di misure adottate dall'Unione, in risposta al mutato panorama socioeconomico e geopolitico, nel contesto del piano REPowerEU, vale a dire la proposta di regolamento sullo stoccaggio del gas, la proposta sull'assetto del mercato dell'energia, la piattaforma per gli acquisti congiunti di gas e la strategia solare dell'UE. Tali strumenti sono complementari, in quanto la presente proposta mira a incentivare e rendere possibili le azioni relative al piano REPowerEU a livello nazionale, mentre le altre misure riguardano la dimensione europea del piano REPowerEU.

 Coerenza con le altre normative dell'Unione 

La proposta è coerente e garantisce la complementarità e l'interazione sinergica con altre politiche dell'Unione.

In particolare, la proposta è coerente con una serie più ampia di iniziative volte a rafforzare la resilienza energetica dell'Unione, in particolare le proposte della Commissione che fanno parte del pacchetto "Pronti per il 55 %", ad esempio la revisione del terzo pacchetto "Energia" (direttiva 2009/73/CE e regolamento 715/2009/CE), la revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001) e la revisione della direttiva sull'efficienza energetica (direttiva 2012/27/UE), che, secondo le previsioni, creeranno un sistema energetico dell'Unione resiliente e sostenibile.

"2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Conformemente all'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento proposto mira a contribuire a rafforzare la coesione attraverso misure che consentono agli Stati membri di ridurre la dipendenza energetica esterna dai combustibili fossili e di aumentare la loro sicurezza dell'approvvigionamento energetico, rafforzando la produzione e l'approvvigionamento di energia sostenibile all'interno dell'Unione e mettendo in comune le risorse tra Stati membri e tra regioni. L'obiettivo generale è garantire un approvvigionamento energetico sostenibile e sicuro per tutti gli Stati membri e i cittadini all'interno dell'Unione, tenendo conto delle forti disparità nazionali e regionali, promuovendo nel contempo l'equità sociale e garantendo una transizione giusta e inclusiva che non lasci indietro nessuna regione e nessun cittadino. L'attuale situazione geopolitica ha messo in luce le notevoli differenze tra gli Stati membri e le regioni per quanto riguarda la dipendenza dai combustibili fossili, in particolare dai combustibili fossili importati dalla Russia. Con questa iniziativa, l'UE collabora con tutti gli Stati membri e mette in comune i fondi provenienti da varie fonti dell'UE per distribuire equamente le risorse e sostenere le azioni mirate alle specifiche sfide energetiche che ciascuno Stato membro deve affrontare.

In linea con l'articolo 177, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento proposto, aumentando la flessibilità relativa ai trasferimenti dai fondi della politica di coesione, ha un impatto sull'organizzazione dei fondi strutturali.

In linea con l'articolo 192, primo paragrafo, e con l'articolo 194, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento proposto mira a modificare il sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dell'Unione al fine di contribuire a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.

In linea con l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento proposto stabilisce le regole finanziarie per l'esecuzione del bilancio, introducendo norme sull'iscrizione degli stanziamenti per quanto riguarda le nuove entrate.

Sussidiarietà

L'obiettivo generale della proposta è rafforzare la coesione attraverso misure che consentano agli Stati membri di promuovere l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e dell'Unione. A tal fine, la proposta stabilisce, per gli Stati membri che presentano o modificano i rispettivi piani per la ripresa e la resilienza, il nuovo obbligo di includere un capitolo dedicato al piano REPowerEU contenente le riforme e gli investimenti specifici in grado di far fronte alle rispettive sfide in materia di energia. È importante sottolineare che spetta agli Stati membri decidere se intendono finanziare tali misure attraverso fondi dell'Unione e/o fondi nazionali. L'attuazione di opportune misure in grado di rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente, diversificando le catene dell'approvvigionamento energetico, è una questione di interesse comune per l'intera Unione. È necessaria un'azione a livello di Unione per coordinare una risposta efficace alle crescenti sfide energetiche, caratterizzate da aumenti senza precedenti dei prezzi dell'energia che rischiano di esacerbare le divergenze e le disuguaglianze socioeconomiche, così come ai preoccupanti sviluppi geopolitici alle frontiere dell'Unione. Inoltre, alcune regioni si trovano ad affrontare sfide analoghe in materia di energia che richiedono sforzi transfrontalieri coordinati in grado di sviluppare maggiori sinergie.

L'intervento dell'Unione apporterà un valore aggiunto supplementare istituendo un quadro specifico che consentirà di sostenere gli Stati membri nella progettazione e nell'attuazione delle riforme e degli investimenti necessari nel settore dell'energia, ormai estremamente urgenti. Si genererà inoltre un ulteriore valore aggiunto coordinando tali azioni per garantire una risposta coerente a livello di UE, proponendo nel contempo misure adeguate alle specificità di ciascuno Stato membro.

Proporzionalità

La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo. La discrezionalità lasciata agli Stati membri nel decidere quali misure del piano REPowerEU essi intendono sostenere attraverso i relativi finanziamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza e la natura consensuale della cooperazione durante l'intero processo costituiscono garanzie supplementari di rispetto del principio di proporzionalità e di creazione di fiducia reciproca e di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

Scelta dell'atto giuridico

Per beneficiare del quadro già sviluppato del dispositivo per la ripresa e la resilienza, un regolamento che modifica il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il regolamento recante disposizioni comuni, il regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune, la direttiva ETS e la decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato rappresentano strumenti giuridici adeguati per attuare gli obiettivi del piano REPowerEU.

"3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il 1º marzo 2022, la Commissione ha adottato la prima relazione annuale sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. La relazione mostra che si sono registrati significativi progressi e conferma che l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza è a buon punto.

Per quanto riguarda in particolare la transizione verde, si stima che un totale di 224,1 miliardi di EUR di spesa sia assegnato a questo pilastro del dispositivo per la ripresa e la resilienza, un importo pari al 50 % della spesa totale dei 22 piani per la ripresa e la resilienza adottati fino alla fine di marzo 2022. Per quanto riguarda i settori strategici specifici, il 29 % della spesa per la transizione verde (costo totale stimato di 64,4 miliardi di EUR) è destinato alle misure di efficienza energetica, il 12 % (costo totale stimato di 26,7 miliardi di EUR) è destinato all'energia pulita — energie e reti rinnovabili — mentre i progetti verdi multinazionali o transfrontalieri rappresentano un costo totale stimato superiore a 27 miliardi di EUR.

Consultazioni dei portatori di interessi

Sebbene non sia stata condotta alcuna consultazione formale con i portatori di interessi, il piano REPowerEU è stato ampiamente discusso con gli Stati membri. Ad esempio, il 6 aprile 2022 la Commissione ha organizzato, nel quadro del gruppo informale di esperti sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, una discussione riguardante proprio questo argomento. Successivamente, la Commissione ha organizzato una serie di riunioni bilaterali specifiche con ciascuno Stato membro per discutere le priorità nazionali legate al piano REPowerEU.

Valutazione d’impatto

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

Diritti fondamentali

La proposta ha un effetto positivo in materia di tutela e sviluppo dei diritti fondamentali dell'Unione, presupponendo che gli Stati membri chiedano e ricevano sostegno in aree ad essi connesse. Ad esempio, le riforme e gli investimenti relativi a settori quali la lotta contro la povertà energetica possono sostenere i diritti fondamentali dell'Unione, come il diritto all'integrità della persona.

"4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria del dispositivo è aumentata di 20 miliardi di EUR (a prezzi correnti), che saranno finanziati con la vendita all'asta delle quote ETS. L'importo sarà messo a disposizione degli Stati membri sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile in regime di gestione diretta per sostenere esclusivamente le riforme e gli investimenti inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. L'importo destinato al sostegno non rimborsabile rappresenta un'entrata con destinazione specifica esterna, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Inoltre, gli Stati membri avranno la possibilità di trasferire al dispositivo per la ripresa e la resilienza fino al 12,5 % della loro dotazione nell'ambito della politica di coesione, basandosi sulla possibilità di trasferimento del 5 % già esistente (fino a 17,9 miliardi di EUR) e aggiungendo una possibilità di trasferimento del 7,5 % solo per il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU (fino a 26,9 miliardi di EUR). Gli Stati membri avranno inoltre la possibilità di trasferire al dispositivo per la ripresa e la resilienza fino al 12,5 % della loro dotazione iniziale relativa al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR") (fino a 7,5 miliardi di EUR), al fine di sostenere le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

I trasferimenti volontari di stanziamenti d'impegno dai fondi disciplinati dal regolamento recante disposizioni comuni (regolamento CPR) e dal FEASR comporteranno impegni a partire dal 2022 per i fondi disciplinati del regolamento CPR e a partire dal 2023 per i fondi disciplinati dal FEASR, ed è compatibile con i massimali degli stanziamenti d'impegno per le rubriche 2a e 3 del quadro finanziario pluriennale 2021‑2027. I pagamenti saranno effettuati tra il 2023 e il 2026, in linea con i termini di attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. L'esatta incidenza annuale dipenderà dagli importi effettivamente trasferiti dagli Stati membri. La Commissione terrà conto di tali trasferimenti nella procedura annuale di bilancio e i pagamenti saranno effettuati in funzione della disponibilità di fondi.

"5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La proposta si basa sulle modalità esistenti di monitoraggio, valutazione e informazione dei progressi delle riforme e degli investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza, come previsto dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU saranno soggette agli stessi sistemi di monitoraggio delle altre misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza e un ulteriore indicatore di risultato sarà messo a punto per verificare i progressi compiuti rispetto al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU.

Per garantire sinergie e complementarità, il nuovo capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe anche fornire informazioni sulle azioni che perseguono gli obiettivi del piano REPowerEU che non sono finanziate nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, ma attraverso fondi nazionali o altri fondi dell'Unione. Tali azioni saranno monitorate nell'ambito dell'attuale quadro del semestre europeo, come previsto dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in piena complementarità con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui al regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. Ciò consentirebbe agli Stati membri di fornire una panoramica completa dell'azione politica prevista per conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU, al fine di garantire che ogni riforma e ogni investimento siano sostenuti dalla fonte di finanziamento più adeguata, tenendo conto del campo di applicazione, delle modalità di attuazione e del calendario. Ciò consentirebbe in particolare di sfruttare al meglio le complementarità tra il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi di coesione, ad esempio per quanto riguarda i rispettivi orizzonti di attuazione.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta prevede modifiche mirate dei suddetti atti giuridici dell'Unione, volte a potenziare il contributo che questi possono dare al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, in particolare incentivando gli Stati membri a presentare specifiche integrazioni ai rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resilienza esistenti.

A tal fine, la proposta introduce:

·modifiche del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza:

·l'obbligo per gli Stati membri che modificano i rispettivi piani per la ripresa e la resilienza di presentare anche un capitolo specifico dedicato al piano REPowerEU che illustra le misure e le azioni volte a conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU;

·un'esenzione dal requisito dell'obiettivo digitale di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), per le nuove misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU (ma mantenendo il requisito dell'obiettivo climatico di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e));

·un'esenzione mirata dall'obbligo di applicare il principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, per le riforme e gli investimenti volti a migliorare le infrastrutture energetiche al fine di soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e gas, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, 

·un nuovo criterio di valutazione che tiene conto degli obiettivi specifici del piano REPowerEU,

·obblighi di comunicazione relativi al capitolo dedicato al piano REPowerEU;

·una modifica della decisione (UE) 2015/1814 che proroga l'attuale tasso di immissione di quote nella riserva stabilizzatrice del mercato fino al 2030 e prevede la possibilità di svincolare e mettere all'asta una parte delle quote ivi detenute e di assegnare i proventi generati al dispositivo per la ripresa e la resilienza;

·una modifica della direttiva 2003/87/CE che stabilisce le modalità per la vendita all'asta delle quote svincolate dalla riserva stabilizzatrice del mercato e per il trasferimento dei proventi così generati, pari a 20 miliardi di EUR, al dispositivo per la ripresa e la resilienza;

·una modifica del regolamento (UE) 2021/1060 che introduce la possibilità per gli Stati membri di trasferire fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale al dispositivo per la ripresa e la resilienza, in aggiunta all'attuale possibilità di trasferimento del 5 %, per sostenere le riforme e gli investimenti inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU;

·una modifica del regolamento (UE) 2021/2115 che introduce la possibilità per gli Stati membri di eseguire una parte del FEASR tramite il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per sostenere le riforme e gli investimenti inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

2022/0164 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, l'articolo 177, primo comma, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 2 ,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza 3 , alcuni eventi geopolitici senza precedenti e le loro conseguenze socioeconomiche dirette e indirette hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione. In particolare, è diventato più che mai evidente che la sicurezza energetica dell'Unione è indispensabile per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID19, essendo la sicurezza energetica anche uno dei principali fattori che contribuisce alla resilienza dell'economia europea.

(2)A causa dei legami diretti che esistono tra una ripresa sostenibile, lo sviluppo della resilienza dell'Unione e la sicurezza energetica dell'Unione, e grazie al ruolo che può svolgere ai fini di una transizione giusta e inclusiva, il dispositivo per la ripresa e la resilienza risulta essere uno strumento adeguato che può contribuire alla risposta dell'Unione a queste nuove sfide emergenti.

(3)La dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022 dei capi di Stato e di governo ha invitato la Commissione a proporre, entro la fine di maggio, un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili, invito che è stato successivamente ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Ciò dovrebbe avvenire ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal dell'UE e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dalla legge europea sul clima. Il regolamento (UE) 2021/241 dovrebbe pertanto essere modificato per rafforzarne la capacità di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, in particolare dei combustibili fossili, potenziando in tal modo l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta. È inoltre opportuno sostenere le riforme e gli investimenti che mirano ad aumentare l'efficienza energetica delle economie degli Stati membri.

(4)Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti nel settore dell'energia dovrebbero essere definiti introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU.

(5)Per espandere al massimo l'ambito di applicazione della risposta dell'Unione, tutti gli Stati membri che presentano un piano per la ripresa e la resilienza dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere tenuti a inserirvi un capitolo dedicato al piano REPowerEU. Tale obbligo dovrebbe applicarsi, in particolare, ai piani riveduti presentati dagli Stati membri a decorrere dal 30 giugno 2022, in modo da tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato.

(6)Il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contenere nuove riforme e nuovi investimenti in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU. Inoltre, tale capitolo dovrebbe contenere una descrizione generale delle altre misure, finanziate da fonti diverse rispetto al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di energia di cui al considerando (3). La descrizione dovrebbe coprire le misure la cui attuazione è prevista tra il 1º febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, periodo durante il quale devono essere conseguiti gli obiettivi fissati dal presente regolamento. Per quanto riguarda le infrastrutture relative al gas naturale, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate dalla valutazione condotta e concordata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), definite in uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, e dovrebbero tenere conto delle misure rafforzate di preparazione adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche. Infine, i capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contenere una spiegazione e una quantificazione degli effetti della combinazione delle riforme e degli investimenti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle altre misure finanziate da fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

(7)È opportuno aggiungere un criterio di valutazione adeguato su cui basare la valutazione della Commissione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, per garantire che tali riforme e investimenti siano idonei a conseguire gli obiettivi specifici connessi al piano REPowerEU. Nell'ambito di questo nuovo criterio di valutazione, per essere valutato positivamente dalla Commissione, il pertinente piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe ottenere un rating pari ad A.

(8)Gli investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie da soli non sono sufficienti a garantire una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Le risorse dovrebbero essere destinate alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze delle persone, al fine di dotare la forza lavoro di ulteriori competenze verdi. Tale strategia è in linea con l'obiettivo del Fondo sociale europeo Plus, che mira a sostenere gli Stati membri nella formazione di una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro. Alla luce di quanto precede, le risorse trasferite dal Fondo sociale europeo Plus dovrebbero contribuire a sostenere le misure di riqualificazione e di miglioramento delle competenze della forza lavoro. La Commissione valuterà se le misure descritte nei capitoli dedicati al piano REPowerEU contribuiscono in modo significativo a sostenere la riqualificazione della forza lavoro tramite l'acquisizione di competenze verdi.

(9)L'applicazione di tale regime non dovrebbe pregiudicare il rispetto degli altri obblighi giuridici di cui al regolamento (UE) 2021/241, a meno che il presente regolamento non disponga diversamente.

(10)Il piano per la ripresa e la resilienza, comprensivo del capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, comprese le raccomandazioni specifiche per paese da adottare nell'ambito del ciclo del semestre 2022 che si riferiscono, tra l'altro, alle sfide energetiche che gli Stati membri si trovano ad affrontare.

(11)Una transizione efficace verso l'energia verde e una riduzione della dipendenza energetica richiedono notevoli investimenti digitali. Ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri sono tenuti a fornire una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza, comprese quelle incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, possono contribuire alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne derivano e se tali misure rappresentano un importo che contribuisce all'obiettivo digitale sulla base della metodologia per la marcatura digitale. Tuttavia, alla luce dell'urgenza e dell'importanza senza precedenti delle sfide energetiche che l'Unione si trova ad affrontare, le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo della dotazione totale del piano ai fini dell'applicazione del requisito dell'obiettivo digitale stabilito dal regolamento (UE) 2021/241.

(12)A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire una sintesi del processo di consultazione delle autorità locali e regionali e di altri portatori di interessi, compresi, se opportuno, dei portatori di interessi del settore agricolo, per quanto riguarda le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. Tali sintesi dovrebbero illustrare l'esito di tali consultazioni e chiarire in che modo si è tenuto conto, nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, dei contributi ricevuti.

(13)Il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nel quadro della ripresa dalla pandemia siano attuati in modo sostenibile. Tale principio dovrebbe continuare ad essere applicato alle riforme e agli investimenti sostenuti dal dispositivo, prevedendo una deroga mirata per affrontare le preoccupazioni immediate dell'UE in materia di sicurezza energetica. Tenuto conto dell'obiettivo di diversificare l'approvvigionamento energetico per affrancarsi dai fornitori russi, non è necessario che le riforme e gli investimenti di cui ai capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di approvvigionamento di petrolio e gas siano conformi al principio "non arrecare un danno significativo"; tali riforme e investimenti dovrebbero pertanto essere esentati dalla valutazione che ne esamina la conformità.

(14)È opportuno fornire agli Stati membri ulteriori incentivi per richiedere prestiti, chiarendo la procedura di assegnazione dei prestiti. A norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri possono chiedere prestiti fino al 31 agosto 2023. L'intenzione di presentare una richiesta di prestito dovrebbe essere comunicata alla Commissione 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in modo che la ridistribuzione dei fondi rimanenti possa essere effettuata in modo ordinato.

(15)Inoltre, al fine di stimolare un elevato livello di ambizione per le riforme e gli investimenti da includere nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbero essere fornite nuove fonti di finanziamento specifiche.

(16)Sebbene sia necessario estendere l'attuale tasso di immissione di quote nella riserva stabilizzatrice del mercato per evitare, nel lungo termine, un aumento significativo dell'eccedenza di quote nello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione, l'attuale situazione economica e geopolitica impone all'Unione di mobilitare le risorse disponibili per diversificare rapidamente l'approvvigionamento energetico dell'Unione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030. In tale contesto, è opportuno modificare la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 e la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 al fine di prorogare fino al 2030 il raddoppio del tasso di immissione del 24 % della riserva stabilizzatrice del mercato, consentendo nel contempo uno svincolo straordinario e la corrispondente monetizzazione di una parte delle quote provenienti dalla riserva stabilizzatrice del mercato, utilizzando i proventi delle vendite all'asta per le riforme e gli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

(17)Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 dovrebbe essere modificato per prevedere la possibilità di trasferire fino al 7,5 % delle risorse dei programmi in regime di gestione concorrente disciplinati da tale regolamento al dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU, oltre alla possibilità attuale, che prevede trasferimenti fino al 5 %. Tale possibilità è giustificata dalla necessità di integrare gli obiettivi del piano REPowerEU, offrendo agli Stati membri una maggiore flessibilità per far fronte a tali necessità urgenti. Inoltre, il dispositivo per la ripresa e la resilienza consente un esborso dei fondi rapido, rendendolo particolarmente adatto al finanziamento di misure urgenti in materia di energia. Tali trasferimenti dovrebbero essere giustificati dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti supplementari inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

(18)Anche il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 dovrebbe essere modificato, per consentire di eseguire fino al 12,5 % del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Tale metodo di esecuzione è giustificato dalla complementarità e dalle sinergie tra questi strumenti per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione dell'uso di fertilizzanti sintetici o di aumento della produzione di biometano sostenibile o di energie rinnovabili, conformemente agli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39 TFUE. L'esecuzione attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe accelerare l'erogazione dei fondi ai beneficiari del settore agricolo, aspetto di vitale importanza in considerazione dell'urgenza degli obiettivi in materia di energia.

(19)Le erogazioni nell'ambito del piano REPowerEU sono effettuate conformemente alle norme relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza fino alla fine del 2026.
I pagamenti relativi alle risorse trasferite dai fondi a gestione concorrente sono subordinati alla disponibilità di fondi approvati nel bilancio annuale dell'UE.

(20)La richiesta di un finanziamento specifico per le misure relative al piano REPowerEU, compresa l'assegnazione dalla riserva stabilizzatrice del mercato, i trasferimenti dai fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 e assegnati a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, presentata nell'ambito di un piano, dovrebbe essere giustificata dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti aggiuntivi inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

(21)La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, conformemente al regolamento (UE) 2021/241.

(22)I recenti eventi geopolitici hanno inciso sui prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione e hanno causato carenze nelle catene di approvvigionamento mondiali. Tali sviluppi possono avere un impatto diretto sulla capacità di attuare alcuni investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza. Se gli Stati membri possono dimostrare che tali sviluppi rendono irrealizzabile, integralmente o parzialmente, un traguardo o un obiettivo specifico, tali situazioni possono essere invocate come circostanze oggettive ai sensi dell'articolo 21. Tali sviluppi non possono costituire circostanze oggettive per la revisione delle riforme, in quanto le riforme non dipendono in genere dai costi. Inoltre, nessuna richiesta di modifica dovrebbe compromettere l'attuazione complessiva dei piani per la ripresa e la resilienza.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

(1)all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID‑19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, aumentando la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione ("gli obiettivi del piano REPowerEU"), contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.";

(2)l'articolo 14 è così modificato:

(a)al paragrafo 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera:

"b bis) se del caso, le riforme e gli investimenti in linea con l'articolo 21 quater, paragrafo 1;";

(b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra i costi totali del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, comprese, se del caso, le entrate di cui all'articolo 21 bis nonché, se del caso, le risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 ter."; 

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6. In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato, tenuto conto delle esigenze dello Stato membro richiedente, nonché delle richieste di sostegno sotto forma di prestito già presentate o pianificate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. Per facilitare l'applicazione di tali principi, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 30 giorni [dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], se intendono richiedere un sostegno sotto forma di prestito.";

(3)all'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), è aggiunta la frase seguente:

"q) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; in particolare, la sintesi del processo di consultazione descrive l'esito delle consultazioni condotte con le autorità locali e regionali e con altri pertinenti portatori di interessi sulle riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU e illustra il modo in cui tale capitolo tiene conto dei contributi ricevuti;";

(4)all'articolo 19, paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:

"d bis) se le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, contribuiscono efficacemente alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione o alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030;";

(5)all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Una volta che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione conclude con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario. Per ciascuno Stato membro l'impegno giuridico non supera il totale del contributo finanziario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), per il 2021 e 2022, il contributo finanziario aggiornato di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per il 2023 e l'importo calcolato conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 2.";

(6)dopo il CAPO III è inserito il seguente capo:

"CAPO III bis

Il piano REPowerEU

Articolo 21 bis

Nuove entrate

(1)Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, conformemente all'articolo 10 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Tale importo è messo a disposizione sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

(2)La quota delle risorse di cui al paragrafo 1 messa a disposizione di ciascuno Stato membro è calcolata sulla base degli indicatori definiti per il contributo finanziario massimo, secondo la metodologia di cui all'allegato II, per il 70 % dell'importo, e la metodologia di cui all'allegato III, per il 30 % dell'importo.

(3)L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1.

(4)Gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili automaticamente fino a concorrenza dei rispettivi importi di cui a tale paragrafo a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

(5)Ciascuno Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, e indicandone i costi stimati.

(6)La decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, su proposta della Commissione stabilisce l'importo delle entrate di cui all'articolo 10 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE assegnate allo Stato membro a seguito dell'applicazione del paragrafo 2, da versare a rate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a norma dell'articolo 24 del presente regolamento, successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1.

Articolo 21 ter

Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU

(1)Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite o assegnate al dispositivo alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 81 bis del regolamento (UE) 2021/2115. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

(a)Le risorse possono essere trasferite a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro abbia già richiesto i trasferimenti da un determinato fondo rispettando il massimale del 5 %, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, primo e secondo comma.

(b)Le risorse assegnate a norma dell'articolo 81 bis del regolamento (UE) 2021/2115 sostengono le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per gli investimenti nelle aziende agricole a favore degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori, in particolare per contribuire a ridurre l'uso di fertilizzanti di sintesi, aumentare la produzione di energia rinnovabile e biometano sostenibile e promuovere l'efficienza energetica.

(2)I pagamenti sono effettuati a norma dell'articolo 24 del presente regolamento e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

(3)La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario. 

Articolo 21 quater

Il capitolo dedicato al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza

(1)Il piano per la ripresa e la resilienza presentato alla Commissione dopo [l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] contiene un capitolo dedicato al piano REPowerEU. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU illustra le riforme e gli investimenti, con i corrispondenti traguardi e obiettivi, diversi dalle misure di cui al paragrafo 2, lettera a), che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi del piano REPowerEU:

(a)migliorando le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e gas, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso,

(b)promuovendo l'efficienza energetica degli edifici, decarbonizzando l'industria, aumentando la produzione e la diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e aumentando la quota di energie rinnovabili,

(c)eliminando le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione di energia e sostenendo i trasporti a zero emissioni, comprese le ferrovie;

(d)sostenendo gli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi, e sostenendo le catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione verde.

(2)Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene inoltre:

(a)se del caso, una descrizione delle riforme e degli investimenti presenti nelle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate che si prevede contribuiranno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU;

(b)una descrizione generale delle altre misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, con annesso calendario, la cui attuazione sia prevista tra il 1º febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, senza sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo;

(c)una spiegazione del modo in cui la combinazione delle misure di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) del presente paragrafo risulta coerente, efficace ed in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, accompagnata da una quantificazione dei risparmi energetici.

(3)I costi stimati delle riforme e degli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f).

(4)In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d) e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 non si applica alle riforme e agli investimenti che si prevede contribuiranno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

(5)Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, alle riforme e agli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Articolo 21 quinquies

Monitoraggio dell'attuazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU

(1)La Commissione monitora l'attuazione delle misure descritte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU.

(2)La Commissione fornisce informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU nella relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 31.";

(7)l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:

(1)all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"e) se applicabile, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità dell’articolo 108, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento a norma degli articoli 26, 26 bis e 111, compresa una giustificazione di tali trasferimenti;";

(2)all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), è aggiunto il seguente punto:

"i) una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e, ove applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l’intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità degli articoli 26, 26 bis o 27;";

(3)all'articolo 26, paragrafo 1, alla fine del primo comma è inserita la frase seguente:

"Se l'accordo di partenariato è stato approvato e uno o più programmi non sono ancora stati adottati, può essere richiesto un trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 mediante notifica di revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), conformemente all'articolo 69, paragrafo 9.";

(4)all'articolo 26, dopo il paragrafo 1, sono inseriti i paragrafi seguenti:

"2. In deroga all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), e al paragrafo precedente, il comitato di sorveglianza è consultato in merito alla modifica del programma, qualora tale modifica sia strettamente limitata a quanto necessario ai fini del trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza.

3. Se l'accordo di partenariato è stato approvato e il trasferimento è richiesto nell'ambito della presentazione di un programma, l'incoerenza che ne consegue non viene presa in considerazione nella valutazione del programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 1.";

(5)è inserito il seguente articolo:

"Articolo 26 bis

Trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza

(1)Gli Stati membri che presentano alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU a norma del regolamento (UE) 2021/241 possono chiedere di trasferire fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo al dispositivo per la ripresa e la resilienza, a condizione che lo Stato membro abbia già richiesto trasferimenti da tale specifico fondo rispettando il massimale del 5 %, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, primo e secondo comma. La richiesta di trasferimento è inoltrata nel quadro dell'accordo di partenariato, anche mediante la notifica di revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), conformemente all'articolo 69, paragrafo 9, o nel quadro della richiesta di modifica di un programma. Qualora la richiesta di trasferimento riguardi la modifica di un programma, possono essere trasferite solo le risorse di anni civili futuri. Tali trasferimenti si aggiungono alla possibilità di trasferimento di risorse prevista dall'articolo 26 del presente regolamento.

(2)Le risorse trasferite sono eseguite conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/241 e sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

(3)Se l'accordo di partenariato è stato approvato e il trasferimento è richiesto prima dell'approvazione di uno o più programmi, l'incoerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi che ne consegue non viene presa in considerazione nella valutazione del programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 1. In tali casi, lo Stato membro interessato presenta una revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), che costituisce una richiesta di trasferimento ai sensi del presente articolo.

(4)Se, per effettuare i trasferimenti di cui al presente articolo è necessario modificare un programma, in deroga all'articolo 24, paragrafi 2 e 4, la Commissione adotta o rifiuta la modifica relativa al trasferimento e le modifiche del programma che ne conseguono entro un mese dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro. In deroga all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), il comitato di sorveglianza è consultato in merito alla modifica del programma. Le richieste di modifica di un programma indicano l'importo totale trasferito ciascun anno per fondo e per categoria di regione, se applicabile.

(5)Le risorse del JTF, comprese le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità dell’articolo 27, non sono trasferibili al dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del presente articolo.

(6)Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico per le risorse trasferite a norma del paragrafo 1, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafi 6, 7 e 8.";

(6)gli allegati II e V sono modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:

(1)è inserito il seguente articolo:

"Articolo 81 bis

Utilizzo del FEASR attuato tramite il dispositivo per la ripresa e la resilienza

(1)Gli Stati membri che presentano alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio possono assegnare al dispositivo per la ripresa e la resilienza, nella proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 118 o nella richiesta di modifica del piano strategico della PAC di cui all'articolo 119, fino al 12,5 % della loro dotazione iniziale relativa al FEASR.

(2)Gli Stati membri determinano l’importo totale da fornire per ciascun anno. In caso di richiesta di modifica del piano strategico della PAC, tali importi riguardano solo gli anni futuri.

(3)Se, per effettuare i trasferimenti di cui al presente articolo è necessario modificare il piano strategico della PAC, in deroga all'articolo 119, paragrafo 6, la Commissione adotta o rifiuta la modifica relativa alla dotazione e le modifiche del piano strategico della PAC che ne conseguono entro un mese dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro. Di tale modifica non si tiene conto per il calcolo del numero massimo di richieste di modifica di cui all'articolo 119, paragrafo 7.

(4)Gli Stati membri possono rivedere i piani strategici della PAC proposti ai fini dell'assegnazione di cui al presente articolo in qualsiasi momento prima della loro approvazione da parte della Commissione.

(5)La dotazione del FEASR attuata attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, conformemente al paragrafo 1, viene interamente inclusa:

(a)nel calcolo della dotazione finanziaria minima di cui all'articolo 93, paragrafo 1, e, ai fini dell'articolo 93, paragrafo 3, è considerata un intervento di cui all'articolo 93, paragrafo 2. Per il calcolo di cui all'articolo 93, paragrafo 2, sarà preso in considerazione il 100 % della spesa assegnata;

(b)nel calcolo della riduzione della dotazione finanziaria minima per i regimi ecologici di cui all'articolo 97, paragrafo 2, e, ai fini dell'articolo 97, paragrafo 3, è considerata un intervento in conformità degli articoli 70, 72, 73 e 74.

(6)Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico per le risorse assegnate a norma del paragrafo 1, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al FEASR.

(a)A tal fine lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del piano strategico della PAC, conformemente all'articolo 119, al più tardi quattro mesi prima del termine relativo agli impegni di cui all’articolo 114, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario. Di tale modifica non si tiene conto per il calcolo del numero massimo di richieste di modifica di cui all'articolo 119, paragrafo 7.

(b)Le risorse ritrasferite al FEASR sono eseguite in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica del programma a norma della lettera a).

(c)Per le risorse ritrasferite al FEASR a norma del paragrafo 6 del presente articolo, il termine di disimpegno di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, inizia a decorrere dall'anno in cui sono effettuati i corrispondenti impegni di bilancio.;

all'articolo 112, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

" d) ove opportuno, i trasferimenti delle dotazioni degli Stati membri dal FEASR a fini di sostegno nell’ambito di InvestEU o del dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma, rispettivamente, dell’articolo 81 o dell'articolo 81 bis del presente regolamento, a norma del regolamento (UE) 2021/783 o a norma del regolamento (UE) 2021/817 conformemente all’articolo 99, del presente regolamento;";

Articolo 4

(1)Nella direttiva 2003/87/CE, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 10 sexies

Dispositivo per la ripresa e la resilienza

(1)Per il periodo fino al 31 dicembre 2026, le quote svincolate a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della decisione (UE) 2015/1814 sono messe all'asta fino a quando l'importo dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR. Tali entrate sono messe a disposizione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 e sono eseguite conformemente alle disposizioni di cui a tale regolamento.

(2)La Commissione garantisce che le quote destinate al dispositivo per la ripresa e la resilienza siano messe all'asta conformemente ai principi e alle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione [1] .

(3)La Banca europea per gli investimenti (BEI) è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a norma del presente articolo sulla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione [2] e fornisce i proventi delle aste alla Commissione.

(4)I proventi della vendita all'asta di tali quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio.".

Articolo 5

Modifiche della decisione (UE) 2015/1814 

L'articolo 1 della decisione (UE) 2015/1814 è così modificato:

al paragrafo 5, primo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente:

"In deroga alla prima e alla seconda frase, fino al 31 dicembre 2030, le percentuali e i 100 milioni di quote di cui a tali frasi sono raddoppiati.";

al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

"In deroga al primo comma, per il periodo fino al 31 dicembre 2026, un certo numero di quote è svincolato dalla riserva e messo all'asta, a norma dell'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE, fino a quando l'importo dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR."

Articolo 6

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai capitoli REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza

1.2.Settore/settori interessati 

Coesione

Affari economici e finanziari

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 8  

la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale del regolamento proposto è contribuire all'eliminazione graduale della dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili ben prima del 2030, aumentando la resilienza del sistema energetico e diversificando le fonti di approvvigionamento del gas attraverso maggiori importazioni di GNL e le importazioni attraverso i gasdotti rifornendosi presso fornitori non russi, e promuovendo l'uso del biometano sostenibile, ossia prodotto da rifiuti organici e residui agricoli e forestali, e dell'idrogeno rinnovabile o privo di combustibili fossili ("obiettivi REPowerEU").

L'obiettivo è rafforzare la coesione garantendo un approvvigionamento energetico sostenibile e sicuro nel contesto dell'attuale situazione geopolitica, tenendo conto delle disparità nazionali e regionali.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico è utilizzare il dispositivo per la ripresa e la resilienza come quadro strategico nell'ambito del quale poter finanziare le riforme e gli investimenti chiave che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU. Il regime esistente sarà integrato da specifiche fonti di finanziamento aggiuntive e da una maggiore flessibilità relativa al trasferimento di risorse assegnate agli Stati membri nell'ambito di altri programmi. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Gli Stati membri avranno la possibilità di rafforzare i loro piani per la ripresa e la resilienza, tenendo conto del contributo finanziario totale aggiornato o aggiungendo nuove riforme e investimenti da finanziare con finanziamenti aggiuntivi. Le possibilità esistenti trarranno vantaggio grazie ad una maggiore calibrazione verso gli obiettivi del piano REPowerEU. Le modifiche dei piani per la ripresa e la resilienza devono garantire che i fondi ancora disponibili nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza siano utilizzati nel modo più adeguato ed efficiente possibile, ad esempio per far progredire la transizione verso le energie rinnovabili e diversificare l'approvvigionamento energetico.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Indicatori di realizzazione:

numero di piani modificati che comprendo un capitolo dedicato al piano REPowerEU approvato dalla Commissione;

Indicatori di risultato:

numero di misure attuate presenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU; contributo complessivo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, in particolare per quanto riguarda la graduale eliminazione della dipendenza dell'Unione dal gas russo.

Indicatori d'impatto:

gli obiettivi del piano REPowerEU perseguiti nei rispettivi capitoli che sono stati conseguiti grazie, tra l'altro, al sostegno finanziario ricevuto.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Dall'avvio di NextGenerationEU nel 2020, l'economia europea sta attraversando una fase accelerata delle transizioni verde e digitale. Tuttavia, le due transizioni gemelle si trovano ora a progredire in un contesto globale altamente perturbato e si trovano a progredire in un clima di rinnovata incertezza. In tale contesto, aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione è diventato essenziale per una ripresa efficace e sostenibile dalla crisi COVID-19.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Gli obiettivi del piano REPowerEU possono essere conseguiti solo se l'Unione può attivare investimenti intelligenti e rapidi in tutta Europa. Gli obiettivi richiedono capacità supplementari, infrastrutture supplementari ed adeguate e sforzi coordinati e intensi per riprogettare il sistema energetico e le pratiche industriali. L'intervento dell'Unione apporterà un valore aggiunto istituendo un quadro specifico che consentirà di sostenere finanziariamente gli Stati membri nella progettazione e nell'attuazione delle riforme e degli investimenti nel settore dell'energia. Si genererà poi un ulteriore valore aggiunto coordinando le azioni per garantire una risposta coerente a livello di UE, proponendo nel contempo misure adeguate alle specificità di ciascuno Stato membro.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è un quadro di riferimento che è già stato istituito e che funziona bene e che può ora essere utilizzato per fornire un sostegno supplementare alle misure necessarie per accelerare la riduzione della dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili. Esso offre un quadro collaudato di monitoraggio e comunicazione, nell'ambito del quale gli Stati membri potrebbero riferire sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, in piena sinergia con l'attuale sistema di verifica dell'attuazione dei piani nazionali esistenti e con il semestre europeo.

Per conseguire tali obiettivi, esso deve essere ulteriormente rafforzato, al fine di aumentare i finanziamenti e fornire ulteriori incentivi per una maggiore integrazione delle misure relative al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Inoltre, introducendo il concetto di "capitoli dedicati al piano REPowerEU" nazionali, la proposta promuove il coordinamento e le sinergie tra le misure sostenute nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e altre azioni finanziate da altre fonti, compresi i fondi nazionali. Ciò consente al dispositivo per la ripresa e la resilienza di agevolare e ottimizzare la complementarità, l'uniformità e la coerenza delle strategie e delle azioni adottate per promuovere l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione. La proposta è strettamente in linea con gli orientamenti strategici forniti nell'ambito del semestre europeo.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Le modifiche al regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza sono integrate da modifiche legislative volte a generare fonti di finanziamento supplementari che contribuiscano a finanziare i nuovi obiettivi del piano REPowerEU nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza. A tal fine, i proventi derivanti dalla vendita all'asta di alcune quote del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) saranno destinati al finanziamento di nuove misure in materia di energia. Gli Stati membri beneficeranno inoltre di una maggiore flessibilità nel trasferimento delle risorse loro assegnate a norma del regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni e del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della PAC.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

    Incidenza finanziaria dal 2022 al 2023 per gli stanziamenti di impegno e dal 2022 al 2026 per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 9  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

n.p.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

La proposta si basa sulle modalità esistenti di monitoraggio, valutazione e informazione dei progressi delle riforme e degli investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza, come previsto dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le riforme e gli investimenti inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU saranno soggette agli stessi meccanismi di monitoraggio delle altre misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza, cui si aggiungono disposizioni specifiche per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU.

I nuovi capitoli dedicati al piano REPowerEU fornirebbero inoltre informazioni sulle misure da finanziare non nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, ma con fondi nazionali o altri fondi dell'Unione. Ciò permetterebbe di disporre di una panoramica completa e quantitativamente precisa dell'azione politica prevista per conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU, al fine di garantire che ogni riforma e ogni investimento siano sostenuti dalla fonte di finanziamento più adeguata, tenendo conto del campo di applicazione, delle modalità di attuazione e del calendario.

Le misure finanziate da fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza saranno monitorate nell'ambito dell'attuale quadro del semestre europeo.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è un quadro giuridico che possiede le caratteristiche per gestire la risposta europea alle nuove sfide energetiche emergenti, dati i legami diretti che esistono tra una ripresa sostenibile e un'Unione resiliente, da un lato, e la sicurezza energetica dell'UE, dall'altro.

Il concetto dei capitoli dedicati al piano REPowerEU introdotto nella proposta estende il collaudato quadro di gestione e controllo del dispositivo per la ripresa e la resilienza ad ulteriori riforme e investimenti a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU.

Inoltre, i capitoli dedicati al piano REPowerEU garantiscono l'efficacia e la coerenza delle misure sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza con altre misure finanziate con fonti alternative.

Il sistema generale di controllo si applica ai capitoli dedicati al piano REPowerEU, nel senso che gli Stati membri dovrebbero dimostrare in che modo i loro sistemi di controllo messi in atto garantiscono efficacemente la complementarità evitando i doppi finanziamenti.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Come già previsto dall'attuale regime relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza, il rischio riguarda la misurazione dei risultati (mancato conseguimento di traguardi e obiettivi predefiniti).

Le misure previste per attenuare tali rischi sono le seguenti:

un processo di valutazione approfondito prima dell'erogazione dei fondi per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi da parte degli Stati membri beneficiari;

attivazione della sospensione e annullamento dei pagamenti in caso di mancato conseguimento dei traguardi e obiettivi da parte degli Stati membri beneficiari.

Il dispositivo sarà attuato in regime di gestione diretta dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Il contributo finanziario sarà assegnato allo Stato membro sotto forma di finanziamento non connesso ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

L'attuale regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza contiene disposizioni standard relative a prevenzione e protezione in materia di frodi e irregolarità.

La DG ECFIN applicherà la sua strategia antifrode, tenendo conto della proporzionalità e dei benefici in termini di costi delle misure da attuare.

Opportuni processi di controllo interno saranno applicati ai diversi livelli di gestione e saranno concepiti in modo da fornire una ragionevole certezza quanto al conseguimento degli obiettivi seguenti: efficacia, efficienza ed economia delle operazioni; affidabilità delle relazioni; salvaguardia degli attivi e informazioni; adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Gli Stati membri hanno la possibilità di trasferire fino al 7,5 % della loro dotazione a titolo degli strumenti di coesione 10 (fino a 26,9 miliardi di EUR) e il 12,5 % della loro dotazione a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (fino a 7,5 miliardi di EUR) al fondo per la ripresa e la resilienza, al fine di finanziare le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di  
spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss 11 .

di paesi EFTA 12

di paesi candidati 13

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[06.00201] Dispositivo per la ripresa e la resilienza — Sovvenzioni

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

L'iniziativa sarà finanziata principalmente mediante entrate con destinazione specifica esterne (cfr. punto 3.3).

Gli Stati membri hanno la possibilità di trasferire fino al 7,5 % della loro dotazione a titolo degli strumenti di coesione 14 (fino a 26,9 miliardi di EUR) e il 12,5 % della loro dotazione a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (fino a 7,5 miliardi di EUR) al fondo per la ripresa e la resilienza, al fine di finanziare le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno 
N 15

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

□Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 16

Impegni

(1a)

p.m

p.m

p.m

p.m

Pagamenti

(2 a)

p.m

p.m

p.m

p.m

Linea di bilancio

Impegni

1b

Pagamenti

2b

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 17  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti 
per DG <…….>

Impegni

=1a+1b +3

Pagamenti

=2a+2b

+3

 



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

□ TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

 TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE stanziamenti a titolo delle rubriche da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

□ Risorse umane

□ Altre spese amministrative

TOTALE DG <….>

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 18

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE stanziamenti a titolo delle rubriche da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

Pagamenti

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 19

Costo medio

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 20

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 21

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 7 22 del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale al di fuori della RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

·

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

·20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

·20 01 02 03 (delegazioni)

·01 01 01 01 (ricerca indiretta)

· 01 01 01 11 (ricerca diretta)

·Altre linee di bilancio (specificare)

· Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 23

·

·20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

·20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

·XX 01 xx yy zz   24

·

·- in sede

·

·

·

·- nelle delegazioni

·

·01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

· 01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

·Altre linee di bilancio (specificare)

·TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Gli Stati membri hanno la possibilità di trasferire fino al 7,5 % della loro dotazione a titolo degli strumenti di coesione (fino a 26,9 miliardi di EUR) e il 12,5 % della loro dotazione a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (fino a 7,5 miliardi di EUR) al fondo per la ripresa e la resilienza, al fine di finanziare le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. Il trasferimento non comporta la revisione delle rubriche pertinenti del quadro finanziario pluriennale.

comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

non prevede cofinanziamenti da terzi

prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 25

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

sulle altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 26

2023

2024

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

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Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

La dotazione finanziaria del dispositivo è aumentata di 20 miliardi di EUR (a prezzi correnti). La dotazione (in stanziamenti d'impegno e di pagamento) sarà finanziata dalla vendita all'asta delle quote ETS. L'importo sarà messo a disposizione degli Stati membri e incluso nel capitolo REPowerEU. L'importo del sostegno non rimborsabile rappresenta entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, sotto forma di sostegno non rimborsabile in regime di gestione diretta, per sostenere esclusivamente il regolamento sulle riforme e gli investimenti. In questa fase, la distribuzione annuale non è nota.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

(1)    GU C , del , pag. .
(2)    GU C , del , pag. .
(3)    Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(4)    Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE
(GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
(5)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
(6)

   Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(7)    Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
(8)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(9)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/IT/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(10)    Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione, Fondo sociale europeo Plus e Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
(11)    Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(12)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(13)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(14)    Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione, Fondo sociale europeo Plus e Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
(15)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). e così per gli anni a seguire.
(16)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale. Gli importi dipenderanno dall'utilizzo, da parte degli Stati membri, delle possibilità di procedere agli storni.
(17)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(18)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). e così per gli anni a seguire.
(19)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti, ecc.).
(20)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(21)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). e così per gli anni a seguire.
(22)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(23)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(24)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(25)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). e così per gli anni a seguire.
(26)    L'importo massimo ammonta a 20 miliardi di EUR. La ripartizione tra anni dipenderà dalla messa all'asta delle quote ETS
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Bruxelles, 18.5.2022

COM(2022) 231 final

ALLEGATI

alla

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814


ALLEGATO I

L'allegato V del regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

(a)alla sezione 2 è aggiunto il punto seguente:

"2.12. Le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafi 1 e 2, sono in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel suo complesso, in particolare grazie alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico o alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030.".

Nel valutare le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, sulla base di tale criterio, la Commissione tiene conto dei seguenti elementi:

Ambito di applicazione

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e gas, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso,

o

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici, alla decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e all'aumento della quota di energie rinnovabili,

o

 — l'attuazione delle misure previste è in grado di eliminare le strozzature delle infrastrutture energetiche, in particolare creando collegamenti transfrontalieri con gli altri Stati membri, o favorisce i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie,

o

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al sostegno alla riqualificazione della forza lavoro grazie all'acquisizione di competenze verdi e al sostegno alle catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione verde,

e

— se le misure e la spiegazione di cui al capitolo 21 quater, paragrafo 1 sono complementari tra loro e contribuiscono in misura significativa, assieme alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 2, lettere a) e b), a conseguire la diversificazione dell'approvvigionamento energetico o la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili nell'Unione prima del 2030".

Rating

A – In ampia misura

B – In misura moderata

C – In misura ridotta

(b)Nella sezione 3, la parte che comincia con le parole "A seguito del processo di valutazione e tenendo conto dei rating" è sostituita da:

"A seguito del processo di valutazione e tenendo conto dei rating:

a) il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:

— un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12;

e per gli altri criteri:

— tutti A,

o

— nessuna maggioranza di B rispetto ad A e assenza di C.

b) il piano per la ripresa e la resilienza non soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:

— nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12;

e per gli altri criteri:

— una maggioranza di B rispetto ad A,

o

— almeno un C."

ALLEGATO II

(1)Al punto 4.2 dell'allegato II del regolamento (EU) 2021/1060, è inserito quanto segue:

"Riferimento: "Articoli 26, paragrafo 1 e 26 bis del regolamento CPR"

(2)Al punto 3.1 dell'allegato V del regolamento (EU) 2021/1060, è inserito quanto segue:

"Riferimento: Articoli 14, 26, 26 bis e 27 del regolamento CPR"

(3)Alla nota 1 del punto 3.1 dell'allegato V del regolamento (EU) 2021/1060 è inserito quanto segue:

"Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14, 26 e 26 bis, ad eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR. I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro".

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