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Le decisioni dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) — Decisioni

Articolo 297 TFUE — Atti legislativi e non legislativi

QUAL È LO SCOPO DEGLI ARTICOLI?

L’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) definisce le diverse tipologie di atti giuridici che l’Unione europea (Unione) può adottare, comprese le decisioni.

L’articolo 297 del TFUE stabilisce le regole sulla firma, la pubblicazione e l’entrata in vigore delle diverse tipologie di atti giuridici adottati dalle istituzione dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Per l’esercizio della competenza dell’Unione, le istituzioni dell’Unione possono adottare cinque tipi di atti normativi. La decisione è un atto giuridico vincolante in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi;

La decisione fa parte del diritto comunitario derivato dell'Unione. Viene adottata dalle istituzioni dell’Unione in conformità ai trattati.

Un atto vincolante in tutti i suoi elementi

Ai sensi dell’articolo 288 del TFUE, una decisione è vincolante in tutti i suoi elementi. Le decisioni possono essere atti legislativi o non legislativi.

Sono atti legislativi quando vengono adottate da:

Le decisioni sono atti non legislativi quando non vengono adottate in conformità della la procedura legislativa. Possono essere adottate, ad esempio, dal Consiglio europeo, dal Consiglio o dalla Commissione europea.

Le decisioni non legislative possono anche prendere la forma di atti delegati e atti di esecuzione.

Decisioni con un destinatario specifico

La decisione può avere uno o più destinatari (uno o più Stati membri dell'Unione, individui o aziende). Ad esempio, quando la Commissione decide di infliggere una ammenda a un’azienda per aver sfruttato abusivamente la propria posizione dominante sul mercato, indirizza la sua decisione a tale azienda.

Le decisioni non legislative che specificano il destinatario devono essere notificate alla parte interessata e hanno efficacia in virtù di tale notificazione. La notificazione può consistere nell’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le decisioni indirizzate a una o più persone o aziende specifiche hanno effetto diretto e possono pertanto essere fatte valere dinanzi ai giudici nazionali dai destinatari.

Anche le decisioni indirizzate a uno specifico Stato membro o a tutti gli Stati membri come destinatari possono avere effetto diretto. Ciò dipende dalla loro natura, dal contesto e dai termini. I termini devono essere sufficientemente chiari, incondizionati e precisi. La Corte di giustizia dell’Unione europea riconosce solo un effetto «verticale» delle decisioni indirizzate a uno o più Stati membri. Ciò significa che i singoli possono avvalersi di una decisione soltanto nei confronti dello Stato membro al quale essa è indirizzata (e non nei confronti di altri singoli).

Decisioni senza destinatario

Dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona non è più necessario che una decisione specifichi il proprio destinatario. In particolare, l’articolo 288 del TFUE chiarisce che una decisione può specificare il proprio destinatario, mentre il suo predecessore (articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea) faceva riferimento solo a decisioni che specificassero il proprio destinatario.

Le decisioni non legislative sono diventate l’atto giuridico di base nel campo della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Per tali scopi e sulla base del trattato sull’Unione europea, il Consiglio europeo e il Consiglio adottano decisioni non legislative (articolo 31, paragrafo 1 di tale trattato).

Pubblicazione delle decisioni ed entrata in vigore

L’articolo 297 del TFUE stabilisce che le decisioni legislative vengano pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entrano in vigore nella data specificata al loro interno o, in assenza di tale indicazione, il 20° giorno successivo alla data della loro pubblicazione. La medesima regola si applica a decisioni non legislative che non specificano a chi sono indirizzate.

Anche le decisioni che specificano il destinatario possono essere pubblicate sulla Gazzetta ufficiale. Ciononostante, la pubblicazione non elimina la necessità di una notificazione, che rappresenta l’unico modo per garantire che l’atto produca effetti giuridici.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 171).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 2: Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni — Articolo 297 (ex articolo 254 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 176).

Ultimo aggiornamento: 26.07.2021

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