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Diritto all’informazione nei procedimenti penali
Gli indagati o imputati di reati in un paese dell’UE devono essere informati dei loro diritti procedurali e delle accuse a loro carico.
ATTO
Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali.
SINTESI
Gli indagati o imputati di reati in un paese dell’UE devono essere informati dei loro diritti procedurali e delle accuse a loro carico.
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
La direttiva stabilisce norme minime comuni per tutti i paesi dell’UE indipendentemente dallo status giuridico e dalla cittadinanza o nazionalità di una persona. È volta a contribuire alla prevenzione degli errori giudiziari e alla riduzione del numero dei ricorsi.
PUNTI CHIAVE
Gli indagati e gli imputati devono essere informati prontamente, oralmente o per iscritto, sui vari diritti procedurali, che comprendono:
Inoltre, le persone arrestate devono ricevere prontamente una « comunicazione dei diritti » da parte delle autorità preposte all’applicazione della legge (ossia la polizia o il ministero della giustizia, a seconda del paese dell’UE), scritta in linguaggio semplice, con le informazioni degli ulteriori diritti, fra cui:
Qualora una persona sia stata arrestata ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, le deve essere fornita un’idonea « comunicazione dei diritti » da parte delle autorità preposte all’applicazione della legge, con i vari diritti applicabili in tale situazione.
Inoltre, agli indagati o imputati devono essere prontamente fornite informazioni relative al reato che sono sospettati di aver commesso e, successivamente, informazioni dettagliate relative all’accusa. In caso di arresto o detenzione, devono inoltre essere informati dei motivi di tale arresto o detenzione. Devono inoltre avere accesso alla documentazione relativa all’indagine, in modo da poter esercitare i loro diritti di difesa.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il 21 giugno 2012 e doveva essere recepita dalle legislazioni dei paesi dell’UE entro il 2 giugno 2014.
CONTESTO
La direttiva è la seconda di una serie di misure che, insieme, sono pensate per stabilire norme minime relative ai diritti procedurali in tutta l’UE, ai sensi della tabella di marcia del 2009 per i diritti procedurali. Segue una direttiva del 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione.
Per ulteriori informazioni consultare:
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2012/13/UE |
21.6.2012 |
2.6.2014 |
Ultimo aggiornamento: 02.03.2015