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Definisce norme minime comuni per determinare i reati connessi alla tratta di esseri umani e fissare le relative pene. Inoltre prevede misure che mirano a rafforzare la prevenzione del fenomeno e la protezione delle vittime.
Definizioni
Pene: la direttiva stabilisce come pena massima per tali reati almeno cinque anni di reclusione e almeno dieci anni in caso di circostanze aggravanti, per esempio se il reato è stato commesso nei confronti di vittime particolarmente vulnerabili (quali i minori) o se è stato commesso da un’organizzazione criminale.
Azioni penali: I paesi dell’UE possono perseguire i rispettivi cittadini per reati commessi in un altro paese dell’Unione europea e ricorrere a strumenti investigativi quali le intercettazioni (ad esempio, di conversazioni telefoniche o e-mail).
Sostegno alle vittime: le vittime ricevono assistenza prima, durante e dopo i procedimenti penali per consentire loro di esercitare i diritti loro conferiti dalla posizione di vittima nel procedimento penale. Le misure di sostegno possono consistere nella fornitura di un alloggio, di cure mediche e assistenza psicologica, nonché di informazioni e servizi di interpretariato.
Bambini e adolescenti (minori) beneficiano di misure complementari, quali l’assistenza fisica e psico-sociale, l’accesso all’istruzione e, all’occorrenza, la possibilità di designare un tutore o un rappresentante. Inoltre, dovrebbero essere interrogati senza ritardo in locali predisposti e da parte di operatori formati a tale scopo. Le vittime hanno diritto alla protezione da parte della polizia e all’assistenza legale, per permettere loro di richiedere il risarcimento.
Prevenzione: I paesi dell’UE devono intraprendere azioni per:
È stato istituito un coordinatore dell’UE per la lotta contro la tratta di esseri umani allo scopo di garantire un approccio uniforme e coordinato in materia di lotta contro tale fenomeno.
Per aiutare le autorità nazionali a controllare l’abuso del diritto alla libera circolazione, la Commissione ha pubblicato un manuale sui matrimoni fittizi fra cittadini dell’UE e cittadini di paesi terzi. Alcuni matrimoni forzati, per esempio, possono rientrare nella definizione di tratta di esseri umani.
La direttiva è entrata in vigore il 15 aprile 2011. Doveva entrare in vigore nei paesi dell’UE il sabato 6 aprile 2013.
La tratta di esseri umani è esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (articolo 5) e l’Unione ha istituito un quadro strategico e legale complessivo per affrontare tale fenomeno, in particolare attraverso la presente direttiva (2011/36/UE) e la strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta di esseri umani 2012-2016.
Per ulteriori informazioni, consultare:
Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pagg. 1–11)
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 25.07.2018