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Document 32017R0653

    Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/1473

    GU L 100 del 12.4.2017, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/653/oj

    12.4.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 100/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 marzo 2017

    che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1286/2014 introduce un nuovo documento standardizzato contenente le informazioni chiave per aiutare gli investitori al dettaglio a comprendere meglio i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) e la loro comparabilità.

    (2)

    Per fornire agli investitori al dettaglio informazioni chiave facili da leggere, comprendere e confrontare, è opportuno prevedere un modello comune per il documento informativo.

    (3)

    Le informazioni sull'identità e i dati di contatto di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1286/2014 dovrebbero comprendere il numero internazionale di identificazione dei titoli o l'identificativo univoco del prodotto che individuano il PRIIP in questione, laddove disponibili, per aiutare l'investitore al dettaglio a reperire ulteriori informazioni sul PRIIP.

    (4)

    Al fine di garantire che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere e confrontare le caratteristiche economiche e giuridiche del PRIIP e ricevano informazioni generali sulla politica e la strategia di investimento del PRIIP, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe comprendere informazioni standardizzate sul tipo di PRIIP, sui suoi obiettivi di investimento e le relative modalità di conseguimento, nonché sulle caratteristiche o gli aspetti chiave del prodotto, come la copertura assicurativa.

    (5)

    Le informazioni fornite agli investitori al dettaglio dovrebbero consentire loro di comprendere e confrontare i rischi connessi agli investimenti nei PRIIP e quindi di prendere decisioni di investimento informate. I rischi connessi a un PRIIP possono variare. I rischi principali sono il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio di liquidità. Affinché gli investitori al dettaglio possano comprendere pienamente tali rischi, è opportuno aggregare quanto più possibile le informazioni sui rischi e presentarle in formato numerico sotto forma di un unico indicatore sintetico di rischio, corredato di adeguate spiegazioni testuali.

    (6)

    Nella valutazione del rischio di credito, gli ideatori di PRIIP dovrebbero tenere conto di taluni fattori in grado di mitigare tale rischio per un investitore al dettaglio. Al riguardo, quando si valuta se le attività di un PRIIP o le garanzie reali appropriate costituite o le attività cui si riferiscono gli obblighi di pagamento di un PRIIP siano equivalenti agli obblighi di pagamento del PRIIP nei confronti dei suoi investitori in ogni momento, fino alla scadenza, occorre considerare che le attività detenute da un'impresa di assicurazione corrispondono in ogni momento all'importo corrente che essa dovrebbe pagare per trasferire a un'altra impresa di assicurazione i propri obblighi in relazione al PRIIP.

    (7)

    Attualmente i rating delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institutions — ECAI) forniscono una variabile proxy del rischio di credito uniforme per i diversi settori dell'Unione. È tuttavia necessario ridurre per quanto possibile la dipendenza dai rating del credito. È importante quindi che l'indicatore sintetico di rischio sia obiettivamente accurato, assicuri la comparabilità dei diversi PRIIP e sia adeguatamente monitorato per quanto riguarda il rischio di mercato e il rischio di credito, in modo da fornire prove dell'efficacia della misurazione effettiva del rischio ai fini della revisione del regolamento (UE) n. 1286/2014 prevista entro il 31 dicembre 2018. Il riesame dovrebbe tenere conto della misura in cui i rating delle ECAI riflettano effettivamente il merito di credito dell'ideatore di PRIIP e il rischio di credito cui sono esposti coloro che investono in determinati PRIIP.

    (8)

    Laddove sussista il rischio che la liquidità di un PRIIP possa variare a seconda delle opportunità di riscattarlo anticipatamente o di trovare un acquirente su un mercato secondario, si dovrebbe inserire un avviso specifico in tal senso. L'avviso dovrebbe indicare anche le circostanze in cui sussiste il rischio che gli utili distribuiti dal PRIIP siano notevolmente diversi dalle aspettative in caso di uscita anticipata, anche a causa dell'applicazione di penali di uscita.

    (9)

    Per quanto sia difficile effettuare e comprendere le stime dei rendimenti dei PRIIP, le informazioni su tali stime sono di primaria importanza per gli investitori al dettaglio e dovrebbero essere incluse nel documento contenente le informazioni chiave. Per quanto riguarda le stime dei rendimenti, gli investitori al dettaglio dovrebbero ricevere informazioni chiare, coerenti con ipotesi realistiche sui possibili risultati e con le stime del livello del rischio di mercato dei PRIIP e presentate in modo tale da precisare la loro natura incerta e la possibilità di risultati migliori o peggiori.

    (10)

    Affinché gli investitori al dettaglio possano rendersi conto del rischio, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe fornire loro informazioni sulle potenziali conseguenze di un'eventuale insolvenza dell'ideatore del PRIIP. Si dovrebbe indicare chiaramente il grado di tutela offerto in simili casi all'investitore al dettaglio nell'ambito di sistemi di garanzia degli investimenti, delle assicurazioni o dei depositi.

    (11)

    Le informazioni sui costi sono importanti per gli investitori al dettaglio perché consentono loro di confrontare i diversi PRIIP, anche quelli con strutture dei costi differenti, e di valutare in quale modo la struttura dei costi di un dato PRIIP potrebbe applicarsi al loro caso, a seconda della durata e dell'importo dell'investimento e del rendimento del PRIIP. Per questo motivo, nei documenti contenenti le informazioni chiave dovrebbero figurare informazioni che permettano agli investitori al dettaglio di confrontare i livelli dei costi totali complessivi dei vari PRIIP, in caso di detenzione per i periodi raccomandati e per periodi più brevi, nonché di comprendere come tali costi possano variare ed evolversi nel corso del tempo.

    (12)

    Le ricerche basate su test dei consumatori hanno dimostrato che gli investitori al dettaglio comprendono più facilmente valori monetari che percentuali. Piccole differenze dei costi espressi in percentuali possono tradursi in grandi differenze dei costi sostenuti dall'investitore al dettaglio espressi in termini monetari. Il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe pertanto indicare in termini sia monetari sia percentuali anche i costi totali per i periodi di detenzione raccomandati e per periodi più brevi.

    (13)

    Dato che l'impatto dei diversi tipi di costi sui rendimenti può variare, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe comprendere anche una suddivisione dei diversi tipi di costi, espressa sia in termini standardizzati sia come percentuale, per facilitare il confronto degli importi dei vari PRIIP.

    (14)

    Le circostanze personali degli investitori al dettaglio possono cambiare e rendere necessaria l'uscita non programmata da investimenti a lungo termine. Anche l'andamento del mercato può comportare la necessità di disinvestire. Considerato che per gli investitori al dettaglio è difficile prevedere il livello di liquidità di cui potrebbero aver bisogno nei loro portafogli di investimento in termini complessivi, le informazioni sui periodi di detenzione raccomandati e sui periodi minimi di detenzione richiesti nonché sulla possibilità di un'uscita anticipata, parziale o totale, rivestono una particolare importanza e dovrebbero figurare nel documento contenente le informazioni chiave. Per le stesse ragioni si dovrebbe indicare chiaramente se sono ammessi disinvestimenti anticipati e quali ne sarebbero le conseguenze. Nello specifico, dovrebbe essere chiaro se tali conseguenze sono dovute a commissioni, penali o limitazioni esplicite relative ai diritti di disinvestimento ovvero al fatto che il valore del PRIIP da cui si vuole uscire è particolarmente sensibile alla tempistica del disinvestimento.

    (15)

    Essendo probabile che il documento contenente le informazioni chiave sia utilizzato dagli investitori al dettaglio anche come sintesi delle caratteristiche principali del PRIIP, esso dovrebbe comprendere informazioni chiare su come presentare reclami riguardanti il prodotto oppure la condotta dell'ideatore del PRIIP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende.

    (16)

    Alcuni investitori al dettaglio potrebbero desiderare maggiori informazioni su aspetti specifici del PRIIP. Il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe pertanto comprendere rimandi chiari e specifici ai posti dove sono reperibili ulteriori informazioni specifiche che debbano essere incluse nel documento contenente le informazioni chiave ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014. Se l'ideatore del PRIIP è tenuto a rivelare talune altre informazioni in base alla legislazione nazionale o dell'Unione, l'investitore al dettaglio dovrebbe essere informato di tale obbligo e di come ottenere gli altri documenti, anche se essi devono essere forniti soltanto su richiesta. Per garantire che il documento contenente le informazioni chiave sia quanto più conciso possibile, i rimandi agli altri documenti possono consistere nella segnalazione di un sito web, purché l'esistenza dei documenti sia indicata con chiarezza ed essi siano accessibili attraverso tale sito.

    (17)

    Il documento contenente le informazioni chiave relativo a un PRIIP che offre molte opzioni di investimento sottostante non può essere fornito nello stesso formato del corrispondente documento relativo a un altro PRIIP, dato che ciascuna opzione di investimento sottostante ha un profilo di rischio, di performance e di costi specifico ed è quindi impossibile fornire tutte le informazioni necessarie in un unico documento conciso e a sé stante. Le opzioni di investimento sottostante possono essere investimenti in PRIIP o altri investimenti di natura simile, oppure portafogli standardizzati di investimenti sottostanti. Le opzioni di investimento sottostante possono avere rischi, rendimenti e costi differenti. A seconda della natura e del numero delle opzioni di investimento sottostante, l'ideatore di PRIIP dovrebbe pertanto essere in grado, ove lo reputi opportuno, di redigere documenti contenenti le informazioni chiave differenziati per ciascuna opzione. Tali documenti dovrebbero comprendere anche informazioni generiche sul PRIIP.

    (18)

    Qualora l'ideatore di PRIIP ritenga che i singoli documenti contenenti le informazioni chiave per ciascuna opzione non siano adatti per gli investitori al dettaglio, le informazioni specifiche sulle opzioni di investimento sottostante dovrebbero essere fornite separatamente dalle informazioni generiche sul PRIIP. Per evitare confusione, le informazioni generiche sul PRIIP fornite nel documento contenente le informazioni chiave dovrebbero indicare i rischi, le performance e i costi prevedibili per le diverse opzioni di investimento sottostante che vengono offerte. Inoltre, le informazioni specifiche sulle opzioni di investimento sottostante dovrebbero sempre tenere conto delle caratteristiche del PRIIP attraverso cui sono offerte le opzioni di investimento sottostante. Queste informazioni specifiche possono essere fornite in vario modo, ad esempio sotto forma di un unico documento contenente le informazioni necessarie su tutte le diverse opzioni di investimento sottostante, ovvero tramite singoli documenti relativi a ciascuna opzione di investimento sottostante. Agli OICVM, e ai fondi diversi dagli OICVM ai quali si applicano gli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è stato concesso un periodo transitorio di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda il formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Al fine di fornire a tali fondi un regime giuridico transitorio uniforme, gli ideatori di PRIIP dovrebbero essere autorizzati a continuare ad utilizzare tali documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIP che offrono questi tipi di fondi come uniche opzioni di investimento sottostante o parallelamente ad altre opzioni di investimento sottostante. Quando gli ideatori di PRIIP optano per l'impiego dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori nel caso dei PRIIP che offrono tali tipi di fondi parallelamente ad altre opzioni di investimento, il documento contenente le informazioni chiave generico dovrebbe indicare un'unica gamma di classi di rischio nel formato della scala di rischio del PRIIP. La gamma delle classi di rischio di tutte le opzioni di investimento sottostante offerte nell'ambito di un dato PRIIP dovrebbe combinare un indicatore sintetico di rischio e rendimento ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione (3) per gli OICVM o i fondi diversi dagli OICVM e un indicatore sintetico di rischio in conformità del presente regolamento per le altre opzioni di investimento sottostante. Nei casi in cui il PRIIP offra solo OICVM o fondi diversi da OICVM come opzioni di investimento, l'ideatore di PRIIP dovrebbe essere autorizzato a utilizzare la presentazione e il metodo a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 583/2010. Indipendentemente dalla forma scelta, le informazioni specifiche dovrebbero essere sempre coerenti con le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave.

    (19)

    Gli ideatori di PRIIP devono redigere documenti contenenti le informazioni chiave che siano accurati, corretti, chiari e non fuorvianti. Le informazioni che figurano nei documenti contenenti le informazioni chiave dovrebbero essere tali da costituire per gli investitori al dettaglio, anche nei mesi e negli anni successivi alla redazione originaria di tali documenti, un riferimento affidabile per le loro decisioni di investimento relative ai PRIIP rimasti nella loro disponibilità. È pertanto opportuno stabilire norme intese a garantire che i documenti contenenti le informazioni chiave siano sottoposti a un riesame e una revisione tempestivi e adeguati affinché possano restare accurati, corretti e chiari.

    (20)

    I dati utilizzati nella preparazione delle informazioni che figurano nei documenti contenenti le informazioni chiave, come i dati sui costi, i rischi e gli scenari di performance, possono cambiare nel corso del tempo. Il cambiamento dei dati può comportare modifiche delle informazioni da includere in tali documenti, ad esempio una modifica degli indicatori di rischio o dei costi. Gli ideatori di PRIIP dovrebbero pertanto predisporre procedure periodiche per il riesame delle informazioni che figurano nei documenti contenenti le informazioni chiave. Tali procedure dovrebbero comprendere una valutazione della necessità di rivedere e ripubblicare il documento a seguito dei cambiamenti dei dati. Il metodo adottato dagli ideatori di PRIIP dovrebbe tenere conto della misura in cui le informazioni da includere nei documenti contenenti le informazioni chiave subiscano modifiche; ad esempio, nel caso di uno strumento derivato negoziato in borsa, come un contratto future, call o put standardizzato, non dovrebbe essere necessario aggiornare continuamente il documento contenente le informazioni chiave perché le informazioni richieste per tali strumenti relativamente ai rischi, ai rendimenti e ai costi non cambiano. I riesami periodici possono non essere sufficienti nei casi in cui l'ideatore di PRIIP venga a conoscenza o sarebbe dovuto venire a conoscenza, al di fuori del processo di riesame periodico, di cambiamenti aventi un impatto significativo sulle informazioni incluse nel documento contenente le informazioni chiave, ad esempio cambiamenti della politica o della strategia del PRIIP comunicate in precedenza che siano rilevanti per gli investitori al dettaglio oppure cambiamenti significativi della struttura dei costi o del profilo di rischio. Per questo motivo gli ideatori di PRIIP dovrebbero essere tenuti anche a definire procedure volte a individuare le situazioni in cui le informazioni che figurano nei documenti contenenti le informazioni chiave dovrebbero essere riesaminate e riviste su base ad hoc.

    (21)

    Qualora un riesame periodico o ad hoc di un documento contenente le informazioni chiave accerti che le informazioni da includere nel documento sono cambiate, ovvero concluda che le informazioni che figurano nel documento non sono più accurate, corrette, chiare e non fuorvianti, l'ideatore del PRIIP dovrebbe essere tenuto a rivedere il documento contenente le informazioni chiave per tenere conto delle informazioni cambiate.

    (22)

    Considerato che i cambiamenti possono essere rilevanti per gli investitori al dettaglio e per l'allocazione futura delle loro attività di investimento, gli investitori dovrebbero poter reperire facilmente il nuovo documento contenente le informazioni chiave, che dovrebbe pertanto essere pubblicato e chiaramente individuabile sul sito web dell'ideatore di PRIIP. Laddove possibile, l'ideatore di PRIIP dovrebbe comunicare agli investitori al dettaglio le eventuali revisioni dei documenti contenenti le informazioni chiave, ad esempio mediante mailing list o avvisi di posta elettronica.

    (23)

    Per garantire che i documenti contenenti le informazioni chiave siano messi a disposizione secondo una tempistica uniforme in tutta l'Unione, gli ideatori di PRIIP dovrebbero essere tenuti a fornirli in tempo utile prima che gli investitori al dettaglio siano vincolati da un contratto o da un'offerta relativi al PRIIP in questione.

    (24)

    Il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere messo a disposizione degli investitori al dettaglio con congruo anticipo rispetto alla loro decisione di investimento, per consentire loro di comprendere le informazioni rilevanti del PRIIP e di tenerne conto al momento della decisione. Poiché la decisione di investimento è adottata prima dell'inizio dell'eventuale periodo di ripensamento previsto, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere messo a disposizione prima di tale periodo.

    (25)

    Fermo restando che gli investitori al dettaglio dovrebbero in ogni caso ricevere il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima di essere vincolati da un contratto o da un'offerta relativi al PRIIP, la durata di quello che può essere considerato un periodo di tempo sufficiente per consentire agli investitori al dettaglio di comprendere le informazioni e di tenerne conto può variare in funzione delle esigenze, esperienze e conoscenze dei vari investitori al dettaglio. La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o lo vende dovrebbe pertanto tenere conto di tali fattori per ciascun investitore al dettaglio quando stabilisce il periodo di tempo di cui tale investitore avrà bisogno per valutare i contenuti del documento contenente le informazioni chiave.

    (26)

    Al fine di adottare una decisione di investimento informata, un investitore al dettaglio può aver bisogno di un periodo di tempo supplementare per studiare il documento contenente le informazioni chiave di un PRIIP complesso o di un PRIIP a lui ancora sconosciuto. È pertanto opportuno tenere conto di tali fattori quando si valuta quale sia il tempo utile necessario per la messa a disposizione del documento contenente le informazioni chiave.

    (27)

    Nella valutazione del criterio del tempo utile si dovrebbe considerare anche l'urgenza della situazione, ad esempio nel caso in cui sia importante che l'investitore al dettaglio acquisti un PRIIP a un determinato prezzo e tale prezzo sia sensibile alla tempistica dell'operazione.

    (28)

    Per motivi di coerenza e al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 1286/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.

    (29)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «le autorità europee di vigilanza»).

    (30)

    Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, hanno analizzato i relativi costi e benefici potenziali e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    CONTENUTO E PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

    Articolo 1

    Sezione relativa alle informazioni generali

    La sezione del documento contenente le informazioni chiave riguardante l'identità dell'ideatore di PRIIP e la sua autorità competente contiene tutte le seguenti informazioni:

    a)

    il nome assegnato al PRIIP dall'ideatore e, se esistente, il relativo numero internazionale di identificazione dei titoli o l'identificativo univoco del prodotto;

    b)

    la denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP;

    c)

    l'indirizzo specifico del sito web dell'ideatore del PRIIP dove gli investitori al dettaglio possono reperire i dati di contatto e il numero di telefono dell'ideatore del PRIIP;

    d)

    il nome dell'autorità competente responsabile della vigilanza sull'ideatore del PRIIP per quanto riguarda il documento contenente le informazioni chiave;

    e)

    la data di produzione del documento contenente le informazioni chiave ovvero, in caso di revisione successiva, la data dell'ultima revisione.

    Le informazioni contenute nella sezione di cui al primo comma includono altresì la segnalazione relativa alla comprensibilità di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1286/2014 nei casi in cui il PRIIP soddisfa una delle seguenti condizioni:

    a)

    si tratta di un prodotto di investimento assicurativo che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

    b)

    si tratta di un PRIIP che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a vi), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    Articolo 2

    Sezione «Cos'è questo prodotto?»

    1.   Le informazioni indicanti di quale tipo di PRIIP si tratti che figurano nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave descrivono la forma giuridica del prodotto.

    2.   Le informazioni che fissano gli obiettivi del PRIIP e i mezzi per conseguirli che figurano nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave sono sintetizzate in modo conciso, chiaro e facilmente comprensibile. Tali informazioni identificano i principali fattori da cui dipende il rendimento, le attività di investimento o i valori di riferimento sottostanti e le modalità di determinazione del rendimento, nonché il rapporto tra il rendimento del PRIIP e quello delle attività di investimento o dei valori di riferimento sottostanti. Le informazioni tengono conto del rapporto tra il periodo di detenzione raccomandato e il profilo di rischio e di rendimento del PRIIP.

    Nei casi in cui, a causa del numero delle attività di investimento o dei valori di riferimento sottostanti di cui al primo comma, sia impossibile fornire tutti i rispettivi riferimenti specifici in un documento contenente le informazioni chiave, ci si limita ad identificare i segmenti di mercato o le tipologie di strumenti.

    3.   La descrizione del tipo di investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il PRIIP riportata nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave comprende informazioni sugli investitori al dettaglio cui il prodotto è rivolto, che sono stati individuati dall'ideatore di PRIIP in particolare in quanto le loro esigenze, caratteristiche e obiettivi sono ritenuti compatibili con il PRIIP. Gli investitori al dettaglio sono individuati sulla base della loro capacità di sostenere perdite sugli investimenti e delle loro preferenze in termini di orizzonti d'investimento, della loro conoscenza teorica dei PRIIP e delle loro precedenti esperienze al riguardo, nonché sulla base dei mercati finanziari e delle esigenze, delle caratteristiche e degli obiettivi dei potenziali clienti finali.

    4.   Le informazioni dettagliate relative alle prestazioni assicurative riportate nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave comprendono, in forma di sintesi generale, le caratteristiche chiave del contratto di assicurazione, una definizione di ciascuna prestazione prevista con una dichiarazione esplicativa indicante che il valore di tali prestazioni è riportato nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento» e informazioni che rispecchiano le caratteristiche biometriche tipiche degli investitori al dettaglio destinatari, indicanti il premio complessivo, il premio per il rischio biometrico che fa parte di tale premio complessivo e l'impatto del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato o l'incidenza della parte del costo del premio per il rischio biometrico presa in considerazione nei costi ricorrenti della tabella «Andamento dei costi nel tempo» calcolati conformemente all'allegato VII. Se il premio è versato sotto forma di un'unica somma forfettaria, le informazioni includono l'importo investito. Se il premio è versato periodicamente, le informazioni comprendono il numero dei pagamenti periodici, una stima del premio medio per il rischio biometrico in forma di percentuale del premio annuo e una stima dell'importo medio investito.

    I dati di cui al primo comma includono altresì una spiegazione dell'impatto dei pagamenti dei premi assicurativi, equivalenti al valore stimato delle prestazioni assicurative, sui rendimenti dell'investimento per l'investitore al dettaglio.

    5.   Le informazioni relative alla durata del PRIIP che figurano nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave comprendono tutti i seguenti dati:

    a)

    la data di scadenza del PRIIP o l'indicazione che non è prevista una data di scadenza;

    b)

    l'indicazione se l'ideatore del PRIIP sia autorizzato a estinguere unilateralmente il PRIIP;

    c)

    una descrizione delle circostanze in cui il PRIIP può estinguersi automaticamente e le date di estinzione, se note.

    Articolo 3

    Sezione «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»

    1.   Nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP applicano il metodo di presentazione del rischio di cui all'allegato II, compresi gli aspetti tecnici per la presentazione dell'indicatore sintetico di rischio di cui all'allegato III, e si attengono agli orientamenti tecnici, ai formati e al metodo di presentazione degli scenari di performance di cui agli allegati IV e V.

    2.   Nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

    a)

    il livello di rischio del PRIIP sotto forma di una classe di rischio, utilizzando un indicatore sintetico di rischio con scala numerica da 1 a 7;

    b)

    un riferimento esplicito all'eventuale illiquidità del PRIIP o al suo eventuale rischio di liquidità particolarmente rilevante, come definito nell'allegato II, parte 4, sotto forma di un avviso in tal senso da includere nella presentazione dell'indicatore sintetico di rischio;

    c)

    una spiegazione testuale, sotto l'indicatore sintetico di rischio, per spiegare che, nel caso di un PRIIP in valuta diversa dalla valuta ufficiale dello Stato membro in cui è commercializzato, il suo rendimento, ove espresso nella valuta ufficiale dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle fluttuazioni dei cambi;

    d)

    una breve descrizione del profilo di rischio e di rendimento del PRIIP e l'avviso che il rischio del PRIIP può essere significativamente maggiore di quello rappresentato dall'indicatore sintetico di rischio qualora il PRIIP non sia detenuto fino alla scadenza o per il periodo di detenzione raccomandato, ove appropriato;

    e)

    nel caso dei PRIIP con penali per uscita anticipata concordate contrattualmente o con lunghi termini di preavviso per il disinvestimento, un riferimento alle pertinenti condizioni riportate nella sezione «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»;

    f)

    l'indicazione della perdita massima possibile e la segnalazione che l'investimento può essere perduto se è privo di protezione o se l'ideatore del PRIIP è insolvente, o che potrebbe essere richiesto, se necessario, un investimento supplementare in aggiunta all'investimento iniziale e che la perdita totale potrebbe essere notevolmente superiore all'investimento iniziale totale.

    3.   Nella sezione «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP inseriscono quattro scenari di performance appropriati, come indicato nell'allegato V. I quattro scenari di performance rappresentano uno scenario di stress, uno scenario sfavorevole, uno scenario moderato e uno scenario favorevole.

    4.   Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, nella sezione «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave si inserisce uno scenario di performance supplementare che tenga conto delle prestazioni assicurative che il beneficiario riceverà qualora si verifichi un evento assicurato coperto.

    5.   Nel caso dei PRIIP che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), gli scenari di performance sono inseriti sotto forma di grafici della struttura di payoff, come indicato nell'allegato V nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave.

    Articolo 4

    Sezione «Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?»

    Nella sezione «Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

    a)

    l'indicazione se l'investitore al dettaglio possa rischiare di subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'ideatore del PRIIP o dell'insolvenza di un soggetto diverso dall'ideatore del PRIIP, di cui viene fornita l'identità;

    b)

    la precisazione se la perdita di cui alla lettera a) sia coperta da un sistema di indennizzo degli investitori o da un sistema di garanzia e se sussistano limitazioni o condizioni per tale copertura.

    Articolo 5

    Sezione «Quali sono i costi?»

    1.   Nella sezione «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

    a)

    il metodo di calcolo dei costi di cui all'allegato VI;

    b)

    le tabelle «Andamento dei costi nel tempo» e «Composizione dei costi» relative alle informazioni sui costi, come indicato nell'allegato VII conformemente agli orientamenti tecnici rilevanti in esso contenuti.

    2.   Nella tabella «Andamento dei costi nel tempo» nella sezione intitolata «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP riportano l'indicatore sintetico di costo dei costi aggregati totali del PRIIP come un numero unico in termini monetari e percentuali per i diversi periodi di tempo di cui all'allegato VI.

    3.   Nella tabella «Composizione dei costi» nella sezione intitolata «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP specificano quanto segue:

    a)

    i costi una tantum, come i costi di ingresso e di uscita, presentati in termini percentuali;

    b)

    i costi ricorrenti, come i costi annuali per le operazioni di portafoglio e altri costi ricorrenti per ciascun anno, presentati in termini percentuali;

    c)

    gli oneri accessori, come le commissioni di performance o il carried interest (commissione di overperformance), presentati in termini percentuali.

    4.   Gli ideatori di PRIIP inseriscono una descrizione di ciascun costo incluso nella tabella «Composizione dei costi» nella sezione intitolata «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave, specificando le circostanze e le modalità in cui tali costi potrebbero essere diversi dai costi effettivamente sostenuti dall'investitore al dettaglio o potrebbero dipendere dalla scelta di quest'ultimo di esercitare o meno determinate opzioni.

    Articolo 6

    Sezione «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»

    Nella sezione intitolata «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

    a)

    una breve descrizione dei motivi per cui è stato scelto il periodo di detenzione raccomandato o il periodo minimo di detenzione richiesto;

    b)

    una descrizione delle caratteristiche della procedura di disinvestimento e l'indicazione di quando il disinvestimento sia possibile, compresa l'indicazione dell'impatto di un'uscita anticipata sul profilo di rischio o di performance del PRIIP o sull'applicabilità di garanzie per il capitale;

    c)

    informazioni su eventuali commissioni e penali applicate in caso di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse dal periodo di detenzione raccomandato, compresi un rimando incrociato alle informazioni sui costi da includere nel documento contenente le informazioni chiave a norma dell'articolo 5 e un chiarimento dell'impatto di tali commissioni e penali per periodi di detenzione diversi.

    Articolo 7

    Sezione «Come presentare reclami?»

    Nella sezione intitolata «Come presentare reclami?» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP indicano in sintesi quanto segue:

    a)

    le procedure da seguire per presentare reclami riguardanti un prodotto o la condotta dell'ideatore del PRIIP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende;

    b)

    il link al sito web rilevante per tali reclami;

    c)

    un indirizzo postale e un indirizzo di posta elettronica aggiornati cui si possono inviare i reclami.

    Articolo 8

    Sezione «Altre informazioni rilevanti»

    1.   Nella sezione intitolata «Altre informazioni rilevanti» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP indicano eventuali documenti contenenti informazioni aggiuntive che possono essere forniti e specificano se tali documenti sono resi disponibili in base a un obbligo giuridico o soltanto su richiesta dell'investitore al dettaglio.

    2.   Le informazioni riportate nella sezione intitolata «Altre informazioni rilevanti» del documento contenente le informazioni chiave possono essere fornite in forma sintetica, anche con un link a un sito web dove sono disponibili ulteriori dettagli oltre a quelli che figurano nei documenti di cui al paragrafo 1.

    Articolo 9

    Modello

    Per presentare il documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP utilizzano il modello di cui all'allegato I. Tale modello è compilato conformemente ai requisiti previsti dal presente regolamento delegato e dal regolamento (UE) n. 1286/2014.

    CAPO II

    DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

    Articolo 10

    PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento

    Se un PRIIP offre una serie di opzioni di investimento sottostante e le relative informazioni non possono essere fornite in un unico documento contenente le informazioni chiave conciso e a sé stante, l'ideatore del PRIIP fornisce:

    a)

    un documento contenente le informazioni chiave per ciascuna opzione di investimento sottostante offerta dal PRIIP, comprese informazioni sul PRIIP conformemente al capo I; oppure

    b)

    un documento contenente le informazioni chiave generico che descrive il PRIIP conformemente al capo I, ove non diversamente previsto dagli articoli da 11 a 14.

    Articolo 11

    Sezione «Cos'è questo prodotto?» nel documento contenente le informazioni chiave generico

    Nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?», in deroga all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

    a)

    una descrizione dei tipi di opzioni di investimento sottostante, compresi i segmenti di mercato o i tipi di strumenti, nonché i principali fattori da cui dipende il rendimento;

    b)

    una dichiarazione da cui risulti che il tipo di investitori cui si intende commercializzare il PRIIP varia a seconda dell'opzione di investimento sottostante;

    c)

    l'indicazione di dove sono disponibili informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante.

    Articolo 12

    Sezione «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» nel documento contenente le informazioni chiave generico

    1.   Nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?», in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

    a)

    l'indicazione della gamma di classi di rischio di tutte le opzioni di investimento sottostante offerte nell'ambito del PRIIP, per mezzo di un indicatore sintetico di rischio con scala numerica da 1 a 7 come indicato nell'allegato III;

    b)

    una dichiarazione da cui risulti che il rischio e il rendimento dell'investimento variano a seconda dell'opzione di investimento sottostante;

    c)

    una breve descrizione di come la performance del PRIIP nel suo complesso dipenda dalle opzioni di investimento sottostante;

    d)

    l'indicazione di dove sono disponibili informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante.

    2.   Gli ideatori di PRIIP che utilizzano il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, al fine di specificare le classi di rischio di cui al paragrafo 1, lettera a), utilizzano l'indicatore sintetico di rischio e di rendimento in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 583/2010 qualora le opzioni di investimento sottostante siano rappresentate da OICVM o fondi diversi dagli OICVM.

    Articolo 13

    Sezione «Quali sono i costi?» nel documento contenente le informazioni chiave generico

    1.   Nella sezione intitolata «Quali sono i costi?», in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

    a)

    la serie dei costi del PRIIP nelle tabelle «Andamento dei costi nel tempo» e «Composizione dei costi» di cui all'allegato VII;

    b)

    una dichiarazione da cui risulti che i costi per l'investitore al dettaglio variano a seconda dell'opzione di investimento sottostante;

    c)

    l'indicazione di dove sono disponibili informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante.

    2.   In deroga ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e in deroga all'allegato VI, punti da 12 a 20, gli ideatori di PRIIP che utilizzano il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, possono applicare la metodologia di cui all'allegato VI, punto 21, agli OICVM o fondi diversi dagli OICVM esistenti.

    3.   Gli ideatori di PRIIP che utilizzano il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, per prodotti aventi come uniche opzioni di investimento sottostante OICVM o fondi diversi dagli OICVM possono specificare, in deroga all'articolo 5, la gamma delle spese per il PRIIP conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 583/2010.

    Articolo 14

    Informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante

    1.   Per quanto riguarda le informazioni specifiche di cui agli articoli 11, 12 e 13, gli ideatori di PRIIP includono per ciascuna opzione di investimento sottostante tutti i seguenti dati:

    a)

    una segnalazione relativa alla comprensibilità, se rilevante;

    b)

    gli obiettivi dell'investimento, i mezzi per conseguirli e il mercato cui il PRIIP è destinato, conformemente all'articolo 2, paragrafi 2 e 3;

    c)

    un indicatore sintetico di rischio, con la relativa spiegazione testuale, e scenari di performance, conformemente all'articolo 3;

    d)

    una presentazione dei costi, conformemente all'articolo 5.

    2.   In deroga al paragrafo 1, gli ideatori di PRIIP possono utilizzare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori redatto conformemente agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE per fornire informazioni specifiche ai fini degli articoli da 11 a 13 del presente regolamento delegato, qualora almeno una delle opzioni di investimento sottostante di cui al paragrafo 1 sia un OICVM o un fondo diverso da un OICVM di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014.

    CAPO III

    RIESAME E REVISIONE DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

    Articolo 15

    Riesame

    1.   Gli ideatori di PRIIP riesaminano le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano, e comunque almeno ogni dodici mesi successivamente alla data della pubblicazione iniziale del documento.

    2.   Il riesame di cui al paragrafo 1 serve a verificare se le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave siano ancora accurate, corrette, chiare e non fuorvianti e, in particolare, quanto segue:

    a)

    se le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave siano conformi ai requisiti generali di forma e contenuto previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 o ai requisiti specifici di forma e contenuto previsti dal presente regolamento delegato;

    b)

    se le misure relative al rischio di mercato o al rischio di credito del PRIIP siano cambiate e se da tale cambiamento discenda, come effetto combinato, la necessità di trasferire il PRIIP in una classe dell'indicatore sintetico di rischio diversa da quella indicata nel documento contenente le informazioni chiave soggetto al riesame;

    c)

    se il rendimento medio dello scenario di performance moderato del PRIIP, espresso come rendimento percentuale annualizzato, sia cambiato di oltre cinque punti percentuali.

    3.   Ai fini del paragrafo 1, durante l'intero periodo di vita del PRIIP in cui esso rimane a disposizione degli investitori al dettaglio, gli ideatori di PRIIP stabiliscono e mantengono processi idonei a individuare senza indebiti ritardi qualsiasi circostanza tale da determinare un cambiamento che incide o potrebbe incidere sull'accuratezza, la correttezza o la chiarezza delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave.

    Articolo 16

    Revisione

    1.   Gli ideatori di PRIIP rivedono senza indebiti ritardi il documento contenente le informazioni chiave qualora da un riesame di cui all'articolo 15 risulti che è necessario modificare il documento.

    2.   Gli ideatori di PRIIP garantiscono altresì l'aggiornamento di tutte le sezioni del documento contenente le informazioni chiave interessate dai cambiamenti.

    3.   Gli ideatori di PRIIP pubblicano sul proprio sito web la versione rivista del documento contenente le informazioni chiave.

    CAPO IV

    CONSEGNA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

    Articolo 17

    Condizioni relative al tempo utile

    1.   La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o lo vende consegna il documento contenente le informazioni chiave con un congruo anticipo, tale da lasciare agli investitori al dettaglio il tempo necessario per studiare il documento prima di essere vincolati da un contratto o da un'offerta relativi al PRIIP, indipendentemente dal fatto che sia loro concesso un periodo di ripensamento.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, la persona che fornisce consulenza sul PRIIP o lo vende valuta il periodo di tempo di cui ciascun investitore al dettaglio necessita per studiare il documento contenente le informazioni chiave tenendo conto di quanto segue:

    a)

    le conoscenze e le esperienze dell'investitore al dettaglio per quanto riguarda il PRIIP in questione o PRIIP di natura simile o con rischi simili a quelli derivanti dal PRIIP in questione;

    b)

    la complessità del PRIIP;

    c)

    se la consulenza o la vendita avvengono su iniziativa dell'investitore al dettaglio, l'urgenza esplicitamente espressa da quest'ultimo di concludere il contratto o accettare l'offerta proposti.

    Articolo 18

    Disposizione finale

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

    L'articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 31 dicembre 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

    (3)  Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    (7)  Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

    (8)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

    (9)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).


    ALLEGATO I

    MODELLO PER IL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

    Gli ideatori di PRIIP mantengono l'ordine delle sezioni e i titoli contenuti nel modello, che non stabilisce, tuttavia, parametri per la lunghezza delle singole sezioni né per la collocazione delle interruzioni di pagina. Una volta stampato, il modello non supera la lunghezza massima complessiva di tre facciate formato A4.

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    ALLEGATO II

    METODO PER LA PRESENTAZIONE DEL RISCHIO

    PARTE 1

    Valutazione del rischio di mercato

    Determinazione della misura del rischio di mercato (market risk measure — MRM)

    1.

    Il rischio di mercato è misurato mediante la volatilità annualizzata, che corrisponde al valore a rischio (VaR) con un livello di confidenza del 97,5 % nel periodo di detenzione raccomandato, ove non diversamente stabilito. Il VaR è la percentuale dell'importo investito che è restituita all'investitore al dettaglio.

    2.

    Il PRIIP è assegnato a una classe di MRM in base alla seguente tabella:

    Classe di MRM

    Volatilità equivalente al VaR (VEV)

    1

    < 0,5 %

    2

    0,5 % — 5,0 %

    3

    5,0 % — 12 %

    4

    12 % — 20 %

    5

    20 % — 30 %

    6

    30 % — 80 %

    7

    > 80 %

    Specificazione delle categorie dei PRIIP per la valutazione del rischio di mercato

    3.

    Ai fini della determinazione del rischio di mercato, i PRIIP sono suddivisi in quattro categorie.

    4.

    La categoria 1 comprende:

    a)

    i PRIIP in cui gli investitori potrebbero perdere più dell'importo che hanno investito;

    b)

    i PRIIP che rientrano in una delle categorie di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

    c)

    i PRIIP o gli investimenti sottostanti ai PRIIP il cui prezzo è determinato periodicamente con frequenza minore che mensilmente o che non hanno un parametro di riferimento o una variabile proxy adeguati o quelli in cui il prezzo del parametro di riferimento o della variabile proxy è determinato con frequenza minore che mensilmente.

    5.

    La categoria 2 comprende i PRIIP che, direttamente o su base sintetica, offrono un'esposizione non soggetta all'effetto leva ai prezzi degli investimenti sottostanti o un'esposizione soggetta all'effetto leva sugli investimenti sottostanti che paga un multiplo costante dei prezzi di tali investimenti sottostanti, qualora il PRIIP disponga di almeno due anni di prezzi giornalieri storici o quattro anni di prezzi settimanali storici o cinque anni di prezzi mensili, o qualora siano disponibili adeguati parametri di riferimento o variabili proxy esistenti, a condizione che tali parametri di riferimento o variabili proxy soddisfino gli stessi criteri di durata e frequenza dell'andamento storico dei prezzi.

    6.

    La categoria 3 comprende i PRIIP il cui valore tiene conto dei prezzi degli investimenti sottostanti, ma non come multiplo costante dei prezzi di tali investimenti sottostanti, qualora siano disponibili almeno due anni di prezzi giornalieri delle attività sottostanti o quattro anni di prezzi settimanali o cinque anni di prezzi mensili, o qualora siano disponibili adeguati parametri di riferimento o variabili proxy esistenti, a condizione che tali parametri di riferimento o variabili proxy soddisfino gli stessi criteri di durata e frequenza dell'andamento storico dei prezzi.

    7.

    La categoria 4 comprende i PRIIP i cui valori dipendono in parte da fattori non osservati sul mercato, compresi i PRIIP assicurativi che distribuiscono agli investitori al dettaglio una quota dei profitti dell'ideatore del PRIIP.

    Utilizzo di parametri di riferimento o variabili proxy adeguati per specificare le categorie di PRIIP

    Se i parametri di riferimento o variabili proxy utilizzati dall'ideatore di PRIIP sono adeguati, essi sono rappresentativi delle attività o delle esposizioni che determinano la performance del PRIIP. L'ideatore del PRIIP documenta l'utilizzo di tali parametri di riferimento o variabili proxy.

    Determinazione della classe di MRM per i PRIIP di categoria 1

    8.

    La classe di MRM per i PRIIP di categoria 1 è la classe 7, ad eccezione dei PRIIP di cui al punto 4, lettera c), del presente allegato, che rientrano nella classe 6.

    Determinazione della classe di MRM per i PRIIP di categoria 2

    9.

    Il VaR è calcolato a partire dai momenti della distribuzione osservata dei rendimenti del prezzo del PRIIP o del suo parametro di riferimento o della sua variabile proxy nel corso degli ultimi cinque anni. La frequenza minima delle osservazioni è mensile. Se i prezzi sono disponibili su base giornaliera, anche la frequenza è giornaliera. Se i prezzi sono disponibili su base settimanale, anche la frequenza è settimanale. Se i prezzi sono disponibili su base bimensile, anche la frequenza è bimensile.

    10.

    Qualora non siano disponibili dati sui prezzi giornalieri relativi a un quinquennio, si può utilizzare un periodo più breve. Per le osservazioni giornaliere del prezzo di un PRIIP o del suo parametro di riferimento o della sua variabile proxy devono essere disponibili almeno due anni di rendimenti osservati. Per le osservazioni settimanali del prezzo di un PRIIP devono essere disponibili almeno quattro anni di dati osservati. Per le osservazioni mensili del prezzo di un PRIIP devono essere disponibili dati osservati relativi ad almeno un quinquennio.

    11.

    Il rendimento di ciascun periodo è definito come il logaritmo naturale del rapporto tra il prezzo alla chiusura del mercato alla fine del periodo corrente e alla chiusura del mercato alla fine del periodo precedente.

    12.

    Per misurare il VaR nello spazio rendimento si utilizza l'espansione di Cornish-Fisher, come indicato di seguito:

    Formula

    dove N è il numero dei periodi di negoziazione compresi nel periodo di detenzione raccomandato; e σ, μ1, μ2 sono, rispettivamente, la volatilità, l'asimmetria e la curtosi eccessiva misurate a partire dalla distribuzione del rendimento. La volatilità, l'asimmetria e la curtosi eccessiva sono calcolate a partire dai momenti misurati della distribuzione dei rendimenti come segue:

    il momento zero, M0 , è il conteggio del numero di osservazioni nel periodo, conformemente al punto 10 del presente allegato

    il primo momento, M1 , è la media di tutti i rendimenti osservati nel campione

    il secondo momento M2 , il terzo momento M3 e il quarto momento M4 sono definiti in modo standard:

    Formula,

    Formula,

    Formula,

    dove ri è il rendimento misurato nel io periodo della storia dei rendimenti.

    la volatilità, σ, è data da Formula.

    l'asimmetria, μ1, è pari a M33.

    la curtosi eccessiva, μ2, è pari a M44 – 3.

    13.

    La VEV è data da:

    Formula

    dove T è la durata del periodo di detenzione raccomandato espressa in anni.

    14.

    Nel caso dei PRIIP gestiti secondo politiche o strategie di investimento che perseguono determinati obiettivi di rendimento partecipando mediante investimenti flessibili a classi differenti di attività finanziarie (ad esempio sia nei mercati azionari che in quelli a reddito fisso), la VEV da utilizzare è determinata come segue:

    a)

    se la politica di investimento non è stata rivista nel periodo di cui al punto 10 del presente allegato, la VEV da utilizzare è il più elevato tra i seguenti valori della VEV:

    i)

    la VEV calcolata conformemente ai punti da 9 a 13 del presente allegato;

    ii)

    la VEV dei rendimenti dell'asset mix pro forma che è coerente con l'asset allocation di riferimento del fondo al momento del calcolo;

    iii)

    la VEV che è coerente con il massimale di rischio del fondo, ove esistente e se opportuno;

    b)

    se la politica di investimento è stata rivista nel periodo di cui al punto 10 del presente allegato, la VEV da utilizzare è il più elevato tra i valori della VEV indicati alla lettera a), punti ii) e iii).

    15.

    Il PRIIP è assegnato a una classe di MRM come indicato nel punto 2 del presente allegato a seconda della VEV. Nel caso di un PRIIP per cui sono disponibili dati relativi ai prezzi soltanto su base mensile, la classe di MRM individuata conformemente al punto 2 del presente allegato è aumentata di una classe supplementare.

    Determinazione della classe di MRM per i PRIIP di categoria 3

    16.

    Il VaR nello spazio prezzo è calcolato a partire da una distribuzione dei valori del PRIIP alla fine del periodo di detenzione raccomandato. La distribuzione è ottenuta simulando il prezzo o i prezzi che determinano il valore del PRIIP alla fine del periodo di detenzione raccomandato. Il VaR è il valore del PRIIP con un livello di confidenza del 97,5 % alla fine del periodo di detenzione raccomandato, attualizzato alla data presente applicando il fattore di sconto privo di rischio atteso dalla data presente alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

    17.

    La VEV è data da:

    Formula

    dove T è la durata del periodo di detenzione raccomandato espressa in anni. Solo nei casi in cui il prodotto è richiamato o cancellato prima della fine del periodo di detenzione raccomandato conformemente alla simulazione, ai fini del calcolo si utilizza il periodo fino al richiamo o alla cancellazione espresso in anni.

    18.

    Il PRIIP è assegnato a una classe di MRM come indicato nel punto 2 del presente allegato, a seconda della VEV. Nel caso di un PRIIP per cui sono disponibili dati relativi ai prezzi soltanto su base mensile, la classe di MRM individuata conformemente al punto 2 del presente allegato è aumentata di una classe supplementare.

    19.

    Il numero minimo di simulazioni è 10 000.

    20.

    La simulazione si basa sull'applicazione del metodo di bootstrapping alla distribuzione attesa dei prezzi o dei livelli dei prezzi dei contratti sottostanti al PRIIP a partire dalla distribuzione osservata dei rendimenti di tali contratti con sostituzione.

    21.

    Ai fini della simulazione citata ai punti da 16 a 20 del presente allegato, ci sono due tipi di dati di mercato osservabili che possono contribuire al valore di un PRIIP: i prezzi (o livelli dei prezzi) spot e le curve.

    22.

    Per ciascuna simulazione di un prezzo (o livello) spot l'ideatore del PRIIP:

    a)

    calcola il rendimento di ciascun periodo osservato negli ultimi cinque anni o negli anni di cui al punto 6 del presente allegato utilizzando il logaritmo del prezzo alla fine di ciascun periodo diviso per il prezzo alla fine del periodo precedente;

    b)

    seleziona a caso un periodo osservato che corrisponde al rendimento di tutti i contratti sottostanti per ciascun periodo simulato nel periodo di detenzione raccomandato (uno stesso periodo osservato può essere utilizzato più di una volta nella medesima simulazione);

    c)

    calcola il rendimento di ciascun contratto sommando i rendimenti nei periodi selezionati e correggendo il rendimento così ottenuto in modo tale da garantire che il rendimento atteso misurato dalla distribuzione simulata dei rendimenti sia l'aspettativa neutrale al rischio del rendimento nel periodo di detenzione raccomandato. Il valore finale del rendimento si ottiene così:

    Formula

    dove:

    il secondo termine corregge per l'impatto della media dei rendimenti osservati,

    il terzo termine corregge per l'impatto della varianza dei rendimenti osservati,

    l'ultimo termine corregge per l'impatto quantitativo se la valuta di esercizio (strike) è diversa dalla valuta in cui sono espresse le attività. I termini che contribuiscono alla correzione sono i seguenti:

    ρ è la correlazione tra il prezzo dell'attività e il tasso Fx rilevante misurato durante il periodo di detenzione raccomandato,

    σ è la volatilità misurata dell'attività,

    σccy è la volatilità misurata del tasso Fx;

    d)

    calcola il prezzo di ciascun contratto sottostante utilizzando l'esponenziale del rendimento.

    23.

    Nel caso delle curve si esegue un'analisi delle componenti principali (PCA) per garantire che la simulazione dei movimenti di ciascun punto della curva in un periodo lungo si traduca in una curva coerente.

    a)

    L'analisi delle componenti principali (PCA) è effettuata:

    i)

    raccogliendo le registrazioni storiche dei punti corrispondenti alle durate che definiscono la curva per ciascun periodo di negoziazione negli ultimi cinque anni o negli anni di cui al punto 6 del presente allegato;

    ii)

    garantendo che ciascun punto corrispondente alla durata sia positivo; qualora uno di tali punti sia negativo, tutti i punti corrispondenti alle durate devono essere aumentati del numero intero o percentuale minimi per garantire che tutti i punti corrispondenti alle durate abbiano valori positivi;

    iii)

    calcolando il rendimento in ciascun periodo per ciascun punto corrispondente alla durata mediante il logaritmo naturale del rapporto tra il prezzo/livello alla fine di ciascun periodo osservato e il prezzo/livello alla fine del periodo precedente;

    iv)

    correggendo i rendimenti osservati in ciascun punto corrispondente alla durata in modo tale che la serie di rendimenti risultante in ciascuno di tali punti abbia una media pari a zero;

    v)

    calcolando la matrice di covarianza tra le diverse durate mediante la somma dei rendimenti;

    vi)

    calcolando gli autovettori e gli autovalori della matrice di covarianza;

    vii)

    selezionando gli autovettori che corrispondono ai tre autovalori maggiori;

    viii)

    formando una matrice a tre colonne in cui la prima colonna è l'autovettore con l'autovalore più grande, la colonna centrale è l'autovettore con il secondo autovalore più grande e l'ultima colonna è l'autovettore con il terzo autovalore più grande;

    ix)

    proiettando i rendimenti sui tre autovettori principali calcolati nella fase precedente moltiplicando la matrice dei rendimenti N × M ottenuta al punto iv) per la matrice M × 3 degli autovettori ottenuta al punto viii);

    x)

    calcolando la matrice dei rendimenti da utilizzare nella simulazione moltiplicando i risultati del punto ix) per la trasposizione della matrice degli autovettori ottenuta al punto viii). Questa è la serie dei valori da utilizzare nella simulazione.

    b)

    La simulazione della curva è eseguita come indicato di seguito:

    i)

    la fase temporale della simulazione corrisponde a un periodo. Per ciascun periodo di osservazione compreso nel periodo di detenzione raccomandato si seleziona a caso una riga dalla matrice dei rendimenti calcolata. Il rendimento di ciascun punto corrispondente alla durata T è la somma delle righe selezionate della colonna relativa al punto corrispondente alla durata T;

    ii)

    il tasso simulato per ciascun punto corrispondente alla durata T è il tasso corrente nel punto corrispondente alla durata T:

    moltiplicato per l'esponenziale del rendimento simulato,

    corretto in base a eventuali spostamenti effettuati per garantire che tutti i punti corrispondenti alle durate abbiano valori positivi, e

    corretto in modo tale che la media attesa coincida con le aspettative correnti per il tasso nel punto corrispondente alla durata T, alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

    24.

    Per i PRIIP di categoria 3 che sono caratterizzati da una protezione incondizionata del capitale, l'ideatore del PRIIP può presupporre che il VaR con un livello di confidenza del 97,5 % sia pari al livello della protezione incondizionata del capitale alla fine del periodo di detenzione raccomandato, attualizzato alla data presente applicando il fattore di sconto privo di rischio atteso.

    Determinazione della classe di MRM per i PRIIP di categoria 4

    25.

    Se la performance del PRIIP dipende da un fattore o da fattori che non sono osservati sul mercato o sono in parte sottoposti al controllo dell'ideatore del PRIIP, o qualora sia questo il caso di una componente del PRIIP, l'ideatore applica il metodo indicato nella presente sezione per tenere conto di tale fattore o tali fattori.

    26.

    Si devono individuare le diverse componenti del PRIIP che contribuiscono alla sua performance affinché le componenti che non dipendono del tutto o in parte da un fattore o da fattori non osservati sul mercato siano trattate conformemente ai metodi rilevanti indicati nel presente allegato per i PRIIP di categoria 1, 2 o 3. Per ciascuna di queste componenti si calcola una VEV.

    27.

    La componente del PRIIP che dipende del tutto o in parte da un fattore o da fattori non osservati sul mercato deve essere conforme a norme settoriali e regolamentari solide e generalmente riconosciute per la determinazione delle aspettative rilevanti concernenti il contributo futuro di tali fattori e l'incertezza che può sussistere in relazione a tale contributo. Se la componente non è interamente dipendente da un fattore non osservato sul mercato, si applica un metodo di bootstrapping per tenere conto dei fattori di mercato, come indicato per i PRIIP di categoria 3. La VEV per la componente del PRIIP è il risultato della combinazione del metodo di bootstrapping e di norme settoriali e regolamentari solide e generalmente riconosciute per la determinazione delle aspettative rilevanti concernenti il contributo futuro di tali fattori non osservati sul mercato.

    28.

    La VEV di ciascuna componente del PRIIP è ponderata proporzionalmente per ottenere la VEV complessiva del PRIIP. Nella ponderazione delle componenti si tiene conto delle caratteristiche del prodotto. Sono presi in considerazione, laddove rilevanti, gli algoritmi del prodotto che attenuano il rischio di mercato e le specificità della componente con partecipazione agli utili.

    29.

    Per i PRIIP di categoria 4 che sono caratterizzati da una protezione incondizionata del capitale, l'ideatore del PRIIP può presupporre che il VaR con un livello di confidenza del 97,5 % sia pari al livello della protezione incondizionata del capitale alla fine del periodo di detenzione raccomandato, attualizzato alla data presente applicando il fattore di sconto privo di rischio atteso.

    PARTE 2

    Metodo di valutazione del rischio di credito

    I.   REQUISITI GENERALI

    30.

    Si considera che un PRIIP o i suoi investimenti o esposizioni sottostanti comportino un rischio di credito qualora il rendimento del PRIIP o dei suoi investimenti o esposizioni sottostanti dipenda dal merito di credito di un ideatore o di un soggetto tenuto a effettuare direttamente o indirettamente pagamenti rilevanti a favore dell'investitore. Un PRIIP appartenente alla classe di MRM 7 non è tenuto a valutare il rischio di credito.

    31.

    Qualora un soggetto si impegni direttamente a effettuare un pagamento a un investitore al dettaglio in relazione a un PRIIP, il rischio di credito è valutato in riferimento al soggetto che è il debitore diretto.

    32.

    Se tutti gli obblighi di pagamento di un debitore o di uno o più debitori indiretti sono garantiti incondizionatamente e irrevocabilmente da un altro soggetto (il garante), si può utilizzare la valutazione del rischio di credito del garante qualora essa sia più favorevole della valutazione del rischio di credito del rispettivo debitore o dei rispettivi debitori.

    33.

    Nel caso dei PRIIP che sono esposti a investimenti o tecniche sottostanti, compresi i PRIIP che comportano essi stessi un rischio di credito o effettuano, a loro volta, investimenti sottostanti che comportano un rischio di credito, il rischio di credito è valutato in riferimento al rischio di credito comportato dal PRIIP stesso e dagli investimenti o esposizioni sottostanti (comprese le esposizioni verso altri PRIIP), secondo il metodo look-through ed eseguendo, ove necessario, una valutazione a cascata.

    34.

    Se il rischio di credito sussiste unicamente al livello degli investimenti o esposizioni sottostanti (anche verso altri PRIIP), è valutato non al livello del PRIIP bensì al livello degli investimenti o delle esposizioni sottostanti secondo il metodo look-through. Se il PRIIP è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA), si considera che l'OICVM o il FIA non comportino di per sé un rischio di credito, mentre saranno valutati i loro investimenti o esposizioni sottostanti, laddove necessario.

    35.

    Se un PRIIP è esposto a investimenti sottostanti multipli che comportano un'esposizione a un rischio di credito, occorre valutare separatamente il rischio di credito comportato da ciascun investimento sottostante che rappresenta un'esposizione pari o superiore al 10 % del totale delle attività o del valore del PRIIP.

    36.

    Ai fini della valutazione del rischio di credito si considera che gli investimenti o esposizioni sottostanti a derivati negoziati in borsa o a derivati OTC compensati non comportino un rischio di credito. Si considera altresì che non sussista un rischio di credito se un'esposizione è pienamente e adeguatamente garantita o se le esposizioni non garantite che comportano un rischio di credito corrispondono a meno del 10 % del totale delle attività o del valore del PRIIP.

    II   VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

    Valutazione del merito di credito dei debitori

    37.

    Laddove disponibili, l'ideatore del PRIIP segnala ex ante una o più agenzie esterne di valutazione del merito di credito (external credit assessment institutions — ECAI) certificate o registrate presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le cui valutazioni del merito di credito fungeranno da costante riferimento per la valutazione del rischio di credito. Qualora, in linea con questo metodo, siano disponibili valutazioni multiple del merito di credito, si applica il rating mediano; se il numero delle valutazioni è pari, si utilizza il più basso tra i due valori centrali.

    38.

    Il livello del rischio di credito del PRIIP e di ciascun debitore rilevante è valutato, a seconda del caso, sulla base di quanto segue:

    a)

    la valutazione del merito di credito attribuita da un'ECAI al PRIIP;

    b)

    la valutazione del merito di credito attribuita da un'ECAI al debitore rilevante;

    c)

    in assenza di una valutazione del merito di credito a norma della lettera a) o della lettera b) ovvero di entrambe, una valutazione del merito di credito predefinita, come previsto dal punto 43 del presente allegato.

    Associazione delle valutazioni del merito di credito a classi di merito di credito

    39.

    L'associazione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI a una scala obiettiva di classi di merito di credito è effettuata conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione (3).

    40.

    Nel caso dei rischi di credito valutati secondo il metodo look-through, la classe di merito di credito associata corrisponde alla media ponderata delle classi di merito di credito di ciascun debitore rilevante per cui è necessario effettuare una valutazione del merito di credito, in misura proporzionale al totale delle attività rappresentate da ciascun debitore.

    41.

    Nel caso dei rischi di credito valutati secondo il metodo a cascata, tutte le esposizioni al rischio di credito sono valutate separatamente per ciascun livello e la classe di merito di credito associata è quella più elevata, tenendo presente che tra la classe di merito di credito 1 e la classe di merito di credito 3 quella più elevata è la classe 3.

    42.

    La classe di merito di credito di cui al punto 38 del presente allegato è modificata a seconda della scadenza o del periodo di detenzione raccomandato del PRIIP, conformemente alla seguente tabella, tranne nel caso in cui sia stata associata una valutazione del merito di credito che tiene conto della scadenza o del periodo di detenzione raccomandato:

    Classe di merito di credito a norma del punto 38 del presente allegato

    Classe di merito di credito modificata se la scadenza del PRIIP o il suo periodo di detenzione raccomandato (nei PRIIP privi di scadenza) è inferiore a un anno

    Classe di merito di credito modificata se la scadenza del PRIIP o il suo periodo di detenzione raccomandato (nei PRIIP privi di scadenza) è compresa tra uno e dodici anni

    Classe di merito di credito modificata se la scadenza del PRIIP o il suo periodo di detenzione raccomandato (nei PRIIP privi di scadenza) è superiore a dodici anni

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    1

    2

    2

    3

    2

    3

    3

    4

    3

    4

    5

    5

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    43.

    Qualora per il debitore non siano disponibili valutazioni del merito di credito esterne, la valutazione del merito di credito predefinita di cui al punto 38 del presente allegato è:

    a)

    la classe di merito di credito 3 se il debitore è regolamentato come un ente creditizio o un'impresa di assicurazione ai sensi del diritto dell'Unione applicabile o ai sensi di un quadro giuridico considerato equivalente a norma della legislazione dell'Unione, e se il rating dello Stato membro in cui è domiciliato il debitore corrisponderebbe alla classe di merito di credito 3;

    b)

    la classe di merito di credito 5 per tutti gli altri debitori.

    III.   MISURA DEL RISCHIO DI CREDITO

    44.

    Un PRIIP è associato a una misura del rischio di credito (CRM) su una scala da 1 a 6 sulla base della tabella di classificazione di cui al punto 45 del presente allegato e applicando, a seconda del caso, i fattori di attenuazione del rischio di credito di cui ai punti da 46 a 49 del presente allegato o i fattori di aumento del rischio di credito di cui ai punti 50 e 51 del presente allegato.

    45.

    Tabella per la classificazione delle classi di merito di credito in una CRM:

    Classe di merito di credito modificata

    Misura del rischio di credito

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    4

    5

    5

    6

    6

    46.

    La CRM può essere associata alla classe 1 se le attività del PRIIP o le garanzie reali adeguate o le attività cui si riferiscono gli obblighi di pagamento del PRIIP:

    a)

    sono sempre equivalenti, fino alla scadenza, agli obblighi di pagamento del PRIIP nei confronti dei suoi investitori;

    b)

    sono detenute presso un soggetto terzo su un conto separato con scadenze e a condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o dalla direttiva 2014/91/UE del Consiglio (5) e

    c)

    non sono in alcun caso accessibili per eventuali altri creditori dell'ideatore a norma della legislazione applicabile.

    47.

    La CRM può essere associata alla classe 2 se le attività del PRIIP o le garanzie reali adeguate o le attività cui si riferiscono gli obblighi di pagamento del PRIIP:

    a)

    sono sempre equivalenti, fino alla scadenza, agli obblighi di pagamento del PRIIP nei confronti dei suoi investitori;

    b)

    sono identificate e detenute in conti o registri sulla base della legislazione applicabile, compresi gli articoli 275 e 276 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); e

    c)

    sono tali per cui i crediti vantati dagli investitori al dettaglio hanno la priorità rispetto ai crediti vantati da altri creditori dell'ideatore del PRIIP o di un soggetto tenuto a effettuare direttamente o indirettamente pagamenti rilevanti a favore dell'investitore.

    48.

    Se il rischio di credito è valutato secondo i metodi look-through o a cascata, i fattori di attenuazione di cui ai punti 46 e 47 del presente allegato possono essere applicati anche alla valutazione del rischio di credito di ciascun debitore sottostante.

    49.

    Se un PRIIP non è in grado di soddisfare i criteri previsti dal punto 47 del presente allegato, la CRM di cui al punto 45 del presente allegato può essere ridotta di una classe qualora i crediti vantati dagli investitori al dettaglio abbiano la priorità rispetto ai crediti dei creditori ordinari, come stabilito dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, dell'ideatore del PRIIP o di un soggetto tenuto a effettuare direttamente o indirettamente pagamenti rilevanti a favore dell'investitore, a condizione che il debitore sia tenuto a rispettare rilevanti requisiti prudenziali per garantire la congruità tra attività e passività.

    50.

    La CRM di cui al punto 45 del presente allegato è aumentata di due classi se il credito vantato da un investitore al dettaglio è subordinato ai crediti vantati dai creditori privilegiati (senior).

    51.

    La CRM di cui al punto 45 del presente allegato è aumentata di tre classi se il PRIIP fa parte dei fondi propri del suo debitore, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o dell'articolo 93 della direttiva 2009/138/UE.

    PARTE 3

    Aggregazione del rischio di mercato e del rischio di credito nell'indicatore sintetico di rischio

    52.

    L'indicatore sintetico di rischio complessivo è assegnato in base alla combinazione delle classi della CRM e della MRM, secondo la seguente tabella:

    Classe di MRM

    Classe di CRM

    MR1

    MR2

    MR3

    MR4

    MR5

    MR6

    MR7

    CR1

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    CR2

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    CR3

    3

    3

    3

    4

    5

    6

    7

    CR4

    5

    5

    5

    5

    5

    6

    7

    CR5

    5

    5

    5

    5

    5

    6

    7

    CR6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    Monitoraggio dei dati rilevanti per l'indicatore sintetico di rischio

    53.

    L'ideatore del PRIIP monitora i dati di mercato che sono rilevanti ai fini del calcolo della classe di MRM e, qualora la classe di MRM cambi, assegna al PRIIP la classe nella quale si è situato per la maggior parte dei punti di riferimento nei quattro mesi precedenti.

    54.

    L'ideatore del PRIIP monitora anche i criteri del rischio di credito che sono rilevanti ai fini del calcolo della CRM e, qualora, sulla base di tali criteri, la classe di CRM cambi, riassegna il PRIIP alla classe di CRM appropriata.

    55.

    È sempre necessario eseguire un riesame della classe di MRM dopo ciascuna decisione dell'ideatore del PRIIP relativa alla politica e/o alla strategia di investimento del PRIIP. In questi casi, qualsiasi modifica della MRM è intesa come una nuova determinazione della classe di MRM del PRIIP ed è pertanto attuata conformemente alle regole generali in materia di determinazione della classe di MRM per la categoria del PRIIP.

    PARTE 4

    Rischio di liquidità

    56.

    Si considera che un PRIIP comporti un rischio di liquidità particolarmente rilevante se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

    a)

    il PRIIP è ammesso alla negoziazione in un mercato secondario o una piattaforma di liquidità alternativa e né i market maker né l'ideatore del PRIIP offrono liquidità irrevocabile, di modo che la liquidità dipende soltanto dalla disponibilità di acquirenti e venditori sul mercato secondario o nella piattaforma di liquidità alternativa, tenendo conto del fatto che la negoziazione regolare di un prodotto in un determinato momento non garantisce la negoziazione regolare del medesimo prodotto in un altro momento;

    b)

    il profilo di liquidità medio degli investimenti sottostanti è notevolmente inferiore alla frequenza periodica di rimborso del PRIIP, quando e nella misura in cui la liquidità offerta dal PRIIP dipende dalla liquidazione delle sue attività sottostanti;

    c)

    l'ideatore del PRIIP stima che l'investitore al dettaglio possa incontrare notevoli difficoltà per quanto riguarda il tempo o i costi necessari per il disinvestimento durante il periodo di vita del prodotto, subordinatamente a specifiche condizioni di mercato.

    57.

    Il PRIIP è considerato illiquido, contrattualmente o meno, se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

    a)

    il PRIIP non è ammesso alla negoziazione su un mercato secondario e l'ideatore del PRIIP o un soggetto terzo non promuovono una piattaforma di liquidità alternativa, oppure la piattaforma di liquidità alternativa è soggetta a importanti limitazioni, tra cui penali significative in caso di uscita anticipata o prezzi di riscatto discrezionali, ovvero qualora manchino accordi sulla liquidità;

    b)

    il PRIIP offre possibilità di uscita anticipata o di rimborso prima della scadenza applicabile, ma tali opportunità sono subordinate a importanti limitazioni, tra cui penali significative in caso di uscita anticipata o prezzi di riscatto discrezionali, oppure al preventivo consenso e alla discrezionalità dell'ideatore del PRIIP;

    c)

    il PRIIP non offre possibilità di uscita anticipata o di riscatto prima della scadenza applicabile.

    58.

    In tutti gli altri casi il PRIIP è considerato liquido.


    (1)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 19).

    (4)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

    (5)  Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 186).

    (6)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


    ALLEGATO III

    PRESENTAZIONE DELL'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO

    Formato di presentazione

    1.

    Gli ideatori di PRIIP utilizzano il formato riportato di seguito per presentare l'indicatore sintetico di rischio nel documento contenente le informazioni chiave. Il numero rilevante è evidenziato come indicato, a seconda dell'indicatore sintetico di rischio del PRIIP.

    Image

    Orientamenti per la compilazione relativamente all'indicatore sintetico di rischio

    2.

    La spiegazione testuale posta dopo l'indicatore sintetico di rischio illustra brevemente lo scopo dell'indicatore e i rischi sottostanti.

    3.

    Immediatamente sotto l'indicatore sintetico di rischio va riportato il riquadro temporale che indica il periodo di detenzione raccomandato. Inoltre, nei seguenti casi va inserito un avviso immediatamente sotto l'indicatore sintetico di rischio:

    a)

    se si ritiene che il rischio del PRIIP sarebbe notevolmente superiore qualora il periodo di detenzione fosse differente;

    b)

    se si ritiene che il PRIIP comporti un rischio di liquidità particolarmente rilevante o sia illiquido, a seconda che tale aspetto sia di natura contrattuale o meno.

    4.

    A seconda del PRIIP, la spiegazione testuale comprende:

    a)

    un avviso in caratteri in grassetto se:

    i)

    si ritiene che il PRIIP comporti un rischio di cambio come indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento (elemento C);

    ii)

    il PRIIP comporta un possibile obbligo di effettuare investimenti supplementari rispetto all'investimento iniziale (elemento D);

    b)

    se del caso, una spiegazione dei rischi particolarmente rilevanti per il PRIIP che non possono essere adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico di rischio (elemento E);

    c)

    una spiegazione:

    i)

    riguardo al fatto che il PRIIP offre una protezione (parziale) del capitale contro il rischio di mercato, se rilevante, compresa l'indicazione della percentuale del capitale investito che è protetta (elemento F);

    ii)

    delle condizioni specifiche delle limitazioni qualora la protezione (parziale) del capitale contro il rischio di mercato sia limitata (elemento G);

    iii)

    riguardo al fatto che il PRIIP non offre alcuna protezione del capitale contro il rischio di mercato, se rilevante (elemento H);

    iv)

    riguardo al fatto che il PRIIP non offre alcuna garanzia del capitale contro il rischio di credito, se rilevante (elemento I);

    v)

    delle condizioni specifiche delle limitazioni qualora la protezione contro il rischio di credito sia limitata (elemento J).

    5.

    Nel caso dei PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento, per presentare l'indicatore sintetico di rischio gli ideatori di PRIIP devono utilizzare il formato di cui al punto 1 del presente allegato, indicando tutte le classi di rischio offerte, da quella più bassa a quella più elevata.

    6.

    Nel caso dei derivati che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, devono essere compresi gli elementi A, B e, se rilevante, H.

    Spiegazioni testuali

    7.

    Ai fini della presentazione dell'indicatore sintetico di rischio, compreso il punto 4 del presente allegato, si utilizzano le seguenti spiegazioni testuali, a seconda del caso:

     

    [Elemento A] L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

     

    [Elemento B] Abbiamo classificato questo prodotto al livello [1/2/3/4/5/6/7] su 7, che corrisponde alla classe di rischio [1=«più bassa»/2=«bassa»/3=«medio-bassa»/4=«media»/5=«medio-alta»/6=«seconda più alta»/7=«più alta»].

     

    [Inserire, inoltre, una breve spiegazione in linguaggio semplice, di 300 caratteri al massimo, della classificazione del prodotto]

     

    [Esempio di spiegazione: Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello [1=«molto basso»/2=«basso»/3=«medio-basso»/4=«medio»/5=«medio-alto»/6=«alto»/7=«molto alto»] e che [1, 2=«è molto improbabile»/3=«è improbabile»/4=«potrebbe darsi»/5=«è probabile»/6=«è molto probabile»] che le cattive condizioni di mercato influenzino [la nostra] [la] capacità [di X] di pagarvi quanto dovuto].

     

    [(Se del caso:) Elemento C, in grassetto] Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

     

    [(Se del caso:) Elemento D] In alcune circostanze vi potrebbero essere richiesti pagamenti supplementari a copertura delle perdite. (in grassetto) La perdita totale che potreste subire potrebbe essere notevolmente superiore all'importo investito.

     

    [Se del caso:] [Elemento E] [Altri rischi particolarmente rilevanti per il PRIIP non compresi nell'indicatore sintetico di rischio, da illustrare in 200 caratteri al massimo]

     

    [Se del caso:] [Elemento F] [Avete diritto alla restituzione di almeno [inserire la percentuale] del vostro capitale. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.]

     

    [Se del caso:] [Elemento G] [Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se voi […]

    [Se sono previste condizioni per l'uscita anticipata] disinvestite prima di (… anni/mesi/giorni)]

    [Se devono essere effettuati pagamenti correnti] non pagate puntualmente.

    [Se si applicano altre limitazioni: spiegarle in linguaggio semplice in (…) caratteri al massimo.]

     

    [Se del caso:] [Elemento H] [Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.]

     

    [Se del caso:] [Elemento I] [Se (noi) non (siamo) in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.]

     

    [Se del caso:] [Elemento J] [Potreste, tuttavia, beneficiare di un sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione «Cosa succede in caso di insolvenza da parte nostra»). L'indicatore sopra riportato non tiene conto di tale protezione.]


    ALLEGATO IV

    SCENARI DI PERFORMANCE

    Numero degli scenari

    1.

    I quattro scenari di performance previsti dal presente regolamento presentano una serie di possibili rendimenti e sono i seguenti:

    a)

    uno scenario favorevole;

    b)

    uno scenario moderato;

    c)

    uno scenario sfavorevole;

    d)

    uno scenario di stress.

    2.

    Lo scenario di stress illustra effetti sfavorevoli rilevanti del prodotto non considerati nello scenario sfavorevole di cui al punto 1, lettera c), del presente allegato. Lo scenario di stress presenta i periodi intermedi qualora essi debbano essere indicati per gli scenari di performance di cui al punto 1, lettere da a) a c), del presente allegato.

    3.

    Lo scenario supplementare per i prodotti di investimento assicurativi è basato sullo scenario moderato di cui al punto 1, lettera b), se la performance è rilevante per il rendimento dell'investimento.

    Calcolo dei valori degli scenari per il periodo di detenzione raccomandato

    4.

    I valori di scenario in scenari di performance differenti sono calcolati analogamente alla misura del rischio di mercato. I valori di scenario sono calcolati per il periodo di detenzione raccomandato.

    5.

    Lo scenario sfavorevole è il valore del PRIIP al 10o percentile.

    6.

    Lo scenario moderato è il valore del PRIIP al 50o percentile.

    7.

    Lo scenario favorevole è il valore del PRIIP al 90o percentile.

    8.

    Lo scenario di stress è il valore del PRIIP derivante dalla metodologia delineata ai punti 10 e 11 del presente allegato per i PRIIP di categoria 2 e ai punti 12 e 13 del presente allegato per i PRIIP di categoria 3.

    9.

    Nel caso dei PRIIP di categoria 2, i valori attesi (Exp) alla fine del periodo di detenzione raccomandato sono:

    (a)

    Scenario sfavorevole:

    Formula

    (b)

    Scenario moderato:

    Formula

    (c)

    Scenario favorevole:

    Formula

    dove N è il numero dei periodi di negoziazione compresi nel periodo di detenzione raccomandato e gli altri termini sono definiti all'allegato II, punto 12.

    10.

    Per i PRIIP di categoria 2, la procedura per il calcolo dello scenario di stress è la seguente:

    a)

    identificare un sub-intervallo di lunghezza w corrispondente ai seguenti intervalli:

     

    1 anno

    > 1 anno

    Prezzi giornalieri

    21

    63

    Prezzi settimanali

    8

    16

    Prezzi mensili

    6

    12

    b)

    identificare per ciascun sub-intervallo di lunghezza w i rendimenti lognormali storici rt, dove t = t0, t1, t2, …, tN;

    c)

    misurare la volatilità sulla base della formula sottostante iniziando da ti = t0 e fino a ti = t N w

    Formula

    dove Mw è il conteggio del numero di osservazioni nel sub-intervallo e Formula è la media di tutti i rendimenti lognormali storici nel sub-intervallo corrispondente;

    d)

    inferire il valore corrispondente al 99o percentile per 1 anno e al 90o percentile per gli altri periodi di detenzione. Questo valore è la volatilità in situazione di stress

    Formula

    .

    11.

    Nel caso dei PRIIP di categoria 2, i valori attesi (Exp) alla fine del periodo di detenzione raccomandato per lo scenario di stress sono:

    Formula

    dove zα è un valore scelto adeguato del PRIIP al percentile estremo corrispondente all'1 % per 1 anno e al 5 % per gli altri periodi di detenzione.

    12.

    Nel caso dei PRIIP di categoria 3, il calcolo degli scenari di performance favorevole, moderato e sfavorevole è modificato come segue:

    a)

    il rendimento atteso per ciascuna attività o per le attività è il rendimento osservato nel corso del periodo stabilito conformemente all'allegato II, punto 6;

    b)

    la performance attesa è calcolata alla fine del periodo di detenzione raccomandato, senza attualizzarla applicando il fattore di sconto privo di rischio atteso.

    13.

    Nel caso dei PRIIP di categoria 3, il calcolo dello scenario di stress è modificato come segue:

    a)

    inferire la volatilità in situazione di stress

    Formula

    sulla base della metodologia definita al punto 10 del presente allegato;

    b)

    riparametrare i rendimenti storici rt sulla base della formula sottostante;

    Formula

    c)

    effettuare il bootstrapping su

    Formula

    come descritto all'allegato II, punto 22;

    d)

    calcolare il rendimento per ogni contratto sommando i rendimenti di periodi scelti e correggendoli per garantire che il rendimento atteso misurato dalla distribuzione simulata dei rendimenti sia come sotto

    Formula

    dove E*[rbootstrapped] è la nuova media simulata.

    14.

    Per i PRIIP di categoria 3 lo scenario di stress è il valore del PRIIP al percentile estremo zα come definito al punto 11 del presente allegato della distribuzione simulata di cui al punto 13 del presente allegato.

    15.

    Nel caso dei PRIIP di categoria 4 si utilizza il metodo indicato all'allegato II, punto 27, per quanto riguarda i fattori che non sono osservati sul mercato, se necessario in combinazione con il metodo applicato per i PRIIP di categoria 3. I metodi rilevanti per i PRIIP di categoria 2, illustrati ai punti da 9 a 11 del presente allegato, e i metodi rilevanti per i PRIIP di categoria 3, illustrati ai punti da 12 a 14 del presente allegato, sono utilizzati per le componenti rilevanti del PRIIP qualora esso sia formato da una combinazione di componenti differenti. Gli scenari di performance sono una media ponderata delle componenti rilevanti. I calcoli della performance tengono conto delle caratteristiche del prodotto e delle garanzie del capitale.

    16.

    Nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all'allegato II, punto 4, lettera a), e nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all'allegato II, punto 4, lettera b), che non sono futures, opzioni call né opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, gli scenari di performance sono calcolati conformemente ai punti da 12 a 14 del presente allegato.

    17.

    Nel caso dei PRIIP di categoria 1 che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, gli scenari di performance sono presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Deve essere incluso un grafico che illustri la performance in tutti gli scenari per i diversi livelli del valore sottostante. Sull'asse orizzontale del grafico vanno riportati i diversi prezzi possibili del valore sottostante, mentre sull'asse verticale vanno riportati il profitto o la perdita in corrispondenza dei diversi prezzi del valore sottostante. Per ciascun prezzo del valore sottostante il grafico indica il profitto o la perdita risultanti e il prezzo del valore sottostante al quale il profitto o la perdita sono pari a zero.

    18.

    Nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all'allegato II, punto 4, lettera c), è fornita una migliore stima ragionevole e prudente dei valori attesi per gli scenari di performance come indicato al punto 1, lettere da a) a c), del presente allegato alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

    Gli scenari selezionati e illustrati sono coerenti e complementari con le altre informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave, compreso il profilo di rischio complessivo del PRIIP. L'ideatore del PRIIP assicura la coerenza degli scenari con le conclusioni interne sulla governance del prodotto, compresi, tra l'altro, eventuali stress test eseguiti dall'ideatore del PRIIP per quest'ultimo e i dati e le analisi utilizzati per ottenere le altre informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave.

    Gli scenari sono selezionati in modo tale da fornire una presentazione equilibrata dei possibili risultati del prodotto sia in condizioni favorevoli sia in condizioni sfavorevoli, mostrando, però, soltanto gli scenari che hanno ragionevoli probabilità di avverarsi. Gli scenari non sono selezionati in modo tale da dare indebito rilievo ai risultati favorevoli a scapito di quelli sfavorevoli.

    Calcolo dei valori attesi per periodi di detenzione intermedi

    19.

    La performance dei PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato compreso tra uno e tre anni è presentata in relazione a due periodi di detenzione differenti: alla fine del primo anno e alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

    20.

    La performance dei PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato pari o superiore a tre anni è presentata in relazione a tre periodi di detenzione: alla fine del primo anno, dopo la metà del periodo di detenzione raccomandato arrotondato alla fine dell'anno più vicino e alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

    21.

    Nel caso dei PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato pari o inferiore a un anno non sono presentati scenari di performance per periodi di detenzione intermedi.

    22.

    Nel caso dei PRIIP di categoria 2, i valori da presentare per i periodi intermedi sono calcolati applicando le formule di cui ai punti da 9 a 11 del presente allegato, in cui N è il numero dei periodi di negoziazione dalla data d'inizio alla fine del periodo intermedio.

    23.

    Nel caso dei PRIIP di categoria 1 e di categoria 4, i valori da presentare per i periodi intermedi sono stimati dall'ideatore del PRIIP in modo coerente con la stima alla fine del periodo di detenzione raccomandato. A tale scopo, il metodo utilizzato per stimare il valore del PRIIP all'inizio di ciascun periodo intermedio deve dare lo stesso valore per l'intero periodo di detenzione raccomandato, come nel metodo prescritto rispettivamente ai punti 16 e 15 del presente allegato.

    24.

    Nel caso dei PRIIP di categoria 3, per calcolare gli scenari favorevole, moderato, sfavorevole e di stress in un periodo intermedio prima della fine del periodo di detenzione raccomandato, l'ideatore sceglie tre simulazioni del sottostante come indicato all'allegato II, punti da 16 a 24, utilizzate per il calcolo dell'MRM e una simulazione del sottostante di cui al punto 13 del presente allegato, sulla base soltanto dei livelli del sottostante e in modo tale che il valore simulato dei PRIIP per il periodo intermedio considerato possa essere coerente con lo scenario rilevante.

    a)

    Per calcolare gli scenari favorevole, moderato, sfavorevole e di stress in un periodo intermedio per un PRIIP di categoria 3 che ha un sottostante e il cui valore è notoriamente una funzione crescente del livello del sottostante, l'ideatore sceglie tre simulazioni del sottostante di cui all'allegato II, punti da 16 a 24, utilizzate per il calcolo dell'MRM e una simulazione del sottostante di cui al punto 13 del presente allegato, che portano rispettivamente al livello del 90o percentile nello scenario favorevole, al livello del 50o percentile nello scenario moderato, al livello del 10o percentile nello scenario sfavorevole e al livello del percentile corrispondente all'1 % per 1 anno e al 5 % per gli altri periodi di detenzione per lo scenario di stress.

    b)

    Per calcolare gli scenari favorevole, moderato, sfavorevole e di stress in un periodo intermedio per un PRIIP di categoria 3 che ha un sottostante e il cui valore è notoriamente una funzione decrescente del livello del sottostante, l'ideatore sceglie tre simulazioni del sottostante di cui all'allegato II, punti da 16 a 24, utilizzate per il calcolo dell'MRM e una simulazione del sottostante di cui al punto 13 del presente allegato, che portano rispettivamente al livello del 90o percentile nello scenario sfavorevole, al livello del 50o percentile nello scenario moderato, al livello del 10o percentile nello scenario favorevole e al livello del percentile corrispondente all'1 % per 1 anno e al 5 % per gli altri periodi di detenzione per lo scenario di stress.

    c)

    Per calcolare gli scenari favorevole, moderato, sfavorevole e di stress in un periodo intermedio per un PRIIP di categoria 3 diverso da quelli citati alle lettere a) e b), l'ideatore sceglie valori del sottostante coerenti con i livelli del 90o, 50o, 10o percentile e del livello del percentile corrispondente all'1 % per 1 anno e al 5 % per gli altri periodi di detenzione del PRIIP e utilizza tali valori come i valori di inizializzazione per una simulazione al fine di determinare il valore del PRIIP.

    25.

    Nel caso dei PRIIP di categoria 1 che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, non sono compresi gli scenari di performance per periodi di detenzione intermedi.

    26.

    Per gli scenari favorevoli, moderati e sfavorevoli in periodi intermedi la stima della distribuzione utilizzata per ottenere il valore del PRIIP nei diversi livelli di percentili deve essere coerente con il rendimento osservato e con la volatilità osservata negli ultimi cinque anni di tutti gli strumenti di mercato che determinano il valore del PRIIP. Per lo scenario di stress in periodi intermedi la stima della distribuzione utilizzata per ottenere il valore del PRIP nei diversi livelli di percentili deve essere coerente con la distribuzione simulata di tutti gli strumenti di mercato che determinano il valore del PRIIP come indicato ai punti 11 e 13.

    27.

    Lo scenario sfavorevole corrisponde alla stima del valore del PRIIP all'inizio del periodo intermedio coerente con il 10o percentile.

    28.

    Lo scenario moderato corrisponde alla stima del valore del PRIIP all'inizio del periodo intermedio coerente con il 50o percentile.

    29.

    Lo scenario favorevole corrisponde alla stima del valore del PRIIP all'inizio del periodo intermedio coerente con il 90o percentile.

    30.

    Lo scenario di stress corrisponde alla stima del valore del PRIIP all'inizio del periodo intermedio coerente con il livello del percentile corrispondente all'1 % per 1 anno e al 5 % per gli altri periodi di detenzione della distribuzione simulata come indicato al punto 13.

    Requisiti generali

    31.

    La performance del PRIIP è calcolata al netto di tutti i costi applicabili conformemente all'allegato VI per lo scenario e per il periodo di detenzione presentati.

    32.

    La performance è presentata in unità monetarie. Gli importi utilizzati devono essere coerenti con gli importi indicati all'allegato VI, punto 90.

    33.

    La performance è presentata anche in termini percentuali come rendimento medio annuo dell'investimento. Questa cifra è calcolata utilizzando la performance netta come numeratore e l'importo dell'investimento iniziale o il prezzo pagato come denominatore.

    Nel caso dei PRIIP per i quali non esistono un investimento iniziale o un prezzo pagato, come i contratti future o gli swap, la percentuale è calcolata tenendo conto del valore nominale del contratto; il calcolo eseguito è spiegato in una nota aggiunta.

    34.

    Nel caso di un prodotto di investimento assicurativo, ai fini del calcolo degli scenari di performance per l'investimento si procede come indicato di seguito, oltre ad applicare i metodi menzionati in precedenza, anche al punto 15:

    a)

    si tiene conto della partecipazione agli utili futuri;

    b)

    le ipotesi relative alla partecipazione agli utili futuri devono essere coerenti con l'ipotesi relativa ai tassi di rendimento annui delle attività sottostanti;

    c)

    le ipotesi relative alla distribuzione degli utili futuri tra l'ideatore del PRIIP e l'investitore al dettaglio e altre ipotesi relative alla distribuzione degli utili futuri devono essere realistiche e conformi alla prassi e alla strategia aziendali correnti dell'ideatore del PRIIP. Laddove esistano prove sufficienti dell'intenzione dell'impresa di modificare le proprie prassi o la propria strategia, le ipotesi relative alla distribuzione degli utili futuri devono essere coerenti con le prassi o la strategia modificate. Nel caso delle imprese di assicurazione vita cui si applica la direttiva 2009/138/CE, tali ipotesi devono essere coerenti con le ipotesi relative alle azioni di gestione future utilizzate per valutare le riserve tecniche nello stato patrimoniale redatto conformemente a Solvibilità II;

    d)

    se una componente della performance riguarda la partecipazione agli utili pagabile su base discrezionale, tale componente è ipotizzata soltanto negli scenari di performance favorevoli;

    e)

    gli scenari di performance sono calcolati sulla base degli importi degli investimenti di cui al punto 32 del presente allegato.


    ALLEGATO V

    METODO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI SCENARI DI PERFORMANCE

    PARTE 1

    Indicazioni generali di presentazione

    1.

    Gli scenari di performance sono presentati in modo corretto, accurato, chiaro e non fuorviante e tale da poter essere compreso dall'investitore al dettaglio medio.

    2.

    La spiegazione testuale riportata nell'elemento E nella parte 2 del presente allegato deve specificare chiaramente se gli scenari di performance possono essere presentati soltanto alla scadenza o alla fine del periodo di detenzione raccomandato, come nel caso dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 21.

    3.

    In tutti i casi devono essere incluse le spiegazioni testuali riportate negli elementi A, B, C, D ed F nella parte 2 del presente allegato, tranne nel caso dei PRIIP di categoria 1 citati all'allegato IV, punto 17, dove al loro posto sono utilizzate le spiegazioni testuali riportate negli elementi da G a K.

    PARTE 2

    Presentazione degli scenari di performance

    Nel caso di tutti i PRIIP, esclusi quelli di categoria 1 di cui all'allegato IV, punto 17, gli ideatori di PRIIP presentano gli scenari di performance utilizzando i formati riportati sotto, a seconda che il PRIIP preveda un investimento o un premio unici oppure pagamenti o premi periodici. I periodi intermedi possono variare a seconda della durata del periodo di detenzione raccomandato. Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi sono previste righe aggiuntive nello scenario relativo alle prestazioni assicurative, compreso il premio per il rischio biometrico cumulativo di un prodotto di investimento assicurativo a premio periodico. I rendimenti relativi a tale scenario sono presentati soltanto in valori assoluti.

    Modello A: pagamento di un unico investimento e/o premio

    Pagamento di un unico investimento

    Image

    Pagamento di un unico premio

    Image

    Modello B: pagamento di investimenti e/o premi periodici

    Pagamento di investimenti periodici

    Image

    Pagamento di premi periodici

    Image

    Scenari di performance

    [Elemento A] Questa/questo [tabella/grafico] mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi [periodo di detenzione raccomandato] anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di […] EUR [l'anno].

    [Elemento B] Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.

    [Elemento C] Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.

    [Elemento D] Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.

    [Se applicabile][Elemento E] Questo prodotto non è [facilmente] liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima [della fine del periodo di detenzione raccomandato/della scadenza]. Sarà impossibile disinvestire anticipatamente oppure sarà possibile farlo soltanto pagando un costo elevato o subendo una forte perdita.

    [Elemento F] Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, [se applicabile]:[ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore][e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore]. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

    [Elemento G] Questo grafico mostra la possibile performance dell'investimento. Può essere confrontato con i grafici di payoff di altri derivati.

    [Elemento H] Il grafico presentato mostra una serie di possibili risultati e non è un'indicazione esatta dell'importo del possibile rimborso. L'importo del rimborso varierà a seconda dell'andamento del sottostante. Per ciascun valore del sottostante il grafico mostra quale sarebbe il profitto o la perdita del prodotto. L'asse orizzontale mostra i diversi prezzi possibili del valore sottostante alla data di scadenza, mentre l'asse verticale mostra il profitto o la perdita.

    [Elemento I] Se acquistate questo prodotto vuol dire che secondo voi il prezzo del sottostante [aumenterà/diminuirà].

    [Elemento J] La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento (premio pagato).

    [Elemento K] Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.


    ALLEGATO VI

    METODO PER IL CALCOLO DEI COSTI

    PARTE 1

    Elenco dei costi

    I.   ELENCO DEI COSTI DEI FONDI DI INVESTIMENTO (FIA E OICVM)

    Costi da comunicare

    Costi una tantum

    1.

    Un costo una tantum è un costo di ingresso o di uscita che è:

    a)

    pagato direttamente dall'investitore al dettaglio; oppure

    b)

    detratto da un pagamento ricevuto dall'investitore al dettaglio o a lui dovuto.

    2.

    I costi una tantum sono costi sostenuti dall'investitore al dettaglio che non sono detratti dalle attività del FIA o dell'OICVM.

    3.

    I costi una tantum comprendono, in via non esaustiva, i seguenti tipi di costi iniziali anticipati che sono considerati nell'importo dei costi da comunicare nel documento contenente le informazioni chiave:

    a)

    la commissione di distribuzione, a condizione che l'importo sia noto alla società di gestione. Se l'importo effettivo non è noto alla società di gestione, è presentato l'ammontare massimo dei possibili costi di distribuzione noti per il PRIIP in questione;

    b)

    i costi di costituzione (parte anticipata);

    c)

    i costi di commercializzazione (parte anticipata);

    d)

    la commissione di sottoscrizione, tasse incluse.

    Costi ricorrenti

    4.

    I costi ricorrenti sono pagamenti detratti dalle attività di un FIA o di un OICVM e comprendono quanto segue:

    a)

    le spese necessariamente sostenute per il loro funzionamento;

    b)

    tutti i pagamenti, comprese le remunerazioni, a favore di soggetti collegati o che prestano servizi al FIA o all'OICVM;

    c)

    i costi di transazione.

    5.

    I costi ricorrenti comprendono, in via non esaustiva, i seguenti tipi di costi che sono detratti dalle attività del FIA o dell'OICVM e che sono considerati nell'importo dei costi da comunicare nel documento contenente le informazioni chiave:

    a)

    tutti i pagamenti a favore dei soggetti elencati di seguito, compresi i soggetti elencati di seguito cui essi hanno delegato funzioni:

    i)

    la società di gestione del fondo;

    ii)

    gli amministratori del fondo, se si tratta di una società di investimento;

    iii)

    il depositario;

    iv)

    il custode o i custodi;

    v)

    eventuali consulenti per gli investimenti;

    b)

    tutti i pagamenti a favore di chiunque presti servizi esternalizzati ai soggetti su elencati, compresi:

    i)

    i prestatori di servizi di valutazione e di contabilità per il fondo;

    ii)

    i prestatori di servizi agli azionisti, come l'agente di trasferimento e broker-dealer che sono gli intestatari delle azioni del fondo e prestano servizi di sub-contabilità ai proprietari effettivi di tali azioni;

    iii)

    i prestatori di servizi di gestione delle garanzie;

    iv)

    i prestatori di servizi di prime brokerage;

    v)

    gli agenti per il prestito di titoli;

    vi)

    i prestatori di servizi di gestione di immobili e simili;

    c)

    le spese di registrazione, le commissioni di inserimento nel listino, gli oneri regolamentari e altri oneri simili, comprese le commissioni per il passaporto;

    d)

    le commissioni accantonate per il trattamento specifico dei guadagni e delle perdite;

    e)

    le commissioni di audit;

    f)

    i pagamenti a favore di consulenti legali e professionali;

    g)

    eventuali costi di distribuzione o commercializzazione, a condizione che l'importo sia noto alla società di gestione. Se l'importo effettivo non è noto alla società di gestione, è presentato l'ammontare massimo dei possibili costi di distribuzione noti per il PRIIP in questione;

    h)

    i costi di finanziamento collegati all'assunzione di prestiti (forniti da soggetti correlati);

    i)

    i costi della garanzia del capitale prestata da un garante che è un soggetto terzo;

    j)

    i pagamenti a favore di terzi per coprire i costi necessariamente sostenuti in relazione all'acquisizione o alla vendita di attività comprese nel portafoglio del fondo (inclusi i costi di transazione di cui ai punti da 7 a 23 del presente allegato);

    k)

    il valore dei beni o dei servizi ricevuti dalla società di gestione o da soggetti a essa collegati in cambio del collocamento di ordini di negoziazione;

    l)

    se un fondo investe le proprie attività in OICVM o in FIA, il suo indicatore sintetico di costo tiene conto degli oneri sostenuti negli OICVM o nei FIA. Il calcolo comprende quanto segue:

    i)

    se il sottostante è un OICVM o un FIA, si utilizza il valore disponibile più recente del suo indicatore sintetico di costo, che può essere il valore pubblicato dall'OICVM o dal FIA oppure dal suo gestore o dalla sua società di gestione, ovvero un valore calcolato da una fonte terza affidabile se esso è più recente del valore pubblicato;

    ii)

    l'indicatore sintetico di costo può essere ridotto a condizione che sussistano accordi (e che essi non siano ancora considerati nel conto profitti e perdite del fondo) che permettono al fondo che investe di ricevere un rimborso o una retrocessione degli oneri dall'OICVM o dal FIA sottostante;

    iii)

    se l'acquisizione o la vendita di quote non avviene al mid price dell'OICVM o del FIA, il valore della differenza tra il prezzo di transazione e il mid price è preso in considerazione come costo di transazione, purché non sia compreso nell'indicatore sintetico di costo;

    m)

    se un fondo investe in un PRIIP che non è un OICVM né un FIA, il suo indicatore sintetico di costo tiene conto degli oneri sostenuti nel PRIIP sottostante. Il calcolo comprende quanto segue:

    i)

    il valore disponibile più recente dell'indicatore sintetico di costo del PRIIP sottostante;

    ii)

    l'indicatore sintetico di costo può essere ridotto a condizione che sussistano accordi (e che essi non siano già considerati nel conto profitti e perdite del fondo) che permettono al fondo che investe di ricevere un rimborso o una retrocessione degli oneri dal PRIIP sottostante;

    iii)

    se l'acquisizione o la vendita di quote non avviene al mid price del PRIIP sottostante, il valore della differenza tra il prezzo di transazione e il mid price è preso in considerazione come costo di transazione, purché non sia compreso nell'indicatore sintetico di costo;

    n)

    se un fondo investe in un prodotto di investimento diverso da un PRIIP, il suo indicatore sintetico di costo tiene conto degli oneri sostenuti nel prodotto di investimento sottostante. L'ideatore del PRIIP utilizza qualsiasi informazione pubblicata che costituisca un ragionevole sostituto dell'indicatore sintetico di costo; diversamente, l'ideatore calcola una migliore stima del suo livello massimo basandosi sull'esame del prospetto attuale del prodotto di investimento e delle relazioni e dei rendiconti più recenti pubblicati;

    o)

    i costi operativi (o eventuali remunerazioni) nell'ambito di un accordo di condivisione dei compensi con un soggetto terzo, purché tali costi non siano già stati inclusi in un altro dei tipi di costi succitati;

    p)

    i proventi di tecniche efficienti di gestione del portafoglio, se non accreditati al portafoglio stesso;

    q)

    i costi impliciti sostenuti da fondi strutturati quali indicati nella sezione II del presente allegato, in particolare nei punti da 36 a 46;

    r)

    i dividendi associati alle azioni detenute nel portafoglio dei fondi, se non accreditati al fondo.

    Oneri accessori

    6.

    L'importo da comunicare tiene conto dei seguenti tipi di oneri accessori:

    a)

    una commissione commisurata alla performance da pagare alla società di gestione o a eventuali consulenti per gli investimenti, comprese le commissioni di performance di cui al punto 24 del presente allegato;

    b)

    i carried interests (commissioni di overperformance) di cui al punto 25 del presente allegato;

    Calcolo dei tipi specifici di costi dei fondi di investimento

    Costi di transazione

    7.

    I costi di transazione sono calcolati su base annualizzata utilizzando la media dei costi di transazione sostenuti dal PRIIP nei tre anni precedenti. Se il PRIIP è operativo da meno di tre anni, i costi di transazione sono calcolati applicando il metodo di cui al punto 21 del presente allegato.

    8.

    I costi di transazione aggregati di un PRIIP sono calcolati come la somma dei costi di transazione determinati conformemente ai punti da 9 a 23 del presente allegato nella valuta base del PRIIP per tutte le singole transazioni eseguite dal PRIIP nel periodo specificato. Questa somma è convertita in percentuale dividendola per le attività nette medie del PRIIP nello stesso periodo.

    9.

    Ai fini del calcolo dei costi di transazione sostenuti dal PRIIP nei tre anni precedenti, i costi di transazione effettivi devono essere determinati applicando il metodo descritto nei punti da 12 a 18 del presente allegato per gli investimenti nei seguenti strumenti:

    a)

    valori mobiliari quali definiti nell'articolo 2 della direttiva 2007/16/CE della Commissione (1);

    b)

    altri strumenti che costituiscono frequenti opportunità per vendere, riscattare o realizzare in altro modo a prezzi pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato e che sono prezzi di mercato oppure prezzi resi disponibili, o convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall'emittente.

    10.

    Nel caso di investimenti in altri strumenti o altre attività si devono utilizzare stime dei costi di transazione applicando il metodo descritto più avanti nei punti 19 e 20 del presente allegato.

    Trattamento dei meccanismi anti-diluizione

    11.

    Se un PRIIP dispone di un meccanismo di fissazione del prezzo che compensa l'impatto della diluizione dovuto alle transazioni all'interno del PRIIP stesso, l'importo del profitto accreditato ai detentori correnti del PRIIP derivante dai meccanismi anti-diluizione può essere detratto dai costi di transazione sostenuti nel PRIIP con le seguenti modalità:

    a)

    l'importo monetario di qualsiasi prelievo anti-diluizione, o un altro pagamento collegato a una transazione all'interno del PRIIP stesso, che è pagato al PRIIP può essere detratto dai costi di transazione totali;

    b)

    il profitto che il PRIIP ricava emettendo quote (o, diversamente, consentendo investimenti nel PRIIP) a un prezzo diverso dal mid price, ovvero cancellando quote (o, diversamente, consentendo il riscatto di fondi dal PRIIP) a un prezzo diverso dal mid price, a condizione che sia il PRIIP stesso a ottenere il profitto, è calcolato come indicato di seguito e può essere detratto dai costi di transazione totali:

    i)

    la differenza tra il prezzo delle quote emesse e il mid price, moltiplicata per il numero netto delle quote emesse;

    ii)

    la differenza tra il prezzo delle quote cancellate e il mid price, moltiplicata per il numero netto delle quote cancellate.

    Costi di transazione effettivi

    12.

    I costi di transazione effettivi per ciascuna transazione sono calcolati come indicato di seguito:

    a)

    per ciascun acquisto effettuato dal PRIIP, il prezzo dello strumento nel momento in cui l'ordine di acquisto è trasmesso a un altro soggetto per l'esecuzione (il prezzo di acquisto «all'arrivo») è detratto dal prezzo di esecuzione netto realizzato della transazione. Il valore così ottenuto è moltiplicato per il numero delle quote acquistate;

    b)

    per ciascuna vendita effettuata dal PRIIP, il prezzo di esecuzione netto realizzato della transazione è detratto dal prezzo dello strumento nel momento in cui l'ordine di vendita è trasmesso a un altro soggetto per l'esecuzione (il prezzo di vendita «all'arrivo»). Il valore così ottenuto è moltiplicato per il numero delle quote vendute.

    13.

    Il prezzo di esecuzione netto realizzato è il prezzo al quale è eseguita la transazione, comprensivo di tutti gli oneri, le commissioni, le tasse e altri pagamenti (come i prelievi anti-diluizione) direttamente o indirettamente collegati alla transazione, qualora tali pagamenti siano effettuati dalle attività del PRIIP.

    14.

    Il prezzo di arrivo è il prezzo mid market dell'investimento nel momento della trasmissione dell'ordine di transazione a un altro soggetto. Per gli ordini negoziati in un giorno diverso da quello della trasmissione originaria dell'ordine a un altro soggetto, il prezzo di arrivo è il prezzo di apertura dell'investimento nel giorno della transazione oppure, se il prezzo di apertura non è disponibile, il prezzo di chiusura precedente. Se un prezzo non è disponibile nel momento della trasmissione dell'ordine di transazione a un altro soggetto (ad esempio perché l'ordine ha avuto inizio al di fuori degli orari di apertura del mercato o in mercati OTC in cui non è garantita la trasparenza dei prezzi infragiornalieri), il prezzo di arrivo è il prezzo di apertura del giorno della transazione oppure, se il prezzo di apertura non è disponibile, il prezzo di chiusura precedente. Se un ordine è eseguito senza essere trasmesso a un altro soggetto, il prezzo di arrivo è il prezzo mid market dell'investimento nel momento di esecuzione della transazione.

    15.

    Se il momento della trasmissione dell'ordine di transazione a un altro soggetto non è noto (o non è noto con un sufficiente grado di precisione), o se non è noto il prezzo di quel momento, è ammesso utilizzare come prezzo di arrivo il prezzo di apertura dell'investimento nel giorno della transazione oppure, se il prezzo di apertura non è disponibile, il prezzo di chiusura precedente. Se i costi di transazione sono calcolati sulla base di dati anteriori al 31 dicembre 2017, i prezzi infragiornalieri possono essere considerati non disponibili.

    16.

    I costi collegati a transazioni effettuate da PRIIP e riguardanti strumenti finanziari che rientrano in una delle categorie di cui alle voci da 4 a 10 dell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE sono calcolati come segue:

    a)

    nel caso degli strumenti che sono standardizzati e se lo strumento stesso è oggetto di negoziazioni regolari (ad esempio un contratto future su indice collegato a un indice azionario importante), i costi di transazione sono calcolati in riferimento allo strumento stesso. Il prezzo di arrivo è il mid-price dello strumento;

    b)

    nel caso degli strumenti lineari che sono personalizzati e se non è garantita la trasparenza del prezzo o lo strumento stesso non è oggetto di negoziazioni regolari, i costi di transazione sono calcolati in riferimento alla o alle attività sottostanti. Il prezzo di arrivo è calcolato sulla base del prezzo o dei prezzi delle attività sottostanti, applicando opportune ponderazioni se le attività sottostanti sono più di una. Se il costo di transazione dello strumento è notevolmente superiore al costo di transazione dell'attività sottostante, se ne deve tenere conto nel calcolo dei costi di transazione;

    c)

    nel caso degli strumenti non lineari è ammesso calcolare i costi di transazione come differenza tra il prezzo pagato o ricevuto per gli strumenti e il valore equo dello strumento, nelle modalità indicate nei punti da 36 a 46 del presente allegato.

    17.

    Nel calcolo dei costi collegati ai cambi valutari, il prezzo di arrivo deve tenere conto di una stima ragionevole del prezzo consolidato e non essere semplicemente il prezzo offerto da un'unica controparte o da un'unica piattaforma valutaria, anche qualora esista un accordo per l'esecuzione di tutte le operazioni in valuta estera con un'unica controparte.

    18.

    Nel calcolo dei costi collegati a ordini inizialmente inseriti in un'asta, il prezzo di arrivo è il mid-price immediatamente precedente l'asta.

    Costi di transazione per altre attività

    19.

    Nella stima dei costi di transazione di attività diverse da quelle citate nel punto 9 del presente allegato si applica il metodo di cui al punto 12 del presente allegato e il prezzo di arrivo è calcolato come segue:

    a)

    in caso di vendita:

    i)

    il prezzo di arrivo è il prezzo precedente dell'attività basato su una valutazione indipendente, modificato, se del caso, in base ai movimenti di mercato applicando un indice di riferimento adeguato;

    ii)

    in mancanza di un prezzo precedente basato su una valutazione indipendente, i costi di transazione devono essere stimati sulla base della differenza tra il prezzo di transazione e una stima del valore equo dell'attività prima della vendita;

    b)

    in caso di acquisto:

    i)

    il prezzo di arrivo è il prezzo precedente dell'attività basato su una valutazione indipendente, modificato, se del caso, in base ai movimenti di mercato applicando un indice di riferimento adeguato, qualora tale prezzo sia disponibile;

    ii)

    in mancanza di un prezzo precedente basato su una valutazione indipendente, i costi di transazione devono essere stimati sulla base della differenza tra il prezzo di transazione e una stima del valore equo dell'attività prima dell'acquisto.

    20.

    La stima del costo di transazione non deve essere inferiore all'importo dei costi individuabili effettivi direttamente collegati alla transazione.

    Costi di transazione per PRIIP nuovi

    21.

    Nel caso dei PRIIP che sono operativi da meno di tre anni e investono prevalentemente in attività quali quelle indicate nel punto 9 del presente allegato, i costi di transazione possono essere calcolati moltiplicando una stima della rotazione del portafoglio in ciascuna classe di attività con i costi calcolati conformemente al metodo di cui alla lettera c), oppure come una media dei costi di transazione effettivi sostenuti nel periodo di operatività e di una stima standardizzata nelle seguenti modalità:

    a)

    per il periodo di operatività del PRIIP pari al multiplo massimo di sei mesi, i costi di transazione sono calcolati come descritto nei punti da 12 a 18 del presente allegato;

    b)

    per il periodo rimanente, fino a un massimo di tre anni, i costi di transazione sono stimati moltiplicando una stima della rotazione del portafoglio in ciascuna classe di attività conformemente al metodo di cui alla lettera c);

    c)

    il metodo da applicare varia a seconda della classe di attività ed è stabilito come indicato di seguito.

    i)

    Nel caso delle classi di attività riportate nella tabella sottostante, i costi di transazione sono calcolati come la media del costo di transazione stimato (sulla base dei differenziali bid-ask divisi per due) della classe di attività rilevante in condizioni normali di mercato.

    Per stimare il costo si individuano uno o più indici di riferimento per ciascuna classe di attività. Poi si raccolgono i dati relativi ai differenziali bid-ask medi degli indici sottostanti. I dati raccolti devono essere riferiti al differenziale bid-ask di chiusura del decimo giorno lavorativo di ciascun mese nell'ultimo anno.

    Successivamente i differenziali bid-ask raccolti sono divisi per due per ottenere il costo di transazione stimato di ciascun momento. La media di questi valori è il costo di transazione stimato di ciascuna classe di attività in condizioni normali di mercato.

    Classi di attività

    Titoli di Stato

    Titoli di Stato e strumenti simili, mercati sviluppati, rating AAA-A

    Titoli di Stato e strumenti simili, mercati sviluppati, rating diversi inferiori ad A

    Titoli di Stato, mercati emergenti (a moneta forte e a moneta debole)

    Titoli di Stato, mercati emergenti (a moneta forte e a moneta debole)

    Obbligazioni societarie investment grade

    Obbligazioni societarie investment grade

    Altre obbligazioni societarie

    Obbligazioni societarie ad alto rendimento

    ii)

    Nel caso delle classi di attività riportate nella tabella sottostante, i costi di transazione (compresi i costi espliciti e i costi impliciti) sono stimati utilizzando informazioni comparabili oppure sommando stime dei costi espliciti a stime della metà del differenziale bid-ask, secondo il metodo descritto al punto i).

    Classi di attività

    Liquidità

    Strumenti del mercato monetario (a fini di chiarezza sono esclusi i fondi di mercato monetario)

    Azioni, mercati sviluppati

    Azioni a grande capitalizzazione (mercati sviluppati)

    Azioni a media capitalizzazione (mercati sviluppati)

    Azioni a piccola capitalizzazione (mercati sviluppati)

    Azioni, mercati emergenti

    Azioni a grande capitalizzazione (mercati emergenti)

    Azioni a media capitalizzazione (mercati emergenti)

    Azioni a piccola capitalizzazione (mercati emergenti)

    Derivati quotati

    Derivati quotati

    iii)

    Nel caso delle classi di attività riportate nella tabella sottostante, il costo di transazione è la media del costo di transazione osservato (sulla base dei differenziali bid-ask divisi per due) in questa classe di attività in condizioni normali di mercato.

    Nell'individuazione del costo di transazione osservato si possono tenere in considerazione i risultati di un'indagine panel.

    Classi di attività

    OTC

    Opzioni esotiche OTC

    Opzioni plain vanilla OTC

    IRS, CDS e simili OTC

    Swaps e strumenti simili OTC (diversi da IRS, CDS e simili)

    FX Forwards OTC, mercati sviluppati

    FX Forwards OTC, mercati emergenti

    22.

    Le stime della rotazione del portafoglio di un PRIIP che è operativo da meno di un anno devono essere eseguite su una base coerente con la politica di investimento comunicata nei documenti di offerta. Le stime della rotazione del portafoglio di un PRIIP che è operativo da più di un anno devono essere coerenti con la rotazione del portafoglio effettiva.

    23.

    Nel caso dei PRIIP che sono operativi da meno di tre anni e che investono prevalentemente in attività diverse da quelle citate nel punto 9 del presente allegato, l'ideatore del PRIIP stima i costi di transazione sulla base del metodo del valore equo utilizzando attività comparabili.

    Commissioni commisurate alla performance

    24.

    Per calcolare le commissioni commisurate alla performance si procede come segue:

    a)

    calcolare le commissioni sulla base dei dati storici relativi agli ultimi cinque anni. Le commissioni di performance medie annue sono calcolate in termini percentuali;

    b)

    se non sono disponibili dati storici completi relativamente alle commissioni di performance, perché la classe di fondo/azione è nuova o perché le condizioni del fondo sono cambiate a seguito dell'introduzione della commissione di performance o della modifica di uno dei suoi parametri, il metodo summenzionato è modificato come segue:

    i)

    prendere i dati storici rilevanti disponibili delle commissioni di performance della classe di fondo/azione;

    ii)

    per tutti gli anni per i quali non sono disponibili dati, stimare il rendimento della classe di fondo/azione e, in caso di un modello di commissione di performance relativo, tenere conto delle serie storiche del parametro di riferimento/del tasso minimo di rendimento (hurdle rate);

    nel caso di fondi nuovi, il loro rendimento è stimato sulla base del rendimento di un fondo paragonabile o di un gruppo di pari. Il rendimento stimato è al lordo di tutti i costi addebitati al fondo nuovo. Pertanto i rendimenti dei gruppi di pari devono essere modificati aggiungendo i costi medi rilevanti addebitati conformemente alle regole del fondo nuovo. Ad esempio, nel caso di una classe nuova con una struttura di commissioni differente, i rendimenti di questa nuova classe sono modificati tenendo conto dei costi della classe esistente;

    iii)

    calcolare le commissioni dall'inizio del periodo campione, come previsto alla lettera a), fino alla data in cui diventano disponibili i dati relativi alla commissione di performance effettiva del fondo, applicando l'algoritmo rilevante alle serie storiche summenzionate;

    iv)

    concatenare in un'unica serie entrambe le serie di commissioni di performance per tutto il periodo campione come previsto alla lettera a);

    v)

    calcolare le commissioni di performance applicando il metodo di cui alla lettera a) (media delle commissioni di performance annue).

    Carried interests (commissioni di overperformance)

    25.

    Per calcolare i carried interests si procede come segue:

    a)

    calcolare le commissioni sulla base dei dati storici relativi agli ultimi cinque anni. I carried interests medi annui sono calcolati in termini percentuali;

    b)

    se non sono disponibili dati storici completi relativamente ai carried interests, perché la classe di fondo/azione è nuova o perché le condizioni del fondo sono cambiate a seguito dell'introduzione dei carried interests o della modifica di uno dei suoi parametri, il metodo summenzionato è modificato come segue:

    i)

    prendere i dati storici rilevanti disponibili dei carried interests della classe di fondo/azione;

    per ciascun anno per cui non sono disponibili dati, stimare il rendimento della classe di fondo/azione,

    nel caso di fondi nuovi, il loro rendimento è stimato sulla base del rendimento di un fondo paragonabile o di un gruppo di pari. Il rendimento stimato è al lordo di tutti i costi addebitati al fondo nuovo. Pertanto i rendimenti del gruppo di pari devono essere modificati aggiungendo i costi medi rilevanti addebitati conformemente alle regole del fondo nuovo. Ad esempio, nel caso di una classe nuova con una struttura di commissioni differente, i rendimenti di questa nuova classe sono modificati tenendo conto dei costi della classe esistente;

    ii)

    calcolare i carried interests dall'inizio del periodo campione, come previsto alla lettera a), fino alla data in cui diventano disponibili i dati relativi ai carried interests effettivi del fondo, applicando l'algoritmo rilevante alle serie storiche summenzionate;

    iii)

    concatenare in un'unica serie entrambe le serie di carried interests per tutto il periodo campione come previsto alla lettera a);

    iv)

    calcolare i carried interests applicando il metodo di cui alla lettera a) (media dei carried interests annui).

    26.

    Se durante tutta la durata dell'investimento non vengono applicati carried interests, nella composizione della tabella dei costi è necessario inserire un avviso, accanto all'indicazione dello zero riguardante i carried interests, per precisare che dopo l'uscita dall'investimento sarà effettuato un pagamento pari a x % del rendimento finale.

    II   ELENCO DEI COSTI DEI PRIP DIVERSI DAI FONDI DI INVESTIMENTO

    Costi da comunicare

    Costi una tantum

    27.

    Un costo una tantum è un costo di ingresso e di uscita che comprende oneri iniziali, commissioni o qualsiasi altro importo pagato direttamente dall'investitore al dettaglio o detratto da un pagamento ricevuto dall'investitore al dettaglio o a lui dovuto.

    28.

    I costi una tantum sono sostenuti da un PRIP diverso da un fondo di investimento sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al PRIIP o che presta servizi ad esso.

    Costi e oneri di ingresso una tantum

    29.

    I costi e gli oneri di ingresso una tantum comprendono, in via non esaustiva, i seguenti tipi di costi che sono considerati nell'importo dei costi da comunicare per i PRIP diversi dai fondi di investimento:

    a)

    commissioni di vendita;

    b)

    costi di strutturazione, compresi i costi di market-making (differenziale) e costi di regolamento;

    c)

    oneri di copertura (per garantire che l'ideatore del PRIIP sia in grado di replicare la performance della componente di derivati del prodotto strutturato; questi costi comprendono i costi di transazione);

    d)

    spese legali;

    e)

    costi per la garanzia del capitale;

    f)

    premio implicito pagato all'emittente.

    Costi e oneri di uscita una tantum

    30.

    I costi e gli oneri di uscita una tantum comprendono, in via non esaustiva, i seguenti tipi di costi che sono considerati nell'importo da comunicare per i PRIP diversi dai fondi di investimento:

    a)

    commissioni proporzionali;

    b)

    differenziale bid-mid per vendere il prodotto ed eventuali costi espliciti o penali applicabili in caso di uscita anticipata. La stima del differenziale bid-mid è effettuata in relazione alla disponibilità di un mercato secondario, alle condizioni di mercato e al tipo di prodotto. Qualora l'ideatore del PRIIP (o un soggetto terzo correlato) sia l'unica controparte disponibile ad acquistare il prodotto sul mercato secondario, egli stima i costi di uscita da aggiungere al valore equo del prodotto conformemente alle proprie politiche interne;

    c)

    costi collegati ai contratti per differenza (contract-for-difference — CFD), quali:

    i)

    le commissioni addebitate dai fornitori di CFD — commissione generale o una commissione per ciascuna negoziazione — ossia per l'apertura e la chiusura di un contratto;

    ii)

    negoziazione di CFD, come differenziali bid-ask, costi di finanziamento giornalieri e overnight, commissioni di gestione del conto e tasse che non sono già incluse nel valore equo.

    Costi ricorrenti

    31.

    I costi ricorrenti sono pagamenti detratti periodicamente da tutti i pagamenti dovuti all'investitore al dettaglio o dall'importo investito.

    32.

    I costi ricorrenti comprendono tutti i tipi di costi sostenuti da un PRIP diverso da un fondo di investimento sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al PRIP o che presta servizi ad esso.

    33.

    Di seguito è riportato un elenco indicativo, non esaustivo, dei tipi di oneri ricorrenti che, qualora detratti o addebitati separatamente, sono tenuti in considerazione nell'importo da comunicare:

    a)

    costi collegati ai pagamenti di cedole;

    b)

    costi del sottostante, se esistenti.

    Costi dei PRIP di cui all'allegato IV, punto 17

    34.

    I costi e gli oneri di uscita una tantum sono commissioni di cambio, di compensazione e di regolamento, se note.

    35.

    I costi ricorrenti sono costi di copertura sostenuti in condizioni normali di mercato e in condizioni di stress di mercato.

    Calcolo dei costi impliciti dei PRIP diversi dai fondi di investimento

    36.

    Ai fini del calcolo dei costi impliciti incorporati nei PRIP, l'ideatore del PRIIP fa riferimento al prezzo di emissione e, dopo il periodo di sottoscrizione, al prezzo disponibile per l'acquisto del prodotto su un mercato secondario.

    37.

    La differenza tra il prezzo e il valore equo del prodotto è considerata una stima dei costi di ingresso totali inclusi nel prezzo. Se l'ideatore del PRIIP non è in grado di distinguere i costi impliciti rilevanti da comunicare come previsto dal punto 29 del presente allegato utilizzando la differenza tra il prezzo e il valore equo, deve contattare l'emittente delle diverse componenti del prodotto, o l'organismo competente, per ottenere le informazioni rilevanti su tali costi.

    38.

    Il valore equo è il prezzo che si riceverebbe in caso di vendita di un'attività o si pagherebbe in caso di trasferimento di una passività in una transazione regolare nel mercato principale (o più vantaggioso) alla data di misurazione nelle condizioni attuali di mercato (ossia un prezzo di uscita), indipendentemente dal fatto che il prezzo sia direttamente osservabile o stimato mediante un'altra tecnica di valutazione.

    39.

    Il metodo del valore equo che disciplina la misurazione del valore equo stabilisce una serie di regole, in particolare nelle seguenti aree:

    a)

    governance;

    b)

    metodo di calcolo del valore equo.

    40.

    Le regole di cui al punto 39 del presente allegato mirano a delineare un processo di valutazione che:

    a)

    sia conforme alle norme contabili applicabili in relazione al valore equo;

    b)

    assicuri che i modelli interni di fissazione del prezzo dei PRIP siano coerenti con i metodi, i modelli e le norme utilizzati dall'ideatore del PRIIP per valutare il proprio portafoglio nell'ipotesi che il prodotto sia disponibile per la vendita o detenuto a fini di negoziazione;

    c)

    sia adeguato al livello di complessità del prodotto e al tipo di sottostante;

    d)

    tenga conto del rischio di credito dell'emittente e delle incertezze sul sottostante;

    e)

    stabilisca i parametri per individuare un mercato attivo, al fine di evitare un'errata definizione del prezzo del rischio, che, in casi estremi, potrebbe portare a stime notevolmente imprecise;

    f)

    massimizzi l'utilizzo di dati di mercato osservabili rilevanti e riduca al minimo l'utilizzo di dati non osservabili.

    41.

    Il valore equo di un prodotto strutturato è determinato sulla base:

    a)

    dei prezzi di mercato, laddove disponibili o formati in modo efficiente;

    b)

    dei modelli interni di fissazione del prezzo che utilizzano come dati di mercato valori che sono indirettamente collegati al prodotto e derivati da prodotti con caratteristiche simili (metodo basato sulla comparabilità);

    c)

    dei modelli interni di fissazione del prezzo che sono basati su dati non derivati direttamente da dati di mercato, per i quali è necessario formulare stime e ipotesi (metodo mark-to-model).

    42.

    Se non è possibile derivare il valore equo dai prezzi di mercato, lo si deve calcolare mediante una tecnica di valutazione in grado di rappresentare adeguatamente i differenti fattori che influenzano la struttura di payoff del prodotto, utilizzando al massimo i dati di mercato.

    43.

    La tecnica di valutazione di cui al punto 42 del presente allegato tiene conto di quanto segue a seconda della complessità del prodotto:

    a)

    l'utilizzo di recenti operazioni di mercato a condizioni normali tra parti consapevoli e professionali;

    b)

    il riferimento al prezzo corrente di mercato di un altro strumento sostanzialmente uguale;

    c)

    l'utilizzo di un adeguato modello dei flussi di cassa attualizzati in cui la probabilità di ciascun flusso di cassa è calcolata utilizzando un adeguato modello di evoluzione dei prezzi delle attività.

    44.

    Nel caso dei prodotti in sottoscrizione, il valore equo è calcolato alla data di determinazione dei termini del prodotto. Tale data di valutazione deve essere vicina all'inizio del periodo di sottoscrizione. In caso di periodi di offerta lunghi o di una forte volatilità di mercato, si stabilisce un criterio per l'aggiornamento delle informazioni sui costi.

    45.

    Qualora si applichino termini preliminari, i costi sono calcolati sulla base dei termini minimi del prodotto.

    46.

    Qualora si utilizzino prezzi di sottoscrizione variabili, si stabilisce una procedura per incorporare e comunicare l'effetto dei prezzi di sottoscrizione variabili in termini di costo.

    III.   ELENCO DEI COSTI DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

    Costi da comunicare

    Costi una tantum

    47.

    Un costo una tantum è un costo di ingresso e di uscita che comprende oneri iniziali, commissioni o qualsiasi altro importo pagato direttamente dall'investitore al dettaglio o detratto dal primo pagamento o da un numero limitato di pagamenti dovuti all'investitore al dettaglio o da un pagamento dovuto a seguito di riscatto o estinzione del prodotto.

    48.

    I costi una tantum sono sostenuti da un prodotto di investimento assicurativo sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al prodotto o che presta servizi ad esso.

    49.

    I costi una tantum comprendono, in via non esaustiva, i seguenti tipi di costi e oneri di ingresso che sono considerati nell'importo dei costi da comunicare per i prodotti di investimento assicurativi:

    a)

    costi di strutturazione o commercializzazione;

    b)

    costi di acquisizione, distribuzione, vendita;

    c)

    costi di trattamento/operativi (compresi i costi di gestione della copertura assicurativa);

    d)

    parte dei costi dei premi per il rischio biometrico di cui al punto 59 del presente allegato;

    e)

    costi di detenzione del capitale richiesto (parte iniziale da comunicare in caso di addebitamento di tali costi).

    Costi ricorrenti

    50.

    I costi ricorrenti sono pagamenti detratti periodicamente da tutti i pagamenti effettuati dall'investitore al dettaglio o dall'importo investito o da importi non allocati all'investitore al dettaglio secondo un meccanismo di partecipazione agli utili.

    51.

    I costi ricorrenti comprendono tutti i tipi di costi sostenuti da un prodotto di investimento assicurativo sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al prodotto o che presta servizi ad esso.

    52.

    Di seguito è riportato un elenco indicativo, non esaustivo, dei tipi di oneri ricorrenti che sono tenuti in considerazione nell'importo degli «Altri costi correnti» di cui alla tabella 2 dell'allegato VII:

    a)

    costi di strutturazione o commercializzazione;

    b)

    costi di acquisizione, distribuzione, vendita;

    c)

    costi di trattamento/operativi (compresi i costi di gestione della copertura assicurativa);

    d)

    parte dei costi dei premi per il rischio biometrico di cui al punto 59 del presente allegato;

    e)

    altri costi amministrativi;

    f)

    costi di detenzione del capitale (parte ricorrente da comunicare in caso di addebitamento di tali costi);

    g)

    qualsiasi importo implicitamente addebitato all'importo investito, come i costi sostenuti per la gestione degli investimenti dell'impresa di assicurazione (commissioni di deposito, costi di nuovi investimenti ecc.);

    h)

    pagamenti a favore di terzi per coprire i costi necessariamente sostenuti in relazione all'acquisizione o alla vendita di attività di proprietà del prodotto di investimento assicurativo (inclusi i costi di transazione di cui ai punti da 7 a 23 del presente allegato).

    53.

    Se un prodotto di investimento assicurativo investe una parte delle proprie attività in OICVM o in FIA, in un PRIIP diverso da un OICVM o un FIA, ovvero in un prodotto di investimento diverso da un PRIIP, si applicano rispettivamente il punto 5, lettere l), m) ed n), del presente allegato.

    Comunicazione dei costi del premio per il rischio biometrico dei prodotti di investimento assicurativi

    Parte dei costi dei premi per il rischio biometrico

    54.

    I premi per il rischio biometrico sono i premi pagati direttamente dall'investitore al dettaglio oppure detratti dagli importi accreditati alla riserva matematica o da premi di partecipazione della polizza di assicurazione che sono destinati a coprire il rischio statistico dei pagamenti delle prestazioni a titolo della copertura assicurativa.

    55.

    Il valore equo dei premi per il rischio biometrico è il valore attuale atteso, conformemente ai tassi di interesse di cui al punto 71, lettera a), del presente allegato, dei pagamenti delle prestazioni future a titolo della copertura assicurativa, tenendo conto:

    a)

    delle ipotesi della migliore stima per questi pagamenti di prestazioni derivate dal profilo di rischio individuale del portafoglio del singolo ideatore;

    b)

    di altri payoff correlati alla copertura assicurativa (sconti sui premi per il rischio biometrico rimborsati agli investitori al dettaglio, aumento dei pagamenti di prestazioni, riduzione dei premi futuri ecc.) derivanti da meccanismi di partecipazione agli utili (per legge e/o su base contrattuale).

    56.

    Le ipotesi della migliore stima per i pagamenti di prestazioni future a titolo della copertura assicurativa sono determinate in modo realistico.

    57.

    Le stime dei pagamenti di prestazioni future non comprendono margini prudenziali né costi di gestione della copertura assicurativa.

    58.

    Nel caso degli ideatori cui si applica la direttiva 2009/138/CE, tali ipotesi della migliore stima devono essere coerenti con le rispettive ipotesi utilizzate per calcolare le riserve tecniche nello stato patrimoniale redatto conformemente a Solvibilità II.

    59.

    La parte dei costi dei premi per il rischio biometrico è la differenza tra i premi per il rischio biometrico addebitati all'investitore al dettaglio di cui al punto 54 del presente allegato e il valore equo dei premi per il rischio biometrico di cui al punto 55 del presente allegato.

    60.

    L'ideatore del PRIIP può includere interamente i premi per il rischio biometrico nel calcolo dei costi una tantum o dei costi ricorrenti, invece della loro parte di costo.

    PARTE 2

    Indicatori sintetici di costo ed effetto combinato dei costi

    I.   INDICATORI SINTETICI DI COSTO

    61.

    L'indicatore sintetico di costo del PRIIP è la riduzione del rendimento dovuta ai costi totali calcolati conformemente ai punti da 70 a 72 del presente allegato.

    62.

    Ai fini del calcolo dell'indicatore sintetico di costo, i costi da comunicare di cui al punto 72 del presente allegato sono i costi totali. Tale valore corrisponde, nel caso dei fondi di investimento, alla somma dei costi di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato, più la somma dei costi di cui ai punti 4 e 6 del presente allegato; nel caso dei PRIP diversi dai fondi di investimento, con l'eccezione dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 17, alla somma dei costi di cui ai punti 27 e 28 del presente allegato, più la somma dei costi di cui ai punti 31 e 32 del presente allegato; nel caso dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 17, alla somma dei costi di cui ai punti 34 e 35 del presente allegato; nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, alla somma dei costi di cui ai punti 47 e 48, più la somma dei costi di cui ai punti 50 e 51 del presente allegato. I costi totali comprendono anche le penali di uscita, se rilevanti.

    Costi una tantum e coefficienti dei costi una tantum

    63.

    Il coefficiente dei costi di ingresso e di uscita del PRIIP è la riduzione del rendimento annuo dovuta ai costi di ingresso e di uscita calcolati conformemente ai punti da 70 a 72 del presente allegato.

    64.

    Ai fini del calcolo del coefficiente dei costi di ingresso e di uscita, i costi da comunicare di cui al punto 72 del presente allegato sono, nel caso dei fondi di investimento, i costi di ingresso e di uscita di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato; i costi di cui ai punti 27 e 28 del presente allegato nel caso dei PRIP diversi dai fondi di investimento, ad eccezione dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 17; i costi di cui al punto 35 nel caso dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 17; i costi di cui ai punti 47 e 48 del presente allegato nel caso dei prodotti di investimento assicurativi. I costi di uscita comprendono anche le penali di uscita, se rilevanti.

    Costi ricorrenti, coefficienti di costi delle operazioni di portafoglio e costi di assicurazione/altri costi ricorrenti

    65.

    Il coefficiente dei costi delle operazioni di portafoglio, dei costi di assicurazione e di altri costi ricorrenti del PRIIP è la riduzione del rendimento annuo dovuta ai costi delle operazioni di portafoglio e ad altri costi ricorrenti calcolati conformemente ai punti da 70 a 72 del presente allegato.

    66.

    Nel calcolo del coefficiente dei costi delle operazioni di portafoglio e del coefficiente dei costi di assicurazione si procede come segue:

    a)

    ai fini del calcolo delle operazioni di portafoglio, i costi da comunicare di cui al punto 72 sono i costi delle operazioni di portafoglio conformemente ai punti da 7 a 23 del presente allegato nel caso dei fondi di investimento; i costi di cui al punto 29, lettera c), del presente allegato nel caso dei PRIP diversi dai fondi di investimento, ad eccezione dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 17; i costi di cui al punto 52, lettera h), del presente allegato nel caso dei prodotti di investimento assicurativi;

    b)

    ai fini del calcolo del coefficiente dei costi di assicurazione, i costi da comunicare di cui al punto 72 del presente allegato sono i costi di assicurazione conformemente ai punti 59 e 60 del presente allegato nel caso dei prodotti di investimento assicurativi.

    67.

    Il coefficiente degli altri costi ricorrenti è la riduzione del rendimento annuo dovuta ad altri costi ricorrenti che è calcolata come differenza tra l'indicatore sintetico di costo conformemente al punto 61 del presente allegato e la somma del coefficiente dei costi una tantum conformemente al punto 63 del presente allegato, più il coefficiente dei costi delle operazioni di portafoglio conformemente al punto 66, lettera a), più il coefficiente dei costi di assicurazione conformemente al punto 66, lettera b), del presente allegato, più i coefficienti degli oneri accessori conformemente al punto 68 del presente allegato.

    Oneri accessori e coefficienti degli oneri accessori (coefficiente delle commissioni di performance e dei carried interests)

    68.

    Ai fini del calcolo del coefficiente delle commissioni di performance, i costi da comunicare di cui al punto 72 sono gli oneri accessori di portafoglio conformemente al punto 6, lettera a), del presente allegato nel caso dei fondi di investimento. Ai fini del calcolo del coefficiente dei carried interests, i costi da comunicare di cui al punto 72 del presente allegato sono gli oneri accessori di portafoglio conformemente al punto 6, lettera b), del presente allegato nel caso dei fondi di investimento.

    69.

    I «costi correnti», le «commissioni di performance» e i «carried interests» di cui all'allegato VII sono rispettivamente i «costi ricorrenti», il «coefficiente delle commissioni di performance» e il «coefficiente dei carried interests» di cui al presente allegato e all'articolo 5.

    Calcolo dell'indicatore sintetico di costo

    70.

    L'indicatore sintetico di costo è calcolato come differenza tra due percentuali, i e r, dove r è il tasso interno annuo di rendimento in relazione ai pagamenti lordi da parte dell'investitore al dettaglio e alla stima dei pagamenti di prestazioni a favore dell'investitore al dettaglio durante il periodo di detenzione raccomandato, mentre i è il tasso interno annuo di rendimento nel rispettivo scenario privo di costi.

    71.

    La stima dei pagamenti di prestazioni future di cui al punto 70 del presente allegato si basa sulle seguenti ipotesi:

    a)

    ad eccezione dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 17, il tasso interno annuo di rendimento, ossia la performance, del PRIIP è calcolato applicando il metodo e le ipotesi sottostanti utilizzati per la stima dello scenario moderato quale risulta dalla sezione degli scenari di performance del documento contenente le informazioni chiave;

    b)

    i pagamenti di prestazioni sono stimati ipotizzando che siano detratti tutti i costi compresi nei costi totali conformemente al punto 62 del presente allegato;

    c)

    per i PRIIP di cui all'allegato IV, punto 17, e per gli OICVM e i fondi diversi dagli OICVM per cui gli ideatori di PRIIP utilizzano il documento contenente le informazioni chiave conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, la performance è del 3 %.

    72.

    Per il calcolo dello scenario privo di costi di cui al punto 70 del presente allegato si procede come segue:

    a)

    ai fini del calcolo di i, dai pagamenti lordi effettuati dall'investitore al dettaglio risultanti dal calcolo di r si detraggono i costi da comunicare, oppure i pagamenti di prestazioni previsti a favore dell'investitore al dettaglio risultanti dal calcolo di r sono aumentati nell'ipotesi che gli importi dei costi da comunicare siano stati ulteriormente investiti. Pertanto, i è il tasso interno annuo di rendimento in relazione ai pagamenti modificati effettuati dall'investitore al dettaglio e a suo favore;

    b)

    se i costi da comunicare possono essere espressi come una percentuale costante del valore delle attività, è ammesso non considerarli nel calcolo descritto al punto 72, lettera a), del presente allegato e sommarli, invece, alla percentuale del tasso interno annuo di rendimento i per il rispettivo scenario privo di costi in un momento successivo.

    Obblighi specifici per i PRIP diversi dai fondi di investimento

    73.

    Ai fini del calcolo dello scenario privo di costi di cui al punto 70 del presente allegato per i PRIP diversi dai fondi di investimento, i costi da comunicare sono detratti dai pagamenti lordi effettuati dall'investitore al dettaglio quali risultano dal calcolo di r, come indicato al punto 72 del presente allegato.

    Obblighi specifici per i prodotti di investimento assicurativi

    74.

    Ai fini dei calcoli descritti nei punti da 70 a 72 del presente allegato si ipotizza che, nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, nel periodo di detenzione non siano effettuati pagamenti risultanti dalla copertura assicurativa. Ciò significa che il calcolo dell'indicatore sintetico di costo è basato unicamente sulle stime dei pagamenti delle prestazioni relative a un'assicurazione mista.

    75.

    Qualora i costi ricorrenti e una tantum siano coperti da costi espliciti che costituiscono una parte fissa del calcolo del premio del prodotto, il calcolo dei costi ricorrenti e una tantum è basato su tali costi espliciti.

    76.

    Per quanto riguarda la partecipazione agli utili dei prodotti di investimento assicurativi si procede come segue:

    a)

    nel calcolo dei costi ricorrenti e dei costi una tantum dei prodotti di investimento assicurativi, gli importi trattenuti dal rendimento dell'investimento sulla base di meccanismi di partecipazione agli utili sono considerati costi;

    b)

    se una parte dei costi è restituita agli investitori al dettaglio mediante bonus separati sui costi, tale operazione è considerata uno sconto dei costi che riduce le detrazioni dei costi, a condizione che:

    i)

    i bonus sui costi siano dichiarati separatamente da altre componenti del bonus di partecipazione e siano destinati al rimborso di parti dei costi in base ai termini contrattuali del prodotto;

    ii)

    l'ideatore di PRIIP possa dimostrare, sulla base di metodi attuariali validi, che i bonus futuri attesi sui costi sono coperti da profitti futuri attesi risultanti da ipotesi prudenti sui costi futuri.

    Calcolo dei coefficienti

    Principio «evitare il doppio conteggio»

    77.

    Se un tipo di costo è coperto da due o più dei tipi di costi indicati nel presente allegato, il tipo di costo in questione è conteggiato una sola volta nel calcolo degli indicatori (coefficienti) basati su tale tipo di costo.

    Altre precisazioni

    78.

    I coefficienti sono espressi in termini percentuali con due cifre decimali.

    79.

    I coefficienti sono calcolati almeno una volta l'anno.

    80.

    I coefficienti sono basati sui calcoli più recenti dei costi stabiliti dall'ideatore del PRIIP. Fatto salvo il punto 77 del presente allegato, i costi sono valutati secondo il metodo «tutte le tasse incluse».

    Per quanto riguarda i fondi di investimento si procede come segue:

    a)

    è eseguito un calcolo separato per ciascuna classe di azioni; tuttavia, se le unità di due o più classi sono di pari rango, è ammesso un unico calcolo;

    b)

    nel caso di un fondo che è un fondo multicomparto, ai fini del presente allegato ciascun comparto o sottofondo che lo costituiscono sono trattati separatamente, ma gli oneri attribuibili al fondo nel suo complesso sono ripartiti tra tutti i sottofondi secondo modalità eque per tutti gli investitori.

    81.

    Ad eccezione del primo calcolo per un PRIIP nuovo e ove non diversamente disposto, i coefficienti sono calcolati almeno una volta l'anno su base ex post. Qualora, a causa di un cambiamento sostanziale, si reputi inadeguato utilizzare il valore ex post, si può usare al suo posto una stima fintantoché non siano disponibili valori ex post affidabili che tengano conto dell'impatto del cambiamento sostanziale.

    82.

    I valori ex post si basano su calcoli recenti dei costi che l'ideatore del PRIIP, sulla base di motivazioni ragionevoli, ha stabilito essere adeguati a tal fine. I valori possono essere basati sui costi riportati nel conto profitti e perdite del PRIIP pubblicato nell'ultima relazione annuale o semestrale, purché tale conto sia sufficientemente recente. In caso contrario si utilizza un calcolo comparabile basato sui costi addebitati in un periodo della durata di dodici mesi più recente.

    83.

    Le informazioni sui coefficienti che erano applicabili in anni/periodi precedenti sono pubblicate nel luogo specificato nel documento contenente le informazioni chiave come la fonte generale di informazioni supplementari per gli investitori che le richiedano.

    84.

    Se si devono tenere in considerazione i costi addebitabili a un OICVM o a un FIA sottostante, si procede come segue:

    a)

    l'indicatore di costo di ciascun OICVM o FIA sottostante è calcolato pro rata in base al valore proporzionale delle attività nette del PRIIP rappresentato dall'OICVM o dal FIA in questione alla data rilevante, che è la data di rilevazione dei valori del PRIIP;

    b)

    tutti gli importi calcolati pro rata sono sommati all'importo dei costi totali del PRIIP che investe, in modo da presentare un unico totale.

    Metodo di calcolo per i nuovi PRIIP

    85.

    Invece di dati ex post, ai fini del calcolo dei diversi tipi di costi si utilizzano stime eseguite adottando come variabili proxy un PRIIP comparabile o un gruppo di pari.

    86.

    Nel caso dei PRIIP che addebitano una commissione fissa onnicomprensiva, si utilizza tale commissione, a condizione che comprenda tutti i costi da presentare in conformità degli obblighi di comunicazione dei costi dei PRIIP.

    87.

    Nel caso dei PRIIP che fissano un limite o un massimale per l'importo addebitabile, e a condizione che esso comprenda tutti i costi da presentare in conformità degli obblighi di comunicazione dei costi dei PRIIP, si utilizza invece tale limite o massimale fintantoché l'ideatore del PRIIP si impegna a rispettare il valore pubblicato e ad assorbire tutti i costi che diversamente causerebbero il superamento del limite o del massimale.

    88.

    Qualora l'ideatore del PRIIP ritenga che la comunicazione di un valore con due decimali potrebbe dare agli investitori un'impressione di accuratezza artificiale, è sufficiente esprimere il valore in questione con un solo decimale.

    89.

    L'ideatore del PRIIP garantisce che l'accuratezza del valore stimato è controllata costantemente e stabilisce quando è appropriato cominciare a utilizzare valori ex post invece di stime; in ogni caso però, entro dodici mesi dalla data in cui il PRIIP è stato offerto in vendita per la prima volta in uno Stato membro, l'ideatore del PRIIP controlla l'accuratezza della stima calcolando un valore su base ex post.

    II   EFFETTO COMBINATO DEI COSTI

    Requisiti comuni a tutti i tipi di PRIIP

    90.

    La tabella o le tabelle di cui all'articolo 5 contengono un'indicazione dei costi totali in termini monetari e percentuali nell'ipotesi che l'investitore al dettaglio investa, rispettivamente, 10 000 EUR (nel caso di tutti i PRIIP tranne i prodotti di investimento assicurativi a premio periodico) o 1 000 EUR l'anno (nel caso dei prodotti di investimento assicurativi a premio periodico) durante periodi di detenzione differenti, compreso il periodo di detenzione raccomandato. I periodi di detenzione da presentare sono quelli di cui all'allegato IV, punti da 14 a 16. Qualora si ritenga che un prodotto non abbia una piattaforma di liquidità alternativa promossa dall'ideatore del PRIIP o da un soggetto terzo, o qualora manchino accordi in materia di liquidità, o nel caso dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 17, tale indicazione dei costi può essere presentata soltanto alla scadenza o alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

    91.

    Se la valuta del PRIIP non è l'euro, si utilizza un importo di valore corrispondente a quelli indicati nel punto 90 del presente allegato e divisibile per 1 000 senza resto.

    92.

    I costi totali comprendono i costi una tantum, ricorrenti e accessori nonché, se rilevanti, le penali di uscita.

    93.

    Le penali di uscita devono essere distinte da altre spese di uscita dovute in ogni caso e pertanto devono essere sempre incluse nei costi una tantum.

    94.

    La rilevanza delle penali di uscita dipende dal periodo di detenzione dell'investimento e dal momento esatto in cui il prodotto è rimborsato. Le penali di uscita non sono rilevanti se l'investimento è mantenuto per il periodo di detenzione raccomandato.


    (1)  Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 11).


    ALLEGATO VII

    PRESENTAZIONE DEI COSTI

    La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

    Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti [10 000 EUR (oppure 1 000 EUR l'anno nel caso dei PRIIP con premio periodico)]. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

    Tabella 1

    Andamento dei costi nel tempo

    La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

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    Tabella 2

    Composizione dei costi

    La seguente tabella presenta:

    l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato,

    il significato delle differenti categorie di costi.

    Image

    Nel caso dei PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento, gli ideatori di PRIIP utilizzano la tabella 1 e la tabella 2 del presente allegato per presentare i costi, mostrando, se rilevante, la serie dei costi per ciascuno degli importi indicati in ciascuna tabella.


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