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Normativa in materia di sanità animale dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Ha lo scopo di prevenire e controllare le malattie animali che possono essere trasmesse ad altri animali o esseri umani.
  • La normativa in materia di sanità animale fa parte di un pacchetto di misure proposto dalla Commissione europea nel maggio 2013 per potenziare l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nell’intera filiera agroalimentare.

PUNTI CHIAVE

Questo regolamento completo sostiene i settori dell’allevamento e della produzione alimentare dell’Unione europea (Unione) e il relativo mercato unionale in termini di sostenibilità, competitività, crescita e occupazione. Esso sostituisce ed estende le norme dell’Unione vigenti in materia di sanità animale, raccogliendole in una normativa più semplice caratterizzata da una maggiore attenzione verso le priorità chiave per affrontare le malattie. Tali priorità comprendono:

  • responsabilità più chiare per le aziende agricole che si occupano di bestiame, pesci e crostacei e altre persone coinvolte (ad esempio il personale veterinario) nella diagnosi precoce al fine di prevenire la diffusione dei principali focolai di malattie e limitarne i danni;
  • un’amministrazione semplificata del commercio internazionale di taluni animali vivi e prodotti di origine animale (come sperma, ovuli ed embrioni);
  • una base giuridica più chiara e strumenti migliori per permettere alle autorità veterinarie di combattere le malattie trasmissibili potenzialmente devastanti, in particolare attraverso la sorveglianza, la diagnosi e la comunicazione;
  • una maggiore flessibilità per adeguare le norme alle situazioni locali e alle questioni emergenti come quelle legate al clima e al cambiamento sociale;
  • una riduzione degli effetti nocivi sulla salute animale e umana e per l’ambiente.

Stabilisce requisiti per:

  • la prevenzione delle malattie e la preparazione a possibili focolai (ad esempio misure di biosicurezza*) come l’uso di strumenti diagnostici, vaccinazioni e trattamenti medici;
  • l’individuazione e la registrazione di animali e determinati prodotti di origine animale (ad esempio sperma, ovuli, embrioni) nonché la certificazione e il tracciamento delle rispettive partite;
  • l’ingresso di animali e di prodotti di origine animale nell’Unione e i loro movimenti interni;
  • il controllo e l’eradicazione delle malattie, comprese le misure di emergenza, tra cui le restrizioni ai movimenti degli animali, l’abbattimento e la vaccinazione.

Le norme riguardano le malattie animali per tutti gli animali detenuti (compresi, in alcuni casi, gli animali da compagnia), gli animali selvatici e i prodotti di origine animale, sia terrestri che acquatici. Non riguardano direttamente il benessere degli animali, anche se il legame tra la salute degli animali e il loro benessere è riconosciuto e preso in esame quando si considera l’impatto della malattia.

La normativa in materia di sanità animale dell’Unione è integrata da:

  • prescrizioni in merito alla tracciabilità e alla sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale (sperma, ovuli ed embrioni) di taluni animali terrestri detenuti, e il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale (stabilimenti che producono o trasformano materiale germinale);
  • prevenzione e controllo di talune malattie;
  • prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e uova da cova;
  • programmi di sorveglianza ed eradicazione e lo status di indenne da malattia per talune malattie;
  • norme sugli stabilimenti di acquacoltura e i trasportatori di animali acquatici;
  • norme riguardanti l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;
  • norme per gli stabilimenti che detengono animali terrestri e incubatoi e la tracciabilità di alcuni animali terrestri detenuti e uova da cova;
  • malattie soggette a programmi di sorveglianza dell’Unione, la loro portata geografica e malattie per le quali possono essere istituite zone indenni da malattia;
  • prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici.

I regolamenti che integrano o attuano la normativa in materia di sanità animale dell’Unione sono:

  • il regolamento delegato (UE) 2018/1629 relativo all’elenco delle malattie;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 relativo alle categorie di malattie elencate (si veda la versione consolidata);
  • il regolamento delegato (UE) 2019/2035 relativo agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità (si veda la versione consolidata);
  • il regolamento delegato (UE) 2020/686 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (si veda la versione consolidata);
  • il regolamento delegato (UE) 2020/687 per quanto riguarda la prevenzione e il controllo di determinate malattie (si veda la versione consolidata);
  • il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (si veda la versione consolidata);
  • il regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda la sorveglianza e i programmi di eradicazione per determinate malattie emergenti (si veda la versione consolidata);
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell’Unione;
  • il regolamento delegato (UE) 2020/691 per quanto riguarda gli stabilimenti di acquacoltura;
  • il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione, di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (si veda la versione consolidata);
  • il regolamento delegato (UE) 2020/990 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2020/999 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e la tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 relativo alla comunicazione delle malattie elencate (si veda la versione consolidata);
  • il regolamento delegato (UE) 2020/2154 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all’interno dell’Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i certificati sanitari degli animali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci (si veda la versione consolidata);
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici (si veda la versione consolidata);
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali terrestri (si veda la versione consolidata);
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (si veda la versione consolidata);
  • il regolamento delegato (UE) 2021/520 per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti (si veda la versione consolidata);
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori;
  • il regolamento delegato (UE) 2022/139 per quanto riguarda la gestione, lo stoccaggio e il rinnovo delle scorte delle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici e le prescrizioni in materia di biosicurezza, bioprotezione e biocontenimento per il funzionamento di tali banche;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2022/140 per quanto riguarda le banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 21 aprile 2021. Tuttavia, esso comprende alcune misure transitorie e abrogazioni della normativa precedente, applicate dal 21 aprile 2016.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Biosicurezza. Procedure di gestione, azioni o strutture appositamente studiate per ridurre il rischio di malattia negli animali.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/429 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 22.03.2023

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