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Document 02015R1017-20210101

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1017/2021-01-01

    02015R1017 — IT — 01.01.2021 — 002.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2015/1017 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 25 giugno 2015

    relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici

    (GU L 169 del 1.7.2015, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) 2017/2396 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017

      L 345

    34

    27.12.2017

    ►M2

    REGOLAMENTO (UE) 2021/523 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 marzo 2021

      L 107

    30

    26.3.2021




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2015/1017 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 25 giugno 2015

    relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici



    CAPO I

    DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

    Articolo 1

    Oggetto

    1.  
    Il presente regolamento istituisce un fondo europeo per gli investimenti strategici («FEIS»), una garanzia dell'Unione e un fondo di garanzia dell'Unione. Esso istituisce inoltre un polo europeo di consulenza sugli investimenti («PECI») e un portale dei progetti di investimento europei («PPIE»).
    2.  
    Ai fini del paragrafo 1, il presente regolamento prevede che la Commissione concluda con la Banca europea per gli investimenti (BEI) un accordo sul FEIS e un accordo per l'attuazione del PECI.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    1) 

    »accordo sul FEIS», lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e la BEI precisano le condizioni previste dal presente regolamento per la gestione del FEIS;

    2) 

    »accordo sul PECI», lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e la BEI precisano le condizioni previste dal presente regolamento per l'attuazione del PECI;

    3) 

    »banche o istituti nazionali di promozione», le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;

    4) 

    »piattaforme d'investimento», società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento e che possono includere:

    a) 

    piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano più progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro;

    ▼M1

    b) 

    piattaforme transfrontaliere, multinazionali, regionali o macroregionali che raggruppano partner di più Stati membri, regioni o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica;

    ▼B

    c) 

    piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore;

    5) 

    »piccole e medie imprese» o «PMI», microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 1 );

    6) 

    »piccole imprese a media capitalizzazione», entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI;

    7) 

    »imprese a media capitalizzazione», entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti e che non sono PMI o piccole imprese a media capitalizzazione;

    8) 

    »addizionalità», l'addizionalità quale definita all'articolo 5, paragrafo 1.



    CAPO II

    FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI STRATEGICI

    Articolo 3

    Scopo

    Mettendo capacità di rischio a disposizione della BEI, il FEIS intende sostenere nell'Unione:

    a) 

    gli investimenti;

    b) 

    un maggiore accesso ai finanziamenti da parte di entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI e per le piccole imprese a media capitalizzazione.

    Articolo 4

    Termini dell'accordo sul FEIS

    1.  
    La Commissione conclude con la BEI un accordo per la gestione del FEIS e la concessione della garanzia dell'Unione, in conformità delle prescrizioni del presente regolamento.
    2.  

    L'accordo sul FEIS prevede in particolare disposizioni riguardanti:

    a) 

    l'istituzione del FEIS, tra cui:

    i) 

    l'istituzione del FEIS quale meccanismo distinto, chiaramente identificabile e trasparente, e quale conto separato gestito dalla BEI, le cui operazioni sono chiaramente distinte dalle altre operazioni della BEI;

    ▼M1

    ii) 

    l’importo, non inferiore a 7 500 000 000  EUR in garanzie o contanti, e i termini del contributo finanziario che deve essere fornito dalla BEI mediante il FEIS;

    ▼B

    iii) 

    i termini del finanziamento o delle garanzie che la BEI deve erogare al FEI mediante il FEIS;

    ▼M1

    iv) 

    il prezzo delle operazioni nell’ambito della garanzia dell’UE che deve essere in linea con la politica dei prezzi della BEI;

    ▼M1

    v) 

    le procedure per contribuire, lasciando impregiudicato il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al TUE e al TFUE e le prerogative BEI ivi stabilite, a ridurre il costo di finanziamento dell’operazione sostenuto dal beneficiario dei finanziamenti della BEI a titolo del FEIS, in particolare modulando la remunerazione della garanzia dell’UE, ove necessario in particolare nei casi in cui le condizioni di tensione del mercato finanziario impedirebbero la realizzazione di un progetto sostenibile o laddove necessario per facilitare la costituzione di piattaforme di investimento o il finanziamento di progetti in settori o ambiti in cui si verifica un grave fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale, nella misura in cui ciò non abbia un impatto significativo sul necessario finanziamento dell’alimentazione del fondo di garanzia;

    ▼B

    b) 

    l'assetto di governance del FEIS, a norma dell'articolo 7, fatto salvo il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti («statuto della BEI»), tra cui;

    i) 

    la composizione e il numero di membri del comitato direttivo;

    ii) 

    una disposizione in base alla quale le riunioni del comitato direttivo devono essere presiedute da un rappresentante della Commissione;

    ▼M1

    iii) 

    una disposizione in base alla quale il comitato direttivo deve decidere in conformità della procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3;

    ▼B

    iv) 

    la procedura per la nomina del direttore generale e del vice direttore generale, la loro retribuzione e le loro condizioni di lavoro, in conformità al regolamento del personale della BEI, le norme e le procedure relative alla loro sostituzione e all'obbligo di rendiconto, fatto salvo il presente regolamento;

    v) 

    la procedura per la nomina e la revoca dei membri del comitato per gli investimenti, la loro retribuzione e le loro condizioni di lavoro e le modalità di voto del comitato per gli investimenti, in cui sono precisati il quorum e l'attribuzione di un voto a ciascun membro;

    vi) 

    l'obbligo per il comitato direttivo e per il comitato per gli investimenti di adottare i rispettivi regolamenti interni;

    vii) 

    l'obbligo che le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento siano in ultima istanza approvate dagli organi direttivi della BEI conformemente allo statuto della BEI;

    viii) 

    disposizioni sulla prevenzione e la gestione di eventuali conflitti d'interesse;

    c) 

    la garanzia dell'Unione, che è una garanzia incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a favore della BEI, tra cui:

    ▼M1

    i) 

    a norma dell’articolo 11, disposizioni precise sulla prestazione della garanzia dell’UE, ivi comprese le modalità di copertura, la copertura definita dei portafogli di determinati tipi di strumenti e i rispettivi eventi che determinano l’eventuale attivazione della garanzia dell’UE;

    ▼B

    ii) 

    l'obbligo di distribuire tra i contributori del FEIS la remunerazione per l'assunzione di rischi in proporzione alla rispettiva quota di rischio assunta e di corrispondere la remunerazione spettante all'Unione e i pagamenti su garanzia dell'Unione tempestivamente e soltanto previa compensazione della remunerazione e delle perdite risultanti dalle operazioni;

    iii) 

    a norma dell'articolo 9, gli obblighi relativi all'uso della garanzia dell'Unione, tra cui le condizioni di pagamento, qual scadenze specifiche, gli interessi da corrispondere sugli importi dovuti e le necessarie disposizioni in termini di liquidità;

    iv) 

    a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, le disposizioni e procedure inerenti al recupero dei crediti, che devono essere affidate alla BEI;

    d) 

    a norma del presente regolamento, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 12, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'allegato II, e di qualsiasi atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento, le modalità per l'approvazione, da parte del comitato per gli investimenti, dell'impiego della garanzia dell'Unione per singoli progetti o per il sostegno a piattaforme o fondi d'investimento, o banche o istituti nazionali di promozione;

    e) 

    le procedure per la presentazione e l'approvazione di proposte d'investimento per l'impiego della garanzia dell'Unione, tra le quali:

    i) 

    la procedura per l'inoltro delle proposte d'investimento al comitato per gli investimenti;

    ii) 

    disposizioni sulle informazioni da fornire all'atto della presentazione di proposte di investimento al comitato per gli investimenti;

    iii) 

    l'obbligo che la procedura per la presentazione e approvazione di proposte d'investimento per l'impiego della garanzia dell'Unione non pregiudichi le norme decisionali della BEI di cui allo statuto della BEI, in particolare l'articolo 19;

    iv) 

    le norme che precisano le disposizioni transitorie conformi all'articolo 24 del presente regolamento, in particolare il modo in cui le operazioni approvate dalla BEI nel periodo menzionato nel suddetto articolo devono essere incluse nella copertura della garanzia dell'Unione;

    f) 

    l'informazione, il monitoraggio e l'obbligo di rendiconto per quanto riguarda il FEIS, tra cui:

    i) 

    a norma dell'articolo 16, gli obblighi di informazione operativa che spettano alla BEI, se del caso in cooperazione con il FEI;

    ii) 

    gli obblighi di informazione finanziaria riguardanti il FEIS;

    iii) 

    ai sensi degli articoli 20 e 21, le norme in materia di revisione contabile e di prevenzione delle frodi;

    iv) 

    gli indicatori fondamentali di rendimento, in particolare per quanto riguarda l'impiego della garanzia dell'Unione, il rispetto degli obiettivi e dei criteri di cui agli articoli 6 e 9 e all'allegato II, la mobilitazione di capitale privato e l'impatto macroeconomico del FEIS, compresi i suoi effetti sul sostegno agli investimenti;

    g) 

    la valutazione del funzionamento del FEIS a norma dell'articolo 18;

    h) 

    la strategia di comunicazione e promozione del FEIS;

    i) 

    le procedure e condizioni di modifica dell'accordo sul FEIS, su iniziativa della Commissione o della BEI, con obbligo di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito a tale modifica;

    j) 

    qualunque altra condizione amministrativa o organizzativa necessaria per la gestione del FEIS nella misura in cui detta condizione permetta l'impiego corretto della garanzia dell'Unione;

    k) 

    le disposizioni relative ai contributi corrisposti dagli Stati membri al FEIS, sotto forma di garanzia o in contanti, e da parte di altri terzi solo sotto forma di contanti, che non conferiscono a detti Stati membri o a terzi il diritto di partecipare alle deliberazioni e votazioni del comitato direttivo.

    3.  

    L'accordo sul FEIS stabilisce inoltre che:

    a) 

    le attività del FEIS condotte dal FEI sono disciplinate dagli organi direttivi del FEI;

    b) 

    le attività del FEIS condotte dal FEI sono soggette agli obblighi di informazione a norma dell'articolo 16;

    c) 

    la remunerazione spettante all'Unione per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento è corrisposta previa deduzione dei pagamenti dovuti alle attivazioni della garanzia dell'Unione e, quindi, dei costi in conformità dell'articolo 9, paragrafo 6, e dell'accordo sul PECI.

    Articolo 5

    Addizionalità

    ▼M1

    1.  
    Ai fini del presente regolamento, per «addizionalità» si intende il sostegno fornito dal FEIS per operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che non potrebbe essere effettuato nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell’UE, o non nella stessa misura, dalla BEI, dal FEI o dagli strumenti finanziari esistenti dell’Unione, senza il sostegno del FEIS. I progetti sostenuti dal FEIS sostengono gli obiettivi generali di cui all’articolo 9, paragrafo 2, mirano a creare occupazione e una crescita sostenibile e hanno di norma un profilo di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI. Complessivamente, il portafoglio del FEIS ha un profilo di rischio più elevato di quello del portafoglio di investimenti sostenuto dalla BEI, nel quadro delle sue ordinarie politiche di investimento, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

    Per fronteggiare meglio i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimali e per facilitare in particolare l’uso di piattaforme di finanziamento per i progetti di piccola scala, garantendo così la complementarità ed evitando l’esclusione di partecipanti nello stesso mercato, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS, in via preferenziale e ove debitamente giustificato:

    a) 

    presentano la caratteristica della subordinazione, compresa l’assunzione di un ruolo subalterno rispetto agli altri investitori;

    b) 

    partecipano a strumenti di condivisione del rischio;

    c) 

    presentano caratteristiche transfrontaliere;

    d) 

    sono esposte a rischi specifici; oppure

    e) 

    presentano altri aspetti descritti in maggiore dettaglio nell’allegato II, sezione 3, lettera d).

    Fatto salvo l’obbligo di rispettare la definizione di «addizionalità» di cui al primo comma, i seguenti elementi sono un’indicazione importante di addizionalità:

    — 
    progetti che presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all’articolo 16 dello statuto della BEI, soprattutto se tali progetti presentano rischi specifici per paese, settore o regione, in particolare quelli che interessano le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, e/o se tali progetti presentano rischi associati all’innovazione, in particolare nelle tecnologie non testate che rafforzano la crescita, la sostenibilità e la produttività,
    — 
    progetti vertenti su infrastrutture fisiche, comprese le infrastrutture informatiche, che collegano due o più Stati membri o sull’estensione di tali infrastrutture o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più Stati membri.

    ▼B

    2.  
    Conformemente agli orientamenti in materia di investimenti definiti nell'allegato II, il comitato direttivo adegua il mix di progetti, in termini di settori e paesi, sulla base di un monitoraggio costante dell'evoluzione delle condizioni di mercato negli Stati membri e del contesto d'investimento, al fine di ovviare ai fallimenti del mercato e a situazioni d'investimento subottimali, inclusi i problemi derivanti dalla frammentazione finanziaria. Nel procedere a tale adeguamento, il comitato direttivo evita un approccio suscettibile di comportare rischi maggiori del necessario.

    Qualora il livello di rischio lo richieda, si ricorrerà in maniera più ampia ad attività speciali della BEI a norma del presente regolamento rispetto a prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo. È questo il caso, in particolare, degli Stati membri in cui prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non si è fatto ricorso ad attività speciali della BEI, o lo si è fatto solo in via eccezionale, per consentire l'attuazione di operazioni e progetti addizionali nonché finanziamenti addizionali da parte della BEI e di banche o istituti nazionali di promozione o di piattaforme d'investimento.

    Articolo 6

    Criteri di ammissibilità per l'impiego della garanzia dell'Unione

    1.  

    ►M1  L’accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono: ◄

    a) 

    economicamente sostenibili in base a un'analisi costi-benefici secondo le norme dell'Unione, tenendo conto del sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici di cui può beneficiare un progetto;

    b) 

    coerenti con le politiche dell'Unione, incluso l'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, della creazione di posti di lavoro di qualità e della coesione economica, sociale e territoriale;

    c) 

    atti ad assicurare addizionalità;

    d) 

    atti a massimizzare, ove possibile, la mobilitazione di capitale del settore privato; e

    e) 

    tecnicamente sostenibili.

    ▼M1

    2.  
    Non vi sono restrizioni quanto alle dimensioni dei progetti ammissibili al sostegno del FEIS per le operazioni condotte dalla BEI o dal FEI mediante intermediari finanziari. Per assicurare che il sostegno del FEIS copra anche i progetti di piccole dimensioni, la BEI e il FEI, se necessario e nella misura del possibile, estendono la cooperazione con le banche o gli istituti nazionali di promozione e incoraggiano le opportunità offerte, anche facilitando la creazione di piattaforme d’investimento.

    ▼B

    Articolo 7

    Governance del FEIS

    1.  
    Nell'espletamento dei loro compiti a norma del presente regolamento, il comitato direttivo, il comitato per gli investimenti e il direttore generale perseguono unicamente gli obiettivi stabiliti dal regolamento stesso.

    ▼M1

    1 bis.  
    Tutte le istituzioni e tutti gli organi coinvolti nelle strutture direttive del FEIS si adoperano per garantire la parità di genere negli organi direttivi pertinenti del FEIS.

    ▼B

    2.  

    L'accordo sul FEIS prevede che questo sia guidato da un comitato direttivo, che, ai fini dell'impiego della garanzia dell'Unione, decide, in conformità con gli obiettivi generali enunciati all'articolo 9, paragrafo 2:

    a) 

    l'indirizzo strategico del FEIS, incluse l'allocazione della garanzia all'interno degli sportelli relativi alle infrastrutture e all'innovazione e le possibili decisioni da adottare a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'allegato II, punto 7, lettera b);

    b) 

    le politiche e procedure operative necessarie per il funzionamento del FEIS;

    c) 

    le disposizioni applicabili alle operazioni con le piattaforme d'investimento e le banche o istituti nazionali di promozione;

    d) 

    il profilo di rischio del FEIS.

    ▼M1

    3.  
    Il comitato direttivo è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Commissione, uno dalla BEI e un esperto nominato dal Parlamento europeo come membro senza diritto di voto. Tale esperto non chiede né accetta istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell’Unione, da qualsiasi governo degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo pubblico o privato, e opera in piena indipendenza. L’esperto esercita la sue funzioni in completa imparzialità e negli interessi del FEIS.

    Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri aventi diritto di voto per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta. Il comitato direttivo discute e tiene nella massima considerazione le posizioni di tutti i membri. Se i membri non riescono a trovare una posizione convergente, il comitato direttivo adotta le sue decisioni all’unanimità dei suoi membri aventi diritto di voto. I processi verbali delle riunioni del comitato direttivo contengono un resoconto sostanziale delle posizioni di tutti i suoi membri.

    I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena approvati da quest’ultimo. Il Parlamento europeo è immediatamente informato della loro pubblicazione.

    ▼B

    Il comitato direttivo procede periodicamente alla consultazione delle parti interessate –in particolare co-investitori, autorità pubbliche, esperti, istituti di istruzione, formazione e ricerca, parti sociali e rappresentanti pertinenti della società civile – in merito all'impostazione e all'attuazione della politica d'investimento perseguita dalla BEI a norma del presente regolamento.

    Gli strumenti utilizzati dal FEI per realizzare le operazioni disciplinate dal presente regolamento sono approvati congiuntamente dal comitato direttivo e dal direttore generale, previa consultazione del comitato per gli investimenti.

    4.  
    Gli Stati membri e i terzi possono, nel caso di terzi previo accordo del comitato direttivo, contribuire al FEIS rispettivamente sotto forma di garanzie o in contanti, nel caso degli Stati membri, o solo in contanti, nel caso dei terzi. Né gli Stati membri né i terzi possono far parte del comitato direttivo, né viene loro riconosciuto un ruolo nella nomina del restante organico del FEIS, inclusi i membri del comitato per gli investimenti, e non hanno diritti relativamente ad altri aspetti della governance del FEIS. di cui al presente regolamento.
    5.  
    L'accordo sul FEIS prevede che esso abbia un direttore generale, che è responsabile della gestione quotidiana del Fondo e della preparazione e presidenza delle riunioni del comitato per gli investimenti di cui al paragrafo 6.

    ▼M1

    Il direttore generale è assistito da un vicedirettore generale. Il direttore generale e il vicedirettore generale partecipano alle riunioni del comitato direttivo in qualità di osservatori. Il direttore generale riferisce ogni trimestre al comitato direttivo in merito alle attività del FEIS.

    ▼B

    6.  
    A seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente conforme alle procedure della BEI, il comitato direttivo seleziona un candidato per la posizione di direttore generale e un candidato per la posizione di vice direttore generale.

    Il Parlamento europeo e il Consiglio sono debitamente informati, in maniera tempestiva, in tutte le fasi della procedura di selezione, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza. Ciò vale a prescindere dalla conclusione dell'accordo tra Parlamento europeo e BEI di cui all'articolo 17, paragrafo 5.

    Il Parlamento europeo organizza quanto prima, e al massimo entro quattro settimane dalla comunicazione del nominativo del candidato selezionato, l'audizione del candidato a ciascuna posizione.

    Ottenuta l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente della BEI nomina il direttore generale e il vicedirettore generale per un mandato di tre anni rinnovabile una sola volta.

    7.  
    L'accordo sul FEIS prevede che questo abbia un comitato per gli investimenti, che è responsabile dell'esame dei potenziali progetti, in linea con le politiche d'investimento del FEIS, e dell'approvazione dell'assistenza della garanzia dell'Unione per operazioni della BEI per progetti che rispettano le prescrizioni degli articoli 6 e 9, a prescindere dalla loro ubicazione geografica, in conformità all'articolo 8. Il comitato per gli investimenti è altresì l'organo cui compete l'approvazione delle operazioni con piattaforme d'investimento e banche o istituti nazionali di promozione.
    8.  
    Il comitato per gli investimenti è composto da otto esperti indipendenti e dal direttore generale. Gli esperti del comitato per gli investimenti sono nominati dal comitato direttivo a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente, per un mandato della durata massima di tre anni. Il mandato è rinnovabile ma non può superare i sei anni in totale. Gli esperti indipendenti devono avere una vasta e rilevante esperienza di mercato nella strutturazione e nel finanziamento di progetti, nonché competenze micro e macroeconomiche.

    Nel nominare gli esperti del comitato per gli investimenti, il comitato direttivo provvede affinché la composizione del comitato per gli investimenti sia diversificata, in modo da garantire che lo stesso disponga di una vasta conoscenza dei settori contemplati dall'articolo 9 e dei mercati geografici nell'Unione.

    La composizione del comitato per gli investimenti garantisce l'equilibrio di genere. Il comitato direttivo si adopera per selezionare esperti che abbiano esperienza in materia di investimenti in uno o più degli ambiti seguenti:

    a) 

    ricerca, sviluppo e innovazione;

    b) 

    infrastrutture di trasporto e tecnologie innovative per i trasporti;

    c) 

    infrastrutture energetiche, efficienza energetica ed energie rinnovabili;

    d) 

    infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

    ▼M1

    e) 

    azione per il clima, protezione e gestione dell’ambiente;

    ▼B

    f) 

    istruzione e formazione,

    g) 

    salute e farmaci,

    h) 

    PMI,

    i) 

    industrie culturali e creative,

    j) 

    mobilità urbana,

    k) 

    infrastrutture sociali ed economia sociale e solidale,

    ▼M1

    l) 

    agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquacoltura e altri elementi della bioeconomia in generale.

    ▼B

    9.  
    Nel partecipare alle attività del comitato per gli investimenti, i membri esercitano le loro funzioni in completa imparzialità e negli interessi del FEIS. Nell'attuare gli orientamenti in materia di investimenti di cui all'allegato II e nell'adottare decisioni sull'impiego della garanzia dell'Unione, essi non chiedono o accettano istruzioni dalla BEI, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri o da altri organismi pubblici o privati. Fatta salva la fornitura di sostegno analitico, logistico e amministrativo al comitato per gli investimenti da parte del personale della BEI, sono stabilite e mantenute disposizioni organizzative adeguate al fine di garantire l'indipendenza operativa del comitato per gli investimenti. Le valutazioni dei progetti effettuate dal personale della BEI non sono vincolanti per il comitato per gli investimenti ai fini della concessione della garanzia dell'Unione.
    10.  
    I curriculum vitae e le dichiarazioni d'interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati costantemente. ►M1  Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio al comitato direttivo, al direttore generale e al vicedirettore generale tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l’assenza di conflitti d’interesse. ◄
    11.  
    Su richiesta del comitato direttivo, il contratto di un membro del comitato per gli investimenti che non rispetti gli obblighi di cui ai paragrafi 9 e 10 è risolto in conformità delle disposizioni in materia di impiego e diritto del lavoro applicabili. ►M1  Spetta al direttore generale informare il comitato direttivo delle violazioni in tal senso di cui viene a conoscenza, così come gli spetta proporre le misure del caso e dar seguito alle stesse. Il direttore generale esercita il proprio dovere di diligenza in relazione ai potenziali conflitti d’interesse dei membri del comitato per gli investimenti. ◄
    12.  
    Il comitato per gli investimenti decide in merito all'uso della garanzia dell'Unione in conformità del presente regolamento, tra cui gli orientamenti in materia di investimenti enunciati nell'allegato II dello stesso.

    Il comitato per gli investimenti decide a maggioranza semplice. ►M1  Le decisioni che autorizzano l’impiego della garanzia dell’UE sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell’addizionalità. Tali decisioni si richiamano inoltre alla valutazione globale derivante dal quadro di valutazione degli indicatori di cui al paragrafo 14. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l’ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.

    Il quadro di valutazione, di cui si avvale il comitato per gli investimenti per stabilire l’ordine di priorità nell’utilizzo della garanzia dell’UE per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevati, è accessibile al pubblico dopo la firma di un progetto. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

    Le parti delle decisioni del comitato per gli investimenti contenenti informazioni commerciali sensibili sono trasmesse dalla BEI al Parlamento europeo su richiesta, fatti salvi rigorosi requisiti di riservatezza. ◄

    ▼M1

    Due volte l’anno, la BEI trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione l’elenco di tutte le decisioni del comitato per gli investimenti e i quadri di valutazione ivi afferenti. La trasmissione avviene nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza.

    ▼B

    13.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare elementi non essenziali delle sezioni da 6 a 8 degli orientamenti in materia di investimenti di cui all'allegato II del presente regolamento, senza sopprimere alcuna di tali sezioni. La preparazione degli atti delegati avviene in stretto dialogo con la BEI.

    ▼M1

    14.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 23, paragrafo 5, al fine di integrare il presente regolamento mediante l’istituzione di un quadro di valutazione degli indicatori che il comitato per gli investimenti deve utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell’uso potenziale ed effettivo della garanzia dell’UE. La preparazione degli atti delegati avviene in stretto dialogo con la BEI.

    Il comitato direttivo stabilisce, quale parte dell’indirizzo strategico del FEIS, un punteggio minimo per ciascun pilastro del quadro di valutazione al fine di migliorare la valutazione dei progetti.

    Il comitato direttivo, su richiesta della BEI, può autorizzare il comitato per gli investimenti a esaminare un progetto il cui punteggio in uno dei pilastri è inferiore al punteggio minimo, allorché nella valutazione globale contenuta nel quadro di valutazione si constata che l’operazione relativa a tale progetto ovvierebbe a una rilevante carenza del mercato o presenterebbe un elevato livello di addizionalità.

    ▼B



    CAPO III

    GARANZIA DELL'UNIONE E FONDO DI GARANZIA DELL'UNIONE

    Articolo 8

    Garanzia dell'Unione

    L'Unione presta alla BEI una garanzia («garanzia dell'Unione») irrevocabile e incondizionata per le operazioni di finanziamento o di investimento contemplate dal presente regolamento e dall'accordo sul FEIS laddove tali operazioni:

    a) 

    siano realizzate nell'Unione; o

    b) 

    coinvolgano entità ubicate o stabilite in uno o più Stati membri e abbraccino uno o più paesi terzi che rientrano nella politica europea di vicinato, compreso il partenariato strategico, nella politica di allargamento e nello Spazio economico europeo o nell'Associazione europea di libero scambio, o paesi o territori d'oltremare di cui all'allegato II TFUE, a prescindere dalla presenza di un partner in tali paesi terzi ovvero in tali paesi terzi o territori d'oltremare.

    La garanzia dell'Unione è concessa a copertura degli strumenti di cui all'articolo 10 sottoforma di garanzia su richiesta.

    Articolo 9

    Condizioni per l'uso della garanzia dell'Unione

    1.  
    La concessione della garanzia dell'Unione è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo sul FEIS.

    ▼M1

    2.  

    La garanzia dell’UE è concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate dal comitato per gli investimenti, o per il finanziamento del FEI o la concessione al medesimo di una garanzia ai fini dell’esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a norma dell’articolo 11, paragrafo 3.

    La BEI, se del caso, delega la valutazione, la selezione e il monitoraggio di sottoprogetti di piccola scala a intermediari finanziari o a veicoli d’investimento ammissibili approvati, in particolare piattaforme d’investimento e banche o istituti nazionali di promozione al fine di migliorare e agevolare l’accesso al credito per i progetti di piccola scala. Fatto salvo il terzo comma del paragrafo 5 del presente articolo, il comitato per gli investimenti non conserva il diritto di approvare il ricorso alla garanzia dell’UE per sottoprogetti delegati a intermediari finanziari o a veicoli d’investimento ammissibili approvati qualora il contributo del FEIS a tali sottoprogetti sia inferiore a 3 000 000  EUR. Ove necessario, il comitato direttivo fornisce orientamenti sulla procedura con cui il comitato per gli investimenti deve decidere in merito al ricorso alla garanzia dell’UE per i sottoprogetti cui il FEIS contribuisce per un importo pari o superiore a 3 000 000  EUR.

    Le operazioni interessate devono essere conformi alle politiche dell’Unione e funzionali a uno degli obiettivi generali seguenti:

    ▼B

    a) 

    ricerca, sviluppo e innovazione, in particolare mediante:

    i) 

    progetti che siano in linea con Orizzonte 2020;

    ii) 

    infrastrutture per la ricerca;

    iii) 

    progetti e programmi di dimostrazione nonché diffusione di infrastrutture, tecnologie e processi connessi;

    iv) 

    sostegno al mondo accademico, inclusa la collaborazione con l'industria;

    v) 

    trasferimento di conoscenze e tecnologie;

    b) 

    sviluppo del settore energetico, conformemente alle priorità dell'Unione dell'energia, inclusa la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, e ai quadri 2020, 2030 e 2050 per l'energia e il clima, in particolare mediante:

    i) 

    l'espansione dell'utilizzo o della fornitura di energie rinnovabili;

    ii) 

    l'efficienza energetica e risparmio energetico (con particolare attenzione alla riduzione della domanda attraverso la gestione della medesima e la ristrutturazione edilizia);

    iii) 

    lo sviluppo e l'ammodernamento dell'infrastruttura energetica (in particolare, interconnessioni, reti intelligenti a livello della distribuzione, stoccaggio dell'energia e sincronizzazione delle reti);

    c) 

    sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di attrezzature e tecnologie innovative per i trasporti, in particolare mediante:

    i) 

    progetti e priorità orizzontali ammissibili ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1315/2013 e (UE) n. 1316/2013;

    ii) 

    progetti concernenti una mobilità urbana intelligente e sostenibile (che perseguono obiettivi in materia di accessibilità, di riduzione di emissioni di gas a effetto serra, consumo di energia e incidenti);

    iii) 

    progetti volti a collegare i nodi alle infrastrutture RTE-T;

    ▼M1

    iv) 

    l’infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari e i porti marittimi;

    ▼B

    d) 

    sostegno finanziario mediante il FEI e la BEI alle entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, in particolare mediante:

    i) 

    la messa a disposizione di capitale di esercizio e investimenti;

    ii) 

    la messa a disposizione di capitale di rischio, dalla fase costitutiva alle fasi di espansione, per PMI, start-up, piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione, al fine di garantire la leadership tecnologica nei settori innovativi e sostenibili;

    e) 

    sviluppo e diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare mediante:

    i) 

    contenuti digitali;

    ▼M1

    i bis

    tecnologia blockchain;

    i ter

    Internet delle cose;

    i quater

    sicurezza informatica e infrastrutture di protezione delle reti;

    ▼B

    ii) 

    servizi digitali;

    iii) 

    infrastrutture di telecomunicazione ad alta velocità;

    iv) 

    reti a banda larga;

    f) 

    ambiente ed efficienza delle risorse, in particolare mediante:

    i) 

    progetti e infrastrutture nel campo della protezione e gestione dell'ambiente;

    ii) 

    rafforzamento dei servizi ecosistemici;

    iii) 

    sviluppo urbano e rurale sostenibile;

    iv) 

    azioni in materia di cambiamento climatico;

    g) 

    capitale umano, cultura e salute, in particolare mediante:

    i) 

    istruzione e formazione;

    ▼M1

    ii) 

    industrie culturali e creative, per le quali devono essere autorizzati meccanismi finanziari settoriali nell’interazione con il programma Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), e con lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, istituito da tale regolamento, al fine di fornire a tali industrie prestiti adatti agli scopi perseguiti;

    ▼B

    iii) 

    soluzioni innovative in campo sanitario;

    iv) 

    nuovi farmaci efficaci;

    ▼M1

    v) 

    infrastrutture sociali, servizi sociali ed economia sociale e solidale;

    ▼B

    vi) 

    turismo;

    ▼M1

    h) 

    agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquacoltura e altri elementi della bioeconomia in generale;

    i) 

    in conformità delle disposizioni del presente regolamento, per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione elencate, rispettivamente, negli allegati I e II della decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione ( 3 ), gli altri settori dell’industria e dei servizi ammissibili al sostegno della BEI.

    Pur riconoscendo il carattere orientato alla domanda del FEIS, la BEI si pone come obiettivo che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all’innovazione sostenga componenti del progetto che contribuiscono all’azione per il clima, in linea con gli impegni della XXI conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21). Il finanziamento del FEIS a favore delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione non è conteggiato in tale calcolo. La BEI utilizza le proprie metodologie concordate a livello internazionale per individuare tali componenti dei progetti o le quote dei costi dell’azione per il clima. Se del caso, il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.

    ▼M1

    3.  

    Il periodo di investimento durante il quale può essere concessa la garanzia dell’UE a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento termina:

    a) 

    il 31 dicembre 2020 per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l’intermediario finanziario;

    b) 

    il 31 dicembre 2020 per le operazioni del FEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra il FEI e l’intermediario finanziario.

    4.  
    La BEI, se necessario e nella misura del possibile, collabora con le banche o gli istituti nazionali di promozione e con le piattaforme di investimento.

    ▼B

    5.  
    La BEI utilizza la garanzia dell'Unione per sostenere piattaforme o fondi d'investimento e banche o istituti nazionali di promozione che investono in operazioni conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento («veicoli d'investimento ammissibili»), previa approvazione del comitato per gli investimenti.

    Il comitato direttivo traccia in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, la linea politica relativa ai veicoli d'investimento ammissibili di cui al primo comma del presente paragrafo. Il comitato per gli investimenti valuta che tali veicoli d'investimento ammissibili e i loro strumenti specifici che richiedono il sostegno del FEIS siano conformi alla linea politica tracciata dal comitato direttivo.

    ▼M1

    Il comitato per gli investimenti può decidere di conservare il diritto di approvare nuovi progetti presentati da intermediari finanziari o nell’ambito dei veicoli d’investimento ammissibili approvati.

    ▼B

    6.  
    Conformemente all'articolo 17 dello statuto della BEI, quest'ultima richiede che tutte le sue spese in relazione al FEIS siano sostenute dai beneficiari delle operazioni di finanziamento e di investimento. Fatti salvi il secondo e il terzo comma del presente paragrafo, nessuna spesa amministrativa o di altra natura sostenuta dalla BEI per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento è coperta dal bilancio generale dell'Unione.

    Entro un limite complessivo massimo pari all'1 % degli obblighi totali di garanzia dell'Unione esistenti, la BEI può usare la garanzia dell'Unione a copertura delle spese che sarebbero state sostenute dai beneficiari delle operazioni di finanziamento e di investimento, ma che non sono state recuperate dal momento dell'inadempimento.

    Inoltre, la BEI può usare la garanzia dell'Unione a sostegno della pertinente quota di qualsiasi costo di recupero, salvo se dedotto dai proventi del recupero, e di qualsiasi costo legato alla gestione della liquidità.

    Nel caso in cui la BEI conceda al FEI, per conto del FEIS, un finanziamento o una garanzia assistiti dalla garanzia dell'Unione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, le spese del FEI possono essere sostenute dal bilancio generale dell'Unione per la parte non dedotta dalla remunerazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto ii), o dalle entrate, dai recuperi e dagli altri pagamenti ricevuti dal FEI.

    7.  
    Gli Stati membri possono ricorrere a qualsiasi tipo di finanziamento dell'Unione, compresi gli strumenti istituiti nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei, delle reti transeuropee e delle politiche industriali, per contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili nei quali la BEI, direttamente o tramite il FEI, investe con l'assistenza della garanzia dell'Unione, a condizione che tali progetti soddisfino i criteri di ammissibilità, e siano in linea con gli obiettivi e i principi applicabili in conformità del quadro giuridico dei pertinenti strumenti e del FEIS.

    Se del caso, la Commissione fornisce orientamenti quanto all'impiego combinato di strumenti dell'Unione e di finanziamenti BEI nell'ambito della garanzia dell'Unione, così da assicurare il coordinamento, la complementarietà e le sinergie.

    Articolo 10

    Strumenti ammissibili

    1.  
    Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, e a norma dell'articolo 11, la BEI impiega la garanzia dell'Unione a copertura dei rischi sugli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
    2.  

    Sono ammissibili alla copertura tramite la garanzia dell'Unione i seguenti strumenti:

    ▼M1

    a) 

    prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto del credito, debito subordinato compreso, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, compreso a favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme di investimento.

    ▼B

    b) 

    finanziamenti o garanzie della BEI al FEI grazie ai quali questo può sottoscrivere prestiti, garanzie, controgaranzie e qualsiasi altra forma di strumento di supporto di credito, strumenti del mercato dei capitali e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, compresi quelli in favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme d'investimento.

    c) 

    garanzie della BEI a banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme d'investimento a fronte di una controgaranzia della garanzia dell'Unione.

    Gli strumenti di cui al primo comma, lettere a) e b), sono concessi, acquisiti o emessi a beneficio delle operazioni di cui all'articolo 8 e che soddisfano le condizioni del presente regolamento, laddove il finanziamento della BEI o del FEI sia stato concesso in base a un accordo di finanziamento o a un'operazione sottoscritti o stipulati dalla BEI o dal FEI che non siano scaduti o che non siano stati annullati;

    3.  
    Le garanzie concesse dalla BEI a banche o istituti nazionali di promozione a fronte di una controgaranzia della garanzia dell'Unione mirano, se del caso, a conseguire l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali.
    4.  
    Nell'ambito delle sue operazioni disciplinate dal presente regolamento, il FEI può concedere una garanzia a un istituto o a una banca nazionale di promozione o a una piattaforma d'investimento oppure può investire in una piattaforma d'investimento.

    Articolo 11

    Copertura e termini della garanzia dell'Unione

    ▼M1

    1.  
    La garanzia dell’UE non è in alcun momento superiore a 26 000 000 000  EUR, di cui una parte può essere assegnata, da parte della BEI, al finanziamento o a garanzie destinati al FEI ai sensi del paragrafo 3. L’importo complessivo dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell’Unione nell’ambito della garanzia dell’UE non supera 26 000 000 000  EUR e non supera 16 000 000 000  EUR prima del 6 luglio 2018.

    ▼B

    2.  
    La remunerazione per l'assunzione di rischi di un portafoglio è ripartita tra i contributori in proporzione alla rispettiva quota di rischio nell'assunzione di rischi. La garanzia dell'Unione si configura come garanzia di prima perdita calcolata su base di portafoglio o come garanzia integrale. La garanzia dell'Unione può essere concessa pari passu con altri contributori.

    ▼M1

    3.  
    Laddove la BEI fornisca finanziamenti o garanzie al FEI per l’esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell’UE copre integralmente tali finanziamenti o garanzie entro un limite iniziale di 6 500 000 000  EUR, a condizione che la BEI eroghi gradualmente finanziamenti o garanzie per un importo minimo di 4 000 000 000  EUR senza copertura della garanzia dell’UE. Fatto salvo il paragrafo 1, il limite di 6 500 000 000  EUR può, se del caso, essere adeguato dal comitato direttivo fino a un massimo di 9 000 000 000  EUR, senza che la BEI sia obbligata a fornire gli importi corrispondenti al di sopra di 4 000 000 000  EUR.

    ▼B

    4.  
    Quando la BEI attiva la garanzia dell'Unione in virtù dell'accordo sul FEIS, l'Unione paga su richiesta in conformità ai termini di detto accordo.
    5.  
    Quando l'Unione effettua un pagamento alla BEI a fronte di un'attivazione della garanzia dell'Unione, l'Unione subentra nei pertinenti diritti della BEI relativamente a qualsiasi operazione di finanziamento o investimento disciplinata dal presente regolamento e la BEI si occupa, per conto dell'Unione, di recuperare il credito corrispondente all'importo pagato e rimborsa l'Unione attingendo alla somma recuperata in conformità delle disposizioni e procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto iv).
    6.  

    In relazione agli strumenti di cui all'articolo 10, la garanzia dell'Unione è concessa sotto forma di garanzia su richiesta e copre:

    ▼M1

    a) 

    per gli strumenti di debito di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a):

    i) 

    il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla BEI conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma non pervenuti fino al momento dell’inadempimento; per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l’uscita obbligata;

    ii) 

    le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine;

    b) 

    per gli investimenti azionari o quasi azionari di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro;

    ▼B

    c) 

    per le operazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), gli importi utilizzati e i relativi costi di finanziamento associati.

    La garanzia dell'Unione copre inoltre gli importi di cui all'articolo 9, paragrafo 6, secondo e terzo comma.

    ▼M2

    Articolo 11 bis

    Combinazione del portafoglio del FEIS con altri portafogli

    In deroga all’articolo 11, paragrafo 6, del presente regolamento e all’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, la garanzia dell’Unione può coprire le perdite di cui all’articolo 11, paragrafo 6, del presente regolamento in relazione all’intero portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dai prodotti finanziari di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).

    ▼B

    Articolo 12

    Fondo di garanzia dell'Unione

    1.  
    È istituito un fondo di garanzia dell'Unione («fondo di garanzia») che costituisce una riserva di liquidità cui attingere per pagare la BEI in caso di attivazione della garanzia dell'Unione.
    2.  

    Il fondo di garanzia è alimentato con:

    a) 

    contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione;

    b) 

    rendimenti ottenuti dalle risorse del fondo di garanzia investite;

    c) 

    importi recuperati dai debitori inadempienti secondo la procedura di recupero stabilita dall'accordo sul FEIS di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto iv);

    d) 

    entrate e altri pagamenti ricevuti dall'Unione in virtù dell'accordo sul FEIS.

    3.  
    Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2, lettere b), c) e d), del presente articolo costituiscono un'entrata con destinazione specifica interna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).
    4.  
    Le risorse che alimentano il fondo di garanzia a norma del paragrafo 2 sono gestite direttamente dalla Commissione, sono investite secondo il principio di sana gestione finanziaria e rispettano norme prudenziali adeguate.

    ▼M1

    5.  
    Le risorse che alimentano il fondo di garanzia di cui al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali della garanzia dell’UE («importo-obiettivo»). L’importo-obiettivo è fissato al 35 % degli obblighi totali di garanzia dell’UE.

    ▼B

    6.  

    A seguito di una valutazione dell'adeguatezza del livello del fondo di garanzia compiuta in base alla relazione di cui all'articolo 16, paragrafo 6, devono essere effettuati i seguenti pagamenti:

    a) 

    l'eccedenza è versata nel bilancio generale dell'Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia;

    b) 

    il contributo per ripristinare il fondo di garanzia è corrisposto in quote annuali nell'arco di un periodo di al massimo tre anni con inizio nell'esercizio n+1.

    ▼M1

    7.  
    A partire dal 1o luglio 2018, qualora le attivazioni della garanzia dell’UE facciano scendere il livello del fondo di garanzia al di sotto del 50 % dell’importo-obiettivo o, sulla base di una valutazione del rischio della Commissione, esso possa scendere al di sotto di tale livello entro un anno, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali che potrebbero essere necessarie.
    8.  
    A seguito di un’attivazione della garanzia dell’UE, le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), del presente articolo che sono oltre l’importo-obiettivo sono impiegate entro i termini del periodo di investimento di cui all’articolo 9 per riportare la garanzia dell’UE all’intero ammontare.
    9.  
    Le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettera c), sono impiegate per riportare la garanzia dell’UE all’intero ammontare.
    10.  
    Qualora la garanzia dell’UE sia integralmente riportata all’ammontare di 26 000 000 000  EUR, eventuali importi nel fondo di garanzia che superino l’importo-obiettivo sono versati nel bilancio generale dell’Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia.

    ▼B

    Articolo 13

    Finanziamento del fondo di garanzia a titolo del bilancio generale dell'Unione

    Il regolamento (UE) n. 1291/2013 e il regolamento (UE) n. 1316/2013 sono modificati come indicato all'allegato I del presente regolamento.

    Se necessario, gli stanziamenti di pagamento possono essere iscritti nel bilancio generale dell'Unione oltre il 2020, fino all'esercizio 2023 compreso, per ottemperare agli obblighi derivanti dall'articolo 12, paragrafo 5, secondo comma.

    Gli stanziamenti annuali a titolo del bilancio generale dell'Unione volti ad alimentare il fondo di garanzia sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura annuale di bilancio nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ( 6 ).



    CAPO IV

    POLO EUROPEO DI CONSULENZA SUGLI INVESTIMENTI

    Articolo 14

    Polo europeo di consulenza sugli investimenti

    1.  
    Il Polo europeo di consulenza sugli investimenti («PECI») è volto a offrire, muovendo dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione, consulenza per l'individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento e a fungere da polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione. ►M1  Tale sostegno include la fornitura di un supporto mirato riguardo all’uso dell’assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all’utilizzo di strumenti finanziari innovativi, al ricorso a partenariati pubblico-privato e alla fornitura di informazioni, se del caso, sugli aspetti pertinenti del diritto dell’Unione, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati e della situazione nei diversi settori. ◄

    Il PECI deve essere in grado di fornire assistenza tecnica nei settori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne l'efficienza energetica, la RTE-T e la mobilità urbana. ►M1  Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l’azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino. ◄

    2.  

    Il PECI fornisce servizi che si aggiungono a quelli già disponibili nell'ambito di altri programmi dell'Unione, tra cui:

    a) 

    la messa a disposizione di uno sportello unico per l'assistenza tecnica alle autorità e ai promotori di progetti;

    b) 

    l'assistenza ai promotori di progetti, se del caso, nello sviluppare i loro progetti affinché rispettino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6;

    ▼M1

    c) 

    lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l’Unione e ove possibile concorrere attivamente al conseguimento dell’obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all’allegato II, punto 8, sostenendo la BEI e le banche o gli istituti nazionali di promozione nella generazione e nello sviluppo di operazioni, in particolare nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, nonché, ove necessario, aiutando a strutturare la domanda di sostegno del FEIS;

    ▼B

    d) 

    la messa a disposizione di una piattaforma per scambi tra pari e condivisione di competenze relativamente allo sviluppo di progetti;

    ▼M1

    e) 

    la fornitura di consulenza proattiva, se necessario, mediante presenza a livello locale, per l’istituzione di piattaforme di investimento, in particolare di piattaforme di investimento transfrontaliere e macroregionali che interessino più Stati membri e/o regioni;

    ▼M1

    f) 

    lo sfruttamento del potenziale in termini di attrazione e finanziamento dei progetti di piccole dimensioni, anche tramite piattaforme di investimento;

    g) 

    la prestazione di consulenza sulla combinazione con il FEIS di altre fonti di finanziamento dell’Unione, quali i fondi strutturali e d’investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l’Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013, allo scopo di risolvere i problemi pratici legati all’uso di tali fonti di finanziamento combinate;

    h) 

    la fornitura di sostegno proattivo volto a promuovere e incoraggiare le operazioni di cui all’articolo 8, primo comma, lettera b).

    ▼B

    3.  
    I servizi del PECI sono offerti ai promotori di progetti pubblici e privati, tra cui banche o istituti nazionali di promozione, piattaforme o fondi d'investimento ed entità pubbliche regionali e locali.
    4.  
    I diritti riscossi dalla BEI per i servizi prestati dal PECI di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per coprire i costi legati alle operazioni del PECI e per fornire detti servizi. I diritti a carico delle PMI non possono essere superiori a un terzo del costo dell'assistenza tecnica fornita loro. I servizi prestati dal PECI ai promotori di progetti pubblici in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione sono gratuiti.

    ▼M1

    5.  
    Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la fornitura di consulenza a livello locale, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei.

    ▼M1

    5 bis.  
    La BEI propone ai promotori di progetti che presentano domanda di finanziamento della BEI, tra cui, in particolare, progetti di piccola scala, di sottoporre i loro progetti al PECI allo scopo di migliorarne, se del caso, la preparazione e/o di permettere di valutare la possibilità di raggruppare i progetti attraverso piattaforme di investimento. Essa informa inoltre i promotori dei progetti cui è stato negato il finanziamento della BEI o che sono confrontati a una penuria di finanziamenti, malgrado esistano possibilità di finanziamento della BEI, della possibilità di inserire i loro progetti nell’elenco figurante sul portale dei progetti di investimento europei.

    ▼B

    6.  
    Al fine di garantire un'ampia copertura dei servizi forniti dal PECI in tutta l'Unione, il PECI collabora ove possibile con analoghi prestatori di servizi a livello dell'Unione, regionale, nazionale o subnazionale. ►M1  La cooperazione tra, da un lato, il PECI e, dall’altro, una banca o un istituto nazionale di promozione, un’istituzione finanziaria internazionale o un istituto o un’autorità di gestione, comprese quelle che agiscono in qualità di consulente nazionale, aventi una competenza rilevante ai fini del PECI, può assumere la forma di un partenariato contrattuale. Il PECI si adopera per concludere almeno un accordo di cooperazione con una banca o un istituto nazionale di promozione per Stato membro. Negli Stati membri in cui non esistono banche o istituti nazionali di promozione, il PECI fornisce consulenza proattiva, se del caso e su richiesta dello Stato membro interessato, in merito alla creazione di una tale banca o istituto. ◄

    ▼M1

    6 bis.  
    Onde sviluppare un’ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l’Unione e sfruttare efficacemente le conoscenze locali riguardo al FEIS, si assicura, ove necessario e tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, una presenza locale del PECI, nell’ottica di prestare un’assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura. Ciò è previsto in particolare negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell’elaborazione dei progetti nel quadro del FEIS. Il PECI coadiuva il trasferimento di conoscenze a livello regionale e locale al fine di costituire capacità e competenze a livello regionale e locale.

    ▼M1

    7.  
    Un importo annuo di riferimento di 20 000 000  EUR è messo a disposizione a titolo del bilancio generale dell’Unione per contribuire alla copertura dei costi delle operazioni del PECI fino al 31 dicembre 2020 per i servizi di cui al paragrafo 2, a condizione che tali costi non siano coperti dall’importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4.

    ▼B

    8.  
    La Commissione conclude con la BEI un accordo per l'attuazione del PECI nell'ambito della stessa BEI («accordo sul PECI»).

    L'accordo sul PECI contiene in particolare disposizioni sui necessari finanziamenti del PECI conformemente al paragrafo 7.

    9.  
    Entro il 1o settembre 2016 e successivamente con cadenza annuale, la BEI presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sui servizi forniti dal PECI a norma del paragrafo 2 e sull'esecuzione del suo bilancio. La relazione include informazioni sui diritti riscossi e sul loro utilizzo.



    CAPO V

    PORTALE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO EUROPEI

    Articolo 15

    Portale dei progetti di investimento europei

    1.  
    La Commissione crea, con il sostegno della BEI, un portale dei progetti di investimento europei («PPIE») trasparente in cui figurino i progetti di investimento attuali e futuri nell'Unione. Esso costituisce una banca dati sui progetti pubblicamente accessibile e di facile utilizzo che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto.
    2.  
    Il PPIE mira innanzitutto ad assicurare visibilità a beneficio degli investitori e a fornire informazioni. L'inclusione di progetti nel PPIE lascia impregiudicate le decisioni sui progetti definitivi ammessi al sostegno ai sensi del presente regolamento, a titolo di qualsiasi altro strumento dell'Unione, o al finanziamento pubblico.
    3.  
    Gli Stati membri possono contribuire alla costituzione e gestione del PPIE.
    4.  
    Ai promotori di progetti privati possono essere addebitati diritti non rimborsabili per il trattamento delle domande di inserimento di un progetto nel PPIE. I diritti riscossi costituiscono entrata con destinazione specifica esterna per il PPIE ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.



    CAPO VI

    INFORMAZIONE, OBBLIGO DI RENDICONTO E VALUTAZIONE

    Articolo 16

    Informazione e obbligo di rendiconto

    ▼M1

    1.  
    La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta alla Commissione una relazione semestrale sulle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l’impiego della garanzia dell’UE e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento e di investimento della BEI sia alla loro aggregazione. Una volta l’anno, la relazione include altresì le informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati dalla BEI nell’effettuare operazioni di investimento disciplinate dal presente regolamento.

    ▼B

    2.  

    La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. La relazione, che è resa pubblica, include:

    a) 

    una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di operazione, di settore, di paese e di regione, con esame della relativa conformità al presente regolamento, in particolare con il criterio di assicurare addizionalità, unitamente alla valutazione della ripartizione di tali operazioni tra gli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2;

    b) 

    una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro;

    c) 

    una valutazione della misura in cui le operazioni disciplinate dal presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, inclusa una valutazione del livello degli investimenti FEIS nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, dei trasporti (tra cui RTE-T e mobilità urbana), delle telecomunicazioni, dell'infrastruttura energetica e dell'efficienza energetica;

    d) 

    una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'Unione e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv);

    e) 

    una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante i progetti sostenuti dal FEIS;

    f) 

    una descrizione dei progetti per i quali il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei si combina con il sostegno del FEIS, così come l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte;

    g) 

    l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

    h) 

    una valutazione del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e del rischio aggregato associato a dette operazioni;

    i) 

    informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'Unione, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti;

    j) 

    le relazioni finanziarie sulle operazioni finanziarie e di investimento realizzate dalla BEI disciplinate dal presente regolamento sottoposte a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente.

    3.  

    Ai fini dell'assolvimento da parte della Commissione dei suoi obblighi contabili, dei suoi obblighi di informazione sui rischi coperti dalla garanzia dell'Unione e della sua gestione del fondo di garanzia, la BEI trasmette ogni anno alla Commissione e alla Corte dei conti, se del caso in cooperazione con il FEI:

    a) 

    la valutazione del rischio della BEI e del FEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento;

    b) 

    l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalla garanzia dell'Unione prestata per operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento, ripartito per singola operazione;

    c) 

    il totale dei profitti o delle perdite derivanti dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI nei portafogli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto i).

    4.  
    La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, comunica alla Commissione, su richiesta, qualsiasi altra informazione a questa necessaria per assolvere gli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.
    5.  
    La BEI e, se del caso, il FEI si fanno carico delle spese sostenute per trasmettere le informazioni previste ai paragrafi da 1 a 4.
    6.  
    Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, nel contesto dei rendiconti finanziari della Commissione, le necessarie informazioni sull'andamento del fondo di garanzia. Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla gestione del fondo di garanzia nell'anno civile precedente, inclusa una valutazione dell'adeguatezza dell'importo-obiettivo e del livello del fondo di garanzia nonché della necessità di reintegrarlo. La relazione annuale contiene la presentazione della posizione finanziaria del fondo di garanzia al termine dell'anno civile precedente, dei flussi finanziari durante l'anno civile precedente nonché delle operazioni rilevanti ed eventuali pertinenti informazioni sui conti finanziari. La relazione riporta inoltre informazioni sulla gestione finanziaria, le prestazioni e il rischio del fondo di garanzia al termine dell'anno civile precedente.

    Articolo 17

    Obbligo di rendiconto

    ▼M1

    1.  
    Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il presidente del comitato direttivo e il direttore generale riferiscono sulle prestazioni del FEIS all’istituzione richiedente, anche partecipando a un’audizione dinanzi al Parlamento europeo, qualora quest’ultimo presenti una richiesta in tal senso. Inoltre, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore generale riferisce all’istituzione richiedente sui lavori del comitato per gli investimenti.
    2.  
    Il presidente del comitato direttivo e il direttore generale rispondono oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo o dal Consiglio, in ogni caso entro cinque settimane dalla data di ricevimento dell’interrogazione. Inoltre, il direttore generale risponde oralmente o per iscritto al Parlamento europeo o al Consiglio alle interrogazioni inerenti all’operato del comitato per gli investimenti.

    ▼B

    3.  
    Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione trasmette una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento.
    4.  
    Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente della BEI partecipa a un'audizione del Parlamento europeo dedicata alle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento. Il presidente della BEI risponde oralmente o per iscritto, entro cinque settimane dalla data del loro ricevimento, alle interrogazioni rivolte alla BEI dal Parlamento europeo o dal Consiglio riguardanti le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento.
    5.  
    Il Parlamento europeo e la BEI concludono un accordo sulle modalità dettagliate dello scambio di informazioni tra il Parlamento europeo e la BEI a norma del presente regolamento, inclusa la procedura di selezione del direttore generale e del vice direttore generale.

    Articolo 18

    Valutazione e riesame

    1.  
    Entro il 5 gennaio 2017, la BEI valuta il funzionamento del FEIS. La BEI trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
    2.  
    Entro il 5 gennaio 2017, la Commissione valuta l'impiego della garanzia dell'Unione e il funzionamento del fondo di garanzia. La Commissione trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.
    3.  

    Entro il 30 giugno 2018 e successivamente con cadenza triennale

    a) 

    la BEI pubblica una relazione completa sul funzionamento del FEIS che comprende una valutazione dell'impatto del FEIS sugli investimenti nell'Unione, sulla creazione di occupazione e sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e le imprese a media capitalizzazione;

    b) 

    la Commissione pubblica una relazione completa sull'impiego della garanzia dell'Unione e sul funzionamento del fondo di garanzia.

    4.  
    La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, concorre alla valutazione e alla relazione della Commissione di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 e fornisce le informazioni necessarie.
    5.  
    La BEI e il FEI trasmettono periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le rispettive relazioni di valutazione indipendenti vertenti sull'impatto e sui risultati pratici delle rispettive attività specifiche condotte a norma del presente regolamento.

    ▼M1

    6.  

    Sia prima della presentazione di qualsiasi nuova proposta del quadro finanziario pluriennale che inizia nel 2021 sia alla fine del periodo di investimento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell’applicazione del presente regolamento che stima:

    a) 

    il funzionamento del FEIS, l’impiego della garanzia dell’UE e il funzionamento del PECI;

    b) 

    se il FEIS comporti un buon uso delle risorse del bilancio generale dell’Unione, mobiliti livelli sufficienti di capitale privato e attiri gli investimenti privati;

    c) 

    se il mantenimento di un regime di sostegno agli investimenti sia utile da un punto di vista macroeconomico;

    d) 

    alla fine del periodo di investimento, l’applicazione della procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto v).

    7.  
    Tenendo debitamente conto della prima relazione contenente una valutazione indipendente di cui al paragrafo 6, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa corredata di idonea copertura, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale che inizia nel 2021.
    8.  
    Le relazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo comprendono una valutazione dell’utilizzo del quadro di valutazione di cui all’articolo 7, paragrafo 14, e all’allegato II, in particolare per quanto concerne l’esame dell’adeguatezza di ciascun pilastro e del rispettivo ruolo nella valutazione. La relazione è corredata, se opportuno e debitamente giustificato dalle sue conclusioni, di una proposta di revisione dell’atto delegato di cui all’articolo 7, paragrafo 14.

    ▼B



    CAPO VII

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 19

    Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

    Conformemente alla politica di trasparenza e ai principi generali dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet le informazioni relative a tutte le sue operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, incluse quelle relative al ruolo degli intermediari finanziari, e relative alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2.

    ▼M1

    La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, PMI comprese, dell’esistenza del sostegno del FEIS garantendo la visibilità di tali informazioni, soprattutto nel caso delle PMI, nel pertinente accordo che fornisce il sostegno del FEIS, sensibilizzando così il pubblico e migliorandone la visibilità.

    ▼B

    Articolo 20

    Revisione contabile della Corte dei conti

    1.  
    La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente regolamento è condotta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 TFUE.

    ▼M1

    2.  
    Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, su sua richiesta e in conformità dell’articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere pienamente ai documenti o alle informazioni necessari all’espletamento delle sue funzioni.

    ▼B

    Articolo 21

    Misure antifrode

    1.  
    La BEI informa senza indugio l'OLAF e fornisce a esso le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbia motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
    2.  
    L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ( 8 ) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ( 9 ), al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L'OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

    Qualora tali attività illecite siano dimostrate, la BEI intraprende sforzi di recupero riguardo alle sue operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività.

    3.  
    Gli accordi di finanziamento sottoscritti in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento includono clausole che consentono l'esclusione dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e, se necessario, adeguate misure di recupero, in conformità all'accordo sul FEIS, alle politiche della BEI e agli applicabili obblighi normativi, nei casi di frode, corruzione o altra attività illecita. L'eventuale decisione di applicare l'esclusione dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento è adottata in conformità al corrispondente accordo di finanziamento o di investimento.

    Articolo 22

    Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

    ▼M1

    1.  
    Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la BEI e il FEI rispettano le normative dell’Unione applicabili e le norme convenute a livello internazionale e dell’Unione e, pertanto, non sostengono progetti a titolo del presente regolamento che contribuiscano al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all’elusione, alla frode o all’evasione fiscali.

    Inoltre, la BEI e il FEI non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con soggetti costituiti o stabiliti in giurisdizioni segnalate nell’ambito della politica dell’Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), o che non rispettano effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale o dell’Unione.

    Nel concludere accordi con intermediari finanziari, la BEI e il FEI procedono al recepimento degli obblighi di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro osservanza.

    La BEI e il FEI riesaminano la propria politica in materia di giurisdizioni non cooperative al più tardi dopo l’adozione dell’elenco dell’Unione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

    Successivamente con cadenza annuale, la BEI e il FEI presentano una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione della loro politica sulla giurisdizione non cooperativa in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento del FEIS, che comprende informazioni per paese e un elenco degli intermediari con i quali collaborano.

    ▼B

    2.  
    Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la BEI applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) e dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ). In particolare, la BEI subordina la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849.

    Articolo 23

    Esercizio della delega

    1.  
    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
    2.  
    ►M1  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafi 13 e 14, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni. ◄ La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafi 13 e 14, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    3.  
    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
    4.  
    L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 13, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
    5.  
    L'atto delegato che istituisce in primo luogo il quadro di valutazione ed è adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 14, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre settimane dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre settimane su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Per quanto concerne qualsiasi altro atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 14, si applica mutatis mutandis il paragrafo 4 del presente articolo.



    CAPO VIII

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 24

    Disposizione transitoria

    1.  
    La BEI e il FEI possono sottoporre alla Commissione le operazioni di finanziamento e di investimento da essi approvate nel periodo che va dal 1o gennaio 2015 fino alla conclusione dell'accordo sul FEIS e alle prime nomine di tutti i membri del comitato per gli investimenti e del direttore generale a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.
    2.  
    La Commissione esamina le operazioni di cui al paragrafo 1 e, laddove ne riscontri la conformità ai criteri di ammissibilità stabiliti all'articolo 6, agli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2, nonché all'allegato II, decide di estendere loro la copertura della garanzia dell'Unione.

    Articolo 25

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1291/2013 E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1316/2013

    1) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 è così modificato:

    a) 

    all'articolo 6, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    »1.  
    La dotazione finanziaria per l'attuazione di Orizzonte 2020 è fissata a 74 828,3 milioni di EUR a prezzi correnti, dei quali un massimale di 72 445,3 milioni di EUR è destinato alle attività del titolo XIX del TFUE.

    Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

    2.  

    Gli importi destinati alle attività del titolo XIX del TFUE sono distribuiti fra le priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento con le seguenti modalità:

    a) 

    Eccellenza scientifica, 24 232,1 milioni di EUR a prezzi correnti;

    b) 

    Leadership industriale, 16 466,5 milioni di EUR a prezzi correnti;

    c) 

    Sfide per la società, 28 629,6 milioni di EUR a prezzi correnti.

    L'importo complessivo massimo del contributo finanziario dell'Unione proveniente da Orizzonte 2020 agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 5, paragrafo 3, e per le azioni dirette non nucleari del CCR è il seguente:

    i) 

    Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione, 816,5 milioni di EUR a prezzi correnti;

    ii) 

    Scienza con e per la società, 444,9 milioni di EUR a prezzi correnti;

    iii) 

    Azioni dirette non nucleari del CCR, 1 855,7 milioni di EUR a prezzi correnti.

    La ripartizione indicativa per le priorità e gli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, è stabilita all'allegato II.

    3.  
    L'EIT è finanziato mediante un contributo massimo proveniente da Orizzonte 2020 pari a 2 383 milioni di EUR a prezzi correnti, come stabilito all'allegato II.»;
    b) 

    il testo dell'allegato II è sostituito dal seguente:




    »ALLEGATO II

    Ripartizione del bilancio

    La ripartizione indicativa per Orizzonte 2020 è la seguente, nel rispetto della procedura annuale di bilancio:



     

    Milioni di EUR a prezzi correnti

    I  Eccellenza scientifica, di cui:

    24 232,1

    1.  Consiglio europeo della ricerca (CER)

    13 094,8

    2.  Tecnologie emergenti e future (TEF)

    2 585,4

    3.  Azioni Marie Skłodowska-Curie

    6 162,3

    4.  Infrastrutture di ricerca

    2 389,6

    II  Leadership industriale, di cui:

    16 466,5

    1.  Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali (*1)(*4)

    13 035

    2.  Accesso al capitale di rischio (*2)

    2 842,3

    3.  Innovazione nelle PMI (*3)

    589,2

    III  Sfide per la società, di cui (*4):

    28 629,6

    1.  Salute, evoluzione demografica e benessere

    7 256,7

    2.  Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia

    3 707,7

    3.  Energia sicura, pulita ed efficiente

    5 688,1

    4.  Trasporti intelligenti, verdi e integrati

    6 149,4

    5.  Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime

    2 956,5

    6.  L'Europa in un mondo che cambia – società inclusive, innovative e riflessive

    1 258,5

    7.  Società sicure – proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini

    1 612,7

    IV  Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione

    816,5

    V  Scienza con e per la società

    444,9

    VI  Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR)

    1 855,7

    VII  Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

    2 383

    TOTALE

    74 828,3

    (*1)   

    Compresi 7 423 milioni di EUR per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), di cui 1 549 milioni di EUR per la fotonica, la microelettronica e la nanoelettronica, 3 741 milioni di EUR per le nanotecnologie, i materiali avanzati e la fabbricazione e trasformazione avanzate, 501 milioni di EUR per le biotecnologie e 1 403 milioni di EUR per il settore spaziale. Di conseguenza, 5 792 milioni di EUR saranno disponibili per le tecnologie abilitanti fondamentali.

    (*2)   

    Circa 994 milioni di EUR di tale importo possono essere destinati all'attuazione dei progetti del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET). Circa un terzo di tale importo può essere destinato alle PMI.

    (*3)   

    Nel quadro dell'obiettivo di destinare alle PMI almeno il 20 % del totale degli stanziamenti combinati per l'obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali» e la priorità «Sfide per la società», almeno il 5 % di tali stanziamenti combinati sarà inizialmente attribuito allo strumento riservato alle PMI. In media, nel corso della durata di Orizzonte 2020, almeno il 7 % del totale degli stanziamenti dell'obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali» e della priorità «Sfide per la società» sarà attribuito allo strumento riservato alle PMI.

    (*4)   

    Le azioni pilota della «corsia veloce per l'innovazione» (CVI) saranno finanziate dall'obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali» e dagli obiettivi specifici pertinenti della priorità «Sfide per la società». Sarà avviato un numero sufficiente di progetti al fine di consentire una piena valutazione dell'azione pilota CVI.».

    2) Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:

    a) 

    all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    »1.  

    La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE per il periodo 2014-2020 ammonta a 30 442 259 000  EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito come segue:

    a) 

    settore dei trasporti: 24 050 582 000  EUR, di cui 11 305 500 000  EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati ad essere spesi in conformità alle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;

    b) 

    settore delle telecomunicazioni: 1 041 602 000  EUR;

    c) 

    settore dell'energia: 5 350 075 000  EUR.

    Tali importi non pregiudicano l'applicazione del meccanismo di flessibilità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ( *1 ).

    b) 

    all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    »2.  
    Il contributo complessivo del bilancio generale dell'Unione destinato agli strumenti finanziari non supera l'8,4 % della dotazione finanziaria complessiva dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1.»;
    c) 

    all'articolo 21, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    »4.  

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 26 per aumentare il massimale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, fino al 10 % purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    i) 

    risulti positiva la valutazione della fase pilota dell'iniziativa sui prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti effettuata nel 2015; e

    ii) 

    la diffusione degli strumenti finanziari superi il 6,5 % in termini di impegni contrattuali su progetti.».




    ALLEGATO II

    ORIENTAMENTI DEL FEIS IN MATERIA DI INVESTIMENTI

    1.    Ambito di applicazione

    La finalità degli orientamenti in materia di investimenti consiste nel fungere da base, unitamente al presente regolamento, per il comitato per gli investimenti affinché questo decida in modo trasparente e indipendente sull'impiego della garanzia dell'Unione per le operazioni della BEI ammissibili a titolo del FEIS, in conformità degli obiettivi e di ogni altro requisito pertinente di cui al presente regolamento.

    Gli orientamenti in materia di investimenti si fondano sui principi stabiliti dal regolamento per quanto attiene agli obiettivi generali, ai criteri di ammissibilità, agli strumenti ammissibili e alla definizione di addizionalità. Essi integrano il presente regolamento i) offrendo ulteriori linee guida in materia di ammissibilità, ii) fornendo un quadro dei rischi per le operazioni, iii) definendo soglie di diversificazione geografica e settoriale, nonché iv) stabilendo criteri di valutazione del contributo agli obiettivi del FEIS per agevolare la fissazione delle priorità.

    Detti orientamenti in materia di investimenti si applicano unicamente alle operazioni del FEIS relative agli strumenti di debito e di capitale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento e, non sono pertanto applicabili alle operazioni del FEIS relative agli strumenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

    2.    Controparti ammissibili, tipi di progetti e strumenti

    a) Le controparti ammesse a beneficiare della garanzia dell'Unione comprendono:

    — 
    entità di tutte le dimensioni, tra cui società di servizi pubblici, società veicolo o società di progetto, PMI o imprese a media capitalizzazione,
    — 
    banche o istituti nazionali di promozione o istituti di intermediazione finanziaria,
    — 
    fondi azionari od obbligazionari e qualsiasi altra forma di veicoli di investimento collettivo,
    — 
    piattaforme d'investimento,
    — 
    entità del settore pubblico (territoriali o meno, escludendo tuttavia operazioni con tali entità che facciano sorgere rischio diretto per gli Stati membri) ed entità tipo del settore pubblico.

    b) La garanzia dell'Unione è concessa per sostenere il finanziamento, diretto o indiretto, di nuove operazioni. Nel settore delle infrastrutture andrebbero incoraggiati gli investimenti in nuovi settori (creazione di attivi). È inoltre possibile sostenere gli investimenti nelle aree industriali dismesse (ampliamento e ammodernamento di attivi esistenti). Di norma, la garanzia dell'Unione non è concessa per sostenere operazioni di rifinanziamento (come ad esempio la sostituzione di contratti di prestito esistenti ovvero altre forme di sostegno finanziario a progetti già parzialmente o totalmente realizzati), salvo in circostanze eccezionali e ben giustificate in cui è dimostrato che una simile operazione renderà possibile un nuovo investimento di importo almeno equivalente all'importo della transazione e rispondente ai criteri di ammissibilità e agli obiettivi generali stabiliti rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo2.

    ▼M1

    Il sostegno del FEIS alle autostrade è limitato agli investimenti privati e/o pubblici, per quanto riguarda:

    — 
    i trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o in progetti transfrontalieri di trasporto,
    — 
    l’aggiornamento, il mantenimento o il miglioramento della sicurezza stradale, lo sviluppo di dispositivi per sistemi di trasporto intelligenti (ITS) o la garanzia dell’integrità e degli standard delle autostrade esistenti lungo la rete transeuropea dei trasporti, in particolare aree di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti puliti alternativi e sistemi di ricarica elettrica,
    — 
    il contributo al completamento della rete transeuropea dei trasporti entro il 2030.

    Il sostegno del FEIS è espressamente possibile anche per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture di trasporto esistenti.

    ▼B

    c) La garanzia dell'Unione sostiene un'ampia gamma di prodotti in modo da consentire al FEIS di adeguarsi alle esigenze del mercato e di incoraggiare al tempo stesso gli investimenti privati in progetti, senza escludere il finanziamento sul mercato privato. ►M1  In tale contesto, si prevede che la BEI fornirà finanziamenti a titolo del FEIS nell’ottica di conseguire un obiettivo complessivo di almeno 500 000 000 000  EUR di investimenti pubblici o privati, ivi compresi finanziamenti mobilitati tramite il FEI nell’ambito delle operazioni del FEIS relative agli strumenti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e tramite le banche o gli istituti nazionali di promozione, nonché un accesso potenziato agli investimenti per le entità che hanno più di 3 000 dipendenti. ◄ Tra i prodotti ammissibili figurano, tra gli altri ( 13 ), prestiti, garanzie/controgaranzie, finanziamenti mezzanini o subordinati, strumenti del mercato dei capitali, compresi quelli di supporto di credito, nonché partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, anche tramite istituti o banche nazionali di promozione, fondi o piattaforme d'investimento. In tale contesto, onde permettere a un vasto ventaglio di investitori di investire in progetti del FEIS, la BEI è autorizzata a strutturare portafogli adeguati.

    d) Le banche o gli istituti nazionali di promozione e le piattaforme o i fondi d'investimento sono ammissibili alla copertura della garanzia della BEI a fronte della controgaranzia della garanzia dell'Unione, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c). La decisione di concedere detta garanzia della BEI mira a mobilitare gli investimenti a livello sia nazionale che regionale nonché a sfruttare, a beneficio dell'iniziativa del FEIS, le competenze complementari, i vantaggi comparati specifici e il campo d'azione di tali entità.

    3.    Addizionalità

    La garanzia dell'Unione è concessa per sostenere le operazioni che soddisfano il criterio di assicurare addizionalità, quale definito all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

    Si applicano inoltre i seguenti principi generali:

    a) 

    al fine di evitare una duplicazione degli strumenti finanziari esistenti, la garanzia dell'Unione può integrare, rafforzare o potenziare i programmi esistenti dell'Unione ovvero altre fonti di finanziamento o strumenti comuni dell'Unione, oppure essere combinata a questi ultimi;

    b) 

    nel corso del periodo di investimento del FEIS, gli investimenti da esso sostenuti non escludono in linea di principio il ricorso ad altri strumenti finanziari dell'Unione;

    c) 

    è prestata attenzione alla complementarietà dei nuovi prodotti dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione che puntano sulle PMI e sulle piccole imprese a media capitalizzazione, da un lato, con gli strumenti finanziari dell'Unione esistenti e gli strumenti finanziari del FEIS nell'ambito dello sportello PMI, dall'altro, in modo da ottenere il livello di efficienza più elevato nell'impiego delle risorse finanziarie. Ciononostante, in casi particolari, laddove il sostegno consueto non sia sufficiente per rilanciare gli investimenti, è possibile un impiego cumulativo degli strumenti;

    ▼M1

    d) 

    la presenza di una o più delle seguenti caratteristiche dovrebbe portare, di norma, a classificare operazioni come attività speciali della BEI:

    — 
    la subordinazione in relazione ad altri prestatori, tra cui banche o istituti nazionali di promozione e prestatori privati,
    — 
    la partecipazione in strumenti di condivisione del rischio in cui la posizione assunta dalla BEI la espone a livelli di rischio elevati,
    — 
    l’esposizione a rischi specifici, quali rischi specifici per paese, settore o regione, in particolare quelli che interessano le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, e/o i rischi associati all’innovazione, in particolare nelle tecnologie non testate che rafforzano la crescita, la sostenibilità e la produttività,
    — 
    le caratteristiche connesse al capitale, quali pagamenti legati al risultato, oppure
    — 
    altri aspetti caratterizzanti che, secondo le linee guida della BEI sul rischio di credito, determinano un aumento dell’esposizione al rischio, quali rischio di controparte, sicurezza limitata e ricorso esclusivo ad attivi dei progetti per il rimborso.

    ▼B

    4.    Valore aggiunto: contributo agli obiettivi del FEIS

    I progetti che beneficiano della garanzia dell'Unione rispettano i criteri di ammissibilità e gli obiettivi generali di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo 2.

    5.    Quadro di valutazione

    Il quadro di valutazione di cui all'articolo 7 è utilizzato dal comitato per gli investimenti al fine di garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'eventuale ricorso alla garanzia dell'Unione. ►M1  Il quadro di valutazione è reso pubblico non appena è sottoscritta un’operazione coperta dalla garanzia dell’UE, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili. ◄

    6.    Sportelli di investimento

    a) Gli strumenti di debito e di capitale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), sono forniti nel quadro di uno sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, il quale sarà composto da un sottosportello relativo ai titoli di debito e uno relativo ai titoli di capitale. L'allocazione di operazioni ( 14 ) a uno dei due sottosportelli si basa sul sistema della BEI di classificazione dei prestiti nonché sulla sua valutazione del rischio medio e sarà soggetta agli orientamenti forniti dal comitato direttivo.

    b) Sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione – sottosportello relativo ai titoli di debito

    — 
    ►M1  Per quanto riguarda le operazioni su titoli di debito, la BEI o il FEI svolge la propria valutazione standard del rischio, comprendente il calcolo della probabilità di default e del tasso di recupero. In base a tali parametri la BEI o il FEI procede a quantificare il rischio di ciascuna operazione. ◄
    — 
    ►M1  Ciascuna operazione su titoli di debito è classificata in base al rischio (Transaction Loan Grading) per mezzo del sistema della BEI o del FEI di classificazione dei prestiti. ◄ Le informazioni relative alla classificazione dei prestiti sono incluse nella documentazione del progetto destinata al comitato per gli investimenti. Le operazioni che presentano un profilo di rischio superiore rispetto a quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI sono definite attività speciali ai sensi dell'articolo 16 dello statuto della BEI e delle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischio di credito. Le operazioni sostenute dalla garanzia dell'Unione presentano generalmente un profilo di rischio più elevato rispetto alle operazioni ordinarie della BEI e, pertanto, rientreranno tra le attività speciali. Le operazioni che presentano una migliore classificazione dei prestiti possono essere incluse nel portafoglio del FEIS, a condizione che apportino un comprovato ed elevato valore aggiunto e che la loro inclusione sia in linea con il criterio di assicurare addizionalità.
    — 
    ►M1  I progetti devono essere economicamente e tecnicamente sostenibili e i finanziamenti della BEI devono strutturarsi in modo tale da essere conformi a principi bancari solidi e ai principi della gestione dei rischi di livello elevato stabiliti dalla BEI o dal FEI negli orientamenti interni. ◄ Tutte le informazioni pertinenti sono rese disponibili ai membri del comitato direttivo e del comitato per gli investimenti.
    — 
    ►M1  Il prezzo dei prodotti di tipo obbligazionario è stabilito in linea con l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iv). ◄

    c) Sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione – sottosportello relativo ai titoli di capitale

    — 
    Per quanto riguarda le operazioni su titoli di capitale, la garanzia dell'Unione può essere utilizzata per sostenere investimenti diretti in singole società o singoli progetti (investimenti diretti di tipo azionario) o finanziamenti di fondi ovvero analoghi rischi di portafoglio (portafoglio di tipo azionario), a condizione che la BEI investa pari passu anche a proprio rischio. ►M1  Per determinare se un’operazione presenti rischi di tipo azionario (o meno), indipendentemente dalla sua forma giuridica e nomenclatura, ci si basa sulla valutazione standard della BEI o del FEI. ◄
    — 
    ►M1  Le operazioni di tipo azionario della BEI sono eseguite in conformità delle norme e procedure interne della BEI o del FEI. ◄ Tutte le informazioni del caso per la valutazione delle operazioni sono rese disponibili ai membri del comitato direttivo e del comitato per gli investimenti.
    — 
    ►M1  Il prezzo degli investimenti di tipo azionario è stabilito in linea con l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iv). ◄

    7.    Limiti di esposizione per categoria di rischio

    a) I limiti di esposizione per le categorie di attività speciali diminuiscono all'aumentare del livello di rischio, come espresso nel Transaction Loan Grading. Di norma, il limite risulta pertanto superiore per il rischio di tipo obbligazionario rispetto al rischio di tipo azionario.

    b) Onde riflettere la disponibilità di strumenti di supporto di credito offerti dalla garanzia dell'Unione, i limiti di esposizione nell'ambito del FEIS sono fissati dalla BEI a un livello più elevato rispetto al limite equivalente previsto per le attività a rischio proprio della BEI. I membri del comitato direttivo e del comitato per gli investimenti ricevono una panoramica dettagliata dei limiti di rischio del FEIS. Il comitato direttivo vigila regolarmente sull'evoluzione del profilo di rischio del portafoglio del FEIS e adotta le misure opportune qualora lo reputi necessario.

    c) Le operazioni con importi che superano i limiti specifici del FEIS possono essere incluse nel portafoglio del FEIS in via eccezionale, previo consenso del comitato direttivo, a condizione che siano chiaramente dimostrati l'addizionalità e il valore aggiunto e che la loro inclusione non sia suscettibile di compromettere, al termine del periodo di investimento ►M1  ————— ◄ , l'obiettivo complessivo relativo al livello di rischio del portafoglio.

    8.    Diversificazione settoriale e geografica

    Il FEIS è orientato alla domanda, ma si prefigge di sostenere progetti ammissibili in tutta l'Unione così come progetti transfrontalieri, disciplinati all'articolo 8, senza alcuna preallocazione settoriale o geografica. Tuttavia, è opportuno adoperarsi al meglio per garantire che alla fine del periodo di investimento ►M1  ————— ◄ sia coperta una vasta gamma di settori e regioni e sia evitata un'eccessiva concentrazione settoriale o geografica.

    a)   Concentrazione settoriale

    Onde gestire la diversificazione e la concentrazione settoriali del portafoglio del FEIS, alla fine del periodo di investimento ►M1  ————— ◄ il comitato direttivo stabilisce una serie di limiti indicativi di concentrazione per quanto concerne l'entità delle operazioni sostenute dalla garanzia dell'Unione. I limiti indicativi di concentrazione sono resi pubblici.

    Il comitato direttivo può decidere di modificare tali limiti indicativi, previa consultazione del comitato per gli investimenti. In tal caso, il comitato direttivo illustra la propria decisione per iscritto al Parlamento europeo e al Consiglio.

    b)   Concentrazione geografica

    Al termine del periodo di investimento ►M1  ————— ◄ , le operazioni sostenute dal FEIS non si concentrano su un territorio specifico. A tal fine, il comitato direttivo adotta orientamenti indicativi per diversificazione e concentrazione geografiche. Il comitato direttivo può decidere di modificare tali limiti indicativi, previa consultazione del comitato per gli investimenti. Il comitato direttivo illustra per iscritto al Parlamento europeo e al Consiglio le proprie decisioni sui limiti indicativi. Il FEIS dovrebbe puntare a coprire tutti gli Stati membri.




    1.    Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla ripartizione per Orizzonte 2020

    "Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che le seguenti linee di bilancio non concorreranno al finanziamento del FEIS: "Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca", "azioni Marie Sklodowska-Curie" e "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione". L'importo rimanente derivante dall'uso addizionale del margine rispetto alla proposta della Commissione sarà reintegrato nelle altre linee di bilancio di Orizzonte 2020 proporzionalmente alle riduzioni proposte dalla Commissione. La ripartizione indicativa è stabilita nell'allegato I del regolamento sul FEIS."

    2.    Dichiarazione della Commissione sul progetto di bilancio 2016

    "La Commissione analizzerà quale sia l'impatto potenziale dei contributi al FEIS a partire dalle varie linee di bilancio di Orizzonte 2020 sull'efficace attuazione dei rispettivi programmi e, laddove opportuno, proporrà una lettera rettificativa al progetto di bilancio generale dell'Unione per il 2016 al fine di adeguare la ripartizione delle linee di bilancio Orizzonte 2020."

    3.    Dichiarazione della Commissione sulla sua valutazione dei contributi una tantum nel contesto dell'iniziativa FEIS ai fini dell'attuazione del patto di stabilità e crescita

    "Fatte salve le prerogative del Consiglio nell'attuazione del patto di stabilità e crescita (PSC), i contributi una tantum degli Stati membri, che uno Stato membro o le banche nazionali di promozione classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche o che operano per conto di uno Stato membro versano al FEIS o alle piattaforme d'investimento tematiche o multinazionali istituite ai fini dell'attuazione del piano di investimenti, dovrebbero, in linea di principio, essere considerati misure una tantum ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio."



    ( 1 ) Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

    ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

    ( 3 ) Decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 22).

    ( 4 ) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

    ( 5 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    ( 6 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

    ( 7 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    ( 8 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    ( 9 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

    ( 10 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

    ( 11 ) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

    ( 12 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

    ( *1 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).»;

    ( 13 ) Si tratta di un'indicazione non esclusiva di prodotti che possono essere offerti tramite il FEIS.

    ( 14 ) Il termine «operazione» si applica agli investimenti diretti in un progetto (titoli di debito o capitale) o a un'«operazione» (progetti, programmi o meccanismi) con un intermediario finanziario o di altro tipo, ma, onde fugare eventuali dubbi, non si applica ai progetti sottostanti che sono sostenuti da una simile operazione gestita da intermediari.

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