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Document 32022R1463

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1463 della Commissione del 5 agosto 2022 che definisce le specifiche tecniche e operative del sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove e l’applicazione del principio «una tantum» a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/5628

    GU L 231 del 6.9.2022, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1463/oj

    6.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 231/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1463 DELLA COMMISSIONE

    del 5 agosto 2022

    che definisce le specifiche tecniche e operative del sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove e l’applicazione del principio « una tantum » a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 9,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 prevede che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituisca un sistema tecnico per lo scambio di prove come richiesto per le procedure in linea elencate nell’allegato II di tale regolamento e per le procedure previste nelle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE (2) „2006/123/CE (3)„ 2014/24/UE (4) e 2014/25/UE (5).

    (2)

    Le specifiche tecniche e operative del sistema tecnico «una tantum» (OOTS, once-only technical system) contenute nel presente regolamento dovrebbero definire i componenti principali dell’architettura di tale sistema, nonché i ruoli e gli obblighi tecnici e operativi della Commissione, degli Stati membri, dei richiedenti prove, dei fornitori di prove e delle piattaforme di intermediazione. Inoltre tali specifiche dovrebbero stabilire un sistema di registrazione al fine di monitorare gli scambi e delineare le responsabilità per quanto concerne la manutenzione, il funzionamento e la sicurezza del sistema tecnico una tantum.

    (3)

    Al fine di consentire l’istituzione del sistema tecnico una tantum entro la data di cui al regolamento (UE) 2018/1724, si prevede di integrare il presente regolamento con documenti tecnici di progettazione più dettagliati e non vincolanti redatti in modo consensuale dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri nel contesto del gruppo di coordinamento dello sportello e conformemente agli orientamenti della Commissione per l’attuazione del regolamento sullo sportello digitale unico Programma di lavoro 2021-2022. Tuttavia, ove ritenuto necessario alla luce di nuovi sviluppi tecnici o di discussioni o divergenze di parere nel contesto del gruppo di coordinamento dello sportello, in particolare in merito alla finalizzazione dei documenti tecnici di progettazione e delle principali scelte progettuali, oppure quando sorge la necessità di rendere vincolanti taluni elementi dei documenti tecnici di progettazione, sarà possibile integrare/modificare le specifiche tecniche e operative di cui al presente regolamento secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1724.

    (4)

    Al fine di ridurre i costi e il tempo necessario per l’istituzione del sistema tecnico una tantum, l’architettura di tale sistema dovrebbe essere, per quanto possibile, basata su soluzioni riutilizzabili, neutra dal punto di vista della tecnologia di attuazione e compatibile con soluzioni nazionali diverse. Il sistema tecnico una tantum dovrebbe ad esempio essere in grado di utilizzare i portali per le procedure, i servizi dati o le piattaforme di intermediazione esistenti a livello nazionale, compresi quelli centrali, regionali e locali, che sono stati creati per l’uso nazionale. I componenti sviluppati dalla Commissione dovrebbero essere rilasciati con una licenza software aperta che promuove il riutilizzo e la collaborazione.

    (5)

    Una di tali soluzioni riutilizzabili sviluppata a livello di Unione è il sistema di nodi eIDAS previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione (6), che, consentendo la comunicazione con altri nodi della rete eIDAS, è in grado di elaborare la richiesta e la fornitura di un’autenticazione transfrontaliera di un utente. I nodi eIDAS dovrebbero consentire ai richiedenti prove e, ove pertinente, ai fornitori di prove di identificare gli utenti che richiedono lo scambio di prove attraverso il sistema tecnico una tantum affinché i fornitori di prove possano associare i dati di identificazione alla documentazione da loro registrata.

    (6)

    Il sistema tecnico una tantum dovrebbe basarsi sul lavoro già svolto e sfruttare le sinergie con altri sistemi esistenti per lo scambio di prove o informazioni tra le autorità pertinenti per le procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724, compresi i sistemi non contemplati dall’articolo 14, paragrafo 10, di tale regolamento. Ad esempio, per quanto riguarda i dati dei registri di immatricolazione dei veicoli e delle patenti di guida, il sistema tecnico una tantum dovrebbe tenere conto dei modelli di dati già sviluppati e, laddove fattibile, stabilire ponti tecnici per facilitare il collegamento delle autorità competenti che già utilizzano altre reti esistenti (RESPER (7) o EUCARIS (8)) al sistema tecnico una tantum per la fornitura di prove nelle procedure per cui è previsto l’uso di tale sistema. Un approccio analogo dovrebbe essere adottato in relazione ad altri sistemi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il gruppo di utenti Emrex (EUG) (9) nel settore dell’istruzione, il sistema EESSI per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale a norma del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) nel settore della sicurezza sociale, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari istituito dalla decisione 2009/316/GAI del Consiglio (11) ai fini della cooperazione giudiziaria ed eCertis (12) utilizzato nelle procedure di appalto pubblico. La cooperazione tra tali sistemi e il sistema tecnico una tantum dovrebbe essere definita caso per caso.

    (7)

    Ai fini dell’autenticazione transfrontaliera di un utente, l’architettura del sistema tecnico una tantum dovrebbe essere allineata al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Il 3 giugno 2021 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per un approccio coordinato verso un quadro europeo relativo a un’identità digitale (14). Tale raccomandazione istituisce un processo strutturato per la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e, ove pertinente, gli operatori del settore privato in relazione ai lavori concernenti aspetti tecnici del quadro europeo relativo a un’identità digitale. Al fine di assicurare l’allineamento necessario tra tale processo e il sistema tecnico una tantum, la Commissione dovrebbe garantire un coordinamento adeguato, in particolare attraverso il gruppo di contatto «Sinergie e interoperabilità», tra la rete di cooperazione istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/296 (15) della Commissione e il gruppo di coordinamento dello sportello.

    (8)

    Per garantire la sicurezza dei servizi elettronici transfrontalieri di recapito ai fini del sistema tecnico una tantum, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali servizi rispettino i requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 910/2014. A tal fine, è opportuno che il sistema tecnico una tantum utilizzi punti di accesso eDelivery per creare una rete di nodi per lo scambio sicuro di dati digitali. Oltre a consentire il recapito transfrontaliero sicuro, eDelivery fornisce funzionalità del servizio di metadati che potrebbero supportare versioni future del sistema tecnico una tantum dotate di un numero maggiore di nodi di scambio di dati sicuri. In tale quadro, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere i fornitori del loro software eDelivery.

    (9)

    Per garantire flessibilità nell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di disporre di uno o più punti di accesso eDelivery, nel contesto del sistema tecnico una tantum. Uno Stato membro dovrebbe essere pertanto in grado di installare un punto di accesso unico che gestisca tutta la messaggistica eDelivery relativa al sistema tecnico una tantum destinata ai richiedenti prove o ai fornitori di prove attraverso una piattaforma di intermediazione, ove applicabile, oppure, in alternativa, di installare più punti di accesso a qualsiasi livello gerarchico o per domini o settori o livelli geografici specifici delle sue pubbliche amministrazioni.

    (10)

    Ai sensi del diritto dell’Unione, comprese le direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e il regolamento (UE) 2018/1724, talune procedure amministrative devono essere messe a disposizione degli utenti online. Poiché tali procedure e le prove richieste non sono armonizzate ai sensi del diritto dell’Unione, è opportuno istituire servizi comuni per consentire lo scambio transfrontaliero attraverso il sistema tecnico una tantum delle prove richieste per tali procedure.

    (11)

    Laddove non esista alcun tipo di prova concordato che sia armonizzato in tutta l’Unione e che tutti gli Stati membri possono fornire, un intermediario di prove dovrebbe contribuire a stabilire quali tipi di prova possono essere accettati per una procedura specifica.

    (12)

    L’intermediario di prove dovrebbe basarsi sul contenuto delle regole fornite dagli Stati membri e dovrebbe fornire un meccanismo online per consentire agli Stati membri di effettuare ricerche nei propri requisiti in materia di informazioni e nelle serie di tipi di prove. L’intermediario di prove dovrebbe consentire agli Stati membri di gestire e condividere informazioni sulle regole relative ai tipi di prove.

    (13)

    Qualora sia necessaria l’interoperabilità tra il portale per le procedure, i servizi dati e i servizi comuni, detta interoperabilità dovrebbe essere sostenuta da documenti tecnici di progettazione.

    (14)

    Il presente regolamento dovrebbe specificare quando le prove strutturate e non strutturate richieste per le procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 sono considerate legalmente rilasciate in un formato elettronico che consenta uno scambio automatizzato. Le prove non strutturate rilasciate in formato elettronico possono essere scambiate tramite il sistema tecnico una tantum se integrate dagli elementi di metadati del modello di metadati generico di detto sistema contenuto nel repertorio semantico di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento. Le prove strutturate possono essere scambiate tramite il sistema tecnico una tantum se sono integrate dagli elementi di metadati del modello di metadati generico del sistema tecnico una tantum di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento e sono conformi al modello di dati di detto sistema per il tipo di prova pertinente di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento o accompagnate da una versione leggibile dall’uomo.

    (15)

    Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire quando convertire le prove in un formato elettronico che ne consenta lo scambio automatizzato attraverso il sistema tecnico una tantum. Tuttavia, al fine di migliorare l’utilità del sistema tecnico una tantum per i suoi utenti e poiché l’uso di modelli di dati e schemi di metadati è generalmente altamente raccomandato tanto per i formati non strutturati quanto per quelli strutturati, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nei loro sforzi destinati a conseguire tale obiettivo.

    (16)

    Al fine di evitare duplicazioni, garantire sinergie e consentire all’utente di scegliere, lo sviluppo di modelli di dati del sistema tecnico una tantum per i tipi di prove strutturate e la standardizzazione di casi d’uso per la fornitura di credenziali conformemente al processo strutturato previsto dalla raccomandazione (UE) 2021/946 della Commissione (16), del 3 giugno 2021, relativa a un pacchetto comune di strumenti dell’Unione per un approccio coordinato verso un quadro europeo relativo a un’identità digitale dovrebbe avvenire in stretta cooperazione e in allineamento reciproco per quanto concerne le prove di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1724, anche individuando casi d’uso comuni. L’allineamento dei modelli di dati del sistema tecnico una tantum e dei casi d’uso standardizzati ai sensi della suddetta raccomandazione della Commissione dovrebbe consentire agli utenti di fare affidamento su mezzi alternativi per la fornitura di prove di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1724 indipendentemente dal sistema tecnico una tantum o in combinazione con lo stesso. Quando sono apportate modifiche ai modelli di dati e agli schemi di metadati per le prove contenuti nel repertorio semantico, agli Stati membri dovrebbero essere concessi 12 mesi dall’adozione di qualsiasi aggiornamento per applicare eventuali modifiche alle prove in questione.

    (17)

    Al fine di ridurre al minimo la quantità di dati scambiati, nel caso di prove strutturate, se nella richiesta di prove è richiesto solo un sottoinsieme di dati, il fornitore di prove o una piattaforma di intermediazione, se del caso, potrebbe consentire il filtraggio automatizzato dei dati e, laddove necessario al trasferimento, la trasformazione dei dati per conto del titolare del trattamento responsabile affinché siano scambiati soltanto i dati richiesti.

    (18)

    Laddove gestiscano registri e servizi nazionali che svolgono un ruolo analogo o equivalente a quello del repertorio dei servizi dati o dell’intermediario di prove, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a duplicare il loro lavoro contribuendo ai servizi comuni pertinenti. Tuttavia, dovrebbero in tal caso garantire che i loro servizi nazionali siano collegati ai servizi comuni in modo tale da poter essere utilizzati da altri Stati membri. In alternativa, tali Stati membri dovrebbero essere in grado di copiare i dati pertinenti dai registri o dai servizi nazionali nel repertorio dei servizi dati o presso l’intermediario di prove.

    (19)

    Nella dichiarazione di Tallinn del 2017 sull’eGovernment (17), gli Stati membri hanno riaffermato il loro impegno a compiere progressi nel collegare i loro servizi elettronici pubblici e ad attuare il principio «una tantum» al fine di fornire servizi pubblici digitali efficienti e sicuri che semplificheranno la vita dei cittadini e delle imprese. La dichiarazione di Berlino del 2020 sulla società digitale e su un governo digitale fondato sui valori (18), fondata sui principi della centralità dell’utente e della facilità d’uso, ha stabilito ulteriori principi chiave su cui dovrebbero essere basati i servizi pubblici digitali, compresa la fiducia e la sicurezza nelle interazioni con il governo digitale nonché la sovranità digitale e l’interoperabilità. Il presente regolamento dovrebbe attuare tali impegni ponendo al centro del sistema gli utenti e richiedendo che questi ultimi siano informati in merito al sistema tecnico «una tantum», alle relative fasi e alle conseguenze dell’utilizzo di tale sistema.

    (20)

    È importante che sia in funzione un sistema adeguato per consentire agli utenti di identificarsi ai fini dello scambio di prove. L’unico quadro di riconoscimento reciproco per i mezzi nazionali di identificazione elettronica a livello di Unione è stabilito nel regolamento (UE) n. 910/2014. I mezzi di identificazione elettronica rilasciati nel contesto dei regimi di identificazione elettronica notificati a norma di tale regolamento dovrebbero pertanto essere utilizzati dai richiedenti prove per autenticare l’identità di un utente prima che quest’ultimo richieda esplicitamente di utilizzare il sistema tecnico una tantum. Qualora l’identificazione del pertinente fornitore di prove richieda la fornitura di attributi che vanno oltre quelli obbligatori di cui all’insieme minimo di dati elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501, tali attributi aggiuntivi dovrebbero essere richiesti anche all’utente dal richiedente prove e forniti al fornitore di prove o alla piattaforma di intermediazione, ove applicabile, nel contesto della richiesta di prove.

    (21)

    Alcune delle procedure elencate all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 esigono che le prove possano essere richieste per conto di una persona fisica o giuridica. Talune procedure sono ad esempio rilevanti per le imprese e gli imprenditori e tali soggetti dovrebbero pertanto poter richiedere lo scambio di prove per proprio conto o tramite un rappresentante. Il regolamento (UE) 910/2014 fornisce un quadro giuridico affidabile per i mezzi di identificazione elettronica rilasciati per le persone giuridiche o per le persone fisiche che rappresentano persone giuridiche. A tali casi di rappresentanza si applica il riconoscimento reciproco dei mezzi nazionali di identificazione elettronica a norma di tale regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto basarsi sul regolamento (UE) 910/2014, e su eventuali atti di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento, per l’identificazione degli utenti nei casi di rappresentanza. Il gruppo di coordinamento dello sportello e i suoi sottogruppi dovrebbero cooperare strettamente con le strutture di governance istituite a norma del regolamento (UE) 910/2014 al fine di contribuire a sviluppare soluzioni relative a poteri di rappresentanza e mandati. Dato che talune delle procedure per cui è previsto l’uso del sistema tecnico una tantum fanno affidamento sul quadro creato dal regolamento (UE) 910/2014, anche le prove richieste dai rappresentanti dovrebbero poter essere trattate attraverso il sistema tecnico una tantum quando e nella misura in cui tali soluzioni saranno state individuate.

    (22)

    Al fine di ridurre i tempi e i costi di attuazione del sistema tecnico una tantum nonché di beneficiare della rispettiva esperienza di attuazione, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri e promuovere la collaborazione tra loro per lo sviluppo di soluzioni tecniche e componenti riutilizzabili che possono essere impiegati per implementare i portali nazionali per le procedure, gli spazi di anteprima e i servizi dati.

    (23)

    Al fine di garantire che gli utenti mantengano il controllo sui propri dati personali in ogni momento durante l’utilizzo del sistema tecnico una tantum come previsto dal regolamento (UE) 2018/1724, tale sistema dovrebbe consentire agli utenti di esprimere la propria decisione in relazione a tali dati in due casi. Innanzitutto, è opportuno garantire che gli utenti ricevano informazioni sufficienti che consentano loro di presentare una richiesta informata ed esplicita di trattamento della loro richiesta di prove tramite il sistema tecnico una tantum in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1724. Il sistema dovrebbe fare poi in modo che gli utenti possano visualizzare le prove da scambiare in uno spazio di anteprima sicuro prima di decidere se procedere o meno allo scambio di prove a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1724, fatti salvi i casi di cui all’articolo 14, paragrafo 5, di tale regolamento.

    (24)

    La responsabilità dell’istituzione del sistema tecnico una tantum è condivisa tra gli Stati membri e la Commissione; il gruppo di coordinamento dello sportello dovrebbe pertanto svolgere un ruolo centrale nella governance del sistema. Data la natura tecnica del suo lavoro e al fine di facilitare l’attuazione nei sistemi nazionali esistenti dei documenti tecnici di progettazione, è opportuno che il lavoro del gruppo di coordinamento dello sportello sia sostenuto e preparato da esperti riuniti in uno o più sottogruppi creati in conformità al suo regolamento interno. Il funzionamento di tale governance del sistema tecnico una tantum dovrebbe essere valutato nella relazione che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 12 dicembre 2022 a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/1724.

    (25)

    Al fine di garantire una rapida reazione a eventuali incidenti e periodi di inattività che possono incidere sul funzionamento del sistema tecnico una tantum, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero istituire una rete di punti di contatto per il sostegno tecnico. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema tecnico una tantum, tali punti di contatto per il sostegno tecnico dovrebbero disporre dei poteri e di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire loro di svolgere i propri compiti.

    (26)

    Per garantire un funzionamento e una manutenzione efficienti del sistema tecnico una tantum, le responsabilità in relazione ai suoi diversi componenti dovrebbero essere distribuite in maniera chiara. La Commissione, in quanto proprietaria e soggetto che gestisce i servizi comuni, dovrebbe essere responsabile della loro manutenzione, del loro hosting e della loro sicurezza. Ciascuno Stato membro dovrebbe essere responsabile di garantire la manutenzione e la sicurezza di quei componenti del sistema tecnico una tantum di cui è proprietario e che sono soggetti alla sua responsabilità, come i nodi eIDAS, i punti di accesso eDelivery o i registri nazionali, in conformità al pertinente diritto dell’Unione e nazionale.

    (27)

    Al fine di garantire una protezione adeguata dei dati personali, come richiesto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), il presente regolamento dovrebbe specificare il ruolo degli Stati membri, in particolare quello delle rispettive autorità competenti nella loro qualità di richiedenti prove o fornitori di prove, nonché delle piattaforme di intermediazione, ove applicabile, in relazione ai dati personali contenuti nelle prove scambiate attraverso il sistema tecnico una tantum.

    (28)

    Per garantire che i servizi comuni siano protetti contro potenziali minacce che pregiudicano la riservatezza, l’integrità o la disponibilità dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione, è opportuno applicare a tali servizi la decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (20).

    (29)

    L’articolo 14, paragrafi da 1 a 8 e 10, del regolamento (UE) 2018/1724 si applica a decorrere dal 12 dicembre 2023. Anche le prescrizioni stabilite nel presente regolamento dovrebbero perciò applicarsi a decorrere da tale data.

    (30)

    Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e ha formulato le sue osservazioni formali il 6 maggio 2021 (22).

    (31)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sportello digitale unico,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    SEZIONE 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    (1)

    «sistema tecnico una tantum» («OOTS», once-only technical system): il sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724;

    (2)

    «fornitore di prove»: un’autorità competente di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1724 che rilascia legalmente prove strutturate o non strutturate;

    (3)

    «richiedente prove»: un’autorità competente responsabile di una o più delle procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724;

    (4)

    «punto di accesso eDelivery»: un componente di comunicazione che è parte del servizio elettronico di recapito eDelivery ed è basato su specifiche tecniche e standard, compreso il protocollo di messaggistica AS4 e servizi ausiliari sviluppati nel contesto del programma del meccanismo per collegare l’Europa e proseguiti nel contesto del programma Europa digitale, nella misura in cui tali specifiche tecniche e standard si sovrappongono alla norma ISO 15000-2;

    (5)

    «nodo eIDAS»: un nodo quale definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501, conforme ai requisiti tecnici e operativi stabiliti in tale regolamento e sulla base dello stesso;

    (6)

    «piattaforma di intermediazione»: una soluzione tecnica che agisce a titolo proprio o per conto di altri soggetti quali fornitori di prove o richiedenti prove, a seconda dell’organizzazione amministrativa degli Stati membri in cui opera la piattaforma di intermediazione, e attraverso la quale i fornitori di prove o i richiedenti prove si connettono ai servizi comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o a fornitori di prove o richiedenti prove di altri Stati membri;

    (7)

    «repertorio dei servizi dati»: un registro contenente l’elenco dei fornitori di prove e dei tipi di prove che rilasciano, unitamente alle informazioni di accompagnamento pertinenti;

    (8)

    «intermediario di prove»: un servizio che consente a un richiedente prove di determinare quale tipo di prove proveniente da un altro Stato membro soddisfa il requisito di prova ai fini di una procedura nazionale;

    (9)

    «mezzi di identificazione elettronica»: un’unità materiale e/o immateriale contenente dati di identificazione personale e utilizzata per l’autenticazione per un servizio online;

    (10)

    «repertorio semantico»: una raccolta di specifiche semantiche, collegate all’intermediario di prove e al repertorio dei servizi dati, composta da definizioni di nomi, tipi di dati ed elementi di dati associati a tipi di prove specifici, avente l’obiettivo di garantire la comprensione reciproca e l’interpretazione interlinguistica per i fornitori, i richiedenti e gli utenti di prove quando si scambiano prove attraverso il sistema tecnico una tantum;

    (11)

    «documenti tecnici di progettazione»: un insieme di documenti tecnici dettagliati e non vincolanti, redatti dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri nel quadro del gruppo di coordinamento dello sportello di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1724 o qualsiasi altro sottogruppo di cui all’articolo 19 del presente regolamento, che comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un’architettura di alto livello, protocolli di scambio, standard e servizi ausiliari a sostegno della Commissione, degli Stati membri, dei fornitori di prove, dei richiedenti prove, delle piattaforme di intermediazione e di altri soggetti coinvolti nell’istituzione del sistema tecnico una tantum in conformità al presente regolamento;

    (12)

    «servizio dati»: un servizio tecnico attraverso il quale un fornitore di prove gestisce le richieste di prove e invia le prove;

    (13)

    «modello di dati»: un’astrazione che organizza elementi di dati, standardizza il modo in cui sono correlati tra loro e specifica i soggetti, i loro attributi e la relazione tra tali soggetti;

    (14)

    «spazio di anteprima»: una funzionalità che consente all’utente di esaminare in anteprima le prove richieste di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

    (15)

    «prove strutturate»: qualsiasi prova in formato elettronico richiesta per le procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724, organizzata in elementi o campi predefiniti con un significato e un formato tecnico specifici che consentono il trattamento tramite sistemi software, integrata dagli elementi di metadati del modello di metadati generico del sistema tecnico una tantum di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento e conforme al modello di dati di tale sistema per il tipo di prova pertinente di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, o accompagnata da una versione leggibile dall’uomo;

    (16)

    «prove non strutturate»: le prove in formato elettronico richieste per le procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 che non sono organizzate in elementi o campi predefiniti con un significato e un formato tecnico specifici, ma sono integrate dagli elementi di metadati del modello di metadati generico del sistema tecnico una tantum di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento;

    (17)

    «tipo di prova»: una categoria di prove strutturate o non strutturate avente una finalità o un contenuto comune;

    (18)

    «incidente»: una situazione nella quale il sistema tecnico una tantum non funziona, non trasmette le prove o trasmette prove che non sono state richieste, oppure nella quale le prove sono cambiate o sono state divulgate durante la trasmissione, nonché qualsiasi violazione della sicurezza di cui all’articolo 29;

    (19)

    «portale per le procedure»: una pagina web o un’applicazione mobile nella quale un utente può accedere a una procedura in linea di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 e completarla.

    Articolo 2

    Struttura del sistema tecnico una tantum

    Il sistema tecnico una tantum è costituito dagli elementi seguenti:

    a)

    i portali per le procedure dei richiedenti prove e i servizi dati dei fornitori di prove;

    b)

    le piattaforme di intermediazione, ove pertinente;

    c)

    gli spazi di anteprima di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

    d)

    i registri e i servizi nazionali di cui all’articolo 8, ove pertinente;

    e)

    i nodi eIDAS per l’autenticazione degli utenti e la determinazione della corrispondenza dell’identità;

    f)

    i punti di accesso eDelivery;

    g)

    i servizi comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1;

    h)

    gli elementi e le interfacce di integrazione necessari per collegare i componenti di cui alle lettere da a) a g).

    SEZIONE 2

    SERVIZI DEL SISTEMA TECNICO UNA TANTUM

    Articolo 3

    Nodi eIDAS e punti di accesso eDelivery

    1.   Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti prove siano collegati a un nodo eIDAS per consentire l’autenticazione degli utenti a norma dell’articolo 11, direttamente o tramite una piattaforma di intermediazione.

    2.   Gli Stati membri garantiscono che i punti di accesso eDelivery siano installati, configurati e integrati nei portali per le procedure dei richiedenti prove, nei servizi dati dei fornitori di prove e nelle piattaforme di intermediazione.

    3.   Gli Stati membri possono scegliere il numero di punti di accesso eDelivery da utilizzare per il sistema tecnico una tantum.

    Articolo 4

    Servizi comuni

    1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituisce i servizi seguenti del sistema tecnico una tantum («servizi comuni»):

    a)

    il repertorio dei servizi dati di cui all’articolo 5;

    b)

    l’intermediario di prove di cui all’articolo 6;

    c)

    il repertorio semantico di cui all’articolo 7.

    2.   Gli Stati membri garantiscono il collegamento tecnico tra i portali per le procedure dei richiedenti prove, direttamente o tramite piattaforme di intermediazione, e i servizi comuni, e la corretta registrazione dei loro servizi dati nel contesto dei servizi comuni. Nell’attuare tali collegamenti, gli Stati membri sono guidati dalle descrizioni contenute nei documenti tecnici di progettazione.

    3.   Gli Stati membri garantiscono che soltanto i richiedenti prove siano collegati, direttamente o tramite piattaforme di intermediazione, ai servizi comuni e che soltanto i richiedenti prove e i fornitori di prove possano utilizzare il sistema tecnico una tantum. Gli Stati membri verificano periodicamente il funzionamento dei collegamenti ai servizi comuni.

    Articolo 5

    Repertorio dei servizi dati

    1.   Fatto salvo l’articolo 8 del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori di prove e i tipi di prove da essi rilasciati pertinenti per le procedure in linea di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 siano registrati nel repertorio dei servizi dati.

    2.   La Commissione è responsabile dello sviluppo e della manutenzione delle interfacce che consentono ai coordinatori nazionali di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1724, alle autorità competenti, alle piattaforme di intermediazione, ove applicabile, e alla Commissione, ciascuno nel quadro delle proprie responsabilità e nel rispetto dei limiti dei diritti di accesso definiti dalla Commissione, di:

    a)

    registrarsi, cancellarsi ed effettuare ogni altro aggiornamento delle informazioni contenute nel repertorio dei servizi dati;

    b)

    gestire i diritti di accesso delle persone autorizzate ad effettuare registrazioni e modifiche dei dati registrati.

    La Commissione garantisce che i coordinatori nazionali, le autorità competenti e le piattaforme di intermediazione possano scegliere tra le interfacce grafiche utente per le persone autorizzate e le interfacce programmatiche per i caricamenti automatizzati.

    3.   Gli Stati membri garantiscono che ogni tipo di prova registrato nel repertorio dei servizi dati sia accompagnato da:

    a)

    il livello di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica notificati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 910/2014; e

    b)

    ove applicabile, attributi aggiuntivi, specificati al fine di facilitare l’identificazione del fornitore di prove pertinente, che vanno oltre gli attributi obbligatori dell’insieme minimo di dati stabilito a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501, scambiati utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati a norma del regolamento (UE) 910/2014, e sono necessari per lo scambio corrispondente tramite il sistema tecnico una tantum.

    4.   Il repertorio dei servizi dati opera una chiara distinzione tra gli attributi aggiuntivi di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo e gli attributi scambiati utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati a norma del regolamento (UE) 910/2014 di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento.

    5.   Il livello di garanzia di cui al paragrafo 3, lettera a), richiesto per gli utenti transfrontalieri non supera quello richiesto per gli utenti non transfrontalieri.

    6.   Gli Stati membri garantiscono che le informazioni contenute nel repertorio dei servizi dati siano mantenute aggiornate.

    Articolo 6

    Intermediario di prove

    1.   L’intermediario di prove consente ai richiedenti prove di stabilire quali tipi di prove rilasciati in altri Stati membri corrispondono ai tipi di prove richiesti nel contesto delle procedure per le quali il richiedente prove è competente.

    2.   Gli Stati membri, tramite l’interfaccia di cui all’articolo 5, paragrafo 2, integrano l’elenco dei tipi di prove nel repertorio dei servizi dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, indicando i fatti o il rispetto degli obblighi procedurali che dimostrano, eventualmente in associazione ad altri tipi di prove, se necessario. Gli Stati membri garantiscono che tali informazioni siano esatte e mantenute aggiornate.

    3.   La Commissione è responsabile dello sviluppo e della manutenzione delle interfacce che consentono ai coordinatori nazionali, alle autorità competenti, alle piattaforme di intermediazione, ove applicabile, e alla Commissione, ciascuno nel quadro delle proprie responsabilità e nel rispetto dei limiti dei diritti di accesso definiti dalla Commissione, di:

    a)

    aggiungere, modificare e aggiornare le informazioni di cui al paragrafo 2;

    b)

    gestire i diritti di accesso delle persone autorizzate ad effettuare integrazioni e modifiche alle informazioni registrate.

    La Commissione garantisce che i coordinatori nazionali, le autorità competenti e le piattaforme di intermediazione possano scegliere tra le interfacce grafiche utente per le persone autorizzate e le interfacce programmatiche per i caricamenti automatizzati.

    4.   La Commissione agevola la mappatura dei tipi di prove rilasciate in uno Stato membro rispetto ai fatti o al rispetto degli obblighi procedurali che devono essere provati nel contesto di una procedura in un altro Stato membro strutturando la discussione e organizzando il lavoro nel pertinente sottogruppo di cui nell’articolo 19. Detto sottogruppo stabilisce un linguaggio formale specifico per il dominio, ove possibile facendo riferimento ai pertinenti standard internazionali, e propone tale linguaggio al gruppo di coordinamento dello sportello a norma dell’articolo 18, lettera f).

    Articolo 7

    Repertorio semantico e modelli di dati

    1.   Il repertorio semantico fornisce accesso al modello di metadati generico del sistema tecnico una tantum, progettato per visualizzare metadati che identificano in modo univoco le prove e il fornitore di prove e che include campi aggiuntivi progettati per visualizzare i metadati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a c).

    2.   Per i tipi di prove strutturate concordati in seno al gruppo di coordinamento dello sportello, il repertorio semantico contiene un modello di dati del sistema tecnico una tantum costituito quanto meno dai componenti seguenti:

    a)

    una rappresentazione di tale modello di dati con:

    i)

    un diagramma visivo del modello di dati; e

    ii)

    una descrizione testuale di tutte le entità del modello di dati, costituita da una definizione e dall’elenco degli attributi dell’entità; per ciascun attributo, il tipo previsto (ad esempio booleano, identificatore, data), una definizione, la cardinalità e l’utilizzo facoltativo di un elenco dei codici;

    b)

    distribuzioni in XML basate sulla definizione dello schema XML (XSD), o un formato equivalente, integrato da altri formati di serializzazione ampiamente utilizzati, ove fattibile;

    c)

    elenchi di codici per garantire il trattamento automatizzato delle prove, disponibili in un formato strutturato;

    d)

    un meccanismo per la conversione in un formato leggibile dall’uomo, quale.XSLT o equivalente.

    3.   Per ogni tipo di prova, il repertorio semantico offre il controllo della versione e una registrazione delle modifiche per tenere traccia delle diverse versioni.

    4.   Il repertorio semantico contiene una metodologia per lo sviluppo di nuovi modelli di dati del sistema tecnico una tantum per i tipi di prove scambiati attraverso tale sistema, costituita da esempi e materiali per l’apprendimento.

    5.   I calendari per gli aggiornamenti e gli adattamenti dei modelli di metadati generici del sistema tecnico una tantum e dei modelli di dati di tale sistema sono discussi periodicamente dagli Stati membri e dalla Commissione nel quadro di uno dei sottogruppi del gruppo di coordinamento dello sportello di cui all’articolo 19 e adottati da quest’ultimo. I fornitori di prove o le piattaforme di intermediazione, se del caso, applicano tali aggiornamenti e adattamenti al più tardi entro 12 mesi dalla loro pubblicazione nel repertorio semantico.

    6.   La Commissione fornisce agli Stati membri uno strumento informatico che li aiuterà a verificare la conformità delle prove rispetto al modello di metadati generico del sistema tecnico una tantum e ai modelli di dati di tale sistema.

    7.   La Commissione rende accessibile al pubblico il repertorio semantico su un suo sito web apposito.

    Articolo 8

    Registri e servizi nazionali

    1.   Gli Stati membri che dispongono di registri o servizi nazionali equivalenti al repertorio dei servizi dati o all’intermediario di prove possono scegliere di non registrare i fornitori di prove, i tipi di prove che rilasciano e i fatti o il rispetto degli obblighi procedurali che dimostrano, eventualmente in associazione ad altri tipi di prove, nonché il livello di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica necessari per accedere a ciascun tipo di prova come previsto agli articoli 5 e 6. In tal caso, tali Stati membri procedono piuttosto in uno dei modi seguenti:

    a)

    consentono ad altri Stati membri di ricercare nei loro registri nazionali le informazioni di cui al presente paragrafo;

    b)

    copiano le informazioni di cui al presente paragrafo dai registri o servizi nazionali nel repertorio dei servizi dati o presso l’intermediario di prove.

    2.   Nell’attuare il paragrafo 1, gli Stati membri sono guidati dalle descrizioni contenute nei documenti tecnici di progettazione.

    SEZIONE 3

    RICHIEDENTI PROVE

    Articolo 9

    Spiegazione agli utenti

    1.   I richiedenti prove garantiscono che i loro portali per le procedure contengano una spiegazione del sistema tecnico una tantum e delle sue caratteristiche, comprese informazioni in merito al fatto che:

    a)

    l’utilizzo del sistema tecnico una tantum è volontario;

    b)

    gli utenti hanno la possibilità di esaminare le prove nello spazio di anteprima di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e decidere se utilizzarle o meno per la procedura;

    c)

    gli utenti possono agire per proprio conto o farsi rappresentare da un’altra persona giuridica o fisica, quando e nella misura in cui sono state trovate soluzioni a tal fine, conformemente al regolamento (UE) 910/2014 e agli eventuali atti di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento.

    Le informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), non sono richieste nel caso delle procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724.

    2.   L’obbligo di fornire spiegazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica quello di fornire agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

    Articolo 10

    Selezione dei tipi di prova

    1.   I richiedenti prove offrono agli utenti la possibilità di richiedere i tipi di prove che corrispondono, sulla base delle informazioni registrate nell’intermediario di prove, a tipi che sarebbero accettabili ai sensi del diritto applicabile nella procedura pertinente mediante trasmissione diretta, a condizione che i fornitori di prove rendano tali tipi di prove disponibili tramite il sistema tecnico una tantum ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1.

    2.   Se possono essere richieste più prove, il richiedente prove garantisce che gli utenti possano selezionare tutte le prove, un loro sottoinsieme o un tipo specifico di prove.

    Articolo 11

    Autenticazione dell’utente

    1.   I richiedenti prove si basano su mezzi di identificazione elettronica che sono stati rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione elettronica notificato a norma del regolamento (UE) 910/2014 per autenticare gli utenti, agendo per proprio conto o tramite un rappresentante, quando e nella misura in cui siano state trovate soluzioni a tal fine a norma del medesimo regolamento e di eventuali atti di esecuzione adottati sulla base dello stesso.

    2.   Una volta che l’utente ha selezionato il tipo di prove da scambiare attraverso il sistema tecnico una tantum, i richiedenti prove informano gli utenti:

    a)

    ove applicabile, in merito ad eventuali attributi aggiuntivi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento che gli stessi devono fornire; e

    b)

    in merito al fatto che saranno reindirizzati al pertinente fornitore di prove, ai pertinenti fornitori di prove o, ove applicabile, alla piattaforma o alle piattaforme di intermediazione pertinenti, per esaminare in anteprima le prove selezionate.

    3.   Ove non sia richiesta l’anteprima ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, il paragrafo 2, lettera b), del presente articolo non si applica. In tal caso, il fornitore di prove, i fornitori di prove o, ove applicabile, la piattaforma o le piattaforme di intermediazione possono chiedere al richiedente prove di reindirizzare l’utente per la reidentificazione e la riautenticazione ai fini della determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove. L’utente può scegliere di non essere reindirizzato. Il richiedente prove comunica in tal caso all’utente che il processo di determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove eseguito dal fornitore di prove potrebbe non dar luogo a una corrispondenza di cui all’articolo 16 del presente regolamento.

    Articolo 12

    Richiesta esplicita

    Oltre alle informazioni di cui all’articolo 9, il richiedente prove fornisce all’utente quanto segue:

    a)

    il nome o i nomi del fornitore o dei fornitori di prove;

    b)

    i tipi di prove o i campi di dati da scambiare.

    Il presente articolo non pregiudica le situazioni nelle quali l’uso del sistema tecnico una tantum è consentito in assenza di una richiesta esplicita in conformità all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1724.

    Articolo 13

    Richiesta di prove

    1.   Il richiedente prove garantisce che la richiesta di prove sia trasmessa al fornitore di prove o alla piattaforma di intermediazione, ove applicabile, e contenga le informazioni seguenti:

    a)

    l’identificativo unico della richiesta;

    b)

    il tipo di prova richiesto;

    c)

    la data e l’ora in cui è stata formulata la richiesta esplicita;

    d)

    l’identificazione della procedura per la quale è richiesta la prova;

    e)

    il nome e i metadati che identificano in modo univoco il richiedente prove e la piattaforma di intermediazione, ove applicabile;

    f)

    gli attributi dell’utente, o dell’utente e del rappresentante, ove applicabile, scambiati utilizzando i mezzi di identificazione elettronica di cui all’articolo 11, paragrafo 1;

    g)

    il livello di garanzia, quale definito nel regolamento (UE) 910/2014, dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati dall’utente;

    h)

    gli attributi aggiuntivi, di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), forniti dall’utente ai fini della richiesta;

    i)

    l’identificazione del fornitore di prove quale registrata nel repertorio dei servizi dati;

    j)

    l’eventuale necessità di una richiesta esplicita dell’utente in conformità all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1724;

    k)

    l’eventuale obbligo di garantire la possibilità di esaminare in anteprima le prove in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724.

    2.   Il richiedente prove opera una chiara distinzione tra gli attributi aggiuntivi di cui al paragrafo 1, lettera h), e gli attributi di cui al paragrafo 1, lettera f).

    Articolo 14

    Reindirizzamento dell’utente al fornitore di prove

    1.   Fatte salve le procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, i richiedenti prove assicurano che gli utenti, dopo aver selezionato le prove da scambiare tramite il sistema tecnico una tantum nel portale per le procedure ai sensi dell’articolo 10 del presente regolamento e indicato la loro richiesta esplicita ai sensi dell’articolo 12 del presente regolamento, siano reindirizzati al fornitore di prove, ai fornitori di prove oppure alla piattaforma o alle piattaforme di intermediazione, ove applicabile, per esercitare l’opzione di esaminare in anteprima le prove.

    2.   Per le procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, gli utenti possono essere reindirizzati al fornitore di prove, ai fornitori di prove oppure alla piattaforma o alle piattaforme di intermediazione, se del caso, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento.

    SEZIONE 4

    FORNITORI DI PROVE

    Articolo 15

    Ruolo nello scambio di prove

    1.   Gli Stati membri garantiscono che, ai fini dello scambio di prove tramite il sistema tecnico una tantum, i fornitori di prove o le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, utilizzino servizi applicativi in grado di:

    a)

    ricevere e interpretare le richieste di prove presentate da un punto di accesso eDelivery, che sono considerate come dati di ingresso per i servizi dati;

    b)

    previo esito positivo dell’identificazione e dell’autenticazione in conformità all’articolo 16 del presente regolamento:

    i)

    recuperare eventuali prove corrispondenti alla richiesta;

    ii)

    fatto salvo il caso delle procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, consentire agli utenti di specificare quali di tali prove desiderano esaminare in anteprima e dare loro la possibilità di esaminare le prove così specificate in uno spazio di anteprima;

    iii)

    consentire agli utenti di indicare quali eventuali prove corrispondenti dovrebbero essere restituite al richiedente prove per essere utilizzate nella procedura;

    c)

    restituire le risposte relative alle prove al richiedente prove tramite un punto di accesso eDelivery, previa decisione dell’utente di utilizzare le prove nella procedura in seguito alla possibilità di esaminarle in anteprima, fatti salvi i casi di procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, di segnalazioni di errori, anche nella fattispecie di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento, o di segnalazioni relative a prove in fase di conversione.

    2.   In caso di restituzione, una risposta relativa alle prove comprende le prove richieste ed è accompagnata da:

    a)

    metadati che la identificano in modo univoco;

    b)

    metadati che identificano in modo univoco la richiesta di prove;

    c)

    metadati che indicano la data e l’ora in cui è stata generata la risposta;

    d)

    metadati che identificano in modo univoco le prove e il fornitore di prove;

    e)

    se le prove strutturate non sono conformi al modello di dati del sistema tecnico una tantum rilevante per il tipo di prove in questione, una versione leggibile dall’uomo delle prove.

    3.   La risposta relativa alle prove può comprendere anche i metadati che identificano in modo univoco la lingua o le lingue della prova richiesta.

    4.   Quando viene restituita, una segnalazione di errore comprende metadati che identificano in modo univoco la richiesta di prove, la data e l’ora in cui è stata generata e una descrizione dell’errore che si è verificato.

    5.   Quando le prove non sono ancora disponibili per lo scambio tramite il sistema tecnico una tantum ma sono in fase di conversione in prove strutturate o non strutturate quali definite all’articolo 1, punti 16 e 17, viene restituita una segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tale segnalazione comprende metadati che identificano in modo univoco la richiesta di prove, la data e l’ora in cui è stata generata e un messaggio indicante che le prove in questione sono in fase di conversione in prove strutturate o non strutturate quali definite all’articolo 1, punti 16 e 17, e saranno pronte per essere trasmesse tramite il sistema tecnico una tantum in futuro. Il fornitore di prove include nella segnalazione la data e l’ora indicative in cui le prove saranno disponibili.

    Articolo 16

    Determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove

    1.   I fornitori di prove o le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, possono richiedere agli utenti di identificarsi e autenticarsi nuovamente ai fini della determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove, anche fornendo attributi aggiuntivi.

    2.   I fornitori di prove o le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, garantiscono che le prove siano scambiate tramite il sistema tecnico una tantum soltanto se gli attributi di identità dell’utente e, ove applicabile, del rappresentante, scambiati utilizzando i mezzi di identificazione elettronica di cui all’articolo 11, paragrafo 1, e gli attributi aggiuntivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), e forniti dall’utente per facilitare l’identificazione da parte del fornitore di prove pertinente, corrispondono agli attributi detenuti da tali fornitori di prove o piattaforme di intermediazione.

    3.   Se il processo di determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove non dà luogo a una corrispondenza o la corrispondenza dell’identità genera due o più risultati, l’utente o, se del caso, il rappresentante non è autorizzato a esaminare in anteprima le prove richieste e le prove non vengono scambiate. In assenza di tale corrispondenza:

    a)

    un messaggio di errore è inviato al richiedente prove;

    b)

    l’utente riceve un messaggio automatizzato in cui si spiega che le prove non possono essere fornite.

    SEZIONE 5

    SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEL SISTEMA TECNICO UNA TANTUM

    Articolo 17

    Sistema di registrazione

    1.   Per ciascuna richiesta di prove trasmessa tramite il sistema tecnico una tantum, il richiedente prove, il fornitore o i fornitori di prove o la piattaforma o le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, registrano gli elementi seguenti:

    a)

    la richiesta di prove di cui all’articolo 13, paragrafo 1;

    b)

    le informazioni incluse nella risposta relativa alle prove, ad eccezione delle prove stesse, o la segnalazione di errore di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 16, paragrafo 3, lettera a);

    c)

    i dati dell’evento eDelivery relativi a uno qualsiasi degli aspetti seguenti:

    i)

    scambio di richieste di prove;

    ii)

    risposte relativa alle prove;

    iii)

    segnalazioni di errori.

    2.   Per ciascuna prova scambiata attraverso il sistema tecnico una tantum, il fornitore di prove o la piattaforma di intermediazione, ove applicabile, registra la decisione dell’utente, successiva all’esame in anteprima delle prove, di approvare o meno l’uso delle prove in questione per la procedura oppure, ove applicabile, il fatto che l’utente esca dallo spazio di anteprima o dal portale per le procedure senza prendere una decisione specifica.

    3.   La Commissione e, nelle situazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri pertinenti, registrano tutte le interazioni con i servizi comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

    4.   Fatti salvi periodi di conservazione più lunghi imposti dalla legislazione nazionale per le registrazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai fini del sistema tecnico una tantum o per altre finalità, la Commissione e i richiedenti prove, i fornitori di prove o le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, conservano tali registrazioni per un periodo di 12 mesi.

    5.   In caso di sospetto di incidenti e a fini di verifiche e controlli casuali di sicurezza eseguiti nei rispettivi settori di competenza di cui all’articolo 26, i richiedenti prove, i fornitori di prove e le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, si mettono reciprocamente a disposizione su richiesta le pertinenti registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo tramite il pannello di gestione del sostegno tecnico di cui all’articolo 22. Per le medesime finalità e con le medesime modalità, gli Stati membri e la Commissione, ove applicabile, mettono a disposizione dei pertinenti richiedenti prove, fornitori di prove e piattaforme di intermediazione, se del caso, le registrazioni pertinenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

    SEZIONE 6

    GOVERNANCE DEL SISTEMA TECNICO UNA TANTUM

    Articolo 18

    Gruppo di coordinamento dello sportello

    In cooperazione con gli Stati membri nel quadro del gruppo di coordinamento dello sportello istituito dall’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1724, la Commissione:

    a)

    supervisiona l’istituzione e l’avvio del sistema tecnico una tantum in linea con l’articolo 31, paragrafo 3, del presente regolamento;

    b)

    fissa le priorità per ulteriori sviluppi e miglioramenti del sistema tecnico una tantum;

    c)

    stabilisce un calendario indicativo per gli aggiornamenti periodici, il mantenimento e l’adeguamento dei documenti tecnici di progettazione;

    d)

    raccomanda modifiche dei documenti tecnici di progettazione;

    e)

    organizza revisioni inter pares per promuovere scambi di esperienze e buone pratiche tra gli Stati membri sull’applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri;

    f)

    approva o respinge le modalità operative presentate da uno qualsiasi dei sottogruppi istituiti ai sensi del regolamento interno del gruppo di coordinamento dello sportello e, se necessario, fornisce orientamenti specifici e supervisiona il loro lavoro.

    Articolo 19

    Sottogruppi del gruppo di coordinamento dello sportello

    1.   Al fine di garantire uno sviluppo e un funzionamento coordinati del sistema tecnico una tantum, i sottogruppi di cui all’articolo 18, lettera f), discutono e, ove necessario, elaborano proposte sulle modalità operative da sottoporre al gruppo di coordinamento dello sportello in relazione ai settori seguenti, in particolare:

    a)

    standardizzazione dei modelli di dati del sistema tecnico una tantum;

    b)

    mappatura delle prove;

    c)

    riesame, mantenimento e interpretazione dei documenti tecnici di progettazione;

    d)

    governance operativa, in particolare accordi operativi e accordi sul livello dei servizi;

    e)

    sicurezza del sistema tecnico una tantum, compresa l’elaborazione di piani di gestione dei rischi volti a individuare i rischi, valutarne il potenziale impatto e pianificare risposte tecniche e organizzative adeguate in caso di incidenti;

    f)

    collaudo e implementazione dei componenti del sistema tecnico una tantum, compresa l’interoperabilità tra i componenti nazionali di tale sistema di cui all’articolo 2, lettere da a) a f) e h), e i servizi comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

    Le modalità operative comprendono l’elaborazione e la proposta di norme necessarie per l’interoperabilità nei rispettivi settori dei sottogruppi, seguendo, ogniqualvolta possibile, norme internazionali. Una volta approvate dal gruppo di coordinamento dello sportello, tali norme sono incluse nei documenti tecnici di progettazione.

    2.   I sottogruppi adottano le loro proposte di modalità operative mediante consenso ogniqualvolta possibile. Qualora risulti impossibile raggiungere un consenso, la presidenza può decidere, laddove sia sostenuta dalla maggioranza semplice dei membri del sottogruppo presenti alla riunione, che una proposta del sottogruppo può essere presentata al gruppo di coordinamento dello sportello.

    SEZIONE 7

    SOSTEGNO TECNICO

    Articolo 20

    Punto di contatto unico della Commissione per il sostegno tecnico

    1.   La Commissione designa un punto di contatto unico per il sostegno tecnico che garantisca il funzionamento e la manutenzione dei servizi comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

    2.   Il punto di contatto unico per il sostegno tecnico collabora con altri punti di contatto unici pertinenti della Commissione e coordina la risoluzione dei problemi con i punti di accesso eDelivery o i nodi eIDAS.

    3.   La Commissione garantisce che il suo punto di contatto unico per il sostegno tecnico sia organizzato in modo da consentirgli di svolgere i propri compiti in ogni circostanza e di reagire tempestivamente.

    Articolo 21

    Punto di contatto unico nazionale per il sostegno tecnico

    1.   Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto unico per il sostegno tecnico al fine di garantire il funzionamento e la manutenzione dei componenti pertinenti del sistema tecnico una tantum di cui è responsabile ai sensi della sezione 9.

    2.   I punti di contatto unici per il sostegno tecnico:

    a)

    forniscono competenze tecniche e consulenza ai fornitori di prove e ai richiedenti prove per tutti i problemi tecnici incontrati in relazione al funzionamento del sistema tecnico una tantum e, ove necessario, collaborano con il punto di contatto tecnico della Commissione e con altri punti di contatto nazionali per il sostegno tecnico;

    b)

    indagano e risolvono eventuali periodi di inattività dei punti di accesso eDelivery, possibili violazioni della sicurezza e altri incidenti;

    c)

    informano i punti di contatto per il sostegno tecnico in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.

    3.   Laddove informato da un fornitore di prove in merito a dubbi sulla liceità di una o più richieste di prove, il punto di contatto unico per il sostegno tecnico:

    a)

    riesamina le richieste di prove o i campioni di richieste di prove trasmessi in passato dallo stesso richiedente prove;

    b)

    utilizza il pannello di gestione del sostegno tecnico di cui all’articolo 22 per chiedere al punto di contatto unico per il sostegno tecnico designato dallo Stato membro del richiedente prove di trasmettere le registrazioni degli scambi selezionati di cui all’articolo 17;

    c)

    porta la questione all’attenzione del coordinatore nazionale qualora il problema persista.

    4.   Gli Stati membri garantiscono che il rispettivo punto di contatto unico per il sostegno tecnico sia organizzato in modo da consentirgli di svolgere i propri compiti in ogni circostanza e sia in grado di reagire tempestivamente.

    Articolo 22

    Pannello di gestione del sostegno tecnico

    1.   La Commissione istituisce un pannello di gestione per facilitare la comunicazione tra tutti i punti di contatto per il sostegno tecnico.

    2.   Gli Stati membri e la Commissione registrano nel pannello di gestione i dati di contatto dei punti di contatto per il sostegno tecnico e li tengono aggiornati.

    3.   Attraverso il pannello di gestione i punti di contatto:

    a)

    segnalano qualsiasi incidente ritenuto sostanziale;

    b)

    segnalano eventuali misure temporanee o permanenti intraprese a seguito di incidenti;

    c)

    richiedono ai punti di contatto del sostegno tecnico competenti le registrazioni degli scambi selezionati nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 5, e in caso di dubbio sulla liceità della richiesta di prove di cui all’articolo 21, paragrafo 3;

    d)

    richiedono qualsiasi ulteriore assistenza necessaria in caso di incidenti.

    4.   I coordinatori nazionali e la presidenza del gruppo di coordinamento dello sportello hanno accesso al pannello di gestione.

    5.   La Commissione e i coordinatori nazionali utilizzano il pannello di gestione per fornire le informazioni di cui all’articolo 27 e all’articolo 28, paragrafo 2.

    SEZIONE 8

    COOPERAZIONE CON ALTRE STRUTTURE DI GOVERNANCE

    Articolo 23

    Ambito della cooperazione

    La Commissione, congiuntamente al gruppo di coordinamento dello sportello e ai suoi sottogruppi, coopera con le strutture di governance pertinenti istituite dal diritto dell’Unione o da accordi internazionali nei settori rilevanti per il sistema tecnico una tantum al fine di conseguire sinergie e riutilizzare, per quanto possibile, le soluzioni sviluppate in tali altri consessi.

    SEZIONE 9

    RESPONSABILITÀ DELLA MANUTENZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DEI COMPONENTI DEL SISTEMA TECNICO UNA TANTUM

    Articolo 24

    Responsabilità della Commissione

    La Commissione è proprietaria dei servizi comuni e del pannello di gestione del sostegno tecnico ed è responsabile dello sviluppo, della disponibilità, del monitoraggio, dell’aggiornamento, della manutenzione e dell’hosting degli stessi.

    Articolo 25

    Responsabilità degli Stati membri

    Per quanto concerne i rispettivi componenti nazionali del sistema tecnico una tantum di cui all’articolo 2, lettere da a) a f) e h), ciascuno Stato membro è considerato proprietario e responsabile dell’istituzione, ove applicabile, dello sviluppo, della disponibilità, del monitoraggio, dell’aggiornamento, della manutenzione e dell’hosting di tali componenti.

    Articolo 26

    Modifiche e aggiornamenti

    1.   La Commissione informa gli Stati membri in merito a eventuali modifiche e aggiornamenti dei servizi comuni.

    2.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle modifiche e agli aggiornamenti dei componenti sotto la loro responsabilità che possono avere ripercussioni sul funzionamento del sistema tecnico una tantum.

    3.   Le informazioni sugli aggiornamenti critici sono fornite senza indebito ritardo. Nel caso di altri aggiornamenti non critici che potrebbero incidere sui componenti del sistema tecnico una tantum di proprietà di altri Stati membri o sui servizi comuni, il tempo di risposta è deciso dal gruppo di coordinamento dello sportello sulla base di una proposta del sottogruppo competente.

    Articolo 27

    Disponibilità del sistema tecnico una tantum

    1.   Il sistema tecnico una tantum sarà operativo 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, con un tasso di disponibilità dei punti di accesso eDelivery, degli spazi di anteprima e dei servizi comuni di almeno il 98 % esclusa la manutenzione programmata in conformità al paragrafo 2 del presente articolo. Gli obiettivi di livello dei servizi degli altri componenti del sistema tecnico una tantum sono specificati negli accordi sul livello dei servizi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d).

    2.   Gli Stati membri e la Commissione notificano le attività di manutenzione programmata relative ai componenti pertinenti del sistema tecnico una tantum come segue:

    a)

    con un anticipo di 5 giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità di 4 ore al massimo;

    b)

    con un anticipo di 10 giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità di 12 ore al massimo;

    c)

    con un anticipo di 30 giorni lavorativi per un’attività di manutenzione dell’infrastruttura della sala informatica, che può comportare un periodo di indisponibilità di 6 giorni l’anno al massimo.

    Nella misura del possibile, le operazioni di manutenzione sono pianificate al di fuori delle ore lavorative.

    3.   Gli Stati membri che hanno stabilito un orario settimanale fisso per il servizio di manutenzione comunicano alla Commissione l’ora e il giorno previsti a tal fine. Fermi restando gli obblighi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), in caso di indisponibilità dei sistemi degli Stati membri durante tale orario fisso, gli Stati membri sono esentati dall’obbligo di notificare ogni volta alla Commissione tale indisponibilità.

    4.   In caso di guasto tecnico imprevisto dei componenti del sistema tecnico una tantum degli Stati membri, lo Stato membro interessato informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione della loro indisponibilità e, qualora nota, della prevista ripresa del funzionamento dei componenti.

    5.   In caso di guasto imprevisto dei servizi comuni, la Commissione informa senza indugio gli Stati membri dell’indisponibilità di uno o più servizi comuni e, qualora nota, della prevista ripresa del servizio.

    6.   Le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate tramite il pannello di gestione del sostegno tecnico di cui all’articolo 22.

    SEZIONE 10

    SICUREZZA

    Articolo 28

    Sicurezza dei servizi comuni e dei componenti nazionali

    1.   La Commissione garantisce la sicurezza dei servizi comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e degli elementi e delle interfacce di integrazione di cui all’articolo 2, lettera h), di cui è responsabile.

    2.   Gli Stati membri garantiscono la sicurezza dei componenti nazionali del sistema tecnico una tantum e degli elementi e delle interfacce di integrazione di cui all’articolo 2, lettera h), di cui sono responsabili.

    3.   Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e la Commissione provvedono, quanto meno, e ciascuno di essi per il componente di cui è responsabile, ad adottare le misure necessarie al fine di:

    a)

    impedire a persone non autorizzate di accedere ai componenti di cui sono responsabili;

    b)

    impedire l’introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate;

    c)

    individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b); e

    d)

    garantire la registrazione degli eventi di sicurezza in linea con norme internazionali riconosciute in materia di sicurezza per la tecnologia dell’informazione.

    4.   Gli Stati membri garantiscono in particolare:

    a)

    che i collegamenti che essi gestiscono in ingresso e in uscita rispetto ai punti di accesso eDelivery e tutte le comunicazioni interne tra le diverse autorità nazionali soddisfino quanto meno lo stesso livello di requisiti di sicurezza del servizio elettronico di recapito eDelivery per tutelare la sicurezza e la riservatezza dello scambio e l’integrità delle prove scambiate tramite il sistema tecnico una tantum;

    b)

    la non disconoscibilità dell’origine della richiesta di prove trasmessa dal punto di accesso del richiedente prove e della risposta relativa alle prove scambiata o del messaggio di errore trasmesso dal punto di accesso del fornitore di prove.

    5.   Conformemente al paragrafo 4, lo Stato membro del fornitore di prove in ogni specifico scambio di prove è responsabile della qualità, della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità delle prove richieste fino al raggiungimento del punto di accesso eDelivery del richiedente prove o di una piattaforma di intermediazione, ove applicabile. Lo Stato membro del richiedente prove in ogni specifico scambio di prove è responsabile della riservatezza e dell’integrità delle prove richieste dal momento in cui raggiungono il suo punto di accesso eDelivery.

    6.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle registrazioni di cui all’articolo 17, paragrafi da 1 a 3, mediante misure di sicurezza adeguate e proporzionate, ciascuno per le proprie registrazioni.

    Articolo 29

    Monitoraggio dei sistemi elettronici

    1.   Gli Stati membri e la Commissione effettuano controlli regolari dei componenti del sistema tecnico una tantum di cui sono responsabili.

    2.   I punti di contatto unici per il sostegno tecnico di cui agli articoli 20 e 21 utilizzano il pannello di gestione del sostegno tecnico di cui all’articolo 22 per informarsi reciprocamente in merito a problemi riscontrati durante i controlli che potrebbero comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza del sistema tecnico una tantum.

    Articolo 30

    Sistema di gestione dell’amministrazione

    La Commissione istituisce un sistema di gestione dell’amministrazione per gestire le norme di autenticazione e autorizzazione per la convalida dei dati identificativi ai fini della concessione dell’accesso ai servizi comuni e al pannello di gestione del sostegno tecnico.

    SEZIONE 11

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 31

    Collaudo del sistema tecnico una tantum

    1.   Nel contesto del gruppo di coordinamento dello sportello, gli Stati membri e la Commissione adottano un calendario relativo al collaudo e una serie di indicatori in base ai quali i relativi risultati possono essere misurati e considerati positivi.

    2.   La Commissione fornisce servizi di collaudo che gli Stati membri possono utilizzare per verificare la conformità delle soluzioni tecniche agli indicatori di cui al paragrafo 1.

    3.   Gli Stati membri e la Commissione verificano il funzionamento di ciascuno dei componenti del sistema tecnico una tantum e verificano che possano funzionare correttamente secondo gli indicatori di cui al paragrafo 1. Sono messi a disposizione degli utenti soltanto i componenti del sistema tecnico una tantum il cui collaudo dà esito positivo.

    Articolo 32

    Assistenza da parte della Commissione

    La Commissione mette a disposizione una squadra di esperti che fa parte del punto di contatto per il sostegno tecnico della Commissione al fine di prestare assistenza ai punti di contatto nazionali per il sostegno tecnico e ai coordinatori nazionali in relazione a tutti gli aspetti relativi al funzionamento del sistema tecnico una tantum da un punto di vista tecnico, in particolare:

    a)

    fornendo orientamenti;

    b)

    organizzando seminari e dimostrazioni;

    c)

    rispondendo a singole domande.

    Articolo 33

    Trattamento dei dati personali

    In relazione al trattamento dei dati personali presenti nelle prove oggetto degli scambi tramite il sistema tecnico una tantum, che avvengono nei componenti del sistema tecnico una tantum di cui sono titolari a norma dell’articolo 25 del presente regolamento, le rispettive autorità competenti degli Stati membri, nella loro qualità di richiedenti prove o fornitori di prove, agiscono in qualità di titolari del trattamento, quali definiti all’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, e come ulteriormente specificato negli articoli 34 e 35 del presente regolamento.

    Articolo 34

    Responsabilità del richiedente prove in qualità di titolare del trattamento

    1.   Per ogni scambio di prove attraverso il sistema tecnico una tantum, il richiedente prove o la piattaforma di intermediazione pertinente, ove applicabile, è l’unico soggetto responsabile della completezza e della liceità della richiesta di prove. Il richiedente prove garantisce in particolare che le prove siano necessarie per la procedura specifica per la quale sono richieste da un utente.

    2.   Una volta che le prove scambiate tramite il sistema tecnico una tantum diventano disponibili per il richiedente prove o la piattaforma di intermediazione, ove applicabile, a seguito della scelta dell’utente di procedere allo scambio delle prove in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1724, o nel caso delle procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, il richiedente prove o la piattaforma di intermediazione, ove applicabile, garantisce il medesimo livello di protezione dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679 garantito in una situazione nella quale l’utente presenta o carica le prove senza avvalersi del sistema tecnico una tantum.

    Articolo 35

    Responsabilità del fornitore di prove in qualità di titolare del trattamento dei dati

    1.   Fatti salvi gli obblighi loro imposti dal regolamento (UE) 2016/679, per ogni scambio di prove attraverso il sistema tecnico una tantum il fornitore di prove o la piattaforma di intermediazione pertinente, ove applicabile, è l’unico soggetto responsabile di verificare:

    a)

    che possa essere determinata la corrispondenza tra l’utente e le prove richieste in suo possesso in conformità all’articolo 16;

    b)

    che l’utente abbia il diritto di utilizzare la prova richiesta.

    2.   Quando mette a disposizione lo spazio di anteprima in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente regolamento, una piattaforma di intermediazione è considerata un responsabile del trattamento che agisce per conto del fornitore di prove in conformità all’articolo 4, punto 8, del regolamento (UE) 2016/679.

    Articolo 36

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 12 dicembre 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

    (3)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

    (4)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

    (5)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell’8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 1).

    (7)  Rete delle patenti di guida istituita a norma dell’articolo 15 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

    (8)  Trattato relativo a un sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), adottato a Lussemburgo il 29 giugno 2000.

    (9)  Il gruppo di utenti Emrex (EUG, Emrex User Group) è una rete internazionale indipendente che riunisce vari soggetti interessati a migliorare la portabilità dei dati degli studenti; https://emrex.eu/.

    (10)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

    (11)  Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).

    (12)  https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/homePage.

    (13)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

    (14)  Un'identificazione elettronica europea affidabile e sicura - Raccomandazione: plasmare il futuro digitale dell’Europa (europa.eu).

    (15)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 14).

    (16)   GU L 210 del 14.6.2021, pag. 51.

    (17)  Firmata il 6 ottobre 2017, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration.

    (18)  Firmata l’8 dicembre 2020, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government.

    (19)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (20)  Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell’11.1.2017, pag. 40).

    (21)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (22)  https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/formal-comments/draft-commission-implementing-regulation-4_en.


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