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Document 52022PC0101

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria

    COM/2022/101 final

    Bruxelles, 14.3.2022

    COM(2022) 101 final

    2022/0071(NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria


    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    La proposta di modifica della decisione sulle risorse proprie (decisione 2020/2053 del Consiglio 1 ) adottata il 22 dicembre 2021 2 aggiunge al bilancio dell'UE tre nuove risorse proprie. Tali nuove risorse proprie proposte si baseranno sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dell'UE, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e comprenderanno un contributo nazionale al bilancio dell'UE basato sulla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri a norma della direttiva del Consiglio sull'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione, che la Commissione presenterà nel corso del 2022 ("profitti riassegnati"). 

    La presente proposta aggiunge le modalità pratiche e le misure proporzionate e necessarie di controllo, supervisione e riesame delle nuove risorse proprie supplementari proposte nella decisione sulle risorse proprie modificata. Essa è accompagnata, in conformità all'articolo 311, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da regolamenti che definiscono le modalità di controllo e supervisione delle risorse proprie.

    Le disposizioni sulla messa a disposizione di tutte le risorse proprie dovrebbero essere fuse una volta raggiunta l'intesa sul presente regolamento, al fine di evitare l'esistenza parallela di più regolamenti sulla messa a disposizione e di garantire coerenza giuridica in linea con l'agenda "Legiferare meglio" dell'Unione.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La base giuridica del presente regolamento è l'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il rimando a tale articolo figura anche all'articolo 9 della decisione sulle risorse proprie (decisione (UE, Euratom) 2020/2053). Il presente documento integra il regolamento sulla messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo (regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014) 3 e il regolamento sulla messa a disposizione della risorsa basata sui rifiuti di imballaggio di plastica (regolamento (UE, Euratom) 2021/770 4 ). È infine collegato al regolamento che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie, l'attuale regolamento (UE, Euratom) 2021/768 e successive modifiche 5 .

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    Data la natura delle risorse proprie, la loro gestione dipende dalla corretta applicazione di altre politiche dell'Unione:

    1)    le risorse proprie tradizionali sono collegate all'Unione doganale;

    2)    la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto è collegata al mercato interno;

    3)    le risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sui rifiuti di imballaggio di plastica sono collegate alle politiche in materia di ambiente e azione per il clima;

    4)    la risorsa propria basata sugli utili riassegnati sarà collegata al mercato interno una volta recepita nel diritto dell'Unione.

    BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La base giuridica della decisione proposta è l'articolo 322, paragrafo 2, TFUE.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Non pertinente.

    Proporzionalità

    L'ambito della proposta riguarda il miglioramento della prevedibilità per gli Stati membri in relazione alla messa a disposizione delle risorse proprie al bilancio dell'UE e la predisposizione di procedure per la risoluzione delle controversie. La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per conseguire tale obiettivo in modo soddisfacente.

    Scelta dell'atto giuridico

    L'articolo 322, paragrafo 2, TFUE non specifica lo strumento da utilizzare 6 . L'articolo 9, paragrafo 3, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio impone però agli Stati membri di mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie "conformemente ai regolamenti" adottati a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le risorse proprie tradizionali e le risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo 7 e il regolamento (UE, Euratom) 2021/770 8 sulla messa a disposizione della nuova risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica sono atti giuridici che hanno assunto la forma di regolamenti.

    CONTENUTO DELLA PROPOSTA

    La proposta della Commissione può essere riassunta come segue.

    Capo I - Disposizioni generali

    Le disposizioni dell'articolo 2 della proposta (Conservazione dei documenti giustificativi) replicano quelle dell'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 operando una distinzione tra le disposizioni riguardanti la risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e quelle concernenti le risorse proprie basate sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati.

    L'articolo 3 della proposta (Cooperazione amministrativa) riflette l'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    L'articolo 4 della proposta (Effetti sulla risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo) garantisce il carattere residuale della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo. Esso integra l'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, disponendo che l'importo della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo sarà calcolato dopo che saranno state addizionate le entrate provenienti da tutte le altre risorse proprie, sia esistenti sia nuove. Garantisce inoltre che le riduzioni lorde concesse dalla decisione sulle risorse proprie modificata siano tenute presenti ai fini dell'iscrizione nella contabilità e della messa a disposizione della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo.

    Capo II - Contabilizzazione delle risorse proprie

    L'articolo 5 della proposta, "Iscrizione nella contabilità e comunicazioni", rispecchia l'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, adattandolo in funzione delle nuove risorse proprie.

    L'articolo 6 della proposta, "Rettifiche contabili relative alla risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea", riflette l'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, adeguando la disciplina di tale risorsa propria a quando previsto da detto regolamento per le risorse proprie tradizionali, poiché entrambe le risorse proprie sono di carattere analogo.

    Capo III - Calcolo delle risorse proprie

    Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano i metodi di calcolo delle risorse proprie basate sullo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati.

    Capo IV - Messa a disposizione delle risorse proprie

    L'articolo 10 della proposta, "Disposizioni di tesoreria e contabili", rimanda all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    Gli articoli 11 e 12 riguardano la messa a disposizione della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. Gli articoli 13 e 14 riguardano la messa a disposizione della risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Gli articoli 15 e 16 riguardano la messa a disposizione della risorsa propria basata sugli utili riassegnati.

    L'articolo 17 riguarda gli interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente.

    Capo V - Pagamento con riserva e procedura di riesame

    L'articolo 18 prevede che gli Stati membri possano mettere a disposizione con riserva gli importi correlati a rettifiche e adeguamenti delle risorse proprie basate sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati.

    L'articolo 19 introduce una procedura di riesame in caso di disaccordo manifesto tra uno Stato membro e la Commissione in materia di rettifiche e adeguamenti delle risorse proprie basate sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati. Tale nuova procedura prevede scadenze e obblighi chiari sia per gli Stati membri sia per la Commissione; garantisce un dialogo costruttivo sugli importi controversi in questione e mira a facilitare il raggiungimento di un accordo tra le due parti.

    Capo VI - Gestione della tesoreria

    L'articolo 20, "Prescrizioni in materia di gestione della tesoreria ed esecuzione degli ordini di pagamento", rimanda agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    Capo VI - Disposizioni finali

    L'articolo 21 della proposta, "Procedura di comitato", dispone che siano conferite alla Commissione competenze di esecuzione in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

    L'articolo 22 della proposta, "Entrata in vigore", dispone che il regolamento entrerà in vigore contemporaneamente alla decisione sulle risorse proprie modificata.

    Il regolamento si applicherà retroattivamente dal 1° gennaio 2023 per le risorse proprie basate sugli articoli 10 e 3 quater della direttiva relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (impianti fissi e trasporto aereo). Per quanto riguarda il nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni da edifici e trasporto statale, il regolamento si applicherà a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo di recepimento della direttiva (UE) [XXX] che modifica la direttiva 2003/87/CE.

    Per quanto riguarda il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il presente regolamento si applicherà a decorrere dalla data di entrata in vigore del pertinente regolamento settoriale.

    Per quanto riguarda la risorsa propria basata sugli utili riassegnati, il regolamento si applicherà dalla data corrispondente al primo giorno del periodo di applicazione della [direttiva relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione] che ha inizio dopo l'ultimo giorno del relativo periodo di recepimento o dal giorno dell'entrata in vigore e di inizio dell'efficacia della convenzione multilaterale, se posteriore.

    2022/0071 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Parlamento europeo 9 ,

    visto il parere della Corte dei conti europea 10 ,

    considerando quanto segue:

    (1)La decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio 11 , modificata dalla decisione [XXX] del Consiglio 12 , introduce come nuove risorse proprie il sistema per lo scambio di quote di emissioni ("risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni"), istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 , il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ("risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere"), istituito dal regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio 14 , e una quota degli utili residui delle multinazionali più grandi e più redditizie riassegnata agli Stati membri ("risorsa propria basata sugli utili riassegnati"), prevista dalla [direttiva relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione] 15 . Anche la risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, la risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e la risorsa propria basata sugli utili riassegnati (in appresso denominate nel loro insieme "nuove risorse proprie") dovrebbero essere messe a disposizione dell'Unione alle migliori condizioni possibili; è pertanto opportuno stabilire norme affinché gli Stati membri mettano tali risorse proprie a disposizione della Commissione.

    (2)Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio 16 contiene disposizioni relative alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie e disposizioni amministrative comuni ad altre risorse proprie. Disposizioni analoghe dovrebbero essere previste, ove opportuno, per le nuove risorse proprie.

    (3)Gli Stati membri dovrebbero tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, trasmetterle i documenti e le informazioni necessari all'esercizio delle competenze a essa attribuite in materia di risorse proprie dell'Unione. In particolare gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano trasmessi alla Commissione estratti periodici delle risorse proprie.

    (4)Il calcolo dell'aliquota applicabile della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) dovrebbe essere effettuato dopo aver aggiunto le entrate provenienti da tutte le altre risorse proprie di cui alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, dai contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico e da altre entrate.

    (5)Per ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e della Commissione per la messa a disposizione della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, gli Stati membri dovrebbero garantire che una parte del pagamento, derivante dalla vendita all'asta di quote di emissione da parte delle piattaforme d'asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione 17 , sia messa a disposizione della Commissione mediante trasferimenti dai sistemi di compensazione o di regolamento connessi a tali piattaforme.

    (6)Occorre garantire che sia messa a disposizione dell'Unione una parte delle entrate derivanti dalle quote di emissione che non sono state messe all'asta. Qualora gli Stati membri decidano di non mettere all'asta alcuna quota, la Commissione dovrebbe calcolare gli importi corrispondenti. Tali importi dovrebbero essere richiesti dalla Commissione e messi a disposizione dagli Stati membri su base mensile nell'esercizio in corso. 

    (7)Occorre tenere conto degli effetti del meccanismo di adeguamento solidale. Per la risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, agli Stati membri può essere applicato un contributo massimo o un contributo minimo. Il pertinente saldo positivo o negativo dovrebbe essere incluso negli importi richiesti dalla Commissione e messi a disposizione dagli Stati membri su base mensile.

    (8)Per tenere conto del ciclo di attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, la risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dovrebbe essere resa disponibile annualmente mediante l'iscrizione, nel febbraio del secondo anno successivo all'anno in corso, degli importi dovuti nei conti aperti a tal fine a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    (9)La risorsa propria basata sugli utili riassegnati dovrebbe essere messa a disposizione mensilmente nell'anno successivo a quello in cui ciascuno Stato membro ha trasmesso il proprio estratto annuo con gli importi degli utili residui ad esso riassegnati, quali dichiarati dalle imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione].

    (10)La procedura di calcolo degli interessi dovrebbe garantire in particolare la messa a disposizione puntuale e integrale delle risorse proprie. Gli Stati membri dovrebbero versare interessi in caso di ritardi nella contabilizzazione delle risorse proprie. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno provvedere affinché il costo di riscossione degli interessi dovuti sulle risorse proprie messe a disposizione tardivamente non superi l'importo degli interessi da versare.

    (11)Per consentire l'interruzione del periodo di maturazione degli interessi in caso di disaccordo tra gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda le rettifiche e gli adeguamenti della risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e della risorsa propria basata sugli utili riassegnati, è opportuno introdurre anche disposizioni che rispecchino la prassi attuale dei pagamenti con riserva in relazione agli importi delle risorse proprie dovuti al bilancio dell'Unione, che offre agli Stati membri la possibilità di avviare un'azione per arricchimento senza causa nei confronti della Commissione a norma dell'articolo 268 e dell'articolo 340, paragrafo 2, TFUE. Il pagamento con riserva dovrebbe tuttavia rimanere un'eccezione. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa agli articoli da 258 a 260 TFUE rimane pienamente applicabile. 

    (12)In caso di disaccordo tra gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda le rettifiche e gli adeguamenti della risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e della risorsa propria basata sugli utili riassegnati, è opportuno introdurre una procedura di riesame per migliorare la trasparenza e garantire una risoluzione efficace delle controversie.

    (13)Per agevolare la corretta applicazione delle regole finanziarie relative alle risorse proprie, è necessario prevedere disposizioni che assicurino la stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione tramite il comitato competente.

    (14)Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione dei modelli per gli estratti delle risorse proprie. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 .

    (15)Per l'adozione degli atti di esecuzione che stabiliscono i modelli degli estratti delle risorse proprie è opportuno ricorrere alla procedura consultiva, dato il carattere tecnico degli atti.

    (16)Per motivi di coerenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore lo stesso giorno della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom del Consiglio e si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2023. L'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 5, e gli articoli 9, 15 e 16 dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione della [direttiva relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione] o dal giorno dell'entrata in vigore e di inizio dell'efficacia della convenzione multilaterale, se posteriore,

     

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Capo I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le norme relative al calcolo e alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) ("risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni"), all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) ("risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere") e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g) ("risorsa propria basata sugli utili riassegnati") della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, nonché alle misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria e stabilisce le modalità di calcolo dell'aliquota applicabile della risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) ("risorsa propria basata sull'RNL") di tale decisione.

    Articolo 2

    Conservazione dei documenti giustificativi

    1.    Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garantire che i documenti giustificativi relativi all'accertamento, al calcolo e alla messa a disposizione della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni siano conservati per almeno tre anni civili dopo la fine dell'esercizio finanziario in relazione al quale le risorse proprie sono messe a disposizione o per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con una piattaforma d'asta, se quest'ultimo periodo ha durata superiore. Tali documenti comprendono quanto segue:

    a)le relazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, ultimo comma, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 19 1;

    b)documenti contenenti informazioni sui risultati delle aste come previsto all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione.

    Gli Stati membri conservano i documenti giustificativi riguardanti il calcolo e la messa a disposizione della risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e della risorsa propria basata sugli utili riassegnati fino al 31 luglio del quinto anno successivo all'esercizio in relazione al quale le risorse proprie sono messe a disposizione.

    2.    I termini di cui al paragrafo 1 sono interrotti se le misure di controllo e di supervisione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio 202 in relazione ai documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 dimostrano la necessità di una rettifica o di un adeguamento.

    3.    Qualora una controversia tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'obbligo di mettere a disposizione un determinato importo a titolo delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati venga composta consensualmente o mediante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato membro trasmette alla Commissione i documenti giustificativi necessari per il seguito finanziario entro due mesi dalla composizione.

    Articolo 3

    Cooperazione amministrativa

    1.    Ogni Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

    a)la denominazione dei servizi od organismi responsabili dell'accertamento, del calcolo, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati, così come le disposizioni di base riguardanti il ruolo e il funzionamento di tali servizi e organismi;

    b)le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento, al calcolo o alla riscossione, alla messa a disposizione e al controllo, da parte della Commissione, delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati;

    c)la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili in cui sono iscritte le risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati, in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all'articolo 5.

    Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualunque modifica delle denominazioni o disposizioni di cui al primo comma.

    2.    La Commissione trasmette a tutti gli Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 1 su richiesta dello Stato membro che ha fornito le informazioni.

    Articolo 4

    Effetti sulla risorsa propria basata sull'RNL

    Per la determinazione dell'aliquota uniforme di cui all'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, le entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sono sommate alle entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale decisione al fine di calcolare la parte del bilancio da coprire tramite la risorsa propria basata sull'RNL.

    Capo II

    Contabilizzazione delle risorse proprie

    Articolo 5

    Iscrizione nella contabilità e comunicazioni

    1.    La contabilità delle risorse proprie di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 è utilizzata ai fini delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati.

    2.    Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stato effettuato il calcolo o l'accertamento.

    3.    Gli importi della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni calcolati conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, per un determinato mese sono iscritti nella contabilità al più tardi il primo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento.

    Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione riceva dalla piattaforma un estratto mensile di tali importi al più tardi alla stessa data della contabilizzazione.

    I dodicesimi della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2 sono iscritti nella contabilità il primo giorno lavorativo di ogni mese. Il risultato del calcolo di cui all'articolo 12 è iscritto nella contabilità annualmente il primo giorno lavorativo del mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui la Commissione ha informato gli Stati membri degli importi risultanti dal calcolo.

    4.    Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno, un estratto annuo in cui figurano gli importi totali delle risorse proprie basate sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere calcolati in conformità all'articolo 8, compresi le rettifiche e gli adeguamenti calcolati in conformità all'articolo 14.

    Gli importi delle risorse proprie basate sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere sono inseriti nella contabilità annualmente il primo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui ciascuno Stato membro ha trasmesso il proprio estratto annuo.

    5.    Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 luglio del secondo anno successivo all'anno di riferimento, un estratto annuo in cui figurano gli importi degli utili residui ad esso riassegnati quali dichiarati dalle imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione], calcolati in conformità all'articolo 15, compresi le rettifiche e gli adeguamenti calcolati conformemente all'articolo 16.

    I dodicesimi della risorsa propria basata sugli utili riassegnati per un determinato mese, di cui all'articolo 15, sono iscritti nella contabilità il primo giorno lavorativo di ogni mese, nell'anno successivo a quello in cui ciascuno Stato membro ha trasmesso il proprio estratto annuo.

    6.    La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i modelli per gli estratti delle risorse proprie di cui ai paragrafi da 3 a 5. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

    Articolo 6

    Rettifiche contabili relative alla risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni in funzione dei proventi delle aste

    Per quanto riguarda la risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, gli estratti mensili di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, possono essere rettificati per un determinato anno solo fino al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno in questione, tranne per i punti notificati prima di tale data dalla Commissione o dallo Stato membro interessato.

    Capo III

    Calcolo delle risorse proprie

    Articolo 7

    Calcolo della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni

    1.    Gli Stati membri provvedono affinché la piattaforma d'asta calcoli la risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) punto 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 applicando l'aliquota uniforme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), di tale decisione al numero di quote messe all'asta moltiplicato per il prezzo di aggiudicazione dell'asta di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1031/2010. 

    Ai fini del presente regolamento, il diritto dell'Unione sulla risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 è accertato il giorno in cui le quote sono messe all'asta sulla base del prezzo di aggiudicazione dell'asta di tale giorno stabilito a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1031/2010.

    2.    La Commissione calcola l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) punto 2), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 applicando l'aliquota uniforme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), di tale decisione al quantitativo annuo delle seguenti quote, moltiplicato per il prezzo medio annuo delle quote di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1031/2010 sulla piattaforma selezionata a norma dell'articolo 26 di tale regolamento:

    a)quote assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE;

    b)quote cancellate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 3;

    c)quote di cui all'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, utilizzate per le vendite all'asta a favore del Fondo per la modernizzazione di cui all'articolo 10 quinquies, paragrafo 3, di tale direttiva. 

    L'importo calcolato conformemente al primo comma è ponderato per il volume di ciascuna asta.

    3.    La Commissione calcola l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. I calcoli sono effettuati fino all'esercizio finanziario 2030 sulla base delle cifre riguardanti:

    a)l'aggregato RNL ai prezzi di mercato per il secondo anno precedente l'esercizio finanziario pertinente (n-2), comunicato dagli Stati membri alla Commissione nell'esercizio in corso a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 4;

    b)gli importi del sistema per lo scambio di quote di emissioni corrispondenti alle entrate accertate conformemente ai paragrafi 1 e 2.

    4.    Per ciascuno degli Stati membri interessati, la somma dell'importo calcolato applicando l'aliquota uniforme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 agli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto 2, di tale decisione, e dell'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 costituisce l'"importo totale dell'adeguamento" della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni. 

    5.    Entro il 31 maggio di ogni anno la Commissione trasmette agli Stati membri una stima dell'importo totale dell'adeguamento di cui al paragrafo 4 per l'esercizio successivo.

    6.    Entro la fine del mese di maggio dell'esercizio successivo, la Commissione effettua una stima aggiornata degli importi totali degli adeguamenti di cui al paragrafo 4 sulla base dei dati di cui dispone in quel momento. Eventuali differenze di rilievo rispetto alle previsioni iniziali possono essere iscritte in un progetto di bilancio rettificativo e dar luogo a ritocchi dei dodicesimi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, accreditati dall'inizio dell'esercizio.

    Articolo 8

    Calcolo della risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

    La risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere è calcolata applicando l'aliquota di prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 ai seguenti elementi:

    a)il prezzo pagato dal dichiarante autorizzato per i certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate totali dichiarate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio 23 5 per un anno, e

    b)il prezzo pagato dal dichiarante autorizzato per eventuali certificati annullati entro il 30 giugno dell'anno della dichiarazione relativa al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere a norma dell'articolo 24 di tale regolamento.

     Articolo 9

    Calcolo della risorsa propria basata sugli utili riassegnati

    1.    La risorsa propria basata sugli utili riassegnati che deve essere messa a disposizione è calcolata applicando l'aliquota uniforme di prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 alla quota annuale degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata a ciascuno Stato membro.

    2.    La Commissione calcola gli importi della risorsa propria basata sugli utili riassegnati per l'anno successivo basandosi sugli estratti annui di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

    Capo IV

    Messa a disposizione delle risorse proprie

    Articolo 10

    Disposizioni di tesoreria e contabili

    L'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 si applica alle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

    Articolo 11

    Messa a disposizione della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni

    1.    Gli Stati membri provvedono affinché gli importi calcolati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, siano accreditati dai sistemi di compensazione o dai sistemi di regolamento collegati alle piattaforme d'asta designate a norma degli articoli 26 e 30 del regolamento (UE) n. 1031/2010, sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 o su un altro conto indicato dalla Commissione, conformemente all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1031/2010, in modo tempestivo e non oltre il primo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento.

    2.    Gli importi totali degli adeguamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 4 sono accreditati il primo giorno lavorativo di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quali pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. A tali dodicesimi mensili si applicano le disposizioni dell'articolo 10 bis, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    Articolo 12

    Risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni – bilanciamento

    1.    Per ogni Stato membro la Commissione calcola:

    a)la differenza tra la stima dell'importo totale dell'adeguamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e il risultato del calcolo dell'importo totale dell'adeguamento basato sui dati più recenti relativi all'RNL e al sistema per lo scambio di quote di emissioni;

    b)il prodotto della moltiplicazione dell'importo totale risultante dal calcolo di cui alla lettera a) per la percentuale che l'RNL di ciascuno Stato membro rappresenta rispetto all'RNL dell'insieme degli Stati membri, applicabile il 15 gennaio al bilancio in vigore per l'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati più recenti relativi all'RNL e al sistema per lo scambio di quote di emissioni.

    2.    La differenza tra gli importi risultanti dai calcoli effettuati conformemente al paragrafo 1 per ciascuno Stato membro costituisce l'"importo netto". Il calcolo dell'importo netto è definitivo e non è soggetto ad ulteriori adeguamenti.

    Ai fini del calcolo dell'importo netto, la conversione tra moneta nazionale ed euro è effettuata ai tassi di cambio, quali pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, serie C, dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno in cui sono stati trasmessi i dati più recenti relativi all'RNL e al sistema per lo scambio di quote di emissioni.

    La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti dal calcolo dell'importo netto anteriormente al 1° febbraio dell'anno successivo all'esercizio in cui sono stati trasmessi i dati più recenti relativi all'RNL e al sistema per lo scambio di quote di emissioni. Ciascuno Stato membro iscrive l'importo netto al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 il primo giorno lavorativo del mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui la Commissione ha comunicato agli Stati membri gli importi risultanti dal calcolo.

    Articolo 13

    Messa a disposizione delle risorse proprie basate sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

    Gli importi calcolati a norma dell'articolo 8 per ogni anno civile sono accreditati annualmente il primo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui ciascuno Stato membro ha trasmesso il proprio estratto annuo, convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario in cui gli importi sono richiesti.

    Articolo 14

    Rettifiche o adeguamenti delle risorse proprie basate sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

    1.    Eventuali rettifiche o adeguamenti effettuati a seguito dei controlli di cui all'articolo 2, paragrafo 6 ter, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 in relazione agli esercizi precedenti o per qualsiasi altra ragione danno luogo a un adeguamento particolare delle iscrizioni nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Gli Stati membri includono tali rettifiche, dopo l'applicazione dell'aliquota di prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, nel loro successivo estratto annuo di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La Commissione informa ciascuno Stato membro dell'importo dell'adeguamento particolare da includere nel suo successivo estratto annuo a seguito dei controlli in loco.

    2.    Le rettifiche e gli adeguamenti di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione il primo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui ciascuno Stato membro ha trasmesso il proprio estratto annuo.

    3.    Dopo il 31 luglio del quinto anno successivo all'esercizio in questione, gli estratti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non sono più rettificati, tranne per i punti notificati entro tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro.

    4.    Le operazioni di cui al presente articolo costituiscono operazioni di entrata dell'esercizio nel corso del quale devono essere iscritte nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    Articolo 15

    Messa a disposizione della risorsa propria basata sugli utili riassegnati

    Gli importi calcolati a norma dell'articolo 9 per ogni anno civile sono accreditati il primo giorno lavorativo di ogni mese nell'anno successivo a quello in cui ogni Stato membro ha trasmesso il proprio estratto annuo, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quali pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. A tali dodicesimi mensili si applicano le disposizioni dell'articolo 10 bis, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    Articolo 16

    Adeguamenti della risorsa propria basata sugli utili riassegnati

    1.     Eventuali rettifiche o adeguamenti effettuati a seguito dei controlli di cui all'articolo 2, paragrafo 6 quater, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 in relazione agli esercizi precedenti o per qualsiasi altra ragione danno luogo a un adeguamento particolare delle iscrizioni nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. La Commissione informa lo Stato membro dell'importo dell'adeguamento particolare da includere nel suo successivo estratto annuo di cui all'articolo 5, paragrafo 5 a seguito dei controlli in loco. Gli Stati membri includono altre rettifiche, dopo l'applicazione dell'aliquota di prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, nel loro successivo estratto annuo di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

    2.    Tale adeguamento particolare è messo a disposizione per dodicesimi il primo giorno lavorativo di ogni mese nell'anno successivo a quello in cui ciascuno Stato membro ha trasmesso il proprio estratto annuo.

    3.    Dopo il 31 luglio del quinto anno successivo all'esercizio in questione, gli estratti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, non sono più rettificati, tranne per i punti notificati entro tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro.

    4.    Le operazioni di cui al presente articolo costituiscono operazioni di entrata dell'esercizio nel corso del quale devono essere iscritte nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    Articolo 17

    Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente

    1.    Ogni ritardo nell'iscrizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora.

    2.    Si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 1 000 EUR.

    3.    Gli interessi sono riscossi ai tassi e alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    4.    Per il pagamento degli interessi di mora di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    CAPO V

    PAGAMENTO CON RISERVA E PROCEDURA DI RIESAME

    Articolo 18

    Pagamento con riserva

    1.    In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione in merito alle rettifiche e agli adeguamenti di cui agli articoli 14 e 16, lo Stato membro può, al momento del pagamento dell'importo contestato, esprimere riserve sulla posizione della Commissione.

    Gli Stati membri forniscono informazioni su tali riserve, per gli importi connessi alle risorse proprie basate sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, unitamente al loro estratto annuo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e, per gli importi relativi alla risorsa propria basata sugli utili riassegnati, unitamente al loro estratto di cui all'articolo 5, paragrafo 5. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione la revoca delle riserve.

    Se il disaccordo di cui al primo comma è risolto a favore dello Stato membro, quest'ultimo è autorizzato dalla Commissione a detrarre l'importo versato dai suoi successivi pagamenti a titolo di risorse proprie.

    2.    L'iscrizione del pagamento con riserva sul conto a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 interrompe il periodo per il quale maturano gli interessi di cui all'articolo 17.

    3.    Entro la fine di settembre di ogni anno, la Commissione fornisce una nota informativa annuale recante il riepilogo dell'importo totale pagato con riserva e dell'importo totale delle riserve revocate nel corso dell'anno precedente.

    Articolo 19

    Procedura di riesame

    1.    In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione in merito alle rettifiche e agli adeguamenti di cui agli articoli 14 e 16, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di riesaminare la sua valutazione entro sei mesi dal ricevimento della stessa. Tale richiesta di riesame è motivata e comprende gli elementi di prova e i documenti giustificativi su cui si basa. La richiesta e la conseguente procedura non modificano l'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione risorse proprie quando queste ultime sono dovute al bilancio dell'Unione. 

    2.    Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione comunica allo Stato membro le sue osservazioni sui motivi indicati nella richiesta. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine una sola volta di altri tre mesi e informarne di conseguenza lo Stato membro interessato. Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di cui al paragrafo 2 inizia a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste. Lo Stato membro in questione dispone di tre mesi per fornire le informazioni complementari. Su richiesta dello Stato membro interessato, il termine di tre mesi è prorogato una sola volta di altri tre mesi.

    3.    Lo Stato membro che non sia in grado di fornire ulteriori informazioni pertinenti ai fini della procedura di riesame può darne notifica alla Commissione. La Commissione procede quindi alla notifica delle sue osservazioni sulla base delle informazioni disponibili. In tal caso il termine di cui al paragrafo 2 decorre dalla data di ricevimento della notifica.

    4.    La procedura di riesame si conclude al più tardi due anni dopo l'invio della richiesta di riesame di cui al paragrafo 1 da parte dello Stato membro.

    Capo VI

    Gestione della tesoreria

    Articolo 20

    Prescrizioni in materia di gestione della tesoreria ed esecuzione degli ordini di pagamento

    Gli articoli 14 e 15 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 si applicano alle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da e) a g), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

    Capo VII

    Disposizioni finali

    Articolo 21

    Procedura di comitato

    1.    La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 22

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom recante modifica della decisione 2020/2053/UE, Euratom. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2023.

    L'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 5, e gli articoli 9, 15 e 16 si applicano invece a decorrere dalla data di applicazione della [direttiva relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione] o dal giorno dell'entrata in vigore e di inizio dell'efficacia della convenzione multilaterale, se posteriore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    1.2.Settore/settori

    1.3.Natura della proposta/iniziativa

    1.4.Obiettivi

    1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.6.Durata e incidenza finanziaria

    1.7.Modalità di gestione previste

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    2.2.Sistema di gestione e di controllo

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

    3.2.Incidenza prevista sulle spese 

    3.2.1.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

    3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

    3.2.3.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    Regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria

    Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea

    1.2.Settore/settori interessati

    Entrate del bilancio UE

    1.3.Natura della proposta/iniziativa

    una nuova azione 

     una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 24  

     la proroga di un'azione esistente 

     la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

    1.4.Obiettivi

    1.4.1.Obiettivi generali

    Le presenti proposte costituiscono il seguito dato alle conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020 e all'accordo interistituzionale del dicembre 2020 25 su una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie sufficienti al fine di coprire un importo corrispondente alle spese previste in relazione al rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. La proposta è collegata alla proposta COM(2021) 570 final che modifica la decisione sulle risorse proprie, adottata il 22 dicembre 2021.

    La proposta migliorerà inoltre l'integrazione tra le priorità politiche dell'UE e le entrate del bilancio dell'UE.

    1.4.2.Obiettivi specifici

    La proposta COM(2021) 570 final mira a introdurre tre nuove risorse proprie:

    1) una nuova risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, che copra la sua estensione al settore marittimo e l'aumento della vendita all'asta delle quote di emissioni nel settore del trasporto aereo, e sul nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni che copre il trasporto su strada e l'edilizia;

    2)    una nuova risorsa propria basata su un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere;

    3)    una nuova risorsa propria basata su una quota degli utili di imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri dell'UE nel contesto dell'accordo globale sull'imposizione internazionale ("OCSE/G20 IF pilastro 1").

    Le nuove risorse proprie allineeranno ulteriormente le entrate del bilancio dell'UE alle priorità politiche dell'Unione. In primo luogo, le emissioni non conoscono confini, il che giustifica un'azione dell'Unione, e costituiscono quindi una base adeguata per le risorse proprie dell'UE. Lo scambio di quote di emissioni e un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere sono strumenti a livello di UE che contribuiscono all'obiettivo comune di ridurre le emissioni di gas a effetto serra al minor costo possibile, limitando le emissioni e fornendo un segnale del prezzo del carbonio. In secondo luogo, l'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione sarà attuato nell'UE nel rispetto delle specificità del mercato unico. Di conseguenza, anche tale elemento costituirà una base europea per una risorsa propria.

    1.4.3.Risultati e incidenza previsti

    Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

    Le nuove risorse proprie dovrebbero garantire che le spese a carico del bilancio dell'Unione relative al rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa non comportino un'indebita riduzione delle spese relative ai programmi o degli strumenti di investimento nell'ambito del quadro finanziario pluriennale. Allo stesso tempo, esse ridurranno gli aumenti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo a carico degli Stati membri.

    1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

    Precisare gli indicatori con cui monitorare l'attuazione della proposta/iniziativa.

    La presente proposta dovrebbe fornire il quadro per mettere a disposizione del bilancio dell'UE tempestivamente e correttamente le entrate derivanti dallo scambio di quote di emissioni e dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Essa comprenderà anche la messa a disposizione della risorsa propria basata sulla quota degli utili residui delle imprese multinazionali più grandi e più redditizie riassegnata agli Stati membri dell'UE.

    1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.5.1.1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

    Le norme per la messa a disposizione del bilancio dell'UE dovrebbero essere concordate in tempo utile al fine di garantire la tempestiva attuazione del nuovo paniere di risorse proprie.

    L'accordo interistituzionale comprendeva un calendario dettagliato per l'introduzione di nuove risorse proprie. La Commissione si è impegnata a presentare proposte relative a nuove risorse proprie entro il 2021, in vista della loro introduzione nel 2023.

    1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE

    All'inizio della crisi senza precedenti della COVID-19, la Commissione ha presentato un piano di ripresa ambizioso, innovativo ed eccezionale per avviare l'Unione sulla strada di una ripresa sostenibile e resiliente. Lo strumento dell'Unione europea per la ripresa (NextGenerationEU), approvato formalmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 dicembre 2020, mobilita fino a 750 miliardi di EUR per far fronte ai danni economici e sociali causati dalla pandemia. Unitamente al bilancio a lungo termine dell'UE (il quadro finanziario pluriennale), si tratta di un totale di 1 800 miliardi di EUR che stanno contribuendo a ricostruire un'Europa post COVID-19. Le nuove risorse proprie garantiranno la credibilità e la sostenibilità del piano di rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa.

    1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    Le proposte sono collegate alla modifica della decisione sulle risorse proprie. Nel loro complesso, esse chiariscono l'interazione tra le disposizioni in materia di risorse proprie, gli atti legislativi sullo scambio delle quote di emissioni e sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e il futuro atto legislativo sull'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione.

    1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

    Le proposte sono connesse alla revisione del regolamento sul quadro finanziario pluriennale al fine di aumentare i massimali del QFP per la spesa del Fondo sociale per il clima e creare un meccanismo di adeguamento automatico annuale che consenta di sostenere, mediante le nuove risorse proprie, il rimborso di NextGenerationEU nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale.

    1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

    Non pertinente.

    1.6.Durata e incidenza finanziaria

     Proposta/iniziativa di durata limitata

       Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

       Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

     Proposta/iniziativa di durata illimitata

    Attuazione con un periodo di avviamento dall'1.1.2021 al 31.12.2022,

    e successivo funzionamento a pieno ritmo dall'1.1.2023.

    1.7.Modalità di gestione previste 

     Gestione diretta a opera della Commissione

    a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

       a opera delle agenzie esecutive

     Gestione concorrente con gli Stati membri

     Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

    a paesi terzi o organismi da questi designati;

    a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

    alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

    agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

    a organismi di diritto pubblico;

    a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

    a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

    alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

    Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

    Osservazioni

    Non pertinente.

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    Precisare frequenza e condizioni.

    Le disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni quanto alla messa a disposizione di risorse proprie basate sullo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e su un contributo basato sugli utili residui delle imprese multinazionali più grandi e più redditizie riassegnati agli Stati membri dell'UE figurano nella proposta COM(2022) .... di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea.

    2.2.Sistema di gestione e di controllo

    2.2.1.Rischi individuati

    Tra i principali rischi potenziali figurano: l'accertamento errato delle nuove risorse proprie, l'errata contabilizzazione, la messa a disposizione tardiva della risorsa e gli errori contabili.

    2.2.2.Informazioni concernenti il sistema di controllo interno istituito

    La proposta prevede metodi di controllo e comprende inoltre disposizioni specifiche in materia di controllo e supervisione e i pertinenti obblighi di rendicontazione.

    2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

    È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie applicate dalle autorità nazionali e dai servizi della Commissione europea.

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste

    Le disposizioni in materia di controllo e supervisione per il calcolo delle nuove risorse proprie sono incluse nella proposta COM (2022) ..... di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea e la pertinente normativa settoriale per ciascuna delle nuove risorse proprie proposte.

    3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

    ·Linee di bilancio esistenti

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Natura della 
    spesa

    Partecipazione

    Numero 

    Diss./Non diss 26 .

    di paesi EFTA 27

    di paesi candidati 28

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

    7

    20 01 02 01

    Non diss.

    NO

    NO

    NO

    NO

    3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:



    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    7

    "Spese amministrative"

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    DG: BUDG

    •Risorse umane

    0,157

    0,471

    0,628

    0,785

    1,57

    3,611

    •Altre spese amministrative

    TOTALE DG BUDG

    Stanziamenti

    0,157

    0,471

    0,628

    0,785

    1,57

    3,611

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    DG: CLIMA

    •Risorse umane

    0,157

    0,157

    0,157

    0,157

    0,157

    0,785

    •Altre spese amministrative

    TOTALE DG CLIMA

    Stanziamenti

    0,157

    0,157

    0,157

    0,157

    0,157

    0,785

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    DG: TAXUD

    •Risorse umane

    0

    0,043

    0,043

    0,043

    0,043

    0,17

    •Altre spese amministrative

    TOTALE DG TAXUD

    Stanziamenti

    0

    0,043

    0,043

    0,043

    0,043

    0,17

    TOTALE stanziamenti 
    per la RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale 

    (Totale impegni = Totale pagamenti)

    0,314

    0,672

    0,829

    0,986

    1,177

    4,572

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    TOTALE stanziamenti 
    per le rubriche da 1 a 7 
    del quadro finanziario pluriennale 

    Impegni

    0,314

    0,672

    0,829

    0,986

    1,177

    4,572

    Pagamenti

    0,314

    0,672

    0,829

    0,986

    1,177

    4,572

    3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    0,314

    0,672

    0,829

    0,986

    1,177

    4,572

    Altre spese amministrative

    Totale parziale RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale

    0,314

    0,672

    0,829

    0,986

    1,177

    4,572

    Esclusa la RUBRICA 7 29  
    del quadro finanziario pluriennale 

    Risorse umane

    Altre spese 
    amministrative

    Totale parziale 
    esclusa la RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale

    TOTALE

    0,314

    0,672

    0,829

    0,986

    1,177

    4,572

    Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    3.2.2.1Fabbisogno previsto di risorse umane

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno

    2025

    Anno

     2026

    Anno

    2027

    •Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

    20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

    2

    4

    5

    6

    11

    20 01 02 03 (delegazioni)

    01 01 01 01 (ricerca indiretta)

    01 01 01 11 (ricerca diretta)

    Altre linee di bilancio (specificare)

    Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 30

    20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

    0,5

    0,5

    0,5

    0,5

    20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

    XX 01 xx yy zz  31

    - in sede

    - nelle delegazioni

    01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

    01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

    Altre linee di bilancio (specificare)

    TOTALE

    2

    4,5

    5,5

    6,5

    11,5

    XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei

    Le nuove risorse proprie richiedono personale supplementare per le attività di previsione, controllo ed elaborazione del bilancio presso la DG BUDG, nonché un posto supplementare per l'attuazione e la preparazione da parte della DG CLIMA.

    Personale esterno

    A fini di controllo, anche la DG TAXUD necessita di personale supplementare.

    3.2.3.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

    La proposta/iniziativa:

       può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

       comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

       comporta una revisione del QFP. Partecipazione di terzi al finanziamento 

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

       La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

       La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

       sulle risorse proprie

       su altre entrate

    indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

    Mrd di EUR (prezzi del 2018)

    Linea di bilancio delle entrate:

    Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

    Incidenza della proposta/iniziativa 32

    Anno 
    2023

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    Risorsa propria basata sull'ETS

    4,2

    3,0

    3,6

    13,1

    14,4

    Risorsa propria basata sul CBAM

    -

    -

    -

    -

    -

    Risorsa propria basata su OCSE/G20 Primo pilastro

    -

    -

    2,5-4,0

    2,5-4,0

    Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

    Non pertinente.

    Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

    Nessuna risorsa propria potrebbe avere un'incidenza sul contributo RNL. I calcoli sono coerenti con le valutazioni d'impatto settoriali, ove pertinenti.

    (1)    Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).
    (2)    COM(2021) 570 final.
    (3)    Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
    (4)    Regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 15).
    (5)    Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.
    (6)    Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.
    (7)    Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
    (8)    Regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 15).
    (9)    GU C […] del […], pag. […].
    (10)    GU C […] del […], pag. […].
    (11)    Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).
    (12)    Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L […] del […], pag. […]).
    (13)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
    (14)    Regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L [...] del [...], pag. [...]).
    (15)    [Direttiva (UE) XXX relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione].
    (16)    Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
    (17)    Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).
    (18)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
    (19) 1    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
    (20) 2    Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 1).
    (21) 3    Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
    (22) 4    Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19).
    (23) 5    Regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
    (24)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
    (25)    Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).
    (26)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
    (27)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
    (28)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
    (29)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (30)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
    (31)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
    (32)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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