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Document 62021TJ0064

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023.
Mainova AG contro Commissione europea.
Concorrenza – Concentrazioni – Mercati dell'energia elettrica e del gas tedeschi – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Nozione di “concentrazione unica” – Delimitazione del mercato – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Errori manifesti di valutazione – Obbligo di diligenza – Sviamento di potere.
Causa T-64/21.

Culegeri de jurisprudență – general – secțiunea „Informații privind deciziile nepublicate”

Identificator ECLI: ECLI:EU:T:2023:843

 Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023 –
Mainova / Commissione

(causa T-64/21) ( 1 )

«Concorrenza – Concentrazioni – Mercati dell'energia elettrica e del gas tedeschi – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Nozione di “concentrazione unica” – Delimitazione del mercato – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Errori manifesti di valutazione – Obbligo di diligenza – Sviamento di potere»

1. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dei partecipanti all’operazione – Decisione atta a determinare una modifica immediata della situazione del mercato interessato – Incidenza diretta nei confronti del ricorrente

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punto 81)

2. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dei partecipanti all’operazione – Impresa che ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo e che giustifica circostanze specifiche che caratterizzano l'incidenza sulla sua posizione sul mercato – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 82-86)

3. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Concentrazione unica – Nozione – Presupposti – Operazioni interdipendenti che conferiscono a una o più imprese il controllo economico, diretto o indiretto, sull'attività di una o più altre imprese – Acquisizione, da parte di imprese indipendenti, del controllo di obiettivi diversi nell’ambito di uno scambio di attivi – Esclusione – Assenza di nesso funzionale tra le operazioni in causa

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, considerando 20 e art. 3, § 1)

(v. punti 94-98, 105-111)

4. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Adozione di una decisione che constata la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Discrezionalità – Sindacato giurisdizionale – Limiti

[Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2]

(v. punti 114-120)

5. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Presa in considerazione dei dati forniti dalle parti dell’operazione – Ammissibilità

[Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2]

(v. punti 128-134)

6. 

Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso – Argomentazione della ricorrente riguardante un’analisi svolta dalla Commissione dopo l’adozione del suddetto atto ma fondata su dati esistenti alla data di adozione dello stesso atto – Ricevibilità – Presupposti

Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2 e 8, § 2)

(v. punti 137-143)

7. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme in materia di concentrazioni tra imprese – Decisione che autorizza un’operazione di concentrazione

[Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2]

(v. punti 172-176)

8. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Criteri – Fungibilità dei prodotti – Fungibilità dal punto di vista della domanda – Valutazione della fungibilità della fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas in forza, rispettivamente, di contratti di approvvigionamento di base e di contratti speciali

[Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2]

(v. punti 187-215)

9. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Incidenza della precedente prassi decisionale della Commissione – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2)

(v. punti 216-218, 246)

10. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Possibilità per la Commissione di lasciare aperta tale definizione – Presupposti

[Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, 6, § 1, b) e c), e 8, § 2]

(v. punti 256, 262, 265)

11. 

Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Esame da parte della Commissione – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Indizi – Quote di mercato elevate

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, considerando 32 e art. 2; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punti 17 e 18)

(v. punti 284-287)

12. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Onere della prova incombente alla parte che contesta l’analisi della Commissione al riguardo

[Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2]

(v. punti 320, 324, 332, 333, 342-344, 348, 357, 364, 366, 374, 375)

13. 

Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Valutazioni di ordine economico – Potere di valutazione discrezionale – Obbligo di diligenza – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004)

(v. punti 385-389)

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Mainova AG si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla E.ON SE e dalla RWE AG.


( 1 ) GU C 138 del 19.4.2021.

Sus