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Libera circolazione dei lavoratori

La libera circolazione dei lavoratori rappresenta una delle quattro libertà stabilite nei trattati dell’Unione europea (Unione), mentre le altre riguardano la libera circolazione delle merci, dei capitali e dei servizi. Numerosi articoli nei trattati dell’Unione europea hanno un’incidenza sulla libera circolazione dei lavoratori, e il più importante di questi è l’articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

L’articolo 45 conferisce ai cittadini di uno Stato membro il diritto di:

  • cercare un posto di lavoro in un altro Stato membro;
  • lavorarvi senza bisogno di un permesso di lavoro;
  • soggiornarvi per tale scopo;
  • restarvi anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa;
  • godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato membro per quanto riguarda l’accesso a occupazione, condizioni di lavoro e a tutti gli altri vantaggi sociali e di imposta.

Tali diritti si applicano alle persone che esercitano il proprio diritto di libera circolazione per finalità lavorative. Sussistono alcune restrizioni basate su considerazioni relative a sicurezza pubblica, politica pubblica, sanità pubblica e occupazione nel settore pubblico.

Qualora un cittadino o una cittadina dell’Unione lavori all’estero in un altro Stato membro, anche i familiari hanno il diritto di lavorare e risiedere in quello stesso Stato membro, a prescindere dalla loro nazionalità. Anche i bambini hanno il diritto di studiare nello Stato membro in cui il proprio genitore si è trasferito.

Nell’ambito della legislazione dell’Unione sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, le persone che praticano determinate professioni per cui lo Stato membro ricevente richiede particolari qualifiche professionali hanno il diritto al riconoscimento delle proprie qualifiche in quello Stato.

Sono inoltre presenti norme a tutela dei diritti di sicurezza sociale dei cittadini dell’Unione quando si trasferiscono da uno Stato membro a un altro.

Nel 2019, è stata istituita l’Autorità europea del lavoro, ovvero un organismo concepito per contribuire a garantire un’equa mobilità del lavoro sul territorio dell’Unione e sostenere il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

La libera circolazione dei lavoratori riguarda inoltre i cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia, paesi che appartengono allo spazio economico europeo. Altri cittadini di paesi terzi possono avere il diritto di lavorare in uno Stato membro o di essere trattati allo stesso modo dei cittadini dell’Unione per quanto concerne le condizioni di lavoro. Tali diritti dipendono dalla loro condizione di familiari di cittadini dell’Unione europea e dalla loro nazionalità (vari paesi hanno preso accordi con l’Unione europea).

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