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Document 62021TJ0064
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023.
Mainova AG contro Commissione europea.
Concorrenza – Concentrazioni – Mercati dell'energia elettrica e del gas tedeschi – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Nozione di “concentrazione unica” – Delimitazione del mercato – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Errori manifesti di valutazione – Obbligo di diligenza – Sviamento di potere.
Causa T-64/21.
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023.
Mainova AG contro Commissione europea.
Concorrenza – Concentrazioni – Mercati dell'energia elettrica e del gas tedeschi – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Nozione di “concentrazione unica” – Delimitazione del mercato – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Errori manifesti di valutazione – Obbligo di diligenza – Sviamento di potere.
Causa T-64/21.
Culegeri de jurisprudență – general – secțiunea „Informații privind deciziile nepublicate”
Identificator ECLI: ECLI:EU:T:2023:843
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023 –
Mainova / Commissione
(causa T-64/21) ( 1 )
«Concorrenza – Concentrazioni – Mercati dell'energia elettrica e del gas tedeschi – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Nozione di “concentrazione unica” – Delimitazione del mercato – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Errori manifesti di valutazione – Obbligo di diligenza – Sviamento di potere»
1. |
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dei partecipanti all’operazione – Decisione atta a determinare una modifica immediata della situazione del mercato interessato – Incidenza diretta nei confronti del ricorrente (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 81) |
2. |
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dei partecipanti all’operazione – Impresa che ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo e che giustifica circostanze specifiche che caratterizzano l'incidenza sulla sua posizione sul mercato – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 82-86) |
3. |
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Concentrazione unica – Nozione – Presupposti – Operazioni interdipendenti che conferiscono a una o più imprese il controllo economico, diretto o indiretto, sull'attività di una o più altre imprese – Acquisizione, da parte di imprese indipendenti, del controllo di obiettivi diversi nell’ambito di uno scambio di attivi – Esclusione – Assenza di nesso funzionale tra le operazioni in causa (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, considerando 20 e art. 3, § 1) (v. punti 94-98, 105-111) |
4. |
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Adozione di una decisione che constata la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Discrezionalità – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2] (v. punti 114-120) |
5. |
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Presa in considerazione dei dati forniti dalle parti dell’operazione – Ammissibilità [Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2] (v. punti 128-134) |
6. |
Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso – Argomentazione della ricorrente riguardante un’analisi svolta dalla Commissione dopo l’adozione del suddetto atto ma fondata su dati esistenti alla data di adozione dello stesso atto – Ricevibilità – Presupposti Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2 e 8, § 2) (v. punti 137-143) |
7. |
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme in materia di concentrazioni tra imprese – Decisione che autorizza un’operazione di concentrazione [Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2] (v. punti 172-176) |
8. |
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Criteri – Fungibilità dei prodotti – Fungibilità dal punto di vista della domanda – Valutazione della fungibilità della fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas in forza, rispettivamente, di contratti di approvvigionamento di base e di contratti speciali [Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2] (v. punti 187-215) |
9. |
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Incidenza della precedente prassi decisionale della Commissione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2) (v. punti 216-218, 246) |
10. |
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Possibilità per la Commissione di lasciare aperta tale definizione – Presupposti [Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, 6, § 1, b) e c), e 8, § 2] (v. punti 256, 262, 265) |
11. |
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Esame da parte della Commissione – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Indizi – Quote di mercato elevate (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, considerando 32 e art. 2; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punti 17 e 18) (v. punti 284-287) |
12. |
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Onere della prova incombente alla parte che contesta l’analisi della Commissione al riguardo [Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2] (v. punti 320, 324, 332, 333, 342-344, 348, 357, 364, 366, 374, 375) |
13. |
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Valutazioni di ordine economico – Potere di valutazione discrezionale – Obbligo di diligenza – Portata (Regolamento del Consiglio n. 139/2004) (v. punti 385-389) |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Mainova AG si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla E.ON SE e dalla RWE AG. |
( 1 ) GU C 138 del 19.4.2021.