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Document 52022XC0321(03)

Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti operativi per l’attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea 2022/C 126 I/01

C/2022/1806

GU C 126I del 21.3.2022, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 126/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa agli orientamenti operativi per l’attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea

(2022/C 126 I/01)

Il 4 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea («decisione del Consiglio») (1). Essa è entrata in vigore lo stesso giorno.

Sulla base delle recenti domande degli Stati membri sull’attuazione della decisione del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE («direttiva sulla protezione temporanea») la Commissione ha individuato una serie di punti per i quali ritiene utile fornire orientamenti agli Stati membri. Gli orientamenti allegati hanno come oggetto tali punti, ad esempio il campo di applicazione (persone contemplate/non contemplate dalla decisione del Consiglio, familiari) e le modalità di gestione dei minori, compresi quelli non accompagnati. Gli orientamenti trattano anche le questioni del diritto alla libera circolazione tra Stati membri, della registrazione e della comunicazione di informazioni.

Si tratta di una sfida di ampia portata per gli Stati membri: sono già arrivati quasi tre milioni di persone e la situazione evolve quotidianamente. Gli orientamenti devono essere in grado di tenere il passo con gli sviluppi in corso e pertanto dovranno essere aggiornati alla luce delle esperienze degli Stati membri man mano che queste emergono.

Gli orientamenti vanno pertanto intesi come documento dinamico e saranno aggiornati periodicamente sulla base delle nuove domande ricevute dagli Stati membri al fine di rispecchiare la situazione sul campo e di tenere debitamente conto dell’evoluzione delle esigenze degli Stati membri. I presenti orientamenti potranno essere seguiti da raccomandazioni specifiche su determinati argomenti. La Commissione intende inoltre aggiornare regolarmente la pagina web dedicata alle informazioni per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina con gli eventuali orientamenti aggiuntivi che potrebbero essere richiesti dagli Stati membri. Analogamente la Commissione prevede di incontrare gli Stati membri su base mensile per trattare questioni relative all’interpretazione della decisione del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE.

La Commissione ha istituito una «piattaforma di solidarietà» al fine di coordinare la risposta operativa tra gli Stati membri a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione del Consiglio. Essa collaborerà con la rete dell’UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione del Consiglio («rete del programma»), tenendo conto delle informazioni sulla situazione ricevute in tale rete. La piattaforma di solidarietà raccoglierà informazioni, esaminerà le esigenze individuate negli Stati membri e coordinerà il seguito operativo in risposta a tali esigenze.

La piattaforma di solidarietà faciliterà la mobilitazione degli strumenti pertinenti dell’UE, coordinerà la corrispondenza tra le offerte di solidarietà e le esigenze individuate nonché il trasferimento delle persone a livello generale tra gli Stati membri e, se del caso, verso paesi terzi, in collaborazione con le agenzie dell’UE e altri soggetti interessati.

Gli Stati membri hanno nominato due persone: una che sarà il punto di contatto nazionale con facoltà decisionale e un’altra a livello operativo. Tutte le informazioni relative alla piattaforma di solidarietà e le eventuali domande supplementari riguardo all’attuazione della decisione del Consiglio sui presenti orientamenti dovrebbero essere inviate all’apposita casella di posta elettronica funzionale già comunicata agli Stati membri.

Nel 2020 la Commissione ha adottato, come parte integrante delle proposte del patto, una raccomandazione su un programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione. Il suo obiettivo è fornire un quadro operativo per monitorare e anticipare i flussi migratori e le situazioni migratorie, rafforzare la resilienza e organizzare una risposta alle situazioni causate dalle crisi migratorie.

Dall’inizio di gennaio 2022 la Commissione ha lavorato a stretto contatto con il servizio europeo per l’azione esterna, le agenzie competenti dell’UE e gli Stati membri nel quadro della rete del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione per definire una panoramica del livello di preparazione a una potenziale crisi. Dall’inizio della guerra in Ucraina la rete si riunisce due volte alla settimana e comunica costantemente sulla base di relazioni sulla conoscenza situazionale condivise quotidianamente, in modo da garantire una risposta coordinata alle sfide migratorie innescate da tali eventi.

Tale lavoro è pienamente coordinato con la risposta politica integrata alle crisi (IPCR) e la relazione del programma è inclusa nella relazione settimanale sulla conoscenza e l’analisi integrate della situazione (ISAA).

Il programma continuerà a condividere informazioni sulla situazione e a consolidare tutte le informazioni pertinenti sulla gestione della migrazione connessa all’invasione russa dell’Ucraina, comprese informazioni sull’attuazione della direttiva 2001/55/CE.

I presenti orientamenti intendono aiutare gli Stati membri nell’applicazione della decisione del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE (2) (direttiva sulla protezione temporanea) e di altre norme dell’UE applicabili. Essi integrano la comunicazione della Commissione del 2 marzo 2022 che fornisce orientamenti operativi per la gestione delle frontiere esterne al fine di agevolare l’attraversamento delle frontiere UE-Ucraina (3).

1.   PERSONE CHE GODONO DELLA PROTEZIONE TEMPORANEA

Persone ammesse a beneficiare della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale a norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio («la decisione del Consiglio»)

La decisione del Consiglio stabilisce all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le categorie specifiche di persone cui si applicano la protezione temporanea o una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio, la protezione temporanea di cui alla direttiva 2001/55/CE si applica:

(1)

ai cittadini ucraini residenti in Ucraina che sono sfollati a partire dal 24 febbraio 2022 e ai relativi familiari;

(2)

agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e che sono sfollati dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, e ai relativi familiari.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio, la protezione temporanea di cui alla direttiva 2001/55/CE o una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale degli Stati membri si applicano nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina in grado di dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese [di origine] o regione [all’interno del loro paese] di origine.

Cosa si intende per «protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale» a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio?

La «protezione adeguata» ai sensi del diritto nazionale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio è un’eventuale alternativa alla protezione temporanea che può essere offerta dagli Stati membri, che pertanto non garantisce necessariamente benefici identici a quelli concessi in virtù della protezione temporanea di cui alla direttiva 2001/55/CE. Tuttavia, nell’attuare la decisione del Consiglio, gli Stati membri sono tenuti a rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e lo spirito della direttiva 2001/55/CE. Il rispetto della dignità umana e quindi un livello di vita dignitoso (ad esempio diritti di soggiorno, accesso a mezzi di sussistenza e all’alloggio, prestazioni sanitarie di urgenza e un’assistenza adeguata dei minori) devono essere garantiti nei confronti di tutti.

Cosa si intende per «protezione nazionale equivalente» in Ucraina a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione del Consiglio?

Secondo la Commissione la «protezione nazionale equivalente» in Ucraina è un’alternativa alla protezione internazionale e comprende altre forme di protezione concesse dalle autorità ucraine quali la protezione temporanea o la protezione umanitaria. La Commissione sta acquisendo informazioni presso le autorità ucraine in relazione alle forme di protezione previste dal diritto ucraino e ai documenti rilasciati dalle autorità ucraine ai beneficiari di tali forme di protezione. Stando alle informazioni preliminari ricevute, le autorità ucraine rilasciano i seguenti documenti: «documenti di viaggio per le persone che beneficiano di una protezione complementare», «documenti di viaggio per apolidi» e «certificati per persone che beneficiano di una protezione complementare».

Prove per dimostrare il diritto a beneficiare della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale

A norma della decisione del Consiglio, le categorie di persone di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, beneficiano di una protezione temporanea immediata. Il diritto nazionale non prevede una procedura per la domanda di protezione temporanea o di protezione adeguata. Pertanto le persone interessate, quando si presentano alle autorità per avvalersi del diritto alla protezione temporanea o a una protezione adeguata, devono comprovare, a seconda dei casi, soltanto la loro cittadinanza, lo status di protezione internazionale o uno status di protezione equivalente, la residenza in Ucraina o il legame familiare. Il diritto alla protezione temporanea è immediato. Tuttavia, per garantire un’amministrazione adeguata e la registrazione della persona interessata, lo Stato membro può decidere che debbano essere soddisfatti determinati requisiti come la compilazione di un modulo di registrazione e la presentazione di prove come previsto dalla decisione del Consiglio.

Uno degli obiettivi della protezione temporanea è garantire un processo rapido, riducendo al minimo le formalità. Come indicato al considerando 12 della decisione del Consiglio, le persone che intendono beneficiare della protezione dovrebbero essere in grado di dimostrare il loro diritto a beneficiare della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale presentando i documenti pertinenti alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

A titolo di esempio possono essere fornite prove documentali che aiutino a:

stabilire l’identità e la residenza;

comprovare la relazione o l’unità familiare o il legame di dipendenza da parenti stretti.

Se i documenti esibiti sono scaduti, gli Stati membri sono incoraggiati a considerarli come prove dell’identità o dello status di residenza della persona interessata.

Qualora gli Stati membri nutrano dubbi circa l’autenticità dei documenti o la persona non sia in possesso dei documenti di cui sopra, potranno essere contattate le autorità ucraine negli Stati membri affinché forniscano aiuto o certifichino, se e dove possibile, la cittadinanza ucraina della persona o il suo status di residente in Ucraina.

Qualora una persona non sia in grado di presentare i documenti pertinenti e gli Stati membri non siano in grado di stabilire rapidamente in altro modo se essa abbia diritto alla protezione temporanea o a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, la Commissione suggerisce di riorientare tale persona verso la procedura di asilo. Analogamente, è opportuno riorientare verso la procedura di asilo anche le persone che dichiarano di non poter ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine, ma per le quali il processo per determinare il diritto alla protezione temporanea o a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale si rivela troppo complesso.

Elenco indicativo dei documenti comprovanti la cittadinanza ucraina anche se il periodo di validità è scaduto:

passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei minori);

carte d’identità nazionali (comprese le carte temporanee e provvisorie);

fogli matricolari e carte d’identità militari;

libretti di navigazione, patenti di battelliere e passaporti per marittimi;

certificati di cittadinanza; e

altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza.

Cosa si intende per impossibilità di «ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine», di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della decisione del Consiglio?

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la protezione prevista dalla decisione, o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale, nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine. A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri possono applicare la decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

La definizione del ritorno in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine non figura né nella direttiva 2001/55/CE né nella decisione del Consiglio. La Commissione ritiene che si tratti di un concetto sui generis della direttiva.

Il riferimento all’impossibilità di ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine dovrebbe essere letto alla luce dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/55/CE, che si richiama esplicitamente a situazioni di conflitto armato o di violenza endemica e al rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani nel paese di origine. Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/55/CE stabilisce che la protezione temporanea cessa quando la situazione nel paese d’origine consente un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui è stata concessa la protezione temporanea, nel rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché degli obblighi degli Stati membri in materia di non respingimento (4).

A tale riguardo l’impossibilità di «ritornare in condizioni sicure» può derivare, ad esempio, da un rischio evidente per la sicurezza della persona interessata, da situazioni di conflitto armato o di violenza endemica o da rischi documentati di persecuzione o di altri trattamenti o punizioni inumani o degradanti.

Affinché il ritorno sia «stabile» la persona interessata dovrebbe poter godere nel suo paese o nella sua regione di origine di diritti attivi che le consentano di avere prospettive di soddisfare le esigenze di base in tale paese/regione e la possibilità di reinserirsi nella società.

Nel determinare se il ritorno avviene «in condizioni sicure e stabili» gli Stati membri dovrebbero basarsi sulla situazione generale del paese o della regione di origine. Tuttavia la persona interessata dovrebbe essere in grado di fornire, a livello individuale, elementi di prova prima facie per dimostrare l’impossibilità di ritornare in modo sicuro e stabile nel proprio paese o regione di origine. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero valutare se la persona interessata abbia ancora un legame significativo con il suo paese di origine, tenendo conto ad esempio del tempo trascorso in Ucraina o dell’esistenza di una famiglia nel paese di origine. Dovrebbero essere tenute in debita considerazione anche le esigenze specifiche delle persone vulnerabili e dei minori, in particolare dei minori non accompagnati e degli orfani, in base al principio dell’interesse superiore del minore.

Familiari aventi diritto alla protezione temporanea e ad altre possibilità di ricongiungimento familiare

I familiari delle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), rientrano anch’essi nell’ambito di applicazione della decisione del Consiglio se le loro famiglie soggiornavano già in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in considerazione dell’importanza di preservare l’unità del nucleo familiare ed evitare differenze di status tra i membri della stessa famiglia.

Sono considerate familiari ai fini della decisione del Consiglio le categorie di persone seguenti:

(a)

il coniuge della persona che gode della protezione temporanea o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l’interessato, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della legge nazionale sugli stranieri, il che potrebbe essere dimostrato mediante documenti e certificati pertinenti del registro dello stato civile o qualsiasi altro documento rilasciato dalle autorità ucraine, compresi gli attestati forniti dalla rappresentanza del paese presso tale Stato membro;

(b)

i figli o le figlie minorenni non sposati della persona summenzionata che gode della protezione temporanea, o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati, il che potrebbe essere dimostrato mediante certificati di nascita o documenti analoghi;

(c)

altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse agli arrivi in massa di sfollati e che erano totalmente o parzialmente dipendenti dalla persona summenzionata che gode della protezione temporanea, il che potrebbe essere dimostrato mediante titoli di soggiorno, libretti di famiglia e prove del pagamento delle relative prestazioni assistenziali. Gli Stati membri dovrebbero «utilizzare la discrezionalità nel modo più umanitario» (5).

Alcune disposizioni della direttiva 2001/55/CE sono particolarmente rilevanti per i familiari: si applica l’articolo 15 della direttiva 2001/55/CE per quanto riguarda il ricongiungimento dei familiari che godono della protezione temporanea in Stati membri differenti (paragrafo 2), la considerazione del superiore interesse dei minori (paragrafo 4), la solidarietà relativamente ai trasferimenti ai fini del ricongiungimento familiare (paragrafo 5), il rilascio e il ritiro di documenti dopo il ricongiungimento (paragrafo 6), la cooperazione e lo scambio di informazioni (paragrafi 6 e 7).

La Commissione sottolinea che i familiari degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o nella propria regione di origine non hanno diritto alla protezione temporanea o a una protezione nazionale adeguata in virtù della decisione del Consiglio. Benché la decisione del Consiglio non richieda che i familiari delle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 2, godano della protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55/CE o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale degli Stati membri, la Commissione incoraggia gli Stati membri ad estendere ai familiari di tali persone l’applicazione della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale.

Sia le persone aventi diritto alla protezione temporanea, sia quelle che non lo sono potrebbero inoltre beneficiare:

del ricongiungimento familiare a norma della direttiva 2003/86/CE, se sono familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in uno Stato membro e se soddisfano le condizioni stabilite in tale direttiva;

dei diritti sanciti dalla direttiva 2004/38/CE se sono familiari di un cittadino dell’Unione che ha esercitato la propria libertà di circolazione.

L’acquisizione di diritti in virtù delle direttive 2003/86/CE e 2004/38/CE o del diritto nazionale degli Stati membri interessati non può comportare la perdita della protezione temporanea per coloro che ne hanno diritto. Tali diritti di soggiorno consentirebbero comunque a dette persone, purché continuino a soddisfare le condizioni pertinenti, di continuare a soggiornare legalmente nello Stato membro interessato dopo la cessazione della protezione temporanea a norma dell’articolo 6 della direttiva 2001/55/CE.

Persone che non hanno diritto alla protezione temporanea o a una protezione nazionale adeguata in virtù della decisione del Consiglio e possibilità di ammettere alla protezione temporanea questa categoria di persone (articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sulla protezione temporanea)

Le seguenti categorie di sfollati non hanno diritto, in linea di principio, alla protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55/CE o a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale:

(1)

cittadini ucraini residenti in Ucraina che sono sfollati dall’Ucraina prima del 24 febbraio 2022 o che si trovavano fuori dall’Ucraina prima di tale data, ad esempio per motivi di lavoro, studio, vacanze, visite familiari o mediche o per altri motivi;

(2)

apolidi o cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano in Ucraina dello status di protezione internazionale o di una protezione nazionale dei rifugiati equivalente prima del 24 febbraio 2022 e che sono sfollati dall’Ucraina prima del 24 febbraio 2022 o si trovavano fuori dall’Ucraina prima di tale data, ad esempio per motivi di lavoro, studio, vacanze, visite familiari o mediche o per altri motivi;

(3)

apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che potrebbero ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o nella propria regione di origine.

Non hanno diritto alla protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55/CE né a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale neppure le seguenti categorie di sfollati:

(4)

apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che soggiornavano legalmente in Ucraina per un breve periodo prima del 24 febbraio 2022, quali studenti e lavoratori, e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o nella propria regione di origine;

(5)

apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che soggiornavano legalmente in Ucraina per un breve periodo prima del 24 febbraio 2022, quali studenti e lavoratori, e che possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o nella propria regione di origine.

Cionondimeno, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE gli Stati membri possono ammettere alla protezione temporanea prevista nella direttiva ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle cui si applica la decisione del Consiglio, qualora siano sfollati per le stesse ragioni e dal medesimo paese o dalla medesima regione di origine, informandone immediatamente il Consiglio e la Commissione. A tale proposito l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione del Consiglio fa specifico riferimento ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, che soggiornavano in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese di origine.

In linea con il considerando 14 della decisione del Consiglio, la Commissione incoraggia vivamente gli Stati membri a valutare la possibilità di ammettere alla protezione temporanea specialmente le persone fuggite dall’Ucraina non molto tempo prima del 24 febbraio 2022 (di cui ai punti 1 e 2) con l’acuirsi delle tensioni o che si trovavano nel territorio dell’Unione o di un altro paese terzo (per esempio in vacanza o per motivi di lavoro o familiari) a ridosso di tale data e che, a causa del conflitto armato, non possono ritornare in Ucraina.

Tali persone, infatti, non potranno in ogni caso ritornare in Ucraina, che si tratti del loro paese di origine o del paese ospitante, nel contesto attuale. L’alternativa è fornire loro accesso immediato alle procedure di asilo e dare priorità ai loro casi, dal momento che queste persone necessitano di protezione immediata alla stessa stregua degli ucraini fuggiti il 24 febbraio.

La loro ammissione alla protezione temporanea andrebbe anche a vantaggio dello Stato membro grazie alla semplicità della procedura, riducendo così ulteriormente il rischio di sovraccaricare il sistema di asilo.

Inoltre, per quanto riguarda gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido (persone di cui al punto 3) rilasciato conformemente al diritto ucraino, come indicato in precedenza (nella sezione relativa alle condizioni «sicure e stabili») gli Stati membri potrebbero ritenere che tali persone abbiano prima facie legami più significativi con l’Ucraina che non con il paese o la regione di origine e che quindi l’Ucraina sia la loro patria. Ciò vale a maggior ragione per gli apolidi che, per definizione, non hanno un paese di origine nel quale fare ritorno.

In ogni caso, come indicato al considerando 13, le persone che non hanno diritto alla protezione temporanea o a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale e che possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese di origine dovrebbero essere ammesse nell’Unione anche se non soddisfano tutte le condizioni d’ingresso stabilite dal codice frontiere Schengen onde garantire loro un passaggio sicuro al fine del ritorno nel paese o nella regione di origine. La Commissione incoraggia gli Stati membri a cooperare in modo proattivo con i paesi terzi interessati per assicurare il rimpatrio sicuro dei cittadini di questi ultimi. Ciò lascia impregiudicato il diritto delle persone che non rientrano nell’ambito di applicazione della decisione del Consiglio di accedere alla procedura di asilo.

Qualora abbiano esteso l’applicazione della protezione temporanea oltre quanto prescritto dalla decisione del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero informare immediatamente il Consiglio e la Commissione conformemente all’articolo 7 della direttiva 2001/55/CE. La Commissione ritiene che gli Stati membri debbano informare la Commissione tramite THEMIS/direttive, ossia il canale ufficiale per la comunicazione delle norme di recepimento e di esecuzione.

Persone che possono essere escluse dal beneficio della protezione temporanea (articolo 28 della direttiva sulla protezione temporanea)

Gli Stati membri sono autorizzati a escludere uno sfollato dal beneficio della protezione temporanea qualora abbiano seri motivi per ritenere che la persona in questione abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, un reato grave di natura non politica al di fuori dello Stato membro di accoglienza prima della sua ammissione in tale Stato membro in qualità di persona ammessa alla protezione temporanea, oppure si sia resa colpevole di atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite.

Gli Stati membri sono inoltre autorizzati a escludere uno sfollato dal beneficio della protezione temporanea qualora sussistano motivi ragionevoli per considerare la persona in questione un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante o un pericolo per la comunità dello Stato membro ospitante.

La Commissione raccomanda vivamente che gli Stati membri, prima di rilasciare un titolo di soggiorno alle persone che godono di protezione temporanea o di protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, consultino le pertinenti banche dati nazionali, dell’UE e internazionali, in particolare le segnalazioni di persone, nonché i documenti nel sistema d’informazione Schengen (SIS), consentendo loro di procedere ai necessari controlli di sicurezza (cfr. la sezione 4 per maggiori dettagli).

Minori

Secondo le stime, i minori (persone di età inferiore ai 18 anni) rappresentano oltre la metà della popolazione che ha lasciato l’Ucraina dal 24 febbraio 2022 a causa della guerra (6). In linea con la comunicazione del 2017 sulla protezione dei minori migranti (7), la protezione dei minori migranti in fuga dall’Ucraina è una priorità assoluta per l’UE. Le raccomandazioni formulate dalla Commissione in tale contesto al fine di rafforzare la protezione di tutti i minori migranti, indipendentemente dal loro status, restano valide alla luce della crisi ucraina.

Occorre garantire a tutti i minori che fuggono dal conflitto ucraino la piena protezione e il rapido accesso ai diritti specifici dei minori (istruzione, assistenza sanitaria, comprese le cure preventive e psichiche e l’assistenza psicosociale), nonché a tutti i servizi di sostegno necessari a garantire l’interesse superiore e il benessere del minore (8). Il parere dei minori deve essere ascoltato e preso in considerazione, in funzione dell’età e del grado di maturità. È opportuno garantire una risposta integrata in materia di protezione dei minori, grazie anche alla cooperazione e al coordinamento delle autorità competenti.

Gli ostacoli specifici spesso incontrati dai minori migranti (ad esempio le barriere linguistiche) nell’iter per accedere a un alloggio dignitoso, a un’istruzione di qualità e ad altri servizi sociali dovrebbero essere debitamente presi in considerazione e affrontati.

Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che a tutti i minori siano fornite, in maniera adeguata all’età e al contesto, informazioni pertinenti sulla situazione, sui loro diritti e sulle procedure e i servizi disponibili per la loro protezione. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a garantire una formazione adeguata a coloro che lavorano con i minori – fin dal loro arrivo alle frontiere dell’UE – e, se del caso, il coinvolgimento di professionisti nell’ambito della protezione dei minori.

Tutte le decisioni da prendere o le azioni da svolgere in relazione ai minori devono basarsi sul principio dell’interesse superiore del minore come considerazione preminente.

La situazione dei minori non accompagnati, separati dalle famiglie o orfani è trattata più dettagliatamente nella sezione 5.

Accesso all’istruzione per i minori (articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sulla protezione temporanea)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri consentono alle persone di età inferiore a 18 anni che godono della protezione temporanea di accedere al sistema educativo al pari dei propri cittadini e dei cittadini dell’UE. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema pubblico. La Commissione ritiene che lo stesso debba valere per i minori che beneficiano di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio. Se necessario, occorre tenere conto dei documenti attestanti il livello di istruzione conseguito in Ucraina (ad esempio diploma di scuola secondaria, livello A1 in inglese ecc.).

La Commissione raccomanda che siano previste misure di sostegno, ad esempio corsi preparatori, per facilitare l’accesso e la partecipazione dei minori al sistema di istruzione. Tali misure di sostegno comprendono l’acquisizione della conoscenza della lingua del paese ospitante (nel sistema di istruzione generale o attraverso corsi preparatori che permettano una rapida transizione verso l’istruzione regolare), la valutazione dei livelli di competenza degli alunni, l’orientamento degli alunni e dei genitori sul paese ospitante, un sostegno psicologico e un sostegno agli insegnanti e agli altri professionisti del settore dell’istruzione che accolgono rifugiati.

L’accesso dei minori all’istruzione deve essere garantito non appena materialmente possibile qualora risulti evidente che essi soddisfano le condizioni di protezione temporanea o di protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, anche se la procedura per il rilascio dei permessi di soggiorno è ancora in corso. Ciò può essere dimostrato sulla base di documenti di identità del minore o di qualsiasi altro documento ufficiale che possa essere esibito come prova dell’identità.

Analogamente, la Commissione raccomanda di provvedere quanto prima all’accesso all’istruzione dei minori non accompagnati, anche se le procedure per la nomina di un tutore/rappresentante e per determinare il tipo di assistenza cui il minore ha diritto sono ancora in corso.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre favorire l’accesso all’educazione e alla cura della prima infanzia, nonché alla formazione professionale, alle stesse condizioni dei propri cittadini e di altri cittadini dell’Unione. In particolare negli Stati membri in cui esiste un diritto legale all’educazione e alla cura della prima infanzia o un obbligo di partecipazione, l’accesso all’educazione e alla cura della prima infanzia per i minori oggetto della decisione del Consiglio dovrebbe essere garantito alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.

2.   DIRITTO DI CIRCOLARE LIBERAMENTE

Diritto di circolare prima del rilascio del permesso di soggiorno

Al fine di garantire la preparazione negli Stati membri in cui le persone aventi diritto alla protezione temporanea o a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale intendono avvalersi dei loro diritti, la Commissione raccomanda alle autorità degli Stati membri di primo ingresso di chiedere alle persone interessate che intendono recarsi in un altro Stato membro di indicare di quale Stato membro si tratta. Tali domande dovrebbero essere finalizzate a ottenere un’indicazione del numero di persone che intendono trasferirsi in determinati Stati membri. Gli Stati membri di primo ingresso dovrebbero comunicare le informazioni raccolte in forma anonima (numero di persone che si prevede entreranno nello Stato membro X, Y, Z) tramite la rete del programma.

I cittadini ucraini titolari di passaporti biometrici e i cittadini di altri paesi terzi esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata per entrare nell’Unione hanno il diritto di circolare liberamente nello spazio Schengen, dopo essere stati ammessi nel territorio dell’Unione, per un periodo di 90 giorni su 180 giorni. Possono dunque recarsi nello Stato membro in cui intendono godere dei diritti connessi alla protezione temporanea e raggiungere i familiari e gli amici attraverso le importanti reti delle diaspore ucraine attualmente esistenti in tutta l’Unione.

Per quanto riguarda le persone che non sono esenti dall’obbligo del visto (ad esempio perché prive di passaporto biometrico) e non sono in possesso di un visto per soggiorno di breve o di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro, e che hanno diritto alla protezione temporanea o a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, la Commissione ricorda che, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri devono concedere alle persone aventi diritto alla protezione temporanea o a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale qualsiasi agevolazione utile per ottenere i visti prescritti, compresi i visti di transito, ai fini dell’ammissione nel loro territorio. Le formalità devono essere ridotte al minimo in considerazione della situazione d’urgenza. Se la persona intende avvalersi dei suoi diritti in uno Stato membro diverso da quello di primo ingresso, la Commissione raccomanda che lo Stato membro di primo ingresso rilasci al valico di frontiera (o in un punto interno per evitare congestioni) un visto valido 15 giorni (conformemente all’articolo 35, paragrafo 3, del codice dei visti (9)), così da permettere alla persona interessata di circolare all’interno dello spazio Schengen (10). I visti rilasciati alla frontiera o vicino al valico di frontiera sulla base dell’articolo 35 del codice dei visti, validi 15 giorni, possono essere prorogati successivamente in caso di necessità (cfr. articolo 33 del codice dei visti). I dati relativi alla domanda e al rilascio di tale visto dovrebbero essere registrati nel sistema di informazione visti (VIS) in linea con le norme applicabili (11). La Commissione raccomanda che i visti siano gratuiti o che il loro costo sia ridotto al minimo.

Se la persona avente diritto alla protezione temporanea o a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale arriva alla frontiera di uno Stato membro dell’UE che non applica integralmente l’acquis di Schengen, e non rilascia quindi visti Schengen, e desidera trasferirsi in un altro Stato membro per avvalersi dei suoi diritti, possono configurarsi diverse opzioni. Gli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen possono rilasciare visti Schengen presso i loro consolati negli Stati membri che non applicano integralmente l’acquis di Schengen. Possono inoltre rilasciare visti Schengen alle persone aventi diritto alla protezione temporanea o a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale al loro arrivo nello Stato membro interessato.

In linea con gli orientamenti operativi per la gestione delle frontiere esterne (12), la Commissione raccomanda agli Stati membri di non imporre sanzioni pecuniarie ai vettori che trasportano persone aventi diritto alla protezione temporanea o a una protezione nazionale adeguata provenienti da uno Stato membro e che non sono in possesso della documentazione richiesta per entrare nello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le compagnie aeree ne siano informate.

Più in generale, se l’interessato non è in possesso di un documento di viaggio valido la Commissione raccomanda di estendere l’uso del modello di lasciapassare per il trasferimento di cui all’allegato I della direttiva 2001/55/CE, nel quale lo Stato membro di primo ingresso può indicare lo Stato membro in cui l’interessato intende viaggiare per avvalersi dei diritti connessi alla protezione temporanea.

La piattaforma di solidarietà può essere utilizzata come base per consentire agli Stati membri di coordinare l’assistenza per quanto riguarda il trasferimento delle persone che non dispongono dei mezzi per recarsi nello Stato membro in cui desiderano beneficiare di una protezione temporanea o di una protezione nazionale adeguata. Tuttavia i dati personali dovrebbero essere scambiati solo attraverso il canale protetto DubliNet.

Diritto di circolare liberamente dopo il rilascio del titolo di soggiorno

Una volta che uno Stato membro ha rilasciato un titolo di soggiorno conformemente all’articolo 8 della direttiva 2001/55/CE, la persona che gode della protezione temporanea ha il diritto di viaggiare in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato il titolo di soggiorno per 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Se tale persona si trasferisce successivamente in un altro Stato membro in cui riceve un altro titolo di soggiorno in virtù della protezione temporanea, il primo titolo di soggiorno rilasciato e i diritti che ne derivano devono essere sospesi e revocati, conformemente allo spirito dell’articolo 15, paragrafo 6, e dell’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2001/55/CE.

Va osservato che, al fine di sostenere gli Stati membri che costituiscono i principali punti di ingresso dell’afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, oggetto della decisione del Consiglio, e di promuovere l’equilibrio degli sforzi tra tutti gli Stati membri, gli Stati membri hanno convenuto di non applicare l’articolo 11 della direttiva 2001/55/CE in relazione alle persone che godono di protezione temporanea in un determinato Stato membro conformemente a tale decisione del Consiglio e che si sono trasferiti in un altro Stato membro senza autorizzazione, salvo diverso accordo tra Stati membri su base bilaterale (13).

3.   REGISTRAZIONE (ARTICOLO 10 DELLA DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE TEMPORANEA)

A norma dell’articolo 10 della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri sono tenuti a registrare i dati personali (cognome e nome, cittadinanza, data e luogo di nascita, stato civile, legami di parentela) delle persone che godono di protezione temporanea nel loro territorio. In tale contesto, nel corso delle loro verifiche e indagini gli Stati membri dovrebbero consultare le pertinenti banche dati nazionali, dell’UE e internazionali, in particolare le segnalazioni di persone e documenti nel sistema d’informazione Schengen (SIS).

Conformemente all’attuale base giuridica, Eurodac o altri sistemi IT e banche dati su larga scala dell’UE non possono essere utilizzati per la registrazione dei beneficiari di protezione temporanea. La Commissione consiglia pertanto agli Stati membri di registrare queste persone nei rispettivi registri nazionali degli stranieri o in altri registri nazionali, nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati. Gli Stati membri non dovrebbero registrare dati personali diversi da quelli di cui all’allegato II della direttiva 2001/55/CE.

Le sfide legate al fatto di operare solo attraverso banche dati nazionali limitano la capacità di scambiare informazioni, ad esempio per tracciare e controllare se la stessa persona gode dei diritti connessi alla protezione temporanea in più di uno Stato membro. La Commissione, con il sostegno dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, è pronta a collaborare con gli Stati membri per affrontare queste sfide, ad esempio fornendo una piattaforma per lo scambio di informazioni.

Qualora le informazioni su determinate persone registrate conformemente all’allegato II della direttiva 2001/55/CE debbano essere scambiate con altri Stati membri, ai fini della direttiva (ad esempio nel caso del ricongiungimento familiare, o se sono necessarie indagini supplementari su un caso specifico) tali dati possono essere scambiati attraverso il canale protetto DubliNet.

4.   TITOLO DI SOGGIORNO (ARTICOLO 8 DELLA DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE TEMPORANEA)

Gli Stati membri devono fornire alle persone che godono della protezione temporanea titoli di soggiorno validi per la durata della stessa e rilasciare documenti o altre prove equivalenti a questo fine, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE. La protezione temporanea introdotta dalla decisione del Consiglio dura un anno dall’entrata in vigore della decisione, vale a dire dal 4 marzo 2022 al 4 marzo 2023, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE.

Il titolo di soggiorno serve quindi da documento comprovante lo status di queste persone presso altre autorità, quali centri e servizi per l’impiego, scuole e ospedali. La Commissione desidera sottolineare che il periodo di un anno ha carattere oggettivo, vale a dire che tale periodo scade il 4 marzo 2023, indipendentemente dal momento in cui è stato rilasciato il titolo di soggiorno. Pertanto, la data di scadenza di tutti i titoli di soggiorno rilasciati a norma della decisione del Consiglio è il 4 marzo 2023, in linea con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE.

Se durante tale periodo il Consiglio non adotta una decisione, su proposta della Commissione, per porre fine alla protezione temporanea, essa sarà automaticamente prorogata di sei mesi, ossia fino al 4 settembre 2023, e successivamente di altri sei mesi, ossia fino al 4 marzo 2024. L’obbligo di rilasciare/prorogare i titoli di soggiorno resterà valido per tali periodi. Al fine di ridurre l’onere amministrativo legato al rinnovo dei titoli, gli Stati membri possono concedere il titolo di soggiorno già per due anni, sapendo che in qualsiasi momento la protezione temporanea può cessare conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva. Se gli Stati membri non si avvalgono di questa possibilità, il titolo di soggiorno dovrà essere rinnovato due volte per sei mesi rispettivamente.

D’altro canto, se il Consiglio adotta una decisione, su proposta della Commissione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/55/CE, volta a porre fine alla protezione temporanea prima di tali date, i titoli di soggiorno rilasciati, in quanto aventi carattere esclusivamente dichiarativo (essendo la decisione stessa l’atto costitutivo di diritti), non saranno più validi e dovranno essere revocati. È opportuno che gli Stati membri rendano noto tramite pubblicazione, ricorrendo alle procedure e ai canali nazionali, che tutti i titoli di soggiorno rilasciati in virtù della protezione temporanea non sono più validi a partire da una data specifica.

Ai fini della concessione dei diritti connessi alla protezione temporanea o a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, ove applicabile, la Commissione raccomanda agli Stati membri di agevolare l’apertura di un conto bancario e l’accesso ai relativi servizi sulla base di un documento di identificazione o di una soluzione di identificazione equivalente, accettata dagli Stati membri, e della prova dell’ingresso nell’UE a partire dal 24 febbraio 2022, anche laddove il procedimento per il rilascio di un titolo di soggiorno sia ancora in corso.

La Commissione raccomanda vivamente che gli Stati membri, prima di rilasciare un titolo di soggiorno alle persone che godono di protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, consultino nel corso delle loro verifiche e indagini le pertinenti banche dati nazionali, dell’UE e internazionali, in particolare le segnalazioni di persone e documenti nel sistema d’informazione Schengen (SIS).

È opportuno che gli Stati membri inseriscano quanto prima nel SIS i dati relativi a trafficanti di esseri umani e altri autori di reati gravi o ai loro complici. I risultati delle verifiche dipendono dalla qualità dei dati inseriti dagli Stati membri che hanno effettuato le segnalazioni. La Commissione ricorda pertanto agli Stati membri segnalanti di inserire tutti i dati pertinenti disponibili. Il sistema consente agli Stati membri segnalanti di collegare le segnalazioni connesse operativamente. Pertanto gli Stati membri segnalanti sono altresì incoraggiati a fare il miglior uso possibile di tutte le funzionalità del SIS. Nei prossimi mesi (del 2022) entrerà in funzione il SIS rinnovato e ci aspettiamo che gli Stati membri attuino rapidamente e utilizzino al meglio le nuove funzionalità.

5.   MINORI NON ACCOMPAGNATI (ARTICOLO 16 DELLA DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE TEMPORANEA)

Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Europa ha assistito a un’ondata di solidarietà senza precedenti nei confronti delle persone in fuga dal paese, in particolare dei minori. Associazioni, famiglie e singoli cittadini europei si sono recati alla frontiera dell’UE con l’Ucraina per farsi carico dei minori ucraini i cui genitori sono rimasti in patria.

La Commissione desidera sottolineare che, nell’applicazione delle garanzie giuridiche specifiche per i minori non accompagnati e i minori separati dalle loro famiglie, l’obiettivo è raggiungere il giusto equilibrio tra il grado di flessibilità necessario per consentire il funzionamento efficace della solidarietà e la necessità di assicurare il rispetto delle garanzie e delle tutele fondamentali per i minori non accompagnati e, quindi, la piena protezione di questi ultimi.

Tale solidarietà lascia impregiudicato l’obbligo che incombe alle autorità degli Stati membri di rispettare le disposizioni specifiche di cui alla direttiva 2001/55/CE e l’articolo 24 della Carta nell’attuazione di detta direttiva e della decisione del Consiglio. A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri sono tenuti a nominare quanto prima tutori/rappresentanti legali per i minori non accompagnati che beneficiano di protezione temporanea sul loro territorio, se necessario nominando un tutore temporaneo in attesa della nomina del tutore permanente o garantendo la rappresentanza da parte di organizzazioni incaricate dell’assistenza e del benessere dei minori, o qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza.

La rappresentanza può essere svolta da un tutore legale o da un’organizzazione responsabile dell’assistenza e del benessere dei minori, o può assumere qualsiasi altra forma adeguata. La Commissione ritiene che una «forma adeguata di rappresentanza» debba necessariamente essere adatta alle esigenze specifiche dei minori e, in particolare, a valutare e ad agire nell’interesse superiore del minore. La rappresentanza può essere assunta solo da persone che non abbiano precedenti di reati contro i minori («controllo»).

La rappresentanza deve essere garantita appena possibile nello Stato membro di primo ingresso, assicurando la presenza, in tutte le fasi delle procedure in cui si deve tenere conto dell’interesse superiore del minore per prendere una decisione che lo riguarda, di un rappresentante dei servizi di tutela dei minori o, se necessario, di persone od organizzazioni incaricate di agire per conto dei servizi di tutela dei minori. Non occorre che sia nominato un rappresentante specifico in relazione a ciascun minore non accompagnato: sarà sufficiente ricevere un mandato generale per fornire assistenza, ove necessario, al fine di garantire che l’interesse superiore del minore non accompagnato sia tenuto in conto.

Nel caso di:

(1)

minori non accompagnati che proseguono il viaggio verso un altro Stato membro per ricongiungersi con un familiare ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2001/55/CE, oppure

(2)

minori non accompagnati presi in carico da persone note con cui non hanno legami di parentela (che erano con loro già durante la parte precedente del viaggio), o da organizzazioni pubbliche o private di altri Stati membri al fine di ricevere assistenza in questi ultimi,

lo Stato membro di primo ingresso dovrebbe almeno garantire che:

(1)

l’identità dei minori e quella degli adulti con cui proseguono il viaggio, nonché lo Stato membro di destinazione dichiarato, siano registrati dalle autorità competenti nello Stato membro di primo ingresso conformemente al diritto nazionale prima che il minore/i minori e gli adulti che li accompagnano proseguano il viaggio;

(2)

siano istituiti e attuati controlli rapidi al momento della registrazione di cui sopra, al fine di prevenire e individuare eventuali casi o rischi di abuso o tratta di esseri umani; qualora si sospettino casi di tratta di esseri umani, gli Stati membri dovrebbero inserire una segnalazione preventiva nel sistema d’informazione Schengen;

(3)

al momento della registrazione di cui sopra sia presente un rappresentante dei servizi per la tutela dei minori, come descritto nel paragrafo precedente.

Gli Stati membri dovrebbero avviare quanto prima procedure per identificare familiari, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2001/55/CE, che potrebbero soggiornare in altri Stati membri dell’UE e, qualora siano individuati, avviare appena possibile procedure per il ricongiungimento con tali familiari.

I minori non accompagnati che hanno familiari in un altro Stato membro che sono anch’essi beneficiari di protezione temporanea dovrebbero essere ricongiunti a tali familiari conformemente alle norme di cui agli articoli 15 e 26 della direttiva 2011/95/CE, tenendo conto delle opinioni dei minori, in funzione della loro età e del loro grado di maturità, e a condizione che ciò sia nel loro interesse superiore. Anche i minori non accompagnati che hanno familiari residenti in un altro Stato membro nell’ambito di un regime giuridico diverso possono essere ricongiunti con loro conformemente ad altri strumenti del diritto dell’Unione (ad esempio la direttiva 2003/86/CE, la direttiva 2004/38/CE e il regolamento (UE) n. 604/2013), se del caso, o sulla base del diritto nazionale. Le procedure di ricongiungimento familiare dovrebbero applicarsi fatta salva la possibilità per i familiari dei minori interessati di recarsi nello Stato membro di primo ingresso per prenderli in carico, o altre disposizioni concordate nel contesto della piattaforma di solidarietà.

Per gli Stati membri di destinazione, la Commissione raccomanda di istituire una procedura rapida per registrare la presenza di minori non accompagnati che stabiliscono la propria residenza sul loro territorio e di avviare quanto prima le procedure per la nomina del tutore/rappresentante legale e per l’affidamento dei minori, secondo quanto previsto dal diritto nazionale, fatte salve le verifiche previste dalla normativa nazionale, anche in termini di valutazione dell’interesse superiore del minore e di controllo degli adulti coinvolti per verificare se abbiano commesso precedenti reati contro i minori.

Le procedure per affidare l’assistenza dei minori possono essere distinte da quelle per la nomina di tutori/rappresentanti legali per gli stessi minori previste dal diritto nazionale. Se necessario, la tutela/assistenza legale può essere assicurata anche da un’organizzazione incaricata dell’assistenza e del benessere dei minori o da qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, conformemente all’articolo 16 della direttiva. Le famiglie affidatarie e le comunità/organizzazioni incaricate, a norma del diritto nazionale, della cura dei minori non accompagnati che beneficiano di protezione temporanea dovrebbero ricevere anche assegni familiari e di sostegno per i minori presi in carico così come previsto dal diritto nazionale dello Stato membro ospitante.

A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri provvedono affinché durante il periodo di protezione temporanea i minori non accompagnati siano collocati presso componenti adulti della loro famiglia, presso una famiglia ospitante o in centri d’accoglienza per minori o in altri alloggi confacenti ai minori. Ciò vale sia per lo Stato membro di primo ingresso che per gli Stati membri in cui i minori non accompagnati siano eventualmente trasferiti.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire tale collocazione. Ciò implica l’esigenza di tenere conto del punto di vista dei minori, in funzione della loro età e della loro maturità, ma anche garantire che la forma di collocamento scelta sia confacente ai minori e nel loro interesse superiore. Gli Stati membri devono inoltre verificare l’accordo dell’adulto o delle persone interessate al collocamento del minore o dei minori non accompagnati, se del caso.

Per i minori non accompagnati che non proseguono il viaggio verso un altro Stato membro e che si trovano in uno dei due tipi di circostanze sopra descritti, lo Stato membro di primo ingresso dovrebbe garantire, oltre alla nomina di un tutore/rappresentante legale, che tali minori dispongano quanto prima di un alloggio adeguato (14) (dando la priorità, ove disponibili, ad alternative all’assistenza istituzionalizzata, quali famiglie affidatarie o assistenza di prossimità, modalità di vita semi-indipendenti per gli adolescenti di età superiore ai 16 anni ecc.) e abbiano accesso all’istruzione e/o alla formazione professionale, all’assistenza sanitaria (comprese l’assistenza preventiva e per la salute mentale) e all’assistenza psicosociale.

Come previsto dall’articolo 26 della direttiva 2001/55/CE, i minori non accompagnati che non proseguono il viaggio dopo essere stati presi in carico in una delle circostanze di cui sopra possono comunque essere trasferiti nello Stato membro ritenuto il più adatto a prendere in carico il minore, a seguito di una valutazione dell’interesse superiore del minore da effettuarsi nello Stato membro di primo ingresso.

Gli Stati membri sono incoraggiati a collaborare per facilitare lo scambio transfrontaliero di informazioni e dati sui casi di minori non accompagnati che si spostano tra diverse giurisdizioni dell’UE.

Come indicato in precedenza, la Commissione incoraggia gli Stati membri a effettuare le verifiche necessarie e ad utilizzare al meglio il sistema d’informazione Schengen. Appena entrerà in funzione, il SIS rinnovato offrirà la possibilità di inserire nel sistema non solo segnalazioni «reattive» di minori scomparsi, ma anche segnalazioni «preventive» di:

minori a rischio di sottrazione;

minori a rischio di essere trasportati illegalmente all’estero o ai quali, ai fini della loro tutela, deve essere impedito di viaggiare;

adulti vulnerabili a rischio di essere trasportati illegalmente all’estero o ai quali, ai fini della loro tutela, deve essere impedito di viaggiare;

raccolta di informazioni su persone od oggetti sulla base di indagini (controlli di indagine); e

ignoti ricercati per la loro identificazione con l’uso di impronte rinvenute sul luogo di un reato grave.

6.   TRATTA DI ESSERI UMANI

La direttiva 2011/36/UE (15) (la «direttiva anti-tratta dell’UE») e la legislazione che la recepisce negli ordinamenti giuridici degli Stati membri si applicano alla situazione delle persone in fuga dall’Ucraina, se sono soddisfatte le condizioni previste in tali strumenti giuridici. La legislazione nazionale che recepisce la direttiva anti-tratta dell’UE comprende misure volte a ridurre i rischi di ogni forma di sfruttamento connessa alla tratta di esseri umani e a ridurne la domanda.

La maggior parte delle persone in fuga dall’Ucraina sono donne e minori. I trafficanti, in particolare i gruppi della criminalità organizzata, potrebbero approfittare della loro vulnerabilità per avviarli a ogni forma di sfruttamento connessa alla tratta di esseri umani, in particolare allo sfruttamento sessuale o lavorativo. Gli Stati membri sono vivamente incoraggiati a mettere in atto misure di prevenzione adeguate, specificamente destinate alle persone in fuga dall’Ucraina. Tali misure possono comprendere la comunicazione, ai valichi di frontiera e all’interno degli alloggi, di informazioni sui rischi della tratta, in una lingua che le persone in fuga dall’Ucraina sono in grado di comprendere e, nel caso dei minori non accompagnati, in un formato adeguato all’età e comprensibile per i bambini. Inoltre le informazioni andrebbero fornite alle autorità competenti e alle organizzazioni della società civile che potrebbero entrare in contatto con le persone in fuga. Tali informazioni dovrebbero essere fornite anche online e comprendere il numero di una linea telefonica di emergenza disponibile in più lingue e sette giorni alla settimana, 24 ore al giorno.

È cruciale sensibilizzare gli operatori principali che potrebbero entrare in contatto con potenziali vittime della tratta di esseri umani e le comunità di accoglienza. Occorre prestare particolare attenzione ai minori non accompagnati, vista la loro maggiore vulnerabilità. In particolare gli istituti di custodia dei minori (ad esempio orfanotrofi, scuole, affidamento familiare) andrebbero informati sui rischi della tratta e sulle procedure da seguire in tali casi.

Fornire una formazione e istruzioni adeguate alle principali autorità di contrasto e di frontiera competenti permetterebbe loro di vigilare sulle categorie particolarmente vulnerabili di persone in fuga dall’Ucraina, al fine di prevenire la tratta di esseri umani e individuare precocemente le potenziali vittime. Tra gli strumenti di identificazione dovrebbero essere comprese linee telefoniche di emergenza, disponibili in più lingue e sette giorni alla settimana, 24 ore al giorno, per segnalare i casi alle autorità competenti e per indirizzare le vittime agli appropriati servizi di assistenza, sostegno e protezione.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il meccanismo nazionale di riferimento sia pienamente operativo in modo da migliorare l’identificazione precoce, l’assistenza e il sostegno alle vittime della tratta. Si dovrebbe garantire, a livello interno e a livello degli Stati membri, la cooperazione tra le competenti autorità giudiziarie, di frontiera, di contrasto e in materia di asilo. Le informazioni pertinenti sui casi transfrontalieri dovrebbero essere condivise attraverso i canali di cooperazione di polizia e di cooperazione giudiziaria dell’UE, compresi Europol ed Eurojust.

Le autorità nazionali sono vivamente incoraggiate a cooperare con le organizzazioni della società civile ai fini dell’identificazione precoce, dell’assistenza e del sostegno alle vittime. Se vengono individuati casi concreti di tratta, le vittime dovrebbero beneficiare delle misure di assistenza, sostegno e protezione previste dalla direttiva anti-tratta dell’UE non appena le autorità abbiano fondati motivi di ritenere che le persone in questione possano essere state sfruttate, indipendentemente dalla loro disponibilità a cooperare alle indagini, all’azione penale o ai procedimenti penali. Tali misure dovrebbero includere almeno la garanzia di sostentamento delle vittime mediante misure quali la messa a disposizione di un alloggio sicuro e appropriato e l’assistenza materiale, la necessaria assistenza sanitaria, compresi il sostegno psicologico, la consulenza e l’informazione nonché, se del caso, servizi di traduzione e interpretazione.

Qualora le vittime siano minori, il loro interesse superiore deve essere considerato prioritario ed essi dovrebbero ricevere un accesso immediato ad assistenza, sostegno e protezione. Gli Stati membri devono inoltre garantire soluzioni durature per i minori non accompagnati per tutelare il loro interesse superiore.

7.   ACCESSO ALLA PROCEDURA DI ASILO

A norma dell’articolo 17 della direttiva 2001/55/CE, le persone che godono della protezione temporanea hanno il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale in qualsiasi momento. In questo caso si applicano le disposizioni dell’acquis in materia di asilo, compresa la registrazione dei richiedenti in Eurodac. Lo stesso vale per i beneficiari di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

Fatto salvo il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale, i beneficiari della protezione temporanea dovrebbero essere rassicurati sulla tutela dei diritti che sarebbero offerti da tale status.

Gli Stati membri possono anche disporre che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente protezione internazionale durante il periodo di esame della domanda (articolo 19 della direttiva 2001/55/CE).

È quindi molto importante che la persona sia pienamente informata delle pratiche applicate dallo Stato membro, in modo da poter decidere se chiedere o no la protezione internazionale in aggiunta a un titolo di soggiorno attestante il suo status di protezione temporanea.

In linea con l’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE, se la persona che ha diritto alla protezione temporanea o a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, o che ne beneficia, decide di chiedere protezione internazionale e, a seguito dell’esame della domanda, non le viene riconosciuto lo status di rifugiato o non le viene concessa la protezione sussidiaria, tale persona beneficia, o continua a beneficiare, della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale per il periodo di protezione rimanente.

L’esame di una domanda di protezione internazionale che non venga completato durante il periodo della protezione temporanea o della protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale dovrebbe essere portato a termine dopo la cessazione della protezione temporanea, in linea con l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE.

Applicazione del regolamento Dublino III

Se una persona avente diritto alla protezione temporanea o a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale presenta una domanda di protezione internazionale, si applica il regolamento (UE) n. 604/2013 (16) («regolamento Dublino III») per determinare lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda. A norma di tale regolamento, lo Stato membro competente è determinato sulla base di criteri obiettivi (17) applicabili in diverse circostanze, compreso il rilascio di titoli di soggiorno per la protezione temporanea (18).

Nell’applicazione del regolamento Dublino la Commissione raccomanda vivamente agli Stati membri di tenere in debita considerazione lo spirito della dichiarazione rilasciata dal Consiglio quando ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio per alleviare la pressione sugli Stati membri che affrontano arrivi in massa. Poiché una persona che ha diritto alla protezione temporanea o a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale può godere dei suoi diritti in qualsiasi Stato membro, se tale persona chiede protezione internazionale, lo Stato membro nel quale è presentata la domanda è vivamente incoraggiato ad assumere la competenza dell’esame della domanda in virtù della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, qualora lo Stato membro competente in base ai criteri previsti dal regolamento Dublino III (19) stia affrontando arrivi in massa, allo scopo di alleviare la pressione su tale Stato membro.

L’approccio suggerito dalla Commissione ridurrebbe anche il rischio che siano presentate domande multiple in più Stati membri, alleggerendo così l’onere sui sistemi di asilo.

Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, la Commissione esorta gli Stati membri a cooperare prontamente per consentire il rapido ricongiungimento dei familiari.

8.   ASSISTENZA PER IL RIMPATRIO

In linea con gli orientamenti operativi per la gestione delle frontiere esterne (20), tutti coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina, compresi coloro che potrebbero non avere diritto alla protezione temporanea o, se del caso, a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, dovrebbero essere ammessi nell’Unione.

Le persone che non godono della protezione temporanea o, se del caso, di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale e che non hanno il diritto di soggiornare nel territorio degli Stati membri sulla base del diritto dell’Unione o nazionale dovrebbero essere rimpatriati nei paesi di origine.

La Commissione raccomanda agli Stati membri di rilasciare, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva rimpatri (21), permessi o autorizzazioni nazionali che conferiscano un diritto di soggiorno per motivi umanitari di durata limitata. Ciò garantirebbe alle persone che si trovano in questa situazione un accesso più agevole all’assistenza di base, compresi l’alloggio e l’assistenza sociale e sanitaria, fino al loro rimpatrio.

Sebbene spetti in primo luogo ai paesi terzi di origine garantire il rimpatrio sicuro dei loro cittadini bloccati nell’UE, gli Stati membri dovrebbero coordinarsi con le autorità di tali paesi per agevolare e sostenere l’organizzazione delle operazioni di rimpatrio. Gli altri Stati membri e/o la Commissione e l’alto rappresentante dovrebbero fornire, se necessario, un’assistenza specifica per sostenere la sensibilizzazione delle autorità di determinati paesi terzi in materia di rimpatrio.

Gli Stati membri dovrebbero fornire sostegno e assistenza alle persone interessate, agevolando i contatti con le autorità consolari competenti del paese d’origine e, se necessario, fornendo assistenza finanziaria per il rimpatrio mediante voli di linea. Gli Stati membri possono organizzare congiuntamente voli di rimpatrio, anche con il sostegno operativo e logistico dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). Frontex può fornire sostegno operativo, su richiesta degli Stati membri interessati, ad esempio prenotando posti su voli di linea o organizzando voli charter in caso di rimpatri numerosi.

9.   COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI IN UN DOCUMENTO/OPUSCOLO (ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE TEMPORANEA)

A norma dell’articolo 9 della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri devono fornire alle persone che godono della protezione temporanea un documento informativo/opuscolo, in una lingua che possa essere da loro compresa, in cui siano chiaramente enunciate le norme disciplinanti la protezione temporanea (benefici, diritti e obblighi derivanti dalla protezione temporanea). La Commissione ha pubblicato un documento di domande e risposte relative alla direttiva 2001/55/CE, disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_it, che può essere utilizzato dagli Stati membri per ottemperare a tale obbligo, tenendo presente il requisito linguistico. Inoltre la Commissione sta preparando un codice QR che può essere scannerizzato per facilitare l’accesso alle informazioni. La Commissione incoraggia gli Stati membri a creare siti web simili, adattati alle specificità del contesto nazionale, da collegare al sito web della Commissione, creando così uno sportello unico per tutte le persone interessate. Nel caso dei minori, le informazioni dovrebbero essere per loro comprensibili in funzione della loro età e maturità.

Per quanto riguarda i trasferimenti verso un altro Stato, è opportuno elaborare e fornire, in coordinamento con la Commissione e gli altri Stati membri, informazioni specifiche prima che le persone diano il loro consenso al trasferimento.

10.   INFORMAZIONI DA COMUNICARE NELL’AMBITO DELLA RETE DEL PROGRAMMA

Al fine di garantire la corretta attuazione della decisione del Consiglio e conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 19, all’articolo 25, all’articolo 26, paragrafo 2, all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/55/CE, la Commissione chiede agli Stati membri di fornire, tramite la rete del programma, le seguenti informazioni:

estensione della protezione temporanea ad altre categorie di sfollati;

richieste generali e capacità di accoglienza per i trasferimenti;

dati relativi al numero di persone che godono della protezione temporanea;

numero di cittadini di paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno permanente rilasciato dall’Ucraina che godono della protezione temporanea o di altra forma di protezione; e

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali relative all’applicazione della protezione temporanea.

Possono inoltre fornire informazioni su aspetti della situazione in Ucraina che riguardano direttamente la circolazione delle persone e la loro condizione; su previsioni di ulteriori arrivi nell’UE; sulla situazione alla frontiera e prima della frontiera, sugli ostacoli alla fluidità delle uscite e sulle misure volte a facilitare il transito alla frontiera; sulla situazione dell’accoglienza e sulle esigenze di accoglienza; su dati e procedure per i minori non accompagnati; sulla situazione dei cittadini di paesi terzi non ucraini e sulle relative esigenze di assistenza; sulla fornitura di sostegno bilaterale ad altri Stati membri e sul numero di persone che intendono trasferirsi in un altro Stato membro. La portata e la natura delle informazioni richieste agli Stati membri saranno adattate all’evoluzione delle circostanze nel contesto della rete del programma.

Le informazioni raccolte saranno usate anche, se del caso, nell’ambito della piattaforma di solidarietà e della risposta politica integrata alle crisi (IPCR).


(1)  GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1.

(2)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

(3)  (GU C 104I del 4.3.2022, pag. 1).

(4)  Conformemente alla convenzione di Ginevra è vietato respingere una persona verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. Inoltre, ai sensi dell’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nell’attuazione del diritto dell’UE nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento (COM(2014) 210 final del 3 aprile 2014).

(6)  https://www.unicef.org/press-releases/one-week-conflict-ukraine-half-million-children-become-refugees. (pubblicata il 3 marzo 2022). Informazioni aggiornate sugli arrivi nell’UE sono disponibili al seguente indirizzo: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine.

(7)  COM(2017) 211 final del 12 aprile 2017.

(8)  In linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la strategia dell’UE sui diritti dei minori e il pertinente acquis dell’UE.

(9)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(10)  Ciò si applica esclusivamente alle cittadinanze non soggette alla consultazione preliminare delle autorità centrali di altri Stati membri prima del rilascio del visto (articolo 22 del codice dei visti).

(11)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(12)  Comunicazione della Commissione - Orientamenti operativi per la gestione delle frontiere esterne al fine di agevolare l’attraversamento delle frontiere UE-Ucraina (GU C 104 I del 4.3.2022, pag. 1).

(13)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6826-2022-ADD-1/it/pdf

(14)  Si veda in proposito il documento di orientamento dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) Guidance on reception conditions for unaccompanied minors - https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on%20reception-%20conditions-%20for-unaccompanied-children.pdf

(15)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

(17)  I criteri obiettivi comprendono, in ordine gerarchico, la presenza di familiari in uno Stato membro, il rilascio di un visto o di un titolo di soggiorno, l’ingresso irregolare nell’UE o l’ingresso con esenzione dall’obbligo del visto. Se non si applica nessuno di questi criteri, è competente il primo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda.

(18)  Articolo 2, paragrafo l, e articolo 12 del regolamento (UE) n. 604/2013.

(19)  I criteri di cui agli articoli da 12 a 15 o all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento.

(20)  Comunicazione della Commissione - Orientamenti operativi per la gestione delle frontiere esterne al fine di agevolare l’attraversamento delle frontiere UE-Ucraina, C(2022) 1404 final.

(21)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).


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