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Document 02006R1922-20070119

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1922/2007-01-19

2006R1922 — IT — 19.01.2007 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1922/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

(GU L 403, 30.12.2006, p.9)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

ADDENDUM al regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

  L 54

3

22.2.2007




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1922/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, e 141, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e dispone che la parità tra gli uomini e le donne deve essere assicurata in tutti i campi.

(2)

L'articolo 2 del trattato stabilisce che la parità tra uomini e donne è uno dei compiti fondamentali della Comunità. Analogamente l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato stabilisce che la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività, garantendo in tal modo l'integrazione della dimensione dell'uguaglianza tra uomini e donne in tutte le politiche della Comunità.

(3)

L'articolo 13 del trattato conferisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sul sesso in tutti gli ambiti di competenza della Comunità.

(4)

Il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego è iscritto nell'articolo 141 del trattato ed è già in vigore un quadro legislativo completo sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso all'occupazione e di condizioni di lavoro, compresa la parità delle retribuzioni.

(5)

Secondo la prima relazione annuale della Commissione al Consiglio europeo di primavera del 2004 sull'uguaglianza tra uomini e donne, divari significativi tra i sessi permangono nella maggior parte dei campi d'intervento; la disuguaglianza tra uomini e donne è un fenomeno a più dimensioni, che va affrontato con una combinazione complessiva di misure politiche ed occorre un impegno maggiore per raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona.

(6)

Il Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 ha chiesto di «Sviluppare la consapevolezza, la messa in comune delle risorse e lo scambio di esperienze, in particolare tramite la creazione di un Istituto europeo del genere».

(7)

Secondo lo studio di fattibilità ( 3 ) eseguito per la Commissione, ad un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere spetta manifestamente il ruolo di svolgere alcuni dei compiti che non vengono attualmente affrontati dalle istituzioni esistenti, in particolare nei campi del coordinamento, della centralizzazione e della diffusione dei dati delle ricerche e delle informazioni, della costituzione di reti, della crescente visibilità dell'uguaglianza tra uomini e donne e della prospettiva di genere, nonché dello sviluppo di strumenti per migliorare l'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche della Comunità.

(8)

Nella sua risoluzione del 10 marzo 2004 sulle politiche dell'Unione europea sulla parità di genere ( 4 ) il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di accelerare gli sforzi tesi alla creazione di un Istituto.

(9)

Il Consiglio «occupazione, politica sociale, salute e consumatori» dell'1-2 giugno 2004 e il Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004 si sono espressi a favore dell'istituzione di un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta specifica.

(10)

La raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati obiettivi, attendibili e comparabili sull'uguaglianza tra uomini e donne, la progettazione di strumenti adeguati per eliminare tutte le forme di discriminazione sulla base del genere e integrare la dimensione di genere in tutte le politiche, la promozione del dialogo tra le parti interessate e una maggior sensibilizzazione dei cittadini europei sono necessari per consentire alla Comunità di promuovere e attuare efficacemente la politica dell'uguaglianza di genere, in particolare nell'Unione allargata. È pertanto opportuno costituire un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere che assista le istituzioni della Comunità e gli Stati membri nello svolgimento di questi compiti.

(11)

L'uguaglianza tra uomini e donne non può essere conseguita esclusivamente attraverso una politica antidiscriminatoria, ma richiede misure volte alla promozione di una coesistenza armoniosa e di una partecipazione equilibrata di uomini e donne nella società; l'Istituto dovrebbe contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.

(12)

Data l'importanza di eliminare gli stereotipi di genere in tutte le sfere della società europea e di veicolare esempi positivi che donne e uomini possano seguire, l'Istituto dovrebbe intraprendere azioni anche in tale settore.

(13)

La cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e con gli organismi statistici competenti, in particolare Eurostat, è essenziale per promuovere la raccolta di dati comparabili e attendibili a livello europeo. Poiché le informazioni sull'uguaglianza tra uomini e donne concernono la Comunità a tutti i livelli — locale, regionale, nazionale e comunitario — le autorità degli Stati membri potrebbero servirsi di tali informazioni al fine di formulare politiche e provvedimenti a livello locale, regionale e nazionale, nella propria sfera di competenza.

(14)

Per evitare duplicazioni e garantire il migliore impiego possibile delle risorse, l'Istituto dovrebbe lavorare a stretto contatto sia con i programmi che con gli organismi della Comunità, in particolare con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ( 5 ), con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( 6 ), con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ( 7 ) e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ( 8 ).

(15)

L'Istituto dovrebbe promuovere la cooperazione e il dialogo con le organizzazioni non governative e gli enti attivi nel settore delle pari opportunità, i centri di ricerca, le parti sociali nonché gli altri enti affini che operano attivamente per conseguire l'uguaglianza a livello nazionale ed europeo e nei paesi terzi. A fini di maggiore efficienza è opportuno che l'Istituto istituisca e coordini una rete elettronica europea sull'uguaglianza di genere con tali enti ed esperti degli Stati membri.

(16)

Per garantire l'equilibrio necessario tra gli Stati membri e la continuità dei membri del consiglio di amministrazione, per ciascun mandato i rappresentanti del Consiglio sono nominati, a partire dal 2007, secondo l'ordine di rotazione delle Presidenze del Consiglio stesso.

(17)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del trattato, è opportuno promuovere una partecipazione equilibrata di uomini e donne alla composizione del Consiglio di amministrazione.

(18)

L'Istituto dovrebbe avere la massima autonomia nell'adempimento dei propri compiti.

(19)

L'Istituto dovrebbe applicare la legislazione comunitaria pertinente sia all'accesso del pubblico ai documenti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 ( 9 ) che alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 ( 10 ).

(20)

Si applica all'Istituto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 11 ).

(21)

In materia di responsabilità contrattuale dell'Istituto, che è disciplinata dal diritto applicabile ai contratti da esso conclusi, la competenza a giudicare spetta alla Corte di giustizia in forza di una clausola compromissoria contenuta nel contratto. Dovrebbe altresì spettare alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità extracontrattuale dell'Istituto.

(22)

È opportuno effettuare una valutazione esterna indipendente per accertare l'impatto dell'Istituto, l'eventuale necessità di modificarne o estenderne i compiti e le scadenze di ulteriori revisioni analoghe.

(23)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, cioè sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità e alle autorità degli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

L'articolo 13, paragrafo 2 del trattato conferisce il potere di adottare provvedimenti comunitari per sostenere e promuovere l'obiettivo di combattere le discriminazioni fondate sul sesso al di fuori dell'ambiente di lavoro. L'articolo 141, paragrafo 3 del trattato è la base giuridica specifica delle misure intese ad assicurare l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Il combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 2 e dell'articolo 141, paragrafo 3 fornisce pertanto un'adeguata base giuridica per l'adozione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Istituzione dell'Istituto

È istituito un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (in seguito denominato «l'Istituto»).

Articolo 2

Obiettivi

Gli obiettivi generali dell'Istituto sono sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare la Commissione, e alle autorità degli Stati membri, come stabilito dall'articolo 3.

Articolo 3

Compiti

1.  Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 l'Istituto:

a) raccoglie, analizza e diffonde informazioni obiettive, comparabili e attendibili pertinenti all'uguaglianza di genere, compresi i risultati delle ricerche e le migliori pratiche che gli vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni della Comunità, dai centri di ricerca, da enti nazionali per le pari opportunità, da organizzazioni non governative, dalle parti sociali, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali interessati e suggerisce ulteriori settori di ricerca;

b) appresta metodi per migliorare l'obiettività, la comparabilità e l'attendibilità dei dati a livello europeo, definendo criteri atti a migliorare la coerenza delle informazioni e a tenere conto delle questioni di genere nella raccolta dei dati;

c) appresta, analizza, valuta e diffonde strumenti metodologici a sostegno dell'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche della Comunità e nelle politiche nazionali che ne derivano e a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le istituzioni e gli organi comunitari;

d) conduce indagini sulla situazione dell'uguaglianza di genere in Europa;

e) istituisce e coordina una Rete europea sull'uguaglianza di genere, con la partecipazione di centri, organismi, organizzazioni ed esperti impegnati nel settore delle problematiche dell'uguaglianza di genere e dell'integrazione della dimensione di genere, con l'obiettivo di sostenere e incoraggiare la ricerca, ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e promuovere lo scambio e la diffusione di informazioni;

f) organizza riunioni ad hoc di esperti a sostegno del lavoro di ricerca dell'Istituto, promuove lo scambio di informazioni tra ricercatori e promuove l'integrazione della prospettiva di genere nella loro ricerca;

g) per sensibilizzare i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere, organizza, insieme alle pertinenti parti in causa, conferenze, campagne e riunioni a livello europeo e presenta risultati e conclusioni di tali iniziative alla Commissione;

h) diffonde informazioni su esempi positivi di ruoli non conformi agli stereotipi per le donne e gli uomini di ogni estrazione sociale, presenta i suoi risultati e iniziative volte a pubblicizzare e valorizzare tali esempi di successo;

i) sviluppa il dialogo e la cooperazione con organizzazioni non governative ed enti operanti nel settore delle pari opportunità, università ed esperti, centri di ricerca, parti sociali ed organismi affini che cercano attivamente di conseguire la parità a livello nazionale ed europeo;

j) costituisce un fondo di documentazione accessibile al pubblico;

k) mette a disposizione delle organizzazioni pubbliche e private informazioni sull'integrazione della dimensione di genere;

l) fornisce informazioni alle Istituzioni comunitarie sull'uguaglianza di genere e sull'integrazione della dimensione di genere nei paesi in fase di adesione e in quelli candidati;

2.  L'Istituto pubblica una relazione annuale sulle proprie attività.

Articolo 4

Ambiti di attività e metodi di lavoro

1.  L'Istituto adempie ai propri compiti nel quadro delle competenze della Comunità, conformemente agli obiettivi fissati e agli ambiti prioritari individuati nel suo programma annuale, tenendo debito conto delle risorse di bilancio a sua disposizione.

2.  Il programma di lavoro dell'Istituto è conforme alle priorità della Comunità nel campo dell'uguaglianza di genere e al programma di lavoro della Commissione, compreso il suo lavoro statistico e di ricerca.

3.  Al fine di evitare duplicazioni e per garantire il miglior uso possibile delle risorse, nello svolgimento delle proprie attività l'Istituto tiene conto delle informazioni esistenti di qualsiasi provenienza ed in particolare del lavoro già svolto dalle istituzioni della Comunità e da altre istituzioni, da enti e organizzazioni nazionali e internazionali competenti e opera a stretto contatto con i pertinenti servizi della Commissione, compreso Eurostat. L'Istituto garantisce un coordinamento adeguato con tutte le agenzie comunitarie e gli organismi dell'Unione pertinenti, da definirsi, se del caso, in un memorandum d'intesa.

4.  L'Istituto garantisce che le informazioni diffuse risultino comprensibili agli utenti finali.

5.  L'Istituto può instaurare rapporti contrattuali, in particolare stipulare contratti d'appalto, con altre organizzazioni, affinché eseguano compiti che esso intenda affidare loro.

Articolo 5

Personalità e capacità giuridica

L'Istituto è dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. In particolare esso può acquistare o alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

Articolo 6

Indipendenza dell'Istituto

L'Istituto svolge le proprie attività indipendentemente, nel pubblico interesse.

Articolo 7

Accesso ai documenti

1.  Ai documenti in possesso dell'Istituto si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.  Entro sei mesi dall'istituzione dell'Istituto, il Consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.  Le decisioni adottate dall'Istituto ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia al mediatore o di azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

4.  Il trattamento dei dati da parte dell'Istituto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 8

Cooperazione con le organizzazioni a livello nazionale ed europeo, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi

1.  Per l'adempimento dei propri compiti l'Istituto collabora con organizzazioni ed esperti degli Stati membri, come gli enti per le pari opportunità, i centri di ricerca, le università, le organizzazioni non governative e le parti sociali, nonché con le pertinenti organizzazioni a livello europeo o internazionale e con i paesi terzi.

2.  Qualora si renda necessario concludere accordi con organizzazioni internazionali o paesi terzi affinché l'Istituto adempia con efficienza ai propri compiti, la Comunità conclude tali accordi con le organizzazioni internazionali o i paesi terzi nell'interesse dell'Istituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 300 del trattato. Questa disposizione non osta a una cooperazione ad hoc con tali organizzazioni o con i paesi terzi.

Articolo 9

Composizione dell'Istituto

L'Istituto si compone di:

a) un consiglio di amministrazione;

b) un forum di esperti;

c) un direttore e del personale alle sue dipendenze.

Articolo 10

Consiglio di amministrazione

1.  Il consiglio di amministrazione si compone di:

a) diciotto rappresentanti nominati dal Consiglio in base ad una proposta di ciascuno Stato membro interessato;

b) un membro in rappresentanza della Commissione, nominato dalla Commissione;

2.  I membri del consiglio di amministrazione sono selezionati in modo da garantire i massimi livelli di competenza e un'ampia serie di capacità pertinenti e transdisciplinari in materia di uguaglianza di genere.

Nel consiglio di amministrazione il Consiglio e la Commissione mirano a realizzare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.

I supplenti, che rappresentano i membri in loro assenza, sono nominati secondo la stessa procedura.

L'elenco dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web dall'Istituto e sul altri siti Web pertinenti.

3.  Il mandato dei membri è di tre anni. Per ciascun mandato i membri nominati dal Consiglio rappresentano diciotto Stati membri secondo l'ordine di rotazione delle Presidenze con un membro designato da ciascuno Stato membro interessato.

4.  Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente con mandato di tre anni.

5.  Ogni membro del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) o, in sua assenza, il o la supplente, dispone di un voto.

6.  Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni necessarie al funzionamento dell'Istituto. In particolare:

a) adotta, sulla base di un progetto del direttore ai sensi dell'articolo 12, previa consultazione della Commissione, il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro a medio termine, per un periodo triennale, in funzione del bilancio e delle risorse disponibili; in caso di necessità, i programmi possono essere riveduti; il primo programma di lavoro annuale è adottato entro i nove mesi successivi alla nomina del direttore;

b) adotta la relazione annuale, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nella quale i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi del programma di lavoro annuale; la relazione viene trasmessa entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ed è pubblicata sul sito web dell'Istituto;

c) esercita l'autorità disciplinare sul direttore e lo nomina o lo revoca ai sensi dell'articolo 12;

d) adotta il progetto di bilancio e il bilancio definitivo annuali dell'Istituto.

7.  Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Istituto sulla base di una proposta del direttore, previa consultazione con la Commissione.

8.  Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei membri. Il presidente esprime il voto decisivo. Nei casi di cui al paragrafo 6 e all'articolo 12, paragrafo 1, le decisioni sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri.

9.  Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta del direttore, previa consultazione con la Commissione.

10.  Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno. Egli convoca riunioni supplementari di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.

11.  L'Istituto trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo: l'«autorità di bilancio») tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione.

12.  I direttori della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali possono essere, se del caso, invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione come osservatori, in modo da coordinare i rispettivi programmi di lavoro in materia di integrazione della dimensione di genere.

Articolo 11

Forum di esperti

1.  Il forum di esperti si compone di membri di enti specializzati in materia di uguaglianza di genere, in ragione di un rappresentante designato da ciascun Stato membro, due rappresentanti di altre organizzazioni specializzate in questioni di uguaglianza di genere designati dal Parlamento europeo, nonché di tre membri designati dalla Commissione per rappresentare le parti interessate a livello europeo, ciascuno in rappresentanza di una delle seguenti:

a) un'organizzazione non governativa pertinente a livello comunitario, con un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso e alla promozione dell'uguaglianza di genere;

b) le organizzazioni dei datori di lavoro a livello comunitario;

c) le organizzazioni dei lavoratori a livello comunitario.

Nel forum di esperti gli Stati membri e la Commissione mirano a realizzare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.

I membri possono essere sostituti da supplenti che sono nominati contestualmente.

2.  I membri del forum di esperti non possono appartenere al consiglio di amministrazione.

3.  Il forum di esperti assiste il direttore nel garantire l'eccellenza e l'indipendenza delle attività dell'Istituto.

4.  Il forum di esperti costituisce un meccanismo di scambio di informazioni sui temi dell'uguaglianza di genere e di messa in comune di conoscenze. Garantisce una stretta collaborazione tra l'Istituto e gli enti competenti negli Stati membri.

5.  Il forum di esperti è presieduto dal direttore o, in sua assenza, da un supplente proveniente dall'Istituto. Si riunisce regolarmente, almeno una volta l'anno, su invito del direttore o a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le sue modalità di funzionamento vengono precisate nel regolamento interno dell'Istituto e rese pubbliche.

6.  Ai lavori del forum di esperti partecipano rappresentanti dei servizi della Commissione.

7.  L'Istituto fornisce al forum di esperti il necessario sostegno tecnico e logistico nonché il servizio di segreteria per le sue riunioni.

8.  Il direttore può invitare esperti o rappresentanti di pertinenti settori economici, datori di lavoro, sindacati, enti professionali o di ricerca, o organizzazioni non governative, con esperienza riconosciuta in materie attinenti alle attività dell'Istituto, a collaborare a compiti specifici e a partecipare alle afferenti attività del forum di esperti.

Articolo 12

Direttore

1.  A capo dell'Istituto il consiglio di amministrazione nomina il direttore, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione dopo un concorso generale, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e altrove di un invito a manifestare interesse. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.

2.  Il mandato del direttore è di 5 anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandato può essere prorogato una sola volta per un massimo di 5 anni. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare:

a) i risultati ottenuti durante il primo mandato e il modo in cui sono stati ottenuti;

b) i compiti e le necessità dell'Istituto per gli anni successivi.

3.  Al direttore, sotto la supervisione del consiglio di amministrazione, competono:

a) l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3;

b) l'elaborazione e l'esecuzione dei programmi di attività annuale e a medio termine dell'Istituto;

c) la preparazione delle riunioni del consiglio di amministrazione e del forum di esperti;

d) la redazione e la pubblicazione della relazione annuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

e) tutte le questioni riguardanti il personale, in particolare l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 13, paragrafo 3;

f) le questioni riguardanti l'amministrazione corrente; e

g) l'applicazione di efficaci procedure di sorveglianza e valutazione dei risultati dell'Istituto rapportati ai suoi obiettivi, sulla base di standard riconosciuti a livello professionale. Il direttore riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di sorveglianza.

4.  Il direttore rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione e assiste alle sue riunioni senza diritto di voto. Può anche essere invitato dal Parlamento europeo a riferire nel quadro di un'audizione su questioni significative legate alle attività dell'Istituto.

5.  Il direttore è il rappresentante legale dell'Istituto.

Articolo 13

Personale

1.  Al personale dell'Istituto si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ( 12 ) e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime.

2.  Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Istituto.

3.  L'Istituto esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina.

Articolo 14

Redazione del bilancio

1.  Tutte le entrate e le spese dell'Istituto formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Istituto.

2.  Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Istituto sono in pareggio.

3.  Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Istituto comprendono:

a) un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»);

b) pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi;

c) gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o dei paesi terzi di cui all'articolo 8;

d) gli eventuali contributi volontari degli Stati membri.

4.  Le spese dell'Istituto comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

5.  Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, presenta lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Istituto per l'esercizio successivo. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico.

6.  La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

7.  Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale. Essa trasmette le stime all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 272 del trattato.

8.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Istituto e adotta la tabella dell'organico dell'Istituto.

9.  Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio dell'Istituto. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, esso viene adeguato di conseguenza.

10.  Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato che intende emettere un parere, trasmette quest'ultimo al consiglio di amministrazione entro il termine di sei settimane a decorrere dalla notifica del progetto.

Articolo 15

Esecuzione del bilancio

1.  Il direttore cura l'esecuzione del bilancio dell'Istituto.

2.  Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Istituto comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

3.  Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Istituto, insieme alla relazione di cui al paragrafo 2, alla Corte dei conti. La relazione viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.  Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore redige, sotto la propria responsabilità, i conti definitivi dell'Istituto e li trasmette al consiglio di amministrazione affinché formuli un parere.

5.  Il consiglio d'amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Istituto.

6.  Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.  I conti definitivi vengono pubblicati.

8.  Entro il 30 settembre, il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9.  Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10.  Entro il 30 aprile dell'anno n + 2, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

11.  Il regolamento finanziario applicabile all'Istituto è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Istituto e previo accordo della Commissione.

Articolo 16

Lingue

1.  All'Istituto si applicano le disposizioni di cui al regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ( 13 ).

2.  I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Istituto sono forniti, in linea di principio, dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio ( 14 ).

Articolo 17

Privilegi e immunità

All'Istituto si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 18

Responsabilità

1.  La responsabilità contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.

La Corte di giustizia è competente a giudicare in forza di una clausola compromissoria contenuta in ogni contratto stipulato dall'Istituto.

2.  In materia di responsabilità extra contrattuale, sulla base dei principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, l'Istituto risarcisce i danni cagionati da esso stesso o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

Articolo 19

Partecipazione di paesi terzi

1.  Alle attività dell'Istituto possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità europea accordi a norma dei quali hanno adottato e applicano la normativa comunitaria nel campo disciplinato dal presente regolamento.

2.  Vengono adottate misure nel quadro delle pertinenti disposizioni di tali accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Istituto, comprese prescrizioni relative alla partecipazione alle iniziative dell'Istituto, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali accordi sono in ogni caso conformi allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Articolo 20

Valutazione

1.  Entro il 18 gennaio 2010, l'Istituto commissiona una valutazione esterna indipendente dei propri risultati sulla base del mandato formulato dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. La valutazione concerne l'efficacia dell'Istituto nel promuovere l'uguaglianza di genere e comprende un'analisi degli effetti sinergici. Essa affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Istituto e le relative conseguenze finanziarie di tale modifica o estensione. Tale valutazione esamina inoltre l'adeguatezza della struttura di gestione nell'adempimento dei compiti dell'Istituto. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa a livello sia comunitario che nazionale.

2.  Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, decide le scadenze delle valutazioni future, tenendo conto dei risultati contenuti nella relazione di valutazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 21

Clausola di revisione

Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della valutazione di cui all'articolo 20 e rivolge alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche da apportare all'Istituto, alle sue prassi di lavoro e al suo mandato. La Commissione trasmette la relazione di valutazione e le raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, e le rende pubbliche. Dopo aver esaminato la relazione di valutazione e le raccomandazioni, la Commissione può presentare le eventuali proposte relative al presente regolamento che ritenga necessarie.

Articolo 22

Controllo amministrativo

L'operato dell'Istituto è sottoposto al controllo del mediatore, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 195 del trattato.

Articolo 23

Inizio dell'attività dell'Istituto

L'Istituto diventa operativo il prima possibile e comunque entro 19 gennaio 2008.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE

L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. Il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione intendono sviluppare la consapevolezza, la messa in comune delle risorse e lo scambio di esperienze nel settore dell'uguaglianza di genere, in particolare tramite la creazione di un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Quanto all'organizzazione dell'istituto, il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione dichiarano che la struttura di gestione, in particolare il numero dei rappresentanti degli Stati membri nel consiglio di amministrazione, è determinata con riferimento alla specificità dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e non costituisce pertanto un precedente per altre agenzie in futuro.

Per garantire una rotazione ordinata dei membri nominati dal Consiglio, gli Stati membri sono suddivisi in tre gruppi di nove seguendo l'ordine delle future presidenze. Per il primo mandato, i rappresentanti del Consiglio sono costituiti da membri appartenenti ai primi due gruppi di Stati membri; per il secondo mandato, i rappresentanti del Consiglio sono costituiti da membri appartenenti al terzo e al primo gruppo, per il terzo mandato da quelli del secondo e terzo gruppo e così via per i mandati successivi ( 15 ). In caso di futuri allargamenti, il sistema di rotazione sarà adeguato di conseguenza.



( 1 ) GU C 24 del 31.1.2006, pag. 29.

( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 settembre 2006 (GU C 295 E del 5.12.2006, pag. 57) e posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006.

( 3 ) Studio di fattibilità della Commissione europea per un istituto europeo del genere (realizzato da PLS Ramboll Management, DK, 2002).

( 4 ) GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 638.

( 5 ) Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1).

( 6 ) Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).

( 7 ) Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 del 1o.12.2004, pag. 1).

( 8 ) Gli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio europeo del dicembre 2003, hanno chiesto alla Commissione di elaborare una proposta di agenzia per i diritti umani tramite l'estensione del mandato dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.

( 9 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

( 10 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

( 11 ) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

( 12 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).

( 13 ) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/2005 (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3).

( 14 ) Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/2005.

( 15 ) Primo mandato (2007-2009):

(i) DE, PT, SI, FR, CZ, SE, ES, BE, HU; (ii) PL, DK, CY, IE, LT, EL, IT, LV, LU.

Secondo mandato (2010-2012):

(iii) NL, SK, MT, UK, EE, BG, AT, RO, FI; (i) DE, PT, SI, FR, CZ, SE, ES, BE, HU.

Terzo mandato (2013-2015):

(ii) PL, DK, CY, IE, LT, EL, IT, LV, LU; (iii) NL, SK, MT, UK, EE, BG, AT, RO, FI.

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