RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
1.1Contesto generale e obiettivi
Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento Tassonomia") istituisce il quadro per la creazione della tassonomia dell'UE relativa alle attività economiche ecosostenibili. Il regolamento Tassonomia dispone che tali attività economiche debbano soddisfare i criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati adottati dalla Commissione.
Il 4 giugno 2021 è stato adottato l'atto delegato che precisa i criteri di vaglio tecnico in base ai quali determinate attività economiche possono essere considerate contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecare un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale importante ("atto delegato 'Clima' della tassonomia"). Il 6 luglio 2021 la Commissione ha adottato l'atto delegato che precisa il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni che le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie sono tenute a comunicare per dar conto dell'allineamento delle loro attività alla tassonomia dell'UE ("atto delegato 'Informativa' della tassonomia").
L'atto delegato "Clima" della tassonomia stabilisce i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che hanno le potenzialità di contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici; vi è contemplata la maggior parte dei settori e attività, ma non tutti quelli che potrebbero esservi inclusi. In particolare non è stato possibile decidere in merito all'inclusione dell'energia nucleare, data la necessità di approfondire la valutazione, in corso al momento dell'adozione dell'atto, degli aspetti dell'energia nucleare che rispondono al principio "non arrecare un danno significativo" ("DNSH"). Per quanto riguarda il gas naturale, la Commissione ha annunciato che era necessario riflettere ulteriormente sul ruolo da esso svolto nella decarbonizzazione dell'economia dell'Unione.
All'atto di fissare i criteri di vaglio tecnico per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessaria transizione in corso verso un'economia climaticamente neutra e incentivarla, in conformità con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Tassonomia. Come annunciato nelle comunicazioni della Commissione del 21 aprile 2021 e del 6 luglio 2021, l'obiettivo del presente atto delegato è integrare l'atto delegato "Clima" della tassonomia: sono pertanto qui stabiliti, per gli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, i criteri di vaglio tecnico di ulteriori attività economiche nei settori energetici che non erano stati inclusi nell'atto delegato "Clima" della tassonomia, in particolare il gas naturale e l'energia nucleare. Per quanto riguarda l'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici, il presente atto delegato è coerente con l'approccio adottato nell'atto delegato "Clima" della tassonomia perché traduce la necessità che tutti i settori economici si debbano adattare agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Esso stabilisce pertanto criteri di vaglio tecnico adeguati e coerenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici delle attività economiche nei settori del gas fossile e dell'energia nucleare. Tuttavia per determinate attività di transizione connesse al gas fossile alle quali il presente atto attribuisce un riconoscimento temporaneo del contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici non è necessario definire criteri di vaglio tecnico specifici per l'adattamento ai cambiamenti climatici vista la temporaneità di tale riconoscimento. A fini di chiarezza, i criteri di vaglio tecnico per determinare che un'attività economica "non arreca un danno significativo" sul versante dell'adattamento ai cambiamenti climatici non impediscono di considerare che essa contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
Al fine di migliorare la trasparenza dei mercati e le informazioni comunicate agli investitori, il presente atto delegato modifica l'atto delegato "Informativa" della tassonomia prevedendo obblighi di informativa specifici per i settori del gas naturale e dell'energia nucleare.
La tassonomia, come delineato nel regolamento omonimo, copre non solo gli investimenti nelle tecnologie climaticamente neutre e nelle energie rinnovabili, ma anche attività economiche che chiaramente non sono a impatto climatico zero né rinnovabili ma che potrebbero, a condizioni rigorose e per un periodo di tempo limitato, consentire la transizione verso un sistema energetico sostenibile: le attività economiche nel settore del gas naturale e dell'energia nucleare sono tra queste. Esse non dovrebbero ostacolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
1.2Quadro giuridico
Il presente atto delegato si basa sul conferimento dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento Tassonomia. Esso modifica l'atto delegato "Clima" della tassonomia mediante l'aggiunta di criteri di vaglio tecnico per determinate attività economiche nei settori del gas naturale e dell'energia nucleare che non sono stati incluse in detto atto delegato. I criteri di vaglio tecnico sono fissati conformemente alle prescrizioni dell'articolo 19 del regolamento Tassonomia. Il presente atto delegato modifica inoltre l'atto delegato "Informativa" della tassonomia prevedendo obblighi di informativa specifici per i settori del gas naturale e dell'energia nucleare.
Conformemente al punto 31 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, il presente atto delegato raggruppa in un unico atto due poteri correlati conferiti dal regolamento Tassonomia, ossia quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 3, riguardanti i criteri di vaglio tecnico rispettivamente per la mitigazione dei cambiamenti climatici e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, nonché un potere conferito dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento Tassonomia riguardo alle informazioni che devono essere comunicate dalle grandi società finanziarie e non finanziarie.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Per quanto riguarda il gas naturale, il presente atto delegato si fonda sulle raccomandazioni del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile (il "gruppo di esperti tecnici"), un gruppo di esperti della Commissione istituito nel 2018 e composto da vari portatori di interessi del settore pubblico e di quello privato. Il gruppo di esperti tecnici era incaricato di aiutare la Commissione a elaborare criteri di vaglio tecnico della tassonomia dell'UE in linea con le proposte legislative presentate dalla Commissione nel maggio 2018 e tenendo conto degli obiettivi del Green Deal europeo.
Il gruppo di esperti tecnici ha pubblicato due versioni intermedie delle proprie raccomandazioni, nelle relazioni di dicembre 2018 e giugno 2019. Le due relazioni sono state oggetto di inviti aperti a presentare osservazioni, che hanno raccolto rispettivamente 257 e 830 contributi. Nel corso del suo mandato, per elaborare le raccomandazioni sui criteri di vaglio tecnico per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, il gruppo di esperti tecnici ha dialogato con più di 200 altri specialisti. La Commissione ha organizzato due riunioni con i portatori di interessi, a giugno 2019 e a marzo 2020, per raccogliere pareri sulle relazioni del gruppo.
I criteri di vaglio tecnico per il gas naturale, che inizialmente erano stati inclusi nel progetto di atto delegato "Clima" della tassonomia, sono stati pubblicati sul portale "Legiferare meglio" per quattro settimane, dal 20 novembre al 18 dicembre 2020, a fini di consultazione; hanno risposto 46 591 portatori di interessi. Questi criteri sono inoltre stati discussi con gli esperti degli Stati membri e con gli osservatori del Parlamento europeo nell'ambito di varie riunioni del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile tenutesi nel 2020 e nel 2021.
Per quanto riguarda il nucleare il gruppo di esperti tecnici non ha incluso nelle raccomandazioni le attività connesse all'energia nucleare. Pur riconoscendo che la produzione di energia a partire dall'energia nucleare ha grandi potenzialità di contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, il gruppo di esperti tecnici non è stato in grado di stabilire categoricamente che l'energia nucleare non arreca un danno significativo ad altri obiettivi ambientali, considerando in particolare la gestione dei rifiuti, l'impatto sulla biodiversità e sulle acque e gli aspetti relativi all'inquinamento potenziale. Il gruppo di esperti tecnici ha pertanto raccomandato di effettuare una valutazione più dettagliata dell'energia nucleare, coinvolgendo specialisti con un livello elevato di competenze in materia.
La Commissione ha dunque istituito una procedura specifica per valutare in maniera approfondita gli aspetti dell'energia nucleare relativi al criterio "non arrecare un danno significativo". In primo luogo il Centro comune di ricerca (JRC), il servizio della Commissione europea per la scienza e la conoscenza, ha preparato una valutazione tecnica dell'energia nucleare nel quadro del regolamento Tassonomia e alla luce del suddetto criterio.
La relazione del JRC ha concluso che:
i)l'energia nucleare può apportare un contributo sostanziale all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici senza arrecare un danno significato agli altri quattro obiettivi ambientali del regolamento Tassonomia a condizione che soddisfi i criteri di vaglio tecnico proposti;
ii)i depositi geologici in profondità possono essere considerati, allo stato delle conoscenze attuali, soluzioni sicure e adeguate per isolare dalla biosfera il combustibile esaurito e altri rifiuti radioattivi ad alta attività per periodi di tempo molto lunghi, e le tecnologie necessarie sono ora disponibili;
iii)se e quando gli impatti ambientali sono potenzialmente dannosi, la tecnologia esistente può essere utilizzata per attuare misure adeguate volte a prevenirli o mitigarne le conseguenze; e
iv)il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa Euratom e delle procedure autorizzative è sufficiente a garantire che l'impatto dell'intero ciclo di vita dell'energia nucleare, compresa la parte finale dei ciclo dei combustibili nucleari, sull'uomo e sull'ambiente resti al di sotto dei livelli nocivi.
La relazione è stata esaminata sia da esperti degli Stati membri in materia di radioprotezione e gestione dei rifiuti, designati dal comitato scientifico e tecnico ai sensi dell'articolo 31 del trattato Euratom, sia da esperti del comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti ("CSRSAE").
Il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato Euratom ha valutato positivamente la relazione del JRC, concordando con le principali risultanze della relazione e formulando nel contempo alcune osservazioni su possibili miglioramenti: ad esempio, a loro avviso, il quadro giuridico europeo esistente offre un sistema adeguato per garantire il massimo livello di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente nell'Unione; per quanto riguarda le attività al di fuori dell'Unione, ritengono che le norme internazionali offrano un livello di protezione comparabile e osservano che il rispetto di tali norme dovrebbe essere incorporato nei criteri di vaglio tecnico delle attività in questione. Il gruppo di esperti ha confermato il parere del JRC secondo cui i depositi geologici in profondità sono considerati, allo stato delle conoscenze attuali, una soluzione sicura e adeguata per la gestione dei rifiuti ad alta attività e ha osservato che la tecnologia necessaria è già disponibile. Ha altresì confermato la valutazione effettuata dal JRC delle conseguenze degli incidenti gravi, che tuttavia aveva una portata limitata. Ha rilevato che altri effetti diretti e indiretti degli incidenti gravi, non esaminati in quanto tali dal JRC, non sono stati valutati per nessuna delle attività economiche contemplate dalla tassonomia dell'UE; siffatta valutazione potrebbe essere importante anche per capire gli effetti più ampi degli incidenti gravi ma è probabilmente più difficile da realizzare.
Gli esperti del CSRSAE ritengono che le risultanze e le raccomandazioni della relazione del JRC per quanto riguarda gli effetti non radiologici siano complessivamente esaustive. A loro avviso, tuttavia, alcune risultanze richiedono una valutazione più approfondita ed ulteriori evidenze. In particolare ritengono che confrontare l'energia nucleare con altre tecnologie di produzione di energia concludendo che non arreca danni maggiori non equivale a valutarla rispetto al principio "non arrecare un danno significativo" del regolamento Tassonomia. Il CSRSAE è inoltre del parere che l'esistenza di un quadro normativo non sia di per sé sufficiente ad attenuare tutti i rischi del caso e ha raccomandato di esaminare in maniera più approfondita alcuni aspetti, in particolare: gli effetti delle attività di estrazione e separazione dell'uranio (che sono svolte principalmente al di fuori dell'Unione);
–le incertezze riguardo allo smaltimento finale dei rifiuti nucleari ad alta attività, che rimane una questione aperta per la ricerca; e
–l'impatto delle radiazioni sull'ambiente, specificamente per quanto riguarda la protezione delle acque e delle risorse marine.
All'atto di stabilire i criteri di vaglio tecnico per le attività connesse all'energia nucleare, la Commissione ha tenuto in debita considerazione le osservazioni del CSRSAE. In particolare le attività di estrazione e separazione dell'uranio non sono state incluse nel presente atto delegato e le rimanenti osservazioni sono state affrontate dai criteri di vaglio tecnico.
Per quanto riguarda la procedura di adozione del presente atto delegato, è stato deciso che una valutazione d'impatto non era necessaria per le attività di produzione di energia a partire dal gas naturale, in quanto:
–il presente atto delegato darà attuazione a scelte politiche già operate e si limiterà a integrare l'atto delegato "Clima" della tassonomia;
–l'atto delegato "Clima" della tassonomia era basato sulla consulenza fornita dal gruppo di esperti tecnici e dalla piattaforma sulla finanza sostenibile ed era accompagnato da una valutazione d'impatto proporzionata;
–i criteri applicabili alla maggioranza delle attività che si prevede di includere nel presente atto delegato sono già stati oggetto di una valutazione d'impatto e di una consultazione pubblica nell'ambito della preparazione dell'atto delegato "Clima" della tassonomia.
Per quanto riguarda le attività nel settore dell'energia nucleare, è stato deciso che una valutazione d'impatto non era necessaria perché è stata condotta una valutazione tecnica dettagliata, come precisato sopra.
Le questioni tecniche e politiche che riguardano il gas naturale e l'energia nucleare erano pertanto di dominio pubblico durante le deliberazioni legislative sul regolamento Tassonomia, i lavori del gruppo di esperti tecnici e la messa a punto dell'atto delegato "Clima" della tassonomia. Sono inoltre state discusse a più riprese con gli Stati membri e con il Parlamento europeo. I portatori di interessi hanno trasmesso alla Commissione numerosi contributi su queste attività, sulla base delle opzioni discusse per l'atto delegato "Clima" della tassonomia in relazione alle attività nel settore del gas, nonché sulla base della relazione del JRC e degli esami del comitato di esperti in relazione alle attività nucleari. La divulgazione anticipata di un progetto di atto delegato avrebbe potuto influenzare i mercati.
Pertanto per la preparazione del presente atto delegato non è stata necessario organizzare un'ulteriore consultazione aperta.
La piattaforma sulla finanza sostenibile ("la piattaforma") e il gruppo di esperti degli Stati membri sono stati consultati rispettivamente in conformità con l'articolo 10, paragrafo 4, e con l'articolo 11, paragrafo 4, e in conformità con l'articolo 23, paragrafo 4, e con l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento Tassonomia.
I contributi della piattaforma evidenziano che è stata riscontrata una serie di carenze e incoerenze con il regolamento Tassonomia. La piattaforma, inoltre, si è interrogata sulla conformità dei criteri alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e agli articoli 17 e 19 del regolamento Tassonomia. È stata espressa la preferenza di includere eventualmente le attività in una futura categoria di prestazione ambientale "intermedia", sulla scorta dei lavori in corso nella piattaforma. La piattaforma rileva una serie di preoccupazioni legate al fatto che alcuni criteri sono "orientati al futuro" ed evidenzia le difficoltà che incontreranno gli utenti dei mercati finanziari per verificare il rispetto dei criteri da parte degli operatori. Le proposte della piattaforma sono volte a chiarire gli obblighi di informativa e verifica per le attività contemplate dall'atto delegato.
I contributi ricevuti hanno confermato le divergenze esistenti, già ampiamente note. La Commissione ha preso atto delle critiche mosse dalla piattaforma e da alcuni Stati membri nel contesto della consultazione del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile, secondo cui il progetto di atto delegato non sarebbe in linea con il regolamento Tassonomia, sia riguardo al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici sia per quanto concerne il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli altri obiettivi ambientali. La Commissione respinge tali critiche dal momento che sembrano fondate sul presupposto, contrario alla finalità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Tassonomia, secondo cui potrebbero essere inclusi nell'atto delegato soltanto i criteri di vaglio tecnico che garantiscono il massimo contributo possibile all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici e che non causano alcun danno o il minor danno possibile agli altri obiettivi ambientali. A norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento Tassonomia la Commissione ha l'obbligo di fissare criteri di vaglio tecnico per le attività economiche per le quali attualmente non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili e che sono necessarie per la transizione verso la neutralità climatica. La Commissione respinge ugualmente le critiche espresse da altri Stati membri, che contestano il fatto di classificare le attività connesse all'energia nucleare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Tassonomia e sostengono che le si dovrebbe classificare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La produzione, la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione o l'uso di energia è contemplato, dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Tassonomia, limitatamente alle energie rinnovabili in linea con la direttiva (UE) 2018/11 e le attività connesse all'energia nucleare non rientrano nelle categorie di attività economiche di cui alle lettere da b) a i) di tale disposizione. Sono stati introdotti adeguamenti mirati dei criteri di vaglio tecnico e degli obblighi di informativa e di verifica al fine, in particolare, di migliorarne la chiarezza e la fruibilità. È utile ricordare che un'attività che non è considerata un'attività economica sostenibile ai sensi della tassonomia dell'UE non è per definizione dannosa.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
Il potere di adottare atti delegati è conferito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento Tassonomia.
L'articolo 1 stabilisce le modifiche dell'atto delegato "Clima" della tassonomia.
L'articolo 2 stabilisce le modifiche dell'atto delegato "Informativa" della tassonomia.
L'articolo 3 precisa le date di entrata in vigore e applicazione dell'atto delegato.
L'allegato I stabilisce le modifiche dell'allegato I dell'atto delegato "Clima" della tassonomia.
L'allegato II stabilisce le modifiche dell'allegato II dell'atto delegato "Clima" della tassonomia.
L'allegato III aggiunge un nuovo allegato XII all'atto delegato "Informativa" della tassonomia.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 9.3.2022
che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)I criteri di vaglio tecnico stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione si applicano a una serie di attività e settori economici che hanno il potenziale di contribuire agli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi. Tali attività e settori economici sono stati scelti per via della quota che rappresentano nel totale delle emissioni di gas a effetto serra e del loro comprovato potenziale contributo a evitare di produrle, ridurle o eliminarle. Inoltre tali attività e settori economici hanno dimostrato la potenziale capacità di consentire ad altre attività e altri settori economici di evitare di produrre emissioni, ridurle ed eliminarle, o di immagazzinare a lungo termine le emissioni per tali altri settori e attività.
(2)Il consumo totale di energia è responsabile di circa il 75 % delle emissioni dirette di gas a effetto serra nell'Unione. Pertanto il settore dell'energia ha un ruolo cruciale nella progressiva riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I criteri di vaglio tecnico stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 interessano pertanto un'ampia gamma di attività e settori economici connessi alla filiera dell'energia, che vanno dalla produzione di energia elettrica o calore a partire da varie fonti alle reti di trasmissione o trasporto e distribuzione fino allo stoccaggio, ivi comprese le pompe di calore e la produzione di biogas e biocarburanti. Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 non contiene tuttavia criteri di vaglio tecnico per le attività economiche nei settori del gas fossile e dell'energia nucleare, nonostante il loro potenziale contributo alla decarbonizzazione dell'economia dell'Unione.
(3)Come indicato nelle comunicazioni della Commissione del 21 aprile 2021 ("Tassonomia dell'UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo") e del 6 luglio 2021 ("Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile"), la definizione di criteri di vaglio tecnico per la produzione di energia da gas fossile è stata rinviata a causa della necessità di approfondire la valutazione tecnica, in particolare per quanto riguarda il ruolo del gas fossile nella decarbonizzazione dell'economia. È stata rinviata anche la definizione di criteri di vaglio tecnico per le attività di produzione di energia nucleare in attesa di una valutazione approfondita a cura degli esperti, avviata nel 2020, intesa a stabilire se il ciclo di vita del nucleare, in particolare i rifiuti radioattivi, possa essere considerato compatibile con il requisito, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo cui un'attività non deve arrecare un danno significativo ad altri obiettivi ambientali. Alla luce di tali valutazioni è necessario riconoscere che le attività di produzione di energia nucleare e da gas fossile possono contribuire alla decarbonizzazione dell'economia dell'Unione.
(4)In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 relativo alle attività economiche di transizione, è necessario stabilire criteri di vaglio tecnico per la produzione di energia elettrica, la cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e calore/freddo e la produzione di calore/freddo in sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti a partire dal gas fossile se le emissioni di gas a effetto serra derivanti dal gas fossile sono inferiori a un valore limite appropriato. È inoltre necessario stabilire criteri di vaglio tecnico per l'uso del gas fossile nella produzione di energia elettrica, nella cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e di calore/freddo e nella produzione di calore/freddo in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, se l'attività di produzione di energia elettrica, cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e calore/freddo e produzione di calore/freddo in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti non è ancora al di sotto di tale valore limite appropriato, poiché, oltre all'uso di energia climaticamente neutra e a maggiori investimenti nelle attività e nei settori economici che sono già a basse emissioni di carbonio, la transizione richiede riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra in altre attività e altri settori economici per i quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili. Tutte le suddette attività economiche dovrebbero essere considerate attività di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, in quanto soluzioni alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili potrebbero non essere disponibili sul mercato su una scala sufficientemente ampia da coprire la domanda di energia in maniera continua e affidabile. In particolare per la produzione di energia elettrica è opportuno prevedere un approccio alternativo alla limitazione diretta delle emissioni di gas a effetto serra. Secondo tale approccio alternativo, che dovrebbe produrre risultati analoghi nell'arco di vent'anni, gli impianti potrebbero raggiungere tali risultati limitando il numero di ore di esercizio o anticipando la data di passaggio ai gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero accelerare l'eliminazione progressiva delle fonti di energia a più alta intensità di emissioni, compresi i combustibili fossili solidi. Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/852, i criteri di vaglio tecnico per l'uso del gas fossile dovrebbero anche assicurare la disponibilità di solidi elementi di prova che dimostrino l'impossibilità di generare la stessa capacità energetica con fonti rinnovabili, e l'esistenza di piani efficaci per ciascun impianto, in linea con le migliori prestazioni nel settore, predisposti per passare all'uso esclusivo di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio entro una data specifica. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero infine prevedere un riconoscimento temporaneo del contributo di tali attività alla decarbonizzazione.
(5)Le energie rinnovabili svolgeranno un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione. In tale ottica è necessario potenziare gli investimenti nelle rinnovabili per soddisfare la richiesta di energia più pulita e rinnovabile nel mercato dell'energia dell'Unione.
(6)Le attività connesse all'energia nucleare sono attività a basse emissioni di carbonio che non costituiscono "energia da fonti rinnovabili" quale definita all'articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852, e non rientrano nelle altre categorie di attività economiche elencate alle lettere da b) a i) di quest'ultima disposizione. Le attività economiche connesse all'energia nucleare dovrebbero rientrare tra le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, in assenza di alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili su una scala sufficientemente ampia da coprire la domanda di energia in modo continuo e affidabile. Nella relazione finale del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile del marzo 2020 si precisa che l'energia nucleare genera emissioni di gas serra prossime allo zero nella fase di produzione e che vi sono numerosi elementi che dimostrano chiaramente il potenziale contributo sostanziale dell'energia nucleare agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici. I piani di alcuni Stati membri annoverano il nucleare, insieme alle rinnovabili, tra le fonti da usare per conseguire i traguardi in materia di clima, compreso l'obiettivo di decarbonizzazione entro il 2050 di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio. Infine, assicurando un approvvigionamento stabile di energia di carico di base, l'energia nucleare favorisce la diffusione delle fonti rinnovabili intermittenti e non ne ostacola lo sviluppo, come disposto dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852. Le attività connesse all'energia nucleare dovrebbero pertanto essere considerate conformi all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852.
(7)Un esame scientifico effettuato da esperti ha concluso che i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche connesse all'energia nucleare dovrebbero garantire che non sia arrecato un danno significativo ad altri obiettivi ambientali a causa di rischi potenziali derivanti dallo stoccaggio a lungo termine e dallo smaltimento finale di rifiuti radioattivi. Tali criteri di vaglio tecnico dovrebbero pertanto riflettere gli standard più elevati di sicurezza nucleare, radioprotezione e gestione dei rifiuti radioattivi, basandosi sulle prescrizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom") e del diritto derivato, in particolare della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio. Tra gli obiettivi della suddetta direttiva vi è un elevato livello di sicurezza nucleare in tutte le fasi del ciclo di vita di ciascun impianto nucleare, ossia localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio e disattivazione. In particolare la direttiva invita a migliorare in misura significativa la sicurezza nella progettazione di nuovi reattori, compresi i cosiddetti reattori di generazione III+, per i quali dovrebbero essere utilizzate conoscenze e tecnologie all'avanguardia, tenendo conto degli ultimi requisiti internazionali in materia di sicurezza. Tali requisiti prevedono il conseguimento effettivo dell'obiettivo di sicurezza nucleare, compresa l'applicazione del principio della "difesa in profondità" e di un'efficace cultura della sicurezza. I requisiti assicurano la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi estremi di origine naturale o umana, compresi terremoti e inondazioni, e la prevenzione del funzionamento anomalo, dei guasti o della perdita dei sistemi di controllo, anche attraverso strutture protettive o sistemi di raffrescamento o di fornitura di energia elettrica di riserva.
(8)Sono ora disponibili sul mercato combustibili ad alta resistenza agli incidenti per le centrali nucleari, che offrono una protezione aggiuntiva contro gli incidenti derivanti da danni strutturali al combustibile o alle componenti dei reattori. Al fine di tenere conto di questi recenti sviluppi tecnologici, l'uso di questo tipo di combustibile dovrebbe rientrare tra i requisiti dei criteri di vaglio tecnico, tenuto conto della sua autorizzazione nell'Unione.
(9)In tutto il mondo sono in corso attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di reattori nucleari che usano, tra l'altro, cicli del combustibile chiusi o processi di autofertilizzazione (self breeding) del combustibile e che riducono al minimo la produzione di rifiuti radioattivi ad alta attività ("reattori di quarta generazione"). Sebbene tali reattori di quarta generazione non siano ancora un'opzione praticabile sul piano commerciale, sarebbe opportuno definire criteri di vaglio tecnico alla luce del loro potenziale contributo all'obiettivo di decarbonizzazione e di riduzione al minimo dei rifiuti radioattivi.
(10)In alcuni Stati membri gli sforzi di decarbonizzazione contemplano l'energia nucleare tra le fonti di energia future. Gli scenari valutati dalla Commissione conducono a un sistema energetico decarbonizzato che si basa sulle energie rinnovabili (in massima parte) e sull'energia nucleare con una capacità installata stabile rispetto ai livelli attuali. Poiché vari impianti nucleari sono in esercizio da molto tempo, è necessario migliorarne la sicurezza in modo da estenderne la vita operativa e costruire nuovi impianti che sostituiscano quelli obsoleti. Si tratta di un processo continuo che dovrebbe rendere disponibile la capacità necessaria per la decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2050 e oltre tale data, ove necessario. Pertanto fino al 2050, e successivamente, saranno necessari notevoli investimenti nell'energia nucleare. Occorre garantire che le nuove centrali nucleari usino le soluzioni più avanzate scaturite dal progresso tecnologico. I criteri di vaglio tecnico per queste nuove centrali nucleari dovrebbero pertanto prevedere riesami periodici di ciascun progetto di investimento, nonché parametri tecnici corrispondenti alla migliore tecnologia disponibile sulla base dei risultati di un'intensa attività di ricerca e sviluppo e dei continui miglioramenti tecnologici. Dovrebbero essere definite date precise per garantire l'introduzione progressiva delle nuove tecnologie compatibili con una decarbonizzazione sostenibile non appena esse diventino disponibili.
(11)L'allegato II del trattato Euratom e il regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio fissano valori limite e altri requisiti per la notifica degli investimenti nell'energia nucleare alla Commissione. Affinché, ai fini del conseguimento degli obiettivi della tassonomia, si tenga conto il più possibile dei principi e delle disposizioni della legislazione Euratom, compreso l'obiettivo di sicurezza nucleare, la Commissione dovrebbe esprimere un parere su tali investimenti, siano essi subordinati o meno alla notifica ai sensi dell'allegato II del trattato Euratom e del regolamento (Euratom) n. 2587/1999. Per lo stesso motivo è opportuno affrontare in modo soddisfacente tutte le questioni concernenti l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e i criteri di vaglio tecnico individuati dalla Commissione nel suo parere.
(12)Dato che trascorre molto tempo prima che gli investimenti in nuova capacità nucleare producano risultati, prolungare la durata di esercizio di determinati impianti nucleari esistenti può sostenere la decarbonizzazione del sistema energetico a breve e medio termine. I criteri di vaglio tecnico per tale proroga dovrebbero tuttavia esigere modifiche e miglioramenti della sicurezza al fine di garantire che gli impianti nucleari siano conformi ai più elevati standard di sicurezza e all'insieme dei requisiti per il conseguimento dell'obiettivo di sicurezza previsti nel diritto derivato dal trattato Euratom.
(13)Alla luce degli sviluppi scientifici e tecnologici previsti, gli investimenti nella costruzione e nell'esercizio sicuro di nuovi impianti nucleari che applicano le migliori tecniche disponibili e sono approvati entro una congrua data dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale applicabile, dovrebbero essere soggetti a criteri di vaglio tecnico e a termini temporali che incoraggino lo sviluppo e l'uso futuro di reattori di quarta generazione a ciclo del combustibile chiuso o ad autofertilizzazione non appena sono disponibili sul mercato. I termini temporali dovrebbero essere opportunamente rivisti alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo di tali tecnologie.
(14)I criteri di vaglio tecnico collegati agli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero garantire che le attività economiche non arrechino un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali. Per quanto riguarda specificamente le attività economiche connesse all'energia nucleare, è necessario garantire che lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non causi un danno significativo e a lungo termine all'ambiente, come indicato all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2020/852. È pertanto opportuno stabilire, nei criteri di vaglio tecnico, requisiti specifici relativi a un fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e a un fondo per la disattivazione nucleare, combinabili tra loro, in base al principio secondo cui i produttori di rifiuti dovrebbero farsi carico dei costi della loro gestione, ed esigere impianti di smaltimento finale in esercizio per tutti i rifiuti radioattivi, così da evitare l'esportazione di rifiuti radioattivi a fini di smaltimento in paesi terzi. Attualmente in vari Stati membri i rifiuti radioattivi ad attività bassa e intermedia sono già smaltiti in impianti in prossimità della superficie il cui esercizio ha consentito, nell'arco di decenni, di maturare una notevole esperienza e di rafforzare il know-how in materia di gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda i rifiuti radioattivi ad alta attività e il combustibile esaurito, lo smaltimento geologico in profondità è la soluzione all'avanguardia ampiamente accettata dalla comunità internazionale di esperti perché rappresenta l'opzione più sicura e più sostenibile come punto di arrivo della gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività e del combustibile esaurito considerato rifiuto. Gli Stati membri, pur continuando a essere responsabili delle rispettive politiche di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti a radioattività ad attività bassa, intermedia o alta, dovrebbero includervi, in particolare nei programmi nazionali di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, la pianificazione e l'attuazione delle opzioni di smaltimento considerando tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. Il contenuto dei programmi nazionali è precisato nella direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio e comprende indicatori fondamentali di prestazione per monitorare in maniera trasparente i progressi compiuti. Gli Stati membri devono comunicare periodicamente alla Commissione i progressi realizzati nell'attuazione dei programmi nazionali. Le informazioni pervenute dagli Stati membri nel 2021 dimostrano che sono stati compiuti notevoli progressi nella realizzazione dei primi impianti di smaltimento geologico in profondità sul territorio dell'Unione. Stanno emergendo soluzioni realistiche per consentire agli Stati membri di sviluppare e gestire tali impianti entro il 2050. Pertanto l'inclusione di un requisito corrispondente nei criteri di vaglio tecnico garantisce che non sia arrecato alcun danno significativo all'ambiente.
(15)È necessario che le imprese finanziarie e non finanziarie offrano agli investitori un elevato livello di trasparenza per quanto riguarda i loro investimenti nelle attività di generazione di energia nucleare e da gas fossile per le quali dovrebbero essere fissati criteri di vaglio tecnico. È in tale ottica di trasparenza che è opportuno definire obblighi di informativa specifici per le imprese finanziarie e non finanziarie. Al fine di garantire la comparabilità delle informazioni comunicate agli investitori, è opportuno che tali informazioni siano presentate sotto forma di modello che indichi chiaramente la quota delle attività connesse al gas fossile e all'energia nucleare al denominatore e, secondo il caso, al numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese. Per assicurare un elevato livello di trasparenza ai soggetti che investono nei prodotti finanziari di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2020/852 per quanto riguarda le esposizioni verso attività connesse al gas fossile e all'energia nucleare per le quali sono fissati criteri di vaglio tecnico, la Commissione modificherà o proporrà di modificare opportunamente il quadro in materia di informativa riguardo a tali prodotti finanziari in modo da garantire la piena trasparenza durante l'intera durata dei prodotti finanziari. Affinché tali informazioni siano chiaramente individuate dagli investitori finali, la Commissione prenderà in considerazione l'opportunità di modificare i requisiti in materia di consulenza finanziaria e assicurativa fornita dai distributori.
(16)Per rafforzare la fiducia degli investitori è opportuno che il rispetto dei criteri di vaglio tecnico per le attività nel settore del gas fossile sia verificato da un terzo indipendente. Per garantire una verifica imparziale e diligente del rispetto dei criteri, il terzo indipendente dovrebbe disporre delle risorse e delle competenze necessarie per eseguire la verifica, dovrebbe essere indipendente onde evitare conflitti di interessi con il titolare o con il finanziatore e non dovrebbe partecipare allo sviluppo o alla gestione delle attività connesse al gas fossile oggetto della sua verifica. Oltre al meccanismo di verifica, le imprese finanziarie e non finanziarie potrebbero essere soggette a specifici obblighi di verifica previsti in altri atti normativi dell'Unione in materia di finanzia sostenibile che coprono la conformità ai criteri di vaglio tecnico. In conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2020/852, la Commissione dovrebbe riesaminare le disposizioni necessarie per istituire meccanismi di verifica della conformità ai criteri stabiliti in detto regolamento.
(17)I settori del gas fossile e dell'energia nucleare sono caratterizzati da rapidi sviluppi tecnologici. È dunque necessario riesaminare periodicamente i criteri di vaglio tecnico relativi alle attività di produzione di energia in tali settori, come disposto dall'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852. Inoltre, sulla base delle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, tale riesame dovrebbe comprendere una valutazione dell'adeguatezza dei periodi di tempo previsti nei criteri di vaglio tecnico.
(18)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2021/2178 della Commissione. Le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2021/2178 non impongono investimenti ma intendono aiutare i mercati finanziari e gli investitori a individuare, nel rispetto di condizioni rigorose, attività pertinenti connesse al gas e all'energia nucleare necessarie alla transizione dei sistemi energetici degli Stati membri verso la neutralità climatica in linea con gli obiettivi e gli impegni climatici dell'Unione.
(19)Le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2021/2178 di cui al presente regolamento delegato sono strettamente connesse. Per assicurare la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente affinché i portatori di interessi abbiano una visione completa del quadro giuridico e per agevolare l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852, occorre riunirle in un unico regolamento.
(20)È necessario che le imprese finanziarie e non finanziarie abbiano il tempo sufficiente per valutare se le rispettive attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare rispettano i criteri di vaglio tecnico di cui al presente regolamento e per comunicare l'esito di tale valutazione in conformità con il regolamento delegato (UE) 2021/2178. È pertanto opportuno posticipare al 1º gennaio 2023 la data di applicazione del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139
Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 è così modificato:
1)è inserito l'articolo 2 bis seguente:
"Articolo 2 bis
Riesame
In sede di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852, la Commissione esamina e valuta anche la necessità di modificare le date di cui all'allegato I, sezione 4.27, sezione 4.28, sezione 4.29, punto 1, lettera b), sezione 4.30, punto 1, lettera b), e sezione 4.31, punto 1, lettera b).
Qualsiasi riesame della data di cui al punto 2 delle sezioni 4.27 e 4.28 dell'allegato I tiene conto dei progressi tecnici compiuti nella commercializzazione di combustibili ad alta resistenza agli incidenti nell'Unione e nel mondo.";
2)l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
3)l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178
Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:
1)all'articolo 8 sono aggiunti i paragrafi 6, 7 e 8 seguenti:
"6.
Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie comunicano l'importo e la quota:
a)delle attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore e al numeratore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione;
b)delle attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia di cui alle sezioni 4.26, 4.27 e 4.28 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione;
c)delle attività connesse all'energia nucleare non ammissibili alla tassonomia al denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione.
7.
Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie comunicano l'importo e la quota:
a)delle attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore e al numeratore dei loro indicatori fondamentali di prestazione;
b)delle attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 nel denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione;
c)delle attività connesse al gas fossile non ammissibili alla tassonomia nel denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione.
8.
Le informazioni di cui ai paragrafi 6 e 7 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui all'allegato XII del presente regolamento.";
2)il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XII.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9.3.2022
Per la Commissione
A nome della presidente
Mairead McGUINNESS
Membro della Commissione